ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.309.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1159/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2013
che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d’iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La politica in materia di dati e di informazioni GMES deve essere coerente con altre politiche, strumenti e attività pertinenti dell’Unione. In particolare, deve rispettare le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (2). La suddetta politica deve rispettare i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare il diritto alla vita privata, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla proprietà intellettuale, la libertà delle arti e delle scienze e la libertà d’impresa. |
(2) |
La politica in materia di dati e informazioni GMES deve contribuire in modo cospicuo alla politica di accesso aperto ai dati promossa dall’Unione, avviata dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (3) e ribadita dalla decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (4), adottata nel contesto della comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata «Un’agenda digitale europea» (5). |
(3) |
Occorre stabilire le condizioni di registrazione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definire i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES. Le condizioni di accesso relative ad altri dati e informazioni utilizzati come input per i servizi GMES devono essere definite dai loro fornitori. |
(4) |
Nella comunicazione del 28 ottobre 2009 intitolata «Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES): sfide e fasi successive per la componente spaziale» (6) la Commissione ha dichiarato l’intenzione di proseguire l’attuazione di una politica di accesso libero e aperto ai dati Sentinel. |
(5) |
Secondo i principi comuni per la politica relativa ai dati Sentinel (7), adottati dal consiglio del programma di osservazione della terra dell’Agenzia spaziale europea (PB-EO), l’accesso a tali dati deve essere gratuito, completo e aperto. |
(6) |
I paesi terzi o le organizzazioni internazionali che partecipano alle azioni operative del GMES a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 911/2010 devono avere accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES alle stesse condizioni degli Stati membri. |
(7) |
Come indicato nel considerando 28 del regolamento (UE) n. 911/2010, il GMES dovrebbe essere considerato come un contributo europeo all’istituzione del Sistema di sistemi per l’osservazione globale della terra (GEOSS). La diffusione aperta del GMES deve pertanto essere totalmente compatibile con i principi di condivisione dei dati del GEOSS. |
(8) |
Per perseguire gli obiettivi della politica in materia di dati e di informazioni GMES di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 911/2010, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni necessarie per utilizzare il più ampiamente possibile i dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES. Agli utenti deve inoltre essere consentito di ridistribuire, con o senza modifiche, i dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES. |
(9) |
I dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES devono essere gratuiti per gli utenti, affinché essi possano mettere a frutto i vantaggi sociali derivanti da un maggiore uso dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES. |
(10) |
La politica di diffusione aperta del GMES può essere soggetta a revisione e, in caso di necessità, adeguata tenendo conto delle esigenze degli utenti, dell’industria di osservazione della terra e degli sviluppi tecnologici. |
(11) |
Ai fini di un’ampia distribuzione dei dati e delle informazioni GMES, è opportuno non fornire garanzie esplicite o implicite, neppure per quanto riguarda la qualità e l’adeguatezza a tutti gli usi. |
(12) |
La Commissione deve applicare limitazioni alla diffusione aperta del GMES nei casi in cui l’accesso libero, pieno e aperto a taluni dati dedicati GMES e informazioni dei servizi GMES comprometterebbe i diritti e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quali il diritto alla vita privata, la protezione dei dati di carattere personale o i diritti di proprietà intellettuale sui dati utilizzati come input nel processo di produzione dei servizi GMES. |
(13) |
In caso di necessità, le limitazioni hanno lo scopo di proteggere gli interessi di sicurezza dell’Unione, nonché gli interessi di sicurezza nazionali degli Stati membri. Per quanto riguarda gli interessi di sicurezza nazionali, le limitazioni devono rispettare gli obblighi degli Stati membri che hanno aderito ad un’organizzazione di difesa comune in virtù di trattati internazionali. La valutazione dei criteri di sensibilità ai fini della limitazione della diffusione di dati dedicati GMES e informazioni dei servizi GMES deve garantire che le questioni relative alla sicurezza siano risolte ex ante, consentendo quindi una fornitura senza interruzioni di dati dedicati GMES e di informazioni dei servizi GMES. |
(14) |
I criteri di sensibilità devono comprendere i vari parametri che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri. Le minacce all’infrastruttura critica secondo la definizione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (8), devono essere prese in considerazione come importanti criteri di sensibilità. |
(15) |
In caso di necessità gli Stati membri devono avere la possibilità di chiedere che sia limitata la fornitura di specifici dati dedicati GMES e di specifiche informazioni dei servizi GMES. Nell’esaminare tali richieste, oppure di sua iniziativa, la Commissione deve garantire una risposta efficiente ed efficace, volta a tutelare gli interessi di sicurezza dell’Unione o degli Stati membri, cercando nel contempo di ridurre al minimo l’interruzione del flusso di dati e di informazioni verso gli utenti. |
(16) |
Le piattaforme di diffusione GMES possono essere confrontate a limitazioni di natura tecnica tali da non essere in grado di soddisfare tutte le richieste di dati o di informazioni. In tali circostanze eccezionali l’accessibilità tecnica dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES deve essere riservata ad utenti di paesi e organizzazioni internazionali che partecipano ad operazioni nell’ambito delle attività GMES, per garantire la continuità del servizio. Se opportuno, il vantaggio dei servizi riservati deve essere subordinato ad una forma di registrazione. L’ottenimento di servizi riservati non deve impedire agli utenti che hanno ricevuto dati o informazioni grazie a tali servizi di esercitare i diritti concessi in virtù del presente regolamento, compreso quello di ridistribuire tali dati o informazioni. |
(17) |
Per l’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES devono essere predisposti quattro livelli di registrazione degli utenti. Innanzitutto, nell’interesse di un ampio utilizzo dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES, i servizi di ricerca e consultazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2007/2/CE devono essere forniti senza registrazione. In secondo luogo, deve essere contemplata la possibilità di richiedere una forma di registrazione «light» per i servizi di scaricamento (download) di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2007/2/CE. La procedura di registrazione non deve fungere da deterrente nei confronti degli utenti che desiderano accedere ai dati e alle informazioni; deve tuttavia essere possibile utilizzarla per produrre statistiche sugli utenti. In terzo luogo, un livello di registrazione intermedio dovrebbe consentire di fornire l’accesso riservato a determinati gruppi di utenti. In quarto luogo, una procedura di registrazione rigorosa deve essere applicata per affrontare la necessità di limitare l’accesso per motivi di sicurezza che richiedono l’inequivocabile identificazione dell’utente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce:
a) |
le condizioni dell’accesso pieno e aperto alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti attraverso l’infrastruttura GMES dedicata, |
b) |
i criteri di limitazione dell’accesso a tali informazioni e dati, |
c) |
le condizioni di registrazione per gli utenti GMES. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«servizi GMES», la componente di servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 911/2010; |
b) |
«informazioni dei servizi GMES», le informazioni e i relativi metadati prodotti dai servizi GMES; |
c) |
«dati dedicati GMES», i dati rilevati tramite l’infrastruttura GMES dedicata e i rispettivi metadati; |
d) |
«metadati», le informazioni strutturate sui dati o informazioni che ne consentono la ricerca, l’inventario e l’utilizzo; |
e) |
«piattaforma di diffusione GMES», i sistemi tecnici utilizzati per diffondere agli utenti i dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES; |
f) |
«servizi di ricerca», i servizi di ricerca di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/CE; |
g) |
«servizi di consultazione», i servizi di consultazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/2/CE; |
h) |
«servizi per lo scaricamento (download)», i servizi per lo scaricamento dei dati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2007/2/CE. |
CAPO 2
DIFFUSIONE APERTA DEI DATI DEDICATI GMES E DELLE INFORMAZIONI DEI SERVIZI GMES – CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELLE LICENZE
Articolo 3
Principi della diffusione aperta
Gli utenti hanno un accesso libero, pieno e aperto ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES, alle condizioni definite dagli articoli da 4 a 10, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli da 11 a 16.
Articolo 4
Condizioni finanziarie
L’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES messi a disposizione grazie alle piattaforme di diffusione GMES alle condizioni tecniche prestabilite di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è libero.
Articolo 5
Condizioni relative alle caratteristiche, al formato e ai mezzi di diffusione
1. Per ogni tipo di dati dedicati GMES e di informazioni dei servizi GMES, i fornitori definiscono almeno una serie di caratteristiche, formato e mezzi di diffusione sotto la supervisione della Commissione e comunicano quanto definito sulle piattaforme di diffusione GMES.
2. I dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES rispettano le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE nella misura in cui tali dati e informazioni rientrano nel loro campo d’applicazione.
Articolo 6
Condizioni relative alle piattaforme di diffusione GMES
I dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES sono diffusi agli utenti tramite le piattaforme di diffusione GMES fornite dalla Commissione o sotto la supervisione di quest’ultima.
Articolo 7
Condizioni relative all’uso
1. L’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES è fornito per gli usi seguenti, purché siano leciti:
a) |
riproduzione; |
b) |
distribuzione; |
c) |
comunicazione al pubblico; |
d) |
adeguamento, modifica e combinazione con altri dati e altre informazioni; |
e) |
qualsiasi combinazione delle lettere da a) a d). |
2. I dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES possono essere utilizzati a livello mondiale senza limitazioni di tempo.
Articolo 8
Condizioni relative alle informazioni che gli utenti devono fornire
1. Quando distribuiscono o trasmettono al pubblico dati dedicati GMES e informazioni dei servizi GMES, gli utenti lo devono informare in merito alla fonte di detti dati e informazioni.
2. Gli utenti si accertano di non dare al pubblico l’impressione che le loro attività siano ufficialmente approvate dall’Unione.
3. Se i dati o le informazioni sono stati adeguati o modificati, l’utente lo indica chiaramente.
Articolo 9
Assenza di garanzia
I dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES sono fornite agli utenti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, neppure per quanto riguarda la qualità e l’adeguatezza a tutti gli usi.
Articolo 10
Condizioni connesse alle limitazioni della diffusione aperta
Quando la Commissione limita l’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES a determinati utenti a norma dell’articolo 12, tali utenti si registrano seguendo una procedura che ne consente l’identificazione inequivocabile prima che sia concesso loro l’accesso.
CAPO 3
LIMITAZIONI
Articolo 11
Diritti confliggenti
Nei casi in cui la diffusione aperta di determinati dati dedicati GMES o di informazioni dei servizi GMES contrasta con accordi internazionali o con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai dati e alle informazioni utilizzati come input nei processi di produzione delle informazioni dei servizi GMES, oppure influisce in modo sproporzionato sui diritti e sui principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quali ad esempio il diritto alla vita privata o la protezione dei dati di carattere personale, la Commissione adotta i provvedimenti necessari a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 911/2010 per evitare tale conflitto o per limitare la diffusione dei dati dedicati GMES o delle informazioni dei servizi GMES in questione.
Articolo 12
Tutela degli interessi di sicurezza
1. Nei casi in cui la diffusione aperta dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES presenta un livello inaccettabile di rischio per la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri a causa della sensibilità dei dati e delle informazioni, la Commissione ne limita la diffusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 911/2010.
2. La Commissione valuta la sensibilità dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES applicando i criteri di sensibilità di cui agli articoli da 13 a 16.
Articolo 13
Criteri di sensibilità per i dati dedicati GMES
1. Nei casi in cui i dati dedicati GMES sono prodotti da un sistema di osservazione spaziale che possiede almeno una delle caratteristiche di cui all’allegato, la Commissione valuta la sensibilità dei dati sulla base dei criteri seguenti:
a) |
caratteristiche tecniche dei dati, compresa la risoluzione spaziale e le bande spettrali; |
b) |
tempo intercorso tra l’acquisizione e la diffusione dei dati; |
c) |
presenza di conflitti armati, minacce per la pace e la sicurezza a livello internazionale o regionale, oppure per le infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE nella zona cui si riferiscono i dati dedicati GMES; |
d) |
vulnerabilità in materia di sicurezza oppure uso probabile dei dati dedicati GMES per attività tattiche o operative nocive per gli interessi di sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri o dei suoi partner internazionali. |
2. Nei casi in cui i dati dedicati GMES sono prodotti da un sistema di osservazione spaziale che non possiede nessuna delle caratteristiche di cui all’allegato, i dati dedicati GMES si presumono non sensibili.
Articolo 14
Criteri di sensibilità per le informazioni dei servizi GMES
La Commissione valuta la sensibilità delle informazioni dei servizi GMES avvalendosi dei criteri seguenti:
a) |
sensibilità degli input utilizzati nella produzione delle informazioni dei servizi GMES; |
b) |
tempo intercorso tra l’acquisizione degli input e la diffusione delle informazioni dei servizi GMES; |
c) |
presenza di conflitti armati, minacce per la pace e la sicurezza a livello internazionale o regionale, oppure per le infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE nella zona cui si riferiscono le informazioni dei servizi GMES; |
d) |
vulnerabilità in materia di sicurezza oppure uso probabile delle informazioni dei servizi GMES per attività tattiche o operative nocive per gli interessi di sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri o dei suoi partner internazionali. |
Articolo 15
Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità
Se si verifica un mutamento delle condizioni nelle quali è stata effettuata la valutazione a norma degli articoli 13 o 14, la Commissione può valutare nuovamente la sensibilità dei dati dedicati GMES o delle informazioni dei servizi GMES di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro al fine di limitare, sospendere o consentire l’acquisizione di dati dedicati GMES o la diffusione di informazioni dei servizi GMES. Se uno Stato membro ha trasmesso una richiesta di nuova valutazione, la Commissione tiene in considerazione i limiti temporali e spaziali delle limitazioni richieste.
Articolo 16
Equilibrio tra gli interessi
1. Nel valutare la sensibilità dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES a norma dell’articolo 12, va ricercato un equilibrio tra gli interessi di sicurezza, gli interessi degli utenti e i vantaggi ambientali, sociali ed economici della raccolta, della produzione e della diffusione aperta dei dati e delle informazioni in questione.
2. Nel valutare la sicurezza la Commissione deve inoltre esaminare se le limitazioni siano efficaci qualora dati analoghi siano comunque disponibili da altre fonti.
CAPO 4
ACCESSO RISERVATO E REGISTRAZIONE
Articolo 17
Accesso riservato
1. Se le richieste di accesso eccedono la capacità delle piattaforme di diffusione GMES, l’accesso alle risorse GMES può essere riservato agli utenti seguenti:
a) |
servizi pubblici, industria, organizzazioni di ricerca e cittadini dell’Unione; |
b) |
servizi pubblici, industria, organizzazioni di ricerca e cittadini dei paesi terzi che partecipano alle operazioni del GMES; |
c) |
organizzazioni internazionali che partecipano alle operazioni del GMES. |
2. Gli utenti che beneficiano di un accesso riservato in virtù del paragrafo 1 devono registrarsi al fine di ottenerlo, comunicando la loro identità, i loro recapiti, il settore di attività e il paese di stabilimento.
Articolo 18
Registrazione
1. Per accedere ai servizi di scaricamento dati, gli utenti si registrano online sulle piattaforme di diffusione GMES. La registrazione è gratuita. Gli utenti devono registrarsi una sola volta e sono accettati automaticamente. Il processo di registrazione comprende le tappe seguenti:
a) |
l’utente crea un conto utente, munito di password; |
b) |
l’utente fornisce informazioni statistiche, limitate ad un massimo di 10. |
2. Per i servizi di ricerca e consultazione la registrazione non è necessaria.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.
(2) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(3) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
(4) GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39.
(5) COM(2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010.
(6) COM(2009) 589 definitivo.
(7) ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.
(8) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
ALLEGATO
Caratteristiche del sistema di osservazione spaziale di cui all’articolo 13
a) |
Il sistema è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 2,5 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale. |
b) |
Il sistema è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 5 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale nel campo spettrale compreso tra 8 e 12 micron (infrarosso termico). |
c) |
Il sistema è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 3 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale nel campo spettrale compreso tra 1 millimetro e 1 metro (microonde). |
d) |
Il sistema possiede oltre 49 canali spettrali ed è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 10 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale in almeno un canale spettrale. |
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rigotte de Condrieu (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Rigotte de Condrieu», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Rigotte de Condrieu» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 130 del 7.5.2013, pag. 15.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
FRANCIA
Rigotte de Condrieu (DOP)
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1161/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino di Picinisco (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino di Picinisco» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino di Picinisco» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 57 del 27.2.2013, pag. 28.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
ITALIA
Pecorino di Picinisco (DOP)
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaorì», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaorì» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 77 del 15.3.2013, pag. 21.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
ITALIA
Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (DOP)
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1163/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mohant (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione “Mohant” presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 160 del 6.6.2013, pag. 7.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
SLOVENIA
Mohant (DOP)
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1164/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Waterford Blaa/Blaa (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Waterford Blaa»/«Blaa» presentata dall’Irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Waterford Blaa»/«Blaa» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 134 del 14.5.2013, pag. 49.
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, punto I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IRLANDA
Waterford Blaa/Blaa (IGP)
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2013
che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alla procedura e alle condizioni di approvazione delle sostanze attive per le quali, prima della data del 14 giugno 2011, è stata adottata una decisione in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, delle medesima direttiva. Per l’olio di arancio, le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2009/438/CE della Commissione (3). |
(2) |
In data 22 febbraio 2008, la Francia ha ricevuto da Oro Agri in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda tesa a iscrivere, nell’allegato I della stessa direttiva 91/414/CEE, la sostanza attiva olio di arancio. La decisione 2009/438/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. In data 12 agosto 2009, lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. In data 13 giugno 2012, al richiedente sono state chieste informazioni aggiuntive conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4). La valutazione dei dati aggiuntivi forniti dalla Francia è stata presentata nel novembre 2012 in forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornata. |
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo, «l’Autorità»). In data 1o marzo 2013, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla valutazione del rischio nell’impiego della sostanza attiva olio di arancio come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati in data 3 ottobre 2013 in forma di relazione di riesame della Commissione sull’olio di arancio. |
(5) |
In base agli esami effettuati, i prodotti fitosanitari contenenti olio di arancio possono in generale essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’olio di arancio. |
(6) |
Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(7) |
È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni da essa derivanti. |
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione fissati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti olio di arancio. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato in conformità ai principi uniformi. |
(9) |
L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6), ha dimostrato che possono esservi difficoltà nell’interpretare gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti rispetto all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva. Un chiarimento siffatto non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, e tesi a modificare l’allegato I della suddetta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
(10) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva olio di arancio, descritta nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. Entro il 31 ottobre 2014, gli Stati membri provvedono a modificare o eventualmente a revocare, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono come sostanza attiva l’olio di arancio.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente olio di arancio come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte entro il 30 aprile 2014 all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, dovrà essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto emerso, gli Stati membri devono:
a) |
se un prodotto contiene olio di arancio come unica sostanza attiva, modificare o eventualmente revocare l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015; oppure |
b) |
se un prodotto contiene olio di arancio come una tra più sostanze attive, modificare o eventualmente revocare l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015 o, se successivo, entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto, o dagli atti, con cui la sostanza, o le sostanze, in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Decisione 2009/438/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’olio di arancio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 47).
(4) Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).
(5) EFSA Journal 2013; 11(2):3090. Disponibile online: www.efsa.europa.eu
(6) Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data dell’approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
Olio di arancio n. CAS 8028-48-6 (estratto di arancio) 5989-27-5 (D-limonene) n. CIPAC 902 |
(R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene oppure p-mentha-1,8-diene |
≥ 945 g/kg (del D-limonene) La sostanza attiva deve essere conforme alle specifiche della Ph. Eur. (Pharmacopoeia europea) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) e alla norma ISO 3140:2011(E) |
1o maggio 2014 |
30 aprile 2024 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di arancio, in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni di impiego devono eventualmente comprendere misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:
Il notificante deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro la data del 30 aprile 2016. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data dell’approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
«56 |
Olio di arancio n. CAS 8028-48-6 (estratto di arancio) 5989-27-5 (D-limonene) n. CIPAC 902 |
(R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene oppure p-mentha-1,8-diene |
≥ 945 g/kg (del D-limonene) La sostanza attiva deve essere conforme alle specifiche della Ph. Eur. (Pharmacopoeia europea) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) e alla norma ISO 3140:2011(E) |
1o maggio 2014 |
30 aprile 2024 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di arancio, in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di impiego devono eventualmente comprendere misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo alla durata di metabolita dell’olio di arancio, al percorso e al tasso di degradazione nel suolo nonché alla convalida dei parametri utilizzati per la valutazione dei rischi ecotossicologici. Il notificante deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diclorprop-P
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa dell’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/74/CE della Commissione (2) ha inserito il diclorprop-P come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3), a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il diclorprop-P è stato iscritto in detto allegato, fornisse ulteriori informazioni di conferma sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per l’esposizione acuta e di breve durata di uccelli e l’esposizione acuta di mammiferi erbivori. |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
Il notificante ha presentato entro il termine previsto le informazioni supplementari per confermare alla Danimarca, Stato membro relatore, la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi dovuti all’impiego in cereali, prati e colture di sementi d’erba. |
(4) |
La Danimarca ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 22 luglio 2011 essa ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
(5) |
La Commissione ha consultato l’Autorità, la quale ha presentato il suo parere sulla valutazione dei rischi del diclorprop-P il 13 novembre 2012 (5). |
(6) |
Alla luce delle informazioni supplementari presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le ulteriori informazioni di conferma richieste non fossero complete e che non potesse essere escluso un elevato rischio per gli uccelli e i mammiferi, se non tramite l’imposizione di ulteriori restrizioni. |
(7) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al diclorprop-P. |
(8) |
Si conferma che la sostanza attiva diclorprop-P va considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli uccelli e dei mammiferi, è però opportuno limitare ulteriormente gli impieghi di questa sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(10) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P. |
(11) |
Per i prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrà scadere al più tardi entro un anno dal ritiro o dalla modifica delle rispettive autorizzazioni. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P come sostanza attiva entro il 9 giugno 2014.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 9 giugno 2015.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) EFSA Journal 2012;10(11):2950. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 133, Diclorprop-P, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:
«PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
Per quanto riguarda i cereali, può essere autorizzata solo l’applicazione in primavera, in dosaggi non superiori a 800 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.
Non è autorizzato l’impiego sui prati.
PARTE B
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.
In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.
Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1167/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
46,1 |
MA |
40,6 |
|
MK |
55,3 |
|
TR |
116,2 |
|
ZZ |
64,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
45,1 |
MK |
57,9 |
|
TR |
126,2 |
|
ZZ |
76,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
86,2 |
TR |
152,0 |
|
ZZ |
119,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
80,7 |
ZZ |
80,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
78,7 |
TR |
69,3 |
|
UY |
56,3 |
|
ZZ |
68,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
71,5 |
ZZ |
71,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
245,1 |
LB |
251,9 |
|
PE |
258,8 |
|
TR |
163,3 |
|
US |
347,2 |
|
ZZ |
253,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
93,9 |
CL |
102,3 |
|
MK |
38,5 |
|
NZ |
93,9 |
|
US |
181,0 |
|
ZA |
200,2 |
|
ZZ |
118,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
57,5 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
93,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2013
concernente la misura SA.23324 — C 25/07 (ex NN 26/07) — Finlandia Finavia, Airpro e Ryanair presso l’aeroporto di Tampere-Pirkkala
[notificata con il numero C(2012) 5036]
(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/664/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Nel febbraio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia da Blue1 Oy (in appresso «Blue1»), una compagnia aerea finlandese del gruppo SAS. Blue1 sosteneva, tra l’altro, che Ryanair Ltd (in appresso «Ryanair») beneficiasse di aiuti sotto forma di tariffe aeroportuali inferiori alla media presso l’aeroporto di Tampere-Pirkkala (in appresso «aeroporto di TMP» o «l’aeroporto»). |
(2) |
La Commissione ha chiesto alla Finlandia di fornire ulteriori informazioni in merito alla denuncia con lettere del 2 marzo 2005 e 23 maggio 2006. La Finlandia ha replicato con lettere del 27 aprile 2005 e 27 luglio 2006. |
(3) |
Con lettera del 10 luglio 2007 la Commissione ha informato la Finlandia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (2) («decisione di avvio del procedimento») relativamente all’accordo tra Airpro Oy e Ryanair e all’attuazione della strategia a basso costo da parte di Finavia e Airpro Oy presso l’aeroporto di TMP. La Finlandia ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento in data 28 novembre 2007 |
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni in merito alla misura in oggetto entro un mese dalla data di pubblicazione. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da quattro parti interessate (Ryanair, Gruppo SAS, Air France e l’Association of European Airlines) e le ha trasmesse alla Finlandia con lettera del 13 febbraio 2008. La Finlandia ha inviato le proprie osservazioni in data 15 aprile 2008. |
(6) |
Con lettera del 25 giugno 2010 la Commissione ha chiesto l’invio di ulteriori informazioni. La Finlandia ha replicato con lettera del 1o luglio 2010. Con lettera del 5 aprile 2011 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni relativamente al finanziamento dell’aeroporto. La Finlandia ha replicato con lettera del 5 maggio 2010, tuttavia tale risposta è risultata incompleta. Pertanto, la Commissione ha inviato un sollecito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di esecuzione dell’articolo 93 del trattato CE (4). La Finlandia ha replicato con lettera del 15 giugno 2011. |
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
2.1. Contesto dell’indagine
(7) |
L’aeroporto di TMP si trova a Pirkkala, 13 chilometri a sud-ovest della città di Tampere nella Finlandia meridionale. Si tratta del terzo aeroporto finlandese per numero di passeggeri [cfr. la tabella riportata al punto (10)]. Oltre che come scalo per l’aviazione civile, l’aeroporto funge anche da base per l’aeronautica finlandese. |
(8) |
L’aeroporto di TMP possiede due terminal per i voli passeggeri di linea:
|
(9) |
L’aeroporto di TMP, con l’eccezione del T2, è posseduto e gestito da Finavia Oyj (5) (in appresso «Finavia»). Il T2 è affittato da Finavia alla controllata Airpro Oy (6) («Airpro»). Airpro gestisce il terminal fornendo servizi di assistenza a terra. Inoltre Airpro ha stipulato un accordo con Ryanair […] (7) entrato in vigore il 3 aprile 2003. |
(10) |
Il traffico passeggeri nell’aeroporto è aumentato da 304 025 nel 2003 a 617 397 unità nel 2010, a causa della crescita dei passeggeri del T2. Nel 2010 la quota di passeggeri Ryanair nell’aeroporto di TMP era di circa […]. La tabella seguente riassume l’andamento del numero di passeggeri nell’aeroporto di TMP dal 2003 al 2010:
|
2.2. Le misure oggetto dell’indagine e la valutazione iniziale della Commissione
(11) |
La decisione di avvio del procedimento ha sollevato i seguenti interrogativi:
|
(12) |
Per quanto riguarda il primo quesito, la Commissione ha espresso dubbi riguardo al fatto che Finavia fosse guidata da prospettive di redditività a lungo termine quando ha deciso di trasformare il terminal merci in un terminal per voli low-cost. Inoltre la Commissione aveva espresso dubbi in merito al fatto che gli investimenti fatti da Finavia per trasformare il terminal merci in questione in un terminal per voli low-cost siano da considerare un vantaggio selettivo a favore di Airpro che l’impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. |
(13) |
Per quanto riguarda il secondo quesito, la Commissione ha dovuto esaminare se, nel caso specifico, il comportamento di Airpro sia stato guidato da prospettive di redditività a lungo termine e se il presunto vantaggio a favore di Ryanair non sarebbe stato ottenibile in normali condizioni di mercato. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la «tariffa tutto compreso» pagata da Ryanair sia basata sui costi per i servizi prestati dalla compagnia aerea ad Airpro. Inoltre la Finlandia non ha fornito alla Commissione né i termini dell’accordo con Ryanair, né il piano aziendale di valutazione della redditività dell’accordo per Airpro. Pertanto nella sua decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi riguardo al fatto che il comportamento di Airpro sia stato guidato da prospettive di redditività a lungo termine. Non si può dunque escludere che l’accordo abbia concesso a Ryanair un vantaggio di cui non avrebbe usufruito in condizioni normali di mercato. |
(14) |
La Commissione ha espresso alcuni dubbi riguardo al fatto che le condizioni di compatibilità contenute negli orientamenti comunitari sul finanziamento degli aeroporti e gli aiuti di avviamento per compagnie aeree operanti da aeroporti regionali (8) («Orientamenti per il settore dell’aviazione del 2005») siano state soddisfatte nel presente caso e che gli aiuti di Stato possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
3. OSSERVAZIONI DELLA FINLANDIA
3.1. La strategia per i voli low-cost di Finavia e Airpro presso l’aeroporto di TMP
(15) |
Nel formulare le proprie osservazioni iniziali, la Finlandia ha anzitutto fornito informazioni di base sulla strategia per i voli low-cost di Finavia e Airpro presso l’aeroporto di TMP. La Finlandia ha spiegato che il T2 è stato costruito nel 1979 per uso temporaneo come edificio aeroportuale. Nel 1995 è stato trasformato in un terminal merci adatto alle operazioni di trasporto merci ed è stato utilizzato da DHL. Nel 2002, con la risoluzione del contratto di locazione di DHL, il terminal era rimasto vuoto. |
(16) |
La Finlandia ha sottolineato come, non essendo in grado di attrarre alcun altro operatore merci a Tampere né di noleggiare il terminal, Finavia abbia deciso di trasformarlo in un terminal per voli low-cost adatto ai servizi basici di assistenza a terra. I costi iniziali di costruzione del T2 a quel punto erano già stati ammortizzati e per il rinnovo del terminal servivano solo piccoli lavori di ristrutturazione (9). La seguente tabella mostra il dettaglio degli investimenti per il recupero del T2, dell’ammontare di 760 612 EUR.
|
(17) |
Sulla base di tali calcoli, la Finlandia ha spiegato che, anche se Finavia avesse trovato un altro locatario che volesse usare il T2 come terminal merci, sarebbero stati necessari alcuni lavori di ingegneria edile per un ammontare di circa 100 000 EUR. Inoltre, i nastri trasportatori avrebbero potuto sempre essere usati negli altri aeroporti di Finavia. |
(18) |
La Finlandia ha spiegato inoltre che l’intenzione di Finavia era rendere il nuovo terminal per voli low-cost disponibile a tutte le compagnie aeree pronte ad accettare una qualità di servizio più bassa. La seguente tabella fornisce un confronto tra il livello di servizi e le strutture del T1 e del T2 presso l’aeroporto di TMP:
|
(19) |
La Finlandia ha affermato che, data la possibilità da parte del T2 di fornire servizi di assistenza a terra solo per un aereo in partenza all’ora, il terminal era adatto solo per vettori point-to-point che facessero uso di aeromobili di grandi dimensioni. Allo stesso tempo, per ottimizzare l’uso del personale, l’operatore del terminal richiedeva alle compagnie aeree di stipulare contratti a lungo termine e accordi relativi agli orari; ad esempio i voli non potevano sempre essere operati nelle ore richieste dalle compagnie aeree, come invece nel caso del T1. Secondo la Finlandia, ottimizzare le spese per il personale e i livelli di servizio ha permesso un risparmio sui costi di circa […] rispetto al T1. |
(20) |
La Finlandia ha fatto notare che, prima di iniziare i lavori di ammodernamento del T2 e di adottare una strategia di voli low-cost, la questione era stata più volte discussa durante le riunioni del consiglio di amministrazione Finavia ed era stato elaborato a tal fine un piano aziendale. La seguente tabella riassume tale piano aziendale per l’ammodernamento del T2 e l’attuazione di una strategia per voli low-cost (l’ipotesi più pessimistica): […] |
(21) |
La Finlandia ha fatto presente che il piano aziendale ex ante si basava su stime prudenti e che ciò portava ad una sottovalutazione degli introiti e a una sopravvalutazione delle spese previste negli ultimi anni del periodo in considerazione. Secondo le altre ipotesi la strategia relativa ai voli low-cost sarebbe stata ancora più redditizia. La tariffa tutto compreso pagata dalle compagnie aeree per usare il T2 variava nelle varie ipotesi tra […] a seconda del tempo di sosta degli aeromobili. Dato che la decisione sulla strategia per i voli low-cost è stata presa dal consiglio di amministrazione Finavia sulla base di calcoli e studi, essa non è imputabile al governo. Le misure non erano il risultato di disposizioni o imposizioni delle autorità, dato che queste ultime non sono state coinvolte nella loro adozione. |
(22) |
La Finlandia ha sostenuto che Finavia e Airpro operavano nel rispetto dei principi commerciali, finanziando le proprie operazioni attraverso gli oneri di servizio e gli incassi ricavati dai clienti e da altre operazioni commerciali. In particolare, né Finavia né Airpro hanno ricevuto finanziamenti dal bilancio statale: hanno operato in modo redditizio e distribuito ogni anno parte degli utili allo Stato secondo le disposizioni loro imposte in materia. |
(23) |
La Finlandia ha fatto notare che gli obiettivi di prestazione sono stati stabiliti dal Ministero per i trasporti e le comunicazioni. Tali obiettivi, tuttavia, riguardano il gruppo nel suo complesso mentre le singole decisioni commerciali sono prese da Finavia. Negli ultimi anni (dal 2003 al 2005) le condizioni per quanto riguarda gli utili di Finavia si aggiravano attorno al 4 % del capitale investito. La seguente tabella riassume il livello di rendimento di Finavia: Dati finanziari chiave di Finavia in milioni di EUR (cifre effettive)
|
(24) |
La Finlandia ha indicato come Finavia non avesse predisposto rendiconti finanziari specifici per ciascun aeroporto, in quanto tutti i suoi aeroporti afferivano alla stessa persona giuridica. Tuttavia dal 2000 Finavia ha raccolto informazioni specifiche a ciascun aeroporto sulla base dei propri calcoli interni (dati effettivi). Tali informazioni si basavano sulle tendenze per quanto riguarda il volume degli aeroporti e le relative entrate, oltre che i costi delle risorse utilizzate presso gli aeroporti, vale a dire il personale, i servizi in appalto e l’ammortamento delle immobilizzazioni. Il rendimento globale di Finavia presso l’aeroporto di TMP (esclusi i servizi forniti da Airpro) è riassunto nella seguente tabella: […] |
(25) |
A parte le operazioni commerciali, i risultati finanziari di Finavia per l’aeroporto di TMP comprendevano anche operazioni rientranti nelle attività di competenza pubblica, come il controllo del traffico aereo e l’uso della pista dell’aeroporto di TMP a fini militari. La Finlandia ha spiegato che la pista dell’aeroporto di TMP doveva essere disponibile per usi militari 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. La pista era realmente usata a fini militari (almeno il 30 % dei movimenti effettivi di aeromobili all’anno). Il costo per il controllo del traffico aereo ammontava a circa […]. Le cifre di cui sopra tenevano conto della locazione pagata da Airpro a Finavia per l’uso del T2 e delle spese di atterraggio oltre che delle altre spese aeroportuali per i servizi forniti alle compagnie che usano il T2. |
(26) |
Per quanto riguarda Airpro, inoltre, la Finlandia ha spiegato che si tratta di una società a responsabilità limitata, giuridicamente distinta da Finavia. La seguente tabella riassume i risultati finanziari effettivi delle operazioni di Airpro presso l’aeroporto di TMP: […] |
(27) |
I risultati finanziari di Airpro per l’aeroporto di TMP comprendevano costi tra cui la locazione del T2, le spese di Airpro per personale e attrezzatura e anche il costo dei servizi forniti da Finavia. I rendiconti finanziari comprendevano entrate tra cui la tariffa tutto-compreso pagata da Ryanair, i pagamenti per il parcheggio e altri introiti commerciali. |
(28) |
Di conseguenza, la Finlandia ha sostenuto che Finavia e Airpro abbiano agito come operatori in economia di mercato nel decidere di attuare la strategia per le compagnie a basso costo e di trasformare il terminal merci in un terminal passeggeri per i voli low-cost. |
(29) |
La Finlandia ha sostenuto che anche se il finanziamento dell’ammodernamento del T2 fosse ritenuto aiuto di Stato, sarebbe compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in quanto rispetta i criteri previsti dagli orientamenti per il settore dell’aviazione del 2005. |
(30) |
La Finlandia ha inoltre sostenuto che le misure in questione si potevano ritenere mirate a obiettivi di interesse generale, non solo per la natura di interesse generale delle operazioni aeroportuali ma anche per la diversificazione dei collegamenti di traffico all’interno della regione in modo da soddisfare i bisogni degli abitanti e della società. Secondo la Finlandia, quindi le modifiche al T2 erano proporzionate al loro scopo e al risultato ottenuto. |
(31) |
In aggiunta, secondo la Finlandia, le operazioni degli aeroporti hanno caratteristiche specifiche che devono essere tenute in considerazione. Ad esempio l’aeroporto di TMP ha contribuito a migliorare la mobilità in aeroporti più congestionati conformemente a uno degli obiettivi dell’Unione. Il funzionamento dell’aeroporto di TMP ha contribuito a uno sviluppo regionale equilibrato in un paese a bassa densità demografica come la Finlandia. Da questo punto di vista era particolarmente importante salvaguardare i collegamenti di traffico tra le regioni più isolate della Finlandia e il resto d’Europa, in quanto le altre forme di trasporto non rappresentavano un’alternativa praticabile. I costi sostenuti per la costruzione del terminal erano quindi proporzionati allo scopo oltre che necessari. Sulla base dei piani aziendali e dei dati effettivi, le prospettive di utilizzo a medio termine dell’infrastruttura sono sufficienti. Il T2 è stato aperto in modo equo e non discriminatorio a tutte le compagnie aeree; tuttavia finora solo Ryanair ha manifestato interesse. |
(32) |
Secondo la Finlandia, l’infrastruttura in questione non ha avuto ripercussioni sugli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione. L’aeroporto di TMP era piccolo e quindi l’impatto delle misure a livello UE non è stato significativo. Inoltre, i vantaggi delle misure per la regione hanno bilanciato qualsiasi impatto negativo a livello di Unione. |
3.2. Il contratto di affitto tra Finavia e Airpro per il terminal T2 all’aeroporto di TMP
(33) |
La Finlandia ha fatto presente che il 23 febbraio 2003 Finavia ha stipulato un contratto di affitto con Airpro riguardo al T2 per il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2013 (di seguito anche «contratto di affitto»). Sebbene a Finavia fosse chiesto di pagare le spese iniziali per l’ammodernamento, Airpro avrebbe rimborsato a Finavia tali costi con la locazione. La Finlandia ha fornito una copia del contratto di affitto. |
(34) |
In base al suddetto contratto di affitto, Airpro versa un canone mensile pari a […] più […] IVA per l’uso delle strutture. Di conseguenza, il canone di affitto totale ammonta a […] al mese. Il contratto prevede che in aggiunta al canone base, la locazione comprenda anche le spese sostenute per la trasformazione del terminal merci in un terminal passeggeri per voli low-cost, oltre ai relativi interessi. |
(35) |
La Finlandia ha sottolineato come al momento della stipula del contratto di affitto i lavori di trasformazione del T2 fossero ancora in corso e fosse necessario stimare le spese di ammodernamento del terminal per determinare l’ammontare della locazione. I costi ipotizzati erano di 700 000 EUR e l’impatto mensile previsto sulla locazione pari a circa […]. Oltre ai costi previsti per l’ammodernamento, Finavia ha previsto che le spese per lavori e adeguamenti aggiuntivi dopo l’avvio delle operazioni del T2 sarebbero state pari a circa […] con un impatto mensile sulla locazione di […]. Sulla base di tali calcoli, Airpro ha compensato Finavia per le spese sostenute per il rinnovo del T2 con un canone mensile di […]. |
(36) |
La Finlandia ha sostenuto che la locazione mensile corrisposto da Airpro non fosse inferiore al prezzo di mercato. Il canone pagato da Airpro è stato in realtà superiore a quello richiesto al locatario precedente, DHL, che ha versato al mese […] IVA esclusa per l’uso delle strutture, cifra corrispondente a circa […] (10). La quota dell’IVA è ammontata a […], per cui la locazione mensile, IVA inclusa, è stato pari a […], ovvero circa […]. |
(37) |
La Finlandia ha fatto infine notare che senza l’attuazione della strategia per i voli a basso costo e la conversione del terminal merci in un terminal per compagnie low-cost, il T2 sarebbe rimasto vuoto, con un aggravio finanziario a carico dell’aeroporto di TMP. |
3.3. L’attuazione della strategia di Airpro per i voli low-cost e l’accordo del 3 aprile 2003 tra Airpro e Ryanair
(38) |
Per quanto riguarda l’attuazione della strategia per i voli low-cost di Airpro, la Finlandia ha spiegato come le trattative con le compagnie aeree fossero iniziate prima. C’erano stati ad esempio negoziati con Ryanair nel corso di diversi anni prima che fosse deciso di optare per una strategia di voli low-cost presso l’aeroporto di TMP. |
(39) |
A detta della Finlandia, la lettera inviata da Airpro a una serie di compagnie aeree, in cui queste ultime erano invitate a prendere in considerazione la possibilità di avviare le operazioni presso il terminal per voli low-cost, ha rappresentato solo una parte della strategia di mercato per il T2. Il terminal T2 dell’aeroporto di TMP è stato in effetti attivamente commercializzato alla fiera Routes (11) per vari anni a partire dal 2002. Si è supposto che altre compagnie aeree, oltre a Ryanair, potessero essere interessate a usare questo terminal per le proprie operazioni. |
(40) |
La Finlandia ha trasmesso copia della lettera di marketing nella quale si fa riferimento agli oneri applicabili al T2, segnatamente quelli relativi all’assistenza a terra e all’uso del terminal, il cui ammontare varia in funzione dell’aeromobile usato. Oltre agli oneri applicabili al terminal T2, le compagnie aeree devono pagare i normali diritti per l’atterraggio, l’imbarco e la sicurezza. |
(41) |
La Finlandia ha allegato copia del contratto con validità di […] stipulato tra Airpro e Ryanair il 3 aprile 2003 («il contratto»). Nel contratto si stabiliscono le condizioni operative e finanziarie in base alle quali Ryanair può istituire e operare voli commerciali da e verso il terminal T2 nell’aeroporto di TMP. Il contratto è entrato in vigore il giorno dopo la firma dell’accordo (vale a dire il 4 aprile 2003) ed è valido fino al […]. |
(42) |
Per i servizi forniti all’aeroporto di TMP, Ryanair è tenuta a pagare un diritto fisso per le operazioni di turnaround (arrivo e partenza) di ciascun aeromobile, ovvero una tariffa tutto compreso per ciascun velivolo B737-800 o altra variante del B-737 con un MTOW massimo (12) di 67 000 kg dal 4 aprile 2003. Tale forfait comprende le spese di atterraggio e decollo, di illuminazione, i diritti per il rumore e le operazioni notturne, i diritti per i servizi di terminal, movimentazione di rampe e passeggeri, comprendenti i diritti per la sicurezza e i controlli e la tassa passeggeri. |
(43) |
Come riassunto nelle tabelle seguenti, la tariffa tutto compreso è in funzione delle frequenze giornaliere dei voli Ryanair presso l’aeroporto e dall’anno del contratto: […] |
(44) |
Nel contratto, Ryanair si impegna ad avviare le operazioni con […] turnaround giornalieri presso l’aeroporto di TMP. Inoltre Ryanair si impegna a comunicare eventuali riduzioni nel numero di turnaround giornalieri presso l’aeroporto stesso con un preavviso di […]. |
(45) |
[…] |
(46) |
In base all’accordo Ryanair prevedeva di generare circa […] passeggeri in partenza all’aeroporto di TMP nei primi 12 mesi e circa […] passeggeri in partenza nei successivi 12 mesi. |
(47) |
In base all’accordo, il terminal T2 dell’aeroporto di TMP ha una capacità massima di un turnaround all’ora tra le 7:00 e le 24:00. Ryanair e Airpro dovevano concordare in anticipo gli orari dei voli. |
(48) |
Airpro gestisce uno sportello per i passeggeri in una posizione privilegiata presso il terminal principale dell’aeroporto (T1) e fornisce un servizio di prenotazione ai passeggeri Ryanair. In base all’accordo Ryanair paga una commissione ad Airpro a un tasso del […] su tutti i biglietti per voli Ryanair (escludendo imposte, diritti e altre tasse) venduti da Airpro e pagati con carta di debito/credito. |
(49) |
Il contratto prevede anche accordi legati ai necessari lavori di manutenzione sulla pista dell’aeroporto di TMP nell’estate del 2003, quando l’aeroporto sarà chiuso al traffico. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato dall’aeroporto di TMP a quello di Pori e Airpro organizzerà il trasporto in autobus per i passeggeri di Ryanair. |
(50) |
Secondo la Finlandia l’accordo tra Airpro e Ryanair è stato stipulato in termini commerciali e non si configura come un aiuto di Stato. Anche altre compagnie aeree hanno avuto la possibilità di concordare con Airpro termini e condizioni contrattuali simili a quelle di Ryanair. Ad esempio, l’opuscolo pubblicitario The Case for Tampere-Pirkkala Airport, preparato per la fiera del 2004, ha evidenziato come il T2 fosse aperto a tutti gli operatori, dato che in quel momento il terminal disponeva della capacità per accogliere altre due compagnie. |
(51) |
Inoltre la Finlandia ritiene che le tariffe pagate da Ryanair all’aeroporto di TMP fossero basate sui costi e generassero un profitto economico per le operazioni di Airpro e Finavia presso l’aeroporto stesso. Airpro ha ricevuto pagamenti da Ryanair per i servizi forniti e anche per i servizi forniti da Finavia. Airpro di conseguenza ha pagato a Finavia quanto incassato dalle operazioni di Ryanair presso l’aeroporto secondo quanto pubblicato sull’«Areronautical Information Publication» («AIP») di Finavia (13) Le eventuali discrepanze tra le entrate sono dovute alla natura e alla portata dei servizi in questione. |
(52) |
La Finlandia ha fatto presente che tutte le compagnie aeree che si servivano dell’aeroporto di TMP pagavano le stesse somme per servizi della stessa qualità. Ad esempio la tassa passeggeri percepita per i servizi forniti presso il T2 dipendeva dalla qualità dei servizi forniti nel terminal. Né Finavia né Airpro hanno svolto alcun ruolo nella riscossione delle tasse aeroportuali comprese nei biglietti aerei di Ryanair, che era invece Ryanair a ricevere dai propri passeggeri. Contrariamente a quanto sostenuto da Blue1, Ryanair non era esentata dal pagamento della tassa passeggeri. Il fatto che le operazioni di Airpro nel terminal T2 fossero redditizie dimostrava che Ryanair doveva pagare una tassa sui servizi forniti da Airpro. |
(53) |
All’aeroporto di TMP Finavia riscuoteva le seguenti tasse da Ryanair attraverso Airpro, per un importo di […] in totale:
|
(54) |
Per quanto riguarda la tassa sui servizi di navigazione aerea, la Finlandia ha sostenuto che questa dipendeva dal peso dell’aeromobile, dalla lunghezza del volo e dal contenuto dei servizi utilizzati. Gli utili di Finavia includevano inoltre una tassa annuale sulle rotte (15), che era di circa […] nel 2006 e sarebbe aumentata con l’incremento delle frequenze operate da Ryanair. |
(55) |
La Finlandia ha spiegato inoltre che nel 2005 l’utile operativo dalle operazioni di Ryanair presso l’aeroporto di TMP era pari in totale a […]. Infine, la Finlandia ha sostenuto che in base all’accordo, Ryanair si era anche impegnata ad aumentare il traffico e a raggiungere gli obiettivi in termini di passeggeri indicati nel contratto. |
4. OSSERVAZIONI DI TERZE PARTI
(56) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni di quattro parti interessate. |
4.1. Ryanair
(57) |
Nelle osservazioni trasmesse in data 16 novembre 2007, Ryanair ha affermato che a suo avviso l’avvio di un procedimento di indagine formale era ingiusto e inutile. Si è detta inoltre dispiaciuta che la Commissione non le abbia permesso di partecipare all’analisi preliminare. |
(58) |
Quanto alla sostanza del caso, Ryanair ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto basarsi su accordi commerciali standard e stabilire che il contratto rispettava il principio dei soggetti operanti in un’economia di mercato e che quindi non costituiva un aiuto di Stato. Secondo Ryanair sia Finavia sia Airpro hanno tratto vantaggio dalla sua presenza all’aeroporto di TMP, dunque entrambi hanno agito come operatori in economia di mercato e il finanziamento del T2 non si configura come un aiuto. |
(59) |
Quanto allo sviluppo del terminal per voli low-cost all’aeroporto di TMP, Ryanair ha spiegato che erano in corso progetti per differenziare i servizi forniti dagli aeroporti nell’Unione al fine di soddisfare le necessità delle compagnie a basso costo e dei loro passeggeri. La differenza nei servizi forniti dagli aeroporti è risultata in una differenziazione delle tariffe pagate dalle compagnie aeree. L’aeroporto di TMP è stato tra i primi a seguire il modello di livelli di servizio differenziati nello stesso aeroporto. Ryanair ha confermato inoltre che l’operatore aeroportuale Finavia aveva deciso di sviluppare il progetto per il terminal T2 sulla base di un solido piano aziendale che era stato velocemente messo in atto portando a un aumento del gettito per Finavia. Ecco perché, secondo Ryanair, lo sviluppo di un terminal destinato a compagnie aeree low-cost non ha contenuto alcun elemento potenzialmente riconducibile ad aiuti di Stato per quanto riguarda le attività svolte da Finavia presso l’aeroporto di TMP. |
(60) |
Per quanto riguarda la gestione del T2, Ryanair ha spiegato che la concorrenza tra vari terminal nello stesso aeroporto ha portato a un miglioramento dell’efficienza e a una riduzione dei costi. Secondo Ryanair gli standard di efficienza più elevati del T2 hanno contribuito all’efficienza del T1 a vantaggio di tutte le compagnie aeree che usano l’aeroporto. Per quanto a conoscenza di Ryanair, Airpro affittava il terminal a condizioni commerciali. Inoltre Finavia ha potuto trarre vantaggio dall’aumento del traffico nell’aeroporto e dai maggiori introiti per le spese di atterraggio e controllo del traffico aereo. Quindi, secondo Ryanair, gli accordi commerciali tra Finavia e Airpro riguardo alla gestione del T2 non si configurano come un aiuto di Stato. |
(61) |
Per quanto riguarda l’accordo tra Ryanair e Airpro, Ryanair fa anzitutto presente che il suo modello commerciale si è basato sull’aumento dell’efficienza che si è tradotto per i passeggeri in biglietti aerei meno costosi. La tariffa tutto-compreso pagata all’aeroporto di TMP ha compreso tutti gli oneri applicabili alle compagnie aeree nell’aeroporto. Le tariffe differenziate per l’uso del T2 erano giustificate dal livello dei servizi forniti. Per quanto riguarda lo sconto sulle tasse aeroportuali relative all’aumento delle frequenze, secondo Ryanair si è trattato di una prassi commerciale normale applicata in tutti i settori. Quasi tutte le condizioni nell’accordo tra Ryanair e Airpro per il T2 erano applicabili in genere a tutte le compagnie aeree interessate a usare questo terminal. Pertanto Ryanair ha ritenuto che il suo accordo con Airpro non fosse selettivo. Ryanair ha concluso che sia Finavia sia Airpro hanno tratto vantaggio dalla sua presenza all’aeroporto di TMP. |
4.2. Gruppo SAS
(62) |
Il Gruppo SAS ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 16 novembre 2007. Il Gruppo SAS ha sottolineato che le sue osservazioni sono incentrate sul legame tra Finavia e Airpro, sui costi della trasformazione del T2, oltre che sul trattamento preferenziale ottenuto da Ryanair presso l’aeroporto di TMP. |
(63) |
Per quanto riguarda il legame tra Finavia e Airpro, il Gruppo SAS ha affermato che l’amministratore delegato era membro del consiglio di amministrazione di Airpro quando Finavia decise di affittare il T2 ad Airpro. Inoltre lo stretto legame tra Finavia e Airpro risulta dalla pubblicazione Tampere-Pirkkala Airport Finland’s Future-Ready Airport (Tampere-Pirkkala: l’aeroporto finlandese pronto per il futuro). |
(64) |
Il Gruppo SAS ha sostenuto che Finavia stesse fornendo sovvenzioni incrociate al T2 attraverso gli introiti ottenuti grazie al T1. In particolare il Gruppo SAS ha ritenuto che al T2 non si facessero pagare tasse passeggeri. Inoltre, Airpro gestiva il parcheggio situato all’esterno del T2 trattenendo i relativi proventi. Le tariffe per il parcheggio situato vicino al T2 erano due volte più care di quelle del parcheggio del T1. |
(65) |
In merito ai costi dei servizi presso il T2, il Gruppo SAS sostiene che la Finlandia non gli aveva garantito accesso a tali informazioni. Il Gruppo SAS non ha avuto informazioni tali da permettergli di sapere se il T2 o l’aeroporto di TMP fossero redditizi e se Airpro pagasse le infrastrutture fornite da Finavia. Ad esempio Finavia aveva acquistato attrezzature per i controlli di sicurezza presso il T2. Il Gruppo SAS ha sostenuto che, secondo la Finlandia e Airpro, il livello dei prezzi del T2 era correlato al livello dei servizi. Secondo il Gruppo SAS il livello dei servizi si basa in generale su quanto stabilito per l’assistenza a terra nell’accordo stipulato tra una compagnia aerea e la società per i servizi di terra, non sullo spazio o sulle strutture disponibili. |
(66) |
Il Gruppo SAS ha inoltre sostenuto che gli accordi relativi al T2 presso l’aeroporto di TMP hanno favorito un dato modello commerciale, in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.3. Air France
(67) |
Air France ha presentato le sue osservazioni con lettera del 16 novembre 2007. L’Air France ha iniziato spiegando la propria situazione commerciale in Finlandia. In Finlandia, Air France non ha gestito servizi da e per l’aeroporto di TMP. Tuttavia, ha operato cinque voli giornalieri tra l’aeroporto Charles de Gaulle a Parigi e quello di Helsinki (a circa 180 chilometri dall’aeroporto di TMP) attraverso un accordo di code sharing con Finnair. |
(68) |
Air France ha confermato di avere appoggiato gli orientamenti per il settore dell’aviazione del 2005 e la valutazione preliminare condotta dalla Commissione per quanto riguarda l’accordo finanziario relativo all’aeroporto di TMP. In particolare, Air France ha sostenuto che l’esenzione dal pagamento della tassa passeggeri fornisse vantaggi a Ryanair, dunque fosse da ritenere di natura chiaramente discriminatoria e pertanto da considerare incompatibile col mercato interno. |
4.4. Association of European Airlines
(69) |
L’Association of European Airlines («AEA») ha inviato le proprie osservazioni con lettera del 16 novembre 2007. Le osservazioni di AEA sono state pienamente in linea con quanto espresso dal Gruppo SAS e da Air France. |
5. COMMENTI DELLA FINLANDIA SULLE OSSERVAZIONI ESPRESSE DA TERZI
(70) |
La Finlandia ha ricevuto i commenti delle quattro parti coinvolte. |
(71) |
In merito ai commenti di Ryanair, la Finlandia ha osservato che la compagnia aveva espresso le proprie osservazioni sia sugli sviluppi generali del mercato dell’aviazione in Europa, sia sugli sviluppi relativi all’aeroporto di TMP. A tale proposito, la Finlandia ha rimandato alle proprie precedenti osservazioni successivamente formulate a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale. |
(72) |
La Finlandia ha osservato come i commenti del Gruppo SAS sollevassero nuove questioni da chiarire. La Finlandia ha ribadito che, come aveva già sottolineato, Airpro era un’entità giuridica distinta e non riceveva alcuna sovvenzione dal proprietario Finavia. |
(73) |
La Finlandia ha fatto notare come l’amministratore delegato dell’aeroporto di TMP non facesse parte del consiglio di amministrazione di Airpro al momento della firma del contratto di affitto, in quanto ne era stato membro solo nel periodo compreso tra maggio 2003 e aprile 2007. Per quanto attiene alla pubblicazione di marketing riguardante l’aeroporto di TMP e la sua strategia per i voli low-cost, a detta della Finlandia tali operazioni commerciali non potevano pregiudicare i legami economici e commerciali tra le compagnie in questione. Il Gruppo SAS, operante presso il T1 presso l’aeroporto di TMP, non è stato menzionato nella pubblicazione in quanto lo scopo era commercializzare la strategia per i voli low-cost. |
(74) |
Per quanto riguarda le accuse mosse dal Gruppo SAS riguardo supposte sovvenzioni incrociate tra T2 e T1 presso l’aeroporto di TMP, la Finlandia ha ricordato di avere già fornito informazioni sulla redditività delle operazioni di Airpro all’aeroporto di TMP e riguardo a come Airpro non avesse ricevuto alcuna sovvenzione da Finavia. |
(75) |
In merito ai diversi adeguamenti infrastrutturali relativi all’ammodernamento del T2, la Finlandia ha indicato che la locazione pagato da Airpro a Finavia copriva tali costi più gli interessi. Riguardo all’acquisto di attrezzatura per i controlli di sicurezza nel terminal T2 da parte di Finavia, la Finlandia ha indicato come tali spese fossero prese in considerazione nel canone di affitto pagato. Il parcheggio affittato vicino al T2 faceva parte dell’area noleggiata da Airpro. Airpro era libera di stabilire le tariffe, a condizione di farlo in maniera trasparente. |
(76) |
Riguardo alle affermazioni di SAS sulla tariffazione differenziata al terminal T2 dell’aeroporto di TMP, la Finlandia rinvia alle osservazioni formulate in occasione dell’avvio del procedimento. |
6. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO
(77) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». |
(78) |
I criteri stabiliti nell’articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi. Una misura costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solo se si adempiono tutte le seguenti condizioni. Il sostegno finanziario deve:
|
6.1. Gli accordi finanziari nel contesto dell’attuazione della strategia per i voli low-cost dell’aeroporto di TMP costituiscono aiuti di Stato?
(79) |
Al fine di valutare se vi sia una componente di aiuto negli accordi finanziari relativi alla strategia per i voli a basso costo dell’aeroporto di TMP, in particolare per quanto riguarda la trasformazione di un terminal merci vuoto in un terminal destinato a compagnie aeree low-cost e il conseguente accordo di locazione concluso con Airpro, la Commissione deve esaminare se in tali circostanze un investitore in economia di mercato avrebbe stipulato accordi uguali o simili a quelli conclusi da Finavia (16). |
(80) |
Sulla base dei principi della giurisprudenza, la Commissione deve confrontare il comportamento di Finavia con quello di un investitore operante in un’economia di mercato che sia guidato da prospettive di rendimento a lungo termine (17). In aggiunta, secondo la sentenza Charleroi (18), nel valutare le misure in questione la Commissione deve tenere conto di tutte le caratteristiche rilevanti delle misure e del relativo contesto. In altre parole, la Commissione deve analizzare la decisione presa da Finavia di ammodernare il terminal merci presso l’aeroporto di TMP e la progettata attuazione della strategia per i voli low-cost nello stesso aeroporto da parte di Airpro sulla base di un approccio integrato che tenga conto di tutti gli elementi nelle misure in oggetto. |
(81) |
Nella sentenza nella causa Stardust Marine la Corte ha dichiarato che «[…] per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (19). |
(82) |
Per poter applicare il criterio dell’investitore in economia di mercato, la Commissione deve porsi nel contesto del periodo in cui Finavia ha deciso di ammodernare il terminal merci vuoto per poi concederlo in locazione ad Airpro all’inizio del 2003. La Commissione deve altresì basare il proprio giudizio sulle informazioni e le ipotesi a disposizione dell’operatore nel momento in cui sono state prese le decisioni sulle modalità di finanziamento per l’attuazione della strategia relativa alle compagnie aeree low-cost. |
(83) |
La Finlandia sostiene che Finavia abbia agito razionalmente e, a comprova delle sue argomentazioni, allega copia del piano aziendale ex ante di Finavia e dei risultati effettivi di Finavia e Airpro presso l’aeroporto di TMP. |
(84) |
In questo contesto, la Commissione rileva che il terminal merci all’aeroporto di TMP era rimasto vuoto dopo la risoluzione da parte di DHL del contratto di affitto. Finavia aveva perduto un canone mensile di circa […]. Alcuni mesi dopo è risultato evidente che Finavia non sarebbe riuscita ad attrarre un’altra compagnia merci all’aeroporto di TMP. Inoltre le compagnie low-cost non erano pronte a usare il Terminal 1 dell’aeroporto perché i costi dei servizi di assistenza a terra erano troppo alti per loro. Tuttavia, nel 2002 le previsioni per il settore del trasporto aereo indicavano un elevato potenziale di crescita per i vettori low-cost come Ryanair, pari a circa il 30 % l’anno. |
(85) |
La Commissione fa inoltre notare che i costi relativi al terminal merci vuoto sono stati interamente ammortizzati e i lavori di ammodernamento per trasformarlo in un terminal passeggeri per voli low-cost sono stati pari a 760 612 EUR. Anche se il terminal merci non fosse stato trasformato in terminal passeggeri, Finavia avrebbe dovuto comunque sostenere alcune spese per lavori di ammodernamento per circa 100 000 EUR. |
(86) |
Inoltre, Finavia era tenuta a rendere disponibile la pista dell’aeroporto di TMP per fini militari 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Pertanto, un aumento del traffico all’aeroporto avrebbe potuto portare a una migliore distribuzione delle risorse oltre che a una riduzione delle eventuali eccedenze di capacità. Allo stesso tempo la diversificazione delle compagnie aeree che avrebbero utilizzato l’aeroporto avrebbe potuto ridurre i rischi commerciali connessi (come il rischio di un mancato utilizzo di capacità nel caso in cui una delle compagnie avesse smesso di operare) e reso più efficiente l’uso della pista. |
(87) |
Tale situazione è illustrata nel piano aziendale di Finavia per l’attuazione della strategia sui voli low-cost. Come evidenziato nell’ipotesi più infausta dal piano aziendale di Finavia, si prevedeva che il progetto di investimento avrebbe dato un contributo positivo, con un margine medio di profitto (20) calcolato in circa […] [cfr. la tabella al punto (20)], che secondo i dati forniti alla Commissione è largamente in linea coi margini di profitto in altri aeroporti dell’Unione (21). La Commissione osserva inoltre che il piano aziendale ex ante si basava su stime prudenti che hanno portato a sottovalutare le entrate e a sopravvalutare i costi degli ultimi anni del periodo in esame. Inoltre il piano aziendale ex ante non ha tenuto conto dei profitti realizzati da Finavia grazie alle tasse di atterraggio, in quanto tali costi erano stati detratti dal gettito previsto. Infine i costi per l’ammodernamento e un’adeguata remunerazione per il capitale investito sono stati pienamente presi in considerazione nel canone di locazione pagato da Airpro a Finavia, anch’esso dedotto dalle entrate stimate. |
(88) |
Per valutare la strategia sui voli low-cost di Finavia e Airpro usando un approccio integrato, l’esperto della Commissione ha provveduto a mettere insieme entrate e uscite del piano aziendale ex ante (ipotesi base). In particolare, i pagamenti tra le società (tra cui canone di locazione pagato da Airpro a Finavia per l’uso del T2, le tasse di atterraggio e per la navigazione aerea) erano state contabilizzate come entrate. La seguente tabella riassume i calcoli relativi alle entrate e alle uscite per l’attuazione della strategia sui voli low-cost all’aeroporto di TMP, come è stato illustrato sopra, e gli effetti della strategia sul margine operativo (EBIT), al livello dei conti consolidati (vale a dire per Finavia e Airpro) nei prossimi dieci anni: […] (22) |
(89) |
La Commissione rileva che sulla base del piano aziendale ex ante e del valore NPV positivo (23) la decisione di Finavia di attuare la strategia per voli low-cost all’aeroporto di TMP è conforme con il comportamento di un investitore operante in un’economia di mercato. Il valore NPV positivo della strategia sui voli low-cost aumentava il valore netto del patrimonio di Finavia. La Commissione sottolinea inoltre che i presupposti del piano aziendale ex ante e i risultati previsti della strategia low-cost sono ulteriormente confermati dagli effettivi risultati positivi dell’attività di Airpro all’aeroporto di TMP [cfr. nello specifico la tabella al punto (26)]. Infine, i risultati finanziari combinati dell’aeroporto di TMP [che tengono conto dei risultati finanziari dell’attività di Airpro e Finavia presso l’aeroporto di TMP, cfr. le tabelle ai punti (24) e (26)] mostrano l’effetto positivo in termini di redditività su tutte le attività dell’aeroporto delle operazioni nel terminal per voli low-cost. |
(90) |
Pertanto, la Commissione conclude che la decisione presa da Finavia sulla strategia per voli low-cost di TMP e le misure finanziarie su cui poggia sono conformi al principio dell’investitore in economia di mercato e quindi non costituiscono un vantaggio economico non rispondente a normali condizioni di mercato. |
(91) |
Dal momento che non è soddisfatto uno dei criteri cumulativi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione ritiene che la decisione di Finavia di attuare una strategia per i voli low-cost all’aeroporto di TMP e le misure finanziarie su cui si basa, non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(92) |
Riguardo alla presenza di eventuali sovvenzioni incrociate a favore di Airpro da parte di Finavia (come la perdita delle entrate provenienti dal canone di locazione o la compensazione per le perdite operative), la Commissione rileva poiché tutte le misure finanziarie relative alla strategia sui voli low-cost all’aeroporto di TMP si basano su un piano aziendale ex ante conformemente al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, Airpro paga un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato per l’uso del T2 e tutti i costi relativi alle attività svolte da Airpro presso l’aeroporto di TMP sono coperti dalle tasse pagate dalle compagnie che usano il T2 (ovvero Ryanair), e le attività di Finavia presso l’aeroporto di TMP risultano redditizie solo grazie alla gestione del T2, è possibile escludere la presenza di sovvenzioni incrociate a favore di Airpro da parte di Finavia. |
6.2. L’accordo tra Airpro e Ryanair costituisce un aiuto di Stato?
(93) |
In merito all’accordo tra Airpro e Ryanair, la Finlandia sostiene che Airpro abbia agito come qualsiasi soggetto operante in un’economia di mercato in una situazione simile. Ryanair non sarebbe quindi stata avvantaggiata dall’accordo e non è dunque configurabile un aiuto di Stato. |
(94) |
Nel valutare se l’accordo sia stato concluso in condizioni normali di mercato, la Commissione ha dovuto esaminare se in circostanze simili un aeroporto che opera in condizioni di economia di mercato e guidato da prospettive di redditività a lungo termine avrebbe stipulato accordi commerciali uguali o simili a quelli di Airpro (24). Inoltre la Commissione ha dovuto esaminare l’impatto previsto dell’accordo sull’attività Airpro e Finavia all’aeroporto di TMP sulla base di un approccio integrato tenendo conto di tutte le caratteristiche della misura in questione (25). |
(95) |
Per poter applicare il principio dell’investitore privato, la Commissione deve esaminare il contesto in cui l’accordo è stato concluso. La Commissione deve poi basare la propria valutazione sulle informazioni e le ipotesi di cui disponeva l’operatore al momento dell’accordo tra Airpro e Ryanair che è stato sottoscritto il 3 aprile 2003 per un periodo di validità di […]. |
(96) |
Ai sensi dell’accordo, Ryanair si è impegnata ad avviare le operazioni all’aeroporto di TMP con […] turnaround. Su tale base, Ryanair prevedeva che i passeggeri in partenza dall’aeroporto di TMP sarebbero stati […] nei primi 12 mesi per poi passare a circa […] passeggeri in partenza nei successivi 12 mesi. L’accordo contiene una tabella delle tariffe per ciascun turnaround in funzione del numero di voli giornaliero [cfr. in particolare le tabelle di cui al punto (43)]. Il prezzo medio per un turnaround (con tre voli al giorno) è pari a […]. La seguente tabella mette a confronto le tasse pagate dalle compagnie aeree che utilizzano il T1 all’aeroporto di TMP e il prezzo medio corrisposto da Ryanair:
|
(97) |
La Commissione osserva che Ryanair paga le stesse tasse di atterraggio, terminal e sicurezza delle compagnie aeree che usano il T1 all’aeroporto di TMP. Secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, Ryanair non è non è stata esentata dalla tassa passeggeri. L’unica differenza nel prezzo pagato da Ryanair riguarda le tasse per i servizi nel terminal (passeggeri) e per l’assistenza a terra. Tuttavia la qualità dei servizi forniti a Ryanair e ai suoi passeggeri nel T2 è inferiore rispetto a quello dei servizi forniti al T1, e la riduzione ottenuta nei costi di base, in particolare le spese per il personale, rappresenta circa il […] dei costi totali sostenuti da Airpro (compresi la locazione, le tasse di atterraggio e navigazione nel terminal pagate a Finavia). A differenza del T1, il numero di persone impiegate presso il T2 è basso e il personale esegue compiti diversi per quanto riguarda check-in, controlli di sicurezza e assistenza a terra. Secondo le informazioni fornite dall’aeroporto all’esperto della Commissione, le spese di personale per il T2 sono inferiori di circa il […] rispetto a quelle del T1. Inoltre, la Commissione fa notare che le tasse aeroportuali pagate da Ryanair per i servizi nel terminal (passeggeri) e l’assistenza a terra sono inferiori solo del […] rispetto a quelle pagate dal T1. La discrepanza tra i risparmi di costo (circa […]) e la differenza tra le tasse pagate dalle compagnie che usano i due terminal (circa […]) rispecchia il margine di profitto aggiuntivo generato da Airpro [circa […], cfr. tabella di cui al punto (20)]. Pertanto la Commissione conclude che la differenza tra le tasse pagate da Ryanair al T2 e quelle pagate al T1 è giustificata. |
(98) |
Sulla base di quanto precede, Airpro ha potuto prevedere il gettito generato dall’accordo con Ryanair. Airpro partiva dall’assunto che nel primo anno Ryanair avrebbe eseguito […] turnaround con un fattore di carico pari a […]; dal secondo anno si prevedeva che Ryanair avrebbe eseguito […] turnaround per il rimanente periodo di validità del contratto con lo stesso fattore di carico del primo anno. Tale risultato tiene conto delle entrate derivate dalle attività aeronautiche e non aeronautiche di Airpro (tra cui quelle derivanti dalla gestione del parcheggio). I costi per Airpro nel periodo di validità dell’accordo sono stati stimati sulla base dei costi previsti in relazione alla strategia per voli low-cost all’aeroporto di TMP. Ad esempio i costi del personale erano stimati a circa […] per ciascun turnaround(e […], calcolati sulla base del turnaround giornaliero degli aeromobili). |
(99) |
La seguente tabella riassume il calcolo delle entrate e delle uscite derivanti dall’accordo e l’effetto positivo dell’accordo per quanto riguarda il valore netto del patrimonio di Airpro durante il suo periodo di validità. Tali calcoli si basano sul piano aziendale fornito dalla Finlandia oltre che sui presupposti sopra illustrati. […] (26) |
(100) |
La Commissione fa notare che durante il periodo di validità del contratto è il contratto con Ryanair doveva generare un contributo netto positivo al valore patrimoniale di Airpro con un NPV pari a EUR 0,5 milioni. Inoltre, si prevedeva che le attività complessive di Airpro e Finavia nell’aeroporto avrebbero registrato un saldo positivo durante il periodo dell’accordo. |
(101) |
La Commissione osserva altresì che le entrate derivanti dall’accordo coprono tutti i costi di Airpro per quanto riguarda l’aeroporto di TMP oltre che tutti i costi di Finavia in relazione all’accordo. L’approccio basato sui costi complessivi in questo caso comprende il costo del capitale (ad esempio, i costi di ammortamento delle infrastrutture aeroportuali) e le spese di funzionamento (tra cui le spese di personale, energia, materiali, ecc.). Inoltre esso include i costi di tutte le misure di sicurezza imposte da motivi di ordine pubblico che non possono essere considerate attività economiche ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Pertanto, il valore attuale netto calcolato è sottovalutato e il contributo positivo dell’accordo potrebbe risultare addirittura superiore. |
(102) |
La Commissione fa notare che, sulla base del piano aziendale ex ante, la decisione di Airpro, in quanto controllata di Finavia, di stipulare l’accordo in questione è conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. La Commissione rileva inoltre che i presupposti del piano aziendale ex ante e i risultati attesi dall’accordo sono ulteriormente confermati dai risultati positivi reali delle attività svolte da Airpro presso l’aeroporto di TMP [cfr. in particolare la tabella nel punto (26)]. Inoltre i risultati finanziari combinati dell’aeroporto di TMP [che tengono conto dei risultati finanziari delle attività svolte da Airpro e da Finavia presso l’aeroporto di TMP, cfr. in particolare le tabelle ai punti (24) e (26)] mostrano che non solo le operazioni del terminal per voli low-cost bensì quelle di tutto l’aeroporto hanno registrato un saldo positivo. |
(103) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la decisione di Airpro di stipulare l’accordo in questione con Ryanair è conforme al criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato e pertanto non conferisce vantaggi economici non corrispondenti alle normali condizioni di mercato. |
(104) |
Poiché non sono soddisfatti i criteri cumulativi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione ritiene che l’accordo del 3 aprile 2003 tra Airpro e Ryanair non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure adottate da Finavia Oyj e Airpro Oy, consistenti in misure finanziarie connesse all’attuazione della strategia per voli low-cost presso l’aeroporto di Tampere-Pirkkala, in particolare i costi per l’ammodernamento del Terminal 2 e il contratto di locazione per il Terminal 2 concluso da Finavia Oyj e Airpro Oy il 23 febbraio 2003, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
L’accordo concluso tra Airpro Oy e Ryanair Ltd il 3 aprile 2003 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 3
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 244 del 18.10.2007, pag. 13.
(2) A decorrere dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intenderanno come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, se del caso. Il TFUE ha altresì introdotto talune modifiche terminologiche, quali la sostituzione del termine «Comunità» con il termine «Unione» e dell’espressione «mercato comune» con «mercato interno». In tutta la presente decisione sarà utilizzata la terminologia del TFUE.
(3) Cfr. nota a piè di pagina 2.
(4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(5) Fino alla fine del 2009 Finavia Oyj (in precedenza nota come l’amministrazione per l’aviazione civile finlandese) era un’impresa statale. Il 1o gennaio 2010 Finavia è stata trasformata in società a responsabilità limitata dalla legge 877/2009 sulla trasformazione dell’amministrazione per l’aviazione civile. Gestisce 25 aeroporti in Finlandia. Solo tre aeroporti finlandesi non sono gestiti da Finavia. Accanto alla gestione degli aeroporti finlandesi, Finavia fornisce servizi per la navigazione aerea presso i propri aeroporti ed è responsabile della supervisione dello spazio aereo nazionale. Le operazioni immobiliari di Finavia sono gestite dalla sua consociata Lentoasemakiinteistöt Oyj, una società che mette a disposizione strutture per aziende operanti presso l’aeroporto oltre a sviluppare progetti di edilizia ed essere proprietaria dei locali dell’aeroporto.
(6) Airpro Oy è una consociata di proprietà Finavia (100 %) che sviluppa e fornisce servizi aeroportuali e di viaggio agli aeroporti finlandesi. Airpro ha una consociata per i servizi di movimentazione a terra a che si chiama RTG Ground Handling Ltd.
(7) Segreto commerciale
(8) GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.
(9) I lavori di rinnovo comprendevano la creazione di una hall per il check-in, uffici, bagni e strutture per i passeggeri in arrivo e in partenza, strutture per controlli di sicurezza su persone e bagaglio, un bar-ristorante e l’ammodernamento di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento e aria condizionata, oltre ad alcune modifiche delle infrastrutture esterne al terminal per pedoni e automobili.
(10) Il tasso di cambio dell’euro al 31 dicembre 1998: FIM 5,94573.
(11) La fiera Routes è una fiera annuale sulle rotte di volo per compagnie aeree e aeroporti.
(12) Il peso massimo al decollo (MTOW) di un aeromobile è il peso massimo col quale al pilota di un velivolo è permesso di decollare, a causa di limiti strutturali o per altri motivi. In altre parole il MTOW è il peso Massimo a cui l’aeromobile ha dimostrato di rispettare tutti i requisiti di navigabilità.
(13) Secondo la Finlandia, AIP Finland è pronta ai sensi dell’Allegato 15 alla Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale e del Manuale sui Servizi di informazione aeronautica (Aeronautical Information Services Manual, ICAO Doc 8126). La sezione generale dell’AIP si occupa anche delle tasse sul traffico aereo di Finavia.
(14) A condizione che il MTOW dell’aeromobile sia di 69 900 kg.
(15) Tale tassa è riscossa da Eurocontrol che la versa a Finavia.
(16) La Commissione, prima di procedere alla valutazione, ha commissionato uno studio a Ecorys (in appresso «l’esperto della Commissione»). L’esperto della Commissione ha analizzato i dati e i presupposti finanziari alla base del piano aziendale per la strategia sui voli low-cost di Finavia e Airpro, il contratto di locazione tra Finavia e Airpro per la gestione del terminal T2 e l’accordo.
(17) Causa C-305/89 Italia/Commissione (Raccolta 1991, pag. I-1603, punto 20) (causa «Alfa Romeo»); causa T-296/97 Alitalia/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3871, punto 84).
(18) Causa T-196/04 Ryanair/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-3643, punto 59) (causa «Charleroi»).
(19) Causa C-482/99 Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 71) (causa «Stardust Marine»).
(20) Il margine di profitto (rendimento sulle vendite) mette a confronto l’utile netto con le vendite (entrate). Tale rapporto mostra se il rendimento sulle vendite di un’impresa sia sufficiente in quanto determina quanto utile si produce per un euro ricavato dalle vendite; si tratta quindi di un indicatore di redditività ed efficienza.
(21) Cfr. tabella 6 della decisione della Commissione del 27 gennaio 2010 in materia di aiuti di Stato C 12/2008 Slovacchia – Accordo tra l’aeroporto di Bratislava e Ryanair, GU L 27 del 1.2.2011, pag. 24.
(22) […]
(23) Il valore attuale netto (Net Present Value, NPV) indica se il rendimento da un dato progetto supera i costi (opportunità) in termini di capitale. Un progetto è ritenuto un investimento economicamente redditizio quando genera un NPV positivo. Gli investimenti che producono un rendimento inferiore ai costi (opportunità) in termini di capitale non sono economicamente redditizi. I costi (opportunità) in termini di capitale sconto sono espressi mediante il tasso di attualizzazione.
(24) Alfa Romeo, punto 20, Alitalia/Commissione, punto 84.
(25) Charleroi, punto 59.
(26) […]
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2013
relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — concesso dall’Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia)
[notificata con il numero C(2013) 4046]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2013/665/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDURA
(1) |
Dopo aver preso conoscenza dell’entrata in vigore, il 27 febbraio 2011 della legge di conversione del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che concede una proroga del pagamento di una rata dei prelievi sul latte dovuti dai produttori italiani di latte conformemente al piano di rateizzazione approvato con decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (1), (2) la Commissione, con lettera del 17 marzo 2011, ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione sulla relazione in questione. |
(2) |
Con lettera datata 24 giugno 2011, protocollata il 29 giugno 2011, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti. |
(3) |
Con fax del 14 ottobre 2011, i servizi della Commissione, dopo aver esaminato le precisazioni fornite dalle autorità italiane e tenuto conto del fatto che la proroga del pagamento suddetto è stata attuata senza essere stata previamente notificata alla Commissione e da questa approvata, hanno annunciato alle autorità l’apertura di un fascicolo di aiuto non notificato, cui è stato assegnato il numero SA.33726 (2011/NN). |
(4) |
Con lettera dell’11 gennaio 2012 la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato in merito alla suddetta proroga del pagamento e al piano di rateizzazione approvato con decisione 2003/530/CE, modificata con l’aggiunta della proroga, che costituisce un nuovo aiuto [(aiuto SA.33726 (11/C)]) e ha invitato le autorità italiane a presentare le proprie osservazioni in merito all’avvio del procedimento entro il termine di un mese. |
(5) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto in questione. |
(6) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati, che ha trasmesso all’Italia, fornendole la possibilità di commentarle. |
(7) |
Con messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2012, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione una lettera delle autorità italiane intesa ad ottenere una proroga di due mesi per presentare le loro osservazioni sull’avvio del procedimento. Con fax del 21 febbraio 2012 si comunicava la concessione di detta proroga. |
(8) |
Con i messaggi di posta elettronica del 26 aprile 2012 e del 27 aprile 2012, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane all’apertura del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato. |
(9) |
Le autorità italiane non hanno fornito alcun commento sulle osservazioni delle parti interessate. |
II. DESCRIZIONE
(10) |
La decisione 2003/530/CE recita all’articolo 1: “L’aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:
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(11) |
La legge n. 10/2011 introduce all’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, un comma 12 duodecies che proroga al 30 giugno 2011 il pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza al 31 dicembre 2010. Il costo della proroga è imputato su una dotazione globale di 5 milioni di EUR destinata a molteplici fini. |
(12) |
Nella loro lettera del 24 giugno 2011 le autorità italiane hanno precisato che l’equivalente sovvenzione di tale misura sarà imputato sull’aiuto de minimis previsto per l’Italia dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (4) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (5). |
III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE
(13) |
La Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, del trattato trattato, per i seguenti motivi:
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IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE SULL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO FORMALE
(14) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane hanno innanzitutto fatto il punto sull’applicazione del sistema di scaglionamento dei pagamenti del prelievo sul latte approvato dalla decisione 2003/530/CE. Secondo le autorità italiane, i beneficiari del sistema sono 11 271. Di questi, 9 965 (cioè l’88,41 % del totale) hanno pagato in tempo utile la rata dei prelievi dovuta al 31 dicembre 2010, 1 291 hanno usufruito della proroga e 15 non hanno effettuato alcun versamento, e ciò ha comportato la loro esclusione dal programma di rateizzazione. |
(15) |
Le autorità italiane hanno poi precisato che, per calcolare l’equivalente-sovvenzione degli aiuti percepiti dai beneficiari della proroga è stato tenuto conto degli interessi per il periodo che va dal 1o gennaio 2011 e la data del pagamento effettivo della rata oggetto della proroga, utilizzando il tasso euribor a tre mesi al 1o ottobre 2010, maggiorato di 100 punti base (1,942 %). I risultati ottenuti indicano che l’equivalente-sovvenzione della proroga varia da 0,08 EUR a 694,19 EUR e che dei 1 291 beneficiari della proroga, 1 187 hanno beneficiato di un aiuto di importo inferiore a 100,00 EUR. Secondo le autorità italiane, tali cifre mostrano che la proroga del pagamento di cui alla legge n. 10/2011 non ha compromesso il buon andamento del programma di rateizzazione, che resta conforme al contenuto della decisione 2003/530/CE, come dimostrato dal fatto che ne abbia beneficiato solo l’11,45 % dei produttori aderenti al programma in questione. |
(16) |
Per le ragioni sopra esposte, le autorità italiane confermano che, come precisato nella lettera del 24 giugno 2011 (cfr. punto 13), la proroga concessa del pagamento della rata dei prelievi costituisce un aiuto de minimis. Esse aggiungono inoltre che hanno verificato il rispetto, in termini assoluti, del massimale individuale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007, nonché del massimale di 320 505 000 EUR su un periodo di tre esercizi fiscali stabilito per l’Italia con lo stesso regolamento, l’equivalente-sovvenzione della proroga del pagamento è pari infatti a complessivi 50 877,41 EUR. Da ultimo, esse stanno verificando se tali massimali sono rispettati tenendo conto degli altri aiuti de minimis concessi nel corso degli esercizi 2009, 2010 e 2011. |
(17) |
Per quanto riguarda la posizione della Commissione secondo la quale l’aiuto approvato dalla decisione 2003/530/CE deve essere considerato, per la sua natura e per il suo carattere eccezionale, come un aiuto unico massimo non cumulabile con nessun altro tipo di intervento, le autorità italiane sottolineano innanzitutto che la decisione in questione ha riconosciuto l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno condotto il Consiglio a ritenere l’aiuto in questione compatibile con l’articolo 107 del trattato, purché fossero rispettate determinate condizioni. Esse sottolineano inoltre che dai controlli effettuati emerge che il programma di rateizzazione è conforme alle disposizioni della decisione 2003/530/CE, in quanto tutti i produttori sono arrivati al pagamento della settima rata, ad eccezione di quindici produttori, già esclusi dal programma. A loro giudizio, il carattere eccezionale delle circostanze che hanno condotto all’adozione della decisione 2003/530/CE non costituisce di per sé un elemento che esclude la possibilità di accedere ad ogni altro beneficio per i percettori dell’aiuto approvato dal Consiglio: il trattato si limita a invocare le menzionate circostanze eccezionali cui, senza imporre limiti con riguardo alla natura o alle modalità attuative degli aiuti autorizzati, subordinando semplicemente la deroga all’articolo 107 e ai regolamenti di cui all’articolo 109 del trattato all’adozione di una decisione unanime del Consiglio. Nel caso di specie, il carattere eccezionale che ha comportato l’adozione della decisione 2003/530/CE si riflette pienamente nelle modalità di adozione della decisione stessa, vale a dire l’esistenza dell’unanimità, e va ricercata nelle circostanze che determinano la sua adozione e non già nell’aiuto in sé. |
(18) |
Secondo le autorità italiane, inoltre, la proroga del pagamento costituisce un aiuto de minimis e deve pertanto essere valutata quale misura isolata, vista la scarsa adesione da parte dei produttori, l’esiguità degli importi in parola, e la non modificazione del programma di rateizzazione, che resta intatto nella sua struttura, sia con riguardo al numero complessivo delle rate, sia alla scadenza. |
(19) |
Infine, le autorità italiane ricordano che il decreto ministeriale del 30 luglio 2003 di applicazione della decisione del Consiglio prevede che i partecipanti alla rateizzazione si impegnino a rinunciare a ogni contenzioso sul pagamento dei prelievi dovuti e che i debitori che non effettuino i pagamenti siano esclusi dal programma. Secondo le autorità italiane tale condizione comporta l’avvio di procedure di recupero coattivo, che inducono i produttori a proporre nuovi ricorsi. Sarebbe quindi ragionevole evitare contenziosi per recuperare importi irrisori, nel quadro di operazioni aventi un costo superiore agli importi da recuperare. A tale riguardo, le autorità italiane fanno riferimento all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), a norma del quale, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono superiori all’importo da recuperare. Secondo loro, tale disposizione dovrebbe essere applicata per analogia al caso di specie. In ogni caso, una disposizione analoga è dettata anche dall’articolo 25, comma 4 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), in virtù della quale un importo di 12 EUR è considerato somma di modesto ammontare e non è sottoposto a riscossione. Tra i beneficiari della proroga, 559 hanno ricevuto un aiuto inferiore a detto importo. |
(20) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane hanno comunicato l’elenco dei beneficiari della proroga del pagamento e l’importo dell’aiuto ottenuto da ciascuno di essi. |
V. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(21) |
Il 7 marzo 2012, la Commissione ha ricevuto da un terzo interessato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
(22) |
In queste osservazioni, la parte interessata chiede sostanzialmente di sapere perché la Commissione ha limitato l’avvio del procedimento alla proroga di pagamento prevista dalla legge n. 10/2011 e non l’ha estesa alle disposizioni dell’articolo 40 bis della legge n. 122/2010, che prevede una proroga di pagamento di una delle rate da versare nell’ambito di un programma di rateizzazione complementare istituito dalla legge n. 33/2009 e la esorta a procedere in tal senso. A questo proposito, essa ricorda che una denuncia relativa alle disposizioni dell’articolo 40 bis della legge n. 122/2010 era già stata presentata alla Commissione e archiviata da quest’ultima. |
(23) |
Il 10 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto da un secondo terzo interessato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
(24) |
In queste osservazioni, la parte interessata richiama l’attenzione della Commissione sulle disposizioni dell’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 16/2012 che consente al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, per le imprese in difficoltà economica. Essa chiede alla Commissione di intervenire constatando l’incompatibilità di tali disposizioni con il mercato interno. |
(25) |
Il 14 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto da un ulteriore terzo interessato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
(26) |
Nelle sue osservazioni, il terzo interessato fa anch’esso riferimento al decreto legge n. 16/2012, sottolineando la disparità di trattamento che esso crea tra gli allevatori, nonché la precisione dei dati utilizzati dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – organismo pagatore italiano) per il calcolo del prelievo supplementare. |
VI. VALUTAZIONE
VI.1. Esistenza di un aiuto
(27) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(28) |
La misura in oggetto, vale a dire l’aiuto connesso alla proroga di pagamento (concessione dell’equivalente di un prestito senza interessi – si veda il punto 13, secondo trattino), ma anche il nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE (interessi non pagati sulle annualità già corrisposte e capitale e interessi non ancora pagati sulle rimanenti annualità fino allo scadere della rateizzazione, cioè fino al 31 dicembre 2017) (aiuto nuovo – si veda il punto 13, terzo trattino) corrisponde alla seguente definizione: |
(29) |
Essa è imputabile allo Stato perché deriva da una legge nazionale; è finanziata con risorse pubbliche, nel senso che lo Stato italiano, accordando una proroga del pagamento di una annualità stabilita con la decisione 2003/530/CE e creando, mediante la proroga, un nuovo aiuto si è privato durante un determinato periodo di tempo di un importo che avrebbe potuto utilizzare per altri fini. |
(30) |
Essa favorisce determinate imprese, in particolare le aziende agricole produttrici di latte. |
(31) |
Essa può incidere sugli scambi, tenuto conto della posizione italiana sul mercato (8). |
(32) |
Essa potrebbe falsare la concorrenza giacché le imprese che ne hanno beneficiato hanno ottenuto di fatto un vantaggio (la proroga non dà interessi ed equivale quindi a un prestito a tasso zero) che non avrebbero potuto ottenere a normali condizioni di mercato e che le ha poste in una situazione concorrenziale più interessante, rispetto alle imprese che non ne hanno beneficiato (9). |
(33) |
Tuttavia, tenuto conto delle informazioni complementari fornite dalle autorità italiane in risposta all’apertura del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato, occorre verificare se la misura in oggetto possa rientrare in un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, e, di conseguenza, non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. |
(34) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane hanno dimostrato che gli interessi connessi alla proroga di pagamento rientrano in una forcella che va da 0,08 EUR a 694,19 EUR. Esse hanno inoltre precisato che secondo la verifica non c’è stato un superamento del massimale stabilito per l’Italia su tre esercizi fiscali, ma che esse dovevano ancora verificare la sussistenza del rischio di superamento del massimale individuale in caso di cumulo di aiuti de minimis per gli esercizi fiscali 2009, 2010 e 2011. |
(35) |
La Commissione può certamente constatare che l’importo degli interessi relativi alla proroga, presi isolatamente, non supera i 7 500 EUR previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007 e prende atto del fatto che l’importo totale degli aiuti concessi con la proroga, ossia 50 877,41 EUR, non ha comportato il superamento del massimale di 320 505 000 EUR previsto per l’Italia nell’allegato dello stesso regolamento. Tuttavia, essa non dispone di alcun nuovo elemento che dimostri che il massimale individuale di 7 500 EUR non sia stato superato in nessun caso computando anche tutti gli aiuti de minimis ricevuti dallo stesso beneficiario nell’arco di tre esercizi fiscali, giacché dal 26 aprile 2012 la Commissione non ha più ricevuto nessuna informazione da parte delle autorità italiane che procedevano a verifiche in tal senso. La Commissione non può pertanto concludere che il massimale dell’aiuto individuale summenzionato sia stato rispettato in ogni caso, tanto più che essa deve anche tenere conto del nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE. La Commissione in effetti deve esaminare complessivamente la misura in oggetto (l’aiuto connesso alla proroga del pagamento – concessione dell’equivalente di un prestito senza interessi – e il nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE): un considerevole numero di beneficiari (oltre 1 250) hanno beneficiato della proroga del pagamento e l’importo dell’aiuto comprende anche una parte del principale (quella corrispondente alle annualità che scadono il 31 dicembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) con interessi, oltrepassando ampiamente gli interessi relativi alla proroga del pagamento presi in considerazione dalle autorità italiane a sostegno delle loro argomentazioni. |
(36) |
Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione dispone che “[gli] aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.” |
(37) |
A questo proposito la Commissione ha già indicato, avviando il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, che la proroga di pagamento veniva ad aggiungersi a un aiuto approvato dal Consiglio, che deve essere considerato il massimo concedibile in questo contesto. |
(38) |
Le autorità italiane ritengono inoltre che la proroga del pagamento debba essere valutata quale misura a sé stante, vista la scarsa adesione da parte dei produttori, l’esiguità degli importi e la non modificazione del programma di rateizzazione, che resta intatto nella sua struttura, sia con riguardo al numero complessivo delle rate, sia alla scadenza. |
(39) |
La Commissione non condivide tale posizione. Infatti, è chiaro che la proroga del pagamento è direttamente collegata a un rimborso la cui rateizzazione è stata fissata in modo dettagliato dalla decisione 2003/530/CE, il cui articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, indica chiaramente che il rimborso deve essere effettuato mediante rate annuali di uguale importo. La proroga non può pertanto essere considerata priva di qualsiasi relazione con la rateizzazione istituita con decisione 2003/530/CE. |
(40) |
Le autorità italiane contestano inoltre il fatto che l’aiuto autorizzato dal Consiglio sia l’importo massimo che può essere concesso ai produttori di latte. Secondo loro, la decisione in questione ha riconosciuto l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno portato all’autorizzazione del piano di rateizzazione dei pagamenti, ma il carattere eccezionale di tali circostanze non costituisce di per sé un fattore di esclusione di qualsiasi possibilità, per i beneficiari, di ottenere un qualsiasi altro sostegno, dal momento che il trattato si limita a citare le circostanze eccezionali senza imporre restrizioni relative alla natura e alle modalità di applicazione degli aiuti autorizzati. Nel caso di specie, il carattere eccezionale che ha comportato l’adozione della decisione 2003/530/CE si riflette pienamente nelle modalità di adozione della decisione stessa, vale a dire l’esistenza dell’unanimità, e va ricercato nelle circostanze che determinano la sua adozione e non già nell’aiuto in sé. |
(41) |
La Commissione non può condividere il punto di vista espresso dalle autorità italiane. Infatti, se è vero che il trattato stabilisce all’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, che “[…] il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto (…) deve considerarsi compatibile con il mercato interno […] quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione” e che il punto 8 del preambolo della decisione 2003/530/CE recita “[…] si riconosce l’esistenza di circostanze eccezionali che, […] autorizzano a considerare l’aiuto […] compatibile con l’organizzazione comune dei mercati”, ciò non toglie che lo stesso Consiglio, nel dispositivo della decisione, ha stabilito che l’aiuto è considerato compatibile con il mercato interno “eccezionalmente” e non “tenuto conto delle circostanze eccezionali”. Tale espressione “eccezionalmente” indica chiaramente che il Consiglio ha voluto segnalare la concessione dell’aiuto conferendogli un carattere unico, nonostante l’esistenza di circostanze eccezionali di cui al punto 8 del preambolo e che il riferimento all’unanimità effettuato dalle autorità italiane, se può dimostrare effettivamente una procedura eccezionale, non può rimettere in discussione il carattere unico dell’aiuto definito nella decisione. |
(42) |
Dato che l’aiuto approvato dal Consiglio, per il suo carattere unico, costituiva il massimo concedibile in quel determinato contesto, vale a dire l’equivalente di un aiuto al 100 %, l’aggiunta di una proroga di pagamento comporta l’applicazione automatica delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007, cosicché l’equivalente-sovvenzione della proroga di pagamento non può essere considerato compreso nel campo di applicazione del suddetto regolamento, e rappresenta quindi un elemento di aiuto di Stato, la cui compatibilità con il mercato interno deve essere analizzata alla luce delle regole sulla concorrenza in vigore al momento della concessione della proroga, così come il nuovo aiuto sorto dalla violazione della decisione 2003/530/CE del Consiglio. |
VI.2. Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
(43) |
Le regole di concorrenza applicabili al momento della concessione della proroga sono contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. |
(44) |
Nella lettera trasmessa con e-mail del 26 aprile 2012, le autorità italiane si sono basate sull’argomento secondo cui la proroga di pagamento doveva essere considerata rientrante nel quadro di un regime de minimis e pertanto non hanno fornito alcuna giustificazione della compatibilità della proroga di pagamento con il mercato interno, né del nuovo aiuto istituito al di fuori del quadro della decisione 2003/530/CE, alla luce delle norme contenute negli orientamenti di cui sopra. |
(45) |
La Commissione non dispone pertanto di alcun elemento nuovo che consenta di eliminare i dubbi espressi al momento dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato. L’aiuto connesso alla proroga dei pagamenti e, di conseguenza, il nuovo aiuto istituito con il mancato rispetto del quadro della decisione 2003/530/CE costituiscono di conseguenza aiuti unilaterali, destinati semplicemente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, vale a dire aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno ai sensi del punto 15 degli orientamenti di cui sopra. |
VI.3. Recupero
(46) |
Ai sensi del trattato e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando accerta l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno, la Commissione è competente per decidere se lo Stato interessato debba abolire o modificare l’aiuto (10). Secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo per lo Stato di abolire un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è destinato al ripristino della situazione. In tal senso, la Corte ha dichiarato che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui aveva beneficiato sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, il che ripristina la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto (11). |
(47) |
In linea con tale giurisprudenza, l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (12), stabilisce che, nel caso di decisioni negative e relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (nella fattispecie tutti i beneficiari che hanno usufruito della proroga di pagamento). |
(48) |
L’Italia è quindi tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto incompatibile erogato. Ai sensi del punto 42 della Comunicazione della Commissione “Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (13)”, l’Italia dispone di quattro mesi per l’esecuzione della presente decisione a decorrere dalla sua notifica. Agli importi da recuperare devono essere applicati gli interessi, da calcolarsi a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (14). |
(49) |
La presente decisione deve essere attuata immediatamente, in particolare per quanto riguarda il recupero di tutti gli aiuti individuali incompatibili concessi. |
(50) |
Tenuto conto del contesto molto particolare nel quale l’aiuto è stato concesso (l’aiuto si è aggiunto a un programma che forma un pacchetto approvato dal Consiglio) e delle sue conseguenze (violazione dei termini della decisione 2003/530/CE per coloro che hanno beneficiato della proroga di pagamento, mentre l’aiuto è già stato approvato eccezionalmente dalla decisione), il recupero, che dovrebbe avvenire presso coloro che hanno beneficiato della proroga di pagamento, dovrebbe riguardare i seguenti elementi:
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(51) |
L’importanza attribuita dalle autorità italiane all’esiguità degli importi da recuperare e il rischio di nuovi ricorsi presentati dai produttori dinanzi ai tribunali nazionali nulla tolgono al fatto che un aiuto di Stato che non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe previste dall’articolo 107 del trattato, e che sia quindi incompatibile con il mercato interno, debba essere recuperato presso i beneficiari in modo da ripristinare la situazione concorrenziale previgente alla concessione dell’aiuto. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la soppressione di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato comune è la conseguenza logica dell’illegittimità, poiché il recupero mira solo al ripristino di una situazione precedente (15); l’obiettivo del ripristino della situazione precedente è raggiunto quando gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno sono stati restituiti dal beneficiario, e che di conseguenza questi è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, in tal caso è ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto (16). |
(52) |
Inoltre, per quanto riguarda l’esiguità degli importi da recuperare, le autorità italiane sembrano limitare il campo del recupero ai soli interessi che devono aggiungersi all’annualità oggetto di proroga del pagamento. Orbene il recupero, che riguarda unicamente coloro che hanno effettivamente beneficiato della proroga di pagamento, deve comprendere la totalità dell’aiuto dichiarato incompatibile, maggiorata degli interessi dovuti (in proposito, si veda tuttavia il punto 50). |
(53) |
Infine, la tesi secondo la quale i produttori potrebbero ricorrere dinanzi ai tribunali nazionali non può essere ritenuta pertinente in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il mero timore di difficoltà interne anche insormontabili non può giustificare l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione (17). |
(54) |
Ciò premesso, l’Italia potrà applicare le regole de minimis applicabili nel settore agricolo per il recupero dell’aiuto individuale presso i beneficiari che, al momento della concessione dell’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, soddisfino tutte le condizioni del regolamento de minimis applicabile (regolamento (CE) n. 1535/2007). Conformemente alle disposizioni del punto 49 della comunicazione della Commissione “Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (18) nel caso di regimi di aiuto illegittimi e incompatibili con il mercato interno”, lo Stato membro dovrà effettuare un’analisi dettagliata di ogni singolo aiuto concesso in base al regime in questione. Per quantificare l’importo preciso dell’aiuto da recuperare presso ogni beneficiario del regime l’Italia dovrà quindi stabilire in che misura l’aiuto è stato concesso a un determinato progetto che, al momento della concessione dell’aiuto, soddisfaceva tutte le condizioni definite nel regolamento di esenzione per categoria o in un regime di aiuti approvato dalla Commissione. In tal caso lo Stato membro può anche sostanzialmente applicare i criteri de minimis vigenti al momento della concessione dell’aiuto illegittimo e incompatibile oggetto della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (19). Secondo detto criterio, l’aiuto individuale concesso nell’ambito della misura in oggetto non costituisce un aiuto per i beneficiari che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni previste dal regolamento de minimis in vigore (regolamento (CE) n. 1535/2007). |
VI.4. Valutazione delle osservazioni degli interessati su altri procedimenti
(55) |
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla prima parte interessata (si veda il punto 22) la Commissione sottolinea che al rinvio del pagamento previsto all’articolo 40 bis della legge n.122/2010, per una rata da versare nel quadro di un programma di rateizzazione complementare istituito dalla legge n. 33/2009, non si applica il procedimento oggetto della presente decisione, poiché esso non concerne il programma di rateizzazione complementare istituito dalla decisione 2003/530/CE. |
(56) |
Per quanto concerne le osservazioni presentate dalle altre due parti interessate relative al decreto legge n. 16/2012 (punti 24 e 26), la Commissione ne sta esaminando il testo, ma ritiene necessario trattarle separatamente per motivi di efficacia amministrativa connessi, tra l’altro, al fatto che la riunione dei due procedimenti mediante un ampliamento del procedimento e l’applicazione di tutte le formalità amministrative connesse ritarderebbe considerevolmente la chiusura del procedimento oggetto della presente decisione. |
VII. CONCLUSIONE
(57) |
La Commissione constata che l’Italia ha illegittimamente dato esecuzione alla proroga di pagamento in questione, rendendo illegittimo anche l’aiuto ad essa connesso (si veda il punto 13, secondo trattino) e il nuovo regime di aiuto determinato dalla violazione della decisione 2003/530/CE (si veda il punto 13, terzo trattino). L’analisi di cui sopra dimostra che nessuno di tali aiuti può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, in quanto le autorità italiane non hanno fornito elementi in grado di dimostrarne la compatibilità alla luce delle regole di concorrenza applicabili al settore agricolo (si vedano i punti da 43 a 45) (esse si sono limitate a sostenere la tesi secondo cui la proroga di pagamento doveva essere considerata isolatamente, cioè senza tenere conto del suo impatto sulla decisione 2003/530/CE, e poteva essere considerata un regime de minimis). La Commissione non è quindi in grado di dissipare i dubbi già espressi con l’avvio del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato. |
(58) |
Gli aiuti incompatibili devono essere recuperati con i relativi interessi presso i rispettivi beneficiari, vale a dire coloro che si sono effettivamente valsi della proroga del pagamento in questione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La proroga di pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010, introdotta come comma 12 duodecies all’articolo 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 dalla legge n. 10/2011, ed illegittimamente applicata dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto derivante dal mancato rispetto delle condizioni fissate nella decisione 2003/530/CE determinato dalla proroga di pagamento di cui all’articolo 1, illegittimamente applicato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. L’Italia è tenuta a farsi rimborsare dai rispettivi beneficiari della proroga di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il recupero, che riguarda unicamente coloro che hanno effettivamente usufruito della proroga di pagamento di cui all’articolo 1 e hanno quindi beneficiato dell’aiuto di cui all’articolo 2, deve comprendere i seguenti dati:
a) |
gli interessi connessi alla proroga del pagamento della rata di prelievo che scadeva il 31 dicembre 2010, maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; |
b) |
gli interessi maturati sugli annualità giunte a scadenza il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (il capitale di tali annualità è stato pagato prima che la proroga di pagamento comportasse una violazione della decisione del Consiglio), maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; |
c) |
gli interessi maturati sulle annualità giunte a scadenza il 31 dicembre degli anni 2011 e 2012 (nessuna informazione dimostra che il capitale non è stato pagato alla scadenza), maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; |
d) |
il capitale e gli interessi connessi alle annualità che giungono a scadenza il 31 dicembre 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, data ultima dello scadenzario istituito con decisione del Consiglio. |
5. Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 non costituiscono aiuti di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione degli aiuti.
Articolo 3
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia comunica le seguenti informazioni:
a) |
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro nell’ambito del regime; |
b) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario che abbia ricevuto aiuti cui non sia applicabile la regola de minimis; |
c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
d) |
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti. |
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro dei regimi di cui all’articolo 1. L’Italia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2013
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) Attualmente mercato interno.
(2) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 15.
(3) GU C 37 del 10.2.2012, pag. 30.
(4) Diventati gli articoli 107 e 108 del trattato.
(5) GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.
(6) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(8) Nel 2009 l’Italia era il quinto produttore di latte vaccino dell’Unione, con una produzione di 11,364 milioni di tonnellate. Nel 2010 ha importato 1 330 602 tonnellate ed esportato 4 722 tonnellate di latte.
(9) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la situazione concorrenziale dell’impresa risulti migliorata dal conferimento di un vantaggio, che essa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e del quale non usufruiscono le imprese concorrenti, è sufficiente per dimostrare una distorsione della concorrenza (causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671).
(10) Causa C-70/72 Commissione contro Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punto 13.
(11) Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna contro Commissione, Raccolta 1994 I pag. 4103, punto 75, causa C-75/97 Belgio contro Commissione, Raccolta 1999 I, pag. 30671 punti 64-65.
(12) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(13) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
(14) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) Ordinanza del 12 dicembre 2012, Causa T-260/00, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca – Burano Soc. Coop. RL e altri contro Commissione europea, non ancora pubblicata, punto 55.
(16) Causa C-348/93 del 4 aprile 1995, Commissione contro Italia, Racc. 1995, pag. I-673, punto 27.
(17) Causa C-6/97 del 19 maggio 1999, Italia contro Commissione, Racc. 1999, pag. I-2981, punto 34.
(18) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
(19) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/49 |
DECISIONE N. 4/2013 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 7 novembre 2013
recante nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)
(2013/666/UE)
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5 dell’allegato III,
vista la decisione n. 4/2006 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (4), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, prorogato dalla decisione n. 2/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (5), è giunto a scadenza il 21 agosto 2013. |
(2) |
È pertanto necessario nominare nuovi membri, |
DECIDE:
Articolo 1
Fatte salve le decisioni successive che il Comitato potrebbe essere indotto ad adottare nell’ambito delle sue prerogative, sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale:
— |
il Prof. Eric TOLLENS |
per un mandato di due anni che si conclude il 6 novembre 2015 nonché
— |
il Prof. Baba Y. ABUBAKAR |
— |
il Prof. Augusto Manuel CORREIA |
— |
la sig.ra Helena JOHANSSON |
— |
il Dr. Faustin R. KAMUZORA |
— |
il Prof. Clement K. SANKAT, |
per un mandato di cinque anni che si conclude il 6 novembre 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
R. KAROBLIS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).
(3) Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(4) GU L 350 del 12.12.2006, pag. 10.
(5) GU L 163 del 15.6.2013, pag. 30.
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/50 |
DECISIONE N. 5/2013 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 7 novembre 2013
relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA)
(2013/667/UE)
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come risultante dalla prima modifica a Lussemburgo del 25 giugno 2005 (2) e dalla seconda modifica a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), («accordo ACP-UE»), in particolare l’articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell’allegato III,
considerando quanto segue:
(1) |
la seconda revisione dell’accordo ACP-UE ha aggiornato l’allegato III dell’accordo per rivedere il compito affidato al CTA nonché per chiarire e rafforzare la gestione di questi organismi, in particolare la supervisione da parte del Comitato degli ambasciatori e le competenze del consiglio di amministrazione. |
(2) |
La decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE (4), ha disposto l’applicazione provvisoria della seconda modifica all’accordo ACP-UE a decorrere dal 31 ottobre 2010. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) (in appresso «Centro»). |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato III dell’accordo ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori stabilisce lo statuto del Centro. Pertanto, è opportuno che il Comitato degli ambasciatori adotti una decisione in tal senso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È adottato lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) allegato alla presente decisione.
L’Unione europea e gli Stati ACP devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
R. KAROBLIS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).
(3) Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(4) Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68).
ALLEGATO
STATUTO DEL CENTRO TECNICO DI COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE
Articolo 1
Oggetto
1. Il Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (di seguito «Centro»), ai sensi dell’allegato III dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), come risultante dalla prima modifica a Lussemburgo del 25 giugno 2005 (2) e dalla seconda modifica a Ouagadougou del 22 giugno 2010 (3) (in appresso «accordo ACP-UE»), è un organismo tecnico e paritetico ACP-UE. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato, in tutti gli Stati parti dell’accordo ACP-UE, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dello stesso tipo dalle leggi ad esse applicabili.
2. Il personale del Centro gode dei consueti privilegi, immunità e agevolazioni previsti all’articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità dell’accordo ACP-UE e menzionati nelle dichiarazioni VI e VII allegate all’accordo ACP-UE.
3. Il Centro è un organismo che non ha fini di lucro.
4. La sede provvisoria del Centro è a Wageningen (Paesi Bassi), con un ufficio locale a Bruxelles.
Articolo 2
Principi e obiettivi
1. Il Centro agisce nel quadro delle disposizioni e degli obiettivi dell’accordo ACP-UE. Esso persegue gli obiettivi definiti all’articolo 3 dell’allegato III dell’accordo ACP-UE sotto la supervisione del Comitato degli ambasciatori.
2. Il Centro definisce con maggior precisione i suoi obiettivi in un documento strategico globale.
3. Il Centro svolge le proprie attività in stretta collaborazione con le istituzioni e gli altri organismi indicati nell’accordo ACP-UE e nelle dichiarazioni ad esso allegate. Il Centro ricorre, se del caso, alle istituzioni regionali ed internazionali, in particolare a quelle situate nell’Unione europea o negli Stati ACP, che si occupano di questioni connesse allo sviluppo agricolo e rurale.
Articolo 3
Finanziamento
1. Il bilancio del centro viene finanziato secondo le modalità previste nell’accordo ACP-UE, per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
2. Il bilancio del Centro può ricevere risorse supplementari da altre parti ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti nell’accordo ACP-UE e dell’attuazione della strategia definita dal documento del Centro.
Articolo 4
Comitato degli ambasciatori
1. Il Comitato degli ambasciatori è l’autorità incaricata della supervisione del Centro a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato III dell’accordo ACP-UE. Il Comitato degli ambasciatori nomina i membri del consiglio di amministrazione e il direttore del Centro su proposta del consiglio di amministrazione, controlla la strategia generale del Centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione.
2. Il Comitato degli ambasciatori concede al direttore il discarico per l’esecuzione del bilancio. Per la concessione del discarico, il Comitato degli ambasciatori riceve una raccomandazione del consiglio di amministrazione, basata sull’esame dei bilanci annuali e il parere espresso dal revisore contabile unitamente alle risposte del direttore.
3. Il Comitato degli ambasciatori può riesaminare e modificare, in qualsiasi momento, le decisioni del Centro. Il Comitato degli ambasciatori viene informato regolarmente dal consiglio di amministrazione, e su sua richiesta, anche dal direttore del Centro.
Articolo 5
Consiglio di amministrazione
1. È istituito un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare sul piano tecnico, amministrativo e finanziario il sostegno, monitoraggio e controllo di tutte le attività del Centro.
2. Il consiglio di amministrazione è composto su base paritetica da sei membri in totale — tre cittadini degli ACP e tre cittadini dell’Unione europea — selezionati dalle parti dell’accordo ACP-UE e nominati dal Comitato degli ambasciatori, in considerazione delle loro qualifiche professionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale e/o politiche di informazione e comunicazione, scienza, gestione e tecnologia.
3. Al fine di garantire la continuità operativa del consiglio di amministrazione, il Comitato degli ambasciatori si adopera per non rinnovare il mandato di tutti i membri del consiglio di amministrazione nello stesso anno civile.
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Comitato degli ambasciatori, secondo le procedure stabilite da quest’ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno. Può inoltre riunirsi in seduta straordinaria ogniqualvolta l’esecuzione dei suoi compiti lo richieda, su richiesta del Comitato degli ambasciatori, del presidente del consiglio di amministrazione o del direttore. Il Centro provvede alla segreteria del consiglio di amministrazione.
6. I membri del consiglio di amministrazione svolgono i propri compiti in modo indipendente, non sollecitano né accettano istruzioni da terzi e agiscono esclusivamente nell’interesse del Centro. La posizione di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra attività retribuita dal Centro.
7. I membri del consiglio di amministrazione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti fra i componenti del consiglio stesso, per un periodo massimo di cinque anni, secondo le disposizioni del suo regolamento interno. La presidenza è esercitata da un cittadino della parte (ACP o Unione europea), diverso dal soggetto che occupa il posto di direttore del Centro. Il posto di vicepresidente spetta a un cittadino della parte diverso rispetto a colui che esercita il ruolo di presidente.
8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano osservatori della Commissione europea, il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP.
9. Il consiglio di amministrazione può invitare altri membri della direzione e del personale del Centro e/o esperti esterni a dare una consulenza su questioni specifiche.
10. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati ai sensi del suo regolamento interno. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
11. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Le discussioni del consiglio di amministrazione sono riservate.
12. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo.
Articolo 6
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione assicura un monitoraggio e una supervisione costante delle attività del Centro. Il consiglio di amministrazione risponde al Comitato degli ambasciatori.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) |
elabora i progetti di regolamenti finanziari conformemente alle regole del Fondo europeo di sviluppo (FES) e al presente statuto e li sottopone all’approvazione del Comitato degli ambasciatori; |
b) |
elabora e approva il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento del Centro conformemente alle regole del FES e al presente statuto e li sottopone al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo; |
c) |
sorveglia le attività del Centro e verifica la corretta esecuzione dei suoi compiti e la corretta applicazione delle regole; |
d) |
adotta i programmi di lavoro annuali e pluriennali e il bilancio del Centro e li sottopone al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo; |
e) |
presenta periodicamente relazioni e valutazioni sulle attività del Centro al Comitato degli ambasciatori; |
f) |
adotta il documento di strategia globale del Centro e lo presenta al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo; |
g) |
approva la struttura organizzativa, la politica del personale e l’organigramma del Centro; |
h) |
valuta annualmente l’operato e il piano di lavoro del direttore e presenta una relazione in tal senso al Comitato degli ambasciatori; |
i) |
approva l’assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente; |
j) |
approva i bilanci annuali, sulla base dell’esame della relazione di audit; |
k) |
trasmette i bilanci annuali e la relazione di audit, unitamente ad una raccomandazione all’attenzione del Comitato degli ambasciatori, in vista della concessione del discarico al direttore in relazione all’attuazione del bilancio; |
l) |
approva le relazioni annuali e le trasmette al Comitato degli ambasciatori per consentirgli di verificare la conformità delle attività del Centro agli obiettivi stabiliti dall’accordo ACP-UE e al documento strategico globale del Centro; |
m) |
propone la nomina del direttore del Centro al Comitato degli ambasciatori; |
n) |
se necessario, presenta al Comitato degli ambasciatori una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore, dopo aver esaurito tutte le vie di conciliazione e di ricorso e nel rispetto del diritto di quest’ultimo di essere ascoltato; |
o) |
propone al Comitato degli ambasciatori la proroga del mandato del direttore per un secondo e ultimo mandato dopo un’attenta valutazione del suo operato durante il primo mandato; |
p) |
riferisce al Comitato degli ambasciatori su qualsiasi questione importante sorta nell’esercizio delle sue funzioni; e |
q) |
riferisce al Comitato degli ambasciatori sulle misure adottate alla luce delle osservazioni e raccomandazioni discarico del Comitato degli ambasciatori che accompagnano la decisione di discarico. |
3. Il consiglio di amministrazione sceglie, previa gara d’appalto con almeno tre offerte, una società di revisione per un periodo di tre anni. Tale società deve essere membro di un organo di revisione riconosciuto a livello internazionale. I revisori scelti verificano che i bilanci annuali siano stati compilati correttamente secondo i principi contabili internazionali e presentano un quadro esatto della situazione finanziaria del Centro. I revisori si pronunciano inoltre sulla sana gestione finanziaria del Centro.
4. Il consiglio di amministrazione raccomanda al Comitato degli ambasciatori di concedere al direttore il discarico in relazione all’attuazione del bilancio a seguito dell’audit dei bilanci annuali del Centro.
Articolo 7
Direttore
1. Il centro è guidato da un direttore nominato dal Comitato degli ambasciatori su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo massimo di cinque anni. I copresidenti del Comitato degli ambasciatori firmano la lettera di nomina del direttore. Su raccomandazione del consiglio di amministrazione motivata dall’eccellenza dell’operato dell’interessato, il Comitato degli ambasciatori può, in circostanze eccezionali, rinnovare il mandato del direttore per un periodo massimo di cinque anni. Non è possibile alcuna proroga al termine di questo periodo. L’approvazione del secondo ed ultimo mandato si basa su una attenta valutazione, in funzione dei criteri verificabili in materia di operato presentati al Comitato degli ambasciatori dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore è responsabile della rappresentanza giuridica e istituzionale del Centro e dell’esecuzione del mandato e dei compiti dello stesso.
3. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione per approvazione:
a) |
il documento di strategia globale del Centro; |
b) |
i programmi di attività/di lavoro annuali e pluriennali; |
c) |
il bilancio annuale del Centro; |
d) |
la relazione annuale, le relazioni periodiche e la valutazione; |
e) |
la struttura organizzativa, la politica del personale e l’organigramma del Centro; nonché |
f) |
l’assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente; |
4. Il direttore è responsabile dell’organizzazione e della gestione quotidiana del Centro. Il direttore riferisce al consiglio di amministrazione su qualsiasi misura esecutiva delle modalità di funzionamento del Centro.
5. Il direttore riferisce al consiglio di amministrazione su qualsiasi questione importante sorta nell’esercizio delle sue funzioni e, all’occorrenza, ne informa il Comitato degli ambasciatori.
6. Il direttore presenta annualmente al consiglio di amministrazione il suo piano di gestione dell’operato e la relazione sui risultati per la valutazione e l’ulteriore trasmissione al Comitato degli ambasciatori.
7. Il direttore sottopone i bilanci annuali al consiglio di amministrazione per approvazione e trasmissione al Comitato degli ambasciatori.
8. Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni del Comitato degli ambasciatori che accompagnano la sua decisione di discarico in relazione all’attuazione del bilancio.
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).
(3) Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
Rettifiche
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/55 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 566/2012 del Consiglio, del 18 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 29 giugno 2012 )
A pagina 9, articolo 1 octies:
anziché:
«Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062.»,
leggi:
«Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 luglio 2062.»;
a pagina 10, articolo 1 undecies:
anziché:
«Gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 nonies, paragrafo 2:
a) |
non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012; |
b) |
non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.”», |
leggi:
«Gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 nonies, paragrafo 2:
a) |
non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 luglio 2012; |
b) |
non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 luglio 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 luglio 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.”». |
19.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/56 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12 del 15 gennaio 2011 )
A pagina 2, considerando 6:
anziché:
«I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere composti da diversi strati di materia plastica tenuti insieme da adesivi e possono anche essere stampati o dotati di un rivestimento organico o inorganico. È opportuno che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino i materiali e gli oggetti di materia plastica stampati o rivestiti, così come a quelli tenuti insieme da adesivi. […]»,
leggi:
«I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere composti da diversi strati di materia plastica tenuti insieme da adesivi e possono anche essere stampati o dotati di un rivestimento organico o inorganico. È opportuno che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino i materiali e gli oggetti di materia plastica stampati o rivestiti, così come quelli tenuti insieme da adesivi. […]»;
a pagina 3, considerando 16:
anziché:
«In passato non è stata operata una chiara distinzione tra gli additivi che hanno una funzione nel polimero finale e le sostanze ausiliarie della polimerizzazione (polymerisation production aids - PPA) che hanno una funzione soltanto nel processo di fabbricazione e non sono destinate ad essere presenti nel prodotto finale. […]»,
leggi:
«In passato non è stata operata una chiara distinzione tra gli additivi che hanno una funzione nel polimero finale e i coadiuvanti del processo di polimerizzazione (polymerisation production aids — PPA) che hanno una funzione soltanto nel processo di fabbricazione e non sono destinate ad essere presenti nel prodotto finale. […]»;
a pagina 5, considerando 27:
anziché:
«Negli ultimi anni i materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sviluppati in modo da non essere composti da una sola materia plastica ma da combinare fino a 15 strati diversi di materia plastica al fine di ottimizzare la funzionalità e la protezione dei prodotti alimentari, riducendo allo stesso tempo i rifiuti di imballaggio. In questo tipo di materiali o oggetti di materia plastica multistrato, gli strati possono essere separati dai prodotti alimentari da una barriera funzionale. Si tratta di una barriera costituita da uno strato all’interno dei materiali o degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che impedisce la migrazione di sostanze attraverso la barriera nei prodotti alimentari. Dietro la barriera funzionale possono essere impiegate sostanze non autorizzate, purché rispondenti a determinati parametri e a condizione che la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rilevabilità.. […]»,
leggi:
«Negli ultimi anni i materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sviluppati in modo da non essere composti da una sola materia plastica ma da combinare fino a 15 strati diversi di materia plastica al fine di ottimizzare la funzionalità e la protezione dei prodotti alimentari, riducendo allo stesso tempo i rifiuti di imballaggio. In questo tipo di materiali o oggetti di materia plastica multistrato, gli strati possono essere separati dai prodotti alimentari da una barriera funzionale. Si tratta di una barriera costituita da uno strato all’interno dei materiali o degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che impedisce la migrazione di sostanze attraverso la barriera nei prodotti alimentari. Dietro la barriera funzionale possono essere impiegate sostanze non autorizzate, purché rispondenti a determinati parametri e a condizione che la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rivelabilità.. […]»;
a pagina 6, considerando 38:
anziché:
«L’esposizione alle sostanze che migrano dai materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari si basa sull’ipotesi convenzionale che una persona consumi quotidianamente 1 kg di prodotti alimentari. Tuttavia l’ingestione giornaliera di grassi è al massimo di 200 g. Ciò deve essere preso in considerazione per le sostanze lipofiliche che migrano soltanto nei grassi. È quindi opportuno correggere la migrazione specifica con un coefficiente di correzione applicabile alle sostanze lipofiliche, conformemente al parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF)(1) e al parere dell’Autorità (2).»,
leggi:
«L’esposizione alle sostanze che migrano dai materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari si basa sull’ipotesi convenzionale che una persona consumi quotidianamente 1 kg di prodotti alimentari. Tuttavia l’ingestione giornaliera di grassi è al massimo di 200 g. Ciò deve essere preso in considerazione per le sostanze lipofile che migrano soltanto nei grassi. È quindi opportuno correggere la migrazione specifica con un coefficiente di correzione applicabile alle sostanze lipofile, conformemente al parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF)(1) e al parere dell’Autorità (2).»;
a pagina 7, articolo 2, lettera d):
anziché:
«strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;»,
leggi:
«strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali;»;
a pagina 8, articolo 3, punto 8:
anziché:
«“sostanza ausiliaria della polimerizzazione”: sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche; può essere presente nel materiale o oggetto finito, ma non è destinato ad essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell’oggetto finale;»,
leggi:
«“coadiuvante del processo di polimerizzazione”: sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche; può essere presente nel materiale o oggetto finito, ma non è destinato ad essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell’oggetto finale;»;
a pagina 8, articolo 3, punto 17:
anziché:
«“restrizione”: limitazione d’uso di una sostanza, limite di migrazione o limite di quantitativo della sostanza nel materiale o nell’oggetto;»,
leggi:
«“restrizione”: limitazione d’uso di una sostanza, limite di migrazione o limite di contenuto della sostanza nel materiale o nell’oggetto;»;
a pagina 9, articolo 5, punto 2, lettera c):
anziché:
«sostanze ausiliarie della polimerizzazione esclusi i solventi;»,
leggi:
«coadiuvanti del processo di polimerizzazione esclusi i solventi;»;
a pagina 9, articolo 6, punto 1:
anziché:
«In deroga all’articolo 5, le sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione possono essere utilizzate come sostanze ausiliarie della polimerizzazione nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica soggetti alla legislazione nazionale.»,
leggi:
«In deroga all’articolo 5, le sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione possono essere utilizzate come coadiuvanti del processo di polimerizzazione nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica soggetti alla legislazione nazionale.»;
a pagina 10, articolo 13, punto 2, lettera b):
anziché:
«essere fabbricato con sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio.»,
leggi:
«essere fabbricato con sostanze non presenti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio.»;
a pagina 11, articolo 13, punto 3:
anziché:
«La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto alimentare o simulante alimentare non deve essere rilevabile ove misurata con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 che abbia un limite di rilevabilità di 0,01mg/kg. Questo limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti alimentari o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).»,
leggi:
«La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto alimentare o simulante alimentare non deve essere rivelabile ove misurata con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 che abbia un limite di rivelabilità di 0,01mg/kg. Questo limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti alimentari o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).»;
a pagina 11, articolo 15, punto 2:
anziché:
«La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato IV.»,
leggi:
«La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore economico e contiene le informazioni previste nell’allegato IV.»,
a pagina 11, articolo 16, il titolo:
anziché:
«Documenti giustificativi»,
leggi:
«Documenti di supporto»;
a pagina 11, articolo 16, punto 1:
anziché:
«L’operatore commerciale mette a disposizione dell’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.»,
leggi:
«L’operatore economico mette a disposizione dell’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.»;
a pagina 13, articolo 21, secondo capoverso:
anziché:
«I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato VI.»,
leggi:
«I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono riferiti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato VI.»;
a pagina 13, articolo 22, punti da 1 a 4:
anziché:
«1. Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 per i materiali, gli oggetti e le sostanze immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 si possono basare:
a) |
sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento, o |
b) |
sulle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE. |
3. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si basano sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
4. Fino al 31 dicembre 2015 gli additivi utilizzati per l’appretto per fibre di vetro impiegate in plastiche rinforzate con fibre di vetro che non figurano nell’allegato I devono essere conformi alle disposizioni relative alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 19.»,
leggi:
«1. Fino al 31 dicembre 2012 i documenti di supporto di cui all’articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 i documenti di supporto di cui all’articolo 16 per i materiali, gli oggetti e le sostanze immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 si possono basare:
a) |
sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento, o |
b) |
sulle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE. |
3. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i documenti di supporto di cui all’articolo 16 si basano sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
4. Fino al 31 dicembre 2015 gli additivi utilizzati per l’apprettatura di fibre di vetro impiegate in plastiche rinforzate con fibre di vetro che non figurano nell’allegato I devono essere conformi alle disposizioni relative alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 19.»;
a pagina 13, articolo 23, quarto capoverso:
anziché:
«Le disposizioni di cui all’articolo 5 concernenti l’uso degli additivi utilizzati negli appretti delle fibre di vetro per plastiche rinforzate in fibra di vetro si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.»,
leggi:
«Le disposizioni di cui all’articolo 5 concernenti l’uso degli additivi utilizzati nell’apprettatura delle fibre di vetro per plastiche rinforzate in fibra di vetro si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.»;
a pagina 14, allegato I, punto 1, settimo capoverso:
anziché:
«Colonna 5 [Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)]: indicazione che l’impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione è autorizzato (sì) o non è autorizzato (no). Se l’impiego della sostanza è autorizzato soltanto come sostanza ausiliaria della polimerizzazione, si indica «sì» e nelle specifiche viene precisata la restrizione d’uso.»,
leggi:
«Colonna 5 [Impiego come additivo o coadiuvante del processo di polimerizzazione (sì/no)]: indicazione che l’impiego come additivo o coadiuvante del processo di polimerizzazione è autorizzato (sì) o non è autorizzato (no). Se l’impiego della sostanza è autorizzato soltanto come coadiuvante del processo di polimerizzazione, si indica «sì» e nelle specifiche viene precisata la restrizione d’uso come coadiuvante del processo di polimerizzazione.»;
a pagina 14, allegato I, punto 1, decimo capoverso:
anziché:
«Colonna 8 (LMS [mg/kg]): limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza. È espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rilevabile, si indica “NR”.»,
leggi:
«Colonna 8 (LMS [mg/kg]): limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza. È espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rivelabile, si indica “NR”.»;
a pagina 14, allegato I, punto 1, dodicesimo capoverso:
anziché:
«Colonna 10 (Restrizioni e specifiche): altre restrizioni diverse dal limite di migrazione specifica e specifiche applicabili alla sostanza. Se sono stabilite specifiche dettagliate, si fa riferimento alla tabella 4.»,
leggi:
«Colonna 10 (Restrizioni e specifiche): altre restrizioni diverse dal limite di migrazione specifica specificatamente menzionate e contiene specifiche correlate alla sostanza. Se sono stabilite specifiche dettagliate, si fa riferimento alla tabella 4.»;
a pagina 14, allegato I, punto 1, ultimo capoverso:
anziché:
«Se nella colonna 8 il limite di migrazione specifica è indicato come non rilevabile (NR), si applica un limite di rilevabilità pari a 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto alimentare, salvo indicazione contraria per una singola sostanza.»,
leggi:
«Se nella colonna 8 il limite di migrazione specifica è indicato come non rivelabile (NR), si applica un limite di rivelabilità pari a 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto alimentare, salvo indicazione diversa per una singola sostanza.»;
a pagina 17, allegato I, tabella 1, n. 35, colonna (4):
anziché:
«etilidrossipropilcellulosa»,
leggi:
«Etilidrossipropilcellulosa»;
a pagina 18, allegato I, tabella 1, n. 42, colonna (4):
anziché:
«esteri di glicerina con l’acido butirrico»,
leggi:
«Esteri di glicerina con l’acido butirrico»;
a pagina 38, allegato I, tabella 1, n. 411, colonne (4) e (10):
anziché, rispettivamente:
«Nerofumo»
e
« Particelle primarie di 10 – 300 nm aggregate in 100 – 1 200 nm che potrebbero formare agglomerati all’interno dell’intervallo di distribuzione granulometrica di 300nm - mm. Sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209. Assorbimento UV dell’estratto cicloesanico a 386 nm: < 0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto. Tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nerofumo.
Livello massimo di impiego del nerofumo nel polimero: 2,5 % p/p.»,
leggi:
«Nero di carbone»
e
«Particelle primarie di 10 – 300 nm aggregate in 100 – 1 200 nm che potrebbero formare agglomerati all’interno dell’intervallo di distribuzione granulometrica di 300nm - mm. Sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209. Assorbimento UV dell’estratto cicloesanico a 386 nm: <0,02 AU per cella di 1 cm o <0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto. Tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nerofumo. Livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5 % p/p.»;
a pagina 42, allegato I, tabella 1, n. 476, colonna (4):
anziché:
«4,4′-diisocianato dell’etere difenilico»,
leggi:
«4,4’-diisocianato dell’etere di fenilico»;
a pagina 42, allegato I, tabella 1, n. 496, colonna (4):
anziché:
«Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite»,
leggi:
«Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di penta eritrite»;
a pagina 45, allegato I, tabella 1, n. 537, colonna (4):
anziché:
«Estere di colofonia con pentaeritrite»,
leggi:
«Estere di colofonia con penta eritrite»;
a pagina 68, allegato I, tabella 1, n. 885, colonna (4):
anziché:
«Oligormeri ciclici di butilentereftalato»,
leggi:
«Oligomeri ciclici di butilentereftalato»;
a pagina 69, allegato I, punto 2, quarto capoverso:
anziché:
«Colonna 3 (LMS(T) [mg/kg]): limite di migrazione specifica totale relativo alla somma delle sostanze che rientrano nel gruppo un questione; è espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rilevabile, si indica “NR”.»,
leggi:
«Colonna 3 (LMS(T) [mg/kg]): limite di migrazione specifica totale relativo alla somma delle sostanze che rientrano nel gruppo un questione; è espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rivelabile, si indica “NR”.»;
a pagina 72, allegato I, punto 3, tabella 3, n. 5:
anziché:
«Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando un isoottano come sostituto del simulante D2 (instabile).»,
leggi:
«Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D2 (instabile).»;
a pagina 74, allegato II, punto 2:
anziché:
«I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie, fatta eccezione per quelle che figurano nella tabella 1 dell’allegato I, in quantità rilevabile nei prodotti o simulanti alimentari. Il limite di rilevabilità è 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto o simulante alimentare. Il limite di rilevabilità si applica alla somma delle amine aromatiche primarie rilasciate.»,
leggi:
«I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie, fatta eccezione per quelle che figurano nella Tabella 1 dell’allegato I, in quantità rivelabile nei prodotti o simulanti alimentari. Il limite di rivelabilità è 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto o simulante alimentare. Il limite di rivelabilità si applica alla somma delle amine aromatiche primarie rilasciate.»;
a pagina 75, allegato III, punto 1:
anziché:
«Simulanti alimentari
Per la dimostrazione di conformità di materiali e oggetti di materia plastica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari si designano i simulanti alimentari elencati nella tabella 1 qui sotto.»,
leggi:
«Simulanti alimentari
Per la dimostrazione di conformità di materiali e oggetti di materia plastica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari si assegnano i simulanti alimentari elencati nella Tabella 1 qui sotto.»;
a pagina 75, allegato III, punti 2 e 3:
anziché, rispettivamente:
«Designazione generale di simulanti per i prodotti alimentari
I simulanti alimentari A, B e C sono designati per i prodotti alimentari che hanno un carattere idrofilo e sono in grado di estrarre sostanze idrofile. Il simulante alimentare B è utilizzato per i prodotti alimentari il cui pH è inferiore a 4,5. Il simulante alimentare C va utilizzato per i prodotti alimentari alcolici il cui contenuto di alcol è inferiore o uguale a 20 % e per i prodotti alimentari che contengono una quantità significativa di ingredienti organici che li rendono più lipofilici.
I simulanti alimentari D1 e D2 sono designati per i prodotti alimentari che hanno un carattere lipofilico e sono in grado di estrarre sostanze lipofiliche. Il simulante alimentare D1 è utilizzato per i prodotti alimentari alcolici il cui contenuto alcolico è superiore a 20 % e per le emulsioni del tipo olio in acqua. Il simulante D2 è utilizzato per i prodotti alimentari che contengono grassi liberi nella superficie.
Il simulante alimentare E è designato per le prove di migrazione specifica negli alimenti secchi.»
e
«Designazione specifica dei simulanti alimentari per i prodotti alimentari in vista delle prove di migrazione di materiali ed oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari
Per le prove di migrazione da materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, vengono scelti i simulanti alimentari corrispondenti ad una determinata categoria alimentare secondo quando indicato nella tabella 2 a seguire.
Per le prove di migrazione globale da materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con diverse categorie alimentari o con una combinazione di categorie alimentari, si applica la designazione del simulante alimentare di cui al punto 4. […]»,
leggi:
«Assegnazione generale di simulanti per i prodotti alimentari
I simulanti alimentari A, B e C sono assegnati per i prodotti alimentari che hanno un carattere idrofilo e sono in grado di estrarre sostanze idrofile. Il simulante alimentare B è utilizzato per i prodotti alimentari il cui pH è inferiore a 4,5. Il simulante alimentare C va utilizzato per i prodotti alimentari alcolici il cui contenuto di alcol è inferiore o uguale a 20 % e per i prodotti alimentari che contengono una quantità significativa di ingredienti organici che li rendono più lipofili.
I simulanti alimentari D1 e D2 sono designati per i prodotti alimentari che hanno un carattere lipofilico e sono in grado di estrarre sostanze lipofile. Il simulante alimentare D1 è utilizzato per i prodotti alimentari alcolici il cui contenuto alcolico è superiore a 20 % e per le emulsioni del tipo olio in acqua. Il simulante D2 è utilizzato per i prodotti alimentari che contengono grassi liberi nella superficie.
Il simulante alimentare E è assegnato per le prove di migrazione specifica negli alimenti secchi.»
e
«Assegnazione specifica dei simulanti alimentari per i prodotti alimentari in vista delle prove di migrazione di materiali ed oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari
Per le prove di migrazione da materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, vengono scelti i simulanti alimentari corrispondenti ad una determinata categoria alimentare secondo quando indicato nella tabella 2 a seguire.
Per le prove di migrazione globale da materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con diverse categorie alimentari o con una combinazione di categorie alimentari, si applica la assegnazione del simulante alimentare di cui al punto 4. […]»;
a pagina 76, allegato III, tabella 2, punto 01.01, colonna (2):
anziché:
«Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol:
A. |
Bevande non filtrate: Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili, acqua aromatizzata, estratto di caffè liquido |
B. |
Bevande torbide: Succhi, cremogenati e bevande analcoliche contenenti polpa di frutta, mosti contenenti polpa di frutta, cioccolato liquido», |
leggi:
«Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol:
A. |
Bevande limpide: Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili, acqua aromatizzata, estratto di caffè liquido |
B. |
Bevande torbide: Succhi, nettari e bevande analcoliche contenenti polpa di frutta, mosti contenenti polpa di frutta, cioccolato liquido»; |
a pagina 76, allegato III, tabella 2, punto 02.04, colonna (2):
anziché:
«Paste secche: ad esempio paste alimentari e paste fresche»,
leggi:
«Paste secche: ad esempio maccheroni, spaghetti e prodotti simili e paste fresche»;
a pagina 78, allegato III, tabella 2, punto 06.02 B, colonna (2):
anziché:
«Senza conchiglia, trasformati, conservati o cotti senza la conchiglia»,
leggi:
«Senza conchiglia, trasformati, conservati o cotti con la conchiglia»;
a pagina 79, allegato III, tabella 2, punto 07.01 B, colonna (2):
anziché:
«Latte in polvere compreso il latte artificiale (a base di latte intero in polvere)»,
leggi:
«Latte in polvere comprese le formule per lattanti (a base di latte intero in polvere)»;
a pagina 79, allegato III, tabella 2, punto 07.04 B, colonna (2):
anziché:
«Formaggi naturali senza crosta o con crosta commestibile (gouda, camembert e simili) e formaggi fondenti»,
leggi:
«Formaggi naturali senza crosta o con crosta commestibile (gouda, camembert e simili) e formaggi a pasta filante»;
a pagina 80, allegato III, tabella 2, punto 08.11 A, colonna (2):
anziché:
«Cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao a basso contenuto di grassi»,
leggi:
«Cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao fortemente sgrassato»;
a pagina 80, allegato III, punto 4:
anziché:
«Designazione del simulante alimentare per la prova di migrazione globale
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A, B e D2.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A e D2.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e per i prodotti lattiero-caseari, la prova si effettua nel simulante alimentare D1.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi ed alcolici e per i prodotti lattiero-caseari, la prova si effettua nel simulante alimentare B.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici contenenti alcol fino al 20 %, la prova si effettua nel simulante alimentare C.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi e alcolici (contenenti alcol fino al 20 %), la prova si effettua nei simulanti alimentari C e B.»,
leggi:
«Assegnazione del simulante alimentare per la prova di migrazione globale
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A, B e D2.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A e D2.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e per i prodotti lattiero-caseari, la prova si effettua nel simulante alimentare D1.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi ed alcolici e per i prodotti lattiero-caseari, la prova si effettua nei simulanti alimentari D1e B.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici contenenti alcol fino al 20 %, la prova si effettua nel simulante alimentare C.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi e alcolici contenenti alcol fino al 20 %, la prova si effettua nei simulanti alimentari C e B.»;
a pagina 81, allegato IV, punti 1 e 2:
anziché, rispettivamente:
«l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;»
e
«l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;»,
leggi:
«l’identità e l’indirizzo dell’operatore economico che emette la dichiarazione di conformità;»
e
«l’identità e l’indirizzo dell’operatore economico che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;»
a pagina 81, allegato IV, punto 8, iii):
anziché:
«il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;»,
leggi:
«il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;»;
a pagina 82, allegato V, punto 1.1:
anziché:
«Preparazione del campione
Il materiale o oggetto va conservato come indicato sull’etichetta della confezione o, in mancanza di istruzioni, in condizioni adeguate ai prodotti alimentari confezionati. Il prodotto alimentare va allontanato dal contatto con il materiale o oggetto prima della scadenza o di qualunque data entro cui, secondo il fabbricante, il prodotto deve essere consumato per motivi di qualità o di sicurezza.»,
leggi:
«Preparazione del campione
Il materiale o oggetto va conservato come indicato sull’etichetta della confezione o, in mancanza di istruzioni, in condizioni adeguate ai prodotti alimentari confezionati. Il prodotto alimentare va rimosso dal contatto con il materiale o oggetto prima della scadenza o di qualunque data entro cui, secondo il fabbricante, il prodotto deve essere consumato per motivi di qualità o di sicurezza.»,
a pagina 82, allegato V, capo 1, punto 1.2:
anziché:
«Condizioni di prova
Il prodotto alimentare va trattato in conformità alle istruzioni di cottura indicate sulla confezione, se per esso è prevista la cottura con la confezione. Le parti di alimento che non sono destinate ad essere consumate vanno rimosse ed eliminate. Il resto va omogeneizzato ed analizzato per la migrazione. I risultati analitici devono sempre essere espressi in base alla massa di cibo destinata ad essere consumata a contatto con il materiale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari.»,
leggi:
«Condizioni di prova
Il prodotto alimentare va trattato in conformità alle istruzioni di cottura indicate sulla confezione, se per esso è prevista la cottura con la confezione. Le parti di alimento che non sono destinate ad essere consumate vanno rimosse ed eliminate. Il resto va omogeneizzato ed analizzato per la migrazione. I risultati analitici devono sempre essere espressi in base alla massa di cibo destinata ad essere consumata a contatto con il materiale a contatto con l’alimento.»;
a pagina 82, allegato V, capo 2, punto 2.1.1:
anziché:
«Preparazione del campione
Il materiale o l’oggetto deve essere trattato come descritto nelle istruzioni di accompagnamento o nelle disposizioni contenute nella dichiarazione di conformità.
La migrazione è determinata sul materiale o sull’oggetto o, in presenza di difficoltà pratiche, su un campione prelevato dal materiale o dall’oggetto in questione o comunque rappresentativo di essi. Per ciascun simulante alimentare o tipo di prodotto alimentare viene utilizzato un nuovo campione di prova. Vengono messe a contatto con il simulante alimentare o con il prodotto alimentare soltanto le parti del campione effettivamente destinate al contatto con i prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego reali.»
leggi:
«Preparazione del campione
Il materiale o l’oggetto deve essere trattato come descritto nelle istruzioni di accompagnamento o nelle disposizioni contenute nella dichiarazione di conformità.
La migrazione è determinata sul materiale o sull’oggetto o, in presenza di difficoltà pratiche, su un provino preso dal materiale o dall’oggetto o su un provino rappresentativo del materiale e oggetto stesso. Per ciascun simulante alimentare o tipo di prodotto alimentare viene utilizzato un nuovo provino. Vengono messe a contatto con il simulante alimentare o con il prodotto alimentare soltanto le parti del campione effettivamente destinate al contatto con i prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego reali.»;
a pagina 83, allegato V, capo 2, tabella 1, titolo e titolo prima colonna:
anziché, rispettivamente:
«Durata del contatto»
e
«Durata del contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili»,
leggi:
«Tempo di contatto»
e
«Tempo di contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili»;
a pagina 83, allegato V, capo 2, tabella 2, titolo prima colonna:
anziché:
«Contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili»,
leggi:
«Condizioni di contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili»;
alle pagine 84 e 85, allegato V, capo 2, punti da 2.1.4 a 2.2.4:
anziché:
«2.1.4. Condizioni specifiche per durate di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente
Per durate di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente, o inferiore, il campione è sottoposto ad una prova accelerata a temperatura elevata per una durata massima di 10 giorni a 60 °C. Le condizioni di durata e di temperatura della prova sono basate sulla formula seguente.
Ea corrisponde all’energia di attivazione di 80 kJ/mol nel caso peggiore
R è un fattore 8,31 J/Kelvin/mol
t1 è la durata del contatto
t2 è la durata della prova
T1 è la temperatura di contatto in Kelvin. Tale temperatura è regolata a 298 K (25 °C) per la conservazione a temperatura ambiente e a 278 K (5 °C) per condizioni di refrigerazione e congelamento.
T2 è la temperatura di prova in Kelvin.
La prova per 10 giorni a 20 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di congelamento
La prova per 10 giorni a 40 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.
La prova per 10 giorni a 50 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.
La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.
La temperatura di prova massima è regolata dalla temperatura della transizione di fase del polimero. Alla temperatura di prova il campione di prova non deve subire cambiamenti fisici.
Per la conservazione a temperatura ambiente la durata della prova può essere ridotta a 10 giorni a 40 °C in presenza di dati scientifici che confermano che la migrazione della rispettiva sostanza nel polimero ha raggiunto l’equilibrio in dette condizioni di prova.
2.1.5. Condizioni specifiche per combinazioni di durate e temperature di contatto
Se un materiale o un oggetto è destinato a diverse applicazioni che comprendono diverse combinazioni di durata e temperatura di contatto, la prova deve essere limitata alle condizioni di prova riconosciute come più rigorose secondo i dati scientifici.
Se il materiale o l’oggetto è destinato ad un’applicazione a contatto con un prodotto alimentare che lo sottopone in successione ad una combinazione di due o più durate e temperature, la prova di migrazione viene effettuata sottoponendo il campione di prova in successione a tutte le peggiori condizioni d’impiego prevedibili, utilizzando la stessa porzione di simulante alimentare.
2.1.6. Oggetti ad uso ripetuto
Se il materiale o l’oggetto è destinato a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari, le prove di migrazione sono effettuate tre volte su un campione singolo utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. La verifica di conformità va effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova.
Tuttavia, in presenza di una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e nella terza prova e se nella prima prova non si superano i limiti di migrazione, non sono necessarie altre prove.
Il materiale o oggetto deve rispettare il limite di migrazione specifica già nella prima prova per le sostanze il cui limite di migrazione specifica è indicato come non rilevabile nell’allegato I, tabella 1, colonna 8, o tabella 2, colonna 3, e per le sostanze non comprese negli elenchi utilizzate al di qua di una barriera funzionale di materia plastica disciplinate dalle regole di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), che non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.
2.1.7. Analisi delle sostanze che migrano
Al termine della durata di contatto prescritta, la migrazione specifica è analizzata nel prodotto o nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2.1.8. Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA)
Per le sostanze instabili nel simulante o nel prodotto alimentare o per cui non è disponibile un metodo analitico adeguato, l’allegato I reca che la verifica della conformità va effettuata verificando il contenuto residuo per 6 dm2 di superficie di contatto. Per i materiali e gli oggetti compresi fra 500 ml e 10 l si applica la superficie effettivamente a contatto. Per i materiali e gli oggetti inferiori ai 500 ml e superiori a 10 l nonché per quelli per cui non è pratico calcolare la superficie di contatto effettiva, si suppone che la superficie di contatto corrisponda a 6 dm2 per kg di prodotto alimentare.
2.2. Approcci di screening
Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati più rigorosi del metodo di verifica descritto al punto 2.1.
2.2.1. Sostituzione della migrazione specifica con la migrazione globale
Per effettuare lo screening della migrazione specifica delle sostanze non volatili, è possibile applicare la determinazione della migrazione globale a condizioni di prova rigorose almeno quanto quelle per la migrazione specifica.
2.2.2. Contenuto residuo
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione sulla base del contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto supponendo una migrazione completa.
2.2.3. Modellizzazione della migrazione
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione in base al contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto applicando i modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati scientifici costruiti per sovrastimare la migrazione effettiva.
2.2.4. Sostituti di simulanti alimentari
Per lo screening della migrazione specifica è possibile sostituire i simulanti alimentari con sostituti di simulanti se, in base a dati scientifici, detti sostituti sovrastimano la migrazione rispetto ai simulanti alimentari regolamentati.»,
leggi:
«2.1.4. Condizioni specifiche per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente
Per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente, o inferiore, il provino è sottoposto ad una prova accelerata a temperatura elevata per una durata massima di 10 giorni a 60 °C. Le condizioni di durata e di temperatura della prova sono basate sulla formula seguente.
Ea corrisponde all’energia di attivazione di 80kJ/mol nel caso peggiore
R è un fattore 8,31 J/Kelvin/mol
t1 è la durata del contatto
t2 è la durata della prova
T1 è la temperatura di contatto in Kelvin. Tale temperatura è regolata a 298 K (25 °C) per la conservazione a temperatura ambiente e a 278 K (5 °C) per condizioni di refrigerazione e congelamento.
T2 è la temperatura di prova in Kelvin.
La prova per 10 giorni a 20 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di congelamento
La prova per 10 giorni a 40 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.
La prova per 10 giorni a 50 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti e durate di conservazione fino a 6 mesi a temperatura ambiente.
La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.
La temperatura di prova massima è regolata dalla temperatura della transizione di fase del polimero. Alla temperatura di prova il provino non deve subire cambiamenti fisici.
Per la conservazione a temperatura ambiente la durata della prova può essere ridotta a 10 giorni a 40 °C in presenza di dati scientifici che confermano che la migrazione della rispettiva sostanza nel polimero ha raggiunto l’equilibrio in dette condizioni di prova.
2.1.5. Condizioni specifiche per combinazioni di tempi e temperature di contatto
Se un materiale o un oggetto è destinato a diverse applicazioni che comprendono diverse combinazioni di tempo e temperatura di contatto, la prova deve essere limitata alle condizioni di prova riconosciute come più severe sulla base di evidenze scientifiche.
Se il materiale o l’oggetto è destinato ad un’applicazione a contatto con un prodotto alimentare che lo sottopone in successione ad una combinazione di due o più tempi e temperature, la prova di migrazione viene effettuata sottoponendo il provino in successione a tutte le peggiori condizioni d’impiego prevedibili appropriate al campione, utilizzando la stessa porzione di simulante alimentare.
2.1.6. Oggetti ad uso ripetuto
Se il materiale o l’oggetto è destinato a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari, le prove di migrazione sono effettuate tre volte su un campione singolo utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. La verifica di conformità va effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova.
Tuttavia, in presenza di una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e nella terza prova e se nella prima prova non si superano i limiti di migrazione, non sono necessarie altre prove.
Il materiale o oggetto deve rispettare il limite di migrazione specifica già nella prima prova per le sostanze il cui limite di migrazione specifica è indicato come non rivelabile nell’allegato I, tabella 1, colonna 8, o tabella 2, colonna 3, e per le sostanze non comprese negli elenchi utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica disciplinate dalle regole di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), che non dovrebbero migrare in quantità rivelabili.
2.1.7. Analisi delle sostanze che migrano
Al termine del tempo di contatto prescritta, la migrazione specifica è analizzata nel prodotto o nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2.1.8. Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA)
Per le sostanze instabili nel simulante o nel prodotto alimentare o per cui non è disponibile un metodo analitico adeguato, l’allegato I indicache la verifica della conformità va effettuata verificando il contenuto residuo per 6 dm2 di superficie di contatto. Per i materiali e gli oggetti compresi fra 500 ml e 10 l si applica la superficie effettivamente a contatto. Per i materiali e gli oggetti inferiori ai 500 ml e superiori a 10 l nonché per quelli per cui non è pratico calcolare la superficie di contatto effettiva, si suppone che la superficie di contatto corrisponda a 6 dm2 per kg di prodotto alimentare.
2.2. Approcci di screening
Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati più severi del metodo di verifica descritto al punto 2.1.
2.2.1. Sostituzione della migrazione specifica con la migrazione globale
Per effettuare lo screening della migrazione specifica delle sostanze non volatili, è possibile applicare la determinazione della migrazione globale a condizioni di prova severe almeno quanto quelle per la migrazione specifica.
2.2.2. Contenuto residuo
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare la migrazione potenziale sulla base del contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto supponendo una migrazione completa.
2.2.3. Modellizzazione della migrazione
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare lamigrazione potenziale in base al contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto applicando i modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati scientifici costruiti per sovrastimare la migrazione effettiva.
2.2.4. Sostituti di simulanti alimentari
Per lo screening della migrazione specifica è possibile sostituire i simulanti alimentari con sostituti di simulanti se, in base a dati scientifici, detti sostituti sovrastimano la migrazione rispetto ai simulanti alimentari regolamentati.»;
a pagina 85, allegato V, capo 3, punto 3.1:
anziché:
«3.1 Condizioni di prova standardizzate
La prova di migrazione globale per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari alle condizioni descritte nella tabella 3, colonna 3, va effettuata per la durata e alla temperatura specificate nella colonna 2. La prova OM5 può essere effettuata per 2 ore a 100 °C (simulante D2) o ad una temperatura di riflusso (simulante A, B, C, D1) o per 1 ora a 121 °C. Il simulante alimentare è scelto conformemente all’allegato III.
Qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nella tabella 3 i campioni di prova subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto in esame, è opportuno effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano.»,
leggi:
«3.1 Condizioni di prova standardizzate
La prova di migrazione globale per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari alle condizioni descritte nella tabella 3, colonna 3, va effettuata per duratali tempo e la temperatura specificati nella colonna 2. La prova OM5 può essere effettuata per 2 ore a 100 °C (simulante D2) o ad una temperatura di riflusso (simulante A, B, C, D1) o per 1 ora a 121 °C. Il simulante alimentare è scelto conformemente all’allegato III.
Qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nella tabella 3 i provini subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto in esame, è opportuno effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano.»;
a pagina 86, allegato V, capo 3, punto 3.1, ultimo capoverso:
anziché:
«La prova OM 2 comprende inoltre le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1 e OM3.»,
leggi:
«La prova OM 2 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1 e OM3.»;
a pagina 87, allegato V, capo 3, punto 3.4.1:
anziché:
«Contenuto residuo
Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile calcolare il potenziale di migrazione sulla base del contenuto residuo di sostanze migrabili determinate in un’estrazione completa del materiale o dell’oggetto»,
leggi:
«Contenuto residuo
Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile calcolare la migrazione potenziale sulla base del contenuto residuo di sostanze migrabili determinate in un’estrazione completa del materiale o dell’oggetto»;
a pagina 87, allegato V, capo 3, punto 3.4.2:
anziché:
«3.4.2. Sostituti di simulanti alimentari
Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, il sostituto del simulante alimentare sovrastima la migrazione rispetto ai simulanti alimentari regolamentati.»,
leggi:
«3.4.2. Sostituti di simulanti alimentari
Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base ad evidenze scientifiche, il sostituto del simulante alimentare sovrastima la migrazione rispetto ai simulanti alimentari regolamentati.»;
a pagina 87, allegato V, capo 4, titolo:
anziché:
« Coefficienti di correzione applicati al confronto tra i risultati delle prove di migrazione e i limiti di migrazione »,
leggi:
« Fattori di correzione applicati nel confronto tra i risultati delle prove di migrazione e i limiti di migrazione »;
alle pagine 87 e 88, allegato V, capo 4, punti 4.1 e 4.2:
anziché, rispettivamente:
«4.1. Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari con un tenore di grassi superiore al 20 % mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (Fat Reduction Factor — FRF)
Per le sostanze lipofiliche per le quali nell’allegato I, colonna 7, è indicato che il FRF è applicabile, esso può essere utilizzato per correggere la migrazione specifica. Il FRF si determina con la formula .
Il FRF deve essere applicato secondo le regole seguenti.
I risultati della prova di migrazione vanno divisi per il FRF prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.
La correzione mediante l’FRF non si applica nei seguenti casi:
a) |
quando il materiale o l’oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE; |
b) |
ai materiali e agli oggetti per i quali non è possibile stimare — in ragione ad esempio della loro forma o impiego — il rapporto tra la loro superficie e la quantità di prodotto alimentare a contatto con essi e per i quali la migrazione è calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area/volume di 6 dm2/kg. |
L’applicazione dell’FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite globale di migrazione»
e
«4.2 Correzione della migrazione nel simulante alimentare D2
Per le categorie alimentari per le quali nella sotto-colonna D2 della colonna 3 della tabella 2 dell’allegato III la croce è seguita da un numero, il risultato della prova di migrazione nel simulante D2 va diviso per tale numero.
I risultati della prova di migrazione vanno divisi per il coefficiente di correzione prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.
La correzione non è applicabile alla migrazione specifica per le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione riportato nell’allegato I per le quali il limite di migrazione specifica nella colonna 8 è «non rilevabile» e per le sostanze non comprese negli elenchi utilizzate al di qua di una barriera funzionale di materia plastica, per le quali valgono le regole di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), che non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.»,
leggi:
«4.1 Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari con un tenore di grassi superiore al 20 % mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (Fat Reduction Factor - FRF)
Per le sostanze lipofile per le quali nell’allegato I, colonna 7, è indicato che il FRF è applicabile, esso può essere utilizzato per correggere la migrazione specifica. Il FRF si determina con la formula .
Il FRF deve essere applicato secondo le regole seguenti.
I risultati della prova di migrazione vanno divisi per il FRF prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.
La correzione mediante l’FRF non si applica nei seguenti casi:
a) |
Quando il materiale o l’oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE; |
b) |
Ai materiali e agli oggetti per i quali non è pratico stimare – in ragione ad esempio della loro forma o impiego – il rapporto tra la loro superficie e la quantità di prodotto alimentare a contatto con essi e per i quali la migrazione è calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area/volume di 6 dm2/kg. |
L’applicazione dell’FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite di migrazione globale.»
e
«4.2. Correzione della migrazione nel simulante alimentare D2
Per le categorie alimentari per le quali nella sotto-colonna D2 della colonna 3 della tabella 2 dell’allegato III la croce è seguita da un numero, il risultato della prova di migrazione nel simulante D2 va diviso per tale numero.
I risultati della prova di migrazione vanno divisi per il coefficiente di correzione prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.
La correzione non è applicabile alla migrazione specifica per le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione riportato nell’allegato I per le quali il limite di migrazione specifica nella colonna 8 è "non rivelabile" e per le sostanze non comprese negli elenchi utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica, per le quali valgono le regole di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), che non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.»;
a pagina 89, allegato VI, titolo:
anziché:
leggi: