ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
25 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/981 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/982 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

46

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/986 della Commissione, del 24 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/987 della Commissione, del 24 giugno 2015, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

51

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/988 della Commissione, del 24 giugno 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

53

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/989 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone per l'esercizio della funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

55

 

*

Decisione (UE) 2015/990 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Deutsche Bundesbank

61

 

*

Decisione (UE) 2015/991 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 e 135, a un nuovo regolamento UN sulla sicurezza dei veicoli elettrici di categoria L e alle modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

62

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

66

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/993 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

68

 

*

Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/981 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, per sette nuovi prodotti.

(2)

In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(3)

Nel caso di due prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015 e trasformati in sospensioni autonome dei dazi, in quanto non è più necessario limitare il volume delle importazioni.

(4)

È opportuno chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(6)

Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.»;

2)

l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

le seguenti righe, corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 e 09.2687, sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella:

«Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)

1.7-31.12

50 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.7-31.12

125 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 90 85

70

Tris (2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.7-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.7-31.12

250 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.7-31.12

3 250 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.7-31.12

1 250 kg

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari o superiore a 98,5 GHT, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari o superiore all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.7-31.12

200 tonnellate

0 %

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 e 09.2763 sono sostituite dalle seguenti:

«Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliegie dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

10 % (3)

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12

8 250 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2)

1.1-31.12

2 000 000 pezzi

0 %

3)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono soppresse.


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;

(2)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  È applicabile il dazio specifico.»;


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/5


REGOLAMENTO (UE) 2015/982 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 111 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1). È opportuno pertanto inserire tali nuovi prodotti nell'allegato.

(2)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 15 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.

(3)

È necessario modificare la designazione dei prodotti per 27 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito di un ulteriore esame delle specifiche dei prodotti, i codici NC per altri due prodotti dovrebbero essere modificati. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

(4)

A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.

(5)

Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.

(6)

Occorre chiarire che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti soggetti a sospensioni tariffarie autonome non sono coperti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(8)

In base a specifiche disposizioni amministrative, è opportuno che gli effetti delle modifiche ai sensi del presente regolamento decorrano dal 1o luglio 2015. È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data.

(9)

Tuttavia, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione in relazione alla capacità di concorrenza delle imprese interessate dai prodotti:

con codice TARIC 2930909921, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014;

con codice TARIC 8507600087, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi dal 1o luglio 2014;

con codici TARIC 8409990030, 8411990060 e 8411990070, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I sono sospesi.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato I.»;

2)

gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Tuttavia, la sospensione relativa ai prodotti:

con codice TARIC 2930909921 si applica dal 1o gennaio 2014,

con codice TARIC 8507600087 si applica dal 1o luglio 2014,

con codici TARIC 8409990030, 8411990060 e 8411990070 si applica dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la nota tra il titolo e la tabella è sostituita dalla seguente:

«(*)

Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9), dal regolamento (UE) n. 1341/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, o dal regolamento (UE) 2015/982 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 5).»;

b)

le seguenti righe corrispondenti ai prodotti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella:

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Data prevista per il riesame obbligatorio

«*ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati:

con un valore Brix compreso tra 13,7 e 55,

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto,

in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e

con aggiunta di zuccheri

destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2009 89 99

94

Acqua di cocco

non fermentata,

senza aggiunta di alcole o zuccheri, e

in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00

20

80

20

Materia prima costituita da (in peso):

88 % o più ma non più di 92 % di etanolo,

2,2 % o più ma non più di 2,7 % di monoetilenglicole,

1,0 % o più ma non più di 1,3 % di metil-etil-chetone,

0,36 % o più ma non più di 0,40 % di tensioattivo anionico (ca. 30 % attivo),

0,0293 % o più ma non più di 0,0396 % di metil-isopropil-chetone,

0,0195 % o più ma non più di 0,0264 % di 5 metil-3-eptanone,

10 ppm o più ma non più di 12 ppm di benzoato di denatonio (bitrex),

non più di 0,01 % di profumo,

6,5 %-8,0 % di acqua

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di liquido tergicristallo concentrato e di altre preparazioni antigelo (1)

0 %

31.12.2018

ex 2710 19 99

20

Olio di base deparaffinato catalitico, sintetizzato a partire da idrocarburi gassosi e poi sottoposto a un processo di conversione della paraffina pesante, contenente:

non più di 1mg/kg di zolfo,

più del 99 % in peso di idrocarburi saturi,

più del 75 % in peso di idrocarburi n-paraffinici e isoparaffinici con una catena di atomi di carbonio della lunghezza di un valore compreso tra 18 e 50, e

una viscosità cinematica a 40 °C superiore a 6,5 mm2/s, o

una viscosità cinematica a 40 °C superiore a 11 mm2/s con un indice di viscosità pari o superiore a 120

0 %

31.12.2019

*ex 2818 10 91

20

Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto principalmente di ossido di α-alluminio (CAS RN 1344-28-1) e percentuali di alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8) e di alluminati delle terre rare ittrio, lantanio e neodimio, contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido):

94 % o più, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio,

2 % (± 1,5 %) di ossido di magnesio,

1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio,

e:

2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio o

2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio,

con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2827 60 00

10

Ioduro di sodio (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Eptamolibdato di esammonio, anidro (CAS RN 12027-67-7) o sotto forma di tetraidrato (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2019

ex 2903 39 90

35

Pentafluoroetano (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2019

ex 2903 79 19

10

Trans-1-cloro-3,3,3-trifluoropropene (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

80

1-Cloro-2-nitrobenzene (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2019

ex 2905 22 00

10

Linalolo (CAS RN 78-70-6), avente tenore, in peso, di linalolo (3R)-(-)- (CAS RN 126-91-0) pari o superiore a 90,7 %

0 %

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Cresolo (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2019

ex 2907 29 00

25

Alcole 4-idrossibenzilico (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2019

ex 2907 29 00

65

2,2′-Metilenbis(6-cicloesil-p-cresolo) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2019

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperossonano (CAS RN 24748-23-0), dissolto in idrocarburi isoparaffinici

0 %

31.12.2019

ex 2914 69 90

50

Massa di reazione di 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 68892-28-4) e 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

18

Acido 2,4-diclorofenilacetico (CAS RN 19719-28-9)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

23

Cloruro di (2,4,6-trimetilfenil)acetile (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanidride di acido 1,4,5,8-naftalenetetracarbossilico (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Dianidride perilen-3,4:9,10-tetracarbossilico (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2019

ex 2918 29 00

70

Acido 3,5-Diiodosalicilico (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

Acido 2-[4-cloro-3-(clorosolfonil)benzoil]benzoico (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

55

Stearil glicirretinato (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

65

Acido acetico, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetossi)etossi]-, sale di ammonio (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

Acido 3,4-dimetossibenzoico (CAS RN 93-07-2)

0 %

31.12.2019

ex 2921 42 00

40

Solfanilato di sodio (CAS RN 515-74-2), anche sotto forma dei suoi mono- o diidrati (CAS RN 12333-70-0 o 6106-22-5)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

55

Maleato di (E)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CUS 0138070-7)

0 %

31.12.2019

ex 2923 90 00

20

Idrogenoftalato di tetrametilammonio (CAS RN 79723-02-7)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

35

Acetammide (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

33

N-(4-Ammino-2-etossifenil)acetammide (CAS RN 848655-78-7)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

73

Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2927 00 00

35

C,C′-Azodi (formammide) (CAS RN 123-77-3) sotto forma di polvere gialla con temperatura di decomposizione tra 180 °C e 220 °C, utilizzato come agente schiumogeno nella fabbricazione di resine termoplastiche, elastomeri e schiuma di polietilene reticolata

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Acetossima (CAS RN 127-06-0) di purezza, in peso, uguale o superiore a 99 %

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

16

3-(Dimetossimetilsilil)-1-propantiolo (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2019

ex 29309099*

21

[2,2′-Tio-bis(4-tert-octilfenolato)]-n-butilammina nickel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

27

Idrogenosolfato di 2-[(4-ammino-3-metossifenil)solfonil]etile (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

33

Acido 2-ammino-5-{[2-(solfossi)etil]solfonil}benzensolfonico (CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

11

Cloridrato di 2-(clorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridina (CAS RN 153259-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

21

Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

31

Cloridrato di 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)piridina (CAS RN 127337-60-4)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

10

6-Ammino-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6642-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 69 80

75

Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

11

Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

12

Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol(CAS RN 112281-82-0)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

10

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

16

Difenoconazolo (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

19

2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanolo (CAS RN 329216-67-3)

0 %

31.12.2019

ex 2935 00 90

10

Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 12 00

60

Colorante C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Acid Red 52

0 %

31.12.2019

ex 3204 13 00

50

Colorante C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 11

0 %

31.12.2019

ex 3204 13 00

60

Colorante C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Red 1:1

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

10

Colorante C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Black 80

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

20

Colorante C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Blue 80

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

30

Colorante C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Red 23

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

45

Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35 %), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

67

Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso

0 %

31.12.2018

ex 3204 90 00

10

Colorante C.I Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, il 90 % o più di colorante C.I Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135)

0 %

31.12.2019

ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

10

30

Foglio metallizzato:

costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5),

con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio,

in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina,

su un foglio di PET di supporto, e

in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri

0 %

31.12.2019

ex 3808 94 20

30

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenente:

1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 118-52-5),

1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 77-48-5),

1-bromo,3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2) e

1-cloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

23

Additivi:

contenenti sucinimmide di poliisobutene derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9),

contenenti in peso più del 31,9 % ma non più del 43,3 % di oli minerali, e

aventi un contenuto di cloro in peso non superiore allo 0,05 %,

con un totale di basicità (TBN) superiore a 20,

destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3811 21 00

53

Additivi contenenti:

solfonato di petrolio di calcio sovrabasico (CAS 68783-96-0) avente un tenore, in peso, di solfonato del 15 % o più ma non superiore al 30 % e

più del 40

con indice di alcalinità totale (TBN) compreso tra 280 e 420,

destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3811 21 00

73

Additivi contenenti:

composti di succinimmide borati (CAS RN 134758-95-5) e

oli minerali,

con basicità totale (TBN) superiore a 40,

destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 29

10

4,4′-isopropilidendifenolofosfito di alcol C12-15 contenente in peso almeno l'1 % ma non più del 3 % di bisfenolo A (CAS RN 96152-48-6)

0 %

31.12.2019

ex 3824 90 92

82

Soluzione di t-butilcloruro dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) in toluene

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

83

Preparazione, costituita da due o più dei seguenti glicoli:

dipropilenglicole,

tripropilenglicole,

tetrapropilenglicole, o

pentapropilenglicole

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

46

Idrogeno-3-amminonaftalen-1,5-disolfonato di sodio (CAS RN 4681-22-5) con tenore, in peso, di:

solfato di disodio non eccedente il 20 %, e

cloruro di sodio non eccedente il 5 %

0 %

31.12.2015

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 90

20

50

1-butene-polietilene lineare ad alta densità(LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con:

un tasso di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 16 g/10 min e 24 g/10 min, e

una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm3 e 0,926 g/cm3, e

una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C

0 %

31.12.2019

ex 39011010*

30

Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere:

contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero,

con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e

con una densità pari o superiore a 0,922g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

60

Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere:

contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero,

con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e

con una densità pari o superiore a 0,922 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

*ex 3903 19 00

40

Polistirene cristallino con:

un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C, e

un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 247 °C,

contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

45

Preparazione sotto forma di polvere contenente in peso:

stirene/copolimero acrilico: 86,0-90,0 %

acido grasso etossilato: 9,0-11,0 % (CAS RN 9004-81-3)

0 %

31.12.2019

ex 3903 90 90

55

Preparazione sotto forma di sospensione acquosa contenente in peso:

stirene/copolimero acrilico: 25,0-26,0 % e

glicol 5,0-6,0 %

0 %

31.12.2019

ex 3908 90 00

70

Copolimero contenente:

1,3-benzenedimetanammina (CAS RN 1477-55-0) e

acido adipico (CAS RN 124-04-9),

contenente o no acido isoftalico (CAS RN 121-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

60

Formaldeide, polimero con 1,3-dimetilbenzene e terz-butil-fenolo (CAS RN 60806-48-6)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

70

Preparazione contenente:

acido cianico, C,C′-((1-metiletilidene)di-4,1-fenilene) estere, omopolimero (CAS RN 25722-66-1), e

1,3-bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0),

in una soluzione di butanone (CAS RN 78-93-3) con un tenore in peso inferiore al 50 %

0 %

31.12.2019

*ex 3912 20 19

10

Nitrocellulosa (CAS RN 9004-70-0)

0 %

31.12.2016

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 61 00

57

30

30

Foglio riflettente:

costituito di una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare,

ricoperto su uno o su entrambi i lati da uno o più strati di plastica o metallizzazione,

eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

67

46

Foglio riflettente adesivo, eventualmente segmentato:

che presenta un motivo regolare,

con o senza uno strato di nastro di applicazione,

costituito da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di polimetilmetacrilato o di policarbonato contenente microprismi,

con o senza uno strato supplementare di poliestere, con o senza adesivo e pellicola di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

*ex 3919 90 00

48

Pellicola trasparente di poli(cloruro di vinile):

rivestita su un lato da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV con forza adesiva pari o superiore a 70 N/m che si riduce all'irradiazione,

con uno strato di poliestere,

di spessore totale, senza strato protettivo amovibile, pari o superiore a 78 μm

0 %

31.12.2019

ex 3920 10 28

30

Pellicola stampata goffrata:

di polimeri di etilene,

avente densità di almeno 0,94 g/cm3,

con spessore di 0,019 mm ± 0,003 mm,

con immagini permanenti composte da due illustrazioni diverse alternate la cui lunghezza individuale è pari o superiore a 525 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3920 62 19

60

Pellicola di poli(etilene tereftalato):

di spessore non superiore a 20 μm,

rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice o dell'ossido di alluminio e di spessore non superiore a 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 69 00

50

Pellicola monostrato, a orientamento biassiale:

composta da oltre l'85 % in peso di acido polilattico e non più del 10,50 % in peso di un polimero a base di acido polilattico modificato, estere poliglicolico e talco,

con spessore di 20-120 μm

biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)

0 %

31.12.2019

ex 3920 69 00

60

Pellicola monostrato, retrattile, a orientamento trasversale:

composta da oltre l'80 % in peso di acido polilattico e da più del 15,75 % in peso di additivi di acido polilattico modificato,

conspessore di 45-50 μm,

biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)

0 %

31.12.2019

ex 3920 79 10

10

Fogli di fibra stratificata vulcanizzata verniciata di spessore non superiore a 1,5 mm

0 %

31.12.2019

ex 3920 99 28

65

Fogli di poliuretano termoplastico opaco in rotoli con:

larghezza di 1 640 mm (± 10 mm),

brillantezza compresa tra 3,3° e 3,8° (secondo il metodo ASTM D2457),

ruvidezza superficiale compresa tra 1,9 e 2,8 Ra (secondo il metodo ISO 4287),

spessore compreso tra 365 e 760 μm,

durezza di 90 (± 4) (secondo il metodo Shore A (ASTM D2240)),

allungamento a rottura del 470 % (secondo il metodo EN ISO 527)

0 %

31.12.2019

ex 3920 99 28

75

Fogli di poliuretano termoplastico in rotoli con:

larghezza compresa tra 900 e 1 016 mm,

finitura opaca,

spessore di 0,43 mm (± 0,03 mm),

allungamento a rottura compreso fra il 420 e il 520 %,

resistenza alla trazione di 55 N/mm2 (± 3) (secondo il metodo EN ISO 527)

durezza di 90 (± 4) (secondo il metodo Shore A [ASTM D2240]),

ondulazione di 6,35 mm,

planarità di 0,025 mm

0 %

31.12.2019

ex 3921 90 60

30

Pellicola di poli(butirrale di vinile) isolante dal calore, dai raggi infrarossi e ultravioletti:

laminata con uno strato metallico di spessore di 0,05 mm (± 0,01 mm)

contenente in peso il 29,75 %-40,25 % di trietilenglicole di(2-etil esanossato) come plastificante,

con una trasmissione di luce del 70 % o più (secondo la norma ISO 9050),

con una trasmissione UV di non oltre l'1 % (secondo la norma ISO 9050),

di spessore totale di 0,43 mm (± 0,043 mm)

0 %

31.12.2019

ex 6804 21 00

10

Dischi:

di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica,

aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti,

idonei per il taglio abrasivo dei wafer,

con o senza foro centrale,

anche su supporto

0 %

31.12.2019

ex 7409 11 00

ex 7409 19 00

ex 7410 11 00

10

10

20

Fogli e nastri sottili di rame raffinato di spessore inferiore o uguale a 400 μm

0 %

31.12.2019

*ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

30

50

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in rotoli,

di spessore uguale o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm,

di larghezza uguale o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 359 mm,

con una resistenza alla trazione uguale o superiore a 285 N/mm2 e

un allungamento a rottura uguale o superiore all'1 % e

contenente in peso:

93,3 % o più di alluminio,

0,8 % o più ma non più di 5 % di magnesio, e

non più di 1,8 % di altri elementi

0 %

31.12.2017

*ex 7607 11 90

60

Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri:

contenuto di alluminio del 99,98 % o più,

spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,125 mm,

un struttura cubica,

del tipo usato per incisione ad alta tensione

0 %

31.12.2016

ex 7616 99 10

30

Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:

altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm,

larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm,

lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm,

provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:

porosità interna non superiore a 1 mm,

porosità esterna non superiore a 2 mm,

durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB,

del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli

0 %

31.12.2019

*ex 8108 90 30

50

Cavo in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAI6V4), conforme alle norme AMS 4928, 4965 e 4967

0 %

31.12.2015

ex 8108 90 50

80

Lamiere, fogli, nastri e lamine di titanio non legato:

di spessore superiore a 750 mm,

di spessore inferiore a 3 mm

0 %

31.12.2019

ex 8108 90 50

85

Nastri o fogli di titanio non legato:

con un tenore di ossigeno (O2) di oltre lo 0,07 % in peso,

di spessore di 0,4 mm o più, ma non oltre 2,5 mm,

conformi allo standard HV1 di durezza Vickers di non oltre 170,

del tipo usato nella fabbricazione di tubi saldati per condensatori di centrali nucleari

0 %

31.12.2019

ex 8409 99 00

ex 8411 99 00

30

70

Componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori:

avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C,

avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm

con o senza collettore di scarico del motore

0 %

31.12.2018

ex 8411 99 00

60

Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:

di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686;

avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C,

avente un diametro tra 30 mm e 100 mm,

avente un'altezza tra 20 mm e 70 mm

0 %

31.12.2017

ex 8479 89 97

70

Macchina per l'allineamento e il posizionamento di precisione di lenti in una fotocamera, con capacità di allineamento su cinque assi, e per la loro fissazione in posizione corretta mediante resina epossidica bicomponente

0 %

31.12.2019

ex 8479 89 97

80

Macchinario per la produzione di un componente in assemblaggio parziale (anodo conduttore e coperchio di chiusura del lato negativo) per la fabbricazione di pile alcaline AA e/o AAA (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8483 30 38

40

Alloggiamento cilindrico per cuscinetti

di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561,

con camere d'olio,

senza cuscinetti,

avente un diametro tra 50 mm e 250 mm,

avente un'altezza tra 40 mm e 150 mm,

con o senza camere d'acqua e connettori

0 %

31.12.2017

ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Motore di trazione con:

coppia prodotta uguale o superiore a 200 Nm e non superiore a 300 Nm,

potenza sviluppata uguale o superiore a 50 kW e non superiore a 100 kW,

regime non superiore a 12 500 giri/min,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2019

ex 8504 40 88

30

Invertitore CC/CA per l'impiego nel controllo di trazione del motore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2019

ex 8504 40 90

80

Convertitore di potenza contenente:

un convertitore CC/CC,

un caricatore di capacità non superiore a 7 kW,

funzioni di commutazione,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 90 20

30

Bobina per valvola elettromagnetica con:

attuatore,

diametro di 12,9 mm (± 0,1),

altezza al netto dell'attuatore di 20,5 mm (± 0,1),

cavo elettrico con connettore, e

in un involucro metallico cilindrico

0 %

31.12.2019

*ex 8507 10 20

30

Accumulatori o moduli al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone con:

capacità nominale non superiore a 32 Ah,

una lunghezza non superiore a 205 mm,

una larghezza non superiore a 130 mm, e

un'altezza non superiore a 190 mm,

destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al codice NC 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

85

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di lunghezza compresa tra 312 mm e 350 mm,

di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm,

di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm,

di peso compreso tra 3,95 kg e 8,56 kg,

di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah

0 %

31.12.2015

ex 8507 60 00

87

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una lunghezza pari ad almeno 1 475 mm ma non superiore a 2 820 mm,

di una larghezza pari ad almeno 935 mm ma non superiore a 1 660 mm,

di un'altezza pari ad almeno 260 mm ma non superiore a 600 mm,

di un peso pari ad almeno 320 kg ma non superiore a 700 kg,

di una capacità nominale pari ad almeno 18,4 Ah ma non superiore a 130 Ah,

in pacchi da 12 o da 16 moduli

0 %

31.12.2017

*ex 8511 30 00

30

Un insieme di bobina con ignitore integrato con:

un ignitore,

un insieme di bobina e spina con staffa di supporto integrata,

un alloggiamento,

di lunghezza compresa fra 90 mm e 200 mm (± 5 mm),

con una temperatura di funzionamento compresa fra – 40 °C e + 130 °C,

una tensione non inferiore a 10,5 V e non superiore a 16 V

0 %

31.12.2019

ex 8512 20 00

10

Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti:

un supporto in plastica munito di quattro o più staffe,

almeno una lampadina da 12 V, ma non più di due

cavo di connessione con connettore,

copertura in plastica,

destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8512 20 00

20

Schermo di informazione indicante almeno: ora, data e stato degli elementi di sicurezza di un veicolo, avente una tensione di esercizio compresa fra 12 V e 14,4 V, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8512 30 90

10

Gruppo clacson funzionante secondo un principio piezo-meccanico per generare uno specifico segnale sonoro, con tensione di 12 V e costituito da:

bobina,

magnete,

membrana metallica,

connettore,

supporto per montaggio in veicoli a motore,

del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8512 90 90

10

Sensore di parcheggio ultrasonico:

comprendente un circuito stampato inserito nell'alloggiamento e una cellula sensore sul coperchio collegata mediante piedini di connessione,

avente tensione di esercizio non superiore a 12 V,

in grado di ricevere e trasmettere segnali elaborati dall'unità di comando

del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8514 20 80

ex 8516 50 00

ex 8516 60 80

10

10

10

Cassa comprendente almeno:

un trasformatore con una tensione di entrata massima di 240 V e una potenza di uscita massima di 3 000 W,

un motore di ventilazione c.c. o c.a. con una potenza di uscita massima di 42 W,

un alloggiamento in acciaio inossidabile,

con o senza magnetron avente una potenza di uscita in microonde non superiore a 900 W,

destinata alla fabbricazione di prodotti ad incasso delle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8516 90 00

80

Gruppo porta dotato di tenuta capacitiva e di impedenza di lunghezza d'onda, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

80

Cassa integrata di altoparlante automobilistico, costituita da:

incastellatura dell'altoparlante e supporto del sistema magnetico con rivestimento protettivo e

protezione antipolvere in tessuto impressa a secco

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

60

Telecamere a scansione d'immagine che utilizzano:

un sistema “Dynamic overlay lines” o “Static overlay lines” (sovrapposizione dinamica o statica di linee),

segnale video in uscita NTSC,

tensione non inferiore a 6,5 V,

valore dell'illuminamento di 0,5 lux o superiore

0 %

31.12.2019

*ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

20

85

Assemblaggio consistente almeno di:

un'unità di amplificazione di frequenza audio, comprendente almeno un amplificatore di frequenza audio e un generatore di suono,

un trasformatore e

una radio ricetrasmittente

utilizzato nella fabbricazione di prodotti elettronici di consumo (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 10 80

70

Filtri in ceramica:

con banda di frequenza applicabile pari o superiore a 10 kHz ma non superiore a 100 MHz,

con alloggiamento costituito da pannelli di ceramica provvisti di elettrodi,

del tipo utilizzato in un trasduttore o risonatore elettromeccanico in apparecchi audiovisivi e di comunicazione

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

80

Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnale digitale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alla voce 8527 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

ex 8548 90 90

15

60

Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD):

costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT,

non combinati con un dispositivo di schermo tattile,

con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel,

con o senza unità di controluce e

con o senza alimentazione per controluce

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

40

Unità di comando elettronico per controllare la pressione degli pneumatici degli autoveicoli comprendente un alloggiamento in plastica contenente un circuito stampato con o senza supporto di fissazione metallico, avente:

lunghezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 120 mm,

larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm,

altezza pari o superiore a 30 mm ma non superiore a 120 mm,

del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8537 10 99

50

Unità di comando elettronico BCM (Body Control Module):

munita di alloggiamento in plastica con circuito stampato e supporto di fissazione metallico,

con tensione pari o superiore a 9 V ma non superiore a 16 V,

che permette di controllare, valutare e gestire funzioni di assistenza alla guida, almeno la temporizzazione dei tergicristalli, il riscaldamento dei finestrini, l'illuminazione interna e il segnale di allacciamento della cintura,

del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8537 10 99

60

Gruppo elettronico costituito da:

microprocessore,

indicatori LED o LCD,

componenti elettronici montati su circuito stampato,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8544 49 91

10

Cavi elettrici di rame isolati:

con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm,

per una tensione non superiore a 1 000 V,

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di cablaggi per il settore automobilistico (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8548 90 90

65

Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD):

costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT,

combinati con un dispositivo di schermo tattile,

con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel,

con o senza unità di controluce e

con o senza alimentazione per controluce

0 %

31.12.2018

ex 8708 30 10

10

Gruppo unità di frenatura comprendente

freno a comando elettrico,

sensore pedale,

VDC (controllo dinamico del veicolo) e

fonte di alimentazione di riserva,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli (1)

0 %

31.12.2019

ex 8708 30 91

20

Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8708 30 91

30

Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (Ball in Ramp) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (Electronic Parking Brake), provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8708 91 35

10

Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 8708 94 35

20

Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocinetici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

80

Gruppo lenti con:

ampiezza del campo visivo di 58,5°-194°,

lunghezza focale da 1,16 mm a 3,88 mm,

ampiezza dell'apertura relativa di F/2.0-2.6,

ampiezza del diametro di 17 mm-18,5 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS (1)

0 %

31.12.2019

ex 9029 10 00

30

Sensore di velocità che impiega l'“effetto Hall” per misurare la rotazione delle ruote di un veicolo a motore, dotato di involucro di plastica e fissato a un cavo connettore con un connettore di fissaggio e supporti di montaggio, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

10

20

Cruscotto cluster con pannello microcontrollore, motore passo passo e indicatori LED indicanti gli elementi fondamentali dello stato del veicolo, fra cui almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante

che comunica via protocolli CAN-BUS e K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 34

50

Sensore Hall programmabile a linea doppia:

costituito da due circuiti integrati non collegati elettricamente, piastrina superiore e piastrina inferiore,

situato sopra e sotto un braccio di connessione (lead frame),

in un involucro per semiconduttore,

destinato ad essere utilizzato per la misurazione di angoli, posizioni e correnti nelle autovetture

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

50

Sensore giroscopico per la misurazione dell'accelerazione laterale dell'asse verticale di un veicolo comprendente:

un cristallo piezoelettrico per la generazione di un potenziale elettrico durante la deformazione e

un alloggiamento in plastica munito di un supporto di fissazione metallico,

del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

60

Sensore di congestione, circuito stampato e connettore, stampati in plastica, per monitorare la congestione “G” e fornire valori per la valutazione dell'attivazione degli airbag, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 98

30

Apparecchio di prova funzionale per calibrare e controllare la qualità dell'immagine delle lenti di fotocamere automobilistiche

0 %

31.12.2019

c)

le righe corrispondenti ai prodotti con i seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

Codice NC

TARIC

«ex 2009 89 73

11

ex 2009 89 73

13

ex 2009 89 99

93

ex 2207 20 00

20

ex 2207 20 00

80

ex 2818 10 91

10

ex 2915 90 70

40

ex 2921 45 00

10

ex 2927 00 00

15

ex 2932 99 00

35

ex 2934 99 90

33

ex 3204 20 00

40

ex 3811 21 00

43

ex 3811 21 00

53

ex 3820 00 00

20

ex 3824 90 92

52

ex 3901 10 10

10

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 90

30

ex 3901 90 90

40

ex 3901 90 90

50

ex 3903 19 00

30

ex 3912 20 11

10

ex 3919 10 80

21

ex 3919 10 80

65

ex 3919 90 00

21

ex 3919 90 00

37

ex 3919 90 00

57

ex 3920 61 00

20

ex 3920 62 19

81

ex 7606 12 92

20

ex 7607 11 90

10

ex 7607 11 90

20

ex 8108 90 30

30

ex 8411 99 00

30

ex 8411 99 00

40

ex 8483 30 38

30

ex 8504 50 95

60

ex 8507 10 20

85

ex 8507 60 00

35

ex 8507 60 00

70

ex 8511 30 00

20

ex 8525 80 19

35

ex 8527 21 59

10

ex 8527 29 00

20

ex 8527 29 00

30

ex 8527 91 99

10

ex 8529 90 65

35

ex 8529 90 92

44

ex 8543 70 90

13

ex 8543 70 90

23

ex 8548 90 90

47

ex 8548 90 90

49

ex 8548 90 90

55

ex 9405 40 39

50

ex 9405 40 39

60

ex 9405 40 99

03

ex 9405 40 99

06»

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

le seguenti righe corrispondenti alle unità supplementari con i codici NC e TARIC menzionati sono aggiunte:

NC

TARIC

UNITÀ SUPPLEMENTARE

«9031 80 34

50

1 000 p/st

8544 49 91

10

m

3901 10 10

30

m3

3901 90 90

60

m3

3920 99 28

65

m2

3920 99 28

75

m2

3921 90 60

30

m2

3903 90 90

45

m3

3920 79 10

10

p/st

6804 21 00

10

p/st

7616 99 10

30

p/st

8409 99 00

30

p/st

8411 99 00

60

p/st

8411 99 00

70

p/st

8479 89 97

70

p/st

8479 89 97

80

p/st

8483 30 38

40

p/st

8504 40 88

30

p/st

8504 40 90

80

p/st

8505 90 20

30

p/st

8511 30 00

30

p/st

8512 20 00

10

p/st

8512 20 00

20

p/st

8512 30 90

10

p/st

8512 90 90

10

p/st

8514 20 80

10

p/st

8516 90 00

80

p/st

8518 90 00

80

p/st

8529 10 80

70

p/st

8529 90 65

80

p/st

8529 90 92

15

p/st

8537 10 99

40

p/st

8537 10 99

50

p/st

8537 10 99

60

p/st

8548 90 90

60

p/st

8548 90 90

65

p/st

8708 30 10

10

p/st

8708 30 91

20

p/st

8708 30 91

30

p/st

8708 91 35

10

p/st

8708 94 35

20

p/st

9029 10 00

30

p/st

9029 20 31

10

p/st

9029 90 00

20

p/st

9031 80 38

50

p/st

9031 80 38

60

p/st

9031 80 98

30

p/st»

b)

le seguenti righe corrispondenti alle unità supplementari con i codici NC e TARIC menzionati sono soppresse:

NC

TARIC

UNITÀ SUPPLEMENTARE

«3901 10 10

10

m3

3901 90 90

30

m3

8411 99 00

30

p/st

8411 99 00

40

p/st

8483 30 38

30

p/st

8504 50 95

60

p/st

8511 30 00

20

p/st

8527 29 00

30

p/st

8529 90 92

44

p/st

8543 70 90

13

p/st

8543 70 90

23

p/st

8548 90 90

47

p/st

8548 90 90

49

p/st

8548 90 90

55

p/st

9405 40 39

50

p/st

9405 40 99

03

p/st

9405 40 99

06

p/st»


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»;


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/983 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7, l'articolo 4 ter, paragrafo 4, l'articolo 4 sexies, paragrafo 7, e l'articolo 56 bis, paragrafo 8,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di rilascio della tessera professionale europea e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui alla direttiva 2005/36/CE devono utilizzare come supporto il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È quindi opportuno riunire in un unico atto di esecuzione le disposizioni sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta.

(2)

Con la partecipazione delle parti interessate e degli Stati membri, la Commissione ha effettuato una valutazione sull'opportunità di introdurre la tessera professionale europea per medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari e ingegneri, giungendo alla conclusione che la tessera professionale europea dovrebbe essere introdotta per cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare). Per le professioni selezionate sussistono le condizioni previste all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE, relative alla mobilità attuale e potenziale, all'esistenza di una regolamentazione della professione negli Stati membri e all'interesse manifestato dalle parti interessate. Sull'introduzione della tessera professionale europea per medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati è necessaria una valutazione più approfondita in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

(3)

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012, lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE dovrebbe essere separato dal sistema IMI e non dovrebbe consentire l'accesso di soggetti esterni al sistema IMI. È pertanto necessario fissare norme di dettaglio sulla procedura di presentazione della domanda di tessera professionale europea mediante lo strumento online e norme sul ricevimento nel sistema IMI delle domande di tessera professionale europea da parte delle autorità competenti.

(4)

Per assicurare la trasparenza degli obblighi è anche importante specificare le condizioni per la richiesta ai richiedenti di documenti giustificativi e informazioni nel quadro della procedura di rilascio della tessera professionale europea, tenendo conto dei documenti che possono essere richiesti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE. È pertanto necessario stabilire l'elenco dei documenti e delle informazioni, compresi i documenti che devono essere rilasciati direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le modalità di verifica dell'autenticità e della validità dei documenti da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine e le condizioni per richiedere le copie certificate e le traduzioni. Per agevolare il trattamento della domanda di tessera professionale europea, è opportuno definire i ruoli rispettivi di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di rilascio della tessera professionale europea, ossia i richiedenti, le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante, comprese le autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea.

(5)

A norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro di origine può anche consentire la presentazione della domanda per iscritto. È quindi necessario precisare le modalità che l'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe prevedere per il trattamento delle domande scritte.

(6)

Per assicurare che l'iter all'interno del sistema IMI non sia perturbato o alterato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi, è necessario chiarire la procedura di pagamento in relazione al trattamento della domanda di tessera professionale europea. È pertanto opportuno prevedere che il richiedente effettui il pagamento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e/o dello Stato membro ospitante separatamente e solo su richiesta delle autorità competenti interessate.

(7)

Per consentire al richiedente di ricevere un documento comprovante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea, è necessario specificare il formato del documento che il richiedente potrà generare tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE e prevedere meccanismi che garantiscano che il documento elettronico è stato rilasciato dall'autorità competente interessata e che ne impediscano la modifica da parte di soggetti estranei. Per garantire che la tessera professionale europea non sia confusa con documenti che autorizzano automaticamente all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante in caso di stabilimento, è opportuno prevedere l'inserimento di una clausola di esonero dalla responsabilità in tal senso nel documento della tessera professionale europea.

(8)

La procedura di rilascio della tessera professionale europea può portare all'adozione di diversi tipi di decisioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante. È pertanto necessario definire i possibili esiti della procedura di rilascio della tessera professionale europea e precisare, se del caso, le informazioni da inserire nel documento elettronico che attesta l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea.

(9)

Per facilitare il compito dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e per assicurare che la verifica della tessera professionale europea da parte di terzi interessati sia semplice e facile, è opportuno creare un sistema centralizzato online di verifica dell'autenticità e della validità della tessera da parte dei terzi interessati che non hanno accesso al sistema IMI. Il sistema di verifica dovrebbe essere distinto dallo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE. La verifica della tessera professionale europea non dovrebbe consentire ai terzi interessati l'accesso al sistema IMI.

(10)

Per garantire la protezione dei dati in relazione all'applicazione del meccanismo di allerta, è necessario precisare il ruolo delle autorità competenti che trattano i messaggi di allerta in entrata e in uscita e le funzionalità del sistema IMI per il ritiro, la modifica e la chiusura dei messaggi di allerta e per garantire la sicurezza del trattamento dei dati.

(11)

Per facilitare la restrizione dell'accesso ai dati personali alle sole autorità che devono essere informate, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'accesso al meccanismo di allerta unicamente alle autorità direttamente interessate al messaggio di allerta. Per assicurare che i messaggi di allerta siano inviati solo in caso di necessità, gli Stati membri dovrebbero poter designare le autorità incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in uscita.

(12)

Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(13)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E PROCEDURA DI RILASCIO DELLA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della tessera professionale europea ai sensi degli articoli da 4 bis a 4 sexies della direttiva 2005/36/CE per le professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui all'articolo 56 bis della stessa direttiva.

Articolo 2

Autorità competenti partecipanti alla procedura di rilascio della tessera professionale europea

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea presentate per le professioni di cui all'allegato I su tutto il loro territorio o, se del caso, su parti di esso.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, ciascuno Stato membro incarica una o più autorità competenti dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente in materia sul suo territorio.

2.   Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri registrano nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, almeno un'autorità competente per ciascuna delle professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e almeno un'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea nel loro territorio.

3.   La stessa autorità può essere designata come autorità competente responsabile delle domande di tessera professionale europea e come autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea.

Articolo 3

Presentazione online della domanda di tessera professionale europea

1.   Il richiedente crea un conto personale securizzato nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per la presentazione online della domanda di tessera professionale europea. Lo strumento online fornisce informazioni riguardanti la finalità, la portata e la natura del trattamento dei dati, nonché informazioni sui diritti del richiedente in quanto soggetto interessato. Lo strumento online chiede l'assenso esplicito del richiedente al trattamento dei dati personali tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

2.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di inserire tutte le informazioni necessarie per la domanda di tessera professionale europea previste all'articolo 4 del presente regolamento, di caricare le copie dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e di ricevere informazioni sull'iter della sua domanda, anche in relazione ai pagamenti da effettuare.

3.   Lo strumento online consente inoltre al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o documenti e di chiedere la rettifica, la cancellazione o il blocco dei propri dati personali contenuti nel fascicolo IMI online.

Articolo 4

Informazioni da allegare alla domanda di tessera professionale europea

Nella domanda di tessera professionale europea il richiedente fornisce le seguenti informazioni:

a)

l'identità del richiedente;

b)

la professione in oggetto;

c)

lo Stato membro in cui il richiedente intende stabilirsi per esercitare le attività in questione, ovvero gli Stati membri in cui il richiedente intende prestare servizi su base temporanea e occasionale;

d)

lo Stato membro in cui il richiedente è legalmente stabilito per esercitare le attività in questione al momento della presentazione della domanda;

e)

lo scopo per il quale intende esercitare l'attività professionale:

i)

stabilimento

ii)

prestazione di servizi su base temporanea e occasionale;

f)

scelta di uno dei seguenti regimi:

i)

in caso di stabilimento, scelta di uno dei seguenti regimi:

riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE;

regime generale di riconoscimento ai sensi del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE;

ii)

in caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, scelta di uno dei seguenti regimi:

libera prestazione di servizi con verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;

libera prestazione di servizi senza verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;

g)

altre informazioni specifiche sul regime di cui alla lettera f).

Ai fini della lettera d) del primo comma, il richiedente, se al momento della presentazione della domanda non è legalmente stabilito, indica lo Stato membro in cui ha ottenuto le qualifiche professionali richieste. Qualora abbia conseguito qualifiche professionali in più di uno Stato membro, il richiedente sceglie lo Stato membro a cui presentare la domanda di tessera professionale europea tra gli Stati membri che hanno rilasciato le qualifiche.

Ai fini della lettera f) del primo comma, se il richiedente non ha indicato il regime corretto, entro una settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine indica al richiedente di ripresentare la domanda nel quadro del regime applicabile. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine consulta previamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 5

Dati contenuti nella domanda di tessera professionale europea

I dati identificativi del richiedente e i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono conservati nel fascicolo IMI del richiedente. I dati sono riutilizzabili per le domande successive, purché il richiedente dia il consenso al riutilizzo e i dati siano ancora validi.

Articolo 6

Trasferimento delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro di origine

1.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE trasferisce in modo sicuro al sistema IMI la domanda di tessera professionale europea ai fini del trattamento da parte dell'autorità competente nello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

2.   Se il richiedente è legalmente stabilito in uno Stato membro al momento della domanda, il sistema IMI trasmette la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito legalmente.

L'autorità competente dello Stato membro di origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nello Stato membro e certifica lo stabilimento legale nel fascicolo IMI. Carica inoltre nel fascicolo qualsiasi prova pertinente dello stabilimento legale del richiedente o aggiunge un riferimento al registro nazionale pertinente.

Se non è in grado di confermare lo stabilimento legale del richiedente nel suo territorio in un qualsiasi altro modo, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al richiedente un documento attestante il suo stabilimento legale entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda di tessera professionale europea come previsto all'articolo 4 ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. L'autorità competente dello Stato membro di origine considera tali documenti come mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

3.   Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, l'IMI trasferisce la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di qualifica professionale richiesta.

4.   Nel corso della procedura di rilascio della tessera professionale europea le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato titoli di qualifica professionale collaborano e rispondono alle richieste di informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dall'autorità competente dello Stato membro ospitante relativamente alla domanda di tessera professionale.

Articolo 7

Ruolo delle autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea

1.   Nei casi in cui lo Stato membro incarichi più di un'autorità competente della gestione delle domande di tessera professionale europea per una determinata professione nel suo territorio o in parte di esso, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande assicura che la domanda sia trasmessa senza indebito ritardo all'autorità competente incaricata nel territorio dello Stato membro.

2.   Se il richiedente presenta la domanda ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea presentate nello Stato membro che ha ricevuto la domanda può rifiutare di trattare la domanda entro una settimana dal ricevimento della stessa, informandone debitamente il richiedente.

Articolo 8

Trattamento delle domande scritte da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Lo Stato membro che consente la presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea e che alla data di ricevimento della domanda presentata per iscritto stabilisce che non è di sua competenza trattarla a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, può rifiutare di esaminare la domanda e ne informa il richiedente entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda.

2.   In caso di presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine compila la domanda di tessera professionale europea nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per conto del richiedente sulla base della domanda scritta presentata dal richiedente.

3.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente sull'iter del trattamento della domanda di tessera professionale europea presentata per iscritto, compresi i promemoria di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE o qualsiasi altra informazione pertinente esterna al sistema IMI, secondo le procedure amministrative nazionali. Essa invia al richiedente il documento attestante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea di cui all'articolo 21 del presente regolamento immediatamente dopo la chiusura della procedura.

Articolo 9

Procedura di pagamento

1.   Se l'autorità competente dello Stato membro di origine impone il pagamento di diritti per il trattamento delle domande di tessera professionale europea, entro una settimana dal ricevimento della domanda comunica al richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE l'importo da pagare, il mezzo di pagamento, i riferimenti da menzionare e la prova di pagamento richiesta, e fissa un termine di pagamento ragionevole.

2.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante impone il pagamento di diritti per il trattamento della domanda di tessera professionale europea, comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo al richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE non appena la domanda è stata trasmessa dall'autorità competente dello Stato membro di origine e fissa un termine di pagamento ragionevole.

Articolo 10

Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i seguenti documenti solo per il rilascio della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento:

a)

in caso di riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del presente regolamento;

b)

in caso di sistema generale di riconoscimento di cui al titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i documenti elencati nell'allegato II, parte B, solo per il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale.

Il richiedente è tenuto a presentare i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera d), e punto 2, lettera g) nonché parte B, lettere a), c) e d), solo se richiesti dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

2.   Gli Stati membri specificano i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea e ne danno comunicazione agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

3.   I documenti richiesti conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati documenti mancanti a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 11

Trattamento di documenti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è incaricata, ai sensi della normativa nazionale, dell'emissione di uno dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell'articolo 10, carica direttamente i documenti nel sistema IMI.

2.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se tali documenti non sono stati caricati nell'IMI conformemente al paragrafo 1.

3.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di caricare copie dei documenti giustificativi richiesti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Articolo 12

Trattamento dei documenti non rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine

1.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, se il richiedente omette di allegare alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera detti documenti mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

2.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 direttamente al richiedente o allo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

3.   Se il richiedente omette di presentare i documenti richiesti dallo Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide se rilasciare la tessera professionale europea sulla base delle informazioni di cui dispone.

Articolo 13

Documenti comprovanti la conoscenza delle lingue

1.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di presentare documenti comprovanti la conoscenza della lingua, che possono essere richiesti dallo Stato membro ospitante a norma dell'articolo 53 della stessa direttiva dopo il rilascio della tessera professionale europea.

2.   I documenti comprovanti la conoscenza delle lingue non rientrano tra i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea in ragione della mancanza del documento comprovante la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 14

Verifica dell'autenticità e della validità dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

1.   Quando un documento richiesto per il rilascio della tessera professionale europea di cui all'articolo 10 è stato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine, questa certifica nel fascicolo IMI che il documento è valido e autentico.

2.   Quando il documento è stato rilasciato da un altro organismo nazionale dello Stato membro di origine, in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al competente organismo nazionale di confermare la validità e l'autenticità del documento. Dopo aver ricevuto la conferma, essa certifica nel sistema IMI che il documento è valido e autentico.

3.   Se il documento è stato rilasciato da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine contatta, tramite il sistema IMI, l'autorità competente dell'altro Stato membro responsabile delle domande di tessera professionale europea (o altro organismo nazionale competente registrato nel sistema IMI) per verificare la validità e l'autenticità del documento. Dopo il completamento della verifica essa certifica nel sistema IMI che l'autorità competente dell'altro Stato membro ha confermato che il documento è valido e autentico.

Nei casi di cui al primo comma le autorità competenti dell'altro Stato membro responsabili delle domande di tessera professionale europea (o altri organismi nazionali competenti registrati nel sistema IMI) cooperano e rispondono immediatamente a tutte le richieste di informazioni delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

4.   Prima di certificare l'autenticità e la validità del documento rilasciato e caricato nel sistema IMI ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine descrive il contenuto di ogni documento nei campi prestrutturati del sistema IMI. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine garantisce l'esattezza delle informazioni che descrivono i documenti presentati dal richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 15

Condizioni per la richiesta di copie certificate

1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente entro i termini di cui agli articoli 4 quater, paragrafo 1, e 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE della necessità di presentare una copia certificata solo in caso di mancata conferma della validità e autenticità del documento da parte dell'organismo competente dello Stato membro di origine o dell'autorità competente o di un organismo nazionale pertinente di un altro Stato membro a seguito della procedura di verifica di cui all'articolo 14 del presente regolamento e quando le copie certificate sono richieste dallo Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento e in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine può richiedere al richiedente di presentare copia certificata del titolo attestante il suo stabilimento legale entro i termini previsti dall'articolo 4 quater, paragrafo 1, e dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali il richiedente è tenuto a presentare copie certificate ai sensi del paragrafo 1 e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di chiedere informazioni supplementari o la presentazione di una copia certificata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine in caso di dubbi debitamente giustificati, ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.

4.   In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al richiedente di presentare una copia certificata, stabilendo un termine ragionevole per la presentazione di quest'ultima.

Articolo 16

Trattamento delle copie certificate

1.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i tipi di copie certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano le copie certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.

3.   In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità di una copia certificata da un altro Stato membro, le autorità competenti inviano tramite il sistema IMI una richiesta di informazioni supplementari alle pertinenti autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indebito ritardo.

4.   Una volta ricevuta la copia certificata dal richiedente, l'autorità competente carica la versione elettronica del documento certificato nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.

5.   Il richiedente può presentare l'originale del documento invece della copia certificata all'autorità competente dello Stato membro di origine, che attesta quindi nel fascicolo IMI l'autenticità della copia elettronica del documento originale.

6.   La mancata presentazione da parte del richiedente della copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE non interrompe i termini per il trasferimento della domanda alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Fino al ricevimento della copia certificata e al suo caricamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine il documento viene contrassegnato nel sistema IMI come in attesa di conferma dell'autenticità e della validità.

7.   Se il richiedente non presenta la copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione su base temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

8.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve una copia certificata del documento richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, essa può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 17

Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine possono chiedere la traduzione ordinaria o certificata dei seguenti documenti giustificativi da allegare alla domanda di tessera professionale europea solo su specifica richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 18, paragrafo 1:

a)

la prova della nazionalità del richiedente;

b)

i titoli di formazione di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera b), rilasciati nello Stato membro di origine;

c)

i certificati di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera c) e punto 2, lettera f), rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea o da altri organismi nazionali competenti dello Stato membro di origine;

d)

l'attestato che certifica lo stabilimento legale, di cui all'allegato II, parte B, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, e i documenti che possono essere richiesti ai sensi dell'allegato VII, punto 1, lettera d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea dello Stato membro di origine.

2.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali le proprie autorità competenti, che agiscono in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, richiedono al richiedente la presentazione della traduzione semplice o certificata a norma dei paragrafi 3 e 4 e le lingue accettate, e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere al richiedente entro la prima settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 4 ter, lettera b), paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, la traduzione dei documenti richiesti di cui all'allegato II, nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne chiede la traduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Se il richiedente ha allegato alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiederne la traduzione nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

5.   Se il richiedente omette di presentare, qualora sia richiesta, la traduzione dei documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera la traduzione documento mancante ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 18

Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1.   In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere informazioni supplementari, compresa la traduzione semplice o certificata, all'autorità competente dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può anche chiedere al richiedente di presentare la traduzione semplice o certificata e può fissare un termine ragionevole per la risposta.

3.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve la traduzione richiesta dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i limiti di tempo di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 19

Trattamento delle traduzioni certificate da parte delle autorità competenti degli Stati membri

1.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI le traduzioni certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano le traduzioni certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.

3.   In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità della traduzione certificata da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro invia una richiesta di informazioni supplementari alle autorità competenti nell'altro Stato membro tramite il sistema IMI. In tali casi le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indugio.

4.   Fatto salvo l'articolo 3, una volta ricevuta la traduzione certificata dal richiedente, l'autorità competente dello Stato membro carica una copia elettronica della traduzione certificata nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.

5.   Prima di chiedere la presentazione della traduzione certificata, in caso di dubbi debitamente giustificati in relazione ai documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 l'autorità competente dello Stato membro ospitante invia una richiesta di ulteriori informazioni tramite il sistema IMI all'autorità competente dello Stato membro di origine o alle autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i documenti in questione.

Articolo 20

Decisioni relative alla tessera professionale europea

1.   Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE oppure la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio o la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea rilasciata.

3.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare al richiedente provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, la relativa decisione contiene anche le informazioni relative al contenuto dei provvedimenti di compensazione imposti, la motivazione dei provvedimenti di compensazione e l'eventuale obbligo a carico del richiedente di informare l'autorità competente in merito all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione. L'esame della domanda di tessera professionale europea è sospeso fino all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione da parte del richiedente.

Una volta assolti i provvedimenti di compensazione, il richiedente ne informa, tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, se da essa richiesto.

Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, essa certifica nell'IMI se ha offerto al richiedente l'opportunità di sottoporsi a un test attitudinale entro un mese dalla sua decisione di applicare tali provvedimenti.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma nel sistema IMI l'assolvimento con esito positivo dei provvedimenti di compensazione e rilascia la tessera professionale europea.

4.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di rifiutare il rilascio della tessera professionale europea, la relativa decisione ne contiene la motivazione. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di rifiuto del rilascio della tessera professionale europea e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.

5.   Il sistema IMI prevede la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di prendere una decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata in casi debitamente giustificati. La decisione contiene la motivazione della revoca. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.

Articolo 21

Esito della procedura relativa alla tessera professionale europea

1.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di generare un documento elettronico che attesta l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea e di scaricare eventuali documenti connessi al risultato della procedura di rilascio della tessera professionale europea.

2.   Laddove sia rilasciata la tessera professionale europea (compresi casi previsti dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2005/36/CE), il documento elettronico contiene le informazioni di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e nel caso della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento esso contiene una clausola di esclusione della responsabilità che specifica che la tessera non autorizza all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

3.   Il documento elettronico contiene elementi di sicurezza per garantire quanto segue:

a)

l'autenticità, ossia la garanzia che il documento è stato generato da un'autorità competente registrata e operativa nel sistema IMI e che il suo contenuto riproduce fedelmente i dati;

b)

l'integrità, ossia la garanzia che dalla creazione nel sistema IMI ad una certa data e ora il fascicolo contenente il documento non è stato modificato o alterato da un soggetto esterno.

Articolo 22

Verifica della tessera professionale europea da parte di terzi interessati

1.   La Commissione europea fornisce un sistema di verifica online che permetta ai terzi interessati non aventi accesso al sistema IMI di verificare online la validità e l'autenticità della tessera professionale europea.

2.   In caso di aggiornamento del fascicolo IMI sul diritto del titolare della tessera professionale europea all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, è visualizzato un messaggio che invita i terzi interessati a prendere contatto con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per ulteriori informazioni. Il messaggio è formulato in maniera neutrale, tenendo conto della necessità di garantire la presunzione di innocenza del titolare della tessera professionale europea. Nel caso della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento è visualizzato inoltre un messaggio contenente una clausola di esclusione della responsabilità che specifica che la tessera non autorizza all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

CAPO II

PROCEDURA DI TRATTAMENTO DEI MESSAGGI DI ALLERTA

Articolo 23

Autorità partecipanti al meccanismo di allerta

1.   Gli Stati membri nominano le autorità competenti incaricate del trattamento dei messaggi di allerta in uscita e in entrata ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Per assicurare che i messaggi di allerta siano trattati unicamente dalle autorità competenti incaricate allo scopo, ogni Stato membro assegna il compito di coordinamento dei messaggi in arrivo ad una o più autorità competenti. Dette autorità competenti assicurano che i messaggi di allerta siano assegnati senza indebito ritardo alle autorità competente incaricate allo scopo.

3.   Gli Stati membri possono assegnare il compito di coordinamento dei messaggi di allerta in uscita ad una o più autorità competenti.

Articolo 24

Informazioni contenute nel messaggio di allerta

1.   I messaggi di allerta contengono le informazioni di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Solo le autorità competenti incaricate del trattamento del messaggio di allerta ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le autorità competenti incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata hanno accesso unicamente ai dati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/36/CE, a meno che anche il messaggio di allerta sia stato successivamente assegnato loro come autorità incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata.

4.   Qualora un'autorità competente incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata abbia bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE, utilizza la funzione di richiesta di informazioni del sistema IMI, come disposto dall'articolo 56, paragrafo2 bis, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 25

Messaggio di allerta riguardante il titolare di tessera professionale europea

1.   Ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se il messaggio di allerta riguarda un titolare di tessera professionale europea, le autorità competenti che hanno trattato la relativa domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento assicurano l'aggiornamento del relativo fascicolo IMI sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di allerta, comprese le eventuali conseguenze per quanto riguarda l'esercizio dell'attività professionale.

2.   Per assicurare che l'aggiornamento del fascicolo IMI sia effettuato in modo tempestivo, gli Stati membri concedono l'accesso ai messaggi di allerta in entrata alle autorità competenti responsabili del trattamento delle domande di tessera professionale europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

3.   Il titolare della tessera professionale europea è informato degli aggiornamenti di cui al paragrafo 1 tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, o con altri mezzi in caso di domanda scritta ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 26

Accesso ai messaggi di allerta nel sistema IMI

Il sistema IMI consente alle autorità competenti che trattano i messaggi di allerta in entrata e in uscita di consultare i messaggi di allerta inviati o ricevuti nel sistema IMI e per i quali non è stata avviata la procedura di chiusura di cui all'articolo 28.

Articolo 27

Funzionalità del sistema IMI per i messaggi di allerta

Il sistema IMI fornisce le seguenti funzionalità alle autorità competenti incaricate di gestire i messaggi di allerta in entrata e in uscita:

a)

invio dei messaggi di allerta come previsto all'articolo 56 bis, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE;

b)

ritiro del messaggio di allerta inviato a seguito di decisione successivamente revocata o annullata;

c)

correzione delle informazioni contenute nel messaggio di allerta e modifica del messaggio;

d)

chiusura ed eliminazione del messaggio di allerta come previsto all'articolo 56 bis, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 28

Chiusura, eliminazione e modifica dei messaggi di allerta

1.   I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati nel sistema IMI se ancora validi, anche per il completamento della procedura di chiusura di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Quando il messaggio di allerta non è più valido, perché la sanzione è scaduta, nei casi non disciplinati dal paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta conformemente all'articolo 56 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE ne modifica il contenuto o chiude l'allerta entro tre giorni dall'adozione della pertinente decisione o dal ricevimento di informazioni pertinenti secondo cui l'adozione di una tale decisione non è prescritta dalla normativa nazionale. Le autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in entrata e il professionista interessato sono immediatamente informati delle modifiche riguardanti il messaggio di allerta.

3.   Il sistema IMI invia periodicamente promemoria alle autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in uscita per verificare se le informazioni contenute nel messaggio di allerta sono ancora valide.

4.   In caso di decisione di revoca, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta iniziale provvede immediatamente alla sua chiusura e i dati personali sono cancellati dal sistema IMI entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

5.   In caso di sanzione scaduta alla data di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, il messaggio di allerta è chiuso automaticamente dal sistema IMI e i dati personali sono eliminati dal sistema entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Professioni ammissibili al rilascio della tessera professionale europea

1.

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

2.

Farmacista (formazione di base)

3.

Fisioterapista

4.

Guida alpina

5.

Agente immobiliare


ALLEGATO II

Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

A.   RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE A FINI DI STABILIMENTO

1.   Riconoscimento automatico (titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE)

I seguenti documenti sono richiesti per il rilascio della tessera professionale europea ai sensi del regime:

a)

prova della nazionalità del richiedente (carta di identità o passaporto o altra prova accettata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro di origine); se la prova della nazionalità non menziona il luogo di nascita, documento che attesti il luogo di nascita del richiedente; per i cittadini di paesi extra-SEE, documento comprovante che il cittadino del paese terzo può godere dei diritti di cui alla direttiva 2005/36/CE a norma della legislazione pertinente dell'UE, ad esempio la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (2), la direttiva 2004/83/CE del Consiglio (3) o la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4);

b)

titolo di formazione e, se del caso, certificato che accompagna il titolo di formazione;

c)

uno dei seguenti certificati a seconda della professione e della situazione del richiedente:

i)

certificato di conformità di cui all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/36/CE, se il titolo di formazione soddisfa le condizioni di formazione richieste;

ii)

certificato di cambiamento di denominazione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, nei casi in cui il titolo di formazione non corrisponde ai titoli di cui all'allegato V, punto 5.2.2 o 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE, ma la qualifica soddisfa le condizioni di formazione richieste;

iii)

certificato sui diritti acquisiti di cui all'articolo 23, 33 o 33 bis della direttiva 2005/36/CE, attestante che il titolare delle qualifiche ha esercitato effettivamente e lecitamente la professione in oggetto almeno per il periodo minimo richiesto, nonché le prescrizioni specifiche di tali articoli, se la formazione è iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.2.2 o 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE e se il titolo di formazione non soddisfa tutte le condizioni di formazione richieste;

d)

documenti richiesti a norma dell'allegato VII, punto 1, lettere da d) a g), della direttiva 2005/36/CE.

2.   Regime generale di riconoscimento (titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE)

I seguenti documenti sono richiesti per il rilascio della tessera professionale europea ai sensi del regime:

a)

prova della nazionalità e altri documenti di cui al punto 1, lettera a);

b)

attestato di competenza professionale o titolo di formazione, a seconda dei casi, e, se opportuno, attestato ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2005/36/CE;

c)

documenti contenenti ulteriori informazioni riguardanti la formazione relative alla durata complessiva degli studi, alle materie studiate e in che proporzione e, se del caso, all'equilibrio tra teoria e pratica;

d)

i seguenti documenti concernenti le qualifiche che possono compensare differenze sostanziali tra le qualifiche e attenuare il rischio di provvedimenti di compensazione:

i)

documenti contenenti informazioni sullo sviluppo professionale continuo, su seminari, e su altri tipi di formazione e apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5;

ii)

copia di attestati di esperienza professionale, in cui sia chiaramente indicata l'attività professionale esercitata dal richiedente;

e)

se del caso, l'attestato di esperienza professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2005/36/CE, purché i documenti indichino chiaramente l'attività professionale in oggetto;

f)

per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, certificato attestante un'esperienza professionale di tre anni rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro che ha riconosciuto il diploma del paese terzo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE o, se l'autorità competente non è in grado di certificare l'esperienza professionale del richiedente, altri attestati di esperienza professionale in cui sia chiaramente indicata l'attività professionale di cui trattasi;

g)

documenti richiesti a norma dell'allegato VII, punto 1, lettere da d) a g), della direttiva 2005/36/CE.

B.   PRESTAZIONE DI SERVIZI SU BASE TEMPORANEA (titolo II della direttiva 2005/36/CE)

I seguenti documenti sono richiesti in caso di prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione del richiedente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE:

a)

prova della nazionalità e altri documenti di cui alla parte A, punto 1, lettera a);

b)

nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, un attestato che certifichi lo stabilimento legale nello Stato membro di origine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE;

c)

i documenti richiesti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2), lettera b), riguardanti il diritto del titolare di esercitare una professione e altri documenti richiesti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da c) ad e), della direttiva 2005/36/CE;

d)

se lo Stato membro ospitante applica la verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, documenti contenenti informazioni supplementari sulla formazione di cui alla parte A, punto 2, lettere c) e d), del presente allegato.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(3)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

(4)  Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/984 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi.

(2)

Tale elenco comprende il rame piritione.

(3)

Il rame piritione è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il 28 gennaio 2011 la Svezia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(6)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 contenenti rame piritione possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il rame piritione destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni indicate nell'allegato.

(8)

L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione, nonché l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio, devono essere ancora confermate. Al fine di agevolare il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rame piritione è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Rame piritione

Denominazione IUPAC:

bis(1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S)rame

N. CE: 238-984-0

N. CAS: 14915-37-8

950 g/kg

1o ottobre 2016

31 dicembre 2025

21

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni per i biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti contenenti rame piritione non sono autorizzati per l'uso da parte di utilizzatori non professionisti;

2)

per gli utilizzatori industriali o non professionisti sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

3)

le etichette e, se del caso, le istruzioni d'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

4)

le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding allo scopo di prevenire perdite dirette e ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente rame piritione sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento;

5)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


25.6.2015   

IT

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L 159/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/985 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Detto elenco comprende la clotianidina.

(3)

La clotianidina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il 27 maggio 2009 la Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 ottobre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti clotianidina soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare la clotianidina ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche enunciate nell'allegato.

(8)

Il parere conclude che le caratteristiche della clotianidina la rendono una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di dieci anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(10)

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, la clotianidina soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerata candidata alla sostituzione.

(11)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La clotianidina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Clotianidina

Denominazione IUPAC:

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina

N. CE: 433-460-1

N. CAS: 210880-92-5

93 % p/p

1o ottobre 2016

30 settembre 2026

18

La clotianidina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e appropriate misure organizzative. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in locali in cui sono ospitati animali quando non sia possibile evitare l'emissione in impianti di depurazione o l'emissione diretta nelle acque superficiali, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

(3)

in considerazione dei rischi rilevati per la matrice suolo, i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in locali in cui sono ospitati animali diversi dai bovini a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente possono essere ridotti a un livello accettabile;

(4)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


25.6.2015   

IT

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L 159/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/986 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

145,9

MK

37,9

TR

82,4

ZZ

88,7

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 50 10

AR

128,9

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

140,6

ZZ

124,4

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,2

CL

131,9

NZ

146,6

US

159,8

ZA

128,4

ZZ

138,4

0809 10 00

TR

270,9

ZZ

270,9

0809 29 00

TR

359,1

US

581,4

ZZ

470,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


25.6.2015   

IT

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L 159/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/987 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.

(2)

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 contempla la possibilità che gli operatori presentino le domande dei titoli di esportazione dal 20 al 30 maggio per le esportazioni relative all'anno contingentale dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno determinare in quale misura è possibile concedere i titoli di esportazione per i quantitativi richiesti in maggio e fissare il coefficiente di attribuzione per ciascuna quota del contingente.

(3)

Le domande presentate fra il 20 e il 30 maggio 2015 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno fissare il quantitativo residuo per il quale sarà possibile presentare domanda di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2015.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,

1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 3 843 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/988 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 10 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2016 — 30.6.2016

(in kg)

09.4590

34 268 500

09.4599

5 680 000

09.4591

2 680 000

09.4592

9 219 000

09.4593

2 706 500

09.4594

10 003 500

09.4595

6 012 300

09.4596

9 747 500

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2016 — 30.6.2016

(in kg)

09.4155

799 000

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2016 — 30.6.2016

(in kg)

09.4205

175 000

09.4206

0

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.10.2015 — 31.12.2015

(in kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

33 612 000

09.4195

40 879 000


DECISIONI

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/55


DECISIONE (UE) 2015/989 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone per l'esercizio della funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio (2) indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e sul commercio e lo sviluppo sostenibile.

(3)

Ai sensi dell'articolo 376, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

(4)

Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

(5)

È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in merito al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

(6)

L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, è basata sui progetti di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile acclusi alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare correzioni tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

Dz. RASNAČS


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2013/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 376,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi dell''articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve riunirsi al fine di verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo dispone inoltre che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile debba stabilire il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), assiste ilcomitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

3.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

4.   In conformità all'articolo 2, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

5.   Il termine «parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1.   Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova.

2.   I riferimenti al consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 376 dell'accordo.


PROGETTO

DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

recante adozione dell'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dellarticolo 379, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 379,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 379 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Esperti proposti dalla Repubblica di Moldova

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Esperti proposti dall'UE

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Presidenti

1.

Jill MURRAY (Australia)

2.

Janice BELLACE (Stati Uniti)

3.

Ross WILSON (Nuova Zelanda)

4.

Arthur APPLETON (Stati Uniti)

5.

Nathalie BERNASCONI (Svizzera)


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/61


DECISIONE (UE) 2015/990 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Deutsche Bundesbank

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2015, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Deutsche Bundesbank (1) (BCE/2015/14),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Deutsche Bundesbank è scaduto a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2014. Risulta, pertanto, necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

(3)

La Deutsche Bundesbank ha selezionato KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato di nominare KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft revisore esterno della Deutsche Bundesbank per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft è approvata come revisore esterno della Deutsche Bundesbank per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU C 149 del 6.5.2015, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/62


DECISIONE (UE) 2015/991 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 e 135, a un nuovo regolamento UN sulla sicurezza dei veicoli elettrici di categoria L e alle modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

In conformità della decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

(4)

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 e 135 e dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).

(5)

Al fine di armonizzare le disposizioni pertinenti in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore è opportuno adottare il nuovo regolamento UN sui veicoli elettrici di categoria L. Occorre inoltre adottare modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) per tener conto del progresso tecnico

(6)

È pertanto necessario definire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo con riguardo all'adozione di tali atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 23 al 26 giugno 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2015/46

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 08 del regolamento n. 17 (Resistenza dei sedili)

ECE/TRANS/WP.29/2015/47

Proposta di supplemento 4 alla serie originale di modifiche del regolamento n. 28 (Dispositivi di segnalazione acustica)

ECE/TRANS/WP.29/2015/60

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 29 (Cabine dei veicoli commerciali)

ECE/TRANS/WP.29/2015/48

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2015/61

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 49 (Emissioni dell'accensione comandata e dell'accensione spontanea dei motori a GPL e a GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2015/55

Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)

ECE/TRANS/WP.29/2015/62

Proposta di supplemento 20 del regolamento n. 54 (Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2015/66

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 59 (Dispositivi silenziatori di sostituzione)

ECE/TRANS/WP.29/2015/63

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 80 [Resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (autobus)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/49

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/56

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/57

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 95 (Urto laterale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/50

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 100 (Sicurezza dei veicoli elettrici a batteria)

ECE/TRANS/WP.29/2015/51

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 100 (Sicurezza dei veicoli elettrici a batteria)

ECE/TRANS/WP.29/2015/52

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 101 (Emissioni di CO2/consumo di carburante)

ECE/TRANS/WP.29/2015/58

Proposta di supplemento 7 della versione originale del regolamento n. 109 (Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2015/67

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 117 (Resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato dei pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/2015/65

Proposta di supplemento 1 del regolamento n. [134] [Autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile (HFCV)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/53

Proposta di supplemento 1 del regolamento n. [135] [Impatto laterale contro un palo (PSI)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/54

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. [135] [Impatto laterale contro un palo (PSI)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/71

Progetto di regolamento sulla sicurezza dei veicoli elettrici di categoria L

ECE/TRANS/WP.29/2015/69

Proposta di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2015/35


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/992 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 gennaio 2015, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte.

(2)

Con lettere del 13 e del 14 febbraio 2015, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 17 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esame della domanda.

(3)

Senza la misura di deroga richiesta, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è registrato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

(4)

Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio (2), scaduta il 31 dicembre 2014. La misura consente ai soggetti passivi che hanno registrato un veicolo a uso esclusivamente commerciale di utilizzare il veicolo per usi non commerciali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

(5)

Tale metodo semplificato di calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali.

(6)

La misura, che dovrebbe applicarsi ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non commerciali un veicolo registrato a uso commerciale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato.

(7)

L'adozione di una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non commerciale di un veicolo registrato a uso commerciale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

(8)

È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2017.

(9)

Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, dovrebbe essere presentata la richiesta di proroga alla Commissione unitamente ad una relazione.

(10)

Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.

La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Articolo 2

La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di tre tonnellate.

La misura non si applica se l'uso privato supera venti giorni per anno civile.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

La Danimarca deve presentarel'eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2017. Tale domanda deve essere accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della misura applicata sulla base della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24).


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/993 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che autorizza la Danimarca ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 2 luglio 2014 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a norma all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Su richiesta della Commissione, la Danimarca ha trasmesso informazioni aggiuntive il 13 novembre 2014 e il 23 febbraio 2015.

(2)

Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Danimarca mira a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.

(3)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, ossia il mercato nordico dell'energia elettrica di cui fanno parte Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra al posto di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(4)

La Danimarca ha richiesto esplicitamente che la riduzione fiscale non si applichi all'energia elettrica fornita direttamente alle imbarcazioni private da diporto ormeggiate in un porto.

(5)

La concessione dell'autorizzazione alla Danimarca ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di energia elettrica continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, e visto che la tecnologia non è attualmente disponibile in Danimarca, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ogni autorizzazione concessa a norma di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di garantire che la durata dell'autorizzazione sia sufficientemente lunga da non scoraggiare gli operatori portuali dall'effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni, fatte salve comunque le disposizioni generali in materia che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che siano applicabili prima della scadenza anticipata del periodo di autorizzazione.

(7)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Danimarca ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.

Essa giunge a scadenza decorsi sei anni da tale data. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/70


DECISIONE (UE) 2015/994 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,

vista la decisione 2014/930/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta presentata dallo Stato membro,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti delle collettività regionali e locali, di essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

(2)

L'articolo 305 del trattato prevede che i membri titolari del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di membri supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

(3)

Poiché il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2015, è necessario procedere alla nomina dei nuovi membri titolari e supplenti.

(4)

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/116 (2) relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti proposti dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, estone, irlandese, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, olandese, austriaco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese e svedese, nonché dei 23 membri titolari e dei 23 membri supplenti proposti dal governo tedesco e dei 18 membri titolari e dei 16 membri supplenti proposti dal governo polacco per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. I membri titolari e i membri supplenti i cui nominativi non sono stati comunicati al Consiglio anteriormente al 22 gennaio 2015 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE) 2015/116.

(5)

Il 5 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/190 (3) relativa alla nomina del membro titolare e del membro supplente restanti proposti dal governo tedesco e dei membri titolari e supplenti proposti dal governo del Regno Unito.

(6)

Dopo l'adozione delle decisioni (UE) 2015/116 e (UE) 2015/190, tre posti di membri titolari polacchi e cinque posti di membri supplenti polacchi sono rimasti vacanti.

(7)

Il 29 maggio 2015, è stato presentato al Consiglio un elenco contenente tre membri titolari e sei membri supplenti proposti dal governo polacco. Tale elenco comprende un sesto membro supplente, dato che il sig. Marek Karol OLSZEWSKI, che è stato precedentemente un membro supplente, dovrebbe essere nominato membro titolare del Comitato delle regioni. Tali membri titolari e supplenti dovrebbero essere nominati per il medesimo periodo, che va dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020, previsto per i membri titolari e supplenti nominati con le decisioni (UE) 2015/116 e (UE) 2015/190. La presente decisione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi retroattivamente dal 26 gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020:

quali membri titolari, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I,

quali membri supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143.

(2)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(3)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).


ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

POLSKA

 

Paweł GRZYBOWSKI

burmistrz miasta Rypin

 

Marek Karol OLSZEWSKI

wójt gminy Lubicz

 

Sławomir SOSNOWSKI

radny województwa lubelskiego


ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

POLSKA

 

Rafał Piotr BRUSKI

prezydent miasta Bydgoszczy

 

Marian Adam BURAS

wójt gminy Morawica

 

Marcin OCIEPA

radny miasta Opola

 

Krzysztof PASZYK

radny województwa wielkopolskiego

 

Cezary PRZYBYLSKI

radny województwa dolnośląskiego

 

Grzegorz WOLNIK

radny województwa śląskiego


  翻译: