ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.038.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2014
relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro
(2014/60/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (1) («l'accordo»). Un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo ha cessato di produrre effetti il 15 settembre 2012. |
(2) |
L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un nuovo protocollo che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Kiribati in materia di pesca («il protocollo»). |
(3) |
Il protocollo è stato firmato conformemente alla decisione 2012/669/UE del Consiglio (2) ed è stato applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012. |
(4) |
È opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (3) («il protocollo»).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16 del protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.
(2) Decisione 2012/669/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (GU L 300 del 30.10.2012, pag. 2).
(3) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 300 del 30.10.2012, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.
(4) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 110/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2013
che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 209,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dell’esperienza acquisita con l’istituzionalizzazione dei PPP come organismi dell’Unione ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ha previsto categorie aggiuntive di PPP al fine di ampliare la gamma di strumenti tra cui scegliere e integrare organismi dotati di una regolamentazione più flessibile e accessibile per i partner privati rispetto a quella applicabile alle istituzioni dell’Unione. Rientrano in queste categorie aggiuntive gli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato (di seguito «organismi di PPP»). |
(2) |
Per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione e consentire agli organismi di PPP di adottare la propria regolamentazione finanziaria, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo per gli organismi in questione. |
(3) |
Gli organismi di PPP devono stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi di bilancio dell’unità e della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza. |
(4) |
Per garantire l’esecuzione globale dei compiti e delle attività dell’organismo di PPP, dovrebbe essergli consentito di iscrivere gli stanziamenti non utilizzati di un esercizio nello stato previsionale delle entrate e delle spese per al massimo i tre esercizi successivi. |
(5) |
Poiché ai fondi dell’Unione messi a disposizione dell’organismo di PPP deve essere data esecuzione secondo la modalità della gestione indiretta di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le disposizioni in materia di programmazione e informazione finanziaria devono essere coerenti con il metodo di gestione indiretta dell’esecuzione del bilancio. Il discarico dell’esecuzione del bilancio relativamente al contributo dell’Unione agli organismi di PPP deve rientrare nel discarico con cui il Parlamento europeo dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio dell’Unione. Pertanto, occorre prevedere, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, adeguate modalità di relazione annuale, che comprendano la presentazione di una dichiarazione di gestione, atte a consentire alla Commissione di esercitare al meglio le sue competenze in materia di discarico. |
(6) |
È necessario definire i poteri e le competenze del contabile e dell’ordinatore tenendo conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP. La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell’ambito di una procedura disciplinare. |
(7) |
È necessario chiarire le funzioni di revisione contabile interna e di controllo interno e razionalizzare gli obblighi in materia di relazioni. La funzione di revisione contabile interna in seno all’organismo di PPP deve essere svolta dal revisore contabile interno della Commissione, che deve effettuare controlli ove lo giustifichino i rischi esistenti. È necessario stabilire le norme relative alla creazione e al funzionamento delle capacità di revisione contabile. |
(8) |
Per garantire che ciascun organismo risponda dell’esecuzione del proprio bilancio e persegua le finalità che gli sono state attribuite al momento dell’istituzione, occorre consentire agli organismi di PPP di ricorrere a organismi esterni di diritto privato per l’espletamento delle funzioni loro affidate soltanto nei casi necessari e per funzioni che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l’esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale. |
(9) |
Occorre stabilire i principi da seguire per le operazioni di entrata e di spesa dell’organismo di PPP. |
(10) |
Dato il profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore privato al bilancio di tale organismo, occorre ammettere procedure flessibili per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Le procedure applicabili dovranno rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e discostarsi in parte dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3). È necessario migliorare e rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi, nonché evitare eccessivi costi di gestione delle procedure di appalto grazie al rafforzamento della cooperazione tra i membri degli organismi di PPP. Tali organismi dovranno pertanto avere la possibilità altresì di stipulare con i propri membri diversi dall’Unione contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori a opera direttamente di tali membri, senza ricorrere a terzi. |
(11) |
Per migliorare l’efficienza in termini di costi, occorre prevedere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo o alla Commissione, permettendo in particolare che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell’organismo di PPP. |
(12) |
È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. Tali esperti dovranno essere selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d’interesse. |
(13) |
Per garantire l’attuazione coerente rispetto alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che nell’ambito dell’attribuzione di sovvenzioni e premi siano applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dello strumento che istituisce l’organismo di PPP o dell’atto di base del programma di cui si affida l’attuazione all’organismo di PPP. |
(14) |
Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le norme contabili applicate dagli organismi di PPP devono consentire siffatto consolidamento. |
(15) |
È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per consentire l’adozione in tempo utile del regolamento finanziario rivisto degli organismi di PPP con decorrenza dal 1o gennaio 2014, al fine di garantire l’applicazione di regole coerenti al prossimo quadro finanziario pluriennale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
PORTATA
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali l’organismo di partenariato pubblico-privato (di seguito «organismo di PPP») deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 209, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Ciascun organismo di PPP adotta nella sua regolamentazione finanziaria le modalità di applicazione di tali principi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
— «consiglio di amministrazione»: l’organo decisionale principale a livello interno in materie finanziarie e di bilancio dell’organismo di PPP, indipendentemente dalla sua denominazione nell’atto costitutivo,
— «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell’organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell’atto costitutivo,
— «membro»: un membro dell’organismo di PPP conformemente all’atto costitutivo,
— «atto costitutivo»: l’atto di diritto dell’Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell’organismo di PPP,
— «bilancio dell’organismo di PPP»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l’organismo di PPP.
Articolo 3
Ambito di applicazione del bilancio
Il bilancio dell’organismo di PPP presenta:
a) |
le entrate dell’organismo di PPP, che comprendono:
|
b) |
le spese dell’organismo di PPP, comprese le spese amministrative. |
CAPO 2
PRINCIPI DI BILANCIO
Articolo 4
Rispetto dei principi di bilancio
Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP rispettano i principi dell’unità, della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.
Articolo 5
Principi dell’unità e della verità del bilancio
1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell’organismo di PPP.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell’organismo di PPP.
3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell’organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.
4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell’organismo di PPP non sono dovuti a quest’ultimo.
Articolo 6
Principio dell’annualità
1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio o durante gli esercizi precedenti.
4. Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l’esercizio indicate all’articolo 3, lettera a), punto i).
5. Considerato il fabbisogno dell’organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per al massimo i tre esercizi successivi. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.
6. I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue quando ciò è previsto dall’atto di base o se si tratta di spese amministrative.
Articolo 7
Principio del pareggio
1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell’Unione quale definito nell’accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall’Unione, delle eventuali altre entrate di cui all’articolo 3, e dell’importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all’articolo 6, paragrafo 5.
3. L’organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.
4. Se il risultato dell’esercizio è positivo è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo fra le entrate.
Se il risultato dell’esercizio è negativo è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo come stanziamenti di pagamento.
Articolo 8
Principio dell’unità di conto
Il bilancio dell’organismo di PPP è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile è autorizzato a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nel regolamento finanziario dell’organismo di PPP.
Articolo 9
Principio dell’universalità
1. Fatto salvo il paragrafo 2, l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche della regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell’importo netto.
2. Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate a finanziare spese determinate.
3. Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’organismo di PPP, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati.
L’accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri è soggetta all’autorizzazione del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.
L’importo oltre il quale l’onere è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di amministrazione.
Articolo 10
Principio della specializzazione
1. Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.
2. Il direttore può procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo senza limiti e da articolo ad articolo nei limiti del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio che figurano sulla linea dalla quale viene effettuato lo storno.
Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.
Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati a norma del primo comma.
Articolo 11
Principio della sana gestione finanziaria
1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Secondo il principio dell’economia, le risorse impiegate dall’organismo di PPP nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.
Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.
Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.
3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio dell’organismo di PPP. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le relative informazioni sono trasmesse al consiglio d’amministrazione dal direttore ogni anno al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell’organismo di PPP.
4. Salvo che l’atto costitutivo stabilisca che la Commissione deve svolgere valutazioni, per migliorare il processo decisionale l’organismo di PPP procede a valutazioni ex post dei programmi e delle attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione.
Articolo 12
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio
1. Il bilancio dell’organismo di PPP viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.
2. Ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) |
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; |
b) |
affidabilità delle relazioni; |
c) |
salvaguardia degli attivi e informazione; |
d) |
prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; |
e) |
adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. |
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare gli elementi stabiliti all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tenendo conto della struttura e delle dimensioni dell’organismo di PPP, della natura dei compiti affidatigli, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.
Articolo 13
Principio della trasparenza
1. Il bilancio dell’organismo di PPP è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Il bilancio dell’organismo di PPP, compresi la tabella dell’organico e i bilanci rettificativi, quali adottati, compresi eventuali adeguamenti previsti all’articolo 15, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito Internet dell’organismo di PPP entro quattro settimane dalla loro adozione e sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti.
3. L’organismo di PPP pubblica sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal proprio bilancio, conformemente all’articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e secondo una presentazione standardizzata.
Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
4. I nomi degli esperti assunti conformemente all’articolo 34 del presente regolamento sono pubblicati su un sito Internet dell’Unione.
CAPO 3
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo 14
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Entro il 31 gennaio dell’anno che precede quello dell’esecuzione del suo bilancio, l’organismo di PPP trasmette alla Commissione e agli altri membri un progetto di stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano, unitamente al suo progetto di programma di lavoro di cui all’articolo 31, paragrafo 4.
2. Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’organismo di PPP comprende:
a) |
una stima del numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, nonché degli agenti contrattuali e degli esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti tempo pieno, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; |
b) |
in caso di variazione dell’organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti; |
c) |
una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni; |
d) |
informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività; |
e) |
gli obiettivi stabiliti per l’esercizio cui si riferisce lo stato di previsione, con l’indicazione delle eventuali esigenze specifiche di bilancio destinate alla realizzazione di tali obiettivi; |
f) |
i costi amministrativi e il bilancio eseguito dell’organismo di PPP nel corso dell’esercizio precedente; |
g) |
l’importo dei contributi finanziari dei membri e il valore dei contributi in natura dei membri diversi dall’Unione; |
h) |
informazioni sugli stanziamenti inutilizzati che sono iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per esercizio, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5. |
Articolo 15
Formazione del bilancio
1. Il bilancio dell’organismo di PPP e la tabella dell’organico, compreso il numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, completato dal numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti tempo pieno, sono adottati dal consiglio di amministrazione conformemente all’atto costitutivo dell’organismo di PPP. La regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP può prevedere disposizioni dettagliate. Qualsiasi modifica del bilancio dell’organismo di PPP, nonché della tabella dell’organico, è oggetto di un bilancio rettificativo dell’organismo di PPP adottato conformemente alla procedura utilizzata per il suo bilancio iniziale. Il bilancio dell’organismo di PPP e, se del caso, i bilanci rettificativi dello stesso, sono adeguati per tenere conto dell’importo del contributo dell’Unione quale iscritto nel bilancio dell’Unione.
2. Il bilancio dell’organismo di PPP comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.
3. Il bilancio dell’organismo di PPP presenta:
a) |
nello stato delle entrate:
|
b) |
nello stato delle spese:
|
4. La tabella dell’organico riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell’esercizio il numero di posti autorizzati per l’esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Le stesse informazioni sono fornite per il personale contrattuale e gli esperti nazionali distaccati.
CAPO 4
AGENTI FINANZIARI
Articolo 16
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria
1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese dell’organismo di PPP conformemente al regolamento finanziario di detto organismo e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. L’ordinatore è incaricato di garantirne la legittimità e la regolarità.
A prescindere dalle responsabilità dell’ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l’organismo di PPP partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
2. Il direttore può delegare i poteri d’esecuzione del bilancio al personale dell’organismo di PPP soggetto allo statuto, ove si applichi al personale dell’organismo di PPP, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario dell’organismo di PPP adottato dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Articolo 17
Poteri e funzioni dell’ordinatore
1. Il bilancio dell’organismo di PPP è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.
2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati, mediante contratto, a entità o organismi esterni di diritto privato compiti preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l’esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
3. Il direttore pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite dal consiglio di amministrazione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all’esecuzione dei compiti del direttore. L’istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un’analisi dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.
Il direttore può introdurre, nell’ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.
4. L’ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’Unione per l’esercizio interessato. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 18
Controlli ex ante
1. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un’analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell’operazione.
I controlli ex ante comprendono l’avvio e la verifica di un’operazione.
L’avvio e la verifica di un’operazione sono funzioni distinte.
2. Per avvio di un’operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all’adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP da parte dell’ordinatore responsabile.
3. Per verifica ex ante di un’operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall’ordinatore responsabile per verificarne gli aspetti operativi e finanziari.
4. I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili.
La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall’ordinatore responsabile in base a considerazioni inerenti ai rischi e all’efficienza in termini di costi. In caso di dubbio, l’ordinatore incaricato di convalidare il pagamento in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere una affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.
I controlli ex ante hanno lo scopo di constatare in particolare quanto segue:
a) |
la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili; |
b) |
l’applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 11. |
Ai fini dei controlli, l’ordinatore responsabile può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un’unica operazione.
Articolo 19
Controlli ex post
1. L’ordinatore responsabile può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.
I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.
2. I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante.
I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispongono delle necessarie competenze professionali.
