ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 56

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
27 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/307 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/311 della Commissione, del 26 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/312 del Consiglio, del 24 febbraio 2015, relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato economico e sociale europeo

36

 

*

Decisione (UE) 2015/313 del Consiglio, del 24 febbraio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari irlandesi del Comitato economico e sociale europeo

37

 

*

Decisione (UE) 2015/314 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione Regime di ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere [notificata con il numero C(2014) 7280]  ( 1 )

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/315 della Commissione, del 25 febbraio 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2015) 1004]  ( 1 )

68

 

*

Decisione di esecuzione (UE 2015/316 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia

73

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (PESC) 2015/317 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 febbraio 2015, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/306 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97, precedentemente denominata «Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874», come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4).

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha trasmessa il 3 giugno 2013 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico.

(6)

Il 28 aprile 2014 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (5). Il 12 dicembre 2014 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame per l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono pertanto considerati soddisfatti.

(8)

La Commissione ha inoltre considerato che l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 è un microrganismo per il quale, a seguito della valutazione da parte dello Stato membro relatore e dell'Autorità in cui si è tenuto conto degli usi previsti, si prevede che presenti un basso rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. In primo luogo non sono state individuate micotossine e le sostanze prodotte dal ceppo sono chiaramente identificate e non sono di rilevanza tossicologica. Di conseguenza il rischio per gli operatori, i lavoratori, i consumatori e l'ambiente è considerato basso. In secondo luogo il ceppo ha scarse capacità di sopravvivenza in ambiente acquatico e non è collegato ad alcun patogeno noto di pesci o dafnidi. Il rischio per organismi acquatici non bersaglio è pertanto considerato basso. Infine, tenendo conto degli usi previsti, non vengono immesse nelle acque reflue quantità concentrate di microrganismi e ciò indica un basso rischio per i metodi biologici di trattamento delle acque reflue.

(9)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 e iscrivere tale sostanza nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 come sostanza attiva a basso rischio.

(10)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze a basso rischio devono essere elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. È quindi opportuno integrare una parte D nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto regolamento.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato il giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

1.   All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 540/2011, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento.»

2.   L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5)  The EFSA Journal (2014); 12(5):3679. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97

Depositata presso l'American Type Culture Collection (ATCC) con il nome di Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874

Non pertinente

Concentrazione minima: 1,0 × 108 CFU/ml

Concentrazione massima: 2,5 × 109 CFU/ml

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 12 dicembre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

Nella parte A, la voce relativa all'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 è soppressa.

2)

È aggiunta la seguente parte D:

«PARTE D

Sostanze attive a basso rischio

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte: la Commissione tiene disponibili tutte le relazioni di riesame [ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009] per consultazione delle eventuali parti interessate o le rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

1

Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97

Depositata presso l'American Type Culture Collection (ATCC) con il nome di Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874

Non pertinente

Concentrazione minima: 1,0 × 108 CFU/ml

Concentrazione massima: 2,5 × 109 CFU/ml

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 12 dicembre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.»


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/307 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/74/CE della Commissione (2) ha inserito il triclopir come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3), a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il triclopir era stato iscritto in detto allegato, fornisse informazioni supplementari di conferma sulla valutazione dei rischi per uccelli e mammiferi dovuti ad esposizioni acute e di lunga durata e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all'esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Irlanda, entro i termini previsti, informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

(4)

L'Irlanda ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e, il 25 gennaio 2011 e il 22 novembre 2013, ha presentato agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la propria valutazione sotto forma di due addenda al progetto di relazione di valutazione.

(5)

La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato l'impossibilità di escludere un rischio inaccettabile per gli uccelli e i mammiferi, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione di riesame relativa al triclopir.

(7)

La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite completamente e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per gli uccelli e i mammiferi, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

(8)

Si conferma che la sostanza attiva triclopir deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi, è però opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare limitandone l'uso.

(9)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(10)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triclopir.

(11)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti triclopir tale periodo dovrebbe terminare al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti triclopir come sostanza attiva entro il 19 settembre 2015.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade non oltre il 19 settembre 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 136, triclopir, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Sono autorizzati esclusivamente gli usi che comportano un'applicazione totale annua non superiore a 480 g di sostanza attiva per ettaro.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 12 dicembre 2014.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone esposte a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale appropriati,

prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.»


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/308 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011della Commissione (5).

(2)

In conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di relazione di riesame dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (6). L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

(3)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sul progetto di relazione di riesame per lo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato. Il progetto di relazione di riesame e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e approvati il 12 dicembre 2014 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

(4)

Si conferma che la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(6)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doco-satetraen-1-yl isobutyrate (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato). The EFSA Journal 2014; 12(2):3525. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 259 concernente la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

N. CAS 135459-81-3

Numero CIPAC 973

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

≥ 90 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante presenta informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni su eventuali impurità pertinenti;

2)

la valutazione dell'esposizione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti;

3)

il destino e il comportamento ambientale della sostanza;

4)

la valutazione dell'esposizione al rischio per gli organismi non bersaglio.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1) entro il 30 giugno 2015 e le informazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) entro il 31 dicembre 2016.»


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/309 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 (2) («il regolamento provvisorio»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di trote iridee o arcobaleno dell'Unione tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (3). Come indicato al considerando 1 del regolamento provvisorio, l'avviso di apertura è stato oggetto di una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 settembre 2014 («la rettifica») (4).

2.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(3)

Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

3.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio compensativo provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

L'associazione degli esportatori dell'Egeo («AEA») ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»). L'audizione si è svolta il 26 novembre 2014. La presunta modifica della definizione del prodotto mediante rettifica, l'inclusione della trota iridea o arcobaleno affumicata nella definizione del prodotto e il calcolo della rappresentatività sono stati oggetto dell'audizione. L'8 gennaio 2015 si è svolta una seconda audizione con il consigliere-auditore. Oltre alle questioni oggetto dell'audizione del 26 novembre 2014, sono stati discussi la metodologia usata per l'analisi del pregiudizio e l'approccio proposto per quanto riguarda gli impegni.

(6)

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(7)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti principali e delle considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(8)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

4.   Campionamento

(9)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'AEA, riferendosi alla rettifica dell'avviso di apertura menzionata nel considerando 2, ha affermato che mediante la citata rettifica la Commissione ha esteso la definizione del prodotto. Non era da escludere che, a causa della presunta estensione, alcuni esportatori turchi non si fossero manifestati al momento dell'apertura del procedimento e non avessero compilato il formulario di campionamento. Il campione dei produttori esportatori potrebbe quindi non essere più rappresentativo. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.

(10)

Diciotto gruppi di produttori esportatori della Turchia hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, il volume totale di esportazioni nell'Unione dichiarato da tali società durante il 2013 rappresenta la totalità delle esportazioni dalla Turchia verso l'Unione. Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, la Commissione ha selezionato un campione di quattro gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base. Il campione rappresenta il 64 % delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione. Il campione è pertanto rappresentativo e le argomentazioni dell'AEA a tale riguardo sono state respinte.

(11)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al campionamento, si confermano i considerando da 9 a 17 del regolamento provvisorio.

5.   Esame individuale

(12)

Undici società o gruppi di società hanno richiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

(13)

La Commissione ha respinto tali richieste in quanto il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14)

Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è la trota iridea o trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):

viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:

intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure

in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 («il prodotto in esame»).

(15)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che mediante la rettifica la Commissione ha esteso la definizione del prodotto dell'inchiesta, cosa che sarebbe stata confermata dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Tale parte ha affermato che una simile estensione della definizione del prodotto è illegittima. Ha inoltre sostenuto che le parti interessate avrebbero dovuto essere consultate in merito alla presunta estensione della definizione del prodotto. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.

(16)

Come indicato al considerando 25 del regolamento provvisorio, la rettifica non ha riguardato la definizione del prodotto, ma è stata puramente redazionale. La definizione del prodotto comprendeva pertanto sin dall'inizio trote iridee o arcobaleno suddivise in porzioni e in tutte le presentazioni. Nel corso dell'inchiesta è emerso che la descrizione delle diverse presentazioni rientranti nella definizione del prodotto era ambigua e sussistevano alcune incongruenze tra le varie versioni linguistiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che richiedevano un chiarimento. L'interpretazione letterale della definizione del prodotto, ad esempio, avrebbe implicato che si evisceravano pesci vivi. Poiché, nonostante l'errore materiale, tutte le parti interessate cui è stato richiesto di compilare i relativi questionari hanno comunicato tutti i tipi di prodotto, si è concluso che esisteva un'interpretazione comune secondo la quale tutti i tipi di prodotto erano inclusi nella definizione fin dall'avvio del presente procedimento. Le parti interessate sono state informate immediatamente per posta elettronica a seguito della pubblicazione della rettifica, ma nessuna di esse ha presentato osservazioni o ha denunciato una violazione dei propri diritti di difesa. Nel corso dell'inchiesta i produttori esportatori avevano inoltre notificato alla Commissione tutte le presentazioni prodotte rientranti nella definizione del prodotto. Le argomentazioni della parte a tale riguardo sono state pertanto respinte.

(17)

Due parti interessate hanno ribadito che la trota affumicata dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto. Tali parti hanno contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio secondo cui le diverse presentazioni («viva», «refrigerata», «congelata» o «affumicata») che rientrano nella definizione del prodotto in esame condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali; tali parti hanno nuovamente fatto riferimento a due precedenti inchieste antidumping relative ad altri prodotti ittici (trote grosse arcobaleno e salmoni) concluse rispettivamente nel 2004 (5) e nel 2005 (6), in cui i prodotti affumicati non rientravano nella definizione del prodotto. Le parti hanno presentato informazioni sugli effetti del processo di affumicatura, secondo le quali tale processo altererebbe le caratteristiche di cui sopra. Hanno inoltre ribadito che la struttura dei costi dei filetti affumicati era notevolmente diversa da quella di altre presentazioni e che il processo di produzione dei filetti affumicati comportava costi di affumicatura significativi.

(18)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'AEA ha affermato che la Commissione non ha fornito delucidazioni in merito alle somiglianze riscontrate tra le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base della trota affumicata e della trota non affumicata. L'AEA ha sostenuto inoltre di avere fornito prove atte a dimostrare che la trota affumicata presenta una diversa struttura chimica, diversi caratteri organolettici e diverso valore nutrizionale rispetto alla trota non affumicata.

(19)

Nonostante gli effetti del processo di affumicatura, la Commissione ha ritenuto che le caratteristiche di base di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio rimangono simili e non giustificano l'esclusione dei prodotti affumicati dalla definizione del prodotto. Diversamente da quanto affermato dall'AEA, il prodotto (cioè la trota destinata al consumo umano in diverse presentazioni) mantiene le sue caratteristiche e le sue qualità nutrizionali e chimiche di base anche quando viene affumicato. Le informazioni relative agli effetti del processo di affumicatura presentate dalle parti non hanno dimostrato che le caratteristiche di base di cui sopra risulterebbero essenzialmente alterate in seguito al processo di affumicatura. La questione è stata inoltre discussa durante le audizioni con il consigliere-auditore di cui al considerando 5. Tutte le categorie del prodotto in esame (compresa la trota affumicata) rientrano nel capitolo 3 della nomenclatura combinata (7) e sono chiaramente differenziate dai preparati di pesce di cui al capitolo 16 di tale nomenclatura. Per quanto riguarda le diverse strutture dei costi, le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione. Come già indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha inoltre dimostrato che la struttura dei costi dei filetti affumicati era effettivamente simile a quella di altre presentazioni. Il principale elemento di costo, che rappresentava più del 50 % del costo totale di ciascuna presentazione, era il costo di allevamento, costituito essenzialmente dal costo del mangime (farina di pesce e olio di pesce), dell'energia e delle uova o novellame. In ogni caso, come indicato ai considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio, il calcolo della sottoquotazione è stato effettuato confrontando i prezzi per tipo di prodotto. Infine, come già indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, le inchieste precedenti non hanno riscontrato né specificamente concluso che i prodotti affumicati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.

(20)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'AEA e il governo della Turchia («GDT») hanno ribadito che l'inclusione della trota affumicata nella definizione del prodotto dell'inchiesta attuale sarebbe in contrasto con la prassi precedente e che la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti in merito al suo cambio di direzione rispetto alla prassi precedente.

(21)

Come già indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, le inchieste precedenti non hanno riscontrato né specificamente concluso che i prodotti affumicati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Infatti, poiché le denunce nel quadro di tali inchieste precedenti non riguardavano i prodotti affumicati, la Commissione non ha esaminato la possibilità di includere tali prodotti nel campo di applicazione delle inchieste nel caso ipotetico in cui essi fossero stati inseriti nella denuncia. L'argomentazione secondo cui l'inchiesta attuale si è discostata dalla prassi precedente è incorretta ed è pertanto respinta.

(22)

In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 24 a 32 del regolamento provvisorio.

C.   SOVVENZIONE

1.   Aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura

(23)

In mancanza di osservazioni sugli aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura, si confermano i considerando da 38 a 49 del regolamento provvisorio.

2.   Sovvenzioni dirette e indirette concesse ai produttori di trote

(24)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore incluso nel campione e il GDT hanno contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare l'importo medio delle sovvenzioni indirette, la quale teneva conto solo della produzione di trote che beneficia di sovvenzioni dirette. Hanno richiesto che la Commissione utilizzi le cifre relative alla produzione totale di trote nelle acque interne, pubblicate dall'Istituto statistico della Turchia (8) nel settembre 2014. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, entrambe le parti hanno ribadito la propria argomentazione. Nonostante i dati relativi alla produzione totale di trote nelle acque interne in Turchia durante il periodo dell'inchiesta siano stati presentati dopo le visite di verifica, la Commissione ritiene che siano attendibili; tale argomentazione è stata pertanto accolta.

(25)

Di conseguenza, l'importo medio delle sovvenzioni indirette calcolato in rapporto agli acquisti effettuati da due produttori esportatori inclusi nel campione a fornitori indipendenti è stato modificato da 0.60 lire turche (TRY) a 0.51 TRY per kg in base a «equivalenti pesci interi», secondo il seguente calcolo:

totale delle sovvenzioni accordate a livello nazionale, come comunicato dal GDT in risposta al questionario,

meno l'importo delle sovvenzioni dirette ricevute dai produttori esportatori inclusi nel campione (Özpekler, Kilic, GMS),

meno la tassa dello 0,2 % trasferita ai sindacati, come presupposto giuridico per ricevere le sovvenzioni dirette.

Tale importo è stato poi diviso per la produzione totale di trote nelle acque interne meno la produzione di trote dei produttori esportatori inclusi nel campione (Özpekler, Kilic, GMS), come comunicato dal GDT in risposta al questionario.

(26)

Pertanto, l'importo medio delle sovvenzioni per kg sulla base di«equivalenti pesci interi» per i produttori esportatori inclusi nel campione si fondava sull'importo delle sovvenzioni dirette ricevuto per l'attività di produzione e, se del caso, sull'importo medio delle sovvenzioni accordate dal GDT (cioè 0.51 TRY per kg in base a «equivalenti pesci interi» per gli acquisti a fornitori indipendenti). Il vantaggio complessivo è stato espresso in percentuale del valore cif.

(27)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore incluso nel campione ha proposto un metodo leggermente diverso per calcolare l'importo delle sovvenzioni per l'acquisto di materia prima da altri produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha accolto tale proposta e ha aggiornato di conseguenza la tabella sotto riportata al considerando 33.

(28)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che la Commissione ha compensato l'importo delle sovvenzioni dirette da loro ricevute, ma non il vantaggio effettivo. Gli importi ricevuti costituirebbero tuttavia redditi imponibili. L'imposta sulle società applicabile in Turchia, pari al 20 %, dovrebbe pertanto essere detratta dall'importo totale delle sovvenzioni dirette ricevute. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base suggerirebbe che le «tasse di domanda o altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla» dovrebbero essere detratte dall'importo del vantaggio. I produttori esportatori erano del parere che il pagamento delle imposte applicabili sul reddito delle società fosse un presupposto per ricevere i fondi a loro destinati e che tale pagamento dovesse quindi essere inserito nelle «altre spese» necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla.

(29)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nel regolamento di base non sussiste alcuna base giuridica che giustifichi la metodologia proposta. Le imposte non si possono considerare spese a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Il pagamento dell'imposta sul reddito delle società è un obbligo a norma del diritto tributario turco che si applica a tutte le imprese a prescindere dal fatto che ricevano sovvenzioni. Contrariamente all'opinione dei produttori esportatori, l'effettiva produzione del prodotto in esame è un presupposto per ricevere i fondi, non il pagamento delle imposte sul reddito delle società.

(30)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che, visti i lunghi tempi di attesa per ricevere le sovvenzioni, essi incorrono nel frattempo in ingenti spese finanziarie. Per tenere conto di tali costi di finanziamento, si aspettano pertanto che la Commissione presenti un adeguamento al ribasso dell'importo del vantaggio ricevuto. A tale proposito, i produttori esportatori inclusi nel campione fanno riferimento al considerando 42 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha rilevato un vantaggio sulla base dell'esenzione dall'IVA per l'acquisto di macchinari e ha quantificato tale vantaggio come «l'interesse da corrispondere ad una banca commerciale per il periodo che termina con il rimborso dell'IVA».

(31)

Tale argomentazione è priva di fondamento. Di fatto, gli organi amministrativi competenti devono istituire le procedure e i meccanismi di vigilanza necessari a gestire un regime di sovvenzioni di dimensioni così ingenti. È quindi normale che trascorra del tempo prima che le sovvenzioni siano accordate, nel quadro di un regime di sovvenzioni al quale hanno diritto molti allevatori nel settore dell'acquacoltura in Turchia. Tracciare un parallelo con il considerando 42 del regolamento provvisorio è fuorviante. Il vantaggio derivante dall'esenzione dell'IVA ivi descritto è un regime di sovvenzioni previsto dal GDT, mentre le eventuali spese finanziarie costituiscono dei costi accessori in cui si incorre abitualmente e per i quali il GDT non prevede alcun indennizzo.

(32)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alle sovvenzioni dirette e indirette ai produttori, si confermano i considerando da 50 a 64 del regolamento provvisorio.

(33)

Tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i margini per le sovvenzioni dirette e indirette sono i seguenti:

Sovvenzioni dirette e indirette

Nome della società

Margine di sovvenzione

GMS

6,9 %

Kilic

9,5 %

Özpekler

6,4 %

Ternaeben

8,0 %

3.   Prestiti agevolati

(34)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive, un produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che la Commissione ha considerato un prestito come una sovvenzione compensabile nonostante tale prestito fosse destinato ad un investimento non legato al prodotto in esame.

(35)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nel corso dell'inchiesta si è accertato che il produttore esportatore di trota iridea o arcobaleno ha ricevuto tale prestito, compensabile in quanto specifico per il settore dell'acquacoltura. Il fatto che il regime di sovvenzioni in questione non sia riservato specificamente alla persona giuridica che fabbrica il prodotto in esame si considera irrilevante, nella misura in cui il programma è specifico di per sé e i suoi vantaggi possono essere messi in relazione con la fabbricazione del prodotto in esame. Questo è appunto il caso in esame, poiché il prestito agevolato ha ridotto il costo di finanziamento complessivo del produttore, con un conseguente vantaggio anche per il prodotto in esame. Non si è presentato alcun elemento di prova atto a dimostrare che i produttori esportatori interessati abbiano gestito le proprie risorse finanziarie in modo tale da evitare che la concessione del prestito si ripercuotesse sul costo di finanziamento complessivo della società.

(36)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un altro produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che la Commissione non ha assegnato correttamente il vantaggio di un prestito agevolato tra due persone giuridiche diverse appartenenti allo stesso gruppo, di cui solamente una produce il prodotto in esame.

(37)

La Commissione ha accolto tale argomentazione ed ha assegnato il vantaggio in base al fatturato delle rispettive persone giuridiche. Il vantaggio concesso per il prodotto in esame è praticamente irrilevante e pertanto non dovrebbe essere compreso nell'importo complessivo delle sovvenzioni.

(38)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive riguardo ai prestiti compensati, un produttore esportatore incluso nel campione ha contestato il calcolo del fatturato che la Commissione ha impiegato per l'assegnazione dei vantaggi alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione. Tale produttore ha affermato che, al fine di calcolare il fatturato per determinare l'importo dei prestiti agevolati, le vendite all'esportazione del prodotto in esame dovrebbero essere divise per il fatturato totale della società, comprese le vendite di trote e di altri prodotti sia sul mercato locale che nell'UE.

(39)

La Commissione ha accolto tale argomentazione. Nonostante la nuova metodologia, i margini per i prestiti agevolati sono tuttavia rimasti uguali.

(40)

In assenza di ulteriori osservazioni relative ai prestiti agevolati, si confermano i considerando da 65 a 81 del regolamento provvisorio.

(41)

Tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i margini per i prestiti agevolati sono i seguenti:

Prestiti agevolati

Nome della società

Margine di sovvenzione

Özpekler

0,3 %

4.   Pool di assicurazioni agricole e aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo

(42)

In assenza di osservazioni riguardo al pool di assicurazioni agricole e alle aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo, si confermano i considerando da 82 a 90 del regolamento provvisorio.

5.   Sovvenzioni per servizi di consulenza

(43)

In assenza di osservazioni riguardo alle sovvenzioni per servizi di consulenza, si conferma il considerando 91 del regolamento provvisorio.

6.   Sovvenzioni per il carburante e per la rottamazione delle navi da pesca

(44)

In assenza di osservazioni riguardo alle sovvenzioni per il carburante e per la rottamazione delle navi da pesca, si conferma il considerando 92 del regolamento provvisorio.

7.   Calcolo dei margini di sovvenzione totali

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, due società incluse nel campione hanno segnalato un errore materiale di arrotondamento nel calcolo dei margini di sovvenzione totali. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha aggiornato di conseguenza la tabella sotto riportata.

(46)

In assenza di osservazioni relative alla metodologia per calcolare i margini di sovvenzione totali, si conferma la metodologia di cui ai considerando da 93 a 98 del regolamento provvisorio.

(47)

Tenendo conto delle osservazioni dalle parti interessate, i margini di sovvenzione definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nome della società

Margine di sovvenzione

GMS

6,9 %

Kilic

9,5 %

Özpekler

6,7 %

Ternaeben

8,0 %

Media ponderata del campione

7,6 %

Margine di sovvenzione a livello nazionale

9,5 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(48)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe escluso dalla produzione totale dell'Unione i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione. Tale parte ha affermato che l'industria della trasformazione del pesce dell'Unione era di fatto esclusa dall'inchiesta.

(49)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito le proprie osservazioni e ha indicato che la Commissione avrebbe dovuto eseguire i) un'analisi integrata basata sul totale della produzione combinata degli allevatori e dei trasformatori nell'Unione, oppure ii) un'analisi in due tempi basata inizialmente su un'analisi per segmenti relativa al pregiudizio da un lato per il segmento degli allevatori e dall'altro per quello dei trasformatori, seguita da un'analisi integrata dell'intera industria. La parte ha affermato che tali analisi sarebbero in linea con la giurisprudenza dell'OMC riguardo alla causa «CE — Salmone» (9), oltre che con la prassi precedente della Commissione (10). La parte non ha tuttavia fornito alcuna stima riguardo agli eventuali effetti delle metodologie alternative sull'analisi del pregiudizio. La stessa parte interessata ha infine affermato che la metodologia contraddice il fatto che le importazioni destinate a trasformazione ulteriore figurano sia nel volume delle importazioni sia nella produzione dell'Unione.

(50)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, anche il GDT ha sostenuto che i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione dovevano essere inclusi nella produzione totale dell'Unione.

(51)

Il GDT ha inoltre affermato che il volume della produzione utilizzato nell'analisi del pregiudizio è diverso quello utilizzato nell'analisi della rappresentatività ed è quindi potenzialmente erroneo. Il GDT ha inoltre ribadito la propria osservazione in merito ai presunti errori dell'analisi della rappresentatività.

(52)

L'inchiesta attuale copre tutti i produttori dell'Unione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate. Come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio, il campione dei produttori dell'Unione copre le diverse fasi e i diversi tipi di produzione (produzione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate) ed è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. L'argomentazione esposta secondo cui l'industria della trasformazione del pesce è stata di fatto esclusa dall'analisi è incorretta e pertanto respinta.

(53)

Inoltre, non erano disponibili i dati che avrebbero permesso alla Commissione di eseguire un'analisi per segmenti delle diverse fasi e dei diversi tipi di produzione. Come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio inoltre, l'industria dell'Unione è estremamente frammentata con oltre 700 imprese di piccole e medie dimensioni, ed era quindi impossibile per la Commissione raccogliere dati relativi ai diversi segmenti. L'analisi per segmenti proposta non era quindi realizzabile in questo caso.

(54)

Infine, la decisione di includere le importazioni destinate a trasformazione ulteriore nell'importo della produzione aveva per obiettivo ottenere una migliore stima del volume della produzione. In ogni caso, le importazioni del prodotto in esame (escluse le trote affumicate) destinate a trasformazione ulteriore rappresentavano meno del 3 % della produzione totale dell'Unione calcolata con tale metodologia; il ricorso ad una metodologia alternativa per escludere tali importazioni dall'importo della produzione dell'Unione non avrebbe quindi comportato alcun impatto significativo su tale indicatore di pregiudizio.

(55)

La differenza nel volume della produzione calcolato ai fini dell'analisi della rappresentatività e di quella del pregiudizio si deve al fatto che sono emerse informazioni più precise durante l'inchiesta, mentre l'analisi della rappresentatività si basava su una valutazione prudente delle prove prima facie disponibili durante tale analisi. La Commissione ha anche risposto alle domande specifiche del GDT in merito all'analisi della rappresentatività tramite una comunicazione individuale inviata il 18 dicembre 2014 e durante l'audizione con il consigliere-auditore l'8 gennaio 2015. L'argomentazione secondo cui il volume della produzione utilizzato nell'analisi del pregiudizio è potenzialmente erroneo a causa della differenza di fonti tra l'analisi della rappresentatività e quella del pregiudizio è pertanto respinta.

(56)

Come indicato al considerando 123 del regolamento provvisorio, il volume della produzione si basava su dati ottenuti dalla Federazione europea degli acquacoltori («FEAP»); tali dati sono raccolti su base franco fabbrica e si riferiscono a pesci vivi raccolti in ciascuno Stato membro. La quota delle importazioni destinate a trasformazione ulteriore è stata aggiunta al volume di produzione dell'Unione di pesci vivi sulla base di informazioni raccolte e verificate durante l'inchiesta. Dato che il volume della produzione è calcolato in base a «equivalenti pesci interi», è indifferente calcolarlo in base alla prima presentazione commerciale (cioè «pesce»«vivo») o in base all'ultima presentazione commerciale possibile (cioè pesce «trasformato»). Se il volume del pesce trasformato fosse stato aggiunto al volume del pesce vivo, come suggerito dalla parte interessata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio. Anche se il volume totale della produzione si basa principalmente sui dati relativi alla produzione di pesce vivo al fine di evitare un doppio conteggio, la metodologia impiegata non escludeva altri tipi di produzione dell'Unione (come la produzione di trote fresche, congelate, in filetti e affumicate) e i fattori di pregiudizio si riferiscono a tutta l'industria dell'Unione, vale a dire sia il pesce vivo sia l'ulteriore trasformazione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, la metodologia impiegata per determinare il volume totale della produzione dell'Unione non escludeva l'industria di trasformazione delle trote. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(57)

In ogni caso, anche se la metodologia proposta dalla parte interessata fosse stata accettata e i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi fossero stati aggiunti ai dati dei produttori dell'Unione di pesce vivo, comportando una sovrastima di alcuni indicatori di pregiudizio quali il volume di produzione, il volume delle vendite, la capacità produttiva e l'occupazione, tali indicatori avrebbero malgrado ciò mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame, poiché i volumi riprodotti dall'industria di trasformazione sono collegati ai volumi di produzione di pesce vivo.

(58)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio.

2.   Consumo dell'Unione

(59)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, e come già indicato al considerando 48, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte ha affermato che il consumo totale dell'Unione era quindi sottostimato. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni, salvo un esempio ipotetico riguardo alle quote di mercato, affermando che la metodologia usata dalla Commissione per determinare il consumo dell'Unione è incoerente e comporta una sovrastima della quota di mercato delle importazioni turche.

(60)

Come indicato ai considerando 52 e 56, l'industria della trasformazione del pesce dell'Unione non era di fatto esclusa dall'analisi. I dati di produzione tuttavia sono stati stabiliti basandosi su pesce vivo calcolato in base a «equivalenti pesci interi», in modo da evitare un doppio conteggio. Si sarebbe raggiunto lo stesso risultato se il volume totale della produzione fosse stato stabilito convertendo il volume di trote trasformate ulteriormente in «equivalenti pesci interi». Se tuttavia il volume del pesce trasformato fosse stato aggiunto a quello del pesce vivo, come suggerito dalla parte interessata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio e, di conseguenza, avrebbe artificialmente aumentato il volume totale della produzione e del consumo dell'Unione. Nello stesso tempo, come indicato al considerando 57, tali indicatori avrebbero comunque mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(61)

Il considerando 64 prende in considerazione il presunto effetto sulla quota di mercato delle importazioni turche.

(62)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 101 a 105 del regolamento provvisorio.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(63)

In seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte ha affermato che la citata metodologia ha comportato una sovrastima della quota di mercato delle importazioni turche. Come indicato al considerando 59, la parte non ha fornito giustificazioni o spiegazioni, salvo un esempio ipotetico riguardo alle quote di mercato.

(64)

Come indicato al considerando 60, i dati di produzione sono stati stabiliti basandosi su pesce vivo calcolato in base a «equivalenti pesci interi», in modo da evitare un doppio conteggio. Se il volume del pesce trasformato fosse stato aggiunto a quello del pesce vivo, come suggerito dalla parte interessata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio e, di conseguenza, una sottostima della quota di mercato delle importazioni turche. Contemporaneamente, come indicato al considerando 57 tali indicatori avrebbero comunque mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.

(65)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 106 a 108 del regolamento provvisorio.

3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(66)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte ha affermato che i prezzi all'importazione dalla Turchia non dovrebbero essere determinati in base a una media, ma in base al tipo di prodotto, poiché la composizione del tipo di prodotto e il peso di un tipo specifico di prodotto all'interno di tale composizione hanno un effetto significativo sul prezzo medio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria osservazione senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.

(67)

Al fine di determinare ed esaminare le tendenze generali degli indicatori di pregiudizio relative ai prezzi del prodotto in esame durante il periodo in esame come prescritto dall'articolo 3 del regolamento di base, è opportuno utilizzare un prezzo medio ponderato all'importazione relativo al prodotto in esame. Dati dettagliati vengono infatti raccolti unicamente per il periodo dell'inchiesta. Dati a livello del tipo di prodotto non sono quindi disponibili per tutto il periodo in esame. In ogni caso, il prezzo medio ponderato all'importazione consentirebbe di esaminare la tendenza valida per il prodotto in esame. Il fatto che una tendenza sia diversa per alcuni tipi di prodotto non può inficiare la tendenza generale. Da ultimo, il prezzo è ponderato per tener conto del peso dei tipi di prodotto all'interno delle varie composizioni.

(68)

Come indicato ai considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio, d'altro canto, per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e adattati a livello franco fabbrica; li ha poi confrontati con la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame, per tipo di prodotto, praticati dai produttori turchi inclusi nel campione che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti in base a costo, assicurazione e nolo (cif) ed aggiustati adeguatamente tenendo conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(69)

Per i motivi sopra indicati, l'argomentazione è stata respinta.

(70)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tale parte ha contestato il fatto che la Commissione non abbia apportato alcun aggiustamento per i costi successivi all'importazione. A seguito di tale argomentazione, la Commissione ha analizzato ulteriormente le informazioni disponibili, utilizzando i costi medi successivi all'importazione sostenuti dall'importatore collegato al produttore esportatore incluso nel campione.

(71)

La comparazione tra i prezzi è stata effettuata in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli aggiustamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tenendo conto dell'aggiustamento di cui al considerando 70, il margine medio ponderato di sottoquotazione delle importazioni dal paese interessato verso il mercato dell'Unione era compreso tra il 2 % ed il 16 % (il margine medio di sottoquotazione era del 6 %).

(72)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 109 a 111 e da 114 a 117 del regolamento provvisorio.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni generali

(73)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il GDT ha richiesto alla Commissione di fornire informazioni sugli indicatori di pregiudizio macroeconomici aggregati solo a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito la propria argomentazione. La prassi della Commissione prevede che gli indicatori macroeconomici siano determinati e analizzati a livello dell'Unione e non a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, si ritiene infatti che i dati completi di tutta l'industria dell'Unione (i quali comprendono anche i dati dalle società incluse nel campione) riflettano la situazione durante il periodo in esame meglio dei dati relativi unicamente a una parte dell'industria. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

(74)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 118 a 122 del regolamento provvisorio.

4.2.   Indicatori macroeconomici

4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

(75)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, e come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte ha sostenuto che il volume totale della produzione dell'Unione era quindi sottostimato.

(76)

Come indicato al considerando 52, la Commissione ha analizzato l'intera industria dell'Unione, inclusi i produttori di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate e, come indicato ai considerando 56 e 60, il volume totale della produzione nell'Unione non è stato influenzato dalla metodologia usata dalla Commissione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(77)

Il GDT ha affermato che i dati della FEAP riguardavano solo 13 Stati membri e che per tale motivo il volume totale della produzione dell'Unione era sottostimato.

(78)

In effetti i dati della FEAP non comprendono gli Stati membri con un volume totale di produzione inferiore a 1 000 tonnellate («equivalenti pesci interi») all'anno; viste le ridotte quantità, tali dati non avrebbero tuttavia potuto avere un effetto significativo sulle tendenze già stabilite. Tale parte non ha inoltre dimostrato che l'inclusione dei restanti Stati membri nei dati globali avrebbe avuto alcun effetto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(79)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il GDT ha affermato che le cifre relative alla produzione di due Stati membri esclusi (vale a dire la Bulgaria e la Romania) ammontavano invece a più di 1 000 tonnellate nel 2011. Tuttavia, i volumi di produzione forniti dal GDT si riferiscono fondamentalmente alla produzione di trote grosse, che non rientrano nel prodotto in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che la capacità produttiva indicata al considerando 124 del regolamento provvisorio era incorretta poiché si basava su un volume di produzione determinato in modo errato, come affermato nel considerando 75. Tale parte interessata ha inoltre affermato che il tasso di utilizzo degli impianti non dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, poiché tale campione conteneva produttori dell'Unione che intervengono in diverse fasi della produzione (come il processo di affumicatura), mentre il volume della produzione pareva contenere solo trote vive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha affermato che la formula impiegata si basava erroneamente su un tasso medio di utilizzo degli impianti dei produttori inclusi nel campione, invece di usare dati specifici sull'industria del pesce vivo da un lato e sull'industria di trasformazione dall'altro. Secondo quanto affermato da tale parte, inoltre, il fatto che i dati dell'industria di trasformazione che acquistava trote vive nell'Unione non fossero inclusi aveva un effetto significativo sulla determinazione della capacità produttiva totale nell'Unione. Tale parte ha infine affermato che la determinazione della capacità non dovrebbe in ogni caso basarsi su una formula, ma su dati reali dei produttori dell'Unione.

(81)

Come indicato ai considerando 52, 56 e 60, la Commissione non ha escluso l'industria di trasformazione dell'Unione dalla sua analisi e l'argomentazione secondo cui il volume di produzione è stato calcolato in modo errato è stata respinta. Inoltre, come indicato al considerando 53, non erano disponibili dati atti a consentire alla Commissione di eseguire un'analisi per segmenti usando dati specifici delle due industrie. Per lo stesso motivo la determinazione della capacità non poteva basarsi su dati reali di oltre 700 imprese produttrici di piccole e medie dimensioni dell'Unione. Come indicato ai considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio, tasso di utilizzo degli impianti stabilito dalla Commissione era conforme al volume di produzione dell'Unione. Anche l'argomentazione secondo cui la determinazione della capacità si basava su dati incompleti sulla produzione totale e il tasso di utilizzo degli impianti non si sarebbe dovuto basare sulle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata pertanto respinta. In ogni caso, anche se la metodologia alternativa per calcolare il volume di produzione proposta dalla parte interessata fosse stata accettata e i dati dell'industria di trasformazione dell'Unione che acquistava trote vive nell'Unione fossero stati aggiunti ai dati dei produttori dell'Unione di pesce vivo dando luogo a un doppio conteggio, come indicato al considerando 56, l'andamento del tasso di utilizzo degli impianti avrebbe mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(82)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 123 a 128 del regolamento provvisorio.

4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(83)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, e come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo ed ha incluso solo il volume di produzione dei produttori dell'Unione che importavano pesci vivi per ulteriore trasformazione. Tale parte sosteneva che è stata esclusa dall'analisi la parte dell'industria di trasformazione nell'Unione in quanto tale. Tale parte ha pertanto affermato che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione era stata sottostimata e che la quota di mercato calcolata su tale base era errata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito le proprie osservazioni e ha suggerito che la Commissione avrebbe dovuto servirsi delle metodologie alternative descritte al considerando 49, senza però spiegarne l'attinenza ai fini di tale conclusione.

(84)

Per i motivi di cui ai considerando 52, 56 e 60, l'argomentazione secondo cui il volume di produzione è stato determinato in modo errato e parte dell'industria dell'Unione non è stata presa in considerazione nell'analisi è stata respinta. Ne consegue che anche l'argomentazione secondo cui il volume delle vendite e la quota di mercato sono state determinate in modo errato è stata respinta. Come indicato al considerando 53, l'analisi per segmenti non era realizzabile ed è stata respinta. Tuttavia, se la metodologia per calcolare il volume delle vendite proposta dalla parte interessata fosse stata accettata, ciò avrebbe comportato un doppio conteggio e, di conseguenza, una sovrastima del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Allo stesso tempo, come indicato al considerando 57, tali indicatori avrebbero comunque mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.

(85)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 129 e 133 del regolamento provvisorio.

4.2.3.   Crescita

(86)

In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 134 del regolamento provvisorio.

4.2.4.   Occupazione e produttività

(87)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e come già indicato al considerando 9, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha escluso i dati dei produttori dell'Unione che si dedicavano alla trasformazione di pesci vivi acquistati da altri produttori dell'Unione di pesce vivo e che, di conseguenza, l'occupazione era stata sottostimata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha affermato che la formula impiegata si basava erroneamente sull'occupazione dei produttori inclusi nel campione, invece di usare dati specifici delle due industrie. Secondo quanto affermato da tale parte, inoltre, il fatto che i dati dell'industria di trasformazione che acquistava trote vive nell'Unione non fossero inclusi aveva un effetto significativo sulla determinazione dell'occupazione complessiva nell'Unione. Tale parte ha infine affermato che la determinazione dell'occupazione non dovrebbe in ogni caso basarsi su una formula, ma su dati reali dei produttori dell'Unione.

(88)

Per i motivi di cui ai considerando 52, 56 e 60, l'argomentazione secondo cui parte dell'industria dell'Unione non è stata presa in considerazione nell'analisi è stata respinta. Inoltre, come indicato al considerando 53, non erano disponibili dati atti a consentire alla Commissione di eseguire un'analisi per segmenti usando dati specifici dell'industria del pesce vivo da un lato e dell'industria di trasformazione dall'altro. Per lo stesso motivo la determinazione dell'occupazione non poteva basarsi su dati reali di oltre 700 imprese produttrici di piccole e medie dimensioni dell'Unione. Come indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, i dati relativi all'occupazione stabiliti dalla Commissione erano conformi al volume di produzione dell'Unione. Al fine di stabilire i dati sull'occupazione, la Commissione ha infatti tenuto conto di tutta l'industria dell'Unione, inclusa l'industria di trasformazione. Ne consegue che anche l'argomentazione secondo cui l'occupazione è stata determinata in modo errato è stata respinta. In ogni caso, anche se la metodologia alternativa per calcolare il volume della produzione proposta dalla parte interessata fosse stata accettata e i dati dell'industria di trasformazione dell'Unione che acquistava trote vive nell'Unione fossero stati aggiunti ai dati dei produttori dell'Unione di pesce vivo dando luogo a un doppio conteggio, come indicato al considerando 56, l'andamento dell'occupazione avrebbe mostrato le stesse tendenze durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(89)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 135 a 137 del regolamento provvisorio.

4.3.   Indicatori microeconomici

4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(90)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non dovrebbero essere determinati in base a una media, ma in base al tipo di prodotto, poiché la composizione del tipo di prodotto e il peso di un tipo specifico di prodotto all'interno di tale composizione hanno un effetto significativo sul prezzo di vendita medio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, tale parte ha ribadito le proprie osservazioni senza fornire ulteriori giustificazioni o spiegazioni.

(91)

Per i motivi di cui ai considerando 67 e 68 l'argomentazione è stata tuttavia respinta per analogia.

(92)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio.

4.3.2.   Costi di manodopera

(93)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 143 a 144 del regolamento provvisorio.

4.3.3.   Scorte

(94)

In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 145 del regolamento provvisorio.

4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(95)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 146 a 151 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(96)

In base all'analisi complessiva esposta dei fattori macroeconomici e microeconomici pertinenti e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio, le quali stabiliscono che tutta l'industria dell'Unione (compresi tutti i diversi tipi e tutte le diverse fasi di produzione, quali la produzione di trote vive, fresche, congelate, in filetti e affumicate) ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(97)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 157 a 161 del regolamento provvisorio.

2.   Effetti di altri fattori

2.1.   Importazioni da paesi terzi

(98)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 162 a 165 del regolamento provvisorio.

2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(99)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 166 e 168 del regolamento provvisorio.

2.3.   Andamento del consumo

(100)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 169 e 170 del regolamento provvisorio.

2.4.   Concorrenza con altre specie ittiche

(101)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla concorrenza con altre specie ittiche. Le parti hanno citato studi (11) che dimostrerebbero che sul mercato tedesco altre specie ittiche sono in concorrenza con la trota iridea o arcobaleno in porzioni. Le parti interessate hanno inoltre affermato che, a parte la presunta concorrenza con la trota grossa, il salmone e il pangasio, anche la concorrenza con il merluzzo, l'ippoglosso, lo sgombro e lo scorfano ha causato pregiudizio all'industria dell'Unione.

(102)

Gli studi sopra menzionati a cui le parti interessate hanno fatto riferimento non hanno apportato elementi di prova conclusivi a favore di tali argomentazioni né per quanto riguarda il mercato tedesco né per il mercato dell'Unione nel suo complesso. L'aumento delle importazioni di trote iridee o arcobaleno dalla Turchia durante il periodo in esame in termini sia di quota di mercato sia di volumi di vendite nell'Unione contraddice tali argomentazioni.

(103)

La presunta concorrenza di altre specie ittiche non avrebbe in ogni caso potuto spiegare il deterioramento economico e finanziario globale dell'industria dell'Unione e, in particolare, la perdita di quota di mercato rispetto alle importazioni dalla Turchia, che sono aumentate nel corso del periodo in esame.

(104)

Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.

(105)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 171 a 175 del regolamento provvisorio.

2.5.   Oneri amministrativi e normativi, limitazioni geografiche

(106)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi non teneva conto dell'effetto negativo degli oneri amministrativi negli Stati membri.

(107)

I considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio prendono in considerazione gli oneri amministrativi e normativi, comprese le presunte limitazioni all'uso di determinate aree geografiche a fini di acquacoltura negli Stati membri, quali possibili altri fattori di pregiudizio all'industria dell'Unione. Le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione e non hanno fornito ulteriori informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(108)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio.

2.6.   Pressione sui prezzi esercitata dai grandi dettaglianti

(109)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi non ha tenuto conto dell'effetto negativo della pressione sui prezzi e del forte potere negoziale del settore del commercio al dettaglio.

(110)

I Considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio prendono in considerazione la pressione sui prezzi e il potere negoziale del settore del commercio al dettaglio quali possibili altri fattori di pregiudizio all'industria dell'Unione. Le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione e non hanno fornito ulteriori informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(111)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio.

2.7.   Investimenti eccessivi, spese finanziarie, fluttuazioni dei tassi di cambio e perdite straordinarie connesse a controversie.

(112)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi non ha tenuto conto dell'effetto negativo per i produttori individuali dell'Unione di diversi altri fattori quali presunti investimenti eccessivi, problemi ambientali e controversie.

(113)

I considerando da 182 a 186 del regolamento provvisorio prendono tuttavia in considerazione tali fattori. Le parti interessate non hanno suffragato ulteriormente la loro argomentazione e non hanno fornito ulteriori informazioni al riguardo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(114)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 182 a 186 del regolamento provvisorio.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(115)

In base alle considerazioni esposte e in assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 187 a 189 del regolamento provvisorio, secondo i quali il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e che nessun altro fattore analizzato individualmente o collettivamente ha inficiato il nesso di causalità.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(116)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 191 a 194 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli importatori indipendenti

(117)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, altri due importatori si sono manifestati e hanno affermato che l'istituzione di dazi sulle trote provenienti dalla Turchia avrebbe ripercussioni negative nei loro confronti. Tali parti non hanno tuttavia suffragato le loro argomentazioni, che sono state pertanto respinte.

(118)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 195 e 198 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse degli utilizzatori, dei consumatori e dei fornitori

(119)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 199 a 203 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(120)

In base alle considerazioni esposte e in assenza di altre osservazioni, si conferma il considerando 204 del regolamento provvisorio, secondo il quale non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Turchia.

G.   MISURE COMPENSATIVE

(121)

Viste le conclusioni della Commissione in merito alla sovvenzione, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure compensative definitive per impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(122)

Alla luce dell'aggiustamento di cui ai considerando 70 e 71, i margini di pregiudizio sono stati riveduti come indicato nel considerando 127.

(123)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 206 a 217 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(124)

Alla luce di quanto precede e in conformità all'articolo 15 del regolamento di base, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto i margini di pregiudizio e i margini di sovvenzione. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra i margini di sovvenzione e i margini di pregiudizio.

(125)

Visto l'elevato livello di cooperazione dei produttori esportatori turchi, il dazio applicabile a «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio più elevato istituito per le società incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Tale dazio si applicherà alle società che non hanno collaborato all'inchiesta.

(126)

Nel caso delle società turche che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione (elencate nell'allegato), l'aliquota del dazio definitivo è la media ponderata delle aliquote delle società incluse nel campione.

(127)

In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Dazio compensativo

GMS

6,9 %

24 %

6,9 %

Kilic

9,5 %

37 %

9,5 %

Özpekler

6,7 %

22 %

6,7 %

Ternaeben

8,0 %

17 %

8,0 %

Altre società che hanno collaborato

7,6 %

23 %

7,6 %

Tutte le altre società

9,5 %

37 %

9,5 %

(128)

Le misure compensative di cui sopra sono istituite sotto forma di dazi ad valorem, ossia in proporzione al valore dell'importazione.

(129)

Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione.

(130)

Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(131)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (12) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(132)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi, il dazio residuo per tutte le altre società si dovrebbe applicare non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.   Impegni

(133)

In seguito alla divulgazione del regolamento provvisorio, 15 produttori esportatori hanno offerto impegni di prezzo in conformità all'articolo 13 del regolamento di base.

(134)

La Commissione ha analizzato attentamente tali offerte alla luce del contesto specifico delle relazioni con la Turchia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali impegni non risultano pratici nel presente procedimento. Ciò si deve al numero elevato di presentazioni del prodotto in esame, alle significative differenze di prezzo tra le diverse presentazioni del prodotto in esame e al rischio di compensazione incrociata con la vendita di altri prodotti agli stessi clienti.

(135)

A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata (l'AEA) ha affermato che le ragioni per non ritenere pratici gli impegni non sono valide. In primo luogo, l'AEA ha affermato che il numero di presentazioni è limitato e chiaramente identificabile con i codici TARIC e che, se necessario, alcune presentazioni si possono raggruppare; in secondo luogo, ha affermato che le elevate differenze di prezzo tra diverse presentazioni non renderebbero gli impegni impossibili, poiché si potrebbero istituire diversi prezzi minimi all'importazione per diverse presentazioni; infine, ha affermato che impegni simili sono stati accettati in passato nel caso di altri prodotti ittici (come il salmone) (13)

(136)

In primo luogo, i produttori esportatori inclusi nel campione che avevano offerto impegni e riguardo ai quali la Commissione disponeva di informazioni dettagliate avevano esportato sette diverse presentazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Tali presentazioni non si possono identificare chiaramente con codici TARIC. Inoltre, ogni raggruppamento di presentazioni che richiedano prezzi differenti può causare una compensazione incrociata tra i prezzi minimi all'importazione di diverse presentazioni. In secondo luogo, se come suggerito dalla parte interessata il numero elevato di produttori esportatori e di presentazioni, combinato con le elevate differenze di prezzo tra le presentazioni, fosse mitigato da un numero elevato di prezzi minimi all'importazione, il monitoraggio degli impegni sarebbe ancora meno pratico. In terzo luogo, mitigare il rischio di compensazione incrociata mediante un monitoraggio continuo di un impegno a non vendere altri prodotti agli stessi clienti sarebbe sproporzionatamente oneroso e per tale motivo non risulterebbe pratico. In ultimo, per quanto riguarda il caso del salmone, gli impegni accettati in passato si sono rivelati poco pratici, come dimostrato dalle numerose revoche durante il periodo di vigenza delle misure. Per tali motivi l'argomentazione secondo cui gli impegni sarebbero pratici nel presente caso è respinta.

(137)

Gli impegni sui prezzi offerti sono stati quindi respinti.

4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(138)

In considerazione dei margini di sovvenzione accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. La parte degli importi depositati che supera le aliquote definitive del dazio compensativo dovrebbe essere svincolata.

(139)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):

vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:

intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure

in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

attualmente classificate ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) e originarie della Turchia.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

Akyol Su Ürn.Ürt.Taş.Kom.İth.İhr.Paz.San. ve Tic. Ltd. Şti

Asya Söğüt Su Ürünleri Üretim Dahili Paz.ve İhr. Ltd.Şti

GMS Su Ürünleri Üretim İth. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti

Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ

Gümüş-Yel Su Ürünleri üretim İhracat ve İthalat Ltd. Şti

Hakan Komandit Şirketi

İskele Su Ürünleri Hayv.Gida Tur.Inş.Paz.Ihr.Ltd.Şti

Karaköy Su Ürünleri Üretim Paz.Tic.İhr. ve İth.Ltd.Şti

Özgü Su Ürün. Üret. Taş. Komis. İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti

6,9 %

B964

BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ

9,5 %

B965

Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6,7 %

B966

Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ

8,0 %

B967

Società elencate nell'allegato

7,6 %

 

Tutte le altre società

9,5 %

B999

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014, sono riscossi in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera le aliquote definitive del dazio compensativo è svincolata.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Turchia fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013);

non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Turchia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento;

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette all'aliquota media ponderata del dazio pari al 7,6 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Turchia (GU C 44 del 15.2.2014, pag. 9).

(4)  Rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di trote arcobaleno originarie della Turchia (GU C 297 del 4.9.2014, pag. 23).

(5)  Regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 23).

(6)  Regolamento (CE) n. 628/2005 della Commissione, del 22 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5) e regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

(8)  http://www.turkstat.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=13&KITAP_ID=52

(9)  Relazione del panel, «Comunità europee — Misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia», WT/DS337/R, adottato il 15 gennaio 2008.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(11)  Nielsen et al, Market Integration of Farmed Trout in Germany (Integrazione del mercato delle trote di allevamento in Germania), Marine Resource Economics, Volume 22, pagg. 195–213 e Nielsen, M., Smit, J., & Guillen, J. (2009). Market integration of fish in Europe (Integrazione del mercato del pesce in Europa). Journal of Agricultural Economics, 60(2), 367-385. 10.1111/j.1477-9552.2008.00190.x

(12)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(13)  Regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


ALLEGATO

Produttori esportatori turchi che hanno collaborato, non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso un esame individuale:

Nome

Codice addizionale TARIC

Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil San. A.Ş.

B968

Ada Su Ürünleri Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

B969

Ahmet Aydeniz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

B970

Alba Lojistik İhracat İthalat Ltd. Şti.

B971

Alba Su Ürünleri A.Ş.

B972

Alfam Su Ürünleri A.Ş.

B973

Alima Su Ürünleri ve Gida San. Tic. A.Ş.

B974

Alka Su Ürünleri A.Ş.

B975

Azer Altin Su Ürünleri

B976

Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş.

B977

Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş

B978

Çirçir Su Ürünleri Ltd. Şti.

B979

Ipaş Su Ürünleri A.Ş.

B980

Kemal Balıkçılık Ihr. Ltd. Şti.

B981

Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti.

B982

Miray Su Ürünleri

B983

Önder Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

B984

Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş.

B985

Tai Su Ürünleri Ltd. Şti.

B986

TSM Deniz Ürünleri San. Tic. A.Ş.

B987

Ugurlu Balık A.Ş.

B988

Yaşar Dış Tic. A.Ş.

B989


27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/310 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 29/2009 (2) della Commissione stabilisce i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto.

(2)

I fornitori di servizi di navigazione aerea e gli operatori hanno riferito di questioni tecniche in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009, in particolare interruzioni, note come «Provider Aborts» («PAs»), di comunicazioni di dati bordo-terra esistenti che consentono l'esercizio di servizi di collegamento dati («DLS») e che vanno oltre livelli di prestazione accettabili. Per questo motivo, alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea hanno già adottato misure di attenuazione, consistenti nel limitare le operazioni DLS agli aeromobili equipaggiati con avionica specifica, tramite le cosiddette «liste bianche» in modo da far fronte al potenziale impatto sotto il profilo della sicurezza dei suddetti «PAs» nelle operazioni di servizi di collegamento dati.

(3)

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») ha svolto un'indagine (3) diretta ad individuare la causa o le cause di tali questioni tecniche e raccomandare misure per farvi fronte. L'inchiesta ha rivelato che gli eventi casuali di PAs non potevano essere attribuiti a un'unica causa prevedibile, ma piuttosto a una combinazione di fattori legati all'ambiente della frequenza radio e all'attuazione della frequenza unica attuale dell'infrastruttura di collegamento dati. Si è constatato che tale tasso eccessivo di PAs casuali provoca un degrado nella prestazione della rete con rischi potenziali per la sicurezza aerea, aumentando il carico di lavoro dei piloti e dei controllori di volo e creando uno stato di confusione che può portare ad una perdita di conoscenza della situazione.

(4)

L'AESA ha concluso nella sua relazione d'indagine che livelli accettabili di prestazioni per il collegamento dati possono essere stabiliti solo con l'introduzione di un'infrastruttura multifrequenza, che deve essere inoltre ottimizzata per prevenire interferenze nella frequenza radio. Essa ha raccomandato di istituire e attuare un piano di azioni diretto ad approfondire ulteriormente gli aspetti tecnici e convalidare le necessarie soluzioni tecniche. Queste misure però, richiedono tempo e l'AESA raccomanda pertanto di riconsiderare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009 e i relativi calendari di attuazione. L'AESA raccomanda inoltre che l'attuazione del piano di azioni sia preferibilmente effettuata dal gestore della realizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione (4).

(5)

Inoltre, al fine di affrontare in modo specifico l'aspetto della sicurezza del trasporto aereo delle operazioni DLS ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009, il 23 maggio 2014 l'AESA ha pubblicato il bollettino informativo sulla sicurezza n. 2014-14, che raccomanda che gli operatori passino dalla comunicazione di dati a quella vocale quando devono far fronte ad un livello elevato di PAs.

(6)

In linea con le raccomandazioni dell'AESA, la Commissione ha incaricato l'impresa comune SESAR («impresa comune SESAR») di elaborare un piano di lavoro per un ulteriore esame delle questioni individuate e per l'espletamento delle specifiche azioni raccomandate dall'AESA. Il programma di lavoro, quale presentato dall'impresa comune SESAR, comprende due fasi relative agli studi e alle azioni correttive ritenute necessarie per quanto riguarda, in particolare, le questioni dell'infrastruttura di terra di collegamento dati e l'individuazione e convalida delle soluzioni tecniche di bordo. I risultati preliminari e le azioni correttive proposte sono previsti per il 2016, mentre l'ulteriore convalida può richiedere altri due anni.

(7)

Pertanto, in particolare a causa delle difficoltà tecniche osservate o di carenze nell'attuazione dell'infrastruttura DLS installata, che hanno già portato ad alcune misure di mitigazione in corso di adozione, e del loro potenziale impatto sulla sicurezza del trasporto aereo e dato che gli studi e le azioni necessari volti ad individuarli e correggerli dovrebbero essere completati nel corso del 2018, è opportuno rinviare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009.

(8)

Per gli stessi motivi di cui al considerando 7), e al fine di mantenere la coerenza dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 29/2009, è necessario modificare anche talune altre scadenze previste nel regolamento.

(9)

Al fine di fornire e operare i servizi di collegamento dati costruiti sulla necessaria capacità DLS convalidata di terra, le date di applicazione per i requisiti relativi alle infrastrutture di terra per lo spazio aereo definito nella parte A e nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 29/2009 deve essere modificata in modo da garantire che l'infrastruttura di terra sia disponibile 24 mesi prima della data di applicazione dei requisiti relativi agli aspetti di bordo. Tuttavia, gli Stati membri responsabili per lo spazio aereo definito nella parte B del suddetto allegato hanno già ottenuto un periodo più lungo per realizzare la necessaria infrastruttura DLS di terra. Pertanto non è più giustificato differenziare, per quanto riguarda la data di applicazione, tra lo spazio aereo definito nelle parti A e B di tale allegato.

(10)

Inoltre, la data entro la quale i gestori sono tenuti a garantire che gli aeromobili in questione siano in grado di operare i DLS in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 29/2009 dovrebbe essere corretta, in modo da corrispondere alla data modificata di applicazione di tale regolamento. Oltre a ciò, per quanto riguarda il requisito relativo alla capacità di operare i DLS, non è più giustificato distinguere tra gli aeromobili in base alla data del loro certificato individuale di aeronavigabilità. Tuttavia, è necessario mantenere le deroghe a tale obbligo per determinate categorie di aeromobili, così come la norma specifica concernente i nuovi aeromobili di Stato di tipo trasporto, ed è necessario anche adeguare di conseguenza le date pertinenti, in modo da conservare l'effetto pratico di tali norme. Solo per quanto riguarda l'esenzione relativa agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2014 e muniti di apparecchiature per il collegamento dati certificate sulla base di uno dei documenti Eurocae, è necessario mantenere le date attuali, almeno per il momento, in assenza di dati chiari e convincenti che ne giustifichino la modifica.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento, in particolare la modifica della data di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009, ferma restando la necessità di affrontare in maniera adeguata eventuali questioni relative alla sicurezza del trasporto aereo che possono sorgere in tale contesto, lasciano impregiudicate le possibilità esistenti nell'ambito della modulazione delle tariffe di navigazione aerea di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (5) o l'assegnazione di bande orarie per la gestione del flusso di traffico aereo (ATFM) in conformità al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione (6) per tenere conto del fatto che alcuni operatori possono già aver dotato, o intendono farlo su base volontaria prima della data di applicazione modificata del regolamento, i loro aeromobili con la capacità di operare DLS e che alcuni fornitori di servizi del traffico aereo hanno già realizzato infrastrutture DLS di terra.

(12)

Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 della Commissione (7), è necessario aggiungere lo spazio aereo croato allo spazio aereo in cui si applica il regolamento (CE) n. 29/2009. Tuttavia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 si applica solo a decorrere dal 5 febbraio 2016. Considerando l'attuale modifica del regolamento di esecuzione (CE) n. 29/2009, è opportuno abrogare, per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 441/2014 e inserire nel presente regolamento la modifica prevista da tale regolamento.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 29/2009.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 29/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente regolamento si applica a tutti i voli effettuati come traffico aereo generale conformemente alle regole di volo strumentale all'interno dello spazio aereo al di sopra di FL 285 quale definito all'allegato I, parti A e B.»

;

(2)

All'articolo 3, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, gli operatori garantiscono che gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 1, paragrafo 3, siano in grado di utilizzare i servizi di collegamento dati definiti nell'allegato II a decorrere dal 5 febbraio 2020.

3.   Il paragrafo 2 non si applica:

a)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2014 e muniti di apparecchiature per il collegamento dati certificate sulla base dei requisiti di uno dei documenti Eurocae di cui all'allegato III, punto 10;

b)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2003 e che cesseranno le operazioni nello spazio aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 prima del 31 dicembre 2022;

c)

agli aeromobili di Stato;

d)

agli aeromobili che volano nello spazio aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti per il collegamento dati temporaneamente non operativi nelle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi di cui all'allegato III, punto 1, del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 216/2008 e relative norme di attuazione.

4.   Gli Stati membri che decidono di equipaggiare i nuovi aeromobili di Stato di tipo trasporto, che entrano in servizio dopo il 1o gennaio 2019, con apparecchiature per il collegamento dati basate su norme non specifiche dei requisiti operativi militari, assicurano che tali aeromobili siano in grado di utilizzare i servizi di collegamento dati definiti nell'allegato II.»

;

(3)

All'articolo 15, secondo paragrafo, i termini «7 febbraio 2013» sono sostituiti da «5 febbraio 2018»;

(4)

All'allegato I, parte B, dopo «— Warszawa FIR,» viene inserito: «— Zagreb FIR,».

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

(3)  Agenzia europea per la sicurezza aerea, relazione «questioni tecniche nell'applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009», versione 1.1, 23.4.2014, documento di riferimento 2014_03_24_E4_D_51431_REP_DLS_1.1

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

(6)  Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 37).

(8)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).


27.2.2015   

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L 56/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/311 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

169,3

IL

81,7

MA

85,9

TR

92,8

ZZ

107,4

0707 00 05

TR

191,7

ZZ

191,7

0709 93 10

MA

98,0

TR

207,6

ZZ

152,8

0805 10 20

EG

46,2

IL

69,5

MA

49,4

TN

61,9

TR

68,7

ZZ

59,1

0805 20 10

IL

133,4

MA

101,2

ZZ

117,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

97,5

IL

150,5

JM

118,2

MA

118,2

TR

84,7

US

131,2

ZZ

116,7

0805 50 10

EG

41,5

TR

51,4

ZZ

46,5

0808 10 80

BR

69,4

CL

94,9

MK

27,7

US

209,4

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

143,4

CN

99,9

US

122,7

ZA

105,5

ZZ

117,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.2.2015   

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L 56/36


DECISIONE (UE) 2015/312 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2015

relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato economico e sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Horst MUND,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Dirk BERGRATH, Leiter des EU-Verbindungsbüros der IG Metall, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


27.2.2015   

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L 56/37


DECISIONE (UE) 2015/313 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2015

relativa alla nomina di tre membri titolari irlandesi del Comitato economico e sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo irlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Tre seggi di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Heidi LOUGHEED, della sig.ra Siobhán EGAN e del sig. Padraig WALSHE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Erik O'DONOVAN, Head of IBEC Europe and IBEC's permanent representative to BUSINESSEUROPE, il sig. Cillian LOHAN, Environmental scientist, CEO of Irish Natural Forestry Foundation and Company Secretary of Irish Environmental network e il sig. John BRYAN, President of the Irish Farmers' Association, sono nominati membri titolari del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


27.2.2015   

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L 56/38


DECISIONE (UE) 2015/314 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione Regime di ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere

[notificata con il numero C(2014) 7280]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 28 ottobre 2009 la Commissione ha adottato una decisione negativa, comprendente ingiunzione di recupero, riguardo all'aiuto concesso ai beneficiari di un regime spagnolo che prevedeva deduzioni fiscali in relazione all'acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese non residenti (di seguito _«la prima decisione») (2). Detta decisione si limitava alle acquisizioni effettuate all'interno dell'Unione e la Commissione manteneva aperto il procedimento per le acquisizioni effettuate fuori dell'Unione, dato che le autorità spagnole si erano impegnate a inviare nuovi elementi relativi ai presunti ostacoli che si frapponevano alle fusioni transfrontaliere fuori dell'Unione.

(2)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una decisione negativa, comprendente ingiunzione di recupero, riguardo all'aiuto concesso in base alla normativa controversa ai beneficiari che avevano effettuato acquisizioni fuori dell'Unione (di seguito «la seconda decisione») (3).

(3)

La Commissione ha tuttavia deciso di limitare la portata dell'obbligo di recupero previsto dalla prima e dalla seconda decisione a causa dell'esistenza di legittime aspettative.

(4)

Con messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2012 le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che il 21 marzo 2012 avevano adottato una nuova interpretazione amministrativa (consulta vinculante) (4) del regime di aiuto in questione, che sarebbe stata applicata anche alle operazioni effettuate prima di tale data.

(5)

Con lettera del 4 luglio 2012, nel contesto della procedura di recupero relativa alla seconda decisione, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a chiarire una serie di questioni concernenti la nuova interpretazione amministrativa. La Spagna ha presentato osservazioni il 5 settembre 2012.

(6)

Riguardo a questa nuova interpretazione, nell'ottobre 2012 la Commissione ha registrato un nuovo procedimento d'ufficio (5) presso il protocollo degli aiuti di Stato.

(7)

Con lettera del 29 ottobre 2012 la Commissione ha trasmesso alla Spagna una richiesta di informazioni. Le autorità spagnole hanno fornito le informazioni richieste il 5 dicembre 2012. Il 12 dicembre 2012 si è svolta una riunione tecnica tra la Commissione e le autorità spagnole. A seguito di tale riunione, il 19 dicembre 2012 la Commissione ha inviato alla Spagna un'altra lettera, nel contesto della procedura di recupero, esprimendo dubbi anche in merito alla legittimità della nuova interpretazione amministrativa. La Spagna ha presentato osservazioni il 14 febbraio 2013.

(8)

Il 26 aprile 2013 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole, invitandole a rivedere la nuova interpretazione amministrativa del regime di aiuto alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato. Le autorità spagnole hanno risposto alla lettera della Commissione il 31 maggio 2013.

(9)

Con lettera del 21 giugno 2013 i servizi della Commissione hanno informato le autorità spagnole che la Commissione stava esaminando la possibilità di adottare un'ingiunzione di sospensione di tutti gli aiuti illegittimi concessi a norma della nuova interpretazione amministrativa e le hanno invitate a presentare osservazioni al riguardo. Il 26 giugno 2013 le autorità spagnole hanno richiesto una proroga del termine inizialmente fissato dalla Commissione e la richiesta è stata respinta il giorno stesso. La Spagna ha presentato osservazioni sull'ingiunzione di sospensione mediante lettera del 1o luglio 2013.

(10)

Poiché il regime modificato non è stato notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ed è già stato applicato prima di ottenere l'approvazione preliminare della Commissione a norma dell'articolo 107 del trattato, la misura è stata iscritta come aiuto non notificato presso il protocollo degli aiuti di Stato della Commissione con il numero SA.35550 (13/NN).

(11)

Con lettera del 17 luglio 2013 la Commissione ha comunicato alla Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'aiuto.

(12)

La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sugli aiuti in questione.

(13)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Spagna e da cinque terzi interessati. La Commissione ha inviato le osservazioni dei terzi interessati alle autorità spagnole, per dar loro la possibilità di rispondere. La replica è pervenuta con lettere del 25 novembre 2013 e del 20 dicembre 2013.

(14)

Con lettera del 26 marzo 2014 la Commissione ha trasmesso alla Spagna una richiesta di informazioni. Le autorità spagnole hanno fornito le informazioni richieste il 7 maggio 2014.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Introduzione

a)   Articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS

(15)

La base giuridica del regime di aiuto in esame è la legge spagnola relativa all'imposta sulle società (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, di seguito «il TRLIS»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 21.

(16)

L'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, entrato in vigore il 1o gennaio 2002, ha introdotto la possibilità per le imprese residenti in Spagna di dedurre dalla base imponibile dell'imposta sulle società l'avviamento finanziario risultante dall'acquisizione di partecipazioni azionarie in società non residenti il cui reddito soddisfi i criteri per beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 21 del TRLIS (ex articolo 20 bis della legge relativa all'imposta sulle società).

(17)

L'avviamento finanziario è definito all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS come l'ammontare della differenza fra il prezzo di acquisizione pagato per la partecipazione e il suo valore contabile alla data di acquisizione che non è stato imputato alle attività materiali e immateriali della società non residente. Tale parte della differenza sarebbe deducibile dalla base imponibile fino a un massimo annuo pari a un ventesimo del suo importo, fatta salva la normativa contabile vigente.

b)   I criteri di cui all'articolo 21 del TRLIS

(18)

L'articolo 21 del TRLIS definisce i criteri che il reddito della società non residente deve rispettare perché la società residente possa applicare la deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS:

a)

la quota di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale della società non residente deve essere pari o superiore al 5 %. Inoltre, la partecipazione deve essere detenuta dalla società residente per un periodo ininterrotto di almeno un anno (7);

b)

la società non residente deve essere soggetta a un'imposta estera analoga all'imposta sulle società. Questa condizione si ritiene soddisfatta se lo Stato in cui ha sede l'impresa mirata ha firmato con la Spagna un accordo volto a evitare la doppia imposizione internazionale contenente una clausola sullo scambio di informazioni (8);

c)

gli utili devono derivare da attività imprenditoriali svolte all'estero. Questa condizione è soddisfatta se almeno l'85 % del reddito rispetta i seguenti criteri (9):

i)

le entrate della società non residente sono prodotte all'estero e non possono essere incluse nella base imponibile a causa dell'applicazione delle norme internazionali sulla trasparenza fiscale. In particolare, si ritengono conformi a tali criteri i redditi derivanti dalle seguenti attività:

commercio all'ingrosso, quando i beni siano messi a disposizione degli acquirenti nello Stato o territorio in cui ha sede la società non residente o in ogni altro Stato o territorio diverso da quello spagnolo, purché le operazioni siano effettuate dalla società non residente,

servizi prestati nel territorio in cui la società non residente ha la residenza fiscale, purché le operazioni siano effettuate dalla società non residente,

servizi finanziari prestati a clienti non aventi residenza fiscale in Spagna, purché le operazioni siano effettuate dalla società non residente,

servizi assicurativi relativi a rischi presenti in un territorio o Stato diverso dalla Spagna, purché tali servizi siano realizzati dalla società non residente,

ii)

i dividendi o le partecipazioni agli utili di società non residenti derivanti da partecipazioni indirette conformi ai criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del TRLIS. Inoltre, i redditi da capitale risultanti dal conferimento di partecipazioni in società non residenti, purché siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del TRLIS.

(19)

Merita rilevare che, sebbene l'articolo 12, paragrafo 5, rinvii all'articolo 21 del TRLIS, quest'ultimo è stato originariamente concepito per stabilire le condizioni per esentare dall'imposta sulle società i dividendi e i redditi prodotti all'estero risultanti dall'acquisizione di partecipazioni in società non residenti, al fine di evitare la doppia imposizione internazionale (10).

c)   La nozione di avviamento finanziario

(20)

L'avviamento finanziario è una nozione fiscale introdotta dal legislatore spagnolo nell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS e legata alla nozione contabile di avviamento.

(21)

L'avviamento è un'attività immateriale e consiste nel valore di una denominazione sociale di buona reputazione, nelle buone relazioni con i clienti, nelle competenze del personale e in altri fattori analoghi che si spera possano tradursi in futuro in profitti superiori a quelli visibili. Dal punto di vista contabile, l'avviamento è calcolato in termini di differenza tra il prezzo pagato per l'acquisizione di una società e il valore contabile del suo patrimonio netto.

(22)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, se il prezzo pagato per l'acquisizione di una partecipazione azionaria in una società è superiore al suo valore contabile, la differenza può essere dovuta a due diverse ragioni: 1) al valore aggiunto intrinseco del patrimonio dell'impresa; 2) a un sovrapprezzo risultante dall'aspettativa di ottenere entrate più elevate in futuro. La seconda categoria corrisponde all'avviamento finanziario.

(23)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, l'ammontare della differenza tra il prezzo pagato per l'acquisizione di una partecipazione e il suo valore contabile alla data di acquisizione dovrebbe essere imputato alle attività materiali e immateriali della società non residente, conformemente ai criteri stabiliti nel regio decreto 1815/1991 relativo al consolidamento dei conti. L'«avviamento finanziario» è l'ammontare della differenza che non è stato imputato alle attività materiali e immateriali della società non residente. L'avviamento finanziario può essere dedotto dalla base imponibile fino a un massimo annuo pari a un ventesimo del suo valore.

(24)

Di conseguenza, per determinare l'ammontare dell'avviamento finanziario che può essere dedotto dalla base imponibile, è necessario applicare la seguente procedura:

i)

calcolare la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile della partecipazione azionaria nella società non residente alla data di acquisizione. Il valore contabile dovrebbe rispecchiare la quota di capitale corrispondente alla partecipazione e il relativo valore contabile;

ii)

imputare tale differenza alle attività materiali e immateriali della società non residente, conformemente ai criteri stabiliti nel regio decreto 1815/1991 relativo ai conti consolidati;

iii)

l'ammontare (di tale differenza) che non può essere imputato alle attività materiali e immateriali della società non residente è l'avviamento finanziario, che può essere dedotto dalla base imponibile fino a un massimo annuo pari a un ventesimo del suo importo.

d)   La nozione di acquisizione diretta e indiretta

(25)

Per acquisizione diretta s'intende l'acquisto, da parte di una società, di una partecipazione al capitale azionario di un'impresa. Per acquisizione indiretta s'intende l'acquisto, da parte di una società, di una partecipazione al capitale azionario di un'impresa di secondo o ulteriore livello, in conseguenza di un'acquisizione diretta precedente. Pertanto la società acquirente diventa indirettamente titolare di partecipazioni in imprese situate al secondo o ulteriore livello.

(26)

Tuttavia, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità spagnole e dai terzi interessati, la Commissione rileva che nel caso in esame la controversia riguarda essenzialmente l'acquisizione indiretta di partecipazioni in conseguenza dell'acquisizione diretta di partecipazioni al capitale azionario di una holding non residente. Di fatto le holding sono imprese il cui principale obiettivo è detenere le azioni di altre società operative. Le holding non esercitano un'attività economica propriamente detta e quindi non possono generare avviamento (né, di conseguenza, avviamento finanziario). L'avviamento è generato ai livelli successivi da società operative che svolgono effettivamente un'attività economica. Pertanto nel caso in esame si tratta di stabilire se le partecipazioni acquisite indirettamente tramite l'acquisizione diretta di una partecipazione in una holding non residente possano beneficiare della deduzione prevista dall'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

2.2.   Le modifiche introdotte nella formulazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS

(27)

L'articolo 12 è intitolato «Rettifiche di valore: perdita di valore degli elementi patrimoniali». Il paragrafo 5 di detto articolo è entrato in vigore il 1o gennaio 2002. È stato introdotto nella legge spagnola 27 dicembre 1995 n. 43 relativa all'imposta sulle società dall'articolo 2, paragrafo 5, della legge 27 dicembre 2001 n. 24 (11). Successivamente, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è stato incorporato nel regio decreto legislativo 5 marzo 2004 n. 4, che codifica le modifiche apportate alla legge relativa all'imposta sulle società (12).

(28)

L'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è stato modificato più volte in seguito alla sua introduzione nella legge relativa all'imposta sulle società. La formulazione iniziale dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, introdotto dalla legge 24/2001, stabiliva che la differenza fra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile alla data di acquisizione deve essere imputata alle attività materiali e immateriali della società non residente, conformemente ai criteri stabiliti nel regio decreto 20 dicembre 1991 n. 1815. Nel 2007 il rinvio al «regio decreto 20 dicembre 1991 n. 1815, recante norme in materia di redazione dei conti annuali consolidati», è stato sostituito da un rinvio al «metodo dell'integrazione globale di cui all'articolo 46 del Codice del commercio e altre modalità di applicazione».

(29)

Secondo le autorità spagnole, tale modifica è dovuta all'adozione della legge 4 luglio 2007 n. 16 sulla riforma e l'adeguamento delle regole contabili ai fini della loro armonizzazione con il diritto dell'Unione (13). L'adozione di detta legge ha comportato una serie di modifiche a varie leggi e disposizioni, tra cui l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Dato che il regio decreto 1815/1991 doveva essere abrogato e aggiornato alla luce delle modifiche introdotte nella normativa contabile, il rinvio è stato fatto al Codice del commercio, una legge di rango superiore. Le autorità spagnole hanno spiegato che tale modifica è di carattere puramente tecnico: non ha cambiato le regole di consolidamento né ha influito sulle modalità di calcolo dell'avviamento finanziario. Le autorità spagnole affermano che l'avviamento finanziario è sempre stato calcolato in base al metodo dell'integrazione globale e che questo principio contabile era contenuto sia nel regio decreto 1815/1991 sia nell'articolo 46 del Codice del commercio spagnolo.

(30)

In seguito all'adozione della prima e della seconda decisione, la Spagna ha inserito un nuovo comma nell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, al fine di conformarsi a entrambe. Pur essendo stato dichiarato un aiuto illegale e incompatibile, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non è stato formalmente abrogato, in quanto può continuare a essere applicato dai beneficiari che hanno fatto valere un legittimo affidamento che l'aiuto concesso non sarebbe stato recuperato, per i quali è stato previsto un periodo di transizione nella prima e nella seconda decisione.

(31)

La Spagna ha inserito nell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS un terzo comma, secondo il quale la deduzione dell'avviamento finanziario non si applica alle acquisizioni di partecipazioni in imprese non aventi sede nel territorio dell'Unione effettuate a partire dal 21 dicembre 2007 (salvo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione della Commissione del 28 ottobre 2009 e all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione della Commissione del 12 gennaio 2011 per le acquisizioni effettuate in relazione a un obbligo irrevocabile assunto prima del 21 dicembre 2007). Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisizione di partecipazioni di maggioranza in società aventi sede fuori dell'Unione effettuate tra il 21 dicembre 2007 e il 21 maggio 2011 (data di pubblicazione della seconda decisione nella Gazzetta ufficiale), le deduzioni possono essere applicate se si dimostra l'esistenza di espliciti ostacoli giuridici all'effettuazione di aggregazioni transfrontaliere di imprese, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della decisione della Commissione del 12 gennaio 2011.

2.3.   L'interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS

(32)

La disposizione giuridica principale, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, non indica se la deduzione dell'avviamento finanziario possa essere applicata alle acquisizioni dirette o indirette di partecipazioni. Ciononostante, l'articolo 21 del TRLIS fa riferimento alle partecipazioni dirette e indirette quando enuncia i criteri che il reddito della società non residente deve soddisfare perché l'impresa residente possa applicare la deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

2.3.1.   L'interpretazione amministrativa iniziale

(33)

Durante il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della decisione di avvio del 2007, le autorità spagnole hanno spiegato alla Commissione che la prassi amministrativa consolidata dell'amministrazione tributaria spagnola (Dirección General de Tributos, di seguito «la DGT») e la giurisprudenza del tribunale economico e amministrativo (Tribunal Económico Administrativo Central, di seguito «il TEAC») prevedeva soltanto la deduzione dell'avviamento finanziario risultante dall'acquisizione diretta di partecipazioni azionarie (14). Le autorità spagnole hanno addotto i seguenti motivi:

a)

l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è un metodo di ammortamento di un investimento che incide direttamente sulla base imponibile. La gestione della deduzione richiede un controllo dell'investimento, che può essere effettuato solo tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in società operative situate al primo livello;

b)

i criteri definiti all'articolo 21 del TRLIS, cioè che la società non residente eserciti un'attività economica all'estero e sia soggetta a un'imposta analoga all'imposta sulle società, si fondano sulle norme fiscali contro gli abusi;

c)

d'altro canto, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si limita alle acquisizioni effettuate al primo livello, dato che per l'applicazione della deduzione prevista da detta disposizione l'articolo 21 del TRLIS prescrive soltanto l'acquisizione di una partecipazione pari almeno al 5 % del capitale sociale dell'impresa non residente. Questa quota non implica il consolidamento né con la società non residente situata al primo livello, né con le filiali della società non residente situate al secondo o ulteriore livello. L'avviamento al secondo o ulteriore livello può esservi soltanto in seguito a un consolidamento;

d)

l'amministrazione tributaria deve inoltre vigilare sull'applicazione della deduzione dell'avviamento finanziario. Questo controllo può essere esercitato soltanto attraverso l'impresa residente in Spagna. Infatti l'amministrazione tributaria spagnola può verificare con facilità se le partecipazioni siano situate al primo livello, poiché fanno parte dell'attivo della società residente in Spagna. Avrebbe invece maggiore difficoltà a verificare l'avviamento generato in imprese non residenti situate ad altri livelli, in quanto le partecipazioni sono imputate agli attivi delle società non residenti, le quali non sono obbligatoriamente soggette al controllo dell'amministrazione tributaria spagnola.

(34)

Nell'ambito del procedimento d'indagine formale che ha portato all'adozione della presente decisione, è stato chiesto alle autorità spagnole di fornire un elenco delle interpretazioni amministrative (consultas) dell'amministrazione tributaria riguardanti l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Le autorità spagnole hanno presentato (15) copia delle interpretazioni amministrative 1490-02, del 4 ottobre 2002, e V0391-05, del 10 marzo 2005 (16). Queste interpretazioni confermano che, in seguito all'adozione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, la DGT ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione di detta disposizione le acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

(35)

È stato altresì richiesto alle autorità spagnole di presentare un elenco della giurisprudenza del TEAC riguardante l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Le autorità spagnole hanno fornito (17) copia di quattro risoluzioni (18) del TEAC, le quali confermano l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS delle acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. Il ragionamento su cui si fonda l'esclusione delle acquisizioni indirette dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, elaborato nelle consultas della DGT e nelle risoluzioni del TEAC, si può riassumere come segue:

a)

un obbligo previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è che l'avviamento risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni azionarie e il loro valore contabile sia imputato agli attivi della società acquisita non residente;

b)

l'avviamento è generato nelle società operative. In conseguenza dell'esercizio di un'attività economica si genera infatti un'attività immateriale derivante dal portafoglio clienti, dall'ubicazione geografica, dal know-how, dalle risorse umane, dal prestigio eccetera. In definitiva tutto questo si traduce in un prezzo di acquisto più elevato rispetto a quello contabilizzato come valore contabile. L'avviamento finanziario può dunque sorgere soltanto a seguito dell'acquisizione diretta di una società operativa ed è il risultato della differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile, purché tale differenza non possa essere imputata alla plusvalenza tacita generata dagli attivi dell'impresa;

c)

per determinare l'importo dell'avviamento finanziario (la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile non imputabile al patrimonio netto della società non residente), è necessario svolgere i tre compiti seguenti: 1) calcolare la differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile. Quest'ultimo deve rispecchiare la quota di capitale corrispondente alla partecipazione detenuta dalla società residente nella società non residente; 2) la differenza tra i due valori summenzionati deve essere imputata agli attivi della società non residente, entro il limite del valore di mercato degli attivi in questione, conformemente ai criteri stabiliti nelle regole di consolidamento contabile (19); 3) l'importo restante è l'avviamento finanziario che può essere dedotto dalla base imponibile fino a un massimo annuo pari a un ventesimo del suo importo;

d)

le holding sono imprese il cui obiettivo principale è detenere azioni di altre società operative e pertanto non svolgono un'attività economica o imprenditoriale vera e propria. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, se un'impresa residente in Spagna acquisisce una partecipazione in una holding non residente (la cui attività principale sia detenere azioni e gestire gli attivi di altre società operative), la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile della partecipazione al capitale deve essere imputata agli attivi della holding fino a concorrenza del valore di mercato degli attivi in questione. Dato che gli attivi di una holding sono le partecipazioni azionarie in società operative non residenti, il valore di mercato di tali attivi equivale al prezzo di acquisto delle azioni e pertanto non viene a crearsi avviamento finanziario. In base a questa interpretazione, l'avviamento finanziario può sorgere soltanto in caso di acquisizione diretta di una società operativa e risulta dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile, purché tale differenza sia direttamente imputabile alla plusvalenza intrinseca generata dalle attività materiali e immateriali della società acquisita.

(36)

La prassi amministrativa consolidata delle autorità spagnole, che consentiva di dedurre soltanto l'avviamento finanziario derivante dall'acquisizione diretta di partecipazioni azionarie in società operative, ha continuato a essere applicata anche dopo l'adozione della prima e della seconda decisione (20).

2.3.2.   La nuova interpretazione amministrativa

(37)

Il 21 marzo 2012, in seguito a una richiesta di parere su questioni fiscali presentata da un'impresa spagnola, la DGT ha adottato l'interpretazione amministrativa vincolante V0608-12 (21), nella quale è stabilito che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS consente la deduzione dell'avviamento finanziario derivante non solo dall'acquisizione diretta di partecipazioni azionarie in società operative, ma anche dall'acquisizione indiretta di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

(38)

Nella consulta vinculante summenzionata, la DGT ha ammesso di discostarsi dalla propria interpretazione iniziale dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS per quanto riguarda la sua applicazione alle acquisizioni indirette di partecipazioni. La DGT ha quindi modificato il criterio sul quale aveva basato le precedenti risposte alle imprese spagnole che avevano presentato richieste di parere su questo aspetto.

(39)

Inoltre, in una risoluzione del 26 giugno 2012 (22), il TEAC si è allineato alla posizione adottata dalla DGT riguardo all'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS alle acquisizioni indirette di partecipazioni. Sebbene la risoluzione vertesse su un altro aspetto e l'impresa in causa fosse diversa da quella interessata all'interpretazione amministrativa della DGT del 21 marzo 2012, il TEAC ha riconosciuto che la DGT aveva modificato la sua dottrina precedente estendendo l'applicazione della deduzione dell'avviamento finanziario alle acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

(40)

Anche il TEAC riconosce di essersi discostato dalla propria dottrina precedente. Secondo il TEAC, tale dottrina si fondava sull'obbligo previsto dall'articolo 15 del regio decreto 30 luglio 2004 n. 1777, che si riferiva esclusivamente alla società acquisita direttamente. Tuttavia, data la controversia riguardo all'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS e tenuto conto delle due decisioni adottate dalla Commissione europea, il TEAC ha dovuto rivedere la propria dottrina precedente. In sostanza, le ragioni addotte dalla DGT e dal TEAC si possono riassumere come segue:

a)

in primo luogo, la DGT e il TEAC citano l'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del TRLIS, per sostenere che anche le acquisizioni indirette possono beneficiare della deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. A parere della DGT e del TEAC, il criterio relativo all'esercizio di un'attività economica può essere soddisfatto quando la società operativa è situata al secondo o ulteriore livello. In particolare, la DGT e il TEAC rimandano all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del TRLIS, ove si stabilisce espressamente che la disposizione si applica anche ai dividendi derivanti da partecipazioni dirette o indirette. La DGT e il TEAC concludono che la collocazione della società al secondo o ulteriore livello non dovrebbe ostare all'applicazione della deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS;

b)

in secondo luogo, la DGT e il TEAC invocano la logica alla base della disposizione: poiché l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS mira a promuovere l'internazionalizzazione e gli investimenti esteri delle imprese spagnole, sarebbe contrario allo spirito della disposizione stessa escludere dal suo ambito di applicazione gli investimenti effettuati da imprese spagnole in holding non residenti. Peraltro, la DGT e il TEAC sostengono che la realtà economica dimostra che l'acquisizione di partecipazioni in società non residenti spesso avviene tramite l'acquisizione di una holding. Il fatto che un investimento sia effettuato mediante l'acquisto di azioni di una holding è una circostanza esogena che non dipende dall'impresa che acquisisce la holding, bensì dal modo in cui è strutturato il mercato. La presenza di imprese intermedie, come le holding, non dovrebbe ostacolare gli investimenti, né discriminare fra diversi tipi di acquisizioni;

c)

in terzo luogo, la DGT e il TEAC affermano che nel testo della prima e della seconda decisione della Commissione si fa continuo riferimento alle acquisizioni sia dirette sia indirette. Dal testo delle due decisioni, la DGT e il TEAC deducono che la Commissione europea ammette la deduzione dell'avviamento finanziario sia per le acquisizioni dirette di partecipazioni sia per quelle indirette;

d)

in quarto luogo, la DGT riconosce altresì che questa interpretazione viene data nonostante l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge relativa all'imposta sulle società. Detto articolo impone di fornire informazioni solo sull'acquisizione della società acquisita direttamente per poter applicare l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Se la deduzione fosse applicabile anche alle acquisizioni indirette, sarebbe stato logico includere anche queste ultime a fini di maggiore trasparenza. Nondimeno, ciò non dovrebbe costituire un elemento determinante per adottare un'interpretazione restrittiva dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS;

e)

infine, per poter applicare la deduzione alle acquisizioni indirette, la partecipazione indiretta deve essere convertita in partecipazione diretta mediante una precedente operazione di concentrazione. Riservare a un'acquisizione che dà luogo a un'aggregazione di imprese un trattamento fiscale diverso da quello previsto per le acquisizioni di partecipazioni che non portano a un'aggregazione di imprese sarebbe in contrasto con il principio di neutralità fiscale. La DGT e il TEAC concludono che la deduzione deve essere possibile anche a livelli diversi di partecipazione azionaria. A tal fine occorre dimostrare, tramite un bilancio consolidato o qualunque altro mezzo legale, che parte del prezzo di acquisto della partecipazione corrisponde all'avviamento finanziario esistente in una partecipazione in una società operativa acquisita «indirettamente».

(41)

Le due risoluzioni del TEAC, 00/2842/2009 e 00/4871/2009, sono state impugnate dinanzi all'Audiencia Nacional, l'alta corte di giustizia spagnola. Nella sentenza del 6 febbraio 2014 (23), l'Audiencia Nacional non ha sostenuto la nuova interpretazione amministrativa e ha confermato i criteri iniziali applicati dalla DGT e dal TEAC, in base ai quali le acquisizioni indirette di partecipazioni tramite l'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. In tale sentenza, l'Audiencia Nacional afferma che l'avviamento, e quindi l'avviamento finanziario, può sorgere soltanto in imprese operative che svolgono un'attività economica. Le holding sono imprese il cui obiettivo principale è detenere azioni di altre società operative. Poiché non esercitano un'attività economica, le holding non possono generare avviamento (né, di conseguenza, avviamento finanziario).

3.   MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(42)

Con lettera del 17 luglio 2013, la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione agli effetti della nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, introdotta dalle autorità spagnole dopo l'adozione della prima e della seconda decisione.

(43)

Nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale, la Commissione ha osservato che tale nuova interpretazione amministrativa sembrerebbe ampliare l'ambito di applicazione della misura, che era già stata oggetto di indagini da parte della Commissione ai fini della prima e della seconda decisione, poiché essa sarebbe ora applicabile non solo all'avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette di partecipazioni in società non residenti, ma anche a quello derivante da acquisizioni indirette.

(44)

La Commissione ha concluso in via preliminare che la nuova interpretazione amministrativa aveva ampliato l'ambito di applicazione di un regime già dichiarato aiuto illegale e incompatibile, senza essere notificata alla Commissione, e costituiva quindi un aiuto illegale. La Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che l'aiuto potesse essere considerato compatibile con il mercato interno.

(45)

La Commissione ha ritenuto in via preliminare che l'aiuto dovesse essere recuperato e che le legittime aspettative riconosciute nella prima e nella seconda decisione non potessero essere estese (retroattivamente) a situazioni (acquisizioni indirette) che, alla luce della prassi amministrativa consolidata delle autorità spagnole, non rientravano nell'ambito di applicazione della misura controversa al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione.

(46)

La Commissione ha deciso di emettere un'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (24) del Consiglio, con la quale ha ordinato alle autorità spagnole di sospendere l'erogazione di ogni aiuto fino a quando non avesse adottato una decisione definitiva.

(47)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (25). La Commissione ha invitato le autorità spagnole e i terzi interessati a presentare osservazioni.

4.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE E DEI TERZI INTERESSATI

(48)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità spagnole e da cinque terzi interessati, precisamente Telefónica, Iberdrola, Santander, Abertis e AXA. Tutti i terzi interessati hanno sostenuto la posizione delle autorità spagnole.

(49)

Né le autorità spagnole né i terzi interessati condividono il parere della Commissione secondo cui la nuova interpretazione amministrativa costituisca un nuovo aiuto e tutti ritengono che le legittime aspettative si applichino anche in relazione alle acquisizioni indirette di partecipazioni tramite l'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

A.   CARATTERE DI NUOVO AIUTO DELLA MISURA

(50)

Secondo le autorità spagnole e i cinque terzi interessati, la nuova interpretazione amministrativa non costituisce un nuovo aiuto per i motivi descritti in appresso.

4.1.   L'interpretazione amministrativa iniziale non è definitiva e non è una prassi amministrativa pertinente e sistematica

(51)

Le autorità spagnole rinviano all'interpretazione amministrativa iniziale della DGT, contenuta nelle consultas 1490-02, del 4 ottobre 2002, e V0391-05, del 10 marzo 2005, che consentiva la deduzione dell'avviamento finanziario relativamente alle acquisizioni dirette di partecipazioni in società operative non residenti, purché i redditi generati dalla società non residente rispettassero le condizioni stabilite all'articolo 21 del TRLIS. Le autorità spagnole hanno spiegato che il ragionamento alla base dell'interpretazione amministrativa iniziale dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, così come risulta dalle due consultas in questione, è che i conti individuali di una holding non possono generare avviamento.

(52)

Le autorità spagnole e i terzi interessati sostengono che l'interpretazione amministrativa non è una prassi amministrativa pertinente. Le interpretazioni amministrative della DGT non sono fonte di diritto e non sono vincolanti né per gli organi giurisdizionali né per i cittadini; esse vincolano esclusivamente l'amministrazione tributaria. Questo carattere vincolante significa che l'amministrazione tributaria è tenuta ad applicare gli stessi criteri quando vi sia coincidenza di fatti e circostanze fra i soggetti passivi. Peraltro, le autorità spagnole hanno spiegato che la consulta 1490-02 non è vincolante per l'amministrazione tributaria e ha carattere puramente informativo per i terzi. La consulta V0391-05 è invece vincolante per l'amministrazione tributaria. In caso di discrepanze con i criteri stabiliti nell'interpretazione amministrativa, il soggetto passivo può presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Gli organi giurisdizionali nazionali non sono dunque tenuti a seguire i criteri stabiliti nell'interpretazione amministrativa.

(53)

Secondo le autorità spagnole, la Commissione sbaglia quando afferma, nella decisione di avvio, che «la nuova interpretazione del ministero delle Finanze è stata confermata da una risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012». La DGT e il TEAC sono istituzioni indipendenti: la DGT fa parte dell'amministrazione e il TEAC è stato definito un organo giurisdizionale dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (26). Il TEAC verifica l'applicazione della legislazione tributaria e definisce la dottrina e i criteri che devono essere applicati dagli altri servizi dell'amministrazione. I terzi interessati sostengono che il TEAC non è un organo giurisdizionale, bensì un ente integrato nell'amministrazione tributaria che fa capo al ministero delle Finanze. Affermano inoltre che la dottrina del TEAC non fa parte dell'ordinamento giuridico. Pur essendo vincolante per l'amministrazione tributaria, essa è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali superiori.

(54)

Le autorità spagnole e i terzi interessati sostengono che le interpretazioni amministrative, così come i criteri che contengono, non sono definitive e possono sempre essere oggetto di modifiche, purché queste ultime siano obiettivamente giustificate. Al riguardo, le autorità spagnole rinviano all'articolo 89 della legge generale in materia tributaria 17 dicembre 2003 n. 58, che stabilisce gli effetti giuridici delle interpretazioni relative alle questioni fiscali:

a)

la risposta a una richiesta di interpretazione delle disposizioni fiscali ha effetti vincolanti per l'amministrazione tributaria;

b)

in assenza di modifiche della legislazione o della giurisprudenza applicabile nella fattispecie, i criteri contenuti nell'interpretazione delle disposizioni fiscali sono applicati al soggetto passivo;

c)

l'amministrazione tributaria responsabile dell'applicazione dei tributi applica i criteri contenuti nelle interpretazioni delle disposizioni fiscali, purché vi sia coincidenza di fatti e circostanze fra il soggetto passivo e il destinatario dell'interpretazione amministrativa.

(55)

I terzi interessati affermano altresì che l'interpretazione amministrativa iniziale non può essere definita una prassi consolidata dell'amministrazione tributaria. Secondo alcuni terzi interessati, essa consiste soltanto di quattro interpretazioni e una risoluzione del TEAC (27). Inoltre alcuni terzi interessati affermano che, prima dell'interpretazione della DGT e della risoluzione del TEAC del 2012, l'interpretazione amministrativa era stata progressivamente modificata da una risoluzione del TEAC del 1o giugno 2010 e da una sentenza dell'Audiencia Nacional del 13 ottobre 2011. La questione esaminata nella risoluzione del TEAC e nella sentenza dell'Audiencia Nacional riguardava l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS alle acquisizioni di partecipazioni intragruppo. La sentenza dell'Audiencia Nacional del 13 ottobre 2011 è stata confermata dal Tribunal supremo, la corte suprema spagnola, in una sentenza del 24 giugno 2013.

(56)

Le autorità spagnole affermano che le richieste presentate dalle imprese relativamente alla deduzione dell'avviamento finanziario derivante dalle acquisizioni indirette di partecipazioni non erano state sistematicamente respinte, come indicato dalla Commissione nella decisione di avvio del 2013. Tale rigetto sistematico non era avvenuto perché il sistema di riscossione dei tributi non impone al soggetto passivo di richiedere l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Il sistema di riscossione dell'imposta sulle società si basa sull'autoliquidazione, in virtù della quale il soggetto passivo deve espletare tutte le operazioni fiscali, come l'interpretazione della normativa, la classificazione delle operazioni e il calcolo dell'importo dell'imposta finale dovuta. L'amministrazione tributaria non interviene in questo processo. Tuttavia le operazioni di autoliquidazione possono essere soggette alla vigilanza e al controllo da parte dell'amministrazione tributaria, la quale determina in via definitiva l'importo da versare.

(57)

Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano che, nonostante l'interpretazione amministrativa iniziale della DGT, le imprese spagnole applicavano la deduzione dell'avviamento finanziario alle acquisizioni indirette di partecipazioni. Secondo le autorità spagnole, i soggetti passivi che ritenevano di avere diritto di applicare l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS alle acquisizioni indirette lo hanno applicato. L'esistenza di un'interpretazione diversa della DGT non è stata un impedimento all'applicazione di detto articolo: da un lato, i soggetti passivi non sottoposti a controllo fiscale hanno confermato de facto i loro criteri una volta scaduto il termine di prescrizione di quattro anni; dall'altro lato, i soggetti passivi sottoposti a controllo fiscale hanno potuto avvalersi dei criteri stabiliti dalla DGT in occasioni successive.

4.2.   La nuova interpretazione amministrativa non costituisce una modifica sostanziale dell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS

(58)

Sia le autorità spagnole sia i terzi interessati affermano che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non ha subito modifiche sostanziali e che l'interpretazione amministrativa relativa all'ambito di applicazione di una disposizione non può essere considerata una modifica dell'aiuto. Il fatto che la DGT abbia modificato l'interpretazione amministrativa non influisce sull'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(59)

Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano che l'ambito di applicazione non è stato modificato dalla nuova interpretazione amministrativa perché l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS faceva già riferimento all'articolo 21 del TRLIS, il quale, al paragrafo 1, lettera a), menziona le acquisizioni dirette e indirette di partecipazioni di almeno il 5 %. Questo criterio non è mutato dopo l'introduzione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS nella legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

a)   Metodo di calcolo dell'avviamento finanziario

(60)

Un terzo interessato contesta l'affermazione della Commissione nella decisione di avvio, secondo la quale una serie di situazioni che in origine non rientravano nella misura sono state incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Il terzo interessato ritiene che le acquisizioni di partecipazioni in società holding abbiano sempre soddisfatto i criteri per essere ammesse a beneficiare di tale misura e che la controversia sull'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si riduca ad una discrepanza nel metodo di calcolo da applicare. Secondo il terzo interessato, la comprensione di questo aspetto è fondamentale per il caso in esame.

(61)

Il terzo interessato afferma che le regole di consolidamento contabile giustificano un'interpretazione radicalmente diversa da quella inizialmente adottata dalla DGT e dal TEAC. Secondo le regole di consolidamento contabile, l'avviamento finanziario deve essere calcolato applicando il metodo dell'integrazione globale, in base al quale tutte le attività e passività di tutte le società controllate di proprietà di una determinata impresa sono trattate come se fossero attività e passività di un'unica entità. In virtù di questo principio, la partecipazione della holding nella filiale operativa viene eliminata e il valore di tale partecipazione viene sostituito nel bilancio della holding dal valore di mercato delle attività e passività della società operativa. Pertanto, una volta che gli attivi sono incorporati negli attivi della holding, nel bilancio consolidato della holding si iscrive una riserva di importo pari alla differenza tra il valore di mercato degli attivi della filiale operativa e il loro valore contabile. La differenza tra il prezzo pagato per la partecipazione al capitale della holding e il patrimonio netto della holding dopo la piena integrazione degli attivi della sua filiale operativa è quindi contabilizzata come avviamento finanziario pertinente alla holding.

(62)

In base a questo metodo di calcolo, gli attivi della holding e delle società operative sono trattati come se fossero gli attivi di un'unica entità. La holding può quindi dedurre l'avviamento finanziario ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

b)   Motivi che giustificano lo scostamento dall'interpretazione amministrativa iniziale

(63)

Anche le autorità spagnole e i terzi interessati riconoscono che la DGT e il TEAC si sono discostati dalla prassi precedente, in base alla quale l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si poteva applicare soltanto alle acquisizioni dirette di partecipazioni in società operative.

(64)

Le autorità spagnole hanno spiegato che la DGT e il TEAC giustificano lo scostamento dall'interpretazione amministrativa precedente con i motivi seguenti:

a)

in primo luogo, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è stato concepito nell'ambito di un insieme di misure volte a promuovere la crescita economica e l'internazionalizzazione delle imprese spagnole. Scopo della disposizione era favorire gli investimenti spagnoli all'estero. Sarebbe quindi in contrasto con lo spirito della disposizione stessa escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS gli investimenti effettuati da imprese spagnole in holding non residenti;

b)

in secondo luogo, l'articolo 12, paragrafo 5, rimanda all'articolo 21 del TRLIS, il quale menziona espressamente le acquisizioni dirette e indirette di partecipazioni. La disposizione va dunque interpretata nel senso che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS comprende le acquisizioni indirette di partecipazioni in società non residenti tramite l'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding non residente, purché siano soddisfatte le condizioni definite all'articolo 21 del TRLIS;

c)

in terzo luogo, le due decisioni della Commissione del 2009 e del 2011 relative all'ammortamento dell'avviamento finanziario si riferiscono alle acquisizioni sia dirette sia indirette di partecipazioni;

d)

in quarto luogo, per poter applicare la deduzione alle acquisizioni indirette, la partecipazione indiretta deve essere convertita in partecipazione diretta mediante una precedente operazione di concentrazione. Date le difficoltà a costituire aggregazioni di imprese estere, sarebbe in contrasto con il principio di neutralità fiscale riservare a un'acquisizione che dà luogo a un'aggregazione di imprese un trattamento fiscale diverso da quello previsto per le acquisizioni di partecipazioni che non portano a un'aggregazione di imprese. Inoltre, il fatto che un investimento sia effettuato mediante l'acquisto di azioni di una holding è una circostanza esogena che non dipende dall'impresa che acquisisce la holding, bensì dal modo in cui è strutturato il mercato.

c)   Riferimenti alle acquisizioni indirette nella prima e nella seconda decisione, nelle interrogazioni parlamentari e nel comunicato stampa sulla decisione di avvio del 2007

(65)

Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano che la nuova interpretazione amministrativa, definita nella consulta vinculante V0608-12, del 21 marzo 2012, e nella risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012, è coerente con la prima e la seconda decisione. Ciò risulta da due aspetti:

a)

in primo luogo, le due decisioni della Commissione fanno riferimento alle acquisizioni dirette e indirette in varie occasioni. Entrambe dichiarano aiuto illegale la deducibilità dell'avviamento finanziario per le acquisizioni sia dirette sia indirette di partecipazioni. Le autorità spagnole e i terzi interessati citano una serie di paragrafi della prima e della seconda decisione, nei quali si fa riferimento alle acquisizioni dirette e indirette, cioè i paragrafi 21, 167, 170 e 175 della prima decisione e l'articolo 1 della prima e della seconda decisione;

b)

in secondo luogo, la Commissione sembra non aver considerato pertinente l'interpretazione amministrativa, dal momento che non è menzionata né nella prima né nella seconda decisione.

(66)

Le autorità spagnole fanno altresì notare che il 26 marzo 2007, prima dell'avvio del procedimento d'indagine formale, i servizi della Commissione avevano trasmesso una lettera di servizio nella quale osservavano che l'interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS sembrava troppo restrittiva.

(67)

Le autorità spagnole affermano che l'amministrazione tributaria e la DGT hanno rispettato i principi di interpretazione coerente con il diritto dell'Unione, di efficacia diretta e di primato del diritto dell'Unione quando hanno adottato l'interpretazione amministrativa V0608-12, del 21 marzo, e la risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012. Infatti l'amministrazione, le autorità e i giudici nazionali devono sempre applicare il diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione e sono tenuti a rispettare il principio di leale cooperazione, sancito dall'articolo 4 del trattato.

(68)

Poiché le decisioni adottate dalla Commissione europea hanno carattere vincolante per il destinatario, la DGT e il TEAC hanno dovuto modificare i criteri amministrativi riguardanti l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. L'interpretazione amministrativa e la risoluzione del TEAC erano quindi pienamente coerenti con il tenore e con l'ambito di applicazione delle due decisioni della Commissione, dal momento che l'avviamento finanziario risultante dalle acquisizioni dirette e indirette, effettuate nel periodo per il quale la Commissione aveva riconosciuto l'esistenza del legittimo affidamento dei beneficiari e che soddisfacevano le condizioni specifiche previste dalla prima e dalla seconda decisione, non era soggetto a obbligo di recupero.

(69)

Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano che, applicando la giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause Kahla  (28) e NamurLes Assurances de Credit  (29) al caso in esame, la Commissione giunge a una conclusione erronea. Nella sentenza Kahla la Corte afferma che tutte le informazioni supplementari richieste dalla Commissione al fine di chiarire l'ambito di applicazione di una misura di aiuto fanno parte del regime di aiuto notificato. Secondo le autorità spagnole, sebbene la Commissione fosse già a conoscenza dell'interpretazione amministrativa che escludeva le acquisizioni indirette dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, essa non vi ha fatto riferimento né nella prima né nella seconda decisione. Inoltre, pur essendo al corrente di tale interpretazione amministrativa, la Commissione ha menzionato le acquisizioni dirette e indirette in entrambe le decisioni. I terzi interessati sostengono di non essere mai stati a conoscenza della comunicazione fra la Commissione e le autorità spagnole, nella quale era indicato che, nella pratica, l'avviamento finanziario poteva essere applicabile soltanto relativamente all'acquisizione diretta di partecipazioni.

(70)

Nella sentenza NamurLes Assurances, la Corte ha statuito che soltanto le modifiche che introducono cambiamenti sostanziali in un regime di aiuto sono soggette all'obbligo di notifica supplementare. Secondo le autorità spagnole, quando le disposizioni di legge che hanno originariamente istituito la misura di aiuto, le loro modalità e i loro limiti non vengono modificati, non vi è né una modifica di un aiuto esistente né un nuovo aiuto. Pertanto, dalla sentenza della Corte si può desumere che, poiché le disposizioni di legge controverse [articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS e articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del TRLIS], le loro modalità e i loro limiti non sono stati modificati, la nuova interpretazione non può essere qualificata come nuovo aiuto.

(71)

Inoltre le autorità spagnole e i terzi interessati affermano che la Commissione ha ammesso, nella prima e nella seconda decisione, che le interrogazioni parlamentari presentate da alcuni deputati al Parlamento europeo avevano portato all'avvio del procedimento d'indagine formale. Tali interrogazioni parlamentari vertevano perlopiù su acquisizioni indirette, cioè acquisizioni di partecipazioni in holding non residenti, che al tempo stesso detenevano partecipazioni in società operative non residenti. Esempi di tali operazioni sono l'acquisizione di O2 da parte di Telefónica, di Scottish Power Ltd da parte di Iberdrola e di Abbey National Bank da parte del Banco Santander. La Commissione era quindi al corrente del fatto che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS comprendeva anche le acquisizioni indirette.

(72)

Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano altresì che nel comunicato stampa con il quale la Commissione aveva annunciato l'avvio del procedimento d'indagine formale nel 2007 si faceva riferimento alle interrogazioni parlamentari che menzionavano alcune di queste operazioni, in particolare l'acquisizione di O2 da parte di Telefónica, di Scottish Power Ltd da parte di Iberdrola e le offerte di Sacyr, Abertis e Cintra relative a una concessione di autostrade in Francia. Iberdrola afferma inoltre che la fusione (30) tra Iberdrola e Scottish Power era stata autorizzata dalla Commissione, motivo per cui quest'ultima non poteva ignorare che Iberdrola avesse acquistato azioni di una holding con filiali operative.

d)   Principi di parità di trattamento, non discriminazione e neutralità fiscale

(73)

Le autorità spagnole e alcuni terzi interessati rilevano che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione prevedono che situazioni di fatto comparabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni di fatto diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che la disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata.

(74)

Le autorità spagnole e alcuni terzi interessati affermano che l'acquisizione indiretta di partecipazioni azionarie in società operative non residenti che risulti da una precedente acquisizione diretta di partecipazioni in una holding è comparabile all'acquisizione diretta di partecipazioni azionarie in una società operativa. Le conclusioni raggiunte nella prima e nella seconda decisione dovrebbero quindi essere applicabili alle acquisizioni sia dirette sia indirette. Ciò significa che anche l'interpretazione amministrativa che comprende le acquisizioni indirette dovrebbe essere dichiarata aiuto illegale e incompatibile e, automaticamente, la Commissione dovrebbe riconoscere l'esistenza di un legittimo affidamento per quanto riguarda le acquisizioni indirette di partecipazioni effettuate fra il 1o gennaio 2002 e il 21 dicembre 2007 (21 maggio 2011) nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 1 della prima e della seconda decisione.

(75)

I terzi interessati si richiamano inoltre al principio di neutralità fiscale. Tale principio impone la parità di trattamento di tutti gli investimenti, indipendentemente dai mezzi utilizzati per effettuarli. Nel caso dell'acquisizione indiretta di partecipazioni, può sorgere avviamento finanziario soltanto se l'acquisizione indiretta si converte in partecipazione diretta attraverso un'operazione di concentrazione mediante la quale la società residente acquisisce la società non residente. Date le difficoltà a realizzare aggregazioni internazionali di imprese, non dovrebbe essere necessario effettuare un'operazione di concentrazione con una società operativa non residente perché vi sia avviamento finanziario. Per lo stesso motivo, non dovrebbe essere necessario effettuare un'operazione di concentrazione a più livelli tra l'impresa controllante e la holding non residente, che al tempo stesso si aggregherebbe alla sua filiale operativa. Pertanto, secondo la logica del principio di neutralità fiscale, si dovrebbe concludere che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS comprende le acquisizioni sia dirette sia indirette.

e)   La nuova interpretazione amministrativa non ha effetti retroattivi

(76)

Le autorità spagnole e i terzi interessati contestano anche quanto affermato nella decisione di avvio del 2013 a proposito degli effetti retroattivi dell'interpretazione amministrativa. Secondo le autorità spagnole, la retroattività sussiste soltanto in relazione alle disposizioni di legge o ai provvedimenti giuridici che comportano effetti giuridici per i terzi. Secondo il Tribunal Supremo, un'interpretazione amministrativa, quale può essere la risposta a una richiesta di parere su questioni fiscali, non è un atto giuridico, ma un semplice atto procedurale. I pareri sulle questioni fiscali non possono essere impugnati dal soggetto passivo e la loro finalità è puramente informativa. Poiché non producono effetti giuridici, non possono avere effetto retroattivo. I terzi interessati concordano sull'insussistenza di un'applicazione retroattiva della misura. In primo luogo, le interpretazioni in materia tributaria sono presentate dal soggetto passivo in relazione a imposte non ancora calcolate e riscosse. In secondo luogo, molti soggetti passivi non hanno tenuto conto dei criteri iniziali contenuti nell'interpretazione amministrativa e hanno applicato la deduzione dell'avviamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS alle acquisizioni indirette di partecipazioni.

B.   LEGITTIMO AFFIDAMENTO, CERTEZZA DEL DIRITTO E PRINCIPIO DI «ESTOPPEL»

(77)

Secondo le autorità spagnole, qualora la Commissione stabilisse che la nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisce un nuovo aiuto illegale, le conclusioni enunciate all'articolo 1 della prima e della seconda decisione in relazione al legittimo affidamento dovrebbero applicarsi anche alle acquisizioni indirette di partecipazioni.

(78)

Le autorità spagnole si richiamano all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — a norma del quale la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario — per affermare che nel caso in esame non si deve procedere al recupero dell'aiuto a causa dell'esistenza di legittimo affidamento.

(79)

Secondo le autorità spagnole e i terzi interessati, il legittimo affidamento dei beneficiari dell'aiuto si fonda sui seguenti provvedimenti della Commissione:

a)

la Commissione ha suscitato nuove legittime aspettative tra gli operatori che hanno effettuato acquisizioni indirette di partecipazioni, e che soddisfano le condizioni stabilite nelle due decisioni della Commissione, a causa dei continui riferimenti alle acquisizioni indirette nella prima e nella seconda decisione. Infatti, il riconoscimento del legittimo affidamento nella prima decisione (paragrafi da 164 a 167) e nella seconda decisione (paragrafi da 190 a 193) si riferiva sia alle acquisizioni dirette sia a quelle indirette;

b)

nelle risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni parlamentari scritte degli onorevoli Erik Mejier, David Martín e Sharon Bowles (31) sull'eventuale natura di aiuto della misura controversa sono espressamente menzionate l'acquisizione di O2 da parte di Telefónica, le offerte di Abertis, Cintra e Sacyr relative alle autostrade francesi e l'acquisizione di Scottish Power da parte di Iberdrola. Nella prima e nella seconda decisione la Commissione ammette che le risposte alle interrogazioni parlamentari hanno suscitato legittime aspettative. Le autorità spagnole e i terzi interessati ritengono che tali risposte non solo non abbiano espressamente limitato l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS alle acquisizioni dirette, ma abbiano anche lasciato intendere che si riferissero alle acquisizioni indirette, data la struttura dei gruppi di imprese acquisiti. In particolare, le autorità spagnole e i terzi interessati rammentano la fusione tra Iberdrola e Scottish Power, autorizzata dalla Commissione. Di conseguenza, le autorità spagnole e i terzi interessati ritengono che, sulla base delle informazioni fornite ai servizi della DG Concorrenza, la Commissione fosse a conoscenza del fatto che quest'ultima operazione era un'acquisizione indiretta di partecipazioni in una società non residente risultante da una precedente acquisizione di una holding. Pertanto, dalle risposte fornite ai deputati al Parlamento europeo, un operatore economico prudente e accorto non poteva desumere che esse riguardassero soltanto le acquisizioni dirette di partecipazioni.

(80)

Secondo le autorità spagnole, l'esistenza di una precedente interpretazione amministrativa restrittiva dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non incide sul legittimo affidamento dei beneficiari che hanno effettuato acquisizioni indirette di partecipazioni. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è una disposizione chiara, contiene un riferimento esplicito alle regole di consolidamento contabile e ha lo scopo di favorire gli investimenti spagnoli all'estero, purché sia esercitata una certa influenza sull'attività della società acquisita e tale attività sia di carattere produttivo.

(81)

Secondo i terzi interessati, le comunicazioni interne fra la Commissione e le autorità spagnole nel contesto del procedimento d'indagine formale non alterano il legittimo affidamento dei beneficiari di una misura di aiuto. Tali discussioni interne possono produrre effetti giuridici nei confronti di terzi se trovano espressione nel testo delle decisioni.

(82)

I terzi interessati ritengono che la Commissione abbia violato il principio di estoppel, in virtù del quale essa non può negare una propria precedente decisione o misura. Nella prima e nella seconda decisione, la Commissione si è costantemente riferita alle acquisizioni indirette, motivo per cui non dovrebbe rivedere l'assicurazione iniziale fornita in tali provvedimenti giuridici sostenendo che l'amministrazione tributaria ha modificato l'interpretazione della disposizione.

(83)

I terzi interessati affermano inoltre che la Commissione viola il principio di certezza del diritto. Oltre a fare costantemente riferimento alle acquisizioni dirette e indirette, nel testo delle due decisioni essa non menziona l'interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. I terzi interessati ritengono che, dal testo delle decisioni, un operatore prudente e accorto avrebbe dedotto che le acquisizioni indirette fossero incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

5.   CONSIDERAZIONI DELLA SPAGNA SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(84)

Le autorità spagnole rilevano che tutti i terzi interessati condividono il medesimo parere e sostengono gli argomenti esposti nelle loro osservazioni.

(85)

Le autorità spagnole ribadiscono che la nuova interpretazione amministrativa della DGT contenuta nella consulta V0608/12, del 21 marzo 2012, e nella risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012 non costituisce un nuovo aiuto. Né le risposte alle richieste di pareri su questioni fiscali né le risoluzioni del TEAC producono effetti giuridici.

(86)

La sentenza pronunciata dal Tribunal Supremo il 24 giugno 2013 conferma che il calcolo dell'avviamento finanziario deve essere effettuato tenendo conto delle norme in materia di conti consolidati, indipendentemente dal fatto che le società non residenti acquisite presentino conti consolidati o conti individuali. Sebbene l'oggetto di tale sentenza non fosse la questione se l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si applichi alle acquisizioni dirette o indirette, il fatto che si debba fare riferimento alle regole contabili significa che, ai fini dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, le acquisizioni dirette e indirette vanno trattate allo stesso modo.

(87)

I cinque terzi interessati affermano, nelle loro osservazioni, di aver dedotto l'avviamento finanziario relativo alle acquisizioni indirette nelle rispettive dichiarazioni d'imposta sulle società. Pertanto la nuova interpretazione amministrativa non ha influito sull'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(88)

La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un legittimo affidamento nella prima e nella seconda decisione dovuto alle risposte fornite alle interrogazioni parlamentari scritte degli onorevoli Erik Mejier e Sharon Bowles, le quali non lasciano intendere che si limitassero alle acquisizioni dirette. Al contrario, le risposte fornite a tali interrogazioni parlamentari si riferivano ad alcune specifiche acquisizioni indirette.

(89)

Inoltre il principio del legittimo affidamento ha lo scopo di tutelare i beneficiari di un presunto aiuto di Stato, non lo Stato membro. Spetta pertanto ai beneficiari dell'aiuto (non allo Stato membro) valutare se i provvedimenti adottati dalla Commissione possano aver fatto sorgere legittime aspettative.

(90)

Con l'avvio del presente procedimento d'indagine, la Commissione intende rivedere i suoi stessi provvedimenti, violando così i principi di certezza del diritto e di estoppel.

(91)

Le autorità spagnole rammentano alla Commissione che il carattere di aiuto dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non è definitivo, in quanto è soggetto all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(92)

Nella prima e nella seconda decisione la Commissione ha concluso che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituiva un regime di aiuto illegale e incompatibile per quanto riguarda le acquisizioni sia all'interno sia fuori dell'Unione. In particolare, la Commissione ha stabilito che la misura controversa, che consente alle imprese spagnole di dedurre l'avviamento finanziario derivante dall'acquisizione di una partecipazione di almeno il 5 % in una società estera, conferiva un vantaggio selettivo, non giustificato dalla logica del sistema tributario. La misura è stata inoltre considerata incompatibile con il mercato interno (32). La Commissione rimanda al ragionamento seguito in dette decisioni per dimostrare che la misura controversa costituiva un aiuto illegale e incompatibile.

(93)

Le autorità spagnole non hanno proposto ricorso di annullamento contro le due decisioni. Tuttavia numerose controversie promosse da terzi sono in attesa di giudizio presso il Tribunale (33).

(94)

La presente decisione riguarda esclusivamente gli effetti della nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, introdotta dalle autorità spagnole dopo l'adozione della prima e della seconda decisione.

A.   CARATTERE DI NUOVO AIUTO DELLA MISURA

(95)

Scopo della prima e della seconda decisione era valutare la compatibilità con il mercato interno di un regime spagnolo, così come era stato presentato dalle autorità spagnole durante il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione delle decisioni stesse. Entrambe le decisioni hanno dichiarato aiuto illegale e incompatibile il regime (articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS) «concesso illegittimamente dalla Spagna» (34).

(96)

Secondo la giurisprudenza costante, la portata di una decisione deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso della decisione, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro (35). Nella causa Kahla Thüringen, la Corte ha statuito che una richiesta di informazioni supplementari con la quale la Commissione sollecita chiarimenti riguardo all'ambito di applicazione di un regime di aiuti e la risposta fornita dallo Stato membro interessato devono essere considerate quale parte indissociabile del regime di aiuti (36).

(97)

Le autorità spagnole avevano spiegato, in una lettera del 4 giugno 2007 (37), che la prassi amministrativa pertinente consentiva la deduzione dell'avviamento finanziario soltanto per le acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società operative.

(98)

Tale prassi è comprovata anche dalle interpretazioni amministrative della DGT e del TEAC in vigore dal 2002 al 2012. A prescindere dalla formulazione delle disposizioni pertinenti del TRLIS, al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione la DGT e il TEAC applicavano in maniera sistematica e costante l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS soltanto alle acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società operative. Questa interpretazione era applicata dal 1o gennaio 2002, data di entrata in vigore dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(99)

D'altro canto, la nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, introdotta dalle autorità spagnole nel marzo 2012, ha ampliato l'ambito di applicazione di detta disposizione, in quanto la misura sarebbe ora applicabile non solo all'avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società non residenti, ma anche all'avviamento finanziario derivante da acquisizioni indirette di partecipazioni in società non residenti tramite l'acquisizione di partecipazioni in una holding.

(100)

È importante rilevare che nel caso in esame il punto non è stabilire se l'aiuto possa essere qualificato come aiuto esistente. La prima e la seconda decisione hanno già concluso che la misura in esame (l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, come applicato dalle autorità spagnole) costituiva un aiuto illegale e incompatibile. Pertanto la nuova interpretazione amministrativa non poteva costituire in alcun caso un aiuto esistente. Ciò che conta invece nella fattispecie è stabilire se l'ambito di applicazione della prima e della seconda decisione comprendesse anche le acquisizioni indirette di partecipazioni tramite una precedente acquisizione di una holding.

(101)

Per i motivi descritti in appresso, la Commissione ritiene che nessun argomento presentato dalle autorità spagnole e dai terzi interessati dimostri che la misura non costituisca un nuovo aiuto.

6.1.   L'interpretazione amministrativa iniziale non è definitiva e non è una prassi amministrativa pertinente e sistematica

(102)

A sostegno della tesi secondo cui la misura non costituirebbe un nuovo aiuto, le autorità spagnole e i terzi interessati affermano in sostanza che l'interpretazione amministrativa precedente non era definitiva, in quanto poteva sempre essere oggetto di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, e non era una prassi costante.

(103)

Questi argomenti sono irrilevanti ai fini della presente decisione. Infatti, nella prima e nella seconda decisione la Commissione ha esaminato il regime di aiuto così come era applicato dalle autorità spagnole. Il fatto che il regime di aiuto potesse essere modificato in futuro (dall'amministrazione o dagli organi giurisdizionali) non ha alcuna influenza sulla portata dell'indagine e, di conseguenza, sull'ambito di applicazione delle decisioni.

(104)

In ogni caso, gli argomenti delle autorità spagnole devono essere respinti per gli ulteriori motivi descritti di seguito.

(105)

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'interpretazione amministrativa non era una prassi pertinente e consolidata dell'amministrazione tributaria, la Commissione osserva che tutte le consultas della DGT e le risoluzioni del TEAC fornite dalle autorità spagnole evidenziano un approccio sistematico e coerente nell'escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS le acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

(106)

Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano altresì che l'interpretazione amministrativa iniziale non è una prassi amministrativa pertinente e definitiva, poiché non è fonte di diritto e può sempre essere oggetto di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.

(107)

A parere della Commissione, il fatto che l'interpretazione amministrativa e le risoluzioni del TEAC possano essere oggetto di ricorso dinanzi a organi giurisdizionali superiori non significa che tali consultas — in particolare, le risoluzioni del TEAC — non producano effetti giuridici per il soggetto passivo. Secondo il disposto dell'articolo 89 della legge generale in materia tributaria 17 dicembre 2003 n. 58, le risposte fornite nel contesto di una richiesta di parere su questioni fiscali hanno effetti vincolanti per l'amministrazione tributaria. Ciò significa che quest'ultima è tenuta ad applicare gli stessi criteri quando vi sia coincidenza di fatti e circostanze fra i soggetti passivi. Pertanto, un operatore prudente e accorto si aspetterebbe dall'amministrazione tributaria un approccio coerente nelle situazioni in cui vi sia coincidenza di fatti e circostanze fra i soggetti passivi.

(108)

Le autorità spagnole e alcuni terzi interessati sostengono che l'interpretazione amministrativa iniziale non è una prassi amministrativa costante, in quanto i criteri da essa previsti possono sempre essere oggetto di successive modifiche. Tuttavia, come spiegato dalle autorità spagnole, l'articolo 89 della legge 58/2003 prescrive l'applicazione coerente dei criteri contenuti in un'interpretazione amministrativa fino a quando la giurisprudenza o la normativa applicabile non li modificano. La Commissione fa notare che tutte le consultas della DGT e le risoluzioni del TEAC dimostrano che durante il periodo 2002-2012 è stata adottata una prassi costante, non modificata dalla legislazione né dalla giurisprudenza.

(109)

Le autorità spagnole e alcuni terzi interessati sostengono che l'interpretazione amministrativa era stata progressivamente modificata da una risoluzione del TEAC del 1o giugno 2010 e da una sentenza dell'Audiencia Nacional del 13 ottobre 2011 (38), successivamente confermata dal Tribunal Supremo in una sentenza del 24 giugno 2013 (39). La Commissione ritiene che le sentenze citate non dimostrino che sia intervenuta una modifica nel trattamento fiscale riservato alle acquisizioni indirette di partecipazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. La risoluzione del TEAC e le sentenze dell'Audiencia Nacional e del Tribunal Supremo riguardavano le acquisizioni di partecipazioni intragruppo, una questione diversa da quella in esame. Nessuna delle due sentenze si riferisce espressamente alla questione delle acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie, né entra nel merito dell'esistenza di avviamento finanziario in quanto tale, dato che l'esistenza di avviamento finanziario era già stata confermata dal giudice a quo ed esulava dall'ambito del ricorso. Al riguardo, la prassi amministrativa delle autorità fiscali spagnole nella procedura di recupero è consistita nell'analizzare in primo luogo il carattere diretto o indiretto delle acquisizioni, indipendentemente dal fatto che fossero acquisizioni intragruppo, al fine di stabilire se determinassero o no vantaggi fiscali.

(110)

Le autorità spagnole e i terzi interessati contestano anche l'affermazione della Commissione nella decisione di avvio del 17 luglio 2013, secondo cui le deduzioni dell'avviamento finanziario relative alle acquisizioni indirette di partecipazioni contenute nelle dichiarazioni d'imposta venivano sistematicamente respinte. Le autorità spagnole e i terzi interessati sostengono che la deduzione non poteva essere sistematicamente respinta, perché il sistema spagnolo di riscossione dei tributi si basa sull'autoliquidazione.

(111)

La Commissione è del parere che l'esistenza di un sistema di autoliquidazione non elimini il carattere di nuovo aiuto della misura. Il fatto che il sistema di riscossione dei tributi si basi sull'autoliquidazione non garantisce la correttezza né, in ultima analisi, la legalità, di tutte le operazioni fiscali effettuate dal soggetto passivo. L'amministrazione tributaria ha la facoltà di verificare e controllare le operazioni di autoliquidazione effettuate dai soggetti passivi. Di fatto, come indicato dalle autorità spagnole, se un soggetto passivo che aveva dedotto l'avviamento finanziario derivante da acquisizioni indirette fosse stato sottoposto a un controllo fiscale, l'amministrazione tributaria, che è tenuta ad applicare gli stessi criteri nelle situazioni in cui vi sia coincidenza di fatti e circostanze fra i soggetti passivi, non avrebbe ammesso la deduzione dell'avviamento finanziario contenuta nella dichiarazione d'imposta della società. Pertanto l'esistenza di un sistema tributario basato sull'autoliquidazione non è in contrasto con la tesi della Commissione secondo cui le richieste presentate dalle imprese riguardanti la deduzione dell'avviamento finanziario nel contesto delle acquisizioni indirette di partecipazioni venivano sistematicamente respinte.

(112)

Inoltre, il fatto che alcuni soggetti passivi abbiano ignorato l'interpretazione amministrativa applicabile e dedotto l'avviamento finanziario relativo alle acquisizioni indirette di partecipazioni è irrilevante ai fini della presente analisi. Ai sensi dell'articolo 89 della legge 58/2003, l'amministrazione tributaria è tenuta ad applicare i criteri contenuti nelle interpretazioni di disposizioni fiscali quando vi sia coincidenza di fatti e circostanze fra i soggetti passivi. Pertanto i soggetti passivi che abbiano dedotto l'avviamento finanziario relativo alle acquisizioni indirette e siano successivamente sottoposti a un controllo fiscale dovranno rettificare le loro dichiarazioni d'imposta.

(113)

In conclusione, le consultas della DGT e le risoluzioni del TEAC confermano che, al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione, e anche dopo la loro adozione (fino a marzo 2012), la prassi amministrativa costante delle autorità spagnole è consistita nell'applicare il regime fiscale in questione soltanto alle acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società operative non residenti, mentre tutte le deduzioni fiscali relative alle acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding venivano sistematicamente respinte. La Commissione ritiene inoltre che il carattere di autoliquidazione del sistema spagnolo di riscossione dei tributi non muti il fatto che la nuova interpretazione amministrativa abbia ampliato l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

6.2.   La nuova interpretazione amministrativa non costituisce una modifica sostanziale dell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS

(114)

Sia le autorità spagnole sia i terzi interessati affermano che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non ha subito modifiche sostanziali e che l'interpretazione amministrativa relativa all'ambito di applicazione di una disposizione non può essere considerata una modifica sostanziale dell'aiuto. Inoltre, il fatto che l'interpretazione amministrativa sia stata modificata dalla DGT e dal TEAC non incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(115)

Ciononostante, è indubbio che l'estensione dell'ambito di applicazione di un vantaggio fiscale (che può comportare la concessione di miliardi di euro in aiuti di Stato) alle acquisizioni indirette di partecipazioni costituisce una modifica sostanziale dell'ambito di applicazione del regime di aiuto (40).

(116)

Infatti è stata introdotta una modifica nel metodo di calcolo dell'avviamento finanziario, che è stato ridefinito in modo da consentire la deduzione dell'avviamento finanziario risultante da acquisizioni indirette di partecipazioni in società non residenti tramite l'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. Questa modifica del metodo di calcolo ha chiaramente ampliato l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

6.2.1.   Metodo di calcolo dell'avviamento finanziario

(117)

Le interpretazioni amministrative della DGT e la giurisprudenza del TEAC fornite alla Commissione dalle autorità spagnole durante il procedimento amministrativo e il procedimento d'indagine formale dimostrano che, in seguito all'adozione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS nel 2002 e fino al 2012, esisteva una prassi amministrativa costante che escludeva dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS le acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. In sostanza, la dottrina della DGT e la giurisprudenza del TEAC hanno giustificato l'interpretazione iniziale sulla base del ragionamento esposto in appresso.

(118)

L'avviamento finanziario è un'attività immateriale che sorge quando una società ne acquisisce un'altra e corrisponde alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile del suo patrimonio netto. In conseguenza dell'esercizio di un'attività economica si genera infatti un attivo immateriale derivante dal portafoglio clienti, dal know-how, dalle risorse umane, dall'ubicazione geografica e dal prestigio dell'impresa, che si traduce in un prezzo di acquisto più elevato di quello stabilito come valore contabile. L'avviamento può dunque sorgere soltanto a seguito di un'acquisizione diretta di una società operativa, vale a dire un'impresa che esercita effettivamente un'attività economica. Per contro, l'avviamento non può sorgere in una holding, il cui obiettivo principale è detenere le azioni delle filiali operative (41).

(119)

Se il prezzo pagato per una partecipazione al capitale di un'impresa è superiore al suo valore contabile, la differenza può essere dovuta a due diverse ragioni: 1) al valore intrinseco delle attività materiali e immateriali della società; 2) a un sovrapprezzo risultante dall'aspettativa di ottenere entrate più elevate in futuro. La seconda categoria corrisponde all'avviamento finanziario (42).

(120)

La DGT e il TEAC hanno applicato il metodo seguente, articolato in quattro fasi, per calcolare l'importo dell'avviamento finanziario, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile della partecipazione non imputabile al patrimonio netto della società non residente:

a)

calcolo della differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile;

b)

il valore contabile dovrebbe rispecchiare la quota di capitale corrispondente alla partecipazione che la società residente detiene nella società non residente;

c)

la differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile deve essere imputata agli attivi della società non residente fino a concorrenza del valore di mercato degli attivi in questione, conformemente ai criteri stabiliti nelle regole di consolidamento contabile (43);

d)

l'importo restante è l'avviamento finanziario, che può essere dedotto dalla base imponibile fino a un massimo annuo pari a un ventesimo del suo valore.

(121)

In base a questo metodo di calcolo, se un'impresa residente in Spagna acquisisce una partecipazione in una holding non residente, la cui attività principale sia detenere azioni e gestire gli attivi di altre società operative, la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile del patrimonio netto della holding deve essere imputata agli attivi della holding fino a concorrenza del valore di mercato degli attivi in questione. Poiché gli attivi della holding sono costituiti dalle partecipazioni al capitale delle filiali operative non residenti, il valore di mercato dei suoi attivi equivale al prezzo di acquisto delle azioni e, pertanto, non può esservi avviamento finanziario. Secondo questa interpretazione, l'avviamento finanziario può sorgere soltanto in relazione all'acquisizione diretta di una società operativa.

(122)

L'interpretazione amministrativa della DGT del 21 marzo 2012 e la successiva risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012 hanno ampliato l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS includendovi le acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. Secondo le autorità spagnole e un terzo interessato, si dovrebbe applicare il metodo di calcolo dell'avviamento finanziario descritto in appresso.

(123)

Nel caso delle acquisizioni dirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding, è necessario svolgere un esercizio di consolidamento in modo che l'avviamento generato al secondo o ulteriore livello possa essere portato al livello della holding. A tal fine, si elimina l'investimento-capitale tra la società acquirente e quella acquisita. Il processo di eliminazione dell'investimento-capitale deve avvenire in diverse fasi, conformemente all'articolo 30 del regio decreto 1815/1991:

a)

in primo luogo, si elimina l'investimento-capitale al livello della società che non detiene alcuna partecipazione diretta al capitale dell'altra società. La partecipazione detenuta dalla holding nella società operativa viene eliminata e il valore di tale partecipazione è sostituito nel bilancio della holding con il valore di mercato degli attivi della filiale operativa. Nel bilancio della holding si crea una riserva di consolidamento ammontante alla differenza tra il valore di mercato degli attivi della società operativa e il loro valore contabile;

b)

in secondo luogo, si deve effettuare anche l'eliminazione dell'investimento-capitale in fasi successive, tenendo conto, nel calcolo del valore del capitale, delle riserve di consolidamento create nelle fasi precedenti.

(124)

L'avviamento finanziario è l'ammontare della differenza fra il prezzo di acquisto pagato per la partecipazione e il nuovo valore del capitale della holding dopo il consolidamento che non può essere imputato agli attivi della holding. Applicando questo metodo di calcolo, le attività e le passività di tutte le filiali di proprietà di una holding sono trattate come se fossero attività e passività di un'unica impresa.

(125)

Pertanto, il nuovo metodo di calcolo previsto dalle interpretazioni amministrative della DGT e dalle risoluzioni del TEAC del 2012 richiede quindi una simulazione (44) preliminare di un esercizio di consolidamento, al fine di poter portare gli attivi della società operativa non residente (quella che genera avviamento) al livello della holding, secondo la procedura definita all'articolo 30 del regio decreto 1815/1991. Dopo tale simulazione del processo di consolidamento è possibile imputare alle attività materiali e immateriali della holding non residente la differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile. La differenza restante sarà l'avviamento finanziario da dedurre dalla base imponibile. Questo metodo di calcolo evita quindi la compensazione tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato degli attivi della holding (azioni), che impedirebbe di avere avviamento finanziario al livello della holding.

(126)

La controversia in merito al calcolo dell'avviamento finanziario è dovuta al fatto che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS rinvia alle regole di consolidamento. Nel rinvio non si precisa quali siano le disposizioni o regole di consolidamento contabile specifiche da applicare per calcolare l'importo finale dell'avviamento finanziario:

«La differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile alla data di acquisizione è contabilizzata a titolo delle attività materiali e immateriali della società non residente, conformemente ai criteri definiti nel regio decreto 1815/1991 che adotta le regole per la redazione dei conti annuali consolidati » [il corsivo è dell'autore].

(127)

In precedenti risoluzioni il TEAC ha chiarito che il rinvio alle regole di consolidamento contabile è stato inserito soltanto al fine di contabilizzare la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile della partecipazione a titolo delle attività materiali e immateriali della società non residente (45) e che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS in realtà non prescrive il consolidamento contabile. In una risoluzione del TEAC del 3 novembre 2011 si afferma che «il rinvio al regio decreto 1815/1991 (regole di consolidamento contabile) di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS ha il solo fine di imputare la differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il suo valore contabile teorico alle attività materiali e immateriali dell'impresa non residente».

(128)

In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione di partecipazioni in una holding, la controversia verte sul modo in cui determinare quale sia il valore contabile di cui tenere conto ai fini del calcolo dell'importo dell'avviamento finanziario: il valore contabile che risulta dai conti consolidati o il valore contabile che risulta dai conti individuali? La scelta può produrre un risultato molto diverso: da un lato, se si fa riferimento al valore contabile indicato nei conti individuali, in caso di acquisizione di partecipazioni in una holding non vi sarebbe avviamento finanziario; dall'altro lato, se si fa riferimento al valore contabile indicato nei conti consolidati, si verrebbe a creare avviamento finanziario al livello della holding.

(129)

Dalle risoluzioni del TEAC si deve desumere che alcuni soggetti passivi avevano già richiesto la deduzione dell'avviamento finanziario derivante da partecipazioni acquisite indirettamente e situate al secondo o ulteriore livello, chiedendo all'amministrazione tributaria di considerare i valori di riferimento inclusi nei conti consolidati del gruppo, invece di quelli che figurano nei conti individuali. Tuttavia la Commissione osserva che, nelle interpretazioni amministrative e nelle risoluzioni anteriori al 2012, la DGT e il TEAC hanno sempre affermato che il valore contabile da prendere in considerazione deve essere quello che figura nei conti individuali.

(130)

In particolare, il TEAC in un primo tempo ha affermato che il consolidamento fiscale e il consolidamento contabile non sono equivalenti, così come non lo è la nozione di gruppo consolidato a fini fiscali e a fini contabili (46). A titolo di esempio, il TEAC cita il fatto che la legge spagnola relativa all'imposta sulle società non prende in considerazione gli utili del gruppo che figurano nel bilancio consolidato, bensì gli utili individuali aggregati che figurano nel bilancio individuale. Ciò è dovuto al fatto che le finalità perseguite dalle regole contabili e dalle norme fiscali in fondo sono diverse: scopo dei bilanci consolidati è informare in merito alla situazione economico-finanziaria di un gruppo; sotto il profilo fiscale, invece, è importante accertare la capacità economica del gruppo da assoggettare al prelievo (47). Prendendo in considerazione i bilanci consolidati, si potrebbero creare distorsioni nel calcolo della base imponibile. Per esempio, l'investimento potrebbe essere stato effettuato quando la società non faceva ancora parte di un gruppo o, viceversa, l'investimento potrebbe ancora figurare nel bilancio consolidato quando la società non fa più parte del gruppo. Pertanto, sebbene l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non escluda espressamente la possibilità di tenere conto del valore contabile che figura nel bilancio consolidato, il valore contabile cui la disposizione si riferisce dovrebbe essere quello che figura nei conti individuali della società non residente acquisita poiché, in caso contrario, la disposizione rinvierebbe espressamente alle regole contabili, come avviene nel caso di altre disposizioni fiscali della legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

(131)

La Commissione è del parere che il metodo di calcolo dell'avviamento finanziario alla base delle interpretazioni amministrative sia parte integrante dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, che ne definisce l'ambito di applicazione e gli effetti giuridici. Di fatto, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è esso stesso un metodo di calcolo dell'avviamento finanziario: indica la procedura da seguire per ottenere l'importo che costituisce l'avviamento finanziario. È palese che una modifica o alterazione di questo metodo di calcolo, che comporta una modifica sostanziale del vantaggio fiscale conferito dalla disposizione in esame, può incidere direttamente sugli effetti giuridici della disposizione stessa.

(132)

Il metodo di calcolo iniziale, applicato sistematicamente dalla DGT e dal TEAC, concludeva che il valore contabile da prendere in considerazione è quello che figura nei conti individuali della società non residente acquisita. Pertanto non può esservi avviamento (né, di conseguenza, avviamento finanziario) nel contesto di un'acquisizione indiretta di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding non residente. La prassi amministrativa iniziale consentiva di dedurre soltanto l'avviamento finanziario derivante dall'acquisizione diretta di partecipazioni azionarie in società operative.

(133)

Il nuovo metodo di calcolo previsto dall'interpretazione amministrativa della DGT e dalla risoluzione del TEAC del 2012 estende i limiti originari dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, consentendo la deduzione dell'avviamento finanziario anche nel contesto delle acquisizioni indirette di partecipazioni tramite l'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. Ciò significa che le imprese che al momento della prima e della seconda decisione presumibilmente non potevano applicare la misura alle acquisizioni indirette ora possono richiedere la deduzione per tali acquisizioni.

(134)

D'altro canto, la Commissione osserva che, consentendo di portare al livello della holding l'avviamento generato al secondo o ulteriore livello, si viene meno a una delle premesse di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, ossia la generazione dell'avviamento derivante da un'acquisizione di partecipazioni azionarie in una società non residente da parte di una società residente in Spagna. Infatti, l'avviamento sarebbe in questo caso generato al secondo o ulteriore livello ove entrambe le imprese non hanno sede in Spagna [la sottolineatura è aggiunta].

(135)

In conclusione, sebbene la formulazione dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 21 del TRLIS non sia stata modificata, la Commissione ritiene che la nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, fondata sul nuovo metodo di calcolo descritto poc'anzi, costituisca una modifica sostanziale del regime, in quanto amplia l'ambito di applicazione iniziale della disposizione, consentendo la deduzione dell'avviamento finanziario anche nel caso delle acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

6.2.2   Motivi addotti dalle autorità spagnole e dai terzi interessati che giustificherebbero lo scostamento dall'interpretazione amministrativa precedente

(136)

Le autorità spagnole e i terzi interessati hanno riconosciuto (48) che, fino alla modifica dell'interpretazione amministrativa nel 2012, la deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS era applicabile, nella pratica, soltanto alle acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società non residenti. Le autorità spagnole e i terzi interessati hanno presentato vari motivi per giustificare la modifica della prassi amministrativa relativa all'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(137)

Tuttavia, tali argomenti non sono pertinenti ai fini della presente analisi. Infatti, i motivi per cui il regime di aiuto di Stato è stato modificato nel 2012 non possono in alcun modo alterare la portata dell'indagine della Commissione né, di conseguenza, l'ambito di applicazione della prima e della seconda decisione, adottate rispettivamente nel 2009 e nel 2011.

(138)

Inoltre i motivi inizialmente addotti dalle autorità spagnole nel descrivere l'ambito di applicazione della misura durante il procedimento amministrativo che ha portato alla decisione di avvio del 2007, nonché quelli contenuti nelle interpretazioni amministrative iniziali della DGT e nelle risoluzioni iniziali del TEAC, sono in contrasto con quelli addotti nel corso del presente procedimento d'indagine formale per sostenere che la nuova interpretazione amministrativa non ha carattere di nuovo aiuto.

(139)

In subordine, i motivi addotti dalle autorità spagnole e dai terzi interessati non giustificano in alcun caso uno scostamento dall'interpretazione amministrativa precedente.

a)   Il fondamento dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS: promuovere l'internazionalizzazione delle imprese spagnole

(140)

Come risulta dalle osservazioni delle autorità spagnole, la DGT e il TEAC, quando giustificano la modifica dell'interpretazione amministrativa, si richiamano al fondamento dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. La finalità di questa disposizione è promuovere l'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese spagnole all'estero. L'esclusione delle acquisizioni indirette non sarebbe in linea con tale finalità.

(141)

Il trattamento fiscale differenziato tra le acquisizioni di partecipazioni azionarie nazionali ed estere previsto all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS — il cui obiettivo è promuovere l'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese spagnole all'estero — è stato dichiarato aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nella prima e nella seconda decisione. La Commissione ritiene che una modifica della prassi amministrativa non possa essere giustificata dal fondamento (l'internazionalizzazione delle imprese spagnole) di una disposizione (l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS) che è stata dichiarata aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nella prima e nella seconda decisione.

b)   Riferimenti alle acquisizioni indirette nella prima e nella seconda decisione, nelle interrogazioni parlamentari e nel comunicato stampa sulla decisione di avvio del 2007

(142)

Uno degli argomenti proposti dalle autorità spagnole e dai terzi interessati per confutare il fatto che la nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisca un nuovo aiuto è che nel testo della prima e della seconda decisione della Commissione sono menzionate le acquisizioni sia dirette sia indirette di partecipazioni azionarie. Per questo motivo ritengono che la nuova interpretazione amministrativa sia in linea con le due decisioni della Commissione.

(143)

La Commissione non è d'accordo sul fatto che tali riferimenti eliminino il carattere di nuovo aiuto della misura. I riferimenti alle acquisizioni dirette e indirette di partecipazioni azionarie nella prima e nella seconda decisione sono dovuti al fatto che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS rinvia all'articolo 21 del TRLIS, il quale prevede espressamente che la quota di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale della società non residente deve essere pari almeno al 5 %. Nella prima e nella seconda decisione la Commissione non aveva il compito di stabilire il modo in cui dovesse essere applicata una disposizione della legge spagnola relativa all'imposta sulle società, bensì di esaminare se tale disposizione costituisse un aiuto di Stato, tenendo conto del modo in cui era applicata dallo Stato membro interessato al momento della notifica.

(144)

Occorre altresì rilevare che, nel corso del procedimento d'indagine formale che ha portato all'adozione della prima e della seconda decisione, l'indagine mirava ad accertare se l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisse un aiuto di Stato o no, e ai fini di tale valutazione non era necessario analizzare se le acquisizioni dirette e indirette rientrassero entrambe nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. La controversia in merito alla questione se le acquisizioni indirette di partecipazioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è emersa nel contesto della procedura di recupero, quando le autorità spagnole hanno informato la Commissione della modifica introdotta nella prassi amministrativa precedente. Il fatto che in una fase molto precoce, prima del procedimento d'indagine formale, la Commissione abbia formulato domande riguardanti l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS in una lettera di servizio datata 26 marzo 2007 è irrilevante ai fini della presente analisi. Ciò che conta nel caso in esame è stabilire come le autorità spagnole applicassero l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione.

(145)

Nella fattispecie va ricordata la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Kahla  (49), secondo la quale la portata di una decisione deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso della decisione, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro interessato. Al riguardo le autorità spagnole, in una lettera del 4 giugno 2007, hanno chiarito che l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS comprendeva soltanto le acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società non residenti. L'assenza di un riferimento esplicito a tale lettera nella prima e nella seconda decisione non cambia il fatto che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, sin dalla sua adozione, fosse stato applicato esclusivamente alle acquisizioni dirette di partecipazioni.

(146)

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Kahla discende che, nel contesto dell'adozione della nuova interpretazione amministrativa, le autorità spagnole erano già a conoscenza delle informazioni contenute nella lettera inviata alla Commissione, nella quale si affermava che solo le acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie potevano beneficiare della deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Le autorità spagnole avrebbero dovuto garantire che la decisione fosse attuata in conformità delle informazioni da esse fornite ai servizi della Commissione (50).

(147)

La Commissione ritiene che il campo di applicazione della prima e della seconda decisione vada determinato non solo riferendosi all'effettiva formulazione della stessa, ma anche tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle autorità spagnole al fine di descrivere il modo in cui il regime di aiuto in esame era applicato al momento dell'adozione delle due decisioni.

(148)

Il fatto che i terzi interessati fossero o non fossero al corrente della comunicazione fra le autorità spagnole e la Commissione è del tutto irrilevante al fine di accertare se la nuova interpretazione amministrativa costituisca un nuovo aiuto. Anche se la formulazione della disposizione giuridica in esame — l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, in combinato disposto con l'articolo 21 del TRLIS — non è stata modificata, la Commissione ritiene che ne siano stati modificati i limiti e le modalità. La nuova interpretazione amministrativa amplia l'ambito di applicazione iniziale dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, consentendo la deduzione dell'avviamento finanziario in caso di acquisizione indiretta di partecipazioni azionarie tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. Questa situazione non era originariamente prevista dall'interpretazione amministrativa precedente, che consentiva soltanto la deduzione dell'avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società operative.

(149)

Nella sentenza NamurLes Assurances  (51), la Corte di giustizia ha statuito che soltanto le modifiche che introducono cambiamenti sostanziali in un regime di aiuti sono soggette all'obbligo di notifica supplementare come nuovo aiuto. La Commissione ritiene che la nuova interpretazione amministrativa costituisca una modifica sostanziale del regime di aiuto esaminato nella prima e nella seconda decisione, in quanto i limiti e le modalità di interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS sono stati ampliati e comprendono situazioni che non erano inizialmente incluse nell'ambito di applicazione della disposizione. Occorre inoltre rilevare che nel caso in esame il punto non è stabilire se l'aiuto possa essere qualificato come aiuto esistente o come nuovo aiuto. Infatti la prima e la seconda decisione avevano già concluso che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituiva un aiuto illegale e incompatibile. Ciò che conta invece nel caso di specie è stabilire se l'ambito di applicazione della prima e della seconda decisione comprenda anche le partecipazioni azionarie indirette tramite una precedente acquisizione di una holding, al fine di determinare l'esistenza di un aiuto, la sua compatibilità e l'esistenza di legittimo affidamento.

(150)

Le autorità spagnole e i terzi interessati sostengono inoltre che la misura non sarebbe un nuovo aiuto, poiché alcune acquisizioni effettuate prima dell'avvio del procedimento nel 2007 erano acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. Le autorità spagnole e i terzi interessati affermano che i riferimenti a tali acquisizioni contenuti nel comunicato stampa relativo all'avvio del procedimento del 2007 e nelle risposte della Commissione a interrogazioni parlamentari scritte dimostrano che la Commissione era a conoscenza del carattere indiretto di tali acquisizioni.

(151)

Anche se le acquisizioni menzionate nelle risposte alle interrogazioni parlamentari scritte o nel comunicato stampa sulla decisione di avvio del procedimento del 2007 possono aver riguardato acquisizioni indirette, la Commissione non poteva sapere, almeno per la grande maggioranza delle operazioni, quale fosse la struttura aziendale delle imprese in via di acquisizione, cioè se le imprese acquisite fossero società operative o holding. Come già rilevato al punto 128, la questione era nello specifico se l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisse un aiuto di Stato illegale a causa del trattamento fiscale differenziato tra le acquisizioni di partecipazioni azionarie nazionali ed estere, per cui non era necessario analizzare la struttura aziendale della società acquisita non residente. Infatti, la distinzione fra acquisizioni dirette e indirette non è stata considerata pertinente ai fini della valutazione richiesta nella prima e nella seconda decisione. In definitiva, tale distinzione non avrebbe mutato la valutazione finale della misura quale aiuto di Stato, ovvero che la misura era selettiva a causa delle sue caratteristiche intrinseche, cioè non consentiva l'ammortamento dell'avviamento finanziario per le operazioni effettuate fra società aventi sede in Spagna.

(152)

In particolare, per quanto riguarda l'operazione di concentrazione Iberdrola/Scottish Power (52) notificata alla Commissione, occorre rilevare che la Commissione aveva indicato chiaramente, al paragrafo 42 della decisione sulla concentrazione, che ai fini di detta decisione non era necessario né opportuno stabilire se l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisse un aiuto di Stato. In ogni caso, le risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni parlamentari scritte erano antecedenti l'avvio dell'indagine formale sul regime di aiuto (53). Pertanto, nel momento in cui ha fornito le risposte, la Commissione non poteva avere e non aveva una posizione in materia (54).

(153)

Per concludere, ciò che conta ai fini della valutazione dell'aiuto di Stato è il modo in cui la misura è stata applicata dallo Stato membro interessato. In tal senso, la Spagna ha spiegato che l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si limitava alle acquisizioni dirette. Ciò è confermato anche dall'esistenza di una prassi amministrativa consolidata e pertinente, rimasta in vigore fino al 2012. In proposito, la Commissione osserva che, come indicato dalla Corte di giustizia, la Commissione deve analizzare il regime di aiuto così come viene applicato. Nel caso in esame, non si può confutare il fatto che la prassi amministrativa costante non consentiva la deduzione dell'avviamento finanziario relativamente alle acquisizioni indirette.

c)   Il rinvio all'articolo 21 del TRLIS

(154)

Un altro argomento addotto dalle autorità spagnole (55) è che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS rinvia all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, il quale indica espressamente che i dividendi derivanti da partecipazioni azionarie dirette o indirette sono compresi nella disposizione. Pertanto, il fatto che la società operativa sia ubicata al secondo o ulteriore livello non dovrebbe ostare all'applicazione della deduzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Tuttavia, come spiegato dalle autorità spagnole durante il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della decisione di avvio del 2007, un motivo per escludere le acquisizioni indirette dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è che l'articolo 21 del TRLIS prevede anche che la società non residente eserciti un'attività economica all'estero e sia soggetta a un'imposta analoga all'imposta sulle società. Questa disposizione ha il proprio fondamento nelle norme fiscali contro gli abusi e mira a evitare che le imprese aventi sede in paradisi fiscali o in territori a tassazione nulla beneficino della deduzione. Poiché non esercitano un'attività economica propriamente detta, le holding erano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(155)

Nelle interpretazioni amministrative e risoluzioni iniziali, la DGT e il TEAC spiegavano che l'avviamento (e quindi l'avviamento finanziario) non poteva venire a crearsi al livello di una holding, perché questo tipo di società non esercita un'attività economica, conformemente ai criteri definiti all'articolo 21 del TRLIS. Pertanto, non poteva esservi avviamento finanziario al livello della holding. Tuttavia, nel 2012 la DGT e il TEAC hanno rivisto la loro precedente interpretazione, affermando che il criterio relativo all'esercizio di un'attività economica può essere soddisfatto se la società operativa è situata al primo livello o al secondo o ulteriore livello.

(156)

L'articolo 21 del TRLIS menziona espressamente le acquisizioni dirette e indirette, ma è altrettanto vero che, alla lettera c), prevede che gli utili derivino da attività imprenditoriali svolte all'estero. Come riconosciuto dall'Audiencia Nacional (56) nella sentenza del 6 febbraio 2014, ciò evidentemente non avviene nel caso in cui l'impresa non residente da acquisire sia una holding, la cui attività principale è detenere azioni di altre società operative.

(157)

È bene ricordare che l'articolo 21 del TRLIS è stato originariamente concepito per stabilire le condizioni per esentare dall'imposta sulle società i dividendi e redditi di fonte estera derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese non residenti, al fine di evitare la doppia imposizione internazionale. L'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS rinvia a detta disposizione al solo fine di esaminare se i redditi derivanti dalla società non residente acquisita soddisfino tali criteri, di modo che la società acquirente possa dedurre l'avviamento finanziario risultante da tale operazione. Pertanto, l'estrapolazione dei criteri definiti all'articolo 21 del TRLIS va fatta tenendo conto della finalità di questa disposizione, cioè stabilire le condizioni per l'esenzione di dividendi e redditi di fonte estera.

(158)

Come affermato dalle autorità spagnole nella lettera del 4 giugno 2007, l'amministrazione tributaria deve vigilare sull'applicazione dell'ammortamento dell'avviamento finanziario. Questo controllo può essere esercitato soltanto attraverso l'impresa avente sede in Spagna, dove l'amministrazione tributaria spagnola può verificare con facilità la deduzione, in quanto le partecipazioni azionarie fanno parte degli attivi della società residente. Per l'amministrazione tributaria spagnola sarebbe più difficile verificare l'avviamento generato in società non residenti situate ad altri livelli, poiché le partecipazioni azionarie sono imputate agli attivi delle società non residenti, le quali non sono soggette all'obbligo di informare l'amministrazione tributaria spagnola.

(159)

In effetti, la necessità di vigilare sull'applicazione della deduzione derivante da un investimento si riflette nell'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge relativa all'imposta sulle società (RD 1777/2004), il quale impone di fornire informazioni solo riguardo all'acquisizione di società direttamente acquisite per poter applicare l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Se l'intenzione era quella di consentire l'applicazione della deduzione anche nel caso delle acquisizioni indirette, sarebbe stato logico includerle. La Commissione ritiene che, limitando l'obbligo di informazione alle acquisizioni dirette, il legislatore abbia intenzionalmente escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie. Ciò è confermato anche dalla DGT, la quale ammette di essersi discostata dalla propria dottrina precedente nonostante l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 15 del regolamento RD 1777/2004.

(160)

Inoltre, ciò che conta ai fini della presente valutazione dell'aiuto di Stato è il modo in cui la misura è stata applicata dallo Stato membro interessato. Al riguardo, la Spagna aveva spiegato alla Commissione che l'amministrazione tributaria spagnola consentiva soltanto la deduzione dell'avviamento finanziario derivante dall'acquisizione diretta di partecipazioni azionarie, anche perché l'articolo 21 del TRLIS prescrive chiaramente l'esercizio di un'attività economica per poter beneficiare dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Questa condizione è soddisfatta soltanto dalle società operative, dato che le holding non esercitano un'attività economica reale. Pertanto, alla luce delle spiegazioni fornite dalla Spagna sull'applicazione della disposizione, al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione la Commissione ha ritenuto che l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si limitasse alle acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società operative, fatto confermato anche dall'esistenza di una prassi amministrativa consolidata e pertinente, rimasta in vigore fino al 2012.

(161)

La Commissione ritiene che, nonostante i riferimenti alle acquisizioni dirette e indirette contenuti nell'articolo 21, lettera c), secondo comma, del TRLIS, la prassi amministrativa consolidata della DGT, confermata anche dal TEAC, riveli che le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie erano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Ciò è dovuto al fatto che le holding non esercitano un'attività economica ai sensi dell'articolo 21, lettera c), del TRLIS, il quale prescrive che gli utili derivino da attività imprenditoriali svolte all'estero. Rivedendo questa posizione per il motivo che l'articolo 21, lettera c), secondo comma, del TRLIS menziona le acquisizioni indirette, le autorità spagnole ampliano l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS includendovi situazioni che al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione ne erano escluse.

d)   Principio di parità di trattamento, non discriminazione e neutralità fiscale

(162)

Le autorità spagnole e alcuni terzi interessati sostengono che le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti tramite un'acquisizione di partecipazioni in una holding sono comparabili alle acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in società operative. Per questo motivo, e al fine di garantire i principi di parità di trattamento e non discriminazione, le conclusioni raggiunte nella prima e nella seconda decisione dovrebbero essere applicabili alle acquisizioni sia dirette sia indirette di partecipazioni azionarie.

(163)

I terzi interessati affermano inoltre che, conformemente al principio di neutralità fiscale, si deve garantire la parità di trattamento degli investimenti effettuati sia sotto forma di acquisizione diretta di partecipazioni azionarie in società operative sia sotto forma di acquisizione indiretta di partecipazioni tramite una holding. In particolare, i terzi interessati sostengono che, date le difficoltà a realizzare aggregazioni internazionali di imprese, non dovrebbe essere necessario effettuare un'operazione di concentrazione (unica situazione in cui potrebbe sorgere avviamento finanziario dall'acquisizione indiretta di partecipazioni azionarie) né operazioni di concentrazione a più livelli.

(164)

In primo luogo, va ricordato che i principi di parità di trattamento, non discriminazione e neutralità fiscale sono irrilevanti al fine di determinare l'ambito di applicazione della prima e della seconda decisione, cioè se comprenda anche le acquisizioni indirette.

(165)

In ogni caso, la Commissione fa notare che, dall'approccio iniziale descritto nelle interpretazioni amministrative della DGT e nelle risoluzioni del TEAC anteriori al 2012, si deduce che le acquisizioni dirette e indirette di partecipazioni azionarie tramite una precedente acquisizione di una holding non erano paragonabili ai fini dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(166)

La logica alla base della differenza di trattamento nell'interpretazione amministrativa iniziale era che una delle premesse dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non era soddisfatta in caso di acquisizione di partecipazioni azionarie in una holding e successiva acquisizione indiretta di partecipazioni nelle filiali operative. La nozione fiscale di avviamento finanziario è infatti legata alla nozione contabile di avviamento. Esiste avviamento quando il prezzo pagato per una società è superiore al valore contabile del suo patrimonio netto. Questa differenza può essere dovuta a due diverse ragioni: 1) al valore intrinseco delle attività materiali e immateriali della società; 2) a un sovrapprezzo risultante dall'aspettativa di ottenere entrate più elevate in futuro. La seconda categoria corrisponde all'avviamento finanziario. L'avviamento e, di conseguenza, l'avviamento finanziario, può sorgere soltanto nelle società operative, in quanto esse esercitano un'attività economica. Le holding, il cui obiettivo principale è detenere le azioni di filiali operative, non esercitano un'attività economica reale e, pertanto, non possono generare avviamento. Ciò è dimostrato anche dal metodo di calcolo utilizzato nelle interpretazioni amministrative iniziali, che è parte integrante dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. In base a tale metodo di calcolo, il valore di mercato degli attivi della holding (azioni di filiali operative non residenti) equivale al prezzo di acquisto pagato per la partecipazione e, di conseguenza, non può esservi avviamento finanziario. Il fatto che esista una compensazione fra il prezzo di acquisto e il valore di mercato degli attivi (azioni) della holding è dovuto a una caratteristica intrinseca delle società holding, cioè che i loro attivi sono costituiti da azioni di altre società operative.

(167)

Le autorità spagnole hanno spiegato (57), nell'ambito del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione di avvio del 2007, che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS prescrive l'acquisizione di una partecipazione al capitale della società non residente pari soltanto al 5 %, quota che non implica il consolidamento né con la società non residente né con filiali successive. Solo dopo il consolidamento della holding e delle sue filiali operative con la società controllante acquirente potrebbe esservi avviamento nel bilancio consolidato.

(168)

Riguardo alla controversia relativa alla scelta dei valori che figurano nei conti consolidati o quelli che figurano nei conti individuali, il TEAC ha costantemente affermato che i valori di riferimento di cui tenere conto per il calcolo dell'avviamento finanziario sono quelli dei conti individuali. Il TEAC ha più volte ribadito che le finalità perseguite dalle regole contabili e dalle norme fiscali sono diverse e che prendendo in considerazione le informazioni contenute nei bilanci consolidati a fini fiscali si potrebbero creare distorsioni nell'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(169)

D'altro canto, le autorità spagnole hanno anche spiegato che l'articolo 12, paragrafo 5, è un metodo di ammortamento di un investimento, la cui gestione richiede un controllo da parte dell'amministrazione tributaria. Il controllo dell'ammortamento può essere effettuato soltanto attraverso l'impresa avente sede in Spagna, perché le partecipazioni azionarie, situate al primo livello, fanno parte degli attivi della società spagnola residente. Per l'amministrazione tributaria sarebbe più difficile verificare l'avviamento finanziario generato in società non residenti situate al secondo o ulteriore livello. Infatti in questo caso le partecipazioni sono contabilizzate come attivi delle società non residenti, le quali non sono soggette all'obbligo di informare l'amministrazione tributaria spagnola.

(170)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio generale della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (58).

(171)

La Commissione osserva che l'esclusione delle acquisizioni indirette dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, come previsto dalle interpretazioni amministrative iniziali, non sembra essere il risultato di ragioni arbitrarie e parrebbe invece giustificata dalla natura e dalla logica proprie della disposizione stessa, nonché dalla possibilità di gestire il tributo.

(172)

La Commissione desidera sottolineare che, ai fini della presente valutazione dell'aiuto di Stato, è irrilevante stabilire se l'interpretazione amministrativa iniziale operi una discriminazione fra le acquisizioni dirette e indirette o violi il principio di neutralità fiscale. Come già osservato, la Commissione non ha il compito di stabilire in una decisione come debba essere applicata una disposizione nazionale. La Commissione è tenuta a valutare se la disposizione in questione costituisca un aiuto di Stato, tenendo conto del modo in cui è applicata dalle autorità nazionali al momento della notifica. Nel caso in esame, è stata chiaramente introdotta una modifica nell'interpretazione amministrativa precedente che amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, includendovi situazioni che non erano originariamente previste dall'interpretazione amministrativa iniziale.

e)   Retroattività della misura

(173)

Le autorità spagnole e i terzi interessati contestano il carattere retroattivo dell'interpretazione amministrativa. Le autorità spagnole si sono richiamate alle informazioni da esse fornite in precedenza (59), secondo cui, per quanto riguarda le acquisizioni effettuate fino al 21 dicembre 2007 il cui avviamento finanziario sia soggetto a revisione, l'importo dell'avviamento finanziario derivante da acquisizioni indirette (e dirette) sarà dedotto dalla base imponibile. Per quanto riguarda le acquisizioni effettuate dopo il 21 dicembre 2007, non sarà ammessa la deduzione dell'avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette e indirette.

(174)

Le autorità spagnole hanno spiegato che, a norma dell'articolo 120 della legge generale in materia tributaria 17 dicembre 2003 n. 58, le imprese che ritengono che la dichiarazione d'imposta abbia leso i loro legittimi interessi possono richiederne la rettifica conformemente alla procedura applicabile. Tale procedura è stabilita agli articoli da 126 a 129 del regio decreto 27 luglio 2007 n. 1065 (60). In sostanza, un'impresa può richiedere la rettifica della propria dichiarazione d'imposta dopo averla presentata e prima che l'amministrazione tributaria abbia adottato l'accertamento fiscale definitivo o, in alternativa, entro il termine di prescrizione concesso all'amministrazione tributaria per determinare l'ammontare dell'imposta da riscuotere. Ai sensi degli articoli 66 e 67 della legge generale in materia tributaria, il termine entro cui richiedere la rettifica della dichiarazione d'imposta è di quattro anni a decorrere dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione stessa.

(175)

Le autorità spagnole hanno ammesso che le società che hanno effettuato acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti fino al 21 dicembre 2007 e che non hanno incluso la deduzione dell'avviamento finanziario derivante da acquisizioni indirette potrebbero ora rettificare le proprie dichiarazioni d'imposta al fine di dedurre l'avviamento finanziario derivante da tali acquisizioni. Le imprese che hanno incluso nelle precedenti dichiarazioni d'imposta la deduzione dell'avviamento finanziario derivante da acquisizioni indirette, e che sono già state sottoposte agli accertamenti dell'amministrazione tributaria, non potranno richiedere la rettifica delle dichiarazioni già presentate. Tuttavia, poiché la deduzione è distribuita su un periodo di vent'anni, ciò non impedisce a queste imprese di dedurre l'avviamento finanziario nelle dichiarazioni d'imposta future.

(176)

In primo luogo, il fatto che la nuova interpretazione amministrativa abbia o non abbia effetti retroattivi non ha alcuna conseguenza per quanto riguarda la determinazione dell'ambito di applicazione della prima e della seconda decisione, cioè sul fatto che esse comprendano o non comprendano anche le acquisizioni indirette.

(177)

In ogni caso, la nuova interpretazione amministrativa ha effetti giuridici retroattivi. Infatti la nuova interpretazione amministrativa del 21 marzo 2012 può essere applicata ad acquisizioni effettuate prima di tale data.

6.3.   Compatibilità dell'aiuto

(178)

Dopo aver stabilito, in via preliminare, che il regime controverso configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario analizzare se il regime modificato possa essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. Le autorità spagnole non hanno presentato argomenti al riguardo.

(179)

La Commissione è del parere che la nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non possa essere considerata compatibile con il mercato interno. In proposito, la Commissione ritiene che si applichi lo stesso ragionamento seguito nella prima e nella seconda decisione. Si rimanda pertanto ai paragrafi 140 e seguenti della prima decisione e ai paragrafi 166 e seguenti della seconda decisione.

(180)

In particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, le deduzioni fiscali concesse a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non sono correlate a investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Le deduzioni fiscali alleviano oneri che le imprese interessate sarebbero normalmente tenute a sostenere e quindi devono essere considerate aiuti al funzionamento. In linea di principio, gli aiuti al funzionamento non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, poiché falsano le condizioni della concorrenza nei settori dove sono concessi. L'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno perché non favorisce lo sviluppo di alcuna attività o regione economica e non è limitato nel tempo, né è decrescente o proporzionato a quanto necessario per porre rimedio a svantaggi economici specifici nelle regioni interessate. In conclusione, la Commissione considera la misura incompatibile con il mercato interno.

B.   LEGITTIMO AFFIDAMENTO, CERTEZZA DEL DIRITTO, PRINCIPIO DI ESTOPPEL E RECUPERO DELL'AIUTO

6.4.   Principi di estoppel e di certezza del diritto

(181)

La Commissione ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dalle considerazioni esposte nella decisione di avvio, in quanto essa non ha violato il principio di estoppel né il principio di certezza del diritto.

(182)

La consulta vinculante del 21 marzo 2012, che ha introdotto la nuova interpretazione amministrativa, è il risultato di una scelta compiuta dalle autorità spagnole. Tale atto amministrativo, che ha dato luogo a una situazione di nuovo aiuto illegittimamente concesso senza essere previamente notificato alla Commissione, è un atto delle autorità spagnole, non un atto della Commissione. Il principio di estoppel è quindi irrilevante.

(183)

Per quanto riguarda la presunta violazione del principio di certezza del diritto, la Commissione rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la portata di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso della decisione, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato e applicato nella pratica dallo Stato membro interessato (61).

(184)

Anche se si potesse constatare una violazione del principio di certezza del diritto, la Commissione è del parere che sarebbe la Spagna ad averlo violato. La Commissione ritiene inoltre che l'eventuale creazione di incertezza sotto il profilo giuridico sarebbe dovuta alla formulazione imprecisa e confusa di alcune disposizioni del regime.

6.5.   Recupero dell'aiuto

(185)

La misura controversa è stata attuata senza essere previamente notificata alla Commissione in ottemperanza all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, la misura costituisce un aiuto di Stato illegittimo.

(186)

Quando l'aiuto di Stato concesso illegittimamente risulta incompatibile con il mercato interno, la conseguenza è che deve essere recuperato presso i beneficiari a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Con il recupero dell'aiuto, la posizione competitiva esistente prima della concessione dell'aiuto viene, per quanto possibile, ripristinata. L'importo da recuperare dovrà essere tale da eliminare il vantaggio economico concesso ai beneficiari.

(187)

Né le autorità spagnole né i terzi interessati hanno addotto argomentazioni tali da giustificare uno scostamento generale da questo principio di base. La Spagna è pertanto tenuta a recuperare l'aiuto incompatibile.

(188)

Per un determinato esercizio e un determinato beneficiario, il valore dell'aiuto corrisponde alla riduzione d'imposta concessa applicando l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS per le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società operative non residenti tramite una precedente acquisizione di partecipazioni in una holding.

6.6.   Legittimo affidamento

(189)

Le autorità spagnole e i terzi interessati sostengono che il legittimo affidamento riconosciuto nella prima e nella seconda decisione dovrebbe applicarsi anche alle acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. In particolare, affermano che il legittimo affidamento dovrebbe essere riconosciuto sulla base dei riferimenti alle acquisizioni indirette contenuti nel testo della prima e della seconda decisione, delle risposte alle interrogazioni parlamentari scritte e delle acquisizioni menzionate nel comunicato stampa relativo alla decisione di avvio del 2007.

(190)

La Commissione non concorda con gli argomenti presentati dalle autorità spagnole e dai terzi interessati e ritiene che le legittime aspettative riconosciute nella prima e nella seconda decisione non possano essere estese a situazioni (acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite l'acquisizione di partecipazioni in una holding) che non rientravano nell'ambito di applicazione della misura al momento dell'adozione di dette decisioni. Il legittimo affidamento può infatti basarsi soltanto su elementi di fatto noti al momento dell'adozione di una decisione e non su eventi futuri come, per esempio, l'introduzione di una nuova interpretazione amministrativa.

(191)

Secondo la giurisprudenza costante (62), il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un'istituzione dell'Unione europea, fornendo assicurazioni precise, abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tali assicurazioni, in qualunque forma siano fornite, costituiscono informazioni precise, incondizionate e coerenti.

(192)

Non si può ritenere che l'assenza di esplicite restrizioni nel regime in questione costituisca un'informazione precisa, incondizionata e coerente fornita alle società interessate dalla Commissione riguardo all'applicazione della misura anche alle acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite l'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding. L'assenza di esplicite restrizioni non può pertanto presso le imprese interessate il legittimo affidamento che la misura possa essere legalmente applicata anche alle acquisizioni indirette (63).

(193)

Anche nel caso in cui i riferimenti alle acquisizioni indirette contenuti nella prima e nella seconda decisione abbiano creato aspettative tra le imprese interessate, è necessario verificare se l'affidamento fondato su tali basi sia legittimo (64). La Commissione è del parere che le imprese che hanno effettuato acquisizioni indirette non possano invocare un legittimo affidamento nel fatto che le acquisizioni indirette di partecipazioni rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, dato che tali imprese ben conoscevano la prassi amministrativa dell'amministrazione tributaria e del TEAC in vigore fino al 2012. Tali imprese sapevano che il regime fiscale notificato alla Commissione (articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS) in quel momento escludeva dal proprio ambito di applicazione le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding.

(194)

Secondo le autorità spagnole, l'esistenza di un'interpretazione amministrativa restrittiva non fa venire meno il legittimo affidamento degli operatori economici che hanno effettuato acquisizioni indirette di partecipazioni tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in una holding nella validità dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Ciò è dovuto al fatto che 1) l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è una disposizione chiara; 2) rinvia espressamente all'articolo 21 del TRLIS, che menziona le acquisizioni dirette e indirette; 3) contiene un riferimento espresso alle regole sulla contabilità consolidata; 4) mira a promuovere gli investimenti internazionali delle imprese spagnole.

(195)

La Commissione non concorda con questa tesi. L'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS ha dimostrato di essere una disposizione poco chiara a causa del riferimento indefinito alle regole di consolidamento contabile e dell'estrapolazione imprecisa dei criteri definiti all'articolo 21 del TRLIS. Quest'ultimo era stato originariamente concepito per stabilire le condizioni per l'esenzione di dividendi e redditi di fonte estera. Il riferimento alle acquisizioni indirette contenuto nell'articolo 21 è in contrasto con il criterio relativo all'esercizio di un'attività economica da parte della società acquisita direttamente. Inoltre il legittimo affidamento non può basarsi sul fondamento di un regime di aiuto, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, che era già stato dichiarato aiuto illegale e incompatibile nella prima e nella seconda decisione a causa del trattamento fiscale differenziato tra acquisizioni estere e nazionali effettuate da società residenti in Spagna. La Commissione ritiene che il carattere impreciso e confuso della disposizione abbia dato luogo alla sua interpretazione controversa. Questa controversia si evidenzia infatti nella maggior parte delle consultas della DGT e delle risoluzioni del TEAC. Di conseguenza, le autorità spagnole non possono sostenere che, nonostante l'interpretazione amministrativa restrittiva, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS possa avere creato un legittimo affidamento presso le imprese che hanno effettuato acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie.

(196)

Per quanto riguarda, in particolare, l'acquisizione di Scottish Power da parte di Iberdrola, la Commissione osserva che nella decisione relativa all'operazione di concentrazione (COMP M.4517) si afferma chiaramente che, ai fini della decisione stessa, non era necessario né opportuno stabilire se l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisse un aiuto di Stato (cfr. paragrafo 42 della decisione).

(197)

In merito alle affermazioni della Spagna e dei terzi interessati, secondo cui le risposte alle interrogazioni parlamentari scritte avrebbero creato un legittimo affidamento presso i beneficiari dell'aiuto, la Commissione osserva che tali interrogazioni parlamentari non vertevano sulla distinzione fra acquisizione diretta e indiretta, ma chiedevano se il regime istituito dall'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS potesse costituire un aiuto di Stato. Dalle risposte fornite dalla Commissione a tali interrogazioni parlamentari scritte non si poteva quindi desumere che fossero comprese sia le acquisizioni dirette sia quelle indirette.

(198)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la prima e la seconda decisione avrebbero creato un nuovo legittimo affidamento, in quanto entrambe menzionano le acquisizioni indirette, la Commissione rammenta che tali riferimenti sono stati inclusi soltanto perché le disposizioni giuridiche nazionali menzionano le acquisizioni sia dirette sia indirette. Più specificamente, l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS rinvia all'articolo 21 del TRLIS, il quale prescrive che almeno il 5 % delle partecipazioni della società non residente deve essere detenuto direttamente o indirettamente dall'impresa spagnola per un periodo ininterrotto di un anno. Né la Spagna né i terzi interessati contestano il fatto che le autorità spagnole applicavano l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS soltanto alle acquisizioni dirette. Come già indicato ai paragrafi precedenti, la Commissione può basarsi sulle spiegazioni fornite dallo Stato membro interessato e pertanto poteva legittimamente presumere che il regime fosse applicato nel modo descritto dallo Stato membro.

(199)

La Commissione ritiene inoltre che, sebbene nel testo delle due decisioni non sia menzionata la comunicazione fra le autorità spagnole e la Commissione, mediante la quale era stato spiegato che nella pratica era possibile dedurre soltanto l'avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in imprese operative, il fatto che anche le acquisizioni indirette rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non crea un legittimo presso i beneficiari dell'aiuto. I beneficiari dell'aiuto conoscevano già la prassi amministrativa consolidata e sistematica che escludeva dall'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite l'acquisizione di partecipazioni in una holding e che era stata applicata fino al 2012.

(200)

In conclusione, il legittimo affidamento riconosciuto nella prima e nella seconda decisione non può essere esteso a situazioni che non rientravano nell'ambito di applicazione della misura controversa al momento dell'adozione della prima e della seconda decisione.

7.   CONCLUSIONI

(201)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la nuova interpretazione amministrativa, che ha ampliato l'ambito di applicazione di un regime che era già stato dichiarato aiuto illegale e incompatibile senza essere stato notificato alla Commissione, costituisca un aiuto illegale e incompatibile ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(202)

La Commissione non considera la misura compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(203)

L'aiuto deve essere recuperato presso i beneficiari a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova interpretazione amministrativa adottata dal Regno di Spagna, che amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regio decreto legislativo 5 marzo 2004 n. 4, che codifica le modifiche apportate alla legge relativa all'imposta sulle società al fine di includervi le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in società holding non residenti, applicata illegittimamente dal Regno di Spagna in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L'aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (65) in vigore nel momento in cui l'aiuto stesso è stato concesso.

Articolo 3

L'aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.

Articolo 4

1.   Il Regno di Spagna pone fine al regime di aiuto di cui all'articolo 1 per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che effettuano acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in società holding, nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno.

2.   Il Regno di Spagna deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 presso i beneficiari.

3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (66).

5.   Il Regno di Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno di Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna trasmette le seguenti informazioni:

a)

l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;

b)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   Il Regno di Spagna informa la Commissione dei progressi relativi alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 258 del 7.9.2013, pag. 8.

(2)  GU L 7 dell'11.1.2011, pag. 48.

(3)  GU L 135 del 21.5.2011, pag. 1.

(4)  Cfr. Consulta vinculante V0608-12 del 21 marzo 2012.

(5)  SA.35550 (2012/CP).

(6)  Cfr. nota 1.

(7)  Cfr. articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del TRLIS.

(8)  Cfr. articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del TRLIS.

(9)  Cfr. articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del TRLIS.

(10)  L'articolo 21 del TRLIS, intitolato «Esenzione finalizzata a evitare la doppia imposizione economica internazionale su dividendi e redditi di fonte estera derivanti dal conferimento di titoli rappresentativi del capitale di società non aventi sede nel territorio spagnolo», fa parte del capo IV del TRLIS.

(11)  Legge 27 dicembre 2001 n. 24 recante misure di carattere fiscale, amministrativo e sociale.

(12)  Regio decreto legislativo 5 marzo 2004 n. 4, versione consolidata della legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

(13)  Legge 4 luglio 2007 n. 16, sulla riforma e l'adeguamento della legislazione commerciale in materia contabile ai fini della sua armonizzazione internazionale con la normativa dell'Unione europea.

(14)  Cfr. lettera del 4 giugno 2007 inviata dalla Spagna in risposta a una richiesta di informazioni del 26 marzo 2007.

(15)  Cfr. lettera delle autorità spagnole del 7 maggio 2014 in risposta a una richiesta di informazioni del 26 marzo 2014.

(16)  Secondo le informazioni fornite da alcuni terzi interessati, esistono altre interpretazioni amministrative riguardanti l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, cioè le consultas vinculantes V316-05 e V2245-06.

(17)  Cfr. nota 15.

(18)  Risoluzione 00/2842/2009, risoluzione 00/4872/2009 e risoluzioni associate, risoluzione 00/5337/2009 e risoluzione associata, risoluzione 00/3637/2010 e risoluzione associata.

(19)  Articoli 23 e 24 del regio decreto 1815/1991.

(20)  Cfr. risoluzione del TEAC del 3 novembre 2011, R.G. 2842-09.

(21)  Cfr. anche la consulta vinculante CV5615-12, del 25 ottobre 2012, che segue la stessa linea di ragionamento.

(22)  Risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012, R.G. 00/3637/2010 e R.G. 00/1439/2011.

(23)  Cfr. sentenza dell'Audiencia Nacional nel ricorso 125/2011 del 6 febbraio 2014.

(24)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(25)  Cfr. nota 1.

(26)  Cfr. cause riunite C-110/98 a C-147/98, Galbalfrisa e altri.

(27)  Consultas 1490-02, V0391-05, V1316-05 e V2245-06; risoluzione n. 4871-09 del TEAC, del 17 settembre 2011.

(28)  Cfr. sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-537/08P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commissione.

(29)  Cfr. sentenza del 9 agosto 1994 nella causa C-44/93, NamurLes Assurances du Crédit/Commissione.

(30)  Caso n. COMP M. 4517 — Iberdrola/Scottish Power.

(31)  Interrogazioni scritte E-4431/05 ed E-4772/05.

(32)  Cfr. punti 83 e seguenti della prima decisione e punti 96 e seguenti della seconda decisione.

(33)  La decisione 2011/5/CE del 28 ottobre 2009 ha dato luogo a numerose controversie. In particolare, la sentenza dell'8 marzo 2012 nella causa T-221/10, Iberdrola/Commissione; le ordinanze del 21 marzo 2012 nelle cause T-225/10 BBVA/Commissione, T-228/10 Telefónica/Commissione, T-234/10 Ebro/Puleva/Commissione e T-174/11 Modelo Continente/Commissione; l'ordinanza del 29 marzo 2012 nella causa T-236/10 AEB/Commissione, nonché la sentenza del 19 dicembre 2003 nella causa C 274/12P, Telefónica/Commissione. Sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale le cause T-207/10 Deutsche Telekom/Commissione, T-219/10 Autogrill/Commissione e T-227/10 Banco Santander/Commissione. Anche la decisione 2011/282/UE del 12 gennaio 2011 ha dato luogo a numerose controversie. In particolare, l'ordinanza del 5 giugno 2012 nella causa T-431/11, Iberdrola/Commissione; l'ordinanza del 13 dicembre 2012 nella causa T-424/11, Cementos Molins/Commissione; l'ordinanza del 10 giugno 2013 nella causa T-459/11, Barloworld/Commissione; le ordinanze del 9 settembre 2013 nelle cause T-429/11 BBVA/Commissione, T-430/11 Telefónica/Commissione, T-400/11 Altadis/Commissione e T430/11 Telefónica/Commissione. Sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale le cause T-239/11 Sigma/Commissione, T-399/11 Banco Santander/Commissione, T-405/11 Axa/Commissione e T-406/11 Prosegur/Commissione. Sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte di giustizia le cause C-587/13P BBVA/Commissione e C-588/13P Telefónica/Commissione.

(34)  È evidente che il legittimo affidamento riconosciuto nella prima e nella seconda decisione si limita all'ambito di applicazione della misura, dichiarata aiuto illegale e incompatibile in entrambe le decisioni. Infatti, la finalità del riconoscimento di un legittimo affidamento in una decisione non può e non deve essere quella di estendere l'ambito di applicazione di un aiuto illegale e incompatibile, che è già stato esaminato, bensì di limitare la portata dell'obbligo di recupero.

(35)  Cfr. sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-537/08P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commissione, punti 44 e seguenti; cfr. anche la sentenza nella causa C-138/09, Todaro Nunziatina (Raccolta 2010, punto 31).

(36)  Cfr. sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-537/08P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commissione, punto 45.

(37)  Cfr. lettera del 4 giugno 2007 in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione del 26 marzo 2007.

(38)  Cfr. sentenza dell'Audiencia Nacional del 13 ottobre 2011, ricorso n. 432/2008.

(39)  Cfr. sentenza del Tribunal Supremo del 24 giugno 2013, RJ/2013/5335.

(40)  Va sottolineato che, con la nuova interpretazione, la DGT e il TEAC hanno riconosciuto uno scostamento dalla loro interpretazione amministrativa iniziale dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, per quanto riguarda la nuova possibilità di applicare la disposizione alle acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie (cfr. punto 2.3.2).

(41)  Cfr. risoluzione del TEAC del 3 novembre 2011, R.G.: 2842-09.

(42)  Cfr. risoluzione del TEAC del 26 giugno 2012, R.G: 3637/2010 e 1439/2011.

(43)  Secondo il TEAC, articoli 23 e 24 del regio decreto 1815/1991.

(44)  La Commissione parla di simulazione di un esercizio di consolidamento perché uno dei criteri di cui all'articolo 21 del TRLIS prevede l'acquisizione di una partecipazione di almeno il 5 %, quota che non comporta il consolidamento con la società acquirente.

(45)  Cfr. risoluzione del TEAC 2842-09 del 3 novembre 2011.

(46)  Cfr. risoluzione del TEAC del 17 febbraio 2011, R.G. 4871-09, 4872-09, 4873-09 e 4874-09.

(47)  Cfr. sentenza del Tribunal Supremo del 24 giugno 2013, RJ/2013/5335.

(48)  Cfr. lettera del 4 giugno 2007 inviata dalla Spagna in risposta a una richiesta di informazioni del 26 marzo 2007.

(49)  Cfr. sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-537/08P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commissione, punto 44. Cfr. anche la sentenza nella causa C-138/09, Todaro Nunziatina (Raccolta 2010, punto 31).

(50)  Cfr. sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-537/08P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commissione, punto 44.

(51)  Cfr. sentenza del 9 agosto 1994 nella causa C-44/93, NamurLes Assurances du Crédit/Commissione.

(52)  Caso n. COMP M. 4517, punto 42.

(53)  Le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che l'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si applicava soltanto alle acquisizioni dirette con lettera del 4 giugno 2007.

(54)  Si noti che nelle risposte alle interrogazioni parlamentari scritte non è stata fatta una distinzione esplicita fra acquisizioni dirette e indirette.

(55)  Cfr. lettera del 4 giugno 2007 inviata dalla Spagna in risposta a una richiesta di informazioni del 26 marzo 2007.

(56)  Cfr. sentenza dell'Audiencia Nacional del 6 febbraio 2014 nel ricorso 125/2011.

(57)  Cfr. lettera del 4 giugno 2007 inviata dalla Spagna in risposta a una richiesta di informazioni del 26 marzo 2007.

(58)  Cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e altri (Raccolta 1980, pag. 1237, punto 14); causa C-14/01, Niemann (Raccolta 2003, pag. I- 2279, punto 49).

(59)  Lettera del 4 dicembre 2012.

(60)  Regio decreto 27 luglio 2007 n. 1065, recante approvazione del regolamento regionale sulle azioni e sui procedimenti di gestione e ispezione tributaria e sullo sviluppo delle norme comuni relative ai procedimenti di applicazione dei tributi.

(61)  Cfr. causa C-537/08 P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH, punti 40 e segg.

(62)  Sentenza del 22 giugno 2006 nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03, Forum 187 ASBL (Raccolta 2006, pag. I- 5479, punto 147).

(63)  Sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa C-537/08P, Kahla Thüringen Porzellan GmbH/Commissione, punto 150.

(64)  Sentenza del 22 giugno 2006 nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03, Forum 187 ASBL (Raccolta 2006, pag. I- 5479, punto 159).

(65)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(66)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


27.2.2015   

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L 56/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/315 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2015

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania

[notificata con il numero C(2015) 1004]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Germania ha notificato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in allevamenti non commerciali, situati in Meclemburgo-Pomerania occidentale, in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza, che sono definite nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli allevamenti in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell'Unione.

(8)

Di conseguenza si dovrebbero definire, nella presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafo 1, comprendano almeno quelle elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

16.2.2015

 

 

Meclemburgo- Pomerania occidentale

 

 

 

 

17389

Nella città di Anklam:

la zona urbana di Anklam

la parte Gellendin

 

 

 

17390

Nel comune di Murchin, la frazione Relzow

 

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

25.2.2015

 

 

Mecklenburg- Pomerania occidentale

 

 

 

 

17389

Nella città di Anklam le parti:

Pelsin

Stretense

 

 

 

17390

Nel comune di Groß Polzin le frazioni:

Groß Polzin

Klein Polzin

Konsages

Quilow

 

 

 

17390

Nel comune di Klein Bünzow le frazioni:

Groß Bünzow

Klein Bünzow

Klitschendorf

Ramitzow

Salchow

 

 

 

17390

Nel comune di Murchin, le frazioni:

Johanneshof

Libnow

Murchin

Pinnow

 

 

 

17390

Nel comune di Rubkow, le frazioni:

Bömitz

Daugzin

Krenzow

Rubkow

Zarrentin

 

 

 

17390

Nel comune di Ziethen, le frazioni:

Jargelin

Menzlin

Ziethen

 

 

 

17391

Nel comune di Medow la frazione di Nerdin

 

 

 

17391

Comune di Postlow

 

 

 

17391

Nel comune di Stolpe, le frazioni:

Neuhof

Stolpe an der Peene

 

 

 

17392

Comune di Blesewitz

 

 

 

17392

Comune di Butzow

 

 

 

17392

Nel comune di Neuenkirchen, le frazioni:

Müggenburg

Neuenkirchen

 

 

 

17392

Nel comune di Sarnow la frazione di Panschow

 

 

 

17398

Comune di Bargischow

 

 

 

17398

Nel comune di Bugewitz, le frazioni:

Bugewitz

Kamp

Lucienhof

Rosenhagen

 

 

 

17398

Nel comune di Ducherow la frazione di Busow

 

 

 

17398

Comune di Neu-Kosenow

 

 

 

17398

Comune di Rossin

 

 

 

17406

Nel comune di Usedom, le frazioni:

Kölpin

Zecherin

 

 

 

17440

Nel comune di Buggenhagen, le frazioni:

Klotzow

Wangelkow

 


27.2.2015   

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L 56/73


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE 2015/316 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 15 febbraio 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»). Al fine di chiarire la definizione del prodotto, una rettifica dell'avviso di apertura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 settembre 2014 (3).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di determinati tipi di trote iridee dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping su determinati tipi di trota iridea e di un conseguente pregiudizio grave, considerati dalla Commissione sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato in particolare i denunzianti, altri produttori, utilizzatori e importatori noti dell'Unione, i produttori esportatori in Turchia e le autorità turche nonché le associazioni notoriamente interessate in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono stati istituiti dazi provvisori.

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

In data 19 novembre 2014 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.

(6)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(7)

Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.

(8)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia dovrebbe essere chiuso.

(9)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di trota iridea (Oncorhynchus mykiss):

viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

fresca, refrigerata, congelata o affumicata:

intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure

in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

attualmente classificabile ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 e ex 0305 43 00 e originaria della Turchia è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia (GU C 44 del 15.2.2014, pag. 18).

(3)  Rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia (GU C 297 del 4.9.2014, pag. 24).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

27.2.2015   

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L 56/75


DECISIONE (PESC) 2015/317 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 febbraio 2015

relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 10,

vista la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC) (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.

(2)

Il 29 aprile 2014 il CPS ha adottato la decisione ATALANTA/2/2014 (3) che modificava la decisione ATALANTA/3/2009.

(3)

A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE del 24 ottobre 2014 sul contributo della Colombia e del parere del comitato militare dell'Unione europea del 22 gennaio 2015, il contributo della Colombia dovrebbe essere accettato.

(4)

La partecipazione della Colombia è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (4), firmato il 5 agosto 2014.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Colombia all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

2.   La Colombia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di Atalanta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.

(3)  Decisione ATALANTA/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 aprile 2014, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che modifica la decisione ATALANTA/3/2009 (2014/244/PESC) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 63).

(4)  GU L 251 del 23.8.2014, pag. 8.


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