ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.048.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57.° anno |
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Rettifiche |
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* |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2014
che approva la sostanza attiva acido S-Abscissico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda l’acido S-Abscissico le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione (3). |
(2) |
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 9 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS una domanda di iscrizione della sostanza attiva acido S-Abscissico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione di esecuzione 2011/253/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 21 maggio 2012 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. |
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 23 luglio 2013 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva acido S-Abscissico come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 13 dicembre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sull’acido S-Abscissico. |
(5) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti acido S-Abscissico possono in generale considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’acido S-Abscissico. |
(6) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. |
(7) |
È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione. |
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della situazione specifica dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è tuttavia opportuno applicare le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti acido S-Abscissico. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità dei principi uniformi. |
(9) |
L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
(10) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva acido S-Abscissico, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti acido S-Abscissico come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acido S-Abscissico come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 30 giugno 2014 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente acido S-Abscissico come unica sostanza attiva, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente acido S-Abscissico come una di più sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca nell’atto o negli atti di approvazione della sostanza o delle sostanze in questione o della loro inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2011/253/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell’acido S-Abscissico, del Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum D747, del Bacillus pumilus QST 2808 e dello Streptomyces lydicus WYEC 108 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 13).
(4) EFSA Journal 2013; 11(8):3341. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu
(5) Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
Acido S-Abscissico N. CAS 21293-29-8 N. CIPAC Non attribuito |
(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid oppure (7E,9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroten-11-oic acid |
960 g/kg |
1o luglio 2014 |
30 giugno 2024 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido S-Abscissico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013. In base a tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori particolari sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
«65 |
Acido S-Abscissico N. CAS 21293-29-8 N. CIPAC Non attribuito |
(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid oppure (7E,9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroten-11-oic acid |
960 g/kg |
1o luglio 2014 |
30 giugno 2024 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido S-Abscissico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013. In base a tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori particolari sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 152/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
57,2 |
TN |
83,4 |
|
TR |
105,8 |
|
ZZ |
82,1 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
JO |
206,0 |
|
MA |
168,6 |
|
TR |
129,5 |
|
ZZ |
169,8 |
|
0709 91 00 |
EG |
107,0 |
ZZ |
107,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
35,7 |
TR |
106,4 |
|
ZZ |
71,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,2 |
IL |
64,0 |
|
MA |
48,9 |
|
TN |
51,2 |
|
TR |
74,9 |
|
ZA |
122,0 |
|
ZZ |
67,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
122,5 |
MA |
100,3 |
|
ZZ |
111,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
66,2 |
IL |
129,5 |
|
JM |
112,4 |
|
KR |
142,4 |
|
MA |
124,0 |
|
TR |
77,2 |
|
US |
134,0 |
|
ZZ |
112,2 |
|
0805 50 10 |
AL |
39,1 |
MA |
71,7 |
|
TR |
66,5 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0808 10 80 |
CN |
129,2 |
MK |
30,3 |
|
US |
146,6 |
|
ZZ |
102,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
166,7 |
CL |
176,1 |
|
CN |
68,5 |
|
TR |
156,2 |
|
US |
125,8 |
|
ZA |
113,0 |
|
ZZ |
134,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/8 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2013
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità
(2014/94/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 27,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti a titolo della rubrica 1b, si rende necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, oltre il massimale della rubrica 1b, in ragione di 134 049 037 EUR a favore del Fondo sociale europeo onde aumentare le assegnazioni destinate a Francia, Italia e Spagna per l’esercizio 2013 di un importo totale di 150 milioni di EUR,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 134 049 037 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 1b.
Questo importo sarà utilizzato per integrare il finanziamento del Fondo sociale europeo (rubrica 1b).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/9 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2013
sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea
(2014/95/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (2),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. |
(2) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilizzare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilizzazione del Fondo. |
(4) |
La Romania ha presentato una richiesta d'intervento del Fondo in relazione alla siccità e agli incendi boschivi. |
(5) |
La Germania, l’Austria e la Repubblica ceca hanno presentato una richiesta d'intervento del Fondo in relazione alle inondazioni. |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea fissato per l’esercizio 2013 è mobilizzata, nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, una somma pari a 400 519 089 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2014
che proroga la validità della decisione 2012/96/UE
(2014/96/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE») e riveduto, da ultimo, a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2002/148/CE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure appropriate sono state modificate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto periodicamente. |
(2) |
Al fine di dimostrare l’impegno costante dell’Unione a favore del processo politico nell’ambito dell’accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso, con la decisione 2012/470/UE (5) di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE (6) e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l’applicazione delle misure appropriate che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE (7), il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate. |
(3) |
In linea con l’accordo del Consiglio di continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della costituzione dello Zimbabwe del 2013 e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle elezioni di luglio 2013, è opportuno prorogare ulteriormente la validità della decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate. |
(4) |
L’Unione può rivedere la presente decisione in qualsiasi momento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La validità della decisione 2012/96/UE e delle misure appropriate ivi contenute è prorogata. La decisione 2012/96/UE cessa di produrre effetti il 1o novembre 2014.
L’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2012/96/UE rimane sospesa.Esse sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
(4) Decisione 2002/148/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64).
(5) Decisione 2012/470/UE del Consiglio, del 7 agosto 2012, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE e sospende l’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE (GU L 213 del 10.8.2012, pag. 13).
(6) Decisione 2012/96/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 47).
(7) Decisione 2013/428/UE del Consiglio, del 9 agosto 2013, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 36).
Rettifiche
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/12 |
Rettifica della decisione del Consiglio 2014/15/UE, del 18 novembre 2013, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 14 del 18 gennaio 2014 )
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