Articolo 20
Relazione annuale
L’ordinatore responsabile rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell’esercizio delle sue funzioni. A tale fine l’ordinatore comunica, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione:
a) |
una relazione sull’attuazione del programma di lavoro annuale dell’organismo di PPP e sull’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP, nonché sulle risorse umane; |
b) |
i conti provvisori dell’organismo di PPP, compresa la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 39; |
c) |
una dichiarazione di gestione che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve, l’ordinatore ha la ragionevole certezza che:
|
d) |
Una sintesi delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli svolti, compresa un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrate nei sistemi, nonché le misure correttive adottate o previste. |
La relazione, che è commisurata alla natura dei compiti affidati e agli importi in causa, presenta i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che sono stati assegnati, i rischi associati a tali operazioni, l’impiego delle risorse messe a disposizione e l’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno.
Entro il 1o luglio di ogni anno, il direttore trasmette alla Commissione i documenti menzionati alle lettere c) e d) del primo comma e la loro valutazione da parte del consiglio di amministrazione, la relazione annuale di attività approvata e i conti definitivi, accompagnati dall’approvazione del consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 43, paragrafo 2. La Commissione trasmette tali documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 21
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. Se un funzionario partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che vincolano i funzionari una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore, ne informa per iscritto il direttore, che risponde per iscritto. In caso d’inerzia del direttore o qualora egli confermi la decisione o l’istruzione iniziale e il funzionario consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il funzionario ne informa l’istanza pertinente di cui all’articolo 23, paragrafo 3. L’istanza di cui all’articolo 23, paragrafo 3 informa immediatamente il consiglio di amministrazione.
2. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’organismo di PPP o dei suoi membri, il funzionario informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell’organismo di PPP prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’organismo di PPP o dei suoi membri.
Articolo 22
Contabile
1. Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, ove detto statuto si applichi al personale dell’organismo di PPP, che è interamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso l’organismo di PPP, di quanto segue:
a) |
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; |
b) |
tenere la contabilità, preparare e presentare i conti conformemente al capo 8; |
c) |
attuare, conformemente al capo 8, le norme contabili e il piano contabile; |
d) |
definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione; |
e) |
provvedere alla gestione della tesoreria. |
2. Due o più organismi di PPP possono nominare lo stesso contabile.
Gli organismi di PPP possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’organismo di PPP.
Possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell’organismo di PPP, tenendo conto dell’analisi costi/benefici.
Nel caso di cui al presente paragrafo, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto d’interessi.
3. Il contabile ottiene dall’ordinatore tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo di PPP e dell’esecuzione del bilancio. L’ordinatore garantisce l’affidabilità di tali informazioni.
4. Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo di PPP.
Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 38 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.
Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.
Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.
Fatto salvo il paragrafo 5, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.
5. Nell’esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine conformemente alla regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, ove questo si applichi al personale dell’organismo di PPP.
6. Fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari, il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. In tale caso il consiglio di amministrazione nomina un contabile provvisorio.
Articolo 23
Responsabilità degli agenti finanziari
1. Gli articoli da 16 a 25 fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri.
2. L’ordinatore e il contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’organismo di PPP o dei suoi membri, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l’OLAF.
3. L’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, esercita nei confronti dell’organismo di PPP le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, tranne se il consiglio di amministrazione decide di istituire un’istanza specializzata, indipendente a livello funzionale, o di partecipare a un’istanza comune creata da vari organismi. Per i casi presentati dagli organismi di PPP, l’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa comprende un membro del personale di un organismo di PPP.
Sulla base del parere dell’istanza di cui al primo comma, il direttore decide l’avvio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità disciplinare o volto ad accertare una responsabilità del risarcimento del danno. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se il parere chiama in causa il direttore, l’istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. Il direttore fa riferimento, in forma anonima, ai pareri dell’istanza nella sua relazione di cui all’articolo 20 e indica le misure adottate per darvi seguito.
4. Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall’organismo di PPP per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall’autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione in vigore.
Articolo 24
Conflitto d’interessi
1. Gli agenti finanziari ai sensi degli articoli da 16 a 25 e le altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’organismo di PPP.
Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa il direttore, che conferma per iscritto l’esistenza di un conflitto d’interessi. La persona in questione informa inoltre il proprio superiore gerarchico. Se l’agente è il direttore, la persona deve informarne il consiglio di amministrazione.
Qualora si accerti l’esistenza di un conflitto d’interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. Il direttore o il Consiglio di amministrazione, nel caso del direttore, intraprendono qualsiasi altra azione appropriata.
2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il destinatario.
Articolo 25
Separazione delle funzioni
Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.
CAPO 5
REVISORE INTERNO
Articolo 26
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno
1. L’organismo di PPP dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
2. La funzione di revisione contabile interna è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
3. Il revisore interno consiglia l’organismo di PPP riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
a) |
verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; |
b) |
valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio. |
4. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all’insieme delle attività e dei servizi dell’organismo di PPP. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni.
5. Il revisore interno prende conoscenza della relazione dell’ordinatore a norma dell’articolo 20 e degli altri elementi d’informazione individuati.
6. Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni.
Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi:
— |
se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali, |
— |
se vi sono ritardi significativi nell’attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti. |
Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell’attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile. Il consiglio di amministrazione esamina le informazioni di cui all’articolo 20 e verifica se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.
7. L’organismo di PPP comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.
8. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
Articolo 27
Indipendenza del revisore interno
L’indipendenza del revisore interno, la sua responsabilità circa le misure prese nell’esercizio delle sue funzioni e il suo diritto di avviare un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono determinati conformemente alle disposizioni dell’articolo 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 28
Creazione di una struttura di revisione contabile interna
1. Il consiglio di amministrazione crea, tenendo conto del rapporto costo/efficacia e del valore aggiunto, una struttura di revisione contabile interna che svolge i propri compiti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
Il mandato, l’autorità e la responsabilità della struttura di revisione contabile interna sono stabiliti nella carta della revisione contabile interna e sono sottoposti all’approvazione del consiglio di amministrazione.
Il piano annuale della struttura di revisione contabile interna è preparato dal responsabile di tale struttura, tenendo conto tra l’altro, della valutazione, da parte del direttore, del rischio nell’organismo di PPP.
Il piano è esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione.
La struttura di revisione contabile interna presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.
Se la struttura di revisione contabile interna di un organismo di PPP non è efficace in termini di costi o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di revisione contabile interna con altri organismi di PPP che operano nello stesso settore.
In questi casi il consiglio di amministrazione degli organismi di PPP in questione stabilisce le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.
I soggetti della revisione contabile interna collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di revisione contabile interna e, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo revisioni contabili congiunte.
2. Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell’attuazione delle raccomandazioni della struttura di revisione contabile interna.
CAPO 6
OPERAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA
Articolo 29
Esecuzione delle entrate
1. L’esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e il recupero degli importi indebitamente versati. Essa comprende anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
2. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.
Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l’ordinatore responsabile e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l’esecuzione forzata.
Quando l’ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. La decisione di rinuncia specifica che sono state esplicate azioni ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.
Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell’organismo di PPP sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell’ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato. Tale elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’organismo di PPP.
3. Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
4. I crediti dell’organismo di PPP nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell’organismo di PPP sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
Articolo 30
Contributo dei membri
1. L’organismo di PPP presenta ai suoi membri, alle condizioni e secondo le cadenze stabilite nell’atto costitutivo o convenute con essi, richieste di pagamento di tutto il loro contributo o di una parte di esso.
2. I fondi versati all’organismo di PPP dai suoi membri a titolo di contributo producono interessi a vantaggio del bilancio dell’organismo di PPP.
Articolo 31
Esecuzione delle spese
1. Per eseguire le spese, l’ordinatore procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l’esecuzione degli stanziamenti.
2. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
La liquidazione di una spesa è l’atto con cui l’ordinatore conferma un’operazione finanziaria.
L’autorizzazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l’istruzione di pagare l’importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
3. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell’organismo di PPP, l’ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
4. Il programma di lavoro annuale dell’organismo di PPP contiene l’autorizzazione del consiglio di amministrazione per le spese operative del suddetto organismo per le attività a cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati.
Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione degli importi assegnati a ciascuna azione.
Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo.
Il consiglio di amministrazione può delegare all’ordinatore dell’organismo di PPP il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro.
Articolo 32
Periodi tempo
Il pagamento delle spese è effettuato entro i termini di tempo e secondo le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
CAPO 7
ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL’ORGANISMO DI PPP
Articolo 33
Appalti pubblici
1. Per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
2. L’organismo di PPP partecipa alla banca dati centrale sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione conformemente all’articolo 108 del regolamento finanziario generale.
3. Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all’articolo 118 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è consentita la procedura stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per gli appalti di valore modesto non superiore a 60 000 EUR.
4. L’organismo di PPP può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all’aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all’aggiudicazione di appalti di altri organismi di PPP.
5. L’organismo di PPP può stipulare con la Commissione, con gli uffici interistituzionali e con il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (5) e con altri organismi PPP contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.
L’organismo di PPP può stipulare un contratto senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico con i suoi membri diversi dall’Unione per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da parte loro, senza fare ricorso a terzi.
La fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori di cui al primo e secondo comma non sono considerati come facenti parte del contributo dei membri al bilancio dell’organismo di PPP.
6. L’organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, degli Stati dell’associazione europea di libero scambio o con paesi candidati dell’Unione che vi partecipano in qualità di membri. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l’articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
L’organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con i propri membri privati o con le amministrazioni aggiudicatrici dei paesi che partecipano ai programmi dell’Unione che vi partecipano in qualità di membri. In questo caso si applica, mutatis mutandis, il primo paragrafo dell’articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Articolo 34
Esperti
Le disposizioni dell’articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si applicano, mutatis mutandis, alla selezione di esperti che forma oggetto di una procedura specifica prevista nell’atto di base del programma di cui si affida l’attuazione all’organismo di PPP. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale.
L’organismo di PPP può utilizzare gli elenchi redatti dalla Commissione o da altri organismi dell’Unione o organismi di PPP.
L’organismo di PPP può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nei suddetti elenchi.
Gli esperti esterni sono scelti in base all’adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d’interesse.
Articolo 35
Sovvenzioni
Per quanto riguarda le sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve disposizioni specifiche dell’atto costitutivo.
Articolo 36
Premi
1. Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nel progetto di programma di lavoro di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
Articolo 37
Indicazione dei mezzi di ricorso
1. Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l’atto stesso riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l’impugnazione.
2. Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l’istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l’esercizio del ricorso.
3. I paragrafi 1 e 2 sono soggetti alle eventuali procedure specifiche previste dagli atti di base del programma del programma di cui si affida l’attuazione all’organismo di PPP.
CAPO 8
CONTABILITÀ
Articolo 38
Norme relative alla contabilità
L’organismo di PPP crea un sistema contabile che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.
La contabilità dell’organismo di PPP è conforme alle norme contabili di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 39
Struttura contabile
I conti dell’organismo di PPP comprendono quanto segue:
a) |
gli stati finanziari dell’organismo di PPP; |
b) |
le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP (relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio). |
Ogni organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. La relazione fornisce, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo di PPP trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso.
Articolo 40
Principi contabili
Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili a norma dell’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o dei principi contabili internazionali per il settore pubblico («norme IPSAS») basate sulla contabilità per competenza.
Articolo 41
Stati finanziari
1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:
a) |
il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l’intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell’esercizio precedente sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o alle norme IPSAS basate sulla contabilità per competenza; |
b) |
la situazione dei flussi di cassa che indica gli incassi e gli esborsi dell’esercizio e la situazione finale di tesoreria; |
c) |
la situazione di variazione dell’attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l’esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati. |
2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività dell’organismo di PPP.
Articolo 42
Relazioni sull’esecuzione del bilancio
Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:
a) |
le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese; |
b) |
le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni. |
La struttura delle relazioni sull’esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio stesso.
Articolo 43
Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi
1. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’ordinatore dell’organismo di PPP trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 15 febbraio che segue l’esercizio chiuso.
Nel caso di cui al primo comma, il contabile dell’organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 15 febbraio che segue l’esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
2. Il contabile redige i conti definitivi dell’organismo di PPP. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione per approvazione, accompagnati dal parere del revisore esterno di cui all’articolo 46, entro il 15 marzo che segue l’esercizio chiuso.
Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’ordinatore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del revisore esterno di cui all’articolo 46 e dell’approvazione del consiglio di amministrazione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio dell’esercizio successivo. In tale caso il contabile dell’organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’ordinatore dell’organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest’ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente capo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.
I conti definitivi approvati dell’organismo di PPP sono pubblicati sul suo sito Internet entro un mese dalla loro adozione.
Articolo 44
Il sistema contabile
1. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il piano contabile armonizzato che deve essere applicato dall’organismo di PPP è adottato dal contabile della Commissione conformemente all’articolo 152 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro per esercizio.
3. La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’organismo di PPP.
4. La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP. Essa registra tutti gli atti d’esecuzione del bilancio in entrate e in spese.
Articolo 45
Inventari
L’organismo di PPP tiene inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo di PPP tiene detti inventari conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione. L’organismo di PPP verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto.
CAPO 9
REVISIONE CONTABILE ESTERNA E LOTTA CONTRO LA FRODE
Articolo 46
Revisione contabile esterna
L’organismo di PPP è sottoposto a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile indipendente. Il parere del revisore contabile esterno accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere indica altresì se nel quadro dell’esercizio di revisione contabile sono sorti dubbi sulle asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all’articolo 20. Il parere è sottoposto al consiglio di amministrazione e trasmesso alla Commissione unitamente ai conti definitivi dell’organismo di PPP entro e non oltre il 15 marzo.
Articolo 47
Esame dei conti da parte della Corte dei conti
1. Salvo disposizione contraria nell’atto costitutivo dell’organismo di PPP, la Corte dei conti garantisce il controllo dei conti dell’organismo di PPP conformemente all’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui all’articolo 46 del presente regolamento e le azioni adottate in risposta alle risultanze.
2. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 48
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF
1. Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 1, l’organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.
2. L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto finanziato dall’organismo di PPP.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, gli accordi e le decisioni dell’organismo di PPP contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali controlli e indagini in base alle rispettive competenze.
CAPO 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 49
Richieste di informazioni
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, la Commissione e i membri dell’organismo di PPP possono ottenere dall’organismo di PPP qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.
Articolo 50
Adozione della regolamentazione finanziaria dell’organismo di PPP
Ogni organismo di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è tenuto ad adottare una nuova regolamentazione finanziaria in vista della sua entrata in vigore il 1o gennaio 2014 o, in ogni caso, entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l’organismo di PPP rientra nel campo di applicazione dell’articolo 209 del suddetto regolamento.
Articolo 51
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(7) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e alter irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 111/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di tale tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||
Un apparecchio dotato di uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD) provvisto di uno schermo tattile («touch-screen»), con diagonale dello schermo di circa 38 cm (15 pollici), con:
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
L’apparecchio è dotato di un supporto con un meccanismo che permette di regolarne l’inclinazione e l’orientamento e di una superficie antiriflesso. Il monitor è destinato ad essere utilizzato per esempio presso i terminali di informazione per clienti o venditori. La superficie tattile permette agli utilizzatori di inserire dati in questi terminali. Il monitor è in grado di visualizzare i segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione delle informazioni. |
8528 51 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla sezione XVI, nota 3, e dal testo dei codici NC 8528 e 8528 51 00. L’apparecchio svolge le funzioni sia di un dispositivo di immissione di dati x e y, di cui alla voce 8471, sia di un monitor di cui alla voce 8528. Oltre alla visualizzazione delle informazioni, l’apparecchio permette agli utilizzatori di inserire dati. Tenuto conto della progettazione, della concezione e delle caratteristiche oggettive dell’apparecchio, in particolare della capacità del monitor di funzionare indipendentemente dall’immissione dei dati, la funzione di visualizzazione costituisce la principale caratteristica dell’apparecchio conformemente alla sezione XVI, nota 3. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero il formato, il pixel pitch, adatto a una visualizzazione ravvicinata per periodi prolungati, la luminosità, le interfacce comunemente utilizzate nei sistemi automatici di elaborazione delle informazioni, il meccanismo di regolazione dell’inclinazione e dell’orientamento, nonché la superficie antiriflesso, il monitor è considerato del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. L’apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice 8528 51 00 fra gli altri monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 112/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’apparecchio è uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD), con diagonale dello schermo di circa 75 cm (30 pollici) e dimensioni di circa 71 × 45 × 11 cm, con:
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
È dotato di supporto fisso, senza meccanismi che permettono di regolarne l’inclinazione e l’orientamento, e di telecomando. Il monitor non è dotato di un sintonizzatore video né di altre componenti elettroniche per l’elaborazione dei segnali televisivi. Il monitor è destinato all’uso in sistemi di visualizzazione delle informazioni, quali ad esempio terminali di accesso alle informazioni rivolti al pubblico, sistemi per la diffusione d'informazioni pubblicitarie o relative ai mercati finanziari, sistemi di visualizzazione negli aeroporti o nelle fiere. A tal fine, il monitor è in grado di visualizzare segnali provenienti sia da macchine automatiche per l’elaborazione delle informazioni, sia da altre sorgenti video. |
8528 59 31 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 31. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero le dimensioni dello schermo, gli standard TV e le modalità video supportati, un pixel pitch non adatto a periodi prolungati di visione ravvicinata, l’alta luminosità, la presenza di un telecomando, i circuiti audio con amplificatore, la funzione PIP e il supporto fisso senza meccanismo di inclinazione e orientamento, il monitor non deve essere classificato come monitor del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. La classificazione nel codice 8528 51 00 è pertanto esclusa. Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni in maniera sufficiente per poter essere utilizzato a livello pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile. Il monitor deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Apparecchio di forma rettangolare (cosiddetto «fotocamera ad alta velocità») composto da una lente e da un circuito elettronico, di dimensioni di 12 × 12 × 11 cm circa. L’apparecchio contiene una memoria interna volatile di 2 GB, in grado di immagazzinare temporaneamente immagini in una sequenza di durata massima di 1,54 secondi a 1 000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima. Le immagini catturate scompaiono quando la macchina viene spenta. Per utilizzare la fotocamera e registrare le immagini in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione è necessario collegare tramite cavo l’apparecchio a quest’ultima. La fotocamera è dotata di un sensore CMOS e di un otturatore globale elettronico per foto istantanee, noto come «flash di breve durata» o «stroboscopic imaging». La fotocamera è stata progettata per catturare una sequenza di immagini ad una cadenza compresa tra 60 e 1 000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima (1 024 × 1 024 pixel) o di 109 500 inquadrature al secondo alla risoluzione inferiore (128 × 16 pixel). Le immagini catturate possono essere viste singolarmente o riprodotte in video, ad esempio al rallentatore. Le immagini possono essere analizzate in laboratorio o contesti analoghi, ad esempio per studiare fenomeni che avvengono ad altissima velocità, come i crash test effettuati dalle case automobilistiche. |
8525 80 19 |
La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 19. La memorizzazione temporanea su memoria volatile non viene considerata una registrazione all’interno della fotocamera, in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta. Pertanto, è esclusa la classificazione tanto tra le fotocamere digitali di cui alla sottovoce 8525 80 30 quanto tra le videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera di cui alla sottovoce 8525 80 91 (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525, gruppo B, primo e quinto paragrafo). L’apparecchio va quindi classificato al codice NC 8525 80 19 tra le altre telecamere (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525, gruppo B, quarto paragrafo). |
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 114/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||||||
L’apparecchio è uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD), con diagonale dello schermo di circa 54 cm (21 pollici) e dimensioni (senza supporto) di circa 37 × 47 × 7 cm, con:
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
L’apparecchio può ruotare di 90°. È dotato di un supporto con un meccanismo che permette di regolarne l’inclinazione e l’orientamento e di una superficie antiriflesso; può inoltre essere fissato alla parete. Il prodotto è conforme allo standard DICOM («Digital Imaging and Communications in Medicine»), compresa la parte 14, che permette all’utilizzatore di impostare valori estremamente precisi di gamma, luminosità e temperatura dei colori; inoltre il monitor visualizza immagini a colori e in scala di grigi in modo sufficientemente accurato per poter essere utilizzato nell’ambito della diagnostica medica. Il monitor è destinato all’uso con dispositivi medici per visualizzare immagini radiografiche per la diagnostica clinica. |
8528 59 31 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 31. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero la conformità allo standard DICOM, che permette all’utilizzatore di impostare valori estremamente precisi di gamma, luminosità e temperatura dei colori, e al monitor di visualizzare immagini a colori e in scala di grigi in modo sufficientemente accurato per la diagnostica medica, il monitor è destinato all’uso con dispositivi medici per visualizzare immagini radiografiche ai fini della diagnostica clinica. L’apparecchio non deve pertanto essere classificato come monitor del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. La classificazione nella sottovoce 8528 51 00 è pertanto esclusa. Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni in maniera sufficiente per poter essere utilizzato a livello pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile. Il monitor deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 115/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso il suo parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||
Apparecchio di comando elettrico per una tensione non superiore a 1 000 V munito di un display a cristalli liquidi (LCD) e schermo tattile. La diagonale dello schermo del display misura 30,5 cm (12 pollici), lo schermo ha una risoluzione di 800 × 600 pixel, in un alloggiamento di circa 30 × 23 × 6 cm. L’apparecchio comprende una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione presentata con un sistema operativo. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
È inoltre dotato di numerosi driver incorporati per il collegamento a diversi tipi di dispositivi di automazione ed è in grado di eseguire e visualizzare programmi di computer per ambiente desktop, quali programmi di elaborazione testi e fogli di calcolo. L’apparecchio è presentato per essere usato per il comando elettrico delle macchine in processi industriali in applicazioni che utilizzano controllori di automazione programmabili o controllori logici programmabili. |
8537 10 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 10. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la presenza di driver incorporati per diversi tipi di dispositivi di automazione e un bus di espansione per il controllo delle unità ingresso/uscita (I/O), l’apparecchio è destinato ad essere utilizzato per il comando di macchine nei processi industriali. La classificazione alla voce 8471 come macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione è quindi esclusa. Dato che l’apparecchio include una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, esso deve essere classificato con il codice NC 8537 10 10, come armadio di comando numerico che incorpora una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione per una tensione non superiore a 1 000 V. |
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 116/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per lo ioduro di potassio le condizioni stabilite all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/751/CE della Commissione (3). |
(2) |
In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 6 settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer B.V. una domanda d’iscrizione della sostanza attiva ioduro di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha confermato la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 27 luglio 2007. In conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4) sono state chieste informazioni aggiuntive al richiedente. Il 30 maggio 2011 il richiedente ha comunicato che non erano disponibili informazioni aggiuntive. |
(4) |
Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), che ha presentato alla Commissione il 22 ottobre 2012 le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi dell’impiego della sostanza attiva ioduro di potassio come antiparassitario (5). L’Autorità ha individuato vari dati incompleti che avrebbero richiesto ulteriori contributi da parte del richiedente. La Koppert B.V. ha ritirato la sua domanda di approvazione dello ioduro di potassio con una lettera datata 27 settembre 2013. |
(5) |
In conformità all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio per un periodo iniziale di tre anni. La decisione 2010/457/UE della Commissione (6) ha permesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie per lo ioduro di potassio fino al 31 agosto 2012. La decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione (7) ha permesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie per lo ioduro di potassio fino al 31 luglio 2014. |
(6) |
Dato il ritiro della domanda, lo ioduro di potassio non va quindi approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(7) |
Occorre pertanto revocare le autorizzazioni provvisorie esistenti e non concedere nuove autorizzazioni. |
(8) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio. |
(9) |
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio tale periodo dovrà scadere entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(10) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’altra domanda per l’impiego dello ioduro di potassio, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva ioduro di potassio non è approvata.
Articolo 2
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio come sostanza attiva entro il 27 agosto 2014.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 27 agosto 2015.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Decisione 2005/751/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18).
(4) Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).
(5) EFSA Journal 2013;11(6):2923. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu
(6) Decisione 2010/457/UE della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 24).
(7) Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 117/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
85,7 |
MA |
48,7 |
|
TN |
89,6 |
|
TR |
85,7 |
|
ZZ |
77,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
151,0 |
ZZ |
151,0 |
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
ZZ |
91,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
48,3 |
TR |
101,7 |
|
ZZ |
75,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,6 |
MA |
54,9 |
|
TN |
65,7 |
|
TR |
71,6 |
|
ZZ |
60,0 |
|
0805 20 10 |
IL |
123,4 |
MA |
73,9 |
|
ZZ |
98,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
60,3 |
EG |
21,7 |
|
IL |
134,7 |
|
JM |
113,2 |
|
KR |
144,2 |
|
MA |
146,4 |
|
PK |
55,3 |
|
TR |
98,6 |
|
ZZ |
96,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
66,6 |
ZZ |
66,6 |
|
0808 10 80 |
CN |
127,8 |
MK |
35,4 |
|
US |
161,6 |
|
ZZ |
108,3 |
|
0808 30 90 |
CL |
123,5 |
CN |
46,0 |
|
TR |
131,9 |
|
US |
135,9 |
|
ZA |
93,1 |
|
ZZ |
106,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/30 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/19/UE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
che modifica l’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Dalle informazioni fornite dagli Stati membri risulta che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è già diffusa e stabilita in un’ampia parte del territorio dell’Unione. Una valutazione dell’impatto realizzata dalla Commissione europea ha portato alla conclusione che non esistono misure attuabili per la sua eradicazione o per prevenire efficacemente la sua ulteriore diffusione. |
(2) |
Esistono inoltre mezzi di controllo efficaci e sostenibili atti a minimizzare l’impatto di tale organismo sulla resa del granturco, in particolare l’applicazione della rotazione delle colture. |
(3) |
Non è quindi opportuno che siano stabilite ulteriori misure protettive a norma della direttiva 2000/29/CE per quanto attiene alla Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Di conseguenza, tale organismo non dovrebbe più figurare nell’elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva stessa. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I della direttiva 2000/29/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2000/29/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2014.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:
Nella parte A, sezione II, lettera a), il punto 0.1 è soppresso.
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/32 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/20/UE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 93/17/CEE (2) della Commissione ha introdotto norme concernenti le classi comunitarie di tuberi-seme di patate di base. |
(2) |
I rapidi sviluppi tecnici e scientifici che interessano i sistemi di produzione di tuberi-seme di patate e l’intensificazione dei relativi scambi commerciali sul mercato interno rendono auspicabile un adeguamento di tali norme. Tenuto conto degli sviluppi del settore, tali norme dovrebbero applicarsi anche ai tuberi-seme di patate certificati. |
(3) |
Tali norme dovrebbero comprendere la definizione di denominazioni omogenee per le classi dell’Unione e prevedere requisiti per l’immissione sul mercato di tuberi-seme di patate e di lotti di tuberi-seme di patate per ciascuna delle classi dell’Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare, se del caso, la presenza di organismi nocivi, le patate appartenenti ad altre varietà e le patate che presentano macchie, segni di essiccamento, terra o corpi estranei. |
(4) |
Considerando che la presente direttiva introduce prescrizioni più rigorose per quanto concerne le classi dell’Unione, non è più necessario che la pianta in crescita sia coltivata su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi, né che tale superficie sia sottoposta ad almeno due ispezioni ufficiali. |
(5) |
In seguito all’adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati compiuti progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi dei tuberi-seme. Risulta necessario limitare il numero di generazioni per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Per quanto concerne le classi dell’Unione S, SE, ed E, l’esperienza ha dimostrato l’opportunità di consentire un numero massimo di generazioni per ciascuna di tali classi. Al fine di garantire la conformità ai requisiti sostanziali, questi ultimi devono ritenersi soddisfatti unicamente in base ai risultati di un’ispezione ufficiale. |
(6) |
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 93/17/CEE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base
1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. |
2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato I; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato. |
3) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato I; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera b), di tale allegato. |
Articolo 2
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate certificati
1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato II; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. |
2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato II; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato. |
Articolo 3
Comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale misura essi applicano le rispettive classi dell’Unione nel quadro della certificazione della loro produzione.
Articolo 4
Recepimento
1) Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
Abrogazione
La direttiva 93/17/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(2) Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
ALLEGATO I
Requisiti per I tuberi-seme di patate di base
1) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell’Unione» sono i seguenti:
|
2) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell’Unione» sono i seguenti:
|
3) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell’Unione» sono i seguenti:
|
ALLEGATO II
Requisiti per i tuberi-seme di patate certificati
1) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell’Unione» sono i seguenti:
|
2) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell’Unione» sono i seguenti:
|
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/39 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/21/UE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 18, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Ad ogni ciclo di moltiplicazione i tuberi-seme di patate accumulano malattie in modo progressivo. Un sistema di produzione di tuberi-seme di patate che funzioni correttamente richiede pertanto un materiale di partenza sano che deve essere moltiplicato con un tasso minimo di degenerazione. |
(2) |
Le differenze tra le norme nazionali che disciplinano la produzione di tuberi-seme di patate pre-base hanno ostacolato la commercializzazione di tali patate nell’Unione e il funzionamento del mercato interno. Risulta quindi opportuno stabilire requisiti minimi nel rispetto dei quali i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati in tutta l’Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare le malattie, i sintomi, i difetti e i requisiti di produzione per i tuberi-seme di patate pre-base e per i lotti di tali patate, al fine di garantire la produzione e la commercializzazione di tuberi-seme di patate pre-base sani e di alta qualità. |
(3) |
Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici è opportuno che tali requisiti tengano conto della norma della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate, nonché delle norme pertinenti della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). Tali norme mirano ad agevolare il commercio internazionale, ad incoraggiare una produzione di alta qualità, a migliorare la redditività e a tutelare gli interessi dei consumatori. |
(4) |
Tenendo conto delle pratiche produttive dei fornitori e della domanda degli utilizzatori di tuberi-seme di patate pre-base, risulta opportuno che tali requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base comprendano anche la possibilità di commercializzarli in base alle classi dell’Unione. In linea con le vigenti pratiche produttive concernenti i tuberi-seme di patate pre-base delle classi PBTC e PB, è opportuno che i tuberi-seme di patate pre-base vengano classificati in due classi dell’Unione («classe PBTC dell’Unione» e «classe PB dell’Unione»). È quindi opportuno adottare requisiti diversi per ciascuna classe per quanto concerne le malattie, i sintomi, i difetti, i requisiti di produzione e le generazioni. |
(5) |
Per essere efficaci, tali norme dovrebbero altresì stabilire disposizioni concernenti le prove ufficiali e le ispezioni ufficiali sul campo. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«pianta madre», una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione; |
2) |
«micropropagazione», la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta. |
Articolo 2
Requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base
1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) |
i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus dell’accartocciamento delle foglie di patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata; |
b) |
essi sono indenni da sintomi di gamba nera; |
c) |
la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01 %; |
d) |
nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore allo 0,5 %; |
e) |
la percentuale numerica di piante in crescita con sintomi di mosaico o con sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore allo 0,1 %; |
f) |
il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i tuberi-seme di patate pre-base possano essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell’Unione» e alla «classe PB dell’Unione» conformemente alle condizioni di cui all’allegato.
3. La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.
Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale della pianta madre, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale.
Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale del ceppo clonale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale.
Articolo 3
Requisiti minimi concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base
Gli Stati membri garantiscono che i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) |
la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all’1,0 % in massa; |
b) |
la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa; |
c) |
la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa; |
d) |
la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa; |
e) |
la percentuale numerica di patate colpite da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non deve essere superiore all’1,0 % in massa; |
f) |
la percentuale numerica di patate colpite da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non deve essere superiore all’1,0 % in massa; |
g) |
i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa; |
h) |
il numero totale di patate, di cui alle lettere da b) a g), non deve essere superiore al 6,0 % in massa. |
Articolo 4
Recepimento
1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
ALLEGATO
Requisiti per l’immissione sul mercato di tuberi-seme di patate pre-base appartenenti alle classi PBTC e PB dell’Unione
1) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell’Unione sono stabiliti come segue:
|
2) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell’Unione sono stabiliti come segue:
|
DECISIONI
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2014
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2014) 493]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/61/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la proroga per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
(3) |
La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all’11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all’11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all’11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all’11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all’11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all’11 maggio 2013, e la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all’11 maggio 2014. |
(4) |
Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato, dal campionamento mirato a misure restrittive efficaci, dovrebbe ulteriormente ridurre la loro presenza. |
(5) |
In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi. |
(6) |
La decisione 2006/502/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 6 della decisione 2006/502/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2015.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2014, le pubblicano e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014
Per la Commissione
Neven MIMICA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.
(3) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.
(4) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.
(5) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.
(6) GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.
(7) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99.
(8) GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24.
(9) GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11.
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
che abroga la decisione 2003/766/CE relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
[notificata con il numero C(2014) 467]
(2014/62/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione della Commissione 2003/766/CE (2) non è stato possibile prevenire la diffusione della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, come risulta dai controlli effettuati ogni anno dagli Stati membri in esecuzione della decisione in oggetto. Tali controlli mostrano altresì che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è ormai insediata su un’ampia parte del territorio dell’Unione. Non è inoltre possibile bloccare la sua ulteriore diffusione, mentre esistono mezzi di controllo efficaci e sostenibili atti a minimizzare l’impatto di tale organismo sulla resa del granturco, in particolare l’applicazione di un sistema di rotazione delle colture. |
(2) |
La decisione 2003/766/CE dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/766/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49).
RACCOMANDAZIONI
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/46 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la sua presenza è confermata
(2014/63/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
La Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso: ‘Diabroticà) è una specie alloctona di insetto parassita del granturco, che si è diffusa e stabilita in oltre la metà delle aree di coltivazione del granturco nell’Unione. |
(2) |
Le misure intese a prevenire la propagazione della Diabrotica nell’Unione, adottate in applicazione della decisione 2003/766/CE della Commissione (1), si sono rivelate inefficaci. Sulla scorta di una valutazione d’impatto condotta dalla Commissione, inoltre, non è possibile perseguire l’obiettivo dell’eradicazione di questo parassita dal territorio dell’Unione, né prevenirne l’ulteriore propagazione nelle aree attualmente indenni da tale organismo nocivo. La Commissione ha pertanto deciso, rispettivamente con la direttiva di esecuzione 2014/19/UE (2) e la decisione di esecuzione 2014/62/UE (3), di revocare il riconoscimento della Diabrotica quale organismo nocivo regolamentato con lo stato di quarantena sopprimendolo dall’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) e di abrogare la decisione 2003/766/CE. |
(3) |
A norma della decisione 2003/766/CE la rotazione colturale era obbligatoria solo per l’eradicazione di focolai isolati della Diabrotica. Studi scientifici hanno tuttavia dimostrato che la rotazione colturale è la tecnica più efficace anche per rallentare la propagazione della Diabrotica e per ridurne gli effetti. Oltre a costituire un metodo efficace di controllo della Diabrotica, la rotazione colturale presenta numerosi altri vantaggi dal punto di vista ambientale. Tra questi figurano il miglioramento o il mantenimento della fertilità e della struttura del terreno nonché l’interruzione del ciclo dei parassiti e del ciclo delle piante infestanti, con la possibilità di ridurre la dipendenza degli agricoltori dall’apporto di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari chimici. Ne consegue che la rotazione colturale esplica anche un impatto positivo sulla qualità dell’acqua e dell’aria, nonché sulla biodiversità. Da altri studi condotti su questo parassita è tuttavia risultato evidente che la sua ulteriore diffusione implica potenzialmente una maggiore dipendenza dagli insetticidi, dato che in alcuni casi può essere difficile trovare un’alternativa al granturco economicamente interessante ai fini della rotazione colturale. |
(4) |
Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere un controllo efficace e sostenibile della Diabrotica, anche dopo la revoca del riconoscimento della Diabrotica quale organismo nocivo regolamentato con lo stato di quarantena. L’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che gli Stati membri istituiscano gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare, su base volontaria, gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata, che dovrebbero essere elaborati dalle autorità pubbliche o dalle organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali. Secondo quanto disposto dai principi generali di difesa integrata, la prevenzione dell’insorgenza di parassiti svolge un ruolo fondamentale nel ridurre la necessità d'intervento con prodotti fitosanitari. Ai metodi chimici dovrebbero pertanto essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. |
(5) |
Conformemente a tali principi generali di difesa integrata, l’applicazione della rotazione colturale, di un adeguato monitoraggio delle popolazioni di Diabrotica e di altre pertinenti misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi, quali le misure igieniche di pulitura delle macchine e attrezzature agricole, dovrebbe essere inclusa negli orientamenti specifici per coltura o settore. |
(6) |
Al fine di promuovere l’osservanza da parte degli utilizzatori dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), laddove per il controllo della Diabrotica sono utilizzati insetticidi è altresì opportuno che gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata concernenti questo parassita siano in linea con le norme sull’uso corretto di prodotti fitosanitari secondo quanto stabilito in tale disposizione. |
(7) |
È auspicabile che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio della Diabrotica nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata, compresi i metodi di prevenzione e di controllo specifici per la Diabrotica. I risultati del monitoraggio dovrebbero aiutare gli agricoltori a decidere se e quando sussiste ancora la necessità di attuare misure fitosanitarie. È importante che per una determinata regione siano stabiliti valori soglia scientificamente attendibili e validi relativi alla popolazione di Diabrotica, in quanto si tratta di elementi essenziali ai fini del processo decisionale. |
(8) |
Gli Stati membri che garantiscono, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/128/CE, l’accesso di tutti gli utilizzatori professionali a una formazione su tematiche specifiche dovrebbero quindi includere nel corrispondente programma di formazione anche le disposizioni di cui alla presente raccomandazione. |
(9) |
È auspicabile promuovere lo sviluppo tecnologico degli strumenti atti al controllo sostenibile della Diabrotica e la ricerca in tale ambito, al fine di garantire l’adozione di misure contro tale organismo nocivo maggiormente efficaci in termini di costi e sostenibili dal punto di vista ambientale, |
RACCOMANDA:
1) |
Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei principi generali di difesa integrata di cui all’allegato III della direttiva 2009/128/CE per il controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso «Diabrotica») nelle aree dell’Unione in cui la sua presenza è confermata. Ai fini della presente raccomandazione per «controllo» s'intende la soppressione della densità di popolazione del parassita fino ad un livello che non causi rilevanti perdite economiche, nell’intento di garantire una produzione del granturco sostenibile dal punto di vista economico. |
2) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata concernenti la Diabrotica, elaborati dalle autorità pubbliche o dalle organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali e destinati ai produttori di granturco e agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, siano in linea con le norme sull’uso corretto di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
3) |
Ai metodi chimici dovrebbero essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. Il controllo della Diabrotica da parte degli utilizzatori professionali dovrebbe pertanto essere perseguito o favorito mediante le seguenti azioni:
Si dovrebbe preferire la rotazione colturale alla luce della sua elevata efficacia per il controllo della Diabrotica e dei suoi benefici a livello ambientale e agronomico a lungo termine. |
4) |
Tutte le misure di cui al punto 3 dovrebbero essere accompagnate da un monitoraggio della presenza della Diabrotica al fine di individuare l’esigenza e la tempistica adeguata per l’adozione di misure di protezione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il monitoraggio efficace della popolazione di Diabrotica sia effettuato ricorrendo a metodi e strumenti adeguati. A livello regionale dovrebbero essere stabiliti valori soglia scientificamente attendibili relativi alla popolazione di Diabrotica, in quanto si tratta di elementi essenziali ai fini del processo decisionale in merito all’applicazione di eventuali misure di controllo. |
5) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE, che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio della Diabrotica. |
6) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sulla difesa integrata, come disposto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE, forniscano a tutti gli utilizzatori professionali di fitosanitari anche una consulenza specifica sul controllo della Diabrotica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare gli orientamenti specifici per coltura o settore di cui al punto 2. |
7) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso di tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a una formazione sul controllo sostenibile della Diabrotica. È auspicabile che le disposizioni di cui alla presente raccomandazione diventino parte integrante della formazione garantita dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/128/CE. |
8) |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo tecnologico degli strumenti atti al controllo sostenibile della Diabrotica e la ricerca in tale ambito. |
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 49).
(2) Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 recante modifica dell’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (SANCO/12312/2013). Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Decisione di esecuzione 2014/62/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che abroga la decisione 2003/766/CE relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte (SANCO/13079/2011). Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(5) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(6) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).