ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
31.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/1 |
Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
Dopo la firma il 18 novembre 2013, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno notificato, rispettivamente in data 16 dicembre 2013 e 15 luglio 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione del protocollo.
Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 15 luglio 2014 a norma dell'articolo 12 dello stesso.
31.7.2014 |
IT |
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L 228/1 |
Informazione relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
Dopo la firma il 23 dicembre 2013, l'Unione delle Comore e l'Unione europea hanno notificato, rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e 14 maggio 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione del protocollo.
Il protocollo è entrato in vigore il 14 maggio 2014 a norma dell'articolo 14 dello stesso.
31.7.2014 |
IT |
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L 228/1 |
Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles
Dopo la firma il 18 dicembre 2013, l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles hanno notificato, rispettivamente in data 14 maggio e 25 giugno 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (1).
Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 25 giugno 2014 a norma dell'articolo 16 dello stesso.
(1) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3.
31.7.2014 |
IT |
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L 228/2 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (1)
L'Unione europea e la Repubblica di Figi hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, di tale accordo. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 28 luglio 2014 tra l'Unione europea e la Repubblica di Figi.
(1) GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1.
REGOLAMENTI
31.7.2014 |
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L 228/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 827/2014 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lituania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (1), prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Lituania è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato»). |
(3) |
Ai sensi della decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014 sull'adozione da parte della Lituania dell'euro il 1o gennaio 2015 (2), la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a favore della Lituania è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2015. |
(4) |
Per l'introduzione dell'euro in Lituania occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro. |
(5) |
Il piano di passaggio all'euro della Lituania specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in Lituania il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. È pertanto opportuno che la data di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro liquido sia il 1o gennaio 2015. Il periodo di «abbandono graduale» non si applica. |
(6) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato inserendo la seguente riga nella tabella tra le voci relative alla Lettonia e al Lussemburgo:
«Lituania |
1o gennaio 2015 |
1o gennaio 2015 |
No» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
(2) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
31.7.2014 |
IT |
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L 228/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2014
relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. È scientificamente appurato che il frumento (ossia tutte le specie di Triticum, quali frumento duro, farro e grano khorasan), la segale e l'orzo sono cereali contenenti glutine. Il glutine presente in tali cereali può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti al glutine, che devono quindi evitare la sua assunzione. |
(2) |
Le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti dovrebbero aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate in tema di informazioni da fornire ai consumatori sull'assenza di glutine («senza glutine») o sulla sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») negli alimenti. Le norme di tale regolamento si basano su dati scientifici e garantiscono che i consumatori non siano indotti in errore o confusi da informazioni contrastanti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. |
(4) |
Nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) abroga il regolamento (CE) n. 41/2009 con decorrenza dal 20 luglio 2016. È opportuno garantire che, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, successivamente a tale data le informazioni fornite sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti continuino a basarsi su dati scientifici pertinenti e non siano contrastanti per evitare di indurre in errore o di confondere il consumatore. È pertanto necessario mantenere nell'Unione condizioni uniformi di applicazione di queste prescrizioni alle informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare circa l'assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti, condizioni che dovrebbero basarsi sul regolamento (CE) n. 41/2009. |
(5) |
Alcuni alimenti sono stati espressamente prodotti, preparati e/o lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi. Altri alimenti sono costituiti esclusivamente da ingredienti di quest'ultimo tipo. |
(6) |
La rimozione del glutine dai cereali che lo contengono presenta notevoli difficoltà tecniche e vincoli economici, rendendo pertanto difficoltosa la fabbricazione di prodotti alimentari totalmente privi di glutine a partire da tali cereali. Molti alimenti presenti sul mercato ed espressamente lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti che ne contengono possono di conseguenza contenere tracce residue di glutine. |
(7) |
La maggior parte delle persone intolleranti al glutine può inserire l'avena nella propria dieta senza effetti negativi per la salute. Si tratta comunque di una questione ancora oggetto di studi e ricerche da parte della comunità scientifica. Uno tra i principali fattori che danno adito a preoccupazione è tuttavia l'eventualità che l'avena possa essere contaminata da frumento, segale od orzo durante la raccolta, il trasporto, la conservazione e la lavorazione dei cereali. Nel quadro delle informazioni pertinenti fornite dagli operatori del settore alimentare sui prodotti alimentari in questione è pertanto opportuno tenere conto del rischio di una contaminazione da glutine nei prodotti contenenti avena. |
(8) |
Alcune persone intolleranti al glutine possono tollerare piccole quantità di glutine, che variano, entro certi limiti, da persona a persona. Per consentire a chiunque di reperire sul mercato una varietà di prodotti alimentari adatti alle proprie esigenze e al proprio livello di sensibilità al glutine occorre garantire la disponibilità di prodotti con diversi livelli ridotti di glutine, sempre entro i limiti suddetti. È tuttavia fondamentale che i diversi prodotti siano correttamente etichettati per garantirne un corretto impiego da parte delle persone intolleranti al glutine e che gli Stati membri organizzino campagne di informazione al riguardo. |
(9) |
Un alimento che è stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne siano naturalmente privi dovrebbe poter recare un'etichettatura indicante l'assenza di glutine («senza glutine») o la sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento. Il medesimo alimento dovrebbe inoltre poter recare una dicitura che informa i consumatori della sua specifica formulazione per persone intolleranti al glutine. |
(10) |
Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un'etichettatura indicante l'assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. |
(11) |
La direttiva 2006/141/CE della Commissione (4) vieta l'impiego di ingredienti contenenti glutine nella produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Nel fornire informazioni su tali prodotti occorre pertanto vietare il ricorso alle diciture «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» poiché, a norma del presente regolamento, tali diciture sono utilizzate per indicare un contenuto di glutine non superiore, rispettivamente a 100 mg/kg e 20 mg/kg. |
(12) |
Ai fini del presente regolamento è opportuno tenere adeguato conto della norma del Codex sugli alimenti per diete destinate alle persone intolleranti al glutine (5). |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione e oggetto
Il presente regolamento si applica alla fornitura di informazioni ai consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, cui alcune persone sono intolleranti, e che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio 0,5 M; |
b) |
«frumento», tutte le specie di Triticum. |
Articolo 3
Informazione dei consumatori
1. Ove i consumatori siano informati sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all'allegato.
2. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».
3. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l'alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
a) |
ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure |
b) |
sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi. |
Articolo 4
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
È vietato fornire informazioni sugli alimenti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE.
Articolo 5
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(4) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) CODEX STAN 118-1979.
ALLEGATO
Diciture consentite sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti e relative condizioni
A. Prescrizioni di carattere generale
SENZA GLUTINE
La dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.
CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO
La dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.
B. Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena
L'avena contenuta in un alimento presentato come «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell'orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.
31.7.2014 |
IT |
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L 228/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2014
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il lievito. La Svizzera ha presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il lievito biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Svizzera risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del lievito biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Svizzera per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il lievito biologico. |
(3) |
Il riconoscimento della Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il vino e il lievito. Le autorità della Nuova Zelanda hanno presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il vino biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Nuova Zelanda risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del vino biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Nuova Zelanda per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il vino biologico. |
(4) |
In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'autorità competente, uno degli organismi di controllo e l'organismo che rilascia i certificati sono cambiati. Ciò deve riflettersi nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(5) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(6) |
La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. A seguito dell'esame di tutte le informazioni ricevute, gli organismi e le autorità di controllo che sono stati ritenuti conformi ai pertinenti requisiti dovrebbero essere inclusi in tale elenco. |
(7) |
«LibanCert» rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia tale organismo non ha comunicato alla Commissione le pertinenti informazioni relative all'organismo di accreditamento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 né le eventuali modifiche al suo fascicolo tecnico conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, la relazione annuale trasmessa da «LibanCert» nel 2013 indicava che esso non rispettava le specifiche di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. «LibanCert» era stato invitato dalla Commissione a chiarire tali questioni, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, «LibanCert» ha cessato l'attività e deve pertanto essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato IV. |
(8) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 (4), contiene un errore per quanto riguarda il numero di codice di un paese terzo per l'organismo di controllo «Abcert AG» e si riferisce erroneamente a «IMO Swiss AG» anziché a «IMOswiss AG». |
(9) |
Occorre pertanto modificare e correggere gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(10) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le disposizioni rettificate relative a Abcert AG e IMOswiss AG si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 e il punto 5, lettera a), dell'allegato II si applicano a decorrere dal 12 aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:
1) |
nel testo relativo alla Svizzera, punto 1. «Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la nota (2) è soppressa, |
2) |
il testo relativo alla Nuova Zelanda è modificato come segue:
|
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:
1) |
nel testo relativo ad «Abcert AG», al punto 3, la riga Moldova è sostituita dalla seguente:
|
2) |
il testo relativo a «CCPB Srl» è modificato come segue:
|
3) |
nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
4) |
nel testo relativo a «IBD Certifications Ltd», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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5) |
il testo relativo a «IMO Swiss AG» è modificato come segue:
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6) |
il testo relativo a «LibanCert» è soppresso. |
31.7.2014 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 830/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («le misure iniziali») sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam. |
(2) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), circoscritto alle misure istituite sulle importazioni originarie della RPC e di Taiwan, le misure iniziali, le cui aliquote erano comprese tra l'11,4 % e il 27,4 % per la RPC e tra l'8,8 % e il 23,6 % per Taiwan, sono state prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio (3) («il regolamento di riesame in previsione della scadenza»). |
(3) |
A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base («l'inchiesta antielusione»), il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» della RPC è stato esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio (4) alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero o meno dichiarati originari delle Filippine. |
2. Apertura di un riesame intermedio
(4) |
Il produttore esportatore di Taiwan Sheh Kai Precision Co. Ltd. («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di elementi di fissaggio, segnatamente gli elementi di fissaggio bimetallici, dal campo di applicazione delle misure attuali, adducendo come motivo le loro presunte differenze in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche. |
(5) |
Il 6 giugno 2013 la Commissione europea («la Commissione»), dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale e previa consultazione del comitato consultivo, ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti, originari della RPC e di Taiwan (6). |
(6) |
Il presente riesame si limita a verificare la definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di viti di acciaio inossidabile, in particolare gli elementi di fissaggio bimetallici, rientrino nel campo di applicazione delle misure iniziali, così come prorogate ed estese. |
3. Parti interessate dall'inchiesta
(7) |
I produttori noti dell'Unione e le loro associazioni, gli importatori, gli utilizzatori, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché tutti i produttori noti della RPC e di Taiwan sono stati informati dalla Commissione in merito all'apertura del riesame. |
(8) |
La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti elencate sopra e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. |
(9) |
Tredici produttori esportatori taiwanesi, un produttore esportatore cinese, un produttore dell'Unione, sette importatori e un utilizzatore hanno risposto al questionario. |
(10) |
Inoltre l'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione, denunzianti nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza, ha confermato che nessuna delle società dell'Unione produce elementi di fissaggio bimetallici e di conseguenza nessuna di esse esprime un parere sulle loro caratteristiche. |
(11) |
Nessuna delle altre sei associazioni di produttori europei, note dall'inchiesta iniziale, ha presentato informazioni. |
(12) |
Nel corso dell'inchiesta non sono state richieste audizioni. |
4. Visite di verifica
(13) |
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: Produttore dell'Unione
Importatore nell'Unione
Produttori esportatori di Taiwan
|
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(14) |
Il prodotto in esame, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di riesame in previsione della scadenza, è costituito da taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. |
(15) |
Nella domanda di riesame il richiedente ha chiesto che alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile fossero esclusi dal campo di applicazione delle attuali misure antidumping. Il prodotto del quale è stata richiesta l'esclusione nella domanda di riesame è stato definito dal richiedente come «viti autofilettanti e autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta di acciaio al carbonio che consente l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10». |
(16) |
Uno degli importatori che hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto distinguere non già tra elementi di fissaggio bimetallici ed elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, bensì tra elementi di fissaggio autoperforanti e autofilettanti, al fine di escludere dal campo di applicazione delle misure antidumping gli elementi di fissaggio autoperforanti indipendentemente dal fatto che siano bimetallici o di acciaio inossidabile. |
(17) |
L'obiettivo del presente riesame, enunciato nella domanda presentata dal richiedente ed espressamente richiamato alla sezione 4, primo paragrafo, dell'avviso di apertura, consiste proprio nel verificare se le viti autofilettanti e autoperforanti bimetalliche debbano essere escluse dalla definizione dei prodotti cui attualmente si applicano le misure antidumping. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(18) |
La Commissione ha contestualmente preso in considerazione le differenze esistenti tra gli elementi di fissaggio autoperforanti e quelli autofilettanti; ciò si riflette in una modifica, secondo la formulazione di cui al considerando 19, della definizione proposta dal richiedente e richiamata al considerando 15. |
(19) |
Ai fini del presente riesame gli elementi di fissaggio bimetallici dovrebbero essere definiti come segue: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10. |
(20) |
Gli elementi di fissaggio bimetallici sono un prodotto relativamente nuovo sul mercato che è stato messo a punto al fine di riunire in un unico elemento di fissaggio le principali caratteristiche degli elementi di fissaggio al carbonio e di quelli di acciaio inossidabile, ossia la durezza dell'acciaio al carbonio e la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile. Gli elementi di fissaggio bimetallici sono prodotti mediante saldatura di una parte in acciaio al carbonio e di una parte in acciaio inossidabile così da ottenere un elemento di fissaggio autoperforante e/o autofilettante che ha una punta e i primi filetti (nel caso degli elementi di fissaggio autofilettanti solo i primi filetti in quanto non esiste alcuna punta) di acciaio al carbonio, mentre lo stelo e gli altri filetti e la testa sono in acciaio inossidabile. |
(21) |
Tali elementi di fissaggio bimetallici sono in grado di penetrare nelle lamiere metalliche di uno spessore massimo di 25 mm, senza che sia necessaria alcuna preperforazione, mentre i normali elementi di fissaggio di acciaio inossidabile possono penetrare nelle lamiere metalliche di uno spessore massimo di 3 mm. Gli elementi di fissaggio bimetallici conservano contemporaneamente la resistenza alla corrosione e sono quindi adatti per applicazioni all'aperto, quali finestre e tetti, e per ambienti chimicamente aggressivi, come piscine e alcuni stabilimenti industriali. |
C. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA
Metodologia
(22) |
Sia durante l'inchiesta iniziale sia durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza gli elementi di fissaggio bimetallici non sono stati distinti da quelli di acciaio inossidabile; in altre parole, le informazioni sono state raccolte solo sui diversi tipi di acciaio inossidabile utilizzato come materia prima per gli elementi di fissaggio, ma non sugli elementi di fissaggio contenenti, come materia prima, sia l'acciaio inossidabile sia l'acciaio al carbonio. |
(23) |
Dopo la comunicazione delle informazioni definitive nel quadro dell'inchiesta di riesame, una parte interessata ha sostenuto che gli elementi di fissaggio bimetallici non dovessero essere inclusi nella definizione del prodotto perché molto diversi dagli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile in termini di prezzo unitario di vendita, costo di produzione, caratteristiche fisiche e tecniche di base (la materia prima) e in termini di applicazioni (7). Tuttavia, come chiarito al considerando 21 del regolamento di riesame in previsione della scadenza, la definizione del prodotto non può essere modificata nel quadro di un riesame in previsione della scadenza. |
(24) |
Per valutare se gli elementi di fissaggio bimetallici rientrassero nel campo di applicazione delle misure iniziali, si è verificato se gli elementi di fissaggio bimetallici e quelli di acciaio inossidabile presentassero le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi finali. A questo proposito sono state valutate anche l'intercambiabilità e la concorrenza fra i due tipi di elementi di fissaggio. |
Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base
Caratteristiche fisiche
(25) |
La principale differenza fisica tra gli elementi di fissaggio bimetallici e gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile è costituita dal fatto che i primi sono realizzati con due diversi tipi di acciaio saldati insieme, mentre quelli di acciaio inossidabile standard sono tagliati e ottenuti a partire da un unico filo di acciaio inossidabile. Per quanto riguarda gli elementi di fissaggio bimetallici, tre o quattro dei primi filetti e la punta di perforazione sono in acciaio al carbonio, mentre la testa e lo stelo sono in acciaio inossidabile. |
(26) |
Salvo in caso di applicazione di un rivestimento speciale, nell'elemento di fissaggio bimetallico la parte in acciaio inossidabile e quella in acciaio al carbonio possono essere visivamente distinte tra loro. Va rilevato che nella maggior parte dei casi gli elementi di fissaggio sono sottoposti a un processo di rivestimento che ne rafforza ulteriormente la resistenza alla corrosione e quindi gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e quelli bimetallici potrebbero risultare indistinguibili a occhio nudo. |
(27) |
Tuttavia la parte in acciaio al carbonio degli elementi di fissaggio bimetallici possiede proprietà magnetiche che rappresentano una caratteristica importante per distinguere questo tipo di elementi di fissaggio da quelli in acciaio inossidabile. |
Caratteristiche tecniche
(28) |
Grazie al componente in acciaio al carbonio, gli elementi di fissaggio bimetallici consentono di eseguire operazioni di perforazione e filettatura su lamiere metalliche spesse e dure. Ciò non è possibile con gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, date le caratteristiche di quest'ultimo. |
Caratteristiche chimiche
(29) |
In termini di composizione chimica, gli elementi di fissaggio bimetallici, dato il loro tenore in acciaio al carbonio, sono diversi dagli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, realizzati unicamente in quest'ultimo materiale. |
Conclusione
(30) |
Stante quanto precede, la conclusione è che gli elementi di fissaggio bimetallici, per quanto possano apparire fisicamente simili agli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile (se rivestiti), presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base diverse da quelle degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. |
Impieghi finali e intercambiabilità
(31) |
La Commissione ha valutato se le differenze individuate tra gli elementi di fissaggio bimetallici e quelli in acciaio inossidabile a livello di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche si traducessero in differenze per quanto riguarda l'impiego finale e la percezione che il mercato ha di questi prodotti. |
(32) |
È stato accertato che gli elementi di fissaggio bimetallici sono utilizzati principalmente per applicazioni da esterno quali coperture metalliche per tetti, rivestimenti metallici e rivestimenti per finestre, e per gli infissi da interno in ambienti chimicamente aggressivi come piscine e alcuni stabilimenti industriali. Di norma tutte queste applicazioni richiedono lamiere metalliche di vario spessore che devono essere fissate tra loro o ad altri materiali, quali gli strati isolanti di diverse composizioni. Per tutte queste applicazioni, l'impiego di elementi di fissaggio resistenti alla corrosione è molto importante dal punto di vista dei clienti e in alcuni casi/paesi costituisce addirittura un obbligo di legge. |
(33) |
Gli elementi di fissaggio bimetallici sono sviluppati specificamente per soddisfare le esigenze di tali applicazioni: sono in effetti in grado di penetrare ogni tipo di superficie, comprese le lamiere metalliche spesse (come gli elementi di fissaggio di acciaio al carbonio), e allo stesso tempo sono in grado di resistere alla corrosione (come gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile). |
(34) |
L'unico produttore dell'Unione che ha collaborato ha sostenuto che lo stesso risultato, ossia il fissaggio di superfici diverse tra loro, può essere ottenuto sia con gli elementi di fissaggio bimetallici sia con quelli di acciaio inossidabile. Secondo tale società, l'unica differenza consiste nella modalità di inserimento della vite, ossia con o senza preperforazione. La preperforazione implica che inizialmente si procede a preperforare con diverse punte, a seconda del materiale, per poi successivamente inserire le viti. La preperforazione è necessaria quando si applicano elementi di fissaggio di acciaio inossidabile su lamiere metalliche. Per questo motivo, la società in questione ritiene che la scelta tra gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e quelli bimetallici rappresenti solo una decisione economica, che consiste nella scelta tra maggiori costi del lavoro o maggiori spese per i materiali. |
(35) |
Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nella pratica non solo il metodo della preperforazione richiede un maggiore impiego di tempo e lavoro, ma per alcune applicazioni (in particolare i rivestimenti per finestre) non rappresenta neppure un'opzione praticabile. Questo perché il metodo in questione comporterebbe la preperforazione di tre o anche più superfici diverse, ciascuna con un tipo di punta diverso, e il successivo allineamento perfetto delle superfici stesse per l'inserimento dell'elemento di fissaggio di acciaio inossidabile. Di conseguenza, in questi casi come alternativa agli elementi di fissaggio bimetallici si utilizzano, invece degli elementi di fissaggio realizzati unicamente in acciaio inossidabile, gli elementi di fissaggio di acciaio al carbonio. Questi ultimi non soddisfano il requisito della resistenza alla corrosione. |
(36) |
Inoltre, nel caso della preperforazione di superfici metalliche più spesse, l'elemento di fissaggio di acciaio inossidabile che viene inserito non sarà in grado di definire la maschiatura interna e di conseguenza la tenuta allo strappo sarà inferiore rispetto a quella di un elemento di fissaggio bimetallico (o di un elemento di fissaggio di acciaio al carbonio). |
(37) |
Stante quanto precede, l'argomentazione di cui al considerando 34 dovrebbe essere respinta. |
(38) |
La conclusione è che le differenze riscontrate in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche hanno un'incidenza sull'impiego finale degli elementi di fissaggio bimetallici. Contrariamente agli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, quelli bimetallici assolvono funzioni piuttosto specifiche e il loro impiego è circoscritto a segmenti di mercato ben definiti, quali le costruzioni metalliche per esterni, i rivestimenti per finestre e alcuni infissi da interno per ambienti chimicamente aggressivi. |
Differenze nel processo di produzione, nei costi e nei prezzi
(39) |
L'inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione degli elementi di fissaggio bimetallici differisce in misura significativa da quello degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile in quanto comporta una serie di fasi di produzione aggiuntive, altri macchinari e altro know-how. Fasi di produzione che possono essere considerate costose, uniche e delicate dal punto di vista tecnologico e che riguardano solo gli elementi di fissaggio bimetallici sono soprattutto la saldatura e il riscaldamento a induzione. |
(40) |
Si è inoltre avuta la conferma che queste differenze nel processo di produzione determinano costi di fabbricazione e prezzi sensibilmente più elevati per quanto riguarda gli elementi di fissaggio bimetallici. La differenza tra il costo di fabbricazione di un elemento di fissaggio bimetallico e un elemento di fissaggio di acciaio inossidabile di tipo simile può essere compresa tra il 40 % e il 150 %, a seconda del metodo di produzione e del tipo/della lunghezza dell'elemento di fissaggio, mentre le differenze di prezzo possono superare persino il 400 %. |
(41) |
La notevole differenza tra i prezzi (e i costi) degli elementi di fissaggio bimetallici e quelli degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile implica che i primi non saranno utilizzati qualora sia possibile impiegare con gli stessi risultati i secondi, in particolare nel caso in cui si tratti di fissare superfici diverse da lamiere di metallo spesse. Ciò conferma la conclusione del considerando 38, secondo cui i consumatori sono ben consapevoli delle differenze tra questi due tipi di elementi di fissaggio che vengono percepiti come prodotti diversi. |
D. CONCLUSIONI SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
(42) |
Le conclusioni di cui sopra dimostrano che gli elementi di fissaggio bimetallici presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse rispetto agli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e che si tratta di differenze pertinenti ai fini dell'impiego finale degli elementi di fissaggio bimetallici e della percezione che il mercato ha in merito a questi ultimi. |
(43) |
L'intercambiabilità tra gli elementi di fissaggio bimetallici e quelli di acciaio inossidabile è piuttosto limitata in quanto nella maggior parte dei casi i secondi non possono essere utilizzati con gli stessi risultati dei primi. In assenza degli elementi di fissaggio bimetallici gli utilizzatori si indirizzerebbero piuttosto verso gli elementi di fissaggio di acciaio al carbonio. L'intercambiabilità tra gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e quelli bimetallici è inoltre ostacolata dalla notevole differenza di prezzo tra i due prodotti. |
(44) |
Alla luce delle suddette differenze, si conclude che gli elementi di fissaggio bimetallici non rientrano nella definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale e che le misure istituite dall'inchiesta iniziale non avrebbero dovuto essere applicate nei confronti delle importazioni degli elementi di fissaggio bimetallici. Ne consegue che è opportuno chiarire il campo di applicazione delle misure con effetto retroattivo mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1890/2005, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013. |
E. RIESAME RELATIVO A NUOVI ESPORTATORI
(45) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si dovrebbero prevedere nel regolamento di riesame in previsione della scadenza disposizioni per tenere conto delle domande di riesame relativo a nuovi esportatori. |
F. APPLICAZIONE RETROATTIVA
(46) |
Dato che la presente inchiesta di riesame era circoscritta a un chiarimento della definizione del prodotto e considerato che gli elementi di fissaggio bimetallici non avrebbero dovuto essere oggetto delle misure iniziali, si ritiene opportuno applicare retroattivamente la conclusione dell'inchiesta a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale e quindi anche a tutte le importazioni sottoposte ai dazi provvisori tra il 22 maggio 2005 e il 19 novembre 2005, per evitare ogni conseguente pregiudizio agli importatori del prodotto. |
(47) |
Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state esplicitamente invitate a presentare osservazioni in merito a un eventuale effetto retroattivo delle conclusioni. Due importatori si sono espressi a favore dell'applicazione retroattiva e nessuna delle parti interessate ha manifestato la propria opposizione all'applicazione retroattiva dei risultati del riesame. |
(48) |
Si dovrebbe di conseguenza procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi provvisori riscossi in via definitiva e dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni nell'Unione di elementi di fissaggio bimetallici a norma del regolamento (CE) n. 1890/2005, dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni nell'Unione di elementi di fissaggio bimetallici a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 alle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno. A norma della vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali. |
(49) |
Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (UE) n. 2/2012 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(50) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. |
G. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI
(51) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Ad esse è stato inoltre riconosciuto un termine entro il quale presentare osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni. Non sono giunte osservazioni né comunicazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.
Gli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10, non sono oggetto del dazio antidumping definitivo.»
Articolo 2
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, l'articolo 1 è così modificato:
a) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, ex 7318 14 10 [codici TARIC a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 (8) della Commissione: 7318141051, 7318141059, 7318141081 e 7318141089], 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Gli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10, non sono oggetto del dazio antidumping definitivo. (8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 226 del 31.7.2014, pag. 16).»" |
b) |
è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Qualora un produttore esportatore di Taiwan fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
l'allegato può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un'aliquota media ponderata del dazio pari al 15,8 %.» |
Articolo 3
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” della RPC, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2/2012, quale modificato dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 (9) della Commissione, sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine, attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (codici TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141051, 7318141081, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 e 7318157081), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:
Società |
Codice addizionale TARIC |
Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippine |
B355 |
Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippine |
B356 |
Articolo 4
Per i prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 e modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/2005 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 quale esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di rimborso o di sgravio.
Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. I termini previsti dall'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (10), ove scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o alla data della sua pubblicazione oppure ove in scadenza entro i sei mesi successivi a tale data, sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 20 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
Josè Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio, del 4 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 1).
(5) GU C 160 del 6.6.2013, pag. 3.
(6) Il riesame intermedio è stato avviato d'ufficio per la RPC dato che attualmente le misure si applicano sia a Taiwan sia alla RPC.
(7) Considerando 22 del regolamento di riesame in previsione della scadenza.
(10) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
31.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 831/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
TR |
41,5 |
ZZ |
41,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
65,0 |
TR |
81,4 |
|
ZZ |
73,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
96,1 |
ZZ |
96,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,3 |
BO |
98,4 |
|
CL |
153,6 |
|
MGB |
99,6 |
|
UY |
153,1 |
|
ZA |
145,8 |
|
ZZ |
126,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
152,3 |
CL |
90,0 |
|
EG |
159,6 |
|
MA |
148,6 |
|
TR |
160,3 |
|
ZZ |
142,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
178,9 |
BR |
62,3 |
|
CL |
91,5 |
|
NZ |
128,6 |
|
US |
155,0 |
|
ZA |
116,9 |
|
ZZ |
122,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
76,6 |
CL |
104,1 |
|
NZ |
177,1 |
|
TR |
191,6 |
|
ZA |
82,4 |
|
ZZ |
126,4 |
|
0809 10 00 |
MK |
106,1 |
TR |
255,2 |
|
XS |
133,5 |
|
ZZ |
164,9 |
|
0809 29 00 |
CA |
324,1 |
TR |
360,9 |
|
US |
408,0 |
|
ZZ |
364,3 |
|
0809 30 |
MK |
73,7 |
TR |
148,9 |
|
ZZ |
111,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
43,7 |
MK |
49,3 |
|
TR |
141,2 |
|
ZZ |
78,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
31.7.2014 |
IT |
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L 228/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 per taluni cereali originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina. |
(2) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 risulta che le domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 18 luglio 2014 a partire dalle ore 13, fino al 25 luglio 2014 alle ore 13 (ora di Bruxelles), conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4308, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione. |
(3) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308. |
(4) |
Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione di prodotti del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, presentate dal 18 luglio 2014 partire dalle ore 13, fino al 25 luglio 2014 alle ore 13 (ora di Bruxelles), danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dell'80,115428 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.
2. Il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dal 25 luglio 2014 alle ore 13, ora di Bruxelles, nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, è sospeso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 53).
DECISIONI
31.7.2014 |
IT |
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L 228/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015
(2014/509/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista la relazione della Commissione europea,
vista la relazione della Banca centrale europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,
vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro,
considerando quanto segue:
(1) |
La terza fase dell'Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1o gennaio 1999 (1). |
(2) |
Con la decisione 2000/427/CE (2) il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1o gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE (3) il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1o gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE (4) e 2007/504/CE (5) il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1o gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE (6) il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2010/416/UE (7) il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2013/387/UE (8) il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. |
(3) |
A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea («il trattato CE») il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). |
(4) |
A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 (9), la Repubblica ceca, la Lituania, l'Ungheria e la Polonia beneficiano delle deroghe a di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005 (10), la Bulgaria e la Romania beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2012 (11), la Croazia beneficia delled eroghe di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. |
(5) |
La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1o luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (12). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (13). |
(6) |
La procedura per l'abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1, TFUE. |
(7) |
La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («lo statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Lituania con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del SEBC e della BCE. |
(8) |
A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 140 TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 (14). Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d'inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2014, il valore di riferimento dell'inflazione è stato calcolato all'1,7 %, con Lettonia, Portogallo e Irlanda che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d'inflazione rispettivamente allo 0,1 %, allo 0,3 % e allo 0,3 %. Si ritiene giustificabile escludere dall'elenco degli Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d'inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati nelle relazioni sulla convergenza del 2004, del 2010 e del 2013. Nella congiuntura attuale si ritiene giustificabile escludere la Grecia, la Bulgaria e Cipro dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati (15). Per il calcolo del valore di riferimento Essi sono sostituiti da Lettonia, Portogallo e Irlanda, ossia gli Stati membri con i tassi di inflazione medi più bassi immediatamente seguenti. |
(9) |
A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo. |
(10) |
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 15 maggio 2014. |
(11) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi di interesse a lungo termine in Lettonia (3,3 %), Irlanda (3,5 %) e Portogallo (5,9 %) e ammontava, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2014, al 6,2 %. |
(12) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito tali dati. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1o aprile 2014, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (16). |
(13) |
Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Lituania nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti della Lituania, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2015.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).
(2) Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1o gennaio 2001 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).
(3) Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).
(4) Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29).
(5) Decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32).
(6) Decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 (GU L 195, 24.7.2008, pag. 24).
(7) Decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24).
(8) Decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24).
(9) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(10) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(11) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.
(12) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.
(13) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.
(14) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).
(15) Nell'aprile 2014 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi della Grecia, della Bulgaria e di Cipro era rispettivamente pari al – 1,2 %, – 0,8 % e – 0,4 % e quello della zona euro all'1,0 %.
(16) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
31.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2014
che modifica la decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2014) 5327]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/510/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/88/UE (2) della Commissione è stata adottata a seguito di numerose notificazioni trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi a causa della presenza in prodotti alimentari di un'ampia varietà di ceppi di salmonella, compresa la Salmonella typhimurium. Tale ceppo è il secondo sierotipo più diffuso associabile a casi umani di malattia ed è stato riscontrato con elevata frequenza in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel ("Piper betle", comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid») originari del Bangladesh. Dal 2011 il Regno Unito ha segnalato numerosi focolai di intossicazione da salmonella provocata da foglie di betel. Inoltre è probabile che nell'Unione il numero di casi sia sottostimato. |
(2) |
Di conseguenza, la decisione di esecuzione 2014/88/UE vieta l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel dal Bangladesh fino al 31 luglio 2014. |
(3) |
Nel febbraio 2014 il Bangladesh ha presentato un aggiornamento riguardante l'attuazione del suo piano d'azione per risolvere le carenze individuate nel corso dell'audit svolto nel 2013 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione. Tale aggiornamento indicava che l'attuazione era ancora in corso e che, pertanto, non era stata ancora completata. |
(4) |
Alcuni problemi restano perciò irrisolti. Il programma proposto dall'industria per l'esportazione di foglie di betel, in particolare, non è stato ancora realizzato. Il divieto di esportazione di foglie di betel, che il Bangladesh si è autoimposto nel maggio 2013 e che resta in vigore, non ha dimostrato di essere pienamente efficace; infatti dalla sua adozione sono stati segnalati al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nove casi di tentata importazione nell'Unione di foglie di betel. Non si può pertanto concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana. È opportuno perciò che le misure d'emergenza stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore. |
(5) |
Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/88/UE dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 giugno 2015. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/88/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2015.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») (GU L 45 del 15.2.2014, pag 34).