ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali ( 1 ) |
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Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/96 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, il regolamento (UE) n. 167/2013 ha istituito un sistema organico di omologazione UE e un sistema rafforzato di vigilanza del mercato per i veicoli agricoli e forestali e i loro sistemi, componenti ed entità tecniche. |
(2) |
Il termine «veicoli agricoli e forestali» copre una vasta gamma di tipi di veicoli diversi muniti di uno o più assi e di 2, 4 o più ruote o cingoli, ad esempio trattori a ruote, trattori a cingoli, rimorchi e attrezzature trainate, utilizzati per una serie di scopi agricoli e forestali diversi, compresi i veicoli per uso speciale. |
(3) |
A seguito della richiesta del Parlamento europeo e al fine di semplificare e di accelerare l'adozione della normativa in materia di omologazione, nella legislazione dell'Unione relativa all'omologazione dei veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo in base al quale il legislatore, attraverso la procedura legislativa ordinaria, si limita a stabilire regole e principi fondamentali e delega alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle prescrizioni tecniche dettagliate. In linea con questo principio, il regolamento n. 167/2013 stabilisce i requisiti fondamentali di sicurezza funzionale, sicurezza sul lavoro e compatibilità ambientale e delega alla Commissione il potere di definire le specifiche tecniche corrispondenti in atti delegati. |
(4) |
È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le prestazioni ambientali e le prestazioni delle unità di propulsione. |
(5) |
Nel 2010 la Commissione ha elaborato una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (2). Tale strategia proponeva che l'Unione agisse negli ambiti in cui può avere un chiaro valore aggiunto e integrare le azioni intraprese dall'industria e dalle autorità pubbliche nazionali e regionali. Tali azioni dovrebbero mirare a migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli e contemporaneamente a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica dell'Unione. In particolare, è necessario ridurre considerevolmente le emissioni di idrocarburi dei veicoli agricoli e forestali per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite d'inquinamento. Tale obiettivo va raggiunto non soltanto riducendo le emissioni di idrocarburi dallo scarico e le emissioni per evaporazione di questi veicoli, ma anche contribuendo a ridurre i livelli di particelle volatili. |
(6) |
Facendo riferimento alle disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il presente regolamento stabilisce i valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, da applicare in fasi successive, e la procedura di prova per i motori a combustione interna destinati alla propulsione dei veicoli agricoli o forestali. I limiti di emissione delle fasi IIIA, IIIB e IV per i motori dei veicoli agricoli e forestali, stabilendo limiti ambiziosi di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e allineandosi alle norme internazionali, costituiscono una delle misure intese a ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi. |
(7) |
È necessario un metodo standardizzato di misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di biossido di carbonio dei motori dei veicoli agricoli e forestali per garantire l'assenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, clienti e utenti devono anche disporre di informazioni oggettive e precise. |
(8) |
Uno degli obiettivi principali della legislazione dell'Unione sull'omologazione dei veicoli è far sì che l'immissione sul mercato di veicoli, componenti ed entità tecniche nuovi garantisca un livello elevato di tutela dell'ambiente. Tale obiettivo non dovrebbe essere pregiudicato dal montaggio di parti o equipaggiamenti dopo che i veicoli sono stati immessi sul mercato o sono entrati in circolazione. Dovrebbero perciò essere adottate misure adeguate affinché parti o equipaggiamenti che possono essere montati sui veicoli agricoli e forestali e che possono pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali per la tutela dell'ambiente siano oggetto di controlli preventivi da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato. Tali misure dovrebbero consistere in disposizioni tecniche relative alle prescrizioni che tali parti o equipaggiamenti devono soddisfare. |
(9) |
La direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevedeva l'omologazione CE di veicoli completi dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side come i veicoli agricoli e forestali. Anche tali tipi di veicoli dovrebbero quindi essere disciplinati dal presente regolamento per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle loro unità di propulsione, a condizione che il tipo di veicolo in questione rientri in una categoria di veicoli di cui al regolamento (UE) n. 167/2013. |
(10) |
Alla luce del progresso tecnico è necessario adeguare le prescrizioni tecniche definite negli allegati di tale direttiva. Le categorie di motori, i valori limite e le date di attuazione ivi riportati dovrebbero essere allineati alle future modifiche della direttiva 97/68/CE conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 167/2013. |
(11) |
Le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante non dovrebbero applicarsi ai veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE fino alla data in cui tali motori diventeranno oggetto di tale direttiva. Tuttavia, ai veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE può essere concessa l'omologazione di veicoli completi a norma del presente regolamento. |
(12) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (5), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). Nella comunicazione «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio. Le prescrizioni stabilite nelle direttive abrogate dal regolamento (UE) n. 167/2013 vanno pertanto sostituite, ove opportuno, con riferimenti ai corrispondenti regolamenti UNECE. |
(13) |
La possibilità di applicare i regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE dei veicoli come base della normativa dell'Unione è prevista nel regolamento (UE) n. 167/2013. In conformità a tale regolamento, l'omologazione a norma dei regolamenti UNECE applicabili su base equivalente alla legislazione dell'Unione va considerata omologazione UE in conformità al medesimo regolamento e ai suoi atti delegati e di esecuzione. |
(14) |
L'uso dei regolamenti UNECE su base equivalente alla legislazione dell'Unione consente di evitare doppioni non solo a livello di prescrizioni tecniche, ma anche a livello delle certificazioni e delle procedure amministrative. Inoltre, un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale dovrebbe facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e dunque aumentare la competitività dell'industria dell'Unione. |
(15) |
Tenendo conto della portata e dell'impatto dell'azione proposta sul settore in questione, le misure dell'Unione contenute nel presente regolamento sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali e di sicurezza stabiliti, in particolare l'omologazione di veicoli nell'Unione. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente mediante azioni dei singoli Stati membri. |
(16) |
Poiché le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali sono essenziali per l'omologazione di tali veicoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e le procedure di prova dettagliate per quanto riguarda le prestazioni ambientali e delle unità di propulsione relativamente alle emissioni inquinanti e ai livelli sonori esterni ammissibili e l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei loro motori e sistemi, componenti ed entità tecniche a norma del regolamento (UE) n. 167/2013.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 167/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) |
«inquinanti emessi», emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante dallo scarico; |
2) |
«sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico», il passaggio dei gas di scarico attraverso un dispositivo o un sistema deputato ad alterare chimicamente o fisicamente gli inquinanti emessi prima del loro rilascio nell'atmosfera, compresi catalizzatori, filtri antiparticolato o qualsiasi altro componente, sistema, o entità tecnica per la riduzione o il trattamento delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico del motore; |
3) |
«sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne», tutti i componenti e le entità tecniche che compongono il sistema di scarico e il silenziatore, compresi il sistema di scarico, il sistema di aspirazione dell'aria, il silenziatore o qualsiasi sistema, componente e entità tecnica che influiscano sui livelli sonori esterni ammissibili emessi dal veicolo agricolo o forestale, di un tipo montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione; |
4) |
«dispositivo antinquinamento», un componente, un sistema o un'entità tecnica che fa parte del sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico; |
5) |
«dispositivo antinquinamento di ricambio», un componente, un sistema o un'entità tecnica, destinato a sostituire, in parte o completamente, un sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico su un veicolo omologato a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 e del presente regolamento; |
6) |
«tipo di motore», una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'appendice 1 dell'allegato II della direttiva 97/68/CE; |
7) |
«motore capostipite», un motore rappresentativo dell'unità di propulsione o della famiglia di motori, come definiti al punto 7 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE; |
8) |
«famiglia di motori», un gruppo di motori di un costruttore, conformemente al punto 6 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE che, per progetto, si presume abbiano caratteristiche simili di emissione di inquinanti dallo scarico e che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento; |
9) |
«motore di ricambio», un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di un veicolo agricolo o forestale e che viene fornito unicamente a tale scopo; |
10) |
«elementi ausiliari», tutti gli equipaggiamenti, gli apparecchi e i dispositivi elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01; |
11) |
«potenza del motore», la potenza ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente; |
12) |
«potenza netta del motore», la potenza del motore ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente con gli elementi ausiliari e gli equipaggiamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 (6), determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento. |
CAPO II
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI
Articolo 3
Obblighi generali
1. Il costruttore si assicura che tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione, tutti i motori nuovi e di ricambio immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione e tutti i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi, che possono incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo, immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione siano progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni d'uso normali e mantenuto in efficienza conformemente alle prescrizioni del costruttore, sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Il costruttore di veicoli, motori, sistemi, componenti e entità tecniche comprova all'autorità di omologazione, mediante dimostrazioni e prove fisiche, che i veicoli, i motori, i sistemi, i componenti e le entità tecniche messi a disposizione sul mercato, immatricolati o messi in servizio nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui agli articoli da 6 a 9 bis e agli allegati I e II della direttiva 97/68/CE.
3. Il presente articolo non si applica ai tipi di veicoli da esportare in paesi terzi.
Articolo 4
Prescrizioni generali relative alle emissioni di inquinanti e ai livelli sonori esterni
1. Il costruttore soddisfa le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti di cui agli allegati I e II.
Il costruttore soddisfa le prescrizioni relative ai livelli sonori esterni di cui all'allegato III.
2. L'omologazione per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti dallo scarico e ai livelli sonori esterni può essere estesa dalle autorità di omologazione a versioni e varianti diverse del veicolo e a tipi e famiglie di motori, purché i parametri delle varianti del veicolo, dell'unità di propulsione e del sistema antinquinamento abbiano le medesime prestazioni o rientrino nei livelli di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 167/2013.
3. Il costruttore comunica senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche che possono incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo agricolo e forestale dopo che il tipo di veicolo omologato è immesso sul mercato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013. L'obbligo di notifica comprende quanto segue:
a) |
i parametri del tipo o della famiglia di motori, come stabiliti nell'allegato II della direttiva 97/68/CE e al punto 9 dell'allegato I del presente regolamento; |
b) |
il sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico del motore, come descritto al punto 6 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, al punto 9.1 dell'allegato I e al punto 3.2 dell'allegato II del presente regolamento; |
c) |
il sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne del veicolo, in conformità alle prescrizioni dell'allegato III. |
4. Oltre alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 14, il costruttore soddisfa le seguenti prescrizioni ambientali e dell'unità di propulsione:
a) |
per quanto riguarda i carburanti di riferimento, le prescrizioni di cui all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 e all'allegato V della direttiva 97/68/CE; |
b) |
per quanto riguarda i dispositivi antinquinamento e i dispositivi antinquinamento di ricambio, le prescrizioni di cui all'appendice 5 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE; |
c) |
per quanto riguarda l'apparecchiatura di prova, le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 97/68/CE. |
5. Il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che le modifiche di cui al paragrafo 3 non riducono le prestazioni ambientali di un veicolo rispetto alle prestazioni ambientali dimostrate all'atto dell'omologazione.
6. Il costruttore dimostra che i dispositivi antinquinamento di ricambio, che devono essere omologati a norma degli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione, sono omologati conformemente alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui al punto 4.1.1. dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, ove applicabili.
7. I veicoli muniti di un dispositivo antinquinamento di ricambio soddisfano le stesse prescrizioni relative alle prove ambientali e rispettano gli stessi valori limite di emissione di sostanze inquinanti dei veicoli muniti di un dispositivo antinquinamento originale.
Articolo 5
Obblighi specifici relativi all'omologazione di veicoli o motori
1. Il costruttore garantisce che le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico del tipo di motore non superino le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico specificate per le categorie di motori e gli intervalli di potenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/68/CE.
2. Il costruttore garantisce che le prestazioni dell'unità di propulsione corrispondano al livello comunicato all'autorità di omologazione nella documentazione fornita all'atto della messa a disposizione sul mercato del veicolo o prima della sua entrata in servizio.
L'uso di impianti di manipolazione, come definiti al punto 2.8 quater dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni è vietato, a norma del punto 4.1.1 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE.
3. Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica dopo l'omologazione non invalidano automaticamente l'omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema antinquinamento.
Articolo 6
Prescrizioni per l'omologazione di motori in quanto entità tecniche
Per ottenere l'omologazione UE di un motore o di una famiglia di motori in quanto entità tecnica, in conformità alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento, il costruttore dimostra che i motori sono sottoposti alle prove e soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento e alla direttiva 97/68/CE.
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 7
Equivalenza delle omologazioni alternative
1. Le autorità nazionali riconoscono le omologazioni alternative come equivalenti ad un'omologazione a norma del presente regolamento in conformità all'allegato IV.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al primo comma, per il riconoscimento di un'omologazione alternativa come equivalente a un'omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore garantisce un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, come richiesto al capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e nel corrispondente atto delegato.
Articolo 8
Misurazione delle emissioni di inquinanti
I servizi tecnici misurano le emissioni di inquinanti dallo scarico dei motori e dei veicoli agricoli e forestali conformemente alle disposizioni della direttiva 97/68/CE, come adeguate dalle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 9
Misurazione del livello sonoro esterno
1. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli di gomma in conformità alle condizioni e ai metodi di prova di cui al punto 1.3.1 dell'allegato III.
2. I servizi tecnici inoltre eseguono le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III e registrano i risultati in conformità alle disposizioni del punto 1.3.2.4 dell'allegato III.
3. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli di metallo in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III.
4. I servizi tecnici inoltre eseguono le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.3 dell'allegato III e registrano i risultati.
Articolo 10
Prescrizioni relative alle prestazioni dell'unità di propulsione
Per la valutazione delle prestazioni dell'unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, le misurazioni della potenza netta del motore, della coppia e del consumo specifico di carburante si effettuano in conformità al regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01.
Articolo 11
Prescrizioni specifiche per l'omologazione di veicoli o motori
1. Le omologazioni si possono rilasciare a veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE.
2. A decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della normativa che estende il campo di applicazione della direttiva 97/68/CE ai veicoli muniti di motori che attualmente non rientrano nel suo ambito di applicazione [o al più tardi il 1o gennaio 2018], gli Stati membri rifiutano di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento ai veicoli non conformi a tutte le prescrizioni del medesimo.
3. Le omologazioni rilasciate a norma del primo comma cessano di essere valide tre anni dopo la data di entrata in vigore della normativa che estende il campo di applicazione della direttiva 97/68/CE a tali motori [o al più tardi il 31 dicembre 2018].
Con effetto dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri considerano i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi non più validi ai fini dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 167/2013 e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli.
4. Ai fini dell'omologazione, le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 ter, 3 quater, e 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di motori delle categorie da L a R, sono posticipate di 3 anni. Anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, e all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013 sono posticipate di conseguenza.
5. I motori di ricambio rispettano gli stessi valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare al momento dell'immissione sul mercato.
6. Sui motori di ricambio è apposta una marcatura in conformità all'appendice dell'allegato I.
Articolo 12
Procedure di omologazione UE
Fatto salvo l'articolo 11 e con riserva dell'entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013, a richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione UE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di un veicolo nuovo e la vendita o l'uso di motori nuovi, se il veicolo o i motori interessati sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
Articolo 13
Messa a disposizione sul mercato o montaggio su un veicolo di dispositivi antinquinamento di ricambio
I dispositivi antinquinamento di ricambio, che sono anche coperti da un'omologazione del sistema relativa a un veicolo, non sono oggetto di nessuna omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento UE n. 167/2013.
Articolo 14
Regime di flessibilità
1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli muniti di motori che soddisfano i requisiti dell'articolo 9 della direttiva 97/68/CE in regime di flessibilità, in conformità alle disposizioni dell'allegato V, a richiesta del costruttore e a condizione che un'autorità di omologazione abbia rilasciato la relativa autorizzazione all'entrata in servizio.
2. Il regime di flessibilità di cui al paragrafo 1 si applica dal momento in cui ogni fase ha inizio e ha la medesima durata della fase stessa.
Il regime di flessibilità di cui al punto 1.2 dell'allegato V è limitato alla durata della fase III B o a un periodo di tre anni, laddove non esista una fase successiva.
3. I tipi di veicoli messi in servizio in regime di flessibilità sono muniti di tipi di motori conformi alle disposizioni dell'allegato V.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) COM(2010) 186 def. del 28.4.2010.
(3) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).
(4) Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).
(5) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(6) GU L 257 del 30.9.2010, pag. 298.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Numero dell'allegato |
Titolo dell'allegato |
Pagina |
I |
Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali in quanto entità tecnica per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse |
15 |
II |
Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali muniti di un tipo di motore o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse |
21 |
III |
Prescrizioni relative alle emissioni sonore esterne |
23 |
IV |
Riconoscimento di omologazioni alternative |
27 |
V |
Disposizioni per i veicoli e i motori agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità di cui all'articolo 14 |
28 |
ALLEGATO I
Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali in quanto entità tecnica per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse
1. Aspetti generali
Le disposizioni della direttiva 97/68/CE si applicano all'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali in quanto entità tecnica in termini di sostanze inquinanti emesse con i seguenti adeguamenti:
1.1. |
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come riferimenti ai veicoli agricoli e forestali. |
1.2. |
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come riferimenti ai costruttori di veicoli. |
1.3. |
Ai fini del presente regolamento, le date per l'immissione sul mercato dei motori di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come date di prima messa in servizio di motori e veicoli. |
1.4. |
Ai fini del presente regolamento, le date per l'omologazione di tipi di motori e di famiglie di motori di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come date per l'omologazione UE o nazionale di un tipo o di una famiglia di motori o di un tipo di veicolo. |
2. Domanda di omologazione UE di un tipo o di una famiglia di motori come entità tecnica
2.1. |
La domanda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse deve essere presentata dal costruttore del motore o dal suo mandatario. |
2.2. |
La domanda di omologazione va accompagnata dalla documentazione informativa, in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera c), del medesimo. |
2.3. |
Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione va presentato un motore conforme alle caratteristiche del tipo di motore o del motore capostipite descritte nell'allegato I della direttiva 97/68/CE. |
3. Specifiche e prove
Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punti 4, 8 e 9, delle appendici 1 e 2, e degli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE.
4. Omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche
In considerazione delle disposizioni per l'omologazione UE di cui ai capi da IV a VII, IX e X del regolamento (UE) n. 167/2013, le entità tecniche, i componenti e i sistemi che influiscono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali vanno omologati prima di essere immessi sul mercato o di essere messi in servizio per la prima volta.
Conformemente agli articoli 19 e 52 del regolamento (UE) n. 167/2013, tali prescrizioni si applicano in particolare a:
— |
motori, |
— |
sistemi di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico, |
— |
sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne. |
La documentazione informativa dell'omologazione deve essere conforme agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013.
5. Marcatura del motore
Sul motore va apposta una marcatura in conformità alle prescrizioni dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 167/2013 e dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera h), del medesimo.
6. Conformità della produzione
Oltre alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 167/2013, la conformità della produzione va verificata secondo le disposizioni del punto 5 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE.
7. Notifica del rilascio delle omologazioni
Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di motore a norma del presente allegato o di un tipo di veicolo agricolo o forestale a norma dell'allegato II devono essere notificati dal costruttore agli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 31 e del capo XVI del regolamento (UE) n. 167/2013.
8. Vigilanza del mercato
Visto l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 167/2013, la vigilanza del mercato va effettuata a norma degli atti di esecuzione adottati in conformità all'articolo 68, lettere g), j) e m), del medesimo.
9. Famiglia di motori
9.1. Parametri che definiscono la famiglia di motori
La famiglia di motori può essere definita in base a parametri fondamentali di progetto che devono essere comuni a tutti i motori della famiglia. In alcuni casi si possono avere interazioni fra i parametri. Affinché in una famiglia di motori siano inclusi solo motori con caratteristiche simili di emissione di sostanze inquinanti dallo scarico, occorre tenere conto anche di tali effetti.
Per essere considerati come appartenenti alla stessa famiglia di motori, i motori devono avere in comune i seguenti parametri fondamentali:
9.1.1. |
Ciclo di combustione: 2 tempi/4 tempi |
9.1.2. |
Agente di raffreddamento: aria/acqua/olio |
9.1.3. |
Cilindrata unitaria
|
9.1.4. |
Metodo di aspirazione dell'aria: aspirazione naturale/sovralimentazione |
9.1.5. |
Tipo di carburante: diesel/benzina |
9.1.6. |
Tipo/struttura della camera di combustione |
9.1.7. |
Valvole e luci — configurazione, dimensione e numero |
9.1.8. |
Sistema di alimentazione del carburante Per il diesel:
Per la benzina:
|
9.1.9. |
Caratteristiche varie
|
9.1.10. |
Post-trattamento dei gas di scarico
|
9.2. Scelta del motore capostipite
9.2.1. |
Il motore capostipite della famiglia di motori deve essere scelto in base al criterio principale della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime dichiarato di coppia massima in conformità alle caratteristiche essenziali della famiglia di motori di cui all'appendice 2 dell'allegato II della direttiva 97/68/CE. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite sarà scelto in base al criterio secondario della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime nominale. In certi casi, l'autorità di omologazione può ritenere che il caso peggiore per quanto riguarda il livello di emissioni di una famiglia possa essere caratterizzato meglio sottoponendo a prova un secondo motore. L'autorità di omologazione può dunque selezionare un secondo motore da sottoporre a prova, sulla base di caratteristiche che indicano che esso può presentare i livelli massimi di emissioni all'interno di quella famiglia di motori. |
9.2.2. |
Se la famiglia di motori comprende motori che presentano altre caratteristiche variabili che potrebbero incidere sulle sostanze inquinanti emesse, anche queste caratteristiche devono essere identificate e considerate nella scelta del motore capostipite. |
Appendice
Marcatura dei motori
1. |
Tutti i motori omologati in quanto entità tecnica devono recare tutte le marcature a seguire:
|
2. |
La marcatura di cui al punto 1 deve permanere per tutta la vita utile del motore e restare chiaramente leggibile e indelebile. Se vengono utilizzate targhette o etichette, queste devono essere apposte in maniera tale che anche il fissaggio abbia una durata pari alla vita utile del motore e che non possano essere rimosse senza provocarne la distruzione o la deformazione. |
3. |
La marcatura di cui al punto 1 deve essere apposta su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. Tale marcatura deve essere apposta in modo tale da essere chiaramente visibile da una persona di altezza media dopo l'installazione completa del motore sul veicolo agricolo o forestale, compresi tutti i dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore. Se per rendere visibile la marcatura deve essere smontato un cofano, questo requisito si considera soddisfatto se l'intervento può essere eseguito facilmente. In caso di incertezza circa il soddisfacimento di questo requisito, è ammessa una marcatura supplementare recante almeno il numero di identificazione del motore e il nome, la denominazione commerciale o il logo del costruttore. Tale marcatura supplementare deve essere apposta in prossimità o sopra un componente principale, che normalmente non debba essere sostituito durante la vita del motore e che sia facilmente accessibile senza l'uso di attrezzi durante i normali interventi di manutenzione, oppure deve essere apposta a una distanza considerevole dalla marcatura originale sul basamento del motore. Sia la marcatura originale che l'eventuale marcatura supplementare devono essere facilmente visibili dopo che il motore è stato completato con tutti i dispositivi ausiliari occorrenti per il suo funzionamento. È ammesso un cofano che soddisfi i requisiti di cui al precedente punto. La marcatura supplementare deve essere apposta, di preferenza direttamente sulla parte superiore del motore, in modo tale da garantirne la durata, per esempio mediante impressione a rilievo, oppure con un'etichetta o una targhetta che soddisfi i requisiti di cui al punto 2. |
4. |
La classificazione dei motori secondo il loro numero di identificazione deve consentire di determinare con precisione la sequenza di produzione. |
5. |
Prima di uscire dalla linea di produzione, i motori devono recare tutte le marcature prescritte. |
6. |
La posizione esatta delle marcature del motore deve essere indicata nella scheda tecnica in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera h), del regolamento (UE) n. 167/2013. |
7. |
Nel caso di motori di ricambio, è necessario applicare al motore una targhetta di metallo con la dicitura «MOTORE DI RICAMBIO». |
ALLEGATO II
Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali muniti di un tipo di motore o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse
1. Aspetti generali
Salvo diversa indicazione nel presente regolamento, si applicano le definizioni, i simboli, le abbreviazioni, le specifiche e le prove, le specifiche sulle verifiche della conformità della produzione, i parametri che definiscono la famiglia di motori e la scelta del motore capostipite di cui all'allegato I della direttiva 97/68/CE.
2. Domanda di omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali
2.1. Domanda di omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse
2.1.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse va presentata dal costruttore di veicoli agricoli e forestali o dal suo mandatario. |
2.1.2. |
Essa va accompagnata dalla scheda tecnica, in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013. |
2.1.3. |
In conformità alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento e dell'allegato VII della direttiva 97/68/CE, il costruttore deve presentare al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione un motore di un veicolo agricolo e forestale conforme alle caratteristiche del tipo di motore o del motore capostipite. |
2.2. Domanda di omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali muniti di motore omologato
2.2.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse va presentata dal costruttore di veicoli agricoli e forestali o dal suo mandatario. |
2.2.2. |
Essa va accompagnata dalla scheda tecnica conforme al modello che figura negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 68, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 167/2013 e da una copia del certificato di omologazione UE del motore o della famiglia di motori, e, se del caso, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche installati sul tipo di veicoli agricoli e forestali. |
3. Specifiche e prove
3.1. Aspetti generali
Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punti 4, 8 e 9, delle appendici 1 e 2, e degli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE.
3.2. Installazione del motore sul veicolo
Il motore deve essere installato sul veicolo in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni concernenti l'omologazione del motore:
3.2.1. |
la depressione all'aspirazione non deve superare quella specificata per il motore omologato, |
3.2.2. |
la contropressione allo scarico non deve superare quella specificata per il motore omologato. |
3.3. Gli elementi del veicolo che possono influire sulle sostanze inquinanti emesse devono essere progettati, costruiti e montati in modo da soddisfare le prescrizioni tecniche del presente regolamento nelle normali condizioni d'uso del veicolo e nonostante le vibrazioni cui possono essere soggetti.
4. Omologazione
A qualsiasi tipo di veicolo agricolo e forestale munito di un motore per il quale sono stati rilasciati un certificato di omologazione in conformità all'allegato I del presente regolamento o un'omologazione equivalente conformemente all'allegato IV del presente regolamento va rilasciata una scheda di omologazione in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013.
ALLEGATO III
Prescrizioni relative alle emissioni sonore esterne
1. Livelli sonori esterni ammissibili
1.1. Strumenti di misura
La strumentazione, compresi i microfoni, i cavi e il parabrezza, se utilizzati, deve soddisfare le prescrizioni per gli strumenti di classe 1 di cui alla norma IEC 61672-1:2002. I filtri devono soddisfare le prescrizioni per gli strumenti di classe 1 di cui alla norma IEC 61260:1995.
1.2. Condizioni di misurazione
Le misurazioni vanno effettuate sui veicoli agricoli e forestali con massa a vuoto in ordine di marcia, in una zona aperta e sufficientemente silenziosa (rumore ambientale e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro esterno da misurare).
Tale zona può essere, per esempio, uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, è praticamente piana; può essere rivestita di cemento, asfalto o materiale analogo e non può essere coperta di neve farinosa, erba alta, terra smossa o ceneri.
Il rivestimento della pista di prova deve essere tale che gli pneumatici non producano rumore eccessivo. Questa condizione è valida soltanto per la misurazione del rumore esterno prodotto dai veicoli agricoli e forestali in movimento.
Le misurazioni vanno fatte con tempo sereno e vento debole. Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento può rimanere nelle vicinanze del veicolo agricolo o forestale o del microfono, poiché la presenza di spettatori nelle vicinanze del veicolo agricolo e forestale o del microfono può influenzare sensibilmente le letture dello strumento. In sede di lettura, ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale va scartata.
1.3. Metodo di misurazione
1.3.1. Misurazione del livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali in movimento
Si devono effettuare almeno due misurazioni su ciascun lato del veicolo agricolo e forestale. Si possono effettuare misurazioni preliminari di regolazione, che però non vanno prese in considerazione.
Il microfono si deve collocare a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del veicolo agricolo e forestale, misurata secondo la perpendicolare PP′ a tale asse (figura 1).
Sulla pista di prova si devono tracciare due linee AÀ e BB′ parallele alla linea PP′ e situate 10 metri davanti e dietro a tale linea. I veicoli agricoli e forestali si devono portare a velocità costante fino alla linea AÀ, alle condizioni di seguito specificate. Successivamente si deve spingere a fondo l'acceleratore il più rapidamente possibile e lo si deve mantenere in questa posizione fino a che la parte posteriore dei veicoli agricoli e forestali non supera la linea BB′; dopo di che si deve riportare l'acceleratore al minimo, ancora una volta il più rapidamente possibile. Se il veicolo agricolo o forestale è agganciato ad un rimorchio, quest'ultimo non va considerato nel determinare il superamento della linea BB′.
Il livello sonoro massimo rilevato costituisce il risultato della misurazione.
Figura 1
1.3.1.1. La velocità di prova deve essere tre quarti della velocità massima di progetto (vmax) dichiarata dal costruttore, raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada.
1.3.1.2. Interpretazione dei risultati
1.3.1.2.1. |
Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione si ottiene sottraendo 1 dB (A) dal valore letto sullo strumento. |
1.3.1.2.2. |
Le misurazioni sono considerate valide se la differenza fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo agricolo e forestale non supera 2 dB (A). |
1.3.1.2.3. |
Il risultato della prova è il livello sonoro più elevato misurato. Se tale valore supera di 1 dB (A) il livello sonoro massimo ammissibile per la categoria di veicoli agricoli e forestali sottoposta a prova, si deve procedere a una seconda serie di due misurazioni. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti. |
1.3.2. Misurazione del livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali fermi
1.3.2.1. Posizione del fonometro
Il punto di misura è il punto X indicato nella figura 2, che si trova a una distanza di 7 metri dalla superficie più vicina del veicolo agricolo e forestale. Il microfono va collocato a 1, 2 metri dal suolo.
1.3.2.2. Numero di misurazioni: si devono effettuare almeno due misurazioni.
1.3.2.3. Condizioni di prova dei veicoli agricoli e forestali
Il motore di un veicolo agricolo e forestale senza regolatore di velocità va portato al regime che dà un numero di giri equivalente a tre quarti del numero di giri al minuto corrispondente alla potenza massima del motore, secondo il costruttore del veicolo agricolo e forestale. Il numero di giri del motore al minuto va misurato con uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un tachimetro. Se il motore è munito di un regolatore di velocità, che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima, lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore.
Prima di procedere alle misurazioni, il motore va portato alla sua temperatura normale di funzionamento.
1.3.2.4. Interpretazione dei risultati
Tutte le letture del livello sonoro esterno vanno indicate nel verbale. La potenza del motore va registrata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Nel verbale deve figurare anche il carico del veicolo agricolo e forestale.
Le misurazioni sono considerate valide se la differenza fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo agricolo e forestale non supera 2 dB (A).
Il valore più elevato registrato costituisce il risultato della misurazione.
1.3.3. Disposizioni per le prove dei livelli sonori esterni dei veicoli della categoria C con cingoli di metallo in movimento
Per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli di metallo, il rumore in movimento va misurato con la massa a vuoto in ordine di marcia a una velocità costante di 5 km/h (+/– 0,5 km/h), con il motore al regime nominale, su uno strato di sabbia umida, come specificato al paragrafo 5.3.2 della norma ISO 6395:2008. Il microfono va collocato in conformità alle disposizioni del punto 1.3.1. Il valore del rumore misurato va riportato nel verbale di prova.
2. Dispositivo di scappamento (silenziatore)
2.1. |
Se il veicolo agricolo e forestale è munito di un dispositivo destinato a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si applicano le prescrizioni della presente sezione. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per garantire la conformità al livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto 2 si applicano anche al filtro. La parte terminale del tubo di scappamento deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina. Figura 2 Posizioni di misurazione per i veicoli agricoli e forestali fermi
|
2.2. |
Un disegno del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del veicolo agricolo e forestale. |
2.3. |
Sul silenziatore devono essere indicati in caratteri ben leggibili e indelebili la marca e il tipo. |
2.4. |
I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
ALLEGATO IV
Riconoscimento di omologazioni alternative
Le seguenti omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione sono riconosciuti come equivalenti a un'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento:
a) |
per le categorie di motori H, I, J e K (fase IIIA), di cui all'articolo 9, paragrafi 3 bis e 3 ter, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 3.1, 3.2 e 3.3, di detta direttiva; |
b) |
per le categorie di motori L, M, N e P (fase IIIB), di cui all'articolo 9, paragrafo 3 quater, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 4.1, 4.2 e 4.3, di detta direttiva; |
c) |
per le categorie di motori Q e R (fase IV), di cui all'articolo 9, paragrafo 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 5.1 e 5.2, di detta direttiva. |
ALLEGATO V
Disposizioni per i veicoli e i motori agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità di cui all'articolo 14
1. Azioni che il costruttore di veicoli agricoli e forestali deve compiere
1.1. Salvo durante la fase III B, un costruttore di veicoli agricoli e forestali che desidera ricorrere al regime di flessibilità deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere sul mercato veicoli agricoli e forestali in conformità alle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di veicoli agricoli e forestali non deve superare i massimali indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2. I motori devono soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE.
1.1.1. Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano in quell'intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha immesso sul mercato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha immesso sul mercato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.
1.1.2. In alternativa al punto 1.1.1, il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, per ciascun intervallo di potenza, non deve superare i seguenti massimali:
Intervallo di potenza del motore P (kW) |
Numero di veicoli |
19 ≤ P < 37 |
200 |
37 ≤ P < 75 |
150 |
75 ≤ P < 130 |
100 |
130 ≤ P ≤ 560 |
50 |
1.2. Durante la fase III B, un costruttore di veicoli che desidera ricorrere al regime di flessibilità deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere sul mercato veicoli agricoli e forestali in conformità alle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di veicoli agricoli e forestali non deve superare i massimali indicati ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori devono soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE.
1.2.1. Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascun intervallo di potenza, il 40 % del numero annuale di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato dal costruttore di veicoli, muniti di motori che rientrano in quella categoria di motori (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.
1.2.2. In alternativa al punto 1.2.1, il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, per ciascun intervallo di potenza, non deve superare i seguenti massimali:
Intervallo di potenza del motore P (kW) |
Numero di veicoli |
19 ≤ P < 37 |
200 |
37 ≤ P < 75 |
175 |
75 ≤ P < 130 |
250 |
130 ≤ P ≤ 560 |
125 |
1.3. Il produttore di veicoli deve allegare alla domanda che presenta all'autorità di omologazione le seguenti informazioni:
a) |
un campione delle etichette da applicare su ogni veicolo agricolo e forestale su cui sarà installato un motore immesso sul mercato in regime di flessibilità. Le etichette devono recare il testo seguente: «VEICOLO AGRICOLO E FORESTALE N … (sequenza di veicoli) DI …(numero totale di veicoli nel rispettivo intervallo di potenza) CON MOTORE N … E OMOLOGAZIONE [ad esempio secondo le disposizioni della direttiva 97/68/CE o omologazione alternativa riconosciuta in conformità all'allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione]»; |
b) |
un campione dell'etichetta supplementare da applicare sul motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2. |
1.4. Il costruttore di veicoli agricoli e forestali deve mettere a disposizione dell'autorità di omologazione qualsiasi informazione relativa all'attuazione del regime di flessibilità che detta autorità richieda per prendere una decisione.
1.5. Ogni dodici mesi il costruttore di veicoli deve presentare una relazione sull'attuazione dei regimi di flessibilità che sta utilizzando alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro in cui i veicoli agricoli e forestali sono immessi sul mercato. La relazione deve specificare i dati cumulativi riguardanti il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato in regime di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei veicoli e gli Stati membri nei quali i veicoli sono entrati in servizio. Questa procedura va seguita senza eccezioni per tutta la durata d'applicazione del regime di flessibilità.
2. Azioni che il costruttore di motori deve compiere
2.1. Un costruttore di motori può immettere motori sul mercato nel quadro del regime di flessibilità approvato a norma delle sezioni 1 e 3.
2.2. Il costruttore di motori deve apporre sui motori in questione un'etichetta recante la seguente dicitura: «Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità» in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato XIII della direttiva 97/68/CE.
3. Azioni che l'autorità di omologazione deve compiere
L'autorità di omologazione deve valutare il contenuto della domanda di ricorso al regime di flessibilità e i documenti ad essa allegati. Deve notificare al costruttore di veicoli agricoli e forestali la propria decisione di autorizzare o meno il ricorso al regime di flessibilità richiesto.
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/22 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/97 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione (2) specifica, sulla base del potere conferito dall'articolo 3, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012, il metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche di un gruppo che detengono posizioni lunghe o corte in relazione ad un particolare emittente. L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione stabilisce il metodo di calcolo sia delle posizioni in titoli azionari emessi che delle posizioni in debito sovrano emesso. Tuttavia, la formulazione vigente dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione fa riferimento unicamente alla soglia di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012 riguardante importanti posizioni corte nette in titoli azionari, mentre dovrebbe far riferimento anche alla soglia di notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 236/2012 riguardante importanti posizioni corte nette in debito sovrano. |
(2) |
Per evitare incertezza del diritto, il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione dovrebbe essere rettificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«3. Quando la posizione corta netta raggiunge o supera la soglia di notifica ai sensi degli articoli 5 e 7 o la soglia di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2012, un'entità giuridica di un gruppo notifica e comunica, ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012, la posizione corta netta su un particolare emittente, calcolata ai sensi del paragrafo 1, purché nessuna posizione corta netta a livello di gruppo calcolata conformemente al paragrafo 2 raggiunga o superi la soglia di notifica o di comunicazione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. |
(2) |
L'obbligo di sbarco si applicherà al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 alla piccola e grande pesca pelagica, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. |
(3) |
L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) ed è pertanto vincolata a misure stabilite dalle ORGP in questione. |
(4) |
Alcune misure delle ORGP stabiliscono che i pescherecci che operano nel loro ambito di competenza debbano rigettare in mare determinate catture che in linea di principio rientrano nell'obbligo di sbarco. |
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco. |
(6) |
È pertanto necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si applica l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto da parte dell'Unione dei suoi obblighi internazionali e di far sì che vi sia certezza del diritto per i pescatori. |
(7) |
Conformemente alla raccomandazione 11-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno obeso e il tonno albacora, alcuni pescherecci non dovrebbero essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Atlantico. |
(8) |
La raccomandazione 13-07 dell'ICCAT stabilisce l'obbligo di rigetto in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale in determinate situazioni. In particolare, il punto 29 di tale raccomandazione prevede il rigetto dei tonni rossi di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (2). L'obbligo di rigetto in mare si applica a tutte le attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale, compresa la pesca ricreativa e sportiva. |
(9) |
Inoltre, il punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce l'obbligo di rigetto in mare dei tonni rossi di peso compreso tra gli 8 e i 30 kg o con lunghezza alla forca tra 75 e 115 cm, catturati incidentalmente dalle navi e tonnare che praticano la pesca attiva di tale specie e superiori al 5 % del totale delle catture di tonno rosso. |
(10) |
La categoria di peso per le catture incidentali di tonno rosso fissata dall'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 302/2009 è diversa da quella stabilita dal punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 che è stata adottata dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 302/2009, il punto 31 di tale raccomandazione ICCAT è recepito nel diritto dell'Unione dal presente regolamento. |
(11) |
Il punto 32 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce che le navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo quantitativi di tonno rosso superiori al 5 % delle loro catture totali in peso o per numero di esemplari. |
(12) |
I punti 34 e 41 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabiliscono l'obbligo di liberare in mare i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva. |
(13) |
La raccomandazione ICCAT 13-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilisce un obbligo di rigetto in mare per le navi che praticano la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale in determinate situazioni. In particolare, il punto 9 di tale raccomandazione prevede il rigetto in mare dei pesci spada di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (3). |
(14) |
Inoltre, lo stesso punto della raccomandazione 13-02 stabilisce l'obbligo di rigettare in mare il pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, catturato incidentalmente e che superi il 15 % del numero totale di pesci spada catturati dalla nave per ogni sbarco. |
(15) |
Al fine di garantire la coerenza tra le raccomandazioni ICCAT 11-01, 13-07 e 13-02 e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco non si applica alle navi dell'Unione che prendono parte alle attività di pesca oggetto di tali raccomandazioni. |
(16) |
L'articolo 5, l'articolo 6.3 e l'allegato I.A delle misure di conservazione ed esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare le catture di capelin che superino la quota stabilita o la percentuale di catture consentite. L'allegato I.A attualmente stabilisce un totale di catture ammissibili («TAC») pari a zero per il capelin. Inoltre, le catture accessorie di capelin nel corso di altre attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco sono, a determinate condizioni, assoggettate anch'esse all'obbligo di rigetto in mare conformemente alle norme della NAFO. |
(17) |
Al fine di garantire la coerenza tra le misure di conservazione ed esecuzione della NAFO e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco non si applica alle attività di pesca coperte da tali misure. |
(18) |
In considerazione dei termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce una serie di deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale. Si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
per «zona della convenzione NAFO» si intendono le zone geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
2) |
per «attività di pesca per le quali è competente la NAFO» si intendono le attività di pesca nella zona della convenzione NAFO relative a tutte le risorse di pesca con le seguenti eccezioni: salmone, tonni e marlin, riserve di cetacei gestite dalla Commissione baleniera internazionale o da un'organizzazione ad essa subentrata, e le specie sedentarie della piattaforma continentale, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino, oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottosuolo marino; |
3) |
per «Oceano atlantico settentrionale» si intende la zona dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N; |
4) |
per «pesca ricreativa» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; |
5) |
per «pesca sportiva» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale. |
CAPO II
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT
Articolo 3
Tonno obeso
1. Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Oceano Atlantico.
Articolo 4
Tonno rosso
1. Il presente articolo si applica al tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e la taglia minima, in kg o cm, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009, effettuate da navi da cattura e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso, possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasportate, sbarcate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.
4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con una lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm in quantità superiori al 5 %.
5. La percentuale del 5 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata in base al totale delle catture accidentali di tonno rosso, in numero di esemplari delle catture totali di tonno rosso presenti a bordo della nave in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.
6. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pezzi. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT.
7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, qualora il contingente assegnato allo Stato membro del peschereccio o della tonnara interessata sia già stato utilizzato:
a) |
sono da evitarsi le catture di tonno rosso; |
b) |
i tonni rossi catturati vivi come catture accessorie devono essere liberati. |
8. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa devono essere liberati.
9. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva devono essere liberati.
Articolo 5
Pesce spada
1. Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo, o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, possono essere tenuti a bordo, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.
4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi non tengono a bordo esemplari di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 125 cm, in percentuale superiore al 15 % del pesce spada catturato.
5. La percentuale del 15 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata sulla base del numero di esemplari di pesce spada delle catture totali di pesce spada della nave, per ogni sbarco.
CAPO III
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO
Articolo 6
Capelin
1. Il presente articolo si applica al capelin (Mallotus villosus) nella zona della convenzione NAFO.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo gli esemplari di capelin catturati al di là della quota stabilita dalla legislazione dell'Unione.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo i capelin pescati come catture accessorie in attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco per cui è competente la NAFO.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/99 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Arroz de Valencia»/«Arròs de València» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Arroz de Valencia»/«Arròs de València», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1971/2001 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Arroz de Valencia»/«Arròs de València» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1971/2001 della Commissione, del 9 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 269 del 10.10.2001, pag. 5).
(3) GU C 277 del 22.8.2014, pag. 6.
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/100 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Halberstädter Würstchen», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 895/2010 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Halberstädter Würstchen» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 895/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)] (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 42).
(3) GU C 270 del 19.8.2014, pag. 4.
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/101 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
EG |
330,7 |
IL |
160,5 |
|
MA |
120,7 |
|
TR |
158,4 |
|
ZZ |
192,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
241,9 |
MA |
66,8 |
|
TR |
175,6 |
|
ZZ |
161,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
231,2 |
TR |
184,3 |
|
ZZ |
207,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,3 |
MA |
63,2 |
|
TN |
65,2 |
|
TR |
64,2 |
|
ZZ |
60,0 |
|
0805 20 10 |
IL |
146,9 |
MA |
87,9 |
|
ZZ |
117,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
87,6 |
IL |
126,1 |
|
JM |
118,0 |
|
MA |
125,5 |
|
TR |
115,4 |
|
ZZ |
114,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
60,9 |
ZZ |
60,9 |
|
0808 10 80 |
BR |
63,3 |
CL |
89,7 |
|
MK |
24,4 |
|
US |
170,2 |
|
ZZ |
86,9 |
|
0808 30 90 |
CL |
265,9 |
US |
138,7 |
|
ZZ |
202,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/31 |
DECISIONE (PESC) 2015/102 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 20 gennaio 2015
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/4/2014 (ATALANTA/1/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»). |
(2) |
Il 24 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/4/2014 (2), con la quale il contrammiraglio Guido RANDO è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
(3) |
Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Jonas HAGGREN nuovo comandante della forza dell'UE affinché subentri al contrammiraglio Guido RANDO. |
(4) |
Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione. |
(5) |
La decisione Atalanta/4/2014 dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Jonas HAGGREN è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 13 febbraio 2015.
Articolo 2
La decisione Atalanta/4/2014 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 febbraio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione Atalanta/4/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/1/2004 (GU L 222 del 26.7.2014, pag. 14).
DECISIONI
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/103 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2015
recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2015) 53]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, francese, inglese, italiana, lituana, neerlandese, rumena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (2) del Consiglio e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione europea. |
(4) |
Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR. |
(5) |
Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi. |
(7) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1o settembre 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Voce di bilancio:
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
GB |
Audit finanziario — superamento |
2012 |
Superamento del massimale finanziario |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 63 830,47 |
– 63 830,47 |
0,00 |
|
Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento |
2012 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 273 941,77 |
– 514 631,58 |
240 689,81 |
|
|
|
|
|
Totale GB: |
EUR |
– 337 772,24 |
– 578 462,05 |
240 689,81 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
NL |
Amido |
2003 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
5 295 327,28 |
0,00 |
5 295 327,28 |
|
Amido |
2004 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
5 424 788,14 |
0,00 |
5 424 788,14 |
|
Amido |
2005 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
5 871 686,22 |
0,00 |
5 871 686,22 |
|
Amido |
2006 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
5 973 168,71 |
0,00 |
5 973 168,71 |
|
Altri aiuti diretti — fecola di patate |
2007 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
2 103 632,94 |
0,00 |
2 103 632,94 |
|
Amido (2007+) |
2007 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
955 503,06 |
0,00 |
955 503,06 |
|
Altri aiuti diretti — fecola di patate |
2008 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
2 431 551,73 |
0,00 |
2 431 551,73 |
|
Amido (2007+) |
2008 |
Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
891 491,23 |
0,00 |
891 491,23 |
|
|
|
|
|
Totale NL: |
EUR |
28 947 149,31 |
0,00 |
28 947 149,31 |
Totali/voce di bilancio:
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
28 609 377,07 |
– 578 462,05 |
29 187 839,12 |
Voce di bilancio:
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
AT |
Diritti all'aiuto |
2011 |
Consolidamento di alpeggi e rate annuali multiple |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 276 374,35 |
0,00 |
– 276 374,35 |
|
Diritti all'aiuto |
2012 |
Consolidamento di alpeggi e rate annuali multiple |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 293 850,15 |
0,00 |
– 293 850,15 |
|
Diritti all'aiuto |
2013 |
Consolidamento di alpeggi e rate annuali multiple |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 301 013,79 |
0,00 |
– 301 013,79 |
AT |
Condizionalità |
2012 |
Carenze nelle sanzioni per il CGO 7 e regime sanzionatorio poco rigoroso per le BCAA, anno di domanda 2011 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 76 849,71 |
0,00 |
– 76 849,71 |
|
Condizionalità |
2010 |
BCAA sugli elementi del paesaggio non efficacemente controllate, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 13 484,40 |
0,00 |
– 13 484,40 |
|
Condizionalità |
2011 |
BCAA sugli elementi del paesaggio non efficacemente controllate, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 14 441,58 |
0,00 |
– 14 441,58 |
|
Condizionalità |
2012 |
BCAA sugli elementi del paesaggio non efficacemente controllate, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 14 393,70 |
0,00 |
– 14 393,70 |
|
Condizionalità |
2010 |
Follow-up non sistematico di casi lievi di non conformità, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 5,14 |
0,00 |
– 5,14 |
|
Condizionalità |
2011 |
Follow-up non sistematico di casi lievi di non conformità, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 246,74 |
0,00 |
– 246,74 |
|
Condizionalità |
2012 |
Follow-up non sistematico di casi lievi di non conformità, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 755,78 |
0,00 |
– 755,78 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nella rendicontazione incrociata, carenze nelle sanzioni per il CGO 7 e regime sanzionatorio poco rigoroso per le BCAA, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 47 399,01 |
0,00 |
– 47 399,01 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nella rendicontazione incrociata, carenze nelle sanzioni per il CGO 7 e regime sanzionatorio poco rigoroso per le BCAA, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 91 372,17 |
0,00 |
– 91 372,17 |
|
|
|
|
|
Totale AT: |
EUR |
– 1 130 186,52 |
0,00 |
– 1 130 186,52 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
BE |
Condizionalità |
2008 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 389,17 |
0,00 |
– 3 389,17 |
|
Condizionalità |
2009 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 856,51 |
0,00 |
– 1 856,51 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 89,72 |
0,00 |
– 89,72 |
|
Condizionalità |
2009 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 527 302,79 |
0,00 |
– 527 302,79 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 568,84 |
0,00 |
– 568,84 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 20,77 |
0,00 |
– 20,77 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 538 273,49 |
0,00 |
– 538 273,49 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 94,12 |
0,00 |
– 94,12 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 535 293,19 |
– 794,71 |
– 534 498,48 |
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
– 1 606 888,60 |
– 794,71 |
– 1 606 093,89 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
BG |
Vino — Ristrutturazione |
2010 |
Misure di ristrutturazione non ammissibili |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 16 046,31 |
0,00 |
– 16 046,31 |
|
Vino — Ristrutturazione |
2011 |
Misure di ristrutturazione non ammissibili |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 27 397,90 |
0,00 |
– 27 397,90 |
|
Vino — Ristrutturazione |
2012 |
Misure di ristrutturazione non ammissibili |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 97 089,53 |
0,00 |
– 97 089,53 |
|
Vino — Ristrutturazione |
2013 |
Misure di ristrutturazione non ammissibili |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 33 338,19 |
0,00 |
– 33 338,19 |
BG |
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2011 |
Mancata applicazione delle esclusioni previste dalla normativa |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 370 455,39 |
– 18 522,77 |
– 351 932,62 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2012 |
Mancata applicazione delle esclusioni previste dalla normativa |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 381 206,05 |
– 19 060,30 |
– 362 145,75 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Mancata applicazione delle esclusioni previste dalla normativa |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 248 886,64 |
– 12 444,33 |
– 236 442,31 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2011 |
Pagamenti indebiti, lacune nei controlli in loco, modello insufficiente per la relazione di controllo |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 521 954,26 |
0,00 |
– 521 954,26 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2012 |
Pagamenti indebiti, lacune nei controlli in loco, modello insufficiente per la relazione di controllo |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 808 560,83 |
0,00 |
– 808 560,83 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Pagamenti indebiti, lacune nei controlli in loco, modello insufficiente per la relazione di controllo |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 995 079,95 |
0,00 |
– 995 079,95 |
BG |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 13 598 952,95 |
0,00 |
– 13 598 952,95 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 77 724,05 |
0,00 |
– 77 724,05 |
BG |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 14 660 582,12 |
0,00 |
– 14 660 582,12 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 7 964,58 |
0,00 |
– 7 964,58 |
|
|
|
|
|
Totale BG: |
EUR |
– 31 845 238,75 |
– 50 027,40 |
– 31 795 211,35 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
CZ |
Vino — Ristrutturazione |
2010 |
Forme non ammissibili di protezione dei vigneti dagli uccelli selvatici |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 690 350,42 |
0,00 |
– 690 350,42 |
|
Vino — Ristrutturazione |
2011 |
Forme non ammissibili di protezione dei vigneti dagli uccelli selvatici |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 865 307,63 |
0,00 |
– 865 307,63 |
|
Vino — Ristrutturazione |
2012 |
Forme non ammissibili di protezione dei vigneti dagli uccelli selvatici |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 567 540,99 |
0,00 |
– 567 540,99 |
|
|
|
|
|
Totale CZ: |
EUR |
– 2 123 199,04 |
0,00 |
– 2 123 199,04 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
DE |
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2010 |
Spese non ammissibili per la costruzione di un impianto di magazzinaggio |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 430 654,77 |
0,00 |
– 430 654,77 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2009 |
Carenza in un controllo su un criterio di riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 77 966,78 |
0,00 |
– 77 966,78 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2010 |
Carenza in un controllo su un criterio di riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 153 735,28 |
0,00 |
– 153 735,28 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2011 |
Carenza in un controllo su un criterio di riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 70 057,05 |
0,00 |
– 70 057,05 |
DE |
Condizionalità |
2009 |
Sanzioni poco rigorose per il CGO 7, anno di domanda 2008 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 190 178,10 |
– 379,60 |
– 189 798,50 |
|
Condizionalità |
2010 |
Sanzioni poco rigorose per il CGO 7, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 150 339,66 |
– 300,08 |
– 150 039,58 |
|
Condizionalità |
2011 |
Sanzioni poco rigorose per il CGO 7, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 158 485,49 |
– 316,34 |
– 158 169,15 |
|
Condizionalità |
2009 |
Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 929 816,78 |
– 126,22 |
– 3 929 690,56 |
|
Condizionalità |
2010 |
Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 573 164,56 |
0,00 |
– 3 573 164,56 |
|
Condizionalità |
2011 |
Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 463 572,31 |
0,00 |
– 3 463 572,31 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 12 197 970,78 |
– 1 122,24 |
– 12 196 848,54 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EE |
Condizionalità |
2010 |
1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 123 269,50 |
0,00 |
– 123 269,50 |
|
Condizionalità |
2011 |
1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1,71 |
0,00 |
– 1,71 |
|
Condizionalità |
2012 |
Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di un requisito del CGO 4, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 163 434,31 |
0,00 |
– 163 434,31 |
|
Condizionalità |
2011 |
Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 143 245,25 |
0,00 |
– 143 245,25 |
|
Condizionalità |
2012 |
Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3,33 |
0,00 |
– 3,33 |
|
Condizionalità |
2010 |
Mancato controllo del CGO 6, mancata applicazione di sanzioni per notifiche tardive e modifica di sanzioni, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 22 887,71 |
– 45,78 |
– 22 841,93 |
|
|
|
|
|
Totale EE: |
EUR |
– 452 841,81 |
– 45,78 |
– 452 796,03 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
ES |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Inefficacia dell'analisi dei rischi |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 3 586 250,48 |
0,00 |
– 3 586 250,48 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Inefficacia dell'analisi dei rischi |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 1 866 977,31 |
0,00 |
– 1 866 977,31 |
ES |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2008 |
Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 389 865,14 |
– 1 949,33 |
– 387 915,81 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2008 |
Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 201 023,75 |
– 1 005,12 |
– 200 018,63 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2008 |
Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
25,00 % |
EUR |
– 9 290 513,97 |
– 46 452,57 |
– 9 244 061,40 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 445 642,75 |
– 2 228,22 |
– 443 414,53 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 283 917,17 |
– 1 419,59 |
– 282 497,58 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
25,00 % |
EUR |
– 10 345 263,99 |
– 51 726,32 |
– 10 293 537,67 |
ES |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2007 |
Carenze nel SIPA e in relazione ai pascoli permanenti, anno di domanda 2006 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 20 976,39 |
0,00 |
– 20 976,39 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2008 |
Carenze nel SIPA e in relazione ai pascoli permanenti, anno di domanda 2007 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 1 994,65 |
0,00 |
– 1 994,65 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Carenze nel SIPA e in relazione ai pascoli permanenti, anno di domanda 2008 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 294 932,52 |
0,00 |
– 294 932,52 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 580 604,92 |
– 479,70 |
– 580 125,22 |
ES |
Liquidazione dei conti — verifica di conformità |
2011 |
Errore materiale |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 18 603,55 |
0,00 |
– 18 603,55 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 27 326 566,59 |
– 105 260,85 |
– 27 221 305,74 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
FR |
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero |
2009 |
Correzione dovuta a ristrutturazione parziale invece che completa |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 69 980 526,56 |
0,00 |
– 69 980 526,56 |
|
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero |
2009 |
Correzione dovuta a una riduzione della quota invece di una completa ristrutturazione |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 8 734 375,00 |
0,00 |
– 8 734 375,00 |
|
Restituzioni all'esportazione — Animali vivi |
2010 |
Procedure non conformi ai regolamenti sulle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 94 156,69 |
0,00 |
– 94 156,69 |
|
Restituzioni all'esportazione — Animali vivi |
2011 |
Procedure non conformi ai regolamenti sulle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 120 146,09 |
0,00 |
– 120 146,09 |
|
Restituzioni all'esportazione — Animali vivi |
2012 |
Procedure non conformi ai regolamenti sulle restituzioni all'esportazione |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 33 062,27 |
0,00 |
– 33 062,27 |
FR |
Altri aiuti diretti — bovini |
2008 |
Notifiche tardive di spostamenti |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 39 685 694,63 |
– 198 428,46 |
– 39 487 266,17 |
|
Altri aiuti diretti — bovini |
2009 |
Notifiche tardive di spostamenti |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 41 704 273,69 |
– 208 521,38 |
– 41 495 752,31 |
|
Altri aiuti diretti — bovini |
2010 |
Notifiche tardive di spostamenti |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 41 590 433,76 |
– 83 423,53 |
– 41 507 010,23 |
|
Altri aiuti diretti — bovini |
2011 |
Notifiche tardive di spostamenti |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 300 981,50 |
– 618,22 |
– 300 363,28 |
|
Altri aiuti diretti — bovini |
2012 |
Notifiche tardive di spostamenti |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 41 102,74 |
0,00 |
– 41 102,74 |
FR |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Carenze nel funzionamento del SIG, primo pilastro, anno di domanda 2008 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 93 510 754,83 |
0,00 |
– 93 510 754,83 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel funzionamento del SIG, primo pilastro, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 100 407 258,08 |
0,00 |
– 100 407 258,08 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel funzionamento del SIG, primo pilastro, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 136 794 783,91 |
0,00 |
– 136 794 783,91 |
FR |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 137 445 484,49 |
– 51 680,63 |
– 137 393 803,86 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 4 203 961,06 |
0,00 |
– 4 203 961,06 |
|
Altri aiuti diretti |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 115 587,10 |
0,00 |
– 1 115 587,10 |
|
Altri aiuti diretti — Sementi |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 39 946,65 |
– 608,31 |
– 39 338,34 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 9 630 390,11 |
0,00 |
– 9 630 390,11 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 1 576 620,23 |
0,00 |
– 1 576 620,23 |
|
Altri aiuti diretti |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 968 446,88 |
0,01 |
– 968 446,89 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 37 597,17 |
0,00 |
– 37 597,17 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 5 914,26 |
0,00 |
– 5 914,26 |
|
Altri aiuti diretti |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
321,53 |
0,00 |
321,53 |
|
Altri aiuti diretti — Sementi |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 004,56 |
0,00 |
– 1 004,56 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 7 377,43 |
0,00 |
– 7 377,43 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 2 858,36 |
0,00 |
– 2 858,36 |
|
Altri aiuti diretti |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
105,15 |
0,00 |
105,15 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 137 992 099,19 |
0,00 |
– 137 992 099,19 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 4 605 692,86 |
0,00 |
– 4 605 692,86 |
|
Altri aiuti diretti |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 581 825,97 |
0,00 |
– 581 825,97 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 9 587 507,15 |
0,00 |
– 9 587 507,15 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 1 648 707,28 |
0,00 |
– 1 648 707,28 |
|
Altri aiuti diretti |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 930 705,93 |
0,00 |
– 930 705,93 |
FR |
Diritti all'aiuto |
2011 |
Superamento del massimale e applicazione errata della riduzione lineare |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 51 088 369,44 |
0,00 |
– 51 088 369,44 |
|
Diritti all'aiuto |
2012 |
Superamento del massimale e applicazione errata della riduzione lineare |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 89 806 974,13 |
0,00 |
– 89 806 974,13 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
– 984 274 193,32 |
– 543 280,52 |
– 983 730 912,80 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
HU |
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero |
2009 |
Silos nei locali |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 11 709 400,00 |
0,00 |
– 11 709 400,00 |
HU |
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2009 |
Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 152 928,36 |
0,00 |
– 152 928,36 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2010 |
Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 182 798,14 |
0,00 |
– 182 798,14 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2011 |
Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 121 313,14 |
0,00 |
– 121 313,14 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2012 |
Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 136 159,80 |
0,00 |
– 136 159,80 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2013 |
Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 114 906,70 |
0,00 |
– 114 906,70 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
– 12 417 506,14 |
0,00 |
– 12 417 506,14 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
IT |
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero |
2007 |
Interpretazione erronea della produzione di zucchero |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 68 011 872,95 |
0,00 |
– 68 011 872,95 |
|
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero |
2008 |
Interpretazione erronea della produzione di zucchero |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 4 083 338,77 |
0,00 |
– 4 083 338,77 |
|
Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero |
2009 |
Interpretazione erronea della produzione di zucchero |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 18 403 523,44 |
0,00 |
– 18 403 523,44 |
IT |
Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti |
2007 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 5 442,56 |
0,00 |
– 5 442,56 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2008 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 25 041,16 |
0,00 |
– 25 041,16 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2008 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 790 270,50 |
0,00 |
– 1 790 270,50 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2008 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 20 819,74 |
0,00 |
– 20 819,74 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2009 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 13 461,76 |
0,00 |
– 13 461,76 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2009 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 1 177 488,95 |
0,00 |
– 1 177 488,95 |
|
Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti |
2010 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 9 409,76 |
0,00 |
– 9 409,76 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2010 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
12 880,77 |
0,00 |
12 880,77 |
|
Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti |
2011 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 366,26 |
0,00 |
– 3 366,26 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2012 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 261,24 |
0,00 |
– 1 261,24 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2012 |
Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
427,98 |
0,00 |
427,98 |
IT |
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2008 |
Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 767 966,48 |
0,00 |
– 1 767 966,48 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2008 |
Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 7 653,03 |
0,00 |
– 7 653,03 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2009 |
Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
– 275 541,07 |
0,00 |
– 275 541,07 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2010 |
Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
3 549,05 |
0,00 |
3 549,05 |
|
Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi |
2011 |
Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni |
FORFETTARIA |
15,00 % |
EUR |
2 290,13 |
0,00 |
2 290,13 |
IT |
Misure promozionali |
2009 |
Assenza di controllo |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 173 822,13 |
0,00 |
– 173 822,13 |
|
Misure promozionali |
2009 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 701 700,28 |
0,00 |
– 701 700,28 |
|
Misure promozionali |
2010 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 497 130,75 |
0,00 |
– 497 130,75 |
|
Misure promozionali |
2008 |
Proroga non autorizzata del programma di promozione di prodotti lattiero-caseari nelle scuole |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 103 274,84 |
– 16 388,37 |
– 86 886,47 |
|
Misure promozionali |
2009 |
Proroga non autorizzata del programma di promozione di prodotti lattiero-caseari nelle scuole |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 258 332,75 |
0,00 |
– 258 332,75 |
IT |
Audit finanziario — superamento |
2010 |
Superamento dei massimali |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 9 590,84 |
– 9 590,84 |
0,00 |
|
Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento |
2010 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 4 006 192,72 |
– 4 006 192,72 |
0,00 |
|
Zucchero — entrate con destinazione specifica |
2010 |
Regime temporaneo per la ristrutturazione del settore dello zucchero — campagna di commercializzazione 08/09 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 3 821 654,32 |
– 3 821 654,32 |
0,00 |
|
Quote latte |
2010 |
Prelievi sul latte |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
193 832,77 |
193 832,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 104 955 175,60 |
– 7 659 993,48 |
– 97 295 182,12 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
LT |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2008 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 4 381 809,55 |
– 16 050,66 |
– 4 365 758,89 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 2 406,42 |
– 4,81 |
– 2 401,61 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 336,27 |
– 0,67 |
– 335,60 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2009 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 5 503 048,25 |
– 19 432,96 |
– 5 483 615,29 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 2 777,28 |
– 5,55 |
– 2 771,73 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 84,89 |
0,00 |
– 84,89 |
|
|
|
|
|
Totale LT: |
EUR |
– 9 890 462,66 |
– 35 494,65 |
– 9 854 968,01 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
RO |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 60 723 392,19 |
– 2 629 950,76 |
– 58 093 441,43 |
|
Altri aiuti diretti — colture energetiche |
2010 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 185 062,92 |
– 370,13 |
– 184 692,79 |
|
Altri aiuti diretti |
2010 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 83 561,22 |
– 7 140,83 |
– 76 420,39 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 34 885 948,11 |
– 765 982,00 |
– 34 119 966,11 |
|
Altri aiuti diretti |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 40 279,67 |
0,00 |
– 40 279,67 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 14 498,34 |
– 29,00 |
– 14 469,34 |
|
Altri aiuti diretti — colture energetiche |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 23,62 |
– 0,05 |
– 23,57 |
|
Altri aiuti diretti |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
6,62 |
0,01 |
6,61 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 40 874,57 |
0,00 |
– 40 874,57 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
98 628,64 |
0,00 |
98 628,64 |
|
Altri aiuti diretti — colture energetiche |
2012 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
6,51 |
0,00 |
6,51 |
|
|
|
|
|
Totale RO: |
EUR |
– 95 874 998,87 |
– 3 403 472,76 |
– 92 471 526,11 |
Totali/voce di bilancio:
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
– 1 284 095 228,68 |
– 11 799 492,39 |
– 1 272 295 736,29 |
Voce di bilancio:
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
AT |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Mancata verifica di tutte le parcelle per la misura agroambientale durante i controlli in loco |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 172 799,00 |
0,00 |
– 172 799,00 |
|
|
|
|
|
Totale AT: |
EUR |
– 172 799,00 |
0,00 |
– 172 799,00 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
BE |
Condizionalità |
2008 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 132,46 |
0,00 |
– 132,46 |
|
Condizionalità |
2009 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 653,95 |
0,00 |
– 1 653,95 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1,14 |
0,00 |
– 1,14 |
|
Condizionalità |
2009 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 295,08 |
0,00 |
– 1 295,08 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 113,50 |
0,00 |
– 113,50 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 24,08 |
0,00 |
– 24,08 |
|
Condizionalità |
2010 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 618,32 |
0,00 |
– 3 618,32 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 319,78 |
0,00 |
– 319,78 |
|
Condizionalità |
2011 |
Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 6 628,40 |
0,00 |
– 6 628,40 |
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
– 13 786,71 |
0,00 |
– 13 786,71 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
BG |
Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013) |
2010 |
Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 578 205,77 |
0,00 |
– 578 205,77 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 056 462,98 |
0,00 |
– 1 056 462,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013) |
2011 |
Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 2 261,71 |
0,00 |
– 2 261,71 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 26 659,78 |
0,00 |
– 26 659,78 |
BG |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nel SIPA-SIG, misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 053 616,25 |
0,00 |
– 1 053 616,25 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
27 637,25 |
0,00 |
27 637,25 |
BG |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2009 |
Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 130 931,01 |
0,00 |
– 1 130 931,01 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2010 |
Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 2 900 737,58 |
0,00 |
– 2 900 737,58 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2011 |
Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 39 805,58 |
0,00 |
– 39 805,58 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2012 |
Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 497 441,06 |
0,00 |
– 497 441,06 |
BG |
Sviluppo rurale FEAOG (2000-2006) — Assistenza tecnica |
2011 |
Inosservanza relativamente alla misura 511 |
UNA TANTUM |
100,00 % |
EUR |
– 151 668,00 |
0,00 |
– 151 668,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2010 |
Vari casi di inosservanza relativamente alle misure M312 e M322 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 10 606 528,94 |
0,00 |
– 10 606 528,94 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2011 |
Vari casi di inosservanza relativamente alle misure M312 e M322 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 4 401 144,55 |
0,00 |
– 4 401 144,55 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Vari casi di inosservanza relativamente alle misure M312 e M322 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 4 378 829,25 |
0,00 |
– 4 378 829,25 |
BG |
Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013) |
2011 |
Doppio addebito di spese di riunione |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 924,76 |
0,00 |
– 924,76 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2010 |
Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 85 150,30 |
0,00 |
– 85 150,30 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2011 |
Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 284 234,10 |
0,00 |
– 284 234,10 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2012 |
Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 639 466,76 |
0,00 |
– 639 466,76 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2013 |
Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 580 221,14 |
0,00 |
– 580 221,14 |
|
Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013) |
2010 |
Verifica insufficiente della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 648,51 |
0,00 |
– 648,51 |
|
Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013) |
2011 |
Verifica insufficiente della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 4 495,26 |
0,00 |
– 4 495,26 |
|
Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013) |
2012 |
Verifica insufficiente della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 5 406,06 |
0,00 |
– 5 406,06 |
|
|
|
|
|
Totale BG: |
EUR |
– 28 397 202,10 |
0,00 |
– 28 397 202,10 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
DE |
Condizionalità |
2009 |
Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 330 782,29 |
0,00 |
– 330 782,29 |
|
Condizionalità |
2010 |
Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 322 006,97 |
0,00 |
– 322 006,97 |
|
Condizionalità |
2011 |
Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 351 121,54 |
0,00 |
– 351 121,54 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 1 003 910,80 |
0,00 |
– 1 003 910,80 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EE |
Condizionalità |
2010 |
1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 86 527,00 |
0,00 |
– 86 527,00 |
|
Condizionalità |
2011 |
1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
456,86 |
0,00 |
456,86 |
|
Condizionalità |
2012 |
1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
603,29 |
0,00 |
603,29 |
|
Condizionalità |
2012 |
Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di un requisito del CGO 4, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 90 866,75 |
0,00 |
– 90 866,75 |
|
Condizionalità |
2011 |
Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 89 214,59 |
0,00 |
– 89 214,59 |
|
Condizionalità |
2012 |
Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
455,76 |
0,00 |
455,76 |
|
|
|
|
|
Totale EE: |
EUR |
– 265 092,43 |
0,00 |
– 265 092,43 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
ES |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 479,90 |
0,00 |
– 1 479,90 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 978 849,95 |
0,00 |
– 978 849,95 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nei controlli in loco |
UNA TANTUM |
100,00 % |
EUR |
– 12 597,37 |
0,00 |
– 12 597,37 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 720,85 |
0,00 |
– 1 720,85 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 096 710,18 |
0,00 |
– 1 096 710,18 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli in loco |
UNA TANTUM |
100,00 % |
EUR |
– 32 261,41 |
0,00 |
– 32 261,41 |
ES |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 22 983,32 |
0,00 |
– 22 983,32 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 451 758,84 |
0,00 |
– 451 758,84 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
3,22 |
0,00 |
3,22 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
268,60 |
0,00 |
268,60 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 21 372,70 |
0,00 |
– 21 372,70 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Carenze nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 601 583,12 |
0,00 |
– 601 583,12 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 3 221 045,82 |
0,00 |
– 3 221 045,82 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
FR |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2009 |
Carenze nel funzionamento del SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2008 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 14 456 604,50 |
0,00 |
– 14 456 604,50 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nel funzionamento del SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 16 193 248,79 |
– 14 486 350,16 |
– 1 706 898,63 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nel funzionamento del SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
0,00 % |
EUR |
– 19 491 684,44 |
0,00 |
– 19 491 684,44 |
FR |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 7 299 553,84 |
– 6 146 925,42 |
– 1 152 628,42 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 6 946 695,98 |
– 62 851,32 |
– 6 883 844,66 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 20 046,89 |
0,00 |
– 20 046,89 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 4 455 428,10 |
– 11 315,10 |
– 4 444 113,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 6 185 646,07 |
0,00 |
– 6 185 646,07 |
FR |
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (fascicoli distrutti) |
ESTRAPOLATA |
2,50 % |
EUR |
– 450 688,26 |
0,00 |
– 450 688,26 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (fascicoli distrutti) |
ESTRAPOLATA |
2,50 % |
EUR |
– 450 688,26 |
0,00 |
– 450 688,26 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2010 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 200 489,14 |
0,00 |
– 200 489,14 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2011 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 67 364,26 |
0,00 |
– 67 364,26 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 283 029,20 |
0,00 |
– 283 029,20 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 97 146,22 |
0,00 |
– 97 146,22 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2010 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta) |
ESTRAPOLATA |
3,50 % |
EUR |
– 941 086,34 |
0,00 |
– 941 086,34 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2011 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta) |
ESTRAPOLATA |
3,50 % |
EUR |
– 496 893,06 |
0,00 |
– 496 893,06 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta) |
ESTRAPOLATA |
3,50 % |
EUR |
– 463 037,93 |
0,00 |
– 463 037,93 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta) |
ESTRAPOLATA |
3,50 % |
EUR |
– 711 789,53 |
0,00 |
– 711 789,53 |
FR |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 593 202,58 |
– 338,82 |
– 1 592 863,76 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 22 599 169,32 |
– 14 045,11 |
– 22 585 124,21 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 2 086 278,69 |
– 66,59 |
– 2 086 212,10 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 8 979 022,05 |
– 3,78 |
– 8 979 018,27 |
FR |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Mancata verifica del calcolo della densità del bestiame durante i controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 208 364,56 |
0,00 |
– 208 364,56 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Mancata verifica del calcolo della densità del bestiame durante i controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 140 966,63 |
0,00 |
– 140 966,63 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Mancata verifica del calcolo della densità del bestiame durante i controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 395 152,92 |
0,00 |
– 395 152,92 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
– 115 213 277,56 |
– 20 721 896,30 |
– 94 491 381,26 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
LT |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2008 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 1 478 818,01 |
– 200 608,66 |
– 1 278 209,35 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2009 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 347,40 |
0,00 |
– 347,40 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
4 533,21 |
0,00 |
4 533,21 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2009 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 2 290 292,11 |
– 1 030 733,22 |
– 1 259 558,89 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 1 145 968,82 |
– 1 143 299,68 |
– 2 669,14 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
1 519,76 |
0,00 |
1 519,76 |
|
|
|
|
|
Totale LT: |
EUR |
– 4 909 373,37 |
– 2 374 641,56 |
– 2 534 731,81 |
MS |
Misura |
FY |
Motivazione |
Tipo |
Correzione % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
RO |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 22 850 154,78 |
– 6 418 693,16 |
– 16 431 461,62 |
|
Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013) |
2010 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 8 507 107,30 |
– 1 459 929,21 |
– 7 047 178,09 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 13 471 514,97 |
– 2 311 644,65 |
– 11 159 870,32 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 129 773,68 |
481,74 |
– 130 255,42 |
|
Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013) |
2011 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
10 435,76 |
0,00 |
10 435,76 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 924 121,26 |
– 330 203,99 |
– 1 593 917,27 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
394 552,63 |
0,00 |
394 552,63 |
|
Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013) |
2012 |
Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
60 445,30 |
0,00 |
60 445,30 |
|
|
|
|
|
Totale RO: |
EUR |
– 46 417 238,30 |
– 10 519 989,27 |
– 35 897 249,03 |
Totali/voce di bilancio:
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
– 199 613 726,09 |
– 33 616 527,13 |
– 165 997 198,96 |
Rettifiche
23.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/66 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 1o dicembre 2010 )
Pagina 15, allegato, colonna «Ragione sociale della società»
anziché:
«Sinopec Shanghai Petrochemical Company»
leggi:
«Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd»