ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
23 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano ( 1 )

22

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/99 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz de Valencia/Arròs de València (DOP)]

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/100 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)]

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/101 della Commissione, del 22 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (PESC) 2015/102 del comitato politico e di sicurezza, del 20 gennaio 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/4/2014 (ATALANTA/1/2015)

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 53]

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan ( GU L 315 dell'1.12.2010 )

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/96 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, il regolamento (UE) n. 167/2013 ha istituito un sistema organico di omologazione UE e un sistema rafforzato di vigilanza del mercato per i veicoli agricoli e forestali e i loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

(2)

Il termine «veicoli agricoli e forestali» copre una vasta gamma di tipi di veicoli diversi muniti di uno o più assi e di 2, 4 o più ruote o cingoli, ad esempio trattori a ruote, trattori a cingoli, rimorchi e attrezzature trainate, utilizzati per una serie di scopi agricoli e forestali diversi, compresi i veicoli per uso speciale.

(3)

A seguito della richiesta del Parlamento europeo e al fine di semplificare e di accelerare l'adozione della normativa in materia di omologazione, nella legislazione dell'Unione relativa all'omologazione dei veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo in base al quale il legislatore, attraverso la procedura legislativa ordinaria, si limita a stabilire regole e principi fondamentali e delega alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle prescrizioni tecniche dettagliate. In linea con questo principio, il regolamento n. 167/2013 stabilisce i requisiti fondamentali di sicurezza funzionale, sicurezza sul lavoro e compatibilità ambientale e delega alla Commissione il potere di definire le specifiche tecniche corrispondenti in atti delegati.

(4)

È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le prestazioni ambientali e le prestazioni delle unità di propulsione.

(5)

Nel 2010 la Commissione ha elaborato una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (2). Tale strategia proponeva che l'Unione agisse negli ambiti in cui può avere un chiaro valore aggiunto e integrare le azioni intraprese dall'industria e dalle autorità pubbliche nazionali e regionali. Tali azioni dovrebbero mirare a migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli e contemporaneamente a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica dell'Unione. In particolare, è necessario ridurre considerevolmente le emissioni di idrocarburi dei veicoli agricoli e forestali per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite d'inquinamento. Tale obiettivo va raggiunto non soltanto riducendo le emissioni di idrocarburi dallo scarico e le emissioni per evaporazione di questi veicoli, ma anche contribuendo a ridurre i livelli di particelle volatili.

(6)

Facendo riferimento alle disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il presente regolamento stabilisce i valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, da applicare in fasi successive, e la procedura di prova per i motori a combustione interna destinati alla propulsione dei veicoli agricoli o forestali. I limiti di emissione delle fasi IIIA, IIIB e IV per i motori dei veicoli agricoli e forestali, stabilendo limiti ambiziosi di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e allineandosi alle norme internazionali, costituiscono una delle misure intese a ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi.

(7)

È necessario un metodo standardizzato di misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di biossido di carbonio dei motori dei veicoli agricoli e forestali per garantire l'assenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, clienti e utenti devono anche disporre di informazioni oggettive e precise.

(8)

Uno degli obiettivi principali della legislazione dell'Unione sull'omologazione dei veicoli è far sì che l'immissione sul mercato di veicoli, componenti ed entità tecniche nuovi garantisca un livello elevato di tutela dell'ambiente. Tale obiettivo non dovrebbe essere pregiudicato dal montaggio di parti o equipaggiamenti dopo che i veicoli sono stati immessi sul mercato o sono entrati in circolazione. Dovrebbero perciò essere adottate misure adeguate affinché parti o equipaggiamenti che possono essere montati sui veicoli agricoli e forestali e che possono pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali per la tutela dell'ambiente siano oggetto di controlli preventivi da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato. Tali misure dovrebbero consistere in disposizioni tecniche relative alle prescrizioni che tali parti o equipaggiamenti devono soddisfare.

(9)

La direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevedeva l'omologazione CE di veicoli completi dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side come i veicoli agricoli e forestali. Anche tali tipi di veicoli dovrebbero quindi essere disciplinati dal presente regolamento per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle loro unità di propulsione, a condizione che il tipo di veicolo in questione rientri in una categoria di veicoli di cui al regolamento (UE) n. 167/2013.

(10)

Alla luce del progresso tecnico è necessario adeguare le prescrizioni tecniche definite negli allegati di tale direttiva. Le categorie di motori, i valori limite e le date di attuazione ivi riportati dovrebbero essere allineati alle future modifiche della direttiva 97/68/CE conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 167/2013.

(11)

Le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante non dovrebbero applicarsi ai veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE fino alla data in cui tali motori diventeranno oggetto di tale direttiva. Tuttavia, ai veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE può essere concessa l'omologazione di veicoli completi a norma del presente regolamento.

(12)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (5), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). Nella comunicazione «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio. Le prescrizioni stabilite nelle direttive abrogate dal regolamento (UE) n. 167/2013 vanno pertanto sostituite, ove opportuno, con riferimenti ai corrispondenti regolamenti UNECE.

(13)

La possibilità di applicare i regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE dei veicoli come base della normativa dell'Unione è prevista nel regolamento (UE) n. 167/2013. In conformità a tale regolamento, l'omologazione a norma dei regolamenti UNECE applicabili su base equivalente alla legislazione dell'Unione va considerata omologazione UE in conformità al medesimo regolamento e ai suoi atti delegati e di esecuzione.

(14)

L'uso dei regolamenti UNECE su base equivalente alla legislazione dell'Unione consente di evitare doppioni non solo a livello di prescrizioni tecniche, ma anche a livello delle certificazioni e delle procedure amministrative. Inoltre, un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale dovrebbe facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e dunque aumentare la competitività dell'industria dell'Unione.

(15)

Tenendo conto della portata e dell'impatto dell'azione proposta sul settore in questione, le misure dell'Unione contenute nel presente regolamento sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali e di sicurezza stabiliti, in particolare l'omologazione di veicoli nell'Unione. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente mediante azioni dei singoli Stati membri.

(16)

Poiché le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali sono essenziali per l'omologazione di tali veicoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e le procedure di prova dettagliate per quanto riguarda le prestazioni ambientali e delle unità di propulsione relativamente alle emissioni inquinanti e ai livelli sonori esterni ammissibili e l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei loro motori e sistemi, componenti ed entità tecniche a norma del regolamento (UE) n. 167/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 167/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«inquinanti emessi», emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante dallo scarico;

2)

«sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico», il passaggio dei gas di scarico attraverso un dispositivo o un sistema deputato ad alterare chimicamente o fisicamente gli inquinanti emessi prima del loro rilascio nell'atmosfera, compresi catalizzatori, filtri antiparticolato o qualsiasi altro componente, sistema, o entità tecnica per la riduzione o il trattamento delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico del motore;

3)

«sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne», tutti i componenti e le entità tecniche che compongono il sistema di scarico e il silenziatore, compresi il sistema di scarico, il sistema di aspirazione dell'aria, il silenziatore o qualsiasi sistema, componente e entità tecnica che influiscano sui livelli sonori esterni ammissibili emessi dal veicolo agricolo o forestale, di un tipo montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione;

4)

«dispositivo antinquinamento», un componente, un sistema o un'entità tecnica che fa parte del sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico;

5)

«dispositivo antinquinamento di ricambio», un componente, un sistema o un'entità tecnica, destinato a sostituire, in parte o completamente, un sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico su un veicolo omologato a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 e del presente regolamento;

6)

«tipo di motore», una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'appendice 1 dell'allegato II della direttiva 97/68/CE;

7)

«motore capostipite», un motore rappresentativo dell'unità di propulsione o della famiglia di motori, come definiti al punto 7 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE;

8)

«famiglia di motori», un gruppo di motori di un costruttore, conformemente al punto 6 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE che, per progetto, si presume abbiano caratteristiche simili di emissione di inquinanti dallo scarico e che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento;

9)

«motore di ricambio», un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di un veicolo agricolo o forestale e che viene fornito unicamente a tale scopo;

10)

«elementi ausiliari», tutti gli equipaggiamenti, gli apparecchi e i dispositivi elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01;

11)

«potenza del motore», la potenza ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente;

12)

«potenza netta del motore», la potenza del motore ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente con gli elementi ausiliari e gli equipaggiamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 (6), determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento.

CAPO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

Articolo 3

Obblighi generali

1.   Il costruttore si assicura che tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione, tutti i motori nuovi e di ricambio immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione e tutti i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi, che possono incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo, immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione siano progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni d'uso normali e mantenuto in efficienza conformemente alle prescrizioni del costruttore, sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Il costruttore di veicoli, motori, sistemi, componenti e entità tecniche comprova all'autorità di omologazione, mediante dimostrazioni e prove fisiche, che i veicoli, i motori, i sistemi, i componenti e le entità tecniche messi a disposizione sul mercato, immatricolati o messi in servizio nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui agli articoli da 6 a 9 bis e agli allegati I e II della direttiva 97/68/CE.

3.   Il presente articolo non si applica ai tipi di veicoli da esportare in paesi terzi.

Articolo 4

Prescrizioni generali relative alle emissioni di inquinanti e ai livelli sonori esterni

1.   Il costruttore soddisfa le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti di cui agli allegati I e II.

Il costruttore soddisfa le prescrizioni relative ai livelli sonori esterni di cui all'allegato III.

2.   L'omologazione per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti dallo scarico e ai livelli sonori esterni può essere estesa dalle autorità di omologazione a versioni e varianti diverse del veicolo e a tipi e famiglie di motori, purché i parametri delle varianti del veicolo, dell'unità di propulsione e del sistema antinquinamento abbiano le medesime prestazioni o rientrino nei livelli di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 167/2013.

3.   Il costruttore comunica senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche che possono incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo agricolo e forestale dopo che il tipo di veicolo omologato è immesso sul mercato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013. L'obbligo di notifica comprende quanto segue:

a)

i parametri del tipo o della famiglia di motori, come stabiliti nell'allegato II della direttiva 97/68/CE e al punto 9 dell'allegato I del presente regolamento;

b)

il sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico del motore, come descritto al punto 6 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, al punto 9.1 dell'allegato I e al punto 3.2 dell'allegato II del presente regolamento;

c)

il sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne del veicolo, in conformità alle prescrizioni dell'allegato III.

4.   Oltre alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 14, il costruttore soddisfa le seguenti prescrizioni ambientali e dell'unità di propulsione:

a)

per quanto riguarda i carburanti di riferimento, le prescrizioni di cui all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 e all'allegato V della direttiva 97/68/CE;

b)

per quanto riguarda i dispositivi antinquinamento e i dispositivi antinquinamento di ricambio, le prescrizioni di cui all'appendice 5 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE;

c)

per quanto riguarda l'apparecchiatura di prova, le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 97/68/CE.

5.   Il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che le modifiche di cui al paragrafo 3 non riducono le prestazioni ambientali di un veicolo rispetto alle prestazioni ambientali dimostrate all'atto dell'omologazione.

6.   Il costruttore dimostra che i dispositivi antinquinamento di ricambio, che devono essere omologati a norma degli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione, sono omologati conformemente alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui al punto 4.1.1. dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, ove applicabili.

7.   I veicoli muniti di un dispositivo antinquinamento di ricambio soddisfano le stesse prescrizioni relative alle prove ambientali e rispettano gli stessi valori limite di emissione di sostanze inquinanti dei veicoli muniti di un dispositivo antinquinamento originale.

Articolo 5

Obblighi specifici relativi all'omologazione di veicoli o motori

1.   Il costruttore garantisce che le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico del tipo di motore non superino le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dallo scarico specificate per le categorie di motori e gli intervalli di potenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/68/CE.

2.   Il costruttore garantisce che le prestazioni dell'unità di propulsione corrispondano al livello comunicato all'autorità di omologazione nella documentazione fornita all'atto della messa a disposizione sul mercato del veicolo o prima della sua entrata in servizio.

L'uso di impianti di manipolazione, come definiti al punto 2.8 quater dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni è vietato, a norma del punto 4.1.1 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE.

3.   Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica dopo l'omologazione non invalidano automaticamente l'omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema antinquinamento.

Articolo 6

Prescrizioni per l'omologazione di motori in quanto entità tecniche

Per ottenere l'omologazione UE di un motore o di una famiglia di motori in quanto entità tecnica, in conformità alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento, il costruttore dimostra che i motori sono sottoposti alle prove e soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento e alla direttiva 97/68/CE.

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 7

Equivalenza delle omologazioni alternative

1.   Le autorità nazionali riconoscono le omologazioni alternative come equivalenti ad un'omologazione a norma del presente regolamento in conformità all'allegato IV.

2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al primo comma, per il riconoscimento di un'omologazione alternativa come equivalente a un'omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore garantisce un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, come richiesto al capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e nel corrispondente atto delegato.

Articolo 8

Misurazione delle emissioni di inquinanti

I servizi tecnici misurano le emissioni di inquinanti dallo scarico dei motori e dei veicoli agricoli e forestali conformemente alle disposizioni della direttiva 97/68/CE, come adeguate dalle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Misurazione del livello sonoro esterno

1.   Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli di gomma in conformità alle condizioni e ai metodi di prova di cui al punto 1.3.1 dell'allegato III.

2.   I servizi tecnici inoltre eseguono le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III e registrano i risultati in conformità alle disposizioni del punto 1.3.2.4 dell'allegato III.

3.   Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli di metallo in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III.

4.   I servizi tecnici inoltre eseguono le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.3 dell'allegato III e registrano i risultati.

Articolo 10

Prescrizioni relative alle prestazioni dell'unità di propulsione

Per la valutazione delle prestazioni dell'unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, le misurazioni della potenza netta del motore, della coppia e del consumo specifico di carburante si effettuano in conformità al regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01.

Articolo 11

Prescrizioni specifiche per l'omologazione di veicoli o motori

1.   Le omologazioni si possono rilasciare a veicoli muniti di motori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE.

2.   A decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della normativa che estende il campo di applicazione della direttiva 97/68/CE ai veicoli muniti di motori che attualmente non rientrano nel suo ambito di applicazione [o al più tardi il 1o gennaio 2018], gli Stati membri rifiutano di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento ai veicoli non conformi a tutte le prescrizioni del medesimo.

3.   Le omologazioni rilasciate a norma del primo comma cessano di essere valide tre anni dopo la data di entrata in vigore della normativa che estende il campo di applicazione della direttiva 97/68/CE a tali motori [o al più tardi il 31 dicembre 2018].

Con effetto dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri considerano i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi non più validi ai fini dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 167/2013 e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli.

4.   Ai fini dell'omologazione, le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 ter, 3 quater, e 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di motori delle categorie da L a R, sono posticipate di 3 anni. Anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, e all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013 sono posticipate di conseguenza.

5.   I motori di ricambio rispettano gli stessi valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare al momento dell'immissione sul mercato.

6.   Sui motori di ricambio è apposta una marcatura in conformità all'appendice dell'allegato I.

Articolo 12

Procedure di omologazione UE

Fatto salvo l'articolo 11 e con riserva dell'entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013, a richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione UE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di un veicolo nuovo e la vendita o l'uso di motori nuovi, se il veicolo o i motori interessati sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

Articolo 13

Messa a disposizione sul mercato o montaggio su un veicolo di dispositivi antinquinamento di ricambio

I dispositivi antinquinamento di ricambio, che sono anche coperti da un'omologazione del sistema relativa a un veicolo, non sono oggetto di nessuna omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento UE n. 167/2013.

Articolo 14

Regime di flessibilità

1.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli muniti di motori che soddisfano i requisiti dell'articolo 9 della direttiva 97/68/CE in regime di flessibilità, in conformità alle disposizioni dell'allegato V, a richiesta del costruttore e a condizione che un'autorità di omologazione abbia rilasciato la relativa autorizzazione all'entrata in servizio.

2.   Il regime di flessibilità di cui al paragrafo 1 si applica dal momento in cui ogni fase ha inizio e ha la medesima durata della fase stessa.

Il regime di flessibilità di cui al punto 1.2 dell'allegato V è limitato alla durata della fase III B o a un periodo di tre anni, laddove non esista una fase successiva.

3.   I tipi di veicoli messi in servizio in regime di flessibilità sono muniti di tipi di motori conformi alle disposizioni dell'allegato V.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  COM(2010) 186 def. del 28.4.2010.

(3)  Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

(5)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(6)  GU L 257 del 30.9.2010, pag. 298.


ELENCO DEGLI ALLEGATI

Numero dell'allegato

Titolo dell'allegato

Pagina

I

Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali in quanto entità tecnica per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse

15

II

Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali muniti di un tipo di motore o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse

21

III

Prescrizioni relative alle emissioni sonore esterne

23

IV

Riconoscimento di omologazioni alternative

27

V

Disposizioni per i veicoli e i motori agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità di cui all'articolo 14

28


ALLEGATO I

Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali in quanto entità tecnica per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse

1.   Aspetti generali

Le disposizioni della direttiva 97/68/CE si applicano all'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali in quanto entità tecnica in termini di sostanze inquinanti emesse con i seguenti adeguamenti:

1.1.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come riferimenti ai veicoli agricoli e forestali.

1.2.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come riferimenti ai costruttori di veicoli.

1.3.

Ai fini del presente regolamento, le date per l'immissione sul mercato dei motori di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come date di prima messa in servizio di motori e veicoli.

1.4.

Ai fini del presente regolamento, le date per l'omologazione di tipi di motori e di famiglie di motori di cui alla direttiva 97/68/CE sono da intendersi come date per l'omologazione UE o nazionale di un tipo o di una famiglia di motori o di un tipo di veicolo.

2.   Domanda di omologazione UE di un tipo o di una famiglia di motori come entità tecnica

2.1.

La domanda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse deve essere presentata dal costruttore del motore o dal suo mandatario.

2.2.

La domanda di omologazione va accompagnata dalla documentazione informativa, in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera c), del medesimo.

2.3.

Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione va presentato un motore conforme alle caratteristiche del tipo di motore o del motore capostipite descritte nell'allegato I della direttiva 97/68/CE.

3.   Specifiche e prove

Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punti 4, 8 e 9, delle appendici 1 e 2, e degli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE.

4.   Omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche

In considerazione delle disposizioni per l'omologazione UE di cui ai capi da IV a VII, IX e X del regolamento (UE) n. 167/2013, le entità tecniche, i componenti e i sistemi che influiscono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali vanno omologati prima di essere immessi sul mercato o di essere messi in servizio per la prima volta.

Conformemente agli articoli 19 e 52 del regolamento (UE) n. 167/2013, tali prescrizioni si applicano in particolare a:

motori,

sistemi di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico,

sistema di abbattimento delle emissioni sonore esterne.

La documentazione informativa dell'omologazione deve essere conforme agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013.

5.   Marcatura del motore

Sul motore va apposta una marcatura in conformità alle prescrizioni dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 167/2013 e dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera h), del medesimo.

6.   Conformità della produzione

Oltre alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 167/2013, la conformità della produzione va verificata secondo le disposizioni del punto 5 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE.

7.   Notifica del rilascio delle omologazioni

Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di motore a norma del presente allegato o di un tipo di veicolo agricolo o forestale a norma dell'allegato II devono essere notificati dal costruttore agli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 31 e del capo XVI del regolamento (UE) n. 167/2013.

8.   Vigilanza del mercato

Visto l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 167/2013, la vigilanza del mercato va effettuata a norma degli atti di esecuzione adottati in conformità all'articolo 68, lettere g), j) e m), del medesimo.

9.   Famiglia di motori

9.1.   Parametri che definiscono la famiglia di motori

La famiglia di motori può essere definita in base a parametri fondamentali di progetto che devono essere comuni a tutti i motori della famiglia. In alcuni casi si possono avere interazioni fra i parametri. Affinché in una famiglia di motori siano inclusi solo motori con caratteristiche simili di emissione di sostanze inquinanti dallo scarico, occorre tenere conto anche di tali effetti.

Per essere considerati come appartenenti alla stessa famiglia di motori, i motori devono avere in comune i seguenti parametri fondamentali:

9.1.1.

Ciclo di combustione: 2 tempi/4 tempi

9.1.2.

Agente di raffreddamento: aria/acqua/olio

9.1.3.

Cilindrata unitaria

entro l'85 % e il 100 % della cilindrata più alta in seno alla famiglia di motori

9.1.4.

Metodo di aspirazione dell'aria: aspirazione naturale/sovralimentazione

9.1.5.

Tipo di carburante: diesel/benzina

9.1.6.

Tipo/struttura della camera di combustione

9.1.7.

Valvole e luci — configurazione, dimensione e numero

9.1.8.

Sistema di alimentazione del carburante

Per il diesel:

iniettore a pompa

pompa a cilindri allineati

pompa distributore

elemento singolo

iniettore unitario

Per la benzina:

carburatore

iniezione indiretta

iniezione diretta

9.1.9.

Caratteristiche varie

Ricircolo dei gas di scarico

Iniezione d'acqua/emulsione

Iniezione d'aria

Sistema di raffreddamento della sovralimentazione

Tipo di accensione (a compressione, a scintilla)

9.1.10.

Post-trattamento dei gas di scarico

Catalizzatore di ossidazione

Catalizzatore di riduzione

Catalizzatore a tre vie

Reattore termico

Filtro antiparticolato

9.2.   Scelta del motore capostipite

9.2.1.

Il motore capostipite della famiglia di motori deve essere scelto in base al criterio principale della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime dichiarato di coppia massima in conformità alle caratteristiche essenziali della famiglia di motori di cui all'appendice 2 dell'allegato II della direttiva 97/68/CE. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite sarà scelto in base al criterio secondario della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime nominale. In certi casi, l'autorità di omologazione può ritenere che il caso peggiore per quanto riguarda il livello di emissioni di una famiglia possa essere caratterizzato meglio sottoponendo a prova un secondo motore. L'autorità di omologazione può dunque selezionare un secondo motore da sottoporre a prova, sulla base di caratteristiche che indicano che esso può presentare i livelli massimi di emissioni all'interno di quella famiglia di motori.

9.2.2.

Se la famiglia di motori comprende motori che presentano altre caratteristiche variabili che potrebbero incidere sulle sostanze inquinanti emesse, anche queste caratteristiche devono essere identificate e considerate nella scelta del motore capostipite.

Appendice

Marcatura dei motori

1.

Tutti i motori omologati in quanto entità tecnica devono recare tutte le marcature a seguire:

a)

il marchio o la denominazione commerciale del costruttore del motore;

b)

il tipo di motore e, se del caso, la famiglia di motori nonché un numero di identificazione individuale;

c)

il marchio di omologazione UE in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera h, del regolamento (UE) n. 167/2013.

2.

La marcatura di cui al punto 1 deve permanere per tutta la vita utile del motore e restare chiaramente leggibile e indelebile. Se vengono utilizzate targhette o etichette, queste devono essere apposte in maniera tale che anche il fissaggio abbia una durata pari alla vita utile del motore e che non possano essere rimosse senza provocarne la distruzione o la deformazione.

3.

La marcatura di cui al punto 1 deve essere apposta su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. Tale marcatura deve essere apposta in modo tale da essere chiaramente visibile da una persona di altezza media dopo l'installazione completa del motore sul veicolo agricolo o forestale, compresi tutti i dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore. Se per rendere visibile la marcatura deve essere smontato un cofano, questo requisito si considera soddisfatto se l'intervento può essere eseguito facilmente.

In caso di incertezza circa il soddisfacimento di questo requisito, è ammessa una marcatura supplementare recante almeno il numero di identificazione del motore e il nome, la denominazione commerciale o il logo del costruttore. Tale marcatura supplementare deve essere apposta in prossimità o sopra un componente principale, che normalmente non debba essere sostituito durante la vita del motore e che sia facilmente accessibile senza l'uso di attrezzi durante i normali interventi di manutenzione, oppure deve essere apposta a una distanza considerevole dalla marcatura originale sul basamento del motore. Sia la marcatura originale che l'eventuale marcatura supplementare devono essere facilmente visibili dopo che il motore è stato completato con tutti i dispositivi ausiliari occorrenti per il suo funzionamento. È ammesso un cofano che soddisfi i requisiti di cui al precedente punto. La marcatura supplementare deve essere apposta, di preferenza direttamente sulla parte superiore del motore, in modo tale da garantirne la durata, per esempio mediante impressione a rilievo, oppure con un'etichetta o una targhetta che soddisfi i requisiti di cui al punto 2.

4.

La classificazione dei motori secondo il loro numero di identificazione deve consentire di determinare con precisione la sequenza di produzione.

5.

Prima di uscire dalla linea di produzione, i motori devono recare tutte le marcature prescritte.

6.

La posizione esatta delle marcature del motore deve essere indicata nella scheda tecnica in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera h), del regolamento (UE) n. 167/2013.

7.

Nel caso di motori di ricambio, è necessario applicare al motore una targhetta di metallo con la dicitura «MOTORE DI RICAMBIO».


ALLEGATO II

Prescrizioni per l'omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali muniti di un tipo di motore o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse

1.   Aspetti generali

Salvo diversa indicazione nel presente regolamento, si applicano le definizioni, i simboli, le abbreviazioni, le specifiche e le prove, le specifiche sulle verifiche della conformità della produzione, i parametri che definiscono la famiglia di motori e la scelta del motore capostipite di cui all'allegato I della direttiva 97/68/CE.

2.   Domanda di omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali

2.1.   Domanda di omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse

2.1.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse va presentata dal costruttore di veicoli agricoli e forestali o dal suo mandatario.

2.1.2.

Essa va accompagnata dalla scheda tecnica, in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013.

2.1.3.

In conformità alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento e dell'allegato VII della direttiva 97/68/CE, il costruttore deve presentare al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione un motore di un veicolo agricolo e forestale conforme alle caratteristiche del tipo di motore o del motore capostipite.

2.2.   Domanda di omologazione UE di un tipo di veicoli agricoli e forestali muniti di motore omologato

2.2.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse va presentata dal costruttore di veicoli agricoli e forestali o dal suo mandatario.

2.2.2.

Essa va accompagnata dalla scheda tecnica conforme al modello che figura negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 68, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 167/2013 e da una copia del certificato di omologazione UE del motore o della famiglia di motori, e, se del caso, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche installati sul tipo di veicoli agricoli e forestali.

3.   Specifiche e prove

3.1.   Aspetti generali

Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punti 4, 8 e 9, delle appendici 1 e 2, e degli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE.

3.2.   Installazione del motore sul veicolo

Il motore deve essere installato sul veicolo in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni concernenti l'omologazione del motore:

3.2.1.

la depressione all'aspirazione non deve superare quella specificata per il motore omologato,

3.2.2.

la contropressione allo scarico non deve superare quella specificata per il motore omologato.

3.3.   Gli elementi del veicolo che possono influire sulle sostanze inquinanti emesse devono essere progettati, costruiti e montati in modo da soddisfare le prescrizioni tecniche del presente regolamento nelle normali condizioni d'uso del veicolo e nonostante le vibrazioni cui possono essere soggetti.

4.   Omologazione

A qualsiasi tipo di veicolo agricolo e forestale munito di un motore per il quale sono stati rilasciati un certificato di omologazione in conformità all'allegato I del presente regolamento o un'omologazione equivalente conformemente all'allegato IV del presente regolamento va rilasciata una scheda di omologazione in conformità all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013.


ALLEGATO III

Prescrizioni relative alle emissioni sonore esterne

1.   Livelli sonori esterni ammissibili

1.1.   Strumenti di misura

La strumentazione, compresi i microfoni, i cavi e il parabrezza, se utilizzati, deve soddisfare le prescrizioni per gli strumenti di classe 1 di cui alla norma IEC 61672-1:2002. I filtri devono soddisfare le prescrizioni per gli strumenti di classe 1 di cui alla norma IEC 61260:1995.

1.2.   Condizioni di misurazione

Le misurazioni vanno effettuate sui veicoli agricoli e forestali con massa a vuoto in ordine di marcia, in una zona aperta e sufficientemente silenziosa (rumore ambientale e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro esterno da misurare).

Tale zona può essere, per esempio, uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, è praticamente piana; può essere rivestita di cemento, asfalto o materiale analogo e non può essere coperta di neve farinosa, erba alta, terra smossa o ceneri.

Il rivestimento della pista di prova deve essere tale che gli pneumatici non producano rumore eccessivo. Questa condizione è valida soltanto per la misurazione del rumore esterno prodotto dai veicoli agricoli e forestali in movimento.

Le misurazioni vanno fatte con tempo sereno e vento debole. Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento può rimanere nelle vicinanze del veicolo agricolo o forestale o del microfono, poiché la presenza di spettatori nelle vicinanze del veicolo agricolo e forestale o del microfono può influenzare sensibilmente le letture dello strumento. In sede di lettura, ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale va scartata.

1.3.   Metodo di misurazione

1.3.1.   Misurazione del livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali in movimento

Si devono effettuare almeno due misurazioni su ciascun lato del veicolo agricolo e forestale. Si possono effettuare misurazioni preliminari di regolazione, che però non vanno prese in considerazione.

Il microfono si deve collocare a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del veicolo agricolo e forestale, misurata secondo la perpendicolare PP′ a tale asse (figura 1).

Sulla pista di prova si devono tracciare due linee AÀ e BB′ parallele alla linea PP′ e situate 10 metri davanti e dietro a tale linea. I veicoli agricoli e forestali si devono portare a velocità costante fino alla linea AÀ, alle condizioni di seguito specificate. Successivamente si deve spingere a fondo l'acceleratore il più rapidamente possibile e lo si deve mantenere in questa posizione fino a che la parte posteriore dei veicoli agricoli e forestali non supera la linea BB′; dopo di che si deve riportare l'acceleratore al minimo, ancora una volta il più rapidamente possibile. Se il veicolo agricolo o forestale è agganciato ad un rimorchio, quest'ultimo non va considerato nel determinare il superamento della linea BB′.

Il livello sonoro massimo rilevato costituisce il risultato della misurazione.

Figura 1

Image

1.3.1.1.   La velocità di prova deve essere tre quarti della velocità massima di progetto (vmax) dichiarata dal costruttore, raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada.

1.3.1.2.   Interpretazione dei risultati

1.3.1.2.1.

Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione si ottiene sottraendo 1 dB (A) dal valore letto sullo strumento.

1.3.1.2.2.

Le misurazioni sono considerate valide se la differenza fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo agricolo e forestale non supera 2 dB (A).

1.3.1.2.3.

Il risultato della prova è il livello sonoro più elevato misurato. Se tale valore supera di 1 dB (A) il livello sonoro massimo ammissibile per la categoria di veicoli agricoli e forestali sottoposta a prova, si deve procedere a una seconda serie di due misurazioni. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti.

1.3.2.   Misurazione del livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali fermi

1.3.2.1.   Posizione del fonometro

Il punto di misura è il punto X indicato nella figura 2, che si trova a una distanza di 7 metri dalla superficie più vicina del veicolo agricolo e forestale. Il microfono va collocato a 1, 2 metri dal suolo.

1.3.2.2.   Numero di misurazioni: si devono effettuare almeno due misurazioni.

1.3.2.3.   Condizioni di prova dei veicoli agricoli e forestali

Il motore di un veicolo agricolo e forestale senza regolatore di velocità va portato al regime che dà un numero di giri equivalente a tre quarti del numero di giri al minuto corrispondente alla potenza massima del motore, secondo il costruttore del veicolo agricolo e forestale. Il numero di giri del motore al minuto va misurato con uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un tachimetro. Se il motore è munito di un regolatore di velocità, che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima, lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore.

Prima di procedere alle misurazioni, il motore va portato alla sua temperatura normale di funzionamento.

1.3.2.4.   Interpretazione dei risultati

Tutte le letture del livello sonoro esterno vanno indicate nel verbale. La potenza del motore va registrata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Nel verbale deve figurare anche il carico del veicolo agricolo e forestale.

Le misurazioni sono considerate valide se la differenza fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo agricolo e forestale non supera 2 dB (A).

Il valore più elevato registrato costituisce il risultato della misurazione.

1.3.3.   Disposizioni per le prove dei livelli sonori esterni dei veicoli della categoria C con cingoli di metallo in movimento

Per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli di metallo, il rumore in movimento va misurato con la massa a vuoto in ordine di marcia a una velocità costante di 5 km/h (+/– 0,5 km/h), con il motore al regime nominale, su uno strato di sabbia umida, come specificato al paragrafo 5.3.2 della norma ISO 6395:2008. Il microfono va collocato in conformità alle disposizioni del punto 1.3.1. Il valore del rumore misurato va riportato nel verbale di prova.

2.   Dispositivo di scappamento (silenziatore)

2.1.

Se il veicolo agricolo e forestale è munito di un dispositivo destinato a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si applicano le prescrizioni della presente sezione. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per garantire la conformità al livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto 2 si applicano anche al filtro.

La parte terminale del tubo di scappamento deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina.

Figura 2

Posizioni di misurazione per i veicoli agricoli e forestali fermi

Image

2.2.

Un disegno del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del veicolo agricolo e forestale.

2.3.

Sul silenziatore devono essere indicati in caratteri ben leggibili e indelebili la marca e il tipo.

2.4.

I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2.4.1.

i materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas;

2.4.2.

dispositivi adeguati devono garantire il mantenimento al loro posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata d'uso del silenziatore;

2.4.3.

i materiali assorbenti fibrosi devono resistere a una temperatura (°C) superiore almeno del 20 % alla temperatura di funzionamento che è possibile raggiungere nella parte del silenziatore in cui si trovano.


ALLEGATO IV

Riconoscimento di omologazioni alternative

Le seguenti omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione sono riconosciuti come equivalenti a un'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento:

a)

per le categorie di motori H, I, J e K (fase IIIA), di cui all'articolo 9, paragrafi 3 bis e 3 ter, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 3.1, 3.2 e 3.3, di detta direttiva;

b)

per le categorie di motori L, M, N e P (fase IIIB), di cui all'articolo 9, paragrafo 3 quater, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 4.1, 4.2 e 4.3, di detta direttiva;

c)

per le categorie di motori Q e R (fase IV), di cui all'articolo 9, paragrafo 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 5.1 e 5.2, di detta direttiva.


ALLEGATO V

Disposizioni per i veicoli e i motori agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità di cui all'articolo 14

1.   Azioni che il costruttore di veicoli agricoli e forestali deve compiere

1.1.   Salvo durante la fase III B, un costruttore di veicoli agricoli e forestali che desidera ricorrere al regime di flessibilità deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere sul mercato veicoli agricoli e forestali in conformità alle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di veicoli agricoli e forestali non deve superare i massimali indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2. I motori devono soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE.

1.1.1.   Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano in quell'intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha immesso sul mercato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha immesso sul mercato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.

1.1.2.   In alternativa al punto 1.1.1, il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, per ciascun intervallo di potenza, non deve superare i seguenti massimali:

Intervallo di potenza del motore P (kW)

Numero di veicoli

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.   Durante la fase III B, un costruttore di veicoli che desidera ricorrere al regime di flessibilità deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere sul mercato veicoli agricoli e forestali in conformità alle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di veicoli agricoli e forestali non deve superare i massimali indicati ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori devono soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE.

1.2.1.   Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascun intervallo di potenza, il 40 % del numero annuale di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato dal costruttore di veicoli, muniti di motori che rientrano in quella categoria di motori (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.

1.2.2.   In alternativa al punto 1.2.1, il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, per ciascun intervallo di potenza, non deve superare i seguenti massimali:

Intervallo di potenza del motore P (kW)

Numero di veicoli

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.   Il produttore di veicoli deve allegare alla domanda che presenta all'autorità di omologazione le seguenti informazioni:

a)

un campione delle etichette da applicare su ogni veicolo agricolo e forestale su cui sarà installato un motore immesso sul mercato in regime di flessibilità. Le etichette devono recare il testo seguente: «VEICOLO AGRICOLO E FORESTALE N … (sequenza di veicoli) DI …(numero totale di veicoli nel rispettivo intervallo di potenza) CON MOTORE N … E OMOLOGAZIONE [ad esempio secondo le disposizioni della direttiva 97/68/CE o omologazione alternativa riconosciuta in conformità all'allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione]»;

b)

un campione dell'etichetta supplementare da applicare sul motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2.

1.4.   Il costruttore di veicoli agricoli e forestali deve mettere a disposizione dell'autorità di omologazione qualsiasi informazione relativa all'attuazione del regime di flessibilità che detta autorità richieda per prendere una decisione.

1.5.   Ogni dodici mesi il costruttore di veicoli deve presentare una relazione sull'attuazione dei regimi di flessibilità che sta utilizzando alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro in cui i veicoli agricoli e forestali sono immessi sul mercato. La relazione deve specificare i dati cumulativi riguardanti il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato in regime di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei veicoli e gli Stati membri nei quali i veicoli sono entrati in servizio. Questa procedura va seguita senza eccezioni per tutta la durata d'applicazione del regime di flessibilità.

2.   Azioni che il costruttore di motori deve compiere

2.1.   Un costruttore di motori può immettere motori sul mercato nel quadro del regime di flessibilità approvato a norma delle sezioni 1 e 3.

2.2.   Il costruttore di motori deve apporre sui motori in questione un'etichetta recante la seguente dicitura: «Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità» in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato XIII della direttiva 97/68/CE.

3.   Azioni che l'autorità di omologazione deve compiere

L'autorità di omologazione deve valutare il contenuto della domanda di ricorso al regime di flessibilità e i documenti ad essa allegati. Deve notificare al costruttore di veicoli agricoli e forestali la propria decisione di autorizzare o meno il ricorso al regime di flessibilità richiesto.


23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2014

che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione (2) specifica, sulla base del potere conferito dall'articolo 3, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012, il metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche di un gruppo che detengono posizioni lunghe o corte in relazione ad un particolare emittente. L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione stabilisce il metodo di calcolo sia delle posizioni in titoli azionari emessi che delle posizioni in debito sovrano emesso. Tuttavia, la formulazione vigente dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione fa riferimento unicamente alla soglia di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012 riguardante importanti posizioni corte nette in titoli azionari, mentre dovrebbe far riferimento anche alla soglia di notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 236/2012 riguardante importanti posizioni corte nette in debito sovrano.

(2)

Per evitare incertezza del diritto, il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione dovrebbe essere rettificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3.   Quando la posizione corta netta raggiunge o supera la soglia di notifica ai sensi degli articoli 5 e 7 o la soglia di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2012, un'entità giuridica di un gruppo notifica e comunica, ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012, la posizione corta netta su un particolare emittente, calcolata ai sensi del paragrafo 1, purché nessuna posizione corta netta a livello di gruppo calcolata conformemente al paragrafo 2 raggiunga o superi la soglia di notifica o di comunicazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).


23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

(2)

L'obbligo di sbarco si applicherà al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 alla piccola e grande pesca pelagica, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico.

(3)

L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) ed è pertanto vincolata a misure stabilite dalle ORGP in questione.

(4)

Alcune misure delle ORGP stabiliscono che i pescherecci che operano nel loro ambito di competenza debbano rigettare in mare determinate catture che in linea di principio rientrano nell'obbligo di sbarco.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco.

(6)

È pertanto necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si applica l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto da parte dell'Unione dei suoi obblighi internazionali e di far sì che vi sia certezza del diritto per i pescatori.

(7)

Conformemente alla raccomandazione 11-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno obeso e il tonno albacora, alcuni pescherecci non dovrebbero essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Atlantico.

(8)

La raccomandazione 13-07 dell'ICCAT stabilisce l'obbligo di rigetto in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale in determinate situazioni. In particolare, il punto 29 di tale raccomandazione prevede il rigetto dei tonni rossi di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (2). L'obbligo di rigetto in mare si applica a tutte le attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale, compresa la pesca ricreativa e sportiva.

(9)

Inoltre, il punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce l'obbligo di rigetto in mare dei tonni rossi di peso compreso tra gli 8 e i 30 kg o con lunghezza alla forca tra 75 e 115 cm, catturati incidentalmente dalle navi e tonnare che praticano la pesca attiva di tale specie e superiori al 5 % del totale delle catture di tonno rosso.

(10)

La categoria di peso per le catture incidentali di tonno rosso fissata dall'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 302/2009 è diversa da quella stabilita dal punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 che è stata adottata dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 302/2009, il punto 31 di tale raccomandazione ICCAT è recepito nel diritto dell'Unione dal presente regolamento.

(11)

Il punto 32 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce che le navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo quantitativi di tonno rosso superiori al 5 % delle loro catture totali in peso o per numero di esemplari.

(12)

I punti 34 e 41 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabiliscono l'obbligo di liberare in mare i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

(13)

La raccomandazione ICCAT 13-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilisce un obbligo di rigetto in mare per le navi che praticano la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale in determinate situazioni. In particolare, il punto 9 di tale raccomandazione prevede il rigetto in mare dei pesci spada di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (3).

(14)

Inoltre, lo stesso punto della raccomandazione 13-02 stabilisce l'obbligo di rigettare in mare il pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, catturato incidentalmente e che superi il 15 % del numero totale di pesci spada catturati dalla nave per ogni sbarco.

(15)

Al fine di garantire la coerenza tra le raccomandazioni ICCAT 11-01, 13-07 e 13-02 e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco non si applica alle navi dell'Unione che prendono parte alle attività di pesca oggetto di tali raccomandazioni.

(16)

L'articolo 5, l'articolo 6.3 e l'allegato I.A delle misure di conservazione ed esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare le catture di capelin che superino la quota stabilita o la percentuale di catture consentite. L'allegato I.A attualmente stabilisce un totale di catture ammissibili («TAC») pari a zero per il capelin. Inoltre, le catture accessorie di capelin nel corso di altre attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco sono, a determinate condizioni, assoggettate anch'esse all'obbligo di rigetto in mare conformemente alle norme della NAFO.

(17)

Al fine di garantire la coerenza tra le misure di conservazione ed esecuzione della NAFO e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco non si applica alle attività di pesca coperte da tali misure.

(18)

In considerazione dei termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce una serie di deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale. Si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «zona della convenzione NAFO» si intendono le zone geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

2)

per «attività di pesca per le quali è competente la NAFO» si intendono le attività di pesca nella zona della convenzione NAFO relative a tutte le risorse di pesca con le seguenti eccezioni: salmone, tonni e marlin, riserve di cetacei gestite dalla Commissione baleniera internazionale o da un'organizzazione ad essa subentrata, e le specie sedentarie della piattaforma continentale, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino, oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottosuolo marino;

3)

per «Oceano atlantico settentrionale» si intende la zona dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N;

4)

per «pesca ricreativa» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

5)

per «pesca sportiva» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

CAPO II

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 3

Tonno obeso

1.   Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Oceano Atlantico.

Articolo 4

Tonno rosso

1.   Il presente articolo si applica al tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e la taglia minima, in kg o cm, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009, effettuate da navi da cattura e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso, possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasportate, sbarcate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.

4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con una lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm in quantità superiori al 5 %.

5.   La percentuale del 5 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata in base al totale delle catture accidentali di tonno rosso, in numero di esemplari delle catture totali di tonno rosso presenti a bordo della nave in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.

6.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pezzi. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT.

7.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, qualora il contingente assegnato allo Stato membro del peschereccio o della tonnara interessata sia già stato utilizzato:

a)

sono da evitarsi le catture di tonno rosso;

b)

i tonni rossi catturati vivi come catture accessorie devono essere liberati.

8.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa devono essere liberati.

9.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva devono essere liberati.

Articolo 5

Pesce spada

1.   Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo, o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, possono essere tenuti a bordo, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi non tengono a bordo esemplari di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 125 cm, in percentuale superiore al 15 % del pesce spada catturato.

5.   La percentuale del 15 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata sulla base del numero di esemplari di pesce spada delle catture totali di pesce spada della nave, per ogni sbarco.

CAPO III

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Articolo 6

Capelin

1.   Il presente articolo si applica al capelin (Mallotus villosus) nella zona della convenzione NAFO.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo gli esemplari di capelin catturati al di là della quota stabilita dalla legislazione dell'Unione.

3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo i capelin pescati come catture accessorie in attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco per cui è competente la NAFO.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).


23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/99 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Arroz de Valencia»/«Arròs de València» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Arroz de Valencia»/«Arròs de València», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1971/2001 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Arroz de Valencia»/«Arròs de València» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1971/2001 della Commissione, del 9 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 269 del 10.10.2001, pag. 5).

(3)  GU C 277 del 22.8.2014, pag. 6.


23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/100 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Halberstädter Würstchen», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 895/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Halberstädter Würstchen» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 895/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Halberstädter Würstchen (IGP)] (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 42).

(3)  GU C 270 del 19.8.2014, pag. 4.


23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/101 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

120,7

TR

158,4

ZZ

192,6

0707 00 05

JO

241,9

MA

66,8

TR

175,6

ZZ

161,4

0709 93 10

MA

231,2

TR

184,3

ZZ

207,8

0805 10 20

EG

47,3

MA

63,2

TN

65,2

TR

64,2

ZZ

60,0

0805 20 10

IL

146,9

MA

87,9

ZZ

117,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

126,1

JM

118,0

MA

125,5

TR

115,4

ZZ

114,5

0805 50 10

TR

60,9

ZZ

60,9

0808 10 80

BR

63,3

CL

89,7

MK

24,4

US

170,2

ZZ

86,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/31


DECISIONE (PESC) 2015/102 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 gennaio 2015

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/4/2014 (ATALANTA/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 24 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/4/2014 (2), con la quale il contrammiraglio Guido RANDO è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Jonas HAGGREN nuovo comandante della forza dell'UE affinché subentri al contrammiraglio Guido RANDO.

(4)

Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

La decisione Atalanta/4/2014 dovrebbe pertanto essere abrogata.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Jonas HAGGREN è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 13 febbraio 2015.

Articolo 2

La decisione Atalanta/4/2014 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 febbraio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione Atalanta/4/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/1/2004 (GU L 222 del 26.7.2014, pag. 14).


DECISIONI

23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/103 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2015

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2015) 53]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, francese, inglese, italiana, lituana, neerlandese, rumena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (2) del Consiglio e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1o settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Voce di bilancio: 05070107

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Audit finanziario — superamento

2012

Superamento del massimale finanziario

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 63 830,47

– 63 830,47

0,00

 

Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento

2012

Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 273 941,77

– 514 631,58

240 689,81

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 337 772,24

– 578 462,05

240 689,81

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

NL

Amido

2003

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

5 295 327,28

0,00

5 295 327,28

 

Amido

2004

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

5 424 788,14

0,00

5 424 788,14

 

Amido

2005

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

5 871 686,22

0,00

5 871 686,22

 

Amido

2006

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

5 973 168,71

0,00

5 973 168,71

 

Altri aiuti diretti — fecola di patate

2007

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

2 103 632,94

0,00

2 103 632,94

 

Amido (2007+)

2007

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

955 503,06

0,00

955 503,06

 

Altri aiuti diretti — fecola di patate

2008

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

2 431 551,73

0,00

2 431 551,73

 

Amido (2007+)

2008

Rimborso dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa T-16/11

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

891 491,23

0,00

891 491,23

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

28 947 149,31

0,00

28 947 149,31

Totali/voce di bilancio: 05070107

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

28 609 377,07

– 578 462,05

29 187 839,12

Voce di bilancio: 6701

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

AT

Diritti all'aiuto

2011

Consolidamento di alpeggi e rate annuali multiple

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 276 374,35

0,00

– 276 374,35

 

Diritti all'aiuto

2012

Consolidamento di alpeggi e rate annuali multiple

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 293 850,15

0,00

– 293 850,15

 

Diritti all'aiuto

2013

Consolidamento di alpeggi e rate annuali multiple

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 301 013,79

0,00

– 301 013,79

AT

Condizionalità

2012

Carenze nelle sanzioni per il CGO 7 e regime sanzionatorio poco rigoroso per le BCAA, anno di domanda 2011

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 76 849,71

0,00

– 76 849,71

 

Condizionalità

2010

BCAA sugli elementi del paesaggio non efficacemente controllate, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 13 484,40

0,00

– 13 484,40

 

Condizionalità

2011

BCAA sugli elementi del paesaggio non efficacemente controllate, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 14 441,58

0,00

– 14 441,58

 

Condizionalità

2012

BCAA sugli elementi del paesaggio non efficacemente controllate, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 14 393,70

0,00

– 14 393,70

 

Condizionalità

2010

Follow-up non sistematico di casi lievi di non conformità, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 5,14

0,00

– 5,14

 

Condizionalità

2011

Follow-up non sistematico di casi lievi di non conformità, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 246,74

0,00

– 246,74

 

Condizionalità

2012

Follow-up non sistematico di casi lievi di non conformità, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 755,78

0,00

– 755,78

 

Condizionalità

2010

Lacune nella rendicontazione incrociata, carenze nelle sanzioni per il CGO 7 e regime sanzionatorio poco rigoroso per le BCAA, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 47 399,01

0,00

– 47 399,01

 

Condizionalità

2011

Lacune nella rendicontazione incrociata, carenze nelle sanzioni per il CGO 7 e regime sanzionatorio poco rigoroso per le BCAA, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 91 372,17

0,00

– 91 372,17

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 1 130 186,52

0,00

– 1 130 186,52

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BE

Condizionalità

2008

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 389,17

0,00

– 3 389,17

 

Condizionalità

2009

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 856,51

0,00

– 1 856,51

 

Condizionalità

2010

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 89,72

0,00

– 89,72

 

Condizionalità

2009

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 527 302,79

0,00

– 527 302,79

 

Condizionalità

2010

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 568,84

0,00

– 568,84

 

Condizionalità

2011

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 20,77

0,00

– 20,77

 

Condizionalità

2010

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 538 273,49

0,00

– 538 273,49

 

Condizionalità

2011

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 94,12

0,00

– 94,12

 

Condizionalità

2011

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 535 293,19

– 794,71

– 534 498,48

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

– 1 606 888,60

– 794,71

– 1 606 093,89

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Vino — Ristrutturazione

2010

Misure di ristrutturazione non ammissibili

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 16 046,31

0,00

– 16 046,31

 

Vino — Ristrutturazione

2011

Misure di ristrutturazione non ammissibili

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 27 397,90

0,00

– 27 397,90

 

Vino — Ristrutturazione

2012

Misure di ristrutturazione non ammissibili

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 97 089,53

0,00

– 97 089,53

 

Vino — Ristrutturazione

2013

Misure di ristrutturazione non ammissibili

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 33 338,19

0,00

– 33 338,19

BG

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Mancata applicazione delle esclusioni previste dalla normativa

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 370 455,39

– 18 522,77

– 351 932,62

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Mancata applicazione delle esclusioni previste dalla normativa

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 381 206,05

– 19 060,30

– 362 145,75

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Mancata applicazione delle esclusioni previste dalla normativa

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 248 886,64

– 12 444,33

– 236 442,31

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Pagamenti indebiti, lacune nei controlli in loco, modello insufficiente per la relazione di controllo

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 521 954,26

0,00

– 521 954,26

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Pagamenti indebiti, lacune nei controlli in loco, modello insufficiente per la relazione di controllo

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 808 560,83

0,00

– 808 560,83

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Pagamenti indebiti, lacune nei controlli in loco, modello insufficiente per la relazione di controllo

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 995 079,95

0,00

– 995 079,95

BG

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 13 598 952,95

0,00

– 13 598 952,95

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 77 724,05

0,00

– 77 724,05

BG

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 14 660 582,12

0,00

– 14 660 582,12

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 7 964,58

0,00

– 7 964,58

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 31 845 238,75

– 50 027,40

– 31 795 211,35

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

CZ

Vino — Ristrutturazione

2010

Forme non ammissibili di protezione dei vigneti dagli uccelli selvatici

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 690 350,42

0,00

– 690 350,42

 

Vino — Ristrutturazione

2011

Forme non ammissibili di protezione dei vigneti dagli uccelli selvatici

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 865 307,63

0,00

– 865 307,63

 

Vino — Ristrutturazione

2012

Forme non ammissibili di protezione dei vigneti dagli uccelli selvatici

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 567 540,99

0,00

– 567 540,99

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

– 2 123 199,04

0,00

– 2 123 199,04

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Spese non ammissibili per la costruzione di un impianto di magazzinaggio

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 430 654,77

0,00

– 430 654,77

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Carenza in un controllo su un criterio di riconoscimento delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 77 966,78

0,00

– 77 966,78

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Carenza in un controllo su un criterio di riconoscimento delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 153 735,28

0,00

– 153 735,28

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Carenza in un controllo su un criterio di riconoscimento delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 70 057,05

0,00

– 70 057,05

DE

Condizionalità

2009

Sanzioni poco rigorose per il CGO 7, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 190 178,10

– 379,60

– 189 798,50

 

Condizionalità

2010

Sanzioni poco rigorose per il CGO 7, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 150 339,66

– 300,08

– 150 039,58

 

Condizionalità

2011

Sanzioni poco rigorose per il CGO 7, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 158 485,49

– 316,34

– 158 169,15

 

Condizionalità

2009

Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3 929 816,78

– 126,22

– 3 929 690,56

 

Condizionalità

2010

Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3 573 164,56

0,00

– 3 573 164,56

 

Condizionalità

2011

Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3 463 572,31

0,00

– 3 463 572,31

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 12 197 970,78

– 1 122,24

– 12 196 848,54

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EE

Condizionalità

2010

1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 123 269,50

0,00

– 123 269,50

 

Condizionalità

2011

1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1,71

0,00

– 1,71

 

Condizionalità

2012

Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di un requisito del CGO 4, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 163 434,31

0,00

– 163 434,31

 

Condizionalità

2011

Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 143 245,25

0,00

– 143 245,25

 

Condizionalità

2012

Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3,33

0,00

– 3,33

 

Condizionalità

2010

Mancato controllo del CGO 6, mancata applicazione di sanzioni per notifiche tardive e modifica di sanzioni, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 22 887,71

– 45,78

– 22 841,93

 

 

 

 

 

Totale EE:

EUR

– 452 841,81

– 45,78

– 452 796,03

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Inefficacia dell'analisi dei rischi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 3 586 250,48

0,00

– 3 586 250,48

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Inefficacia dell'analisi dei rischi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 1 866 977,31

0,00

– 1 866 977,31

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 389 865,14

– 1 949,33

– 387 915,81

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 201 023,75

– 1 005,12

– 200 018,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

25,00 %

EUR

– 9 290 513,97

– 46 452,57

– 9 244 061,40

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 445 642,75

– 2 228,22

– 443 414,53

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 283 917,17

– 1 419,59

– 282 497,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Inosservanza delle norme di ammissibilità sui pascoli permanenti, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

25,00 %

EUR

– 10 345 263,99

– 51 726,32

– 10 293 537,67

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2007

Carenze nel SIPA e in relazione ai pascoli permanenti, anno di domanda 2006

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 20 976,39

0,00

– 20 976,39

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Carenze nel SIPA e in relazione ai pascoli permanenti, anno di domanda 2007

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 1 994,65

0,00

– 1 994,65

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA e in relazione ai pascoli permanenti, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 294 932,52

0,00

– 294 932,52

ES

Condizionalità

2009

Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 580 604,92

– 479,70

– 580 125,22

ES

Liquidazione dei conti — verifica di conformità

2011

Errore materiale

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 18 603,55

0,00

– 18 603,55

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 27 326 566,59

– 105 260,85

– 27 221 305,74

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2009

Correzione dovuta a ristrutturazione parziale invece che completa

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 69 980 526,56

0,00

– 69 980 526,56

 

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2009

Correzione dovuta a una riduzione della quota invece di una completa ristrutturazione

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 8 734 375,00

0,00

– 8 734 375,00

 

Restituzioni all'esportazione — Animali vivi

2010

Procedure non conformi ai regolamenti sulle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 94 156,69

0,00

– 94 156,69

 

Restituzioni all'esportazione — Animali vivi

2011

Procedure non conformi ai regolamenti sulle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 120 146,09

0,00

– 120 146,09

 

Restituzioni all'esportazione — Animali vivi

2012

Procedure non conformi ai regolamenti sulle restituzioni all'esportazione

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 33 062,27

0,00

– 33 062,27

FR

Altri aiuti diretti — bovini

2008

Notifiche tardive di spostamenti

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 39 685 694,63

– 198 428,46

– 39 487 266,17

 

Altri aiuti diretti — bovini

2009

Notifiche tardive di spostamenti

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 41 704 273,69

– 208 521,38

– 41 495 752,31

 

Altri aiuti diretti — bovini

2010

Notifiche tardive di spostamenti

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 41 590 433,76

– 83 423,53

– 41 507 010,23

 

Altri aiuti diretti — bovini

2011

Notifiche tardive di spostamenti

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 300 981,50

– 618,22

– 300 363,28

 

Altri aiuti diretti — bovini

2012

Notifiche tardive di spostamenti

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 41 102,74

0,00

– 41 102,74

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel funzionamento del SIG, primo pilastro, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 93 510 754,83

0,00

– 93 510 754,83

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel funzionamento del SIG, primo pilastro, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 100 407 258,08

0,00

– 100 407 258,08

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel funzionamento del SIG, primo pilastro, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 136 794 783,91

0,00

– 136 794 783,91

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 137 445 484,49

– 51 680,63

– 137 393 803,86

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 203 961,06

0,00

– 4 203 961,06

 

Altri aiuti diretti

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 115 587,10

0,00

– 1 115 587,10

 

Altri aiuti diretti — Sementi

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 39 946,65

– 608,31

– 39 338,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 9 630 390,11

0,00

– 9 630 390,11

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 1 576 620,23

0,00

– 1 576 620,23

 

Altri aiuti diretti

2012

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 968 446,88

0,01

– 968 446,89

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 37 597,17

0,00

– 37 597,17

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 5 914,26

0,00

– 5 914,26

 

Altri aiuti diretti

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

321,53

0,00

321,53

 

Altri aiuti diretti — Sementi

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 004,56

0,00

– 1 004,56

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 7 377,43

0,00

– 7 377,43

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 2 858,36

0,00

– 2 858,36

 

Altri aiuti diretti

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

105,15

0,00

105,15

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 137 992 099,19

0,00

– 137 992 099,19

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 605 692,86

0,00

– 4 605 692,86

 

Altri aiuti diretti

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 581 825,97

0,00

– 581 825,97

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 9 587 507,15

0,00

– 9 587 507,15

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 1 648 707,28

0,00

– 1 648 707,28

 

Altri aiuti diretti

2013

Carenze nel SIPA-SIG, primo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 930 705,93

0,00

– 930 705,93

FR

Diritti all'aiuto

2011

Superamento del massimale e applicazione errata della riduzione lineare

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 51 088 369,44

0,00

– 51 088 369,44

 

Diritti all'aiuto

2012

Superamento del massimale e applicazione errata della riduzione lineare

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 89 806 974,13

0,00

– 89 806 974,13

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 984 274 193,32

– 543 280,52

– 983 730 912,80

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

HU

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2009

Silos nei locali

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 11 709 400,00

0,00

– 11 709 400,00

HU

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 152 928,36

0,00

– 152 928,36

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 182 798,14

0,00

– 182 798,14

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 121 313,14

0,00

– 121 313,14

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 136 159,80

0,00

– 136 159,80

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Mancanza di controlli dell'ammissibilità della spesa dichiarata nelle domande di aiuto

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 114 906,70

0,00

– 114 906,70

 

 

 

 

 

Totale HU:

EUR

– 12 417 506,14

0,00

– 12 417 506,14

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2007

Interpretazione erronea della produzione di zucchero

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 68 011 872,95

0,00

– 68 011 872,95

 

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2008

Interpretazione erronea della produzione di zucchero

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 4 083 338,77

0,00

– 4 083 338,77

 

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2009

Interpretazione erronea della produzione di zucchero

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 18 403 523,44

0,00

– 18 403 523,44

IT

Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti

2007

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 5 442,56

0,00

– 5 442,56

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2008

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 25 041,16

0,00

– 25 041,16

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2008

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 790 270,50

0,00

– 1 790 270,50

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2008

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 20 819,74

0,00

– 20 819,74

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2009

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 13 461,76

0,00

– 13 461,76

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2009

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 1 177 488,95

0,00

– 1 177 488,95

 

Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti

2010

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 9 409,76

0,00

– 9 409,76

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2010

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

12 880,77

0,00

12 880,77

 

Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti

2011

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 366,26

0,00

– 3 366,26

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2012

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 261,24

0,00

– 1 261,24

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2012

Carenze nel sistema di controllo relativo al regime di trasformazione degli agrumi e al riconoscimento preliminare

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

427,98

0,00

427,98

IT

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2008

Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 767 966,48

0,00

– 1 767 966,48

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2008

Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 7 653,03

0,00

– 7 653,03

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2009

Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

– 275 541,07

0,00

– 275 541,07

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2010

Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

3 549,05

0,00

3 549,05

 

Ortofrutticoli — trasformazione di agrumi

2011

Carenze in controlli essenziali e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

2 290,13

0,00

2 290,13

IT

Misure promozionali

2009

Assenza di controllo

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 173 822,13

0,00

– 173 822,13

 

Misure promozionali

2009

Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 701 700,28

0,00

– 701 700,28

 

Misure promozionali

2010

Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 497 130,75

0,00

– 497 130,75

 

Misure promozionali

2008

Proroga non autorizzata del programma di promozione di prodotti lattiero-caseari nelle scuole

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 103 274,84

– 16 388,37

– 86 886,47

 

Misure promozionali

2009

Proroga non autorizzata del programma di promozione di prodotti lattiero-caseari nelle scuole

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 258 332,75

0,00

– 258 332,75

IT

Audit finanziario — superamento

2010

Superamento dei massimali

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 9 590,84

– 9 590,84

0,00

 

Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento

2010

Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 4 006 192,72

– 4 006 192,72

0,00

 

Zucchero — entrate con destinazione specifica

2010

Regime temporaneo per la ristrutturazione del settore dello zucchero — campagna di commercializzazione 08/09

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 3 821 654,32

– 3 821 654,32

0,00

 

Quote latte

2010

Prelievi sul latte

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

193 832,77

193 832,77

0,00

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 104 955 175,60

– 7 659 993,48

– 97 295 182,12

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 4 381 809,55

– 16 050,66

– 4 365 758,89

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 2 406,42

– 4,81

– 2 401,61

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 336,27

– 0,67

– 335,60

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 5 503 048,25

– 19 432,96

– 5 483 615,29

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 2 777,28

– 5,55

– 2 771,73

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 84,89

0,00

– 84,89

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 9 890 462,66

– 35 494,65

– 9 854 968,01

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 60 723 392,19

– 2 629 950,76

– 58 093 441,43

 

Altri aiuti diretti — colture energetiche

2010

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 185 062,92

– 370,13

– 184 692,79

 

Altri aiuti diretti

2010

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 83 561,22

– 7 140,83

– 76 420,39

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 34 885 948,11

– 765 982,00

– 34 119 966,11

 

Altri aiuti diretti

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 40 279,67

0,00

– 40 279,67

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 14 498,34

– 29,00

– 14 469,34

 

Altri aiuti diretti — colture energetiche

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 23,62

– 0,05

– 23,57

 

Altri aiuti diretti

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

6,62

0,01

6,61

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 40 874,57

0,00

– 40 874,57

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

98 628,64

0,00

98 628,64

 

Altri aiuti diretti — colture energetiche

2012

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

6,51

0,00

6,51

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 95 874 998,87

– 3 403 472,76

– 92 471 526,11

Totali/voce di bilancio: 6701

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 1 284 095 228,68

– 11 799 492,39

– 1 272 295 736,29

Voce di bilancio: 6711

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

AT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancata verifica di tutte le parcelle per la misura agroambientale durante i controlli in loco

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 172 799,00

0,00

– 172 799,00

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 172 799,00

0,00

– 172 799,00

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BE

Condizionalità

2008

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 132,46

0,00

– 132,46

 

Condizionalità

2009

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 653,95

0,00

– 1 653,95

 

Condizionalità

2010

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18, nella tolleranza applicata e nel campionamento usato per i controlli dei terreni, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1,14

0,00

– 1,14

 

Condizionalità

2009

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 295,08

0,00

– 1 295,08

 

Condizionalità

2010

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 113,50

0,00

– 113,50

 

Condizionalità

2011

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 24,08

0,00

– 24,08

 

Condizionalità

2010

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3 618,32

0,00

– 3 618,32

 

Condizionalità

2011

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 319,78

0,00

– 319,78

 

Condizionalità

2011

Lacune nei CGO 7, 11, 16-18 e nella tolleranza applicata per il CGO 4, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 6 628,40

0,00

– 6 628,40

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

– 13 786,71

0,00

– 13 786,71

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 578 205,77

0,00

– 578 205,77

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 056 462,98

0,00

– 1 056 462,98

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2011

Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 2 261,71

0,00

– 2 261,71

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA e nei controlli amministrativi incrociati, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 26 659,78

0,00

– 26 659,78

BG

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA-SIG, misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 053 616,25

0,00

– 1 053 616,25

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nel SIPA-SIG, misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

27 637,25

0,00

27 637,25

BG

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2009

Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 130 931,01

0,00

– 1 130 931,01

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2010

Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 2 900 737,58

0,00

– 2 900 737,58

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 39 805,58

0,00

– 39 805,58

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Carenze nella verifica del rispetto del piano aziendale e nell'individuazione del frazionamento artificiale di un'azienda; mancanza di sanzioni

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 497 441,06

0,00

– 497 441,06

BG

Sviluppo rurale FEAOG (2000-2006) — Assistenza tecnica

2011

Inosservanza relativamente alla misura 511

UNA TANTUM

100,00 %

EUR

– 151 668,00

0,00

– 151 668,00

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Vari casi di inosservanza relativamente alle misure M312 e M322

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 10 606 528,94

0,00

– 10 606 528,94

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Vari casi di inosservanza relativamente alle misure M312 e M322

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 4 401 144,55

0,00

– 4 401 144,55

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Vari casi di inosservanza relativamente alle misure M312 e M322

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 4 378 829,25

0,00

– 4 378 829,25

BG

Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013)

2011

Doppio addebito di spese di riunione

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 924,76

0,00

– 924,76

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2010

Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 85 150,30

0,00

– 85 150,30

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 284 234,10

0,00

– 284 234,10

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 639 466,76

0,00

– 639 466,76

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Controlli insufficienti dell'ammissibilità dei beneficiari

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 580 221,14

0,00

– 580 221,14

 

Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013)

2010

Verifica insufficiente della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 648,51

0,00

– 648,51

 

Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013)

2011

Verifica insufficiente della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 4 495,26

0,00

– 4 495,26

 

Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013)

2012

Verifica insufficiente della ragionevolezza dei costi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 5 406,06

0,00

– 5 406,06

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 28 397 202,10

0,00

– 28 397 202,10

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Condizionalità

2009

Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 330 782,29

0,00

– 330 782,29

 

Condizionalità

2010

Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 322 006,97

0,00

– 322 006,97

 

Condizionalità

2011

Carenze nel controllo del CGO 7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 351 121,54

0,00

– 351 121,54

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 1 003 910,80

0,00

– 1 003 910,80

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EE

Condizionalità

2010

1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 86 527,00

0,00

– 86 527,00

 

Condizionalità

2011

1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

456,86

0,00

456,86

 

Condizionalità

2012

1 BCAA non definita, controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

603,29

0,00

603,29

 

Condizionalità

2012

Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di un requisito del CGO 4, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 90 866,75

0,00

– 90 866,75

 

Condizionalità

2011

Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 89 214,59

0,00

– 89 214,59

 

Condizionalità

2012

Controllo limitato sui CGO 1 e 5, controllo inadeguato di due requisiti del CGO 4, mancato rispetto del termine di notifica di sette giorni, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

455,76

0,00

455,76

 

 

 

 

 

Totale EE:

EUR

– 265 092,43

0,00

– 265 092,43

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 479,90

0,00

– 1 479,90

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 978 849,95

0,00

– 978 849,95

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nei controlli in loco

UNA TANTUM

100,00 %

EUR

– 12 597,37

0,00

– 12 597,37

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 720,85

0,00

– 1 720,85

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 096 710,18

0,00

– 1 096 710,18

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

UNA TANTUM

100,00 %

EUR

– 32 261,41

0,00

– 32 261,41

ES

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 22 983,32

0,00

– 22 983,32

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 451 758,84

0,00

– 451 758,84

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

3,22

0,00

3,22

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

268,60

0,00

268,60

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 21 372,70

0,00

– 21 372,70

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 601 583,12

0,00

– 601 583,12

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 3 221 045,82

0,00

– 3 221 045,82

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel funzionamento del SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2008

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 14 456 604,50

0,00

– 14 456 604,50

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel funzionamento del SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 16 193 248,79

– 14 486 350,16

– 1 706 898,63

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel funzionamento del SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 19 491 684,44

0,00

– 19 491 684,44

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 7 299 553,84

– 6 146 925,42

– 1 152 628,42

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 6 946 695,98

– 62 851,32

– 6 883 844,66

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 20 046,89

0,00

– 20 046,89

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 455 428,10

– 11 315,10

– 4 444 113,00

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Carenze nel SIPA-SIG, secondo pilastro, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 6 185 646,07

0,00

– 6 185 646,07

FR

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (fascicoli distrutti)

ESTRAPOLATA

2,50 %

EUR

– 450 688,26

0,00

– 450 688,26

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (fascicoli distrutti)

ESTRAPOLATA

2,50 %

EUR

– 450 688,26

0,00

– 450 688,26

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 200 489,14

0,00

– 200 489,14

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 67 364,26

0,00

– 67 364,26

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 283 029,20

0,00

– 283 029,20

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (audit presso le banche condotti troppo tardi)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 97 146,22

0,00

– 97 146,22

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta)

ESTRAPOLATA

3,50 %

EUR

– 941 086,34

0,00

– 941 086,34

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta)

ESTRAPOLATA

3,50 %

EUR

– 496 893,06

0,00

– 496 893,06

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta)

ESTRAPOLATA

3,50 %

EUR

– 463 037,93

0,00

– 463 037,93

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Controlli non abbastanza efficaci dei prestiti agevolati (banca dati inesatta)

ESTRAPOLATA

3,50 %

EUR

– 711 789,53

0,00

– 711 789,53

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 593 202,58

– 338,82

– 1 592 863,76

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 22 599 169,32

– 14 045,11

– 22 585 124,21

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 2 086 278,69

– 66,59

– 2 086 212,10

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancanza di una procedura per aumentare i controlli in loco in caso di irregolarità significative

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 8 979 022,05

– 3,78

– 8 979 018,27

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Mancata verifica del calcolo della densità del bestiame durante i controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 208 364,56

0,00

– 208 364,56

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancata verifica del calcolo della densità del bestiame durante i controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 140 966,63

0,00

– 140 966,63

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Mancata verifica del calcolo della densità del bestiame durante i controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 395 152,92

0,00

– 395 152,92

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 115 213 277,56

– 20 721 896,30

– 94 491 381,26

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2008

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 1 478 818,01

– 200 608,66

– 1 278 209,35

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 347,40

0,00

– 347,40

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2007

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

4 533,21

0,00

4 533,21

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 2 290 292,11

– 1 030 733,22

– 1 259 558,89

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

– 1 145 968,82

– 1 143 299,68

– 2 669,14

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nel SIPA-SIG, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

3,00 %

EUR

1 519,76

0,00

1 519,76

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 4 909 373,37

– 2 374 641,56

– 2 534 731,81

MS

Misura

FY

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 22 850 154,78

– 6 418 693,16

– 16 431 461,62

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2010

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 8 507 107,30

– 1 459 929,21

– 7 047 178,09

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 13 471 514,97

– 2 311 644,65

– 11 159 870,32

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 129 773,68

481,74

– 130 255,42

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2011

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

10 435,76

0,00

10 435,76

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 924 121,26

– 330 203,99

– 1 593 917,27

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

394 552,63

0,00

394 552,63

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2012

Carenze nei controlli amministrativi incrociati e nei controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

60 445,30

0,00

60 445,30

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 46 417 238,30

– 10 519 989,27

– 35 897 249,03

Totali/voce di bilancio: 6711

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 199 613 726,09

– 33 616 527,13

– 165 997 198,96


Rettifiche

23.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/66


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 1o dicembre 2010 )

Pagina 15, allegato, colonna «Ragione sociale della società»

anziché:

«Sinopec Shanghai Petrochemical Company»

leggi:

«Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd»


  翻译: