ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
20.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, l’articolo 195, paragrafo 2, e l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 luglio 2011 dal titolo «Riforma della politica comune della pesca» definisce le sfide potenziali, gli obiettivi e gli orientamenti per la politica comune della pesca («PCP») dopo il 2013. Alla luce del dibattito successivo alla pubblicazione di tale comunicazione, la PCP è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La riforma della PCP interessa tutti i principali aspetti della stessa, inclusi quelli finanziari. Per realizzare gli obiettivi di detta riforma è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio (5), il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (7) e il regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio (8) e sostituirli con il presente regolamento. Riconoscendo l’interconnessione di tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei, il presente regolamento dovrebbe inoltre favorire l’ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (PMI) di cui al regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(2) |
L’ambito di applicazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dovrebbe comprendere il sostegno per la PCP per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse e per le risorse biologiche di acqua dolce e l’acquacoltura nonché per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri da pescherecci dell’Unione o da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (10) (UNCLOS). |
(3) |
Il successo della PCP dipende dall’efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione, nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia a fini di consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere tali politiche. |
(4) |
La portata del FEAMP dovrebbe comprendere il sostegno alla PMI, incluso allo sviluppo e all’attuazione di interventi coordinati e all’adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la PCP, e le politiche relative a trasporti, industria, coesione territoriale, ambiente, energia e turismo. È opportuno garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell’ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero. |
(5) |
I beneficiari del FEAMP, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), possono essere operatori, quali definiti nell’articolo 4, punto 30), del regolamento (UE) n. 1380/2013, pescatori o organizzazioni di pescatori, salvo disposizione contraria del presente regolamento. |
(6) |
Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la nuova strategia dell’Unione per l’occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, basata sulla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), l’Unione e gli Stati membri dovrebbero conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso nell’Unione. Le risorse dovrebbero essere concentrate per conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, in particolare quelli legati a occupazione, cambiamenti climatici, sostenibilità energetica, lotta alla povertà e inclusione sociale, e migliorare l’efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L’inclusione della PMI nel FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella strategia Europa 2020 e corrisponde agli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato sull’Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
(7) |
Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a incoraggiare attività di pesca e acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale, efficienti in termini di risorse, innovative, competitive e fondate sulle conoscenze, sostenere l’attuazione della PCP, rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale, promuovere la commercializzazione e la trasformazione, come pure favorire l’attuazione della PMI. |
(8) |
L’Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione del FEAMP, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. |
(9) |
L’obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale. Essa dovrebbe inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati e dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli. |
(10) |
È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che dovrebbe conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP si propone di conseguire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che ricostituisca e mantenga gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e al più tardi entro il 2020. La PCP dovrebbe applicare l’approccio precauzionale e l’approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP dovrebbe di conseguenza contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
(11) |
Il finanziamento delle spese inerenti alla PCP e alla PMI tramite un Fondo unico, il FEAMP, dovrebbe rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l’integrazione di entrambe le politiche. L’estensione della gestione concorrente alla trasformazione e alla commercializzazione, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche, le attività di controllo, di raccolta e gestione dei dati e la PMI, dovrebbero contribuire ulteriormente a semplificare e a ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso. |
(12) |
Il bilancio dell’Unione dovrebbe finanziare le spese inerenti alla PCP e alla PMI tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri dovrebbe applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell’acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo, ma anche alla trasformazione e alla commercializzazione, incluse la compensazione per le regioni ultraperiferiche e le attività di controllo e raccolta dei dati, come pure la PMI. La gestione diretta dovrebbe applicarsi alla consulenza scientifica, alle misure specifiche di controllo ed esecuzione, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi, alle informazioni sul mercato, agli interventi volti all’attuazione di una PMI e alle attività di comunicazione. È opportuno precisare i tipi di operazioni che sono ammesse al finanziamento a titolo del FEAMP. |
(13) |
Occorre distinguere fra categorie di misure di controllo ed esecuzione cofinanziate nell’ambito della gestione concorrente e quelle cofinanziate nell’ambito della gestione diretta. È essenziale stanziare risorse specifiche per il controllo e la raccolta dei dati nell’ambito della gestione concorrente pur consentendo una flessibilità tra queste due categorie di misure. |
(14) |
A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale requisito è volta a rispecchiare la responsabilità dell’Unione di garantire, nell’interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell’ambito della PCP ai sensi dell’articolo 3 TFUE. |
(15) |
Fornire il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP a operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Le domande presentate dagli operatori dovrebbero pertanto essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del FEAMP unicamente a condizione che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di sostegno, gli operatori interessati non abbiano commesso una violazione, un reato o una frode grave e non siano stati coinvolti nello sfruttamento, nella gestione o nella proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco unionale delle navi impegnate nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o di navi battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui al presente regolamento. |
(16) |
Dopo la presentazione della domanda di sostegno i beneficiari dovrebbero inoltre continuare a rispettare tali requisiti di ammissibilità nel corso dell’intero periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni successivo al pagamento finale al beneficiario interessato. |
(17) |
Le conseguenze e le rettifiche finanziarie dovrebbero essere applicate se il beneficiario non soddisfa le condizioni connesse all’ammissibilità e alla durata. Al fine di determinare l’importo di tale rettifica finanziaria, è opportuno tener conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, del reato o della frode da parte del beneficiario e dell’entità del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario. |
(18) |
Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP fosse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico a essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l’attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di tali obblighi esiste il rischio che domande o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri. |
(19) |
A titolo precauzionale, per evitare pagamenti inammissibili e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere previste l’interruzione dei termini di pagamento e la sospensione dei pagamenti, misure limitate nel tempo e nell’ambito di applicazione. Rettifiche finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili dovrebbero essere applicate unicamente alle spese inficiate dai casi di inadempienza. |
(20) |
Al fine di migliorare il coordinamento e l’attuazione armonizzata dei fondi che forniscono un sostegno nell’ambito della politica di coesione, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, vale a dire il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il FEAMP, sono state stabilite rispettivamente disposizioni comuni per tutti questi fondi («fondi ESI») nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta al regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente regolamento contiene disposizioni specifiche, complementari legate alle particolarità dei settori della PCP e della PMI. |
(21) |
Il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato al programma operativo e lungo l’intero ciclo di programmazione, tenendo conto delle dimensioni delle amministrazioni degli Stati membri e dell’importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. |
(22) |
La Commissione dovrebbe stabilire una ripartizione annuale per ciascuno Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri dovrebbero includere indicatori che misurino le dimensioni del settore della pesca e dell’acquacoltura, la portata delle responsabilità del controllo e della raccolta dei dati, le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006. |
(23) |
L’adempimento di talune specifiche condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nell’ambito della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di una relazione sulla capacità di pesca e di un piano strategico nazionale pluriennale sull’acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell’Unione. |
(24) |
In linea con l’obiettivo di semplificazione, tutte le attività nell’ambito del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, dovrebbero essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla struttura nazionale dello Stato membro interessato. L’esercizio di programmazione dovrebbe coprire il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Quando gli Stati membri predispongono il programma operativo unico, dovrebbero garantire che il contenuto e il volume dei loro programmi operativi rispecchi la finalità di semplificazione. Ciascun programma dovrebbe identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell’Unione nell’ambito del FEAMP, nonché una selezione di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme a tali priorità dell’Unione, adatta ai contesti nazionali e dovrebbe integrare altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione. |
(25) |
Al fine di promuovere la pesca costiera artigianale, gli Stati membri aventi un segmento significativo di pesca costiera artigianale dovrebbero accludere al loro programma operativo un piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale. |
(26) |
Per contribuire al conseguimento della finalità di semplificazione nell’attuazione del FEAMP nonché per ridurre i costi del controllo e il tasso di errore, gli Stati membri dovrebbero far ricorso nella misura del possibile alla possibilità di utilizzare le forme semplificate di sovvenzione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(27) |
Per garantire il rispetto degli obblighi in materia di controllo nell’ambito della PCP, gli Stati membri dovrebbero compilare la sezione sul controllo contenuta nel programma operativo in linea con le priorità dell’Unione adottate dalla Commissione in tale particolare settore d’intervento. Al fine di adeguare il programma operativo alle mutevoli esigenze in termini di controllo ed esecuzione, la sezione «Controllo» dei programmi operativi può essere rivista regolarmente sulla base dei mutamenti nelle priorità dell’Unione relative alla politica di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP. Tali modifiche dovrebbero essere approvate dalla Commissione. Per garantire una perdurante flessibilità nella programmazione delle attività di controllo, la revisione della sezione relativa al controllo del programma operativo dovrebbe essere oggetto di una procedura semplificata. |
(28) |
Gli Stati membri dovrebbero redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con il programma pluriennale dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (13). Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri dovrebbero redigere, conformemente a tale regolamento, un piano di lavoro soggetto all’approvazione da parte della Commissione. |
(29) |
I fondi in regime di gestione diretta, a eccezione dell’assistenza tecnica prestata dalla Commissione, dovrebbero essere predefiniti per obiettivi con un margine di flessibilità del 5 % ed essere disciplinati da programmi di lavoro annuali. |
(30) |
Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo. Per incoraggiare un più elevato livello di partecipazione, la procedura di richiesta di sostegno all’innovazione dovrebbe essere semplificata. |
(31) |
Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l’apprendimento permanente e dovrebbero stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l’apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale. |
(32) |
Per aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, il FEAMP dovrebbe sostenere programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine. |
(33) |
Essendo cosciente del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP dovrebbe fornire sostegno agli investimenti contribuendo alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. |
(34) |
La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell’assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMP e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell’Unione ed è quindi opportuno istituire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, è opportuno che il sostegno sia condizionato all’acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie. Il sostegno all’avviamento delle imprese dovrebbe contribuire unicamente all’acquisizione del primo peschereccio. |
(35) |
Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale. |
(36) |
È opportuno stabilire norme per la concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca, se l’arresto temporaneo delle attività è una conseguenza diretta di determinate misure di conservazione, escluse la fissazione e l’assegnazione delle possibilità di pesca, è previsto in determinati piani di gestione della pesca unionali o nazionali o deriva dal mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli. Tali norme dovrebbero altresì essere previste in caso di arresto definitivo delle attività di pesca. |
(37) |
Dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, per il FEAMP contribuire ai fondi comuni che forniscono ai pescatori compensazioni finanziarie per le perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale o i costi di salvataggio. |
(38) |
Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca. |
(39) |
È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto, al contempo, delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione. |
(40) |
Allo stesso modo, il FEAMP dovrebbe poter sostenere la riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell’ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature, nonché tramite misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, conformemente alla strategia dell’Unione in materia di biodiversità fino al 2020. |
(41) |
Conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020 in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e efficienza energetica, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere investimenti a bordo e audit energetici. |
(42) |
Al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, dovrebbe essere possibile concedere sostegno all’ammodernamento e alla sostituzione dei motori principali o ausiliari, a condizione che nella procedura di selezione sia data priorità agli operatori del settore della pesca costiera artigianale al fine di migliorarne l’accesso ai finanziamenti e a condizione che i pescherecci più grandi contribuiscano alla riduzione della potenza motrice. |
(43) |
Per non mettere a repentaglio il conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità della riforma della PCP, l’importo del sostegno finanziario che può essere destinato a misure relative alla flotta peschereccia, quali l’arresto temporaneo o definitivo nonché la sostituzione dei motori, dovrebbe essere soggetto a un massimale e il periodo di tempo durante il quale il sostegno finanziario può essere concesso per l’arresto definitivo dovrebbe essere limitato. |
(44) |
Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. In vista della scarsità delle risorse, e al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture. |
(45) |
Tenuto conto dell’importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a essi destinati volti, in particolare, ad aumentare l’efficienza energetica, la protezione dell’ambiente, la qualità del prodotto sbarcato, e a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. |
(46) |
Per l’Unione è di vitale importanza che sia conseguito un equilibrio sostenibile fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento. È pertanto opportuno prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano debito conto dell’impatto sull’ambiente garantendo al tempo stesso la redditività economica di tali settori. |
(47) |
Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 19 settembre 2002 dal titolo «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea», e alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 aprile 2013 dal titolo «Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura dell’UE», agli obiettivi della PCP e alla strategia Europa 2020, il FEAMP dovrebbe favorire uno sviluppo del settore dell’acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale. |
(48) |
A causa delle possibili ripercussioni che la fuga di animali d’allevamento dai siti di acquacoltura può produrre sulle popolazioni di specie selvatiche marine, il FEAMP non dovrebbe fornire incentivi all’allevamento di organismi geneticamente modificati. |
(49) |
L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività. Al fine di aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere gli interventi innovativi, lo sviluppo delle imprese acquicole in generale, comprese quelle dedite all’acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore, e attività complementari, come il turismo legato alla pesca sportiva, servizi ambientali connessi con l’acquacoltura o attività educative. |
(50) |
Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere l’apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze, nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori. |
(51) |
Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere autorità nazionali e regionali nelle loro scelte strategiche, in particolare per quanto riguarda la definizione e la mappatura delle zone che possono essere considerate più adatte allo sviluppo dell’acquacoltura. |
(52) |
Al fine di promuovere un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, il FEAMP dovrebbe offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell’ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l’ecogestione, all’applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l’acquacoltura biologica. Allo stesso modo, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici. |
(53) |
Tenuto conto dell’importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP dovrebbe fornire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura. |
(54) |
Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP dovrebbe promuovere la sicurezza delle imprese contribuendo alla copertura assicurativa dell’acquacoltura, salvaguardando così il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare, a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e la distruzione di impianti di produzione. |
(55) |
Tenuto conto del fatto che l’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e acquacoltura e delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo endogeno, il sostegno a tale tipo di approccio dovrebbe essere mantenuto e rafforzato in futuro. |
(56) |
Nel settore della pesca e dell’acquacoltura, lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l’economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla «crescita blu» e da settori marittimi più ampi. |
(57) |
Lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 volti a promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà, a creare posti di lavoro e a favorire l’innovazione, a livello locale, nonché al conseguimento dell’obiettivo della coesione territoriale, che costituisce la priorità essenziale sancita nel TFUE. |
(58) |
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe essere attuato tramite un approccio «dal basso» da parte di partenariati locali composti da rappresentanti dei settori pubblico, privato e della società civile e dovrebbe riflettere correttamente la società locale. Tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie multisettoriali di sviluppo locale di tipo partecipativo volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali. È importante garantire che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49 % dei diritti di voto nell’ambito degli organi decisionali dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). |
(59) |
Un aspetto fondamentale di tale approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra partenariati locali costituisce pertanto un importante strumento di sviluppo che dovrebbe essere sostenuto dal FEAMP. |
(60) |
Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP dovrebbe essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri fondi dell’Unione e dovrebbe includere tutti gli aspetti connessi all’elaborazione e all’applicazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di interventi condotti dai FLAG, nonché i costi legati all’animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale. |
(61) |
Per garantire la redditività della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all’attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla promozione di interventi che integrino le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento o che consistano in processi o metodi innovativi. Priorità dovrebbe essere data alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori quando concedono sostegno. Nel caso di piani di produzione e di commercializzazione, solo tali organizzazioni e associazioni dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate. |
(62) |
Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede un meccanismo per l’ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano al fine di favorire la stabilizzazione dei mercati. Per garantire un passaggio da meccanismi di intervento sul mercato a un nuovo approccio mirante alla pianificazione e alla gestione delle attività di produzione e commercializzazione, qualsiasi sostegno erogato dal FEAMP dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2018. |
(63) |
Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori che aggiungono valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce. |
(64) |
Poiché le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione incontrano difficoltà riconducibili in particolare alla grande distanza e alle condizioni climatiche particolari di queste regioni, dovrebbe essere possibile per il FEAMP tener conto dei vincoli specifici di tali regioni riconosciuti dall’articolo 349 TFUE. |
(65) |
Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell’Unione rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell’Unione, nel 1992 quest’ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all’allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2014, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni. |
(66) |
Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. |
(67) |
È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l’importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l’evoluzione della situazione lo giustifichi. |
(68) |
Gli Stati membri dovrebbero fissare l’importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari. |
(69) |
È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano dotati dei mezzi necessari per effettuare controlli di alto livello, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della PCP e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive. Dovrebbe pertanto essere possibile per il FEAMP sostenere gli Stati membri e gli operatori a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15). Grazie alla creazione di una cultura del rispetto delle norme, tale sostegno dovrebbe contribuire alla crescita sostenibile. |
(70) |
Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardo alle spese sostenute in relazione all’attuazione del sistema di controllo dell’Unione dovrebbe essere aumentato nell’ambito del FEAMP, secondo la logica di un Fondo unico. |
(71) |
Conformemente agli obiettivi della politica di controllo ed esecuzione dell’Unione, è opportuno che navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un tempo minimo ad attività di controllo della pesca e tale periodo dovrebbe essere fissato con precisione per fornire una base al sostegno offerto dal FEAMP. |
(72) |
Tenuto conto dell’importanza della cooperazione fra gli Stati membri nel settore del controllo, il FEAMP dovrebbe poter fornire un sostegno a tal fine. |
(73) |
È opportuno adottare misure volte a sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell’Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell’uso di dati per l’analisi scientifica e l’attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all’uso di dati sulla pesca dovrebbe essere proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. |
(74) |
Un processo decisionale corretto ed efficiente in materia di gestione della pesca nell’ambito della PCP dovrebbe essere sostenuto da attività di ricerca e cooperazione, dalla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici necessari all’attuazione e allo sviluppo della PCP, anche in zone biogeograficamente sensibili. |
(75) |
È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all’interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti. |
(76) |
La PMI è volta a favorire l’uso sostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, secondo quanto emerge dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 ottobre 2007 dal titolo «Una politica marittima integrata per l’Unione europea». |
(77) |
L’attuazione e l’ulteriore sviluppo della PMI per l’Unione richiedono un finanziamento regolare, secondo quanto emerge dal regolamento (UE) n. 1255/2011e dalle conclusioni del Consiglio, dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dai pareri del Comitato delle regioni. Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI dovrebbe avere un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale. |
(78) |
Il FEAMP dovrebbe sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori prassi e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell’Europa, per rafforzare la cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l’uso degli strumenti finanziari e dei fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. In tale contesto, gli interventi e i meccanismi miranti a una migliore cooperazione tra Stati membri possono includere la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale tra i settori marittimi, per le attività ad esempio nell’ambito del forum europeo delle funzioni di guardia costiera, per promuovere, nell’ambito della pertinente legislazione vigente nell’Unione, lo scambio di esperienze e migliori prassi allo scopo di conseguire efficienza e coerenza. |
(79) |
Il FEAMP dovrebbe sostenere l’ulteriore sviluppo di strumenti atti a creare sinergie fra le iniziative adottate in diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste. È il caso della sorveglianza marittima integrata (SMI), volta a migliorare la conoscenza della situazione marittima grazie a migliori e più sicuri scambi di informazioni fra i settori interessati. Tuttavia, gli interventi connessi alla sorveglianza marittima che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, parte terza, TFUE non dovrebbero essere finanziati tramite il FEAMP. |
(80) |
L’interconnessione di sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e conformemente al TFUE. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di una gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Tali strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l’attuazione della direttiva 2008/56/CE definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l’innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari. |
(81) |
Il FEAMP dovrebbe sostenere la crescita economica sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e la competitività nell’ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell’innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime. |
(82) |
Il FEAMP dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall’Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile, così come la protezione e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell’avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il FEAMP dovrebbe coordinarsi con altre politiche dell’Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare FESR, FC e FSE, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
(83) |
Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP a livello mondiale, l’Unione partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali. È dunque essenziale che essa contribuisca alle attività di tali organizzazioni intese a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi. Il sostegno concesso alle organizzazioni internazionali sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbe essere proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. |
(84) |
Al fine di migliorare la governance nell’ambito della PCP e di garantire l’effettivo funzionamento dei consigli consultivi, è essenziale che questi ultimi dispongano di un finanziamento sufficiente e permanente per poter perseguire efficacemente il loro ruolo consultivo nell’ambito della PCP. In base alla logica di un Fondo unico, il sostegno concesso ai consigli consultivi nell’ambito del FEAMP dovrebbe sostituire quello concesso ai consigli consultivi regionali a norma del regolamento (CE) n. 861/2006. |
(85) |
In termini di assistenza tecnica, il FEAMP dovrebbe facilitare l’attuazione di programmi operativi, promuovendo tra l’altro strategie e pratiche innovative che possano essere attuate in modo semplice e trasparente. L’assistenza tecnica dovrebbe inoltre includere la creazione di una rete europea di FLAG volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra partenariati locali. |
(86) |
Nell’interesse di un buon funzionamento del partenariato e dell’adeguata promozione degli interventi dell’Unione, è opportuno prevedere un’informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile per il sostegno dell’Unione. Le autorità preposte alla gestione degli interventi dovrebbero altresì essere responsabili di tali aspetti di informazione e pubblicità e di tenere la Commissione informata delle misure adottate a tale riguardo. |
(87) |
In relazione a tutti gli interventi finanziati a norma del presente regolamento, in regime sia di gestione concorrente che di gestione diretta, è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante la corretta applicazione della pertinente normativa in vigore relativa alla tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione. |
(88) |
Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto di norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull’interruzione dei termini di pagamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, a titolo precauzionale la Commissione dovrebbe essere autorizzata a interrompere i termini di pagamenti. |
(89) |
In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamenti e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti in un caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro. |
(90) |
I programmi operativi dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione dovrebbe definire un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, fra l’altro, la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti. In tale ambito, la Commissione dovrebbe determinare un elenco di indicatori e valutare l’impatto della politica del FEAMP in relazione a obiettivi specifici. |
(91) |
La competenza per il monitoraggio dell’attuazione di un programma operativo dovrebbe essere condivisa dall’autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente istituito a questo scopo. A tal fine è opportuno precisare le rispettive attribuzioni dell’autorità di gestione e del comitato di monitoraggio. Il monitoraggio di un programma operativo dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, che dovrebbe essere trasmessa alla Commissione. |
(92) |
Per migliorare l’accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, dovrebbe essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell’ambito del programma operativo. Gli appositi siti web dei singoli Stati membri dovrebbero essere accessibili anche da un sito ufficiale dell’Unione, in modo da agevolare l’accesso dei cittadini di diversi Stati membri alle informazioni pubblicate dai singoli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero essere ragionevoli, chiare e concrete, in modo da fornire al grande pubblico e, in particolare, ai contribuenti dell’Unione, un’idea del modo in cui i fondi dell’Unione sono spesi nell’ambito del FEAMP. In aggiunta a tale obiettivo, la pubblicazione di dati pertinenti dovrebbe contribuire a pubblicizzare maggiormente le possibilità di richiedere un finanziamento dell’Unione. Fatta salva l’applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), detta pubblicazione può includere i nomi delle persone fisiche conformemente al diritto nazionale. |
(93) |
Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE che consentano di determinare il periodo di tempo e le pertinenti date di inizio o fine del periodo di tempo in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, di adattare le percentuali relative alla ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi in regime di gestione diretta, di definire gli interventi e i costi ammissibili concernenti l’igiene, la salute e gli investimenti relativi alla sicurezza e gli investimenti in materia di condizioni di lavoro, a bordo o su attrezzature individuali, di definire i costi ammissibili di interventi volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili, di definire i costi ammissibili per sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci, la definizione dei criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, di definire i casi di inadempienza da parte degli Stati membri che possono condurre a un’interruzione dei termini di pagamento o a una sospensione dei pagamenti, la definizione dei criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate e di definire il contenuto e l’architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione. |
(94) |
Al fine di favorire un passaggio ordinato dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 a quello istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni transitorie. |
(95) |
Nell’adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(96) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla ripartizione annua, per ciascuno Stato membro, delle risorse globali disponibili per impegni assunti nell’ambito di una gestione condivisa, all’approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche, all’approvazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati e all’adozione dei programmi di lavoro annuali relativi all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, al riconoscimento dell’esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP, al riconoscimento che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP, alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi nell’ambito del programma operativo e all’applicazione di rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del sostegno dell’Unione a un programma operativo. La Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). |
(97) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere inoltre attribuite alla Commissione competenze di esecuzione connesse alla presentazione degli elementi del programma operativo, alle norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per l’approvazione, la presentazione e l’approvazione di modifiche di programmi operativi, al programma di lavoro annuale conformemente al titolo VI, capi I e II, alla struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche, all’applicazione di diversi punti percentuali di intensità di aiuto pubblico, al modello da usare da parte degli Stati membri per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari, alla definizione degli indicatori specifici per le priorità dell’Unione, alle norme in materia di informazioni da inviare da parte degli Stati membri, nonché alle esigenze di dati e sinergie tra potenziali fonti di dati, al formato e alla presentazione delle relazioni annuali di attuazione e agli elementi da includere nelle valutazioni ex ante. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame. |
(98) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero inoltre essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione delle reali priorità dell’Unione in materia di esecuzione e controllo e che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle stesse priorità, che stabiliscano le norme relative alla presentazione dei dati forniti dalle autorità di gestione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all’intervento e le istruzioni per creare l’emblema e una definizione dei colori standard. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Al fine di garantire una procedura semplice e veloce, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. |
(99) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo della portata e degli effetti degli interventi da finanziare nell’ambito dei programmi operativi e dei problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca, dell’acquacoltura e degli affari marittimi e delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri, ma, grazie al sostegno pluriennale incentrato sulle corrispondenti priorità, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(100) |
Il regime di sostegno previsto nel presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno stabiliti dal regolamento (CE) n. 2328/2003, dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal regolamento (CE) n. 1198/2006, dal regolamento (CE) n. 791/2007, dal regolamento (UE) n. 1255/2011, e dall’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tali regolamenti e tale disposizione dovrebbero pertanto essere abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica di interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1198/2006 o di qualsivoglia altra normativa applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. |
(101) |
È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le misure finanziarie dell’Unione per attuare:
a) |
la politica comune della pesca (PCP); |
b) |
le misure relative al diritto del mare; |
c) |
lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne; e |
d) |
la politica marittima integrata (PMI). |
Articolo 2
Ambito di applicazione geografico
Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest’ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell’Unione.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)»: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;
2) «interventi intersettoriali»: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;
3) «sistema di registrazione e comunicazione elettronica» (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
4) «rete europea di dati e osservazioni marine»: una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;
5) «zona di pesca e acquacoltura»: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro;
6) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro;
7) «pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
8) «gestione integrata delle zone costiere»: le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
9) «governance marittima integrata»: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell’Unione che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;
10) «politica marittima integrata» (PMI): una politica dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;
11) «sorveglianza marittima integrata» (SMI): un’iniziativa dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;
12) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
13) «misura»: una serie di interventi;
14) «pesca costiera artigianale»: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (20);
15) «navi che operano esclusivamente nelle acque interne»: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.
TITOLO II
QUADRO GENERALE
CAPO I
Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione dei suoi obiettivi
Articolo 4
Istituzione
È istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Articolo 5
Obiettivi
Il FEAMP contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) |
promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; |
b) |
favorire l’attuazione della PCP; |
c) |
promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura; |
d) |
favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP. |
Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.
Articolo 6
Priorità dell’Unione
Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all’attuazione della CFP. Persegue i seguenti obiettivi dell’Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento UE) n. 1303/2013:
1) |
promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
|
2) |
favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
|
3) |
promuovere l’attuazione della PCP perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
|
4) |
aumentare l’occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri settori dell’economia marittima; |
5) |
favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
|
6) |
favorire l’attuazione della PMI. |
CAPO II
Gestione concorrente e gestione diretta
Articolo 7
Gestione concorrente e gestione diretta
1. Le misure di cui al titolo V sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione concorrente tra l’Unione e gli Stati membri e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le misure di cui al titolo VI sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta.
CAPO III
Principi generali di assistenza nell’ambito della gestione concorrente
Articolo 8
Aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 TFUE.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.
4. Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell’articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE nell’ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.
Articolo 9
Precondizioni specifiche
Al FEAMP si applicano le precondizioni specifiche di cui all’allegato IV.
CAPO IV
Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili
Articolo 10
Ammissibilità delle domande
1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l’autorità competente ha accertato che l’operatore interessato:
a) |
ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (21) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
b) |
è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; |
c) |
ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o |
d) |
ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento. |
2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.
3. Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall’autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (23) nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.
4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 126 al fine di stabilire:
a) |
il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno; |
b) |
le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. |
5. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo e che non hanno commesso frodi nell’ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto prescritto al paragrafo 3 del presente articolo. Preliminarmente all’approvazione dell’intervento, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.
Ai fini del primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 11
Interventi non ammissibili
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:
a) |
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce; |
b) |
la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci; |
c) |
l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento; |
d) |
la pesca sperimentale; |
e) |
il trasferimento di proprietà di un’impresa; |
f) |
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale. |
TITOLO III
QUADRO FINANZIARIO
Articolo 12
Esecuzione del bilancio
1. Il bilancio dell’Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V del presente regolamento è attuato nell’ambito della gestione concorrente conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il bilancio dell’Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI del presente regolamento è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
3. L’annullamento da parte della Commissione della totalità o di una parte degli impegni di bilancio nell’ambito della gestione diretta avviene conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, all’articolo 123 del presente regolamento.
4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli articoli 30 e 53 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 13
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.
2. 4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l’eccezione dell’articolo 67.
3. 580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 76.
4. 520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 77.
5. 192 500 000 EUR sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:
a) |
6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera; |
b) |
8 700 000 EUR per le Isole Canarie; |
c) |
12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 TFUE. |
6. 44 976 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’articolo 67.
7. 71 055 600 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a misure relative alla PMI di cui al capo VIII del titolo V.
8. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 3 e 4.
Articolo 14
Risorse di bilancio in regime di gestione diretta
1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP, per il periodo dal 2014 al 2020, nell’ambito delle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi da I a III, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 647 275 400 EUR.
2. Ai fini dei capi I e II del titolo VI, la ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85, è fissata nell’allegato III.
3. La Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di cui al paragrafo 2 di non oltre il 5 % del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 ai fini dell’adeguamento delle percentuali di cui all’allegato III.
Articolo 15
Esame intermedio
La Commissione esamina l’attuazione dei capi I e II del titolo VI, inclusa la necessità di adeguamenti della ripartizione indicativa dei finanziamenti fissata nell’allegato III e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia dei risultati ottenuti e degli aspetti qualitativi e quantitativi del FEAMP entro il 30 giugno 2017.
Articolo 16
Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente
1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 7, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all’allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
a) |
con riguardo al titolo V, a eccezione degli articoli 76 e 77:
|
b) |
con riguardo agli articoli 76 e 77:
|
c) |
con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche di fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006. |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione concorrente
Articolo 17
Preparazione dei programmi operativi
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 da cofinanziare tramite il FEAMP.
2. Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per la sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o), la Commissione adotta entro il 31 maggio 2014 atti di esecuzione che stabiliscono le effettive priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 127, paragrafo 2.
Articolo 18
Contenuti del programma operativo
1. Oltre agli elementi indicati all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il programma operativo contiene:
a) |
un’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica, inclusi, se del caso, i bacini marittimi, coperta dal programma. L’analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento e, se applicabile, è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l’attuazione di una strategia per l’ambiente marino di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/56/CE. Le specifiche esigenze relative all’occupazione, all’ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi e alla promozione dell’innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell’Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse all’ambito pertinente; |
b) |
una descrizione della strategia ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, intesa a dimostrare che:
|
c) |
se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, stabilite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) e il contributo del programma alla creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
d) |
la valutazione delle precondizioni specifiche ai fini dell’articolo 9 e dell’allegato IV del presente regolamento e, ove richiesto, delle azioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
e) |
una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell’articolo 22 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
f) |
un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell’Unione; |
g) |
un elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo V, capo III; |
h) |
un elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma del titolo V, capo III; |
i) |
negli Stati membri nei quali oltre 1 000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale; |
j) |
i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le azioni da intraprendere per soddisfare i bisogni individuati; |
k) |
un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente agli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento comprendente:
|
l) |
informazioni sulla complementarità e il coordinamento con i fondi FSE e altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione e nazionali; |
m) |
le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare:
|
n) |
un elenco dei partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i risultati delle consultazioni con tali partner; |
o) |
con riguardo all’obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e conformemente all’articolo 17, paragrafo 3:
|
p) |
con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e conformemente al programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:
|
La sezione del programma operativo di cui alla lettera b) è integrata a norma dell’articolo 21 del presente regolamento.
2. Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno a norma dell’articolo 96 del presente regolamento, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, degli articoli 53, 54, 55, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 67 del presente regolamento. Se del caso, devono anche essere incluse informazioni sugli anticipi ai FLAG ai sensi dell’articolo 62 del presente regolamento.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
Articolo 19
Approvazione del programma operativo
1. Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano il programma operativo.
2. Per l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l’eccesso di capacità individuato.
Articolo 20
Modifica del programma operativo
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano eventuali modifiche a un programma operativo.
2. Al fine di adeguarsi all’evoluzione delle esigenze in materia di controllo, la Commissione, può adottare ogni due anni atti di esecuzione che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi ammissibili cui deve essere concessa la priorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 127, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono presentare una modifica del loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Conformemente al principio di proporzionalità, le modifiche del programma operativo sono soggette a una procedura semplificata adottata a norma dell’articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 21
Piani di lavoro per la raccolta dei dati
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione. Il contenuto di tali piani è coerente con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
Articolo 22
Procedure e scadenze
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:
a) |
l’approvazione dei programmi operativi; |
b) |
la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione; |
c) |
la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3; |
d) |
la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
2. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di:
a) |
modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione; |
b) |
modifiche dei programmi operativi riguardanti l’introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi; |
c) |
modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità; |
d) |
le modifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera n). |
3. Il paragrafo 2 non si applica alle misure di cui all’articolo 33, all’articolo 34, e all’articolo 41, paragrafo 2.
CAPO II
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione diretta
Articolo 23
Programma di lavoro annuale
1. Ai fini dell’applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
2. Il programma di lavoro annuale comprende:
a) |
una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli articoli 82 e 85. Esso contiene inoltre un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima; |
b) |
per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento. |
TITOLO V
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Sviluppo sostenibile della pesca
Articolo 24
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 25
Condizioni generali
1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente capo non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente paragrafo non è stata soddisfatta.
2. Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno.
3. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui agli articoli 33 e 34, nonché alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all’articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:
a) |
6 000 000 EUR; o |
b) |
il 15 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5. |
4. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’articolo 29, paragrafo 4, non eccede il 5 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato per Stato membro.
5. Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell’articolo 33 è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell’articolo 34 per il medesimo peschereccio.
Articolo 26
Innovazione
1. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo sono adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all’articolo 119.
Articolo 27
Servizi di consulenza
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:
a) |
studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo; |
b) |
prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all’eliminazione dell’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce; |
c) |
prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato. |
2. Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori, organizzazioni di pescatori, comprese organizzazioni di produttori o organismi di diritto pubblico.
4. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l’importo di 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante una procedura accelerata.
Articolo 28
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:
a) |
la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici; |
b) |
le attività svolte nell’ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a). |
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative.
Articolo 29
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
1. Al fine di promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:
a) |
la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria; |
b) |
i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi; |
c) |
il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso per la formazione, per un periodo massimo di due anni, di persone di età inferiore ai 30 anni, riconosciute come disoccupate dallo Stato membro interessato («tirocinanti»). Tale sostegno è limitato alla formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, se riconosciuto dallo Stato membro interessato, compresi corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi ed è calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato. Tale sostegno non supera un importo massimo di 40 000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.
Articolo 30
Diversificazione e nuove forme di reddito
1. Il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ai pescatori:
a) |
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e |
b) |
che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a). |
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso solo se le attività complementari siano correlate all’attività principale della pesca del pescatore.
4. L’importo del sostegno concesso a norma del paragrafo 1 non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 75 000 EUR per ciascun beneficiario.
Articolo 31
Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori
1. Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l’avviamento di imprese.
2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:
a) |
con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri; |
b) |
che è attrezzato per la pesca in mare; |
c) |
di età è compresa tra 5 e 30 anni; e |
d) |
che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. |
3. Ai fini del presente articolo, per «giovane pescatore» si intende una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo.
4. Il sostegno previsto dal presente articolo non supera il 25 % del costo d’acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 75 000 EUR per giovane pescatore.
Articolo 32
Salute e sicurezza
1. Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale.
2. Il sostegno a norma del presente articolo è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.
3. Se l’intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Se l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 33
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:
a) |
attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico; |
b) |
mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli; |
c) |
qualora l’arresto temporaneo sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (27) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo:
a) |
ai proprietari di pescherecci dell’Unione registrati come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o |
b) |
ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. |
4. Tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese. L’autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall’arresto temporaneo.
Articolo 34
Arresto definitivo delle attività di pesca
1. Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca solo quando essa è conseguita tramite la demolizione dei pescherecci a condizione che:
a) |
sia incluso nel programma operativo quale stabilito all’articolo 18; e |
b) |
l’arresto definitivo sia previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. |
2. Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:
a) |
ai proprietari di pescherecci dell’Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o |
b) |
ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto definitivo per almeno 90 giorni all’anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. |
3. I pescatori interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. I beneficiari forniscono all’autorità competente la prova dell’effettivo arresto delle attività di pesca. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore riprende l’attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Il sostegno ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017.
5. Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e sono state ritirate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all’ottenimento di tali sostegni. La diminuzione di capacità a seguito dell’arresto definitivo delle attività di pesca grazie agli aiuti pubblici si traduce nell’equivalente riduzione permanente dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.
6. In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale.
In aggiunta, e ai fini della salvaguardia del patrimonio marittimo, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali, a condizione che tali pescherecci mantengano a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio.
Articolo 35
Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali
1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale e costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che permette ai pescatori affiliati di assicurarsi in modo tale che i pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi di cui al paragrafo 1 siano loro effettuati.
3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del sostegno a norma del presente articolo con altri strumenti unionali o nazionali o con regimi assicurativi privati.
4. Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo i fondi di mutualizzazione che:
a) |
sono riconosciuti dall’autorità competente conformemente al diritto nazionale; |
b) |
praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e |
c) |
applicano norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria. |
5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l’ammissibilità dei pescatori in caso di eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.
6. Gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
7. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1, possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria. Le spese amministrative di costituzione dei fondi non possono beneficiare del sostegno. Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al sostegno applicando massimali per ciascun fondo di mutualizzazione.
8. Il sostegno di cui al paragrafo 1, è concesso solo per coprire le perdite causate da eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.
9. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da FEAMP.
10. Se gli Stati membri decidono di limitare i costi che sono ammissibili al sostegno mediante l’applicazione di massimali per fondo di mutualizzazione, essi forniscono, nei loro programmi operativi, precisazioni e motivano su tali massimali.
Articolo 36
Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
1. Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, il FEAMP può sostenere l’ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l’assegnazione delle possibilità di pesca.
2. Il sostegno di cui al presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, comprese organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva dei sistemi di cui al paragrafo 1.
Articolo 37
Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
1. Per garantire l’efficace ideazione e applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e la cooperazione regionale di cui all’articolo 18 di tale regolamento, il FEAMP può sostenere:
a) |
l’ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l’attuazione di misure di conservazione e la regionalizzazione; |
b) |
la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione e della regionalizzazione. |
2. Il FEAMP può sostenere il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 solo se è considerato come una misura di conservazione in un atto giuridico dell’Unione.
Articolo 38
Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
1. Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il FEAMP può sostenere investimenti:
a) |
destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie; |
b) |
a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
c) |
destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino; |
d) |
destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori. |
2. In deroga all’articolo 11, lettera a), nelle regioni ultraperiferiche il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci a condizione che questi contribuiscano a una pesca sostenibile e selettiva.
3. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell’Unione.
4. Il sostegno può essere concesso esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull’ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.
5. L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti:
a) |
proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; |
b) |
pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; |
c) |
organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro. |
Articolo 39
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
1. Al fine di contribuire all’eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente e l’impatto dei predatori protetti, il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119.
4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito dalla decisione 2005/629/CE (29), la Commissione può approvare progetti che superino i limiti fissati nel presente paragrafo.
5. Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro interessato.
6. Le entrate nette generate dalla partecipazione del peschereccio all’intervento sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all’intervento conformemente all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
7. Ai fini del paragrafo 6, per entrate nette s’intendono i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato o dei molluschi raccolti durante l’introduzione e la sperimentazione delle nuove conoscenze al netto dei costi di vendita, quali le spese per la sala per la vendita all’asta.
Articolo 40
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili
1. Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:
a) |
la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini; |
b) |
la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; |
c) |
il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; |
d) |
la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari; |
e) |
la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE; |
f) |
la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE; |
g) |
la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina; |
h) |
regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; |
i) |
la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera h), è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un cumulo di regimi di compensazione unionali, nazionali e privati.
3. Gli interventi a norma del presente articolo possono essere attuati da organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico, pescatori, consigli consultivi o organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 per specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 41
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, il FEAMP può sostenere:
a) |
investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; |
b) |
audit e regimi di efficienza energetica; |
c) |
studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci. |
2. Il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso soltanto:
a) |
a pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale; |
b) |
a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore attuale; |
c) |
a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore attuale. |
3. Il sostegno di cui al paragrafo 2 per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. È corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione.
5. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
6. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.
7. Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 3, il sostegno del FEAMP a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera la più elevata delle due soglie seguenti:
a) |
1 500 000 di EUR; o |
b) |
il 3 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5. |
8. Le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60 % del sostegno erogato ai fini della sostituzione o dell’ammodernamento dei motori di cui al paragrafo 2 per l’intero periodo di programmazione.
9. Il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 per specificare i costi che sono ammissibili per il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
Articolo 42
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
1. Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere:
a) |
investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; |
b) |
investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all’uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell’Unione che hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Articolo 43
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
1. Al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.
2. Al fine di facilitare l’osservanza dell’obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca.
3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta.
Articolo 44
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
1. Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare il valore o la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:
a) |
promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all’articolo 29, alle condizioni previste in detto articolo; |
b) |
investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 32 e alle condizioni previste in tale articolo; |
c) |
investimenti destinati ad attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 38 e 39 e alle condizioni previste in tali articoli; |
d) |
il miglioramento dell’efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo; |
e) |
investimenti che accrescono il valore o la qualità del pesce catturato ai sensi dell’articolo 42 e alle condizioni stabilite in tale articolo; |
f) |
investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco di cui all’articolo 43 e alle condizioni previste in tale articolo. |
2. Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all’avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all’articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.
3. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell’innovazione a norma dell’articolo 26, i servizi di consulenza a norma dell’articolo 27 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell’articolo 28.
4. Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all’articolo 30.
5. Ai fini del paragrafo 1:
a) |
i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 38, 39, 41 e 42 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne; |
b) |
i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 38 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne. |
6. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:
a) |
la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 60/2000/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne; |
b) |
la costruzione, l’ammodernamento o l’installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici. |
7. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.
CAPO II
Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura
Articolo 45
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 46
Condizioni generali
1. Salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno nell’ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole.
2. Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50 000 EUR, uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi. Il sostegno ai sensi del presente capo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.
3. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.
4. Il sostegno non è concesso per l’allevamento di organismi geneticamente modificati.
5. Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
Articolo 47
Innovazione
1. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi volti a:
a) |
sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili; |
b) |
sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati; |
c) |
esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi. |
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.
3. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119.
Articolo 48
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
1. Il FEAMP può sostenere:
a) |
investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; |
b) |
la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; |
c) |
l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; |
d) |
miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici; |
e) |
investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; |
f) |
investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura; |
g) |
il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo; |
h) |
la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari; |
i) |
investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica; |
j) |
la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua; |
k) |
l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia. |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell’impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attività pedagogiche relative all’acquacoltura.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l’aumento della produzione e/o per l’ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 49
Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l’impatto negativo ambientale dei loro interventi, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:
a) |
la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; |
b) |
l’acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica. |
2. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:
a) |
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo; |
b) |
la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e alla direttiva 92/43/CEE; |
c) |
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica; |
d) |
le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale; |
e) |
le strategie aziendali e di mercato. |
3. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro.
4. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni del settore dell’acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell’acquacoltura.
5. Se il sostegno non supera 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato con una procedura accelerata.
6. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso solo una volta all’anno per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2.
Articolo 50
Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
a) |
la formazione professionale, l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l’acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell’acquacoltura e la riduzione dell’impatto ambientale degli interventi di acquacoltura; |
b) |
il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro; |
c) |
il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni, a meno che siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con PMI.
3. In deroga all’articolo 46, è concesso un sostegno a norma del presente articolo anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.
4. Il sostegno di cui al presente articolo è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all’attività dell’acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE.
Articolo 51
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura e di ridurre l’impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere:
a) |
l’identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l’identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell’ecosistema; |
b) |
il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell’acquacoltura e ridurre l’impatto ambientale negativo dell’acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque; |
c) |
le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all’acquacoltura; |
d) |
le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (32). Tali azioni possono contemplare l’adozione di piani d’azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi. |
2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1.
Articolo 52
Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile
1. Al fine di favorire l’imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:
a) |
possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate; |
b) |
creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa; |
c) |
presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività acquicola. |
3. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell’acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 53
Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:
a) |
la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (33) e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione (34); |
b) |
la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (35). |
2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all’EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.
3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all’EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:
a) |
la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a); o |
b) |
i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b). |
Articolo 54
Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:
a) |
metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; |
b) |
i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell’ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione; |
c) |
interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura. |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all’attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell’intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o il mancato guadagno.
5. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119.
Articolo 55
Misure sanitarie
1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.
2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:
a) |
la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o |
b) |
la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa. |
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.
3. L’indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.
Articolo 56
Misure relative alla salute e al benessere degli animali
1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l’altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:
a) |
i costi per il controllo e l’eradicazione delle malattie nel settore dell’acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio (36), compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione; |
b) |
lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura; |
c) |
le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari; |
d) |
studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell’acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari; |
e) |
la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell’acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri; |
f) |
la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell’attività supera il 35 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui le attività sono state sospese. |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l’acquisto di farmaci veterinari.
3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119.
4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.
Articolo 57
Assicurazione degli stock acquicoli
1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un’assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:
a) |
calamità naturali; |
b) |
eventi climatici avversi; |
c) |
improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile; |
d) |
malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile. |
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.
3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.
4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30 % del fatturato annuo dell’acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell’operatore dell’acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l’anno in cui si sono verificate le perdite economiche.
CAPO III
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura
Articolo 58
Ambito di applicazione
Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 59
Obiettivi specifici
Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 60
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 59, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono:
a) |
potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura costiere e interne; |
b) |
garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un’infrastruttura diversificata. |
2. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.
Articolo 61
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).
2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all’articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione.
3. I FLAG:
a) |
rispecchiano ampiamente l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile; |
b) |
garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura. |
4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l’organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.
5. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall’autorità di gestione.
3
Articolo 62
Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo
1. I seguenti interventi sono ammissibili nell’ambito della presente sezione conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013:
a) |
sostegno preparatorio; |
b) |
attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; |
c) |
attività di cooperazione; |
d) |
spese di gestione e animazione. |
2. I FLAG possono chiedere all’autorità di gestione il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L’importo dell’anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.
Articolo 63
Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
1. Il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:
a) |
valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; |
b) |
sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura; |
c) |
migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici; |
d) |
promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo; |
e) |
rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d’intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.
Articolo 64
Attività di cooperazione
1. Il sostegno di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per:
a) |
progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale; |
b) |
supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto. |
Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi.
2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nell’ambito del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all’interno o all’esterno dell’Unione.
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.
4. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 110, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.
CAPO IV
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione
Articolo 65
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 5.
Articolo 66
Piani di produzione e di commercializzazione
1. Il FEAMP sostiene la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013.
2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013.
3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.
4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.
Articolo 67
Aiuto al magazzinaggio
1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni:
a) |
l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non superi l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione; |
b) |
i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superino il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori; |
c) |
il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. |
Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell’organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2009 al 2011, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude entro il 31 dicembre 2018.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.
4. Gli Stati membri fissano l’importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
a) |
i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione; |
b) |
i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; |
Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.
5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell’aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell’ambito di tali controlli, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.
Articolo 68
Misure a favore della commercializzazione
1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:
a) |
creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
b) |
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:
|
c) |
promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
|
d) |
contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni; |
e) |
contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013; |
f) |
redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell’Unione; |
g) |
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili. |
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento.
Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera g), non sono orientati verso denominazioni commerciali.
Articolo 69
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
a) |
che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; |
b) |
che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro; |
c) |
che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano; |
d) |
che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; |
e) |
che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007; |
f) |
che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. |
2. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
CAPO V
Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
Articolo 70
Regime di compensazione
1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell’articolo 349 TFUE.
2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.
3. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
a) |
catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione; |
b) |
catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1; |
c) |
importati da paesi terzi. |
5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo il piano di compensazione della regione interessata.
6. I seguenti operatori sono ammissibili alla compensazione:
a) |
persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l’ottenimento di prodotti della pesca o dell’acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato; |
b) |
i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali proprietari o armatori; |
c) |
gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni. |
Articolo 71
Calcolo della compensazione
La compensazione è versata agli operatori di cui all’articolo 70, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori:
a) |
per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e |
b) |
qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari. |
Articolo 72
Piano di compensazione
1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, nel quale figurano l’elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all’articolo 70, il livello di compensazione di cui all’articolo 71 e l’autorità competente di cui all’articolo 97. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali piani di compensazione.
2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri presentano tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura del piano di compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che fissa i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.
Articolo 73
Aiuti di Stato per l’attuazione dei piani di compensazione
Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 72. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell’ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.
CAPO VI
Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente
Articolo 74
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 75
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 76
Controllo ed esecuzione
1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
a) |
acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati; |
b) |
sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell’Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo; |
c) |
sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
d) |
attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all’analisi dei dati tra gli Stati membri; |
e) |
ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del loro tempo complessivo di utilizzo annuo; |
f) |
acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura; |
g) |
sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo; |
h) |
programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; |
i) |
analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza; |
j) |
iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP; |
k) |
costi operativi sostenuti per l’effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (38); |
l) |
programmi connessi all’attuazione di un piano d’azione definito conformemente all’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti. |
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell’ambito di attività di controllo effettuate da un’autorità pubblica.
4. Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili del progetto.
Articolo 77
Raccolta di dati
1. Il FEAMP sostiene le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati, come previsto all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificate nel regolamento (CE) n. 199/2008.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
a) |
raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l’attuazione della PCP; |
b) |
programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP; |
c) |
monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli; |
d) |
campagne di ricerca in mare; |
e) |
partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici; |
f) |
miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati. |
CAPO VII
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
Articolo 78
Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri
1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell’ammontare complessivo del programma operativo:
a) |
le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
b) |
l’istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG nel territorio dello Stato membro. |
2. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente essere superato.
CAPO VIII
Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente
Articolo 79
Obiettivi specifici
1. Il sostegno previsto dal presente capo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, incluse:
a) |
la sorveglianza marittima integrata (SMI) e, in particolare, l’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo dell’Unione; |
b) |
la promozione della protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, fatto salvo l’articolo 37 del presente regolamento, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e l’ulteriore definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito della direttiva 2008/56/CE. |
2. Qualsiasi modifica del programma operativo con riguardo alle misure di cui al paragrafo 1 non determina un aumento della dotazione finanziaria complessiva di cui all’articolo 13, paragrafo 7.
Articolo 80
Interventi ammissibili
1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 79, quali gli interventi che:
a) |
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e, in particolare, del CISE; |
b) |
proteggono l’ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine protette quali i siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; |
c) |
migliorano le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla direttiva 2008/56/CE conformemente agli obblighi stabiliti da tale direttiva. |
2. Le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali non sono considerate tra i costi operativi ammissibili.
TITOLO VI
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA
CAPO I
Politica marittima integrata
Articolo 81
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 82
Ambito di applicazione e obiettivi
Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione. Il documento:
a) |
promuove lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri, in particolare:
|
b) |
contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:
|
c) |
appoggia una crescita economica sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell’Unione, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale; |
d) |
promuove la protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, conformemente all’obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE. |
Articolo 83
Interventi ammissibili
1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 82, quali:
a) |
studi; |
b) |
progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione; |
c) |
informazione del pubblico e condivisione di migliori prassi, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate; |
d) |
conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro; |
e) |
attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo delle strategie relative ai bacini marittimi; |
f) |
sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento dei dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati; |
g) |
progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo. |
2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, di cui all’articolo 82, lettera b), il FEAMP può sostenere:
a) |
lo sviluppo e l’applicazione di strumenti tecnici per la SMI, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del CISE, al fine di promuovere gli scambi di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione; |
b) |
attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri o tra le regioni volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo; |
c) |
iniziative volte al cofinanziamento, all’acquisto e alla manutenzione dei sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l’acquisizione, l’assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri e/o internazionali in questione. |
CAPO II
Misure di accompagnamento della PCP e della PMI in regime di gestione diretta
Articolo 84
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 85
Obiettivi specifici
Le misure previste nel presente capo agevolano l’attuazione della PCP e della PMI, in particolare per quanto riguarda:
a) |
la raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche nell’ambito della PCP; |
b) |
le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP; |
c) |
i contributi volontari a organizzazioni internazionali; |
d) |
i consigli consultivi; |
e) |
le informazioni sul mercato; |
f) |
le attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI. |
Articolo 86
Consulenza e conoscenze scientifiche
1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito della PCP.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
a) |
studi e progetti pilota necessari per l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca e dell’acquacoltura, anche nell’ambito dei consigli consultivi; |
b) |
elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti; |
c) |
partecipazione di esperti alle riunioni di gruppi di lavoro su questioni tecniche e scientifiche connesse alla pesca, quali il CSTEP, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca e di acquacoltura; |
d) |
campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, in zone in cui le navi dell’Unione operano nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
e) |
spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati, nonché ai lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici; |
f) |
attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, con il coinvolgimento delle varie parti interessate a livello regionale e compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati, nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca. |
Articolo 87
Controllo ed esecuzione
1. Il FEAMP può sostenere l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e specificato ulteriormente nel regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
a) |
acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per il controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo di utilizzo annuale; |
b) |
spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo, nonché di processi per lo scambio di dati; |
c) |
tutte le spese operative connesse al controllo e alla valutazione da parte della Commissione dell’attuazione della PCP, in particolare verifiche, missioni di audit e ispettive, attrezzature e formazione dei funzionari della Commissione, organizzazione di riunioni o partecipazione alle medesime, compreso lo scambio tra gli Stati membri di informazioni e di migliori pratiche, di studi, di servizi e prestatori di servizi informatici, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nei titoli IX e X del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
3. Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l’attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
a) |
programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; |
b) |
iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l’interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell’Unione. |
4. Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come beneficiario.
Articolo 88
Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali
Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:
a) |
contributi finanziari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e contributi volontari versati alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare; |
b) |
contributi finanziari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l’Unione; |
c) |
contributi finanziari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l’Unione; |
d) |
contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell’Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con i suoi partner in tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali possono essere a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell’Unione. |
Articolo 89
Consigli consultivi
1. Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Un consiglio consultivo dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell’Unione in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale.
Articolo 90
Informazioni sul mercato
Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.
Articolo 91
Attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI
Il FEAMP può sostenere:
a) |
i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell’ambito della PCP e della PMI, compresi:
|
b) |
le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni; |
c) |
i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. |
CAPO III
Assistenza tecnica
Articolo 92
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all’1,1 % del FEAMP, le seguenti misure:
a) |
le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’attuazione del presente regolamento; |
b) |
la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di accordi di pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l’assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall’assistenza tecnica o scientifica della Commissione; |
c) |
l’istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale. |
TITOLO VII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 93
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V.
CAPO II
Meccanismo di attuazione
Articolo 94
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
1. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 19 per l’approvazione di un programma operativo, la Commissione stabilisce l’importo massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma.
2. La partecipazione del FEAMP è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75 % della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
3. In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari:
a) |
al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell’ambito dell’aiuto al magazzinaggio di cui all’articolo 67; |
b) |
al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all’articolo 70; |
c) |
al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui agli articoli 33, 34 e all’articolo 41, paragrafo 2; |
d) |
al 70 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera e); |
e) |
al 90 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l); |
f) |
all’80 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 77. |
4. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per gli obiettivi specifici secondo una priorità dell’Unione è maggiorato di dieci punti percentuali quando l’insieme delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, è attuato mediante uno sviluppo locale di tipo partecipativo.
Articolo 95
Intensità dell’aiuto pubblico
1. Gli Stati membri applicano un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell’intervento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100 % della spesa ammissibile dell’intervento quando:
a) |
il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi; |
b) |
l’intervento è connesso all’aiuto al magazzinaggio di cui all’articolo 67; |
c) |
l’intervento è connesso al regime di compensazione di cui all’articolo 70; |
d) |
l’intervento è connesso alla raccolta dati di cui all’articolo 77; |
e) |
l’intervento è connesso ai premi ai sensi dell’articolo 33 o 34, nonché alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, 55 o 56; |
f) |
l’intervento è correlato alle misure nell’ambito della PMI di cui all’articolo 80. |
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando:
a) |
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
|
b) |
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei criteri di cui al presente paragrafo, lettera a), punti i), ii) o iii) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati. |
4. In deroga al paragrafo 1, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per tipi specifici di operazioni di cui all’allegato I.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità in base alle quali si applicano le varie percentuali dell’intensità dell’aiuto pubblico nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui all’allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
Articolo 96
Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno
Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.
CAPO III
Sistemi di gestione e controllo
Articolo 97
Autorità di gestione
1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui all’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’autorità di gestione provvede:
a) |
a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso; |
b) |
a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti; |
c) |
a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del programma. |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla presentazione di tali dati di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 127, paragrafo 2.
Articolo 98
Trasmissione di dati finanziari
1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione una previsione dell’importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e quello successivo.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il modello da usare per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
CAPO IV
Controllo da parte degli Stati membri
Articolo 99
Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri
1. Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono l’ammontare della rettifica, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario e dell’entità della partecipazione del FEAMP all’attività economica del beneficiario.
CAPO V
Controllo da parte della Commissione
Articolo 100
Interruzione dei termini di pagamento
1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell’ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima di interrompere i termini di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta atti di esecuzione che riconoscono l’esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l’opportunità di presentare osservazioni entro un periodo ragionevole.
3. L’interruzione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza.
Articolo 101
Sospensione dei pagamenti
1. In aggiunta all’articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima della sospensione di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che riconosce che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP. Prima di adottare tale atto di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l’opportunità di presentare osservazioni al riguardo.
3. La sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza grave.
Articolo 102
Poteri della Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che definiscano i casi di inadempienza di cui all’articolo 100 e i casi di inadempienza grave di cui all’articolo 101, paragrafo 1, derivanti dalle norme pertinenti della PCP, che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine.
Articolo 103
Accesso alle informazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l’applicazione degli atti dell’Unione inerenti alla PCP, nella misura in cui questi atti abbiano un’incidenza finanziaria per il FEAMP.
Articolo 104
Riservatezza
1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell’ambito delle attività di controllo in loco o liquidazione dei conti realizzate a norma del presente regolamento.
2. Alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano i principi di cui all’articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (39).
Articolo 105
Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione
1. Oltre ai casi di cui all’articolo 22, paragrafo 7, all’articolo 85 e all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell’Unione a un programma operativo se, effettuate le necessarie verifiche, essa conclude che:
a) |
le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; |
b) |
le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili. |
2. La Commissione stabilisce l’ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell’entità della partecipazione del FEAMP all’attività economica del beneficiario in questione.
3. Quando non è possibile quantificare con precisione l’importo delle spese connesse all’inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione a norma del paragrafo 4.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 per determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione.
Articolo 106
Procedura
L’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all’articolo 105 del presente regolamento.
CAPO VI
Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione
Articolo 107
Sistema di monitoraggio e valutazione
1. Al fine di misurare l’efficacia del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una misurazione efficace del rendimento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che definisce il contenuto e l’architettura del quadro comune.
2. L’impatto generale del FEAMP è considerato in relazione alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.
Articolo 108
Obiettivi
Il sistema comune di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità:
a) |
dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell’ambito della PCP e della PMI, esaminare l’impatto generale e valutare l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP; |
b) |
contribuire a un sostegno più mirato della PCP e della PMI; |
c) |
favorire un processo di apprendimento comune basato sull’attività di monitoraggio e di valutazione; |
d) |
fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell’ambito del processo decisionale. |
Articolo 109
Indicatori comuni
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 107 comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all’esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati del programma operativo, applicabili a tutti i programmi operativi e tali da consentire l’aggregazione dei dati a livello dell’Unione.
2. Gli indicatori comuni sono collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi conformemente alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. Tali indicatori comuni sono utilizzati per l’esame dei risultati di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e consentono di valutare i progressi, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale e di programma.
Articolo 110
Sistema di informazione elettronico
1. Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente.
2. La Commissione assicura l’esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
Articolo 111
Informazione
I beneficiari di aiuti nell’ambito del FEAMP, compresi i FLAG, si impegnano a comunicare all’autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell’autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
Articolo 112
Procedure di monitoraggio
1. L’autorità di gestione di cui all’articolo 97 del presente regolamento e il comitato di monitoraggio di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano le qualità dell’attuazione del programma.
2. L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di risultati.
Articolo 113
Funzioni del comitato di monitoraggio
Oltre alle funzioni previste all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l’effettiva attuazione del programma operativo. A tale scopo, il comitato di monitoraggio:
a) |
è consultato e approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione; |
b) |
esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma; |
c) |
esamina le azioni del programma relative all’adempimento delle precondizioni specifiche; |
d) |
esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che siano trasmesse alla Commissione; |
e) |
esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l’accessibilità per i disabili. |
Il comitato di monitoraggio non è consultato in merito ai piani di lavoro per la raccolta dei dati di cui all’articolo 21.
Articolo 114
Relazione annuale di attuazione
1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale di attuazione contiene:
a) |
informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura; |
b) |
una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione; |
c) |
informazioni sulle azioni adottate nei casi di infrazioni gravi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, e di inadempienza delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli interventi correttivi; |
d) |
informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all’articolo 41, paragrafo 10, del presente regolamento; |
e) |
informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari a norma dell’allegato V del presente regolamento e per le persone fisiche conformemente al diritto nazionale, compresi i massimali applicabili. |
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
Articolo 115
Disposizioni generali
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all’articolo 56 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi al sistema comune di controllo e valutazione concordato ai sensi dell’articolo 107, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.
3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su Internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell’Unione.
Articolo 116
Valutazione ex ante
Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all’iter di elaborazione del programma operativo, che inizia con l’analisi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), la definizione della logica d’intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.
Articolo 117
Valutazione ex post
A norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una relazione di valutazione ex post.
Articolo 118
Sintesi delle valutazioni
Una sintesi delle relazioni di valutazione ex ante a livello dell’Unione è elaborata sotto la responsabilità della Commissione. La sintesi delle relazioni di valutazione è ultimata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni.
Articolo 119
Informazione e pubblicità
1. L’autorità di gestione provvede, a norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera b):
a) |
a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro e l’accesso agli stessi; |
b) |
a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi operativi; |
c) |
a pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi; |
d) |
a garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva di casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari, nonché di interventi correttivi, quali le rettifiche finanziarie. |
2. Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.
L’elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Le informazioni minime che devono figurare nell’elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell’allegato V.
3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell’allegato V.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all’intervento, le istruzioni per creare l’emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 127, paragrafo 2.
TITOLO VIII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 120
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI.
CAPO II
Controllo
Articolo 121
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (40) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere le revisioni, i controlli e le verifiche sul posto di cui ai presenti paragrafi secondo le rispettive competenze.
Articolo 122
Revisioni contabili
1. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.
2. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, debitamente legittimati a effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell’ambito del presente regolamento.
3. I poteri di controllo di cui al paragrafo 2 non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l’altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nell’ambito della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
4. Se il sostegno finanziario dell’Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell’Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario finale.
Articolo 123
Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario
1. Se la Commissione ritiene che i fondi dell’Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto giuridico applicabile dell’Unione, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
2. In assenza di risposta entro il termine di cui al paragrafo del presente articolo o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne sospende l’erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti al bilancio generale dell’Unione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
CAPO III
Valutazione e relazioni
Articolo 124
Valutazione
1. Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati.
Articolo 125
Relazioni
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) |
entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento; |
b) |
entro il 31 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento. |
TITOLO IX
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 126
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 è conferito fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 127
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 128
Abrogazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 129, paragrafo 2, i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007, (UE) n. 1255/2011 e l’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2014.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 129
Disposizioni transitorie
1. Al fine di agevolare la transizione dai regimi di sostegno istituiti dai regolamenti (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che stabiliscano le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le valutazioni ex post.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 e dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi a tali progetti o interventi.
3. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 restano valide.
Articolo 130
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 133 e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 154.
(2) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 84.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(5) Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).
(6) Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1).
(10) Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).
(11) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(12) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(13) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(17) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(18) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(19) Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24).
(20) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
(21) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(22) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(23) Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
(24) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(25) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(26) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
(27) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
(28) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(29) Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).
(30) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(31) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(32) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(33) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(34) Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15).
(35) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).
(36) Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).
(37) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(38) Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(39) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(40) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
INTENSITÀ SPECIFICA DELL’AIUTO
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di |
30 |
Interventi nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo: possibile aumento di |
35 |
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento di |
35 |
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento di |
10 |
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di |
25 |
Interventi ai sensi dell’articolo 76 «Controllo ed esecuzione»: possibile aumento di |
30 |
Interventi ai sensi dell’articolo 76 «Controllo ed esecuzione» connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di |
40 |
Interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di |
20 |
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di |
20 |
ALLEGATO II
RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D’IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020
Descrizione |
Periodo |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
Gestione concorrente del FEAMP |
(2014-2020) |
788 060 689 |
798 128 031 |
805 423 852 |
818 478 098 |
837 523 233 |
843 250 018 |
858 467 679 |
5 749 331 600 |
ALLEGATO III
RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FINANZIAMENTI A NORMA DEL TITOLO VI, CAPI I E II, TRA GLI OBIETTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 82 E 85 (1)
Obiettivi di cui all’articolo 82:
1) |
Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri – 5 % |
2) |
Sviluppo di iniziative intersettoriali – 33 % |
3) |
Sostegno a una crescita economica sostenibile, all’occupazione, all’innovazione e alle nuove tecnologie – 2 % |
4) |
Promozione della protezione dell’ambiente marino – 5 % |
Obiettivi di cui all’articolo 85:
1) |
Raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell’ambito della PCP – 11 % |
2) |
Misure specifiche di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP – 19 % |
3) |
Contributi volontari alle organizzazioni internazionali – 10 % |
4) |
Consigli consultivi e attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI – 9 % |
5) |
Informazioni sul mercato, inclusa l’istituzione di mercati elettronici – 6 % |
(1) Le percentuali si applicano all’importo di cui all’articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell’articolo 92.
ALLEGATO IV
PRECONDIZIONI SPECIFICHE
Obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione per l’obiettivo tematico (OT) del FEAMP |
Precondizione |
Criteri di adempimento |
||
Priorità del FEAMP:
|
La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013. |
La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione. La capacità di pesca non supera i limiti di capacità di pesca stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
||
Priorità del FEAMP
|
Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura quale previsto all’articolo 34 del regolamento(UE) n. 1380/2013 entro il 2014. |
Un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del programma operativo. Il programma operativo comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura. |
||
Priorità del FEAMP:
|
Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008. |
Descrizione della capacità amministrativa di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Descrizione della capacità amministrativa di preparare e attuare piani di lavoro per la raccolta di dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Descrizione della capacità in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri in caso di condivisione dei compiti connessi all’attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. |
||
Priorità del FEAMP:
|
Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Le azioni specifiche comprendono: Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o). Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare un programma di controllo comune di concerto con altri Stati membri di cui all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
||
|
|
Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare programmi specifici di controllo e ispezione di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
ALLEGATO V
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAL FEAMP
1. Elenco degli interventi
L’elenco degli interventi di cui all’articolo 119 contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:
— |
nome del beneficiario (solo per persone giuridiche e per le persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro); |
— |
numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004, (completare solo se l’intervento riguarda un peschereccio); |
— |
denominazione dell’intervento; |
— |
sintesi dell’intervento; |
— |
data di inizio dell’intervento; |
— |
data di conclusione dell’intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell’intervento); |
— |
spesa ammissibile totale; |
— |
importo del contributo dell’Unione; |
— |
codice postale dell’intervento; |
— |
paese; |
— |
denominazione della priorità dell’Unione; |
— |
data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco degli interventi. |
2. Misure di informazione e pubblicità per il pubblico
1. |
Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato. |
2. |
Lo Stato membro è responsabile dell’organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:
|
3. |
L’autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell’attuazione di misure di informazione e pubblicità:
Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle informazioni di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere a) e b). |
3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi
3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari
1. |
L’autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate. |
2. |
L’autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:
|
3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari
L’autorità di gestione informa i beneficiari che l’accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell’elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2.
20.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/67 |
REGOLAMENTO (UE) N. 509/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 2001, la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti avviene sulla base dei criteri figuranti nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). La natura evolutiva della politica dell’Unione in materia di visti e l’accresciuta necessità di garantire una maggiore coerenza fra detta politica e altre politiche dell’Unione giustificano che, al momento di riesaminare gli elenchi dei paesi terzi figuranti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 si prendano in considerazione alcuni criteri addizionali. |
(2) |
La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione ponderata caso per caso. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte legislative per modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto. |
(3) |
La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all’altro. |
(4) |
L’imposizione dell’obbligo del visto ai cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu non è più giustificata. Tali paesi non presentano alcun rischio per l’immigrazione illegale né alcuna minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno esonerare i cittadini di tali paesi dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali paesi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. |
(5) |
La Commissione dovrebbe ulteriormente valutare la situazione della Colombia e del Perù rispetto ai criteri stabiliti nel presente regolamento prima dell’avvio di negoziati su accordi bilaterali di esenzione dall’obbligo del visto tra l’Unione e tali paesi. |
(6) |
È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu non entri in vigore prima della conclusione di accordi bilaterali di esenzione dal visto tra l’Unione e tali paesi, per garantire piena reciprocità. |
(7) |
I dati statistici mostrano che i gruppi di cittadini britannici attualmente elencati nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) No 539/2001 non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nello spazio Schengen e la maggior parte di tali cittadini vive in isole della regione caraibica che hanno forti legami e somiglianze con paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. Di conseguenza, è opportuno esonerare tali gruppi di cittadini britannici dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai 90 giorni in un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali gruppi nell’allegato II di tale regolamento. |
(8) |
Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno aggiungere il riferimento al Sud Sudan all’allegato I di detto regolamento, poiché il paese ha dichiarato la sua indipendenza il 9 luglio 2011 ed è stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite il 14 luglio 2011. |
(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8). |
(12) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (9). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(13) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (10). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(14) |
Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003. |
(15) |
Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005. |
(16) |
Per quanto concerne la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011. |
(17) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 539/2001, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
(1) |
prima dell’articolo 1, è inserito l’articolo seguente: «Articolo -1 Scopo del presente regolamento è di determinare quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.»; |
(2) |
l’allegato I è così modificato:
|
(3) |
l’allegato II è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(9) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
(10) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).