ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 1 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
6.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 1/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/4 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
70,5 |
MA |
89,3 |
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TR |
81,3 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
154,7 |
ZZ |
154,7 |
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0709 93 10 |
MA |
50,3 |
TR |
134,1 |
|
ZZ |
92,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
41,2 |
MA |
68,6 |
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ZA |
43,9 |
|
ZW |
32,9 |
|
ZZ |
46,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
61,0 |
ZZ |
61,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
81,5 |
TR |
80,3 |
|
ZZ |
80,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
72,0 |
ZZ |
72,0 |
|
0808 10 80 |
BR |
62,9 |
CL |
82,5 |
|
MK |
39,8 |
|
ZZ |
61,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
6.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 1/4 |
DECISIONE (UE) 2015/5 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 novembre 2014
sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività
(BCE/2014/45)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili. |
(2) |
Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Insieme al terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (1) e alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (2) l'ABSPP migliorerà ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, faciliterà l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, genererà positive ricadute su altri mercati e, di conseguenza, renderà più agevole l'orientamento della politica monetaria della BCE, contribuendo a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %. |
(3) |
Come parte della politica monetaria unica, gli acquisti definitivi da parte della BCE di titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei nell'ambito dell'ABSPP dovrebbero essere attuati in maniera uniforme e, eccezionalmente nella fase iniziale, centralizzata, in conformità alla presente decisione. |
(4) |
Conclusa la fase iniziale dell'ABSPP, l'ABSPP dovrebbe essere attuato in maniera uniforme e decentralizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema in conformità a una successiva decisione del Consiglio direttivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione e ambito dell'ABSPP
Con la presente decisione è istituito l'ABSPP, nell'ambito del quale la BCE acquista ABS idonei nell'accezione di cui all'articolo 2 e in conformità alle disposizioni della presente decisione. Nell'ambito dell'ABSPP la BCE può impartire istruzioni ai propri agenti di acquistare ABS idonei per suo conto sul mercato primario e secondario da controparti idonee nell'accezione di cui all'articolo 4.
Articolo 2
Criteri di idoneità per l'acquisto definitivo di ABS
Gli ABS sono idonei per gli acquisti definitivi nell'ambito dell'ABSPP purché soddisfino i criteri di idoneità di seguito indicati.
(1) |
Gli ABS soddisfino una valutazione di qualità creditizia pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema (3), espressa in forma di almeno due rating di credito pubblici attribuiti da due agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions, ECAI) accettate nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF). |
(2) |
In alternativa a quanto previsto al punto 1 che precede, l'ABS soddisfi i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come previsto dall'Allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 (4) (come modificata dall'Indirizzo BCE/2012/25 (5) e dall'Indirizzo BCE/2014/10 (6)) e dalla Decisione BCE/2013/35 (7). |
(3) |
Ove gli ABS non abbiano una valutazione di qualità creditizia pari almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno due rating di credito pubblici attribuiti da due ECAI accettate nell'ambito dell'ECAF, gli ABS, oltre a soddisfare i requisiti di cui al punto 2, rispettino i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3 dell'Indirizzo BCE/2014/31 (8). |
(4) |
Almeno il 90 per cento dei debitori delle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono gli ABS siano classificati come società non finanziarie del settore privato (9) o persone fisiche: detta percentuale è calcolata con riferimento al valore capitale in essere delle attività generatrici di flussi di cassa riferibili a tali debitori. |
(5) |
Almeno il 95 per cento:
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(6) |
L'emittente degli ABS sia stabilito nell'area dell'euro. |
(7) |
Una tranche di ABS (recante lo stesso numero internazionale di identificazione dei titoli — International Security Identification Number, codice ISIN — ovvero un codice ISIN fungibile) che, nel momento in cui la BCE effettua la verifica in funzione dell'eventuale acquisto ai sensi dell'articolo 3, è stata integralmente mantenuta dal cedente (originator) o da soggetti con i quali questo ha stretti legami (10), sarà considerata idonea all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP se una parte di tale tranche (recante lo stesso codice ISIN ovvero un codice ISIN fungibile) sia acquistata anche da un investitore esterno che non presenta uno stretto legame con l'originator (ad esclusione di una banca centrale dell'Eurosistema operante al di fuori dell'ABSPP). |
(8) |
Ove i debitori delle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono un'emissione di ABS abbiano sede legale o residenza in Grecia o a Cipro, a tali ABS non si applica il livello minimo di rating di cui al punto 1, purché questi siano assoggettati al limite di acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP e tutti i requisiti aggiuntivi di seguito indicati:
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Articolo 3
Valutazione del rischio di credito e debita diligenza
Anteriormente all'acquisto di ABS che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 2, la BCE effettua una valutazione del rischio di credito e esercita la debita diligenza in relazione a tali ABS.
Articolo 4
Controparti idonee
Sono controparti idonee per l'ABSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti ABS detenute nei portafogli ABSPP: a) controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come definite alla sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; b) controparti utilizzate da banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimenti denominati in euro; e c) soggetti considerati controparti idonee per operazioni definitive nel quadro dell'ABSPP da parte del Consiglio direttivo in base a una valutazione del rischio di controparte dell'Eurosistema da parte della BCE.
Articolo 5
Limiti all'acquisto
1. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, non sono consentiti nell'ambito dell'ABSPP l'acquisto e la detenzione di una quota superiore al 70 per cento delle consistenze in essere di una tranche di ABS (recanti lo stesso codice ISIN o un codice ISIN fungibile).
2. In relazione a una tranche di ABS (recanti lo stesso codice ISIN o un codice ISIN fungibile) idonei all'acquisto ai sensi del punto 8 dell'articolo 2, non sono consentiti nell'ambito dell'ABSPP l'acquisto e la detenzione di una quota superiore al 30 per cento delle consistenze in essere di tale tranche.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite. Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).
(3) Come pubblicata sul sito della BCE.
(4) Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).
(5) Indirizzo BCE/2012/25, del 26 novembre 2012, che modifica l'Indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 30).
(6) Indirizzo BCE/2014/10, del 12 marzo 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 33).
(7) Decisione BCE/2013/35 del 26 settembre 2013 relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).
(8) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(9) L'espressione «Società non finanziarie» ha il significato attribuitole nel Sistema europeo dei conti di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.
(10) L'espressione «stretti legami» ha il significato attribuitole nella sezione 6.2.3.2 dell'Allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.