ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
12 giugno 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 597/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca

62

 

*

Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE

65

 

*

Regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

79

 

*

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 )

84

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 1 )

149

 

*

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

179

 

*

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

190

 

*

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( 1 )

349

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di importanza fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell’Unione.

(2)

Un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

(3)

La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha completato e aggiornato il quadro giuridico dell’Unione a tutela dell’integrità del mercato. Tuttavia, in considerazione degli sviluppi legislativi, tecnologici e di mercato intervenuti dall’entrata in vigore di tale direttiva, che hanno comportato cambiamenti notevoli nel panorama finanziario, è ormai necessario sostituire la direttiva in questione. Occorre pertanto un nuovo strumento legislativo per garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base nonché un testo normativo unico in linea con le conclusioni della relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière («gruppo de Larosière»).

(4)

È necessario stabilire un quadro più uniforme e più rigoroso per tutelare l’integrità del mercato ed evitare il rischio di potenziale arbitraggio normativo, garantire l’assunzione di responsabilità in caso di tentata manipolazione e offrire maggiore certezza del diritto e ridurre la complessità normativa per i partecipanti al mercato. Il presente regolamento intende contribuire in modo determinante al corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbe pertanto basarsi sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretate in modo costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(5)

Per eliminare i residui ostacoli agli scambi e le notevoli distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali ed evitare l’insorgere di ulteriori ostacoli agli scambi e notevoli distorsioni della concorrenza, occorre quindi adottare un regolamento che stabilisca un’interpretazione più uniforme del quadro dell’Unione in materia di abusi di mercato, definendo in modo più chiaro le regole applicabili in tutti gli Stati membri. Adottare la forma del regolamento per le norme relative agli abusi di mercato garantirà che tali norme siano direttamente applicabili. Ciò assicura inoltre condizioni uniformi impedendo che vengano adottate norme nazionali divergenti in conseguenza del recepimento di una direttiva. Il presente regolamento imporrà un’applicazione uniforme delle stesse regole in tutta l’Unione. Esso ridurrà inoltre la complessità normativa e le spese di adeguamento alla stessa per le società che operano su base transfrontaliera, contribuendo così a eliminare le distorsioni della concorrenza.

(6)

La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 sullo «Small Business Act» per l’Europa invita l’Unione e gli Stati membri a definire regole secondo il principio «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First), riducendo gli oneri amministrativi, adeguando la normativa alle esigenze degli emittenti sui mercati per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolando l’accesso al finanziamento di tali emittenti. Numerose disposizioni della direttiva 2003/6/CE impongono agli emittenti oneri amministrativi che occorre ridurre, con particolare riguardo agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI.

(7)

Abuso di mercato è il concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari e ai fini del presente regolamento dovrebbe essere inteso come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali condotte impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.

(8)

L’ambito di applicazione della direttiva 2003/6/CE si concentra sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata richiesta l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato. Tuttavia, negli ultimi anni gli strumenti finanziari sono stati negoziati con sempre maggior frequenza sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). Esistono anche strumenti finanziari che vengono negoziati solo su altri tipi di sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o che vengono negoziati soltanto fuori borsa (OTC). L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto includere tutti gli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, un MTF o un OTF, e tutte le altre condotte o iniziative che possono avere un effetto sui suddetti strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che abbiano o meno luogo in una sede di negoziazione. Nel caso di alcuni tipi di MTF i quali, come i mercati regolamentati, aiutano le società a raccogliere finanziamenti di capitale di rischio, il divieto di abuso di mercato si applica anche quando è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un tale mercato. Pertanto, l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe comprendere gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un MTF. Ciò dovrebbe migliorare la tutela degli investitori, mantenere l’integrità dei mercati e assicurare un chiaro divieto dell’abuso di mercato di tali strumenti.

(9)

A fini di trasparenza, i gestori di un mercato regolamentato, di un MTF o di un OTF dovrebbero notificare senza indugio alla rispettiva autorità competente informazioni particolareggiate sugli strumenti finanziari che hanno ammesso alla negoziazione, per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione o che sono stati negoziati nella loro sede di negoziazione. Una seconda notifica dovrebbe essere inoltre effettuata quando lo strumento cessa di essere ammesso alla negoziazione. Tali obblighi dovrebbero applicarsi anche agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nella loro sede di negoziazione e agli strumenti finanziari che sono stati ammessi alla negoziazione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Le notifiche dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’ESMA dovrebbe pubblicare un elenco di tutti gli strumenti finanziari notificati. Il presente regolamento si applica agli strumenti finanziari, a prescindere dalla loro inclusione nell’elenco pubblicato dall’ESMA.

(10)

È possibile che determinati strumenti finanziari che non sono negoziati in una sede di negoziazione siano utilizzati per gli abusi di mercato. Tra questi, gli strumenti finanziari il cui prezzo o il cui valore dipende da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione o ha un effetto su tali strumenti, o la cui compravendita ha un effetto sul prezzo o sul valore di altri strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. Esempi di come tali strumenti possano essere utilizzati per abusi di mercato includono le informazioni privilegiate relative a un titolo azionario o obbligazionario che possono essere utilizzate per acquistare uno strumento derivato di tali titoli azionari o obbligazionari, o relative a un indice il cui valore dipende da tali azioni o obbligazioni. Qualora uno strumento finanziario sia utilizzato quale prezzo di riferimento, uno strumento derivato negoziato fuori borsa può essere utilizzato per beneficiare di prezzi manipolati o per manipolare il prezzo di uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione. Un ulteriore esempio è l’emissione pianificata di una nuova tranche di titoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma la cui negoziazione potrebbe influenzare il prezzo o il valore di titoli esistenti quotati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento copre anche il caso in cui il prezzo o il valore di uno strumento negoziato in una sede di negoziazione dipende dallo strumento derivato negoziato fuori borsa. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi a un contratto su merci a pronti i cui prezzi sono basati su quelli di uno strumento derivato, nonché per l’acquisto di contratti su merci a pronti ai quali si riferiscono strumenti finanziari.

(11)

La negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati al fine della stabilizzazione di valori mobiliari o la negoziazione di strumenti finanziari propri in programmi di riacquisto (buy-back) possono essere giustificate per ragioni economiche e dovrebbero quindi, in talune circostanze, essere esonerate dai divieti nei confronti degli abusi di mercato, a condizione che le attività siano svolte con la necessaria trasparenza, comunicando le informazioni pertinenti riguardo alla stabilizzazione o al programma di riacquisto.

(12)

La negoziazione di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e la stabilizzazione di uno strumento finanziario che non beneficerebbero delle esenzioni a norma del presente regolamento non dovrebbero essere considerate abusi di mercato.

(13)

Gli Stati membri appartenenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), i ministeri e altre agenzie e società veicolo di uno o più Stati membri, e l’Unione e taluni altri organismi pubblici, o qualsiasi persona che agisca per loro conto, non dovrebbero essere soggetti a restrizioni nell’attuazione della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nella misura in cui agiscano nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di dette politiche. Neppure le operazioni o gli ordini, o le condotte poste in essere dall’Unione, da una società veicolo che opera per uno o più Stati membri, dalla Banca europea per gli investimenti, dallo strumento europeo di stabilità finanziaria, dal meccanismo europeo di stabilità o da un’istituzione finanziaria internazionale istituita da due o più Stati membri dovrebbero essere soggetti a restrizioni nella mobilitazione di risorse e nel fornire assistenza finanziaria a beneficio dei loro membri. Tale esclusione dall’ambito di applicazione del presente regolamento può essere estesa, conformemente al presente regolamento, a determinati organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e a banche centrali di paesi terzi. Nel contempo, l’esenzione applicabile alla politica monetaria, dei cambi o di gestione del debito pubblico non dovrebbe estendersi ai casi in cui tali organismi pubblici effettuano operazioni, inoltrano ordini o tengono condotte diversi da quelli finalizzati a tali politiche o ai casi in cui persone impiegate da tali organismi effettuano operazioni, inoltrano ordini o tengono condotte per conto proprio.

(14)

Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell’effettuare una tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.

(15)

Le informazioni a posteriori possono essere utilizzate per verificare l’ipotesi che le informazioni precedenti fossero sensibili sul piano dei prezzi. Tuttavia esse non dovrebbero essere usate per intervenire nei confronti di quanti abbiano tratto conclusioni ragionevoli da informazioni precedentemente in loro possesso.

(16)

Se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate.

(17)

Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

(18)

È opportuno accrescere la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, definendo in modo più preciso due degli elementi essenziali della definizione di informazione privilegiata, ossia il carattere preciso dell’informazione e l’importanza del suo impatto potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o sui prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. Per quanto riguarda gli strumenti derivati che sono prodotti energetici all’ingrosso, dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate in particolare le informazioni da comunicare a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(19)

Il presente regolamento non ha lo scopo di vietare le discussioni di carattere generale riguardanti l’evoluzione societaria e di mercato tra azionisti e dirigenza per quanto riguarda un emittente. Relazioni di questo tipo sono essenziali per un funzionamento efficace dei mercati e non dovrebbero essere vietate dal presente regolamento.

(20)

I mercati a pronti e quelli degli strumenti derivati collegati sono estremamente interconnessi e gli abusi di mercato possono avere luogo sia attraverso i mercati sia a livello transfrontaliero, il che comporta la possibilità di gravi rischi sistemici. Ciò vale sia per l’abuso di informazioni privilegiate che per la manipolazione del mercato. In particolare, le informazioni privilegiate provenienti da un mercato a pronti possono avvantaggiare una persona che opera su un mercato finanziario. Le informazioni privilegiate in relazione a uno strumento derivato su merci dovrebbero essere definite quali informazioni che, oltre a corrispondere alla definizione generale di informazioni privilegiate in relazione ai mercati finanziari, devono essere diffuse al pubblico conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti o alle consuetudini sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti. Esempi significativi di tali regole comprendono il regolamento (UE) n. 1227/2011 per il mercato dell’energia e l’iniziativa comune relativa alle banche dati delle organizzazioni (JODI) per il petrolio.

Tali informazioni possono servire da base alle decisioni dei partecipanti al mercato di accedere a strumenti derivati su merci o a contratti a pronti su merci collegati e, pertanto, dovrebbero costituire informazioni privilegiate che devono essere rese pubbliche quando è probabile che abbiano un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari derivati o dei contratti a pronti su merci collegati. Inoltre, le strategie di manipolazione possono estendersi attraverso i mercati a pronti e degli strumenti derivati. La negoziazione di strumenti finanziari, compresi i derivati su merci, può essere usata per manipolare i contratti a pronti su merci collegati e i contratti a pronti su merci possono essere usati per manipolare gli strumenti finanziari collegati. Il divieto di manipolazione del mercato dovrebbe intercettare queste interconnessioni. Tuttavia, non è opportuno né realistico estendere l’ambito d’applicazione del presente regolamento a condotte che non riguardano gli strumenti finanziari, né a contratti a pronti su merci che riguardano solo il mercato a pronti. Nel caso specifico dei prodotti energetici all’ingrosso, le autorità competenti dovrebbero tener conto delle specificità delle definizioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 quando applicano le definizioni di informazione privilegiata, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato a norma del presente regolamento agli strumenti finanziari collegati ai prodotti energetici all’ingrosso.

(21)

Ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi ufficialmente designati sono tra l’altro chiamati a effettuare il rilascio tecnico delle quote di emissioni, la loro assegnazione a titolo gratuito ai settori industriali ammissibili e ai nuovi gestori e, più in generale, a elaborare e attuare la politica climatica dell’Unione, che è alla base della fornitura di quote di emissioni agli acquirenti conformi al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS). Nell’esercizio di tali compiti, gli organismi pubblici possono tra l’altro avere accesso a informazioni di natura non pubblica e sensibili sul piano dei prezzi e, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, possono dover effettuare talune operazioni di mercato relative alle quote di emissioni. Come conseguenza della classificazione delle quote di emissioni come strumenti finanziari nell’ambito della revisione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), anche tali strumenti rientreranno nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Per salvaguardare la capacità della Commissione, degli Stati membri e degli altri organismi ufficialmente designati di elaborare e attuare la politica climatica dell’Unione, le loro attività, nella misura in cui siano svolte nel pubblico interesse ed esplicitamente ai fini di tale politica e riguardanti le quote di emissioni, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. L’esclusione non dovrebbe influire negativamente sulla trasparenza generale del mercato, in quanto tali organismi pubblici sono comunque tenuti a garantire la comunicazione e l’accesso, in modo equo e non discriminatorio, a nuove decisioni, sviluppi e dati sensibili sul piano dei prezzi. Inoltre, la direttiva 2003/78/CE e le misure di attuazione adottate in base a essa prevedono disposizioni di salvaguardia della comunicazione equa e non discriminatoria di specifiche informazioni sensibili sul piano dei prezzi detenute dalle autorità pubbliche. Nel contempo, l’esenzione per gli organismi pubblici che agiscono ai fini dell’attuazione della politica climatica dell’Unione non si estende ai casi in cui tali organismi tengono una condotta o effettuano operazioni non finalizzati all’attuazione di tale politica, o ai casi in cui persone impiegate da tali organismi tengano una condotta o effettuino operazioni per proprio conto.

(22)

A norma dell’articolo 43 TFUE e ai fini dell’attuazione di accordi internazionali conclusi ai sensi del TFUE, la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi ufficialmente designati sono tra l’altro responsabili di attuare la politica agricola comune (PAC) e la politica comune della pesca (PCP). Nell’esercizio di tali funzioni, tali enti pubblici svolgono attività e adottano misure finalizzate alla gestione dei mercati agricoli e della pesca, anche in materia di intervento pubblico, all’imposizione di dazi all’importazione supplementari o alla loro sospensione. Tenendo conto dell’ambito di applicazione del presente regolamento, talune sue disposizioni che si applicano ai contratti a pronti su merci che hanno o che possono avere un effetto su strumenti finanziari e agli strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di contratti a pronti su merci e che hanno o che possono avere un effetto sui contratti a pronti su merci, è necessario garantire che le attività svolte dalla Commissione, dagli Stati membri e dagli altri organismi ufficialmente designati ai fini dell’attuazione della PAC e della PCP dell’Unione non siano soggette a limitazioni. Per salvaguardare la capacità della Commissione, degli Stati membri e degli altri organismi ufficialmente designati di elaborare e attuare la PAC e la PCP, le loro attività, nella misura in cui siano svolte nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di tali politiche, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. L’esclusione non dovrebbe influire negativamente sulla trasparenza generale del mercato, in quanto tali organismi pubblici sono comunque tenuti a garantire la comunicazione e l’accesso, in modo equo e non discriminatorio, a nuove decisioni, sviluppi e dati sensibili sul piano dei prezzi. Nel contempo, l’esenzione per gli organismi pubblici che agiscono ai fini dell’attuazione della PAC e della PCP non si estende ai casi in cui tali organismi tengono una condotta o effettuano operazioni non finalizzate all’attuazione della PAC e della PCP, o ai casi in cui persone impiegate da tali organismi tengano una condotta o effettuino operazioni per proprio conto.

(23)

La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. L’utilizzazione di informazioni privilegiate può consistere altresì nella compravendita di quote di emissione e loro derivati, o nella partecipazione ad aste di quote di emissioni o di altri prodotti connessi oggetto d’asta, effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (8).

(24)

Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni. Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa. La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate.

(25)

Gli ordini inoltrati prima che una persona detenga informazioni privilegiate non dovrebbero essere considerati abuso di informazioni privilegiate. Tuttavia, qualora una persona venga in possesso di informazioni privilegiate, si dovrebbe presupporre che ogni eventuale successiva modifica riguardante tali informazioni apportata agli ordini inoltrati prima di essere venuto in possesso delle informazioni in questione, compresi l’annullamento o la modifica di un ordine, o il tentativo di annullare o modificare un ordine, costituisce abuso di informazioni privilegiate. Tale presunzione potrebbe tuttavia essere confutata se la persona dimostra che non ha utilizzato le informazioni privilegiate nell’effettuare l’operazione.

(26)

L’utilizzazione di informazioni privilegiate può consistere nell’acquisire o cedere uno strumento finanziario o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione, nell’annullare o modificare un ordine, o nel tentativo di acquisire o cedere uno strumento finanziario o di annullare o modificare un ordine, da parte di una persona a conoscenza, o che avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che le informazioni che detiene sono informazioni privilegiate. Al riguardo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione ciò che una persona normale e ragionevole potrebbe sapere o avrebbe dovuto sapere tenuto conto delle circostanze.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo coerente con le misure adottate dagli Stati membri per proteggere gli interessi dei detentori di valori mobiliari che godono di diritti di voto in una società (o che potrebbero godere di tali diritti esercitando un diritto di conversione) laddove la società sia fatta oggetto di offerta pubblica di acquisto o di altri proposti cambiamenti di controllo. In particolare, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo coerente con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(28)

Non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni basate su dati di dominio pubblico e il semplice fatto che un’operazione sia effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non dovrebbe pertanto essere considerata un’utilizzazione di informazioni privilegiate. Tuttavia, ad esempio, quando il mercato si aspetta che, di regola, l’informazione sia pubblicata o distribuita e quando tale pubblicazione contribuisce alla formazione del prezzo di strumenti finanziari o l’informazione fornisce opinioni di un commentatore o di un’istituzione di mercato riconosciuti, che possono influire sui prezzi di strumenti finanziari collegati, le informazioni possono costituire informazioni privilegiate. Pertanto, per determinare se negozierebbero sulla base di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato devono considerare in quale misura l’informazione sia non pubblica e quale potrebbe essere l’effetto sugli strumenti finanziari di compravendite effettuate sulla base di tale informazione prima che essa sia resa pubblica o comunicata.

(29)

Per evitare di vietare inavvertitamente forme legittime di attività finanziaria, vale a dire che non configurano abuso di mercato, è necessario riconoscere alcuni tipi di condotte legittime. Ciò può includere, ad esempio, il riconoscimento del ruolo dei market maker quando agiscono nella legittima capacità di fornire liquidità di mercato.

(30)

Il semplice fatto che i market maker o i soggetti autorizzati ad agire in qualità di controparti si limitino alla legittima attività di acquisire e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate a eseguire ordini per conto di terzi in possesso di informazioni privilegiate si limitino a eseguire, annullare o modificare tali ordini come di dovere non dovrebbe essere considerato un’utilizzazione di tali informazioni privilegiate. Tuttavia, la protezione stabilita dal presente regolamento nei confronti dei market maker, vale a dire di entità autorizzate ad agire in qualità di controparti o persone autorizzate a eseguire ordini per conto di terzi che dispongono di informazioni privilegiate, non coprono le attività chiaramente vietate ai sensi del presente regolamento tra cui, ad esempio, la pratica comunemente nota come «front-running». Nel caso in cui una persona giuridica ha preso tutti i provvedimenti ragionevoli atti a evitare abusi di mercato, ma una persona fisica impiegata da tale persona giuridica commette tuttavia un abuso di mercato a nome della persona giuridica, ciò non dovrebbe essere considerato costituire un abuso di mercato da parte della persona giuridica. Un altro esempio che non dovrebbe essere considerato un abuso di informazioni privilegiate è costituito da operazioni effettuate in adempimento di un obbligo precedente giunto a scadenza. Il semplice fatto di avere accesso a informazioni privilegiate relative a un’altra società e l’utilizzazione di queste informazioni nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto al fine di ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione con essa non dovrebbe essere considerato un abuso di informazioni privilegiate.

(31)

Poiché l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede a una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il semplice fatto di effettuare tale acquisizione o cessione costituisca un’utilizzazione di informazione privilegiata. Le operazioni fondate sui propri piani e strategie di negoziazione non dovrebbero essere considerate un’utilizzazione di informazioni privilegiate. Tuttavia, nessuna di tali persone, fisiche o giuridiche a seconda del caso, dovrebbe essere protetta in virtù della sua funzione professionale; la protezione sarà effettiva solo se esse agiscono in modo appropriato e consono, rispettando sia le norme della loro professione sia le disposizioni del presente regolamento, vale a dire l’integrità del mercato e la tutela degli investitori. Si può comunque ritenere che si sia verificata una violazione quando l’autorità competente stabilisce che sussiste una motivazione illegittima alla base di tali operazioni, ordini di compravendita o condotte, o che la persona ha utilizzato informazioni privilegiate.

(32)

I sondaggi di mercato consistono in interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione e il prezzo, le dimensioni e la struttura dell’operazione stessa. I sondaggi di mercato potrebbero comprendere un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti e sono distinti dalle normali negoziazioni. Essi costituiscono uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili. Essi possono essere particolarmente utili quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili. Pertanto, la capacità di svolgere sondaggi di mercato è importante per il corretto funzionamento dei mercati di capitale e tali sondaggi non dovrebbero essere considerati abusi di mercato.

(33)

Esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l’eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l’operazione, i casi in cui l’emittente intende annunciare un’emissione di titoli di debito o un’offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell’operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all’operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l’eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli.

(34)

Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di informazioni privilegiate ai potenziali investitori. Generalmente, la possibilità di trarre un vantaggio economico dalle negoziazioni sulla base di informazioni privilegiate comunicate nel contesto di un sondaggio di mercato sussiste solo laddove esista un mercato per lo strumento finanziario oggetto del sondaggio di mercato o per uno strumento finanziario correlato. Dati i tempi di tali trattative, è possibile che le informazioni privilegiate possano essere comunicate al potenziale investitore nel corso del sondaggio di mercato dopo che uno strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziato in un MTF o in un OTF. Prima di procedere a un sondaggio di mercato, il partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant) dovrebbe valutare se tale sondaggio comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate.

(35)

Le informazioni privilegiate dovrebbero essere considerate come comunicate legittimamente se la comunicazione avviene nell’ambito del normale esercizio dell’attività lavorativa, professionale o dei compiti di un soggetto. Nei casi in cui un sondaggio di mercato implica la comunicazione di informazioni privilegiate, si dovrà considerare che il partecipante al mercato che le comunica stia agendo nell’esercizio normale dell’attività lavorativa, professionale o dei suoi compiti quando, al momento della comunicazione, informa la persona destinataria delle informazioni del fatto che possono esserle fornite informazioni privilegiate, e ne riceve il consenso. La informa altresì che le disposizioni del presente regolamento limitano la compravendita o le azioni basate su tali informazioni; che occorre prendere opportuni provvedimenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e che deve informare il partecipante al mercato che comunica le informazioni(disclosing market participant) dell’identità di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali le informazioni sono comunicate per ottenere risposte nell’ambito di un sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni dovrebbe inoltre rispettare gli obblighi, che saranno precisati nelle norme tecniche di regolamentazione, riguardanti la tenuta delle registrazioni delle informazioni comunicate. Non si dovrebbe presupporre che i partecipanti al mercato che non rispettano il presente regolamento nello svolgimento di un sondaggio di mercato abbiano comunicato illecitamente informazioni privilegiate, ma non dovrebbero poter usufruire dell’esenzione concessa a quanti hanno rispettato tali disposizioni. La questione di sapere se essi abbiano violato il divieto di comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce di tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento e tutti i partecipanti al mercato che comunicano informazioni privilegiate dovrebbero essere tenuti a registrare per iscritto, prima di impegnarsi in un sondaggio di mercato, se ritengono che tale sondaggio implicherà la comunicazione di tali informazioni.

(36)

I potenziali investitori che sono oggetto di un sondaggio di mercato dovrebbero a loro volta considerare se le informazioni loro comunicate costituiscano informazioni privilegiate, il che interdirebbe loro di negoziare sulla loro base o di comunicarle ulteriormente. I potenziali investitori restano soggetti alle regole in materia di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, come indicato nel presente regolamento. L’ESMA dovrebbe fornire orientamenti al fine di assistere i potenziali investitori nelle loro valutazioni e relativamente alle misure da prendere per non contravvenire al presente regolamento.

(37)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ha determinato due regimi paralleli di abuso di mercato applicabili alle aste delle quote di emissioni. Tuttavia, in conseguenza della classificazione delle quote di emissioni come strumento finanziario, il presente regolamento dovrebbe costituire un testo normativo unico sugli abusi di mercato applicabile alla totalità dei mercati primari e secondari delle quote di emissioni. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relativi ad aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

(38)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere misure in materia di manipolazione del mercato che possono essere adeguate a nuove forme di negoziazione o a nuove strategie potenzialmente abusive. Per rispecchiare il fatto che la negoziazione di strumenti finanziari è sempre più automatizzata, è auspicabile che la definizione di manipolazione del mercato fornisca esempi di strategie abusive specifiche che possono essere effettuate con qualsiasi strumento disponibile di negoziazione, incluse le negoziazioni algoritmiche e quelle ad alta frequenza. Gli esempi forniti non sono da considerare esaustivi e non tendono a suggerire che le stesse strategie attuate con altri mezzi non siano abusive.

(39)

I divieti di abusi di mercato dovrebbero riguardare anche le persone che agiscono in collaborazione per commettere abusi di mercato. Gli esempi potrebbero includere, in via non esaustiva, i broker che elaborano e raccomandano una strategia di negoziazione volta a risultare in un abuso di mercato, le persone che incoraggiano una persona che detiene informazioni riservate a comunicare illecitamente tali informazioni o le persone che sviluppano software in collaborazione con un gestore allo scopo di facilitare abusi di mercato.

(40)

Per garantire che la responsabilità ricada sia sulla persona giuridica che su qualsiasi persona fisica che partecipa al processo decisionale della persona giuridica, è necessario che i diversi strumenti giuridici nazionali degli Stati membri siano riconosciuti. Tali strumenti dovrebbero riguardare direttamente i metodi di attribuzione della responsabilità nel diritto nazionale.

(41)

Per completare il divieto di manipolazione del mercato, il presente regolamento dovrebbe comprendere anche un divieto di tentare una manipolazione del mercato. Un tentativo di manipolazione del mercato dovrebbe essere distinto da una condotta suscettibile di risultare in una manipolazione del mercato, in quanto ambedue le attività sono vietate ai sensi del presente regolamento. A titolo di esempio di tentativi si possono citare le situazioni in cui l’azione è stata iniziata ma non completata, a seguito di un errore tecnologico o di istruzioni di negoziazione cui non è stato dato seguito. Il divieto dei tentativi di manipolazione del mercato è necessario per permettere alle autorità competenti di irrogare sanzioni per tali tentativi.

(42)

Fatte salve la finalità del presente regolamento e le sue disposizioni direttamente applicabili, una persona che compie operazioni o inoltra ordini di compravendita che possano essere configurati come manipolazione del mercato può essere in grado di dimostrare che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o inoltrare tali ordini erano legittime, e che dette operazioni e ordini erano conformi alle prassi ammesse sul mercato in questione. Una prassi di mercato ammessa può essere determinata solo dall’autorità competente responsabile della sorveglianza degli abusi di mercato per il mercato interessato. Una prassi ammessa in un determinato mercato non può essere considerata applicabile ad altri mercati, a meno che le autorità competenti di tali altri mercati non abbiano ufficialmente accettato tale prassi. Si può tuttavia reputare che si sia verificata una violazione qualora l’autorità competente stabilisca l’esistenza di un’altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini.

(43)

Il presente regolamento dovrebbe altresì precisare che la manipolazione del mercato, o il tentativo di manipolazione del mercato su uno strumento finanziario, può consistere nell’utilizzo di strumenti finanziari collegati, come strumenti derivati che vengono negoziati su un’altra sede di negoziazione o OTC.

(44)

I prezzi di numerosi strumenti finanziari sono fissati con riferimento a indici di riferimento (benchmarks). La manipolazione o tentata manipolazione degli indici di riferimento, compresi i tassi dei prestiti interbancari, può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare perdite consistenti per gli investitori oppure distorsioni nell’economia reale. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche riguardo agli indici di riferimento, al fine di preservare l’integrità dei mercati e provvedere a che le autorità competenti possano applicare un chiaro divieto di manipolazione degli indici di riferimento. Tali disposizioni dovrebbero coprire tutti gli indici di riferimento pubblicati, compresi quelli accessibili via Internet, gratuiti o meno, quali gli indici di riferimento CDS e gli indici di indici. È necessario integrare il divieto generale di manipolazione del mercato vietando la manipolazione degli indici stessi, così come la trasmissione di informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero altra attività finalizzata a manipolare il calcolo di un indice di riferimento, laddove si considera che tale calcolo, in senso lato, comprenda la ricezione e la valutazione di tutti i dati connessi alla determinazione dell’indice di riferimento e, in particolare, i dati sfrondati e la metodologia di determinazione dell’indice di riferimento, basata integralmente o parzialmente su algoritmi o sull’apprezzamento. Queste norme vengono ad aggiungersi a quelle del regolamento (UE) n. 1227/2011, che vietano la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso, con l’effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato.

(45)

Per garantire condizioni di mercato uniformi tra sedi e strumenti di negoziazione ai sensi del presente regolamento, chiunque gestisca mercati regolamentati, MTF e OTF dovrebbe essere tenuto a istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci volti a prevenire e individuare le pratiche abusive e di manipolazione del mercato.

(46)

La manipolazione o la tentata manipolazione di strumenti finanziari può consistere anche nell’inoltrare ordini che possono non essere eseguiti. Inoltre, uno strumento finanziario può essere manipolato attraverso una condotta tenuta al di fuori di una sede di negoziazione. Le persone che professionalmente predispongono o eseguono negoziazioni dovrebbero essere tenute a istituire e a mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette. Ciò dovrebbe implicare anche la segnalazione di ordini e operazioni sospetti eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

(47)

La manipolazione o la tentata manipolazione di strumenti finanziari può consistere anche nel diffondere informazioni false o fuorvianti. La diffusione di informazioni false o fuorvianti può avere un impatto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari in un periodo di tempo relativamente breve. Essa può consistere nell’inventare informazioni manifestamente false, ma anche nel tacere intenzionalmente fatti concreti o nel diffondere informazioni in modo volutamente impreciso. Tali forme di manipolazione del mercato sono particolarmente dannose per gli investitori, in quanto li inducono a prendere decisioni d’investimento basandosi su informazioni inesatte o distorte. Esse sono dannose anche per gli emittenti, in quanto riducono la fiducia nelle informazioni disponibili che li riguardano. La mancanza di fiducia nel mercato può a sua volta compromettere la capacità degli emittenti di lanciare nuovi strumenti finanziari o di ottenere credito da altri partecipanti al mercato per finanziare le proprie operazioni. Le informazioni si diffondono sui mercati molto rapidamente. Di conseguenza, il danno arrecato a investitori ed emittenti può protrarsi per un periodo relativamente lungo prima che si scopra che le informazioni sono manifestamente false o fuorvianti e possano essere rettificate dall’emittente o dai responsabili della loro diffusione. È pertanto necessario qualificare la diffusione d’informazioni false o fuorvianti, anche sotto forma di voci e notizie false o fuorvianti, come una violazione del presente regolamento. Occorre quindi non permettere a quanti operano sui mercati finanziari di diffondere liberamente informazioni contrarie alle loro opinioni o al loro giudizio personale, che sanno o dovrebbero sapere essere false o fuorvianti, a danno di investitori ed emittenti.

(48)

Alla luce dell’accresciuto utilizzo di siti web, blog e media sociali, è importante chiarire che la diffusione di informazioni false o fuorvianti attraverso Internet, compresi i siti di media sociali o i blog anonimi, dovrebbe essere considerata ai fini del presente regolamento equivalente alla loro diffusione attraverso canali di comunicazione più tradizionali.

(49)

La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell’emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione. L’emittente è tenuto a comunicare informazioni privilegiate solo se ha richiesto o approvato l’ammissione dello strumento finanziario alla negoziazione.

(50)

Ai fini dell’applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l’esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell’emittente, anche se non rientrante nell’ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell’emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall’organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all’approvazione di un altro organo dell’emittente, qualora la struttura dell’emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell’informazione prima dell’approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l’approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell’informazione da parte del pubblico.

(51)

Inoltre, l’obbligo di comunicare informazioni privilegiate deve essere destinato ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni. Per evitare di esporre il mercato a comunicazioni inutili e mantenere l’efficienza economica della disposizione prevista, è necessario limitare l’impatto normativo di tale obbligo ai soli gestori del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione che, per dimensioni e attività, si può ragionevolmente ritenere siano in grado di influenzare sensibilmente il prezzo delle quote di emissioni, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati connessi e per fare offerte all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010. La Commissione dovrebbe adottare, mediante un atto delegato, misure che istituiscono una soglia minima ai fini dell’applicazione di tale esenzione. Le informazioni da comunicare dovrebbero riguardare le attività concrete della parte che le comunica, non i suoi piani o strategie di negoziazione delle quote di emissioni, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati connessi. Laddove i partecipanti al mercato delle quote di emissioni si conformano già a obblighi analoghi di comunicazione delle informazioni privilegiate, in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, l’obbligo di comunicare informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni non dovrebbe portare a duplicazioni di comunicazioni obbligatorie sostanzialmente dello stesso contenuto. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata, dal momento che le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non essenziali a fini di comunicazione, esse dovrebbero altresì essere considerate come non aventi un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati connessi. Tali partecipanti al mercato delle quote di emissioni dovrebbero tuttavia essere soggetti al divieto di abuso di informazioni privilegiate in relazione a qualsiasi altra informazione alla quale hanno accesso e che costituisce un’informazione privilegiata.

(52)

Per tutelare l’interesse pubblico, preservare la stabilità del sistema finanziario e, a esempio, evitare che le crisi di liquidità delle istituzioni finanziarie si trasformino in crisi di solvibilità a causa di un improvviso ritiro di fondi, può essere opportuno consentire, in casi eccezionali, il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate per gli enti creditizi o istituzioni finanziarie. In particolare, ciò può applicarsi alle informazioni attinenti a problemi temporanei di liquidità che richiedono l’erogazione di prestiti o anche di un aiuto d’urgenza da parte delle banche centrali in caso di crisi di liquidità, quando la comunicazione di tali informazioni potrebbe avere un impatto sistemico. Tale ritardo dovrebbe essere subordinato a che l’emittente ottenga l’autorizzazione dell’autorità competente e a che sia chiaro che l’interesse pubblico ed economico a ritardare la comunicazione prevale sull’interesse del mercato a ricevere le informazioni oggetto del ritardo.

(53)

Nel caso degli enti finanziari, in particolar modo ricevono prestiti da una banca centrale, inclusa l’assistenza finanziaria urgente sotto forma di liquidità, la determinazione dell’eventuale importanza sistemica delle informazioni e dell’eventuale interesse pubblico a ritardare la comunicazione delle informazioni dovrebbe essere effettuata dall’autorità competente previa consultazione, secondo i casi, della banca centrale nazionale, dell’autorità macroprudenziale o di ogni altra autorità nazionale competente.

(54)

L’utilizzazione di informazioni privilegiate o il tentativo di utilizzare tali informazioni nel quadro di operazioni per conto proprio o di terzi dovrebbe essere chiaramente vietata. L’utilizzazione di informazioni privilegiate può consistere altresì nella negoziazione di quote di emissione e loro derivati o nella partecipazione ad aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati oggetto d’asta, effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, da persone a conoscenza, o che dovrebbero essere a conoscenza, del fatto che le informazioni di cui dispongono sono informazioni privilegiate. Le informazioni riguardanti i piani e le strategie di negoziazione dei partecipanti al mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate, ma le informazioni riguardanti i piani e le strategie di negoziazione di terzi possono costituire informazioni privilegiate.

(55)

Il requisito di comunicare informazioni privilegiate può essere oneroso per le piccole e medie imprese, quali definite nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI, dati i costi di verifica delle informazioni in loro possesso e della consulenza giuridica sulla opportunità e il momento in cui diviene necessario comunicare le informazioni. Nondimeno, la tempestività nella comunicazione d’informazioni privilegiate è indispensabile per garantire la fiducia degli investitori negli emittenti. Pertanto, l’ESMA dovrebbe essere in grado di pubblicare orientamenti che assistano gli emittenti nell’ottemperare all’obbligo di comunicare le informazioni privilegiate senza compromettere la tutela degli investitori.

(56)

L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sono uno strumento importante per le autorità di regolamentazione che indagano su possibili abusi di mercato, ma le differenze a livello nazionale in relazione ai dati da inserire in questi registri impongono agli emittenti inutili oneri amministrativi. I campi di dati obbligatori per gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero quindi essere uniformi per ridurne i costi. È altresì importante che le persone inserite negli elenchi siano informate di tale fatto e delle sue implicazioni a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Il requisito di conservare e aggiornare periodicamente gli elenchi impone oneri amministrativi soprattutto agli emittenti attivi sui mercati di crescita per le PMI. Poiché le autorità competenti sono in grado di esercitare una vigilanza efficace contro gli abusi di mercato senza avere sempre a disposizione i suddetti elenchi gli emittenti in questione dovrebbero essere esentati da tale obbligo al fine di ridurre i costi amministrativi imposti dal presente regolamento. Tuttavia, tali emittenti dovrebbero fornire un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate alle autorità competenti che ne fanno richiesta.

(57)

L’istituzione, a cura degli emittenti o di qualsiasi soggetto che agisca in loro nome e per loro conto, di un elenco delle persone con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l’emittente, costituisce un’importante misura per la tutela dell’integrità del mercato. Tali elenchi possono servire agli emittenti e agli altri soggetti per controllare il flusso delle informazioni privilegiate e contribuire in tal modo a gestire i loro obblighi di riservatezza. Tali elenchi possono inoltre costituire uno strumento utile per consentire alle autorità competenti di identificare le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e la data in cui hanno avuto accesso. L’accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l’emittente da parte di persone incluse in tale elenco lascia impregiudicati i divieti di cui al presente regolamento.

(58)

Una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione a livello dell’emittente e, se del caso, da persone loro strettamente associate costituisce una misura preventiva contro gli abusi di mercato, in particolare l’abuso di informazioni privilegiate. La pubblicazione di queste operazioni, almeno su base individuale, può essere altresì un elemento d’informazione estremamente prezioso per gli investitori. Occorre precisare che l’obbligo di rendere pubbliche le operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione comprende anche la cessione in pegno o in prestito di strumenti finanziari, in quanto la cessione in pegno di azioni può avere un impatto concreto e potenzialmente destabilizzante sulla società in caso di cessione imprevista e improvvisa. In assenza di comunicazione il mercato non sarebbe al corrente, a esempio, di un’accresciuta possibilità di un futuro cambiamento significativo della proprietà di azioni, di un aumento dell’offerta di azioni sul mercato o di una perdita dei diritti di voto in tale società. Per tale motivo, deve essere richiesta una notifica ai sensi del presente regolamento nei casi in cui la cessione in pegno dei titoli è effettuata come parte di un’operazione più ampia, nella quale la persona che esercita responsabilità di direzione impegna i titoli come garanzia per ottenere credito da parte di terzi. Inoltre, una piena ed effettiva trasparenza del mercato è un requisito fondamentale affinché i partecipanti al mercato e, in particolare, gli azionisti di una società, possano fare affidamento sul mercato. È inoltre necessario chiarire che l’obbligo di rendere pubbliche le operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione comprende anche le operazioni effettuate da un terzo che esercita un potere discrezionale per conto delle suddette persone. Al fine di garantire un appropriato equilibrio tra il livello di trasparenza e il numero di comunicazioni notificate alle autorità competenti e al pubblico, è opportuno introdurre nel presente regolamento soglie sotto le quali non è necessario notificare le operazioni.

(59)

La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da una persona che esercita responsabilità di direzione, o da una persona a essa strettamente collegata, non solo rappresenta un’informazione utile per i partecipanti al mercato, ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L’obbligo di notificare le operazioni lascia impregiudicato i divieti di cui al presente regolamento.

(60)

Le notifiche delle operazioni dovrebbero essere conformi alle regole relative al trasferimento di dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(61)

Alle persone che esercitano responsabilità di direzione nell’ambito di un emittente dovrebbe essere vietato svolgere negoziazioni prima dell’annuncio di un bilancio intermedio o di un rapporto di fine anno che l’emittente in questione è tenuto a rendere pubblico secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione o a norma del diritto nazionale, a meno che sussistano circostanze specifiche e limitate che giustificherebbero un permesso da parte degli emittenti che consenta a una persona di esercitare responsabilità di direzione nell’ambito della negoziazione. Tuttavia, una tale autorizzazione da parte dell’emittente lascia impregiudicato i divieti di cui al presente regolamento.

(62)

Il conferimento all’autorità competente di ogni Stato membro di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantirà l’efficacia della sua opera di vigilanza. Di conseguenza, il presente regolamento prevede, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell’esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonomi nel quadro del proprio processo decisionale.

(63)

Anche le imprese che operano sul mercato e tutti gli attori economici dovrebbero contribuire all’integrità del mercato. Sotto questo profilo, la designazione di un’unica autorità competente per gli abusi di mercato non dovrebbe escludere legami di collaborazione o deleghe, sotto la responsabilità dell’autorità competente, tra tale autorità e le imprese che operano sul mercato, al fine di garantire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Nei casi in cui la persona che produce o diffonde raccomandazioni di investimento, o altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento in uno o più strumenti finanziari, negozia tali strumenti anche per conto proprio, le autorità competenti dovrebbero, tra l’altro, poter richiedere o esigere da tale persona tutte le informazioni necessarie per determinare se le raccomandazioni da essa prodotte o diffuse sono conformi al presente regolamento.

(64)

Allo scopo di individuare casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, è necessario che le autorità competenti abbiano, a norma del diritto nazionale, la facoltà di accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche allo scopo di sequestrare documenti. L’accesso a tali locali è necessario quando sussista un ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all’oggetto dell’ispezione esistano e possano essere rilevanti al fine di dimostrare l’abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato. L’accesso a tali locali è inoltre necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito, in tutto o in parte, a tale richiesta, oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, non vi verrebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Nei casi in cui occorre un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale, l’accesso ai locali dovrebbe avvenire dopo aver ottenuto tale autorizzazione preventiva.

(65)

Le registrazioni di conversazioni telefoniche e i tabulati concernenti il traffico dati esistenti presso le società d’investimento, gli enti creditizi e istituzioni finanziarie che eseguono operazioni e ne documentano l’esecuzione, nonché i tabulati relativi al traffico telefonico e di dati esistenti presso gli operatori di telecomunicazioni costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l’esistenza dell’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. I tabulati relativi al traffico telefonico e di dati possono determinare l’identità del responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti, o stabilire che sono intervenuti contatti tra alcune persone per un certo periodo e che due o più persone sono in relazione fra loro. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, da un ente creditizio o da un’altra istituzione finanziaria conformemente alla direttiva 2014/65/UE. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati è necessario a fini probatori e investigativi in ordine a possibili casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e, quindi, per individuare e irrogare sanzioni per gli abusi di mercato. Allo scopo di introdurre pari condizioni nell’Unione in relazione all’accesso ai tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni o ai dati esistenti relativi al traffico telefonico e ai tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, un ente creditizio o un’istituzione finanziaria, le autorità competenti dovrebbero, conformemente al diritto nazionale, essere in grado di chiedere i tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta, e le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, nei casi in cui esista un ragionevole sospetto che tali registrazioni o tabulati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere rilevanti al fine di dimostrare l’abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato che violino il presente regolamento. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni non include l’accesso al contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali.

(66)

Se il presente regolamento specifica una serie minima di poteri che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti, tali poteri devono essere esercitati nell’ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla tutela della vita privata. Per esercitare tali poteri, che possono portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela per la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, a esempio un requisito per ottenere, se necessario, un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato.

(67)

Dal momento che gli abusi di mercato possono verificarsi attraverso i mercati e a livello transfrontaliero, le autorità competenti dovrebbero essere sempre tenute, tranne in circostanze eccezionali, a collaborare e scambiare informazioni con altre autorità competenti e di regolamentazione, oltre che con l’ESMA, in particolare in relazione alle attività d’indagine. Se un’autorità competente è convinta che un abuso di mercato sia in atto, o si sia verificato, in un altro Stato membro o che stia incidendo negativamente su strumenti finanziari negoziati in un altro Stato membro, dovrebbe notificarlo all’autorità competente e all’ESMA. Nei casi di abusi di mercato con effetti transfrontalieri, l’ESMA dovrebbe essere abilitata a coordinare le indagini se glielo chiede una delle autorità competenti interessate.

(68)

È necessario che le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per una efficace sorveglianza del portafoglio di negoziazione inter-mercato. Ai sensi della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti possono richiedere e ricevere da altre autorità competenti informazioni relative al portafoglio di negoziazione per contribuire al monitoraggio e all’individuazione delle manipolazioni del mercato su base transfrontaliera.

(69)

Per assicurare lo scambio d’informazioni e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in relazione all’effettiva applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero concludere accordi di cooperazione con le rispettive controparti nei paesi terzi. La trasmissione di dati personali in base a tali accordi dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(70)

Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza, di indagine e sanzionatori forti. A tal fine, le autorità di vigilanza dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per intervenire e dovrebbero poter contare su regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari e sull’effettiva applicazione delle sanzioni. Tuttavia, secondo il gruppo de Larosière nulla di tutto questo è stato realizzato finora. Nella comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010«Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari» figura un riesame dei poteri di irrogare sanzioni e della loro applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza attraverso una serie di attività di vigilanza.

(71)

Pertanto, è opportuno prevedere una serie di sanzioni amministrative e altre misure amministrative per assicurare un approccio comune negli Stati membri e potenziarne l’effetto deterrente. L’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di escludere una persona dall’esercizio di funzioni di gestione in una società di investimento. Le sanzioni imposte in casi specifici dovrebbero essere determinate tenendo conto, se del caso, di fattori appropriati come la restituzione dei benefici finanziari individuati, la gravità e durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, prevedere una riduzione dell’ammenda in caso di collaborazione con l’autorità competente. In particolare, l’importo effettivo delle sanzioni amministrative da applicare in un caso specifico può raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento o un livello più elevato previsto dal diritto nazionale, per le violazioni molto gravi, mentre ammende significativamente inferiori al livello massimo possono essere applicate alle violazioni meno gravi o in caso di composizione. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative o altre misure amministrative.

(72)

Anche se nulla osta a che gli Stati membri stabiliscano regole per sanzioni amministrative oltre che sanzioni penali per le stesse infrazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire regole in materia di sanzioni amministrative riguardanti violazioni del presente regolamento che sono già soggette al diritto penale nazionale, entro il 3 luglio 2016. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento o della direttiva 2014/57/UE non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, di avere accesso a informazioni o di scambiare informazioni tempestivamente con le autorità competenti di altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state adite per le violazioni in causa.

(73)

Al fine di garantire che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, esse dovrebbero di regola essere pubblicate. La pubblicazione delle decisioni costituisce inoltre uno strumento importante per le autorità competenti per informare i partecipanti al mercato in merito alle condotte che configurano una violazione del presente regolamento e per promuovere una più ampia diffusione di condotte corrette tra gli stessi partecipanti. Se tale pubblicazione provoca un danno sproporzionato alle persone interessate, o mette a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, l’autorità competente dovrebbe pubblicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative in forma anonima, in un modo conforme con il diritto nazionale, o ritardarne la pubblicazione. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere di non pubblicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative nei casi in cui la pubblicazione anonima o il ritardo sono considerati insufficienti a garantire che la stabilità dei mercati finanziari non sarà messa a rischio. Le autorità competenti non dovrebbero inoltre essere tenute a pubblicare misure considerate di scarsa rilevanza e la cui pubblicazione avrebbe conseguenze sproporzionate.

(74)

Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all’attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e irrogare sanzioni nei casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Tuttavia, tali segnalazioni possono trovare un deterrente nel timore di ritorsioni o nella mancanza di incentivi. La segnalazione di violazioni del presente regolamento è necessaria per consentire a un’autorità competente di individuare e irrogare sanzioni per gli abusi di mercato. Le misure in materia di segnalazioni sono necessarie per facilitare l’individuazione degli abusi di mercato e garantire la protezione e il rispetto dei diritti dell’autore della segnalazione e della persona accusata. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di possibili violazioni del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere incentivi finanziari per le persone che forniscono informazioni importanti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento. Tuttavia, chi segnala le irregolarità dovrebbe avere diritto ai summenzionati incentivi solo se fa conoscere nuove informazioni che non è già giuridicamente tenuto a comunicare e se tali informazioni portano all’imposizione di sanzioni per una violazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero anche provvedere affinché i sistemi di segnalazione di abusi che pongono in essere prevedano meccanismi di adeguata tutela della persona accusata, con particolare riguardo al diritto di tutela dei dati personali e alle procedure di garanzia del diritto di difesa della persona accusata e del diritto a essere ascoltata prima che venga adottata una decisione nei suoi confronti nonché al diritto di ricorso effettivo presso una giurisdizione contro una decisione che la riguarda.

(75)

Poiché gli Stati membri hanno adottato la normativa di attuazione della direttiva 2003/6/CE e poiché gli atti delegati, le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione previsti nel presente regolamento dovrebbero essere adottati prima che il futuro quadro possa essere utilmente applicato, occorre rinviare l’applicazione delle disposizioni sostanziali del presente regolamento per un periodo di tempo sufficiente.

(76)

Per agevolare una transizione senza difficoltà verso l’inizio dell’applicazione del presente regolamento, le prassi di mercato esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e accettate dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 2273/2003 (14) della Commissione, ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/6/CE, articolo 1, punto 2, lettera a), possono restare applicabili, a condizione che siano notificate all’ESMA entro un termine stabilito, fino a quando l’autorità competente ha preso una decisione in merito alla prosecuzione di tali pratiche conformemente al presente regolamento.

(77)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi. In particolare, quando il presente regolamento fa riferimento alle regole che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di informazione e le regole o i codici che disciplinano la professione di giornalista, è opportuno tener conto di tali libertà garantite nell’Unione e negli Stati membri e riconosciute ai sensi dell’articolo 11 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.

(78)

Per aumentare la trasparenza e gestire meglio il funzionamento dei regimi sanzionatori, le autorità competenti dovrebbero fornire annualmente all’ESMA dati resi anonimi e aggregati. Tali dati dovrebbero includere il numero di indagini che sono state avviate, il numero di indagini in corso e il numero di indagini che sono state chiuse nel periodo di riferimento.

(79)

La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 disciplinano il trattamento dei dati personali svolto dall’ESMA nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(80)

Il presente regolamento, nonché gli atti delegati, gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di esecuzione e gli orientamenti adottati conformemente a esso, non pregiudicano l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di concorrenza.

(81)

Al fine di specificare i requisiti stabiliti dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’esclusione dall’ambito di applicazione del presente regolamento di determinati organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi e a determinati organismi pubblici di paesi terzi che hanno concluso un accordo di riconoscimento reciproco con l’Unione a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE; gli indicatori di condotte di manipolazione che figurano nell’allegato I al presente regolamento; le soglie di applicazione dell’obbligo di comunicazione al pubblico ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni; le circostanze in base alle quali è consentita la negoziazione in un periodo di interdizione; e le tipologie di talune operazioni eseguite da persone che rivestono responsabilità di direzione o da persone a esse strettamente associate che determinerebbero un obbligo di notifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(82)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda le procedure di segnalazione delle violazioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di definire tali procedure, compresi gli accordi per dare seguito alle relazioni e le misure a tutela delle persone impiegate in base a un contratto di lavoro, nonché le misure per la tutela dei dati personali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(83)

È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino condizioni uniformi in tutta l’Unione in riferimento alle materie disciplinate dal presente regolamento. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficace e opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione.

(84)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA al fine di precisare il contenuto delle comunicazioni che dovranno essere effettuate dai gestori dei mercati regolamentati, dei MTF e degli OTF, riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione nelle loro sedi di negoziazione; le modalità e condizioni di compilazione, pubblicazione e aggiornamento dell’elenco di tali strumenti da parte dell’ESMA; le condizioni che i programmi di riacquisto e le misure di stabilizzazione devono soddisfare, comprese le condizioni per la compravendita, le restrizioni in termini di tempi e volumi, gli obblighi di informazione e di comunicazione e le condizioni di prezzo per la stabilizzazione; i dispositivi, sistemi e procedure delle sedi di negoziazione, diretti a prevenire e identificare gli abusi di mercato, i sistemi e modelli da utilizzare per individuare e notificare ordini e operazioni sospetti; i debiti dispositivi, procedure e requisiti in materia di tenuta della documentazione nel processo di sondaggio di mercato nonché le modalità tecniche per le categorie di persone ai fini della presentazione oggettiva delle informazioni che raccomandano una strategia d’investimento e per la comunicazione di particolari interessi o segnalazioni di conflitti d’interesse mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(85)

Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Dovrebbe essere affidata all’ESMA l’elaborazione delle norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione in ordine alla comunicazione al pubblico d’informazioni privilegiate, al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e a modelli e procedure di cooperazione e scambio d’informazioni tra le autorità competenti e tra queste e l’ESMA.

(86)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevenire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(87)

Poiché le disposizioni della direttiva 2003/6/CE non sono più pertinenti né sufficienti, è opportuno abrogare tale direttiva a decorrere dal 3 luglio 2016. I requisiti e i divieti del presente regolamento sono strettamente collegati a quelli previsti dalla direttiva 2014/65/UE, e dovrebbero pertanto entrare in vigore alla data di entrata in vigore di detta direttiva.

(88)

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, è necessario che, entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie al fine di garantire che il loro diritto nazionale sia conforme alle disposizioni del presente regolamento riguardanti le autorità competenti e i loro poteri, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative, la segnalazione di violazioni e la pubblicazione delle decisioni.

(89)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 10 febbraio 2012 (17),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

b)

agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;

c)

agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;

d)

agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Il presente regolamento si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

2.   Gli articoli 12 e 15 si applicano anche:

a)

ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, se un’operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;

b)

ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e

c)

alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

3.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4.   I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

2)   «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

3)   «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

4)   «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)   «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

6)   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

7)   «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

8)   «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

9)   «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa da un’autorità competente conformemente all’articolo 13;

10)   «sede di negoziazione (trading venue)»: una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

11)   «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;

12)   «autorità competente»: un’autorità designata conformemente all’articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;

13)   «persona»: una persona fisica o giuridica;

14)   «merce»: una merce quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (19);

15)   «contratto a pronti su merci»: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;

16)   «mercato a pronti»: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;

17)   «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

18)   «negoziazione algoritmica»: negoziazione algoritmica quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;

19)   «quota di emissione»: una quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;

20)   «partecipante al mercato delle quote di emissioni»: chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;

21)   «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;

22)   «prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

23)   «autorità nazionale di regolamentazione»: autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

24)   «strumenti derivati su merci»: strumenti derivati su merci quali definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

25)   «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all’interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’articolo 19, paragrafo 10, che sia:

a)

componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o

b)

un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26)   «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:

a)

un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b)

un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c)

un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o

d)

una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

27)   «registrazioni di dati relativi al traffico»: registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell’articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

28)   «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni»: una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell’esecuzione di operazioni in strumenti finanziari;

29)   «indice di riferimento (benchmark)»: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

30)   «market maker»: un market maker quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE

31)   «costituzione di una partecipazione (stake-building)»: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l’obbligo di legge o regolamentare di annunciare un’offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;

32)   «partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant)»: una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato;

33)   «negoziazione ad alta frequenza»: tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE;

34)   «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d’investimento»: informazioni:

i)

elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell’elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o

ii)

elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario;

35)   «raccomandazione in materia di investimenti»: informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

2.   Ai fini dell’articolo 5, si applicano le seguenti definizioni:

a)   

«valori mobiliari»

:

i)

le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;

ii)

le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero

iii)

i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni;

b)   «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

i)

contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

ii)

strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

iii)

qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

iv)

strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

v)

qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

c)   «distribuzione significativa»: un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;

d)   «stabilizzazione»: un acquisto o un’offerta di acquisto di valori mobiliari, o un’operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un’impresa di investimento nell’ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.

Articolo 4

Notifiche ed elenco degli strumenti finanziari

1.   I gestori dei mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori di un MTF o un OTF notificano senza indugio all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione ogni strumento finanziario la prima volta che viene ammesso alla negoziazione, o è stato negoziato per la prima volta, per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nella loro sede di negoziazione.

I gestori effettuano un’ulteriore notifica all’autorità competente della sede di negoziazione quando uno strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione, a meno che la data in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione sia conosciuta e citata nella notifica effettuata a norma del primo comma.

Le notifiche di cui al presente paragrafo comprendono, all’occorrenza, le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari interessati, nonché la data e l’ora della richiesta di ammissione alla negoziazione, ammissione alla negoziazione, e la data e l’ora della prima operazione.

I gestori dei mercati e le imprese di investimento comunicano altresì all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione le informazioni di cui al terzo comma riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione o sono stati ammessi alla negoziazione anteriormente al 2 luglio 2014 e che sono ancora ammessi alla negoziazione o scambiati a tale data.

2.   Le autorità competenti del luogo della sede di negoziazione trasmettono senza indugio le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 1 all’ESMA, che le pubblica sul suo sito Internet sotto forma di elenco immediatamente dopo la ricezione. L’ESMA aggiorna tale elenco immediatamente dopo aver ricevuto una notifica da parte di un’autorità competente del luogo della sede di negoziazione. L’elenco non limita l’ambito di applicazione del presente regolamento.

3.   L’elenco contiene le seguenti informazioni:

a)

le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta in mercati regolamentati, MTF e OTF;

b)

le date e le ore delle richieste di ammissione alla negoziazione, delle ammissioni alla negoziazione, o delle prime negoziazioni;

c)

le informazioni relative alle sedi di negoziazione nelle quali gli strumenti finanziari sono oggetto di una richiesta di ammissione alla negoziazione, sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta, nonché

d)

la data e l’ora in cui gli strumenti finanziari cessano di essere negoziati o di essere ammessi alla negoziazione.

4.   Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano:

a)

il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1; e

b)

le modalità e le condizioni di compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per la definizione dei tempi, del formato e del modello delle notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme di attuazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione

1.   I divieti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando:

a)

tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell’inizio delle contrattazioni;

b)

le operazioni di compravendita sono comunicate all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico;

c)

sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo; e

d)

è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.

2.   Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, un programma di riacquisto deve avere come unico fine di:

a)

ridurre il capitale dell’emittente;

b)

soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; o

c)

adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’emittente o di una società collegata.

3.   Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’emittente informa l’autorità competente del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

4.   I divieti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando:

a)

la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato;

b)

sono comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5;

c)

sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e

d)

tale negoziazione è conforme alle condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.

5.   Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, gli emittenti, gli offerenti o gli enti che, agendo o meno per conto di tali persone, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

6.   Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano le condizioni alle quali i programmi di riacquisto e le misure di stabilizzazione di cui ai paragrafi 1 e 4 devono conformarsi, incluse le condizioni di negoziazione, le restrizioni in ordine a tempi e volumi, gli obblighi di comunicazione e di segnalazione e le condizioni relative al prezzo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché dalle attività relative alla politica climatica

1.   Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di:

a)

uno Stato membro;

b)

i membri del SEBC;

c)

un ministero, un’agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un soggetto che agisce per suo conto;

d)

nel caso di uno Stato membro a struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura federale.

2.   Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito pubblico.

Il presente regolamento non si applica a tali operazioni, ordini o condotte posti in essere da:

a)

l’Unione;

b)

una società veicolo di uno o più Stati membri;

c)

la Banca europea per gli investimenti;

d)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria;

e)

il meccanismo europeo di stabilità;

f)

un’istituzione finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento.

3.   Il presente regolamento non si applica all’attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella condotta della politica climatica dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE.

4.   Il presente regolamento non si applica alle attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per loro conto, che sono intraprese nel perseguimento della politica agricola comune dell’Unione o della politica comune della pesca dell’Unione conformemente agli atti adottati o agli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 1 a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.

A tal fine, la Commissione prepara e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 gennaio 2016, una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi.

La relazione comprende un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi e da banche centrali in tali giurisdizioni. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di tali paesi terzi dagli obblighi e dai divieti di cui al presente regolamento, la Commissione proroga l’esenzione di cui al paragrafo 1 anche alle banche centrali di tali paesi terzi.

6.   Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 3 a taluni organismi pubblici designati di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.

7.   Il presente articolo non si applica alle persone che lavorano nell’ambito di un contratto di lavoro o in altro modo per gli organismi di cui al presente articolo, allorché eseguono operazioni od ordini o sono impegnate in condotte, direttamente o indirettamente, per conto proprio.

CAPO 2

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a)

un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b)

in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c)

in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d)

nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3.   Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5.   L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2.   Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a)

raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero

b)

raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3.   Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a)

è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b)

è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c)

ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d)

è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5.   Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1.   Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a)

abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b)

non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2.   Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a)

per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b)

sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l’acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell’occupazione, professione o funzione di detta persona.

3.   Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione se la persona effettua un’operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a)

tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata; oppure

b)

tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata.

4.   Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un’offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all’offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell’approvazione della fusione o dell’accettazione dell’offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5.   Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l’acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 se l’autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,

2.   Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1.   Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

a)

un emittente;

b)

un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l’operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;

c)

un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure

d)

un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2.   Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

a)

le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e

b)

la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione.

3.   Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l’intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4.   Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5.   Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

a)

ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;

b)

informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;

c)

informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e

d)

informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l’obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l’identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l’ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all’autorità competente su richiesta.

6.   Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest’ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all’autorità competente su richiesta.

7.   In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8.   Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9.   Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l’esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA pubblica orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

a)

i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell’ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;

b)

le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché

c)

le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a)

l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i)

invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii)

consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell’articolo 13;

b)

l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c)

la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d)

la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2.   Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a)

la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b)

l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c)

l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i)

interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii)

rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii)

crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d)

trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi;

e)

l’acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all’asta.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l’allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4.   Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell’allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 13

Prassi di mercato ammesse

1.   Il divieto di cui all’articolo 15 non si applica alle attività di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un’operazione, colloca un ordine di compravendita o s’impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2.   Un’autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;

b)

la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;

c)

la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato;

d)

la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;

e)

la prassi di mercato non crea o meno rischi per l’integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l’Unione;

f)

l’esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un’autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell’Unione; e

g)

le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l’altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell’investitore al dettaglio.

Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un’autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

3.   Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l’autorità competente notifica all’ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

4.   Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L’ESMA esamina altresì se l’istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell’Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA.

5.   Qualora un’autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell’ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall’istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

6.   Qualora un’autorità competente ritenga che un’altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l’ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l’ESMA può adottare una decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell’ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

9.   L’ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

10.   L’ESMA sorveglia l’applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

11.   Le autorità competenti notificano all’ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.

Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l’autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell’ESMA a norma del paragrafo 4.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

a)

abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b)

raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c)

comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala immediatamente all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un’operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica immediatamente all’autorità competente di cui al paragrafo 3.

3.   Fatto salvo l’articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5.   Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

a)

dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b)

i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 17

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1.   L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2.   Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l’impresa madre o un’impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l’impresa madre o un’impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all’utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell’esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO2 equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 che specifichino l’autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4.   L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b)

il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;

c)

l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5.   Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l’emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;

b)

è nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;

c)

è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e

d)

l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6.   Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l’autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

a)

se l’emittente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, l’autorità è determinata a norma dell’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

b)

in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell’emittente.

L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l’emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l’emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1.

7.   Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8.   Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9.   Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

a)

gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e

b)

gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1.   Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a)

redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b)

aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c)

trasmettono l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all’autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

2.   Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un’altra persona, che agisce in nome o per conto dell’emittente, si assuma l’incarico di redigere e aggiornare l’elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a)

l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b)

il motivo per cui tali persone sono incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

c)

la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

d)

la data di redazione dell’elenco.

4.   Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento nelle circostanze seguenti:

a)

se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b)

se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c)

se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

5.   Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.

6.   Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b)

l’emittente è in grado di fornire, su richiesta, all’autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7.   Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a)

partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b)

a ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1.   Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a)

per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b)

per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.

Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.

2.   Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.

3.   L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4.   Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a)

hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b)

nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5.   Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6.   Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome della persona;

b)

il motivo della notifica;

c)

la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d)

la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;

e)

la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f)

la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché

g)

il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a)

la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b)

operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c)

operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in cui:

i)

il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii)

il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e

iii)

il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9.   Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10.   Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d’asta, ai commissari d’asta e al sorvegliante d’asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d’asta, il banditore o il sorvegliante d’asta, a seconda dei casi. L’informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d’asta, dai commissari d’asta, dal sorvegliante d’asta o dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a)

le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o

b)

il diritto nazionale.

12.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a)

in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b)

in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.

14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.

15.   Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Raccomandazioni di investimento e statistiche

1.   Coloro che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento, devono ragionevolmente provvedere affinché tali informazioni siano presentate in maniera corretta e devono comunicare i propri interessi o segnalare eventuali conflitti di interesse relativi agli strumenti finanziari ai quali tali informazioni si riferiscono.

2.   Le istituzioni pubbliche che divulgano statistiche o previsioni che possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari procedono alla loro diffusione in maniera corretta e trasparente.

3.   Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le disposizioni tecniche per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le disposizioni tecniche definite nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 non si applicano ai giornalisti soggetti a una regolamentazione adeguata equivalente in uno Stato membro, che comprenda meccanismi adeguati equivalenti di autoregolamentazione, purché tale regolamentazione produca effetti analoghi a quelli ottenuti dalle disposizioni tecniche. Lo Stato membro notifica il testo di tale regolamentazione adeguata equivalente alla Commissione.

Articolo 21

Comunicazione o diffusione di informazioni ai media

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 20, qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione, la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che:

a)

le persone interessate o le persone a loro strettamente associate ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

b)

la comunicazione o la diffusione siano effettuate con l’intenzione di fuorviare il mercato per quanto concerne l’offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari.

CAPO 4

ESMA E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 22

Autorità competenti

Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un’unica autorità amministrativa competente ai fini del presente regolamento. Gli Stati membri ne informano la Commissione, l’ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri. L’autorità competente assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate sul proprio territorio per quanto riguarda tutte le attività svolte sul proprio territorio, nonché le attività svolte all’estero relative a strumenti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione su tale mercato, oggetto d’asta su una piattaforma d’asta o negoziati su un MTF o su un OTF, o per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione su un MTF che opera all’interno del loro territorio.

Articolo 23

Poteri delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri attraverso le seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità o con imprese che gestiscono il mercato;

c)

sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che gestiscono il mercato;

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine:

a)

di accedere a qualsiasi documento e a dati sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

b)

di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, laddove opportuno, convocarli allo scopo di ottenere delle informazioni;

c)

in relazione a strumenti derivati su merci, di chiedere informazioni ai partecipanti al mercato sui relativi mercati a pronti secondo formati standardizzati, ottenere relazioni sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei gestori;

d)

di eseguire ispezioni o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche;

e)

alle condizioni di cui al secondo comma, di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento;

f)

di riferire fatti ai fini di un’indagine penale;

g)

di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari;

h)

di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell’articolo 14, lettera a) o b), o dell’articolo 15;

i)

di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

j)

di sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato;

k)

di richiedere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica che l’autorità competente reputi contraria al presente regolamento;

l)

di imporre un’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale; e

m)

di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

Qualora sia necessaria, in base al diritto nazionale, un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, per avere accesso ai locali delle persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera e), il potere di cui a detta lettera è esercitato soltanto dopo aver ottenuto tale autorizzazione preventiva.

3.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni aventi conseguenze sulla proprietà o sul controllo di un’impresa che sono regolamentate dalle autorità di controllo nominate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento.

4.   La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona che effettua la segnalazione, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 24

Cooperazione con l’ESMA

1.   Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei propri compiti, a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Obbligo di cooperazione

1.   Le autorità competenti cooperano reciprocamente e con l’ESMA se necessario ai fini del presente regolamento, salvo che si applichi una delle eccezioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri e all’ESMA. Nello specifico, esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, controllo e applicazione delle norme.

L’obbligo di cooperare e assistere di cui al primo comma si applica anche per quanto riguarda la Commissione in relazione allo scambio di informazioni relative alle merci che sono prodotti agricoli di cui all’elenco dell’allegato I TFUE.

Le autorità competenti e l’ESMA collaborano conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare al suo articolo 35.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui al medesimo articolo, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento, nonché di fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e nei confronti dell’ESMA ai fini del presente regolamento.

2.   Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:

a)

la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

b)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie indagini, attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

c)

è già stato avviato un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta; oppure

d)

nello Stato membro destinatario della richiesta è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone per le stesse azioni.

3.   Le autorità competenti e l’ESMA cooperano con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), e le autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri per assicurare un approccio coordinato nell’applicazione delle norme pertinenti quando operazioni, ordini di compravendita o altre iniziative o condotte fanno riferimento a uno o più strumenti finanziari ai quali si applica il presente regolamento, nonché a uno o più prodotti energetici all’ingrosso ai quali si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le autorità competenti prendono in considerazione le caratteristiche specifiche delle definizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011 quando applicano gli articoli 7, 8 e 12 del presente regolamento agli strumenti finanziari relativi ai prodotti energetici all’ingrosso.

4.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie ai fini di cui al paragrafo 1.

5.   Quando un’autorità competente ritiene che atti contrari alle disposizioni del presente regolamento siano, o siano stati, compiuti sul territorio di un altro Stato membro o che determinati atti incidano negativamente sugli strumenti finanziari negoziati su una sede di negoziazione situata in un altro Stato membro, essa informa, con la maggiore precisione possibile, l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’ESMA e, in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, l’ACER. Le autorità competenti dei vari Stati membri interessati procedono a consultazioni reciproche e con l’ESMA e, in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, con l’ACER, in merito alle opportune iniziative da adottare e si tengono reciprocamente informate in merito ai più importanti sviluppi intermedi. Esse coordinano le loro iniziative, al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative a tali casi transfrontalieri a norma degli articoli 30 e 31 e si prestano assistenza reciproca nell’applicazione delle rispettive decisioni.

6.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un’autorità competente richiedente può informare l’ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di un’indagine o di un’ispezione con effetti transfrontalieri, l’ESMA coordina l’indagine o l’ispezione se una delle autorità competenti lo richiede.

Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un’ispezione o a un’indagine in loco, può adottare una delle seguenti misure:

a)

effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

b)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

nominare controllori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;

e)

condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.

7.   Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, l’autorità competente, la cui richiesta di informazioni o di assistenza, a norma dei paragrafi 1, 3, 4 e 5, non abbia ottenuto seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni o di assistenza sia stata respinta, può comunicare, entro un termine ragionevole, tale rifiuto o mancata reazione all’ESMA.

Nelle situazioni summenzionate l’ESMA può intervenire a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ferma restando la possibilità di intervenire a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Le autorità competenti cooperano e scambiano informazioni con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti quando hanno ragionevoli motivi di ritenere che siano, o siano stati, compiuti atti che costituiscono abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento. Tale forma di cooperazione assicura una visione consolidata dei mercati finanziari e a pronti e permette di individuare e irrogare sanzioni per abusi di mercato tra mercati diversi e transfrontalieri.

In relazione alle quote di emissioni, la cooperazione e lo scambio di informazioni previsti al primo comma sono garantiti anche tramite:

a)

il sorvegliante d’asta, in relazione alle aste delle quote di emissioni o altri prodotti correlati oggetto d’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010; e

b)

le autorità competenti, gli amministratori di registro, tra cui l’amministratore centrale e gli altri organismi pubblici preposti al controllo a norma della direttiva 2003/87/CE.

L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di regolamentazione in altri Stati membri e paesi terzi. Le autorità competenti, se possibile, concludono accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell’articolo 26.

9.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Cooperazione con i paesi terzi

1.   Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

Un’autorità competente informa l’ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2.   L’ESMA, ove possibile, agevola e coordina lo sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le pertinenti autorità di controllo dei paesi terzi.

Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione che sono destinati a essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’ESMA inoltre, ove possibile, agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti degli Stati membri delle informazioni ottenute dalle autorità di controllo di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito degli articoli 30 e 31.

3.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di controllo di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 27. Tale scambio d’informazioni deve essere finalizzato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Articolo 27

Segreto d’ufficio

1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

3.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui l’autorità competente ha conferito i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.

Articolo 28

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell’ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall’ESMA nell’ambito del presente regolamento, l’ESMA si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati personali sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 29

Comunicazione di dati personali a paesi terzi

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE e solo su base singola. L’autorità competente garantisce che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento e che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo salvo che non sia stata data esplicita autorizzazione scritta e siano soddisfatte le condizioni specificate dall’autorità competente dello Stato membro.

2.   L’autorità competente di uno Stato membro può comunicare i dati personali ricevuti da un’autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di controllo di un paese terzo soltanto quando essa ha ottenuto l’accordo esplicito dall’autorità competente che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, comunica tali dati esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo.

3.   Un accordo di cooperazione che preveda lo scambio di dati personali deve conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a)

le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché

b)

l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a)

un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b)

la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c)

un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d)

la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;

e)

l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f)

nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g)

l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i)

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i)

per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii)

per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii)

per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i)

per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii)

per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii)

per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (28), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (29) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (30) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure

3.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1.   Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità dell’autore della violazione;

c)

la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

f)

precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e

g)

misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 32

Segnalazione di violazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento.

2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche, compresa l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b)

in ambito lavorativo, un’adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

c)

la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

3.   Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all’imposizione di sanzioni amministrative o penali o all’adozione di altre misure amministrative, per una violazione del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta atti delegati intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un’attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 33

Scambio di informazioni con l’ESMA

1.   Le autorità competenti trasmettono ogni anno all’ESMA le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative da loro stesse imposte a norma degli articoli 30, 31 e 32. L’ESMA pubblica queste informazioni in una relazione annuale. Le autorità competenti inoltre trasmettono ogni anno all’ESMA i dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini amministrative condotte a norma di detti articoli.

2.   Qualora gli Stati membri abbiano stabilito, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni di cui a tale articolo, le rispettive autorità competenti trasmettono ogni anno all’ESMA i dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini penali condotte, nonché le sanzioni penali inflitte dalle autorità giudiziarie, a norma degli articoli 30, 31 e 32. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali inflitte in una relazione annuale.

3.   Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico sanzioni amministrative o penali, o altre misure amministrative, essa le notifica contemporaneamente all’ESMA.

4.   Se una sanzione amministrativa o penale o un’altra misura amministrativa pubblicata riguarda una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA aggiunge un riferimento a tale sanzione o misura pubblicata nel registro delle società di investimento istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1.   Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

a)

rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

b)

pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;

c)

non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

i)

che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii)

che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2.   Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3.   Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

CAPO 6

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 17, paragrafo 3, o dell’articolo 19, paragrafi 13 e 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione (31). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Abrogazione della direttiva 2003/6/CE e sue misure di esecuzione

La direttiva 2003/6/CE e le direttive 2004/72/CE (32), 2003/125/CE (33) e 2003/124/CE (34) della Commissione e il regolamento (CE) n. 2273/2003 (35) della Commissione sono abrogati con effetto dal 3 luglio 2016. I riferimenti alla direttiva 2003/6/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 38

Relazioni

Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa per modificarlo. Tale relazione valuta, tra l’altro:

a)

l’opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;

b)

la questione se la definizione di «informazioni privilegiate» sia sufficiente a includere tutte le informazioni pertinenti affinché le autorità competenti possano combattere efficacemente gli abusi di mercato;

c)

l’adeguatezza delle condizioni alle quali è imposto il divieto di negoziazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 11, con l’obiettivo di identificare eventuali ulteriori circostanze nelle quali dovrebbe applicarsi il divieto;

d)

la possibilità di istituire nell’Unione in relazione agli abusi di mercato un quadro in materia di sorveglianza trasversale del mercato con riferimento al portafoglio degli ordini di negoziazione (order book), comprese le raccomandazioni in vista di tale quadro; nonché

e)

l’ambito di applicazione delle disposizioni relative agli indici di riferimento (benchmarks).

Ai fini del primo comma, lettera a), l’ESMA effettua un esercizio di mappatura dell’applicazione di sanzioni amministrative e, qualora gli Stati membri abbiano deciso, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali quali ivi previste per le violazioni del presente regolamento, dell’applicazione di tali sanzioni penali all’interno degli Stati membri. Tale esercizio include anche gli eventuali dati messi a disposizione a norma dell’articolo 33, paragrafi 1 e 2.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica dal 3 luglio 2016 con l’eccezione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11, dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 13, paragrafi 7 e 11, dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 17, paragrafi 3, 10 e 11, dell’articolo 18, paragrafo 9, dell’articolo 19, paragrafi 13, 14, e 15, dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’articolo 25, paragrafo 9, dell’articolo 26, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, dell’articolo 32, paragrafo 5, e dell’articolo 33, paragrafo 5, che si applicano dal 2 luglio 2014.

3.   Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi agli articoli 22, 23, 30, all’articolo 31, paragrafo 1, e agli articoli 32 e 34.

4.   I riferimenti nel presente regolamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2017 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui la tavola di concordanza contiene disposizioni relative alla direttiva 2004/39/CE.

Ove le disposizioni del presente regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati fino al 3 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

(2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

(5)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(7)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(9)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

(10)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (cfr. pagina 349 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (cfr. pagina 179 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336, del 23.12.2003, pag. 33).

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(17)  GU C 177 del 20.6.2012, pag. 1.

(18)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(20)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(21)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (cfr. pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(23)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(24)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(25)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(26)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(28)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

(29)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(30)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(31)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

(32)  Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4,2004, pag. 70).

(33)  Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73).

(34)  Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70).

(35)  Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33).


ALLEGATO I

A.   Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, e fatti salvi i tipi di condotta di cui al paragrafo 2 di tale articolo, i partecipanti al mercato e le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non devono essere necessariamente considerati una manipolazione di mercato:

a)

la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei prezzi;

b)

la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate da persone con un’importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto d’asta sulla base quote di emissioni;

c)

se operazioni avviate non portano a modificare la titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni;

d)

la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate o gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni;

e)

la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f)

la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione del book di negoziazione (order book) a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione; e

g)

la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono avviate le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni.

B.   Indicatori di manipolazioni consistenti nell’utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e fatti salvi i tipi di condotta di cui al paragrafo 2 di tale articolo, i partecipanti al mercato e le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non devono essere necessariamente considerati una manipolazione di mercato:

a)

se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate; e

b)

se vengono inoltrati ordini di compravendita o avviate operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Il presente regolamento

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 1

 

Articolo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, primo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, punto 2

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 3

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 4

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 5

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 6

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, punto 7

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 8

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 9

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1, punto 10

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 11

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 12

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 1, punto 13

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 1, punti da 14 a 35

 

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 6

 

Articolo 6, paragrafo 7

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 4

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 11

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 5

 

Articolo 13, paragrafo 6

 

Articolo 13, paragrafo 7

 

Articolo 13, paragrafo 8

 

Articolo 13, paragrafo 9

 

Articolo 13, paragrafo 10

 

Articolo 13, paragrafo 11

 

Articolo 14, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, lettera b)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 14, lettera c)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 15

Articolo 5

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 10, settimo trattino

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

 

Articolo 17, paragrafo 6

 

Articolo 17, paragrafo 7

 

Articolo 17, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 17, paragrafo 9

 

Articolo 17, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 10, primo e secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 11

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 4

 

Articolo 18, paragrafo 5

 

Articolo 18, paragrafo 6

 

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 9, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 8

 

Articolo 18, paragrafo 9

Articolo 6, paragrafo 10, quarto trattino

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 4, lettera a)

 

Articolo 19, paragrafo 4, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafi da 5 a 13

 

Articolo 19, paragrafo 14

Articolo 6, paragrafo 10, quinto trattino

Articolo 19, paragrafo 15

Articolo 6, paragrafo 10, quinto trattino

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 10, sesto trattino e articolo 6, paragrafo 11

Articolo 21

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), seconda frase

Articolo 22

Articolo 11, primo comma e Articolo 10

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 23, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 23, paragrafo 2, lettera f)

 

Articolo 23, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 23 paragrafo 2, lettera j)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 23, paragrafo 2), lettera l

Articolo 12, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera m)

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 4

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 15 bis, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 15 bis, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 8

 

Articolo 25, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 26

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 27, paragrafo 2

 

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 28

 

Articolo 29

 

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

 

Articolo 30, paragrafo 3

 

Articolo 31

 

Articolo 32

 

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 5, primo comma

Articolo 33, paragrafo 2

 

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 33, paragrafo 5

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 35

 

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

 

Articolo 37

Articolo 20

Articolo 38

 

Articolo 39

Articolo 21

Allegato

 


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/62


REGOLAMENTO (UE) N. 597/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare tali poteri agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

Al fine di garantire l’efficace adeguamento di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE con riguardo alle specifiche tecniche e alle condizioni in relazione alle caratteristiche di segnale e alle caratteristiche di applicazione dell’uso dei deterrenti acustici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 che stabilisce la procedura e il formato delle relazioni elaborate dagli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

In considerazione dell’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un regime di rigorosa protezione dei cetacei, conformemente al regolamento (CE) n. 812/2004, e in considerazione delle lacune individuate nella Commissione in tale regolamento, l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni di tale regolamento per la protezione dei cetacei dovrebbero essere sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 2015. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l’effettiva protezione dei cetacei, anche attraverso il processo di regionalizzazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 812/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I deterrenti acustici usati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, sono conformi alle specifiche tecniche e modalità d’uso stabilite nell’allegato II. Al fine di assicurare che l’allegato II continui a riflettere le stato del progresso tecnico e scientifico, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis aggiornando le caratteristiche di segnale e le corrispondenti caratteristiche di applicazione. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione prevede un tempo sufficiente per l’attuazione di tali adeguamenti.»;

2)

all’articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione esamina l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l’effettiva protezione dei cetacei.»;

3)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Attuazione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all’articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/65


REGOLAMENTO (UE) N. 598/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire sia l’efficace funzionamento dei sistemi di trasporto dell’Unione sia la tutela dell’ambiente.

(2)

Lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo richiede l’adozione di una serie di misure intese a ridurre l’impatto acustico dei velivoli negli aeroporti dell’Unione. Tali misure dovrebbero attenuare la zona di rumore nell’area attorno agli aeroporti dell’Unione al fine di mantenere o migliorare la qualità di vita degli abitanti vicini e promuovere la compatibilità tra attività aeronautiche e aree residenziali, in particolare laddove sono coinvolti voli notturni.

(3)

La risoluzione A33/7 dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) introduce il concetto di «approccio equilibrato» alla gestione del rumore («approccio equilibrato») e definisce un metodo coerente per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli. È opportuno che l’approccio equilibrato resti il fondamento su cui poggia la disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dall’aviazione, in quanto settore di dimensioni mondiali. L’approccio equilibrato riconosce e non pregiudica la validità dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle politiche consolidate. L’integrazione delle norme internazionali dell’approccio equilibrato nel presente regolamento dovrebbe consentire di ridurre notevolmente il rischio di controversie internazionali, nel caso in cui le restrizioni operative dirette a contenere il rumore si ripercuotano sull’attività di vettori di paesi terzi.

(4)

In seguito al ritiro dei velivoli più rumorosi, a norma della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), occorre un aggiornamento delle modalità di utilizzo delle misure relative alle restrizioni operative affinché le autorità possano trattare il problema dei velivoli attualmente più rumorosi in modo da migliorare il clima acustico nell’intorno degli aeroporti dell’Unione, entro il quadro internazionale dell’approccio equilibrato.

(5)

La relazione della Commissione del 15 febbraio 2008 intitolata «Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari» metteva in rilievo la necessità di chiarire, nel testo della direttiva 2002/30/CE, la ripartizione delle responsabilità e precisare i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati durante il processo di determinazione del rumore, in modo da conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore con misure improntate al principio costi/efficacia per ogni aeroporto.

(6)

L’introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell’Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni singola situazione, pur limitando le capacità, può contribuire a migliorare il clima acustico nell’intorno degli aeroporti. È tuttavia possibile che un uso inefficiente delle capacità esistenti provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l’efficienza dell’intera rete aeronautica dell’Unione. Poiché l’obiettivo specifico di abbattimento del rumore del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle norme armonizzate sulla procedura per l’introduzione di restrizioni operative nell’ambito del processo di gestione del rumore, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Tale metodo armonizzato, oltre a non imporre obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continuano ad emanare dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o da altre norme o legislazione pertinenti dell’Unione in ciascuno Stato membro, non pregiudica la scelta effettiva di misure.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto agli Stati membri nei quali si trova un aeroporto con un traffico superiore a 50 000 movimenti di velivoli civili per anno di calendario e allorché, per tale aeroporto, è presa in considerazione l’introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai velivoli utilizzati in attività civili. Non dovrebbe applicarsi ai velivoli utilizzati in attività militari, doganali, di polizia e attività antincendio. Inoltre, varie attività di carattere eccezionale, quali i voli per ragioni umanitarie urgenti, la ricerca e il salvataggio in situazioni di emergenza, l’assistenza medica nonché i soccorsi in caso di calamità, dovrebbero essere esentate dall’applicazione del presente regolamento.

(9)

La determinazione del rumore, da effettuarsi con regolarità conformemente alla direttiva 2002/49/CE, dovrebbe condurre all’adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione non consente di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento, tenendo conto dello sviluppo previsto dell’aeroporto. Negli aeroporti in cui è stato constatato un problema di inquinamento acustico, ulteriori misure di abbattimento del rumore dovrebbero essere individuate in conformità della metodologia dell’approccio equilibrato. Al fine di garantire un’ampia applicazione dell’approccio equilibrato nell’Unione, si raccomanda di ricorrere a tale approccio ogniqualvolta il suo uso sia considerato adeguato dal singolo Stato membro interessato, anche al di là dell’ambito di applicazione del presente regolamento. Restrizioni operative volte a contenere il rumore dovrebbero essere introdotte solo se altre misure dell’approccio equilibrato non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi specifici prestabiliti in materia di abbattimento del rumore.

(10)

Mentre un’analisi dei costi e dei benefici dà un’indicazione degli effetti economici positivi totali, mettendo a confronto tutti i costi generati e i benefici ottenuti, una valutazione dell’efficacia dei costi verte sul raggiungimento di un determinato obiettivo al minor costo, raffrontando solo i costi. Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che gli Stati membri utilizzino analisi dei costi e dei benefici, se del caso.

(11)

È necessario riconoscere l’importanza degli aspetti relativi alla salute in relazione a problemi di inquinamento acustico ed è pertanto importante che tali aspetti siano tenuti in considerazione in modo coerente presso tutti gli aeroporti quando è presa una decisione sugli obiettivi di abbattimento del rumore, tenendo conto dell’esistenza di norme comuni dell’Unione in questo settore. Gli aspetti relativi alla salute dovrebbero essere quindi valutati in conformità della legislazione dell’Unione in materia di valutazione degli effetti del rumore.

(12)

La determinazione del rumore dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e misurabili, comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe poggiare sulle informazioni esistenti disponibili, quali le informazioni derivanti dall’attuazione della direttiva 2002/49/CE. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali informazioni siano affidabili, siano ottenute in modo trasparente e siano accessibili alle autorità competenti e ai soggetti interessati. È opportuno che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo.

(13)

L’autorità competente cui spetta adottare le restrizioni operative relative al rumore dovrebbe essere indipendente da qualsiasi organizzazione che interviene nell’esercizio dell’aeroporto o nel trasporto aereo, nella fornitura di servizi di navigazione aerea o rappresentativa dei loro interessi nonché dei residenti che abitano nelle vicinanze dell’aeroporto. Ciò non dovrebbe essere inteso nel senso che si esige dagli Stati membri la modifica delle loro strutture amministrative o delle loro procedure decisionali.

(14)

Gli Stati membri hanno introdotto restrizioni operative dirette a contenere il rumore in conformità di normative nazionali basate su metodi di determinazione del rumore riconosciuti a livello nazionale, che al momento potrebbero non essere pienamente conformi al metodo indicato nel documento 29 della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC/CEAC), dal titolo «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports» («doc. 29 dell’ECAC»), né utilizzare le informazioni riconosciute a livello internazionale sulle emissioni acustiche dei velivoli. Pur tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di una restrizione operativa relativa al rumore dovrebbero essere valutate in base ai metodi illustrati nel doc. 29 dell’ECAC e all’approccio equilibrato. È pertanto opportuno che gli Stati membri adeguino le valutazioni delle restrizioni operative vigenti nella legislazione nazionale in modo da renderle conformi al doc. 29 dell’ECAC.

(15)

È opportuno introdurre una nuova definizione di restrizioni operative, più ampia rispetto a quella contenuta nella direttiva 2002/30/CE, al fine di facilitare l’attuazione delle nuove tecnologie e delle nuove capacità operative dell’equipaggiamento a bordo e a terra. La sua applicazione non dovrebbe determinare ritardi nell’attuazione di misure operative che potrebbero ridurre immediatamente l’impatto acustico senza incidere in modo sostanziale sulle capacità operative di un aeroporto. Tali misure non dovrebbero pertanto essere considerate nuove restrizioni operative.

(16)

Se le informazioni sul rumore fossero centralizzate si ridurrebbero notevolmente gli oneri amministrativi sia per gli operatori del trasporto aereo sia per i gestori di aeroporti. Tali informazioni sono attualmente fornite e gestite a livello dei singoli aeroporti. Occorre che tali dati siano messi a disposizione degli operatori del trasporto aereo e dei gestori di aeroporti a fini operativi. È importante utilizzare, come strumenti di convalida, la banca dati dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia») sulla certificazione della rispondenza alle norme acustiche, insieme ai dati sui singoli voli dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Attualmente questi dati sono sistematicamente richiesti per la gestione centrale del flusso, ma non sono ad oggi disponibili per la Commissione o per l’Agenzia, e devono essere indicati ai fini del presente regolamento e per il regolamento sulle prestazioni della gestione del traffico aereo. Facilitare l’accesso a dati di modellazione convalidati, determinati secondo processi e migliori prassi riconosciuti a livello internazionale, dovrebbe migliorare la qualità del rilevamento delle curve isofoniche dei singoli aeroporti, agevolando il processo decisionale a monte delle politiche.

(17)

Per evitare conseguenze indesiderate sulla sicurezza, sulla capacità aeroportuale e sulla concorrenza, la Commissione dovrebbe informare la pertinente autorità competente qualora riscontrasse che la procedura seguita per l’introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore non soddisfi i requisiti del presente regolamento. L’autorità competente dovrebbe esaminare la notifica della Commissione e informare quest’ultima delle sue intenzioni prima di introdurre restrizioni operative.

(18)

Al fine di tenere conto dell’approccio equilibrato, è opportuno adottare disposizioni relative alla possibilità, in circostanze particolari, di deroghe per gli operatori di paesi terzi in via di sviluppo, senza le quali tali operatori subirebbero pregiudizi eccessivi. Il riferimento ai «paesi in via di sviluppo» è da intendersi alla luce dello specifico contesto dell’aviazione e non comprende tutti i paesi che sarebbero altrimenti definiti tali all’interno della comunità internazionale. In particolare è necessario garantire che tali deroghe siano compatibili con il principio di non discriminazione.

(19)

Al fine di tenere conto della costante evoluzione delle tecnologie relative alle cellule e ai motori aerei, nonché dei metodi utilizzati per rilevare le curve isofoniche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: l’aggiornamento delle norme acustiche per i velivoli di cui al presente regolamento e il riferimento ai relativi metodi di certificazione tenendo conto, ove appropriato, delle modifiche nei pertinenti documenti dell’ICAO nonché l’aggiornamento del riferimento al metodo di calcolo delle curve isofoniche, tenendo conto, ove appropriato, delle modifiche nei pertinenti documenti dell’ICAO. È inoltre opportuno prendere in considerazione anche le modifiche del doc. 29 dell’ECAC per gli aggiornamenti tecnici mediante atti delegati, se del caso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

Sebbene il presente regolamento preveda una valutazione periodica del rumore negli aeroporti, siffatta valutazione non implica necessariamente l’adozione di nuove restrizioni operative dirette a contenere il rumore o il riesame di quelle esistenti. Pertanto, il presente regolamento non richiede il riesame delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore già in vigore alla data della sua entrata in vigore, comprese quelle risultanti da decisioni giudiziarie o da processi di mediazione locali. Non sono considerate nuove restrizioni operative dirette a contenere il rumore le modifiche tecniche minori apportate alle misure che non hanno un’incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni.

(21)

Qualora il processo di consultazione che precede l’adozione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore sia stato avviato nel quadro della direttiva 2002/30/CE e sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno permettere che la decisione finale sia presa conformemente alla direttiva 2002/30/CE, al fine di salvaguardare i progressi già compiuti nell’ambito di tale processo.

(22)

Tenuto conto della necessità di un’applicazione coerente del metodo di determinazione del rumore nel mercato aeronautico dell’Unione, il presente regolamento stabilisce disposizioni comuni nell’ambito delle restrizioni operative dirette al contenimento del rumore.

(23)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2002/30/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce, laddove sia stato constatato un problema di inquinamento acustico, norme concernenti la procedura da seguire per l’introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti, per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone che subiscono in misura significativa gli effetti nocivi del rumore prodotto dai velivoli, in conformità dell’approccio equilibrato.

2.   Il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

a)

favorire il raggiungimento di obiettivi specifici di riduzione dell’inquinamento acustico, ivi compresi gli aspetti relativi alla salute, a livello dei singoli aeroporti, rispettando nel contempo le pertinenti norme dell’Unione, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2002/49/CE, e la legislazione di ciascuno Stato membro;

b)

consentire il ricorso a restrizioni operative in conformità dell’approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate.

3.   Il presente regolamento si applica ai velivoli utilizzati in attività civili. Non si applica ai velivoli utilizzati in operazioni militari, doganali, di polizia o simili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «velivolo»: un aeromobile ad ali fisse la cui massa massima certificata al decollo è pari o superiore a 34 000 kg, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati all’equipaggio;

2)   «aeroporto»: un aeroporto con un traffico superiore a 50 000 movimenti di velivoli civili per anno di calendario (intendendosi per movimento il decollo o l’atterraggio), in base alla media degli ultimi tre anni di calendario prima della determinazione del rumore;

3)   «approccio equilibrato»: il processo sviluppato dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale attraverso il quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l’abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di risolvere il problema dell’inquinamento acustico nel massimo rispetto del principio costi/efficacia a livello dei singoli aeroporti;

4)   «velivolo marginalmente conforme»: un velivolo certificato conformemente ai limiti definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago) con un margine cumulativo inferiore a 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita) durante un periodo transitorio che ha termine il 14 giugno 2020 e con un margine cumulativo inferiore a 10 EPNdB al termine di tale periodo transitorio, intendendosi per margine cumulativo la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione di Chicago;

5)   «intervento diretto a contenere il rumore»: ogni misura che incide sul clima acustico dell’intorno aeroportuale, a cui si applicano i principi dell’approccio equilibrato, ivi compresi interventi non operativi che possono ripercuotersi sul numero delle persone esposte al rumore prodotto dai velivoli;

6)   «restrizione operativa»: un intervento diretto a contenere il rumore che limita l’accesso ad un aeroporto o ne riduce le capacità operative, ivi comprese le restrizioni operative intese a vietare l’esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le restrizioni operative parziali che ad esempio si applicano per un determinato periodo di tempo durante il giorno o soltanto a talune piste dell’aeroporto.

Articolo 3

Autorità competenti

1.   Lo Stato membro in cui è situato un aeroporto di cui all’articolo 2, punto 2, designa una o più autorità competenti per la procedura da seguire nell’adottare le restrizioni operative.

2.   Le autorità competenti non dipendono da alcuna organizzazione che possa essere interessata dall’intervento diretto a contenere il rumore. Tale indipendenza può essere raggiunta attraverso una separazione funzionale.

3.   Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti designate di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica queste informazioni.

Articolo 4

Diritto di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono che vi sia un diritto di impugnare le restrizioni operative adottate ai sensi del presente regolamento dinanzi a un organo di ricorso diverso dall’autorità che ha preso la restrizione contestata, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.

2.   Lo Stato membro in cui sia situato un aeroporto di cui all’articolo 2, punto 2, notifica tempestivamente alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’organo di ricorso designato di cui al paragrafo 1 o, ove opportuno, le modalità per garantire la designazione di un organo di ricorso.

Articolo 5

Disposizioni generali relative alla gestione del rumore prodotto dai velivoli

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il rumore a livello di singolo aeroporto di cui all’articolo 2, punto 2, sia determinato conformemente alla direttiva 2002/49/CE.

2.   Gli Stati membri garantiscono che sia adottato l’approccio equilibrato per la gestione del rumore prodotto dai velivoli negli aeroporti in cui è stato constatato un problema di rumore. A tal fine provvedono affinché:

a)

sia definito l’obiettivo di abbattimento del rumore per l’aeroporto interessato, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 8 e dell’allegato V della direttiva 2002/49/CE;

b)

siano individuate le misure disponibili atte a ridurre l’impatto acustico;

c)

sia valutata accuratamente la probabile efficacia delle misure di mitigazione del rumore sotto il profilo dei costi;

d)

siano selezionate le misure tenendo conto del pubblico interesse nel settore del trasporto aereo per quanto riguarda le prospettive di sviluppo dei loro aeroporti, senza nuocere alla sicurezza;

e)

siano consultati i soggetti interessati in maniera trasparente sugli interventi che intendono mettere in atto;

f)

siano adottate le misure e siano fornite informazioni sufficienti su di esse;

g)

siano attuate le misure; e

h)

siano previsti meccanismi di risoluzione delle controversie.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono messi in atto interventi diretti a contenere il rumore, sia presa in considerazione la seguente combinazione di misure disponibili, al fine di determinare la misura o combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici:

a)

effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli;

b)

pianificazione e gestione territoriali;

c)

procedure operative volte all’abbattimento del rumore;

d)

restrizioni operative non applicate come prima soluzione ma previo esame delle altre misure dell’approccio equilibrato.

Tra le misure disponibili può rientrare ove necessario il ritiro dei velivoli marginalmente conformi. Gli Stati membri, o i gestori aeroportuali, se del caso, possono offrire incentivi economici per incoraggiare gli operatori del trasporto aereo a utilizzare velivoli meno rumorosi durante il periodo transitorio di cui all’articolo 2, punto 4. Tali incentivi economici sono conformi alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

4.   Le misure possono, nell’ambito dell’approccio equilibrato, essere distinte in base al tipo di velivolo, alle prestazioni acustiche del velivolo, all’utilizzo di aeroporti e di apparati di navigazione aerea, alle traiettorie di volo e/o all’arco temporale.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, le restrizioni operative sotto forma di ritiro dei velivoli marginalmente conformi dalle operazioni aeroportuali non riguardano i velivoli subsonici civili che sono conformi, grazie alla loro certificazione originale o alla ricertificazione, alla norma acustica stabilita nel volume 1, parte II, capitolo 4, dell’allegato 16 della convenzione di Chicago.

6.   Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono più restrittive di quanto necessario al fine di conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità o sull’identità e non sono arbitrarie.

Articolo 6

Disposizioni relative alla determinazione del rumore

1.   Le autorità competenti provvedono affinché sia determinato periodicamente il rumore degli aeroporti di cui sono responsabili, conformemente alla direttiva 2002/49/CE e alla legislazione applicabile in ciascuno Stato membro. Le autorità competenti possono chiedere l’assistenza dall’organo di valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (7).

2.   Se la determinazione di cui al paragrafo 1 indica che possono essere necessarie nuove misure di restrizione operativa per risolvere un problema di inquinamento acustico in un aeroporto, le autorità competenti provvedono affinché:

a)

siano applicati i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all’allegato I in modo tale da tenere in debita considerazione il contributo di ciascun tipo di misura applicabile nell’ambito dell’approccio equilibrato, prima che siano introdotte restrizioni operative;

b)

sia istituita, al livello adeguato, una cooperazione tecnica tra i gestori dell’aeroporto, gli operatori di trasporto aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea affinché siano esaminate misure di mitigazione del rumore. Le autorità competenti provvedono inoltre affinché i residenti locali o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti siano consultati e siano fornite loro informazioni tecniche sulle misure di mitigazione del rumore;

c)

sia valutata l’efficacia in termini di costi delle nuove restrizioni operative, conformemente all’allegato II. Non sono considerate nuove restrizioni operative le modifiche tecniche minori apportate alle misure, se non hanno un’incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni;

d)

il processo di consultazione dei soggetti interessati, che può assumere la forma di un processo di mediazione, sia organizzato con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e le metodologie di calcolo siano accessibili e trasparenti. I soggetti interessati dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell’adozione delle nuove restrizioni operative. Tra i soggetti interessati figurano almeno:

i)

i residenti locali che abitano nelle vicinanze dell’aeroporto e interessati da problemi di inquinamento acustico generato dal traffico aereo o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti;

ii)

i rappresentanti delle imprese locali con sede nelle vicinanze dell’aeroporto, le cui attività subiscono ripercussioni a causa del traffico aereo e delle operazioni aeroportuali;

iii)

gli operatori degli aeroporti interessati;

iv)

i rappresentanti degli operatori di trasporto aereo che potrebbero essere interessati dagli interventi diretti a contenere il rumore;

v)

i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati;

vi)

il gestore della rete, di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (8);

vii)

ove applicabile, il coordinatore designato per l’assegnazione delle bande orarie.

3.   Le autorità competenti seguono e controllano l’attuazione delle restrizioni operative, intervenendo laddove necessario. Provvedono a che le informazioni pertinenti siano messe a disposizione a titolo gratuito e siano facilmente e rapidamente accessibili per i residenti locali che abitano nell’intorno degli aeroporti e per le pertinenti autorità locali.

4.   Le informazioni pertinenti comprendono:

a)

nel rispetto delle leggi nazionali, le informazioni relative alle presunte violazioni dovute a cambiamenti delle procedure di volo, in relazione all’impatto prodotto e ai motivi di tali cambiamenti;

b)

i criteri generali applicati per la distribuzione e la gestione del traffico in ciascun aeroporto, nella misura in cui tali criteri possano produrre un impatto ambientale o acustico, e

c)

i dati raccolti dai sistemi di misurazione del rumore, qualora disponibili.

Articolo 7

Informazioni sulle prestazioni acustiche

1.   Le decisioni sulle restrizioni operative dirette a contenere il rumore si basano sulle prestazioni acustiche dei velivoli, determinate dalla procedura di certificazione effettuata in conformità dell’allegato 16, volume 1, della convenzione di Chicago, sesta edizione (marzo 2011).

2.   Su richiesta della Commissione, gli operatori di trasporto aereo comunicano le seguenti informazioni sulle prestazioni acustiche dei loro velivoli che utilizzano aeroporti dell’Unione:

a)

le marche di nazionalità e di immatricolazione dei velivoli;

b)

la documentazione acustica dei velivoli utilizzati, insieme al relativo peso massimo effettivo certificato al decollo;

c)

ogni eventuale modificazione dei velivoli che incida sulle prestazioni acustiche e sia indicata nella documentazione acustica.

3.   Su richiesta dell’Agenzia, i titolari di un certificato di omologazione del tipo del velivolo o di un certificato di omologazione del tipo supplementare rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e le persone fisiche o giuridiche che utilizzano aeromobili per i quali non è stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo a norma del suddetto regolamento, forniscono informazioni sul rumore e sulle prestazioni dei velivoli a fini di modellazione del rumore. L’Agenzia precisa i dati richiesti, i tempi, la forma e le modalità per la loro fornitura. L’Agenzia verifica le informazioni ricevute sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche dei velivoli a fini di modellazione e le mette a disposizione delle altre parti a fini di modellazione del rumore.

4.   I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono limitati allo stretto necessario e forniti gratuitamente, in versione elettronica e nel formato eventualmente indicato.

5.   L’Agenzia verifica i dati sul rumore e sulle prestazioni dei velivoli a fini di modellazione relativamente ai suoi compiti svolti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

6.   I dati sono conservati in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali.

Articolo 8

Disposizioni sull’introduzione di restrizioni operative

1.   Le autorità competenti notificano agli Stati membri, alla Commissione e ai relativi soggetti interessati l’introduzione di una restrizione operativa sei mesi prima della sua adozione, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l’assegnazione delle bande orarie di cui all’articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (10), per l’aeroporto interessato e per la relativa stagione di traffico.

2.   In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell’articolo 6, la notifica è accompagnata da una relazione scritta, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5,che spiega le ragioni alla base dell’introduzione della restrizione operativa, l’obiettivo di abbattimento del rumore stabilito per l’aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero.

3.   La Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa ed entro un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, riesaminare la procedura per l’introduzione di una restrizione operativa. La Commissione, se ritiene che l’introduzione di una restrizione operativa volta a contenere il rumore non rispetti la procedura stabilita dal presente regolamento, può trasmetterne notifica all’autorità competente. L’autorità competente esamina la notifica della Commissione e informa quest’ultima delle sue intenzioni prima di introdurre le restrizioni operative.

4.   Se una restrizione operativa riguarda il ritiro da un aeroporto di velivoli marginalmente conformi, nei sei mesi successivi alla notifica di cui al paragrafo 1 è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare in tale aeroporto servizi supplementari superiori al numero di movimenti effettuati nel periodo corrispondente dell’anno precedente. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti decidano la percentuale annua di riduzione del numero di movimenti dei velivoli marginalmente conformi da parte di operatori interessati dalla restrizione in tale aeroporto, tenendo in debita considerazione l’età del velivolo e la composizione dell’intera flotta. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 4, questa percentuale non supera il 25 % del numero di movimenti di velivoli marginalmente conformi per ciascun operatore in servizio presso tale aeroporto.

Articolo 9

Paesi in via di sviluppo

1.   Al fine di evitare pregiudizi economici eccessivi, le autorità competenti possono prevedere, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, deroghe alle restrizioni operative dirette a contenere il rumore per i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo, a condizione che tali velivoli:

a)

siano dotati di un certificato attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione di Chicago;

b)

siano stati in servizio nell’Unione nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento;

c)

siano stati iscritti durante tale periodo di cinque anni nel registro del paese in via di sviluppo interessato dalla deroga; e

d)

continuino ad essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese.

2.   Quando uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 10

Deroga per attività di carattere eccezionale

Le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, singole attività negli aeroporti di cui sono responsabili svolte da velivoli marginalmente conformi che non potrebbero altrimenti effettuarsi sulla base del presente regolamento.

Tale deroga è limitata:

a)

alle attività che siano di carattere talmente eccezionale che sarebbe irragionevole negare una deroga temporanea, compresi i voli per aiuti umanitari; oppure

b)

ai voli non aventi fini di lucro per trasformazioni, riparazioni o attività di manutenzione.

Articolo 11

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 per quanto riguarda:

a)

aggiornamenti tecnici delle norme di certificazione acustica di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a); e della procedura di certificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

b)

aggiornamenti tecnici della metodologia e dei descrittori di cui all’allegato I.

Scopo di tali aggiornamenti è quello di tenere conto, ove appropriato, delle modifiche alle pertinenti norme internazionali.

Articolo 12

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Informazione e revisione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta, le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento.

Entro il 14 giugno 2021, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento.

Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione del regolamento.

Articolo 14

Restrizioni operative esistenti

Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore introdotte prima del 13 giugno 2016 restano in vigore fino a quando le autorità competenti non decidano di rivederle conformemente al presente regolamento.

Articolo 15

Abrogazione

La direttiva 2002/30/CE è abrogata con effetto dal 13 giugno 2016.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 15 del presente regolamento, le restrizioni operative dirette a contenere il rumore decise dopo il 13 giugno 2016 possono essere adottate a norma della direttiva 2002/30/CE se il processo di consultazione preliminare alla loro adozione era in corso alla suddetta data e purché le restrizioni in questione siano adottate al più tardi entro un anno da tale data.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 173.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 110.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 …[(GU…)] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

(5)  Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).


ALLEGATO I

DETERMINAZIONE DEL RUMORE NEGLI AEROPORTI

Metodologia:

Le autorità competenti garantiranno l’uso di metodi di determinazione del rumore elaborati in conformità del doc. 29 della Conferenza europea dell’aviazione civile, dal titolo «Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», terza edizione.

Descrittori:

1.

L’impatto del rumore generato dal traffico aereo è rappresentato almeno tramite i descrittori di rumore Lden e Lnight, definiti e calcolati in conformità dell’allegato I della direttiva 2002/49/CE.

2.

Possono essere usati anche altri descrittori di rumore supplementari che abbiano una base oggettiva.

Informazioni sulla gestione del rumore:

1.   Situazione attuale

1.1.

Descrizione dell’aeroporto, con indicazione delle dimensioni, dell’ubicazione, dell’intorno aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo.

1.2.

Descrizione di eventuali obiettivi ambientali fissati per l’aeroporto e il contesto nazionale, che deve includere la descrizione degli obiettivi di abbattimento del rumore dei velivoli per lo stesso aeroporto.

1.3.

Particolari delle curve isofoniche degli anni precedenti in questione, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli, realizzata in conformità all’allegato II della direttiva 2002/49/CE.

1.4.

Descrizione delle misure vigenti e già attuate e di quelle previste per gestire il rumore prodotto dai velivoli nel quadro dell’approccio equilibrato, in che modo incidono sulle emissioni sonore e come contribuiscono a risolvere la situazione, facendo riferimento a:

1.4.1.

per la riduzione alla fonte:

a)

informazioni sull’attuale flotta aerea e sugli sviluppi tecnologici previsti;

b)

piani specifici di rinnovo della flotta;

1.4.2.

per la pianificazione e la gestione del territorio:

a)

strumenti di pianificazione esistenti, come la pianificazione globale o la zonizzazione acustica;

b)

misure di mitigazione vigenti, quali norme per l’edilizia, programmi di isolamento acustico, o misure per ridurre le zone con destinazione d’uso sensibile;

c)

processo di consultazione sulle misure in relazione alla destinazione d’uso dei terreni;

d)

controllo degli sconfinamenti illeciti;

1.4.3.

per le misure operative di abbattimento del rumore, purché tali misure non limitino le capacità aeroportuali, ricorso a:

a)

piste preferenziali;

b)

rotte preferenziali a fini acustici;

c)

procedure di decollo e avvicinamento destinate ad abbattere il rumore;

d)

indicazione del grado di conformità di tali misure tramite gli indicatori ambientali di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 691/2010;

1.4.4.

per le restrizioni operative, ricorso a:

a)

restrizioni generali, ad esempio massimali di movimenti o quote di emissioni sonore;

b)

restrizioni specifiche per i velivoli, ad esempio il ritiro di velivoli marginalmente conformi;

c)

restrizioni parziali, con distinzione tra misure diurne e notturne;

1.4.5.

gli strumenti finanziari in vigore, ad esempio imposte aeroportuali sul rumore.

2.   Previsioni in assenza di nuove misure

2.1.

Descrizioni di eventuali modifiche ed ampliamenti dell’aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali, previsioni di avvicinamento e di decollo, composizione futura del traffico nonché la sua crescita prevista ed uno studio particolareggiato dell’impatto acustico sulle aree circostanti causato dall’ampliamento della capacità, delle piste e terminali e dalla modifica delle traiettorie di volo e delle rotte di avvicinamento e di decollo.

2.2.

Nell’eventualità di un’estensione della capacità aeroportuale, indicazione dei vantaggi inerenti a tale capacità supplementare nel più vasto contesto regionale e della rete aeronautica.

2.3.

Descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di ulteriori misure e descrizione delle misure già programmate per migliorare tale impatto acustico nello stesso periodo.

2.4.

Curve isofoniche previste, compresa la stima del numero di persone che saranno probabilmente disturbate dal rumore dei velivoli, distinguendo fra aree residenziali preesistenti, aree residenziali recenti o previste e future aree residenziali previste cui è già stata accordata l’autorizzazione dalle autorità competenti.

2.5.

Valutazione delle conseguenze e dei costi possibili inerenti ad un’assenza di interventi miranti a ridurre gli effetti di un peggioramento dell’inquinamento acustico, nell’ipotesi di una tale evoluzione.

3.   Valutazione delle misure complementari

3.1.

Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte da sottoporre ad analisi più approfondita e informazioni sull’analisi dei costi e dei benefici, in particolare i costi derivanti dall’introduzione di tali misure; il numero di persone che dovrebbero beneficiarne e l’arco temporale in cui saranno attuate; infine, una categorizzazione dell’efficacia globale delle singole misure.

3.2.

Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sull’ambiente e sulla concorrenza per altri aeroporti, altri operatori e altre parti interessate.

3.3.

Le motivazioni delle scelte operate.

3.4.

Riepilogo di natura non tecnica.


ALLEGATO II

Valutazione in termini costi/efficacia delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore

Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di costi/efficacia tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile:

1)

benefici attesi in termini di emissioni sonore derivanti dalle misure previste, nell’immediato e in futuro;

2)

sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compresi i rischi per terzi;

3)

capacità aeroportuale;

4)

effetti sulla rete aeronautica europea.

Le autorità competenti possono inoltre tenere in considerazione i seguenti fattori:

1)

salute e sicurezza dei residenti locali che abitano nelle vicinanze dell’aeroporto;

2)

sostenibilità ambientale, ivi compresa l’interdipendenza tra rumore ed emissioni;

3)

effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull’occupazione ed effetti economici.


Dichiarazione della Commissione sulla revisione della direttiva 2002/49/CE

La Commissione sta discutendo con gli Stati membri l’allegato II della direttiva 2002/49/CE (metodi di calcolo del rumore) nella prospettiva di adottarlo nei prossimi mesi.

Sulla base dei risultati dei lavori attualmente in corso a livello dell’OMS riguardo alla metodologia per valutare le implicazioni dell’impatto acustico sulla salute, la Commissione intende rivedere l’allegato III della direttiva 2002/49/CE (stima dell’impatto sulla salute, curve dose-risposta).


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/79


REGOLAMENTO (UE) N. 599/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione, o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.

(2)

Per consentire agli Stati membri e all’Unione di rispettare i propri impegni internazionali, l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell’Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono adottate nell’ambito del gruppo Australia, del Regime di non proliferazione nel settore missilistico, del gruppo dei fornitori nucleari, dell’intesa di Wassenaar e della convenzione sulle armi chimiche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I di detto regolamento sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(4)

L’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 deve essere aggiornato periodicamente per garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali in materia di sicurezza, la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell’aggiornare detto elenco di prodotti a duplice uso possono avere effetti negativi a livello della sicurezza e della non proliferazione a livello internazionale, nonché sulle prestazioni delle attività economiche degli esportatori dell’Unione. La natura tecnica delle modifiche e il fatto che tali modifiche debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, significa tuttavia che, per recepire nell’Unione gli aggiornamenti necessari, è opportuno ricorrere a una procedura accelerata.

(5)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 introduce le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione come uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi di detto regolamento. Le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione consentono a esportatori stabiliti nell’Unione di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.

(6)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione attualmente vigenti nell’Unione. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni, può essere necessario eliminare dall’ambito di applicazione di dette autorizzazioni alcune destinazioni, soprattutto se, a causa di mutate circostanze, è opportuno sospendere l’autorizzazione di operazioni agevolate di esportazione nell’ambito di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per una determinata destinazione. Eliminare una destinazione dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione non dovrebbe impedire tuttavia che un esportatore possa chiedere un altro tipo di autorizzazione di esportazione conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.

(7)

Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco comune di prodotti a duplice uso conformemente agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(8)

Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 nel senso di eliminare destinazioni dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo in quanto si ritenga che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi incombenti sulla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente.

(9)

Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato come segue:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione di cui agli allegati da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis per eliminare destinazioni dall’ambito di applicazione di tali autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione se tali destinazioni diventano soggette a un embargo sugli armamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Qualora, in caso di tale embargo sugli armamenti, motivi imperativi di urgenza richiedano la rimozione di determinate destinazioni dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, la procedura di cui all’articolo 23 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo all’aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I. L’aggiornamento dell’allegato I avviene all’interno dell’ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso in cui l’aggiornamento dell’allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II bis a II octies o nell’allegato IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 23 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (OJ C 68E del 7.3.2014, pag. 112) e posizione del Consiglio in prima lettura del 3 marzo 2014 (GU C 100 del 4.4.2014, pag. 6). Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riesame del sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l’importanza di rafforzare costantemente l’efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello elevato di sicurezza e un’adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso.

Le tre istituzioni ritengono necessarie una modernizzazione e un’ulteriore convergenza del sistema al fine di far fronte alle nuove minacce e tenere il passo con i rapidi cambiamenti tecnologici, ridurre le distorsioni, creare un autentico mercato comune per i prodotti a duplice uso (condizioni di parità per gli esportatori) e continuare a servire da modello per il controllo delle esportazioni per i paesi terzi.

A tal fine, è essenziale semplificare il processo di aggiornamento degli elenchi di controllo (allegati del regolamento); rafforzare la valutazione dei rischi e lo scambio di informazioni, elaborare migliori standard industriali e ridurre le disparità di attuazione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono le questioni riguardanti le esportazioni di alcune tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) che possono essere usate in relazione alle violazioni dei diritti umani nonché per minare la sicurezza dell’UE, in particolare per le tecnologie utilizzate per la sorveglianza di massa, il monitoraggio, il rintracciamento, la localizzazione e la censura come pure per le vulnerabilità del software.

A tale riguardo sono state avviate consultazioni tecniche, anche nel quadro della visita tra pari UE per i prodotti a duplice uso, del gruppo di coordinamento per i prodotti e le tecnologie a duplice uso e dei regimi di controllo delle esportazioni, e continuano a essere intraprese azioni per affrontare le situazioni di emergenza tramite sanzioni (a norma dell’articolo 215 del TFUE) o misure nazionali. Saranno inoltre intensificati gli sforzi volti a promuovere accordi multilaterali nel contesto dei regimi di controllo delle esportazioni, e saranno esplorate opzioni per affrontare tale questione nel contesto del riesame in corso della politica UE di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, e la preparazione di una comunicazione della Commissione. In tale contesto le tre istituzioni prendono atto dell’accordo del 4 dicembre 2013 degli Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar di adottare controlli su complessi strumenti di sorveglianza che permettono l’accesso non autorizzato ai sistemi informatici, e ai sistemi di sorveglianza delle reti IP.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano inoltre a elaborare ulteriormente il meccanismo globale attuale per i prodotti a duplice uso che non rientrano nell’allegato I del regolamento, al fine di migliorare ancora il sistema di controllo delle esportazioni e la sua applicazione nell’ambito del mercato unico europeo.


Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l’impegno assunto al punto 15 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


Dichiarazione della Commissione sull’aggiornamento del regolamento

Al fine di garantire un approccio europeo più integrato, efficace e coerente alla circolazione (esportazioni, trasferimento, intermediazione e transito) dei prodotti strategici, la Commissione presenterà quanto prima una nuova proposta per l’aggiornamento del regolamento.


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/84


REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria ha messo in luce le debolezze nella trasparenza dei mercati finanziari che potrebbero comportare conseguenze socioeconomiche negative. Una maggiore trasparenza è uno dei principi condivisi per rafforzare il sistema finanziario, come confermato dalla dichiarazione dei leader del G20 resa a Londra in data 2 aprile 2009. Per raggiungere una maggiore trasparenza e rendere più efficace il funzionamento del mercato interno degli strumenti finanziari, è opportuno adottare un nuovo quadro che definisca requisiti uniformi in materia di trasparenza delle transazioni effettuate nei mercati degli strumenti finanziari. È opportuno che tale quadro normativo fornisca un insieme di norme esaustive e applicabili a un ampio ventaglio di strumenti finanziari. È altresì opportuno che preveda requisiti di trasparenza applicabili agli ordini e alle operazioni su azioni conformemente a quanto definito nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

Il gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea presieduto da Jacques de Larosière ha invitato l’Unione a definire regolamenti finanziari d’insieme più armonizzati. Nel contesto della futura architettura europea di vigilanza, il Consiglio europeo del 18 e 19 giungo 2009 ha posto l’accento sulla necessità di definire un codice unico a livello europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari operanti nel mercato interno.

(3)

Di conseguenza, la nuova legislazione dovrebbe essere composta da due diversi strumenti giuridici, una direttiva e il presente regolamento. Insieme, i suddetti strumenti costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di segnalazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere letto in combinato disposto con la direttiva. La necessità di definire un insieme unico di norme per l’insieme degli istituti finanziari per quanto riguarda certi requisiti e di evitare il potenziale arbitraggio normativo, nonché di fornire una maggiore certezza del diritto e ridurre la complessità normativa per i partecipanti al mercato giustifica il ricorso a una base giuridica che permetta l’adozione di un regolamento. Al fine di rimuovere i restanti ostacoli alla negoziazione transfrontaliera e le distorsioni significative alla concorrenza derivanti da leggi nazionali divergenti, nonché evitare l’insorgere di ulteriori probabili ostacoli alla negoziazione transfrontaliera e distorsioni significative della concorrenza, è opportuno adottare un regolamento che definisca norme uniformi in tutti gli Stati membri. Tale atto giuridico direttamente applicabile mira a contribuire in modo determinante al corretto funzionamento del mercato interno e di conseguenza dovrebbe basarsi sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

(4)

La direttiva 2004/39/CE ha definito norme atte a rendere trasparenti, sia prima che dopo la negoziazione, le negoziazioni di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e a comunicare alle autorità competenti le transazioni di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È auspicabile che la direttiva venga rifusa per rispecchiare gli sviluppi nei mercati finanziari, fronteggiare le debolezze emerse e colmare le lacune che sono state messe in luce dalla crisi dei mercati finanziari.

(5)

Le disposizioni riguardanti i requisiti di negoziazione e di trasparenza devono assumere la forma di norme direttamente applicabili alla totalità delle imprese di investimento che dovranno, in tal modo, attenersi a regole uniformi in tutti i mercati dell’Unione; questo, per consentire l’applicazione uniforme di un singolo quadro normativo, rafforzare la fiducia nella trasparenza dei mercati in seno all’Unione, ridurre la complessità normativa e i costi di conformità a carico delle imprese di investimento, in particolare per gli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero, e contribuire, infine, all’eliminazione delle distorsioni della concorrenza. L’adozione di un regolamento di applicabilità diretta è la soluzione più indicata per raggiungere gli obiettivi normativi di cui sopra e garantire condizioni uniformi evitando che attraverso il recepimento di una direttiva si giunga a requisiti nazionali divergenti.

(6)

È importante garantire che la negoziazione di strumenti finanziari avvenga per quanto possibile in sedi organizzate e che tutte queste sedi siano regolamentate in modo adeguato. A norma della direttiva 2004/39/CE si sono sviluppati alcuni sistemi di negoziazione che non erano stati opportunamente inseriti nel regime di regolamentazione. Qualsiasi sistema di negoziazione di strumenti finanziari, quali ad esempio le entità attualmente note come reti di broker crossing, dovrebbe essere adeguatamente regolamentato ed essere autorizzato nell’ambito di una delle tipologie di sedi multilaterali di negoziazione o quale internalizzatore sistematico alle condizioni stabilite nel presente regolamento e nella direttiva 2014/65/UE (5).

(7)

È opportuno precisare le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione, che dovrebbero restare strettamente allineate, in modo da riflettere il fatto che entrambi esplicano in realtà la stessa funzione di negoziazione organizzata. Le definizioni dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove un’impresa di investimento intraprende ogni operazione per conto proprio, anche come controparte interposta tra l’acquirente e il venditore senza assunzione di rischi. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione non dovrebbe essere consentito eseguire gli ordini dei clienti a fronte di capitale proprio. Il termine «sistema» comprende tutti i mercati che sono costituiti da una serie di regole e da una piattaforma di negoziazione nonché quelli che funzionano esclusivamente in base a una serie di regole. I mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione non sono tenuti a gestire un sistema «tecnico» per l’abbinamento (matching) degli ordini e dovrebbero poter gestire altri protocolli di negoziazione, compresi i sistemi nell’ambito dei quali gli utenti possono negoziare a fronte di richieste di quotazioni indirizzate a più fornitori. Un mercato costituito esclusivamente da una serie di regole che disciplinano aspetti relativi all’acquisizione della qualità di membri, all’ammissione di strumenti alla negoziazione, alla negoziazione tra membri, agli obblighi di notifica e, se del caso, di trasparenza, è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi del presente regolamento e le operazioni concluse in base a tali regole sono considerate come concluse nell’ambito del sistema di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. I termini «interessi di acquisto e di vendita» vanno intesi in senso ampio ed includono ordini, quotazioni di prezzi e indicazioni di interesse alla negoziazione.

Tra i requisiti di rilievo figura l’obbligo di far incontrare gli interessi di negoziazione all’interno del sistema in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema. Tale requisito significa che l’incontro degli interessi ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative interne del sistema, comprese le procedure incorporate nel software informatico. I termini «regole non discrezionali» indicano regole che non lasciano al mercato regolamentato o al gestore del mercato o all’impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi. Le definizioni prescrivono che gli interessi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto, il che avviene quando l’esecuzione ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne.

(8)

Allo scopo di rendere i mercati finanziari dell’Unione più trasparenti ed efficienti nonché di definire condizioni eque tra le varie sedi che offrono servizi di negoziazione multilaterale è opportuno introdurre una nuova categoria di sede di negoziazione, quella di sistema organizzato di negoziazione (OTF), per le obbligazioni, i prodotti finanziari strutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati, così come provvedere a che sia adeguatamente regolamentata e applichi regole non discriminatorie in relazione all’accesso al sistema stesso. Tale nuova categoria è ampiamente definita in modo tale da essere in grado, ora e in futuro, di comprendere tutti i tipi di esecuzione organizzata e organizzazione di negoziazione che non corrispondono alle funzionalità o alle specifiche normative delle sedi esistenti. Di conseguenza è opportuno applicare requisiti organizzativi e regole di trasparenza appropriati a sostegno di un’efficiente determinazione dei prezzi. La nuova categoria comprende sistemi per la negoziazione di derivati sufficientemente liquidi e ammessi alla compensazione.

Non dovrebbe includere sistemi in cui non ha luogo un’autentica esecuzione od organizzazione della negoziazione, quali bacheche elettroniche usate per pubblicizzare interessi di acquisto e di vendita, altre entità che riuniscono o raggruppano potenziali interessi di acquisto e di vendita, servizi elettronici di conferma post-negoziazione o compressione del portafoglio, che riduce i rischi non di mercato in portafogli di strumenti derivati esistenti senza modificare il rischio di mercato dei portafogli stessi. La compressione del portafoglio può essere offerta da una varietà di imprese che non sono disciplinate come tali dal presente regolamento o dalla direttiva 2014/65/UE, come le controparti centrali (CCP), i repertori di dati, le imprese di investimento o i gestori del mercato. È opportuno chiarire che, nei casi in cui le imprese di investimento e i gestori del mercato effettuano la compressione del portafoglio, non si applicano alcune disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE in relazione alla compressione del portafoglio. Poiché i depositari centrali di titoli (CDS) saranno soggetti agli stessi requisiti delle imprese di investimento quando offrono taluni servizi di investimento o conducono talune attività di investimento, le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE non dovrebbero essere applicate alle imprese che non sono ivi regolamentate, quando eseguono attività di compressione del portafoglio.

(9)

La nuova categoria OTF andrà a integrare i tipi esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione sono caratterizzati da norme non discrezionali per l’esecuzione delle operazioni, il gestore di un OTF dovrebbe effettuare l’esecuzione degli ordini su base discrezionale fatti salvi, qualora applicabili, i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Di conseguenza, le norme di comportamento e gli obblighi relativi all’esecuzione alle migliori condizioni e alla gestione degli ordini dei clienti dovrebbero applicarsi alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione gestito da un’impresa di investimento o un gestore del mercato. Inoltre, i gestori del mercato autorizzati a gestire un OTF dovrebbero garantire l’osservanza del capo 1 della direttiva 2014/65/UE concernenti le condizioni e le procedure per l’autorizzazione delle imprese di investimento. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un OTF dovrebbe poter esercitare il potere discrezionale a due livelli diversi: in primo luogo nella decisione di inserire un ordine in un OTF o di ritirarlo una volta inserito e in secondo luogo nella decisione di non abbinare uno specifico ordine con gli ordini disponibili nel sistema in un dato momento, sempre che siano rispettate le istruzioni specifiche ricevute dai clienti e l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori.

Per il sistema che incrocia gli ordini dei clienti, il gestore dovrebbe poter decidere se, quando e in che misura desidera abbinare due o più ordini all’interno del sistema. Conformemente all’articolo 20, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE e fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE l’impresa dovrebbe poter facilitare la negoziazione tra clienti in modo da far incontrare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in una transazione. A entrambi i livelli discrezionali il gestore dell’OTF deve rispettare gli obblighi di cui agli articoli 18 e 27 della direttiva 2014/65/UE. Il gestore del mercato o l’impresa d’investimento che gestisce un OTF dovrebbe chiarire agli utenti della sede in che modo eserciterà il potere discrezionale. Poiché un OTF costituisce una vera e propria piattaforma di negoziazione, il gestore della piattaforma dovrebbe essere neutrale. Pertanto, l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l’OTF dovrebbero essere soggetti ai requisiti relativi all’esecuzione non discriminatoria e né all’impresa di investimento né al gestore del mercato che gestisce l’OTF né a qualsiasi altra entità che faccia parte dello stesso gruppo societario e/o persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato dovrebbe essere consentita l’esecuzione di ordini di clienti in conto proprio all’interno di un OTF.

Allo scopo di facilitare l’esecuzione di uno o più ordini dei clienti su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati che non sono stati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a un gestore dell’OTF è consentito ricorrere alla negoziazione principale di confronto ai sensi della direttiva 2014/65/UE, a condizione che il cliente abbia acconsentito a tale procedura. In relazione ai titoli di debito sovrano per i quali non esiste un mercato liquido, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un OTF dovrebbero poter effettuare una negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione principale di confronto. Quando si ricorre alla negoziazione principale di confronto, si devono rispettare tutti i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Il gestore dell’OTF o qualsiasi altra entità che fa parte di un gruppo o persona giuridica al pari dell’impresa di investimento o del gestore del mercato non dovrebbe agire in qualità di internalizzatore sistematico nell’OTF da essi gestito. Inoltre il gestore di un OTF dovrebbe essere soggetto ai medesimi obblighi di un gestore di un sistema multilaterale di negoziazione per quanto riguarda la corretta gestione di eventuali conflitti d’interesse.

(10)

Occorre che la totalità delle negoziazioni organizzate sia condotta in sedi regolamentate e sia interamente trasparente, sia pre- che post negoziazione. È dunque opportuno applicare requisiti di trasparenza adeguatamente calibrati a qualsiasi tipo di sedi di negoziazione e alla totalità degli strumenti ivi finanziari negoziati.

(11)

Per garantire che un maggior numero di negoziazioni abbia luogo in sedi di negoziazione regolamentate e su internalizzatori sistematici, nel presente regolamento dovrebbe essere introdotto per le imprese di investimento un obbligo di negoziazione per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione. Le imprese di investimento devono pertanto effettuare tutte le transazioni, comprese quelle effettuate per conto proprio e quelle in esecuzione degli ordini dei clienti, in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione su un internalizzatore sistematico o negoziazioni equivalenti di paesi terzi. È tuttavia opportuno prevedere una deroga dal suddetto obbligo di negoziazione se esiste una motivazione legittima. Le motivazioni legittime riguardano i casi in cui le negoziazioni sono non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie, oppure sono tecniche, come le transazioni give-up che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo. La deroga da tale obbligo di negoziazione non dovrebbe essere usata per eludere le restrizioni introdotte riguardo all’utilizzo della deroga basata sul prezzo di riferimento e di quella basata su operazioni negoziate, oppure per gestire una rete di broker crossing o altri sistemi di crossing.

L’opzione relativa a negoziazioni da eseguire su un internalizzatore sistematico lascia impregiudicato il regime degli internalizzatori sistematici stabilito nel presente regolamento. Lo scopo è che, se l’impresa di investimento stessa soddisfa i criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento per essere considerata un internalizzatore sistematico per quella particolare azione, la negoziazione può essere effettuata in tal modo; tuttavia, se non è considerata un internalizzatore sistematico per quella particolare azione, l’impresa di investimento dovrebbe comunque poter effettuare la negoziazione tramite un altro internalizzatore sistematico, a condizione che gli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni siano rispettati e l’opzione sia disponibile. In aggiunta, per assicurare l’adeguata regolamentazione della negoziazione multilaterale in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento degli ordini su base multilaterale dovrebbe essere autorizzata quale sistema multilaterale di negoziazione. È opportuno chiarire che le disposizioni in materia di esecuzione alle condizioni migliori di cui alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere applicate in maniera tale da non ostacolare gli obblighi di negoziazione ai sensi del presente regolamento.

(12)

Le negoziazioni di certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati, strumenti finanziari analoghi e azioni diverse da quelle ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono effettuate secondo le medesime modalità e presentano finalità economiche pressoché identiche alle negoziazioni di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. È opportuno pertanto estendere le disposizioni in materia di trasparenza applicabili alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati anche a tali strumenti finanziari.

(13)

Pur riconoscendo, in linea di principio, l’esigenza di un regime di deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ai fini del funzionamento efficiente dei mercati, le disposizioni in materia di deroghe applicabili alle azioni in virtù della direttiva 2004/39/CE e del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (7) vanno riesaminate per verificare che siano ancora adeguate relativamente all’ambito di applicazione e alle condizioni applicabili. Per garantire un’applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione relativamente alle azioni, ed eventualmente ad altri strumenti finanziari analoghi e a prodotti diversi dalle azioni per specifici modelli di mercato e tipologie/entità di ordini, è opportuno che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («ESMA») valuti la compatibilità delle singole richieste di deroga con le norme stabilite dal presente regolamento e dagli atti delegati di cui al presente regolamento. La valutazione dell’ESMA dovrebbe assumere la forma di un parere conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Inoltre, è opportuno che l’ESMA riesamini le deroghe attualmente esistenti per le azioni entro un termine di tempo adeguato e che valuti, secondo la stessa procedura, se tali deroghe siano ancora conformi alle norme delineate nel presente regolamento e negli atti delegati di cui al presente regolamento.

(14)

La crisi finanziaria ha messo in luce specifiche debolezze riguardanti le modalità con le quali vengono rese disponibili ai partecipanti al mercato le informazioni sulle opportunità di negoziazione e i prezzi degli strumenti finanziari diversi dalle azioni, soprattutto in termini di tempistica, articolazione, accesso equo e affidabilità. È pertanto auspicabile l’introduzione tempestiva di requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione che prendano in esame le diverse caratteristiche e strutture di mercato riconducibili a specifiche tipologie di strumenti finanziari diversi dalle azioni nonché un’adeguata calibrazione degli stessi per i diversi tipi di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i sistemi ibridi, di negoziazione ad asta periodica e di voice trading. Per fornire un valido quadro normativo in materia di trasparenza per la totalità degli strumenti finanziari pertinenti, è opportuno applicare i suddetti requisiti alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione e agli strumenti derivati che sono negoziati in una sede di negoziazione. Di conseguenza, le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e l’adattamento dei requisiti in relazione alla pubblicazione differita dovrebbero essere possibili sono in alcuni casi specifici.

(15)

È necessario introdurre un livello appropriato di trasparenza delle negoziazioni nei mercati relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e strumenti derivati per contribuire alla valutazione dei prodotti e a una formazione efficiente dei prezzi. È opportuno che i prodotti finanziari strutturati includano in particolare i titoli garantiti da attività di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 (9) della Commissione, ivi compresi, tra gli altri, i titoli obbligazionari garantiti (CDO).

(16)

Per garantire condizioni uniformi tra le sedi di negoziazione, è necessario applicare i medesimi requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post negoziazione alle diverse tipologie di sedi. È opportuno che i requisiti di trasparenza siano calibrati in base alle diverse tipologie di strumenti finanziari, ivi compresi azioni, obbligazioni e strumenti derivati, tenendo in conto gli interessi degli investitori e degli emittenti, tra cui gli emittenti di titoli di Stato, e la liquidità di mercato. I requisiti dovrebbero essere calibrati in base alle diverse tipologie di negoziazioni, ivi compresi i sistemi order driven o quote-driven, quali ad esempio i sistemi per la richiesta di quotazioni, come pure i sistemi ibridi e voice broking, e tenere conto della dimensione dell’operazione, compreso il volume d’affari, e altri criteri pertinenti.

(17)

Per evitare un eventuale impatto negativo sul processo di formazione dei prezzi, è necessario introdurre un meccanismo appropriato relativo a un massimale del volume per ordini effettuati in sistemi basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato sulla base di un prezzo di riferimento e per determinate operazioni concordate. Tale meccanismo è dotato di un doppio massimale, per cui un massimale del volume è applicato a ciascuna sede di negoziazione che si avvale di tali deroghe in modo che solo una determinata percentuale delle negoziazioni possa essere effettuata in ciascuna sede di negoziazione; inoltre, è applicato un massimale globale del volume che, in caso di superamento, comporterebbe la sospensione del ricorso a tali deroghe in tutta l’Unione. In relazione alle operazioni concordate, esso si applica solo alle operazioni effettuate all’interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema. Esso dovrebbe escludere le operazioni negoziate realizzate in azioni illiquide, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato in quanto non contribuiscono al processo di formazione dei prezzi.

(18)

Per garantire che le negoziazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) non pregiudichino una formazione efficiente del prezzo o la parità delle condizioni di trasparenza tra i mezzi di negoziazione, è opportuno che i requisiti di trasparenza pre-negoziazione siano applicati alle imprese di investimento che effettuano negoziazioni per proprio conto di strumenti finanziari OTC nella misura in cui operino in veste di internalizzatori sistematici in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati o altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido, nonché a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione e per i quali esiste un mercato liquido.

(19)

Un’impresa di investimento che esegue ordini del cliente a fronte di capitale proprio è da ritenersi un internalizzatore sistematico, a meno che le operazioni non vengano effettuate al di fuori di una sede di negoziazione su base occasionale, ad hoc e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici si definiscono pertanto come imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di una sede di negoziazione. Gli obblighi applicabili agli internalizzatori sistematici di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi alle imprese di investimento in relazione a ciascun singolo strumento finanziario, ad esempio a livello del codice ISIN per il quale costituiscono un internalizzatore sistematico. Per garantire un’applicazione oggettiva ed effettiva della definizione di internalizzatore sistematico alle imprese di investimento, è opportuno fissare una soglia predeterminata per l’internalizzazione sistematica che contenga una specificazione esatta di cosa s’intenda per modo frequente, sistematico e sostanziale.

(20)

Mentre un sistema organizzato di negoziazione è qualsiasi sistema o sede nel quale interessi multipli di acquisto e vendita di terzi si incontrano, a un internalizzatore sistematico non dovrebbe essere consentito di far incontrare gli interessi di acquisto e vendita di terzi. Ad esempio, una piattaforma con negoziatore unico, in cui la negoziazione avviene sempre a fronte di un’unica impresa di investimento, dovrebbe essere considerata un internalizzatore sistematico se rispettasse gli obblighi di cui al presente regolamento. Al contrario, una piattaforma multi-negoziatore con numerosi negoziatori che interagiscono per il medesimo strumento finanziario non dovrebbe essere considerata un internalizzatore sistematico.

(21)

Gli internalizzatori sistematici dovrebbero poter decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle loro quotazioni, distinguendo tra categorie di clienti, e dovrebbero avere il diritto di tenere conto delle distinzioni tra clienti, ad esempio per quanto riguarda il rischio di credito. Agli internalizzatori sistematici non dovrebbe essere imposto di pubblicare quotazioni irrevocabili, eseguire gli ordini dei clienti e dare accesso alle loro quotazioni riguardanti operazioni in strumenti rappresentativi di capitale oltre le dimensioni standard di mercato e in strumenti non rappresentativi di capitale oltre la dimensione specifica dello strumento finanziario. È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto da parte degli internalizzatori sistematici degli obblighi ad essi applicabili e che abbiano a disposizione informazioni per tale fine.

(22)

Il presente regolamento non ha lo scopo di prescrivere l’applicazione di norme di trasparenza pre-negoziazione alle operazioni effettuate fuori listino, se non per quelle effettuate nell’ambito di un internalizzatore sistematico.

(23)

È necessario che i dati di mercato vengano resi disponibili agevolmente e rapidamente agli utenti in un formato il più possibile disaggregato in modo da consentire agli investitori, e ai fornitori di servizi d’informazione che curano le loro esigenze, di personalizzare quanto più possibile i dati di mercato. Pertanto, è necessario rendere disponibili al pubblico le informazioni inerenti alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione in modo disaggregato così da ridurre i costi per i partecipanti al mercato al momento dell’acquisto di informazioni.

(24)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbero essere applicati pienamente allo scambio, alla trasmissione e al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare il titolo IV, da parte degli Stati membri e dell’ESMA.

(25)

Considerando l’accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, ove opportuno, delle negoziazioni di contratti derivati standardizzati OTC nelle borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno definire una procedura normativa formale per prescrivere che le negoziazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie di grandi dimensioni su tutti i derivati assoggettabili a compensazione e che sono sufficientemente liquidi si svolgano in diverse sedi di negoziazione soggette a normative analoghe e che consentano ai partecipanti al mercato di negoziare con più controparti. Per valutare se la liquidità sia sufficiente va tenuto conto delle caratteristiche del mercato a livello nazionale, compresi elementi quali il numero e il tipo dei partecipanti di un dato mercato, e delle caratteristiche delle operazioni, quali l’entità e la frequenza delle operazioni nel mercato in questione.

Un mercato liquido per una classe di derivati sarà caratterizzato da un numero elevato di partecipanti attivi al mercato, compreso un mix adeguato di fornitori e assorbitori di liquidità, in relazione al numero di prodotti negoziati, che svolgono negoziazioni per tali prodotti in dimensioni inferiori rispetto a quelle di entità elevata. Tale attività di mercato dovrebbe essere indicata da un numero elevato interessi di acquisto e vendita che rimangono per il relativo derivato che determinano un differenziale ridotto per un’operazione di dimensioni di mercato normali. Per valutare se la liquidità sia sufficiente è opportuno riconoscere che la liquidità di un derivato può variare notevolmente a seconda delle condizioni di mercato e del ciclo di vita.

(26)

Considerando l’accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, delle negoziazioni di contratti derivati standardizzati OTC nelle borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, da un lato, e la liquidità relativamente ridotta di diversi derivati OTC, dall’altro, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee nelle quali effettuare negoziazioni in conformità con questo impegno. Occorre che tutte le sedi ritenute idonee siano sottoposte a requisiti normativi particolarmente allineati in termini di aspetti organizzativi e operativi, accordi per ridurre i conflitti di interesse, vigilanza di tutte le attività di negoziazione, trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione calibrata agli strumenti finanziari e ai tipi di sistema di negoziazione, e che consentano agli interessi di negoziazione di molteplici terzi di interagire l’uno con l’altro. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità per i gestori delle sedi di effettuare transazioni conformi a questo impegno tra più terzi in modo discrezionale, al fine di migliorare le condizioni di esecuzione e liquidità.

(27)

L’obbligo di concludere operazioni in derivati appartenenti a una classe di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo non dovrebbe applicarsi alle componenti dei servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato in portafogli di derivati, tra cui i portafogli di derivati OTC esistenti, conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 senza modificare il rischio di mercato dei portafogli stessi. Inoltre, nonostante sia opportuno prevedere una disposizione specifica per la compressione del portafoglio, il presente regolamento non ha lo scopo di evitare il ricorso a servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.

(28)

È auspicabile che l’obbligo di negoziazione definito per i suddetti derivati consenta una concorrenza efficiente tra le sedi di negoziazione ritenute idonee. Pertanto, è opportuno che tali sedi di negoziazione non siano in grado di rivendicare diritti esclusivi in relazione a qualsiasi derivato soggetto a questo obbligo di negoziazione, impedendo ad altre sedi di negoziare questi strumenti finanziari. Per una effettiva concorrenza tra le sedi di negoziazione per i derivati, è essenziale che esse abbiano un accesso non discriminatorio e trasparente alle CCP. Per accesso non discriminatorio a una CCP si intende che una sede di negoziazione ha diritto a un trattamento non discriminatorio in termini di modalità di trattamento dei contratti negoziati sulla sua piattaforma relativamente ai requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla stessa CCP, e a spese di compensazione non discriminatorie.

(29)

È opportuno integrare i poteri conferiti alle autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di qualsiasi strumento finanziario o deposito strutturato che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a poteri di coordinamento e d’intervento per l’ESMA o, nel caso dei depositi strutturati, per l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) (ABE). È opportuno che tali poteri siano esercitati dalle autorità competenti e, in casi eccezionali, dall’ESMA o dall’ABE solo se è soddisfatta una serie di condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni, l’autorità competente o, in casi eccezionali, l’ESMA o l’ABE dovrebbero essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che uno strumento finanziario o un deposito strutturato siano commercializzati, distribuiti o venduti alla clientela.

Tali poteri non implicano alcun obbligo in capo a un’autorità competente, all’ESMA o all’ABE di introdurre o applicare un processo di approvazione o di concessione di licenze per un prodotto, né di sollevare le imprese di investimento dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE. È opportuno includere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati delle merci tra i criteri di intervento delle autorità competenti per permettere di adottare misure tese a ovviare a possibili effetti negativi sui mercati delle merci derivanti da attività sui mercati finanziari. Questo è vero in particolare per i mercati delle merci agricole il cui scopo è di assicurare un approvvigionamento alimentare sicuro per la popolazione. In tali casi è opportuno coordinare le misure con le autorità competenti per i mercati delle merci in questione.

(30)

Per favorire il coordinamento e la convergenza delle modalità di applicazione di tali poteri, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a comunicare all’ESMA le informazioni relative a qualsiasi richiesta di ridurre una posizione in relazione a un contratto derivato, a eventuali limiti occasionali, nonché a qualsiasi limite per le posizioni ex ante. È opportuno che le informazioni essenziali relative a qualsiasi limite per le posizioni ex ante applicato da un’autorità competente siano pubblicate sul sito Internet dell’ESMA.

(31)

L’ESMA dovrebbe poter richiedere informazioni da qualsiasi soggetto in merito alla sua posizione in relazione a un contratto derivato, di richiedere la riduzione di tale posizione, nonché di limitare la capacità di un soggetto di eseguire singole operazioni su derivati su merci. L’ESMA dovrebbe allora notificare alle autorità competenti pertinenti e poi pubblicare le eventuali misure che si propone di adottare.

(32)

I dettagli delle operazioni su strumenti finanziari dovrebbero essere segnalate alle autorità competenti per consentire loro di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento. Nel campo di applicazione di tale vigilanza rientrano tutti gli strumenti finanziari che sono negoziati in una sede di negoziazione e gli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. L’obbligo dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che tali operazioni relative a uno qualunque di tali strumenti finanziari siano state svolte o meno in una sede di negoziazione. Al fine di evitare un inutile onere amministrativo per le imprese di investimento, è opportuno escludere dall’obbligo di segnalazione gli strumenti finanziari non suscettibili di abusi di mercato. Le segnalazioni dovrebbero utilizzare un identificativo della persona giuridica conforme agli impegni del G20. È opportuno che l’ESMA riferisca alla Commissione in merito al funzionamento di tale segnalazione alle autorità competenti, mentre la Commissione dovrebbe adottare, se necessario, misure per proporre eventuali modifiche.

(33)

Il gestore di una sede di negoziazione dovrebbe fornire alla sua autorità competente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari. Tali notifiche devono essere trasmesse senza indugio dalle autorità competenti all’ESMA, che dovrebbe pubblicarle immediatamente sul suo sito Internet per consentire all’ESMA e alle autorità competenti di utilizzare, analizzare e scambiare le segnalazioni delle operazioni.

(34)

Per svolgere il ruolo di strumento per il monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle transazioni dovrebbero identificare il soggetto che ha preso la decisione di investimento e quelli responsabili della sua esecuzione. Oltre al regime di trasparenza stabilito dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), la segnalazione di vendite allo scoperto fornisce informazioni supplementari che consentono alle autorità competenti di monitorare i livelli di vendite allo scoperto. Le autorità competenti devono avere pieno accesso alle registrazioni in tutte le fasi del processo di esecuzione dell’ordine, dalla decisione iniziale di negoziare fino all’esecuzione dell’operazione. Pertanto, è opportuno che le imprese di investimento tengano registrazioni relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni su strumenti finanziari, e i gestori delle piattaforme dovrebbero tenere registrazioni di tutti gli ordini immessi nei rispettivi sistemi. L’ESMA dovrebbe coordinare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di garantire che queste ultime abbiano accesso a tutte le registrazioni delle operazioni e degli ordini relativi a strumenti finanziari soggetti alla loro vigilanza, ivi compresi gli ordini presentati a piattaforme che operano al di fuori del loro territorio.

(35)

È auspicabile evitare la doppia segnalazione delle stesse informazioni. È opportuno che le segnalazioni inviate ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti in virtù del regolamento (UE) n. 648/2012 per gli strumenti finanziari pertinenti che contengono tutte le informazioni richieste ai fini della segnalazione delle transazioni non siano inviate alle autorità competenti, bensì vengano trasmesse alle stesse dai repertori di dati sulle negoziazioni. Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(36)

È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbero avvenire conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001, che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(37)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce i criteri in base ai quali le classi di derivati OTC dovrebbero essere assoggettati all’obbligo di compensazione. Ciò consente di evitare distorsioni della concorrenza prevedendo l’accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione alle CCP che offrono la compensazione di strumenti derivati OTC e l’accesso non discriminatorio delle CCP che offrono la compensazione di strumenti derivati OTC ai flussi di dati sulla negoziazione delle sedi. Poiché i derivati OTC sono definiti come contratti derivati la cui esecuzione non viene effettuata in un mercato regolamentato, vi è la necessità di introdurre requisiti simili per i mercati regolamentati ai sensi del presente regolamento. Anche gli strumenti derivati in mercati regolamentati dovrebbero essere compensati a livello centrale.

(38)

In aggiunta alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE che non consentono agli Stati membri di limitare indebitamente l’accesso all’infrastruttura di post-negoziazione quali CCP e accordi di regolamento, è necessario che il presente regolamento rimuova ulteriori ostacoli commerciali che potrebbero essere impiegati per impedire la concorrenza nella compensazione degli strumenti finanziari. Per evitare eventuali pratiche discriminatorie, è opportuno che le CCP accettino di compensare le transazioni eseguite in varie sedi di negoziazione, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse, compresi i requisiti in materia di gestione dei rischi. È opportuno che una CCP conceda l’accesso se sono soddisfatti determinati criteri di accesso enunciati nelle norme tecniche di regolamentazione. Per quanto riguarda le CCP di nuova costituzione che sono state autorizzate o riconosciute da meno di tre anni al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, le autorità competenti dovrebbero poter approvare un periodo transitorio fino a due anni e sei mesi prima che dette CCP siano esposte all’accesso totale non discriminatorio in relazione ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario. Tuttavia, una CCP che scelga di avvalersi del regime transitorio non dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso ad una sede di negoziazione a norma del presente regolamento durante il periodo transitorio. Inoltre, nessuna sede di negoziazione che abbia uno stretto legame con detta CCP dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso ad una CCP a norma del presente regolamento per la durata del periodo transitorio.

(39)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce le condizioni alle quali dovrebbe essere concesso l’accesso non discriminatorio per i derivati OTC tra le CCP e le sedi di negoziazione. Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 648/2012, i derivati OTC sono quei derivati la cui esecuzione non avviene su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato conformemente all’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE. Al fine di evitare lacune o sovrapposizioni e di assicurare la coerenza tra il regolamento (UE) n. 648/2012 e il presente regolamento, gli obblighi fissati nel presente regolamento per quanto riguarda l’accesso non discriminatorio tra CCP e sedi di negoziazione si applicano ai derivati negoziati in mercati regolamentati o in un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE e a tutti gli strumenti finanziari non derivati.

(40)

Alle sedi di negoziazione dovrebbe essere chiesto di dare accesso, incluso l’accesso ai flussi di dati, in modo trasparente e non discriminatorio, alle CCP che desiderano compensare le transazioni in esse effettuate. Ciò non dovrebbe tuttavia rendere necessario il ricorso ad accordi di interoperabilità per la compensazione di transazioni in derivati o creare una frammentazione della liquidità tale da minacciare il funzionamento ordinato e corretto dei mercati. Una sede di negoziazione dovrebbe negare l’accesso solo se non sono soddisfatti determinati criteri di accesso enunciati nelle norme tecniche di regolamentazione. Riguardo ai derivati negoziati in borsa, sarebbe sproporzionato imporre alle sedi di negoziazione più piccole, specie quelle strettamente legate alle CCP, di conformarsi immediatamente ai requisiti di accesso non discriminatorio se non hanno ancora acquisito la capacità tecnologica di operare in condizioni di parità con la maggior parte del mercato delle infrastrutture post-negoziazione. Pertanto le sedi di negoziazione al di sotto della soglia pertinente dovrebbero avere la possibilità di esonerare se stesse, e quindi le CCP ad esse associate, dal rispetto dei requisiti di accesso non discriminatorio per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa per un periodo di trenta mesi che può essere successivamente rinnovato. Tuttavia, una sede di negoziazione che scelga di esonerare se stessa non dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso ad una CCP a norma del presente regolamento durante il periodo di deroga.

Inoltre, nessuna CCP che abbia uno stretto legame con detta sede di negoziazione dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso a una sede di negoziazione a norma del presente regolamento per la durata del periodo di deroga. Il regolamento (UE) n. 648/2012 precisa che, qualora i diritti di proprietà commerciale e intellettuale si riferiscano a servizi finanziari legati a contratti derivati, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie. Pertanto è opportuno concedere alle CCP e ad altre sedi di negoziazione, a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’accesso alle licenze e alle informazioni sui valori di riferimento impiegati per determinare il valore degli strumenti finanziari e le licenze dovrebbero essere concesse a condizioni commerciali ragionevoli. Fatta salva l’applicazione delle norme sulla concorrenza, per qualsiasi valore di riferimento elaborato dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, un obbligo di licenza dovrebbe cominciare dopo trenta mesi dalla data di inizio della negoziazione dello strumento finanziario avente a riferimento tale valore o dalla data di ammissione del medesimo strumento alla negoziazione. L’accesso alle licenze è fondamentale per facilitare l’accesso tra sedi di negoziazione e CCP a norma degli articoli 35 e 36, poiché diversamente i regimi di licenza potrebbero ancora impedire l’acceso richiesto tra le sedi di negoziazione e le CCP a cui è stato richiesto di accedere.

La rimozione di eventuali ostacoli e pratiche discriminatorie mira a incrementare la concorrenza tra servizi di compensazione e negoziazione di strumenti finanziari, con conseguente diminuzione dei costi di investimento e finanziamento, eliminazione delle inefficienze e maggiore innovazione nei mercati dell’Unione. È opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l’evoluzione dell’infrastruttura post-negoziazione e intervenga, se necessario, per impedire eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare laddove il rifiuto di accesso all’infrastruttura o ai valori di riferimento violi gli articoli 101 e 102 TFUE. Gli obblighi di licenza a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicato l’obbligo generale dei titolari in esclusiva dei valori di riferimento ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza e degli articoli 101 e 102 TFUE, in particolare, per quanto riguarda l’accesso ai valori di riferimento che sono indispensabili per accedere a un nuovo mercato. L’approvazione da parte delle autorità competenti di non applicare diritti di accesso per periodi transitori non si configura quale autorizzazione o modifica di autorizzazioni.

(41)

L’erogazione di servizi in seno all’Unione da parte di imprese di paesi terzi è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. Tali regimi presentano notevoli differenze e le imprese autorizzate ai sensi degli stessi non beneficiano della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono già stabilite. È opportuno introdurre un quadro normativo comune a livello dell’Unione. Tale regime dovrebbe armonizzare il quadro esistente caratterizzato da un’elevata frammentazione, garantire la certezza e rendere uniforme il trattamento delle imprese con sede in paesi terzi che accedono all’Unione, assicurare una valutazione dell’effettiva equivalenza sia svolta dalla Commissione relativamente al quadro prudenziale e di condotta professionale dei paesi terzi e dovrebbe prevedere un livello di tutela analogo per i clienti dell’Unione che ricevono servizi da imprese di paesi terzi.

Nell’applicare il regime, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i settori coperti dagli impegni del G20 e dalle intese con i principali interlocutori negoziali dell’Unione e dovrebbero riconoscere il ruolo centrale assunto dall’Unione sui mercati finanziari mondiali, come pure assicurare che l’applicazione di requisiti di paesi terzi non impedisca agli investitori ed emittenti dell’Unione di investire in paesi terzi o di ottenere finanziamenti da essi, o agli investitori ed emittenti di paesi terzi di investire, raccogliere capitali od ottenere altri servizi finanziari nei mercati dell’Unione, a meno che ciò non sia necessario per ragioni prudenziali oggettive e comprovate. In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto degli obiettivi e dei principi della normativa sui titoli mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), nonché delle sue raccomandazioni quali modificate e interpretate dall’Organizzazione stessa.

Qualora non sia possibile prendere una decisione circa l’effettiva equivalenza, la prestazione di servizi da parte delle imprese di paesi terzi nell’Unione europea continua a essere soggetta ai regimi nazionali. La Commissione dovrebbe avviare la valutazione dell’equivalenza di propria iniziativa. Gli Stati membri dovrebbero poter indicare il loro interesse a che uno o più paesi terzi specifici siano soggetti alla valutazione dell’equivalenza condotta dalla Commissione, senza che tali indicazioni siano vincolanti per la Commissione per quanto concerne l’avvio del processo di equivalenza. La valutazione dell’equivalenza dovrebbe essere basata sui risultati; dovrebbe verificare in che misura il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo in questione sortisce effetti normativi analoghi e adeguati e in che misura consegue gli stessi obiettivi del diritto dell’Unione. Nell’avviare tali valutazioni dell’equivalenza, la Commissione dovrebbe poter stabilire delle priorità fra le giurisdizioni di paesi terzi, tenendo conto della rilevanza dell’esito dell’equivalenza rispetto alle imprese e ai clienti dell’Unione, dell’esistenza di accordi di vigilanza e di cooperazione tra il paese terzo e gli Stati membri, dell’esistenza di un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate a norma dei regimi esteri, nonché dell’interesse e della volontà del paese terzo a partecipare al processo di valutazione dell’equivalenza. È opportuno che la Commissione verifichi qualsiasi modifica significativa al quadro normativo e di vigilanza del paese terzo e, se del caso, riesamini le decisioni sull’equivalenza.

(42)

Ai sensi del presente regolamento è opportuno limitare l’erogazione di servizi senza una succursale alle controparti qualificate e ai clienti professionali in quanto tali. L’erogazione dovrebbe essere assoggettata alla registrazione da parte dell’ESMA e alla vigilanza nel paese terzo. È opportuno che l’ESMA e le autorità competenti del paese terzo concludano accordi di cooperazione adeguati.

(43)

Le disposizioni del presente regolamento volte a disciplinare l’erogazione di servizi o lo svolgimento di attività da parte di imprese di paesi terzi non dovrebbero pregiudicare la possibilità per i soggetti residenti nell’Unione di ricevere, di propria esclusiva iniziativa, servizi di investimento da un’impresa di un paese terzo né per le imprese di investimento o gli enti creditizi dell’Unione di ricevere, di loro esclusiva iniziativa, servizi o attività di investimento da un’impresa di un paese terzo, o per un cliente di ricevere, di sua esclusiva iniziativa, servizi di investimento da un’impresa di un paese terzo attraverso la mediazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento. Se un’impresa di un paese terzo fornisce servizi a un soggetto residente nell’Unione, su iniziativa esclusiva di quest’ultimo, i servizi non dovrebbero considerati erogati nel territorio dell’Unione. Se un’impresa di un paese terzo contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza servizi di investimento o attività insieme a servizi accessori nell’Unione, i suddetti servizi non dovrebbero essere considerati erogati su iniziativa esclusiva del cliente.

(44)

Con riferimento al riconoscimento di imprese di investimento di paesi terzi e in conformità degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compreso l’Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l’equivalenza tra i quadri normativi e di vigilanza dei paesi terzi e quello dell’Unione dovrebbero essere adottate solo se il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate a norma dei regimi giuridici stranieri, conformemente, tra gli altri, agli obiettivi e alle norme generali di regolamentazione fissati dal G-20 nel settembre 2009 di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema dovrebbe essere considerato equivalente qualora garantisca che il risultato sostanziale del quadro di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell’Unione e dovrebbe essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

(45)

Nei mercati secondari a pronti di quote di emissioni sono state riscontrate una serie di pratiche fraudolente che potrebbero nuocere alla fiducia nel regime di scambio di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e sono in fase di adozione misure intese a rafforzare il sistema dei registri di quote di emissioni e le condizioni per aprire un conto al fine di scambiare le stesse. Al fine di rafforzare l’integrità e tutelare il regolare funzionamento dei suddetti mercati, compresa una vigilanza globale dell’attività di negoziazione, è opportuno integrare le misure adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE, facendo rientrare la totalità delle quote di emissione nell’ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), classificandole come strumenti finanziari.

(46)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’estensione dell’ambito di applicazione di talune disposizioni del presente regolamento alle banche centrali di paesi terzi, a dettagli specifici riguardanti le definizioni; a specifiche disposizioni inerenti ai costi per rendere disponibili i dati di mercato; all’accesso alle quotazioni, ai volumi ai quali o sotto i quali un’impresa deve effettuare con qualsiasi altro cliente con quote disponibili, alla compressione del portafoglio e alla determinazione del momento in cui una significativa preoccupazione relativa alla protezione dell’investitore o una minaccia alla protezione dello stesso, per il corretto funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari e del mercato delle materie prime o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione possano giustificare l’intervento dell’ESMA o dell’ABE e delle autorità competenti, per la proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del presente regolamento per un periodo di tempo determinato, e all’esclusione temporanea dei derivati negoziati in borsa nell’ambito di applicazione di talune disposizioni del presente regolamento per un determinato periodo di tempo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(47)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative all’adozione della decisione di equivalenza per quanto concerne il quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi per l’erogazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi o di sedi di negoziazione di paesi terzi, ai fini dell’ammissibilità in qualità di sedi di negoziazione per i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione, e di accesso di paesi terzi CCP e sedi di negoziazione di paesi terzi a sedi di negoziazione e CCP stabilite nell’Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(48)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente istituire requisiti uniformi per gli strumenti finanziari relativamente alla comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni, alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, alla negoziazione di strumenti derivati e di azioni nelle sedi organizzate, all’accesso non discriminatorio alle CCP, alle sedi di negoziazione e ai valori di riferimento, ai poteri di intervento sui prodotti e ai poteri di gestione delle posizioni e dei limiti delle posizioni, all’erogazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri perché, sebbene le autorità nazionali competenti siano in posizione migliore per monitorare gli sviluppi del mercato, l’impatto complessivo di eventuali problemi connessi alla trasparenza delle negoziazioni, alla segnalazione delle transazioni, alle negoziazioni di strumenti derivati e ai divieti di prodotti e pratiche può essere pienamente compreso esclusivamente in un contesto europeo ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione; quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

Nessuna azione intrapresa da qualsiasi autorità competente o dall’ESMA nell’esercizio delle sue funzioni dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di prestazione di servizi e attività di investimento in qualunque valuta. Nessuna azione intrapresa dall’ABE nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri.

(50)

È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino un’adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(51)

È opportuno che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA riguardanti le precise caratteristiche dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni, le operazioni di politica monetaria, di cambio e di stabilità finanziaria e altre aree di interesse pubblico di ogni membro del SEBC e la tipologia di determinate operazioni rilevanti in virtù del presente regolamento, le condizioni dettagliate per le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione, l’obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente, i criteri per l’applicazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione agli internalizzatori sistematici, la pubblicazione post-negoziazione per le imprese di servizi, il contenuto e la frequenza delle richieste di dati per la fornitura di informazioni ai fini della trasparenza e di altri calcoli, le operazioni che non contribuiscono al processo di determinazione del prezzo i dati degli ordini da conservare il contenuto e le specifiche delle segnalazioni delle operazioni il contenuto e le specifiche dei dati di riferimento sugli strumenti, i tipi di contratto che sortiscono un effetto diretto, sostanziale e prevedibile all’interno dell’Unione e i casi in cui è necessario l’obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati i requisiti affinché i sistemi e le procedure garantiscano che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione la specificazione dei tipi di accordi di compensazione indiretta, i derivati soggetti ad un obbligo di negoziazione in una sede organizzata, l’accesso non discriminatorio a una CCP e a una sede di negoziazione, l’accesso non discriminatorio ai valori di riferimento e il relativo obbligo di licenza e le informazioni che un’impresa richiedente di un paese terzo dovrebbe presentare all’ESMA nella sua richiesta di registrazione. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(52)

L’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE prevede una deroga transitoria per determinati contratti derivati su prodotti energetici C 6. È quindi necessario che le norme tecniche che specificano l’obbligo di compensazione elaborate dall’ESMA a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 tengano conto di ciò e non impongano un obbligo di compensazione sui contratti derivati che sarebbe di conseguenza soggetto alla deroga transitoria per i contratti derivati su prodotti energetici C 6.

(53)

È opportuno posticipare l’applicazione dei requisiti enunciati nel presente regolamento per allinearne l’applicabilità con l’applicazione delle norme previste nella direttiva rifusa e per definire tutte le misure di esecuzione fondamentali. Si potrà così applicare l’intero pacchetto normativo a partire dal medesimo momento. È tuttavia auspicabile non posticipare l’applicazione delle competenze relative alle misure di esecuzione in modo che sia possibile iniziare quanto prima il processo di definizione e adozione di tali misure.

(54)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8), la libertà di impresa (articolo 16), il diritto alla tutela dei consumatori (articolo 38), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50), e deve essere applicato conformemente ai suddetti diritti e principi.

(55)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 10 febbraio 2012 (18),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a:

a)

comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni;

b)

segnalazione delle operazioni alle autorità competenti;

c)

negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate;

d)

accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento;

e)

poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’ABE nonché poteri conferiti all’ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e alle limitazioni delle posizioni;

f)

prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale.

2.   Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) quando prestano servizi di investimento e/o svolgono attività di investimento, nonché ai gestori del mercato, inclusa qualsiasi sede di negoziazione da questi gestita.

3.   Il titolo V del presente regolamento si applica alla totalità delle controparti finanziarie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 e a tutte le controparti non finanziarie di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

4.   Il titolo VI del presente regolamento si applica altresì alle CCP e ai soggetti che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento.

5.   Il titolo VIII del presente regolamento si applica alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento all’interno dell’Unione, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale.

6.   Gli articoli 8, 10, 18 e 21 non si applicano ai mercati regolamentati, ai gestori del mercato e alle società di investimento nel caso di un’operazione in cui la controparte è membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e l’operazione in oggetto è effettuata in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria che il suddetto membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere e laddove tale membro abbia dato notifica preventiva alla propria controparte che l’operazione ne è esentata.

7.   Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni avviate da un qualsiasi membro del SEBC nello svolgimento delle sue attività di investimento.

8.   L’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le operazioni di politica monetaria, sui cambi e di stabilità finanziaria come pure i tipi di operazioni cui si applicano i paragrafi 6 e 7.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di estendere l’ambito di applicazione del paragrafo 6 ad altre banche centrali.

A tal fine, entro il 1o giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento delle operazioni dalle banche centrali dei paesi terzi che, ai fini del presente paragrafo, includono la Banca dei regolamenti internazionali. La relazione contiene un’analisi dei loro incarichi ufficiali e dei loro volumi delle negoziazioni all’interno dell’Unione europea. La relazione:

a)

individua le disposizioni applicabili nei paesi terzi interessati per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le operazioni delle banche centrali, tra cui le operazioni intraprese dai membri del SEBC nei paesi terzi in questione e

b)

valuta le incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell’Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi.

Se la relazione conclude che la deroga di cui al paragrafo 6 è necessaria per le operazioni in cui la controparte è una banca centrale di un paese terzo nello svolgimento di attività nel settore della politica monetaria, delle operazioni sui cambi e della stabilità finanziaria, la Commissione dispone che la deroga in oggetto si applichi a tale banca del paese terzo.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

2)

«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;

3)

«servizi accessori»: servizi accessori quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/65/UE;

4)

«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;

5)

«negoziazione per conto proprio»: effettuare una negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;

6)

«market maker»: un market maker quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE;

7)

«cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE;

8)

«cliente professionale»: un cliente professionale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE;

9)

«strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

10)

«gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

11)

«sistema multilaterale»: un sistema multilaterale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19), della direttiva 2014/65/UE;

12)

«internalizzatore sistematico»: un internalizzatore sistematico quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE;

13)

«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

14)

«sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

15)

«sistema organizzato di negoziazione»: un sistema organizzato di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

16)

«sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

17)

«mercato liquido»:

a)

ai fini degli articoli 9, 11 e 18, il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:

i)

la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;

ii)

il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto;

iii)

le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;

b)

ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:

i)

il flottante;

ii)

il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari;

iii)

il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari;

18)

«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;

19)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

20)

«succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;

21)

«stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;

22)

«organo di gestione»: un organo di direzione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;

23)

«deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della direttiva 2014/65/UE;

24)

«valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;

25)

«certificati di deposito»: certificati di deposito quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 45), della direttiva 2014/65/UE;

26)

«fondi indicizzati quotati» (exchange-traded funds — ETF): fondi indicizzati quotati quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 46), della direttiva 2014/65/UE;

27)

«certificati»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali e che, in caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi;

28)

«strumenti finanziari strutturati»: titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti;

29)

«strumenti derivati»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa;

30)

«derivati su merci»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’allegato I, sezione C, punto 10), della direttiva 2014/65/UE o ai punti 5), 6), 7) e 10) dell’allegato I, sezione C, della stessa;

31)

«CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;

32)

«derivati negoziati in borsa»: gli strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente ad un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del presente regolamento, e in quanto tale non contemplato nella definizione di derivato OTC di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012;

33)

«indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione»: messaggio relativo alla presenza di un interesse a negoziare, inviato da un membro o partecipante a un altro nell’ambito di un sistema di negoziazione, contenente tutte le informazioni necessarie per concludere un’operazione;

34)

«dispositivo di pubblicazione autorizzato» (approved publication arrangement — APA): dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 52), della direttiva 2014/65/UE;

35)

«fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» (consolidated tape provider — CTP): un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 53), della direttiva 2014/65/UE;

36)

«meccanismo di segnalazione autorizzato» (approved reporting mechanism — ARM): un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, della direttiva 2014/65/UE;

37)

«Stato membro d’origine»: uno Stato membro di origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), della direttiva 2014/65/UE;

38)

«Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;

39)

«valore di riferimento» (benchmark): qualsiasi tasso, indice o dato numerico, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, determinato periodicamente applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o prezzi o sulla base di tale valore, ivi inclusi stime, tassi di interesse effettivi o stimati o altri valori o rilevazioni e con riferimento ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

40)

«accordo di interoperabilità»: un accordo di interoperabilità quale definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 648/2012;

41)

«istituto finanziario di paesi terzi»: entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi servizio o attività tra quelli elencati nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE, nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

42)

«impresa di paesi terzi»: impresa di paesi terzi quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), della direttiva 2014/65/UE;

43)

«prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

44)

«derivati su merci agricole»: contratti di derivati relativi ai prodotti di cui all’articolo 1, e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

45)

«frammentazione della liquidità»: una situazione in cui:

a)

i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti; oppure

b)

un membro compensatore (clearing member) o i suoi clienti siano costretti a detenere le loro posizioni in uno strumento finanziario in più di una CCP, il che limiterebbe le possibilità di compensazione delle esposizioni finanziarie;

46)

«debito sovrano», debito sovrano quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE;

47)

«compressione del portafoglio» (portfolio compression): un servizio di riduzione del rischio in cui due o più controparti terminano, in tutto o in parte, alcuni o tutti gli strumenti derivati da esse presentati in vista della loro inclusione nella compressione del portafoglio e li sostituiscono con un altro strumento derivato il cui valore nozionale combinato è inferiore a quello dei derivati terminati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 50, per specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, per adattarle agli sviluppi del mercato.

TITOLO II

TRASPARENZA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

CAPO 1

Trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale

Articolo 3

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione. Tale requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2.   I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati in base alle diverse tipologie di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i sistemi ibridi e i sistemi di negoziazione ad asta periodica.

3.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 14.

Articolo 4

Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale

1.   Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per:

a)

sistemi di abbinamento di ordini basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è derivato dalla sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità, laddove il prezzo di riferimento sia di ampia diffusione e considerato attendibile dai partecipanti al mercato. L’utilizzo continuo di tale deroga è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 5;

b)

sistemi che formalizzano le operazioni concordate, le quali:

i)

sono effettuate all’interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema. Sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 5; o

ii)

si riferiscono ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi illiquidi che non rientrano nella nozione di mercato liquido e che sono negoziati entro una determinata percentuale di un prezzo appropriato di riferimento, dove la percentuale e il prezzo di riferimento sono fissati in precedenza dal gestore del sistema; o

iii)

sono soggette a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario;

c)

ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;

d)

ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione.

2.   Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), è determinato ottenendo uno dei seguenti prezzi:

a)

il prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita della sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità o

b)

allorché il prezzo di cui alla lettera a) non è disponibile, il prezzo di apertura o di chiusura della pertinente sessione di negoziazione.

Gli ordini fanno riferimento ai prezzi di cui alla lettera b) solo al di fuori della fase di negoziazione continua della pertinente sessione di negoziazione.

3.   Ove le sedi di negoziazione gestiscano sistemi che formalizzano le operazioni concordate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i):

a)

le operazioni in oggetto sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione;

b)

la sede di negoziazione assicura la presenza di dispositivi, sistemi e procedure intesi a prevenire e individuare abusi di mercato o tentati abusi di mercato in relazione alle predette operazioni concordate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c)

la sede di negoziazione stabilisce, mantiene e implementa sistemi intesi a rilevare qualsiasi tentativo di servirsi della deroga in oggetto per eludere altri requisiti del presente regolamento o della direttiva 2014/65/UE e a notificare siffatti tentativi all’autorità competente.

Quando un’autorità competente concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), essa ne verifica l’utilizzo da parte della sede di negoziazione onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo dell’deroga in parola.

4.   Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti l’utilizzo previsto di ciascuna deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa, inclusi i dettagli della sede di negoziazione in cui il prezzo di riferimento è fissato a norma del paragrafo 1, lettera a). L’intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 6. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un’autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest’ultima può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA monitora l’applicazione delle deroghe e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.

5.   Un’autorità competente può revocare, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente, una deroga concessa a norma del paragrafo 1 come specificato ai sensi del paragrafo 6 qualora constati che l’utilizzo della deroga si discosta dalla finalità originaria oppure ritenga che essa sia utilizzata per eludere i requisiti del presente articolo.

Le autorità competenti notificano tale revoca all’ESMA e alle altre autorità competenti motivando in misura circostanziata la propria decisione.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:

a)

la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2;

b)

il mercato più rilevante in termini di liquidità di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a);

c)

le caratteristiche specifiche di un’operazione concordata in relazione alle diverse modalità in cui i membri o i partecipanti di una sede di negoziazione possono effettuare una siffatta operazione;

d)

le operazioni concordate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi e che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);

e)

la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e le dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Le derogheconcesse dalle autorità competenti prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, e dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1287/2006 prima del 3 gennaio 2017 sono riesaminate dall’ESMA entro il 3 gennaio 2019. L’ESMA trasmette all’autorità competente in questione un parere nel quale valuta la compatibilità di ciascuna deroga con i requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli eventuali atti delegati e norme tecniche di regolamentazione basate sul presente regolamento.

Articolo 5

Meccanismo del massimale sul volume

1.   Per garantire che il ricorso alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4, lettera b), punto i), non comprometta indebitamente la formazione dei prezzi, la negoziazione che beneficia di tali deroghe è soggetta alle seguenti restrizioni:

a)

la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuate in una sede di negoziazione che beneficiano di tali deroghe si limita al 4 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione nell’arco dei dodici mesi precedenti;

b)

le negoziazioni globali a livello di Unione di uno strumento finanziario che beneficiano di tali deroghe si limitano all’8 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione nell’arco dei dodici mesi precedenti.

Tale meccanismo relativo a un massimale del volume non si applica alle operazioni concordate aventi ad oggetto azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi per i quali non sussiste un mercato liquido determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), e che sono negoziate entro una determinata percentuale di un prezzo di riferimento adeguato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o alle operazioni concordate che sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario in questione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

2.   Qualora la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuate in una sede di negoziazione che beneficiano di tali deroghe abbia superato il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente che ha autorizzato l’utilizzo di tali deroghe da parte della sede stessa lo sospende in tale sede per lo strumento finanziario in questione entro due giorni lavorativi e per un periodo di sei mesi, sulla base dei dati pubblicati dall’ESMA di cui al paragrafo 4.

3.   Qualora la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuata in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione beneficiando di tali deroghe abbia superato il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), tutte le autorità competenti sospendono il ricorso alle deroghe stesse nell’intera Unione entro due giorni lavorativi e per un periodo di sei mesi.

4.   L’ESMA pubblica, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese civile, il volume totale delle negoziazioni nell’Unione di ciascun strumento finanziario nei 12 mesi precedenti, la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario realizzata nell’Unione beneficiando di tali deroghe, nonché in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti e la metodologia utilizzata per calcolare tali percentuali.

5.   Qualora il resoconto di cui al paragrafo 4 rilevi una sede di negoziazione in cui la negoziazione di uno strumento finanziario effettuata beneficiando di tali deroghe abbia superato il 3,75 % delle negoziazioni globali di tale strumento finanziario effettuate nell’Unione, sulla base delle negoziazioni dei precedenti 12 mesi, l’ESMA pubblica una relazione supplementare entro cinque giorni lavorativi successivi al 15 di ciascun mese civile in cui è pubblicata la relazione di cui al paragrafo 4. Tale relazione contiene le informazioni specificate al paragrafo 4 riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata superata la soglia del 3,75 %.

6.   Qualora la relazione di cui al paragrafo 4 rilevi che le negoziazioni globali di un determinato strumento finanziario effettuate nell’Unione beneficiando di tali deroghe abbia superato il 7,75 % delle negoziazioni globali dell’Unione di tale strumento finanziario, sulla base delle negoziazioni dei precedenti 12 mesi, l’ESMA pubblica una relazione supplementare entro cinque giorni lavorativi successivi al 15 di ciascun mese civile in cui è pubblicata la relazione di cui al paragrafo 4. Tale relazione contiene le informazioni specificate al paragrafo 4 riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata superata la soglia del 7,75 %.

7.   Affinché sia garantita una base affidabile per monitorare le negoziazioni effettuate nel quadro di tali deroghe e determinare se i limiti di cui al paragrafo 1 sono stati superati, i gestori delle sedi di negoziazione sono tenuti ad istituire sistemi e procedure intesi a:

a)

permettere l’identificazione di tutte le transazioni effettuate nella loro sede che beneficiano di tali deroghe; e

b)

garantire che la percentuale delle negoziazioni consentita in base alle regole di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia superata in nessuna circostanza.

8.   Il periodo di pubblicazione dei dati delle negoziazioni da parte dell’ESMA, per la quale deve essere monitorata la negoziazione di uno strumento finanziario che beneficia di tali deroghe, inizia il 3 gennaio 2016. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, le autorità competenti sono autorizzate a sospendere il ricorso alle deroghe dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente mensilmente.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il metodo, inclusa la segnalazione delle operazioni, in base al quale raccoglie, calcola e pubblica i dati relativi alle operazioni, a norma del paragrafo 4, al fine di fornire una misurazione accurata del volume totale di negoziazione per ciascun strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano delle deroghe nell’Unione e per sede di negoziazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in tale sede di negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.

2.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese di investimento tenute a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 20.

Articolo 7

Autorizzazione alla pubblicazione differita

1.   Le autorità competenti possono autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni.

In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano dimensioni che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, o per tale categoria di azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, sono di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato.

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA sorveglia l’applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.

Qualora un’autorità competente autorizzi la pubblicazione differita e un’autorità competente di un altro Stato membro non sia d’accordo con il differimento oppure con l’effettiva applicazione dell’autorizzazione concessa, tale autorità competente può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE:

a)

i dettagli operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazione pubblicati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 20, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

b)

il termine da considerarsi conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche allorché le negoziazioni sono effettuate al di fuori del normale orario di contrattazione;

c)

le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 20, paragrafo 1;

d)

i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, compresi il profilo di liquidità, dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di altro strumento finanziario analogo su cui verte l’operazione, è ammessa la pubblicazione differita per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

Trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale

Articolo 8

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione. Tale requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Tale obbligo di pubblicazione non si applica alle operazioni su derivati effettuate da controparti non finanziarie che comportano una riduzione, misurabile in maniera oggettiva, dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.

2.   I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati in base alle diverse tipologie di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i sistemi ibridi, di negoziazione ad asta periodica e di voice trading.

3.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni, ai sensi del paragrafo 1, alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati a norma dell’articolo 18.

4.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici, qualora sia concessa una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), almeno il prezzo indicativo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo indicativo pre-negoziazione di vendita vicini al prezzo degli interessi di negoziazione pubblicizzato tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni, mediante adeguati mezzi elettronici, in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Tali disposizioni garantiscono che le informazioni siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli e su base non discriminatoria.

Articolo 9

Deroghe per strumenti non rappresentativi di capitale

1.   Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, per:

a)

gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione;

b)

indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione in sistemi di richiesta di quotazioni o di voice trading superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario, che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tiene conto del fatto che i partecipanti rilevanti al mercato sono investitori al dettaglio o all’ingrosso;

c)

strumenti derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione specificato all’articolo 28 e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido.

2.   Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti comunicano all’ESMA e alle altre autorità competenti l’utilizzo previsto di ciascuna richiesta di deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa. L’intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 5. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un’autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest’ultima può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA monitora l’applicazione delle deroghe e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.

3.   Le autorità competenti possono, di propria iniziativa o su richiesta di altre autorità competenti, revocare una deroga concessa a norma del paragrafo 1 se riscontrano che è usata per scopi diversi da quello originale o se ritengono che la deroga sia usata per eludere i requisiti stabiliti nel presente articolo.

Le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti tale revoca, senza indebiti ritardi e prima che essa abbia effetto, motivando in misura circostanziata la propria decisione.

4.   L’autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione, nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato, può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all’articolo 8 se la liquidità di tale categoria di strumento finanziario scende al di sotto di una determinata soglia. Tale soglia è definita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La notifica di tale sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell’autorità competente interessata.

La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. La sospensione temporanea che non viene prorogata al termine di detto periodo di tre mesi cessa automaticamente.

Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea, di cui al presente paragrafo, degli obblighi di cui all’articolo 8, l’autorità competente interessata notifica all’ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:

a)

i parametri e i metodi per calcolare la soglia di liquidità di cui al paragrafo 4 in relazione allo strumento finanziario. I parametri e i metodi con i quali gli Stati membri calcolano la soglia sono fissati in modo tale da far coincidere il raggiungimento della soglia stessa con un netto calo della liquidità in tutte le sedi all’interno dell’Unione per lo strumento finanziario in questione, sulla base dei criteri utilizzati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17);

b)

la forbice dei prezzi o delle quotazioni di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, o i prezzi indicativi pre-negoziazione di acquisto e di vendita vicini ai prezzi degli interessi di negoziazione, da rendere pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessati conformemente all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

c)

la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e la dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;

d)

la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), e la definizione dei sistemi di richiesta di quotazioni e di voice trading per i quali è possibile un’deroga dall’obbligo di comunicazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1.

Al momento di determinare la dimensione specifica dello strumento che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tenendo conto del fatto che i partecipanti al mercato in questione sono investitori al dettaglio o all’ingrosso, conformemente al paragrafo 1, lettera b), l’ESMA tiene conto dei seguenti fattori:

i)

se, con tali dimensioni, i fornitori di liquidità siano in grado di coprire i rischi;

ii)

qualora un mercato di tale strumento finanziario o una categoria di strumenti finanziari sia costituito in parte da investitori al dettaglio, il valore medio delle operazioni effettuate da tali investitori;

e)

gli strumenti finanziari o le categorie di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido che è possibile esentare dall’obbligo di comunicazione pre-negoziazione di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.

2.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione concedono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, alle imprese di investimento tenute a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati a norma dell’articolo 21.

Articolo 11

Autorizzazione alla pubblicazione differita

1.   Le autorità competenti possono autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al tipo o alle dimensioni delle operazioni.

In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni:

a)

sono di dimensione elevata in rapporto alla dimensione standard del mercato di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o per tale categoria di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione; o

b)

riguardano un’obbligazione, uno strumento finanziario strutturato, una quota di emissione o uno strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido;

c)

per volume superano una dimensione specifica di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o di quella categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tiene conto del fatto che i partecipanti più rilevanti al mercato sono investitori al dettaglio o all’ingrosso,

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei piani proposti per la pubblicazione differita di tali operazioni e li comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA monitora l’applicazione di tali piani per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.

2.   L’autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all’articolo 10. Tale soglia è definita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell’autorità competente interessata.

La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. Qualora la sospensione temporanea non sia prorogata al termine di detto periodo di tre mesi, essa cessa automaticamente.

Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea degli obblighi di cui all’articolo 10, l’autorità competente interessata notifica all’ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo.

3.   Le autorità competenti possono, insieme con un’autorizzazione di pubblicazione differita:

a)

esigere la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, ovvero una combinazione delle due, durante il periodo di differimento stesso;

b)

consentire che si ometta la pubblicazione del volume di una singola operazione durante un periodo di differimento prorogato;

c)

riguardo agli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata durante un periodo di differimento prorogato;

d)

riguardo agli strumenti di debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito.

Per quanto concerne gli strumenti di debito sovrano, le lettere b) e d) possono essere utilizzate separatamente o consecutivamente in modo che, al termine del periodo prorogato di omissione del volume, i volumi possano essere pubblicati in forma aggregata.

Per tutti gli altri strumenti finanziari, al termine del periodo di differimento, sono pubblicate le informazioni mancanti dell’operazione e tutte le informazioni delle singole operazioni.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE per specificare le informazioni seguenti:

a)

i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

b)

il termine che si considera conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione;

c)

le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 21, paragrafo 4;

d)

i criteri da applicare nel determinare la dimensione o il tipo di operazione per il quale è autorizzata a norma del paragrafo 3 la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione, o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, oppure l’omissione della pubblicazione del volume di un’operazione, con particolare riguardo alla possibilità di autorizzare un periodo di differimento prorogato per taluni strumenti finanziari in funzione della loro liquidità.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 3

Obbligo di fornire dati sulle negoziazioni in modo separato e a condizioni commerciali ragionevoli

Articolo 12

Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11, fornendo separatamente dati sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione.

2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare i dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione da fornire, compreso il livello di disaggregazione dei dati, da rendere disponibili al pubblico a norma del paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio alle informazioni. Tali informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50 per chiarire cosa si intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» in riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC

Articolo 14

Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.   Le imprese di investimento rendono pubbliche le quotazioni irrevocabili per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione per i quali essi sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido.

Qualora non esista un mercato liquido per gli strumenti finanziari di cui al primo comma, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela.

2.   Il presente articolo e gli articoli 15, 16 e 17 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino alla dimensione standard del mercato. Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti al presente articolo e agli articoli 15, 16 e 17 quando negoziano in quantitativi superiori alla dimensione standard del mercato.

3.   Gli internalizzatori sistematici possono decidere il quantitativo o i quantitativi di riferimento delle proprie quotazioni. La dimensione minima della quotazione è pari ad almeno il 10 % della dimensione standard del mercato dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o dello strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione. Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita per un quantitativo o per quantitativi fino alla dimensione standard del mercato per la categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi alla quale lo strumento finanziario appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per l’azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o lo strumento finanziario analogo in questione.

4.   Le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi sono raggruppati in categorie sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato di quello strumento finanziario. Le normali dimensioni del mercato per ciascuna categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi sono rappresentative della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato per gli strumenti finanziari inclusi in ciascuna categoria.

5.   Il mercato di ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell’Unione relativamente allo strumento finanziario, esclusi gli ordini di dimensione elevata rispetto alla dimensione standard del mercato.

6.   L’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, quale definita all’articolo 26, per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo determina almeno ogni anno, sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quello strumento finanziario, la categoria alla quale esso appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti i partecipanti al mercato ed è comunicata all’ESMA, che la pubblica sul suo sito web.

7.   Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare ulteriormente le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1, le modalità per stabilire se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato di cui al paragrafo 3 e la dimensione standard del mercato di cui ai paragrafi 2 e 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Esecuzione degli ordini dei clienti

1.   Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione. Essi possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Hanno facoltà di ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di internalizzatore sistematico ne informino le autorità competenti. La notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici nell’Unione.

Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.

2.   Fatto salvo l’articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti in relazione alle azioni, ai certificati di deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l’ordine.

Essi possono tuttavia, in casi giustificati, eseguire detti ordini a un prezzo migliore a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.

3.   Gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni, senza doversi conformare ai requisiti stabiliti nel paragrafo 2, quando si tratta di operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o di ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

4.   Quando un internalizzatore sistematico che pubblica un’unica quotazione oppure quotazioni per quantitativi tutti inferiori alla dimensioni standard del mercato, riceve da un cliente un ordine di entità maggiore del quantitativo di riferimento della sua quotazione, ma inferiore alla dimensione standard del mercato, può decidere di eseguire la parte dell’ordine che eccede il quantitativo di riferimento la sua quotazione purché l’ordine sia eseguito al prezzo quotato, salvo disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3. Nei casi in cui l’internalizzatore sistematico pubblica quotazioni diversificate per dimensioni e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie, che sceglie di eseguire, esegue l’ordine applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto dell’articolo 28 della direttiva 2014/65/UE, salvo disposizioni contrarie dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per chiarire cosa s’intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Obblighi delle autorità competenti

Le autorità competenti verificano:

a)

che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell’articolo 14 e mantengano prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato;

b)

che le imprese di investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 17

Accesso alle quotazioni

1.   Agli internalizzatori sistematici è consentito decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle loro quotazioni. A tal fine sono stabilite regole chiare per disciplinare l’accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d’affari con i clienti in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il rischio di controparte e il regolamento finale dell’operazione.

2.   Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, agli internalizzatori sistematici è consentito limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi possono limitare, in modo non discriminatorio e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 28 della direttiva 2014/65/UE, il numero totale di operazioni eseguite nello stesso momento per più clienti, purché ciò sia consentito unicamente quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti supera notevolmente le dimensioni normali.

3.   Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50 per specificare:

a)

i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, per stabilire quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile, nonché i mezzi che le imprese di investimento possono usare per ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le loro quotazioni, offrendo tra l’altro le opzioni seguenti:

i)

le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l’operazione;

ii)

un dispositivo di pubblicazione autorizzato;

iii)

dispositivi proprietari;

b)

i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o gli ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato di cui all’articolo 15, paragrafo 3;

c)

i criteri per stabilire cosa possa essere considerato condizioni eccezionali di mercato che consentano il ritiro delle quotazioni e le condizioni per un aggiornamento delle quotazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

d)

i criteri per stabilire quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti superano notevolmente le dimensioni normali ai sensi del paragrafo 2;

e)

i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 18

Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.   Le imprese di investimento rendono pubbliche quotazioni irrevocabili relative alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione e agli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, per i quali esse sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

un cliente dell’internalizzatore sistematico sollecita una quotazione;

b)

l’internalizzatore sistematico accetta di pubblicare una quotazione.

2.   In relazione ad obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela se accettano di fornire una quotazione. È possibile derogare a tale obbligo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

3.   Gli internalizzatori sistematici possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Possono altresì ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato.

4.   Gli Stati membri richiedono che le imprese che rientrano nella definizione di internalizzatore sistematico notifichino la propria autorità competente, Tale notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA predispone un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici.

5.   Gli internalizzatori sistematici rendono disponibili agli altri loro clienti le quotazioni irrevocabili pubblicate a norma del paragrafo 1. Ciononostante agli stessi è consentito decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle proprie quotazioni. A tal fine gli internalizzatori sistematici dispongono di regole chiare per disciplinare l’accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d’affari con i clienti in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il rischio di controparte e il regolamento finale dell’operazione.

6.   Gli internalizzatori sistematici si impegnano a effettuare operazioni alle condizioni pubblicate con qualsiasi altro cliente al quale la quotazione è stata resa disponibile conformemente al paragrafo 5, quando la dimensione quotata è pari o inferiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario stabilita conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, lettera d).

Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti all’obbligo di pubblicare una quotazione irrevocabile a norma del paragrafo 1 per gli strumenti finanziari che non raggiungono la soglia di liquidità stabilita in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4.

7.   Agli internalizzatori sistematici è consentito di stabilire limiti non discriminatori e trasparenti al numero delle operazioni che si impegnano a effettuare con i clienti conformemente a una determinata quotazione.

8.   Le quotazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 5, e quelle per dimensioni pari o inferiori alla dimensione di cui al paragrafo 6 sono rese pubbliche in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.

9.   Il prezzo o i prezzi quotati sono tali da garantire che l’internalizzatore sistematico si attenga agli obblighi di cui all’articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, ove applicabile, e riflettono le condizioni prevalenti del mercato in relazione ai prezzi ai quali le operazioni sono concluse per strumenti finanziari identici o analoghi in una sede di negoziazione.

Essi possono tuttavia eseguire gli ordini a un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.

10.   Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo quando negoziano quantitativi superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario stabilita conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, lettera d).

Articolo 19

Monitoraggio da parte dell’ESMA

1.   Le autorità competenti e l’ESMA monitorano l’applicazione dell’articolo 18 per quanto riguarda le dimensioni per le quali le quotazioni sono comunicate ai clienti dell’impresa di investimento e agli altri partecipanti al mercato relativamente alle altre attività di negoziazione dell’impresa, nonché il grado in cui le quotazioni rispecchiano le condizioni prevalenti di mercato in relazione alle operazioni in strumenti identici o analoghi in una sede di negoziazione. Entro il 3 gennaio 2019 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione in merito all’applicazione dell’articolo 18. In presenza di quotazioni e attività di negoziazione significative per quantitativi di poco superiori al limite di cui all’articolo 18, paragrafo 6, o a condizioni diverse dalle condizioni prevalenti di mercato, l’ESMA presenta alla Commissione una relazione prima della data suddetta.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50, per specificare le dimensioni di cui all’articolo 18, paragrafo 6, per le quali un’impresa è tenuta ad effettuare un’operazione con qualsiasi cliente al quale è stata comunicata la quotazione. La dimensione specifica dello strumento finanziario è stabilita conformemente ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera d).

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50 per chiarire cosa si intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» in riferimento alla pubblicazione delle quotazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 8.

Articolo 20

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.   Le imprese di investimento che concludono, in proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

2.   Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 6, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Se le misure adottate a norma dell’articolo 7 prevedono la pubblicazione differita di talune categorie di operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, tale possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori di sedi di negoziazione.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:

a)

i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi del presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

b)

l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.

c)

la parte di un’operazione che deve rendere pubblica l’operazione conformemente al paragrafo 1 se entrambe le parti dell’operazione sono imprese di investimento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.   Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

2.   Ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA.

3.   Le informazioni rese pubbliche in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell’articolo 10, comprese le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b).

4.   Le autorità competenti possono autorizzare le imprese di investimento a prevedere la pubblicazione differita, o esigere la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, o una combinazione delle due, durante il periodo di differimento stesso, oppure ammettere che si ometta la pubblicazione del volume di singole operazioni durante un periodo di differimento prorogato o, nel caso degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano, possono ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata durante un periodo di differimento prorogato o, nel caso degli strumenti di debito sovrano, possono ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata per una durata indeterminata e sospendere temporaneamente gli obblighi di cui al paragrafo 1 alle medesime condizioni stabilite all’articolo 11.

Se le misure adottate a norma dell’articolo 11 prevedono la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate o di informazioni in forma aggregata, o una combinazione delle due, o l’omissione della pubblicazione del volume per talune categorie di operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, tale possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori delle sedi di negoziazione.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE per specificare le informazioni seguenti:

a)

i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati conformemente al presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

b)

l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.

c)

la parte di un’operazione che deve rendere pubblica l’operazione conformemente al paragrafo 1 se entrambe le parti dell’operazione sono imprese di investimento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli

1.   Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11, dagli articoli da 14 a 21 e dall’articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, le autorità competenti possono chiedere informazioni:

a)

alle sedi di negoziazione;

b)

ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e

c)

ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.

2.   Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.

3.   Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’ESMA, poiché quest’ultima richiede di fornire le relazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione devono rispondere a tali richieste a norma del paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23

Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento

1.   Un’impresa di investimento assicura che le transazioni che effettua su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione si svolgano in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o su un internalizzatore sistematico, o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, se opportuno, a meno che tali transazioni non presentino le seguenti caratteristiche:

a)

sono non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie; o

b)

sono effettuate tra controparti qualificate e/o professionali e non contribuiscono al processo di formazione del prezzo.

2.   Un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi su base multilaterale deve assicurare di possedere l’autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e rispetti tutte le pertinenti disposizioni relative a tali autorizzazioni.

3.   Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le particolari caratteristiche delle operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei seguenti casi:

a)

transazioni relative a liquidità non utilizzabile; o

b)

quando lo scambio di tali strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 24

Obbligo di sostenere l’integrità dei mercati

Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti coordinate dall’ESMA conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sorvegliano le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l’integrità del mercato.

Articolo 25

Obbligo di conservare le registrazioni

1.   Le imprese di investimento tengono a disposizione dell’autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27). L’ESMA può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell’ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con la o le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3. L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni riguardanti i dati rilevanti dell’ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all’articolo 26.

Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l’ordine, il codice identificativo dell’ordine, la data e l’ora di trasmissione dell’ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell’ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell’operazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Obbligo di segnalare le operazioni

1.   Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.

Le autorità competenti, a norma dell’articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari riceva tali informazioni.

Le autorità competenti rendono accessibili all’ESMA, su richiesta, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:

a)

agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;

b)

agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e

c)

agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L’obbligo si applica alle operazione relative agli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a c) indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.

3.   Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all’interno dell’impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l’operazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, e un elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 con riferimento a titoli azionari e a strumenti di debito sovrano nell’ambito di applicazione degli articoli 12, 13 e 17 di tale regolamento. Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle misure da adottare ai sensi del paragrafo dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a). Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l’operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.

4.   Le imprese di investimento che trasmettono ordini includono nella trasmissione di un determinato ordine le informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3. Invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, un’impresa di investimento può scegliere di segnalare l’ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un’operazione, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1. In tal caso, l’impresa di investimento dichiara, nella segnalazione dell’operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

5.   Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da un’impresa alla quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.

6.   Nel segnalare l’elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l’identificativo della persona giuridica elaborato al fine di identificare i clienti che sono persone giuridiche.

Entro il 3 gennaio 2016 l’ESMA elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti a garantire che l’applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all’interno dell’Unione sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

7.   Le segnalazioni sono effettuate all’autorità competente dalla stessa impresa di investimento, da un meccanismo di segnalazione autorizzato che opera per suo conto o dalla sede di negoziazione tramite il cui sistema viene conclusa l’operazione, conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.

Le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all’autorità competente.

In deroga a tale responsabilità, qualora un’impresa di investimento comunichi le informazioni riguardanti tali operazioni mediante un ARM che agisce per suo conto o una sede di negoziazione, l’impresa di investimento non è responsabile per le mancanze, attribuibili all’ARM o alla sede di negoziazione, riguardanti la completezza, l’esattezza e la tempestiva trasmissione delle comunicazioni. In tali casi e a norma dell’articolo 66, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l’ARM o la sede di negoziazione sono responsabili per tali mancanze.

Le imprese di investimento devono comunque adottare misure ragionevoli per verificare la completezza, l’esattezza e la puntualità delle comunicazioni relative alle operazioni, che sono state presentate per suo conto.

Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione, al momento di elaborare segnalazioni per conto dell’impresa di investimento, adotti efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni mantenendo in ogni momento la natura confidenziale dei dati. Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione mantenga risorse adeguate e si doti di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

I sistemi di riscontro o segnalazione delle operazioni, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o autorizzati a norma del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012, possono essere approvati dall’autorità competente come meccanismi di segnalazione autorizzati, al fine di trasmettere segnalazioni di operazioni all’autorità competente conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.

Se le operazioni sono state segnalate a un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora tali segnalazioni contengano le informazioni richieste a norma dei paragrafi 1, 3 e 9 e siano trasmesse all’autorità competente dal repertorio di dati sulle negoziazioni entro i termini di cui al paragrafo 1, l’obbligo dell’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

Qualora vi siano errori o omissioni nelle comunicazioni delle operazioni, l’ARM, l’impresa di investimento o la sede di negoziazione che comunicano l’operazione correggono le informazioni e trasmettono all’autorità competente la comunicazione corretta.

8.   Quando, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, le segnalazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette tali informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;

b)

i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;

c)

i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente, l’elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, l’elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all’impresa responsabile della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l’operazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell’operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l’analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3; e

d)

l’elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto di titoli azionari e di debito sovrano di cui al paragrafo 3;

e)

le categorie di strumenti finanziari pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2;

f)

le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1;

g)

l’applicazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;

h)

che cosa costituisce un’operazione e l’esecuzione di un’operazione ai fini del presente articolo;

i)

quando si intende che l’impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   Entro il 3 gennaio 2019 l’ESMA presenta una relazione alla Commissione in merito al funzionamento del presente articolo, indicando in particolare la sua interazione con gli obblighi correlati in materia di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra le autorità competenti consentano di monitorare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell’articolo 24 del presente regolamento. La Commissione può adottare misure per proporre eventuali modifiche, compresa la possibilità di segnalare le operazioni solo a un sistema unico designato dall’ESMA, invece che alle autorità competenti. La Commissione trasmette la relazione dell’ESMA al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 27

Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari

1.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti dati di riferimento che identifichino gli strumenti finanziari, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all’articolo 26.

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall’articolo 26, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette alla sua autorità competente dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari.

I dati di riferimento per l’identificazione vengono approntati per essere presentati all’autorità competente in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. Tali notifiche devono essere trasmesse senza indugio dalle autorità competenti all’ESMA, che le pubblica immediatamente sul suo sito Internet. L’ESMA fornisce alle autorità competenti l’accesso a tali dati.

2.   Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell’articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l’integrità del mercato, l’ESMA e le autorità competenti adottano i dispositivi necessari a garantire che:

a)

l’ESMA e le autorità competenti ricevano effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1;

b)

la qualità dei dati ricevuti sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 26;

c)

i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 siano scambiati in modo efficiente tra le autorità competenti.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e i relativi aggiornamenti alle autorità competenti e la relativa trasmissione all’ESMA conformemente al paragrafo 1 nonché la forma e il contenuto di tali dati;

b)

le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l’ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

STRUMENTI DERIVATI

Articolo 28

Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

1.   Le controparti finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 684/2012 e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento concludono le operazioni che non sono né infragruppo ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, né disciplinate dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89 di detto regolamento con altre controparti finanziarie o con altre controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 684/2012, in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione conformemente alla procedura definita all’articolo 32 ed elencata nel registro di cui all’articolo 34, esclusivamente in un:

a)

mercato regolamentato;

b)

sistema multilaterale di negoziazione;

c)

sistema organizzato di negoziazione; o

d)

in una sede di negoziazione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 4 e che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti a un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.

2.   L’obbligo di negoziazione si applica altresì alle controparti di cui al paragrafo 1 che effettuano operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione con istituti finanziari o altre entità di paesi terzi che sarebbero soggetti all’obbligo di compensazione se avessero sede nell’Unione. L’obbligo di negoziazione si applica inoltre alle entità di paesi terzi che sarebbero soggette all’obbligo di compensazione se avessero sede nell’Unione quando effettuano operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione, a condizione che il contratto abbia un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all’Unione o qualora tale obbligo sia necessario o appropriato per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento.

L’ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati che non sono state dichiarate soggette all’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 1, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio tra operazioni su derivati soggette all’obbligo di negoziazione e operazioni su derivati non soggette all’obbligo di negoziazione.

3.   I derivati dichiarati soggetti all’obbligo di negoziazione a norma del paragrafo 1, sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in qualsiasi sede di negoziazione di cui al paragrafo 1 su base non esclusiva e non discriminatoria.

4.   La Commissione adotta, in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, decisioni volte a stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo sia soggetta a requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo derivanti dal presente regolamento, dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 e sia soggetta a una efficace vigilanza e a una effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

L’unico scopo di tali decisioni è determinare l’idoneità come sede di negoziazione per i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione.

Si considera che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo abbia effetto equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;

b)

le sedi di negoziazione sono disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;

c)

gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori;

d)

il quadro garantisce la trasparenza e l’integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

Una decisione della Commissione a norma del presente paragrafo può essere limitata a una o più categorie di sedi di negoziazione. In tal caso, una sede di negoziazione di un paese terzo è compresa nel paragrafo 1, lettera d), solo se rientra in una categoria disciplinata dalla decisione della Commissione.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di contratto di cui al paragrafo 2 che hanno un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all’Unione e i casi in cui l’obbligo di negoziazione è necessario o opportuno per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Laddove possibile e opportuno, le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo sono identiche a quelle adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 29

Obbligo di compensazione per i derivati negoziati in mercati regolamentati e tempi di accettazione per la compensazione

1.   Il gestore di un mercato regolamentato garantisce che la totalità delle operazioni su derivati concluse nel mercato regolamentato siano compensate da una controparte centrale.

2.   Le CCP, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti a norma dell’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 si dotano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci in relazione ai derivati compensati per garantire che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, utilizzando sistemi automatici.

Nel presente paragrafo, per «derivati compensati» s’intendono:

a)

tutti i derivati che devono essere compensati conformemente all’obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

tutti i derivati che le parti interessate hanno convenuto di compensare.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti minimi di sistemi, procedure e dispositivi, inclusi i tempi di accettazione, di cui al presente articolo tenendo conto della necessità di assicurare la corretta gestione dei rischi operativi o di altri rischi.

L’ESMA ha l’autorità costante di sviluppare ulteriori norme tecniche di regolamentazione per aggiornare quelle esistenti se considera che ciò sia richiesto dall’evoluzione delle norme di settore stesse.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Accordi di compensazione indiretti

1.   Gli accordi di compensazione indiretti riguardanti i derivati negoziati in borsa sono autorizzati purché non aumentino il rischio di controparte e assicurino che le attività e le posizioni della controparte beneficino di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di accordi di compensazione indiretti, ove stabiliti, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, garantendo la coerenza con le disposizioni stabilite per i derivati OTC ai sensi del capo II del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (28).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 31

Compressione del portafoglio

1.   Quando forniscono compressione del portafoglio, le imprese di investimento e i gestori del mercato non sono soggetti all’obbligo dell’esecuzione alle condizioni migliori di cui all’articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, agli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 8, 10 18 e 21 del presente regolamento e all’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. La cessazione o la sostituzione di derivati che fanno parte di una compressione del portafoglio non è soggetta all’articolo 28 del presente regolamento.

2.   Le imprese di investimento e i gestori del mercato che prestano servizi di compressione del portafoglio rendono pubblici, attraverso un dispositivo di pubblicazione autorizzato, i volumi delle operazioni oggetto di compressione del portafoglio e il momento in cui sono state concluse entro i termini specificati all’articolo 10.

3.   Le imprese di investimento e i gestori del mercato che offrono servizi di compressione del portafoglio tengono registri completi e accurati di tutte le compressioni di portafoglio che organizzano o a cui partecipano. Tali registri sono prontamente messi a disposizione della pertinente autorità competente o dell’ESMA su richiesta.

4.   La Commissione può adottare mediante atti delegati in conformità all’articolo 50, misure per specificare:

a)

gli elementi della compressione del portafoglio,

b)

le informazioni che devono essere pubblicate a norma del paragrafo 2,

in modo tale da avvalersi il più possibile di tutti gli obblighi esistenti in materia di conservazione dei dati, comunicazione o pubblicazione.

Articolo 32

Procedura relativa all’obbligo di negoziazione

1.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

quali categorie di derivati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, o sottocategorie degli stessi sono negoziate nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

la data o le date a decorrere dalle quali l’obbligo di negoziazione diventa efficace, con indicazione dell’eventuale applicazione in più fasi, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica se tale applicazione in più fasi e tali categorie di controparti sono state previste in norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione in vista della sua adozione, l’ESMA svolge una consultazione pubblica e, se opportuno, può consultare le autorità competenti di paesi terzi.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Per rendere efficace l’obbligo di negoziazione:

a)

la categoria, conformemente al paragrafo 1, lettera a), o sottocategoria di derivati deve essere ammessa alla negoziazione o negoziata in almeno una sede di negoziazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1; e

b)

occorre che vi sia un sufficiente interesse costante di acquisto e di vendita da parte di terzi relativo alla categoria o sottocategoria di derivati perché essa sia considerata sufficientemente liquida da essere negoziata soltanto nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

3.   Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l’ESMA considera la categoria o sottocategoria di strumenti derivati sufficientemente liquida basandosi sui seguenti criteri:

a)

la frequenza e la dimensione medie delle transazioni in una gamma di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di derivati;

b)

il numero e il tipo dei partecipanti attivi al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e i prodotti/contratti negoziati in un determinato mercato dei prodotti;

c)

la misura media dei differenziali.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto dell’impatto previsto che tale obbligo di negoziazione potrebbe avere sulla liquidità di una categoria o sottocategoria di derivati e sulle attività commerciali degli utenti finali che non sono entità finanziarie.

L’ESMA determina se la categoria o sottocategoria di derivati è sufficientemente liquida solo nelle operazioni inferiori a un determinato volume.

4.   L’ESMA, di sua iniziativa, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e dopo aver svolto una consultazione pubblica, identifica e comunica alla Commissione le categorie di derivati o i singoli contratti derivati che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, ma per i quali nessuna controparte centrale ha finora ricevuto un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che non sono stati ammessi alla negoziazione o non sono negoziati in una sede di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma da parte dell’ESMA, la Commissione può pubblicare un invito a elaborare proposte per la negoziazione di tali derivati nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

5.   L’ESMA presenta alla Commissione, conformemente al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione per modificare, sospendere o revocare le norme tecniche di regolamentazione esistenti ogniqualvolta vi sia una sostanziale modifica dei criteri di cui al paragrafo 2. Prima di farlo, l’ESMA può consultare, se opportuno, le autorità competenti di paesi terzi.

Alla Commissione è delegato il potere adottare le norme tecniche di regolamentazione esistenti di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Meccanismo atto ad evitare la duplicazione o la conflittualità delle norme

1.   La Commissione è assistita dall’ESMA nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni, almeno una volta all’anno, destinate al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 28 e 29, con specifico riguardo ai conflitti o alle duplicazioni potenziali di norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda possibili interventi.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione di un paese terzo:

a)

sono equivalenti agli obblighi derivanti dagli articoli 28 e 29;

b)

garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento;

c)

sono applicate ed eseguite in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’esecuzione efficaci delle norme nel paese terzo in questione.

Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 51.

3.   Per effetto di un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2, si considera che le controparti che realizzano operazioni soggette al presente regolamento abbiano soddisfatto gli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 se almeno una delle controparti è stabilita in tale paese terzo e se le controparti rispettano le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione del paese terzo interessato.

4.   La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle contenuti negli articoli 28 e 29, e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della relazione e qualora questa riveli un’anomalia o un’incoerenza significativa nell’applicazione delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, la Commissione può revocare il riconoscimento dell’equivalenza della legislazione del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le operazioni effettuate dalle controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

Articolo 34

Registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione

L’ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito Internet un registro che indica, in modo esaustivo e inequivocabile, i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, le sedi in cui gli stessi sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati e le date a decorrere dalle quali l’obbligo diventa efficace.

TITOLO VI

ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLA COMPENSAZIONE PER GLI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 35

Accesso non discriminatorio a una controparte centrale

1.   Fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012, una controparte centrale accetta di compensare degli strumenti finanziari su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le spese di accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione nella quale l’operazione è stata effettuata. In particolare va garantito ad ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente:

a)

ai requisiti di garanzia e alla compensazione di contratti economicamente equivalenti, qualora l’inclusione di tali contratti nel close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della legge fallimentare applicabile non comprometta il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’applicabilità di tali procedure; nonché

b)

alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in base a un modello del rischio in conformità dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Una controparte centrale può richiedere che una sede di negoziazione si conformi ai requisiti operativi e tecnici definiti dalla stessa CCP, compresi gli obblighi in materia di gestione del rischio. Il requisito di cui al presente paragrafo non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Una controparte centrale non è vincolata dal presente articolo se ha stretti legami con una sede di negoziazione che abbia effettuato la notifica di cui all’articolo 36, paragrafo 5.

2.   La sede di negoziazione presenta in modo formale una richiesta di accesso alla CCP, all’autorità competente della stessa e all’autorità competente della sede di negoziazione. Nella richiesta è specificato per quali tipi di strumenti finanziari si richiede accesso.

3.   La CCP fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro tre mesi, nel caso dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario, ed entro sei mesi, nel caso dei derivati negoziati in borsa, consentendole l’accesso, a condizione che un’autorità competente lo abbia concesso ai sensi del paragrafo 4, o negandolo. La controparte centrale può rifiutare una richiesta di accesso soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se una controparte centrale nega l’accesso, fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto la propria autorità competente della decisione. Se la sede di negoziazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della controparte centrale, quest’ultima fornisce anche la notifica e le spiegazioni di cui sopra all’autorità competente della sede di negoziazione. La controparte centrale concede l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.

4.   L’autorità competente della controparte centrale o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l’accesso a una CCP soltanto quando tale accesso:

a)

non richiede un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o

b)

non costituisce una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non faccia insorgere un rischio sistemico.

Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l’accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l’interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi.

Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall’esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all’ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l’ESMA pubblicherà l’informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell’articolo 37 della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi.

Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.

5.   Riguardo ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, una CCP di nuova costituzione autorizzata come CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 per prestare servizi di compensazione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 o autorizzata a titolo di un preesistente regime nazionale per un periodo inferiore a tre anni al 2 luglio 2014 può, prima del 3 gennaio 2017, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente può decidere che il presente articolo non si applica alla CCP, relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2019.

In caso di approvazione di tale periodo transitorio, la CCP non può beneficiare dei diritti di accesso di cui all’articolo 36 o al presente articolo, relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, durante detto regime transitorio. Quando è approvato un periodo transitorio, l’autorità competente ne informa i membri del collegio delle autorità competenti per la CCP, e l’ESMA. L’ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve.

Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 36 o del presente articolo, per quanto riguarda i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, per la durata del regime transitorio.

Ad una CCP autorizzata nel triennio precedente l’entrata in vigore, ma risultante da una fusione o un’acquisizione cui partecipi almeno una CCP autorizzata anteriormente a tale periodo, non è consentito applicare le disposizioni transitorie previste dal presente paragrafo.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le condizioni specifiche alle quali una controparte centrale ha facoltà di respingere una richiesta di accesso, compreso il volume previsto delle operazioni, il numero e il tipo di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti;

b)

le condizioni alle quali una CCP deve consentire l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo, modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini;

c)

le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

d)

la procedura per effettuare una notifica ai sensi del paragrafo 5;

e)

le condizioni per un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente ai requisiti di garanzia, alla compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 36

Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione

1.   Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (UE) N. 648/2012, una sede di negoziazione fornisce su richiesta informazioni sulla negoziazione in modo non discriminatorio e trasparente, anche relativamente alle spese di accesso, a qualsiasi controparte centrale autorizzata o riconosciuta dal regolamento (UE) N. 648/2012 che desideri compensare le operazioni in strumenti finanziari conclusi in quella sede di negoziazione. Tale requisito non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Una sede di negoziazione non è vincolata dal presente articolo se è strettamente legata ad una controparte centrale che ha notificato di avvalersi dei regimi transitori di cui all’articolo 35, paragrafo 5.

2.   La CCP presenta in modo formale una richiesta di accesso alla sede di negoziazione, all’autorità competente della stessa e all’autorità competente della controparte centrale.

3.   La sede di negoziazione risponde per iscritto alla CCP entro tre mesi, nel caso dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario, ed entro sei mesi, nel caso dei derivati negoziati in borsa, autorizzando l’accesso, a condizione che l’autorità competente pertinente lo abbia concesso ai sensi del paragrafo 4, o negandolo. La sede di negoziazione può rifiutare una richiesta di accesso soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se una sede di negoziazione nega l’accesso, fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto la propria autorità competente della decisione. Quando la controparte centrale è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede di negoziazione, la sede di negoziazione fornisce anche la notifica e le spiegazioni di cui sopra all’autorità competente della controparte centrale. La sede di negoziazione concede l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.

4.   L’autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l’accesso a una sede di negoziazione solo qualora tale accesso:

a)

non richieda un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o

b)

non pregiudichi il regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione, ovvero non faccia insorgere un rischio sistemico.

Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l’accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l’interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi.

Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall’esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all’ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l’ESMA pubblicherà tale informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell’articolo 37 della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi.

Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.

5.   Per quanto concerne i derivati negoziati in borsa, una sede di negoziazione che scende al di sotto della pertinente soglia nell’anno civile precedente l’entrata in vigore del presente regolamento può, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, notificare all’ESMA e alla sua autorità competente che non desidera essere vincolata dal presente articolo per i derivati negoziati in mercati regolamentati inclusi entro tale soglia per un periodo di trenta mesi dall’applicazione del presente regolamento. Una sede di negoziazione che rimane al di sotto della pertinente soglia in tutti gli anni di quel periodo o di un qualsiasi ulteriore periodo di trenta mesi può, al termine di tale periodo, notificare all’ESMA e alla sua autorità competente che non desidera essere vincolata dal presente articolo per ulteriori trenta mesi. Se è effettuata la notifica, la sede di negoziazione non può beneficiare dei diritti di accesso previsti all’articolo 35 o al presente articolo per i derivati negoziati in borsa compresi entro la soglia pertinente per la durata della non partecipazione. L’ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve.

La pertinente soglia per la non partecipazione è un importo nozionale annuo negoziato di 1 000 000 milione di EUR. Tale importo nozionale è un importo unico e comprende tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa conclusi in base alle regole della sede di negoziazione.

Se una sede di negoziazione fa parte di un gruppo con stretti legami, la soglia è calcolata sommando l’importo nozionale annuo negoziato di tutte le sedi di negoziazione dell’insieme del gruppo stabilite nell’Unione.

Se una sede di negoziazione che ha effettuato una notifica a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più CCP, tali CCP non beneficiano dei diritti di accesso previsti all’articolo 35 o al presente articolo per i derivati negoziati in borsa entro la pertinente soglia per la durata della non partecipazione.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le condizioni specifiche alle quali una sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso, comprese le condizioni basate sul volume previsto delle operazioni, il numero di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti significativi;

b)

le condizioni alle quali è concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di accesso;

c)

le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico;

d)

la procedura per effettuare una notifica a norma del paragrafo 5, comprese ulteriori precisazioni per il calcolo dell’importo nozionale e il metodo mediante il quale l’ESMA può verificare il calcolo dei volumi e approvare la non partecipazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 37

Accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi

1.   Se il valore di uno strumento finanziario è calcolato sulla base di un valore di riferimento, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sullo stesso garantisce che le controparti centrali e le sedi di negoziazione possano fruire, ai fini della negoziazione e della compensazione, di un accesso non discriminatorio a:

a)

informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo del parametro di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché

b)

licenze.

Una licenza comprendente l’accesso alle informazioni è concessa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie entro i tre mesi successivi alla richiesta da una CCP o da una sede di negoziazione.

L’accesso è consentito a un prezzo commerciale ragionevole, tenendo conto del prezzo al quale il fornitore del valore di riferimento ha dato accesso alle informazioni o concesso in licenza i diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti ad altre controparti centrali, sedi di negoziazione o persone correlate a fini di compensazione e negoziazione. Prezzi diversi possono essere applicati a diverse CCP, sedi di negoziazione o persone correlate solo se ciò è oggettivamente giustificato tenendo conto di motivi commerciali ragionevoli quali la quantità, il campo di applicazione o il settore d’uso richiesti.

2.   Se viene elaborato un nuovo valore di riferimento dopo il 3 gennaio 2017, l’obbligo di concedere una licenza inizia entro 30 mesi dalla data di inizio della negoziazione dello strumento finanziario avente a riferimento tale valore o dall’ammissione del medesimo strumento alla negoziazione. Se un soggetto che detiene i diritti di proprietà di un nuovo valore di riferimento possiede un valore di riferimento esistente, tale soggetto si assicura che, rispetto a tale valore di riferimento esistente, il nuovo valore di riferimento risponda ai seguenti criteri cumulativi:

a)

il nuovo valore di riferimento non è semplicemente una copia o un adattamento di tale valore di riferimento esistente e la metodologia, compresi i dati sottostanti, del nuovo valore di riferimento è significativamente diversa da quella del valore di riferimento esistente; nonché

b)

il nuovo valore di riferimento non sostituisce tale valore di riferimento esistente.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza e in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.

3.   Nessuna controparte centrale, sede di negoziazione o entità correlata può stipulare con un fornitore di un valore di riferimento un accordo che abbia l’effetto di:

a)

impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alle informazioni o ai diritti di cui al paragrafo 1; o

b)

impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alla licenza di cui al paragrafo 1.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni ottenute attraverso la concessione di licenze da rendere disponibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad uso esclusivo della CCP o della sede di negoziazione;

b)

altre condizioni alle quali viene concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite;

c)

le norme che definiscono in che modo si possa dimostrare che un valore di riferimento è nuovo conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi

1.   Una sede di negoziazione di un paese terzo può richiedere l’accesso a una controparte centrale avente sede nell’Unione soltanto se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, relativa a quel paese terzo. Una controparte centrale di un paese terzo può richiedere l’accesso a una sede di negoziazione avente sede nell’Unione soltanto se è stata riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi possono essere autorizzate a utilizzare i diritti di accesso di cui agli articoli da 35 a 36 solo a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione conformemente al paragrafo 3 secondo cui si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo preveda un sistema effettivo ed equivalente per permettere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in base a regimi stranieri di accedere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione stabilite nel paese terzo in questione.

2.   Le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi possono richiedere una licenza e i diritti di accesso conformemente all’articolo 37 solo a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione a norma del paragrafo 3 del presente articolo secondo cui si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione preveda un sistema effettivo ed equivalente in virtù del quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:

a)

informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché

b)

licenze,

da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.

3.   La Commissione può, in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 51 adottare decisioni che determinino che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione e una controparte centrale autorizzata in tale paese terzo soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo è considerato equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;

b)

prevede un sistema effettivo ed equivalente per concedere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate a norma di regimi stranieri l’accesso alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione stabilite nel paese terzo in questione.

c)

il quadro giuridico e di vigilanza di detto paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente nel quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:

i)

informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché

ii)

licenze,

da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.

TITOLO VII

MISURE DI VIGILANZA IN MERITO ALL’INTERVENTO SUI PRODOTTI E ALLE POSIZIONI

CAPO 1

Controllo e intervento sui prodotti

Articolo 39

Controllo del mercato

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1095/2010 l’ESMA esercita il monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione.

2.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE esercita il monitoraggio sul mercato dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione.

3.   Le autorità competenti esercitano un monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.

Articolo 40

Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA

1.   Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA può vietare temporaneamente o limitare nell’Unione, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o pratica finanziaria.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.

2.   L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione allo strumento finanziario o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;

c)

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ESMA ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.

3.   Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ESMA si assicura che la misura:

a)

non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;

b)

non crea un rischio di arbitraggio normativo, e

c)

sia stata presa previa consultazione degli organismi pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora le misure riguardino derivati su merci agricole.

Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 42, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’articolo 43.

4.   Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’ESMA comunica alle autorità competenti la misura proposta.

5.   L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.

6.   L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.

7.   Una misura adottata dall’ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.

8.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori che l’ESMA è tenuta a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

a)

il grado di complessità di uno strumento finanziario e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;

b)

l’entità o il valore nozionale di un’emissione di strumenti finanziari;

c)

il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un’attività o una pratica;

d)

l’effetto leva di uno strumento finanziario o di una pratica.

Articolo 41

Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

1.   A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, può vietare temporaneamente o limitare nell’Unione:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o di depositi strutturati aventi particolari caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o pratica finanziaria.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.

2.   L’ABE adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione al deposito strutturato o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia.

c)

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ABE ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.

3.   Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ABE garantisce che la misura:

a)

non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; e

b)

non crei un rischio di arbitraggio normativo.

Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 42, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’articolo 43.

4.   Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’ABE comunica alle autorità competenti la misura proposta.

5.   L’ABE pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.

6.   L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.

7.   Una misura adottata dall’ABE a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.

8.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori che l’ABE è tenuta a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari e alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

a)

il grado di complessità di un deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;

b)

l’entità o il valore nozionale di un’emissione di depositi strutturati;

c)

il grado di innovazione di un deposito strutturato, un’attività o una pratica;

d)

l’effetto leva di un deposito strutturato o una pratica.

Articolo 42

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   Un’autorità competente può vietare o limitare quanto segue, all’interno di, o a partire da un determinato Stato membro:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o pratica finanziaria.

2.   Un’autorità competente può intervenire ai sensi del paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:

a)

alternativamente:

i)

uno strumento finanziario, deposito strutturato, attività o pratica sollevano timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscono una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario almeno in uno Stato membro; o

ii)

un derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante;

b)

i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell’Unione al prodotto d’investimento, allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all’attività o alla pratica non sono sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario, dal deposito strutturato, dall’attività o dalla pratica in questione;

d)

l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro; e

f)

sono stati debitamente consultati gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora uno strumento finanziario, attività o pratica finanziaria costituiscano una grave minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati agricoli fisici.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l’autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario o un deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’autorità competente.

3.   L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato alle altre autorità competenti interessate e all’ESMA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell’effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:

a)

lo strumento finanziario, l’attività o la pratica oggetto della misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; nonché

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali in cui ritiene necessario intervenire con urgenza ai sensi del presente articolo per prevenire un danno risultante dagli strumenti finanziari, dai depositi strutturati, dalle pratiche e dalle attività di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può intervenire in via temporanea, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o, per i depostiti strutturali, all’ABE almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri del presente articolo e, inoltre, sia stabilito inequivocabilmente che effettuando una notifica un mese prima non si fronteggerebbero adeguatamente il timore o la minaccia specifici. L’autorità competente non interviene in via temporanea per un periodo superiore a tre mesi.

5.   L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.

6.   L’autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori che le autorità competenti sono tenute a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario all’interno almeno di uno Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

a)

il grado di complessità di uno strumento finanziario o deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato, distribuito e venduto;

b)

il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un’attività o una pratica;

c)

la leva finanziaria che offre uno strumento finanziario o un deposito strutturato o una pratica;

d)

in collegamento con il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, le dimensioni o il valore nozionale dell’emissione di strumenti finanziari o di depositi strutturati.

Articolo 43

Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE

1.   L’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 42. In particolare, l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio adeguato e coerente.

2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 42 di una misura da imporre a norma del suddetto articolo, l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, emette un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’ESMA o, per i depostiti strutturati, dell’ABE.

3.   Quando un’autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere adottato dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito Internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni.

CAPO 2

Posizioni

Articolo 44

Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale

1.   L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) e p), della direttiva 2014/65/UE. In particolare l’ESMA accerta che le autorità competenti abbiano adottato un approccio coerente relativamente al momento in cui vengono esercitati tali poteri, alla natura e al campo di applicazione delle misure, nonché alla durata e al seguito delle stesse.

2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di una misura ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA registra la misura e la sua motivazione. In relazione alle misure adottate ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) o p), della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA mantiene e pubblica sul proprio sito Internet una banca dati contenente una breve descrizione delle misure in vigore, comprese le informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, gli eventuali limiti alle dimensioni delle posizioni che i soggetti i soggetti possono detenere in ogni momento, le eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE e le loro motivazioni.

Articolo 45

Poteri dell’ESMA in merito alla gestione delle posizioni

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA adotta, quando entrambe le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, una o più delle seguenti misure:

a)

richiedere a un soggetto tutte le informazioni pertinenti, riguardo al volume e alle finalità di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato;

b)

dopo aver analizzato le informazioni raccolte conformemente alla lettera a), richiedere a tale soggetto di prendere misure per ridurre o eliminare l’entità della posizione o esposizione in conformità dell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera b);

c)

come ultima ratio, limitare la capacità di un soggetto di stipulare un derivato su merci.

2.   L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

a)

le misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 sono volte ad affrontare una minaccia al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per far fronte alla minaccia in questione.

L’ESMA provvede alla valutazione dell’osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo in conformità con i criteri e i fattori indicati nell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo.

3.   Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA provvede a che la misura:

a)

fa fronte in modo significativo alla minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di sorvegliare la minaccia in conformità con i criteri e i fattori indicati nell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo;

b)

non crea un rischio di arbitraggio normativo quantificato a norma del paragrafo 10, lettera c), del presente articolo;

c)

non avrà nessuno degli effetti negativi seguenti sull’efficienza dei mercati finanziari che siano sproporzionati rispetto ai benefici della misura: la riduzione della liquidità su tali mercati, la restrizione alle condizioni per ridurre i rischi direttamente legati alle attività commerciali di una controparte non finanziaria o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato.

L’ESMA consulta l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) prima di adottare eventuali misure relative a prodotti energetici all’ingrosso.

L’ESMA consulta gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima di adottare eventuali misure relative a strumenti derivati su merci agricole.

4.   Prima di decidere di prendere o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l’ESMA comunica alle autorità competenti la misura proposta. Nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la comunicazione include l’identità del soggetto o dei soggetti ai quali la misura è rivolta, i suoi particolari e la sua motivazione. Nel caso di una misura ai sensi del paragrafo 1, lettera c), la comunicazione include informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, le misure quantitative, come il volume massimo di posizioni che il soggetto può stipulare, e la relativa motivazione.

5.   La comunicazione ha luogo almeno 24 ore prima dell’entrata in vigore o proroga della misura. In circostanze eccezionali, l’ESMA può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore della misura, se non è possibile rispettare il termine di 24 ore.

6.   L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’avviso di ogni decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). L’avviso include informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, le misure quantitative, come il volume massimo di posizioni che il soggetto può stipulare, e la relativa motivazione.

7.   Una misura di cui al paragrafo 1, lettera c), entra in vigore quando l’avviso è pubblicato o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo alle operazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore.

8.   L’ESMA riesamina le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi scade automaticamente. I paragrafi da 2 a 8 si applicano anche al rinnovo delle misure.

9.   Una misura adottata dall’ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera o) o p), della direttiva 2014/65/UE.

10.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori ai fini di determinare:

a)

l’esistenza di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione agli accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), tenendo in conto il grado in cui le posizioni sono usate per coprire posizioni relative a prodotti di base o contratti su prodotti di base e il grado in cui i prezzi nei mercati sottostanti sono fissati con riferimento ai prezzi dei derivati su prodotti di base.

b)

l’appropriata riduzione di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

c)

le situazioni in cui possa insorgere un rischio di arbitraggio normativo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.

Tali criteri e fattori tengono conto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e distinguono le situazioni in cui l’ESMA interviene a seguito dell’inazione dell’autorità competente da quelle in cui l’ESMA agisce contro un rischio supplementare che l’autorità competente non è in grado di gestire, secondo il disposto dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere j) o o), della direttiva 2014/65/UE.

TITOLO VIII

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA UNA SUCCURSALE DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI

Articolo 46

Disposizioni generali

1.   Un’impresa di un paese terzo può fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento con o senza servizi complementari alle controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE situati nell’Unione senza avervi stabilito una succursale se è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall’ESMA ai sensi dell’articolo 47.

2.   L’ESMA registra un’impresa di un paese terzo che ha chiesto di essere autorizzata a prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’intera Unione conformemente al paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;

b)

l’impresa è autorizzata a prestare i servizi o svolgere le attività di investimento che intende fornire nell’Unione nella giurisdizione nella quale ha la sua sede amministrativa ed è sottoposta a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace, che ne garantisce la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo;

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell’articolo 47, paragrafo 2.

3.   Ove l’impresa di un paese terzo sia registrata a norma del presente articolo, gli Stati membri non prescrivono requisiti addizionali a detta impresa di un paese terzo in relazione a materie disciplinate dal presente regolamento o della direttive 2014/65/UE e non prevede per la imprese di un paese terzo un regime più favorevole di quello previsto per le imprese dell’Unione.

4.   L’impresa di un paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta la propria richiesta all’ESMA dopo l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all’articolo 47 che dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo nel quale l’impresa è autorizzata è equivalente ai requisiti enunciati nell’articolo 47, paragrafo 1.

L’impresa fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione. Entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione, l’ESMA valuta se la richiesta è completa. Se la richiesta non è completa, l’ESMA fissa un termine entro la quale l’impresa è tenuta a fornire le informazioni supplementari.

La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2.

Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta completa, l’ESMA informa per iscritto l’impresa richiedente del paese terzo in merito all’accettazione o meno della richiesta, dandole spiegazioni esaurienti.

Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a fornire servizi di investimento e a effettuare attività di investimento nonché servizi accessori alle controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali in mancanza di una decisione della Commissione a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, oppure ove tale decisione non sia più vigente.

5.   Le imprese di paesi terzi che prestano servizi conformemente al presente articolo informano i propri clienti aventi sede nell’Unione, prima della fornitura di qualsiasi servizio di investimento, che non è consentito loro fornire servizi a clienti diversi da controparti qualificate e da clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE e che non sono sottoposte a vigilanza nell’Unione. Esse indicano il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite per iscritto e messe in evidenza.

Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa la fornitura di un servizio o attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto nel contesto di un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.

6.   Le imprese di paesi terzi che forniscono servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo offrono, prima della fornitura di qualsiasi servizio o dello svolgimento di qualsiasi attività in relazione a un cliente avente sede nell’Unione, di sottoporre eventuali controversie relative a tali servizi o attività alla giurisdizione di una corte o di un tribunale arbitrale in uno Stato membro.

7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte ad individuare le informazioni che l’impresa di un paese terzo richiedente deve fornire all’ESMA nella richiesta di registrazione conformemente al paragrafo 4, nonché il formato delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 5.

L’ESMA presenta alla Commissione un progetto di tali norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Decisione di equivalenza

1.   La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia di norme di comportamento e prudenziali che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE, nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma del presente regolamento e di tali direttive e che quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente di riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della giurisdizione del paese terzo.

Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di un paese terzo possono essere considerati aventi effetti equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni

a)

le imprese che forniscono servizi e attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;

b)

le imprese che forniscono servizi e attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di direzione;

c)

le imprese che forniscono servizi e attività di investimento sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nell’area delle funzioni di controllo interno;

d)

le imprese che forniscono servizi e attività di investimento sono soggette a norme di comportamento appropriate;

e)

il quadro garantisce la trasparenza e l’integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

2.   L’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano almeno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti del paese terzo, compreso l’accesso di tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa;

b)

il meccanismo per la tempestiva comunicazione all’ESMA nel caso in cui l’autorità competente del paese terzo ritenga che un’impresa soggetta alla sua vigilanza, e che l’ESMA ha registrato nel registro di cui all’articolo 48, violi le condizioni della sua autorizzazione o un altro diritto che l’impresa è tenuta a osservare;

c)

le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

3.   Un’impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 e sia autorizzata in conformità dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall’autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell’Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/65/UE.

La succursale resta soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita a norma dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE. Fatti salvi gli obblighi di cooperare stabiliti nella direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono istituire accordi proporzionati di cooperazione al fine di provvedere a che la succursale di un’impresa di un paese terzo che fornisce servizi di investimento nell’Unione assicuri un livello appropriato di tutela degli investitori.

4.   Un’impresa di un paese terzo cessa di avere i diritti di cui all’articolo 46, paragrafo 1, qualora la Commissione adotti una decisione in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, volta a revocare la sua decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a detto paese terzo.

Articolo 48

Registro

L’ESMA istituisce un registro delle imprese dei paesi terzi alle quali è consentito fornire servizi o effettuare attività di investimento nell’Unione a norma dell’articolo 46. Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell’ESMA e contiene le informazioni sui servizi o le attività che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a fornire o effettuare, nonché i dati dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo dell’impresa.

Articolo 49

Revoca della registrazione

1.   L’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’articolo 48 se:

a)

l’ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati; o

b)

l’ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;

c)

l’ESMA ha investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione o non è stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese; e

d)

l’ESMA ha informato l’autorità competente del paese terzo della sua intenzione di revocare la registrazione dell’impresa del paese terzo almeno 30 giorni prima della revoca.

2.   L’ESMA informa senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.

3.   La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.

TITOLO IX

ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE

CAPO 1

Atti delegati

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 9, all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 40, paragrafo 8, all’articolo 41, paragrafo 8, all’articolo 42, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 10, e all’articolo 52, paragrafi 10 e 12, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 9, all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 40, paragrafo 8, all’articolo 41, paragrafo 8, all’articolo 42, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 10, e all’articolo 52, paragrafi 10 e 12, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 40, paragrafo 8, dell’articolo 41, paragrafo 8, dell’articolo 42, paragrafo 7, dell’articolo 45, paragrafo 10, e dell’articolo 52, paragrafi 10 o 12, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 2

Atti di esecuzione

Articolo 51

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione (30). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Relazioni e riesame

1.   Entro il 3 marzo 2019 la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’effetto pratico degli obblighi di trasparenza definiti ai sensi degli articoli da 3 a 13, in particolare in merito all’impatto del meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’articolo 5, anche al costo di transazione per controparti qualificate e clienti professionali e di transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione nonché all’efficacia ai fini di assicurare che il ricorso a deroghe pertinenti non danneggi indebitamente la formazione dei prezzi, alle eventuali modalità operative di attivazione di un appropriato meccanismo per l’irrogazione di sanzioni per le violazioni relative al massimale del volume in caso di violazioni del massimale e all’applicazione e alla persistente adeguatezza delle deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 9, paragrafi da 2 a 5.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 include l’impatto sui mercati azionari europei del ricorsa alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e il meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’articolo 5, con esplicito riferimento ai fattori seguenti:

a)

il livello e la tendenza della negoziazione con book di negoziazione invisibile nell’Unione dopo l’introduzione del presente regolamento;

b)

l’impatto sugli spread quotati trasparenti prima della negoziazione;

c)

l’impatto sullo spessore della liquidità nei book di negoziazione visibili;

d)

l’impatto sulla concorrenza e sugli investitori all’interno dell’Unione;

e)

l’impatto sulla transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione

f)

gli sviluppi a livello internazionale e delle conversazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

3.   Se la relazione conclude che la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), danneggia la formazione dei prezzi o la transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione, se del caso, la Commissione presenta proposte, comprese modifiche del presente regolamento, riguardanti l’uso di tali deroghe. Tali proposte comprendono una valutazione d’impatto delle modifiche proposte e tengono conto degli obiettivi del presente regolamento e degli effetti sulle perturbazioni del mercato e sulla concorrenza e dei potenziali effetti sugli investitori nell’Unione.

4.   Entro il 3 marzo 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’ESMA, una relazione sul funzionamento dell’articolo 26, indicando in particolare se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra le autorità competenti consentano di sorvegliare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell’articolo 26, paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di presentare qualunque proposta opportuna, compresa quella di dare la possibilità di segnalare le operazioni, invece che alle autorità competenti, a un sistema designato dall’ESMA che consenta alle autorità competenti di accedere a tutte le informazioni segnalate conformemente a detto articolo ai fini del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE e dell’accertamento di abuso di informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.

5.   Entro il 3 marzo 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione su soluzioni appropriate per ridurre le asimmetrie informative tra partecipanti del mercato nonché in quanto strumento per le autorità di regolamentazione per controllare meglio le attività di quotazione nelle sedi di negoziazione. Tale relazione valuta come minimo la fattibilità di un sistema europeo dei migliori prezzi di acquisto e di vendita per le quotazioni consolidate per conseguire tali finalità.

6.   Entro il 3 marzo 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sui progressi registrati nel trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione ai sensi degli articoli 25 e 28.

7.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’evoluzione sull’andamento dei prezzi per le informazioni inerenti alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione raccolte presso i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e i dispositivi di pubblicazione approvati.

8.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sul riesame delle disposizioni in materia di interoperabilità di cui all’articolo 36 del presente regolamento e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2010.

9.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione degli articoli 35 e 36 del presente regolamento e degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 648/2010.

Entro il 3 luglio 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione dell’articolo 37

10.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’impatto degli articoli 35 e 36 del presente regolamento sulle controparti centrali di nuova costituzione e autorizzati di cui all’articolo 35, paragrafo 5, e le sedi di negoziazione collegate a dette controparti centrali da stretti legami nonché sulla proroga delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 35, paragrafo 5, ponderando i possibili benefici per i consumatori derivanti dal miglioramento della concorrenza e dal grado di scelta disponibile ai partecipanti al mercato rispetto all’eventuale effetto sproporzionato di tali disposizioni sulle controparti centrali di nuova costituzione e autorizzati e le limitazioni dei partecipanti locali al mercato nell’accedere alle controparti centrali globali e riguardo al buon funzionamento del mercato.

Fatte salve le conclusioni della relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 per prorogare il periodo transitorio conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, di un massimo di 30 mesi.

11.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione che valuta se la soglia di cui all’articolo 36, paragrafo 5, rimanga appropriata e se il meccanismo di non partecipazione rispetto ai derivati negoziati in borsa rimanga disponibile.

12.   Entro il 3 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall’ESMA, dopo aver consultato il CERS, una relazione che valuta la necessità di escludere temporaneamente i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli articoli 35 e 36. La relazione tiene conto degli eventuali rischi derivanti dalle disposizioni sul libero accesso riguardanti i derivati negoziati in borsa per la stabilità e l’ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell’intera Unione.

Fatte salve le conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 per escludere temporaneamente i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli articoli 35 e 36 per un periodo fino a trenta mesi dal 3 gennaio 2017.

Articolo 53

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE (31).

(31)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

2)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:

a)

i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e

b)

la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’articolo 41.

Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione sotto il profilo dei requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale sono ulteriormente precisate con le norme tecniche adottate in conformità dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 (32).»;

3)

all’articolo 81, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (32)».

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1.   Le imprese di paesi terzi possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a tre anni dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione riguardo al paese terzo in questione a norma dell’articolo 47.

2.   Se la Commissione valuta che non sussista la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli articoli 35 e 36 in conformità dell’articolo 52, paragrafo 12, una controparte centrale o una sede di negoziazione può, prima dell’applicazione del presente regolamento, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente, tenendo conto dei rischi derivanti dall’applicazione dei diritti di accesso a norma degli articoli 35 o 36 in materia di derivati negoziati in borsa sotto il profilo del corretto funzionamento della corrispondente controparte centrale o sede di negoziazione, può decidere che l’articolo 35 o 36 non si applica alla corrispondente controparte centrale o sede di negoziazione, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2019. Dopo l’approvazione di detto periodo transitorio, la controparte centrale o la sede di negoziazione non può beneficiare di diritti di accesso a norma dell’articolo 35 o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso di detto periodo transitorio. L’autorità competente comunica l’approvazione di un periodo transitorio all’ESMA e, nel caso di una controparte centrale, al collegio delle autorità competenti per tale controparte centrale.

Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 35 o 36 per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa durante tale regime transitorio.

Se una sede negoziale autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie ha stretti legami con una o più controparti centrali, tali controparti centrali non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 35 o 36 per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa durante tale regime transitorio.

Articolo 55

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2017.

Fermo restando il secondo comma, l’articolo 1, paragrafi 8 e 9, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafi 6 e 9, l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 7, l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafi 2 e 3, l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 21, paragrafo 5, l’articolo 22, paragrafo 4, l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 26, paragrafo 9, l’articolo 27, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafi 4 e 5, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 31, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafi 1, 5 e 6, l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 6, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 3, l’articolo 40, paragrafo 8, l’articolo 41, paragrafo 8, l’articolo 42, paragrafo 7, l’articolo 45, paragrafo 10, l’articolo 46, paragrafo 7, l’articolo 47, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 52, paragrafi 10 e 12, e l’articolo 54, paragrafo 1, si applicano immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Fermo restando il secondo comma, l’articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica dal 3 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

(2)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 74.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(4)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (cfr. pag. 349 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(9)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(13)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(14)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(15)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(16)  Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (cfr. pag. 179 della presente Gazzetta ufficiale).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  GU C 147 del 25.5.2012, pag. 1.

(19)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(20)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(21)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(22)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(23)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(24)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(27)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(28)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(29)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(30)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

(32)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


DIRETTIVE

12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/149


DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata modificata in maniera sostanziale (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Al fine di facilitare l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, è necessario eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) al quale detti enti creditizi sono sottoposti.

(3)

La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti. Alla luce dei costi economici complessivi del fallimento di un ente creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti, è auspicabile prevedere non solo la funzione di rimborso dei depositanti, ma anche la sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire agli SGD di attuare misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso nei confronti di detti sistemi. Tali misure dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

(4)

Per tenere conto della progressiva integrazione nel mercato interno, è opportuno avere la possibilità di fondere gli SGD di differenti Stati membri o di creare sistemi transfrontalieri distinti su base volontaria. Gli Stati membri dovrebbero assicurare una sufficiente stabilità e a una composizione equilibrata degli SGD nuovi ed esistenti. Dovrebbero essere evitati effetti negativi sulla stabilità finanziaria, ad esempio qualora siano trasferiti a un SGD transfrontaliero solo enti creditizi con rischio elevato.

(5)

A norma della direttiva 94/19/CE, la Commissione è tenuta a presentare, se del caso, proposte di modifica di detta direttiva. La presente direttiva contempla l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento degli SGD, l’introduzione di contributi basati sui rischi e l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.

(6)

La direttiva 94/19/CE si basa sul principio dell’armonizzazione minima. Di conseguenza, esiste attualmente nell’Unione una varietà di SGD con caratteristiche molto diverse. In conseguenza dei requisiti comuni previsti dalla presente direttiva, è opportuno garantire ai depositanti un livello di protezione uniforme in tutta l’Unione, al contempo assicurando lo stesso livello di stabilità degli SGD. Allo stesso tempo, tali requisiti comuni sono di estrema importanza al fine di eliminare le distorsioni di mercato. La presente direttiva contribuisce pertanto al completamento del mercato interno.

(7)

Con la presente direttiva, i depositanti beneficeranno dell’accesso agli SGD notevolmente migliorato, grazie a un ambito di copertura più ampio e chiaro, termini di rimborso più rapidi, migliori informazioni e solidi requisiti di finanziamento. Ciò aumenterà la fiducia dei consumatori nella stabilità finanziaria in tutto il mercato interno.

(8)

È opportuno che gli Stati membri assicurino che i loro SGD abbiano sane pratiche di governance e che presentino una relazione annuale d’attività.

(9)

In caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede principale dell’ente creditizio dovrebbero essere tutelati con lo stesso SGD di cui beneficiano gli altri depositanti dell’ente creditizio medesimo.

(10)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di includere nel suo ambito di applicazione gli enti creditizi come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i quali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva. È opportuno che gli Stati membri possano decidere che, ai sensi della presente direttiva, l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati a detto organismo centrale siano considerati un unico ente creditizio.

(11)

La presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un SDG. Uno Stato membro che ammette succursali di enti creditizi aventi la loro sede principale in un paese terzo dovrebbe decidere come applicare la presente direttiva a tali succursali e tenere conto della necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l’integrità del sistema finanziario. È opportuno che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano.

(12)

È opportuno riconoscere che vi sono sistemi di tutela istituzionale che proteggono l’ente creditizio stesso e che, in particolare, ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. Se tale sistema è separato da un SDG, è opportuno tenere conto del suo ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei suoi membri al SDG. Il livello armonizzato di copertura previsto nella presente direttiva non dovrebbe avere effetti sui sistemi che tutelano l’ente creditizio stesso a meno che essi rimborsino i depositanti.

(13)

Ogni ente creditizio dovrebbe far parte di un SDG riconosciuto ai sensi della presente direttiva, onde assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e condizioni eque di concorrenza tra gli enti creditizi ed evitare l’arbitraggio regolamentare. Un SDG dovrebbe poter fornire detta tutela in ogni momento.

(14)

Il compito principale di un SDG è tutelare i depositanti dalle conseguenze dell’insolvenza di un ente creditizio. Gli SDG dovrebbero poter fornire detta tutela con modalità diversificate. Gli SDG dovrebbero essere usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva (funzione di rimborso «paybox»).

(15)

Gli SDG dovrebbero inoltre sostenere il finanziamento della risoluzione degli enti creditizi conformemente alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(16)

Un SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbe poter anche andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per evitare il fallimento di un ente creditizio, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri effetti negativi. Tali misure dovrebbero tuttavia essere realizzate nell’ambito di un quadro chiaramente definito e dovrebbero in ogni caso rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Tra l’altro, gli SGD dovrebbero essere dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l’esecuzione di tali misure, nonché il monitoraggio dei rischi affiliati. L’esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all’imposizione di condizioni all’ente creditizio comprendenti almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e più ampi diritti di controllo per gli SGD. I costi delle misure adottate per evitare il fallimento di un ente creditizio non dovrebbero superare i costi di adempimento dei mandati statutari o contrattuali del rispettivo SGD per quanto riguarda la protezione dei depositi coperti presso l’ente creditizio o l’ente stesso.

(17)

Gli SGD dovrebbero inoltre poter assumere la forma di un sistema di tutela istituzionale. Le autorità competenti dovrebbero poter riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfano tutti i criteri previsti nella presente direttiva.

(18)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai sistemi di tutela contrattuale o ai sistemi di tutela istituzionale non ufficialmente riconosciuti come SGD, eccetto per quanto riguarda i requisiti sulla limitazione della pubblicità e l’informazione dei depositanti nel caso dell’esclusione o del ritiro di un ente creditizio. I sistemi di tutela contrattuale e i sistemi di tutela istituzionale sono comunque soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

(19)

Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati della copertura nell’Unione hanno fatto sì che in alcuni casi i depositanti trasferissero il denaro in enti creditizi di paesi con più elevate garanzie dei depositi. Tali aumenti non coordinati hanno drenato la liquidità dagli enti creditizi. In fasi di stabilità è possibile che livelli diversi di copertura portino i depositanti a scegliere la massima protezione dei depositi anziché il prodotto a loro più adatto. È possibile che tali livelli diversi di copertura producano distorsioni della concorrenza nel mercato interno. È pertanto necessario assicurare un livello armonizzato di protezione dei depositi per tutti gli SDG riconosciuti, indipendentemente da dove si trovino i depositi all’interno dell’Unione. Tuttavia, per un periodo di tempo limitato determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, dovrebbero poter essere coperti fino a un livello più elevato.

(20)

Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l’euro. È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l’euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.

(21)

Da un lato, il livello di copertura di cui alla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori sia la stabilità del sistema finanziario. Dall’altro, è opportuno tener conto del costo del finanziamento degli SGD. È pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale il livello di copertura armonizzato.

(22)

La presente direttiva accoglie il criterio di un limite armonizzato per depositante e non per deposito. Di conseguenza, è opportuno prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non sono gli unici titolari di un conto. Il limite dovrebbe essere applicato a ogni depositante identificabile. Il principio dell’applicazione del limite a ogni depositante identificabile non dovrebbe trovare applicazione relativamente agli organismi di investimento collettivo, soggetti a norme di tutela speciali non sussistenti per i depositi predetti.

(23)

La direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto un livello di copertura fisso di 100 000 EUR che ha posto taluni Stati membri nella situazione di dover diminuire il loro livello di copertura, con il rischio di minare la fiducia dei depositanti. Nonostante l’armonizzazione sia essenziale al fine di garantire parità di condizioni e stabilità finanziaria nel mercato interno, si dovrebbe tener conto anche del rischio di minare la fiducia dei depositanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di applicare un livello di copertura che sia più elevato di quello armonizzato prima dell’applicazione della direttiva 2009/14/CE. Tale livello di copertura più elevato dovrebbe essere limitato nel tempo e nella portata e gli Stati membri interessati dovrebbero adeguare il livello-obiettivo e i contributi versati ai loro SGD proporzionalmente. Poiché non è possibile adeguare il livello-obiettivo se il livello di copertura è illimitato, è appropriato limitare tale facoltà agli Stati membri che, al 1o gennaio 2008, applicavano un livello di copertura rientrante in una gamma compresa tra 100 000 EUR e 300 000 EUR. Onde limitare l’impatto di livelli di copertura divergenti e tenendo conto del fatto che la Commissione riesaminerà l’attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2018, è opportuno consentire tale facoltà fino a tale data.

(24)

Gli SGD dovrebbero essere autorizzati a compensare le passività di un depositante nei confronti di detti diritti al rimborso del depositante soltanto se tali passività sono esigibili alla data di indisponibilità o prima della stessa. Tale compensazione non dovrebbe ostacolare la capacità degli SGD di restituire i depositi entro la scadenza fissata dalla presente direttiva. Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare le misure appropriate concernenti i diritti degli SGD in un procedimento di liquidazione o riorganizzazione di un ente creditizio.

(25)

Dovrebbe essere possibile escludere dal rimborso i depositi in cui, conformemente al diritto nazionale, i fondi depositati non sono a disposizione del depositante in quanto quest’ultimo e l’ente creditizio hanno convenuto contrattualmente che il deposito avrà il solo scopo di pagare un prestito contratto per l’acquisto di un bene immobile privato. Tali depositi dovrebbero essere detratti dall’importo residuo del prestito.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la protezione dei depositi derivanti da determinate transazioni, ovvero finalizzati a scopi sociali o di altro tipo, sia superiore a 100 000 EUR per un periodo di tempo prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero decidere un livello di copertura massima temporanea per tali depositi e, nel far ciò, dovrebbero tenere conto dell’importanza della tutela per i depositanti e delle condizioni di vita degli Stati membri. In ogni caso è opportuno rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

(27)

È necessario armonizzare i metodi di finanziamento degli SGD. Da un lato, è opportuno che il costo di finanziamento degli SGD sia, in linea di principio, sostenuto dagli stessi enti creditizi e, dall’altro, che la capacità finanziaria di detti sistemi sia proporzionata al loro grado di responsabilità. Per garantire che i depositanti in tutti gli Stati membri beneficino di un livello di protezione uniformemente elevato, è opportuno armonizzare a un livello elevato il finanziamento degli SGD e prevedere che tutti detti sistemi abbiano un livello-obiettivo prestabilito uniforme in termini di dotazione finanziaria.

(28)

Tuttavia, in talune circostanze, gli enti creditizi possono operare in un mercato altamente concentrato in cui la maggior parte degli enti creditizi hanno una dimensione e un livello di interconnessione tali da rendere improbabile una loro eventuale liquidazione secondo la normale procedura di insolvenza senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria, essendo pertanto più probabile che sarebbero soggetti a una procedura di risoluzione ordinata. In tali circostanze, i sistemi potrebbero essere soggetti a un livello-obiettivo inferiore.

(29)

La moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica non dovrebbero, a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), essere trattati come un deposito e non dovrebbero, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(30)

Per limitare la protezione dei depositi a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i depositanti ed evitare di trasferire i rischi di investimento agli SGD, è opportuno escludere dall’ambito di copertura i prodotti finanziari, eccetto per i prodotti di risparmio esistenti rappresentati da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo.

(31)

È opportuno che taluni depositanti, in particolare le autorità pubbliche o altri istituti finanziari, non siano ammissibili alla protezione dei depositi. Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l’impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di un ente creditizio. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che siano coperti i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(32)

I depositanti che esercitano attività di riciclaggio ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dovrebbero essere esclusi dal rimborso da parte di un SDG.

(33)

Per gli enti creditizi il costo della partecipazione a un SDG non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi non solo da un ente creditizio in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario.

(34)

È necessario che i mezzi finanziari a disposizione degli SDG ammontino a un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti contributi straordinari. In ogni caso, gli SGD dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. I mezzi finanziari a disposizione degli SDG dovrebbero poter includere contante, depositi, impegni di pagamento e attività a basso rischio, liquidabili entro un breve termine. L’importo dei contributi al SDG dovrebbero tenere debito conto del ciclo economico, della stabilità del settore della raccolta dei depositi e delle passività degli SDG esistenti.

(35)

Gli SGD dovrebbero investire in attività a basso rischio.

(36)

I contributi agli SDG dovrebbero essere basati sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri. Ciò consentirebbe una riflessione sui profili di rischio dei singoli enti creditizi, compresi i loro diversi modelli economici. Dovrebbe inoltre portare a un calcolo equo dei contributi, incentivando a operare in base a un modello economico meno rischioso. Al fine di calibrare i contributi all’evoluzione dei mercati e ai profili di rischio, gli SGD dovrebbero poter utilizzare i propri metodi basati sul rischio. Per tenere conto dei settori esposti a rischi particolarmente limitati, che sono disciplinati dal diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere riduzioni corrispondenti dei contributi, pur rispettando il livello-obiettivo per ciascun SGD. In ogni caso, i metodi di calcolo dovrebbero essere approvati dalle autorità competenti. L’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbe emanare orientamenti per specificare i metodi di calcolo dei contributi.

(37)

La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli SGD di prestarsi reciprocamente denaro su base volontaria.

(38)

L’attuale periodo di rimborso è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il periodo di rimborso a sette giorni lavorativi.

(39)

In molti casi, tuttavia, le procedure necessarie ad assicurare i rimborsi in breve termine non esistono ancora. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità, durante un periodo transitorio, di ridurre gradualmente il periodo di rimborso a sette giorni lavorativi. Il termine massimo di rimborso fissato dalla presente direttiva non dovrebbe impedire agli SGD di rimborsare i depositanti in termini più brevi. Tuttavia, per garantire che, durante il periodo transitorio, i depositanti non vadano incontro a difficoltà finanziarie in caso di fallimento del loro ente creditizio, essi dovrebbero poter accedere, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del loro costo della vita. Tale accesso ai fondi dovrebbe essere fatto esclusivamente in base ai dati forniti dall’ente creditizio. Considerato il diverso costo della vita negli Stati membri, dovrebbero essere questi ultimi a determinare tale importo.

(40)

Il periodo necessario per il rimborso dei depositi dovrebbe tener conto dei casi in cui i sistemi incontrano difficoltà nella determinazione dell’importo del rimborso e dei diritti del depositante, in particolare se i depositi traggono origine da operazioni di edilizia residenziale o taluni eventi della vita, se un depositante non ha pieno diritto sulle somme detenute su un conto, se il deposito forma oggetto di una controversia giuridica o diritti concorrenti sulle somme detenute sul conto o se il deposito forma oggetto di sanzioni economiche imposte da governi nazionali o da organismi internazionali.

(41)

Per garantire il rimborso, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a subentrare nei diritti vantati dai depositanti rimborsati nei confronti di un ente creditizio fallito. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il periodo in cui i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati, o non sono stati riconosciuti entro il termine per il rimborso, possono chiedere il rimborso dei loro depositi, al fine di consentire agli SGD di esercitare i diritti nei quali sono subentrati entro la data in cui i suddetti diritti devono essere registrati nella procedura di insolvenza.

(42)

È opportuno che un SGD in uno Stato membro in cui un ente creditizio ha stabilito succursali informi e rimborsi i depositanti per conto dell’SGD dello Stato membro in cui l’ente creditizio è stato autorizzato. Sono necessarie salvaguardie per assicurare che un SGD che rimborsa i depositanti riceva dall’SGD dello Stato membro di origine i mezzi finanziari e le informazioni necessari prima di tale rimborso. È opportuno che gli SGD che potrebbero essere interessati concludano accordi in anticipo per agevolare lo svolgimento di questi compiti.

(43)

L’informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela. È pertanto opportuno che i depositanti siano informati in merito alla loro copertura e all’SGD responsabile nei loro estratti conto. A coloro che intendono aprire un deposito dovrebbero essere fornite le stesse informazioni mediante un foglio di informazione standardizzato, di cui dovrebbero accusare ricevuta. È indispensabile che il contenuto di tali informazioni sia identico per tutti i depositanti. L’uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti al livello di copertura e all’ambito di copertura di un SGD potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti. È opportuno pertanto che il riferimento agli SGD nelle pubblicità sia limitato alla semplice menzione.

(44)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva. Gli SGD e le autorità competenti dovrebbero trattare con estrema cautela i dati concernenti i depositi individuali e mantenere un elevato livello di protezione dei dati a norma di tale direttiva.

(45)

La presente direttiva non dovrebbe comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità pertinenti nei confronti dei depositanti, nella misura in cui essi hanno vigilato affinché fossero istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capaci di assicurare l’indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva.

(46)

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 ha attribuito una serie di compiti concernenti la direttiva 94/19/CE all’ABE.

(47)

Pur rispettando la vigilanza degli SGD da parte degli Stati membri, è opportuno che l’ABE contribuisca a raggiungere l’obiettivo di agevolare agli enti creditizi l’accesso e l’esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un’efficace tutela dei depositanti e riducendo al minimo i rischi per i contribuenti. Gli Stati membri dovrebbero tenere informate la Commissione e l’ABE circa l’identità della loro autorità designata ai fini dell’obbligo di cooperazione tra l’ABE e le autorità designate previsto dalla presente direttiva.

(48)

È necessario introdurre orientamenti in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare condizioni di parità e tutela adeguata dei depositanti in tutta l’Unione. Tali orientamenti dovrebbero essere emanati per specificare il metodo di calcolo dei contributi basati sui rischi.

(49)

Per assicurare il funzionamento efficiente ed effettivo degli SGD e un’equilibrata presa in considerazione delle loro posizioni in diversi Stati membri, l’ABE dovrebbe essere in grado di comporre le dispute tra di loro con effetto vincolante.

(50)

Date le divergenze delle pratiche amministrative relative agli SGD nei diversi Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere liberi di decidere l’autorità che determina l’indisponibilità dei depositi.

(51)

Le autorità competenti, le autorità designate, le autorità di risoluzione, le pertinenti autorità amministrative e gli SGD dovrebbero cooperare tra loro ed esercitare i propri poteri conformemente alla presente direttiva. Essi dovrebbero cooperare in una fase precoce nel preparare e attuare le misure di risoluzione al fine di stabilire l’importo del quale è responsabile l’SGD quando i mezzi finanziari vengono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi.

(52)

Al fine di adeguare il livello di copertura per l’intero volume di depositi dello stesso depositante, quale stabilito nella presente direttiva, in funzione del tasso di inflazione nell’Unione, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(53)

Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione delle regole relative al funzionamento degli SGD, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(56)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva fissa norme e procedure relative all’istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD).

2.   La presente direttiva si applica:

a)

agli SGD istituiti per legge;

b)

agli SGD istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo2;

c)

ai sistemi di tutela istituzionale che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2;

d)

agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo.

3.   Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 5 e 7, i seguenti sistemi non sono soggetti alla presente direttiva:

a)

i sistemi istituiti per contratto che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD, compresi i sistemi che offrono una tutela aggiuntiva al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

b)

i sistemi di tutela istituzionale che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD.

Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui al primo comma, lettere a) e b), dispongano di adeguati mezzi finanziari o dei meccanismi di finanziamento necessari per adempiere ai loro obblighi.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «sistemi di garanzia dei depositi» o «SGD»: i sistemi di cui alla lettere a), b) o c) dell’articolo 1, paragrafo 2;

2)   «sistema di tutela istituzionale»: i sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

3)   «deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditori quando:

a)

la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 17, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;

b)

il suo capitale non è rimborsabile alla pari;

c)

il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo;

4)   «depositi ammissibili»: depositi che non sono esclusi dalla protezione conformemente all’articolo 5;

5)   «depositi coperti»: la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura di cui all’articolo 6;

6)   «depositante»: il titolare o, in caso di conto congiunto, ciascuno dei titolari del deposito;

7)   «conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone;

8)   «deposito indisponibile»: un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili, laddove:

a)

le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e l’ente non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare; ovvero

b)

un’autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell’ente creditizio, con effetto di sospendere l’esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso;

9)   «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)   «succursale»: una sede di attività in uno Stato membro che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività di ente creditizio;

11)   «livello-obiettivo»: l’importo dei mezzi finanziari disponibili che l’SGD è tenuto a raggiungere ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, espresso come percentuale dei depositi coperti dei suoi membri;

12)   «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall’articolo 8, paragrafo 1, e impegni di pagamento fino al limite stabilito all’articolo 10, paragrafo 3;

13)   «impegni di pagamento»: impegni di pagamento di un ente creditizio nei confronti di un SGD, che sono pienamente garantiti, a condizione che la garanzia:

a)

consista in attività a basso rischio;

b)

non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione dell’SGD;

14)   «attività a basso rischio»: voci che rientrano nella prima o nella seconda categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013 o attività considerate sicure e liquide in maniera analoga dall’autorità competente o designata;

15)   «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)   «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;

17)   «autorità competente»: un’autorità nazionale competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) 575/2013;

18)   «autorità designata»: un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, un’autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva.

2.   Quando la presente direttiva fa riferimento al regolamento (UE) n. 1093/2010, un organismo incaricato della gestione di un SGD o, qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tale sistema è considerata, ai fini di tale regolamento, un’autorità competente conformemente all’articolo 4, punto 2, di tale regolamento.

3.   Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») dell’Irlanda o del Regno Unito, a eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 3

Autorità amministrative competenti

1.   Gli Stati membri individuano l’autorità amministrativa competente nel loro territorio ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8. lettera a).

2.   Le autorità competenti, le autorità designate, le autorità di risoluzione e le autorità amministrative competenti cooperano tra loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva.

L’autorità amministrativa competente trae la conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili.

Articolo 4

Riconoscimento ufficiale, appartenenza a un sistema e vigilanza

1.   Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più SGD.

Ciò non preclude la fusione di SGD di Stati membri diversi né l’istituzione di SGD transfrontalieri. L’approvazione di tali SGD transfrontalieri, ovvero risultato di una fusione, si ottiene presso gli Stati membri in cui sono istituiti gli SGD in questione.

2.   Un sistema istituito per contratto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se è conforme alla presente direttiva.

Un sistema di tutela istituzionale può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se soddisfa i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se è conforme alla presente direttiva.

3.   Un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE non accetta depositi a meno che non sia membro di un sistema ufficialmente riconosciuto nel suo Stato membro d’origine ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD, l’inottemperanza è notificata immediatamente alle autorità competenti le quali, in cooperazione con l’SGD, adottano prontamente le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l’ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.

5.   Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 4 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell’ente creditizio, l’SGD può, fatto salvo il diritto nazionale e l’espresso consenso delle autorità competenti, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l’ente creditizio dall’SGD. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dall’SGD. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l’ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi a esso incombenti, l’SGD esclude l’ente creditizio.

6.   I depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio è escluso dall’SGD restano coperti da tale SGD.

7.   Le autorità designate vigilano continuativamente sugli SGD di cui all’articolo 1 per accertarsi che rispettino la presente direttiva.

Gli SGD transfrontalieri sono vigilati da rappresentanti delle autorità designate degli Stati membri in cui sono autorizzati gli enti creditizi affiliati.

8.   Gli Stati membri assicurano che un SGD, in qualunque momento e su richiesta di quest’ultimo, riceva dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, compresi i contrassegni di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

9.   Gli SGD assicurano la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti. Il trattamento di tali dati è effettuato ai sensi della direttiva 95/46/CE.

10.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino regolarmente prove di stress dei loro meccanismi e che gli SGD siano informati al più presto qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione di un SGD.

Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o più frequentemente, ove appropriato. La prima è effettuata entro il 3 luglio 2017.

In base ai risultati delle prove di stress, almeno ogni cinque anni l’ABE svolge esami tra pari conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di esaminare la resilienza degli SGD. Quando scambiano informazioni con l’ABE, gli SGD sono soggetti all’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 70 di detto regolamento.

11.   Gli SGD utilizzano le informazioni necessarie per eseguire le prove di stress dei loro meccanismi solo per l’esecuzione di tali prove e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tal fine.

12.   Gli Stati membri assicurano che i loro SGD abbiano istituito pratiche di governance sane e trasparenti. Gli SGD presentano una relazione annuale d’attività.

Articolo 5

Ammissibilità dei depositi

1.   Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD:

a)

ferme restando le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;

b)

i fondi propri quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE;

d)

i depositi degli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

i depositi delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

f)

i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, quando sono diventati indisponibili;

g)

i depositi delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all’articolo 13, punti da 1 a 6, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

h)

i depositi degli organismi d’investimento collettivo;

i)

i depositi dei fondi pensioni;

j)

i depositi delle autorità pubbliche;

k)

i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell’ente medesimo.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri hanno facoltà di disporre che i seguenti depositi siano inclusi fino al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1:

a)

i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese;

b)

i depositi detenuti dalle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR.

3.   Gli Stati membri possono disporre che i depositi che possono essere liberati conformemente al diritto nazionale solo per pagare un prestito su un bene immobile privato se contratto dall’ente creditizio o da un altro ente che detiene il deposito sono esclusi dal rimborso da parte di un SDG.

4.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi ammissibili in modo da consentirne l’immediata identificazione.

Articolo 6

Livello di copertura

1.   Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti oltre 100 000 EUR per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi dopo l’accredito dell’importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili:

a)

i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private;

b)

i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale fissate nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l’esubero, l’invalidità o il decesso;

c)

i depositi che soddisfano talune esigenze di cui al diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.

3.   I paragrafi 1 e 2 non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

4.   Gli Stati membri assicurano che i rimborsi vengano effettuati in una delle seguenti valute:

a)

la valuta dello Stato membro in cui è ubicato l’SGD;

b)

la valuta dello Stato membro in cui risiede il titolare del conto;

c)

l’euro;

d)

la valuta del conto;

e)

la valuta dello Stato membro in cui è ubicato il conto.

I depositanti sono informati della valuta del rimborso.

Se i conti sono tenuti in una valuta diversa da quella del rimborso, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui l’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).

5.   Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1 utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore il 3 luglio 2015.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l’arrotondamento non superi i 5 000 EUR.

Fermo restando il secondo comma, gli Stati membri aggiustano i livelli di copertura convertiti in un’altra valuta all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo ogni cinque anni. Gli Stati membri effettuano un aggiustamento anticipato, dopo aver consultato la Commissione, qualora si verifichino eventi imprevisti quali oscillazioni dei tassi di cambio.

6.   L’importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l’importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell’evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell’Unione. Il primo riesame non ha luogo prima del 3 luglio 2020 a meno che eventi imprevisti impongano di anticiparlo.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 18 riguardo alla revisione dell’importo di cui al paragrafo 6, almeno ogni cinque anni, in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall’ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione.

Articolo 7

Determinazione dell’importo rimborsabile

1.   Il limite di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si applica al cumulo dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l’ubicazione nell’Unione.

2.   La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limite previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.

Salvo specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.

3.   Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b). Qualora una pluralità di persone ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.

4.   La data di riferimento per il calcolo dell’importo rimborsabile è la data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1,punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b). Le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio non sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.

5.   Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se sono esigibili alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b), nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante.

Prima della conclusione del contratto l’ente creditizio informa i depositanti se le loro passività nei confronti dell’ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.

6.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l’importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.

7.   Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b), sono rimborsati dall’SGD. Il limite di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non è superato.

8.   Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano prese in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi la garanzia del terzo è limitata al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

9.   Quando gli enti creditizi sono autorizzati ai sensi del diritto nazionale a operare sotto diversi marchi di impresa di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), gli Stati membri assicurano che i depositanti vengano informati chiaramente che l’ente creditizio opera sotto diversi marchi e che il livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva si applica al cumulo dei depositi detenuti dal depositante presso l’ente creditizio. Le informazioni da fornire ai depositanti, di cui all’articolo 16 della presente direttiva e al suo allegato I, contengono le suddette informazioni.

Articolo 8

Rimborso

1.   Gli SGD assicurano che l’importo rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).

2.   Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri possono stabilire i seguenti periodi di rimborso fino a:

a)

20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;

b)

15 giorni lavorativi dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;

c)

10 giorni lavorativi dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023;

3.   Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono soggetti a un periodo di rimborso più lungo, che non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente trae la conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o in cui un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).

4.   Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora gli SGD non possano rendere disponibile l’importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi, gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta.

Gli SGD rendono disponibili solo gli opportuni importi di cui al primo comma sulla base di dati forniti dall’SGD o dall’ente creditizio.

Gli opportuni importi di cui al primo comma sono dedotti dall’importo rimborsabile di cui all’articolo 7.

5.   Il rimborso di cui ai paragrafi 1 e 4 può essere differito se:

a)

vi è incertezza in merito al diritto di una persona a ricevere il rimborso o se il deposito è oggetto di una controversia legale;

b)

il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da governi nazionali o da organismi internazionali;

c)

in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, se non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente);

d)

se l’importo da rimborsare è considerato parte di un saldo temporaneamente elevato quale definito all’articolo 6, paragrafo 2; o

e)

se l’importo da rimborsare deve essere pagato dal sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro ospitante conformemente all’articolo 14, paragrafo 2.

6.   L’importo rimborsabile è messo a disposizione senza che sia necessario presentare una richiesta a un SGD. A tal fine l’ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dall’SGD.

7.   Qualsiasi corrispondenza tra l’SGD e il depositante è redatta:

a)

nella lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che l’ente creditizio presso cui si trova il deposito coperto utilizza per le comunicazioni con il depositante; o

b)

nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito coperto.

Se un ente creditizio opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni sono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell’apertura del conto.

8.   In deroga al termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora un depositante, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, l’SGD può sospendere i pagamenti relativi al depositante in questione in attesa della sentenza del tribunale.

9.   Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero all’SGD da tale rimborso.

Articolo 9

Diritti nei confronti degli SGD

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all’indennizzo del depositante possa formare oggetto di un ricorso avverso l’SGD.

2.   Fatto salvo qualsiasi altro diritto che esso possa avere ai sensi della legislazione nazionale, l’SGD che effettua pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale ha il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell’ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, compresa l’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o l’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 11, l’SGD vanta un diritto nei confronti dell’ente creditizio pertinente per un importo pari ai suoi pagamenti. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi coperti ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza di cui alla direttiva 2014/59/UE.

3.   Gli Stati membri possono limitare il periodo entro il quale i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall’SGD entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, possono reclamare il rimborso dei loro depositi.

Articolo 10

Finanziamento degli SGD

1.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono proporzionati a tali passività.

I mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti.

2.   Gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri.

Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo.

Se, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare è fissato a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Il contributo regolare tiene debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto del presente articolo.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l’SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti.

3.   I mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo possono includere gli impegni di pagamento. La quota totale di impegni di pagamento non supera il 30 % dell’importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del presente articolo.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento.

4.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, per adempiere agli obblighi ivi previsti, uno Stato membro può raccogliere i mezzi finanziari disponibili mediante contributi obbligatori pagati da enti creditizi a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro nel suo territorio al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico, al fallimento e alla risoluzione degli enti.

Gli SGD hanno diritto a un importo pari all’importo di tali contributi fino al livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che lo Stato membro renderà immediatamente disponibile, su richiesta, a tali SGD, e da utilizzare esclusivamente ai fini previsti nell’articolo 11.

Gli SGD hanno diritto a detto importo solo se l’autorità competente ritiene che essi non siano in grado di raccogliere contributi straordinari dai loro membri. Gli SGD devono restituire tale importo mediante i contributi dei loro membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

5.   I contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di cui al titolo VII della direttiva 2014/59/UE, compresi i mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, non contano ai fini del livello-obiettivo.

6.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono, se giustificato e previa approvazione da parte della Commissione, autorizzare un livello-obiettivo minimo inferiore al livello-obiettivo specificato nel paragrafo 2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la riduzione si basa sull’ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere depositanti coperti diversi da quelli di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 6, e

b)

il settore bancario in cui operano gli enti creditizi affiliati all’SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di enti creditizi o di gruppi bancari, soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di fallimento sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione.

Tale livello-obiettivo ridotto non è inferiore allo 0,5 % dei depositi coperti.

7.   I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono investiti con modalità a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

8.   Se i mezzi finanziari disponibili di un SGD sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi membri versano contributi straordinari non superiori allo 0,5 % dei depositi coperti per anno di calendario. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità competente gli SGD possono esigere contributi più elevati.

L’autorità competente può differire, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente creditizio dei contributi straordinari ex post agli SGD laddove i contributi metterebbero a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente creditizio. Tale differimento non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell’ente creditizio. I contributi differiti a norma del presente paragrafo sono versati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente creditizio.

9.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.

10.   Entro il 31 marzo di ciascun anno gli Stati membri informano l’ABE dell’importo dei depositi coperti nel loro Stato membro e dell’importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro SGD al 31 dicembre del precedente anno.

Articolo 11

Uso dei fondi

1.   I mezzi finanziari di cui all’articolo 10 sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

2.   I mezzi finanziari di un SGD sono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. L’autorità di risoluzione determina, sentito l’SGD, l’importo di cui quest’ultimo è responsabile.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare un SGD a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;

b)

gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l’esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati;

c)

i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale degli SGD;

d)

l’utilizzo di misure alternative da parte dell’SGD è subordinato a obblighi a carico dell’ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell’SGD;

e)

l’utilizzo di misure alternative da parte dell’SGD è subordinato a impegni da parte dell’ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l’accesso ai depositi coperti;

f)

l’autorità competente conferma nella sua valutazione la capacità dell’ente creditizio affiliato di pagare i contributi straordinari ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

L’SGD consulta l’autorità di risoluzione e l’autorità competente in merito alle misure e alle condizioni imposte all’ente creditizio.

4.   Le misure alternative di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono applicate qualora l’autorità competente, sentita l’autorità di risoluzione, ritenga che sussistano le condizioni per un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

5.   Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all’SGD i mezzi utilizzati per le misure alternative, se necessario sotto forma di contributi straordinari, qualora:

a)

si presenti la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili dell’SGD siano inferiori a due terzi del livello-obiettivo;

b)

i mezzi finanziari disponibili risultino inferiori al 25 % del livello-obiettivo.

6.   Gli Stati membri possono decidere che i mezzi finanziari disponibili possono essere utilizzati anche per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall’SGD non superino l’importo netto dell’indennizzo dei depositanti coperti presso l’ente creditizio interessato.

Articolo 12

Concessione di prestiti tra SGD

1.   Gli Stati membri possono autorizzare gli SGD a concedere prestiti ad altri SGD all’interno dell’Unione, su base volontaria, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’SGD mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, a causa della mancanza dei mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10;

b)

l’SGD mutuatario abbia fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all’articolo 10, paragrafo 8;

c)

l’SGD mutuatario abbia assunto l’impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1;

d)

l’SGD mutuatario non sia attualmente soggetto all’obbligo di rimborsare un prestito ad altri SGD a norma del presente articolo;

e)

l’SGD mutuatario indichi l’importo di denaro richiesto;

f)

l’importo totale preso a prestito non superi lo 0,5 % dei depositi coperti dell’SGD mutuatario;

g)

l’SGD mutuatario informi immediatamente l’ABE e indichi le ragioni per cui le condizioni di cui al presente punto sono soddisfatte e l’importo di denaro richiesto.

2.   Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

l’SGD mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Può rimborsarlo in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso;

b)

il tasso di interesse fissato deve essere almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito;

c)

l’SGD mutuante deve informare l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3.   Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dall’SGD mutuatario siano sufficienti per rimborsare l’importo preso a prestito e ristabilire il livello-obiettivo quanto prima.

Articolo 13

Calcolo dei contributi agli SGD

1.   I contributi agli SDG di cui all’articolo 10 sono basati sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri.

Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio che sono disciplinati dal diritto interno.

Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD.

Gli Stati membri possono acconsentire a che l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all’organismo centrale di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l’organismo centrale e gli enti a esso affiliati su una base consolidata.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall’importo dei loro depositi coperti.

2.   Gli SGD possono utilizzare i propri metodi basati sul rischio per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro membri. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tali metodi alternativi possono altresì prendere in considerazione l’attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l’adeguatezza patrimoniale, la qualità dell’attivo e la liquidità.

Ciascun metodo è approvato dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE è informata circa i metodi approvati.

3.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

In particolare, include una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari.

Entro il 3 luglio 2017, e successivamente almeno ogni cinque anni, l’ABE procede a una verifica degli orientamenti sui metodi basati sul rischio o sui metodi propri alternativi basati sul rischio applicati dagli SGD.

Articolo 14

Cooperazione all’interno dell’Unione

1.   Gli SGD si applicano ai depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi membri in altri Stati membri.

2.   I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in un altro Stato membro sono rimborsati da un SGD nello Stato membro ospitante per conto dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro ospitante effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro ospitante non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro di origine fornisce i fondi necessari prima del rimborso e risarcisce l’SGD dello Stato membro ospitante di tutti i costi sostenuti.

L’SGD dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto dell’SGD dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto dell’SGD dello Stato membro di origine.

3.   Se un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, sono trasferiti all’altro SGD. Tale disposizione non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un SGD a norma dell’articolo 4, paragrafo 5.

Se alcune delle attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro, divenendo in tal modo soggette a un altro SGD, i contributi di tale ente creditizio, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, versati durante i 12 mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti.

4.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 7, o all’articolo 4, paragrafi 8 e 10, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.

Se un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente alla presente direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo. Durante tale periodo l’ente creditizio è ancora tenuto a contribuire al proprio SGD originario, ai sensi dell’articolo 10, in termini di finanziamenti ex ante ed ex post.

5.   Al fine di facilitare l’efficace collaborazione tra gli SGD, in particolare in ordine al presente articolo e all’articolo 12, gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati nell’articolo 4, paragrafo 9.

L’autorità designata informa l’ABE dell’esistenza e del tenore di tali accordi e l’ABE può emanare pareri conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se le autorità designate o gli SGD non riescono a raggiungere un accordo o vi è una disputa circa l’interpretazione di un accordo, entrambe le parti, conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, possono deferire la questione all’ABE, la quale agisce conformemente a tale articolo.

L’assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Gli Stati membri provvedono a istituire le procedure necessarie per consentire agli SGD di condividere le informazioni e comunicare in modo efficace con altri SGD, con gli enti creditizi loro affiliati e con le autorità competenti e designate sia all’interno della loro giurisdizione sia con altre agenzie su base transfrontaliera, laddove appropriato.

7.   L’ABE e le autorità competenti e designate cooperano tra di loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Gli Stati membri informano la Commissione e l’ABE circa l’identità della loro autorità designata entro il 3 luglio 2015.

8.   L’ABE coopera con il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) sull’analisi del rischio sistemico relativamente agli SGD.

Articolo 15

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1.   Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi stabilite nel loro territorio aventi la sede principale al di fuori dell’Unione usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

Se la protezione non è equivalente, gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio.

Nell’eseguire la verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri controllano perlomeno che i depositanti beneficino dello stesso livello di copertura e ambito di tutela previsti nella presente direttiva.

2.   Ogni succursale di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione e che non sono membri di un SGD operante in uno Stato membro fornisce tutte le pertinenti informazioni concernenti le disposizioni di garanzia per i depositi dei depositanti effettivi o potenziali di detta succursale.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, e sono chiare e comprensibili.

Articolo 16

Informazioni da fornire ai depositanti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare l’SGD al quale appartengono l’ente e le sue succursali all’interno dell’Unione. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi informino i depositanti effettivi e potenziali delle esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD.

2.   Prima della conclusione di un contratto di apertura del deposito, i depositanti ricevono le informazioni di cui al paragrafo 1 e ne accusano ricevuta. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all’allegato I.

3.   Nel loro estratto conto i depositanti ricevono conferma che i loro depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui all’allegato I. È altresì indicato il sito Internet dell’SGD pertinente. Il foglio informativo di cui all’allegato I è fornito al depositante almeno una volta l’anno.

Il sito Internet dell’SGD contiene le necessarie informazioni per i depositanti, in particolare quelle relative alle disposizioni concernenti la procedura e le condizioni delle garanzie di deposito quali previste dalla presente direttiva.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

5.   Gli Stati membri limitano l’utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, alla semplice menzione dell’SGD che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità e alle informazioni supplementari eventualmente prescritte dalla legislazione nazionale.

Tali informazioni possono contemplare una discrezione fattuale del funzionamento dell’SGD, ma non possono contenere un riferimento alla copertura illimitata dei depositi.

6.   Nel caso di una fusione, di una conversione di filiazioni in succursali od operazioni analoghe, i depositanti ne sono informati almeno un mese prima che l’operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l’autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria.

Ai depositanti è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione o della conversione od operazioni analoghe per ritirare o trasferire i depositi in un altro ente creditizio, senza incorrere in alcuna penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati, nella misura in cui i depositi superano il livello di copertura di cui all’articolo 6, al momento dell’operazione.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché se un ente creditizio si ritira o è escluso da un SGD, l’ente informi i suoi depositanti entro un mese da tale ritiro o esclusione.

8.   Se un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva possono essere trasmesse tramite mezzi elettronici. Su richiesta del depositante, le informazioni sono comunicate in formato cartaceo.

Articolo 17

Elenco degli enti creditizi autorizzati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel comunicare all’ABE le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti indichino a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.

2.   Quando pubblica e aggiorna l’elenco degli enti creditizi autorizzati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l’ABE indica a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   Quando taluni depositi o categorie di depositi o altri strumenti cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo il recepimento della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti che hanno una data di scadenza iniziale siano coperti fino alla data di scadenza iniziale se sono stati aperti o emessi anteriormente al 2 luglio 2014.

2.   Gli Stati membri assicurano che i depositanti siano informati circa i depositi o le categorie di depositi o altri strumenti che non saranno più coperti da un SGD dopo il 3 luglio 2015.

3.   Fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo, gli Stati membri possono applicare le soglie di cui all’articolo 11, paragrafo 5, relativamente ai mezzi finanziari disponibili.

4.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri che, al 1o gennaio 2008, prevedevano un livello di copertura compreso tra 100 000 EUR e 300 000 EUR, possono riapplicare tale livello di copertura più elevato fino al 31 dicembre 2018. In tal caso, il livello-obiettivo e i contributi degli enti creditizi sono adeguati di conseguenza.

5.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che illustri come gli SGD operanti nell’Unione possano cooperare attraverso un sistema europeo per prevenire i rischi derivanti da attività transfrontaliere e proteggere i depositi da tali rischi.

6.   Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, con l’assistenza dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe esaminare in particolare:

a)

il livello-obiettivo sulla base dei depositi coperti, valutando la pertinenza della percentuale stabilita, tenendo conto del fallimento degli enti creditizi nell’Unione nel passato;

b)

l’impatto delle misure alternative utilizzate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, sulla tutela dei depositanti e la coerenza con la corretta procedura di liquidazione nel settore bancario;

c)

l’impatto sulla diversità dei modelli bancari;

d)

l’adeguatezza dell’attuale livello di copertura per i depositanti; e

e)

se le questioni di cui al presente comma siano state affrontate in maniera tale da mantenere comunque elevata la tutela dei depositanti.

Entro il 3 luglio 2019, l’ABE riferisce alla Commissione circa i modelli di calcolo e la loro pertinenza per il rischio operativo dei membri. Nella relazione l’ABE tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici.

Articolo 20

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 4, all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 all’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, all’articolo 7, paragrafi da 4 a 9, all’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli articoli 18 e 19 e all’allegato I entro il 3 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8, paragrafo 4, entro il 31 maggio 2016.

Qualora, dopo un attento esame, le autorità appropriate stabiliscano che un SGD non è ancora in grado di conformarsi all’articolo 13 entro il 3 luglio 2015, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono messe in vigore entro il 31 maggio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore e i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva s’intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 94/19/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, è abrogata con effetto dal 4 luglio 2019 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato II.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 8, paragrafo 8, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 17 si applicano dal 4 luglio 2015.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 (GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 81) e decisione del Consiglio in prima lettura del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(4)  Cfr. allegato III.

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 190 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).

(9)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(10)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(11)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).

(14)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(16)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

(17)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).


ALLEGATO I

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso [inserire il nome dell’ente creditizio] sono protetti da:

[inserire il nome dell’SGD pertinente] (1)

Limite della protezione:

100 000 EUR per depositante e per ente creditizio (2)

[sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR]

[se del caso:] I seguenti marchi di impresa fanno parte del Suo ente creditizio [inserire tutti i marchi operanti in base alla stessa autorizzazione]

Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:

Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] (2)

Se possiede un conto congiunto con un’altra persona/altre persone:

Il limite di 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] si applica a ciascun depositante separatamente (3)

Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio:

7 giorni lavorativi (4)

[se del caso, sostituire con un’altra scadenza]

Valuta del rimborso:

EUR [se del caso, sostituire con un’altra valuta]

Contatto:

[inserire i dati di contatto dell’SGD pertinente

(indirizzo, telefono, e-mail ecc.)]

Per maggiori informazioni:

[inserire il sito Internet dell’SGD pertinente]

Conferma di ricezione del depositante:

 

Informazioni supplementari (tutto o parte di quanto segue)


(1)  [Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].

[Solo se applicabile:] Il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].

[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e da un sistema di garanzia dei depositi istituito per contratto. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero comunque rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].

[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] dall’SGD.

(2)  Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è EUR] per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR e un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.

[Solo se applicabile:] Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. Il [inserire il nome dell’ente creditizio che detiene il conto] opera anche sotto [inserire tutti gli altri marchi di impresa dello stesso ente creditizio]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100 000 EUR.

(3)  In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.

[Solo se applicabile:] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].

In taluni casi [inserire i casi stabiliti dal diritto nazionale] i depositi sono protetti oltre 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR]. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet dell’SGD pertinente].

(4)  

Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [inserire il nominativo e l’indirizzo, il telefono, l’e-mail e il sito Internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR]) entro [inserire il periodo di rimborso previsto dal diritto nazionale], a decorrere dal [31 dicembre 2023] entro [7 giorni lavorativi].

[Aggiungere informazioni sui rimborsi di emergenza/provvisori qualora gli importi rimborsabili non siano disponibili entro 7 giorni lavorativi.]

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet dell’SGD pertinente].

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttive abrogate e relative modifiche (di cui all’articolo 21)

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all’articolo 21)

Direttiva

Termine di recepimento

94/19/CE

1.7.1995

2009/14/CE

30.6.2009

2009/14/CE (articolo 1, punto 3 i), secondo comma, articolo 7, paragrafi 1 bis e 3 e articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE come modificata dalla direttiva 2009/14/CE)

31.12.2010


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 94/19/CE

Direttiva 2009/14/CE

Presente direttiva

Articolo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 7

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

Articolo 1, paragrafo 5

 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, punti da 11 a 18

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafi 5 e 6

 

 

Articolo 4, paragrafo 9

 

 

Articolo 4, paragrafi 10 e 11

Articolo 2

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 1

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 10

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 2

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 5

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 6

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punti 3 e 4

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 12

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 6

 

Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 8

 

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

Articolo 7, paragrafi da 4 a 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 8, paragrafo1

 

 

Articolo 8, paragrafi da 2 a 6

Articolo 10, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 5

 

Articolo 8, paragrafo 8

 

 

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 6

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

Articoli da 10 a 13

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

 

Articolo 14, paragrafi da 2 a 8

Articolo 6

 

Articolo 15

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 4

 

 

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 13

 

Articolo 17

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 18


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/179


DIRETTIVA 2014/57/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Un mercato finanziario integrato ed efficiente e una maggiore fiducia degli investitori richiedono un mercato integro. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari, negli strumenti derivati e negli indici di riferimento (benchmarks).

(2)

La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha completato e aggiornato il quadro giuridico dell’Unione a tutela dell’integrità del mercato. Ha altresì imposto agli Stati membri l’obbligo di garantire che le autorità competenti dispongano del potere necessario per identificare gli abusi di mercato e svolgere le relative indagini. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, la direttiva 2003/6/CE impone agli Stati membri anche l’obbligo di provvedere affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva.

(3)

La relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière (il «gruppo de Larosière»), raccomandava che un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario deve basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine il gruppo de Larosière riteneva che le autorità di vigilanza dovessero essere dotate dei poteri necessari per intervenire e che dovessero esservi regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che dovrebbero essere attuate efficacemente, al fine di preservare l’integrità del mercato. Il gruppo de Larosière concludeva che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in genere deboli ed eterogenei.

(4)

Per funzionare correttamente il quadro legislativo relativo agli abusi di mercato deve essere attuato efficacemente. Da una valutazione dei regimi nazionali delle sanzioni amministrative effettuata a norma della direttiva 2003/6/CE è emerso che non tutte le autorità nazionali competenti disponevano dei poteri necessari per rispondere agli abusi di mercato con le sanzioni appropriate. In particolare, non tutti gli Stati membri prevedevano sanzioni amministrative pecuniarie per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e il livello delle sanzioni variava considerevolmente da uno Stato membro all’altro. È pertanto necessario un nuovo atto legislativo al fine di garantire norme minime comuni nell’Unione.

(5)

L’adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è finora rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato.

(6)

È essenziale rafforzare il rispetto delle norme sugli abusi di mercato istituendo sanzioni penali, che dimostrino una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative. Introducendo sanzioni penali almeno per le forme gravi di abusi di mercato, si stabiliscono confini chiari per i tipi di comportamenti che sono ritenuti particolarmente inaccettabili e si trasmette al pubblico e ai potenziali contravventori il messaggio che tali comportamenti sono considerati molto seriamente dalle autorità competenti.

(7)

Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazioni gravi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Approcci differenti degli Stati membri recano pregiudizio all’uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per tali reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell’Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave delle norme sugli abusi di mercato. È pertanto opportuno stabilire norme minime con riguardo alla definizione di reati commessi da persone fisiche, sulla responsabilità delle persone giuridiche e sulle relative sanzioni. L’adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e consentirebbe una cooperazione più efficace a livello nazionale e tra Stati membri. Alla luce della crisi finanziaria, è evidente che la manipolazione del mercato può comportare danni significativi per la vita di milioni di persone. Lo scandalo del Libor, relativo a un grave caso di manipolazione di un indice di riferimento (benchmark), ha dimostrato che problemi e carenze importanti si ripercuotono seriamente sulla fiducia nei mercati e possono determinare perdite consistenti per gli investitori, nonché distorsioni dell’economia reale. L’assenza di un regime comune di sanzioni penali nell’Unione offre l’opportunità agli autori di abusi di mercato di approfittare dei regimi meno rigorosi in alcuni Stati membri. L’irrogazione di sanzioni penali per gli abusi di mercato avrà un effetto dissuasivo maggiore sui potenziali contravventori.

(8)

L’introduzione, da parte di tutti gli Stati membri, di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abusi di mercato è pertanto essenziale per garantire l’attuazione efficace della politica dell’Unione in materia.

(9)

Per armonizzare l’ambito di applicazione della presente direttiva con quello del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e le negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari; operazioni, ordini o condotte nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico; attività relative alle quote di emissioni intraprese nell’ambito della politica climatica dell’Unione; e attività intraprese nell’ambito della politica agricola comune e della politica comune della pesca dell’Unione.

(10)

Agli Stati membri dovrebbe essere imposto di considerare come reati almeno i casi gravi di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, quando sono commessi dolosamente.

(11)

Ai fini della presente direttiva, l’abuso di informazioni privilegiate e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbero essere considerati gravi in casi come quelli in cui è di livello elevato l’impatto sull’integrità del mercato, il profitto effettivo o potenziale ritratto ovvero la perdita evitata, la misura del danno cagionato al mercato ovvero il valore complessivo degli strumenti finanziari negoziati. Altre circostanze di cui si potrebbe tenere conto sono, per esempio, quelle in cui un reato sia stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale o in cui la persona abbia già commesso in passato reati di questo genere.

(12)

Ai fini della presente direttiva, la manipolazione del mercato dovrebbe essere considerata grave in casi come quelli in cui è di livello elevato l’impatto sull’integrità del mercato, il profitto effettivo o potenziale ritratto ovvero la perdita evitata, la misura del danno cagionato al mercato, dell’alterazione del valore dello strumento finanziario o del contratto a pronti su merci ovvero l’ammontare dei fondi utilizzati in origine oppure quando la manipolazione è commessa da soggetti impiegati o che lavorano all’interno del settore finanziario ovvero presso un’autorità di vigilanza o di regolamentazione.

(13)

Poiché il tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato ha ripercussioni negative sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori in tali mercati, è opportuno che anche tali condotte siano punibili come reati.

(14)

La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi ordinamenti nazionali, sanzioni penali per l’abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione di mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe creare obblighi concernenti l’applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altra misura repressiva in relazione a casi concreti.

(15)

La presente direttiva dovrebbe inoltre richiedere che gli Stati membri prevedano che anche l’induzione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati possano essere punibili.

(16)

Affinché le sanzioni previste per i reati di cui alla presente direttiva siano effettive e dissuasive, è opportuno che la presente direttiva preveda un livello minimo per la pena detentiva massima.

(17)

La presente direttiva dovrebbe essere applicata tenendo conto del quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure applicative.

(18)

Per garantire l’attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l’integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno che gli Stati membri estendano alle persone giuridiche la responsabilità in relazione ai reati previsti nella presente direttiva attraverso l’irrogazione di sanzioni penali o non penali o altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive, ad esempio quelle previste nel regolamento (UE) n. 596/2014. Tali sanzioni o altre misure possono comprendere la pubblicazione di una decisione finale su una sanzione che includa l’identità della persona giuridica responsabile, tenendo conto dei diritti fondamentali, del principio di proporzionalità e dei rischi per la stabilità dei mercati finanziari e per le indagini in corso. È opportuno che gli Stati membri, se del caso e qualora il diritto nazionale preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche, estendano tale responsabilità penale, conformemente al diritto nazionale, ai reati previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di pubblicare decisioni finali in materia di responsabilità o sanzioni.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità preposte all’applicazione della legge, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti preposte alle indagini o al perseguimento dei reati previsti dalla presente direttiva dispongano della capacità di ricorrere a strumenti investigativi efficaci. Tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d’indagine.

(20)

Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato.

(21)

Gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire che la manipolazione del mercato commessa con grave colpa o negligenza costituisca reato.

(22)

Gli obblighi previsti nella presente direttiva di prevedere negli ordinamenti nazionali pene per le persone fisiche e sanzioni per le persone giuridiche non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di contemplare in tali ordinamenti nazionali sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni previste nel regolamento (UE) n. 596/2014, salvo che gli Stati membri non abbiano deciso, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014, di prevedere per tali violazioni unicamente sanzioni penali nel loro ordinamento nazionale.

(23)

L’ambito di applicazione della presente direttiva è determinato in modo tale da integrare e garantire l’effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014. Mentre le condotte illecite commesse con dolo dovrebbero essere punite conformemente alla presente direttiva, almeno nei casi gravi, le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 non richiedono che sia comprovato il dolo o che gli illeciti siano qualificati come gravi. Nell’applicare la normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi dalla presente direttiva e di sanzioni amministrative ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il principio del ne bis in idem.

(24)

Fatte salve le norme generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione ed esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso, l’irrogazione delle sanzioni penali dovrebbe essere proporzionata, tenendo conto dei profitti ritratti o delle perdite evitate dalle persone giudicate responsabili, nonché del danno cagionato dal reato a terzi e, ove possibile, di quello cagionato al funzionamento dei mercati o all’economia in generale.

(25)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire all’interno dell’Unione l’esistenza di sanzioni penali almeno per le condotte più gravi di abuso di mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

L’aumento delle attività transfrontaliere richiede una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità nazionali competenti per le indagini e il perseguimento dei reati di abuso di mercato. L’organizzazione e le competenze delle autorità nazionali nei diversi Stati membri non dovrebbero costituire un ostacolo per la loro cooperazione.

(27)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), quali riconosciuti nel TUE. In particolare, dovrebbe essere applicata con il dovuto rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), della libertà di espressione e di informazione (articolo 11), della libertà d’impresa (articolo 16), del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articolo 48), dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e del diritto di non essere giudicato o punito due volte in procedimenti penali e per lo stesso reato (articolo 50).

(28)

Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali. Gli obblighi gravanti su di loro ai sensi della presente direttiva lasciano impregiudicati gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. La presente direttiva non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di stampa o la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell’Unione e negli Stati membri, in particolare dall’articolo 11 della Carta e da altre disposizioni pertinenti. Ciò dovrebbe essere messo in rilievo, in particolare, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni su tale comunicazione contenute nella presente direttiva.

(29)

Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(30)

A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che intende partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(31)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(32)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 10 febbraio 2012 (6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili all’abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l’integrità dei mercati finanziari all’interno dell’Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.

2.   La presente direttiva si applica:

a)

agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

b)

agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF;

c)

agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);

d)

agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

La presente direttiva si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d’asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (7). Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

3.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle negoziazioni di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b)

alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento;

c)

alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, alle attività nell’ambito della politica climatica dell’Unione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento o alle attività nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

4.   L’articolo 5 si applica anche:

a)

ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, quando l’operazione, l’ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l’operazione, l’ordine di compravendita, l’offerta o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c)

a condotte attinenti a indici di riferimento (benchmark).

5.   La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

2)   «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

3)   «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

4)   «informazione privilegiata»: l’informazione contemplata dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

5)   «quota di emissione»: la quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;

6)   «indice di riferimento (benchmark)»: l’indice di riferimento (benchmark) quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

7)   «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

8)   «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell’articolo 3, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

9)   «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

10)   «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: il sistema multilaterale di negoziazione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

11)   «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: il sistema organizzato di negoziazione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

12)   «sede di negoziazione (trading venue)»: la sede di negoziazione (trading venue) quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

13)   «prodotto energetico all’ingrosso»: il prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

14)   «emittente»: l’emittente quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.

2.   Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

3.   Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:

a)

in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b)

in ragione della sua partecipazione al capitale dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c)

in quanto avente accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure

d)

in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

4.   È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

5.   In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

6.   Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

a)

raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure

b)

raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.

7.   L’utilizzo della raccomandazione o dell’induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l’induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.

8.   Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 4

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

2.   Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.

3.   Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

4.   Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell’abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l’induzione si basano su informazioni privilegiate.

5.   Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l’esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Articolo 5

Manipolazione del mercato

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la manipolazione del mercato di cui al paragrafo 2 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

2.   Ai fini della presente direttiva, costituiscono manipolazione del mercato le seguenti condotte:

a)

conclusione di un’operazione, immissione di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che;

i)

fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; o

ii)

fissa il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale;

salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l’operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;

b)

conclusione di un’operazione, immissione di un ordine di compravendita o il compimento di qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l’uso di artifizi o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato;

c)

divulgazione di informazioni, attraverso i media, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; o

d)

trasmissione di informazioni false o fuorvianti, o comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento (benchmark).

Articolo 6

Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all’articolo 5 sia punibile come reato.

3.   Si applica mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all’articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Articolo 8

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all’interno della persona giuridica, in virtù:

a)

del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b)

del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c)

dell’esercizio del controllo all’interno della persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell’articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

a)

l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

b)

l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa;

c)

l’assoggettamento a controllo giudiziario;

d)

provvedimenti giudiziari di liquidazione;

e)

la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 10

Competenza giurisdizionale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso:

a)

in tutto o in parte nel loro territorio; oppure

b)

da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.

2.   Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui:

a)

l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

b)

il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 11

Formazione

Fatta salva l’indipendenza dell’autorità giudiziaria e le differenze nella sua organizzazione all’interno dell’Unione, gli Stati membri impongono ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 12

Relazione

Entro il 4 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di modificarla, anche con riguardo all’interpretazione dei casi gravi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, al livello delle sanzioni introdotte dagli Stati membri e alla effettiva misura in cui gli elementi opzionali di cui alla presente direttiva sono stati adottati.

La relazione della Commissione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016 con riserva dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n 596/2014.

Le disposizioni adottate dagli Stato membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

(2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

(5)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (abusi di mercato) e che modifica la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU C 177 del 20.6.2012, pag. 1.

(7)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa a mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2011/61/UE e la direttiva 2002/92/CE (cfr. pagina 349 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(10)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/190


DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria ha evidenziato una mancanza significativa di strumenti adeguati a livello di Unione per gestire con efficacia gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») in crisi o in dissesto. Tali strumenti sono necessari, in particolare, per prevenire stati di insolvenza o, in caso di insolvenza, per ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando le funzioni dell’ente interessato aventi rilevanza sistemica. Durante la crisi, queste sfide sono state un fattore determinante che ha costretto gli Stati membri a procedere al salvataggio degli enti utilizzando il denaro dei contribuenti. L’obiettivo di un quadro credibile di risanamento e di risoluzione è quello di ovviare quanto più possibile alla necessità di un’azione di questo tipo.

(2)

La crisi finanziaria era di dimensioni sistemiche nel senso che ha influenzato l’accesso ai finanziamenti di gran parte degli enti creditizi. Per evitare un dissesto con conseguenze per tutta l’economia, una crisi di questo genere rende necessarie misure volte a garantire, per tutti gli enti creditizi altrimenti solvibili, l’accesso ai finanziamenti a condizioni equivalenti. Tali misure implicano un’assistenza di liquidità da parte delle banche centrali e garanzie da parte degli Stati membri per valori mobiliari emessi da enti creditizi solvibili.

(3)

I mercati finanziari dell’Unione sono fortemente integrati e interconnessi, con molti enti che operano ampiamente oltre i confini nazionali. Il dissesto di un ente transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui esso opera. L’incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente in dissesto e risolverne la crisi in modo tale da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e la credibilità del mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per instaurare il mercato interno e per il suo funzionamento.

(4)

Attualmente, le procedure di risoluzione degli enti non sono armonizzate a livello dell’Unione. Alcuni Stati membri applicano agli enti le stesse procedure applicate ad altre imprese insolventi che, in determinati casi, sono state adattate a tale scopo. Vi sono notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza degli enti negli Stati membri. Inoltre, la crisi finanziaria ha messo in rilievo il fatto che non sempre le procedure di insolvenza generalmente applicabili alle imprese sono adatte per gli enti in quanto, in alcuni casi, esse non possono garantire sufficiente rapidità di intervento, la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti e il mantenimento della stabilità finanziaria.

(5)

Occorre pertanto un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il regime dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come specificato nella presente direttiva. Nuovi poteri dovrebbero consentire alle autorità di mantenere, ad esempio, la continuità dell’accesso ai depositi e delle operazioni di pagamento, di vendere rami sani dell’ente, se del caso, e di ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Questi obiettivi dovrebbero contribuire a evitare la destabilizzazione dei mercati finanziari e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti.

(6)

L’attuale revisione del quadro normativo, in particolare il rafforzamento delle riserve di capitale e di liquidità e migliori strumenti per le politiche macroprudenziali, dovrebbe ridurre la probabilità di future crisi e migliorare la resilienza degli enti allo stress economico, sia esso causato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici riguardanti il singolo ente. Tuttavia, non è possibile creare un quadro normativo e di vigilanza che possa evitare in assoluto che tali enti si trovino in difficoltà. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere preparati e disporre di adeguati strumenti di risanamento e di risoluzione per gestire situazioni che comportino sia crisi sistemiche, sia dissesto di singoli enti. Tali strumenti dovrebbero comprendere meccanismi che consentano alle autorità di gestire in modo efficace enti in dissesto o a rischio di dissesto.

(7)

L’esercizio di tali poteri e le misure adottate dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui il dissesto si verifica. Se il problema si verifica in un singolo ente e il resto del sistema finanziario non ne risente, le autorità dovrebbero poter esercitare i propri poteri di risoluzione senza preoccuparsi troppo degli effetti di contagio. Al contrario, in un contesto fragile è opportuno prestare maggiore attenzione per evitare di destabilizzare i mercati finanziari.

(8)

La risoluzione di un ente al fine di mantenerlo attivo può comportare, in estrema ratio, il ricorso a strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, compresa la temporanea nazionalizzazione. È pertanto essenziale strutturare i poteri di risoluzione e i meccanismi di finanziamento per la risoluzione in modo che i contribuenti beneficino dei risultati di gestione risultanti dalla ristrutturazione di un ente rimesso in sesto da parte delle autorità. Responsabilità e assunzione di rischio dovrebbero essere adeguatamente remunerati.

(9)

Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche legislative che introducono meccanismi per la risoluzione degli enti in dissesto; altri hanno segnalato l’intenzione di introdurre simili meccanismi ove essi non siano adottati a livello di Unione. L’assenza di condizioni, poteri e procedure comuni per la risoluzione degli enti può costituire una barriera al buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di crisi di gruppi transfrontalieri di enti. Questo vale in particolare quando, per via dei diversi approcci utilizzati, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione degli enti. Le diversità nei regimi di risoluzione possono influire sui costi di finanziamento degli enti in misura diversa nei vari Stati membri e creare potenziali distorsioni della concorrenza tra gli enti. La presenza di regimi di risoluzione efficace in tutti gli Stati membri è necessaria anche per garantire che l’esercizio del diritto di stabilimento degli enti previsto dal mercato interno non sia soggetto a restrizioni dovute alla capacità finanziaria dello Stato membro d’origine di gestire i dissesti bancari.

(10)

È opportuno eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non siano pregiudicate le disposizioni relative al mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano la risoluzione degli enti dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima.

(11)

In un’ottica di coerenza con la legislazione vigente nell’Unione in materia di servizi finanziari e al fine di garantire la stabilità finanziaria al più alto livello possibile nell’intera gamma di enti, il regime di risoluzione dovrebbe applicarsi agli enti soggetti ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il regime dovrebbe applicarsi anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alle società di partecipazione mista, nonché agli enti finanziari filiazioni di un ente o di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata. La crisi ha dimostrato che l’insolvenza di un’entità affiliata a un gruppo può influire rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo e comportare quindi implicazioni sistemiche. Le autorità dovrebbero pertanto disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali entità, al fine di impedire il contagio e produrre un regime di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in quanto l’insolvenza di un’entità affiliata a un gruppo potrebbe incidere rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo.

(12)

Per garantire la coerenza del quadro normativo, le controparti centrali quali definite nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (7) e i sistemi di deposito accentrato quali definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di prossima emanazione relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSD) potrebbero essere disciplinati da un'iniziativa legislativa distinta che istituisca un quadro di risanamento e risoluzione di tali entità.

(13)

L’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla presente direttiva può interferire nei diritti degli azionisti e creditori. In particolare, il potere delle autorità di cedere, in tutto o in parte, le azioni o le attività di un ente a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà degli azionisti. Inoltre, il potere di stabilire quali passività trasferire da un ente in dissesto in base agli obiettivi di garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria può influire sulla parità di trattamento dei creditori. Di conseguenza è opportuno che l’azione di risoluzione sia intrapresa soltanto se necessaria nel pubblico interesse e le eventuali interferenze con i diritti di azionisti e creditori derivanti da quest’azione siano compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare, qualora creditori della stessa categoria siano trattati in maniera diversa nel contesto di un’azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.

(14)

Nel contesto dei piani di risanamento e di risoluzione e in sede di ricorso ai vari poteri e strumenti a loro disposizione, è opportuno che le autorità tengano conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni dell’ente con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell’ambito e complessità delle sue attività, della sua eventuale appartenenza a un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo, dell’eventuale esercizio da parte dell’ente stesso di attività o servizi di investimento e della probabilità che il suo dissesto e la sua futura liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza possano avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, accertandosi che il regime sia applicato in modo appropriato e proporzionato e garantendo che gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione siano ridotti al minimo. Il contenuto e le informazioni specificati nella presente direttiva e nel relativo allegato prevedono le norme minime per gli enti aventi rilevanza sistemica; le autorità possono mettere in atto piani di risanamento e di risoluzione diversi o sostanzialmente ridotti e obblighi di informativa specifici per ente, da aggiornare a intervalli inferiori a un anno. Per gli enti di piccole dimensioni aventi interconnessioni e complessità ridotte, un piano di risanamento può limitarsi ad alcune informazioni di base sulla loro struttura, sui valori-soglia per l’attivazione di azioni di risanamento e sulle opzioni per lo stesso. Nel caso in cui sia possibile applicare l’ordinaria procedura di insolvenza, il piano di risoluzione potrebbe essere ridotto. Inoltre, è opportuno che il regime sia applicato in modo da non compromettere la stabilità dei mercati finanziari. In particolare, in situazioni caratterizzate da più ampi problemi o anche dubbi circa la resilienza di molti enti, è essenziale che le autorità prendano in considerazione il rischio di contagio derivante dalle azioni intraprese in relazione a ogni singolo ente.

(15)

Al fine di assicurare la necessaria rapidità di azione, garantire l’indipendenza dai soggetti economici ed evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi alla risoluzione ai sensi della presente direttiva e garantire che a tali autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. La designazione di autorità pubbliche non esclude il conferimento di deleghe sotto la responsabilità di un’autorità di risoluzione. Tuttavia, non occorre disporre in modo specifico quale o quali autorità dovrebbero essere nominate dagli Stati membri per rivestire la funzione di autorità di risoluzione. L’armonizzazione di quest’aspetto potrebbe facilitare il coordinamento, ma costituirebbe anche una notevole interferenza negli ordinamenti costituzionali e amministrativi degli Stati membri. È possibile raggiungere un livello sufficiente di coordinamento anche attraverso regole meno intrusive: tutte le autorità nazionali coinvolte nella risoluzione di enti dovrebbero essere rappresentate in collegi di risoluzione che attuano il coordinamento a livello transfrontaliero o di Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di scegliere a quali autorità attribuire la competenza di applicare gli strumenti di risoluzione e di esercitare i poteri stabiliti nella presente direttiva. Quando uno Stato membro nomina l’autorità responsabile della vigilanza prudenziale degli enti («autorità competente») quale autorità di risoluzione, è opportuno mettere in atto adeguati accorgimenti aventi natura strutturale per separare le funzioni di vigilanza e quelle di risoluzione. Tale separazione non dovrebbe impedire alla funzione di risoluzione l’accesso alle informazioni che sono disponibili alla funzione di vigilanza.

(16)

Date le conseguenze che il dissesto di un ente può avere per il sistema finanziario e per l’economia di uno Stato membro nonché l’eventualità di dover utilizzare fondi pubblici per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere strettamente coinvolti, sin dalle fasi iniziali, nel processo di gestione della crisi e nella sua risoluzione.

(17)

La risoluzione efficace di un ente o di entità appartenenti a un gruppo operativo in tutta l’Unione presuppone che le autorità competenti e le autorità di risoluzione cooperino nell’ambito dei collegi di vigilanza e di risoluzione in tutte le fasi oggetto della presente direttiva, dalla stesura dei piani di risanamento e di risoluzione all’effettiva risoluzione dell’ente. In caso di disaccordo fra le autorità nazionali circa le decisioni da adottare riguardo a un ente a norma della presente direttiva, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) svolga in ultima istanza, ove previsto dalla direttiva medesima, un ruolo di mediazione. In determinati casi, la presente direttiva prevede la mediazione vincolante dell’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1039/2010. Tale mediazione vincolante non osta, in altri casi, a una mediazione non vincolante, in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(18)

Nella risoluzione di enti o gruppi che operano attraverso l’Unione, le decisioni adottate dovrebbero altresì mirare a tutelare la stabilità finanziaria e a ridurre al minimo gli effetti socioeconomici negli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo.

(19)

Ai fini di una gestione efficace degli enti in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d’imporre misure preparatorie e preventive.

(20)

Dato l’ampliamento delle responsabilità e dei compiti dell’ABE stabilito nella presente direttiva, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero assicurare che siano rese disponibili senza indugio adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine, la procedura per l’elaborazione, l’esecuzione e il controllo del bilancio dell’Autorità di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbe tenere debitamente conto di tali compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(21)

È essenziale che gli enti redigano e aggiornino periodicamente piani di risanamento che indichino le misure che saranno tenuti a prendere per ripristinare la loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo. Tali piani dovrebbero essere dettagliati e basati su ipotesi realistiche, applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi. Tuttavia, l’obbligo di preparare un piano di risanamento dovrebbe essere applicato proporzionalmente, tenendo conto dell’importanza sistemica dell’ente o del gruppo e delle sue interconnessioni, anche mediante sistemi di garanzia mutualistica. Pertanto, il contenuto del piano dovrebbe tenere conto della natura delle fonti di finanziamento dell’ente, compresi i fondi e le passività con garanzia mutualistica, e di quanto esso possa credibilmente fare ricorso a un sostegno a livello di gruppo. Gli enti dovrebbero essere tenuti a presentare i piani alle autorità competenti ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità dell’ente in modo tempestivo, anche in periodi di grave stress finanziario.

(22)

I piani di risanamento dovrebbero includere le eventuali misure che la direzione dell’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce.

(23)

Nel determinare se un intervento del settore privato è suscettibile di prevenire il dissesto di un ente entro termini ragionevoli, l’autorità competente dovrebbe tener conto dell’efficacia delle misure d’intervento precoce intraprese durante il periodo predeterminato dall’autorità competente. Nel caso di piani di risanamento di gruppo, nella stesura dei piani è opportuno tenere conto del potenziale impatto delle misure di risanamento in tutti gli Stati membri nei quali il gruppo opera.

(24)

Se l’ente non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poter esigere che esso prenda le misure necessarie per colmarne le carenze sostanziali. Si tratta di un obbligo che può incidere sulla libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta, ma la limitazione di tale diritto fondamentale è necessaria per conseguire gli obiettivi di stabilità finanziaria. Più in particolare, tale limitazione è necessaria per rafforzare l’attività degli enti, ed evitare che essi crescano a dismisura o assumano rischi eccessivi senza avere la capacità di far fronte alle difficoltà e alle perdite e di ricostituire la base di capitale. La limitazione è proporzionata perché consente un’azione preventiva nella misura del necessario per porre rimedio alle carenze ed è quindi conforme all’articolo 52 della Carta.

(25)

La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare e assicurare la prosecuzione delle funzioni essenziali. Tuttavia, il contenuto di un piano di risoluzione dovrebbe essere proporzionato all’importanza sistemica dell’ente o del gruppo.

(26)

In considerazione della conoscenza privilegiata che l’ente ha del proprio funzionamento e dei problemi che da esso scaturiscono, i piani di risoluzione dovrebbero essere predisposti dalle autorità di risoluzione sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dagli enti interessati.

(27)

In osservanza del principio di proporzionalità e per evitare eccessivi oneri amministrativi è opportuno consentire alle autorità competenti e, se del caso, alle autorità di risoluzione di derogare, caso per caso e nei limiti specificati dalla presente direttiva, agli obblighi sull’elaborazione dei piani di risanamento e risoluzione. Rientrano in tali casi gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esenti nel diritto nazionale dai requisiti prudenziali in conformità dell’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE, nonché gli enti che aderiscono a un sistema di tutela istituzionale in conformità dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In ogni caso, la concessione della deroga dovrebbe essere soggetta alle condizioni specificate nella presente direttiva.

(28)

Vista la struttura patrimoniale degli enti affiliati a un organismo centrale, ai fini della presente direttiva tali enti non dovrebbero essere tenuti a redigere ciascuno un piano di risanamento o di risoluzione distinto per il solo motivo che l’organismo centrale cui sono affiliati è soggetto alla supervisione diretta della Banca centrale europea.

(29)

Le autorità di risoluzione, sulla base della valutazione delle possibilità di risoluzione effettuata dalle autorità di risoluzione competenti, dovrebbero avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all’organizzazione dell’ente, direttamente o indirettamente attraverso l’autorità competente, e di prendere misure necessarie e proporzionate per ridurre o rimuovere gli impedimenti sostanziali all’applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione degli enti interessati. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta, è opportuno limitare il margine di manovra delle autorità alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell’ente al solo fine di migliorare la possibilità di risolverne la crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi al diritto dell’Unione, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore di applicarle nell’interesse pubblico della stabilità finanziaria. Inoltre, l’intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per conseguire gli obiettivi desiderati. È opportuno che, nello stabilire le misure da adottare, le autorità di risoluzione tengano conto delle segnalazioni e raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(30)

Le misure proposte per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risolvere le crisi di un ente o gruppo non dovrebbero impedire agli enti di esercitare il diritto di stabilimento loro attribuito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(31)

I piani di risanamento e di risoluzione non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

(32)

Il regime di gruppo per la pianificazione del risanamento e della risoluzione di cui alla presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i gruppi di enti soggetti a vigilanza su base consolidata, compresi i gruppi tra le cui imprese esistono relazioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo di cui trattasi. Se sono elaborati piani di risanamento e di risoluzione individuali per enti appartenenti a un gruppo, è opportuno che le autorità competenti cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani di risanamento e di risoluzione del resto del gruppo.

(33)

È opportuno che si applichi la norma generale secondo cui i piani di risanamento e di risoluzione di un gruppo sono elaborati per il gruppo stesso nel suo complesso e individuano misure in relazione a un ente impresa madre e a tutte le singole filiazioni appartenenti al gruppo. Le autorità competenti che agiscono nell’ambito del collegio di risoluzione dovrebbero adoperarsi per giungere a una decisione congiunta sulla valutazione e l’adozione di tali piani. Tuttavia, in casi specifici in cui sia stato elaborato un piano di risanamento o di risoluzione su base individuale, la portata del piano di risanamento di gruppo valutato dall’autorità di vigilanza su base consolidata o del piano di risoluzione di gruppo deciso dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo non dovrebbe riguardare le entità del gruppo per le quali le autorità competenti hanno valutato o elaborato piani individuali.

(34)

Nel caso di piani di risoluzione di gruppo, nella stesura dei piani di risoluzione di gruppo si dovrebbe tenere conto specificamente del potenziale impatto delle azioni di risoluzione in tutti gli Stati membri nei quali il gruppo opera. Le autorità di risoluzione degli Stati membri nei quali il gruppo detiene filiazioni dovrebbero essere implicate nella stesura del piano.

(35)

I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero includere procedure d’informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risanamento e di risoluzione ove appropriato. Ove applicabile, è opportuno conformarsi ai contratti collettivi o ad altri accordi previsti dalle parti sociali, come pure al diritto nazionale e unionale in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.

(36)

Vista la delicatezza delle informazioni che contengono, le informazioni riservate nei piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero essere soggette alle disposizioni sulla riservatezza stabilite nella presente direttiva.

(37)

Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e qualsiasi cambiamento a essi relativo alle autorità di risoluzione competenti, le quali dovrebbero a loro volta trasmettere i piani di risoluzione e qualsiasi cambiamento a essi relativo alle autorità competenti, al fine di garantire in permanenza che tutte le autorità di risoluzione competenti siano tenute pienamente informate.

(38)

Il sostegno finanziario da parte di un’entità di un gruppo transfrontaliero a favore di un’altra entità dello stesso gruppo è attualmente limitato da una serie di disposizioni contenute nel diritto nazionale di alcuni Stati membri, che mirano a tutelare creditori e azionisti di ciascuna entità, ma che non tengono conto dell’interdipendenza delle entità dello stesso gruppo. È pertanto opportuno stabilire a quali condizioni è possibile trasferire il sostegno finanziario tra entità di un gruppo transfrontaliero di enti nell’intento di garantire la stabilità finanziaria del gruppo di enti nel suo complesso, senza mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno. Il sostegno finanziario fra entità di uno stesso gruppo dovrebbe essere volontario e assoggettato a idonee salvaguardie, ed è opportuno che gli Stati membri non subordinino, direttamente o indirettamente, l’esercizio del diritto di stabilimento all’esistenza di un accordo sulla fornitura di sostegno finanziario. La fornitura del sostegno finanziario infragruppo di cui alla presente direttiva lascia impregiudicati gli accordi contrattuali o di responsabilità legale tra enti che tutelano gli enti partecipanti attraverso garanzie incrociate o accordi equivalenti. Se un’autorità competente vieta o limita l’erogazione di sostegno finanziario infragruppo e il piano di risanamento di gruppo fa riferimento al sostegno finanziario infragruppo, il divieto o la limitazione dovrebbero essere considerati come modifiche sostanziali ai fini del riesame del piano di risanamento.

(39)

Durante le fasi di risanamento e di intervento precoce stabilite nella presente direttiva, è opportuno che gli azionisti mantengano pienamente la responsabilità e il controllo dell’ente, salvo quando l’autorità competente abbia nominato un amministratore temporaneo. Quando l’ente sarà sottoposto a risoluzione, essi saranno sollevati da tali responsabilità.

(40)

Per preservare la stabilità finanziaria è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione. A tal fine le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento precoce, compreso il potere di nominare un amministratore temporaneo che sostituisca l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente o lavori temporaneamente con essi. L’amministratore temporaneo dovrebbe avere il compito di esercitare i poteri che gli sono conferiti al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria dell’ente. La nomina dell’amministratore temporaneo non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell’Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall’Unione o dagli Stati membri in materia di tutela degli investimenti. I poteri di intervento precoce dovrebbero comprendere quelli già previsti nella direttiva 2013/36/UE, per circostanze diverse da quelle considerate intervento precoce, nonché altre situazioni ritenute necessarie per ripristinare la solidità finanziaria di un ente.

(41)

È opportuno che il quadro di risoluzione preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l’ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l’intero capitale sia esaurito. La procedura di risoluzione dovrebbe essere avviata allorché un’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, determina che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto e che l’attuazione di misure alternative, come specificato nella presente direttiva, eviterebbe tale dissesto in tempi ragionevoli. Eccezionalmente, gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione possa determinare, previa consultazione dell’autorità competente, che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l’autorizzazione non giustifica di per sé l’avvio della procedura di risoluzione, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto quando viola, o è probabile che violi in un prossimo futuro, i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; quando le sue attività sono, o è probabile che siano in un prossimo futuro, inferiori alle passività; quando non è in grado, o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i propri debiti in scadenza; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad eccezione delle circostanze particolari stabilite nella presente direttiva. La mera circostanza che l’ente necessiti dell’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale non dovrebbe costituire di per sé una prova sufficiente del fatto che esso non è, o in un prossimo futuro non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza.

Se tale strumento fosse garantito da uno Stato, un ente che vi accede sarebbe soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni. È opportuno, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l’approvazione ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. È opportuno che le garanzie degli Stati membri sugli utili azionari siano vietate. Quando fornisce una garanzia, per passività di nuova emissione, diverse dal capitale, uno Stato membro dovrebbe assicurare che essa sia sufficientemente remunerata dall’ente. Inoltre, la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell’esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l’ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati. Un ente non dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. Infine, l’accesso a strumenti di liquidità, compresa l’assistenza di liquidità di emergenza da parte di banche centrali, può costituire un aiuto di Stato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

(42)

In caso di risoluzione di un gruppo con attività transfrontaliera, ogni azione di risoluzione dovrebbe tenere conto del potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri nei quali opera l’ente o il gruppo.

(43)

È opportuno che i poteri delle autorità di risoluzione si applichino anche alle società di partecipazione quando sia la società di partecipazione, sia un ente filiazione, nell’Unione o in un paese terzo, sono in dissesto o a rischio di dissesto. A prescindere dal fatto che la società di partecipazione sia o meno in dissesto o a rischio di dissesto, è altresì opportuno che i poteri di tali autorità le si applichino quando uno o più enti soddisfano le condizioni per la risoluzione, o un ente di paese terzo soddisfa le condizioni per la risoluzione in tale paese terzo e l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione alla società di partecipazione sono necessari ai fini della risoluzione di una o più delle sue filiazioni oppure del gruppo nel complesso.

(44)

Quando un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero disporre di una serie minima di strumenti e poteri armonizzati di risoluzione, il cui utilizzo o esercizio sia soggetto a condizioni, obiettivi e principi generali comuni. Una volta che l’autorità di risoluzione abbia preso la decisione di assoggettare l’ente alla risoluzione, la procedura ordinaria d’insolvenza dovrebbe essere esclusa, salvo qualora debba essere combinata con il ricorso a strumenti di risoluzione e su iniziativa dell’autorità di risoluzione. È opportuno che gli Stati membri possano dotare le autorità di risoluzione di poteri e strumenti aggiuntivi rispetto a quelli loro conferiti a norma della presente direttiva, i quali però dovranno essere coerenti con i principi e gli obiettivi relativi alla risoluzione in essa stabiliti. In particolare, è opportuno che l’applicazione di tali strumenti o l’esercizio di tali poteri non interferisca con la risoluzione efficace di gruppi transfrontalieri.

(45)

Per evitare l’azzardo morale, un ente in dissesto dovrebbe essere in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche. In linea di principio, un ente in dissesto dovrebbe essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso, è altamente probabile che sarebbe di pubblico interesse sottoporre l’ente a risoluzione e applicare strumenti di risoluzione anziché avvalersi della procedura ordinaria di insolvenza, con l’obiettivo quindi di garantire la continuità delle funzioni essenziali, di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, di tutelare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario per gli enti in dissesto e di tutelare i depositanti e gli investitori protetti, i fondi e le attività dei clienti.

(46)

Si dovrebbe sempre vagliare l’ipotesi della liquidazione dell’ente in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza prima di applicare strumenti di risoluzione. Un ente in dissesto dovrebbe essere mantenuto in attività mediante l’uso di strumenti di risoluzione ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa svalutazione delle passività dell’ente, ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.

(47)

Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere tutte le misure del caso per garantire che l’intervento rispetti taluni principi, ad esempio che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la direzione sia in linea di massima sostituita, che i costi della risoluzione dell’ente siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria siano trattati in modo equo. In particolare, qualora creditori della stessa categoria siano trattati in maniera diversa nel contesto di un’azione di risoluzione, tali differenze dovrebbero essere proporzionate e giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza. Quando il ricorso a strumenti di risoluzione implica la concessione di aiuti di Stato, è opportuno valutare gli interventi in conformità delle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. L’intervento degli aiuti di Stato è possibile, tra l’altro, quando si ricorre a fondi di risoluzione o fondi di garanzia dei depositi a sostegno della risoluzione di enti in dissesto.

(48)

Quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione informino e consultino i rappresentati dei dipendenti, ove appropriato. Se applicabile, è opportuno al riguardo tener pienamente conto dei contratti collettivi o di altri accordi previsti dalle parti sociali.

(49)

Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori dovrebbero essere conformi all’articolo 52 della Carta. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l’ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell’ente. Inoltre, nell’applicare strumenti e nell’esercitare poteri di risoluzione è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità e delle specificità della forma giuridica di un ente.

(50)

L’interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l’ente fosse stato liquidato quando è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute a un acquirente privato o a una banca-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione dell’ente, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l’ente fosse stato integralmente liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(51)

Per tutelare il diritto di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione e, ove richiesto dalla presente direttiva, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell’ente. Il diritto di impugnare la stima effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. Ove richiesto dalla presente direttiva, dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento o a compensazione dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto l’equivalente di una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura di insolvenza ordinaria, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dalla presente direttiva. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l’azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile ricorrere avverso tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti e creditori le eventuali differenze di trattamento constatate. È opportuno che tale differenza sia corrisposta dai meccanismi finanziari istituiti in conformità della presente direttiva.

(52)

È importante che le perdite siano rilevate nel momento in cui si verifica il dissesto dell’ente. La valutazione delle attività e passività dell’ente in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi giuste, prudenti e realistiche nel momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell’ente. Dovrebbe essere possibile procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell’ente in dissesto da parte delle autorità di risoluzione: si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente. Le norme tecniche vincolanti dell’ABE sul metodo di valutazione dovrebbero istituire un quadro di principi da impiegare nello svolgimento di tale valutazione e dovrebbero prevedere che le autorità di risoluzione e chi effettua una valutazione indipendente possano servirsi di metodi diversi ove opportuno.

(53)

È necessario agire rapidamente e in modo coordinato per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Una volta accertato il dissesto, o probabile dissesto, dell’ente e qualora non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza permetterebbe di evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli, le autorità di risoluzione non dovrebbero tardare a prendere le opportune misure coordinate di risoluzione nel pubblico interesse. È opportuno permettere a tali autorità, in funzione delle circostanze in cui si verifica il dissesto dell’ente e, in particolare, dell’eventuale urgenza, di intraprendere un’azione di risoluzione senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(54)

Quando intraprendono azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che esse non ritengano, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.

(55)

Salvo se espressamente specificato nella presente direttiva, gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati prima di un’eventuale iniezione di capitale pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di un ente, senza tuttavia precludere l’uso delle risorse dei sistemi di garanzia dei depositi o dei fondi di risoluzione, per assorbire le perdite che avrebbero altrimenti subito i depositanti protetti o i creditori esclusi a discrezione. A tale riguardo, è opportuno che il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario, a fondi di risoluzione o a sistemi di garanzia dei depositi a sostegno della risoluzione di enti in dissesto rispetti le pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

(56)

I problemi sui mercati finanziari all’interno dell’Unione che scaturiscono da eventi di natura sistemica potrebbero produrre effetti avversi sull’economia e sui cittadini dell’Unione. Pertanto, gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere idonei a fronteggiare e un ampio spettro di scenari largamente imprevedibili, tenendo conto del fatto che può esservi una differenza tra la crisi di un singolo ente e una crisi sistemica del settore bancario.

(57)

Nel procedere alla valutazione degli aiuti di Stato sensi dell’articolo 107 TFUE per gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare separatamente se detti strumenti non violino disposizioni di diritto dell’Unione intrinsecamente connesse, tra cui quelle sull’obbligo di assorbire le perdite in misura non inferiore all’8 % che figura nella presente direttiva, nonché se si configura una situazione eccezionale di crisi sistemica che giustifichi il ricorso a tali strumenti ai sensi della presente direttiva, garantendo al contempo condizioni di parità nel mercato interno. In conformità degli articoli 107 e 108 TFUE, tale valutazione dovrebbe essere compiuta prima di poter ricorrere a uno strumento pubblico di stabilizzazione.

(58)

Il ricorso a strumenti pubblici di stabilizzazione dovrebbe essere neutro sul piano fiscale a medio termine.

(59)

Gli strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell’attività d’impresa o delle azioni dell’ente soggetto a risoluzione, la costituzione di un ente-ponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza, e il bail-in degli azionisti e dei creditori dell’ente medesimo.

(60)

Laddove gli strumenti di risoluzione siano stati utilizzati per trasferire i servizi d’importanza sistemica o l’attività economicamente sostenibile di un ente a un’entità sana, quale un acquirente del settore privato o un ente-ponte, la parte residua dell’ente dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che l’ente in dissesto fornisca servizi o assistenza per consentire all’acquirente o all’ente-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(61)

Lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere l’ente o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell’applicare tale strumento le autorità dovrebbero procedere alla commercializzazione dell’ente o di rami della sua attività in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, adoperandosi nel contempo per ottenere il prezzo di vendita più alto possibile. Quando tale procedura non sia possibile per ragioni d’urgenza, le autorità dovrebbero intraprendere azioni per ovviare a possibili effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno.

(62)

I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione dovrebbero andare a beneficio dell’ente stesso quando si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa. I proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione quando si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio dei titolari di tali azioni o altri titoli. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell’ente e dal processo di risoluzione.

(63)

Perché la vendita dell’attività d’impresa sia effettuata nei tempi opportuni e a salvaguardia della stabilità finanziaria, è opportuno effettuare tempestivamente la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa in conformità della presente direttiva, in deroga ai termini e alle procedure stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dalla direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(64)

È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione di un ente in dissesto e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa siano di importanza sistemica. Per garantire la stabilità finanziaria, è importante che la divulgazione al pubblico delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 (12), possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione dell’ente, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(65)

In quanto ente posseduto o controllato integralmente o parzialmente da una o più autorità pubbliche, o controllato dall’autorità di risoluzione, l’ente-ponte ha come finalità principale quella di garantire che i clienti dell’ente in dissesto continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che si continuino a svolgere le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire l’ente-ponte come attività economicamente sostenibile e rimetterlo sul mercato quando le condizioni lo permettano e nei termini stabiliti nella presente direttiva, o liquidarlo se economicamente insostenibile.

(66)

Lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell’ente in dissesto.

(67)

Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti e assicurare che la risoluzione di enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell’ente in dissesto sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell’ente. Lo strumento del bail-in darà pertanto agli azionisti e ai creditori degli enti un maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell’ente in circostanze normali ed è conforme alla raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria in base alla quale i poteri di svalutazione del debito e di conversione previsti per legge sono inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione.

(68)

Al fine di garantire che le autorità di risoluzione dispongano della necessaria flessibilità per ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che esse possano applicare lo strumento del bail-in sia quando l’obiettivo è procedere alla risoluzione dell’ente in dissesto mantenendo l’impresa attiva – purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell’ente cessa di operare ed è liquidata.

(69)

Quando lo strumento del bail-in è applicato con l’obiettivo di ripristinare il capitale dell’ente in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione tramite bail-in dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo nei casi in cui sia opportuno e necessario mantenere la direzione per conseguire gli obiettivi di risoluzione e, successivamente, dalla ristrutturazione dell’ente e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mettendo in atto un piano di riorganizzazione aziendale. Laddove applicabile, tale piano dovrebbe essere compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato. Il piano dovrebbe in particolare includere, oltre alle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente, misure che limitino l’aiuto alla ripartizione degli oneri minima e misure che arginino le distorsioni di concorrenza.

(70)

Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. In ogni caso, è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per tutelare i titolari di depositi protetti, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell’ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili per il funzionamento quotidiano dell’ente. Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività dell’ente in dissesto nei confronti di un regime pensionistico. Tuttavia, lo strumento del bail-in si applicherebbe alle passività concernenti benefici pensionistici da attribuire alle componenti variabili della remunerazione non derivate da negoziati collettivi, nonché alla componente variabile della retribuzione di soggetti che assumono rischi significativi. Per limitare il rischio di contagio sistemico, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di enti — esclusi quelli appartenenti allo stesso gruppo — con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.

(71)

Essendo la protezione dei titolari di depositi protetti uno degli obiettivi più importanti della risoluzione, è opportuno che lo strumento del bail-in non incida sui depositi protetti, anche se il sistema di garanzia dei depositi dovrebbe contribuire comunque a finanziare il processo di risoluzione assorbendo le perdite a concorrenza delle perdite nette che avrebbe dovuto sostenere dopo aver indennizzato i depositanti nella procedura ordinaria di insolvenza. L’esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi almeno fino al livello di copertura, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse di coinvolgere questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto al resto dei creditori nei confronti dei quali l’autorità di risoluzione eserciterebbe i suoi poteri.

(72)

Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile applicare lo strumento del bail-in alle passività in tempi ragionevoli, quando l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di assicurare la continuità di funzioni essenziali e linee di business principali o, ancora, quando l’applicazione del bail-in alle passività provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali passività non fossero state escluse dal bail-in. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività qualora sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finanziaria suscettibili di perturbare gravemente l’economia di uno Stato membro. Nell’effettuare tali valutazioni, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare le conseguenze di un eventuale bail-in di passività derivanti da depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 2014/49/UE.

(73)

Quando si applicano tali esclusioni, il livello di svalutazione o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. Se le perdite non possono essere trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all’ente soggetto a risoluzione nel rispetto di una serie di rigorose condizioni, tra le quali che le perdite che ammontano almeno all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state assorbite e che il finanziamento del fondo di risoluzione si limiti, a seconda di quale sia il valore inferiore, al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a disposizione del fondo e all’importo che può essere raccolto mediante conferimenti successivi in un arco di tre anni.

(74)

In casi straordinari in cui le passività sono state escluse e il fondo di risoluzione è stato usato per il bail-in al posto di tali passività nella misura del massimale ammesso, l’autorità di risoluzione dovrebbe poter reperire fonti alternative di finanziamento.

(75)

La percentuale minima del contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, o, se del caso, al 20 % delle attività ponderate per il rischio, dovrebbe essere basata sulla valutazione ai fini della risoluzione conformemente alla presente direttiva. Le perdite storiche, già assorbite dagli azionisti svalutando i fondi propri prima di tale valutazione, non dovrebbero rientrare nelle percentuali suddette.

(76)

La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo imporre agli Stati membri di finanziare i meccanismi di finanziamento della risoluzione ricorrendo al loro bilancio generale.

(77)

Salvo se altrimenti specificato dalla presente direttiva, le autorità di risoluzione dovrebbero applicare lo strumento del bail-in in modo tale da rispettare il trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi del diritto fallimentare vigente. Le perdite dovrebbero essere assorbite innanzitutto da strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione, il trasferimento o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o svalutato. Le passività di primo rango dovrebbero essere convertite o svalutate se le categorie subordinate sono già state convertite o azzerate.

(78)

Ove vi siano esenzioni per le passività, come nel caso dei sistemi di pagamento e regolamento, dei dipendenti o dei creditori commerciali, o sia stato introdotto un grado preferenziale come nel caso dei depositi di persone fisiche e di microimprese, o piccole e medie imprese, esse dovrebbero applicarsi nei paesi terzi così come nell’Unione. Per assicurare la possibilità di svalutare o convertire passività in paesi terzi quando opportuno, occorre inserire tale possibilità nei contratti disciplinati dal diritto dei paesi terzi, soprattutto per quanto riguarda le passività di rango inferiore nell’ambito della gerarchia dei creditori. Non si dovrebbero imporre tali termini contrattuali per le passività escluse dal bail-in, per i depositi delle persone fisiche, delle microimprese e delle piccole e medie imprese o nei casi in cui il diritto del paese terzo o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo consentano all’autorità di risoluzione dello Stato membro di esercitare i suoi poteri di svalutazione o di conversione.

(79)

Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da compromettere l’efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno stabilire che essi debbano soddisfare in qualsiasi momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale delle passività totali e di fondi propri dell’ente. È opportuno permettere alle autorità di risoluzione d’imporre, caso per caso, che tale percentuale si componga, in tutto o in parte, di fondi propri o di un tipo determinato di passività.

(80)

La presente direttiva adotta un approccio dall’alto verso il basso nella determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – «MREL») all’interno di un gruppo. In base a tale approccio inoltre, l’azione di risoluzione si applica a livello di singola persona giuridica e la capacità di assorbimento delle perdite deve essere imperativamente situata presso la persona giuridica all’interno del gruppo in cui si verificano le perdite, oppure essere a questa accessibile. A tal fine, le autorità di risoluzione dovrebbero far sì che la capacità di assorbimento delle perdite all’interno di un gruppo sia distribuita in tutto il gruppo stesso, in funzione del livello di rischio che presentano le persone giuridiche costitutive. Il requisito minimo necessario per ogni singola filiazione dovrebbe essere valutato separatamente. Le autorità di risoluzione dovrebbero assicurare inoltre che tutti i capitali e tutte le passività computati ai fini del requisito minimo consolidato siano situati nelle entità in cui è probabile che si verifichino le perdite, o siano altrimenti disponibili per assorbire le perdite. La presente direttiva dovrebbe consentire una risoluzione basata su un punto di avvio multiplo o singolo. Il MREL dovrebbe riflettere la strategia di risoluzione idonea a un gruppo in conformità del piano di risoluzione. In particolare, i requisiti minimi di fondi propri e le passività ammissibili dovrebbero essere imposti al pertinente livello del gruppo per riflettere un approccio di punto di avvio multiplo o singolo contenuto nel piano di risoluzione, senza dimenticare che possono esservi circostanze nelle quali si applica un approccio diverso da quello contenuto nel piano, ad esempio perché consente di raggiungere meglio gli obiettivi della risoluzione. In tali circostanze e a prescindere dal fatto che un gruppo abbia scelto l’approccio del punto di avvio singolo o multiplo, tutti gli enti e le altre persone giuridiche del gruppo, ove richiesto dalle autorità di risoluzione, dovrebbero sempre disporre di solidi MREL, per evitare il rischio di contagio o di assalto agli sportelli.

(81)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 assorbano completamente le perdite quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli in strumenti del capitale primario di classe 1 prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l’autorità competente stabilisce che l’ente soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al quale l’autorità stabilisce che l’ente cesserebbe di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non fossero svalutati o convertiti. Il fatto che gli strumenti debbano essere svalutati o convertiti dalle autorità nelle circostanze richieste dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto nelle clausole che disciplinano lo strumento e in eventuali prospetti o documenti di offerta pubblicati o forniti in relazione allo stesso.

(82)

Per consentire risultati efficaci della risoluzione, dovrebbe essere possibile applicare lo strumento del bail-in prima del 1o gennaio 2016.

(83)

Qualora una valutazione del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e nel resto dell’Unione dimostri che l’applicazione piena dello strumento del bail-in sarebbe contrario agli interessi della collettività dello Stato membro o dell’intera Unione, le autorità di risoluzione dovrebbero poterlo applicare solo in parte.

(84)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici necessari che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Essi dovrebbero includere il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un ente in dissesto a un’altra entità, quale un altro ente o un ente-ponte; i poteri di svalutare o cancellare azioni, o il potere di svalutare o convertire le passività di un ente in dissesto; il potere di sostituire la direzione e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Saranno necessari poteri supplementari, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.

(85)

Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione dovrebbero intervenire nell’ente in dissesto. Esse dovrebbero poter scegliere tra l’assunzione del controllo mediante un intervento diretto nell’ente o attraverso un ordine esecutivo, decidendo in base alle circostanze del caso. In questa fase non appare necessario imporre un modello unico per una collaborazione efficiente tra Stati membri.

(86)

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano adeguatamente notificate e, salvo le limitate eccezioni stabilite dalla presente direttiva, rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per gli enti interessati. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di se le condizioni per la risoluzione sono soddisfatte, dell’uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione nel corso della procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, interessati dall’azione. Tuttavia, l’informazione che l’autorità di risoluzione sta esaminando uno specifico ente potrebbe essere sufficiente perché vi siano effetti negativi per lo stesso, per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto.

(87)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l’efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività. Lasciando impregiudicate le salvaguardie previste dalla presente direttiva, tali poteri dovrebbero comprendere la facoltà di cancellare i diritti di terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di far valere contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente di attività e azioni cedute, senza tuttavia interferire con il diritto dei dipendenti di risolvere un contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto con un ente soggetto a risoluzione, o con un’entità del suo gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione dell’ente in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di imporre all’ente residuo, liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, di fornire i servizi necessari per consentire all’ente al quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte di svolgere la propria attività.

(88)

Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, le parti interessate hanno diritto a un processo imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza, è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.

(89)

Le misure di gestione della crisi intraprese da autorità nazionali di risoluzione possono richiedere complesse valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Le autorità nazionali di risoluzione sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le complesse valutazioni economiche effettuate dalle autorità nazionali di risoluzione in tale contesto servano da base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione delle crisi interessate. Tuttavia, la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire ai giudici nazionali di esaminare se le prove sulle quali l’autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.

(90)

Poiché la presente direttiva è intesa a disciplinare situazioni di estrema urgenza e la sospensione di una decisione delle autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità di funzioni indispensabili, è necessario prevedere che l’impugnazione non dia luogo a una sospensione automatica degli effetti della decisione contestata e che la decisione dell’autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva, presupponendo che la sospensione sia contraria al pubblico interesse.

(91)

Inoltre, ove necessario sia per tutelare i terzi che hanno acquisito attività, diritti e passività dell’ente soggetto a risoluzione in buona fede in virtù dell’esercizio dei poteri delle autorità in tal senso, sia per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sugli atti amministrativi o sulle transazioni conclusi in base a una decisione di risoluzione annullata. In tali casi, le misure correttive applicate a una decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere alle persone interessate una compensazione per i danni subiti.

(92)

Poiché può essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell’Unione, la procedura ai sensi del diritto nazionale connessa alla domanda di approvazione ex ante da parte delle autorità giudiziarie di una misura di gestione della crisi e l’esame di tale domanda da parte del giudice dovrebbero essere svolti rapidamente. Poiché una misura di gestione della crisi deve essere presa con urgenza, il giudice dovrebbe formulare la propria decisione entro ventiquattro ore e gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente possa prendere la propria decisione subito dopo l’approvazione del giudice. Ciò non pregiudica il diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di annullare la decisione per un periodo limitato dopo che l’autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

(93)

Nell’interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione all’ente in dissesto mentre l’autorità di risoluzione esercita i propri poteri o applica strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell’autorità di risoluzione. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l’autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe, tuttavia, applicarsi agli obblighi connessi ai sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), alle controparti centrali e alle banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un’adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, tale direttiva prevede che una misura di prevenzione o di gestione della crisi non dovrebbe essere riconosciuta di per sé quale procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nulla nella presente direttiva osta al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della stessa.

(94)

Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a un ente-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima del trasferimento. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ottenere un quadro fedele dello stato patrimoniale dell’ente in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso. Per limitare al minimo necessario l’interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei diritti di recesso dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini.

(95)

Al fine di preservare legittimi accordi finanziari nel caso di una cessione di parte delle attività, dei diritti e delle passività di un ente in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività, diritti e contratti collegati ove opportuno. Tale limitazione a determinate prassi rispetto a contratti collegati dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da garanzie, contratti di garanzia finanziaria che implicano il trasferimento della proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica tale protezione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a trasferire tutti i contratti collegati nell’ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli all’ente residuo in dissesto. Questa forma di protezione dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2013/36/UE per le esposizioni incluse in un accordo di netting non siano alterati.

(96)

Anche se il fatto che le autorità di risoluzione disporranno degli stessi strumenti e degli stessi poteri agevolerà un’azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero, sembrano tuttavia necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentarie. Le autorità di risoluzione dovrebbero consultarsi e cooperare nell’ambito di collegi di risoluzione in caso di risoluzione delle crisi di entità appartenenti a un gruppo, nell’intento di concordare un programma di risoluzione di gruppo. Dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l’aggiunta delle autorità di risoluzione e il coinvolgimento dei ministeri competenti, delle banche centrali, dell’ABE e, se opportuno, delle autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi. In caso di crisi, il collegio di risoluzione dovrebbe rappresentare un forum per lo scambio di informazioni e per il coordinamento delle azioni di risoluzione.

(97)

Nella risoluzione di gruppi transfrontalieri è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all’urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall’altro, l’esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. È opportuno che le diverse autorità di risoluzione confrontino le loro posizioni nel collegio di risoluzione. Le azioni di risoluzione proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero essere preparate e discusse fra le diverse autorità di risoluzione nel quadro dei corrispondenti piani a livello di gruppo. Per agevolare il raggiungimento di una decisione rapida e comune ogniqualvolta possibile, i collegi di risoluzione dovrebbero comprendere le posizioni delle autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le azioni di risoluzione decise dall’apposita autorità a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. A tal fine, è opportuno conferire alle autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita una filiazione la facoltà di contestare le decisioni dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, non soltanto quanto all’adeguatezza delle azioni e misure di risoluzione, ma anche nell’ottica della necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria in tale Stato membro.

(98)

Il collegio di risoluzione non dovrebbe essere un organo decisionale, ma una piattaforma che facilita il processo decisionale delle autorità nazionali. Le decisioni congiunte dovrebbero essere assunte dalle differenti autorità nazionali interessate.

(99)

L’elaborazione di un programma di risoluzione di gruppo dovrebbe agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutti gli enti di un gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe proporre il programma di risoluzione di gruppo e sottoporlo al collegio di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione dissenzienti o che decidano di avviare autonomamente azioni di risoluzione dovrebbero motivare il proprio disaccordo e comunicare tali motivazioni, unitamente ai particolari delle eventuali azioni di risoluzione che intendano avviare autonomamente, all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo. Le autorità nazionali che decidano di discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo dovrebbero tenere debitamente conto dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri nei quali sono ubicate le altre autorità di risoluzione e dei potenziali effetti su altre parti del gruppo.

(100)

Nell’ambito di un programma di risoluzione di gruppo, le autorità dovrebbero essere invitate ad applicare lo stesso strumento alle persone giuridiche che soddisfano le condizioni per la risoluzione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere il potere di applicare lo strumento dell’ente-ponte a livello di gruppo (il che può comportare, se del caso, meccanismi di ripartizione degli oneri) per stabilizzare un gruppo nel suo insieme. La proprietà delle filiazioni potrebbe essere trasferita all’ente-ponte in vista di una vendita successiva delle filiazioni, nel loro insieme o individualmente, quando le condizioni del mercato saranno adeguate. Inoltre, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento del bail-in a livello di impresa madre.

(101)

Una risoluzione efficace degli enti e gruppi attivi a livello internazionale implica una cooperazione tra l’Unione, gli Stati membri e le autorità di risoluzione dei paesi terzi. La cooperazione sarà più agevole se i regimi di risoluzione dei paesi terzi si fondano sui principi e approcci comuni in via di definizione al Consiglio per la stabilità finanziaria e al G20. A tal fine è opportuno che sia conferito all’ABE il potere di elaborare e concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità dei paesi terzi a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e che le autorità nazionali siano autorizzate a concludere accordi bilaterali conformi agli accordi quadro dell’ABE. La definizione di tali accordi tra autorità nazionali competenti della gestione del dissesto di imprese globali dovrebbe essere un mezzo per garantire l’efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo ai gruppi internazionali. In generale, tali accordi dovrebbero essere reciproci; le autorità di risoluzione nazionali, nell’ambito del collegio di risoluzione europeo, ove opportuno, dovrebbero riconoscere e attuare le procedure di risoluzione dei paesi terzi nelle circostanze stabilite dalla presente direttiva.

(102)

È opportuno che la cooperazione riguardi sia le filiazioni dei gruppi dell’Unione o di paesi terzi, sia succursali degli enti dell’Unione o di paesi terzi. Le succursali dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell’Unione: pertanto, esse sono totalmente soggette al diritto dell’Unione, compresi gli strumenti di risoluzione stabiliti dalla presente direttiva. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di agire nei confronti delle succursali di enti la cui sede legale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l’applicazione alla succursale di procedure di risoluzione del paese terzo metterebbero a repentaglio la stabilità finanziaria dell’Unione o in cui i depositanti dell’Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei depositanti del paese terzo. In tali circostanze e nelle circostanze stabilite dalla presente direttiva è opportuno conferire agli Stati membri il diritto di rifiutare, previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione, il riconoscimento di una procedura di risoluzione di un paese terzo nei confronti di una succursale nell’Unione di un ente di un paese terzo.

(103)

Vi sono casi in cui l’efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per un ente o per un ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l’ente-ponte. Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di stress, è importante che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento intesi a evitare che i fondi necessari a tal fine provengano dai bilanci nazionali. La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso.

(104)

In linea generale, gli Stati membri dovrebbero istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi di fondi controllati dalle autorità di risoluzione da utilizzare ai fini stabiliti nella presente direttiva. È opportuno tuttavia prevedere un’eccezione, rigorosamente definita, che consenta agli Stati membri di istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi dei contributi obbligatori di enti autorizzati nei loro territori che non sono detenuti tramite fondi controllati dalle loro autorità di risoluzione, purché siano soddisfatte talune condizioni.

(105)

In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti utilizzando i meccanismi di finanziamento, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite.

(106)

Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, i meccanismi di finanziamento dovessero basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione dei meccanismi finanziari nazionali devono obbligatoriamente ammontare almeno ad un determinato livello-obiettivo minimo.

(107)

Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti.

(108)

Assicurare una risoluzione efficace degli enti in dissesto nell’Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno: il loro dissesto, infatti, incide non soltanto sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui operano direttamente, ma anche sul mercato finanziario dell’Unione nella sua totalità. Con il completamento del mercato interno dei servizi finanziari si rinsalda l’interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Gli enti operano al di là dello Stato membro di stabilimento e sono interconnessi tramite il mercato interbancario e altri mercati che sono, nella sostanza, paneuropei. Assicurare che la risoluzione di tali enti sia finanziata efficacemente nei diversi Stati membri è non solo nell’interesse superiore dello Stato membro in cui l’ente in questione opera, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituisce un mezzo per garantire pari condizioni di concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno finanziario. L’istituzione di un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento dovrebbe far sì che tutti gli enti che operano nell’Unione siano soggetti a meccanismi di finanziamento della risoluzione di pari efficacia e concorrano alla stabilità del mercato interno.

(109)

Per migliorare la resilienza di tale sistema europeo dei meccanismi di finanziamento, e conformemente all’obiettivo di attingere principalmente dagli azionisti e dai creditori dell’ente soggetto a risoluzione e, successivamente, dal settore per ottenere i finanziamenti piuttosto che ai fondi pubblici, i meccanismi di finanziamento possono richiedere prestiti presso altri meccanismi di finanziamento in caso di necessità. Analogamente, essi dovrebbero avere il potere di concedere prestiti ad altri meccanismi che ne necessitino. È opportuno che tali prestiti siano effettuati strettamente su base volontaria. La decisione di concedere prestiti ad altri meccanismi dovrebbe essere adottata dal meccanismo di finanziamento del prestito ma, alla luce delle potenziali implicazioni di bilancio, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere la consultazione o il consenso del ministero competente.

(110)

Benché istituiti a livello nazionale, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere messi in comune in caso di risoluzione di gruppo, a condizione che si raggiunga un accordo tra le autorità nazionali sulla risoluzione dell’ente. I depositi protetti dai sistemi di garanzia dei depositi non dovrebbero sostenere perdite nel processo di risoluzione. Quando l’azione di risoluzione assicura ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, i sistemi di garanzia dei depositi cui l’ente soggetto a risoluzione è affiliato dovrebbero essere tenuti a fornire un contributo non superiore all’ammontare delle perdite che avrebbero dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(111)

Mentre i depositi protetti sono salvaguardati dalle perdite nella risoluzione, altri depositi ammissibili sono potenzialmente disponibili a fini di assorbimento delle perdite. Al fine di fornire un certo livello di protezione alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese che detengono depositi ammissibili al di sopra del livello dei depositi protetti, tali depositi dovrebbero avere un livello di priorità superiore rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti in virtù del diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza. Il credito del sistema di garanzia dei depositi dovrebbe avere, ai sensi di tale diritto nazionale, un rango ancora superiore rispetto alle suddette categorie di depositi ammissibili. L’armonizzazione dei diritti fallimentari nazionali in tale settore è necessaria per ridurre al minimo l’esposizione dei fondi di risoluzione degli Stati membri conformemente al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come previsto nella presente direttiva.

(112)

Quando, nel contesto della risoluzione di un ente, i depositi sono trasferiti a un altro ente, i depositanti non dovrebbero essere assicurati per un importo superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza, i crediti relativi ai depositi rimasti presso l’ente soggetto a risoluzione si dovrebbero limitare alla differenza tra i fondi trasferiti e il livello di copertura previsto nella direttiva 2014/49/UE. Se i depositi trasferiti sono superiori al livello di copertura, il depositante non dovrebbe avere un diritto di credito nei confronti del sistema di garanzia dei depositi per quanto concerne i depositi rimasti presso l’ente soggetto a risoluzione.

(113)

L’istituzione di meccanismi di finanziamento che istituiscono il sistema europeo dei meccanismi di finanziamento di cui alla presente direttiva dovrebbe assicurare il coordinamento nell’impiego dei fondi che sono disponibili per la risoluzione a livello nazionale.

(114)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di precisare i criteri per definire le «funzioni critiche» e le «linee di business principali» ai fini della presente direttiva, le circostanze in cui è necessaria l’esclusione di passività dalla svalutazione o conversione ai fini della presente direttiva; le classi di accordi per i quali gli Stati membri dovrebbero garantire una protezione adeguata nelle cessioni parziali; il modo in cui i contributi degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere corretti in proporzione al loro profilo di rischio; gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi; le circostanze in cui e le condizioni alle quali un ente possa essere temporaneamente esentato dal pagamento dei contributi ex post. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(115)

Nei casi previsti dalla presente direttiva, è opportuno che l’ABE promuova la convergenza delle prassi delle autorità nazionali mediante orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione l’ABE ha il potere di elaborare orientamenti e raccomandazioni sull’applicazione del diritto dell’Unione di propria iniziativa.

(116)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per muovere obiezioni riguardo a un atto delegato. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter informare le altre istituzioni che non intendono sollevare obiezioni.

(117)

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficace e opportuno, ove previsto dalla presente direttiva, conferire all’ABE l’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportano scelte politiche, da presentare alla Commissione.

(118)

La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche elaborate dall’ABE mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(119)

La direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede il reciproco riconoscimento e l’attuazione in tutti gli Stati membri delle decisioni concernenti il risanamento o la liquidazione di enti con succursali in Stati membri diversi da quello della sede legale; la direttiva garantisce che tutte le attività e le passività dell’ente, a prescindere dal paese in cui si trovano, siano gestite in un’unica procedura nello Stato membro d’origine e che ai creditori negli Stati membri ospitanti sia riservato lo stesso trattamento dei creditori nello Stato membro d’origine. Ai fini di una risoluzione efficace, la direttiva 2001/24/CE si dovrebbe applicare nel caso di utilizzo di tali strumenti di risoluzione, sia quando sono applicati a enti sia quando sono applicati ad altre entità soggette al regime di risoluzione; è pertanto opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/24/CE.

(120)

Le direttive sul diritto societario dell’Unione contengono norme obbligatorie per la tutela di azionisti e creditori degli enti che rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché, in una situazione in cui le autorità di risoluzione devono agire rapidamente, queste norme possono ostacolare l’efficacia dell’intervento e l’uso degli strumenti e poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione, è opportuno includere nella presente direttiva deroghe appropriate. Al fine di garantire il massimo grado di certezza giuridica ai portatori di interesse, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell’interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni per la risoluzione. Il ricorso agli strumenti di risoluzione presuppone che siano conseguiti gli obiettivi della risoluzione e siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione stabiliti nella presente direttiva.

(121)

La direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) contiene norme sui diritti degli azionisti di decidere in merito agli aumenti e alle riduzioni del capitale sociale, sul loro diritto a partecipare alle nuove emissioni di azioni come corrispettivo di conferimenti in contanti, sulla tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale e sulla convocazione dell’assemblea dei soci in caso di perdita grave di capitale. Poiché queste norme possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione, è opportuno prevedere deroghe appropriate.

(122)

La direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) contiene, tra l’altro, norme sull’approvazione delle fusioni da parte dell’assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, sui requisiti del progetto di fusione, la relazione della direzione e la relazione di un esperto, nonché sulla tutela dei creditori. La direttiva 82/891/CEE del Consiglio (18) prevede norme analoghe sulla scissione delle società per azioni. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) prevede norme corrispondenti sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. È opportuno introdurre deroghe appropriate a tali direttive per consentire un’azione rapida delle autorità di risoluzione.

(123)

La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) prevede l’obbligo di un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società a un prezzo equo, come definito in tale direttiva, quando un azionista acquisti, direttamente o indirettamente e personalmente o di concerto con altri, una determinata percentuale di azioni della società tale da conferirgli il controllo sulla stessa e definita dal diritto nazionale. La norma sull’offerta obbligatoria ha lo scopo di tutelare gli azionisti di minoranza nel caso di cambio di controllo. Tuttavia, la prospettiva di un obbligo così costoso potrebbe scoraggiare possibili investitori nell’ente interessato, rendendo così difficile alle autorità di risoluzione valersi di tutti i poteri di risoluzione. È opportuno prevedere deroghe appropriate alla disposizione sull’offerta pubblica obbligatoria, nella misura necessaria a consentire l’uso dei poteri di risoluzione; successivamente al periodo di tale risoluzione, invece, la disposizione dovrebbe applicarsi a qualsiasi azionista acquisisca il controllo dell’ente interessato.

(124)

La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) contempla i diritti procedurali degli azionisti in relazione alle assemblee generali. La direttiva 2007/36/CE stabilisce, tra l’altro, un termine minimo di preavviso per la convocazione dell’assemblea generale e i requisiti di tale convocazione. Poiché queste disposizioni possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione, è opportuno prevedere deroghe appropriate alla direttiva. Prima della risoluzione può presentarsi l’esigenza di un rapido aumento del capitale, quando l’ente non soddisfa, o non è probabile che soddisfi, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, e con un aumento di capitale si potrebbe risanare la situazione finanziaria ed evitare di raggiungere i valori-soglia per l’attivazione della risoluzione. In siffatta situazione, è opportuno consentire la possibilità di convocare un’assemblea generale in tempi brevi. Tuttavia, gli azionisti dovrebbero mantenere il potere decisionale in merito all’aumento e alla riduzione del termine di preavviso per la convocazione delle assemblee generali. Per varare tale meccanismo è opportuno prevedere deroghe appropriate alla direttiva 2007/36/CE.

(125)

Affinché le autorità di risoluzione siano rappresentate nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010, dal regolamento (UE) n. 1093/2010, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e affinché l’ABE disponga delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere le autorità nazionali di risoluzione quali definite nella presente direttiva nella nozione di autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l’articolo 25 dello stesso attribuisce all’ABE, vale a dire, tra l’altro, contribuire e partecipare attivamente all’elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione e tendere a facilitare la risoluzione degli istituti in dissesto e, in particolare, di gruppi transfrontalieri.

(126)

Per assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva da parte degli enti, di coloro che ne controllano effettivamente l’attività d’impresa e del loro organo di amministrazione e per assicurare che essi ricevano un trattamento analogo in tutta l’Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative stabilite dagli Stati membri dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicare una sanzione o un’altra misura amministrativa, pubblicazione delle sanzioni o di altre misure amministrative, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle ammende amministrative. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, l’ABE dovrebbe gestire una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative e delle informazioni sui ricorsi ad essa fornite dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione.

(127)

La presente direttiva fa riferimento alle sanzioni amministrative e ad altre misure amministrative in modo da coprire tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro classificazione come sanzione o altra misura amministrativa di diritto nazionale.

(128)

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme sulle sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme sulle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti ad imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per procedere siano state investite delle pertinenti violazioni.

(129)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (24), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(130)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

(131)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione degli enti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di un ente può avere sull’intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo.

(132)

Quando adottano decisioni o intraprendono azioni in applicazione della presente direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto dell’impatto delle loro decisioni e azioni sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di qualsiasi filiazione o succursale per il settore finanziario e l’economia dello Stato membro in cui è stabilita o ubicata la filiazione o succursale, anche nei casi in cui la succursale o filiazione interessata rivesta un’importanza limitata per il gruppo consolidato.

(133)

La Commissione riesaminerà l’applicazione generale della presente direttiva e, in particolare, alla luce delle disposizioni adottate in forza di atti dell’Unione che istituiscono un meccanismo di risoluzione relativo a più di uno Stato membro, considera l’esercizio dei poteri dell’ABE, ai sensi della presente direttiva, di mediare, tra un’autorità di risoluzione di uno Stato membro che partecipa al meccanismo e un’autorità di risoluzione di un altro Stato membro che non vi partecipa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle entità seguenti:

a)

enti stabiliti nell’Unione;

b)

enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata in conformità degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell’Unione;

d)

società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;

e)

succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell’Unione secondo le specifiche condizioni previste nella presente direttiva.

In sede di definizione e di applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente direttiva e in sede di ricorso ai vari strumenti a loro disposizione relativamente a un’entità di cui al primo comma, e a determinate condizioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti tengono conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni di tale entità con altri enti o con il sistema finanziario in generale nonché dell’ambito e complessità della sua attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo di cui all’articolo 113, paragrafo 6, di tale regolamento e del fatto se l’ente eserciti servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

2.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«risoluzione»: l’applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all’articolo 37, paragrafo 9, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

2)

«ente creditizio»: un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva n. 2013/36/UE;

3)

«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;

4)

«ente finanziario»: ente finanziario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

«filiazione»: un’impresa figlia come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;

6)

«impresa madre»: un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

«base consolidata»: in base alla situazione consolidata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;

8)

«sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

9)

«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)

«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;

11)

«società di partecipazione mista»: una società di partecipazione mista come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;

12)

«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013;

13)

«società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;

14)

«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013;

15)

«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)

«obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

17)

«succursale»: una succursale come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

18)

«autorità di risoluzione»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 3;

19)

«strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3;

20)

«potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 63 a 72;

21)

«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, fra cui la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici attribuitile dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (25);

22)

«ministeri competenti»: i ministeri delle finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5;

23)

«ente»: un ente creditizio o un’impresa di investimento;

24)

«organo di amministrazione»: un organo di amministrazione come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE;

25)

«alta dirigenza»: alta dirigenza come definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;

26)

«gruppo»: un’impresa madre e le sue filiazioni;

27)

«gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;

28)

«sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di un gruppo di cui tale ente o entità fa parte;

29)

«assistenza di liquidità di emergenza»: l’erogazione da parte di una banca centrale di moneta di banca centrale o ogni altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale, a favore di un’istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nell’ambito della politica monetaria;

30)

«crisi sistemica»: una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono in certa misura potenzialmente importanti per il sistema;

31)

«entità del gruppo»: una persona giuridica facente parte di un gruppo;

32)

«piano di risanamento»: un piano di risanamento preparato e aggiornato da un ente a norma dell’articolo 5;

33)

«piano di risanamento di gruppo»: un piano di risanamento di gruppo preparato e aggiornato a norma dell’articolo 7;

34)

«succursale significativa»: una succursale che sarebbe considerata significativa in uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

35)

«funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

36)

«linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte;

37)

«autorità di vigilanza su base consolidata»: l’autorità di vigilanza su base consolidata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

38)

«fondi propri»: fondi propri come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;

39)

«condizioni per la risoluzione»: le condizioni indicate all’articolo 32, paragrafo 1;

40)

«azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a risoluzione a norma dell’articolo 32 o 33, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;

41)

«piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per un ente a norma dell’articolo10;

42)

«risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti:

a)

azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un ente soggetto a vigilanza consolidata, o

b)

coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione;

43)

«piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo preparato a norma degli articoli 12 e 13;

44)

«autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza su base consolidata;

45)

«programma di risoluzione di gruppo»: un piano finalizzato a una risoluzione di gruppo, predisposto a norma dell’articolo 91;

46)

«collegio di risoluzione»: un collegio istituito in conformità dell’articolo 88 per svolgere i compiti di cui all’articolo 88, paragrafo 1;

47)

«procedura ordinaria di insolvenza»: procedure collettive di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e che siano specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

48)

«titoli di debito» di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j): le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

49)

«ente impresa madre in uno Stato membro»: un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013;

50)

«ente impresa madre nell’Unione»: un ente creditizio impresa madre nell’UE come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;

51)

«requisiti di fondi propri»: i requisiti di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013;

52)

«collegio delle autorità di vigilanza»: un collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;

53)

«disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;

54)

«liquidazione»: il realizzo delle attività di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

55)

«strumento di separazione delle attività»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell’articolo 42;

56)

«società veicolo per la gestione delle attività»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 42, paragrafo 2;

57)

«strumento del bail-in»: il meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell’articolo 43;

58)

«strumento per la vendita dell’attività d’impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 38;

59)

«ente-ponte»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 40, paragrafo 2;

60)

«strumento dell’ente-ponte»: il meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 40;

61)

«titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire - azioni o altri titoli di proprietà, e strumenti che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà;

62)

«azionisti»: azionisti o detentori di altri titoli di proprietà;

63)

«poteri di cessione»: i poteri specificati all’articolo 63, paragrafo 1, lettera c), o d), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione a un ricevente;

64)

«controparte centrale»: una CCP come definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

65)

«derivato»: uno strumento derivato come definito come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

66)

«poteri di svalutazione del debito e di conversione»: i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i);

67)

«passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;

68)

«strumenti del capitale primario di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

69)

«strumenti aggiuntivi di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

70)

«importo aggregato»: l’importo aggregato di cui l’autorità di risoluzione ha valutato che si debbano svalutare o convertire le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1;

71)

«passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo44, paragrafo 2;

72)

«sistema di garanzia dei depositi»: un sistema di garanzia dei depositi istituito e ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro a norma dell’articolo 4 della direttiva 2014/49/UE;

73)

«strumenti di classe 2»: strumenti di capitale o prestiti subordinati che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;

74)

«strumenti di capitale pertinenti»: ai fini del titolo IV, capo IV, sezione 5, e del titolo IV, capo V, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;

75)

«tasso di conversione»: il fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;

76)

«creditore interessato»: il creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione conformemente all’uso dello strumento del bail-in;

77)

«detentore interessato»: il detentore di titoli di proprietà i cui titoli di proprietà sono cancellati tramite il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera h);

78)

«autorità competente»: l’autorità dello Stato membro designata ai sensi dell’articolo 61 che è competente a norma dell’ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3;

79)

«ente impresa madre pertinente»: un’impresa madre in uno Stato membro, un’impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione alla quale è applicato lo strumento del bail-in;

80)

«ricevente»: l’entità alla quale sono ceduti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall’ente soggetto a risoluzione;

81)

«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;

82)

«diritto di recesso»: il diritto di recedere da un contratto, il diritto di anticipazione, close-out o compensazione (set-off o netting) di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;

83)

«ente soggetto a risoluzione»: un ente, un ente finanziario, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione al quale è avviata un’azione di risoluzione;

84)

«filiazione nell’Unione»: un ente stabilito in uno Stato membro che è filiazione di un ente di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo;

85)

«impresa madre nell’Unione»: un ente impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;

86)

«ente di un paese terzo»: un’entità la cui sede legale è stabilita in un paese terzo che, se fosse stabilito all’interno dell’Unione, rientrerebbe nelle definizione di «ente»;

87)

«impresa madre di un paese terzo»: un’impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo;

88)

«procedura di risoluzione in un paese terzo»: un’azione ai sensi della legge di un paese terzo per gestire il dissesto di un ente di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;

89)

«succursale nell’Unione»: una succursale di un ente di un paese terzo situata in uno Stato membro;

90)

«autorità competente di un paese terzo»: l’autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva;

91)

«meccanismo di finanziamento di gruppo»: il meccanismo o i meccanismi di finanziamento dello Stato membro dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

92)

«operazione back to back»: un’operazione tra due entità di un gruppo volta a trasferire, in tutto o in parte, il rischio generato da un’altra operazione effettuata tra una di tali entità e un terzo;

93)

«garanzia infragruppo»: un contratto con il quale un’entità del gruppo garantisce per le obbligazioni di un’altra entità del gruppo nei confronti di un terzo;

94)

«depositi protetti»: depositi protetti come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE;

95)

«depositi ammissibili»: depositi come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE;

96)

«obbligazione garantita»: uno strumento di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

97)

«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

98)

«accordo di netting» (netting arrangement): un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite. La definizione comprende le «clausole di compensazione per close-out» quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» quale definito all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

99)

«accordo di compensazione» (set-off arrangement): un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

100)

«contratti finanziari»: i seguenti contratti e accordi:

a)

contratti su valori mobiliari, fra cui:

i)

contratti di acquisto, vendita o di prestito di un titolo ovvero gruppi o indici di titoli;

ii)

opzioni su un titolo ovvero gruppi o indici di titoli;

iii)

operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su ciascuno di tali titoli, ovvero gruppi o indici di titoli;

b)

contratti su merci, fra cui:

i)

contratti di acquisto, vendita o di prestito di merci ovvero gruppi o indici di merci, per consegna futura;

ii)

opzioni su merci ovvero gruppi o indici di merci;

iii)

operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci ovvero gruppi o indici di merci;

c)

contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti (esclusi quelli su merci) per l’acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;

d)

accordi di swap, tra cui:

i)

swap e opzioni su tassi d’interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi; valute; indici azionari o azioni; indici obbligazionari o titoli di debito; indici di merci o merci; variabili climatiche; quote di emissione o tassi di inflazione;

ii)

total return swap, credit default swap o credit swap;

iii)

accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;

e)

accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;

f)

accordi quadro per i contratti o accordi di cui alle lettere da a) ad e);

101)

«misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio dei poteri di imporre l’eliminazione di carenze o impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, l’esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’articolo 17 o 18, l’applicazione di una misura di intervento precoce a norma dell’articolo 27, la nomina di un amministratore temporaneo a norma dell’articolo 29 o l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59;

102)

«misura di gestione della crisi»: un’azione di risoluzione o la nomina di un amministratore speciale ai sensi dell’articolo 35 o di una persona ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, o dell’articolo 72, paragrafo 1;

103)

«capacità di risanamento»: la capacità di un ente di risanare la propria posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo;

104)

«depositante»: un depositante come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;

105)

«investitore» un investitore ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

106)

«autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

107)

«microimprese, piccole e medie imprese»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite in base al criterio del fatturato annuo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE (29);

108)

«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare i criteri di determinazione delle attività, dei servizi e delle operazioni di cui al primo comma, punto 35, in ordine alla definizione di «funzioni essenziali» e i criteri di determinazione delle linee di business e servizi connessi di cui al primo comma, punto 36, in ordine alla definizione di «linee di business principali».

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione

1.   Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione è un’autorità amministrativa pubblica — o più autorità — a cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici.

3.   Possono essere autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. Gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale che l’autorità di risoluzione sia l’autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Sono introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva, lasciando impregiudicati gli obblighi di reciproca informazione e cooperazione di cui al paragrafo 4. In particolare, gli Stati membri provvedono a che, in seno alle autorità competenti, banche centrali nazionali, ministeri competenti ovvero altre autorità, vi sia indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell’autorità in questione.

Il personale addetto all’assolvimento delle funzioni dell’autorità di risoluzione in base alla presente direttiva è strutturalmente separato da, e soggetto a, linee di reporting distinte rispetto al personale addetto alle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o ad altre funzioni dell’autorità di cui trattasi.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali.

4.   Gli Stati membri prevedono l’obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità.

5.   Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero che è incaricato dell’esercizio delle funzioni del ministero competente ai sensi della presente direttiva.

6.   Quando l’autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, informa il ministero competente delle decisioni assunte in base alla presente direttiva e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.

7.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti, dalle autorità di risoluzione e dall’ABE in base alla presente direttiva tengono conto del potenziale impatto della decisione in tutti gli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo e riducono al massimo gli effetti avversi sulla stabilità finanziaria e le ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri interessati. Le decisioni dell’ABE sono soggette all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Gli Stati membri provvedono a che ogni autorità di risoluzione disponga delle competenze, risorse e capacità operative atte ad applicare le azioni di risoluzione e sia in grado di esercitare i suoi poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

9.   L’ABE, in cooperazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione, sviluppa le competenze, le risorse e le capacità operative necessarie e monitora l’applicazione del paragrafo 8 anche mediante periodiche verifiche inter pares.

10.   Lo Stato membro che ai fini dell’applicazione degli strumenti e dell’esercizio dei poteri di risoluzione designa, conformemente al paragrafo 1, più di una autorità, fornisce all’ABE e alla Commissione una completa motivazione di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e i poteri tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un’unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.

11.   Gli Stati membri informano l’ABE in merito all’autorità o alle autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e autorità di contatto indicandone, se del caso, le rispettive funzioni e competenze specifiche. L’ABE pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto.

12.   Fatto salvo l’articolo 85, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell’autorità di risoluzione, dell’autorità competente e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II

PREPARAZIONE

CAPO I

Pianificazione del risanamento e della risoluzione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Semplificazione degli obblighi per taluni enti

1.   In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell’ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ambito e complessità della sua attività, sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuale esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE potrebbe avere — e delle serie ripercussioni negative che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbe verosimilmente produrre — sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano:

a)

contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 12;

b)

la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risanamento e risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista agli articoli 5, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 3;

c)

contenuto e particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 2, e delle sezioni A e B dell’allegato;

d)

il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 15 e 16 e alla sezione C dell’allegato.

2.   Le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione effettuano la valutazione di cui al paragrafi 1 previa consultazione, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora si applichino obblighi semplificati, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano in ogni momento revocare la semplificazione e imporre la riassunzione della pienezza degli obblighi.

4.   Gli Stati membri assicurano che l’applicazione di obblighi semplificati di per sé non incida sui poteri dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità di risoluzione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi.

5.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per indicare i criteri di cui al paragrafo 1 per la valutazione, a norma di tale paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

6.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza maturata con l’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i criteri di cui il paragrafo 1 ai fini della valutazione, in conformità di detto paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione comunicano all’ABE le modalità con cui hanno ottemperato ai paragrafi 1 8, 9 e 10, relativamente agli enti di loro competenza. Entro il 31 dicembre 2017 l’ABE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in merito all’attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10. In particolare tale relazione identifica eventuali divergenze di attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10 a livello nazionale.

8.   Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni:

a)

dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

dagli obblighi di cui alla sezione 2 per le istituzioni aderenti a un IPS.

9.   Qualora sia concessa un’esenzione a norma del paragrafo 8, gli Stati membri:

a)

applicano su base consolidata i requisiti delle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

fanno obbligo all’IPS di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 in cooperazione con ciascuno degli aderenti esentati.

A tal fine, ogni riferimento fatto nelle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l’organismo centrale.

10.   Gli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro definiscono i propri piani di risanamento a norma della sezione 2 del presente capo e sono soggetti a piani individuali di risoluzione a norma della sezione 3.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le sue attività superano complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000; oppure

b)

la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20 %, salvo che il valore totale delle attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000.

11.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all’ABE ai fini del paragrafo 7, subordinatamente al principio di proporzionalità.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 2

Pianificazione del risanamento

Articolo 5

Piani di risanamento

1.   Gli Stati membri assicurano che ciascun ente, il quale non sia parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda l’adozione da parte dell’ente di misure volte al ripristino della sua situazione finanziaria dopo un deterioramento significativo della stessa. I piani di risanamento sono considerati un dispositivo di governance ai sensi dell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE.

2.   Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

3.   I piani di risanamento non presuppongono l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento.

4.   Essi comprendono se del caso un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.

5.   Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri provvedono a che i piani di risanamento contengano le informazioni elencate nella sezione A dell’allegato. Gli Stati membri possono richiedere di inserire nei piani di risanamento informazioni supplementari.

I piani di risanamento includono altresì le eventuali misure che l’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell’articolo 27.

6.   Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento comprendano le condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento contemplino una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alla specifica situazione dell’ente e comprendenti eventi di natura sistemica e stress specifici per singole persone giuridiche e per i gruppi.

7.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini del presente articolo, paragrafo 6.

8.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l’ente medesimo è parte.

9.   L’organo di amministrazione dell’ente di cui al paragrafo 1 esamina e approva il piano di risanamento prima di sottoporlo all’autorità competente.

10.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, fatto salvo l’articolo 4, le informazioni da inserire nel piano di risanamento di cui al presente articolo, paragrafo 5.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 6

Valutazione dei piani di risanamento

1.   Gli Stati membri fanno obbligo agli enti tenuti a preparare i piani di risanamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di sottoporre i piani medesimi alla verifica dell’autorità competente. Gli Stati membri fanno obbligo agli enti di dimostrare all’autorità competente che questi piani soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti, entro sei mesi dalla presentazione di ciascun piano e previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, procedono alla verifica del piano e valutano in che misura soddisfi i requisiti stabiliti all’articolo 5 e i seguenti criteri:

a)

la ragionevole probabilità che l’attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l’ente ha preso o intende prendere;

b)

la ragionevole probabilità che l’attuazione del piano e delle opzioni specifiche ivi contenute sia rapida ed efficace in situazioni di stress finanziario evitando quanto più possibile effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altri enti a mettere in atto piani di risanamento nello stesso periodo.

3.   Nella valutazione dell’adeguatezza dei piani di risanamento, l’autorità competente tiene in considerazione l’adeguatezza del capitale e della struttura di finanziamento dell’ente rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa e del profilo di rischio dell’ente.

4.   L’autorità competente presenta il piano di risanamento all’autorità di risoluzione. Quest’ultima può esaminarlo al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ente e formula raccomandazioni al riguardo all’autorità competente.

5.   Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l’autorità competente comunica all’ente o all’impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendogli formalmente di presentare entro due mesi, estensibili a tre con l’approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.

Prima di richiedere formalmente a un ente di ripresentare un piano di risanamento, l’autorità competente dà all’ente l’opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.

Se ritiene che il piano modificato non ponga adeguato rimedio alle carenze e agli impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di apportare modifiche specifiche.

6.   Se l’ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l’autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l’ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l’autorità competente impone all’ente di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all’attuazione del piano stesso.

Se l’ente non individua tali modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente o se valuta che le azioni da esso proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente.

L’autorità competente può, fatto salvo l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all’ente di:

a)

ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità;

b)

attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;

c)

riesaminare la strategia e la struttura dell’ente;

d)

modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali;

e)

modificare la propria struttura di governance.

L’elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale.

7.   Allorché l’autorità competente richiede all’ente di prendere misure in forza del paragrafo 6, la decisione sulle misure è motivata e conforme al principio di proporzionalità.

La decisione è notificata per iscritto all’ente e può essere impugnata.

8.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l’autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 7

Piani di risanamento di gruppo

1.   Gli Stati membri provvedono a che l’impresa madre nell’Unione prepari e presenti all’autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo. I piani di risanamento di gruppo consistono in un piano di risanamento per l’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione. Il piano di risanamento di gruppo individua le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello dell’impresa madre nell’Unione e di ogni singola filiazione.

2.   A norma dell’articolo 8, le autorità competenti possono richiedere alle filiazioni di preparare e presentare piani di risanamento su base individuale.

3.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette i piani di risanamento di gruppo:

a)

alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE;

b)

alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;

c)

all’autorità di risoluzione a livello di gruppo; e

d)

alle autorità di risoluzione delle filiazioni.

4.   Il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell’ente in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria delle altre entità del gruppo.

Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell’impresa madre nell’Unione e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché misure da intraprendere a livello di filiazioni e, ove applicabile, in conformità della direttiva 2013/36/UE, di succursali significative.

5.   Il piano di risanamento di gruppo e qualunque piano elaborato per una data filiazione, comprende gli elementi precisati all’articolo 5. Tali piani includono eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad accordi per il sostegno finanziario infragruppo conclusi in conformità del capo III.

6.   I piani di risanamento di gruppo comprendono una serie di opzioni di risanamento che illustrino le azioni adatte agli scenari previsti all’articolo 5, paragrafo 6.

Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all’attuazione di misure di risanamento all’interno del gruppo, anche a livello dei singoli enti cui il piano si rivolge, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all’interno del gruppo.

7.   L’organo di amministrazione dell’ente che predispone il piano di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 analizza e approva tale piano prima di trasmetterlo all’autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 8

Valutazione dei piani di risanamento di gruppo

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata, insieme alle autorità competenti delle filiazioni e previa consultazione delle autorità competenti di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE e delle autorità competenti delle succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, verifica il piano di risanamento di gruppo e ne valuta la rispondenza ai requisiti e criteri stabiliti agli articoli 6 e 7. La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall’articolo 6 e in conformità del presente articolo, tiene conto dell’impatto potenziale delle misure di risanamento sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta:

a)

sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo;

b)

sull’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti appartenenti al gruppo; e

c)

sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Le parti fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di trasmissione da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata del piano di risanamento di gruppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.

L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure che si richiede all’impresa madre nell’Unione di prendere ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione riguardo a tali questioni. L’autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione dopo aver tenuto conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’impresa madre nell’Unione e alle altre autorità competenti.

Qualora, al termine di tale periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata.

4.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione in ordine:

a)

all’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti di loro competenza; o

b)

all’applicazione, a livello di filiazione, delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6;

ciascuna autorità competente adotta una propria decisione sulla materia.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità competente della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della filiazione a livello individuale.

5.   Le altre autorità competenti che non dissentono ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.

6.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 2 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 3 e 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

7.   Su richiesta di un’autorità competente in conformità del paragrafo 3 o 4, l’ABE può unicamente prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alla valutazione dei piani di risanamento e all’attuazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lettere a), b) e d).

Articolo 9

Indicatori del piano di risanamento

1.   Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall’ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti in sede di valutazione dei piani di risanamento in conformità degli articoli 6 e 8. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell’ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori.

In deroga al primo comma un ente può:

a)

agire nell’ambito del suo piano di risanamento quando l’indicatore pertinente non sia stato soddisfatto, ma l’organo di amministrazione dell’ente lo ritenga opportuno date le circostanze, oppure

b)

astenersi dall’agire quando l’organo di amministrazione dell’ente non lo consideri opportuno date le circostanze.

La decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all’autorità competente.

2.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1.

Sezione 3

Pianificazione della risoluzione

Articolo 10

Piani di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione prepara, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione per ciascun ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE. Detto piano prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare qualora l’ente soddisfi le condizioni per la risoluzione. All’ente interessato sono comunicate le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a).

2.   Nell’elaborazione del piano di risanamento, l’autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, contempla modalità d’intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.

3.   Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

a)

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

b)

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

c)

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.

4.   Il piano di risoluzione comprende un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.

5.   Le autorità di risoluzione possono richiedere agli enti di prestare loro assistenza nella preparazione e nell’aggiornamento dei piani.

6.   Il piano di risoluzione è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell’ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano di risoluzione.

Ai fini della revisione o dell’aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all’autorità di risoluzione qualsiasi cambiamento che necessiti tale revisione o aggiornamento.

7.   Fatto salvo l’articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l’applicazione all’ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

a)

una sintesi degli elementi fondamentali del piano;

b)

una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente dall’ ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;

c)

la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell’ente;

d)

stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

e)

descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 15;

f)

una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell’articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell’articolo 15;

g)

una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell’ente;

h)

una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)

una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;

i)

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

ii)

assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii)

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

j)

una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

k)

una descrizione delle interdipendenze critiche;

l)

una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

m)

un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti dell’ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

n)

il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

o)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d’applicazione;

p)

ove applicabile, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello;

q)

una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente;

r)

ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’ente in merito al piano di risoluzione.

8.   Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L’autorità di risoluzione può specificare un termine entro il quale l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima giurisdizione. L’autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all’articolo 2, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente.

9.   L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11

Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente:

a)

di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione;

b)

di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.

In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato.

2.   Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione.

3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai sensi del presente articolo.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 12

Piani di risoluzione di gruppo

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Tali piani comprendono un piano di risoluzione dell’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione, che prevede sia la risoluzione a livello dell’impresa madre nell’Unione sia lo scorporo e la risoluzione delle filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo individua misure per la risoluzione:

a)

dell’impresa madre nell’Unione;

b)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate nell’Unione;

c)

delle entità di cui all’articolo 1, lettere c) e d); e

d)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell’Unione, nel rispetto del titolo VI.

2.   Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11.

3.   Il piano di risoluzione di gruppo:

a)

espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle le entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell’impresa madre e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui all’articolo 10, paragrafo3;

b)

esamina in che misura gli strumenti e poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo stabilite nell’Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l’acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;

c)

nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione;

d)

indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;

e)

definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che l’autorità di risoluzione a livello di gruppo intende adottare per la risoluzione di gruppo;

f)

indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

i)

sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

ii)

assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure

iii)

assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 5, e dell’impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

4.   La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo ai sensi dell’articolo 16 avviene contestualmente alla preparazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità di detto articolo. Una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata in conformità dell’articolo 16 è inclusa nel piano di risoluzione di gruppo.

5.   Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.

6.   L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 13

Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo

1.   Le imprese madri nell’Unione trasmettono le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’articolo 11 all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l’impresa madre nell’Unione e, nella misura necessaria, ciascuna entità del gruppo, comprese le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:

a)

all’ABE;

b)

alle autorità di risoluzione delle filiazioni;

c)

alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;

d)

alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e

e)

alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).

Le informazioni fornite dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all’ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all’ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti per il ruolo dell’ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione del paese terzo.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 98 della presente direttiva, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE.

3.   Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano rivisti e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all’anno e dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell’attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compresa ogni entità del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica.

4.   L’adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni.

Tali autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito al piano di risoluzione del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione competente per una filiazione adotta una propria decisione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti e autorità di risoluzione. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.

Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.

7.   Le altre autorità di risoluzione che non dissentono ai sensi del paragrafo 6 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.

8.   Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 4 e 7 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 5 e 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.

9.   Conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, a meno che le autorità di risoluzione interessate valutino che la materia oggetto di dissenso possa incidere in qualunque modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

10.   Qualora siano adottate decisioni congiunte a norma dei paragrafi 4 e 7 e l’autorità di risoluzione valuti ai sensi del paragrafo 9 che l’oggetto del disaccordo concernente i piani di risoluzione di gruppo viola le competenze di bilancio del relativo Stato membro, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia un riesame del piano di risoluzione del gruppo compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Articolo 14

Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti

1.   L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.

2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.

CAPO II

Possibilità di risoluzione

Articolo 15

Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti

1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione valuti, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione di un ente non facente parte di un gruppo senza presupporre:

a)

un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

b)

un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;

c)

un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

La risoluzione di un ente s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile.

2.   Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.

3.   La valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi del presente articolo è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 10.

4.   L’ABE elabora, previa consultazione del CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quali aspetti e criteri devono, a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 16, essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 16

Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti di tali filiazioni, e le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valutino in che misura è possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre:

a)

un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;

b)

un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;

c)

un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

La risoluzione di un gruppo s’intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure applicando gli strumenti di risoluzione alle entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Le autorità di risoluzione di gruppo notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un gruppo non viene ritenuta possibile.

La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo è presa in considerazione dai collegi di risoluzione di cui all’articolo 88.

2.   Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.

3.   La valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo ai sensi del presente articolo è effettuata contestualmente e ai fini della preparazione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell’articolo 12. La valutazione è effettuata nell’ambito del processo decisionale stabilito all’articolo 13.

Articolo 17

Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione

1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione per un ente effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l’autorità competente, accerta l’esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale ente, ne dia notifica per iscritto all’ente interessato, all’autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative.

2.   L’obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla risoluzione siano stati accettati dall’autorità di risoluzione a norma del presente articolo, paragrafo 3, o decisi a norma del presente articolo, paragrafo 4.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l’ente propone all’autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica. L’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, valuta se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione.

4.   Se valuta che le misure proposte dall’ente in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia né rimuovono gli impedimenti in questione, l’autorità di risoluzione richiede all’ente, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo e le notifica per iscritto all’ente, il quale propone entro un mese un piano di conformità.

Nell’identificare misure alternative, l’autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall’ente non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L’autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia.

5.   Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:

a)

imporre all’ente di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni economiche essenziali;

b)

imporre all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;

c)

imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione;

d)

imporre all’ente di spossessare attività specifiche;

e)

imporre all’ente di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;

f)

limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti;

g)

imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’ente, o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

h)

imporre a un ente o a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione;

i)

imporre a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 45;

j)

imporre a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell’autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e

k)

se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l’ente, ove necessario per agevolare la risoluzione dell’ente ed evitare l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.

6.   Una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4 soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o determinazione in questione;

b)

indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionale stabiliti al paragrafo 4; e

c)

può essere impugnata.

7.   Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull’ente specifico, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell’intera Unione.

8.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l’applicazione.

Articolo 18

Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo

1.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prendono in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell’articolo 16 nell’ambito di un collegio di risoluzione e fanno quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull’applicazione delle misure individuate conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutti gli enti appartenenti al gruppo.

2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara, in collaborazione con l’autorità di vigilanza su base consolidata e con l’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, una relazione e la trasmette all’impresa madre nell’Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmetteranno alle filiazioni soggette alla loro vigilanza, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza gli impedimenti sostanziali all’applicazione efficace degli strumenti e all’esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo. Essa valuta l’impatto sul modello di business dell’ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo l’autorità, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l’impresa madre nell’Unione può presentare osservazioni e proporre all’autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

4.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, le misure proposte dall’impresa madre nell’Unione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l’individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa madre nell’Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell’impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.

5.   La decisione congiunta è adottata entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’impresa madre nell’Unione o alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, se precedente. Essa è motivata e riportata in un documento che l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all’impresa madre nell’Unione.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 5, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

7.   In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni adottano le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al presente articolo, paragrafo 9, all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.

8.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.

9.   In mancanza di una decisione congiunta sull’adozione delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, lettere g), h) o k), l’ABE, su richiesta di un’autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6 o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO III

Sostegno finanziario infragruppo

Articolo 19

Accordo di sostegno finanziario di gruppo

1.   Gli Stati membri provvedono a che un ente impresa madre in uno Stato membro, un ente impresa madre nell’Unione ovvero un ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d), o le relative filiazioni di altri Stati membri o paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre possano concludere un accordo per fornire sostegno finanziario a un’altra parte dell’accordo che rientri nei presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 27, purché siano soddisfatte altresì le condizioni stabilite nel presente capo.

2.   Il presente capo non si applica ai meccanismi di finanziamento infragruppo, compresi i meccanismi di finanziamento e il funzionamento di meccanismi di finanziamento centralizzati, purché nessuna delle parti di tali meccanismi rientri nei presupposti dell’intervento precoce.

3.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non costituisce una condizione preliminare:

a)

per erogare sostegno finanziario a entità del gruppo in difficoltà finanziarie, se l’ente decide di procedere in tal senso caso per caso e in linea con le politiche di gruppo, posto che non insorga un rischio per l’intero gruppo; oppure

b)

per operare in uno Stato membro.

4.   Gli Stati membri rimuovono nel diritto nazionale eventuali impedimenti giuridici alle operazioni di sostegno finanziario infragruppo condotte in conformità del presente capo, purché nulla del capo medesimo osti a che gli Stati membri impongano limitazioni alle operazioni infragruppo sulla base di una normativa nazionale che esercita le opzioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, che recepisce la direttiva 2013/36/UE, o che prescrive la separazione delle parti di un gruppo o delle attività svolte all’interno del gruppo per ragioni di stabilità finanziaria.

5.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può:

a)

coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell’impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell’accordo ovvero in altra combinazione di tali entità;

b)

prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie, fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali o qualsiasi combinazione di queste forme di sostegno finanziario, in una o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e un terzo.

6.   Qualora, in virtù dei termini dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo, un’entità del gruppo accetti di fornire sostegno finanziario ad un’altra entità del gruppo, l’accordo può contenere l’impegno reciproco dell’entità del gruppo che riceve il sostegno a fornire sostegno finanziario all’entità del gruppo che fornisce il sostegno.

7.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo specifica i principi per il calcolo del corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù. Tra tali principi vi è quello che impone di fissare il corrispettivo nel momento in cui è fornito il sostegno finanziario. L’accordo, comprensivo dei principi per il calcolo del corrispettivo per il sostegno finanziario e degli altri termini dell’accordo stesso, è conforme ai principi seguenti:

a)

ciascuna parte deve agire liberamente nel sottoscrivere l’accordo;

b)

in sede di conclusione dell’accordo e di determinazione del corrispettivo per la prestazione del sostegno finanziario, ciascuna parte deve agire nel proprio miglior interesse, il che può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario;

c)

ciascuna parte che fornisce il sostegno finanziario deve essere pienamente a conoscenza delle informazioni pertinenti che riguardano le parti che ricevono il sostegno prima di fissare il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario e prima di decidere di fornire il sostegno medesimo;

d)

il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario può tenere conto delle informazioni in possesso della parte che fornisce il sostegno che le derivano dall’appartenenza al medesimo gruppo della parte che riceve il sostegno e che non sono disponibili sul mercato; e

e)

i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario non devono necessariamente tenere conto di impatti temporanei previsti sui prezzi di mercato derivanti da eventi esterni al gruppo.

8.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può essere concluso solo se, a giudizio delle rispettive autorità competenti, al momento della sua conclusione nessuna delle parti rientra nei presupposti dell’intervento precoce.

9.   Gli Stati membri assicurano che i diritti, pretese o azioni derivanti dall’accordo di sostegno finanziario di gruppo possano essere esercitati solo dalle parti dell’accordo, a esclusione di terzi.

Articolo 20

Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione

1.   L’impresa madre nell’Unione presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta di autorizzazione dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo proposto a norma dell’articolo 19. La richiesta contiene il testo del progetto di accordo e indica le entità del gruppo che si propongono come parti.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la richiesta alle autorità competenti di ciascuna filiazione che si propone come parte dell’accordo, in vista di una decisione congiunta.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata concede l’autorizzazione, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, se i termini del progetto di accordo sono coerenti con le condizioni per il sostegno finanziario indicate nell’articolo 23.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, vietare la conclusione del progetto di accordo se ritiene che questo non sia rispondente alle condizioni del sostegno finanziario di cui all’articolo 23.

5.   Le autorità competenti si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta, che tenga conto del potenziale impatto - anche di bilancio - dell’esecuzione dell’accordo in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera, in merito alla coerenza dei termini del progetto di accordo con le condizioni per il sostegno finanziario stabilite all’articolo 23 entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di vigilanza su base consolidata riceve la richiesta. La decisione congiunta è riportata in un documento, insieme alle motivazioni complete, che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette al richiedente.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente sulla richiesta. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la propria decisione al richiedente e alle altre autorità competenti.

7.   Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

Articolo 21

Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti

1.   Gli Stati membri esigono che il progetto di accordo autorizzato dalle autorità competenti sia sottoposto all’approvazione degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. In tal caso l’accordo è valido solo nei confronti delle parti i cui azionisti lo hanno approvato conformemente al paragrafo 2.

2.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo è valido nei confronti di un’entità del gruppo solo se gli azionisti hanno autorizzato l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo a decidere che l’entità del gruppo stessa fornisca o riceva sostegno finanziario in conformità dei termini dell’accordo e alle condizioni stabilite nel presente capo e che l’autorizzazione degli azionisti non sia stata ritirata.

3.   L’organo di amministrazione di ciascuna entità parte di un accordo riferisce ogni anno agli azionisti in merito all’esecuzione dell’accordo e all’attuazione delle decisioni prese in sua virtù.

Articolo 22

Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione

Le autorità competenti trasmettono alle pertinenti autorità di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo che esse hanno autorizzato e le eventuali modifiche apportate.

Articolo 23

Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo

1.   Il sostegno finanziario da parte di un’entità del gruppo a norma dell’articolo 19 può essere fornito soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell’entità del gruppo destinataria;

b)

la fornitura di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle entità del gruppo ed è nell’interesse dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;

c)

il sostegno finanziario è fornito a determinate condizioni, corrispettivo compreso, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7;

d)

vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che l’entità del gruppo destinataria pagherà un corrispettivo e rimborserà il prestito qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito. Qualora il sostegno sia concesso sotto forma di garanzia o altri titoli la stessa condizione si applica alla passività che ne risulta per il destinatario se la garanzia o gli altri titoli diventano esecutivi;

e)

la fornitura del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità dell’entità del gruppo che lo fornisce;

f)

la fornitura del sostegno finanziario non porrebbe una minaccia alla stabilità finanziaria, in particolare nello Stato membro dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;

g)

l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2013/36/UE in ordine a capitale o liquidità e gli altri requisiti imposti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, della stessa e la fornitura del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità che fornisce il sostegno;

h)

l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE in ordine alle grandi esposizioni, inclusa la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previstevi, e la concessione del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;

i)

la concessione del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la possibilità di risoluzione dell’entità del gruppo che lo fornisce.

2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a), c), e) e i).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L’ABE emana, entro il 3 gennaio 2016, orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza nelle prassi di specifica delle condizioni stabilite al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), d), f), g) e h).

Articolo 24

Decisione di fornire sostegno finanziario

La decisione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario. La decisione è motivata e indica l’obiettivo del sostegno finanziario proposto. In particolare, la decisione indica come la fornitura del sostegno finanziario è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 23, paragrafo 1. La decisione di accettare un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.

Articolo 25

Diritto di opposizione delle autorità competenti

1.   Prima di fornire sostegno in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che intende fornirlo ne trasmette notifica:

a)

alla propria autorità competente;

b)

se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata;

c)

se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e

d)

all’ABE.

La notifica riporta la decisione motivata dell’organo di amministrazione in conformità dell’articolo 24 e i dettagli del sostegno finanziario proposto, compresa copia dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo.

2.   Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa, l’autorità competente dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario può accettare la fornitura del sostegno finanziario oppure vietarlo o limitarlo se valuta che le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo stabilite all’articolo 23 non sono soddisfatte. La decisione dell’autorità competente di vietare o limitare il sostegno finanziario è motivata.

3.   La decisione dell’autorità competente di accettare, vietare o limitare il sostegno finanziario è immediatamente notificata:

a)

all’autorità di vigilanza su base consolidata;

b)

all’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e

c)

all’ABE.

L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente preposta all’entità del gruppo destinataria del sostegno possono, entro due giorni, qualora abbiano obiezioni in merito alla decisione di vietare o limitare il sostegno finanziario, rinviare il caso all’ABE e chiederne l’assistenza a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Se l’autorità competente non vieta o limita il sostegno finanziario entro il periodo indicato al paragrafo 2, o accetta il sostegno prima che sia decorso tale periodo, il sostegno finanziario può essere fornito in conformità dei termini presentati all’autorità competente.

6.   La decisione dell’organo di amministrazione dell’ente di fornire sostegno finanziario è trasmessa:

a)

all’autorità competente;

b)

se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e, se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata;

c)

se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del gruppo dell’entità destinataria del sostegno; e

d)

all’ABE.

L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione.

7.   Se l’autorità competente limita o vieta il sostegno finanziario del gruppo a norma del presente articolo, paragrafo 2, e il piano di risanamento di gruppo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, fa riferimento al sostegno finanziario infragruppo, l’autorità competente dell’entità del gruppo in relazione alla quale il sostegno è respinto o vietato può richiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata di procedere al riesame del piano di risanamento di gruppo a norma dell’articolo 8 oppure, se il piano di risanamento è redatto su base individuale, richiedere all’ente del gruppo un piano di risanamento modificato.

Articolo 26

Informativa

1.   Gli Stati membri provvedono a che le entità del gruppo rendano di pubblico dominio se abbiano o meno stipulato un accordo di sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell’articolo 19 e pubblichino una descrizione dei termini generali di un accordo di questo tipo e i nomi delle entità del gruppo che ne sono parti ed aggiornino tali informazioni almeno una volta all’anno.

In proposito, si applicano gli articoli da 431 a 434 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che precisano la forma e il contenuto della descrizione di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO III

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 27

Misure di intervento precoce

1.   Qualora un ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE ove applicabili, almeno delle misure seguenti:

a)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di aggiornare tale piano di risanamento quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati e al fine di assicurare che non si verifichino più le condizioni di cui alla frase introduttiva;

b)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d’azione a tal fine, indicandone i tempi di attuazione;

c)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di convocare un’assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l’organo di amministrazione non ottemperi al tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione;

d)

richiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell’organo di amministrazione, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 9 della direttiva 2014/65/UE;

e)

richiedere all’organo di amministrazione dell’ente di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile;

f)

richiedere cambiamenti nella strategia aziendale dell’ente;

g)

richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell’ente; nonché

h)

acquisire, anche tramite ispezioni in loco, e fornire all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l’eventuale risoluzione dell’ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell’articolo 36.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino senza indugio le autorità di risoluzione quando accertano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte in relazione a un ente e che i poteri delle autorità di risoluzione prevedano il potere di richiedere all’ente di prendere contatto con potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione dell’ente, fatte salve le condizioni specificate all’articolo 39, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all’articolo 84.

3.   Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento e per consentire all’autorità competente di valutare l’efficacia della misura.

4.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure di cui a al presente articolo, paragrafo 1.

5.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare una serie minima di indicatori per l’uso delle misure di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 28

Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione

Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone. La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente.

Articolo 29

Amministratore temporaneo

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi.

2.   All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente sono conformi al diritto societario applicabile.

3.   All’atto della nomina, l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo che possono comprendere l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente. All’atto della nomina l’autorità competente specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo.

4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. L’autorità competente può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L’autorità competente può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo.

5.   L’autorità competente può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione dell’autorità competente. L’autorità competente specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina di un amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente.

6.   L’autorità competente può imporre all’amministratore temporaneo di redigere, a intervalli da questa stabiliti nonché alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.

7.   L’incarico di un amministratore temporaneo può avere durata massima di un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono le condizioni per il mantenimento di un amministratore temporaneo e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti.

8.   Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti a norma del diritto societario nazionale o dell’Unione.

9.   Gli Stati membri possono limitare la responsabilità degli amministratori temporanei conformemente al diritto nazionale relativamente ad atti e omissioni nell’esercizio del loro mandato di amministratori temporanei a norma del paragrafo 3.

10.   Un amministratore temporaneo nominato ai sensi del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 30

Coordinamento delle misure di intervento precoce e nomina di un amministratore temporaneo per i gruppi

1.   Laddove, in relazione a un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione degli obblighi di cui all’articolo 27 o per la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all’ABE e consulta le altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza.

2.   Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di cui all’articolo 27 o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 nei riguardi della pertinente impresa madre nell’Unione, tenendo conto dell’impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e all’ABE.

3.   Laddove, in relazione a una filiazione di un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione degli obblighi di cui all’articolo 27 o per la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29, l’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all’ABE e consulta l’autorità di vigilanza su base consolidata.

Allorché riceve la notifica l’autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbero gli obblighi di cui all’articolo 27 o la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 sull’ente in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. Entro tre giorni comunica tale valutazione all’autorità competente.

Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità competente decide se applicare le misure di cui all’articolo 27 o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità competente notifica la decisione all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e dell’ABE.

4.   Qualora più di un’autorità competente intenda nominare un amministratore temporaneo o applicare le misure di cui all’articolo 27 a più di un ente dello stesso gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 27 a più di un ente, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell’ente interessato. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all’impresa madre nell’Unione.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti di cui sono responsabili e sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 27.

5.   Qualora un’autorità competente pertinente dissenta sulla decisione notificata ai sensi del paragrafo 1 o 3, o in mancanza di una decisione congiunta a norma del paragrafo 4, l’autorità competente può rinviare il caso all’ABE in conformità del paragrafo 6.

6.   Su richiesta di un’autorità competente, l’ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell’allegato della presente direttiva, o di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della presente direttiva o all’articolo 27, paragrafo 1, lettera g), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   La decisione di ciascuna autorità competente è motivata. Essa tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 o 3 o il periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4, nonché del potenziale impatto della decisione sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati. L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le decisioni all’impresa madre nell’Unione e le rispettive autorità competenti le trasmettono alle filiazioni.

Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, se prima della scadenza del periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o al termine del periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una delle autorità competenti pertinenti ha rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti rinviano le decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adottano una decisione conforme alla decisione dell’ABE. Il periodo di cinque giorni è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro tre giorni. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di cinque giorni o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

8.   In mancanza di una decisione dell’ABE entro tre giorni, si applicano le decisioni autonome adottate ai sensi del paragrafo 1 o 3, o del paragrafo 4, terzo comma.

TITOLO IV

RISOLUZIONE

CAPO I

Obiettivi, condizioni e principi generali

Articolo 31

Obiettivi della risoluzione

1.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione tengono conto degli obiettivi di risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.

2.   Gli obiettivi della risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b)

evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;

c)

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d)

tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;

e)

tutelare i fondi e le attività dei clienti.

Nel perseguire i suddetti obiettivi, l’autorità di risoluzione cerca di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.   Fatta salva disposizione contraria della presente direttiva, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e le autorità di risoluzione li ponderano opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 32

Condizioni per la risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione per un ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), solo se l’autorità di risoluzione ritiene soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, o l’autorità di risoluzione, alle condizioni stabilite al paragrafo 2 e previa consultazione dell’autorità competente, ha stabilito che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale pertinenti ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, possa stabilire che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per stabilire in tal senso, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. L’autorità competente fornisce senza indugio all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione;

3.   La precedente adozione di una misura d’intervento precoce ai sensi dell’articolo 27 non costituisce una condizione per mettere in atto un’azione di risoluzione.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

a)

l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio;

b)

le attività dell’ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;

c)

l’ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;

d)

l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

i)

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii)

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure

iii)

un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le garanzie o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi e sono subordinate all’approvazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall’ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall’autorità competente.

Entro il 3 gennaio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di test, verifiche o esercizi di cui sopra e che possono portare a tale sostegno.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta se sia necessario mantenere le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), e le condizioni che devono essere soddisfatte in caso di mantenimento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

5.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

6.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.

Articolo 33

Condizioni per la risoluzione di enti finanziari e società di partecipazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione in relazione a un ente finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), quando le condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all’ente finanziario sia all’impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano la facoltà di avviare un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), quando le condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), sia a uno o più enti filiazioni o, se la filiazione non ha sede nell’Unione, l’autorità del paese terzo ha stabilito che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma del diritto di tale paese terzo.

3.   Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia e non in relazione alla società di partecipazione mista.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di risoluzione possono, nonostante il fatto che un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all’articolo 32, paragrafo 1, avviare un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), quando uno o più enti filiazioni soddisfano le condizioni previste nell’articolo 32, paragrafi 1, 4 e 5, e l’entità delle attività e passività di questi è tale che il loro dissesto minaccia il gruppo nel suo complesso, o quando il diritto fallimentare dello Stato membro richiede che il gruppo sia considerato nel suo insieme o ancora l’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), è necessaria per la risoluzione di tali enti filiazioni o del gruppo nel suo complesso.

Ai fini del paragrafo 2 e del primo comma del presente paragrafo, nel valutare se le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, sono rispettate in relazione a uno o più enti filiazioni, l’autorità di risoluzione dell’ente e l’autorità di risoluzione dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), possono, mediante accordo congiunto, non tenere conto di trasferimenti di perdite o di capitale infragruppo tra le entità, incluso l’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione.

Articolo 34

Principi generali che disciplinano la risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite;

b)

i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;

c)

l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza, a seconda delle circostanze, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione;

d)

l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione fornisce tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

e)

le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, subordinatamente al diritto dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell’ente;

f)

salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

g)

nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75;

h)

i depositi protetti sono interamente salvaguardati; e

i)

l’azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva.

2.   Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano, fatto salvo l’articolo 31, gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione in modo da ridurre al minimo sia l’impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria nell’Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.

3.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile.

4.   Qualora a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, detto ente o entità, è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (30).

5.   Quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione informino e consultino i rappresentati dei dipendenti, ove appropriato.

6.   Le autorità di risoluzione applicano strumenti di risoluzione ed esercitano poteri di risoluzione fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi di amministrazione ai sensi del diritto nazionale o delle prassi vigenti.

CAPO II

Amministrazione speciale

Articolo 35

Amministrazione speciale

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale in sostituzione dell’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell’amministratore speciale. Gli Stati membri assicurano inoltre che l’amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

2.   L’amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell’organo di amministrazione dell’ente. Tuttavia, l’amministratore speciale può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione.

3.   L’amministratore speciale ha il compito statutario di adottare tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31 e attuare azioni di risoluzione in base alle decisioni dell’autorità di risoluzione. Ove necessario, in presenza di un’incoerenza, tale compito prevale su qualsiasi altro compito gestionale ai sensi dello statuto dell’ente o del diritto nazionale. Tali misure possono comprendere un aumento di capitale, la riorganizzazione dell’assetto proprietario dell’ente o l’acquisizione da parte di enti solidi sul piano finanziario e organizzativo, conformemente agli strumenti di risoluzione di cui al capo IV.

4.   Le autorità di risoluzione possono porre limiti all’azione dell’amministratore speciale o esigere che determinati suoi atti siano subordinati alla loro approvazione. Le autorità di risoluzione possono revocare l’amministratore speciale in qualsiasi momento.

5.   Gli Stati membri impongono all’amministratore speciale di trasmettere all’autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all’inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.

6.   L’amministratore speciale non può essere nominato per un periodo superiore a un anno. Tale periodo può essere rinnovato, in via eccezionale, qualora l’autorità di risoluzione ritenga che sussistono ancora le condizioni per la nomina di un amministratore speciale.

7.   Qualora più di un’autorità di risoluzione intenda nominare un amministratore speciale in relazione a un’entità affiliata a un gruppo, le autorità valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore speciale per tutte le entità interessate al fine di agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria di queste ultime.

8.   In caso d’insolvenza, qualora il diritto nazionale preveda la nomina di un’amministrazione per l’insolvenza, questa può essere considerata come amministrazione speciale ai sensi del presente articolo.

CAPO III

Valutazione

Articolo 36

Valutazione ai fini della risoluzione

1.   Prima di avviare un’azione di risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti, le autorità di risoluzione provvedono a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l’autorità di risoluzione, e dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Fatti salvi il paragrafo 13 del presente articolo e l’articolo 85, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata definitiva.

2.   Qualora una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione provvisoria delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può essere effettuata dalle autorità di risoluzione, conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.

3.   L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33.

4.   La valutazione è intesa:

a)

ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale;

b)

laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, ad orientare la decisione sull’appropriata azione di risoluzione da adottare in relazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di azioni o altri titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o della conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

d)

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull’estensione della svalutazione o della conversione delle passività ammissibili;

e)

laddove sia applicato lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all’ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;

f)

laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte dell’autorità di risoluzione, delle condizioni commerciali ai fini dell’articolo 38;

g)

in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti.

5.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità di offrire all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un sostegno finanziario pubblico straordinario o di un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l’azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:

a)

l’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’articolo 101 può recuperare dall’ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità dell’articolo 37, paragrafo 7;

b)

il meccanismo di finanziamento della risoluzione può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti all’ente soggetto a risoluzione, ai sensi dell’articolo 101.

6.   La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d):

a)

stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

analisi e stima del valore contabile delle attività;

c)

elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con indicazione dei rispettivi crediti e livelli di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile.

7.   Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere e) ed f), le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera b), possono essere integrate da un’analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in base al valore di mercato.

8.   La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato» a norma dell’articolo 74.

9.   Qualora, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, non sia possibile rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 6 e 8 o si applichi il paragrafo 2, è effettuata una valutazione provvisoria. Tale valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 3 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda delle circostanze, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 6 e 8.

La valutazione provvisoria di cui al presente paragrafo include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

10.   Ove non rispetti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti stabiliti dal presente articolo. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui all’articolo 74 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.

La valutazione definitiva ex post mira:

a)

ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), siano pienamente rilevate nei libri contabili dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità del paragrafo 11.

11.   Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), figurante nella valutazione definitiva ex post, sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione può:

a)

esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;

b)

dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di effettuare un ulteriore pagamento del corrispettivo in relazione ad attività, diritti, passività all’ente soggetto a risoluzione oppure, a seconda dei casi, in relazione ad azioni o titoli di proprietà, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà.

12.   In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 9 e 10 costituisce un fondamento valido per consentire alle autorità di risoluzione di avviare azioni di risoluzione, anche assumendo il controllo di un ente in dissesto o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale.

13.   La valutazione fa parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione, o della decisione di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta a norma dell’articolo 85.

14.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le circostanze in cui una persona è indipendente dall’autorità di risoluzione e dall’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e ai fini dell’articolo 74.

15.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti criteri ai fini dei paragrafi 1, 3 e 9 del presente articolo e dell’articolo 74:

a)

la metodologia per valutare il valore delle attività e passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

la separazione delle valutazioni secondo il disposto degli articoli 36 e 74;

c)

la metodologia per calcolare e includere una riserva per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria.

16.   L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 14 alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 14 e 15 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO IV

Strumenti di risoluzione

Sezione 1

Principi generali

Articolo 37

Principi generali degli strumenti di risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione ad enti ed entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che soddisfa le applicabili condizioni per la risoluzione.

2.   Se l’autorità di risoluzione decide di applicare uno strumento di risoluzione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e ove tale azione di risoluzione comporti che i creditori subiscano le perdite o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale conformemente all’articolo 59 immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione.

3.   Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

strumento per la vendita dell’attività d’impresa;

b)

strumento dell’ente-ponte;

c)

strumento della separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o combinandoli.

5.   Le autorità di risoluzione possono applicare lo strumento della separazione delle attività solo abbinandolo a un altro strumento di risoluzione.

6.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione, il residuo ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fornisca servizi o assistenza a norma dell’articolo 65 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione del residuo ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’articolo 34.

7.   L’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’articolo 101 può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti o poteri di risoluzione, o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;

b)

dall’ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; oppure

c)

da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.

8.   Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullamento o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti e passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità disposte in virtù dell’applicazione di uno strumento di risoluzione o dell’esercizio di un potere di risoluzione, o dell’utilizzo di uno strumento pubblico di stabilizzazione finanziaria.

9.   Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché:

a)

ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non siano di impedimento all’efficace risoluzione di gruppo; e

b)

siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 31 e 34.

10.   Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, l’autorità di risoluzione può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione di cui agli articoli da 56 a 58, laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione abbiano fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’articolo 36; e

b)

ciò sia subordinato all’approvazione preventiva e finale a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

Sezione 2

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

Articolo 38

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione;

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell’ente soggetto a risoluzione.

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9 del presente articolo e l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’articolo 39.

2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

3.   Conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di risoluzione prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni commerciali conformi alla valutazione effettuata a norma dell’articolo 36, tenuto conto delle circostanze del caso.

4.   Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente vanno a beneficio:

a)

dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;

b)

dell’ente soggetto a risoluzione, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.

5.   Nell’applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare cessioni supplementari di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione.

6.   Dopo aver applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, esercitare i poteri di cessione in relazione ad attività, diritti o passività ceduti all’acquirente, al fine di ritrasferire le attività, i diritti o le passività all’ente soggetto a risoluzione, ovvero le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà.

7.   L’acquirente è in possesso dell’autorizzazione appropriata all’esercizio delle attività d’impresa che acquisisce al momento della cessione a norma del paragrafo 1. Le autorità competenti provvedono a che una domanda di autorizzazione possa essere presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.

8.   In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di informare le autorità competenti di cui all’articolo 26 della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 12 e 13 della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 3, di tale direttiva, qualora la cessione di azioni o altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente del tipo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente di tale ente effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.

9.   Gli Stati membri assicurano che se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione di cui al paragrafo 8 alla data della cessione di azioni o altri titoli di proprietà, effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa da parte dell’autorità di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato;

b)

nel corso del periodo di valutazione e nel corso di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà è sospeso e conferito esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto;

c)

nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 della direttiva 2013/36/UE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;

d)

una volta completata la valutazione da parte dell’autorità competente, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente;

e)

se l’autorità competente approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considera conferito interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità competente;

f)

se l’autorità competente si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente:

i)

i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;

ii)

l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di spossessare tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; e

iii)

se l’acquirente non completa tale spossessamento entro il periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, l’autorità competente può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 della direttiva 2013/36/UE.

10.   Le cessioni effettuate in virtù dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII.

11.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, l’acquirente è considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

12.   Gli Stati membri assicurano che l’acquirente di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi dell’ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri per la partecipazione a detti sistemi.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:

a)

l’accesso non sia negato per il fatto che l’acquirente non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;

b)

qualora l’acquirente non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, di non oltre ventiquattro mesi e rinnovabile su richiesta dell’acquirente all’autorità di risoluzione.

13.   Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 39

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, nell’applicare a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione commercializza o dispone la commercializzazione delle attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che intende cedere. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.

2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

a)

è improntata alla massima trasparenza possibile e non fornisce informazioni errate circa le attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che l’autorità intende cedere, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;

b)

non favorisce né discrimina in modo indebito potenziali acquirenti;

c)

è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

d)

non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;

e)

tiene conto della necessità di effettuare un’azione rapida di risoluzione;

f)

mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere ritardata in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento.

3.   L’autorità di risoluzione può applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione stabilito al paragrafo 1 se accerta che l’ottemperanza ad esso rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e

b)

ritiene che l’ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b).

4.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale e gli elementi relativi all’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

Sezione 3

Strumento dell’ente-ponte

Articolo 40

Strumento dell’ente-ponte

1.   Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell’ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

2.   Per «ente-ponte» s’intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;

b)

è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di uno o più enti soggetti a risoluzione al fine di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

L’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell’autorità di risoluzione di controllare l’ente-ponte.

3.   Nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività cedute a tale ente non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

4.   Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’ente-ponte vanno a beneficio:

a)

dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;

b)

dell’ente soggetto a risoluzione, ove la cessione all’ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all’ente-ponte di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.

5.   Nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare cessioni supplementari di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione.

6.   Dopo aver applicato lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione può:

a)

ritrasferire diritti, attività o passività dall’ente-ponte all’ente soggetto a risoluzione, ovvero ritrasferire le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti o passività, ovvero azioni o altri titoli di proprietà, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 7;

b)

cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte a un terzo.

7.   Le autorità di risoluzione possono ritrasferire azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte in una delle circostanze seguenti:

a)

la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)

le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano di fatto nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.

Tale ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

8.   Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione, ovvero i proprietari originari di azioni o altri titoli di proprietà, da un lato, e l’ente-ponte, dall’altro, sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII.

9.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, l’ente-ponte è considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

Per altri fini, le autorità di risoluzione possono prescrivere che un ente-ponte sia considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

10.   Gli Stati membri assicurano che l’ente-ponte possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi dell’ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri per la partecipazione a detti sistemi.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:

a)

l’accesso non sia negato per il fatto che l’ente-ponte non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;

b)

qualora l’ente-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, che non supera i ventiquattro mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’ente-ponte all’autorità di risoluzione.

11.   Fatto salvo titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti all’ente-ponte non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti all’ente-ponte, al suo organo di amministrazione o alta dirigenza o in relazione ad essi.

12.   Gli obiettivi dell’ente-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’ente soggetto a risoluzione e l’organo di amministrazione o l’alta dirigenza non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione non implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un ente-ponte e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 41

Funzionamento dell’ente-ponte

1.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell’ente-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:

a)

l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi dell’ente-ponte;

b)

in base all’assetto proprietario dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione dell’ente-ponte;

c)

l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità;

d)

l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell’ente-ponte;

e)

l’ente-ponte è autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, a seconda dei casi, alla direttiva 2014/65/UE, ed è in possesso dell’autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all’articolo 63 della presente direttiva;

f)

l’ente-ponte soddisfa, a seconda dei casi, gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ed è soggetto a vigilanza in conformità di tali atti;

g)

il funzionamento dell’ente-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e l’autorità di risoluzione può indicare di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere e) e f), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’ente-ponte può essere stabilito e autorizzato anche se all’inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE. A tal fine, l’autorità di risoluzione presenta una richiesta in merito all’autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità competente indica il periodo durante il quale l’ente-ponte beneficia della deroga all’ottemperanza dei requisiti di tali direttive.

2.   Fatte salve le limitazioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell’Unione o nazionali, la dirigenza dell’ente-ponte gestisce l’ente-ponte nella prospettiva di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al presente articolo, paragrafo 4 o, se del caso, paragrafo 6.

3.   L’autorità di risoluzione decide che l’ente-ponte non è più tale ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, non appena si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

fusione dell’ente-ponte con un’altra entità;

b)

l’ente-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 40, paragrafo 2;

c)

vendita della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell’ente-ponte a un terzo;

d)

scadenza del termine di cui al paragrafo 5 o, se del caso, al paragrafo 6;

e)

le attività dell’ente-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.

4.   Ove l’autorità di risoluzione tenti di vendere l’ente-ponte o le sue attività, diritti o passività, gli Stati membri assicurano che l’ente-ponte ovvero le attività o passività pertinenti siano commercializzati in modo aperto e trasparente e che la vendita non ne fornisca una rappresentazione sostanzialmente errata o non favorisca né discrimini in modo indebito acquirenti potenziali.

Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

5.   Se non si verifica nessuno dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), l’autorità di risoluzione pone fine il prima possibile al funzionamento dell’ente-ponte e in ogni caso, due anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ultima cessione da un ente soggetto a risoluzione conformemente allo strumento dell’ente-ponte.

6.   L’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se:

a)

la proroga supporta i risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) o e); oppure

b)

la proroga è necessaria per assicurare la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.

7.   Ogni eventuale decisione dell’autorità di risoluzione di prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione, comprese le condizioni e le prospettive di mercato, a motivazione di tale proroga.

8.   Quando è posto termine al funzionamento dell’ente-ponte nelle circostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) o d), l’ente-ponte è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte vanno a beneficio degli azionisti dello stesso.

9.   Qualora l’ente-ponte sia utilizzato ai fini della cessione di attività e passività di più enti soggetti a risoluzione, l’obbligo di cui al paragrafo 8 si riferisce alle attività e passività cedute da ciascuno di questi e non all’ente-ponte stesso.

Sezione 4

Strumento della separazione delle attività

Articolo 42

Strumento della separazione delle attività

1.   Ai fini dell’attivazione dello strumento della separazione delle attività, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere a uno o più veicoli di gestione delle attività le attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte.

Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

2.   Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende una persona giuridica che risponde a tutti i seguenti requisiti:

a)

è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione;

b)

è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione o di un ente-ponte.

3.   Il veicolo di gestione delle attività gestisce le attività ad esso cedute al fine di massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata.

4.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento del veicolo di gestione delle attività sia conforme alle disposizioni seguenti:

a)

l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi del veicolo di gestione delle attività;

b)

in base all’assetto proprietario del veicolo di gestione delle attività, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione del veicolo;

c)

l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità;

d)

l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio del veicolo di gestione delle attività.

5.   Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cedere attività, diritti o passività, di cui al paragrafo 1, solo se:

a)

la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;

b)

tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte; oppure

c)

tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.

6.   Nell’applicare lo strumento della separazione delle attività, le autorità di risoluzione stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività al veicolo di gestione, nel rispetto dei principi fissati nell’articolo 36 e della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Il presente paragrafo non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

7.   Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dal veicolo di gestione delle attività rispetto ad attività, diritti o passività acquisiti direttamente dall’ente soggetto a risoluzione vanno a beneficio di quest’ultimo. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dal veicolo di gestione delle attività.

8.   Se è stato applicato lo strumento dell’ente-ponte, un veicolo di gestione delle attività può, a seguito dell’applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall’ente-ponte.

9.   Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese le attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione a uno o più veicoli di gestione e ritrasferire attività, diritti o passività da uno o più veicoli di gestione all’ente soggetto a risoluzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10.

L’ente soggetto a risoluzione è obbligato a riprendere tali attività, diritti o passività.

10.   Le autorità di risoluzione possono ritrasferire diritti, attività o passività dal veicolo di gestione delle attività all’ente soggetto a risoluzione solo in una delle circostanze seguenti:

a)

la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)

gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali diritti, attività o passività.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

11.   Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione e il veicolo di gestione delle attività sono soggette alle salvaguardie per le cessioni parziali di beni previste dal titolo IV, capo VII.

12.   Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti al veicolo di gestione delle attività non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti al veicolo di gestione delle attività o al suo organo di amministrazione o alta dirigenza.

13.   Gli obiettivi di un veicolo di gestione delle attività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’ente soggetto a risoluzione e l’organo di amministrazione o l’alta dirigenza non hanno, nei confronti di tali azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un veicolo di gestione delle attività e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativa agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.

14.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di accertamento delle situazioni in cui, a norma del presente articolo, paragrafo 5, la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari.

Sezione 5

Strumento del bail-in

Sottosezione 1

Obiettivo e ambito d’applicazione dello strumento del bail-in

Articolo 43

Strumento del bail-in

1.   Ai fini dell’attivazione dello strumento del bail-in, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri di risoluzione di cui all’articolo 63, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in onde rispettare gli obiettivi di risoluzione previsti all’articolo 31, in linea con i principi di risoluzione di cui all’articolo 34, per uno dei seguenti fini:

a)

ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all’entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l’entità sia autorizzata in forza di tali direttive, e mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente o dell’entità;

b)

convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:

i)

a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; oppure

ii)

nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della separazione delle attività.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in per il fine di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 52 consentano non solo di raggiungere gli obiettivi della risoluzione, ma anche di risanare l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione ripristinandone la solidità finanziaria.

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano applicare uno degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in a tutti gli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), rispettando in ogni caso la forma giuridica dell’ente o entità interessata, o avendo il potere di modificarne la forma giuridica.

Articolo 44

Ambito di applicazione dello strumento del bail-in

1.   Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ ambito d’applicazione di questo strumento a norma del presente articolo, paragrafi 2 o 3.

2.   Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:

a)

depositi protetti;

b)

passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite;

c)

qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;

d)

qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), (in quanto fiduciario) e un’altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;

e)

passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;

f)

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema;

g)

una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i)

un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo;

ii)

un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

iii)

autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;

iv)

sistemi di garanzia dei depositi derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.

Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione di soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Gli Stati membri assicurano che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse. Né tale obbligo né il disposto del primo comma, lettera b), ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono.

Il primo comma, lettera a), non osta a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.

Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri garantiscono che, onde prevedere la possibilità di risoluzione di enti e gruppi, le autorità di risoluzione limitino, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la possibilità per altri enti di detenere passività ammissibili allo strumento del bail-in, fatta eccezione per le passività che sono detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.

3.   In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l’autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, allorché:

a)

non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell’autorità di risoluzione;

b)

l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell’ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni e i servizi chiave;

c)

l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione; oppure

d)

l’applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

Se un’autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale livello sia conforme al principio enunciato all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g).

4.   Se un’autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente articolo e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all’ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti interventi o per entrambi:

a)

coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

b)

acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell’ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l’ente in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).

5.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione effettua i conferimenti di cui al paragrafo 4 solo laddove:

a)

gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione prevista dall’articolo 36; e

b)

il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione calcolato al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’articolo 36.

6.   Il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 4 può essere finanziato nei modi seguenti:

a)

con l’importo di cui dispone il meccanismo di finanziamento della risoluzione costituito grazie ai contributi degli enti e delle succursali site nell’Unione in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103;

b)

con l’importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell’articolo 104 in un arco di tre anni; e

c)

qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo siano insufficienti, con l’importo costituito grazie alle fonti di finanziamento alternative in conformità dell’articolo 105.

7.   In casi straordinari l’autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che:

a)

sia stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b); e

b)

siano state svalutate o interamente convertite tutte le passività non garantite, non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili.

In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare un conferimento da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103 e che non sono ancora state utilizzate.

8.   In deroga al paragrafo 5, lettera a), il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare inoltre un conferimento di cui al paragrafo 4 alle seguenti condizioni:

a)

il contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), sia pari ad almeno il 20 % delle attività ponderate per il rischio dell’ente interessato;

b)

il meccanismo di finanziamento della risoluzione dello Stato membro interessato disponga, grazie ai contributi ex ante (esclusi i contributi a un sistema di garanzia dei depositi) raccolti in conformità dell’articolo 100, paragrafo 6, e dell’articolo 103, di un importo pari ad almeno il 3 % dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio di tale Stato membro; e

c)

l’ente in questione detenga, su base consolidata, attività inferiori a 900 miliardi di EUR.

9.   Nell’esercitare la discrezionalità di cui al paragrafo 3, le autorità di risoluzione tengono in debita considerazione:

a)

il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell’ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;

b)

il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell’ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fossero escluse; e

c)

la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.

10.   Le esclusioni di cui al paragrafo 3 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare ulteriormente le circostanze in cui l’esclusione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati al presente articolo, paragrafo 3.

12.   Prima di esercitare la discrezionalità per escludere una passività di cui al paragrafo 3, l’autorità di risoluzione lo notifica alla Commissione. Qualora l’esclusione richieda un contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione o di una fonte di finanziamento alternativa ai sensi dei paragrafi da 4 a 8, la Commissione può, entro ventiquattro ore dal ricevimento di tale notifica, o entro un periodo più lungo con l’accordo dell’autorità di risoluzione, vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta se i requisiti di cui al presente articolo e agli atti delegati non sono soddisfatti, al fine di preservare l’integrità del mercato interno, senza pregiudicare l’applicazione, da parte della Commissione, della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

Sottosezione 2

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Articolo 45

Applicazione del requisito minimo

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli enti soddisfino in qualsiasi momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Il requisito minimo è calcolato come l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali dell’ente.

Ai fini del primo comma, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passibilità totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, lettere da a) a f), in base ai quali deve essere determinato, per ciascun ente, un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, compreso il debito subordinato e il debito non garantito di primo rango con almeno dodici mesi di vita residua che sono soggetti ai poteri di bail-in e quelli che si configurano come fondi propri.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Gli Stati membri possono prevedere criteri aggiuntivi sulla base dei quali viene determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità di risoluzione esentano gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite che, in base al diritto nazionale, non possono raccogliere depositi dall’obbligo di soddisfare, in qualsiasi momento, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in quanto:

a)

tali istituti saranno liquidati attraverso procedure fallimentari nazionali o altri tipi di procedura attuati conformemente agli articoli 38, 40 o 42 della presente direttiva e previste per tali istituti; e

b)

tali procedure fallimentari nazionali, o altri tipi di procedura, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all’occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiranno perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

4.   Le passività ammissibili sono computate nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:

a)

lo strumento è emesso e interamente versato;

b)

la passività non è dovuta all’ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall’ente stesso;

c)

l’acquisto dello strumento non è stato finanziato dall’ente direttamente né indirettamente;

d)

la passività ha una durata residua di almeno un anno;

e)

la passività non risulta da un derivato;

f)

la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all’articolo 108.

Ai fini della lettera d), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui matura tale diritto.

5.   Se una passività è disciplinata dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono richiedere all’ente di dimostrare che ogni eventuale decisione di un’autorità di risoluzione di svalutare o convertire tale passività sia efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se l’autorità di risoluzione non ha la certezza che ogni eventuale decisione sia efficace a norma del diritto di tale paese terzo, la passività non è computata ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

6.   Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di ciascun ente ai sensi del paragrafo 1 è determinato dall’autorità di risoluzione previa consultazione dell’autorità competente, almeno in base ai criteri seguenti:

a)

necessità di assicurare che l’ente possa essere assoggetto a risoluzione mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione;

b)

necessità di assicurare, laddove opportuno, che l’ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente o entità;

c)

necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l’ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o direttiva 2014/65/UE;

d)

dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell’ente;

e)

misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all’articolo 109;

f)

misura in cui il dissesto dell’ente avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria, fra l’altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell’ente in questione con altri o con il sistema finanziario in generale.

7.   Ciascun ente soddisfa i requisiti minimi stabiliti dal presente articolo su base individuale.

Un’autorità di risoluzione può, previa consultazione di un’autorità competente, decidere di applicare il requisito minimo stabilito dal presente articolo a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

8.   Oltre a quanto previsto dal paragrafo 7, le imprese madri nell’Unione soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente articolo su base consolidata.

Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato di un’impresa madre nell’Unione è determinato dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo, previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata, conformemente al paragrafo 9, almeno sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 6 e dell’eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere soggette a risoluzione distinta secondo il piano di risoluzione.

9.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo applicato a livello consolidato.

La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

In assenza di tale decisione congiunta entro quattro mesi, una decisione sul requisito minimo consolidato è adottata dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dopo aver preso debitamente in considerazione la valutazione delle filiazioni condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione. Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità con la decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

La decisione congiunta e la decisione adottata dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

10.   Le autorità di risoluzione stabiliscono il requisito minimo da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale. Tali requisiti minimi sono fissati a un livello adeguato per la filiazione, tenendo conto:

a)

dei criteri elencati nel paragrafo 6, in particolare le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e

b)

del requisito consolidato stabilito per il gruppo ai sensi del paragrafo 9.

L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.

La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa alle filiazioni e all’impresa madre nell’Unione rispettivamente dall’autorità di risoluzione delle filiazioni e dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

In assenza di tale decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro un periodo di quattro mesi, la decisione è adottata dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, prendendo in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rinviano le proprie decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all’ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall’autorità di risoluzione della filiazione si situa entro un punto percentuale dal livello consolidato stabilito ai sensi del presente articolo, paragrafo 9.

In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applicano le decisioni delle autorità di risoluzione delle filiazioni.

Le decisioni congiunte e le eventuali decisioni adottate dalle autorità di risoluzione delle filiazioni in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

11.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo può rinunciare completamente all’applicazione del requisito minimo individuale ad un ente impresa madre nell’Unione se:

a)

l’ente impresa madre nell’Unione rispetta su base consolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 8; e

b)

l’autorità competente dell’ente impresa madre nell’Unione ha rinunciato completamente all’applicazione dei requisiti patrimoniali individuali all’ente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

12.   L’autorità di risoluzione di una filiazione può rinunciare completamente all’applicazione del paragrafo 7 a tale filiazione se:

a)

sia la filiazione che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

b)

la filiazione rientra nella vigilanza su base consolidata dell’ente che è la sua impresa madre;

c)

l’ente del gruppo di livello più alto nello Stato membro della filiazione, ove diverso dall’ente impresa madre nell’Unione, rispetta su base subconsolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 7;

d)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività alla filiazione da parte dell’impresa madre;

e)

l’impresa madre soddisfa l’autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell’autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

f)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche la filiazione;

g)

l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione della filiazione; e

h)

l’autorità competente della filiazione ha rinunciato completamente all’applicazione dei requisiti patrimoniali individuali alla filiazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

13.   Le decisioni adottate conformemente al presente articolo possono prevedere che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuale.

14.   Perché lo strumento sia considerato uno strumento del bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 13, l’autorità di risoluzione si accerta che esso:

a)

contenga una clausola contrattuale che prevede che, se un’autorità di risoluzione decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è svalutato o convertito nella misura richiesta prima che siano svalutate o convertite altre passività ammissibili; e

b)

sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.

15.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono agli enti di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 e, se del caso, il requisito stabilito al paragrafo 13, e verificano l’osservanza di tale obbligo, e prendono le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione.

16.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, comunicano all’ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e, se del caso, del requisito stabilito al paragrafo 13, stabiliti per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione.

17.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, all’ABE ai fini del paragrafo 16.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

18.   In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 19, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2016 una proposta legislativa sull’applicazione armonizzata del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Tale proposta comprende, se del caso, proposte per l’introduzione di un adeguato numero di livelli minimi del requisito minimo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e dei gruppi. La proposta comprende eventuali opportuni adeguamenti dei parametri del requisito minimo e, ove necessario, opportune modifiche dell’applicazione del requisito minimo ai gruppi.

19.   L’ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2016, in merito almeno ai seguenti aspetti:

a)

il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e in particolare l’eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per enti comparabili nei vari Stati membri;

b)

il modo in cui è stato esercitato il potere di imporre agli enti di soddisfare il requisito minimo attraverso strumenti di bail-in contrattuale nei vari Stati membri e l’eventuale esistenza di divergenze di tale impostazione;

c)

quali modelli di business riflettono i profili di rischio globale dell’ente;

d)

il livello del requisito minimo appropriato per ciascuno dei modelli di business individuati ai sensi della lettera c);

e)

l’opportunità di stabilire un intervallo per il livello del requisito minimo di ciascun modello di business;

f)

l’opportuno periodo transitorio entro il quale gli enti devono conformarsi ai livelli minimi armonizzati prescritti;

g)

se i requisiti stabiliti dall’articolo 45 siano sufficienti a garantire che ciascun ente abbia una capacità di assorbimento delle perdite adeguata e, in caso contrario, quali siano i miglioramenti necessari per garantire tale obiettivo;

h)

l’eventuale necessità di modificare la metodologia di calcolo prevista nel presente articolo al fine di assicurare che il requisito minimo possa essere utilizzato quale opportuno indicatore della capacità di assorbimento delle perdite di un ente;

i)

se sia opportuno basare il requisito sulle passività totali e i fondi propri, e in particolare se sia più appropriato utilizzare quale denominatore per il requisito le attività ponderate per il rischio dell’ente;

j)

se sia opportuno l’approccio del presente articolo all’applicazione del requisito minimo ai gruppi e, in particolare, se l’approccio garantisca adeguatamente che la capacità di assorbimento delle perdite nel gruppo sia collocata nelle entità in cui si verificano le perdite ovvero sia a queste accessibile;

k)

se siano opportune le condizioni per le deroghe al requisito minimo e, in particolare, se tali deroghe debbano essere disponibili alle filiazioni su base transfrontaliera;

l)

se sia opportuno che le autorità di risoluzione possano imporre che il requisito minimo sia soddisfatto attraverso strumenti di bail-in contrattuale, e se sia opportuna un’ulteriore armonizzazione dell’approccio agli strumenti di bail-in contrattuale;

m)

se siano opportuni i requisiti degli strumenti di bail-in contrattuale stabiliti al paragrafo 14; e

n)

se sia opportuno che gli enti e i gruppi siano tenuti a comunicare il loro requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili o il loro livello di fondi propri e passività ammissibili e, in caso affermativo, la frequenza e il formato di tale comunicazione.

20.   La relazione di cui al paragrafo 19 comprende almeno il periodo dal 2 luglio 2014 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:

a)

l’impatto del requisito minimo e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:

i)

i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

ii)

i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

iii)

la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;

iv)

la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)

l’innovazione finanziaria;

vi)

la prevalenza degli strumenti di bail-in contrattuale e la natura e commerciabilità di detti strumenti;

vii)

il comportamento degli enti per quanto riguarda l’assunzione dei rischi;

viii)

il livello di gravami sulle attività degli enti;

ix)

le iniziative intraprese dagli enti per conformarsi ai requisiti minimi e, in particolare, la misura in cui i requisiti minimi sono stati soddisfatti mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali e

x)

il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un’attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all’esportazione;

b)

l’interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l’indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;

c)

la capacità degli enti di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare eventuali requisiti minimi armonizzati proposti;

d)

la coerenza con i requisiti minimi legati alle norme internazionali elaborate da forum internazionali.

Sottosezione 3

Applicazione dello strumento del bail-in

Articolo 46

Valutazione dell’importo del bail-in

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’articolo 36, stimino l’aggregato:

a)

se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le passività ammissibili per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e

b)

se del caso, dell’importo per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:

i)

dell’ente soggetto a risoluzione; oppure

ii)

dell’ente-ponte.

2.   La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività ammissibili al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del meccanismo di finanziamento di risoluzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva e per generare nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte e permettere a questo di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/CE o della direttiva 2014/65/UE.

Se le autorità di risoluzione intendono utilizzare lo strumento della separazione delle attività di cui all’articolo 42, l’importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili tiene conto, all’occorrenza, di una stima ponderata del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività.

3.   Se, in caso di svalutazione del capitale ai sensi degli articoli da 59 a 62 e di applicazione del bail-in conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, il livello di svalutazione basato sulla valutazione preliminare di cui all’articolo 36 risulta superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 10, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e successivamente gli azionisti nella misura richiesta.

4.   Le autorità di risoluzione stabiliscono e mantengono disposizioni affinché la stima e la valutazione si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete, secondo quanto è ragionevole attendersi, riguardo alle attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione.

Articolo 47

Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella svalutazione o nella conversione degli strumenti di capitale

1.   Gli Stati membri assicurano che, nell’applicare lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale di cui all’articolo 59, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:

a)

la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in;

b)

a condizione che, in conformità della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore netto positivo, la diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione in azioni o altri titoli di proprietà di:

i)

strumenti di capitale pertinenti emessi dall’ente in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2; oppure

ii)

passività ammissibili emesse dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f).

Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.

2.   Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono adottate anche nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà in questione siano stati emessi o conferiti nelle circostanze seguenti:

a)

in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altri titoli di proprietà, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l’autorità di risoluzione ha stabilito che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfaceva le condizioni per la risoluzione;

b)

in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti del capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 60.

3.   Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto:

a)

della valutazione effettuata conformemente all’articolo 36;

b)

dell’importo per cui l’autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di capitale primario di classe 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1; e

c)

dell’importo aggregato stimato dall’autorità di risoluzione a norma dell’articolo 46.

4.   In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di notifica di cui all’articolo 26 della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 1e 2, e agli articoli 12 e 13 della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, qualora l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, o all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale, né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.

5.   Se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 4 alla data di applicazione dello strumento di bail-in o della conversione degli strumenti di capitale, l’articolo 38, paragrafo 9, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dall’applicazione dello strumento di bail-in o dalla conversione degli strumenti di capitale.

6.   Entro il 3 luglio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle circostanze in cui ciascuna delle iniziative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarebbe opportuna, tenuto conto dei fattori specificati al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 48

Sequenza della svalutazione e della conversione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti:

a)

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a);

b)

se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 nella misura necessaria e nella misura della loro capacità;

c)

se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti di classe 2 al livello richiesto e nella misura della loro capacità;

d)

se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e strumenti di capitale pertinenti effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere a), b) e c), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c);

e)

se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili effettuata conformemente al presente paragrafo, lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e d), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passibilità ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall’articolo 108, a norma dell’articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma del presente paragrafo, lettere a), b), c) e d), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).

2.   Nell’applicare i poteri di svalutazione o di conversione, le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite rappresentate dalla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango svalutando il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto di tali azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili in misura proporzionale al loro valore salvo quando sia consentita una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango nei casi specificati all’articolo 44, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non impedisce che le passività escluse dal bail-in conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, ricevano un trattamento più favorevole delle passività ammissibili dello stesso rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

3.   Prima di applicare la svalutazione o la conversione di cui al paragrafo 1, lettera e), le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se tali strumenti comprendono le condizioni seguenti e non sono stati già convertiti:

a)

condizioni che prevedono la svalutazione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.

4.   Qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato, conformemente alla tipologia di condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), prima dell’applicazione del bail-in a norma del paragrafo 1, le autorità di risoluzione applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1.

5.   Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3.

6.   Ai fini del presente articolo, entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per ogni interpretazione relativa alle interrelazioni fra le disposizioni della presente direttiva e quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 49

Derivati

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione rispettino il presente articolo quando esercitano i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a passività risultanti da derivati.

2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di svalutazione e di conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All’avvio della procedura di risoluzione, le autorità di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine.

Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato.

3.   Ove le transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l’autorità di risoluzione o un perito indipendente determinano, nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 36, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell’accordo.

4.   Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo:

a)

metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;

b)

principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e

c)

metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dal bail-in di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in.

5.   L’ABE, previa consultazione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati.

In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l’ABE tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell’accordo di netting.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50

Tasso di conversione del debito in capitale

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando esercitano i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, ovvero a entrambi.

2.   Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.

3.   Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

4.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione.

Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.

Articolo 51

Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell’ente o dell’entità in questione e la relativa attuazione conformemente all’articolo 52.

2.   Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono comprendere la nomina da parte dell’autorità di risoluzione di una persona o di persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 52.

Articolo 52

Piano di riorganizzazione aziendale

1.   Gli Stati membri dispongono che, entro un mese dall’applicazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, stendano un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5, e lo trasmettano all’autorità di risoluzione. Laddove sia applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è tenuto o è tenuta a presentare alla Commissione in tale contesto.

2.   Se lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall’ente impresa madre nell’Unione a copertura di tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli articoli 7 e 8 ed è presentato all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all’ABE.

3.   In casi eccezionali, e qualora sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in.

Qualora il piano di riorganizzazione aziendale debba essere notificato nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in ovvero, se precedente, fino al termine stabilito dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

4.   Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l’altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili dell’ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

5.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;

b)

descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che saranno adottate;

c)

calendario per l’attuazione di tali misure.

6.   Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possono comprendere:

a)

la riorganizzazione delle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura in seno all’ente;

c)

la dismissione delle attività in perdita;

d)

la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;

e)

la vendita di attività o di linee di business.

7.   Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione competente valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). La valutazione è completata d’intesa con l’autorità competente.

Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l’autorità di risoluzione approva il piano.

8.   Se non è convinta che l’attuazione del piano possa conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione, d’intesa con l’autorità competente, comunica le proprie perplessità all’organo di amministrazione o alla persone o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, e gli impone di modificare il piano in modo da tenerne conto.

9.   Entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 8, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, sottopongono un piano modificato all’approvazione dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione valuta il piano modificato e comunica all’organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

10.   L’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, attuano il piano di riorganizzazione approvato dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente e presentano almeno ogni sei mesi una relazione all’autorità di risoluzione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano.

11.   Se necessario, secondo l’autorità di risoluzione d’intesa con l’autorità competente, per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 4, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, la direzione o l’amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all’approvazione dell’autorità di risoluzione.

12.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 5; e

b)

il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 10.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

13.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.

14.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 13, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 4

Strumento del bail-in: disposizioni accessorie

Articolo 53

Effetto del bail-in

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando un’autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2 e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l’ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.

2.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l’esercizio di uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), ivi inclusi:

a)

la modifica di tutti gli archivi pertinenti;

b)

la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito;

c)

l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;

d)

la reinscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di svalutazione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

3.   Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione.

4.   Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):

a)

la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;

b)

il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 54

Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in

1.   Fatto salvo l’articolo 63, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un importo di capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti del capitale primario di classe 1 affinché, qualora l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere e) ed f), in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.

2.   Le autorità di risoluzione valutano l’opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’obbligo stabilito al paragrafo 1 nel contesto dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato o altri strumenti del capitale primario di classe 1 siano sufficienti a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).

3.   Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE e della direttiva 2012/30/UE di cui al titolo X della presente direttiva.

Articolo 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell’accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un’autorità di risoluzione mediante l’esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)

non sia esclusa a norma dell’articolo 44, paragrafo 2;

b)

non sia un deposito ai sensi dell’articolo 108, lettera a);

c)

siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e

d)

siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

Il primo comma non si applica se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell’autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all’applicabilità giuridica e all’efficacia di tale condizione.

2.   Il fatto che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola a norma del paragrafo 1 non osta a che l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l’elenco delle passività alle quali si applica l’esenzione di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola imposta da tale paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business delle banche.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 56

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

1.   Gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi conformi al paragrafo 3 del presente articolo, all’articolo 37, paragrafo 10, e alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, al fine di partecipare alla risoluzione di un ente creditizio o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) c) o d), anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in relazione allo Stato membro o dell’Unione nel suo insieme. Tali interventi sono eseguiti sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l’autorità di risoluzione.

2.   Onde garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi dispongano dei pertinenti poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 63 a 72 e provvedono a che siano d’applicazione gli articoli 66, 68, 83 e 117.

3.   Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria devono rappresentare una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell’autorità di risoluzione.

4.   Quando applicano gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi e l’autorità di risoluzione applichino gli strumenti soltanto se sussistono tutte le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, nonché una delle condizioni seguenti:

a)

il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria;

b)

il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già precedentemente ricevuto un’assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale;

c)

con riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione con l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

5.   Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono:

a)

nello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’articolo 57;

b)

nello strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea di cui all’articolo 58.

Articolo 57

Strumento pubblico di sostegno al capitale

1.   Nel rispetto del diritto societario nazionale, gli Stati membri possono partecipare alla ricapitalizzazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva mettendo a disposizione di questi ultimi capitali in cambio dei seguenti strumenti, fermi restando i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

strumenti del capitale primario di classe 1;

b)

strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

2.   Gli Stati membri, nella misura in cui la loro quota detenuta in un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo consenta, assicurano che tali enti o entità soggetti/e allo strumento pubblico di sostegno al capitale conformemente al presente articolo siano gestiti/e su base commerciale e professionale.

3.   Quando lo Stato membro fornisce lo strumento di sostegno pubblico al capitale conformemente al presente articolo, provvede a che la sua partecipazione nell’ente o nell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia ceduto/a al settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

Articolo 58

Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea

1.   Gli Stati membri possono sottoporre un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a proprietà pubblica temporanea.

2.   A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:

a)

un rappresentante designato dello Stato membro; oppure

b)

una società interamente di proprietà dello Stato membro.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soggette allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea conformemente al presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale e siano ceduti al settore pubblico non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

CAPO V

Svalutazione degli strumenti di capitale

Articolo 59

Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale

1.   Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti può essere esercitato:

a)

indipendentemente da un’azione di risoluzione; oppure

b)

in combinazione con un’azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti in azioni o altri titoli di proprietà degli enti e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

3.   Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l’obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all’articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a)

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;

b)

l’autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti decreterebbe l’insostenibilità economica dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

c)

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;

d)

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;

e)

l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii).

4.   Ai fini del paragrafo 3, si considera che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale, permettano di evitare il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.

5.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, lettera a), l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è considerato o considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

6.   Ai fini del paragrafo 4, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un’azione da parte dell’autorità competente poiché, tra l’altro, il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

7.   Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma del paragrafo 3, lettera c), rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.

8.   Qualora proceda alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, l’autorità appropriata ne informa immediatamente l’autorità di risoluzione competente dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, se non è essa stessa a svolgere tale funzione.

9.   L’autorità appropriata adempie agli obblighi di notifica e di consultazione stabiliti all’articolo 62 prima di procedere alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata.

10.   Prima di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale, le autorità di risoluzione provvedono a che sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 36. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Articolo 60

Disciplina della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale

1.   Nell’adempiere all’obbligo stabilito all’articolo 59, le autorità di risoluzione esercitano il potere di svalutazione o di conversione, secondo l’ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:

a)

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti del capitale primario di classe 1;

b)

il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

c)

il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti.

2.   Ove il valore nominale degli strumenti di capitale pertinenti sia svalutato:

a)

la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all’articolo 46, paragrafo 3;

b)

non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione.

c)

ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3.

La lettera b) lascia impregiudicata la fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 al detentore degli strumenti di capitale pertinenti a norma del paragrafo 3.

3.   Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori di strumenti di capitale pertinenti. Gli strumenti di capitale pertinenti possono essere convertiti unicamente purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o da un’impresa madre dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con l’accordo dell’autorità di risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o, se del caso, dell’autorità di risoluzione dell’impresa madre;

b)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi prima che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;

c)

gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all’esercizio del potere di conversione;

d)

il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti del capitale primario di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente è conforme ai principi stabiliti nell’articolo 50 e agli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 50, paragrafo 4.

4.   Ai fini della fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 a norma del paragrafo 3, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere a disposizione, in qualsiasi momento, l’autorizzazione preliminare necessaria per l’emissione del numero pertinente di strumenti del capitale primario di classe 1.

5.   Qualora un ente soddisfi le condizioni per la risoluzione e l’autorità di risoluzione decida di applicargli uno strumento di risoluzione, prima di applicare lo strumento detta autorità ottempera all’obbligo stabilito all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 61

Autorità competenti della determinazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, siano quelle specificate nel presente articolo.

2.   Ciascuno Stato membro designa nel diritto nazionale l’autorità appropriata competente delle determinazioni a norma dell’articolo 59. L’autorità appropriata può essere l’autorità competente o l’autorità di risoluzione, conformemente all’articolo 32.

3.   Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente della determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.

4.   Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che costituisce una filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità competente delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è la seguente:

a)

è responsabile delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE;

b)

sono responsabili della determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 62

Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione ad una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, le autorità appropriate adempiano agli obblighi seguenti:

a)

l’autorità appropriata che vaglia l’ipotesi di procedere a una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), ne informa senza indugio l’autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l’autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità di vigilanza su base consolidata;

b)

l’autorità appropriata che vaglia l’ipotesi di procedere a una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), ne informa senza indugio l’autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali dev’essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se è effettuata la determinazione e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l’autorità di vigilanza su base consolidata.

2.   Nell’assumere una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attività transfrontaliera, le autorità appropriate considerano il potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l’ente o il gruppo operano.

3.   L’autorità appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l’hanno indotta a vagliare l’ipotesi di procedere alla determinazione in questione.

4.   Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l’autorità appropriata valuta, previa consultazione con le autorità competenti informate, gli aspetti seguenti:

a)

eventuale disponibilità di una misura alternativa all’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3;

b)

praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;

c)

eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

5.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, per misura alternativa s’intende una misura d’intervento precoce di cui all’articolo 27 della presente direttiva, una misura di cui all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall’impresa madre.

6.   L’autorità appropriata che, previa consultazione con le autorità informate, valuta, a norma del paragrafo 4, che una o più misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette misure siano applicate.

7.   Laddove, in un caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità appropriata, previa consultazione con le autorità informate, valuti che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui al paragrafo 4, lettera c), l’autorità preposta decide dell’opportunità della determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, al vaglio.

8.   Se l’autorità appropriata decide di procedere a una determinazione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), essa lo notifica immediatamente alle autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le filiazioni interessate e la determinazione assume la forma di una decisione congiunta di cui all’articolo 92, paragrafi 3 e 4. In assenza di una decisione congiunta non si procede ad alcuna determinazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c).

9.   Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui ciascuna delle filiazioni interessate è ubicata attuano prontamente una decisione di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale conformemente al presente articolo, tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.

CAPO VI

Poteri di risoluzione

Articolo 63

Poteri generali

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni applicabili per la risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:

a)

potere di esigere da qualunque ente le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l’acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;

b)

potere di assumere il controllo dell’ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;

c)

potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione;

d)

potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione;

e)

potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l’importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione;

f)

potere di convertire le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

g)

potere di cancellare i titoli di debito emesso dall’ente soggetto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite subordinate alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2;

h)

potere di svalutare, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;

i)

potere d’imporre all’ente soggetto a risoluzione o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

j)

potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall’ente soggetto a risoluzione oppure modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, tranne per le passività garantite soggette all’articolo 44, paragrafo 2;

k)

il potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati ai fini dell’applicazione dell’articolo 49;

l)

potere di rimuovere o sostituire l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione;

m)

potere di imporre all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 12 della direttiva 2014/65/UE.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d’applicazione a norma di legge o contratto o altro:

a)

fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 85, paragrafo 1, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione;

b)

prima dell’esercizio del potere, l’obbligo procedurale di notificare determinate persone, compreso l’obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti con altre autorità.

In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.

Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli articoli 81 e 83 e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

3.   Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati nel presente articolo, paragrafo 1, non sia applicabile a un’entità che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva a causa della sua forma giuridica specifica, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili, anche riguardo ai loro effetti.

4.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 3, le salvaguardie di cui alla presente direttiva, o le salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori e le controparti.

Articolo 64

Poteri accessori

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:

a)

prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’articolo 78, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto; a tal fine, qualsiasi diritto di compensazione ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame;

b)

cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;

c)

imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

d)

prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’ente soggetto a risoluzione per quando riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da esso avviate, compresi, fatti salvi gli articoli 38 e 40, gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;

e)

imporre all’ente soggetto a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; e

f)

annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente.

2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove l’autorità di risoluzione lo reputi opportuno per contribuire all’efficacia di un’azione di risoluzione o alla realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.

3.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:

a)

la continuità dei contratti stipulati dall’ente soggetto a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’ente soggetto a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;

b)

la sostituzione dell’ente soggetto a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.

4.   I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:

a)

il diritto del dipendente dell’ente soggetto a risoluzione di risolvere il contratto di lavoro;

b)

fatti salvi gli articoli 69, 70 e 71, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.

Articolo 65

Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione o a un’entità del gruppo di tale ente, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.

Il primo comma si applica anche qualora l’ente soggetto a risoluzione o l’entità pertinente del gruppo sia soggetto/a a procedura ordinaria d’insolvenza.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare le entità del gruppo stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.

3.   I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario.

4.   I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:

a)

alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti, in forza di un accordo, all’ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell’avvio dell’azione di risoluzione per la durata di tale accordo;

b)

a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

5.   Entro IL 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare l’elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.

Articolo 66

Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri

1.   Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.

2.   Gli Stati membri forniscono all’autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l’assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.

4.   Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro (Stato membro A) esercita i poteri di svalutazione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 59, e le passività ammissibili o gli strumenti di capitale pertinenti dell’ente soggetto a risoluzione comprendono:

a)

strumenti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione (Stato membro B);

b)

passività dovute a creditori situati nello Stato membro B.

Lo Stato membro B provvede a che il valore nominale di tali passività o strumenti sia svalutato, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte dell’autorità di risoluzione dello Stato membro A.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.

6.   Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:

a)

diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

diritto dei creditori di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la svalutazione o la conversione del valore nominale di uno strumento o di una passività di cui al presente articolo, paragrafo 4, lettera a) o b);

c)

le salvaguardie per le cessioni parziali, di cui al capo VII, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 67

Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi

1.   Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo alle attività ubicate in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:

a)

l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie affinché la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;

b)

l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;

c)

le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 7.

2.   Qualora l’autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dall’amministratore, dal ricevente o da altre persone conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che il trasferimento, la conversione o l’azione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passibilità ai sensi del diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione non procede con il trasferimento, alla svalutazione, alla conversione o all’azione. Se ha già ordinato il trasferimento, la svalutazione, la conversione o l’azione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.

Articolo 68

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

1.   Una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi, adottata in relazione a un’entità ai sensi della presente direttiva, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dall’entità, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.

Inoltre, una misura di prevenzione o la misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia, né come procedura di insolvenza ai sensi di un contratto stipulato da:

a)

una filiazione dell’ente comprendente obblighi che sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa madre o da un’entità del gruppo; o

b)

un’entità dello stesso gruppo dell’ente comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.

2.   Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’articolo 94, o altrimenti se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedure costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.

3.   A condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:

a)

esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:

i)

una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo;

ii)

un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;

b)

entrare in possesso di beni dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;

c)

incidere sui diritti contrattuali dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 3, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura.

5.   Una sospensione o restrizione a norma dell’articolo 69, 70 o 71 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini del presente articolo, paragrafi 1 e 2.

6.   Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

Articolo 69

Potere di sospendere taluni obblighi

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.

2.   Nel caso in cui si fosse dovuto adempiere a un obbligo di pagamento o di consegna nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna si applica immediatamente dopo la scadenza del periodo di sospensione.

3.   Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente soggetto a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell’ente soggetto a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

4.   La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica:

a)

ai depositi ammissibili;

b)

agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, delle controparti centrali e delle banche centrali;

c)

ai crediti ammissibili ai fini della direttiva 97/9/CE.

5.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Articolo 70

Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività.

2.   Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui i sistemi o gli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, le controparti centrali e le banche centrali dispongono in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell’ente soggetto a risoluzione.

3.   Nei casi in cui si applica l’articolo 80, le autorità di risoluzione provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al presente articolo, paragrafo 1, siano coerenti per tutte le entità del gruppo in relazione alle quali è stata avviata un’azione di risoluzione.

4.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Articolo 71

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con una filiazione di un ente soggetto a risoluzione se:

a)

gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’ente soggetto a risoluzione;

b)

i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull’insolvenza o sulla situazione finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione; e

c)

qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all’ente soggetto a risoluzione:

i)

tutte le attività e passività della filiazione connessa a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; oppure

ii)

l’autorità di risoluzione tutela altrimenti tali obbligazioni in modo adeguato.

La sospensione decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l’ente soggetto a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.

3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano ai sistemi o agli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali o alle banche centrali.

4.   Una persona può esercitare il diritto di recesso in virtù di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall’autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non sono:

a)

ceduti a un’altra entità; oppure

b)

soggetti a svalutazione o a conversione al momento dell’applicazione dello strumento del bail-in, conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a).

5.   Laddove l’autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al presente articolo, paragrafo 1 o 2, e se non è stato dato alcun avviso di cui al presente articolo, paragrafo 4, tali diritti possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’articolo 68, come segue:

a)

se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un’altra entità, una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l’escussione della garanzia da parte dell’entità ricevente;

b)

se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell’ente soggetto a risoluzione e l’autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza di una sospensione di cui al paragrafo 1.

6.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

7.   Le autorità competenti o le autorità di risoluzione possono imporre all’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari.

Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità di risoluzione, i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione per permettere loro di assolvere alle rispettive responsabilità e ai rispettivi mandati conformemente all’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012.

8.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti elementi ai fini del paragrafo 7:

a)

un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nelle documentazione particolareggiata; e

b)

circostanze in cui imporre l’obbligo.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 72

Esercizio dei poteri di risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che, al fine di avviare un’azione di risoluzione, le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull’ente soggetto a risoluzione, in modo da:

a)

fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell’ente soggetto a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell’organo di amministrazione; e

b)

gestirne e smaltirne le attività e i beni.

Il controllo di cui al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da una o più persone da questa nominata/e. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo di risoluzione.

2.   Fatto salvo l’articolo 85, paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione siano in grado di avviare un’azione di risoluzione mediante un provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull’ente soggetto a risoluzione.

3.   Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell’opportunità di attuare l’azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano, delle circostanze specifiche dell’ente soggetto a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un’efficace risoluzione dei gruppi transfrontalieri.

4.   Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.

CAPO VII

Salvaguardie

Articolo 73

Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in

Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione e in particolare ai fini dell’articolo 75:

a)

tranne nei casi in cui si applica la lettera b), quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82;

b)

quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82.

Articolo 74

Valutazione della differenza di trattamento

1.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell’articolo 73, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione il più presto possibile dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell’articolo 36.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:

a)

il trattamento, o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;

b)

il trattamento effettivo che azionisti e i creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione; e

c)

le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.   La valutazione:

a)

presuppone che l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;

b)

presuppone che l’azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;

c)

prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all’ente soggetto a risoluzione.

4.   L’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 75

Salvaguardia per azionisti e creditori

Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73, o il sistema di garanzia dei depositi conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.

Articolo 76

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1.   Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 2 si applichino nelle circostanze seguenti:

a)

quando un’autorità di risoluzione trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da un ente-ponte o veicolo di gestione delle attività a un’altra persona;

b)

quando un’autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all’articolo 64, paragrafo 1, lettera f).

2.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:

a)

accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;

b)

contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell’adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;

c)

accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

d)

accordi di netting;

e)

obbligazioni garantite;

f)

contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.

La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui al presente paragrafo, lettere da a) a f), è ulteriormente precisata negli articoli da 77 a 80 ed è sottoposta alle limitazioni previste negli articoli da 68 a 71.

3.   L’obbligo previsto al paragrafo 2 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:

a)

siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;

b)

emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 115, per specificare ulteriormente le classi di accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo, paragrafo 2, lettere da a) a f).

Articolo 77

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting

1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per i contratti di compensazione e per gli accordi di netting, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività tutelati in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un contratto di compensazione o di un accordo di netting fra l’ente soggetto a risoluzione e un’altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività tutelati in virtù di un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, contratto di compensazione o accordo di netting, mediante l’esercizio dei poteri accessori.

Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere considerati tutelati in virtù di un accordo siffatto se le parti dell’accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di detti diritti e passività.

2.   In deroga al paragrafo 1 e, ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:

a)

cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e

b)

cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.

Articolo 78

Tutela degli accordi di garanzia

1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire:

a)

la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch’essi ceduti;

b)

la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;

c)

la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta; o

d)

la modifica o l’estinzione di un accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.

2.   In deroga al paragrafo 1 e ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:

a)

cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e

b)

cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.

Articolo 79

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei contratti di finanza strutturata, compresi gli accordi di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine di impedire:

a)

la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte;

b)

l’estinzione o la modifica, mediante l’esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.

2.   In deroga al paragrafo 1 e ove ciò sia necessario per garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:

a)

cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo, nonché

b)

cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.

Articolo 80

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.   Gli Stati membri provvedono a che l’applicazione di uno strumento di risoluzione non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione:

a)

ceda a un’altra entità una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un ente soggetto a risoluzione; o

b)

eserciti i poteri a norma dell’articolo 64 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.

2.   In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, non revoca un ordine di trasferimento in violazione dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modifica o nega l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 di tale direttiva, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito a norma dell’articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della medesima.

CAPO VIII

Obblighi procedurali

Articolo 81

Obblighi di notifica

1.   Gli Stati membri esigono che l’organo di amministrazione dell’ente o di qualsiasi entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), informi l’autorità competente quando reputa che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4.

2.   Le autorità competenti comunicano alle pertinenti autorità di risoluzione le eventuali notifiche ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, così come le eventuali misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva.

3.   Laddove stabilisca che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione comunica senza indugio quanto stabilito alle autorità seguenti, qualora distinte:

a)

l’autorità di risoluzione competente per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

b)

l’autorità competente per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

c)

l’autorità competente di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

d)

l’autorità di risoluzione di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

e)

la banca centrale;

f)

il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio è affiliato/a ove necessario per abilitare le funzioni del sistema di garanzia dei depositi da assolvere;

g)

l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione ove necessario per abilitare le funzioni dei meccanismi di finanziamento della risoluzione da assolvere;

h)

ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

i)

il ministero competente;

j)

l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è soggetto/a a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;

k)

il CERS e l’autorità macroprudenziale nazionale designata.

4.   Nel caso in cui la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), non garantisca il livello di riservatezza opportuno, l’autorità competente, oppure l’autorità di risoluzione, stabilisce procedure di comunicazione alternative per conseguire gli stessi obiettivi, assicurando al contempo il livello di riservatezza opportuno.

Articolo 82

Decisione dell’autorità di risoluzione

1.   Quando riceve dall’autorità competente una comunicazione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, o su propria iniziativa, l’autorità di risoluzione stabilisce, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1, e dell’articolo 33, se le condizioni di cui al paragrafo in parola sono soddisfatte dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione.

2.   La decisione che sancisce l’adozione o meno di azioni di risoluzione relativamente a un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), contiene le informazioni seguenti:

a)

i motivi della decisione, anche quanto è stato stabilito riguardo all’eventuale soddisfacimento da parte dell’ente delle condizioni di risoluzione,

b)

l’azione che l’autorità di risoluzione intende adottare, anche, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 9, dal diritto nazionale.

3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure e il contenuto inerenti agli obblighi seguenti:

a)

notifiche di cui all’articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3;

b)

avviso di sospensione di cui all’articolo 83.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 83

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione informa l’ente soggetto a risoluzione e le seguenti autorità, qualora distinte:

a)

l’autorità competente per l’ente soggetto a risoluzione;

b)

l’autorità competente di una succursale dell’ente soggetto a risoluzione;

c)

la banca centrale;

d)

il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio soggetto a risoluzione è affiliato;

e)

l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;

f)

ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

g)

il ministero competente;

h)

l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente soggetto a risoluzione è sottoposto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;

i)

l’autorità macroprudenziale nazionale designata e il CERS;

j)

la Commissione, la Banca centrale europea, l’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) (‘EIOPÀ’), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e l’ABE;

k)

se l’ente soggetto a risoluzione è un ente ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l’indicazione della data a decorrere dalla quale l’azione o le azioni di risoluzione acquistano efficacia.

4.   L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 69, 70 e 71, attraverso:

a)

il proprio sito Internet ufficiale;

b)

il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’ABE;

c)

il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione;

d)

se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

5.   Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione, noti tramite i registri o le banche dati dell’ente stesso che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.

Articolo 84

Riservatezza

1.   Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:

a)

autorità di risoluzione;

b)

autorità competenti e ABE;

c)

ministeri competenti;

d)

amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma della presente direttiva;

e)

potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell’uso dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;

f)

revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dall’autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

g)

organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;

h)

organi che amministrano sistemi di indennizzo degli investitori;

i)

l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;

j)

banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

k)

un ente-ponte o un veicolo di gestione delle attività;

l)

qualsiasi altra persona che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a persone di cui alle lettere da a) a k);

m)

l’alta dirigenza, i membri dell’organo di amministrazione e i dipendenti degli organismi o delle entità di cui alle lettere da a) a k) prima, durante o dopo la loro nomina.

2.   Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, le persone elencate al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h), j) e k), provvedono a che vi siano norme interne vigenti, ivi comprese norme per garantire la segretezza delle informazioni unicamente tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione.

3.   Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone ivi citate è fatto divieto di rivelare informazioni riservate ricevute nel corso di attività professionali oppure provenienti da un’autorità competente o un’autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni a norma della presente direttiva, a qualsiasi persona o autorità non operante nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva, se non in forma sommaria o aggregata, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o previo accordo espresso dell’autorità ovvero dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha fornito le informazioni.

Gli Stati membri provvedono a che non siano divulgate informazioni riservate dalle persone di cui al paragrafo 1 e che siano valutati gli eventuali effetti della divulgazione sull’interesse pubblico relativamente alla politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit.

La procedura di verifica degli effetti della divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti di un’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi al piano di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 5, 7, 10, 11 e 12 e all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli articoli 6, 8 e 15.

La responsabilità civile delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1 è contemplata in caso di violazione dei requisiti di cui al presente articolo, in conformità del diritto nazionale.

4.   Il presente articolo non osta a che:

a)

i dipendenti e gli esperti degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), condividano informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o entità; oppure

b)

le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di indennizzo degli investitori, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, o, fatto salvo l’articolo 98, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione, o, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

5.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con chiunque dei seguenti:

a)

fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione;

b)

commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altri organismi di indagine nel loro Stato membro, alle opportune condizioni; e

c)

autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l’effettuazione di revisioni legali;

6.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

7.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 3.

CAPO IX

Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 85

Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni

1.   Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un’approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, per quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi, conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l’esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.

2.   Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale il diritto di impugnazione avverso una decisione di adottare una misura di prevenzione delle crisi o una decisione di esercitare un potere, diversa da una misura di gestione delle crisi, di cui alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate da una decisione di adottare una misura di gestione della crisi abbiano il diritto di presentare ricorso avverso tale decisione. Gli Stati membri assicurano che il ricorso sia celere e che i tribunali nazionali ricorrano alle valutazioni economiche complesse dei fatti effettuate dall’autorità di risoluzione quale base per la propria valutazione.

4.   Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è soggetto alle disposizioni seguenti:

a)

la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata;

b)

la decisione dell’autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che una sospensione della sua esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico;

Ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquisito azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti e passività di un ente soggetto a risoluzione in virtù del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte di un’autorità di risoluzione, l’annullamento di una decisione di un’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall’autorità di risoluzione interessata e basati sulla decisione annullata. In tal caso, le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione.

Articolo 86

Limitazioni applicabili ad altre procedure

1.   Fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri provvedono a che, nei confronti di un ente soggetto a risoluzione o di un ente ovvero un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell’autorità di risoluzione e a che sia decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), unicamente con il consenso dell’autorità di risoluzione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione siano informate senza indugio in merito a domande di apertura di procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a prescindere dal fatto che essi siano soggetti a risoluzione o che una decisione sia stata resa pubblica conformemente all’articolo 83, paragrafi 4 e 5;

b)

si decida sulla domanda soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle due situazioni seguenti:

i)

l’autorità di risoluzione ha comunicato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un’azione di risoluzione in relazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

ii)

è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).

3.   Fatte salve tutte le limitazioni all’opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell’articolo 70, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell’obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un ente soggetto a risoluzione è o diventa parte.

TITOLO V

RISOLUZIONE DELLE CRISI DEI GRUPPI TRANSFRONTALIERI

Articolo 87

Principi generali relativi all’adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri

Gli Stati membri assicurano che, nell’adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità prendano in considerazione i seguenti principi generali:

a)

gli imperativi dell’efficacia della decisione e del mantenimento dei costi della risoluzione al più basso livello possibile al momento di avviare un’azione di risoluzione;

b)

le decisioni sono adottate e l’azione è avviata in modo tempestivo e con la dovuta sollecitudine, se necessario;

c)

le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità cooperano tra di loro per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

d)

i ruoli e le responsabilità delle autorità pertinenti all’interno di ciascuno Stato membro sono chiaramente definiti;

e)

sono presi debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui sono stabilite le imprese madri nell’Unione e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;

f)

sono presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascun singolo Stato membro in cui è stabilita una filiazione e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;

g)

sono presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui sono ubicate succursali significative e, in particolare, l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria di tali Stati membri;

h)

è preso debitamente in considerazione l’obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un’ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri, anche evitando un’iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;

i)

l’eventuale obbligo, a norma della presente direttiva, di consultare un’autorità prima di adottare una decisione o di avviare un’azione implica almeno l’obbligo di consultare tale autorità sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:

i)

un effetto sull’impresa madre nell’Unione, sulla filiazione o sulla succursale; e

ii)

un impatto sulla stabilità dello Stato membro in cui è stabilita o ubicata l’impresa madre nell’Unione, la filiazione o la succursale;

j)

le autorità di risoluzione, quando intraprendono azioni di risoluzione, tengono conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13 e li applicano, a meno che le autorità di risoluzione non reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tali piani;

k)

il requisito della trasparenza, ogniqualvolta la decisione o l’azione proposta possa avere implicazioni per la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori degli Stati membri interessati; e

l)

il riconoscimento che il coordinamento e la cooperazione hanno più probabilità di conseguire un risultato che riduce il costo complessivo della risoluzione.

Articolo 88

Collegi di risoluzione

1.   Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, 45, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.

In particolare, i collegi di risoluzione costituiscono un quadro in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di vigilanza su base consolidata possono svolgere i compiti seguenti:

a)

scambio di informazioni pertinenti per l’elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo, per l’esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei confronti dei gruppi e per la risoluzione a livello di gruppo;

b)

elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo conformemente agli articoli 12 e 13;

c)

valutazione della possibilità di risoluzione dei gruppi a norma dell’articolo 16;

d)

esercizio dei poteri di affrontare e rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi di gruppo a norma dell’articolo 18;

e)

decisione circa la necessità di stendere un programma di risoluzione di gruppo di cui all’articolo 91 o 92;

f)

raggiungimento dell’accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell’articolo 91 o 92;

g)

coordinamento della comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;

h)

coordinamento dell’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti a norma del titolo VII;

i)

definizione dei requisiti minimi per i gruppi a livello consolidato e di filiazione a norma dell’articolo 45.

Inoltre, i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero.

2.   Sono membri del collegio di risoluzione:

a)

l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;

b)

le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita una filiazione interessata dalla vigilanza su base consolidata;

c)

le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui è stabilita un’impresa madre di uno o più enti del gruppo, che sia un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d);

d)

le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono ubicate le succursali significative;

e)

l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri in cui l’autorità di risoluzione è membro del collegio di risoluzione. Se l’autorità competente di uno Stato membro non è la banca centrale dello stesso, l’autorità competente può decidere di essere accompagnata da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro;

f)

i ministeri competenti, quando le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti;

g)

l’autorità responsabile dei sistemi di garanzia dei depositi di uno Stato membro, quando l’autorità di risoluzione di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione;

h)

l’ABE, fatto salvo il paragrafo 4.

3.   Le autorità di risoluzione dei paesi terzi possono, qualora un’impresa madre o un ente stabiliti nell’Unione abbiano un ente filiazione o una succursale che, se fosse situata nell’Unione, sarebbe considerata significativa, possono essere invitate, su loro richiesta, a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti nell’articolo 98.

4.   L’ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione, tenendo conto delle norme internazionali. Essa è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L’ABE non ha diritti di voto per le votazioni che si svolgono nell’ambito dei collegi di risoluzione.

5.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste:

a)

stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso;

b)

coordina tutte le attività del collegio di risoluzione;

c)

ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione;

d)

comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

e)

decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell’importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori, segnatamente dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati;

f)

tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all’esito di dette riunioni.

I membri che partecipano al collegio di risoluzione cooperano strettamente.

In deroga alla lettera e), le autorità di risoluzione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all’ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un’entità del gruppo ubicata nel loro Stato membro.

6.   Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

7.   Tenendo conto delle norme internazionali, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 89

Collegi europei di risoluzione

1.   Se un ente di un paese terzo o un’impresa madre di un paese terzo ha enti filiazione nell’Unione stabiliti in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell’Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabiliti tali enti filiazioni nell’Unione o in cui tali succursali significative sono situate costituiscono un collegio europeo di risoluzione.

2.   Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all’articolo 88 in relazione agli enti filiazioni e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali.

3.   Qualora le filiazioni nell’Unione siano detenute da una società di partecipazione finanziaria stabilita nell’Unione o le succursali significative facciano capo a detta società di partecipazione finanziaria a norma dell’articolo 127, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità di vigilanza su base consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a norma di detta direttiva.

Laddove non si applichi il primo comma, i membri del collegio europeo di risoluzione designano e nominano il presidente.

4.   Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell’istituzione di un collegio europeo di risoluzione se altri gruppi o collegi, incluso un collegio di risoluzione istituito a norma dell’articolo 88, svolgono le stesse funzioni ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all’articolo 88 in tutti gli altri aspetti.

Articolo 90

Scambio di informazioni

1.   Fatto salvo l’articolo 84, le autorità di risoluzione e le autorità competenti si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva.

2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione negli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a i).

3.   Al momento della richiesta di informazioni che sono state fornite da un’autorità di risoluzione di un paese terzo, l’autorità di risoluzione chiede a quest’ultima di indicare il proprio assenso alla trasmissione di tali informazioni, salvo qualora l’autorità di risoluzione del paese terzo abbia già dato il proprio assenso alla trasmissione delle informazioni in questione.

Le autorità di risoluzione non hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni fornite da un’autorità di risoluzione di un paese terzo se l’autorità di risoluzione del paese terzo non ha dato il proprio assenso alla loro trasmissione.

4.   Le autorità di risoluzione condividono le informazioni con il ministero competente qualora queste riguardino una decisione o una questione che presuppone la notifica al ministero competente, la consultazione o l’approvazione del medesimo, oppure che può avere implicazioni per i fondi pubblici.

Articolo 91

Risoluzione della crisi di gruppo che interessa una filiazione del gruppo

1.   L’autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32 o 33, comunica senza indugio all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:

a)

la decisione secondo cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui agli articoli 32 o 33;

b)

le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l’autorità di risoluzione considera appropriate per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

2.   Al ricevimento di una comunicazione a norma del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione con gli altri membri del pertinente collegio di risoluzione, il probabile impatto delle azioni di risoluzione o delle altre misure comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro.

3.   Se l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione, che le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), probabilmente non consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni stabilite agli articoli 32 o 33 in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro, l’autorità di risoluzione competente per detto ente o per detta entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può avviare le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b).

4.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se valuta, previa consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione, che le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), probabilmente consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni stabilite agli articoli 32 o 33 in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro, propone, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo e lo presenta al collegio di risoluzione. Tale periodo di ventiquattro ore può essere prorogato con il consenso dell’autorità di risoluzione che ha proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo, paragrafo 1.

5.   In assenza di una valutazione da parte dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo entro ventiquattro ore, ovvero entro un periodo concordato più esteso, previa ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione che ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 1 può adottare le azioni di risoluzione o altre misure comunicate dalla stessa a norma di tale paragrafo, lettera b).

6.   Il programma di risoluzione di gruppo richiesto ai sensi del paragrafo 4:

a)

tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13 e li applica, a meno che le autorità di risoluzione non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detti piani;

b)

delinea le azioni di risoluzione che le pertinenti autorità di risoluzione devono avviare, in relazione all’impresa madre nell’Unione o a particolari entità del gruppo, al fine di conseguire gli obiettivi e i principi relativi alla risoluzione di cui agli articoli 31 e 34;

c)

specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione;

d)

stabilisce un piano di finanziamento che tenga conto del piano di risoluzione a livello di gruppo, dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera f), e della messa in comune di cui all’articolo 107.

7.   Fatto salvo il paragrafo 8, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Un’autorità di risoluzione, laddove dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni del disaccordo o del discostamento dal programma di risoluzione di gruppo, comunica tali motivazioni all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell’illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13, dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.

9.   Le autorità di risoluzione che non hanno dissentito ai sensi del paragrafo 8 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante le entità del gruppo nel rispettivo Stato membro.

10.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 7 o 9 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 8 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

11.   Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.

12.   In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutte le entità del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.

13.   Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità di un gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

Articolo 92

Risoluzione delle crisi di gruppo

1.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, laddove decida che un’impresa madre nell’Unione di cui è competente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32 o 33, comunica senza indugio le informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, lettere a) e b), all’autorità di vigilanza su base consolidata, se non è essa stessa a svolgere tale funzione, e agli altri membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione.

Le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza ai fini dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera b), possono comprendere l’attuazione di un programma di risoluzione di gruppo elaborato conformemente all’articolo 91, paragrafo 6, in qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)

le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di impresa madre comunicate a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera b), consentono verosimilmente il soddisfacimento delle condizioni stabilite all’articolo 32 o 33 in relazione a un’entità del gruppo in un altro Stato membro;

b)

le azioni di risoluzione o le altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale;

c)

una o più filiazioni soddisfano le condizioni di cui all’articolo 32 o 33 secondo un accertamento effettuato dalle autorità di risoluzione responsabili di tali filiazioni; oppure

d)

le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle filiazioni del gruppo in modo tale da rendere adeguato il programma di risoluzione di gruppo.

2.   Qualora le azioni proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 1 non includano un programma di risoluzione di gruppo, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione.

La decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo:

a)

tiene presenti i piani di risoluzione di cui all’articolo 13 e li applica, a meno che le autorità di risoluzione non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detti piani;

b)

tiene conto della stabilità finanziaria dello Stato membro interessato.

3.   Se le azioni proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo a norma del paragrafo 1 includono un programma di risoluzione di gruppo, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

Su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Un’autorità di risoluzione, laddove dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni del disaccordo o del discostamento dal programma di risoluzione di gruppo, comunica tali motivazioni all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell’illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’articolo 13, dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.

5.   Le autorità di risoluzione che non hanno dissentito sul programma di risoluzione di gruppo ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante le entità del gruppo nel loro Stato membro.

6.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 3 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

7.   Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.

In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione a un’entità del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nell’ambito del collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutte le entità del gruppo interessate.

Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 93

Accordi con paesi terzi

1.   Conformemente all’articolo 218 TFUE, la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi ai fini, tra l’altro, della condivisione di informazioni in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in ordine a enti, enti finanziari, imprese madri ed enti di paesi terzi, nelle situazioni seguenti:

a)

l’impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni o succursali ritenute significative in due o più Stati membri;

b)

l’impresa madre stabilita in uno Stato membro e che ha una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha uno o più enti filiazioni di paesi terzi;

c)

l’ente stabilito in uno Stato membro e che ha un’impresa madre, una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha una o più succursali in uno o più paesi terzi;

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione e le autorità pertinenti dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri previsti all’articolo 97.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono disposizioni in relazione a singoli enti, enti finanziari, imprese madri o enti di paesi terzi.

4.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all’entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato, purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con il presente titolo.

Articolo 94

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi e finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell’entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione a condizione che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da detto accordo.

2.   Qualora vi sia un collegio europeo di risoluzione istituito conformemente all’articolo 89, esso adotta una decisione congiunta circa un eventuale riconoscimento, fatto salvo l’articolo 95, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre che:

a)

ha filiazioni nell’Unione stabilite in succursali nell’Unione situate in, e ritenute significative da, due o più Stati membri; o

b)

ha attività, diritti o passività ubicate in due o più Stati membri ovvero disciplinate dal diritto di detti Stati membri.

In caso di adozione di una decisione congiunta circa il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi, le rispettive autorità di risoluzione nazionali fanno valere l’esecuzione delle procedure riconosciute conformemente al rispettivo diritto nazionale.

3.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione partecipanti al collegio europeo di risoluzione, oppure in assenza di quest’ultimo, ciascuna autorità di risoluzione interessata decide autonomamente circa l’eventuale riconoscimento e applicazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre.

La decisione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro in cui opera un ente o un’impresa madre di un paese terzo, e, in particolare, dell’impatto che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di un paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo come pure sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà di:

a)

esercitare poteri di risoluzione in relazione a:

i)

attività di un ente o di un’impresa madre di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dal diritto del loro Stato membro;

ii)

diritti o passività di un ente di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nell’Unione nel loro Stato membro o disciplinati dalla legge del loro Stato membro ovvero qualora i crediti relativi a tali diritti e passività siano opponibili nel loro Stato membro;

b)

perfezionare, anche imponendo ad un’altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o titoli di proprietà in relazione a una filiazione nell’Unione stabilita nello Stato membro designante;

c)

esercitare i poteri di cui all’articolo 69, 70 o 71 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un’entità di cui al presente articolo, paragrafo 2, ove tali poteri siano necessari ai fini dell’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi; e

d)

rendere non eseguibili i diritti di recesso, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure influire sui diritti contrattuali, di entità di cui al paragrafo 2 e altre entità del gruppo, qualora detto diritto derivi da un’azione di risoluzione intrapresa in relazione a un ente di un paese terzo, un’impresa madre di tali entità o altre entità del gruppo, sia da parte di un’autorità di risoluzione di un paese terzo oppure in conformità degli obblighi giuridici e normativi relativi ai meccanismi di risoluzione in tale paese, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino a essere eseguiti.

5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell’interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un’impresa madre quando l’autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti dell’impresa madre. Si applica inoltre al riguardo l’articolo 68.

6.   Il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi non pregiudica eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.

Articolo 95

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi

Previa consultazione con altre autorità di risoluzione qualora, a norma dell’articolo 89, sia istituito un collegio europeo di risoluzione, l’autorità di risoluzione può rifiutare di riconoscere o di applicare le procedure di risoluzione dei paesi terzi a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, se reputa:

a)

che le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l’autorità di risoluzione ovvero che le procedure abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria in un altro Stato membro;

b)

che un’azione autonoma di risoluzione a norma dell’articolo 96 in relazione a una succursale nell’Unione sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione;

c)

che i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficino dello stesso trattamento rispetto a creditori del paese terzo e depositanti aventi analoghi diritti giuridici in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione;

d)

che il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbiano concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; oppure

e)

che gli effetti di tale riconoscimento o applicazione siano contrari al diritto nazionale.

Articolo 96

Risoluzione di succursali nell’Unione

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per agire in relazione a una succursale nell’Unione non soggetta a procedure di risoluzione dei paesi terzi ovvero soggetta a procedure di risoluzione dei paesi terzi ove si applichi una delle circostanze di cui all’articolo 95.

Gli Stati membri assicurano che l’articolo 68 si applichi all’esercizio di tali poteri.

2.   Gli Stati membri provvedono a che un’autorità di risoluzione possa esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputa necessaria, nell’interesse pubblico, un’azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)

la succursale nell’Unione non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni imposte dal diritto nazionale per la sua autorizzazione e il suo esercizio in tale Stato membro e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un’azione di vigilanza ovvero un’azione pertinente di un paese terzo permetta alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;

b)

secondo il parere dell’autorità di risoluzione, l’ente del paese terzo non è disposto o non è in grado, oppure non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori dell’Unione o le obbligazioni create o contabilizzate attraverso la succursale e l’autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale ente del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza;

c)

l’autorità pertinente del paese terzo ha avviato procedure di risoluzione in relazione all’ente del paese terzo, ovvero ha notificato all’autorità di risoluzione l’intenzione di procedere in tal senso.

3.   L’autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nell’Unione, un’azione autonoma tiene conto degli obiettivi della risoluzione e avvia tale azione nel rispetto dei principi e requisiti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti:

a)

principi stabiliti all’articolo 34;

b)

requisiti relativi all’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo IV, capo III.

Articolo 97

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con un paese terzo a meno che e fin quando non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell’entrata in vigore di un accordo internazionale previsto all’articolo 93, paragrafo 1, con il paese terzo in questione nella misura in cui la materia del presente articolo non sia disciplinata da detto accordo.

2.   L’ABE può concludere intese quadro di cooperazione non vincolanti con le seguenti autorità pertinenti dei paesi terzi:

a)

se una filiazione nell’Unione è stabilita in due o più Stati membri, le autorità pertinenti del paese terzo in cui è stabilita l’impresa madre o la società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d);

b)

se un ente di un paese terzo gestisce una o più succursali nell’Unione in due o più Stati membri, l’autorità pertinente del paese terzo in cui l’ente è situato;

c)

se un’impresa madre o una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d), stabilita in uno Stato membro con un ente filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha anche uno o più enti filiazioni in paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui gli enti filiazioni sono stabiliti;

d)

se un ente con un ente filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha stabilito una o più succursali in uno o più paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui le succursali sono situate.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non prendono in considerazione enti specifici. Esse non impongono obblighi giuridici agli Stati membri.

3.   Le intese quadro di cooperazione di cui al paragrafo 2 stabiliscono tra le autorità che ne sono parte procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione agli enti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), ovvero ai gruppi che li comprendono:

a)

elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli da 10 a 13 e requisiti analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

b)

valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di tali enti e gruppi, in conformità degli articoli 15 e 16, e requisiti analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

c)

esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli articoli 17 e 18, e poteri analoghi previsti dalla diritto dei pertinenti paesi terzi;

d)

applicazione delle misure di intervento precoce ai sensi dell’articolo 27 e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

e)

applicazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e poteri analoghi a disposizione delle pertinenti autorità dei paesi terzi.

4.   Le autorità competenti o, secondo i casi, le autorità di risoluzione concludono intese di cooperazione non vincolanti, conformi all’intesa quadro conclusa dall’ABE, con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2.

Il presente articolo non impedisce agli Stati membri o alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Le intese di cooperazione concluse a norma del presente articolo tra le autorità di risoluzione degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono comprendere disposizioni sulle questioni seguenti:

a)

scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione;

b)

consultazione e cooperazione nell’elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 94 e 96, e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

c)

scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

d)

allerta precoce e consultazione delle parti dell’intesa di cooperazione prima di avviare, ai sensi della presente direttiva o del diritto del pertinente paese terzo, un’azione significativa che si ripercuote sull’ente o sul gruppo al quale l’intesa si riferisce;

e)

coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

f)

procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere da a) a e), compresi, se del caso, l’istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

6.   Gli Stati membri notificano all’ABE le intese di cooperazione concluse dalle autorità di risoluzione e dalle autorità competenti in conformità del presente articolo.

Articolo 98

Scambio di informazioni riservate

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

tali autorità dei paesi terzi sono soggette a requisiti e norme in materia di segreto professionale considerate, secondo il parere di tutte le autorità interessate, almeno equivalenti a quelle stabilite dall’articolo 84.

Nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati ad autorità di paesi terzi sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

b)

le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione, previste dalla diritto nazionale, analoghe a quelle previste dalla presente direttiva e, fatto salvo il presente paragrafo, lettera a), non sono utilizzate per altri scopi.

2.   Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti le rendono note alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni («autorità d’origine») ne autorizza la divulgazione;

b)

le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall’autorità d’origine.

3.   Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione.

TITOLO VII

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 99

Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento

È istituito un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento composto dagli elementi seguenti:

a)

meccanismi di finanziamento nazionali istituiti a norma dell’articolo 100;

b)

prestiti fra meccanismi nazionali di finanziamento, di cui all’articolo 106;

c)

messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo, di cui all’articolo 107.

Articolo 100

Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.   Gli Stati membri istituiscono uno o più meccanismi di finanziamento per permettere all’autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione.

Gli Stati membri provvedono a che l’uso dei meccanismi di finanziamento possa essere avviato da un’autorità pubblica designata o autorità investita di poteri amministrativi pubblici.

I meccanismi di finanziamento sono utilizzati esclusivamente in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi stabiliti negli articoli 31 e 34.

2.   Gli Stati membri possono ricorrere alla stessa struttura amministrativa dei relativi meccanismi di finanziamento ai fini del loro sistema di garanzia dei depositi.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento siano dotati di mezzi finanziari adeguati.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i meccanismi di finanziamento dispongono in particolare il potere di:

a)

raccogliere i contributi ex ante di cui all’articolo 103 ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo specificato all’articolo 102;

b)

raccogliere i contributi straordinari ex post di cui all’articolo 104 qualora i contributi di cui alla lettera a) siano insufficienti; e

c)

contrarre i prestiti e le altre forme di sostegno di cui all’articolo 105.

5.   Salvo laddove consentito dal paragrafo 6, ciascuno Stato membro istituisce il proprio meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di un fondo, il cui uso può essere avviato dalla rispettiva autorità di risoluzione ai fini di cui all’articolo 101, paragrafo 1.

6.   In deroga al presente articolo, paragrafo 5, uno Stato membro può, al fine di soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 1, istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi di contributi obbligatori di enti autorizzati nel suo territorio, contributi che si basano sui criteri di cui all’articolo 103, paragrafo 7, e non sono detenuti tramite un fondo controllato dall’autorità di risoluzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’importo costituito grazie ai contributi sia almeno pari all’importo che deve essere raccolto ai sensi dell’articolo 102;

b)

l’autorità di risoluzione dello Stato membro in questione abbia diritto a un importo pari all’ammontare di detti contributi, importo che lo Stato membro mette immediatamente a disposizione dell’autorità medesima su sua richiesta, per i soli fini di cui all’articolo 101;

c)

lo Stato membro notifichi alla Commissione la propria decisione di avvalersi della facoltà di strutturare i propri meccanismi di finanziamento conformemente al presente paragrafo;

d)

lo Stato membro notifichi alla Commissione l’importo di cui alla lettera b) almeno una volta all’anno; e

e)

salvo espresse disposizioni stabilite nel presente paragrafo, i meccanismi di finanziamento siano conformi agli articoli da 99 a 102, all’articolo 103, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6, e agli articoli da 104 a 109.

Ai fini del presente paragrafo, i mezzi finanziari disponibili da considerare per raggiungere il livello-obiettivo specificato all’articolo 102 possono includere contributi obbligatori derivanti da qualsiasi sistema di contributo obbligatorio istituito dagli Stati membri in qualsiasi momento tra il 17 giugno 2010 e il 2 luglio 2014 da enti nel loro territorio a fini di copertura dei costi connessi al rischio sistemico, al dissesto e alla risoluzione delle crisi degli enti, purché gli Stati membri rispettino le disposizioni del presente titolo. I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi non entrano nel calcolo del livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all’articolo 102.

Articolo 101

Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione può utilizzare i meccanismi di finanziamento istituiti in conformità dell’articolo 100 ai fini seguenti e limitatamente a quanto necessario per garantire l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione:

a)

garantire le attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, di un ente-ponte o di un veicolo di gestione delle attività;

b)

erogare prestiti all’ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, a un ente-ponte o a un veicolo di gestione delle attività;

c)

acquistare attività dell’ente soggetto a risoluzione;

d)

versare contributi a un ente-ponte e a un veicolo di gestione delle attività;

e)

pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori conformemente all’articolo 75;

f)

fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o della conversione di passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l’autorità di risoluzione decida di escludere determinati creditori dall’ambito di applicazione del bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafi da 3 a 8;

g)

concedere prestiti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento secondo il disposto dell’articolo 106;

h)

avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a g).

I meccanismi di finanziamento possono essere utilizzati per avviare le azioni di cui al primo comma nei confronti dell’acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

2.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), né per ricapitalizzare tale ente o entità. Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione, si applicano i principi che disciplinano l’uso di tale meccanismo di cui all’articolo 44.

Articolo 102

Livello-obiettivo

1.   Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1 % dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare.

2.   Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità dell’articolo 103 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 % dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori.

3.   Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell’articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo e, nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati svalutati successivamente, a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

I contributi regolari tengono debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo.

4.   Entro il 31 ottobre 2016 l’ABE presenta una relazione alla Commissione presentando raccomandazioni sul punto di riferimento adeguato per fissare il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione, in particolare segnalando se le passività complessive costituiscono una base più adeguata dei depositi protetti.

5.   In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta legislativa sulla base da adottare per il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione.

Articolo 103

Contributi ex ante

1.   Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell’articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione.

2.   I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro.

Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell’ente.

3.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell’articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo.

4.   Gli Stati membri provvedono a che l’obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che i contributi siano versati integralmente.

Gli Stati membri stabiliscono adeguati obblighi regolamentari di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo per assicurare il pagamento integrale dei contributi dovuti. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi. Gli Stati membri provvedono a che vigano misure per impedire elusioni, evasioni e abusi.

5.   Gli importi raccolti a norma del presente articolo sono impiegati soltanto per i fini previsti all’articolo 101, paragrafo 1.

6.   Fatti salvi gli articoli 37, 38, 40, 41 e 42, possono confluire nei meccanismi di finanziamento le somme ottenute dall’ente soggetto a risoluzione o dall’ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro utile.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2,tenuto conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

esposizione al rischio dell’ente, compresi l’importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria;

b)

stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento della società e attività estremamente liquide non ipotecate;

c)

situazione finanziaria dell’ente;

d)

probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione;

e)

misura in cui l’ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato;

f)

complessità della struttura dell’ente e la sua possibilità di risoluzione;

g)

importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più Stati membri o dell’Unione;

h)

il fatto che l’ente partecipi a un IPS.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per specificare:

a)

gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi, di cui al paragrafo 4;

b)

le misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi, di cui al paragrafo 4.

Articolo 104

Contributi straordinari ex post

1.   Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. Il pagamento di detti contributi straordinari ex post è ripartito fra gli enti in conformità delle regole stabilite all’articolo 103, paragrafo 2.

L’ammontare dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell’importo annuale dei contributi stabilito a norma dell’articolo 103.

2.   Ai contributi raccolti a norma del presente articolo si applica l’articolo 103, paragrafi da 4 a 8.

3.   L’autorità di risoluzione può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente dei contributi straordinari ex post per il meccanismo di finanziamento della risoluzione laddove il pagamento di tali contributi metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente. Tale rinvio non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell’ente. I contributi rinviati in forza del presente paragrafo sono pagati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 riguardo alla specifica delle circostanze e delle condizioni alle quali il pagamento dei contributi di un ente può essere rinviato in forza del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 105

Meccanismo di finanziamento alternativo

Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di finanziamento alternativo di loro competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti, enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell’articolo 103 non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari ex post previsti nell’articolo 104 non sono accessibili immediatamente o sufficienti.

Articolo 106

Prestiti fra meccanismi di finanziamento

1.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza possa richiedere prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento dell’Unione, quando:

a)

le somme raccolte a norma dell’articolo 103 non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti;

b)

i contributi straordinari ex post previsti dall’articolo 104 non sono accessibili immediatamente; e

c)

i meccanismi di finanziamento alternativi previsti dall’articolo 105 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza abbia il potere di erogare prestiti agli omologhi dell’Unione nelle circostanze previste dal paragrafo 1.

3.   A seguito di una richiesta a norma del paragrafo 1, ciascuno degli altri meccanismi di finanziamento nell’Unione decide se erogare prestiti al meccanismo di finanziamento che ha presentato la richiesta. Gli Stati membri possono chiedere che tale decisione sia adottata previa consultazione o con il consenso del ministero competente o del governo. La decisione è adottata con la dovuta sollecitudine.

4.   Il tasso d’interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni dei prestiti sono concordati tra il meccanismo di finanziamento mutuatario e gli altri meccanismi di finanziamento che hanno deciso di partecipare. Il tasso d’interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni sono i medesimi per il prestito di ogni meccanismo di finanziamento partecipante, salvo altrimenti convenuto tra tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.

5.   L’importo prestato da ciascun meccanismo di finanziamento della risoluzione partecipante è proporzionale all’ammontare dei depositi protetti nello Stato membro di tale meccanismo in relazione all’aggregato dei depositi protetti negli Stati membri dei meccanismi di finanziamento della risoluzione partecipanti. Tali percentuali di contributo possono variare previo accordo di tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.

6.   Un prestito in essere erogato a un meccanismo di finanziamento della risoluzione di un altro Stato membro a norma del presente articolo è considerato un’attività del meccanismo di finanziamento della risoluzione che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale meccanismo di finanziamento.

Articolo 107

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo

1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di una risoluzione di gruppo di cui all’articolo 91 o all’articolo 92, il meccanismo di finanziamento nazionale di ciascun ente che fa parte del gruppo contribuisca al finanziamento di tale risoluzione in conformità del presente articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo propone, previa consultazione delle autorità di risoluzione degli enti che fanno parte del gruppo e se necessario prima dell’avvio di un’azione di risoluzione, un piano di finanziamento nell’ambito del programma di risoluzione di gruppo previsto dagli articoli 91 e 92.

Il piano di finanziamento è concordato conformemente alla procedura decisionale di cui agli articoli 91 e 92.

3.   Il piano di finanziamento include:

a)

una valutazione a norma dell’articolo 36 in relazione alle entità del gruppo interessate;

b)

le perdite che devono essere rilevate da ciascuna entità del gruppo interessata al momento dell’impiego degli strumenti di risoluzione;

c)

per ciascuna entità del gruppo interessata, le perdite che subirebbe ciascuna classe di azionisti e creditori;

d)

eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all’articolo 109, paragrafo 1;

e)

il contributo complessivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e lo scopo e la forma del contributo;

f)

la base per il calcolo dell’importo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate è tenuto a fornire come contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);

g)

l’importo che il meccanismo di finanziamento nazionale dell’entità di ciascun gruppo interessato è tenuto a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e la forma di tali contributi;

h)

l’ammontare dei prestiti che i meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate contrarranno presso enti, enti finanziari e altri terzi a norma dell’articolo 105;

i)

i tempi necessari per l’utilizzo dei meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono situate le entità del gruppo interessate, nel caso di una eventuale proroga.

4.   La base per la ripartizione del contributo di cui al paragrafo 3, lettera e), è coerente con il paragrafo 5 del presente articolo e con i principi fissati nel piano di risoluzione di gruppo conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, lettera f), salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento.

5.   Salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento, la base per il calcolo del contributo di ciascun meccanismo di finanziamento nazionale tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

la percentuale di attività ponderate per il rischio del gruppo, detenuta presso gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;

b)

la percentuale di attività del gruppo detenuta presso gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione;

c)

la percentuale di perdite che hanno determinato l’esigenza della risoluzione del gruppo provenienti dalle entità del gruppo soggette alla vigilanza delle autorità competenti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione; e

d)

la percentuale delle risorse dei meccanismi di finanziamento di gruppo che, nell’ambito del piano di finanziamento, dovrebbero essere utilizzate per apportare un beneficio diretto alle entità del gruppo stabilite nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri prevedono in anticipo norme e procedure per assicurare che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale possa versare immediatamente il proprio contributo al finanziamento della risoluzione di gruppo.

7.   Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all’articolo 105, prestiti o altre forme di sostegno da enti, enti finanziari o da altri terzi.

8.   Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento nazionali di loro competenza possano garantire i prestiti contratti dai meccanismi di finanziamento di gruppo in conformità del paragrafo 7.

9.   Gli Stati membri provvedono a che i proventi o utili derivanti dall’uso dei meccanismi di finanziamento di gruppo siano distribuiti ai meccanismi di finanziamento nazionali in funzione dei contributi versati da ciascuno di essi per il finanziamento della risoluzione a norma del paragrafo 2.

Articolo 108

Classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

a)

abbiano lo stesso livello di priorità, che è superiore rispetto al livello previsto per i crediti vantati da creditori ordinari, non garantiti e non privilegiati:

i)

la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;

ii)

i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili tranne per il fatto che non sono stati effettuati presso filiali al di fuori dell’Unione di enti stabiliti all’interno dell’Unione;

b)

abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):

i)

i depositi protetti;

ii)

i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in insolvenza.

Articolo 109

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato risponda:

a)

se si applica lo strumento del bail-in, dell’ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati ai fini dell’assorbimento delle perdite nell’ente a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nella portata del bail-in e svalutati nella stessa misura dei creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza; oppure

b)

se si applicano uno o più strumenti di risoluzione diversi dallo strumento del bail-in, dell’ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito qualora i depositanti protetti avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza.

In tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non supera l’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza.

Ove si applichi lo strumento del bail-in, al sistema di garanzia dei depositi non è richiesto di versare alcun contributo per le spese di ricapitalizzazione dell’ente o ente-ponte a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).

Qualora una valutazione a norma dell’articolo 74 stabilisca che il contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite nette che esso avrebbe subito se l’istituzione fosse stata liquidata secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all’articolo 75.

2.   Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al presente articolo, paragrafo 1, ottemperi alle condizioni di cui all’articolo 36.

3.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.

4.   Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte non trasferita dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione, purché l’importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.

5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in virtù di essi e siano successivamente svalutati a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l’ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

In tutti i casi, la passività dei sistemi di garanzia dei depositi non supera l’ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo in forza dell’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE. Gli Stati membri possono, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario, stabilire una percentuale superiore al 50 %.

In ogni caso, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma della presente direttiva non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.

TITOLO VIII

SANZIONI

Articolo 110

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di enti, enti finanziari e imprese madri dell’Unione, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.   I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo 111

Disposizioni specifiche

1.   Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure almeno in relazione ai seguenti casi:

a)

mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento e dei piani di risanamento di gruppo, in violazione dell’articolo 5 o 7;

b)

mancata notifica dell’intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo all’autorità competente in violazione dell’articolo 25;

c)

mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell’articolo 11;

d)

mancata notifica da parte dell’organo di amministrazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), all’autorità competente quando l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell’articolo 81, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l’ente, l’ente finanziario, l’impresa madre nell’Unione o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni negli enti o nelle entità di cui all’articolo 1, lettera b), c) o d);

d)

nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell’impresa madre ultima nell’esercizio precedente;

e)

nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 2 luglio 2014;

f)

ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Articolo 112

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.

2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi:

a)

se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b)

se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;

c)

se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato agli enti o alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.

3.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

4.   Entro il 3 luglio 2016, l’ABE presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.

Articolo 113

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’ABE

1.   Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 84, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’ABE in merito a tutte le sanzioni da loro irrogate a norma dell’articolo 111, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

2.   L’ABE gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell’articolo 112 e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 114

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d)

l’ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e)

le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente e con l’autorità di risoluzione;

g)

le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;

h)

potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO IX

POTERI DI ESECUZIONE

Articolo 115

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 44, paragrafo 11, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 103, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 104, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 44, paragrafo 11, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 103, paragrafi 7 e, 8 e all’articolo 104, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 44, paragrafo 11, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 103, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 104, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.

TITOLO X

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE E 2013/36/UE E DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1093/2010 E (UE) n. 648/2012

Articolo 116

Modifica della direttiva 82/891/CEE

L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 82/891/CEE è sostituito dal seguente:

«4.   Si applica l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

Articolo 117

Modifiche della direttiva 2001/24/CE

La direttiva 2001/24/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e alle loro succursali ubicate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale.

4.   Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione previsti nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), la presente direttiva si applica anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE.

5.   Gli articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.

6.   L’articolo 33 della presente direttiva non si applica laddove si applichi l’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.

(37)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(38)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

—   «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;

—   «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;

—   «succursale»: una succursale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

—   «autorità competente»: un’autorità competente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 o un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE in relazione alle misure di riorganizzazione adottate in forza di tale direttiva;

—   «amministratore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

—   «autorità amministrative o giudiziarie»: le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione;

—   «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti destinati a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un’impresa di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una svalutazione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE;

—   «liquidatore»: la persona o l’organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;

—   «procedure di liquidazione»: le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro ai fini della realizzazione delle attività sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui tali procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo;

—   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39);

—   «strumento»: uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(39)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349).»;"

3)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Accordi di netting

Fatti salvi gli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE, gli accordi di netting sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.»;

4)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Fatti salvi gli articoli 68 e 71 della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 24 della presente direttiva, i contratti di vendita con patto di riacquisto sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono».

Articolo 118

Modifiche della direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), e al paragrafo 2, lettera d), oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE.

(40)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE

La presente direttiva non pregiudica le direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE».

Articolo 119

Modifica della direttiva 2004/25/CE

All’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

Articolo 120

Modifica della direttiva 2005/56/CE

All’articolo 3 della direttiva 2005/56/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

Articolo 121

Modifiche della direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

(43)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva 2014/59/UE, l’assemblea possa, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, decidere o modificare l’atto costitutivo per stabilire che un’assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni degli articoli 27 o 29 della direttiva 2014/59/UE e l’aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite agli articoli 32 e 33 della stessa direttiva.

6.   Ai fini del paragrafo 5, non si applicano l’obbligo per ciascuno Stato membro di fissare un unico termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, l’obbligo di assicurare la disponibilità di un ordine del giorno modificato di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e l’obbligo per ciascuno Stato membro di stabilire un’unica data di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3.».

Articolo 122

Modifica della direttiva 2011/35/UE

All’articolo 1 della direttiva 2011/35/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

Articolo 123

Modifica della direttiva 2012/30/UE

All’articolo 45 della direttiva 2012/30/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 10, l’articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 31, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 33 a 36 e gli articoli 40, 41 e 42 della presente direttiva non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45).

Articolo 124

Modifica della direttiva 2013/36/UE

All’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 125

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)   «autorità competente»:

i)

l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai sensi delle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE;

ii)

in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii)

in relazione alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (46), un’autorità designata come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva;

iv)

in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (47), un’autorità di risoluzione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, di tale direttiva.

(46)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 149)."

(47)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).»;"

2)

all’articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della direttiva 2014/59/UE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione in ogni Stato membro».

Articolo 126

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

All’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 è aggiunta la lettera seguente:

«k)

le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 127

Comitato per la risoluzione dell’ABE

L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ai fini della preparazione delle decisioni dell’ABE che devono essere prese a norma dell’articolo 44 ivi contenuto, comprese le decisioni relative a progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche di attuazione, in relazione ai compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. In particolare, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE garantisce che le decisioni di cui a detto articolo non interferiscano in nessun modo con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Tale comitato interno è composto dalle autorità di risoluzione di cui all’articolo 3 della presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva l’ABE collabora con l’EIOPA e l’ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini della presente direttiva, l’ABE garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l’elaborazione e il coordinamento di piani di risoluzione e sviluppa metodi intesi a facilitare la risoluzione degli enti finanziari in dissesto.

Articolo 128

Cooperazione con l’ABE

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 129

Clausola di revisione

Entro il 1o giugno 2018 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Valuta in particolare:

a)

sulla base della relazione dell’ABE di cui all’articolo 4, paragrafo 7, la necessità di eventuali modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale;

b)

sulla base della relazione dell’ABE di cui all’articolo 45, paragrafo 19, la necessità di eventuali modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale;

c)

il funzionamento e l’efficacia del ruolo conferito all’ABE a norma della presente direttiva, compreso quello di condurre mediazioni.

Se opportuno, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Nonostante il riesame di cui al primo comma, entro il 3 luglio 2017, la Commissione riesamina specificamente l’applicazione degli articoli 13, 18 e 45 relativamente ai poteri dell’ABE di condurre mediazioni vincolanti, al fine di tenere conto degli sviluppi futuri nel diritto dei servizi finanziari. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 130

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Essi applicano tuttavia le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 131

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 124 entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Articolo 132

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 39 del 12.2.2013, pag. 1.

(2)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 68.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(4)  Regolamento (UE) n. 75/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 7.2.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1092/2010, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(10)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(11)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2004/39/CE e direttiva 2011/61/UE (Cfr. pag. 349 della presente Gazzetta Ufficiale).

(12)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale).

(13)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Cfr. pag. 149 della presente Gazzetta Ufficiale).

(14)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(15)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(16)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(17)  Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

(18)  Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

(19)  Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

(20)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

(21)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

(22)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(23)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(24)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(25)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(26)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(27)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(28)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(29)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(30)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(31)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(32)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(33)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2011, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(35)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


ALLEGATO

SEZIONE A

Informazioni da inserire nei piani di risanamento

Il piano di risanamento riporta le informazioni seguenti:

1)

una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità globale di risanamento;

2)

una sintesi delle modifiche sostanziali apportate all’ente dopo l’ultimo piano di risanamento;

3)

un piano di comunicazione e informazione che delinea in che modo l’impresa intende gestire le eventuali reazioni potenzialmente negative del mercato;

4)

una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente;

5)

una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

6)

una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano, tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

7)

l’individuazione delle funzioni essenziali;

8)

una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell’ente;

9)

una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance dell’ente, nonché delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

10)

dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri dell’ente;

11)

dispositivi e misure intesi a garantire che l’ente abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché l’ente possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi allo loro scadenza;

12)

dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

13)

dispositivi e misure per ristrutturare le passività;

14)

dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

15)

dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

16)

dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, compresi infrastrutture e servizi informatici;

17)

dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

18)

altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

19)

misure preparatorie che l’ente ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva dell’ente;

20)

un quadro degli indicatori nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

SEZIONE B

Informazioni che le autorità di risoluzione possono chiedere agli enti ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione

Ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere agli enti di fornire almeno le informazioni seguenti:

1)

una descrizione dettagliata della struttura organizzativa dell’ente, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

2)

l’identificazione dell’assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

3)

l’ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave relativamente a ciascuna persona giuridica;

4)

una classificazione delle operazioni essenziali e delle linee di business principali dell’ente, comprese le detenzioni di attività sostanziali e le passività relative a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

5)

una descrizione dettagliata delle componenti delle passività dell’ente e di tutte le sue persone giuridiche, operando una separazione almeno per tipo e ammontare dei debiti a breve e lungo termine e delle passività garantite, non garantite e subordinate;

6)

i dettagli delle passività dell’ente che sono passività ammissibili;

7)

l’individuazione delle procedure necessarie per stabilire a chi l’ente abbia ceduto garanzie reali, il titolare delle stesse e il paese nel quale sono ubicate;

8)

una descrizione delle esposizioni fuori bilancio dell’ente e delle sue persone giuridiche, compresa l’attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;

9)

le coperture rilevanti dell’ente, compresa l’attribuzione alle singole persone giuridiche;

10)

l’identificazione delle controparti principali o più critiche dell’ente, nonché analisi dell’impatto del dissesto delle controparti principali sulla situazione finanziaria dell’ente;

11)

ciascun sistema nel quale l’ente effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

12)

ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale l’ente partecipa direttamente o indirettamente, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

13)

un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dall’ente, compresi quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le informazioni finanziarie e regolamentari, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

14)

l’identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente;

15)

l’identificazione e classificazione delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze tra persone giuridiche diverse, quali:

personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

esposizioni creditizie effettive o potenziali;

accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempimenti reciproci e meccanismi di netting tra affiliati;

trasferimenti di rischi e accordi di scambio back to back; accordi sul livello di servizio;

16)

l’autorità competente e autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica;

17)

il membro dell’organo di amministrazione responsabile della fornitura delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione dell’ente nonché i responsabili, se diversi, per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

18)

una descrizione dei meccanismi che l’ente ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l’autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni che ha stabilito sono necessarie per l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione;

19)

tutti gli accordi stipulati dagli enti e dalle loro persone giuridiche con parti terze che potrebbero essere estinti se le autorità decidessero di applicare uno strumento di risoluzione ed eventualità che le conseguenze dell’estinzione possano incidere sull’applicazione di tale strumento;

20)

una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

21)

informazioni concernenti gravami sulle attività, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C

Aspetti che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo, l’autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti che seguono.

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un gruppo, i riferimenti a un ente si intendono come applicabili a qualsiasi ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), all’interno di un gruppo:

1)

la misura in cui l’ente è in grado di attribuire le linee di business principali e operazioni essenziali a persone giuridiche;

2)

la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;

3)

la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;

4)

la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dall’ente sono pienamente opponibili in caso di risoluzione dell’ente;

5)

la misura in cui la struttura di governance dell’ente è adeguata per assicurare la gestione e l’osservanza delle politiche interne dell’ente a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

6)

la misura in cui l’ente dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione delle operazioni essenziali o delle linee di business principali;

7)

la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell’accesso a sistemi di pagamento e regolamento;

8)

l’adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere alle autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;

9)

la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace dell’ente in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

10)

la misura in cui l’ente ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall’autorità di risoluzione;

11)

la misura in cui l’ente è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per l’ente interessato sia per l’ente nuovo nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;

12)

la misura in cui l’ente ha instaurato procedure adeguate affinché le autorità di risoluzione possano disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;

13)

se il gruppo prevede garanzie infragruppo, misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

14)

qualora il gruppo effettui operazioni back to back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

15)

la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back to back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

16)

la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l’applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business alle entità del gruppo;

17)

l’ammontare e la tipologia delle passività ammissibili dell’ente;

18)

qualora la valutazione coinvolga una società di partecipazione mista, la misura in cui la risoluzione di entità del gruppo che sono enti o enti finanziari può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;

19)

l’esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

20)

la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell’Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un’azione coordinata fra autorità dell’Unione e autorità dei paesi terzi;

21)

la possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura dell’ente;

22)

la misura in cui la struttura del gruppo permette all’autorità di risoluzione di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue entità senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull’economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;

23)

gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con filiazioni stabilite in giurisdizioni diverse;

24)

la credibilità dell’uso degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

25)

la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l’impatto della risoluzione dell’ente sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

26)

la misura in cui la risoluzione dell’ente potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull’economia in generale;

27)

la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l’applicazione degli strumenti o l’esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altri enti o dei mercati finanziari;

28)

la misura in cui la risoluzione dell’ente potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento di sistemi di pagamento e regolamento.


12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/349


DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito sostanziali modifiche in diverse occasioni (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza, è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 93/22/CEE (6) era intesa a stabilire le condizioni in presenza delle quali le imprese di investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell’autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro d’origine. A tal fine la direttiva mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, comprese le norme di comportamento. Essa prevedeva inoltre l’armonizzazione di alcune condizioni riguardanti il funzionamento dei mercati regolamentati.

(3)

Negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l’ampia gamma di servizi e strumenti che è loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di tali sviluppi è opportuno che il quadro giuridico dell’Unione disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è necessario assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l’Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro d’origine. In considerazione di quanto precede, la direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/39/CE.

(4)

La crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari. L’evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti.

(5)

Gli organismi di regolamentazione concordano a livello internazionale sul fatto che le carenze a livello di governance societaria di numerosi enti finanziari, compresa l’assenza di validi sistemi di controllo e di equilibri al loro interno, hanno contribuito alla crisi finanziaria. Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli enti finanziari e causare problemi sistemici tanto negli Stati membri quanto a livello globale. Il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai clienti può recare danno agli investitori e portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi. Per ovviare al potenziale effetto negativo di tali carenze nei meccanismi di governance societaria la direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere integrata da principi più dettagliati e norme minime. Tali principi e norme dovrebbero essere applicati tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle imprese di investimento.

(6)

Il gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’UE ha invitato l’Unione a elaborare un insieme più armonizzato di norme finanziarie. Nel contesto della futura architettura di vigilanza europea il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha inoltre sottolineato la necessità di elaborare un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti finanziari nel mercato interno.

(7)

Alla luce di quanto precede, la direttiva 2004/39/CE è ora in parte rifusa nella presente direttiva e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Insieme i due strumenti dovrebbero costituire il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che effettuano servizi o attività di investimento nell’Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere letta in combinato disposto con il regolamento. Essa dovrebbe contenere le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione dell’attività, l’acquisizione di partecipazioni qualificate, l’esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi, le condizioni di esercizio per le imprese di investimento al fine di garantire la tutela degli investitori, i poteri delle autorità di vigilanza degli Stati membri d’origine e di quelli ospitanti nonché il regime sanzionatorio. Poiché l’obiettivo principale e l’oggetto della presente direttiva consistono nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti i settori di cui sopra, la direttiva dovrebbe essere basata sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di attuazione nei settori contemplati dalla presente direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.

(8)

È opportuno includere nell’elenco degli strumenti finanziari i derivati su merci e altri derivati costituiti e negoziati in modo tale da richiedere un approccio di regolamentazione comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali.

(9)

Tra gli strumenti finanziari oggetto della presente direttiva figureranno i contratti energetici soggetti a regolamento fisico e scambiati nell’ambito di sistemi organizzati di negoziazione, ad eccezione di quelli già disciplinati dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Sono state introdotte diverse misure per attenuare l’impatto dell’inclusione di tali strumenti sulle imprese che negoziano tali prodotti. Tali imprese sono attualmente esenti dai requisiti in materia di fondi propri previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); l’esenzione sarà inoltre oggetto di riesame a norma dell’articolo 493, paragrafo 1, di tale regolamento prima della sua scadenza al più tardi alla fine del 2017. Poiché tali contratti sono strumenti finanziari, i requisiti imposti dalla legislazione sui mercati finanziari dovrebbero essere applicati fin dall’inizio, e di conseguenza quelli relativi alle limitazioni delle posizioni, gli obblighi di comunicazione e le norme in materia di abusi di mercato dovrebbero trovare applicazione a partire dall’acquisizione dell’applicabilità da parte della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014. È comunque previsto un periodo di introduzione progressiva di 42 mesi per quanto riguarda l’applicazione dell’obbligo di compensazione e degli obblighi di marginazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)

Poiché l’ambito di applicazione è limitato agli strumenti derivati su merci scambiati nell’ambito di sistemi organizzati di negoziazione e soggetti a regolamento fisico è opportuno introdurre restrizioni che prevengano eventuali scappatoie e l’arbitraggio regolamentare che può derivarne. È pertanto necessario prevedere un atto delegato che specifichi ulteriormente il significato dell’espressione «soggetto a regolamento fisico» tenendo conto, quanto meno, dell’introduzione di un obbligo irrevocabile di consegna fisica vincolante e opponibile a terzi, senza diritto a regolamenti in contanti o a operazioni di compensazione, salvo in caso di forza maggiore, default o altra situazione di impossibilità di assolvimento caratterizzata da buona fede.

(11)

Nei mercati secondari a pronti di quote di emissioni è stata riscontrata una serie di pratiche fraudolente che potrebbero compromettere la fiducia nel sistema di scambio di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); sono quindi in fase di adozione apposite misure intese a rafforzare il sistema dei registri di quote di emissioni e le condizioni per aprire un conto ai fini dello scambio di queste ultime. Per rafforzare l’integrità e salvaguardare il buon funzionamento di tali mercati, prevedendo anche un’ampia vigilanza dell’attività di scambio, è appropriato integrare le misure adottate a norma della direttiva 2003/87/CE inserendo le quote di emissioni a pieno titolo nell’ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e classificandole come strumenti finanziari.

(12)

La presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nello svolgere servizi e/o attività di investimento a titolo professionale. È pertanto opportuno escludere dal suo ambito d’applicazione chiunque eserciti altre attività professionali.

(13)

È necessario introdurre una regolamentazione organica che disciplini l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle operazioni degli investitori nonché mantenere l’integrità e l’efficienza globale del sistema finanziario. È opportuno introdurre un quadro coerente e sensibile al rischio che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini attualmente esistenti nel mercato finanziario europeo. È necessario prendere atto dell’emergere, a fianco dei mercati regolamentati, di una nuova generazione di sistemi di negoziazione organizzati che dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi atti a preservare il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari nonché ad assicurare che tali sistemi di negoziazione organizzati non beneficino di lacune normative.

(14)

Tutte le sedi di negoziazione, ossia i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, dovrebbero stabilire norme trasparenti e non discriminatorie che disciplinino l’accesso ai sistemi stessi. Tuttavia, se da un lato è opportuno che i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione continuino a essere soggetti a requisiti simili riguardo ai membri o partecipanti che possono ammettere, dall’altro i sistemi organizzati di negoziazione dovrebbero essere in grado di stabilire e restringere l’accesso sulla base, fra l’altro, del ruolo e degli obblighi che hanno nei confronti dei clienti. A tale proposito le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di specificare i parametri applicabili al sistema, ad esempio il tempo di latenza minimo, purché il tutto avvenga all’insegna dell’apertura e della trasparenza e non comporti discriminazioni da parte del gestore della piattaforma.

(15)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 definisce la «controparte centrale» (CCP) come una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; le controparti centrali non rientrano nel concetto di sistema organizzato di negoziazione quale definito dalla presente direttiva.

(16)

Le persone che hanno accesso ai mercati regolamentati o ai sistemi multilaterali di negoziazione sono definite membri o partecipanti. I due termini possono essere utilizzati indifferentemente. Tali termini non includono gli utenti che accedono alle sedi di negoziazione unicamente tramite accesso elettronico diretto.

(17)

Gli internalizzatori sistematici dovrebbero essere definiti come imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. Ai fini di un’applicazione oggettiva ed effettiva di tale definizione alle imprese di investimento, tutte le negoziazioni bilaterali svolte con i clienti dovrebbero essere pertinenti e dovrebbero essere elaborati appositi criteri per l’identificazione delle imprese di investimento tenute a registrarsi come internalizzatori sistematici. Se da un lato le sedi di negoziazione sono strutture in cui interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi interagiscono nel sistema, dall’altro gli internalizzatori sistematici non dovrebbero essere autorizzati a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione.

(18)

Le persone che amministrano mezzi propri (patrimonio) e le imprese che non svolgono servizi di o attività di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari che non sono strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva a meno che non si tratti di market maker, membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, oppure che abbiano un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza o negozino per conto proprio in sede di esecuzione degli ordini dei clienti.

(19)

Il comunicato dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali del 15 aprile 2011 stabilisce la necessità che i partecipanti ai mercati di strumenti derivati su merci siano soggetti a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate, e che quindi alcune esenzioni dalla direttiva 2004/39/CE siano modificate.

(20)

È opportuno che non rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva le persone, compresi i market maker, che negoziano per conto proprio in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, escluse le persone che negoziano per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.oppure che forniscono ai clienti o ai fornitori della loro attività principale servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, a condizione che tale attività sia accessoria rispetto alla loro attività principale a livello di gruppo e che tale attività principale non rappresenta né la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, né la prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), né supporto agli scambi (market-making) di strumenti derivati su merci, e che dette persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. I criteri tecnici per stabilire quando un’attività sia accessoria rispetto all’attività principale dovrebbero essere chiariti nell’ambito di norme tecniche di regolamentazione, tenendo conto dei criteri di cui alla presente direttiva.

Tali criteri dovrebbero garantire che le imprese non finanziarie che negoziano strumenti finanziari in misura sproporzionata rispetto al livello di investimenti dell’attività principale rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva. In tale ottica detti criteri dovrebbero prendere in considerazione, quanto meno, la necessità che le attività accessorie rappresentino una minoranza delle attività a livello di gruppo e la portata delle attività di negoziazione svolte rispetto al complesso delle attività di negoziazione condotte sul mercato in relazione alla classe di attivi in questione. È opportuno che, laddove le autorità di regolamentazione, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’Unione o nazionali, oppure le sedi di negoziazione impongano l’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, le operazioni effettuate allo scopo di conformarsi a tale obbligo dovrebbero essere escluse dalla valutazione atta a stabilire se un’attività sia accessoria o meno.

(21)

Ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014, che disciplinano sia i derivati negoziati in borsa che i derivati OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, le attività per cui si ritiene oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e le operazioni infragruppo dovrebbero essere valutate in un modo che risulti coerente con il regolamento (UE) n. 648/2012.

(22)

Le persone che negoziano strumenti derivati su merci, quote di emissioni e derivati sulle stesse possono negoziare anche altri strumenti finanziari nell’ambito delle loro attività di gestione del rischio commerciale di tesoreria al fine di tutelarsi da rischi come quello di cambio. È quindi importante chiarire che le esenzioni si applicano cumulativamente. Ad esempio, ci si può avvalere dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j) in concomitanza con l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

(23)

Tuttavia, al fine di evitare ogni potenziale abuso delle esenzioni, i market maker negli strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissioni o dagli strumenti derivati sulle stesse, a condizione che la loro attività di market making sia accessoria alla loro attività principale considerata a livello di gruppo e a condizione che non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non dovrebbero beneficiare di altre esenzioni.

(24)

La negoziazione per conto proprio in sede di esecuzione degli ordini dei clienti dovrebbe comprendere le imprese che eseguono gli ordini di diversi clienti incrociandoli su base matched principal (eseguendo cioè per proprio conto operazioni a compensazione di quelle dei clienti con la cosiddetta tecnica del back to back trading); tali imprese dovrebbero essere considerate come debitori principali e dovrebbero essere soggette alle disposizioni della presente direttiva concernenti sia l’esecuzione di ordini per conto dei clienti che la negoziazione per conto proprio.

(25)

L’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari come attività accessoria fra due persone la cui attività principale, a livello di gruppo, non consiste né nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva né nella prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 20136/36/UE non dovrebbe essere considerata una negoziazione per conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei clienti.

(26)

Nel testo il termine «persona» dovrebbe essere inteso come comprensivo sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

(27)

È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le imprese di assicurazione (vita) le cui attività sono oggetto di opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) quando svolgono le attività previste in tale direttiva.

(28)

La presente direttiva non dovrebbe essere applicabile alle persone che non prestano servizi a terzi e che svolgono invece un’attività consistente nel prestare servizi di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o ad altre imprese figlie della loro impresa madre.

(29)

Esistono imprese di pubblica utilità locali del settore energetico e gestori di impianti industriali che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE e che raggruppano ed esternalizzano a imprese figlie non consolidate le loro attività di negoziazione a fini di copertura dei rischi commerciali. Tali joint venture non forniscono alcun altro servizio e svolgono esattamente la stessa funzione delle persone di cui al considerando 28. Per garantire la parità di condizioni possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva anche le joint venture detenute congiuntamente da imprese di pubblica utilità locali del settore energetico oppure da operatori ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE che prestano esclusivamente servizi di investimento per dette imprese di pubblica utilità del settore energetico o per i citati operatori di cui all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE, purché le imprese o gli operatori in questione di cui all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE siano esenti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), in caso di effettuazione diretta dei citati servizi di investimento. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di opportune garanzie e un’adeguata tutela degli investitori, gli Stati membri che optano per l’esenzione delle citate joint venture dovrebbero applicare a queste ultime requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva, in particolare durante la fase di autorizzazione, la valutazione della loro reputazione ed esperienza e dell’idoneità dei vari azionisti, l’esame delle condizioni per l’autorizzazione iniziale e la vigilanza continua nonché le norme di comportamento.

(30)

È altresì opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le persone che prestano servizi di investimento soltanto occasionalmente nell’ambito della propria attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che la disciplina non escluda la prestazione, a titolo occasionale, di servizi di investimento.

(31)

La presente direttiva non dovrebbe essere applicabile alle persone che forniscono servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di regimi di partecipazione dei lavoratori e che pertanto non prestano servizi di investimento a terzi.

(32)

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le banche centrali e altri organismi che svolgano funzioni analoghe nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella medesima, intendendo per «gestione» anche l’investimento del debito pubblico, ad eccezione degli organismi a capitale parzialmente o integralmente pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l’acquisizione di partecipazioni.

(33)

Al fine di chiarire il regime di esenzioni per il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli altri organi nazionali che svolgono funzioni analoghe e gli organi che intervengono nella gestione del debito pubblico, è opportuno limitare tali esenzioni agli organi e agli istituti che svolgono le loro funzioni in conformità del diritto di uno Stato membro o dell’Unione nonché agli organi internazionali a cui aderiscono due o più Stati membri aventi la finalità di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei propri membri che stanno affrontando, o potrebbero trovarsi ad affrontare, gravi problemi finanziari, ad esempio il meccanismo europeo di stabilità.

(34)

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva gli organismi di investimento collettivo e i fondi pensione, coordinati o meno a livello di Unione, nonché i depositari o i gestori di tali organismi, in quanto essi sono soggetti a una normativa specifica adeguata alle loro attività.

(35)

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) oppure ai codici di rete o agli orientamenti adottati a norma di tali atti legislativi. In conformità dei suddetti atti legislativi, i gestori del sistema di trasmissione hanno obblighi e responsabilità specifici e sono soggetti a una speciale certificazione nonché alla vigilanza di particolari autorità competenti per il settore. I gestori del sistema di trasmissione dovrebbero beneficiare dell’esenzione in oggetto anche quando si avvalgono di altre persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate dagli atti legislativi menzionati in precedenza ovvero dai codici di rete o dagli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti. I gestori del sistema di trasmissione non dovrebbero avere la possibilità di beneficiare della suddetta esenzione quando effettuano servizi di investimento o attività di investimento in strumenti finanziari, ivi incluso quando gestiscono una piattaforma per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari.

(36)

Per beneficiare delle esenzioni dalla presente direttiva le persone interessate dovrebbero soddisfare costantemente le condizioni fissate per le esenzioni stesse. In particolare le persone che svolgono servizi o attività d’investimento e beneficiano delle esenzioni previste nella presente direttiva in quanto tali servizi o attività sono accessori rispetto all’ attività principale di tali persone, considerata nell’ambito del gruppo, tali persone dovrebbero cessare di beneficiare dell’esenzione riguardante i servizi accessori laddove venga meno il carattere accessorio di tali servizi o attività rispetto all’attività principale di tali persone.

(37)

Ai fini della tutela degli investitori e della stabilità del sistema finanziario le persone che svolgono i servizi e/o le attività di investimento contemplati dalla presente direttiva dovrebbero essere soggette ad autorizzazione da parte dei rispettivi Stati membri d’origine.

(38)

La presente direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di un’ulteriore autorizzazione a svolgere servizi o attività di investimento per gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE. Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento le autorità competenti dovrebbero verificare, prima di concedere un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, che detto ente rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(39)

I depositi strutturati si sono affermati come una forma di prodotto di investimento, ma, a differenza di altri investimenti strutturati, non sono oggetto di nessun atto legislativo a tutela degli investitori a livello di Unione. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia degli investitori e rendere più uniforme il trattamento normativo concernente la distribuzione dei diversi prodotti di investimento al dettaglio preassemblati al fine di assicurare un adeguato livello di tutela degli investitori in tutta l’Unione. I depositi strutturati dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva. A tale riguardo è necessario chiarire che, poiché i depositi strutturati sono una forma di prodotto di investimento, non comprendono i depositi legati unicamente ai tassi di interesse, come Euribor o Libor, a prescindere dall’eventualità che i tassi di interesse siano predeterminati oppure dal fatto che siano fissi o variabili. I depositi in questione dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(40)

Nell’applicazione della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi l’attività di vendita di depositi strutturati ai clienti o di consulenza agli stessi in proposito dovrebbe essere intesa come quella di intermediazione per tali prodotti emessi da enti creditizi che possono raccogliere depositi in conformità della direttiva 2013/36/UE.

(41)

I depositari centrali di titoli (CDS) sono enti di importanza sistemica per i mercati finanziari che garantiscono la registrazione iniziale dei titoli, la gestione dei conti che contengono i titoli emessi e il regolamento di praticamente tutte le negoziazioni di titoli. I CDS devono essere specificamente regolamentati dal diritto dell’Unione a norma del quale e sottoposti ad autorizzazione e a determinate condizioni di esercizio. Tuttavia i CDS, oltre ai servizi fondamentali esplicitati in altri atti legislativi dell’Unione, possono teoricamente effettuare i servizi e le attività di investimento disciplinati dalla presente direttiva.

Al fine di garantire che tutte le entità che svolgono servizi e attività di investimento siano soggette allo stesso quadro normativo, è opportuno assicurare che tali CDS non siano soggetti ai requisiti della presente direttiva concernenti l’autorizzazione e alcune condizioni operative, ma che il diritto dell’Unione che disciplina i CDS come tale dovrebbe garantire che essi sono soggettivi alle disposizioni della presente direttiva quando prestano servizi di investimento o svolgono attività di investimento in aggiunta ai servizi specificati in tale diritto dell’Unione.

(42)

Al fine di rafforzare la tutela degli investitori nell’Unione è opportuno limitare le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva le persone che prestano servizi di investimento a clienti che, di conseguenza, non sono protetti dalla direttiva stessa. In particolare è opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare a tali persone requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva, in particolare durante la fase di autorizzazione, la valutazione della loro reputazione ed esperienza e dell’idoneità degli azionisti, l’esame delle condizioni per l’autorizzazione iniziale e la vigilanza continua nonché le norme di comportamento.

Inoltre, le persone escluse dall’applicazione della presente direttiva dovrebbero essere coperte da un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o da un’assicurazione della responsabilità civile professionale che garantisca una protezione equivalente ai propri clienti nelle situazioni contemplate dalla suddetta direttiva.

(43)

La presente direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di un’ulteriore autorizzazione per le imprese di investimento che svolgono, su base non regolare, uno o più servizi oppure una o più attività di investimento non contemplati dalla sua autorizzazione.

(44)

Ai fini della presente direttiva l’attività di ricezione e trasmissione di ordini dovrebbe comprendere anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una transazione fra di essi.

(45)

Le imprese di investimento e gli enti creditizi che distribuiscono strumenti finanziari di loro emissione dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando prestano ai loro clienti servizi di consulenza in materia di investimenti. Per eliminare l’incertezza e rafforzare la tutela degli investitori è opportuno prevedere l’applicazione della presente direttiva quando, nel mercato primario, le imprese di investimento e gli enti creditizi distribuiscono strumenti finanziari di loro emissione senza fornire alcuna consulenza. A tal fine è opportuno estendere la definizione di «servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti».

(46)

In virtù dei principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d’origine le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero astenersi dal concedere o revocare l’autorizzazione qualora determinati elementi, come il contenuto dei programmi operativi, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che un’impresa di investimento ha scelto l’ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività. Se un’impresa di investimento è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Se un’impresa di investimento non è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede centrale. Gli Stati membri dovrebbero altresì prescrivere che la sede centrale di un’impresa di investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d’origine e che operi effettivamente nello stesso.

(47)

La direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) stabilisce criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di progetti di acquisizione in un’impresa di investimento e per la procedura relativa alla loro applicazione. Al fine di fornire certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda il processo di valutazione e il relativo risultato, è opportuno confermare i criteri e il processo di valutazione prudenziale di cui alla suddetta direttiva.

Le autorità competenti dovrebbero in particolare valutare l’adeguatezza del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri di seguito elencati: la reputazione del candidato acquirente, la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, dirigeranno l’attività dell’impresa di investimento, la solidità finanziaria del candidato acquirente, la capacità dell’impresa di investimento di soddisfare i requisiti prudenziali basati sulla presente direttiva e su altre direttive, in particolare la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e la direttiva 2013/36/UE, l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo o del Consiglio (22), ovvero un tentativo in tal senso, o che il progetto di acquisizione possa aumentare il rischio che si verifichino simili situazioni.

(48)

Un’impresa di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d’origine dovrebbe essere autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento in tutta l’Unione senza dover richiedere un’autorizzazione separata all’autorità competente dello Stato membro in cui desidera prestare tali servizi o effettuare tali attività.

(49)

Poiché talune imprese di investimento sono esentate da determinati obblighi imposti dalla direttiva 2013/36/UE, esse dovrebbero avere l’obbligo di detenere un capitale minimo o di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ovvero di adottare una soluzione che combini entrambi gli elementi. È opportuno che gli adeguamenti degli importi di tale assicurazione tengano conto di quelli effettuati nel quadro della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23). Tale particolare regime di adeguatezza patrimoniale descritto dovrebbe lasciare impregiudicate eventuali decisioni riguardanti il trattamento che si riterrà opportuno riservare a tali imprese nel quadro delle future modifiche del diritto dell’Unione in materia di adeguatezza patrimoniale.

(50)

Poiché l’ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale dovrebbe essere limitato ai soggetti che costituiscono una fonte di rischio di controparte per gli altri partecipanti al mercato in quanto gestiscono un portafoglio di negoziazione a titolo professionale, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i soggetti che negoziano per conto proprio strumenti finanziari diversi dai derivati su merci, quote di emissione o loro derivati. a condizione che non siano market maker, non negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti, non siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, non abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e non applichino un tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.

(51)

Per tutelare i diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari degli investitori nonché i diritti degli investitori sui fondi affidati a un’impresa, è opportuno che tali diritti siano tenuti separati da quelli dell’impresa. Tale principio non dovrebbe tuttavia impedire all’impresa di operare in nome proprio ma per conto dell’investitore quando la natura stessa della transazione lo richieda e l’investitore vi acconsenta, per esempio in caso di prestito di titoli.

(52)

I requisiti concernenti la protezione delle attività del cliente rappresentano uno strumento fondamentale per la tutela dei clienti nell’effettuazione di servizi e attività. Tali requisiti possono essere esclusi quando la piena proprietà dei fondi e dello strumento finanziario è trasferita a un’impresa di investimento a fini di copertura di obbligazioni presenti o future, effettive, condizionate o potenziali. Una tale ampiezza di possibilità può generare incertezza e compromettere l’efficacia dei requisiti concernenti la tutela delle attività del cliente. Pertanto, almeno quando si tratta delle attività di clienti al dettaglio, è opportuno limitare la possibilità che le imprese di investimento concludano contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, quali definiti dalla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), a fini di assicurazione o comunque di copertura delle loro obbligazioni.

(53)

È necessario rafforzare il ruolo degli organi di gestione delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati nell’assicurare una gestione sana e prudente delle imprese, la promozione dell’integrità del mercato e l’interesse degli investitori. L’organo di gestione di un’impresa di investimento, di un mercato regolamentato o di un fornitore di servizi di comunicazione dei dati dovrebbe sempre dedicare un tempo sufficiente e disporre collettivamente di conoscenze, capacità ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell’impresa, inclusi i principali rischi. Per evitare il conformismo di gruppo e favorire l’indipendenza delle opinioni e il senso critico, la composizione degli organi di gestione dovrebbe essere sufficientemente diversificata per quanto riguarda l’età, il sesso, la provenienza geografica e il percorso formativo e professionale, in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e di esperienze. La rappresentanza dei lavoratori negli organi di gestione potrebbe inoltre essere considerata uno strumento positivo per rafforzare la diversità, dal momento che apporta una prospettiva essenziale e una reale conoscenza del funzionamento interno delle imprese. Pertanto, la diversità dovrebbe far parte dei criteri per la composizione degli organi di gestione. Tale criterio dovrebbe essere tenuto in considerazione, più in generale, anche nell’ambito della politica delle imprese in materia di assunzioni. Detta politica dovrebbe, ad esempio, incoraggiare le imprese a selezionare i candidati a partire da elenchi ristretti comprendenti sia uomini che donne. Ai fini di un approccio uniforme alla governance societaria è auspicabile, per quanto possibile, un allineamento tra i requisiti applicabili alle imprese di investimento e quelli previsti dalla direttiva 2013/36/UE.

(54)

Per avere una visione generale e un controllo effettivi delle attività delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati, l’organo di gestione dovrebbe essere responsabile, sotto tutti i punti di vista, della strategia globale dell’impresa, tenendo conto dell’attività e del profilo di rischio della stessa. L’organo di gestione dovrebbe assumere chiare responsabilità per tutto il ciclo di attività dell’impresa nei settori dell’individuazione e della definizione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell’impresa di investimento, dell’approvazione dell’organizzazione interna, anche per quanto concerne i criteri di selezione e di formazione del personale, dell’efficace sorveglianza degli alti dirigenti, della definizione delle strategie globali che regolano l’effettuazione di servizi e di attività, comprese la remunerazione del personale addetto alle vendite e l’approvazione dei nuovi prodotti da distribuire ai clienti. Il monitoraggio e la valutazione periodici degli obiettivi strategici delle imprese, della loro organizzazione interna e delle strategie in materia di effettuazione di servizi e di attività dovrebbero garantire che tali imprese siano sempre in grado di garantire una gestione sana e prudente, nell’interesse dell’integrità dei mercati e della tutela degli investitori. Il cumulo di un numero troppo elevato di incarichi di amministratore impedirebbe ai membri dell’organo di gestione di dedicare il tempo necessario all’esercizio di tale ruolo di sorveglianza.

È pertanto necessario limitare il numero di incarichi di amministratore che i membri dell’organo di gestione di un’entità possono detenere contestualmente in entità diverse. Tuttavia, gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, ad esempio organizzazioni senza scopo di lucro o di beneficenza, non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della suddetta limitazione.

(55)

Negli Stati membri sono utilizzate strutture di governance diverse. Nella maggior parte dei casi è utilizzata una struttura monistica o dualistica. Le definizioni della presente direttiva sono volte a comprendere tutte le strutture esistenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un particolare risultato a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente nei singoli Stati membri. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la ripartizione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.

(56)

La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese hanno il dovere di adottare provvedimenti efficaci per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse nonché attenuare, per quanto possibile, il potenziale impatto di tali rischi. Quando permane tuttavia il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, questi ultimi dovrebbero essere informati chiaramente, prima che l’impresa di investimento agisca per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di conflitto di interesse nonché dei provvedimenti adottati per attenuare i rischi in tal senso.

(57)

La direttiva 2006/73/CE della Commissione (25) consente agli Stati membri, nell’ambito dei requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, di prescrivere l’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti. La registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti è compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) ed è giustificata in un’ottica di maggiore tutela degli investitori, miglioramento della sorveglianza del mercato e aumento della certezza giuridica nell’interesse delle imprese di investimento e dei loro clienti. L’importanza di tali registrazioni è menzionata anche nella consulenza tecnica alla Commissione formulata dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari il 29 luglio 2010. Le registrazioni in questione dovrebbero garantire l’esistenza di elementi di prova atti a dimostrare i termini di qualsiasi ordine trasmesso dai clienti e la relativa corrispondenza con le operazioni eseguite dalle imprese di investimento, nonché a individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante in termini di abusi di mercato, anche quando le imprese negoziano per conto proprio.

A tal fine è necessaria la registrazione di tutte le conversazioni cui partecipano rappresentanti dell’impresa che negoziano, o intendono negoziare, per conto proprio. Laddove gli ordini siano comunicati dai clienti attraverso canali diversi da quello telefonico, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate su un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o attestazione di ordini dei clienti impartiti in occasione di riunioni. Ad esempio, il contenuto delle pertinenti conversazioni «frontali» con un cliente potrebbe essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Gli ordini così registrati dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli ricevuti per telefono. Laddove sia redatto un verbale delle conversazioni «frontali» con i clienti, gli Stati membri dovrebbero garantire l’esistenza di opportune garanzie atte ad assicurare che i clienti non subiscano perdite a causa di una registrazione non precisa delle comunicazioni tra le parti all’interno del verbale. Dette garanzie non dovrebbero comportare alcuna assunzione di responsabilità da parte del cliente.

Al fine di fornire certezza giuridica in merito alla portata dell’obbligo è opportuno applicarlo a tutte le apparecchiature fornite dalle imprese di investimento, o il cui uso è da esse autorizzato, e imporre a queste ultime di adottare adeguati provvedimenti per garantire che non sia utilizzata alcuna apparecchiatura privata in relazione alle operazioni. Tali registrazioni dovrebbero essere a disposizione delle autorità competenti nell’esercizio dei loro compiti di vigilanza e nella realizzazione delle misure di esecuzione a titolo della presente direttiva, del regolamento (UE) 600/2014, del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), per aiutarle a individuare i comportamenti non conformi al quadro giuridico che disciplina l’attività delle imprese di investimento. Tali registrazioni dovrebbero essere inoltre a disposizione delle imprese di investimento e dei clienti per dimostrare l’evoluzione della relazione tra gli stessi per quanto riguarda gli ordini trasmessi dai clienti e le operazioni eseguite dalle imprese. Per tali ragioni è opportuno che la presente direttiva preveda i principi di un regime generale relativo alla registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti.

(58)

In linea con le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della vigilanza finanziaria europea del giugno 2009 e per contribuire all’istituzione di regole uniche per i mercati finanziari dell’Unione, aiutare a rafforzare ulteriormente le condizioni di parità per gli Stati membri e i partecipanti ai mercati, aumentare la tutela degli investitori e migliorare la vigilanza e l’applicazione delle norme, l’Unione si è impegnata a minimizzare, ove possibile, la discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell’ambito della normativa dell’Unione sui servizi finanziari. Oltre ad introdurre nella presente direttiva un regime comune per la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti, è opportuno ridurre la possibilità delle autorità competenti di delegare compiti di vigilanza in taluni casi e limitare la discrezionalità nei requisiti applicabili agli agenti collegati e alle segnalazioni delle succursali.

(59)

La tecnologia di negoziazione ha subito una profonda evoluzione nell’ultimo decennio ed è ora ampiamente utilizzata dai partecipanti al mercato. Attualmente numerosi partecipanti al mercato utilizzano la negoziazione algoritmica, in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente taluni aspetti di un ordine con intervento umano minimo o nullo. I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica dovrebbero essere regolamentati. Tuttavia l’utilizzo di algoritmi nel trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite non costituisce una negoziazione algoritmica. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche perseguendo una strategia di «market making» dovrebbero svolgere tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell’orario di contrattazione della sede di negoziazione. Norme tecniche di regolamentazione dovrebbero chiarire cosa costituisce una fascia specifica dell’orario di contrattazione della sede di negoziazione garantendo che tale fascia specifica sia rilevante rispetto all’orario di contrattazione totale, tenuto conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati.

(60)

Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche perseguendo una strategia di «market making» dovrebbero porre in essere controlli e sistemi adeguati per tale attività. Tale attività dovrebbe essere intesa in un modo specifico in relazione al suo contesto e al suo scopo. La definizione di tale attività è pertanto indipendente da definizioni quali quella di «attività di supporto agli scambi (market making)» di cui al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(61)

Un sottoinsieme specifico della negoziazione algoritmica è costituito dalla negoziazione algoritmica ad alta frequenza, in cui un sistema di negoziazione analizza dati o segnali del mercato a velocità elevata per poi inviare o aggiornare un gran numero di ordini entro un tempo brevissimo in risposta all’analisi. In particolare, la negoziazione algoritmica ad alta frequenza può contenere elementi quali l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione e l’esecuzione dell’ordine che sono determinati dal sistema senza intervento umano per ciascun singolo ordine o negoziazione, un tempo breve per la creazione e la liquidazione delle posizioni, un elevato indice giornaliero di rotazione del portafoglio, un elevato rapporto infragiornaliero ordini/operazioni e la chiusura del giorno di negoziazione in una posizione flat, o prossima a essa. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è caratterizzata, tra l’altro, da elevati traffici infragiornalieri di messaggi che costituiscono ordini, quotazioni o cancellazioni. Nel determinare che cosa costituisce un traffico infragiornaliero elevato di messaggi, si dovrebbe tenere conto dell’identità del cliente al quale è riconducibile l’attività in ultima analisi, della lunghezza del periodo di osservazione, della comparazione con l’attività complessiva del mercato durante tale periodo e della concentrazione o frammentazione relativa di attività. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è generalmente utilizzata dagli operatori che impegnano capitale proprio per la negoziazione e, anziché essere una strategia in sé, consiste piuttosto nell’uso di tecnologie sofisticate per attuare strategie di negoziazione più tradizionali, come le attività di supporto agli scambi (market making) o l’arbitraggio.

(62)

Il progresso tecnico ha reso possibile la negoziazione ad alta frequenza e l’evoluzione dei modelli commerciali. La negoziazione ad alta frequenza è facilitata dalla co-ubicazione degli impianti dei partecipanti al mercato in stretta vicinanza fisica al motore di confronto di una sede di negoziazione. Al fine di garantire condizioni di ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni, è indispensabile richiedere alle sedi di negoziazione di fornire tali servizi di co-ubicazione su base non discriminatoria, equa e trasparente. L’utilizzo della tecnologia di negoziazione ha aumentato la velocità, la capacità e la complessità delle modalità di negoziazione degli investitori. Esso ha inoltre consentito ai partecipanti ai mercati di facilitare l’accesso elettronico diretto ai mercati per i loro clienti mediante l’utilizzo dei loro sistemi di negoziazione, l’accesso diretto ai mercati o l’accesso sponsorizzato. In generale, la tecnologia di negoziazione ha apportato vantaggi al mercato e ai partecipanti al mercato, come una più ampia partecipazione ai mercati, un aumento di liquidità, differenziali più ridotti, minore volatilità a breve termine e i mezzi per ottenere una migliore esecuzione degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è tuttavia all’origine anche di una serie di rischi potenziali, come un aumento del rischio di sovraccarico dei sistemi nelle sedi di negoziazione a causa del gran numero di ordini, i rischi che la negoziazione algoritmica generi ordini erronei o doppi o che comunque non funzioni correttamente e crei così un mercato disordinato.

Esiste inoltre il rischio che i sistemi di negoziazione algoritmica reagiscano in modo eccessivo ad altri eventi di mercato, esacerbando così la volatilità qualora preesista un problema di mercato. Infine, la negoziazione algoritmica o la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza possono, come ogni altra forma di negoziazione, prestarsi a talune forme di comportamento, se non utilizzate correttamente, vietate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014. La negoziazione ad alta frequenza può anche, visti i vantaggi in termini di informazione forniti a chi la pratica, indurre gli investitori a scegliere di effettuare gli scambi nelle sedi dove possono evitare contatti con gli operatori che effettuano negoziazioni ad alta frequenza. È opportuno sottoporre le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza che rispondono a determinate caratteristiche a uno speciale controllo regolamentare. Sebbene si tratti prevalentemente di tecniche basate sulla negoziazione per conto proprio, il controllo regolamentare dovrebbe riguardare anche i casi in cui l’esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da evitare che si svolga per conto proprio.

(63)

Il modo migliore per mitigare tali rischi potenziali derivanti da un maggior ricorso alla tecnologia consiste in una combinazione di misure e controlli specifici del rischio diretti alle imprese che effettuano negoziazioni algoritmiche o adottano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e che forniscono un accesso elettronico diretto, e di altre misure dirette ai gestori delle sedi di negoziazione a cui tale imprese hanno accesso. Al fine di potenziare la resilienza dei mercati agli sviluppi tecnologici, tali misure e controlli dovrebbero rispecchiare gli orientamenti tecnici adottati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) (ESMA), pubblicati a febbraio 2012 e intitolati «Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti» («Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities» — ESMA/2012/122). È auspicabile assicurare che tutte le imprese che effettuano negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza siano autorizzate. Tale autorizzazione dovrebbe assicurare che siano soggette ai requisiti di organizzazione previsti dalla presente direttiva e a un’adeguata vigilanza. Tuttavia, gli enti che sono autorizzati e controllati a norma del diritto dell’Unione che disciplina il settore finanziario ed esenti dall’applicazione della presente direttiva, ma che effettuano la negoziazione algoritmica o la negoziazione con tecniche algoritmiche ad alta frequenza, non dovrebbero essere tenuti a ottenere un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva e dovrebbero essere soggetti esclusivamente alle misure e ai controlli volti a contrastare il rischio specifico derivante da tali tipi di negoziazione. In tal senso, l’ESMA dovrebbe svolgere un importante ruolo di coordinamento definendo le idonee dimensioni dello scostamento di prezzo, così da assicurare l’ordinato funzionamento dei mercati a livello dell’Unione.

(64)

Sia le imprese di investimento che le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere affinché siano messe in atto solide misure per assicurare che le tecniche di negoziazione algoritmica o di negoziazione algoritmica ad alta frequenza non creino un mercato disordinato e non possano essere utilizzate per scopi vietati. Le sedi di negoziazione dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resistenti e adeguatamente testati per far fronte a un aumento del flusso degli ordini o a condizioni critiche dei mercati e che presso le sedi di negoziazione siano in funzione degli interruttori per arrestare temporaneamente o vincolare le negoziazioni se si verificano all’improvviso movimenti di prezzo inattesi.

(65)

È altresì opportuno garantire che le strutture delle commissioni delle sedi di negoziazione siano trasparenti, eque e non discriminatorie e non siano tali da favorire condizioni di mercato anomale. Dovrebbe pertanto essere consentito alle sedi di negoziazione di adeguare le commissioni relative agli ordini annullati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare le sedi di negoziazione a imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati o a imporre tali commissioni ai partecipanti che presentano un’elevata percentuale ordini annullati e a quelli che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell’onere aggiuntivo sulla capacità del sistema senza necessariamente che ne beneficino altri gestori del mercato.

(66)

Oltre alle misure relative alla tecnica di negoziazione algoritmica e di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, è opportuno vietare alle imprese di investimento di fornire ai clienti un accesso elettronico diretto ai mercati se tale accesso non è soggetto a sistemi e controlli adeguati. Indipendentemente dalla forma di accesso elettronico diretto fornito, le imprese che offrono tale accesso dovrebbero valutare e riesaminare l’idoneità dei clienti che utilizzano il servizio in questione e provvedere affinché siano imposti controlli del rischio sull’utilizzo del servizio e dovrebbero anche mantenere la responsabilità per le negoziazioni trasmesse dai loro clienti mediante l’uso dei loro sistemi o l’utilizzo dei loro codici di negoziazione. Requisiti di organizzazione dettagliati concernenti tali nuove forme di negoziazione dovrebbero essere prescritti in modo più circostanziato nelle norme tecniche di regolamentazione. In tal modo si assicura che i requisiti possano essere modificati in funzione della necessità per tener conto di ulteriori innovazioni e sviluppi in tale settore.

(67)

Al fine di assicurare una vigilanza efficace e di consentire alle autorità competenti di adottare misure adeguate e tempestive contro le strategie algoritmiche difettose o scorrette è necessario segnalare tutti gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica. Attraverso la segnalazione, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di identificare e distinguere gli ordini provenienti da algoritmi differenti e di ricostruire e valutare efficacemente le strategie utilizzate dagli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche. Ciò dovrebbe attenuare il rischio che gli ordini non siano assegnati inequivocabilmente a una strategia algoritmica o a un operatore. La segnalazione consente alle autorità competenti di reagire in modo efficiente ed efficace contro le strategie di negoziazione algoritmica che costituiscono un comportamento vietato o creano rischi per il corretto funzionamento del mercato.

(68)

Al fine di garantire il mantenimento dell’integrità del mercato in seguito agli sviluppi tecnologici nei mercati finanziari, l’ESMA dovrebbe periodicamente avvalersi dei contributi degli esperti nazionali sugli sviluppi relativi alla tecnologia di negoziazione, compresa la negoziazione ad alta frequenza e le nuove pratiche suscettibili di costituire abusi di mercato, per identificare e promuovere strategie efficaci di prevenzione e trattamento di tali abusi.

(69)

Le sedi di negoziazione che operano attualmente nell’Unione sono molto numerose e alcune di esse negoziano strumenti finanziari identici. Per tener conto dei rischi che potrebbero ledere gli interessi degli investitori è necessario formalizzare e coordinare ulteriormente i processi relativi alle conseguenze delle negoziazioni in altre sedi di negoziazione se un’impresa di investimento o un operatore del mercato che gestisce la sede di negazione decide di sospendere o eliminare uno strumento finanziario dalla negoziazione. Per garantire la certezza del diritto e tener adeguatamente conto dei conflitti di interesse quando si decide di sospendere o eliminare uno strumento finanziario dalla negoziazione è opportuno assicurare che, se un’impresa di investimento o un operatore del mercato che gestisce una sede di negoziazione cessa le negoziazioni a seguito della inosservanza delle proprie norme, gli altri seguano tale decisione se le loro autorità competenti decidono in tal senso, tranne se la continuazione delle negoziazioni possa essere giustificata da circostanze eccezionali. È inoltre necessario formalizzare e migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità competenti in relazione alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in una sede di negoziazione. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate in modo tale da impedire alle sedi di negoziazione di utilizzare per fini commerciali le informazioni trasmesse nel quadro di una sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione.

(70)

Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.

(71)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le imprese di investimento agiscano nel migliore interesse dei clienti e siano in grado di rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Le imprese di investimento dovrebbero conseguentemente comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati nonché istituire e riesaminare politiche e disposizioni efficaci per identificare la categoria di cliente alla quale fornire i prodotti e i servizi. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari garantiscano che tali prodotti siano concepiti per rispondere alle esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti, adottino provvedimenti ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti al mercato di riferimento individuato e riesamino regolarmente l’identificazione del mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento. Le imprese di investimento che offrono o raccomandano ai clienti strumenti finanziari che non sono state loro a realizzare dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per ottenere e comprendere le pertinenti informazioni relative al processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento identificato e le caratteristiche del prodotto che offrono o raccomandano. Tale obbligo dovrebbe applicarsi senza arrecare pregiudizio alla valutazione dell’adeguatezza o idoneità che le imprese di investimento dovranno successivamente effettuare nella fornitura di servizi di investimento a ciascun cliente, sulla base delle sue esigenze, caratteristiche e obiettivi personali.

Al fine di garantire che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati soltanto se sono nell’interesse del cliente, le imprese di investimento che offrono o raccomandano il prodotto realizzato da imprese non soggette ai requisiti in materia di governance dei prodotti di cui alla presente direttiva o da imprese di paesi terzi dovrebbero anch’esse disporre di meccanismi adeguati per ottenere informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari in questione.

(72)

Per fornire agli investitori tutte le informazioni pertinenti è opportuno prescrivere che le imprese di investimento che offrono servizi di consulenza in materia di investimenti comunichino il costo del servizio, chiariscano la base della consulenza che forniscono, in particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti, se offrono consulenza in materia di investimento su base indipendente e se forniscono ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari da esse raccomandati. È inoltre opportuno che le imprese di investimento siano tenute a spiegare ai loro clienti i motivi della consulenza loro fornita.

(73)

Al fine di definire ulteriormente il quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, lasciando nel contempo la scelta alle imprese di investimento e ai clienti, è opportuno stabilire le condizioni per le prestazioni di tale servizio quando le imprese informano i clienti che il servizio è fornito su base indipendente. Quando la consulenza è fornita su base indipendente, prima di formulare una raccomandazione personalizzata dovrebbe essere valutata una gamma sufficiente di prodotti offerti da diversi fornitori. Non è tuttavia necessario che il consulente valuti i prodotti di investimento disponibili sul mercato da parte di tutti i fornitori di prodotti o emittenti, ma la gamma di strumenti finanziari non dovrebbe essere limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di investimento o ogni altra relazione giuridica o economica, quale una relazione contrattuale, talmente stretta da essere potenzialmente in grado di compromettere la base indipendente della consulenza prestata.

(74)

Per rafforzare la tutela degli investitori e aumentare la chiarezza per i clienti con riguardo al servizio che essi ricevono è altresì opportuno limitare ulteriormente la possibilità che le imprese che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e il servizio di gestione del portafoglio accettino e trattengano onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari da terzi, in particolare da emittenti o fornitori di prodotti. Ne deriva che tutti gli onorari, le commissioni e gli altri benefici monetari pagati o forniti da un terzo debbano essere restituiti integralmente al cliente quanto prima dopo il ricevimento dei pagamenti stessi da parte dell’impresa e che quest’ultima non debba essere autorizzata a detrarre i pagamenti di terzi dalle commissioni che il cliente deve all’impresa. È opportuno che il cliente sia informato in modo adeguato e, se del caso, regolare circa gli onorari, le commissioni e gli altri benefici che l’impresa ha ricevuto in relazione al servizi di investimento prestatogli e che gli ha trasferito. Le imprese che forniscono una consulenza indipendente o prestano un servizio di gestione del portafoglio dovrebbero anche elaborare una politica rientrante nei requisiti organizzativi volta a garantire che i pagamenti ricevuti da terzi siano assegnati e trasferiti ai clienti. Dovrebbero essere consentiti solo benefici non monetari di entità minima, a condizione che il cliente ne sia chiaramente informato, che possano migliorare la qualità del servizio offerto e che non possano essere considerati arrecare pregiudizio alla capacità delle imprese di investimento di agire nel migliore interesse dei loro clienti.

(75)

Nel prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e il servizio di gestione del portafoglio, gli onorari, le commissioni o altri benefici non monetari pagati o forniti da una persona per conto del cliente dovrebbero essere autorizzati soltanto se la persona è consapevole che tali pagamenti sono stati effettuati a suo nome e se l’importo e la frequenza di ogni pagamento sono concordati dal cliente e dall’impresa di investimento e non sono determinati da un terzo. Tra i casi che dovrebbero soddisfare tale requisito figurano quello in cui un cliente paghi la fattura dell’impresa direttamente o se in cui questa sia pagata da un terzo indipendente che non ha legami con l’impresa di investimento per quanto riguarda il servizio di investimento prestato al cliente e agisce esclusivamente secondo le istruzioni del cliente e i casi in cui il cliente negozi un onorario per il servizio prestato da un’impresa di investimento e paghi tale onorario. Questo è generalmente il caso per i contabili o gli avvocati che operano in base a una chiara istruzione di pagamento da parte del cliente o quando la persona agisce come semplice canale di pagamento.

(76)

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure che gli Stati membri devono osservare se intendono imporre obblighi aggiuntivi. Tali obblighi possono includere il divieto o l’ulteriore restrizione dell’offerta o accettazione di onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

(77)

Per tutelare ulteriormente i consumatori, è altresì opportuno garantire che le imprese d’investimento non remunerino o valutino i risultati del loro personale in contrasto con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti, ad esempio mediante una remunerazione, obiettivi di vendita e altri mezzi che forniscano un incentivo a raccomandare o vendere un particolare strumento finanziario allorché uno strumento diverso potrebbe rispondere meglio alle necessità del cliente.

(78)

Quando informazioni sufficienti per quanto riguarda i costi e gli oneri connessi o i rischi riguardanti lo strumento finanziario stesso sono fornite in conformità di un’altra normativa unionale, tali informazioni sono considerate adeguate ai fini della fornitura di informazioni ai clienti a norma della presente direttiva. Tuttavia le imprese di investimento o gli enti creditizi che distribuiscono tale strumento finanziario dovrebbero informare i loro clienti anche in merito a tutti gli altri costi e oneri connessi alla loro prestazione di servizi di investimento in relazione allo strumento finanziario in questione.

(79)

Stante la complessità dei prodotti di investimento e la loro sempre maggiore innovatività, è importante anche assicurare che il personale addetto alla consulenza o alla vendita di prodotti di investimento alla clientela al dettaglio possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze sui prodotti offerti. Le imprese di investimento dovrebbero dare al proprio personale il tempo e le risorse sufficienti ad acquisire le conoscenze e competenze richieste e a utilizzarle nella prestazione di servizi alla clientela.

(80)

Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l’esperienza del cliente al fine di valutare l’adeguatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione. È in particolare opportuno escludere la possibilità di prestare tali servizi insieme al servizio accessorio consistente nella concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione a cui partecipa l’impresa di investimento, in quanto ciò aumenta la complessità della transazione e rende più difficile la comprensione del rischio ad essa associato. È altresì opportuno definire più precisamente i criteri di selezione degli strumenti finanziari cui tali servizi si dovrebbero riferire al fine di escludere taluni strumenti finanziari, compresi quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato, azioni di imprese che non sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM) e OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (29). Il trattamento di taluni OICVM quali prodotti complessi lascia impregiudicata una futura normativa unionale che definisca la portata e le norme applicabili a tali prodotti.

(81)

Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l’Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai clienti al dettaglio, ma possono anche non rappresentare adeguatamente gli interessi dei clienti. Alcune forme di vendita abbinata, ad esempio, in particolare le pratiche di vendita abbinata in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di tali servizi non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di vendita abbinata può essere la necessità di aprire conti correnti quando un servizio di investimento è prestato a un cliente al dettaglio. Anche le pratiche di vendite abbinate («bundling») in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto, ma ogni servizio può essere anche acquistato separatamente possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere scelte informate, ma almeno lasciano al cliente la scelta e pertanto possono porre meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle imprese di investimento, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a tali pratiche dovrebbe essere valutato attentamente per promuovere la concorrenza e la scelta del consumatore.

(82)

Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento dovrebbero specificare in un rendiconto scritto sull’adeguatezza come la consulenza prestata corrisponda alle preferenze, alle esigenze e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio. Il rendiconto scritto dovrebbe essere fornito su un supporto durevole compreso il formato elettronico. Le imprese di investimento sono responsabili di effettuare la valutazione dell’adeguatezza e di fornire al cliente una relazione accurata in merito. Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è idonea per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d’azione raccomandata.

(83)

Nel determinare in che cosa consista la comunicazione di informazioni in tempo utile prima di un termine specificato nella presente direttiva, l’impresa di investimento dovrebbe tenere conto, in funzione dell’urgenza della situazione, del periodo di tempo di cui il cliente necessita per poter leggere e comprendere le informazioni prima di adottare una decisione di investimento. È probabile che, per esaminare le informazioni relative a un prodotto o servizio complesso o che gli è poco familiare, o a un prodotto o servizio sul quale non ha esperienza, il cliente necessiti di più tempo che per un prodotto o servizio più semplice o che gli è più familiare o del quale il cliente abbia già un’esperienza precedente.

(84)

La presente direttiva non dovrebbe obbligare le imprese di investimento a fornire immediatamente e nello stesso tempo tutte le informazioni richieste circa l’impresa di investimento, gli strumenti finanziari, i costi e gli oneri connessi o la tutela degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela, purché esse rispettino l’obbligo generale di fornire le informazioni rilevanti in tempo utile prima del termine specificato nella presente direttiva. Purché le informazioni siano comunicate al cliente in tempo utile prima della prestazione del servizio, la presente direttiva non obbliga le imprese né a fornirle separatamente, né a incorporarle nel contratto con il cliente.

(85)

Un servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente a meno che il cliente lo richieda in risposta ad una comunicazione personalizzata da o per conto dell’impresa a quel particolare cliente, che contiene un invito o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o transazione finanziaria specifici. Un servizio può essere considerato come prestato su iniziativa del cliente nonostante il cliente lo richieda sulla base di comunicazioni contenenti una promozione o offerta di strumenti finanziari effettuate con mezzi che siano per natura generali e rivolti al pubblico o a un più ampio gruppo o categoria di clienti o di potenziali clienti.

(86)

Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, professionali e controparti). Tuttavia, al fine di migliorare il quadro regolamentare applicabile alla prestazione di servizi a prescindere dalle categorie di clienti interessate, è opportuno chiarire che alle relazioni con qualsiasi cliente si applicano i principi dell’agire in modo onesto, equo e professionale e l’obbligo di essere corretti, chiari e non fuorvianti.

(87)

Gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione coerente ai clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili, è importante che i prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti. Premesso che i requisiti di protezione degli investitori di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi essere applicati in condizioni di parità agli investimenti preassemblati in contratti assicurativi, le loro strutture di mercato e caratteristiche di prodotto diverse rendono la definizione di requisiti dettagliati più adeguata nell’ambito della revisione in corso della direttiva 2002/92/CE che della presente direttiva. Pertanto la futura normativa unionale che disciplinerà le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire adeguatamente un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondo a esigenze simili degli investitori e che quindi presuppongono sfide confrontabili riguardo alla protezione degli investitori. L’Autorità di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) (EIOPA) e l’ESMA dovrebbero collaborare ai fini del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti di investimento. Tali nuovi requisiti per i prodotti di investimento assicurativo dovrebbero essere stabiliti nella direttiva 2002/92/CE.

(88)

Al fine di allineare le norme concernenti i conflitti di interessi, i principi generali e le informazioni ai consumatori e di consentire agli Stati membri di imporre restrizioni alla retribuzione degli intermediari assicurativi, la direttiva 2002/92/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(89)

È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i prodotti di investimento assicurativo che non offrono opportunità di investimento e i depositi esposti ai soli tassi di interesse. Dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i prodotti pensionistici individuali e aziendali o professionali aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi.

(90)

In deroga al principio in base al quale per le succursali l’autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell’ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell’autorità dello Stato membro d’origine, è opportuno affidare all’autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l’osservanza degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest’ultima è situata; l’autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le violazioni delle regole relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza.

(91)

È necessario imporre effettivamente alle imprese di investimento un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori in modo da garantire che esse eseguano gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Tale obbligo dovrebbe applicarsi qualora un’impresa abbia obblighi di natura contrattuale o derivanti da un rapporto di intermediazione nei confronti del cliente.

(92)

Data l’attuale disponibilità di una più ampia gamma di sedi di esecuzione nell’Unione, è opportuno potenziare il quadro di esecuzione alle condizioni migliori per gli investitori al dettaglio. In sede di applicazione del quadro di esecuzione alle condizioni migliori in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma, è opportuno tenere conto dei progressi tecnologici per il monitoraggio di tale quadro.

(93)

Ai fini della determinazione dell’esecuzione alle condizioni migliori in caso di ordini di clienti al dettaglio, i costi relativi all’esecuzione dovrebbero includere le commissioni o competenze proprie all’impresa applicate al cliente per scopi limitati, ove più di una sede inclusa nella strategia di esecuzione dell’impresa sia in grado di eseguire un determinato ordine. In tali casi, le commissioni proprie all’impresa e i costi da essa applicati per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili dovrebbero essere presi in considerazione per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero raggiunti eseguendo l’ordine in ciascuna di tali sedi. Tuttavia non si intende prescrivere all’impresa di comparare i risultati che sarebbero raggiunti per i suoi clienti sulla base della sua strategia di esecuzione e delle sue commissioni e competenze con i risultati che potrebbero essere raggiunti per lo stesso cliente da qualsiasi altra impresa di investimento sulla base di una diversa strategia di esecuzione o di una diversa struttura di commissioni o competenze. Né si intende prescrivere all’impresa di comparare le differenze tra le proprie commissioni dovute a differenze nella natura dei servizi che l’impresa fornisce ai clienti.

(94)

Le disposizioni della presente direttiva che prevedono che i costi di esecuzione includono le commissioni o competenze proprie all’impresa di investimento applicate al cliente per la prestazione di un servizio di investimento non dovrebbero applicarsi al fine di determinare quali sedi di esecuzione dovrebbero essere incluse nella strategia di esecuzione dell’impresa ai fini dell’articolo 27, paragrafo 5, della presente direttiva.

(95)

Se l’impresa di investimento diversifica le proprie commissioni o gli spread applicati ai clienti a seconda della sede di esecuzione e tale differenza non riflette effettive differenze di costo dell’esecuzione tra una sede e l’altra, è opportuno considerare che essa strutturi o applichi le sue commissioni in un modo che configura una discriminazione scorretta tra sedi di esecuzione.

(96)

Per migliorare le condizioni alle quali le imprese di investimento rispettano l’obbligo di eseguire gli ordini nel modo più favorevole per i loro clienti in conformità della presente direttiva, è opportuno imporre l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico, in ciascuna sede, dati sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni a ciascuna sede di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, per gli strumenti finanziari soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, e a ciascuna sede di esecuzione per gli altri strumenti finanziari.

(97)

Le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai clienti in relazione alla loro politica di esecuzione sono spesso generiche e standardizzate e non permettono ai clienti di capire come un ordine sarà eseguito né di verificare il rispetto, da parte delle imprese, dell’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti. Per migliorare la protezione degli investitori è opportuno specificare i principi concernenti le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai loro clienti sulla politica di esecuzione e imporre a dette imprese l’obbligo di pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente e tener conto di tali informazioni e delle informazioni pubblicate dalle sedi di esecuzione sulla qualità dell’esecuzione nelle loro strategie in materia di esecuzione alle condizioni migliori.

(98)

Quando stabilisce il rapporto di attività con il cliente l’impresa di investimento può chiedere allo stesso tempo al cliente o al potenziale cliente il consenso alla propria strategia di esecuzione nonché alla possibilità che gli ordini di tale persona siano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

(99)

Le persone che prestano servizi di investimento per conto di più di un’impresa di investimento non dovrebbero essere considerate agenti collegati ma imprese di investimento se rientrano nella definizione prevista dalla presenta direttiva, fatta eccezione per talune persone che possono essere esentate.

(100)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli agenti collegati di intraprendere attività contemplate da altre direttive e attività connesse riguardanti servizi o prodotti finanziari che non rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva, anche per conto di parti dello stesso gruppo finanziario.

(101)

Le condizioni per l’esercizio di attività al di fuori dei locali dell’impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva.

(102)

Le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero registrare o dovrebbero revocare la registrazione qualora le attività realmente svolte indichino chiaramente che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte della sua attività.

(103)

Ai fini della presente direttiva le controparti qualificate dovrebbero essere considerate in qualità di clienti.

(104)

La crisi finanziaria ha messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti. Se da un lato è opportuno ribadire che le norme di comportamento dovrebbero essere applicate con riguardo agli investitori che hanno maggiormente bisogno di protezione, è d’altro lato opportuno calibrare meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti. A tale riguardo è auspicabile estendere alcuni requisiti in materia di informazione e segnalazione alla relazione con le controparti qualificate. I requisiti pertinenti dovrebbero in particolare riferirsi alla tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti nonché alle informazioni e segnalazioni riguardanti strumenti finanziari e operazioni più complessi. Per meglio precisare la classificazione di comuni e autorità pubbliche locali è opportuno escluderli espressamente dall’elenco delle controparti qualificate e dei clienti considerati professionali, consentendo nel contempo a tali clienti, su richiesta, di chiedere un trattamento quali clienti professionali.

(105)

Per le operazioni eseguite tra controparti qualificate, l’obbligo di informazione per gli ordini dei clienti con limite di prezzo dovrebbe essere applicato solo se la controparte invia esplicitamente un ordine con limite di prezzo a un’impresa di investimento affinché lo esegua.

(106)

Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), che disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito in applicazione della presente direttiva. Il trattamento dei dati personali eseguito dall’ESMA in applicazione della presente direttiva è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

(107)

Tutte le imprese di investimento dovrebbero avere le stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso in tutta l’Unione. Indipendentemente dalle modalità organizzative delle operazioni applicate attualmente negli Stati membri, è importante abolire le restrizioni tecniche e giuridiche all’accesso ai mercati regolamentati.

(108)

Per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, è inoltre opportuno prevedere che le imprese di investimento possano accedere ai sistemi di compensazione e di regolamento in tutta l’Unione, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati regolamentati dello Stato membro in questione. Le imprese di investimento che desiderano partecipare direttamente ai sistemi di regolamento di altri Stati membri dovrebbero rispettare i requisiti operativi e commerciali prescritti per l’acquisizione della qualità di membri e le misure prudenziali volte ad assicurare il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

(109)

La prestazione di servizi nell’Unione da parte di imprese di paesi terzi è soggetta a regimi e a requisiti nazionali. Le imprese autorizzate in conformità degli stessi non beneficiano della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono già stabilite. Qualora uno Stato membro ritenga che il livello adeguato di protezione per i suoi clienti al dettaglio o per quei clienti al dettaglio che abbiano chiesto un trattamento come clienti professionali possa essere conseguito mediante lo stabilimento di una succursale da parte di imprese di paesi terzi, è opportuno introdurre un quadro normativo comune minimo a livello di Unione riguardo ai requisiti applicabili a tali succursali e alla luce del principio che le imprese di paesi terzi non dovrebbero ricevere un trattamento più favorevole di quello riconosciuto alle imprese dell’Unione.

(110)

Nell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (FATF) sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e alle quali si applicano contromisure o sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che non hanno compiuto progressi sufficienti per risolvere tali carenze o che non si sono impegnate ad attuare un piano di azione elaborato dal gruppo di azione finanziaria a tal fine.

(111)

La disposizione della presente direttiva che disciplina la prestazione di servizi o lo svolgimento di attività di investimento nell’Unione da parte di imprese di paesi terzi dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità che persone stabilite nell’Unione ricevano, su loro esclusiva iniziativa, servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi. Se un’impresa di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva di una persona stabilita nell’Unione, i servizi non dovrebbero essere considerati prestati nel territorio dell’Unione. Se un’impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza nell’Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente.

(112)

L’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato dovrebbe comprendere tutte le attività direttamente collegate all’esposizione, all’elaborazione, all’esecuzione, alla conferma e alla notifica degli ordini, dal momento in cui tali ordini sono ricevuti dal mercato regolamentato al momento in cui sono trasmessi per successiva finalizzazione, nonché tutte le attività relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Dovrebbero inoltre essere incluse le operazioni concluse tramite market maker designati dal mercato regolamentato nel quadro dei sistemi di tale mercato e in conformità delle regole che disciplinano tali sistemi. Non tutte le operazioni concluse da membri dei mercati regolamentati, di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione o da partecipanti agli stessi dovrebbero essere considerate operazioni concluse nell’ambito dei sistemi dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione. Le operazioni concluse su base bilaterale da membri o partecipanti, che non ottemperano a tutti gli obblighi derivanti da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema organizzato di negoziazione ai sensi della presente direttiva, dovrebbero essere considerate operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione ai fini della definizione di internalizzatori sistematici. In tal caso dovrebbe applicarsi l’obbligo, per le imprese di investimento, di pubblicare quotazioni ferme se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 600/2014.

(113)

Data l’importanza di fornire liquidità ai fini del funzionamento efficiente e ordinato dei mercati, le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche per perseguire una strategia di market making dovrebbero concludere accordi scritti con le sedi di negoziazione per chiarire i loro obblighi di fornitura di liquidità al mercato.

(114)

La presente direttiva non dovrebbe obbligare le autorità competenti ad approvare o esaminare il contenuto dell’accordo scritto tra il mercato regolamentato e l’impresa di investimento, richiesto dalla partecipazione ad un sistema di market making. Tuttavia essa non impedisce loro di farlo nella misura in cui tale approvazione o esame siano subordinati unicamente all’osservanza, da parte dei mercati regolamentati, degli obblighi di cui all’articolo 48.

(115)

La prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali di mercato, che sono essenziali affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell’attività di negoziazione su tutti i mercati finanziari dell’Unione e le autorità competenti possano ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti, dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione e regolamentazione per assicurare il necessario livello di qualità.

(116)

L’introduzione di meccanismi di pubblicazione autorizzati dovrebbe migliorare la qualità della informazioni sulla trasparenza delle negoziazioni pubblicate nel contesto dell’OTC e contribuire in misura significativa ad assicurare che tali dati siano pubblicati in modo tale da facilitarne il consolidamento con i dati pubblicati dalle sedi di negoziazione.

(117)

Adesso che esiste una struttura di mercato che consente la concorrenza tra molteplici sedi di negoziazione, è essenziale che entri in funzione al più presto un sistema efficace e consolidato di pubblicazione. L’introduzione di una soluzione commerciale per un sistema consolidato di pubblicazione degli strumenti di capitale e degli strumenti finanziari equity-like dovrebbe contribuire a creare un mercato europeo più integrato e ad agevolare l’accesso, per i partecipanti al mercato, ad una visione consolidata delle informazioni disponibili sulla trasparenza delle negoziazioni. La soluzione prevista è basata su un’autorizzazione dei prestatori che applicano parametri prestabiliti e controllati e sono in concorrenza gli uni con gli altri al fine di conseguire soluzioni innovative e tecnicamente molto avanzate, che servano il mercato nel modo migliore possibile e assicurino la diffusione di dati di mercato coerenti e accurati. Prescrivendo che tutti i CTP consolidino i dati di tutti gli APA e di tutte le sedi di negoziazione, si garantirà che la concorrenza si svolga sulla base della qualità dei servizi forniti al cliente anziché sul volume di dati pubblicati. È tuttavia opportuno prevedere adesso l’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione mediante procedura di aggiudicazione pubblica se il meccanismo previsto non porta alla tempestiva realizzazione di un sistema consolidato di pubblicazione completo ed efficace per gli strumenti finanziari di capitale e degli strumenti finanziari equity-like.

(118)

L’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale si ritiene sia di più difficile realizzazione rispetto al sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti finanziari di capitale e i fornitori potenziali dovrebbero essere in grado di acquisire esperienza con quest’ultimo prima di procedere alla sua realizzazione. Al fine di facilitare l’adeguata istituzione del sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale è pertanto opportuno prorogare la data di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la disposizione pertinente. È tuttavia opportuno prevedere adesso l’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione mediante procedura di aggiudicazione pubblica se il meccanismo previsto non porta alla tempestiva realizzazione di un sistema consolidato di pubblicazione completo ed efficace per gli strumenti diversi dagli strumenti finanziari di capitale.

(119)

Nel determinare, per quanto riguarda gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) che devono essere inclusi nelle informazioni post-negoziazione che devono essere diffuse dai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP), l’ESMA dovrebbe garantire il raggiungimento dell’obiettivo della creazione di un mercato unionale integrato per gli strumenti finanziari e un trattamento non discriminatorio degli APA e delle sedi di negoziazione.

(120)

Il diritto dell’Unione sui requisiti di fondi propri dovrebbe fissare i requisiti patrimoniali minimi che i mercati regolamentati dovrebbero osservare, al fine di ottenere l’autorizzazione, e nel far ciò dovrebbe tenere conto della peculiarità dei rischi connessi con questi mercati.

(121)

L’operatore di un mercato regolamentato dovrebbe poter gestire anche un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(122)

Le disposizioni della presente direttiva relative all’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in base alle regole applicate dal mercato regolamentato non dovrebbero pregiudicare l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35). Non si dovrebbe impedire al mercato regolamentato di applicare agli emittenti di strumenti finanziari che intende ammettere alla negoziazione requisiti più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.

(123)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l’osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti. La designazione delle predette autorità pubbliche non dovrebbe impedire a queste ultime di delegare funzioni sotto la loro responsabilità.

(124)

Per assicurare che la comunicazione tra autorità competenti in materia di sospensioni, esclusioni, disfunzioni, condizioni di negoziazione anormali e circostanze riconducibili ad abusi di mercato avvenga in modo efficiente e tempestivo, sono necessari una comunicazione e un processo di coordinamento efficaci fra le autorità nazionali competenti, che saranno realizzati attraverso modalità elaborate dall’ESMA.

(125)

I leader del G20 riuniti a Pittsburgh il 25 settembre 2009 hanno concordato di migliorare la regolamentazione, il funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari e delle merci per rimediare all’eccessiva volatilità dei prezzi delle merci. Le comunicazioni della Commissione del 28 ottobre 2009«Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» e del 2 febbraio 2011«Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti base e alle materie prime» delineano misure che devono essere adottate nel contesto della revisione della direttiva 2004/39/CE. Nel settembre 2011, l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha pubblicato i Principi per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati di derivati su merci. Tali principi sono stati avallati dal vertice del G20 di Cannes il 4 novembre 2011, che ha chiesto per le autorità di regolamentazione del mercato poteri formali di gestione delle posizioni, compreso quello di fissare preventivamente limiti di posizione, secondo le necessità.

(126)

I poteri conferiti alle autorità competenti dovrebbero essere integrati dalla facoltà espressamente indicata di ottenere informazioni da qualsiasi persona con riguardo all’entità e alla finalità di una posizione in contratti derivati su merci e di chiedere a detta persona di prendere provvedimenti per ridurre l’entità della posizione nei contratti derivati.

(127)

È necessario un regime di limiti di posizione armonizzato per garantire maggiore coordinamento e coerenza nell’ambito dell’applicazione dell’accordo del G20, specialmente per quanto concerne i contratti negoziati in tutta l’Unione. Pertanto, è opportuno concedere alle autorità competenti poteri espliciti al fine di stabilire limiti, sulla base di una metodologia determinata dall’ESMA, per le posizioni che qualunque persona può detenere, a livello di gruppo aggregato, in un contratto derivato su merci in ogni momento, al fine di prevenire gli abusi di mercato, anche relativamente al mercato, e di favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato. Tali limiti dovrebbero favorire l’integrità del mercato dei derivati e delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo nel mercato delle merci sottostanti, e non dovrebbero applicarsi a posizioni che riducono oggettivamente i rischi direttamente connessi alle attività commerciali relative alla merce. È inoltre opportuno chiarire la distinzione fra contratti a pronti su merci e contratti derivati su merci. Al fine di ottenere un regime armonizzato, è altresì opportuno che l’ESMA controlli l’applicazione dei limiti di posizione e che le autorità competenti predispongano meccanismi di cooperazione, che prevedano, tra l’altro, lo scambio reciproco di dati pertinenti e che permettano il monitoraggio e l’applicazione dei limiti.

(128)

Tutte le sedi che offrono negoziazioni in strumenti derivati su merci dovrebbero stabilire controlli adeguati sulla gestione delle posizioni, conferendo i poteri necessari per almeno monitorare e accedere alle informazioni concernenti le posizioni sugli strumenti derivati su merci, per richiedere la riduzione o la cessazione di tali posizioni e per richiedere che si reimmetta liquidità nel mercato allo scopo di mitigare gli effetti di una posizione consistente o dominante. L’ESMA dovrebbe conservare e pubblicare un elenco delle sintesi di tutti i limiti di posizione e dei controlli sulla gestione delle posizioni in vigore. Tali limiti e misure dovrebbero essere applicati in modo coerente e tener conto delle caratteristiche specifiche del mercato in questione. Essi dovrebbero essere chiaramente definiti con riguardo alla modalità di applicazione nonché alle soglie quantitative pertinenti che costituiscono i limiti o che fanno scattare altri obblighi.

(129)

Le sedi di negoziazione dovrebbero pubblicare con frequenza settimanale una ripartizione aggregata delle posizioni detenute dalle diverse categorie di persone per i differenti contratti derivati su merci, le quote di emissioni e gli strumenti derivati sulle stesse negoziati sulle loro piattaforme. Una ripartizione esaustiva e dettagliata delle posizioni detenute da tutte le persone dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità competenti quanto meno quotidianamente. Le modalità di segnalazione ai sensi della presente direttiva dovrebbero tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di segnalazione già prescritti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

(130)

Sebbene non sia opportuno che la metodologia di calcolo dei limiti di posizione crei ostacoli allo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci, l’ESMA dovrebbe garantire che, in sede di definizione di tale metodologia, lo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci non possa essere utilizzato per eludere il regime di limiti di posizione.

(131)

I limiti di posizione dovrebbero essere stabiliti per ogni singolo contratto derivato su merci. Onde evitare l’elusione del regime di limiti di posizione attraverso l’attuale elaborazione di nuovi contratti derivati su merci, l’ESMA dovrebbe provvedere a che la metodologia di calcolo prevenga eventuali elusioni tenendo conto delle posizioni aperte complessive in altri strumenti derivati su merci con lo stesso sottostante.

(132)

È auspicabile facilitare l’accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti. Tali mercati, che in virtù della presente direttiva sono di norma gestiti come sistemi multilaterali di negoziazione, sono generalmente noti come mercati di crescita delle PMI, mercati di crescita o mercati junior. La creazione, all’interno della categoria dei sistemi multilaterali di negoziazione, di una nuova sottocategoria di mercati di crescita per le PMI e la registrazione di tali mercati dovrebbero aumentarne la visibilità e il profilo e contribuire all’elaborazione di norme regolamentari comuni dell’Unione per tali mercati. È opportuno prestare attenzione alle modalità con cui la regolamentazione futura dovrà favorire e promuovere ulteriormente l’utilizzo di tale mercato in modo da renderlo attraente agli occhi degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi e fornire ulteriori incentivi per l’accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI.

(133)

Occorre che i requisiti applicabili a tale nuova categoria di mercati prevedano sufficiente flessibilità per poter tener conto della gamma di modelli di mercato attualmente esistenti in Europa che hanno avuto particolare successo. Essi devono inoltre raggiungere il corretto equilibrio tra il mantenimento di livelli elevati di protezione degli investitori, essenziali per promuovere la fiducia di questi ultimi negli emittenti attivi su tali mercati, e la riduzione degli oneri amministrativi non necessari per gli emittenti sugli stessi mercati. Si propone che ulteriori dettagli sui requisiti dei mercati di crescita delle PMI, come quelli relativi ai criteri di ammissione alle negoziazioni in tale mercato, siano oggetto di atti delegati o di norme tecniche.

(134)

Considerata l’importanza di non incidere negativamente sui mercati di successo esistenti, è auspicabile che gli operatori di mercati orientati a emittenti piccoli e medi possano continuare a fruire della possibilità di gestire tale mercato in conformità dei requisiti della presente direttiva senza dover registrarsi come un mercato di crescita per le PMI. Gli emittenti che sono PMI non dovrebbero essere tenuti a chiedere l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI.

(135)

Affinché tale nuova categoria di mercati avvantaggi le PMI, almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati su un mercato di crescita per le PMI dovrebbe essere composto da PMI. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata su base annuale. Il criterio di almeno il 50 % degli emittenti dovrebbe essere applicato in modo flessibile. Un mancato rispetto temporaneo di tale criterio non dovrebbe comportare che la sede di negoziazione sia immediatamente cancellata dal registro, o che le sia negata l’iscrizione al registro come mercato di crescita per le PMI, se ha una ragionevole possibilità di raggiungere il criterio di almeno il 50 % a partire dall’anno successivo. La valutazione intesa a determinare se un emittente sia una PMI dovrebbe essere effettuata in base alla capitalizzazione di borsa dei tre precedenti anni civili. Ciò dovrebbe facilitare la transizione di tali emittenti da tali mercati specializzati ai mercati principali.

(136)

Le informazioni riservate ricevute dal punto di contatto di uno Stato membro attraverso il punto di contatto di un altro Stato membro non dovrebbero essere considerate puramente di carattere interno.

(137)

È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme siano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l’efficacia della vigilanza. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo imponga, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell’esercizio dei loro poteri ai sensi della presente direttiva le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nel quadro del proprio processo decisionale.

(138)

Sebbene la presente direttiva precisi una serie minima di poteri di cui dovrebbero disporre le autorità competenti, tali poteri devono essere esercitati nell’ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla tutela della vita privata. Per esercitare tali poteri, che possono portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, ad esempio quando è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato.

(139)

Nessuna azione svolta da un’autorità competente o dall’ESMA nell’esercizio delle loro funzioni dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede per la fornitura di servizi e attività di investimento in qualunque valuta.

(140)

In considerazione dell’impatto e della quota di mercato significativi acquisite da vari sistemi multilaterali di negoziazione, è opportuno provvedere affinché siano stabiliti adeguati accordi di collaborazione tra l’autorità competente del sistema multilaterale di negoziazione e quella della giurisdizione in cui tale sistema presta servizi. Per anticipare un’evoluzione analoga, tale misura dovrebbe essere estesa anche ai sistemi organizzati di negoziazione.

(141)

Per garantire l’osservanza da parte delle imprese di investimento, dei gestori del mercato autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, dei mercati regolamentati, degli APA, CTP o dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), di coloro che controllano effettivamente la loro attività e dei membri dei loro organi di gestione, degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e per assicurare che essi siano soggetti allo stesso trattamento in tutta l’Unione, occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che le sanzioni amministrative e le misure stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di una misura, alla pubblicazione, ai poteri sanzionatori fondamentali e ai livelli delle ammende amministrative.

(142)

In particolare, è opportuno che le autorità competenti siano autorizzate a irrogare ammende sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli istituti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

(143)

È altresì auspicabile che le autorità competenti dispongano, conformemente al diritto nazionale e alla Carta, della facoltà di accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche. L’accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all’oggetto di un’indagine e che possano essere rilevanti per provare una violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014. Inoltre, l’accesso ai locali è necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito a tale richiesta (in tutto o in parte), oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, in conformità del diritto nazionale, il potere di accesso ai locali dovrebbe essere utilizzato dopo l’ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.

(144)

Le registrazioni di conversazioni telefoniche e i tabulati concernenti il traffico dati esistenti presso le società d’investimento che eseguono operazioni e ne documentano l’esecuzione, nonché i tabulati relativi al traffico telefonico e di dati esistenti presso gli operatori di telecomunicazioni costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l’esistenza dell’abuso di mercato come pure per verificare l’osservanza da parte delle società dei requisiti sulla protezione dell’investitore e di altro tipo stabiliti nella presente direttiva ovvero nel regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere le registrazioni delle conversazioni telefoniche, delle comunicazioni elettroniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento o da un ente creditizio. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati è necessario per individuare e sanzionare gli abusi di mercato o la violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 600/2014.

Allo scopo di introdurre pari condizioni nell’Unione in relazione all’accesso ai tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni o alle registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e ai tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, le autorità competenti dovrebbero, in conformità del diritto nazionale, essere in grado di chiedere i tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta, nonché le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, nei casi in cui esista un ragionevole sospetto che tali registrazioni o tabulati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere rilevanti al fine di provare l’esistenza di condotte vietate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 o in violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva o regolamento (UE) n. 600/2014. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni non dovrebbe includere l’accesso al contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali.

(145)

Al fine di garantire un’applicazione coerente delle sanzioni in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le autorità competenti, nel decidere il tipo di sanzione amministrativa o di misura e il livello delle ammende, tengano conto di tutte le circostanze pertinenti.

(146)

Al fine di garantire che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, esse dovrebbero di regola essere pubblicate. La pubblicazione delle decisioni costituisce inoltre uno strumento importante per le autorità competenti al fine di informare i partecipanti al mercato in merito ai comportamenti che sono considerati violare della presente direttiva e di promuovere una più ampia diffusione di comportamenti corretti tra gli stessi partecipanti. Se tale pubblicazione provoca un danno sproporzionato alle persone interessate, mette a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, l’autorità competente dovrebbe pubblicare le sanzioni e le misure in forma anonima, in un modo conforme al diritto nazionale, o ritardarne la pubblicazione.

Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere di non pubblicare le sanzioni nei casi in cui la pubblicazione anonima o il ritardo sono considerati insufficienti a garantire che la stabilità dei mercati finanziari non sarà messa a rischio. Le autorità competenti non dovrebbero, inoltre, essere tenute a pubblicare misure ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata. È opportuno predisporre un meccanismo per la segnalazione di sanzioni non pubblicate all’ESMA. In tal modo le autorità competenti possono tenerne conto nell’ambito della loro costante vigilanza. La presente direttiva non impone la pubblicazione delle sanzioni penali imposte per le violazioni della presente direttiva ovvero del regolamento (UE) n. 600/2014, ma non dovrebbe evitarla.

(147)

Per individuare potenziali violazioni è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive, anche tutelando i dipendenti che segnalano violazioni all’interno della propria organizzazione. È opportuno che tali meccanismi lascino impregiudicate le adeguate garanzie per gli accusati. Si dovrebbero istituire procedure appropriate per garantire adeguata tutela della persona accusata, con particolare riguardo al diritto di tutela dei dati personali e alle procedure di garanzia del diritto di difesa della persona accusata e del diritto a essere ascoltata prima dell’adozione di una decisione che la riguarda nonché al diritto di ricorso effettivo dinanzi a una giurisdizione contro una decisione che la riguarda.

(148)

È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento alle sanzioni e alle misure in modo da comprendere tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro definizione come sanzione o misura nel diritto nazionale.

(149)

È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate le disposizioni del diritto degli Stati membri relative alle sanzioni penali.

(150)

Anche se nulla impedisce agli Stati membri di stabilire norme per le sanzioni amministrative e penali previste per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme per le sanzioni amministrative previste per violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono soggette al diritto penale nazionale. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma dovrebbero poterlo fare se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(151)

Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi pubblici o privati siano istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle controversie, per cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere, tenendo conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione (36) e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione (37). Quando attuano le disposizioni relative ai reclami e alle procedure di ricorso per le composizioni extragiudiziali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti, in particolare la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-NET).

(152)

Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE. Lo scambio o la trasmissione di dati personali tra l’ESMA e i paesi terzi dovrebbe avvenire in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001.

(153)

È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, in modo tale da garantire l’effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un’osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

(154)

Qualora la gestione di una sede di negoziazione che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante abbia acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, i meccanismi di cooperazione proporzionati da attivare dovrebbero assumere la forma opportuna tra le modalità di cooperazione possibili fra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e di quello ospitante, in funzione delle esigenze di cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza, in particolare risultanti dalla natura e dall’entità dell’impatto sui mercati dei valori mobiliari e sulla protezione dell’investitore nello Stato membro ospitante, come ad esempio una condivisione delle informazioni ad hoc o periodica, consultazioni e assistenza.

(155)

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda i dettagli concernenti le esenzioni, il chiarimento delle definizioni, i criteri per la valutazione dei progetti di acquisizione di un’impresa di investimento, i requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, APA e CTP, la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento da rispettare nella prestazione di servizi di investimento, l’esecuzione di ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti, il trattamento degli ordini dei clienti, le operazioni con le controparti qualificate, le circostanze che fanno scattare un obbligo di informazione per le imprese di investimento o gli gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione e per gli operatori di un mercato regolamentato, le circostanze che possono compromettere seriamente gli interessi degli investitori e l’ordinato funzionamento del mercato ai fini della sospensione o dell’esclusione dalla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o mercati regolamentati, i mercati di crescita per le PMI, le soglie al di sopra delle quali si applicano gli obblighi di notifica delle posizioni e i criteri secondo i quali le operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(156)

È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un’armonizzazione coerente e una protezione adeguata degli investitori, ivi compresi coloro che investono in depositi strutturati, e dei consumatori in tutta l’Unione. Sarebbe efficace e opportuno incaricare l’ESMA, in quanto organo dotato di competenze molto specializzate, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportano scelte politiche da presentare alla Commissione. Per assicurare una tutela coerente di investitori e consumatori in tutti i settori dei servizi finanziari, l’ESMA, nella misura del possibile, dovrebbe svolgere i suoi compiti collaborando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) («ABE») e l’EIOPA.

(157)

È opportuno che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA riguardanti: le esenzioni relative ad attività considerate accessorie all’attività principale; le informazioni da fornire e taluni requisiti nell’ambito delle procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione di imprese di investimento; l’acquisizione di partecipazioni qualificate; la negoziazione algoritmica; l’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; la sospensione e l’esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su un mercato regolamentato su sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, la libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento; lo stabilimento di una succursale, la resistenza dei sistemi, gli interruttori di circuito e la negoziazione elettronica; le dimensioni dello scostamento di prezzo; la sincronizzazione delle ore di borsa; l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione; i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci; le procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati; i requisiti organizzativi degli APA, dei CTP e degli ARM e la collaborazione fra autorità competenti. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(158)

Inoltre, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione riguardanti: le procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione alle imprese di investimento; l’acquisizione di partecipazione qualificata; il processo di negoziazione e la finalizzazione di operazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione; la sospensione e l’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione; la libertà di prestare servizi di investimento e di esercitare attività di investimento; lo stabilimento di succursali; la notifica delle posizioni per categoria di titolari di posizioni; le procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione; le procedure e i moduli per l’invio delle informazioni; l’obbligo di collaborazione; la collaborazione tra autorità competenti; lo scambio di informazioni e le consultazioni prima di un’autorizzazione di una impresa di investimento.

(159)

È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti il funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, il funzionamento del regime dei mercati di crescita per le PMI, l’impatto dei requisiti relativi alla negoziazione automatica e alla negoziazione ad alta frequenza, l’esperienza con il meccanismo di divieto di alcuni prodotti o di alcune pratiche e l’impatto delle misure riguardanti i mercati degli strumenti derivati su merci

(160)

È opportuno che, entro il 1o gennaio 2018, la Commissione elabori una relazione per valutare il potenziale impatto sui prezzi dell’energia e sul funzionamento del mercato energetico generato dal termine del periodo di transizione previsto ai fini dell’applicazione dell’obbligo di compensazione e degli obblighi di marginazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al fine di stabilire o modificare il diritto pertinente, tra cui la legislazione specifica di settore come il regolamento (UE) n. 1227/2011.

(161)

La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) consente agli Stati membri di autorizzare i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a prestare taluni servizi d’investimento in aggiunta alla gestione collettiva di fondi di investimento alternativi (FIA), ivi compresi servizi di gestione di portafogli di investimento, consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo e ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari. Dal momento che le disposizioni che disciplinano la fornitura di tali servizi sono armonizzate in seno all’Unione, i GEFIA autorizzati dalle autorità competenti del paese d’origine a prestare i servizi in parola non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazioni supplementari presso lo Stato membro ospitante, né ad eventuali altre misure aventi il medesimo effetto.

(162)

Nell’attuale quadro giuridico, i GEFIA autorizzati a prestare detti servizi di investimento e che intendono fornirli in Stati membri diversi da quello di origine sono tenuti a ottemperare agli ulteriori obblighi nazionali, tra cui la costituzione di un’entità giuridica distinta. Al fine di eliminare gli ostacoli nell’ambito della fornitura transfrontaliera di servizi di investimento armonizzati e di garantire parità di condizioni tra i soggetti che prestano i medesimi servizi di investimento nel rispetto degli stessi requisiti di legge, un GEFIA autorizzato a prestare tali servizi dovrebbe essere in grado di farlo a livello transfrontaliero, fatti salvi gli opportuni obblighi di notifica, in virtù dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti del relativo Stato membro di origine.

(163)

È pertanto auspicabile modificare di conseguenza la direttiva 2011/61/UE.

(164)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire creare un mercato finanziario integrato nel quale gli investitori siano efficacemente tutelati e salvaguardare l’efficienza e l’integrità del mercato nel suo insieme, richiede che siano stabiliti obblighi regolamentari comuni per quanto riguarda le imprese di investimento a prescindere dal paese in cui esse siano autorizzate nell’Unione e che governino il funzionamento dei mercati regolamentati e degli altri sistemi di negoziazione onde impedire che l’opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon funzionamento del sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(165)

Dato il maggior numero di compiti attribuiti all’ESMA dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero assicurare che siano messe a disposizione risorse umane e finanziarie adeguate.

(166)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un’attività, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, e deve essere attuata in conformità di tali diritti e principi.

(167)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha rilasciato un parere in data 10 febbraio 2012 (40).

(168)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011 (41), degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(169)

L’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(170)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione della direttiva di cui all’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, aigestori del mercato, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.

2.   La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:

a)

autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;

b)

prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;

c)

autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati;

d)

autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati e

e)

vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

3.   Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:

a)

articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,

b)

capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,

c)

capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,

d)

articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86

4.   Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:

a)

articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6

b)

articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e

c)

articoli da 67 a 75.

5.   L’articolo 17, paragrafi da 1 a 6, si applicano anche ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti ad essere autorizzati ai sensi della presente direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e), i) e j).

6.   Gli articoli 57 e 58 si applicano alle persone esenti di cui all’articolo2.

7.   Tutti i sistemi multilaterali per strumenti finanziari strutturati operano in conformità delle disposizioni del titolo II per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione e per i sistemi organizzati di negoziazione o delle disposizioni del titolo III per quanto riguarda i mercati regolamentati.

Le imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione operano in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.

Fatti salvi gli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, tutte le operazioni in strumenti finanziari al primo e al secondo comma che non sono concluse in sistemi multilaterali o da internalizzatori sistematici rispettano le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 2

Esenzioni

1.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE quando svolgono le attività di cui alla sudetta direttiva;

b)

alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;

c)

alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi;

d)

alle persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone:

i)

siano market maker,

ii)

siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione,

iii)

applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o

iv)

negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.

Le persone esentate a norma delle lettere a), i) o j) non sono tenute ai fini dell’esenzione a soddisfare le condizioni enunciate nel presente punto.

e)

agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2002/87/CE che quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

f)

alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;

g)

alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;

h)

ai membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell’Unione, ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

i)

agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello dell’Unione, nonché ai soggetti depositari e ai dirigenti di tali organismi;

j)

alle persone:

i)

compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o

ii)

che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

purché:

per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale considerata nell’ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;

tali persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e

dette persone comunicano formalmente ogni anno che si servono di tale esenzione e, su richiesta dell’autorità competente, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all’attività principale;

k)

alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;

l)

alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;

m)

agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall’articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58;

n)

ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regoamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell’energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti.

Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;

o)

ai depositari centrali di titoli (CSD) regolati dal diritto dell’Unione, nella misura in cui essi sono disciplinati da tale diritto;

2.   I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni eseguite da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del SEBC nel quadro dei compiti loro assegnati dal TFUE e del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtù di disposizioni di diritto nazionale.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per chiarire, ai fini di cui al paragrafo 1, lettera c), quando un’attività sia esercitata sporadicamente.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare, ai fini di cui al paragrafo 1, lettera j), i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo.

Tali criteri tengono conto almeno dei seguenti elementi:

a)

la necessità che le attività accessorie costituiscano una minoranza delle attività a livello di gruppo;

b)

la dimensione dell’attività di negoziazione rispetto all’attività di negoziazione complessiva del mercato in tale classe di attività.

Nel determinare in che misura le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo, l’ESMA può stabilire che sia preso in considerazione il capitale impiegato per le attività accessorie in rapporto al capitale impiegato per l’attività principale. In nessun caso tuttavia tale elemento è sufficiente a provare che l’attività è accessoria rispetto all’attività principale del gruppo.

Le attività di cui al presente paragrafo sono considerate a livello di gruppo.

Gli elementi di cui al secondo comma escludono:

a)

le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012 volte alla creazione di liquidità a livello di gruppo o alla gestione dei rischi;

b)

le operazioni in strumenti derivati di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della tesoreria;

c)

le operazioni in strumenti derivati su merci e in quote di emissione realizzate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, quando tale obbligo sia prescritto dalle autorità di regolamentazione in conformità del diritto dell’Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dalle sedi negoziazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 3

Esenzioni facoltative

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d’origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che:

a)

non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti,

b)

non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e

c)

nell’ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:

i)

imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,

ii)

enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE,

iii)

succursali di imprese di investimento o di enti creditizi autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nel regolamento (UE) n. 575/2013 o nella direttiva 2013/36/UE,

iv)

organismi d’investimento collettivo autorizzati a norma del diritto di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di tali organismi, o

v)

società di investimento a capitale fisso, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), i cui titoli sono quotati o negoziati su un mercato regolamentato in uno Stato membro; o

d)

prestano servizi di investimento esclusivamente in merci, quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente imprese elettriche locali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 35, della direttiva 2009/72/CE e/o imprese di gas naturale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente. o

e)

prestano servizi di investimento esclusivamente in quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente gestori ai sensi dell’articolo 3, lettera f) della direttiva 2003/87/CE, purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente.

2.   I regimi degli Stati membri prevedono per le persone di cui al paragrafo 1 requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda:

a)

le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua quali stabilite all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli da 7 a 10, 21, 22 e 23 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 89;

b)

norme di comportamento quali stabilite all’articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e all’articolo 25, paragrafi 2, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all’articolo 29, e le relative misure di esecuzione.

c)

i requisiti organizzativi stabiliti dall’articolo 16, paragrafo 3, primo, sesto e settimo comma, dall’articolo 16, paragrafo 6 e dall’articolo 16, paragrafo 7 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 89.

Gli Stati membri stabiliscono che le persone escluse dall’ applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere coperte da un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di investimento a non essere coperte da tale sistema se hanno un’assicurazione di responsabilità professionale che, considerate le dimensioni, il profilo di rischio e la forma giuridica delle persone escluse a norma del paragrafo 1 del presente articolo, garantisca una protezione equivalente alla clientela.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri in cui prima del 2 luglio 2014 sono già in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di questo tipo possono disporre entro il 3 luglio 2019 che le persone escluse dall’applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, quando prestano servizi di investimento consistenti nella ricezione e trasmissione di ordini e/o attività di consulenza in materia di investimenti in quote di organismi d’investimento collettivo e agiscono in qualità di intermediari con una società di gestione quale definita nella direttiva 2009/65/CE, tali persone rispondano in solido dei danni subiti dai clienti in relazione a tali servizi.

3.   Le persone a cui la presente direttiva non si applica a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell’articolo 34 e dell’articolo 35.

4.   Gli Stati membri comunicano ufficialmente alla Commissione e all’ESMA se si avvalgono dell’opzione prevista dal presente articolo e provvedono affinché le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 rechino la menzione di essere state concesse in conformità del presente articolo.

5.   Gli Stati membri comunicano all’ESMA le disposizioni del diritto nazionale analoghe ai requisiti della presente direttiva elencati al paragrafo 2.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«impresa di investimento»: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:

a)

il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, nonché

b)

siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.

Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, essa può essere considerata come un’impresa di investimento ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2013/36/UE tale persona soddisfa le condizioni seguenti:

a)

i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell’impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell’impresa o dei suoi proprietari;

b)

l’impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;

c)

i conti annuali dell’impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, a norma del diritto nazionale, alla revisione dei conti;

d)

quando un’impresa ha un solo proprietario, tale persona deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa dovuta al decesso del proprietario o alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile;

2)

«servizi e attività di investimento»: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 che specificano:

a)

i contratti derivati di cui all’allegato I sezione C 6 che hanno caratteristiche di prodotti energetici all’ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica del sottostante e i «contratti derivati su prodotti energetici C 6»;

b)

i contratti derivati di cui alla sezione C 7 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

c)

i contratti derivati di cui alla sezione C 10 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, avendo riguardo tra l’altro al fatto se questi strumenti sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione;

3)

«servizi accessori»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’allegato I;

4)

«consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;

5)

«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;

6)

«negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna capitale proprio;

7)

«market maker»: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di questa persona ai prezzi definiti da questa persona;

8)

«gestione del portafoglio»: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;

9)

«cliente»: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;

10)

«cliente professionale»: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II;

11)

«cliente al dettaglio»: cliente che non sia un cliente professionale;

12)

«mercato di crescita per le PMI»: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le PMI in conformità dell’articolo 33;

13)

«piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

14)

«ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;

15)

«strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;

16)

«contratti derivati su prodotti energetici C 6», contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati alla Sezione C 6 dell’allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante;

17)

«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

18)

«gestore del mercato»: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l’attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;

19)

«sistema multilaterale»: un sistema o meccanismo che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;

20)

«internalizzatore sistematico»: un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;

Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate dall’impresa di investimento per proprio conto mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dall’impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni dell’impresa di investimento sullo strumento finanziario specifico, oppure per dimensioni delle negoziazioni OTC svolta dall’impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni nell’Unione sullo strumento finanziario specifico. La definizione di internalizzatore sistematico si applica solamente quando sono superati i limiti prefissati in relazione al modo frequente e sistematico e al modo sostanziale o quando un’impresa di investimento sceglie di partecipare al regime degli internalizzatori sistematici;

21)

«mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della presente direttiva;

22)

«sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva;

23)

«sistema organizzato di negoziazione»: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva;

24)

«sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

25)

«mercato liquido»: il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:

a)

la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;

b)

il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto;

c)

le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;

26)

«autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 69, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;

27)

«ente creditizio»: un ente come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 573/2013.

28)

«società di gestione degli OICVM»: società di gestione come definita al’articolo 2, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43),

29)

«agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;

30)

«succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un’impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l’impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un’impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;

31)

«partecipazione qualificata»: partecipazione in un’impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure che comporta la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa in cui si detiene la partecipazione;

32)

«impresa madre», un’impresa madre ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45);

33)

«impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

34)

«gruppo»: un gruppo come definito all’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;

35)

«stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a)

da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

b)

da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un’impresa figlia è considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

c)

da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

36)

«organo di gestione»: l’organo - o gli organi - di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l’attività dell’ente.

Quando la presente direttiva fa riferimento all’organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all’interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell’organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva;

37)

«alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne risponodono all’organo di gestione, compresa l’attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell’impresa e del suo personale;

38)

«negoziazione «matched principal»: una negoziazione in cui l’intermediario si interpone nella transazione tra l’acquirente e il venditore in modo da non essere mai esposto al rischio di mercato durante l’intera esecuzione della transazione, con le due parti della transazione eseguite simultaneamente, e la transazione è conclusa ad un prezzo al quale l’intermediario non realizza né utili né perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese della transazione comunicati precedentemente;

39)

«negoziazione algoritmica»: negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l’ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

40)

«tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza»: qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:

a)

infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;

b)

determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e

c)

elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni;

41)

«accesso elettronico diretto»: un accordo in base al quale un membro di una sede di negoziazione o un suo partecipante o cliente consente a una persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo da trasmettere per via elettronica ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente alla sede di negoziazione e comprende gli accordi che implicano l’utilizzo da parte della persona dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l’uso di una siffatta infrastruttura da parte di tale persona (accesso sponsorizzato);

42)

«pratica di vendita abbinata»: l’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto.

43)

«deposito strutturato»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (46),che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

a)

un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;

b)

uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;

c)

una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali», o

d)

un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio;

44)

«valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio:

a)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b)

obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c)

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;

45)

«certificati di deposito»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato;

46)

«fondi indicizzati quotati»: fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value);

47)

«certificati»: i certificati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 600/2014;

48)

«prodotti finanziari strutturati»: i prodotti finanziari strutturati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28 del regolamento (UE) n. 600/2014;

49)

«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29 del regolamento (UE) n. 600/2014;

50)

«derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30 del regolamento (UE) n. 600/2014;

51)

«CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

52)

«dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA»: soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;

53)

«fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» o «CTP»: soggetto autorizzato ai sensi della presente direttiva a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA i report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 e 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;

54)

«meccanismo di segnalazione autorizzato» o «ARM»: soggetto autorizzato ai sensi della presente direttiva a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento;

55)

«Stato membro d’origine»:

a)

nel caso di imprese di investimento:

i)

se l’impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede centrale;

ii)

se l’impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

iii)

se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;

b)

nel caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;

c)

in caso di un APA, sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato:

i)

se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede centrale;

ii)

se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

iii)

se, in base al diritto nazionale cui è soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale.

56)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento, o lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro;

57)

«impresa di paesi terzi»: impresa che, se avesse la propria sede centrale o sede legale nell’Unione, sarebbe un ente creditizio che presta servizi d’investimento o svolge attività d’investimento o un’impresa di investimento;

58)

«prodotto energetico all’ingrosso»: un prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011;

59)

«derivati su merci agricole»: i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);

60)

«emittente sovrano»: uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:

i)

l’Unione;

ii)

uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;

iii)

in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

iv)

una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

v)

un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi finanziarie; o

vi)

la Banca europea per gli investimenti;

61)

«debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;

62)

«supporto durevole»: qualsiasi strumento che:

a)

permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

b)

che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

63)

«fornitore di servizi di comunicazione dati», un APA, un sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo per adeguarle agli sviluppi del mercato, alle evoluzioni tecnologiche e all’esperienza di condotte vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014 e a garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva.

TITOLO II

CONDIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

CAPO I

Condizioni e procedure per l'autorizzazione

Articolo 5

Requisiti per l’autorizzazione

1.   Ciascuno Stato membro prescrive che la prestazione di servizi e/o l’esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del presente capo. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’articolo 67.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano qualsiasi gestore del mercato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), previa verifica del fatto che rispetta il presente capo.

3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’ESMA.

L’ESMA redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell’Unione. Tale elenco contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali ciascuna impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L’ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.

Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, lettere b), c) e d), la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni.

4.   Ciascuno Stato membro prescrive che:

a)

un’impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia la sede centrale nello Stato membro in cui ha la sede legale;

b)

un’impresa di investimento che non sia una persona giuridica o un’impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in base al suo diritto nazionale non ha una sede legale, abbia la sua sede centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.

Articolo 6

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

1.   Lo Stato membro d’origine garantisce che nell’autorizzazione siano specificati i servizi o le attività di investimento che l’impresa di investimento è autorizzata a prestare. L’autorizzazione può coprire uno o più servizi accessori di cui alla sezione B dell’allegato I. L’autorizzazione non può mai essere rilasciata solo per la prestazione di servizi accessori.

2.   Un’impresa di investimento che chiede l’autorizzazione a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a servizi accessori non coperti dall’autorizzazione iniziale presenta una richiesta di estensione della sua autorizzazione.

3.   L’autorizzazione è valida per tutta l’Unione e consente ad un’impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è autorizzata ovunque nell’Unione, sia tramite il diritto di stabilimento - anche con una succursale - che mediante la libera prestazione dei servizi.

Articolo 7

Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione

1.   L’autorità competente non concede l’autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

2.   L’impresa di investimento fornisce tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa - di cui l’autorità competente necessita per accertarsi che l’impresa di investimento abbia adottato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente capo.

3.   Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, compreso il programma di attività;

b)

i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, e le informazioni per le notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 5;

c)

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata e gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e all’articolo 9, paragrafo 5.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Revoca delle autorizzazioni

L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di investimento quando quest’ultima:

a)

non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;

e)

rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all’ESMA.

Articolo 9

Organo di gestione

1.   Le autorità competenti che rilasciano l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 assicurano che le imprese di investimento e i loro organi di gestione rispettino gli articoli 88 e 91 della direttiva 2013/36/UE.

L’ESMA e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 (ABE) adottano congiuntamente gli orientamenti relativi agli elementi elencati all’articolo 91, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Nel concedere l’autorizzazione ex articolo 5 le autorità competenti possono autorizzare i membri dell’organo di gestione a detenere un incarico di amministratore non esecutivo in più rispetto a quanto autorizzato dall’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2012/36/UE. Le autorità competenti informano periodicamente l’ESMA di tali autorizzazioni.

L’ESMA e l’ABE coordinano la raccolta di informazioni fornite a norma del primo comma del presente paragrafo e dell’articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE in relazione alle imprese di investimento.

3.   Gli Stati membri garantiscono che l’organo di gestione di un’impresa di investimento definisca, sorvegli e risponda dell’applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’impresa di investimento, comprese la separazione delle funzioni dell’impresa di investimento stessa e la prevenzione dei conflitti di interesse, e siano tali da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi della clientela.

Fatti salvi gli obblighi sanciti dall’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/CE detti dispositivi ottemperano anche che l’organo di gestione definisca, approvi e controlli:

a)

l’organizzazione dell’impresa per la prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, comprese le qualifiche, conoscenze e competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e gli accordi per la prestazione di servizi e attività da parte dell’impresa, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti i requisiti che essa deve soddisfare;

b)

la politica dell’impresa relativa alla prestazione o offerta di servizi, attività, operazioni e prodotti, conformemente alla tolleranza al rischio dell’impresa e alle caratteristiche ed esigenze dei clienti dell’impresa destinatari delle prestazioni o offerte. Ciò comprende eventualmente l’effettuazione di adeguate prove di stress;

c)

una politica retributiva per le persone che si occupano della prestazione di servizi alla clientela, volta a incoraggiare una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti e ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;

L’organo di gestione sorveglia e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’attuazione degli obiettivi strategici dell’impresa nella prestazione di servizi e attività d’investimento e di servizi accessori, l’efficacia dei dispositivi di governance societaria dell’impresa di investimento e l’adeguatezza delle strategie relative alla prestazione di servizi ai clienti e prende i provvedimenti opportuni per rimediare ad eventuali carenze.

I membri dell’organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per controllare e monitorare il processo decisionale della dirigenza.

4.   L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che i membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento abbiano i requisiti di onorabilità, possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie e dedichino tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni nell’impresa o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione dell’impresa possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela e dell’integrità del mercato.

5.   Gli Stati membri prescrivono che l’impresa di investimento notifichi all’autorità competente tutti i membri dell’organo di gestione e qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se l’impresa rispetti le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6.   Gli Stati membri prescrivono che nella impresa di investimento richiedente vi siano almeno due persone che dirigono di fatto l’attività; essa è in regola con i requisiti di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un’unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che:

a)

siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese nonché l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti e l’integrità del mercato;

b)

le persone fisiche interessate soddisfino il criterio dell’onorabilità, possiedano sufficienti conoscenze, competenze e esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.

Articolo 10

Azionisti e soci con partecipazioni qualificate

1.   Le autorità competenti non autorizzano la prestazione di servizi di investimento o l’esercizio di attività di investimento da parte di un’impresa di investimento fintanto che non siano stati loro comunicati l’identità degli azionisti o soci, diretti o indiretti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni.

Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire la gestione sana e prudente di un’impresa di investimento, non sono certe dell’idoneità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate.

Quando esistono stretti legami tra l’impresa di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

2.   L’autorità competente rifiuta di rilasciare l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

3.   Gli Stati membri prescrivono che, quando l’influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1, primo comma, può pregiudicare la gestione sana e prudente dell’impresa di investimento, l’autorità competente adotti misure adeguate per porre termine a tale situazione.

Le misure possono comprendere la richiesta di provvedimenti giudiziari o l’imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in questione.

Articolo 11

Notifica di progetti di acquisizione

1.   Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’impresa di investimento divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti dell’impresa di investimento nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l’entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento debbano previamente notificare per iscritto alle autorità competenti l’entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti se abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 30 % o 50 %, o che l’impresa di investimento cessi di essere una sua impresa figlia.

Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

Nel determinare se i criteri per una partecipazione qualificata di cui all’articolo 10 e al presente articolo sono soddisfatti, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6, a condizione che da un lato tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e dall’altro che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.

2.   Le autorità competenti operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 (la «valutazione»), se il candidato acquirente è:

a)

un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;

b)

l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione, o

c)

una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.

Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione dell’acquisizione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato l’impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.

3.   Gli Stati membri prescrivono che se le imprese di investimento sono a conoscenza di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano sì che le partecipazioni superino una delle soglie di cui al paragrafo 1, primo comma, o scendano al di sotto di uno di tali soglie, abbiano l’obbligo di comunicarlo immediatamente all’autorità competente.

Le imprese di investimento comunicano altresì all’autorità competente, almeno una volta all’anno, l’identità degli azionisti e dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l’entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell’assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtù della regolamentazione applicabile alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti adottino misure analoghe a quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 3, nei confronti delle persone che non ottemperino all’obbligo di informare l’autorità prima dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l’opposizione dell’autorità competente, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell’esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 12

Termine per la valutazione

1.   Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 4 («termine per la valutazione»), per effettuare la valutazione.

Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del termine per la valutazione al momento del ricevimento della notifica.

2.   Durante il termine per la valutazione, le autorità competenti possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale termine, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è effettuata per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, è sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

3.   Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente è:

a)

una persona fisica o giuridica che risiede fuori dall’Unione;

b)

una persona fisica o giuridica e non è sottoposto a vigilanza a norma della presente direttiva, o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE.

4.   Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi e senza superare il termine per la valutazione, informano per iscritto il candidato acquirente e indicano le ragioni della loro decisione. Fatto salvo il diritto nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l’autorità competente a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente.

5.   Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, questo è da considerarsi approvato.

6.   Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

7.   Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti e l’approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere l’elenco esauriente di informazioni ex articolo 13, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Valutazione

1.   Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di investimento cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di investimento, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

la reputazione del candidato acquirente;

b)

la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di investimento;

c)

la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;

d)

la capacità dell’impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, in particolare le direttive 2002/87/CE e 2013/36/UE, in particolare, la disponibilità da parte dell’impresa di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e)

l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o per ritenere che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di adeguare i criteri prudenziali di cui al presente paragrafo, primo comma.

2.   Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.   Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.   Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.   Fatto salvo l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, quando all’autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di investimento, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Articolo 14

Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato

L’autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un’autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell’autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE.

L’obbligo stabilito al primo comma vale per i depositi strutturati offerti da un ente creditizio partecipante a un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi della direttiva 2014/49/UE.

Articolo 15

Dotazione patrimoniale iniziale

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.

Articolo 16

Requisiti organizzativi

1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione stabiliti ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e all’articolo 17.

2.   Le imprese di investimento applicano politiche e procedure sufficienti a garantire che l’impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati, adempiano agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone.

3.   Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all’articolo 23, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario e per ogni modifica significativa agli strumenti finanziari esistenti, prima della loro commercializzazione o distribuzione alla clientela.

Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascuno strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso.

L’impresa di investimento riesamina inoltre regolarmente gli strumenti finanziari da essa offerti o commercializzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata.

Le imprese di investimento emittenti mettono a disposizione dei distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target.

Le imprese di investimento che offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni menzionate al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario.

Le politiche, i processi e le disposizioni menzionate nel presente paragrafo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi,

4.   Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell’esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.

5.   Quando le imprese di investimento affidano ad un terzo l’esecuzione di funzioni operative essenziali ai fini della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e dell’esercizio continuo e soddisfacente di attività di investimento, adottano misure ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L’affidamento a terzi di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che le imprese di investimento adempiano a tutti i loro obblighi.

Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati.

Ferma restandola facoltà delle autorità competenti di ottenere accesso alle comunicazioni conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse.

6.   Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le attività e le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’autorità competente di espletare i propri compiti di vigilanza e realizzare le misure di attuazione a titolo della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e, in particolare di verificare che le imprese di investimento abbiano adempiuto tutti gli obblighi, compresi quelli nei confronti dei clienti o potenziali clienti e quelli relativi all’integrità del mercato.

7.   Le registrazioni comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche che riguardino almeno le operazioni concluse in caso di negoziazione per conto proprio e la prestazione di servizi di ordini della clientela connessi alla ricezione, trasmissione ed esecuzione di tali ordini.

Tali conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche comprendono anche quelle intese a concludere operazioni con negoziazione per conto proprio o nella fornitura alla clientela servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, anche se tali conversazioni o comunicazioni non conducono alla effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi.

A tal fine, le imprese di investimento adottano ogni ragionevole misura per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni eletroniche effettuate con o trasmesse o ricevute dalle apparecchiature che l’impresa di investimento ha fornito a un impiegato o un contraente o ha autorizzato o consentito loro di utilizzare.

Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che le conversazioni o le comunicazioni telefoniche intercorrenti tra l’impresa di investimento e i suoi clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni saranno registrate.

Tale notifica può essere effettuata una volta, prima della prestazione di servizi di investimento ai nuovi clienti e ai clienti esistenti.

Le imprese di investimento non forniscono per telefono servizi e attività di investimento a clienti ai quali non sia stato precedentemente notificato che le loro conversazioni o comunicazioni telefoniche saranno registrate, qualora detti servizi e attività di investimento riguardino la ricezione, la trasmissione e l’esecuzione di ordini dei clienti.

Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite altri canali, tuttavia tali comunicazioni devono essere effettuate su un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o documenti relativi a ordini dei clienti fatti nelle riunioni. In particolare, il contenuto delle conversazioni «frontali» con il cliente che potrebbero essere registrate mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.

Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o un contraente effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che l’impresa di investimento non sia in grado di registrare o copiare.

Le registrazioni conservate a norma del presente paragrafo sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dall’autorità competente, per un periodo fino a sette anni.

8.   Quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell’impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti finanziari dei clienti siano utilizzati dall’impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi.

9.   Quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi.

10.   Un’impresa di investimento non conclude contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti.

11.   In caso di succursali di imprese di investimento, ferma restando la possibilità per l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento di avere accesso diretto alle pertinenti registrazioni, l’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata si accerta che siano stati soddisfatti gli obblighi previsti ai paragrafi 6 e 7 per quanto concerne le operazioni effettuate dalla succursale.

In circostanze eccezionali gli Stati membri possono imporre alle imprese di investimento requisiti in materia di salvaguardia degli attivi della clientela aggiuntivi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 8, 9 e 10 e ai rispettivi atti delegati di cui al paragrafo 12. Tali requisiti devono essere obiettivamente giustificati e proporzionati e far fronte, ai fini della salvaguardia degli attivi e dei fondi della clientela, ai rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che assumono particolar importanza nel contesto della struttura di mercato dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebiti ritardi e comunque almeno due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, gli eventuali requisiti che intendono imporre in applicazione del presente paragrafo. La notifica include la motivazione di tali requisiti. Eventuali requisiti aggiuntivi di questo tipo non devono limitare o altrimenti influenzare i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 34 e 35 della presente direttiva.

Entro due mesi dalla notifica di cui al terzo comma, la Commissione fornisce il suo parere sulla proporzionalità e la motivazione dei requisiti aggiuntivi.

Gli Stati membri possono mantenere gli eventuali obblighi aggiuntivi purché la relativa notifica in base all’articolo 4 della direttiva 2006/73/CE sia avvenuta prima del 2 luglio 2014 e purché siano soddisfatte le condizioni previste nel predetto articolo.

La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito web i requisiti aggiuntivi imposti in conformità del presente paragrafo.

12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 riguardo al fine di specificare i requisiti di organizzazione concreti di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo da imporre alle imprese di investimento e alle succursali di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità dell’articolo 41 che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.

Articolo 17

Negoziazione algoritmica

1.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l’attività esercitata volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l’invio di ordini erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Tali imprese pongono in essere anche controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse sono collegate. Esse dispongono meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità dei requisiti del presente paragrafo.

2.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche in uno Stato membro lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti della sede di negoziazione.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può prescrivere che quest’ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica, dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli sulla verifica dei sistemi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può in qualsiasi momento chiedere all’impresa ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica da essa effettuata e sui sistemi utilizzati.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, su richiesta di un’autorità competente di una sede di negoziazione in cui l’impresa di investimento, quale membro o partecipante della sede di negoziazione, effettua la negoziazione algoritmica comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al secondo comma che riceve dall’impresa di investimento che effettua la negoziazione algoritmica.

Le imprese di investimento conservano le registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che siano sufficienti per consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

L’impresa di investimento che effettua tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conserva servendosi di un modello approvato registrazioni accurate e sequenziali di tutti gli ordini collocati, compresi la cancellazione di ordini, gli ordini eseguiti e le quotazioni sulle sedi di negoziazione e le mette a disposizione dell’autorità competente su sua richiesta.

3.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati:

a)

svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile.

b)

concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi dell’impresa d’investimento di cui alla lettera a), e

c)

dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l’adempimento degli obblighi sanciti dall’accordo di cui alla lettera b),

4.   Agli effetti del presente articolo e dell’articolo 48 della presente direttiva, le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche che sono ritenute perseguire una strategia di «market making» quando, quali membri o partecipanti in una o più sedi di negoziazione e operando per conto proprio, la loro strategia implica la trasmissione di quotazioni ferme, simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi relative a uno o più strumenti finanziari o a diversi strumenti finanziari in un’unica sede di negoziazione o in diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato complessivo.

5.   Un’impresa di investimento che fornisce accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione pone in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare che l’idoneità dei clienti che utilizzano il servizio sia adeguatamente valutata e riesaminata, che i clienti che utilizzano il servizio non superino soglie appropriate di negoziazione e di credito prefissate, che la negoziazione da parte di clienti che utilizzano il servizio sia oggetto di adeguato monitoraggio e che controlli appropriati dei rischi impediscano che una negoziazione possa creare rischi per la stessa impresa di investimento o possa dar luogo a un mercato disordinato o contribuirvi o possa essere contraria al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole sulle sedi di negoziazione. È vietato l’accesso elettronico diretto senza che tali controlli siano stati posti in essere.

Le imprese di investimento che forniscono un accesso diretto elettronico sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti della presente direttiva e le regole della sede di negoziazione. Le imprese di investimento controllano le operazioni al fine di identificare violazioni di tali regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato da denunciare all’autorità competente. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l’impresa di investimento e il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio e che ai termini di detto accordo l’impresa di investimento mantenga la responsabilità a titolo della presente direttiva.

Le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse forniscono accesso elettronico diretto.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può prescrivere che quest’ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al primo comma e ne documenti l’effettiva applicazione.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, su richiesta di un’autorità competente di una sede di negoziazione in relazione alla quale l’impresa di investimento fornisce accesso elettronico diretto, comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al quarto comma che riceve dall’impresa di investimento.

Le imprese di investimento conservano registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che tali registrazioni siano sufficienti per consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

6.   Le imprese di investimento che agiscono in qualità di aderenti generali ai sistemi di garanzia per altre persone pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee che soddisfano determinati criteri e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per l’impresa di investimento e per il mercato. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l’impresa di investimento e la persona per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.

7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per

a)

precisare i requisiti organizzativi di cui ai paragrafi da 1 a 6 da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori e/o esercitano diverse attività di investimento o combinazioni degli stessi; le informazioni che precisano i requisiti organizzativi di cui al paragrafo 5 indicano i requisiti specifici per l’accesso diretto al mercato e per l’accesso sponsorizzato in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano almeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato.

b)

definire le circostanze in cui un’impresa di investimento sarebbe obbligata a stipulare l’accordo di market making di cui al paragrafo 3, lettera b), e precisare i contenuti di tali accordi, compresa la fascia dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione di cui al paragrafo 3;

c)

le situazioni che costituiscono le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, comprese le circostanze di estrema volatilità, le questioni politiche e macroeconomiche, le questioni operative e relative ai sistemi e le circostanze che contraddicono la capacità dell’impresa di investimento di mantenere le pratiche prudenziali di gestione del rischio previste al paragrafo 1.

d)

indicare il contenuto e il formato del modello approvato di cui al quinto comma del paragrafo 2 e il periodo di tempo durante il quale l’impresa di investimento è tenuta a conservare le registrazioni.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 18

Processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione e in un sistema organizzato di negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi organizzativi di cui all’articolo 16, instaurino regole e procedure trasparenti atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essi adottano dispositivi per garantire una gestione solida delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione instaurino regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell’ambito del loro sistema.

Gli Stati membri prescrivono che, se del caso, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati.

3.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione instaurino, pubblichino, mantengano e applichino regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi atte a disciplinare l’accesso al sistema.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e igestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) si dotino di disposizioni intese a individuare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative per l’operatività dell’MTF o dell’OTF o per i loro membri o partecipanti e utenti, di eventuali conflitti di interesse tra l’MTF, l’OTF, i loro proprietari, l’impresa di investimento o ilgestore del mercato che gestisce l’MTF o l’OTF e assicurino il sano funzionamento dell’MTF o dell’OTF.

5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e gli operatori che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rispettino gli articoli 48 e 49 e pongano in essere ogni efficace sistema, procedura e dispositivo all’uopo necessario.

6.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione informino chiaramente i loro membri o partecipanti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro sistema. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione adottino preventivamente le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell’ambito del sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione.

7.   Gli Stati membri prescrivono ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione di disporre di almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.

8.   Quando un valore mobiliare che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell’emittente, quest’ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

9.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione eseguano immediatamente qualsiasi istruzione impartita dall’autorità competente a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione,

10.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscano all’autorità competente una descrizione dettagliata del funzionamento di tale sistema, tra cui - fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 1, 4 e 5 - eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà della stessa impresa di investimento o dello stesso gestore del mercato, nonché un elenco dei loro membri, partecipanti e/o utenti. Le autorità competenti mettono tali informazioni a disposizione dell’ESMA su sua richiesta. Ciascuna autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione concessa a un’impresa di investimento o a un gestore del mercato è notificata all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti i sistemi multilaterali di negoziazione e di tutti i sistemi organizzati di negoziazione nell’Unione. Tale elenco contiene informazioni sui servizi prestati da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema organizzato di negoziazione e riporta il codice unico di identificazione del sistema in questione da utilizzare nelle comunicazioni in conformità degli articoli 6, 10 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Il registro è aggiornato regolarmente. L’ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.

11.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato della descrizione e della notifica di cui al paragrafo 10.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, stabiliscano e attuino regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le norme di cui all’articolo 18, paragrafo 3, che disciplinano l’accesso a un sistema multilaterale di negoziazione, soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 53, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione

a)

siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali è esposto, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il suo funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;

b)

si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazioneefficiente e tempestivo delle operazioni eseguite nell’ambito dei loro sistemi, e

c)

dispongano, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il sistema è esposto.

4.   Gli Stati membri garantiscono che gli articoli 24, 25, 27 paragrafi 1, 2 e da 4 a 10, e l’articolo 28 non si applichino alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all’impiego del sistema multilaterale di negoziazione. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 24, 25, 27 e 28 nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.

5.   Gli Stati membri non autorizzano le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ad eseguire ordini dei clienti impegnando capitale proprio né ad effettuare negoziazioni «matched principal».

Articolo 20

Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che un’impresa di investimentoe un gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione stabilisca dispositivi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti in un sistema organizzato di negoziazione impegnando capitale proprio dell’impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema organizzato di negoziazione o proveniente da un’entità dello stesso gruppo o persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato.

2.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione ad effettuare matched principal trading per obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e taluni derivati, esclusivamente nei casi in cui il cliente abbia acconsentito al processo.

L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione non effettua negoziazioni matched principal per eseguire ordini dei clienti in un sistema organizzato di negoziazione in strumenti derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione stabilisce dispositivi intesi a garantire la conformità della definizione di «matched principal trading» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38).

3.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione ad effettuare negoziazione per conto proprio diversa dal matched principal trading solo in relazione a titoli di debito sovrano per i quali non esiste un mercato liquido.

4.   Gli Stati membri non consentono che la gestione di un sistema organizzato di negoziazione e un’internalizzazione sistematica abbiano luogo nell’ambito della stessa entità giuridica. Un sistema organizzato di negoziazione non intrattiene con un internalizzatore sistematico legami tali da permettere che gli ordini in un sistema organizzato di negoziazione e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico interagiscano fra loro. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l’interazione tra ordini in diversi sistemi organizzati di negoziazione.

5.   Gli Stati membri non impediscono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione impieghino un’altra impresa di investimento per svolgere market making in tale sistema su base indipendente.

Ai fini del presente articolo, si ritiene che un’impresa di investimento non svolge market making in un sistema organizzato di negoziazione su base indipendente se intrattiene stretti legami con l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce tale sistema.

6.   Gli Stati membri prescrivono che l’esecuzione degli ordini in un sistema organizzato di negoziazione sia realizzata su base discrezionale.

Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione esercitano la propria discrezionalità in una o entrambe delleseguenti circostanze:

a)

quando decidono di collocare o di ritirare un ordine sul sistema organizzato di negoziazione da essi gestito;

b)

quando decidono di non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nei sistemi in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente nonché degli obblighi previsti dall’articolo 27.

Per il sistema che abbina gli ordini dei clienti, l’impresa di investimento o l’gestore del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione può decidere se, quando e in che misura desidera abbinare due o più ordini all’interno del sistema. Conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 fatto salvo il paragrafo 3, per un sistema che effettua operazioni in titoli non azionari l’impresa di investimento o l’gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione da essi gestito può facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in una transazione.

Tale obbligo si applica fatti salvi gli articoli 18 e 27.

7.   L’autorità competente può esigere, quando un’impresa di investimento o un gestore del mercato chiedono di essere autorizzati a gestire un sistema organizzato di negoziazione ovvero su base ad hoc, una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde e non può operare come un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico, una descrizione dettagliata del modo in cui sarà esercitata la discrezionalità, in particolare relativamente al momento in cui può essere ritirato un ordine al sistema organizzato di negoziazione e al momento e alle modalità secondo cui due o più ordini dei clienti saranno abbinati nell’ambito di detto sistema. Inoltre, l’impresa di investimento o l’operatore di un sistema organizzato di negoziazione fornisce all’autorità competente informazioni relative al modo in cui impiegano ila negoziazione matched principal. L’autorità competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione matched principal di un’impresa d’investimento o di un gestore del mercato per assicurarsi che continui a ricadere nell’ambito della definizione di negoziazione matched principal e che tali attività non generino conflitti di interesse tra l’impresa d’investimento o l’operatore e la sua clientela.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 24, 25, 27 e 28 siano applicati alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione.

CAPO II

Condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Riesame periodico delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale stabilite nel capo I.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale.

L’ESMA può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.

Articolo 22

Obblighi generali in materia di vigilanza continua

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l’impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.

Articolo 23

Conflitti di interesse

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento.

2.   Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’impresa di investimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

3.   Tali informazioni di cui al paragrafo 2:

a)

sono fornite su un supporto durevole e

b)

sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest’ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 89 per

a)

definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;

b)

stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento.

Sezione 2

Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori

Articolo 24

Principi di carattere generale e informazione del cliente

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui al presente articolo e all’articolo 25.

2.   Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con il target. L’impresa d’investimento adotta inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target.

L’impresa di investimento deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.

3.   Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

4.   Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull’impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi. Tali informazioni comprendono:

a)

in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l’impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente di quanto segue:

i)

se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;

ii)

se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

iii)

se l’impresa di investimento fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati;

b)

le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l’indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2;

c)

le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, devono comprendere informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.

5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 9 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare per tali informazioni un formato standardizzato.

6.   Ove un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto dell’Unione in materia di enti creditizi e credito al consumo specificamente riguardanti i requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa:

a)

valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti

i)

dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o

ii)

da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

b)

non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione.

8.   Per la fornitura di un servizio di gestione del portafoglio l’impresa di investimento non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dal presente paragrafo.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento non siano considerate in regola con gli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 23 o del paragrafo 1 del presente articolo qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio ao da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, a meno che i pagamenti o i benefici:

a)

abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e

b)

non pregiudichino il rispetto del dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al primo comma o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, l’impresa di investimento informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

I pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d’investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma.

10.   L’impresa di investimento che fornisce servizi di investimento ai clienti evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il suo dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adotta disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l’impresa di investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.

11.   Se un servizio di investimento è offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, l’impresa di investimento informa il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e fornisce giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente.

Quando i rischi derivanti da tale accordo o pacchetto offerto a un cliente al dettaglio sono verosimilmente diversi dai rischi associati ai componenti considerati separatamente, l’impresa di investimento fornisce una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi.

L’ESMA, in collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, elabora entro il 3 gennaio 2016 e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti al paragrafo 1.

12.   In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre alle imprese di investimento requisiti aggiuntivi rispetto a quanto disposto dal presente articolo. Tali requisiti devono essere obiettivamente giustificati e proporzionati vista la necessità di far fronte ai rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura di mercato dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebiti ritardi e comunque almeno due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, gli eventuali requisiti che intendono imporre in applicazione del presente paragrafo. La notifica include la motivazione di tali requisiti. Eventuali requisiti aggiuntivi di questo tipo non devono limitare o altrimenti influenzare i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 34 e 35 della presente direttiva.

Entro due mesi dalla notifica di cui al secondo comma, la Commissione fornisce il suo parere sulla proporzionalità e sulla motivazione dei requisiti aggiuntivi.

La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito web i requisiti aggiuntivi imposti in conformità del presente paragrafo.

Gli Stati membri possono mantenere gli eventuali obblighi aggiuntivi notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2006/73/CE prima del 2 luglio 2014, purché siano soddisfatte le condizioni previste in tale articolo.

13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di assicurare che le imprese di investimento rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti, comprese

a)

le condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti;

b)

i dettagli circa il contenuto e il formato dell’informazione per i clienti per quanto riguarda la classificazione dei clienti, le imprese di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari, i costi e gli oneri;

c)

i criteri per la valutazione di una gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato;

d)

i criteri per valutare il rispetto, da parte delle imprese che ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale secondo il miglior interesse del cliente.

Nel definire gli obblighi di informazione sugli strumenti finanziari in relazione al paragrafo 4, lettera b), occorre includere i dati sulla struttura del prodotto tenendo conto laddove applicabile di ogni pertinente obbligo di informazione standardizzata previsto dal diritto dell’Unione.

14.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 13 prendono in considerazione:

a)

la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

b)

la natura e la gamma dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari;

c)

la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso dei paragrafi 4 e 5, la loro classificazione come controparti qualificate.

Articolo 25

Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti

1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 24 e del presente articolo. Gli Stat membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

2.   Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

Gli Stati membri garantiscono che, qualora un’impresa d’investimento fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.

3.   Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze di tale persona in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è appropriato per il cliente. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, la valutazione esamina l’appropriatezza del pacchetto nel suo insieme.

Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia loro appropriato. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente con o senza servizi accessori — esclusa la concessione di crediti o prestiti ex allegato I, sezione B 1 non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 3 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari:

i)

azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione se si tratta di azioni di società e ad esclusione delle azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;

ii)

obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;

iii)

strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;

iv)

azioni o quote in OICVM ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010;

v)

depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;

vi)

altri strumenti finanziari non complessi ai fini del presente paragrafo.

Ai fini della presente lettera, se i requisiti e la procedura stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/71/CE sono rispettati, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato.

b)

il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c)

il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’impresa di investimento non è tenuta a valutare l’appropriatezza dello strumento finanziario o del servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d)

l’impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell’articolo 23.

5.   Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

6.   L’impresa di investimento fornisce ai clienti su supporto durevole adeguate relazioni sui servizi prestati. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari in questione e della natura del servizio prestato al cliente e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento forniscono ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifici la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio.

Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, l’impresa di investimento può fornire la dichiarazione su un supporto durevole subito dopo la stipula di un accordo con il cliente, purché siano rispettate le seguenti due condizioni:

a)

il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione della transazione, e

b)

l’impresa di investimento ha dato al cliente la possibilità di ritardare la transazione perché lo stesso possa ricevere la dichiarazione di adeguatezza preventivamente.

Se un’impresa di investimento offre la gestione di portafoglio o ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione di adeguatezza, la relazione periodica conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

7.   Se un contratto di credito ipotecario relativo ad immobili residenziali e soggetto alle disposizioni relative alla valutazione dell’affidabilità del credito dei consumatori previste dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento consistente in obbligazioniipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito ipotecario agli stessi termini di quest’ultimo affinché il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dal presente articolo.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per garantire che le imprese di investimento rispettino i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti, comprese le informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei servizi e strumenti finanziari per i loro clienti; i criteri per valutare gli strumenti finanziari non complessi ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto vi) del presente articolo; il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti. Questi atti delegati prendono in considerazione:

a)

la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, in particolare l’oggetto, le dimensioni e la frequenza delle operazioni;

b)

la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari;

c)

la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso del paragrafo 6, la loro classificazione come controparti qualificate.

9.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ESMA adotta orientamenti che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze prescritte a norma del paragrafo 1.

10.   L’ESMA elabora entro il 3 gennaio 2016, e aggiorna periodicamente, orientamenti per la valutazione:

a)

degli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato in conformità del paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii);

b)

dei depositi strutturati la cui struttura rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza, in conformità del paragrafo 4, lettera a), punto v).

11.   L’ESMA ha facoltà di elaborare e aggiornare periodicamente orientamenti per la valutazione degli strumenti finanziari classificati come non complessi agli effetti del paragrafo 4, lettera a), punto vi) tenendo conto degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8.

Articolo 26

Prestazione di servizi tramite un’altra impresa di investimento

Gli Stati membri consentono ad un’impresa di investimento che riceva, tramite un’altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell’accuratezza delle informazioni trasmesse.

L’impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o alla transazione in questione fornite al cliente da un’altra impresa di investimento. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell’adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite.

L’impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un’altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell’esecuzione della transazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Articolo 27

Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l’impresa di investimento è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni.

Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.

Ai fini di conseguire il miglior risultato possibile conformemente al primo comma, qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l’ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell’impresa di investimento, in grado di eseguire tale ordine, sono prese in considerazione le commissioni proprie dell’impresa di investimentoe i costi per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

2.   Le imprese di investimento non percepiscono remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, che violino le norme sui conflitti di interesse o sugli incentivi di cuial paragrafo 1 del presente articolo, all’articolo 16, paragrafo 3, agli articoli 23 e 24.

3.   Gli Stati membri prescrivono, per gli strumenti finanziari soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 che ciascuna sede di negoziazione o internalizzatore sistematico e, per gli altri strumenti finanziari, ciascuna sede di esecuzione metta a disposizione del pubblico, senza oneri, i dati relativi alla qualità dell’esecuzione delle operazioni in tale sede con frequenza almeno annuale e che, in seguito all’esecuzione di una transazione per conto di un cliente, l’impresa d’investimento comunichi a quest’ultimo in quale sede è avvenuta l’esecuzione dell’ordine. Le relazioni periodiche comprendono i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell’esecuzione per singoli strumenti finanziari.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1.

5.   La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l’impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all’impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come l’impresa di investimento eseguirà gli ordini del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini.

Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione, che l’impresa di investimento, in particolare, informi i clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.

6.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti effettuino una sintesi e pubblichino, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

7.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti di controllare l’efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare le imprese di investimento valutano regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi 3 e 6. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti con i quali intrattengono una relazione qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l’esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione.

8.   Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell’impresa di investimento in materia di esecuzione nonché di dimostrare all’autorità competente su sua richiesta di aver ottemperato al presente articolo.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per quanto riguarda:

a)

i criteri per determinare l’importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell’entità e del tipo dell’ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente;

b)

i fattori che possono essere presi in considerazione da un’impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;

c)

la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione a norma del paragrafo 5.

10.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

a)

il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell’esecuzione da pubblicare in conformità del paragrafo 3, tenendo conto del tipo di sede di esecuzione e del tipo di strumento finanziario interessati;

b)

il contenuto e il formato delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare in conformità del paragrafo 6.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Regole per la gestione degli ordini dei clienti

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino procedure e dispositivi che assicurino un’esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa.

Tali procedure o dispositivi permettono l’esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell’impresa di investimento.

2.   Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di investimento ottemperino a tali obblighi trasmettendo ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall’obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 riguardo a misure che definiscono:

a)

le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un’esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti;

b)

i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un’impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.

Articolo 29

Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati

1.   Gli Stati membri permettono alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese di investimento. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa di investimento rappresentano.

Gli Stati membri possono permettere, conformemente all’articolo 16, paragrafi 6, 8 e 9, agli agenti collegati registrati nel loro territorio di detenere denaro e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all’agente collegato di detenere denaro del cliente.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati.

3.   Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L’ESMA pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell’onorabilità e possiedono le conoscenze generali, commerciali e professionali e la competenza adeguate per essere in grado di prestare il servizio d’investimento o servizio accessorio e comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.

Gli Stati membri possono decidere, con riserva di un controllo adeguato, di lasciare alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfino il criterio dell’onorabilità e possiedano le conoscenze e la competenza di cui al secondo comma.

Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sulle attività esercitate dall’agente collegato per conto dell’impresa di investimento.

Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l’ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un’impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell’autorità competente.

5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici di cui al paragrafo 3.

6.   Gli Stati membri adottano o mantengono disposizioni più rigorose di quelle stabilite nel presente articolo o aggiungono ulteriori requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell’ambito della loro giurisdizione.

Articolo 30

Operazioni con controparti qualificate

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi agli obblighi previsti all’articolo 24, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, all’articolo 25, ad eccezione del paragrafo 6, all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento, nelle loro relazioni con le controparti qualificate, agiscano in modo onesto, equo e professionale e comunichino in modo chiaro e non fuorviante, tenendo conto della natura della controparte qualificata e della sua attività.

2.   Gli Stati membri riconoscono come controparti qualificate, ai fini del presente articolo, le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell’Unione o il diritto nazionale di uno Stato membro, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

La classificazione come controparte qualificata- di cui al primo comma non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28.

3.   Gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di una transazione per la quale la potenziale controparte rientra in un’altra giurisdizione, l’impresa di investimento tiene conto dello status di tale altra impresa, come stabilito dal diritto o dalle misure dello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita.

Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo1 con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest’ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri autorizzano l’impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.

4.   Gli Stati membri possono riconoscere come controparti qualificate soggetti di paesi terzi equivalenti alle categorie di soggetti menzionate al paragrafo 2.

Gli Stati membri possono parimenti riconoscere come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al paragrafo3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli contemplati al paragrafo 3.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per precisare:

a)

le procedure per chiedere di essere trattati come clienti a norma del paragrafo 2;

b)

le procedure per ottenere l’esplicita conferma dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3;

c)

i requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative, in base ai quali un’impresa può essere considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3.

Sezione 3

Trasparenza e integrità del mercato

Articolo 31

Controllo del rispetto delle regole del sistema multilaterale di negoziazione e del sistema organizzato di negoziazione e degli altri obblighi di legge

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, pertinenti per il sistema multilaterale di negoziazione o il sistema organizzato di negoziazione, per controllare regolarmente l’ottemperanza alle relative regole da parte dei membri o partecipanti o degli utenti. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione controllano gli ordini trasmessi, tra cui le cancellazioni, e le operazioni effettuate dai loro membri o partecipanti o utenti nell’ambito dei loro sistemi per identificare le violazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario. Essi mettono altresì a disposizione le risorse necessarie per garantire l’efficacia di tali controlli.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunichino immediatamente alla loro autorità competente le violazioni significative alle sue regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

Le autorità competenti delle imprese di investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunicano all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma.

In relazione agli atti che possono indicare un comportamento vietato dal regolamento (UE) n. 596/2014, un’autorità competente deve essere convinta che tale comportamento ha avuto o sta avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ESMA.

3.   Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunichino senza indebito ritardo anche le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato e le offrano piena assistenza nell’investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei suoi sistemi o per loro tramite.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per determinare le circostanze che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 32

Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione

1.   Fatto salvo il diritto dell’autorità competente, di cui all’articolo 69, paragrafo 2, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione può sospendere o escludere dalla negoziazione gli strumenti finanziari che non rispettano più le regole del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2.   Gli Stati membri prescrivono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, che sospende o escluda dalla negoziazione uno strumento finanziario, sospenda o escluda anche gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, ove necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rende pubblica tale decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o qualsiasi prodotto derivato correlato e la comunica alla propria autorità competente.

L’autorità competente, nella cui giurisdizione ha avuto luogo la sospensione o l’esclusione, prescrive che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che rientrano nella sua competenza e negoziano lo stesso strumento finanziario o gli stessi strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della presente direttiva relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti finanziari derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.

L’autorità competente rende immediatamente pubblica tale decisione e la comunica all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Le autorità competenti notificate degli altri Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che rientrano nella loro competenza e negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.

Ciascuna autorità competente notificata comunica la sua decisione all’ESMA e alle altre autorità competenti, precisando altresì se la decisione è stata di non sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della presente direttiva, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

La procedura di notifica di cui al presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere m) e n).

Onde garantire un’applicazione proporzionale dell’obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i prodotti derivati in questione, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente i casi in cui il nesso tra uno strumento finanziario derivato di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il prodotto derivato, onde conseguire le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per elencare le situazioni che costituiscono un danno significativo agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Sezione 4

Mercati di crescita delle PMI

Articolo 33

Mercati di crescita per le PMI

1.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere all’autorità competente del proprio Stato membro di origine di registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI.

2.   Gli Stati membri stabiliscono che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI se essa riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 e accerta che i requisiti di cui al paragrafo 3 siano soddisfatti per quanto riguarda il sistema multilaterale di negoziazione.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il sistema multilaterale di negoziazione sia soggetto a regole, sistemi e procedure efficaci intesi a garantire che le siano soddisfatte seguenti condizioni:

a)

almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione sono PMI nel momento in cui il sistema multilaterale di negoziazione è registrato come mercato di crescita per le PMI e successivamente ogni anno civile;

b)

sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato;

c)

al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di decidere con cognizione di causa se investire negli strumenti finanziari; tali informazioni possono consistere in un documento di ammissione appropriato o in un prospetto se i requisiti di cui alla direttiva 2003/71/CE sono applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione iniziale alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;

d)

sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione;

e)

gli emittenti sul mercato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 596/2014 e le persone che esercitano responsabilità di direzione all’interno dell’emittente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché le persone legate strettamente ad esse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 596/2014 rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito del regolamento (UE) n. 596/2014;

f)

le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente;

g)

esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.

4.   I criteri di cui al paragrafo 3 non pregiudicano il rispetto da parte dell’impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione degli altri obblighi di cui alla presente direttiva pertinenti per la gestione di tale sistema. Inoltre essi non impediscono all’impresa di investimento o al gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione di imporre requisiti aggiuntivi a quelli specificati in tale paragrafo.

5.   Gli Stati membri prescrivono che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa annullare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI nei seguenti casi:

a)

l’impresa di investimento o il gestore del mercato chiede l’annullamento della registrazione;

b)

i requisiti del paragrafo 3 non sono più rispettati in relazione al sistema multilaterale di negoziazione.

6.   Gli Stati membri prescrivono che, se un’autorità competente dello Stato membro di origine registra un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI o annulla la relativa registrazione ai sensi del presente articolo, notifica in merito l’ESMA non appena possibile. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco dei mercati di crescita per le PMI e mantiene aggiornato tale elenco.

7.   Gli Stati membri prescrivono che, se uno strumento finanziario di un emittente è ammesso alla negoziazione su uno dei mercati di crescita per le PMI, esso possa essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le PMI se l’emittente è stato informato e non ha sollevato obiezioni. In tal caso, tuttavia, l’emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo alla governance societaria o all’informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest’ultimo mercato di crescita per le PMI.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 che specifichino ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3. Le misure tengono conto della necessità che i requisiti mantengano livelli elevati di protezione degli investitori al fine di promuovere la fiducia degli investitori in tali mercati, riducendo al tempo stesso al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti sul mercato e che gli annullamenti non abbiano luogo, né le registrazioni siano rifiutate, a causa del mancato rispetto puramente temporaneo delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

CAPO III

Diritti delle imprese di investimento

Articolo 34

Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento

1.   Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE, possa liberamente prestare servizi di investimento e/o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva.

2.   Un’impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine:

a)

lo Stato membro nel quale intende operare;

b)

un programma di attività che indichi in particolare i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare sul territorio di tale Stato membro e se intende a tal fine avvalersi di agenti collegati stabiliti nel suo Stato membro d’origine. L’impresa di investimento che intende utilizzare agenti collegati comunica all’autorità competente dello Stato membro di origine l’identità di tali agenti.

Qualora l’impresa di investimento intenda avvalersi, sul territorio degli Stati membri in cui intende prestare servizi, di agenti collegati stabiliti nel suo Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento comunica, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto in conformità dell’articolo 79, paragrafo 1, l’identità degli agenti collegati che l’impresa di investimento intende impiegare per prestare servizi e attività di investimento in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni. L’ESMA può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Nel mese seguente la ricezione di tali informazioni, l’autorità competente dello Stato membro d’origine le trasmette all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’articolo 79, paragrafo1. L’impresa di investimento può allora cominciare a prestare i servizi e le attività in questione nello Stato membro ospitante.

4.   In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l’impresa di investimento informa per iscritto l’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tale modifica.

5.   Gli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori conformemente al paragrafo 1 mediate agenti collegati comunicano l’identità di detti agenti all’autorità competente del proprio Stato membro di origine.

Qualora l’ente creditizio intenda avvalersi di agenti collegati, stabiliti nel suo Stato membro d’origine, sul territorio degli Stati membri in cui intende prestare servizi, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’ente creditizio comunica, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto in conformità dell’articolo 79, paragrafo 1, l’identità degli agenti collegati che l’ente creditizio intende impiegare per prestare servizi in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni.

6.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione di altri Stati membri, senza assoggettarle ad ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ad instaurare opportuni dispositivi nel loro territorio in modo da agevolare l’accesso a tali mercati e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nel loro territorio.

7.   L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende instaurare tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, tale informazione all’autorità competente dello Stato membro in cui il sistema multilaterale di negoziazione o il sistema organizzato di negoziazione intende fornire tali dispositivi.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di negoziazione e senza indebito ritardo, l’identità dei membri o partecipanti remoti del sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4, 5 e 7.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 7.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Stabilimento di succursali

1.   Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l’esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2013/36/UE possano essere effettuati tramite il diritto di stabilimento, sia mediante lo stabilimento di succursali sia avvalendosi di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione concessa all’impresa di investimento o all’ente creditizio nel suo Stato membro d’origine. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 8, all’organizzazione e all’attività della succursale per le materie trattate dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro o avvalersi di agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro in cui esse non hanno stabilito una succursale, lo notifichino preventivamente all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni seguenti:

a)

gli Stati membri nel cui territorio intendono stabilire una succursale o gli Stati membri in cui non hanno stabilito una succursale ma intendono avvalersi di agenti collegati ivi stabiliti;

b)

un programma delle attività che indichi tra l’altro i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati;

c)

se costituita, la struttura organizzativa della succursale e la specificazione se essa intende avvalersi di agenti collegati nonché l’identità di questi ultimi;

d)

quando si deve ricorrere ad agenti collegati in uno Stato membro in cui un’impresa di investimento non ha stabilito una succursale, una descrizione dell’uso previsto di detti agenti e una struttura organizzativa, che comprenda i rapporti gerarchici e indichi l’inquadramento degli agenti della struttura societaria dell’impresa di investimento;

e)

l’indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;

f)

i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale o dell’agente collegato.

Qualora un’impresa d’investimento si avvalga di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale, se è stata stabilita, ed è comunque soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali.

3.   A meno di avere motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un’impresa di investimento tenuto conto delle attività previste, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, e ne informa l’impresa di investimento.

4.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l’impresa di investimento ha aderito ai sensi della direttiva 97/9/CE. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa inoltre l’autorità competente dello Stato membro ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni.

5.   Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all’impresa di investimento interessata.

6.   A partire dalla ricezione di una comunicazione dall’autorità competente dello Stato membro ospitante o in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, la succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività.

7.   Gli enti creditizi che intendono avvalersi di agenti collegati stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine al fine di prestare servizi di investimento e servizi accessori nonché svolgere attività di investimento in conformità della presente direttiva ne inviano notifica all’autorità competente del proprio Stato membro di origine e le forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2.

A meno di avere motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un ente creditizio tenuto conto delle attività previste, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’articolo 79, paragrafo1, e ne informa l’ente creditizio.

Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all’ente creditizio interessato.

A partire dalla ricezione di una comunicazione dall’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’agente collegato può cominciare la sua attività. Tale agente collegato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali.

8.   Spetta all’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati dagli articoli 24, 25, 27 e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni dallo Stato membro ospitante ove ciò sia ammissibile ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 12.

L’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 24, 25, 27 e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio.

9.   Ciascuno Stato membro prevede che, quando un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, l’autorità competente dello Stato membro d’origine di tale impresa possa, nell’esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale.

10.   In caso di modifica di uno dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l’impresa di investimento informa per iscritto l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

11.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4, 7 e10.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 7 e 10.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 36

Accesso ai mercati regolamentati

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di avervi accesso secondo una delle modalità seguenti:

a)

direttamente, stabilendo una succursale nello Stato membro ospitante;

b)

diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato, senza dover essere stabilite nello Stato membro d’origine di tale mercato, quando le sue procedure e i sistemi di negoziazione del mercato in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni nel mercato.

2.   Gli Stati membri non impongono alle imprese di investimento che esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 alcun obbligo aggiuntivo di natura regolamentare o amministrativa per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 37

Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione, regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento

1.   Fatti salvi i titoli III, IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012, gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri abbiano il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti nel loro territorio per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

Gli Stati membri prescrivono che l’accesso diretto e indiretto di tali imprese di investimento a tali sistemi sia subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai membri o partecipanti nazionali. Essi non limitano l’uso di tali sistemi alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in una sede di negoziazione stabilita nel loro territorio.

2.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che:

a)

vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione;

b)

vi sia il riconoscimento, da parte dell’autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

Tale valutazione del mercato regolamentato da parte dell’autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di altre autorità di preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi. L’autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un’indebita duplicazione dei controlli.

Articolo 38

Disposizioni relative agli accordi di CCP, di compensazione e di regolamento nell’ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione

1.   Gli Stati membri non impediscono alle imprese d’investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di concludere accordi appropriati con una controparte centrale, con un sistema di compensazione e con un sistema di regolamento di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione e/o il regolamento di alcune o di tutte le operazioni concluse dai membri o partecipanti nel quadro dei loro sistemi.

2.   L’autorità competente delle imprese d’investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad un sistema di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato di tale sistema multilaterale di negoziazione e tenuto conto delle condizioni fissate dall’articolo 37, paragrafo 2, per i sistemi di regolamento.

Per evitare un’indebita duplicazione dei controlli l’autorità competente tiene conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

CAPO IV

Prestazione di servizi di investimento e attività da parte di imprese di paesi terzi

Sezione 1

Prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento mediante lo stabilimento di succursali

Articolo 39

Stabilimento di una succursale

1.   Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o esercitare attività di investimento con o senza servizi accessori a clienti al dettaglio o a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione II, sul proprio territorio stabiliscano una succursale nello Stato membro in questione.

2.   Ove uno Stato membro prescriva che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o esercitare attività di investimento con o senza servizi accessori nel suo territorio creino una succursale, quest’ultima ottiene l’autorizzazione preventiva dalle autorità competenti di tale Stato membro interessato in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

la prestazione dei servizi per i quali l’impresa di un paese terzo richiede l’autorizzazione è soggetta all’autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo in cui l’impresa è stabilita e l’impresa richiedente è debitamente autorizzata, per cui l’autorità competente presta debita attenzione a eventuali raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;

b)

tra le autorità competenti dello Stato membro in cui dovrà essere stabilita la succursale e le autorità competenti di vigilanza del paese terzo in cui è stabilita l’impresa sono in vigore accordi di collaborazione comprendenti disposizioni per disciplinare lo scambio di informazioni allo scopo di preservare l’integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;

c)

la succursale dispone liberamente di sufficiente capitale iniziale;

d)

sono designate una o più persone responsabili della gestione della succursale e tutte si conformano ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1;

e)

il paese terzo in cui è stabilita l’impresa di un paese terzo ha firmato con lo Stato membro in cui dovrà essere stabilita la succursale un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell’OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

f)

l’impresa aderisce a un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato o riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE.

3.   L’impresa del paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui intende stabilire una succursale.

Articolo 40

Obbligo di informazione

Un’impresa di un paese terzo che intenda ottenere l’autorizzazione per la prestazione di qualsiasi tipo di servizi di investimento o l’esercizio di qualsiasi tipo di attività di investimento con o senza servizi accessori sul territorio di uno Stato membro, mediante una succursale, fornisce all’autorità competente di tale Stato membro le seguenti informazioni:

a)

il nome dell’autorità responsabile della sua vigilanza nel paese terzo interessato. Qualora più di un’autorità sia competente per la vigilanza, informazioni sui rispettivi ambiti di competenza;

b)

tutte le informazioni pertinenti relative all’impresa (nome, forma giuridica, sede legale, indirizzo, membri dell’organo di gestione, azionisti) e un programma operativo che illustri i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e la struttura organizzativa della succursale, compresa la descrizione di funzioni operative essenziali esternalizzate a terzi;

c)

i nominativi delle persone responsabili per la gestione della succursale e i documenti pertinenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo1;

d)

informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della succursale.

Articolo 41

Rilascio dell’autorizzazione

1.   L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che:

a)

siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39; e

b)

la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 2.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.

2.   La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.

Articolo 42

Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente

Gli Stati membri garantiscono che, quando un cliente al dettaglio o professionale ai sensi dell’allegato II, sezione II, stabilito o situato nell’Unione avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell’articolo 39 non si applichi alla prestazione di tale servizio o all’esercizio di tale attività da parte dell’impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività. L’iniziativa di tali clienti non dà diritto all’impresa di un paese terzo di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento ai clienti in questione se non tramite la propria succursale, ove sussista quest’obbligo ai sensi del diritto nazionale.

Sezione 2

Revoca delle autorizzazioni

Articolo 43

Revoca delle autorizzazioni

L’autorità competente che ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 41 può revocare l’autorizzazione rilasciata a un’impresa di un paese terzo se quest’ultima:

a)

non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

d)

ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio relative alle imprese di investimento e applicabili alle imprese di paesi terzi;

e)

rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

TITOLO III

MERCATI REGOLAMENTATI

Articolo 44

Autorizzazione e legge applicabile

1.   Gli Stati membri riservano l’autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano al presente titolo.

L’autorità competente concede l’autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo.

Nel caso di un mercato regolamentato che sia una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtù della presente direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore del mercato.

Il gestore del mercato fornisce tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per permettere all’autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato abbia instaurato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo.

2.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato svolga le attività attinenti all’organizzazione e al funzionamento del mercato stesso sotto la vigilanza dell’autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i mercati regolamentati rispettino il presente titolo. Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i mercati regolamentati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

3.   Gli Stati membri assicurano che il gestore del mercato abbia la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato gestito soddisfi i requisiti stabiliti al presente titolo.

Gli Stati membri assicurano parimenti che il gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono al mercato regolamentato che gestisce in virtù della presente direttiva.

4.   Fatte salve le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 596/2014 o della direttiva 2014/57/UE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d’origine del mercato in questione.

5.   L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo:

a)

non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che l’autorizzazione permanga anche in tali casi;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

d)

ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014;

e)

ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.

6.   Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all’ESMA.

Articolo 45

Requisiti inerenti all’organo di gestione di un gestore del mercato

1.   Gli Stati membri prescrivono che tutti i membri dell’organo di gestione dei gestori del mercato soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie all’esercizio delle loro funzioni. La composizione generale dell’organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.

2.   I membri dell’organo di gestione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

a)

tutti i membri dell’organo di gestione dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni in seno al gestore del mercato. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell’organo di gestione può cumulare contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell’gestore del mercato.

A meno che rappresentino lo Stato membro, i membri dell’organo di gestione dei gestori del mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni, salvo altrimenti autorizzati dall’autorità competente:

i)

un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;

ii)

quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione qualificata sono considerati come un unico incarico di amministratore.

Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell’organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l’ESMA di tali autorizzazioni.

Gli incarichi di amministratore esecutivo presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore esecutivo che può detenere un membro di un organo di gestione;

b)

l’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del gestore del mercato, inclusi i principali rischi;

c)

ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito per valutare e contestare effettivamente le decisioni dell’alta dirigenza, se necessario, e di controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.

3.   I gestori del mercato destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione.

4.   Gli Stati membri assicurano che i gestori del mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscano un comitato per le nomine composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato interessato.

Il comitato per le nomine svolge le seguenti funzioni:

a)

individua e raccomanda, ai fini dell’approvazione da parte dell’organo di gestione o da parte dell’assemblea generale, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell’organo di gestione. A tal fine, il comitato per le nomine valuta l’equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell’organo di gestione. Inoltre, il comitato redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l’impegno previsto in termini di tempo. Il comitato per le nomine decide altresì un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell’organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo.

b)

esamina periodicamente, con frequenza almeno annua, la struttura, le dimensioni, la composizione e i risultati dell’organo di gestione e formula raccomandazioni all’intenzione di quest’ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;

c)

valuta periodicamente, con frequenza almeno annua, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di ogni singolo membro dell’organo di gestione e di quest’ultimo nel suo insieme, e riferisce in merito a tale valutazione all’organo di gestione;

d)

riesamina periodicamente la politica dell’organo di gestione in materia di selezione e nomina dei membri dell’alta dirigenza e formula raccomandazioni all’organo di gestione.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell’organo di gestione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi del gestore del mercato nel suo insieme.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l’organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.

5.   Gli Stati membri o le autorità competenti prescrivono ai gestori del mercato e ai rispettivi comitati per le nomine di tener conto di un’ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell’organo di gestione e di definire a tal fine una politica che promuova la diversità in seno a tale organo.

6.   Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione di un gestore del mercato definisca dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato.

Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione controlli e valuti periodicamente l’efficacia dei dispositivi di governance del gestore del mercato e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

I membri dell’organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per sorvegliare e controllare il processo decisionale della dirigenza.

7.   L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che le persone che i membri dell’organo di gestione del gestore del mercato abbiano onorabilità sufficiente, possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie e dedichino tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del gestore del mercato possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto dell’integrità del mercato.

Gli Stati membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo la presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

8.   Gli Stati membri impongono ai gestori del mercato di comunicare alle autorità competenti l’identità di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se il gestore del mercato è conforme alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 5.

9.   L’ESMA emana orientamenti in merito a quanto segue:

a)

la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell’organo di gestione all’esercizio delle funzioni di tale membro, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del gestore del mercato;

b)

la nozione di conoscenza, competenze ed esperienze collettive adeguate dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera b);

c)

la nozione di onestà, integrità e indipendenza di giudizio dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera c);

d)

la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 3;

e)

la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 5.

L’ESMA emana i suddetti orientamenti entro il 3 gennaio 2016.

Articolo 46

Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato

1.   Gli Stati membri prescrivono che le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato siano idonee.

2.   Gli Stati membri prescrivono che l’operatore del mercato regolamentato:

a)

trasmetta all’autorità competente e renda pubbliche informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato, ed in particolare l’identità delle parti che sono in grado di esercitare un’influenza significativa sulla sua gestione e l’entità dei loro interessi;

b)

comunichi all’autorità competente e renda pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano un’influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

3.   L’autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.

Articolo 47

Requisiti organizzativi

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati:

a)

adottino misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l’assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall’autorità competente;

b)

siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;

c)

pongano in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

d)

si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l’esecuzione efficiente degli ordini;

e)

si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell’ambito dei loro sistemi;

f)

dispongano, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

2.   Gli Stati membri non autorizzano i gestori del mercato ad eseguire ordini dei clienti impegnando capitale proprio né ad effettuare negoziazioni «matched principal» in nessuno dei mercati regolamentati gestiti.

Articolo 48

Resilienza dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica

1.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il rispetto di tali condizioni, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.

2.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati dispongano:

a)

di accordi scritti con tutte le imprese di investimento che perseguono una strategia di «market making» sul mercato regolamentato;

b)

di sistemi intesi a garantire che un numero sufficiente di imprese di investimento aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenute a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nel mercato regolamentato in questione.

3.   L’accordo scritto di cui al paragrafo 2 specifica quanto meno:

a)

gli obblighi che incombono all’impresa di investimento in termini di fornitura di liquidità e, se del caso, qualsiasi altro obbligo derivante dall’adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b);

b)

eventuali incentivi in termini di rimborsi o di altro tipo offerti dal mercato regolamentato a un’impresa di investimento al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile e, se del caso, eventuali altri diritti per l’impresa di investimento derivanti dall’adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b).

Il mercato regolamentato controlla e garantisce che le imprese di investimento soddisfino i requisiti stabiliti nell’ambito di detti accordi scritti vincolanti. Il mercato regolamentato informa l’autorità competente in merito al contenuto dell’accordo scritto vincolante e, su richiesta, e le fornisce tutte le ulteriori informazioni necessarie affinché essa possa sincerarsi della conformità del mercato regolamentato ai requisiti del presente paragrafo.

4.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o che sono chiaramente errati.

5.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario in tale mercato o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo e, in casi eccezionali, possano sopprimere, modificare o correggere qualsiasi transazione. Gli Stati membri impongono ai mercati regolamentati di garantire che i parametri per la sospensione delle negoziazioni siano calibrati in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attivi, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e da evitare perturbazioni significative del corretto funzionamento delle negoziazioni.

Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati comunichino, in maniera coerente e comparabile, i parametri per sospendere le negoziazioni e qualsiasi modifica sostanziale di tali parametri all’autorità competente e che questa ne dia a sua volta comunicazione all’ESMA. Gli Stati membri esigono che, allorché un mercato regolamentato rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario sospende le negoziazioni in qualsiasi Stato membro, la sede di negoziazione interessata disponga dei sistemi e delle procedure necessari a garantire che notificherà le autorità competenti al fine di coordinare una risposta a livello dei mercati e stabilire, ove opportuno, di sospendere le negoziazioni nelle altre sedi in cui lo strumento finanziario è negoziato fino alla ripresa delle negoziazioni sul mercato originario.

6.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci, anche chiedendo ai membri o ai partecipanti di realizzare prove adeguate degli algoritmi e fornendo ambienti per facilitare la realizzazione di tali prove, per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata da tali sistemi algoritmici di negoziazione, tra cui sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o partecipante, per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima dello scostamento di prezzo che può essere eseguita sul mercato e garantirne il rispetto.

7.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati che consentono un accesso elettronico diretto dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i membri o partecipanti possano fornire tale servizio se sono imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva o enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE, che siano definiti e applicati criteri adeguati relativamente all’idoneità delle persone cui può essere garantito tale accesso e che i membri o i partecipanti mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio in relazione ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i mercati regolamentati fissino norme adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite tale accesso e che siano in grado di distinguere, e se necessario bloccare, gli ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l’accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e le negoziazioni effettuati da un membro o partecipante.

I mercati regolamentati dispongono di meccanismi per sospendere o interrompere la fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un membro o partecipante in caso di mancata conformità con il presente paragrafo.

8.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati garantiscano che le loro norme in materia di servizi di co-ubicazione siano trasparenti, eque e non discriminatorie.

9.   Gli Stati membri impongono ai mercati regolamentati di garantire che la struttura delle loro commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, sia trasparente, equa e non discriminatoria e che non costituisca un incentivo a inserire, modificare o cancellare ordini oppure a eseguire transazioni in modo tale da contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché un mercato regolamentato imponga obblighi di «market making» sulle singole azioni o su un opportuno paniere di azioni in cambio dei rimborsi concessi.

Gli Stati membri consentono ai mercati regolamentati di adeguare le commissioni relative agli ordini cancellati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano.

Gli Stati membri possono autorizzare un mercato regolamentato a imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati rispetto a quelli eseguiti e a imporre commissioni più elevate ai partecipanti che presentano un elevato rapporto tra ordini annullati e ordini eseguiti e che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell’onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché i mercati regolamentati siano in grado di individuare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

11.   Gli Stati membri prescrivono che, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro d’origine di un mercato regolamentato, i mercati regolamentati mettano a disposizione dell’autorità competente i dati relativi al book di negoziazione o diano all’autorità competente accesso allo stesso, in modo che l’autorità sia in grado di controllare le negoziazioni.

12.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

a)

gli obblighi volti a garantire che i sistemi di negoziazione dei mercati regolamentati siano resilienti e abbiano una capacità adeguata;

b)

il rapporto di cui al paragrafo 6, tenendo conto di fattori quali il valore degli ordini non eseguiti rispetto al valore delle operazioni eseguite;

c)

i controlli relativi all’accesso elettronico diretto in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano quantomeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato;

d)

gli obblighi volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e la struttura delle commissioni siano trasparenti, equi e non discriminatori e che la struttura delle commissioni non incentivi condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;

e)

la determinazione se un mercato regolamentato sia rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario;

f)

gli obblighi volti a garantire che i sistemi di «market making» siano equi e non discriminatori e fissare obblighi minimi in materia, che i mercati regolamentati devono prevedere in fase di elaborazione di detti sistemi, nonché le condizioni alle quali il requisito relativo al sistema di «market making» non è appropriato, tenendo conto della natura e della portata delle negoziazioni su tale mercato regolamentato, incluso se il mercato regolamentato prevede o autorizza la negoziazione algoritmica attraverso i suoi sistemi;

g)

gli obblighi volti a garantire una verifica adeguata degli algoritmi in modo da assicurare che i sistemi di negoziazione algoritmica, inclusi i sistemi di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

13.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ESMA elabora orientamenti sulla calibrazione adeguata della sospensione delle negoziazioni di cui al paragrafo 5, tenendo conto dei fattori di cui a detto paragrafo.

Articolo 49

Dimensioni dei tick di negoziazione

1.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, nonché di qualsiasi altro strumento finanziario per il quale le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate conformemente al paragrafo 4.

2.   I regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione di cui al paragrafo 1 devono:

a)

essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell’opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dei differenziali;

b)

adeguare opportunamente la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le dimensioni minime dei tick di negoziazione o i regimi in materia di tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati specifici e altri strumenti finanziari analoghi laddove ciò si dimostri necessario per garantire l’ordinato funzionamento dei mercati, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e il livello dello spessore della liquidità degli strumenti finanziari.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le dimensioni minime dello scostamento di prezzo o i regimi in materia di scostamento di prezzo per strumenti finanziari specifici diversi da quelli elencati al paragrafo 3, laddove ciò si dimostri necessario per garantire l’ordinato funzionamento dei mercati, conformemente ai fattori di cui al paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e il livello della liquidità degli strumenti finanziari.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50

Sincronizzazione degli orologi

1.   Gli Stati membri fanno obbligo a tutte le piattaforme di negoziazione e ai loro membri o partecipanti di sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare la data e l’ora degli eventi che possono essere oggetto di negoziazione.

2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il grado di precisione della sincronizzazione, in conformità delle norme internazionali.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione.

Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.

2.   Nel caso degli strumenti derivati, le regole di cui al paragrafo 1 assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l’esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

3.   In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc.

Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell’Unione.

4.   Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l’osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.

5.   Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/71/CE può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell’emittente. Questi mercati informano l’emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L’emittente non è soggetto all’obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti finanziari che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento finanziario sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al paragrafo1, secondo comma ai fini dell’ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;

b)

i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l’emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;

c)

i dispositivi di cui il mercato regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 52

Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un mercato regolamentato

1.   Fatto salvo il diritto dell’autorità competente, di cui all’articolo 69, paragrafo 2, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, l’gestore del mercato può sospendere o escludere dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2.   Gli Stati membri prescrivono che un gestore del mercato che sospende o esclude dalla negoziazione uno strumento finanziario, sospenda o escluda anche gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario se necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante. Il gestore del mercato rende pubblica la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o qualsiasi strumento derivato correlato e la comunica alla propria autorità competente.

L’autorità competente nella cui giurisdizione ha avuto luogo la sospensione o l’esclusione prescrive che gli altri mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che sono di sua competenza e che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della presente direttiva, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o all’ordinato funzionamento del mercato.

Ciascuna autorità competente notificata comunica la propria decisione all’ESMA e alle altre autorità competenti, precisando altresì se la decisione è stata di non sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

L’autorità competente rende immediatamente pubblica tale decisione e la comunica all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Le autorità competenti notificate degli altri Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che sono di loro competenza e che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I della presente direttiva, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

La procedura di notifica di cui al presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario è adottata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere m) e n).

Onde garantire un’applicazione proporzionale dell’obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i predetti derivati, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente i casi in cui il nesso tra un derivato relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il derivato stesso, onde conseguire le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 89 per specificare l’elenco di circostanze che possono compromettere seriamente gli interessi degli investitori e l’ordinato funzionamento del mercato, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 53

Accesso ai mercati regolamentati

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano, attuino e mantengano norme trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto riguarda l’accesso al mercato regolamentato o l’acquisizione della qualità di membro.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti:

a)

dall’istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

b)

dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

c)

dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che operano sul mercato;

d)

dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo3;

e)

dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3.   I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE e chiunque:

a)

goda di sufficiente buona reputazione;

b)

disponga di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;

c)

disponga, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi;

d)

disponga di risorse sufficienti per il ruolo che deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l’adeguato regolamento delle operazioni.

4.   Gli Stati membri assicurano che per le operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non siano tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli articoli 24, 25, 27 e 28. Tuttavia, i membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi previsti agli articoli 24, 25, 27 e 28 per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

5.   Gli Stati membri assicurano che le norme in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di membro o di partecipante prevedano la partecipazione diretta o remota delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

6.   Senza imporre ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ciascuno Stato membro consente che i mercati regolamentati degli altri Stati membri a dotarsi nel suo territorio di dispositivi appropriati per facilitare l’accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel suo territorio.

Il mercato regolamentato comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L’ESMA può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del mercato regolamentato comunica senza indebito ritardo l’identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.

7.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato comunichi regolarmente alle autorità competenti dei mercati regolamentati gli elenchi dei rispettivi membri o partecipanti.

Articolo 54

Controllo della conformità alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell’ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri o partecipanti. I mercati regolamentati controllano gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti nell’ambito dei loro sistemi per identificare le violazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

2.   Gli Stati membri prescrivono che gli operatori dei mercati regolamentati segnalino immediatamente alle loro autorità competenti le violazioni significative di tali regole o le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

Le autorità competenti dei mercati regolamentati comunicano all’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri l’informazione di cui al primo comma.

Per quanto riguarda gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, un’autorità competente deve essere convinta che tale comportamento abbia avuto o stia avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ESMA.

3.   Gli Stati membri prescrivono che i gestori del mercato comunichino senza indebito ritardo le informazioni pertinenti all’autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato regolamentato e le offrano piena assistenza nell’investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per determinare le circostanze che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 55

Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento

1.   Fatti salvi i titoli III, IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012, gli Stati membri non vietano ai mercati regolamentati di concludere con una controparte centrale o un sistema di compensazione e un sistema di regolamento di un altro Stato membro gli accordi necessari per prevedere la compensazione e/o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro dei loro sistemi.

2.   Fatti salvi i titoli III, IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente per il mercato regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad un sistemadi compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato del predetto mercato e tenuto conto delle condizioni fissate dall’articolo 37, paragrafo 2, della presente direttiva per i sistemi di regolamento.

Per evitare un’indebita duplicazione dei controlli, l’autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

Articolo 56

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’origine e lo comunica agli altri Stati membri e all’ESMA. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento. Tale elenco contiene il codice unico stabilito dall’ESMA ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6, per identificare i mercati regolamentati, da utilizzare nelle relazioni ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 65, paragrafo 2, lettera g), della presente direttiva e degli articoli 6, 10 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

TITOLO IV

LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI E NOTIFICHE

Articolo 57

Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

1.   Gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA, stabiliscano e applichino limiti di posizione sull’entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci, negoziati in sedi di negoziazione e contratti negoziati fuori listino (OTC) economicamente equivalenti. I limiti sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato allo scopo di:

a)

prevenire gli abusi di mercato; o

b)

favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato e garantendo, in particolare, la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i «prezzi a pronti» delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti.

I limiti di posizione non si applicano alle posizioni detenute da un’entità non finanziaria, o per conto della stessa, e con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria.

2.   I limiti di posizione specificano chiare soglie quantitative dell’entità massima di una posizione in uno strumento derivato su merci che una persona può detenere.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare in sede di definizione dei limiti di posizione mensile a termine e altri limiti mensili di posizione per derivati su merci regolati fisicamente e a pronti, sulla base delle caratteristiche del relativo prodotto derivato. La metodologia di calcolo tiene conto almeno dei seguenti fattori:

a)

la scadenza dei contratti degli strumenti derivati su merci;

b)

l’offerta consegnabile della merce sottostante;

c)

le posizioni aperte complessive nel contratto in oggetto e le posizioni aperte complessive in altri strumenti finanziari con lo stesso sottostante;

d)

la volatilità dei mercati pertinenti, compresi i derivati sostitutivi e i mercati delle merci sottostanti;

e)

il numero e le dimensioni dei partecipanti al mercato;

f)

le caratteristiche del mercato delle merci sottostanti, inclusi gli schemi di produzione, consumo e trasporto verso il mercato;

g)

lo sviluppo di nuovi contratti.

L’ESMA tiene conto dell’esperienza acquisita con i limiti di posizione dalle imprese di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione ed altre giurisdizioni.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le autorità competenti stabiliscono limiti per ciascun contratto di strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione sulla base della metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. Tale limite di posizione include contratti OTC economicamente equivalenti.

Le autorità competenti riesaminano i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante dell’offerta consegnabile o delle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte da parte dell’autorità competente, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA.

5.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA gli esatti limiti di posizione che intendono stabilire conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente in questione un parere nel quale valuta la compatibilità dei limiti di posizione con le finalità enunciate al paragrafo 1 e con la metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. L’ESMA pubblica il parere sul suo sito web. L’autorità competente interessata modifica i limiti di posizione in conformità al parere dell’ESMA o spiegare a quest’ultima le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli. Qualora un’autorità competente imponga limiti in contrasto con il parere dell’ESMA, detta autorità pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione.

Qualora determini che un limite di posizione non è conforme alla metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3, l’ESMA agisce in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Qualora siano negoziati quantitativi rilevanti del medesimo strumento derivato su merci presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione, l’autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale contratto. L’autorità competente centrale consulta le autorità competenti di altre sedi in cui è negoziato un ingente quantitativo del derivato in questione, in merito al limite di posizione unico da applicare e all’eventuale riesame di tale limite. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, queste ultime espongono per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui considerano non soddisfatti i requisiti enunciati al paragrafo 1. L’ESMA dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le autorità competenti delle sedi in cui è negoziato il medesimo strumento derivato su merci e le autorità competenti dei titolari di posizioni in tale strumento derivato predispongono accordi di cooperazione che prevedano anche lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.

7.   L’ESMA verifica almeno una volta all’anno il modo in cui le autorità competenti hanno dato attuazione ai limiti di posizione stabiliti in base alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. In tal modo l’ESMA garantisce che un limite di posizione unico si applichi effettivamente allo stesso contratto a prescindere dalla sede in cui è negoziato, in conformità del paragrafo 6.

8.   Gli Stati membri si assicurano che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci applichi controlli sulla gestione delle posizioni. Tali controlli includono almeno la facoltà della sede di negoziazione di:

a)

controllare le posizioni aperte delle persone;

b)

ottenere dalle persone accesso alle informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all’entità e alle finalità di una posizione o esposizione assunta, alle informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, a qualsiasi misura concertata e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;

c)

imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente a seconda del caso specifico e di adottare unilateralmente le misure appropriate per la chiusura o la riduzione nel caso in cui la persona non ottemperi; e

d)

se del caso, esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.

9.   I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

10.   L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione informa dettagliatamente l’autorità competente circa i controlli sulla gestione delle posizioni.

L’autorità competente trasmette le stesse informazioni, nonché i particolari sui limiti di posizione che ha stabilito, all’ESMA, che a sua volta pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito web una banca dati con informazioni sintetiche sui limiti di posizione e sui controlli della gestione delle posizioni.

11.   I limiti di posizione di cui al paragrafo 1 sono imposti dalle autorità competenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera p).

12.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

a)

i criteri e i metodi per stabilire se una posizione può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali;

b)

i metodi per stabilire i casi in cui è opportuno aggregare le posizioni di una persona in seno a un gruppo;

c)

i criteri per stabilire se un contratto è un contratto OTC economicamente equivalente a quello negoziato in una serie di negoziazione, di cui al paragrafo 1, in maniera tale da agevolare la segnalazione di posizioni adottate in contratti OTC equivalenti all’autorità competente interessata cui all’articolo 58, paragrafo 2;

d)

la definizione di ciò che costituisce uno strumento derivato su merci e quantitativi rilevanti di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

e)

la metodologia per aggregare e compensare posizioni di derivati su merci negoziati OTC e in una sede di negoziazione, onde determinare la posizione netta ai fini della valutazione della conformità ai limiti. Tali metodologie definiscono criteri per determinare quali posizioni possono essere sottoposte a compensazione reciproca e non facilitano l’accumulo di posizioni in maniera incoerente con le finalità stabilite al paragrafo 1 del presente articolo;

f)

la procedura che illustra le modalità di richiesta dell’esenzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo e le modalità di approvazione di tali richieste da parte dell’autorità competente interessata;

g)

il metodo di calcolo per determinare la sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato di derivati su merci e che cosa si intende per quantitativi rilevanti di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

13.   Le autorità competenti non impongono limiti più restrittivi di quelli adottati a norma del paragrafo 1, salvo in casi eccezionali in cui essi siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità del mercato specifico e dell’ordinato funzionamento di tale mercato. Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web i particolari dei limiti di posizione più restrittivi che hanno deciso di imporre e che sono validi per un periodo iniziale che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito. I limiti di posizione più restrittivi possono essere prorogati per ulteriori periodi non superiori a sei mesi ciascuno se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. Se non sono rinnovati decorso tale periodo di sei mesi, decadono automaticamente.

Una volta decisa l’imposizione di limiti di posizione più restrittivi, le autorità competenti la notificano all’ESMA. La notifica illustra le ragioni che hanno portato all’adozione di limiti di posizione più restrittivi. Entro 24 ore l’ESMA si pronuncia sulla necessità dei limiti di posizione più restrittivi alla luce dell’eccezionalità del caso. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’ESMA.

Qualora un’autorità competente imponga limiti in contrasto con il parere dell’ESMA, pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione.

14.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano applicare i poteri sanzionatori previsti dalla presente direttiva per le violazioni dei limiti di posizione stabilite in conformità del presente articolo:

a)

alle posizioni detenute da persone stabilite o attive sul loro territorio o all’estero che superano i limiti fissati dall’autorità competente per i contratti di derivati su merci in relazione a contratti di sedi di negoziazione situate o attive sul loro territorio o contratti negoziati OTC economicamente equivalenti;

b)

alle posizioni detenute da persone stabilite o attive sul loro territorio che superano i limiti fissati dalle autorità competenti di altri Stati membri per i contratti di derivati su merci.

Articolo 58

Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie

1.   Gli Stati membri si assicurano che le imprese di investimento o gli gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse:

a)

pubblichino una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati sulle loro sedi di negoziazione, che specifica il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità del paragrafo 4 e trasmettano tale relazione all’autorità competente e all’ESMA. Quest’ultima procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni contenute nelle relazioni in questione;

b)

su richiesta, forniscano all’autorità competente, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.

L’obbligo di cui alla lettera a) si applica soltanto quando sia il numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano le soglie minime.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscano all’autorità competente della sede di negoziazione in cui è negoziato il derivato su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse o all’autorità competente centrale della sede in cui sono negoziati quantitativi consistenti del derivato su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, comprese quelle dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e, se del caso, dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

3.   Per consentire il controllo dell’ottemperanza dell’articolo 57, paragrafo 1, gli Stati membri impongono ai membri o ai partecipanti ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai clienti dei sistemi organizzati di negoziazione di comunicare all’impresa di investimento o al gestore del mercato che gestisce tale sede di negoziazione, informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

4.   Le persone che detengono posizioni in un uno strumento derivato su merci ovvero quote di emissioni o strumenti derivati delle stesse, sono classificate dall’impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come:

a)

imprese di investimento o enti creditizi;

b)

fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE;

c)

altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE;

d)

le imprese commerciali;

e)

nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste l’obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), specificano le posizioni lunghe e corte per categoria di persone, le eventuali modifiche intervenute rispetto alla precedente relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone in ciascuna categoria.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e le scomposizioni di cui al paragrafo 2 operano una distinzione fra:

a)

le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e

b)

le altre posizioni.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato standard delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e le scomposizioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma ai sensi dell’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 89 al fine di specificare le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo comma, tenuto conto del numero totale di posizioni aperte e della loro entità, nonché del numero totale di persone che detengono una posizione.

7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le misure volte a esigere che tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le siano trasmesse con cadenza settimanale definita e a permettere a quest’ultima di centralizzarne la pubblicazione.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

Sezione 1

Procedure di autorizzazione per i fornitori di servizi di comunicazione dati

Articolo 59

Requisiti per l’autorizzazione

1.   Gli Stati membri prescrivono che la fornitura di servizi di comunicazione dati di cui all’allegato I, sezione D, in quanto occupazione o attività regolari, sia soggetta ad autorizzazione preventiva in conformità della presente sezione. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’articolo 67.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi impresa di investimento o gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione sia autorizzato a gestire i servizi di comunicazione dati di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) e meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), previa verifica della loro conformità con il presente titolo. Tale servizio è inserito nella loro autorizzazione.

3.   Gli Stati membri registrano tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’ESMA.

L’ESMA redige un elenco di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell’Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati e è aggiornato regolarmente. L’ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.

Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 62, la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni.

4.   Gli Stati membri impongono ai fornitori di servizi di comunicazione dati di prestare i loro servizi sotto la vigilanza dell’autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i fornitori di servizi di comunicazione dati rispettino il presente titolo. Garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

Articolo 60

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

1.   Lo Stato membro d’origine garantisce che nell’autorizzazione siano specificati i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. I fornitori di servizi di comunicazione dati che intendano ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presentano una richiesta di estensione dell’autorizzazione.

2.   L’autorizzazione è valida in tutta l’Unione e consente ai fornitori di servizi di comunicazione dati di prestare in tutta l’Unione i servizi per i quali sono stati autorizzati.

Articolo 61

Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione

1.   L’autorità competente non concede l’autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

2.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa, di cui l’autorità competente necessita per accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

3.   Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, compreso il programma di attività;

b)

le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all’articolo 63, paragrafo 3.

L’ESMA presenta alla Commissione entro il 3 luglio 2015 i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 63, paragrafo 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Revoca delle autorizzazioni

L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati se quest’ultimo:

a)

non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o non ha prestato servizi di comunicazione dati nel corso dei sei mesi precedenti, a salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

d)

ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 63

Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati

1.   Gli Stati membri prescrivono che tutti i membri dell’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie, e dedichino tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.

L’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché, sempre se necessario, di sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i membri dell’organo di gestione dell’APA, CTP o ARM sono gli stessi dell’organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

2.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ESMA elabora orientamenti per valutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi nonché della necessità di evitare conflitti d’interesse tra i membri dell’organo di gestione e gli utenti dell’APA, CTP o ARM.

3.   Gli Stati membri impongono ai fornitori di servizi di comunicazione dati di notificare alle autorità competenti l’identità di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l’impresa è conforme alle disposizioni del paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisca dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

5.   L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione del fornitore di servizi ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

Sezione 2

Condizioni relative agli APA

Articolo 64

Requisiti organizzativi

1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i meccanismi di pubblicazione autorizzati adottino politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte degli APA. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA siano in grado di diffondere in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

2.   Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a)

l’identificativo dello strumento finanziario;

b)

il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c)

il volume della transazione;

d)

l’ora in cui è avvenuta la transazione;

e)

l’ora in cui è stata comunicata la transazione;

f)

la misura del prezzo della transazione;

g)

il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o altrimenti il codice «OTC»;

h)

se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche.

3.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che opera anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

4.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

5.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli APA si avvalgano di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei report delle operazioni concluse, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali rendiconti errati.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta alla Commissione, entro il 3 luglio 2015, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 89 per chiarire cosa s’intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i mezzi con i quali i meccanismi di pubblicazione autorizzati possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;

b)

il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 64;

c)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 3

Condizioni relative ai CTP

Articolo 65

Requisiti organizzativi

1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.

Tali informazioni indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a)

l’identificativo dello strumento finanziario;

b)

il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c)

il volume della transazione;

d)

l’ora in cui è avvenuta la transazione;

e)

l’ora in cui è stata comunicata la transazione;

f)

la misura del prezzo della transazione;

g)

il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;

h)

se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all’impresa di investimento è all’origine della decisione di investimento e dell’esecuzione della transazione;

i)

se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche;

j)

in caso di esenzione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta la transazione.

Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP. Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP siano in grado di diffondere in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.

2.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli aspetti seguenti:

a)

l’identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;

b)

il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c)

il volume della transazione;

d)

l’ora in cui è avvenuta la transazione;

e)

l’ora in cui è stata comunicata la transazione;

f)

la misura del prezzo della transazione;

g)

il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;

h)

se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP. Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP siano in grado di comunicare in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.

3.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP garantiscano che i dati forniti sono consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e i meccanismi di pubblicazione autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8, lettera c).

4.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA, che gestiscono inoltre un sistema consolidato di pubblicazione, trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.

5.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. Lo Stato membro d’origine prescrive che i CTP mantengano risorse adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi l’identificativo dello strumento finanziario, il prezzo, la quantità, l’ora, la misura del prezzo, l’identificativo della sede di negoziazione e l’indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta la transazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2, compresa l’indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l’efficienza del mercato.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 3 luglio 2015, in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 ed entro il 3 luglio 2015 in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 89 al fine di chiarire cosa s’intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali fornire l’accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;

b)

il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;

c)

gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere;

d)

altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti e possano essere aggregati a livello di Unione;

e)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 4

Condizioni relative agli ARM

Articolo 66

Requisiti organizzativi

1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) adottino politiche e disposizioni adeguate per riferire le informazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo la transazione. Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che opera anche come operatore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

3.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM mantengano risorse adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

4.   Lo Stato membro d’origine prescrive che gli ARM si avvalgano di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei rendiconti delle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall’impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l’impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali rendiconti errati.

Lo Stato membro d’origine prescrive inoltre che gli ARM si avvalgano di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all’autorità competente rendiconti delle operazioni corretti e completi.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; nonché

b)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO VI

AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I

Designazione, poteri e procedure di ricorso

Articolo 67

Designazione delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste dalle differenti disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto all’articolo 29, paragrafo 4.

Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l’esercizio di pubblici poteri né l’uso di poteri discrezionali di giudizio. Gli Stati membri stabiliscono che, prima di conferire la delega, le autorità competenti adottino ogni misura ragionevole per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia; la delega ha luogo solo se è stato fissato un quadro chiaramente definito e documentato per l’esercizio delle funzioni delegate, che stabilisca le funzioni che devono essere espletate e le condizioni di tale espletamento. Dette condizioni includono una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire e a essere organizzato in modo da evitare conflitti di interesse, per far sì che le informazioni ottenute nell’espletamento delle funzioni delegate non siano utilizzate impropriamente o per impedire la concorrenza. La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione spetta all’autorità competente o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3.   L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l’aggiornamento.

Articolo 68

Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro

Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente per l’applicazione di una disposizione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.

Ciascuno Stato membro prescrive che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM, sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di assicurazioni.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

Articolo 69

Poteri di vigilanza

1.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ed i poteri di imporre misure correttive, necessari allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno i seguenti elementi:

a)

avere accesso a qualsiasi documento o altri dati in qualsiasi forma che secondo l’autorità competente potrebbe essere pertinente ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza e riceverne o farne copia;

b)

esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

eseguire ispezioni o indagini in loco;

d)

richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da una impresa di investimento, da un ente creditizio o da un’altra entità disciplinata dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014;

e)

richiedere il blocco o il sequestro dei beni, o entrambi;

f)

richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale;

g)

richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei prestatori di servizi di comunicazione dei dati di fornire informazioni;

h)

riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale;

i)

autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche;

j)

esigere o richiedere la fornitura di informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, a qualsiasi persona in relazione all’entità e alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;

k)

esigere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte che l’autorità competente considera contrarie alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e alle disposizioni adottate ai fini dell’attuazione della presente direttiva ed impedire il ripetersi di tali pratiche o condotte;

l)

adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento, i mercati regolamentati e le altre persone cui si applica la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 600/2014 continuino a rispettare gli obblighi di legge;

m)

richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;

n)

richiedere l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell’ambito di altri dispositivi di negoziazione;

o)

richiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità di una posizione o esposizione;

p)

limitare la possibilità di qualsiasi persona di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull’entità di una posizione che qualsiasi persona può detenere in ogni momento a norma dell’articolo 57 della presente direttiva;

q)

emanare comunicazioni pubbliche;

r)

richiedere, nei termini consentiti dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti, detenute da un operatore di telecomunicazioni, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati, qualora vi sia un ragionevole sospetto di violazione e qualora tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini di un’indagine per violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014;

s)

sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 siano soddisfatte;

t)

sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della presente direttiva;

u)

chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che recepiscono i paragrafi 1 e 2 alla Commissione e all’ESMA. Essi informano immediatamente la Commissione e l’ESMA di tutte le successive modifiche.

Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti i meccanismi necessari a garantire il pagamento di un risarcimento o l’adozione di altre misure correttive a norma del diritto nazionale per eventuali perdite pecuniarie o danni subiti a seguito di una violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 70

Sanzioni applicabili alle violazioni

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e i poteri di imporre misure correttive, delle autorità competenti conformemente all’articolo 69 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme e assicurano che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e misure applicabili a tutte le violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 e prendano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e si applicano alle violazioni anche qualora esse non siano menzionate specificamente ai paragrafi da 3, 4 e 5.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri notificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono tale articolo, incluse eventuali pertinenti norme di diritto penale, alla Commissione e all’ESMA. Essi notificano immediatamente alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.

2.   Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sui prestatori di servizi di comunicazione dei dati, sugli istituti di credito in relazione a servizi di investimento o attività di investimento e servizi accessori e sulle succursali di imprese di paesi terzi, possano essere adottate sanzioni e misure, alle condizioni sancite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dalla presente direttiva, nei confronti dei membri dell’organo di gestione delle imprese di investimento e dei gestori del mercato oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi del diritto nazionale, sono responsabili della violazione.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la violazione di almeno una delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 sia considerata come un’infrazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014:

a)

riguardo alla presente direttiva:

i)

articolo 8, lettera b),

ii)

articolo 9, paragrafi da 1 a 6,

iii)

articolo 11, paragrafi 1 e 3,

iv)

articolo 16, paragrafi da 1 a 11,

v)

articolo 17, paragrafi da 1 a 6,

vi)

articolo 18, paragrafi da 1 a 9 e paragrafo 10, prima frase,

vii)

articoli 19 e 20,

viii)

articolo 21, paragrafo 1,

ix)

articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3,

x)

articolo 24, paragrafi da 1 a 5, paragrafi da 7 a 10 e paragrafo 11, primo e secondo comma,

xi)

articolo 25, paragrafi da 1 a 6,

xii)

articolo 26, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2 e 3;

xiii)

articolo 27, paragrafi da 1 a 8,

xiv)

articolo 28, paragrafi 1 e 2,

xv)

articolo 29, paragrafo 2, primo comma e terzo comma, paragrafo 3, prima frase, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5,

xvi)

articolo 30, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, prima frase,

xvii)

articolo 31, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3,

xviii)

articolo 32, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto comma;

xix)

articolo 33, paragrafo 3;

xx)

articolo 34, paragrafo 2, paragrafo 4, prima frase, paragrafo 5 prima frase e paragrafo 7, prima frase

xxi)

articolo 35, paragrafo 2, paragrafo 7, primo comma e paragrafo 10, prima frase

xxii)

articolo 36, paragrafo 1,

xxiii)

articolo 37, paragrafo 1, primo comma, secondo comma, prima frase e paragrafo 2, primo comma;

xxiv)

articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 5, lettera b).

xxv)

articolo 45, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8,

xxvi)

articolo 46, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b;

xxvii)

articolo 47,

xxviii)

articolo 48, paragrafi da 1 a 11,

xxix)

articolo 49,paragrafo 1,

xxx)

articolo 50, paragrafo 1,

xxxi)

articolo 51, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, seconda frase,

xxxii)

articolo 52, paragrafo 1, paragrafo 2, primo, secondo e quinto comma,

xxxiii)

articolo 53, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 6, secondo comma, prima frase, e paragrafo 7,

xxxiv)

articolo 54,paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3,

xxxv)

articolo 57, paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 8 e paragrafo 10, primo comma,

xxxvi)

articolo 58, paragrafi da 1 a 4,

xxxvii)

articolo 63, paragrafi 1, 3 e 4,

xxxviii)

articolo 64, paragrafi da 1 a 5,

xxxix)

articolo 65, paragrafi da 1 a 5,

xxxx)

articolo 66, paragrafi da 1 a 4, e

b)

riguardo al regolamento (UE) n. 600/2014:

i)

articolo 3, paragrafi 1 e 3,

ii)

articolo 4, paragrafo 3, primo comma;

iii)

articolo 6,

iv)

articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, prima frase;

v)

articolo 8, paragrafi 1, 3 e 4,

vi)

articolo 10;

vii)

articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, prima frase e paragrafo 3, terzo comma;

viii)

articolo 12, paragrafo 1,

ix)

articolo 13, paragrafo 1,

x)

articolo 14, paragrafo 1, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, seconda, terza e quarta frase,

xi)

articolo 15, paragrafo 1, primo comma e secondo comma, prima e terza frase, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase,

xii)

articolo 17, paragrafo 1, seconda frase;

xiii)

articolo 18, paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 4, prima frase, paragrafo 5, prima frase, paragrafo 6, primo comma, paragrafo 8 e paragrafo 9,

xiv)

articolo 20, paragrafo 1, e paragrafo 2, prima frase,

xv)

articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3,

xvi)

articolo 22, paragrafo 2;

xvii)

articolo 23, paragrafi 1 e 2,

xviii)

articolo 25, paragrafi 1 e 2,

xix)

articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7 commi dal primo al quinto e ottavo comma,

xx)

articolo 27, paragrafo 1,

xxi)

articolo 28, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma;

xxii)

articolo 29, paragrafi 1 e 2,

xxiii)

articolo 30, paragrafo 1,

xxiv)

articolo 31, paragrafi 2 e 3,

xxv)

articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3,

xxvi)

articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3,

xxvii)

articolo 37, paragrafi 1 e 3,

xxviii)

articoli 40, 41 e 42.

4.   Sono altresì considerati violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, la prestazione di servizi di investimento o l’esercizio di attività di investimento senza l’autorizzazione o l’approvazione richiesta ai sensi delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014:

a)

articolo 5 o articolo 6, paragrafo 2, o articolo 34, 35, 39, 44 o 59 della presente direttiva; o

b)

terza frase dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 600/2014.

5.   La mancata cooperazione o il mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all’articolo 69 sono altresì considerati una violazione della presente direttiva.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di violazione di cui ai paragrafi da 3, 4 e 5, e in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti abbiano il potere di adottare e imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e misure:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 71;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

nel caso di un’impresa di investimento, di un operatore di un mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, di un mercato regolamentato, di un APA, di un CTP e di un ARM, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione concessa conformemente agli articoli 8, 43 e 65;

d)

l’interdizione temporanea o, per violazioni gravi ripetute, permanente dall’esercizio di funzioni di gestione in seno a imprese di investimento a carico dei membri dell’organo di gestione dell’impresa o di altre persone fisiche considerati responsabili;

e)

il divieto temporaneo per ogni impresa di investimento che è membro o partecipante di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione o pe ogni cliente di sistemi organizzati di negoziazione;

f)

nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR, o negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente in valuta alla data del 2 luglio 2014, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica secondo l’ultimo conto disponibile approvato dall’organo di gestione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità dei pertinenti atti legislativi in materia di contabilità risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo;

g)

nel caso di una persona fisica, ammende amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data del 2 luglio 2014;

h)

ammende amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere f) e g).

7.   Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti ad imporre tipi aggiuntivi di sanzioni oltre a quelle di cui al paragrafo 6 o ad imporre ammende che superano gli importi di cui al paragrafo 6, lettere f), g) e h).

Articolo 71

Pubblicazione delle decisioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino qualsiasi decisione che impone una sanzione o una misura amministrativa per violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva sui propri siti web ufficiali senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione sia stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

a)

rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o la misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o

b)

pubblichino la decisione di imporre la sanzione o la misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione, o

c)

non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o una misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Qualora si decida di pubblicare la sanzione o una misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

2.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia subordinata a un ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito Internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o una misura.

3.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito Internet ufficiale dell’autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative applicate ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni e la sentenza definitiva in relazione a qualsiasi sanzione penale applicata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

4.   Gli Stati membri inviano all’ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e le misure applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. Tale obbligo non riguarda le misure di natura investigativa.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’articolo 70, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all’ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate ed alle sanzioni penali applicate. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

5.   Se l’autorità competente ha divulgato una misura, una sanzione amministrativa o una sanzione penale al pubblico, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all’ESMA.

6.   Se le sanzioni penali o amministrative rese pubbliche riguardano un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un fornitore di servizi di comunicazione dati, un istituto di credito in relazione a servizi di investimento e attività o servizi accessori o una succursale di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità della presente direttiva, l’ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro pertinente.

7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 72

Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza

1.   Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza inclusi i poteri di indagine e i poteri di imporre misure correttive, di cui all’articolo 69 e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 70 in conformità dei propri quadri giuridici nazionali:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2; o

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di una misura, imposta nel quadro dell’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 70, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove opportuno:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;

d)

l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g)

precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle misure le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.

Articolo 73

Segnalazione di violazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

I meccanismi di cui al primo comma comprendono quantomeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b)

la protezione adeguata dei dipendenti degli istituti finanziari che segnalano violazioni commesse all’interno dell’istituto stesso almeno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c)

la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure, a meno che tale divulgazione non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati, agli istituti di credito in relazione a servizi di investimento o attività e servizi accessori ed alle succursali di imprese di paesi terzi di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni potenziali o effettive a livello interno avvalendosi di uno specifico canale indipendente e autonomo.

Articolo 74

Diritto di impugnazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

2.   Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano inoltre, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati il regolamento (UE) n. 600/2014 e le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva:

a)

organismi pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

c)

organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

Articolo 75

Meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori

1.   Gli Stati membri garantiscono l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di investimento aderiscano a uno o più organi che attuano tali procedure di reclamo e ricorso.

2.   Gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino attivamente con le rispettive controparti negli altri Stati membri nella composizione delle controversie transfrontaliere.

3.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.

L’ESMA pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.

Articolo 76

Segreto professionale

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all’obbligo del segreto professionale. Essi non divulgano le informazioni riservate ricevute da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni, salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati o qualsiasi altra persona, fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale o le altre disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   Qualora un’impresa di investimento, un gestore del mercato o un mercato regolamentato siano dichiarati falliti o siano soggetti a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.   Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, le autorità competenti, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell’ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite e/o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4.   Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 è soggetta alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo. Tuttavia, il presente articolo non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e di altre direttive o regolamenti applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai fondi di investimento alternativi (FIA), agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o agli operatori del mercato, alle CCP, ai CSD o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione.

5.   Questo articolo non osta a che le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non sono state ricevute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 77

Relazioni con i revisori dei conti

1.   Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (49), che svolga in un’impresa di investimento, presso un mercato regolamentato o un prestatore servizi di comunicazione dati, l’incarico di cui all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE, o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CEE del Consiglio, qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

a)

costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l’attività delle imprese di investimento;

b)

compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento;

c)

comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento nell’ambito della quale svolge la predetta funzione.

2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

Articolo 78

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali raccolti nell’esercizio dei poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ai sensi della presente direttiva, è effettuato a norma della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, a seconda dei casi.

CAPO II

Collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e con l’ESMA

Articolo 79

Obbligo di collaborazione

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014, valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014 o dal diritto nazionale.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’articolo 70, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale articolo, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché di fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e nei confronti dell’ESMA ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di ammende.

Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ESMA e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l’aggiornamento.

2.   Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le operazioni di una sede di negoziazione che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante della sede di negoziazione concludono adeguati accordi di collaborazione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’assistenza prevista al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono avvalersi dei loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.

4.   Quando un’autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’ESMA con la maggiore precisione possibile. L’autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all’autorità competente che l’ha informata e all’ESMA il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo fa salva la competenza dell’autorità che ha trasmesso le informazioni.

5.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, le autorità competenti comunicano all’ESMA e alle altre autorità competenti le informazioni relative a:

a)

eventuali richieste di riduzione dell’entità di una posizione o esposizione, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera o);

b)

eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci strumento, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera p).

La notifica, se del caso, deve includere informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera j), compresa l’identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera p), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all’entità delle posizioni che qualsiasi persona può detenere in qualsiasi momento, le eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 57 e le ragioni addotte.

La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell’entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, l’autorità competente può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine.

Un’autorità competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente paragrafo può adottare misure in conformità dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) o p), quando sia convinta che la misura è necessaria per conseguire l’obiettivo dell’altra autorità competente. L’autorità competente invia una notifica in conformità del presente paragrafo anche quando ha intenzione di adottare misure.

Se le azioni di cui al primo comma, lettere a) o b), del presente paragrafo sono relative a prodotti energetici all’ingrosso, l’autorità competente ne informa anche l’Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009.

6.   Per quanto riguarda le quote di emissioni, le autorità competenti cooperano con gli enti pubblici responsabili della vigilanza dei mercati a pronti e di vendita all’asta e con le autorità competenti, gli amministratori dei registri e altri enti pubblici responsabili del controllo della conformità nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, al fine di garantire che possano acquisire un quadro d’insieme consolidato dei mercati delle quote di emissioni.

7.   In relazione ai derivati su merci agricole, le autorità competenti riferiscono a e cooperano con gli organismi pubblici responsabili della vigilanza, dell’amministrazione e della regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.

9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 80

Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere la collaborazione dell’autorità competente di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato l’autorità competente del mercato regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso essa informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del membro o partecipante remoto.

Se un’autorità competente riceve una richiesta che riguardi una verifica in loco o un’indagine, essa vi adempie, nel quadro dei suoi poteri:

a)

effettuando le verifiche o le indagini direttamente;

b)

autorizzando l’autorità richiedente a effettuare le verifiche o le indagini;

c)

autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.

2.   Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l’ESMA può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della collaborazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 81

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, della presente direttiva, si scambiano immediatamente le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti, designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della presente direttiva, previste dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

2.   L’autorità competente che è stata designata come punto di contatto in conformità dell’articolo 79, paragrafo 1, può trasmettere le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo e degli articoli 77 e 88 alle autorità di cui all’articolo 67, paragrafo 1. Essa trasmette tali informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso espresso delle autorità competenti che le hanno divulgate e solamente per le finalità per le quali le predette hanno espresso il loro accordo, fatte salve circostanze debitamente giustificate. In quest’ultimo caso il punto di contatto informerà immediatamente il punto di contatto che ha trasmesso le informazioni.

3.   Le autorità di cui all’articolo 71 nonché altri organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 77 e 88 possono avvalersi delle stesse soltanto nell’espletamento delle loro mansioni, segnatamente:

a)

per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo su base individuale o su base consolidata dell’esercizio di tale attività, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla direttiva 2013/36/UE, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;

b)

per controllare il buon funzionamento dei sistemi di negoziazione;

c)

per irrogare sanzioni;

d)

nell’ambito di ricorsi amministrativi contro decisioni delle autorità competenti;

e)

nell’ambito di procedimenti giudiziari promossi a norma dell’articolo 74;

f)

in meccanismi extragiudiziali per i reclami degli investitori di cui all’articolo 75.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Né il presente articolo né gli articoli 76 o 88 precludono all’autorità competente la possibilità di trasmettere all’ESMA, al Comitato europeo per il rischio sistemico, alle banche centrali, al SEBC e alla BCE, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 82

Mediazione vincolante

1.   Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole:

a)

un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’articolo 80; o

b)

uno scambio di informazioni di cui all’articolo 81.

2.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA può operare conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all’articolo 83 della presente direttiva e la possibilità per l’ESMA di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 83

Rifiuto di collaborare

Un’autorità competente può rifiutare di adempiere ad una richiesta di collaborazione in un’indagine, in una verifica in loco o in un’attività di vigilanza prevista all’articolo 84, ovvero di scambiare informazioni come previsto all’articolo 81 solo qualora:

a)

sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;

b)

le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato membro per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità competente richiedente e l’ESMA, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.

Articolo 84

Consultazioni prima di un’autorizzazione

1.   L’autorità competente dell’altro Stato membro interessato è consultata prima della concessione dell’autorizzazione a un’impresa di investimento che rientra tra una delle seguenti:

a)

un’impresa figlia di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;

b)

un’impresa figlia dell’impresa madre di un’impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;

c)

un’impresa controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro.

2.   L’autorità competente di uno Stato membro responsabile della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di assicurazioni è consultata prima della concessione dell’autorizzazione ad un’impresa di investimento o ad un gestore del mercato che sia:

a)

un’impresa figlia di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazioni autorizzata nell’Unione;

b)

un’impresa figlia dell’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazioni autorizzata nell’Unione;

c)

controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un’impresa di assicurazioni autorizzati nell’Unione.

3.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare per valutare l’idoneità degli azionisti o dei membri nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente le attività dell’impresa e che sono coinvolte nella gestione di un altro soggetto dello stesso gruppo. Esse si scambiano vicendevolmente tutte le informazioni riguardanti questi aspetti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini della concessione di un’autorizzazione nonché del controllo in via continuativa dell’ottemperanza alle condizioni di esercizio.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 85

Poteri degli Stati membri ospitanti

1.   Gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti possano richiedere, a fini statistici, che tutte le imprese di investimento aventi succursali nel loro territorio presentino loro relazioni periodiche sulle attività di tali succursali.

2.   Per l’esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti possano richiedere che le succursali delle imprese di investimento forniscano le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le norme di tali Stati loro applicabili nei casi di cui all’articolo 35, paragrafo 8. Tali requisiti non possono essere più rigorosi di quelli imposti dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite nel loro territorio per controllare l’osservanza di dette norme.

Articolo 86

Misure cautelari che gli Stati membri ospitanti devono adottare

1.   Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un’impresa di investimento operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva o che un’impresa di investimento che ha una succursale nel suo territorio violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva che non conferiscono alcun potere all’autorità competente dello Stato membro ospitante, informa in proposito l’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, l’impresa di investimento persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:

a)

dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione e l’ESMA sono informate senza indebito ritardo di dette misure; nonché

b)

l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un’impresa di investimento che ha una succursale nel territorio di tale Stato viola le disposizioni di legge o regolamentari adottate in tale Stato membro in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che conferiscono loro poteri, tali autorità esigono dall’impresa di investimento interessata che ponga fine alla sua situazione irregolare.

Se l’impresa di investimento interessata non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che essa ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione e l’ESMA sono informate senza indebito ritardo di dette misure.

Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro ospitante di tale mercato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del mercato regolamentato, del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione.

Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione e l’ESMA sono informate senza indebito ritardo di dette misure.

Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un’impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all’impresa di investimento sul mercato regolamentato interessato.

Articolo 87

Collaborazione e scambio di informazioni con l’ESMA

1.   Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 e conformemente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

Collaborazione con i paesi terzi

Articolo 88

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri e, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA, possono stipulare accordi di collaborazione che prevedano scambi d’informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 76. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte di uno Stato membro è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE.

Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte dell’ESMA è conforme all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 45/2001.

Gli Stati membri e l’ESMA possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:

a)

la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;

b)

la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;

c)

la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;

d)

la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe;

e)

la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari;

f)

la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro d’insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti;

g)

la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro d’insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti.

Gli accordi di collaborazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 76. Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche. Se un accordo di collaborazione comporta il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, esso è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, qualora l’ESMA sia coinvolta nel trasferimento.

2.   Quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo. La stessa disposizione si applica alle informazioni fornite da autorità competenti di paesi terzi.

TITOLO VII

ATTI DELEGATI

Articolo 89

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 13, dell’articolo 25, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 65, paragrafo 7, e dell’articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90

Relazioni e revisioni

1.   Entro il 3 marzo 2019, la Commissione, sentita l’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa:

a)

al funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, incluso il loro uso specifico di «matched principal trading», tenendo conto dell’esperienza acquisita nel campo della vigilanza dalle autorità competenti, del numero di sistemi organizzati di negoziazione autorizzati nell’Unione e della loro quota di mercato, e che esamini in particolare se siano necessari adattamenti alla definizione di sistema organizzato di negoziazione (OTF) e se la gamma di strumenti finanziari coperti dalla categoria OTF continui a essere indicata;

b)

al funzionamento del regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, tenendo conto del numero di sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, del numero di emittenti presenti su tali mercati e dei pertinenti volumi delle negoziazioni;

In particolare la relazione valuta se la soglia di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), resta un valore minimo appropriato ai fini degli obiettivi dei mercati di crescita per le PMI come enunciato nella presente direttiva;

c)

all’impatto dei requisiti relativi alla negoziazione algoritmica inclusa la negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

d)

all’esperienza con il meccanismo utilizzato per vietare determinati prodotti o pratiche, tenendo conto del numero di volte in cui il meccanismo è stato utilizzato e dei relativi effetti;

e)

all’applicazione delle sanzioni amministrative e penali e in particolare all’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014;

f)

all’impatto dell’applicazione dei limiti di posizione e della gestione delle posizioni sulla liquidità, gli abusi di mercato e le corrette condizioni di fissazione del prezzo e di regolamento sui mercati dei derivati su merci;

g)

all’andamento dei prezzi per le informazioni inerenti alla trasparenza pre- e post-negoziazione dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione, dai sistemi organizzati di negoziazione e dai dispositivi di pubblicazione autorizzati;

h)

all’impatto dell’obbligo di comunicare onorari, commissioni o altri benefici non monetari in relazione alla fornitura di un servizio di investimento o servizio accessorio al cliente a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, incluso il suo impatto sul corretto funzionamento del mercato unico della consulenza in materia di investimenti a livello transfrontaliero.

2.   La Commissione presenta, previa consultazione dell’ESMA, relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità del titolo V. La relazione concernente l’articolo 65, paragrafo 1, deve essere presentata entro il 3 settembre 2018. La relazione concernente l’articolo 65, paragrafo 2, deve essere presentata entro il 3 settembre 2020.

Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri:

a)

disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione;

b)

disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli.

Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione correda la sua relazione di una richiesta all’ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica, di un’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L’ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in caso di avvio della procedura di cui al paragrafo 2, atti delegati in conformità dell’articolo 89 che modifica gli articoli da 59 a 65 e dell’allegato I, sezione D, della presente direttiva, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 600/2014, concernenti i seguenti aspetti, al fine di:

a)

prevedere la durata del contratto dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché il rinnovo del contratto e l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica;

b)

provvedere a che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun’altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all’articolo 59;

c)

conferire all’ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d’oneri da parte dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica;

d)

assicurare che le informazioni di post-negoziazione fornite dall’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l’intero mercato;

e)

assicurare che le informazioni di post-negoziazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, sia su base consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni stesse in tutta l’Unione;

f)

assicurare che i mercati regolamentati e i dispositivi di pubblicazione autorizzati mettano a disposizione dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli;

g)

specificare i dispositivi applicabili nell’eventualità che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d’oneri;

h)

specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell’articolo 59 possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o qualora non sia nominata un’entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica ed un’entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione.

4.   Entro il 1o gennaio 2018, la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell’ESMA e dell’ACER, in cui valuta l’impatto potenziale sui prezzi dell’energia e sul funzionamento del mercato dell’energia nonché la fattibilità e i benefici in termini di riduzione dei rischi sistemici e di controparte nonché i costi diretti dei contratti derivati su prodotti energetici C6 soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento e la loro inclusione nel calcolo della soglia di compensazione a norma dell’articolo 10 del medesimo regolamento.

Qualora la Commissione ritenga che l’inclusione di tali contratti non sia fattibile o vantaggiosa presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 89 della presente direttiva al fine di prorogare, una volta di due anni e un’ulteriore volta di un anno, il periodo di 42 mesi di cui all’articolo 95, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 91

Modifiche della direttiva 2002/92/CE

La direttiva 2002/92/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il capo III BIS della presente direttiva, sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.»;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«13)

Ai fini del capo III BIS, "prodotto di investimento assicurativo" è un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato e questa definizione non comprende:

a)

i prodotti assicurativi non vita quali elencati nella direttiva 2009/138/CE, allegato I, (Rami dell’assicurazione non vita);

b)

contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;

c)

prodotti pensionistici che, ai sensi della legge nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

d)

schemi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

e)

prodotti pensionistici individuali per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore.»;

2)

è inserito il capo seguente:

«CAPO III BIS

Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

Articolo 13 bis

Ambito di applicazione

Fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, il presente capo stabilisce requisiti aggiuntivi per le attività di intermediazione assicurativa e le vendite dirette effettuate da imprese di assicurazione in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi. Tali attività assumono la denominazione di attività di distribuzione assicurativa.

Articolo 13 ter

Prevenzione dei conflitti di interesse

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse, come stabilito all’articolo 13 quater, incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.

Articolo 13 quater

Conflitti di interesse

1.   Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di attività di distribuzione assicurativa.

2.   Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione a norma dell’articolo 13 ter per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 sexies, al fine di:

a)

definire le misure che si può ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi o alle imprese di assicurazione di adottare per rilevare, prevenire, gestire e divulgare conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa;

b)

stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.

Articolo 13 quinquies

Principi di carattere generale e informazione del cliente

1.   Gli Stati membri assicurano che, nello svolgere attività di distribuzione assicurativa, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

2.   Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

3.   Gli Stati membri possono vietare l’accettazione di onorari, commissioni o benefici monetari versati o forniti a intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, da parte di terzi o di una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi ai clienti.

Articolo 13 sexies

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 quater è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 92

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera r), è aggiunto il punto seguente:

«vii)

lo Stato membro, diverso dallo Stato membro ospitante, in cui un GEFIA UE fornisce i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4;»;

2)

l’articolo 33 è così modificato:

a)

Il titolo dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri e per la fornitura di servizi in altri Stati membri»;

b)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa, direttamente o istituendo una succursale:

a)

gestire FIA UE stabiliti in un altro Stato membro, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA;

b)

prestare in un altro Stato membro i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, per i quali è stato autorizzato.

2.   Un GEFIA che intenda prestare per la prima volta le attività e i servizi di cui al paragrafo 1 comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale e/o prestare i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4

b)

un programma di attività in cui sono precisati in particolare i servizi che intende prestare e/o è indicato il FIA che intende gestire.».

Articolo 93

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2017, fatta eccezione per le disposizioni che recepiscono l’articolo 65, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 3 settembre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri applicano le misure di cui all’articolo 92 a decorrere dal 3 luglio 2015.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 94

Abrogazione

La direttiva 2004/39/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato III, sezione A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicate nell’allegato III, sezione B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva 2004/39/CE o alla direttiva 93/22/CEE si intendono fatti alla presente direttiva o al regolamento/UE) n. 600/2014 e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato IV della presente direttiva.

I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 2004/39/CE o nella direttiva 93/22/CEE o agli articoli delle stesse si intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della stessa.

Articolo 95

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 3 luglio 2020:

a)

l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta come imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio 2017; e

b)

tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.

I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al primo comma sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa dalla pertinente autorità competente. L’autorità competente notifica all’ESMA i contratti derivati su prodotti energetici C6 cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 e l’ESMA pubblica sul suo sito web un elenco di tali contratti.

Articolo 96

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 97

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 161, del 7.6.2012, pag. 3.

(2)  GU C 191, del 29.6.2012, pag. 80.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(4)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Si veda l’allegato III, parte A.

(6)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27).

(7)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Cfr. pag 84della presente Gazzetta Ufficiale).

(8)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(11)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(12)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Cfr. pag 1 della presente Gazzetta Ufficiale).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(15)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(16)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(17)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(18)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(19)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(20)  Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

(21)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(22)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(23)  Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

(24)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(25)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(26)  Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (Cfr. pag 179 della presente Gazzetta Ufficiale).

(27)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 16/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(29)  Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(31)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(32)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(33)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(34)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

(35)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(36)  Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31).

(37)  Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).

(38)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(39)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(40)  GU C 147 del 25.5.2012, pag. 1.

(41)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(42)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(43)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(44)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(45)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(46)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Cfr. pag 149 della presente Gazzetta Ufficiale).

(47)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(48)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(49)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(50)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

SEZIONE A

Servizi e attività di investimento

1)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

2)

Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

3)

Negoziazione per conto proprio.

4)

Gestione di portafogli.

5)

Consulenza in materia di investimenti.

6)

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

7)

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

8)

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

9)

Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

SEZIONE B

Servizi accessori

1)

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;

2)

Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito.

3)

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese.

4)

Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento.

5)

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

6)

Servizi connessi con l’assunzione a fermo.

7)

Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell’allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

SEZIONE C

Strumenti finanziari

1)

Valori mobiliari.

2)

Strumenti del mercato monetario.

3)

Quote di un organismo di investimento collettivo.

4)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

5)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).

6)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

7)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

8)

Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

9)

Contratti finanziari differenziali.

10)

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;

11)

Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

SEZIONE D

Servizi di comunicazione dati

1)

Gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

2)

Gestione di un sistema consolidato di pubblicazione.

3)

Gestione di un meccanismo di segnalazione autorizzato.


ALLEGATO II

CLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve ottemperare ai seguenti criteri:

I.   CATEGORIE DI CLIENTI PROFESSIONALI

Sono considerati clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:

1)

i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:

a)

enti creditizi;

b)

imprese di investimento;

c)

altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

d)

imprese di assicurazione;

e)

organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;

f)

fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

g)

negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

h)

singoli membri di una borsa;

i)

altri investitori istituzionali;

2)

le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

—   totale di bilancio: EUR 20 000 000

—   fatturato netto: EUR 40 000 000

—   fondi propri: EUR 2 000 000

3)

i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;

4)

altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Ad essi, tuttavia, deve essere consentito di richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un’impresa di investimento è un’impresa come definita in precedenza, l’impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa è considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’impresa di investimento e il cliente convengano diversamente. L’impresa di investimento deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l’impresa di investimento per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo precisa quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

II.   CLIENTI CHE SU RICHIESTA POSSONO ESSERE TRATTATI COME PROFESSIONALI

II.1.   Criteri di identificazione

I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati, possono anch’essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese.

Le imprese di investimento sono pertanto essere autorizzate a trattare tali clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non presumono che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente l’impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto di tale valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.

Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500 000 EUR;

il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Gli Stati membri possono adottare criteri specifici per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di comuni e autorità pubbliche locali che chiedano di essere trattati come clienti professionali. Tali criteri possono essere alternativi o integrativi rispetto a quelli elencati al quinto comma.

II.2.   Procedura

Tali clienti possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

i clienti devono comunicare per iscritto all’impresa di investimento che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio o transazione di investimento o tipo di transazione o di prodotto;

l’impresa di investimento deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, le imprese di investimento devono essere tenute a prendere tutte le misure ragionevoli possibili per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

Tuttavia, se i clienti sono già stati classificati come clienti professionali in base a parametri e procedure simili a quelli menzionati in precedenza, le loro relazioni con le imprese di investimento non sono influenzate dalle eventuali nuove regole adottate ai sensi del presente allegato.

Le imprese devono applicare politiche e procedure interne appropriate e scritte per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare l’impresa di investimento di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l’impresa di investimento constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modifiche successive

(di cui all’articolo 94)

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

PARTE B

Termini per il recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 94)

Direttiva 2004/39/CE

Termine di recepimento

31 gennaio 2007

Periodo di attuazione

1o novembre 2007

Direttiva 2006/31/CE

Termine di recepimento

31 gennaio 2007

Periodo di attuazione

1o novembre 2007

Direttiva 2007/44/CE

Termine di recepimento

21 marzo 2009

Direttiva 2010/78/CE

Termine di recepimento

31 dicembre 2011


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all’articolo 94

Direttiva 2004/39/CE

Direttiva 2014/65/UE

Regolamento (UE) n. 600/2014

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2 paragrafo 1, lettera j)

 

Articolo 2 paragrafo 1, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 1

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 2

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3

Articolo 4, paragrafo 1, punto 3

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 4

Articolo 4, paragrafo 1, punto 4

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 5

Articolo 4, paragrafo 1, punto 5

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 6

Articolo 4, paragrafo 1, punto 6

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 7

Articolo 4, paragrafo 1, punto 20

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 8

Articolo 4, paragrafo 1, punto 7

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 9

Articolo 4, paragrafo 1, punto 8

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 10

Articolo 4, paragrafo 1, punto 9

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 11

Articolo 4, paragrafo 1, punto 10

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 12

Articolo 4, paragrafo 1, punto 11

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13

Articolo 4, paragrafo 1, punto 18

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14

Articolo 4, paragrafo 1, punto 21

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 15

Articolo 4, paragrafo 1, punto 22

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 16

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 17

Articolo 4, paragrafo 1, punto 15

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 18

Articolo 4, paragrafo 1, punto 44

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 19

Articolo 4, paragrafo 1, punto 17

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 20

Articolo 4, paragrafo 1, punto 55

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 21

Articolo 4, paragrafo 1, punto 56

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 22

Articolo 4, paragrafo 1, punto 26

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 23

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 24

Articolo 4, paragrafo 1, punto 28

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 25

Articolo 4, paragrafo 1, punto 29

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 26

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27

Articolo 4, paragrafo 1, punto 31

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 28

Articolo 4, paragrafo 1, punto 32

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 29

Articolo 4, paragrafo 1, punto 33

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 30

Articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 1, punto 31

Articolo 4, paragrafo 1, punto 35

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

 

Articolo 5, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 4 e 5

 

Articolo 8, lettera a)

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 8, lettera b)

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 8, lettera c)

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 8, lettera d)

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 8, lettera e)

Articolo 8, lettera e)

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 1 e 3

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 10 bis, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 10 bis, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 10 bis, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 10 bis, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 10 bis, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 5

 

Articolo 10 bis, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 6

 

Articolo 10 bis, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 7

 

Articolo 10 bis, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafi 8 e 9

 

Articolo 10 ter, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 10 ter, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 10 ter, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

 

Articolo 10 ter, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

 

Articolo 10 ter, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

 

Articolo 11

Articolo 14

 

Articolo 12

Articolo 15

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 5

 

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 6

 

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 8

 

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 9

 

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 11

 

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 12

 

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

 

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 6, articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 8

 

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 9

 

Articolo 15

 

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 22

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

 

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

 

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 4

 

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 25, paragrafo 6

 

Articolo 19, paragrafo 9

Articolo 24, paragrafo 6, articolo 25, paragrafo 7

 

Articolo 19, paragrafo 10

Articolo 24, paragrafo 13, articolo 24, paragrafo 14, articolo 25, paragrafo 8

 

Articolo 20

Articolo 26

 

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 4

 

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 5

 

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 7

 

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 8

 

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 9

 

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

 

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

 

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 4

 

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 5

 

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 29, paragrafo 6

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

 

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

 

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

 

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 4

 

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 5

 

Articolo 25, paragrafo 1

 

Articolo 24

Articolo 25, paragrafo 2

 

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 26, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafo 4

 

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 26, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 6

 

Articolo 26, paragrafo 8

Articolo 25, paragrafo 7

 

Articolo 26, paragrafo 9

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

 

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafi da 1 a 5

Articolo 27, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 3

 

Articolo 15, paragrafi da 1 a 4

Articolo 27, paragrafo 4

 

Articolo 16

Articolo 27, paragrafo 5

 

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 6

 

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 7

 

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

 

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 29, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 29, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 30, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

 

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 4

 

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 6

 

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 34, paragrafo 7

 

Articolo 31, paragrafo 7

Articolo 34, paragrafi 8 e 9

 

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

 

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

 

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

 

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 4

 

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 5

 

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 35, paragrafo 6

 

Articolo 32, paragrafo 7

Articolo 35, paragrafo 8

 

Articolo 32, paragrafo 8

Articolo 35, paragrafo 9

 

Articolo 32, paragrafo 9

Articolo 35, paragrafo 10

 

Articolo 32, paragrafo 10

Articolo 35, paragrafi 11 e 12

 

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

 

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

 

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

 

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

 

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

 

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

 

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 3

 

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 44, paragrafo 4

 

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 44, paragrafo 5

 

Articolo 36, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 6

 

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafi 1 e 8

 

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 7, secondo comma

 

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1

 

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 2

 

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 3

 

Articolo 39

Articolo 47, paragrafo 1

 

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

 

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

 

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafo 3

 

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 4

 

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 51, paragrafo 5

 

Articolo 40, paragrafo 6

Articolo 51, paragrafo 6

 

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 1

 

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 2

 

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

 

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

 

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 3

 

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 53, paragrafo 4

 

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 5

 

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 6

 

Articolo 42, paragrafo 7

Articolo 53, paragrafo 7

 

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

 

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 44, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 44, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 44, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 45, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

 

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 2

 

Articolo 47

Articolo 56

 

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 1

 

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 67, paragrafo 2

 

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo 3

 

Articolo 49

Articolo 68

 

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1, articolo 72, paragrafo 1

 

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 2

 

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 5

 

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 1

 

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 71, paragrafo 4

 

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 71, paragrafo 5

 

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 71, paragrafo 6

 

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 1

 

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 2

 

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1

 

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 75, paragrafo 2

 

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 75, paragrafo 3

 

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 1

 

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 2

 

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 76, paragrafo 3

 

Articolo 54, paragrafo 4

Articolo 76, paragrafo 4

 

Articolo 54, paragrafo 5

Articolo 76, paragrafo 5

 

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 77, paragrafo 1

 

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 77, paragrafo 2

 

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 79, paragrafo 1

 

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 79, paragrafo 2

 

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 79, paragrafo 3

 

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 79, paragrafo 4

 

Articolo 56, paragrafo 5

Articolo 79, paragrafo 8

 

Articolo 56, paragrafo 6

Articolo 79, paragrafo 9

 

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 1

 

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 2

 

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 81, paragrafo 1

 

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 81, paragrafo 2

 

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 81, paragrafo 3

 

Articolo 58, paragrafo 4

Articolo 81, paragrafo 4

 

Articolo 58, paragrafo 5

Articolo 81, paragrafo 5

 

Articolo 58 bis

Articolo 82

 

Articolo 59

Articolo 83

 

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 1

 

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 84, paragrafo 2

 

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 84, paragrafo 3

 

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 84, paragrafo 4

 

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 85, paragrafo 1

 

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 85, paragrafo 2

 

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 1

 

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafo 2

 

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 86, paragrafo 3

 

Articolo 62, paragrafo 4

Articolo 86, paragrafo 4

 

Articolo 62 bis, paragrafo 1

Articolo 87, paragrafo 1

 

Articolo 62 bis, paragrafo 2

Articolo 87, paragrafo 2

 

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 1

 

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 2

 

Articolo 64

Articolo 64 bis

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

Allegato II

 


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