ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/981 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, per sette nuovi prodotti. |
(2) |
In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione. |
(3) |
Nel caso di due prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015 e trasformati in sospensioni autonome dei dazi, in quanto non è più necessario limitare il volume delle importazioni. |
(4) |
È opportuno chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(6) |
Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.»; |
2) |
l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le seguenti righe, corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 e 09.2687, sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella:
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2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 e 09.2763 sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono soppresse. |
(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;
(2) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) È applicabile il dazio specifico.»;
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/982 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 111 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1). È opportuno pertanto inserire tali nuovi prodotti nell'allegato. |
(2) |
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 15 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato. |
(3) |
È necessario modificare la designazione dei prodotti per 27 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito di un ulteriore esame delle specifiche dei prodotti, i codici NC per altri due prodotti dovrebbero essere modificati. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate. |
(4) |
A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco. |
(5) |
Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento. |
(6) |
Occorre chiarire che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti soggetti a sospensioni tariffarie autonome non sono coperti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(8) |
In base a specifiche disposizioni amministrative, è opportuno che gli effetti delle modifiche ai sensi del presente regolamento decorrano dal 1o luglio 2015. È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data. |
(9) |
Tuttavia, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione in relazione alla capacità di concorrenza delle imprese interessate dai prodotti:
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I sono sospesi. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato I.»; |
2) |
gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Tuttavia, la sospensione relativa ai prodotti:
— |
con codice TARIC 2930909921 si applica dal 1o gennaio 2014, |
— |
con codice TARIC 8507600087 si applica dal 1o luglio 2014, |
— |
con codici TARIC 8409990030, 8411990060 e 8411990070 si applica dal 1o gennaio 2015. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»;
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/983 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7, l'articolo 4 ter, paragrafo 4, l'articolo 4 sexies, paragrafo 7, e l'articolo 56 bis, paragrafo 8,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura di rilascio della tessera professionale europea e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui alla direttiva 2005/36/CE devono utilizzare come supporto il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È quindi opportuno riunire in un unico atto di esecuzione le disposizioni sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta. |
(2) |
Con la partecipazione delle parti interessate e degli Stati membri, la Commissione ha effettuato una valutazione sull'opportunità di introdurre la tessera professionale europea per medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari e ingegneri, giungendo alla conclusione che la tessera professionale europea dovrebbe essere introdotta per cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare). Per le professioni selezionate sussistono le condizioni previste all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE, relative alla mobilità attuale e potenziale, all'esistenza di una regolamentazione della professione negli Stati membri e all'interesse manifestato dalle parti interessate. Sull'introduzione della tessera professionale europea per medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati è necessaria una valutazione più approfondita in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012, lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE dovrebbe essere separato dal sistema IMI e non dovrebbe consentire l'accesso di soggetti esterni al sistema IMI. È pertanto necessario fissare norme di dettaglio sulla procedura di presentazione della domanda di tessera professionale europea mediante lo strumento online e norme sul ricevimento nel sistema IMI delle domande di tessera professionale europea da parte delle autorità competenti. |
(4) |
Per assicurare la trasparenza degli obblighi è anche importante specificare le condizioni per la richiesta ai richiedenti di documenti giustificativi e informazioni nel quadro della procedura di rilascio della tessera professionale europea, tenendo conto dei documenti che possono essere richiesti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE. È pertanto necessario stabilire l'elenco dei documenti e delle informazioni, compresi i documenti che devono essere rilasciati direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le modalità di verifica dell'autenticità e della validità dei documenti da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine e le condizioni per richiedere le copie certificate e le traduzioni. Per agevolare il trattamento della domanda di tessera professionale europea, è opportuno definire i ruoli rispettivi di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di rilascio della tessera professionale europea, ossia i richiedenti, le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante, comprese le autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea. |
(5) |
A norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro di origine può anche consentire la presentazione della domanda per iscritto. È quindi necessario precisare le modalità che l'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe prevedere per il trattamento delle domande scritte. |
(6) |
Per assicurare che l'iter all'interno del sistema IMI non sia perturbato o alterato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi, è necessario chiarire la procedura di pagamento in relazione al trattamento della domanda di tessera professionale europea. È pertanto opportuno prevedere che il richiedente effettui il pagamento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e/o dello Stato membro ospitante separatamente e solo su richiesta delle autorità competenti interessate. |
(7) |
Per consentire al richiedente di ricevere un documento comprovante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea, è necessario specificare il formato del documento che il richiedente potrà generare tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE e prevedere meccanismi che garantiscano che il documento elettronico è stato rilasciato dall'autorità competente interessata e che ne impediscano la modifica da parte di soggetti estranei. Per garantire che la tessera professionale europea non sia confusa con documenti che autorizzano automaticamente all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante in caso di stabilimento, è opportuno prevedere l'inserimento di una clausola di esonero dalla responsabilità in tal senso nel documento della tessera professionale europea. |
(8) |
La procedura di rilascio della tessera professionale europea può portare all'adozione di diversi tipi di decisioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante. È pertanto necessario definire i possibili esiti della procedura di rilascio della tessera professionale europea e precisare, se del caso, le informazioni da inserire nel documento elettronico che attesta l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea. |
(9) |
Per facilitare il compito dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e per assicurare che la verifica della tessera professionale europea da parte di terzi interessati sia semplice e facile, è opportuno creare un sistema centralizzato online di verifica dell'autenticità e della validità della tessera da parte dei terzi interessati che non hanno accesso al sistema IMI. Il sistema di verifica dovrebbe essere distinto dallo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE. La verifica della tessera professionale europea non dovrebbe consentire ai terzi interessati l'accesso al sistema IMI. |
(10) |
Per garantire la protezione dei dati in relazione all'applicazione del meccanismo di allerta, è necessario precisare il ruolo delle autorità competenti che trattano i messaggi di allerta in entrata e in uscita e le funzionalità del sistema IMI per il ritiro, la modifica e la chiusura dei messaggi di allerta e per garantire la sicurezza del trattamento dei dati. |
(11) |
Per facilitare la restrizione dell'accesso ai dati personali alle sole autorità che devono essere informate, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'accesso al meccanismo di allerta unicamente alle autorità direttamente interessate al messaggio di allerta. Per assicurare che i messaggi di allerta siano inviati solo in caso di necessità, gli Stati membri dovrebbero poter designare le autorità incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in uscita. |
(12) |
Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(13) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E PROCEDURA DI RILASCIO DELLA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della tessera professionale europea ai sensi degli articoli da 4 bis a 4 sexies della direttiva 2005/36/CE per le professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui all'articolo 56 bis della stessa direttiva.
Articolo 2
Autorità competenti partecipanti alla procedura di rilascio della tessera professionale europea
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea presentate per le professioni di cui all'allegato I su tutto il loro territorio o, se del caso, su parti di esso.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, ciascuno Stato membro incarica una o più autorità competenti dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente in materia sul suo territorio.
2. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri registrano nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, almeno un'autorità competente per ciascuna delle professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e almeno un'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea nel loro territorio.
3. La stessa autorità può essere designata come autorità competente responsabile delle domande di tessera professionale europea e come autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea.
Articolo 3
Presentazione online della domanda di tessera professionale europea
1. Il richiedente crea un conto personale securizzato nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per la presentazione online della domanda di tessera professionale europea. Lo strumento online fornisce informazioni riguardanti la finalità, la portata e la natura del trattamento dei dati, nonché informazioni sui diritti del richiedente in quanto soggetto interessato. Lo strumento online chiede l'assenso esplicito del richiedente al trattamento dei dati personali tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).
2. Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di inserire tutte le informazioni necessarie per la domanda di tessera professionale europea previste all'articolo 4 del presente regolamento, di caricare le copie dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e di ricevere informazioni sull'iter della sua domanda, anche in relazione ai pagamenti da effettuare.
3. Lo strumento online consente inoltre al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o documenti e di chiedere la rettifica, la cancellazione o il blocco dei propri dati personali contenuti nel fascicolo IMI online.
Articolo 4
Informazioni da allegare alla domanda di tessera professionale europea
Nella domanda di tessera professionale europea il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
a) |
l'identità del richiedente; |
b) |
la professione in oggetto; |
c) |
lo Stato membro in cui il richiedente intende stabilirsi per esercitare le attività in questione, ovvero gli Stati membri in cui il richiedente intende prestare servizi su base temporanea e occasionale; |
d) |
lo Stato membro in cui il richiedente è legalmente stabilito per esercitare le attività in questione al momento della presentazione della domanda; |
e) |
lo scopo per il quale intende esercitare l'attività professionale:
|
f) |
scelta di uno dei seguenti regimi:
|
g) |
altre informazioni specifiche sul regime di cui alla lettera f). |
Ai fini della lettera d) del primo comma, il richiedente, se al momento della presentazione della domanda non è legalmente stabilito, indica lo Stato membro in cui ha ottenuto le qualifiche professionali richieste. Qualora abbia conseguito qualifiche professionali in più di uno Stato membro, il richiedente sceglie lo Stato membro a cui presentare la domanda di tessera professionale europea tra gli Stati membri che hanno rilasciato le qualifiche.
Ai fini della lettera f) del primo comma, se il richiedente non ha indicato il regime corretto, entro una settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine indica al richiedente di ripresentare la domanda nel quadro del regime applicabile. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine consulta previamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante.
Articolo 5
Dati contenuti nella domanda di tessera professionale europea
I dati identificativi del richiedente e i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono conservati nel fascicolo IMI del richiedente. I dati sono riutilizzabili per le domande successive, purché il richiedente dia il consenso al riutilizzo e i dati siano ancora validi.
Articolo 6
Trasferimento delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro di origine
1. Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE trasferisce in modo sicuro al sistema IMI la domanda di tessera professionale europea ai fini del trattamento da parte dell'autorità competente nello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
2. Se il richiedente è legalmente stabilito in uno Stato membro al momento della domanda, il sistema IMI trasmette la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito legalmente.
L'autorità competente dello Stato membro di origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nello Stato membro e certifica lo stabilimento legale nel fascicolo IMI. Carica inoltre nel fascicolo qualsiasi prova pertinente dello stabilimento legale del richiedente o aggiunge un riferimento al registro nazionale pertinente.
Se non è in grado di confermare lo stabilimento legale del richiedente nel suo territorio in un qualsiasi altro modo, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al richiedente un documento attestante il suo stabilimento legale entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda di tessera professionale europea come previsto all'articolo 4 ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. L'autorità competente dello Stato membro di origine considera tali documenti come mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, l'IMI trasferisce la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di qualifica professionale richiesta.
4. Nel corso della procedura di rilascio della tessera professionale europea le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato titoli di qualifica professionale collaborano e rispondono alle richieste di informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dall'autorità competente dello Stato membro ospitante relativamente alla domanda di tessera professionale.
Articolo 7
Ruolo delle autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea
1. Nei casi in cui lo Stato membro incarichi più di un'autorità competente della gestione delle domande di tessera professionale europea per una determinata professione nel suo territorio o in parte di esso, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande assicura che la domanda sia trasmessa senza indebito ritardo all'autorità competente incaricata nel territorio dello Stato membro.
2. Se il richiedente presenta la domanda ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea presentate nello Stato membro che ha ricevuto la domanda può rifiutare di trattare la domanda entro una settimana dal ricevimento della stessa, informandone debitamente il richiedente.
Articolo 8
Trattamento delle domande scritte da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine
1. Lo Stato membro che consente la presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea e che alla data di ricevimento della domanda presentata per iscritto stabilisce che non è di sua competenza trattarla a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, può rifiutare di esaminare la domanda e ne informa il richiedente entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda.
2. In caso di presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine compila la domanda di tessera professionale europea nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per conto del richiedente sulla base della domanda scritta presentata dal richiedente.
3. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente sull'iter del trattamento della domanda di tessera professionale europea presentata per iscritto, compresi i promemoria di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE o qualsiasi altra informazione pertinente esterna al sistema IMI, secondo le procedure amministrative nazionali. Essa invia al richiedente il documento attestante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea di cui all'articolo 21 del presente regolamento immediatamente dopo la chiusura della procedura.
Articolo 9
Procedura di pagamento
1. Se l'autorità competente dello Stato membro di origine impone il pagamento di diritti per il trattamento delle domande di tessera professionale europea, entro una settimana dal ricevimento della domanda comunica al richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE l'importo da pagare, il mezzo di pagamento, i riferimenti da menzionare e la prova di pagamento richiesta, e fissa un termine di pagamento ragionevole.
2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante impone il pagamento di diritti per il trattamento della domanda di tessera professionale europea, comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo al richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE non appena la domanda è stata trasmessa dall'autorità competente dello Stato membro di origine e fissa un termine di pagamento ragionevole.
Articolo 10
Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i seguenti documenti solo per il rilascio della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento:
a) |
in caso di riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del presente regolamento; |
b) |
in caso di sistema generale di riconoscimento di cui al titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, del presente regolamento. |
Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i documenti elencati nell'allegato II, parte B, solo per il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale.
Il richiedente è tenuto a presentare i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera d), e punto 2, lettera g) nonché parte B, lettere a), c) e d), solo se richiesti dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.
2. Gli Stati membri specificano i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea e ne danno comunicazione agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
3. I documenti richiesti conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati documenti mancanti a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 11
Trattamento di documenti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine
1. Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è incaricata, ai sensi della normativa nazionale, dell'emissione di uno dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell'articolo 10, carica direttamente i documenti nel sistema IMI.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se tali documenti non sono stati caricati nell'IMI conformemente al paragrafo 1.
3. Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di caricare copie dei documenti giustificativi richiesti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Articolo 12
Trattamento dei documenti non rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine
1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, se il richiedente omette di allegare alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera detti documenti mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 direttamente al richiedente o allo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.
3. Se il richiedente omette di presentare i documenti richiesti dallo Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide se rilasciare la tessera professionale europea sulla base delle informazioni di cui dispone.
Articolo 13
Documenti comprovanti la conoscenza delle lingue
1. Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di presentare documenti comprovanti la conoscenza della lingua, che possono essere richiesti dallo Stato membro ospitante a norma dell'articolo 53 della stessa direttiva dopo il rilascio della tessera professionale europea.
2. I documenti comprovanti la conoscenza delle lingue non rientrano tra i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea in ragione della mancanza del documento comprovante la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 14
Verifica dell'autenticità e della validità dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea
1. Quando un documento richiesto per il rilascio della tessera professionale europea di cui all'articolo 10 è stato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine, questa certifica nel fascicolo IMI che il documento è valido e autentico.
2. Quando il documento è stato rilasciato da un altro organismo nazionale dello Stato membro di origine, in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al competente organismo nazionale di confermare la validità e l'autenticità del documento. Dopo aver ricevuto la conferma, essa certifica nel sistema IMI che il documento è valido e autentico.
3. Se il documento è stato rilasciato da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine contatta, tramite il sistema IMI, l'autorità competente dell'altro Stato membro responsabile delle domande di tessera professionale europea (o altro organismo nazionale competente registrato nel sistema IMI) per verificare la validità e l'autenticità del documento. Dopo il completamento della verifica essa certifica nel sistema IMI che l'autorità competente dell'altro Stato membro ha confermato che il documento è valido e autentico.
Nei casi di cui al primo comma le autorità competenti dell'altro Stato membro responsabili delle domande di tessera professionale europea (o altri organismi nazionali competenti registrati nel sistema IMI) cooperano e rispondono immediatamente a tutte le richieste di informazioni delle autorità competenti dello Stato membro di origine.
4. Prima di certificare l'autenticità e la validità del documento rilasciato e caricato nel sistema IMI ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine descrive il contenuto di ogni documento nei campi prestrutturati del sistema IMI. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine garantisce l'esattezza delle informazioni che descrivono i documenti presentati dal richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 15
Condizioni per la richiesta di copie certificate
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente entro i termini di cui agli articoli 4 quater, paragrafo 1, e 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE della necessità di presentare una copia certificata solo in caso di mancata conferma della validità e autenticità del documento da parte dell'organismo competente dello Stato membro di origine o dell'autorità competente o di un organismo nazionale pertinente di un altro Stato membro a seguito della procedura di verifica di cui all'articolo 14 del presente regolamento e quando le copie certificate sono richieste dallo Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento e in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine può richiedere al richiedente di presentare copia certificata del titolo attestante il suo stabilimento legale entro i termini previsti dall'articolo 4 quater, paragrafo 1, e dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
2. Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali il richiedente è tenuto a presentare copie certificate ai sensi del paragrafo 1 e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di chiedere informazioni supplementari o la presentazione di una copia certificata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine in caso di dubbi debitamente giustificati, ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.
4. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al richiedente di presentare una copia certificata, stabilendo un termine ragionevole per la presentazione di quest'ultima.
Articolo 16
Trattamento delle copie certificate
1. Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i tipi di copie certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
2. Le autorità competenti degli Stati membri accettano le copie certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.
3. In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità di una copia certificata da un altro Stato membro, le autorità competenti inviano tramite il sistema IMI una richiesta di informazioni supplementari alle pertinenti autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indebito ritardo.
4. Una volta ricevuta la copia certificata dal richiedente, l'autorità competente carica la versione elettronica del documento certificato nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.
5. Il richiedente può presentare l'originale del documento invece della copia certificata all'autorità competente dello Stato membro di origine, che attesta quindi nel fascicolo IMI l'autenticità della copia elettronica del documento originale.
6. La mancata presentazione da parte del richiedente della copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE non interrompe i termini per il trasferimento della domanda alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Fino al ricevimento della copia certificata e al suo caricamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine il documento viene contrassegnato nel sistema IMI come in attesa di conferma dell'autenticità e della validità.
7. Se il richiedente non presenta la copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione su base temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.
8. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve una copia certificata del documento richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, essa può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 17
Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine possono chiedere la traduzione ordinaria o certificata dei seguenti documenti giustificativi da allegare alla domanda di tessera professionale europea solo su specifica richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 18, paragrafo 1:
a) |
la prova della nazionalità del richiedente; |
b) |
i titoli di formazione di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera b), rilasciati nello Stato membro di origine; |
c) |
i certificati di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera c) e punto 2, lettera f), rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea o da altri organismi nazionali competenti dello Stato membro di origine; |
d) |
l'attestato che certifica lo stabilimento legale, di cui all'allegato II, parte B, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, e i documenti che possono essere richiesti ai sensi dell'allegato VII, punto 1, lettera d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea dello Stato membro di origine. |
2. Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali le proprie autorità competenti, che agiscono in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, richiedono al richiedente la presentazione della traduzione semplice o certificata a norma dei paragrafi 3 e 4 e le lingue accettate, e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere al richiedente entro la prima settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 4 ter, lettera b), paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, la traduzione dei documenti richiesti di cui all'allegato II, nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne chiede la traduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se il richiedente ha allegato alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiederne la traduzione nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.
5. Se il richiedente omette di presentare, qualora sia richiesta, la traduzione dei documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera la traduzione documento mancante ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 18
Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
1. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere informazioni supplementari, compresa la traduzione semplice o certificata, all'autorità competente dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può anche chiedere al richiedente di presentare la traduzione semplice o certificata e può fissare un termine ragionevole per la risposta.
3. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve la traduzione richiesta dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i limiti di tempo di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 19
Trattamento delle traduzioni certificate da parte delle autorità competenti degli Stati membri
1. Gli Stati membri specificano nel sistema IMI le traduzioni certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.
2. Le autorità competenti degli Stati membri accettano le traduzioni certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.
3. In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità della traduzione certificata da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro invia una richiesta di informazioni supplementari alle autorità competenti nell'altro Stato membro tramite il sistema IMI. In tali casi le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indugio.
4. Fatto salvo l'articolo 3, una volta ricevuta la traduzione certificata dal richiedente, l'autorità competente dello Stato membro carica una copia elettronica della traduzione certificata nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.
5. Prima di chiedere la presentazione della traduzione certificata, in caso di dubbi debitamente giustificati in relazione ai documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 l'autorità competente dello Stato membro ospitante invia una richiesta di ulteriori informazioni tramite il sistema IMI all'autorità competente dello Stato membro di origine o alle autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i documenti in questione.
Articolo 20
Decisioni relative alla tessera professionale europea
1. Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE oppure la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.
2. Per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio o la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea rilasciata.
3. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare al richiedente provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, la relativa decisione contiene anche le informazioni relative al contenuto dei provvedimenti di compensazione imposti, la motivazione dei provvedimenti di compensazione e l'eventuale obbligo a carico del richiedente di informare l'autorità competente in merito all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione. L'esame della domanda di tessera professionale europea è sospeso fino all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione da parte del richiedente.
Una volta assolti i provvedimenti di compensazione, il richiedente ne informa, tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, se da essa richiesto.
Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, essa certifica nell'IMI se ha offerto al richiedente l'opportunità di sottoporsi a un test attitudinale entro un mese dalla sua decisione di applicare tali provvedimenti.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma nel sistema IMI l'assolvimento con esito positivo dei provvedimenti di compensazione e rilascia la tessera professionale europea.
4. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di rifiutare il rilascio della tessera professionale europea, la relativa decisione ne contiene la motivazione. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di rifiuto del rilascio della tessera professionale europea e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.
5. Il sistema IMI prevede la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di prendere una decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata in casi debitamente giustificati. La decisione contiene la motivazione della revoca. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.
Articolo 21
Esito della procedura relativa alla tessera professionale europea
1. Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di generare un documento elettronico che attesta l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea e di scaricare eventuali documenti connessi al risultato della procedura di rilascio della tessera professionale europea.
2. Laddove sia rilasciata la tessera professionale europea (compresi casi previsti dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2005/36/CE), il documento elettronico contiene le informazioni di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e nel caso della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento esso contiene una clausola di esclusione della responsabilità che specifica che la tessera non autorizza all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
3. Il documento elettronico contiene elementi di sicurezza per garantire quanto segue:
a) |
l'autenticità, ossia la garanzia che il documento è stato generato da un'autorità competente registrata e operativa nel sistema IMI e che il suo contenuto riproduce fedelmente i dati; |
b) |
l'integrità, ossia la garanzia che dalla creazione nel sistema IMI ad una certa data e ora il fascicolo contenente il documento non è stato modificato o alterato da un soggetto esterno. |
Articolo 22
Verifica della tessera professionale europea da parte di terzi interessati
1. La Commissione europea fornisce un sistema di verifica online che permetta ai terzi interessati non aventi accesso al sistema IMI di verificare online la validità e l'autenticità della tessera professionale europea.
2. In caso di aggiornamento del fascicolo IMI sul diritto del titolare della tessera professionale europea all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, è visualizzato un messaggio che invita i terzi interessati a prendere contatto con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per ulteriori informazioni. Il messaggio è formulato in maniera neutrale, tenendo conto della necessità di garantire la presunzione di innocenza del titolare della tessera professionale europea. Nel caso della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento è visualizzato inoltre un messaggio contenente una clausola di esclusione della responsabilità che specifica che la tessera non autorizza all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
CAPO II
PROCEDURA DI TRATTAMENTO DEI MESSAGGI DI ALLERTA
Articolo 23
Autorità partecipanti al meccanismo di allerta
1. Gli Stati membri nominano le autorità competenti incaricate del trattamento dei messaggi di allerta in uscita e in entrata ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE.
2. Per assicurare che i messaggi di allerta siano trattati unicamente dalle autorità competenti incaricate allo scopo, ogni Stato membro assegna il compito di coordinamento dei messaggi in arrivo ad una o più autorità competenti. Dette autorità competenti assicurano che i messaggi di allerta siano assegnati senza indebito ritardo alle autorità competente incaricate allo scopo.
3. Gli Stati membri possono assegnare il compito di coordinamento dei messaggi di allerta in uscita ad una o più autorità competenti.
Articolo 24
Informazioni contenute nel messaggio di allerta
1. I messaggi di allerta contengono le informazioni di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE.
2. Solo le autorità competenti incaricate del trattamento del messaggio di allerta ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata hanno accesso unicamente ai dati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/36/CE, a meno che anche il messaggio di allerta sia stato successivamente assegnato loro come autorità incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata.
4. Qualora un'autorità competente incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata abbia bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE, utilizza la funzione di richiesta di informazioni del sistema IMI, come disposto dall'articolo 56, paragrafo2 bis, della direttiva 2005/36/CE.
Articolo 25
Messaggio di allerta riguardante il titolare di tessera professionale europea
1. Ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se il messaggio di allerta riguarda un titolare di tessera professionale europea, le autorità competenti che hanno trattato la relativa domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento assicurano l'aggiornamento del relativo fascicolo IMI sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di allerta, comprese le eventuali conseguenze per quanto riguarda l'esercizio dell'attività professionale.
2. Per assicurare che l'aggiornamento del fascicolo IMI sia effettuato in modo tempestivo, gli Stati membri concedono l'accesso ai messaggi di allerta in entrata alle autorità competenti responsabili del trattamento delle domande di tessera professionale europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.
3. Il titolare della tessera professionale europea è informato degli aggiornamenti di cui al paragrafo 1 tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, o con altri mezzi in caso di domanda scritta ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 26
Accesso ai messaggi di allerta nel sistema IMI
Il sistema IMI consente alle autorità competenti che trattano i messaggi di allerta in entrata e in uscita di consultare i messaggi di allerta inviati o ricevuti nel sistema IMI e per i quali non è stata avviata la procedura di chiusura di cui all'articolo 28.
Articolo 27
Funzionalità del sistema IMI per i messaggi di allerta
Il sistema IMI fornisce le seguenti funzionalità alle autorità competenti incaricate di gestire i messaggi di allerta in entrata e in uscita:
a) |
invio dei messaggi di allerta come previsto all'articolo 56 bis, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE; |
b) |
ritiro del messaggio di allerta inviato a seguito di decisione successivamente revocata o annullata; |
c) |
correzione delle informazioni contenute nel messaggio di allerta e modifica del messaggio; |
d) |
chiusura ed eliminazione del messaggio di allerta come previsto all'articolo 56 bis, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2005/36/CE. |
Articolo 28
Chiusura, eliminazione e modifica dei messaggi di allerta
1. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati nel sistema IMI se ancora validi, anche per il completamento della procedura di chiusura di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.
2. Quando il messaggio di allerta non è più valido, perché la sanzione è scaduta, nei casi non disciplinati dal paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta conformemente all'articolo 56 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE ne modifica il contenuto o chiude l'allerta entro tre giorni dall'adozione della pertinente decisione o dal ricevimento di informazioni pertinenti secondo cui l'adozione di una tale decisione non è prescritta dalla normativa nazionale. Le autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in entrata e il professionista interessato sono immediatamente informati delle modifiche riguardanti il messaggio di allerta.
3. Il sistema IMI invia periodicamente promemoria alle autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in uscita per verificare se le informazioni contenute nel messaggio di allerta sono ancora valide.
4. In caso di decisione di revoca, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta iniziale provvede immediatamente alla sua chiusura e i dati personali sono cancellati dal sistema IMI entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.
5. In caso di sanzione scaduta alla data di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, il messaggio di allerta è chiuso automaticamente dal sistema IMI e i dati personali sono eliminati dal sistema entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO I
Professioni ammissibili al rilascio della tessera professionale europea
1. |
Infermiere responsabile dell'assistenza generale |
2. |
Farmacista (formazione di base) |
3. |
Fisioterapista |
4. |
Guida alpina |
5. |
Agente immobiliare |
ALLEGATO II
Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea
A. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE A FINI DI STABILIMENTO
1. Riconoscimento automatico (titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE)
I seguenti documenti sono richiesti per il rilascio della tessera professionale europea ai sensi del regime:
a) |
prova della nazionalità del richiedente (carta di identità o passaporto o altra prova accettata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro di origine); se la prova della nazionalità non menziona il luogo di nascita, documento che attesti il luogo di nascita del richiedente; per i cittadini di paesi extra-SEE, documento comprovante che il cittadino del paese terzo può godere dei diritti di cui alla direttiva 2005/36/CE a norma della legislazione pertinente dell'UE, ad esempio la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (2), la direttiva 2004/83/CE del Consiglio (3) o la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4); |
b) |
titolo di formazione e, se del caso, certificato che accompagna il titolo di formazione; |
c) |
uno dei seguenti certificati a seconda della professione e della situazione del richiedente:
|
d) |
documenti richiesti a norma dell'allegato VII, punto 1, lettere da d) a g), della direttiva 2005/36/CE. |
2. Regime generale di riconoscimento (titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE)
I seguenti documenti sono richiesti per il rilascio della tessera professionale europea ai sensi del regime:
a) |
prova della nazionalità e altri documenti di cui al punto 1, lettera a); |
b) |
attestato di competenza professionale o titolo di formazione, a seconda dei casi, e, se opportuno, attestato ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2005/36/CE; |
c) |
documenti contenenti ulteriori informazioni riguardanti la formazione relative alla durata complessiva degli studi, alle materie studiate e in che proporzione e, se del caso, all'equilibrio tra teoria e pratica; |
d) |
i seguenti documenti concernenti le qualifiche che possono compensare differenze sostanziali tra le qualifiche e attenuare il rischio di provvedimenti di compensazione:
|
e) |
se del caso, l'attestato di esperienza professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2005/36/CE, purché i documenti indichino chiaramente l'attività professionale in oggetto; |
f) |
per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, certificato attestante un'esperienza professionale di tre anni rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro che ha riconosciuto il diploma del paese terzo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE o, se l'autorità competente non è in grado di certificare l'esperienza professionale del richiedente, altri attestati di esperienza professionale in cui sia chiaramente indicata l'attività professionale di cui trattasi; |
g) |
documenti richiesti a norma dell'allegato VII, punto 1, lettere da d) a g), della direttiva 2005/36/CE. |
B. PRESTAZIONE DI SERVIZI SU BASE TEMPORANEA (titolo II della direttiva 2005/36/CE)
I seguenti documenti sono richiesti in caso di prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione del richiedente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE:
a) |
prova della nazionalità e altri documenti di cui alla parte A, punto 1, lettera a); |
b) |
nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, un attestato che certifichi lo stabilimento legale nello Stato membro di origine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE; |
c) |
i documenti richiesti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2), lettera b), riguardanti il diritto del titolare di esercitare una professione e altri documenti richiesti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da c) ad e), della direttiva 2005/36/CE; |
d) |
se lo Stato membro ospitante applica la verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, documenti contenenti informazioni supplementari sulla formazione di cui alla parte A, punto 2, lettere c) e d), del presente allegato. |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(2) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(3) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).
(4) Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/984 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. |
(2) |
Tale elenco comprende il rame piritione. |
(3) |
Il rame piritione è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Il 28 gennaio 2011 la Svezia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4). |
(5) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione. |
(6) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 contenenti rame piritione possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso. |
(7) |
È pertanto opportuno approvare il rame piritione destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni indicate nell'allegato. |
(8) |
L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione, nonché l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio, devono essere ancora confermate. Al fine di agevolare il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa. |
(9) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il rame piritione è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
Rame piritione |
Denominazione IUPAC: bis(1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S)rame N. CE: 238-984-0 N. CAS: 14915-37-8 |
950 g/kg |
1o ottobre 2016 |
31 dicembre 2025 |
21 |
Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell'Unione, del principio attivo. Le autorizzazioni per i biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/985 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(2) |
Detto elenco comprende la clotianidina. |
(3) |
La clotianidina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Il 27 maggio 2009 la Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4). |
(5) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 ottobre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(6) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti clotianidina soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
(7) |
È pertanto opportuno approvare la clotianidina ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche enunciate nell'allegato. |
(8) |
Il parere conclude che le caratteristiche della clotianidina la rendono una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(9) |
Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di dieci anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva. |
(10) |
Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, la clotianidina soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerata candidata alla sostituzione. |
(11) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La clotianidina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||
Clotianidina |
Denominazione IUPAC: (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina N. CE: 433-460-1 N. CAS: 210880-92-5 |
93 % p/p |
1o ottobre 2016 |
30 settembre 2026 |
18 |
La clotianidina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/986 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
145,9 |
MK |
37,9 |
|
TR |
82,4 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
20,6 |
TR |
111,1 |
|
ZZ |
65,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
108,2 |
ZZ |
108,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
128,9 |
BO |
143,4 |
|
BR |
107,1 |
|
TR |
102,0 |
|
ZA |
140,6 |
|
ZZ |
124,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
163,3 |
BR |
100,2 |
|
CL |
131,9 |
|
NZ |
146,6 |
|
US |
159,8 |
|
ZA |
128,4 |
|
ZZ |
138,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
270,9 |
ZZ |
270,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
359,1 |
US |
581,4 |
|
ZZ |
470,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/987 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese. |
(2) |
L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 contempla la possibilità che gli operatori presentino le domande dei titoli di esportazione dal 20 al 30 maggio per le esportazioni relative all'anno contingentale dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno determinare in quale misura è possibile concedere i titoli di esportazione per i quantitativi richiesti in maggio e fissare il coefficiente di attribuzione per ciascuna quota del contingente. |
(3) |
Le domande presentate fra il 20 e il 30 maggio 2015 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno fissare il quantitativo residuo per il quale sarà possibile presentare domanda di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2015.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
— |
1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, |
— |
1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 3 843 tonnellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/988 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 10 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
ALLEGATO
I.A
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2016 — 30.6.2016 (in kg) |
09.4590 |
34 268 500 |
09.4599 |
5 680 000 |
09.4591 |
2 680 000 |
09.4592 |
9 219 000 |
09.4593 |
2 706 500 |
09.4594 |
10 003 500 |
09.4595 |
6 012 300 |
09.4596 |
9 747 500 |
I.F
Prodotti originari della Svizzera
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2016 — 30.6.2016 (in kg) |
09.4155 |
799 000 |
I.I
Prodotti originari dell'Islanda
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2016 — 30.6.2016 (in kg) |
09.4205 |
175 000 |
09.4206 |
0 |
I.K
Prodotti originari della Nuova Zelanda
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.10.2015 — 31.12.2015 (in kg) |
09.4514 |
7 000 000 |
09.4515 |
4 000 000 |
09.4182 |
33 612 000 |
09.4195 |
40 879 000 |
DECISIONI
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/55 |
DECISIONE (UE) 2015/989 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone per l'esercizio della funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo. |
(2) |
L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio (2) indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e sul commercio e lo sviluppo sostenibile. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 376, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in merito al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. |
(6) |
L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile la posizione di cui al progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, è basata sui progetti di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile acclusi alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare correzioni tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
Dz. RASNAČS
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) Decisione 2013/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del … 2015
recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 376,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(2) |
Ai sensi dell''articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve riunirsi al fine di verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
(3) |
L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo dispone inoltre che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile debba stabilire il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a … il
Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il presidente
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), assiste ilcomitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. In conformità all'articolo 2, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
5. Il termine «parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 461 dell'accordo.
Articolo 2
Disposizioni specifiche
1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova.
2. I riferimenti al consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
Articolo 3
Riunioni
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.
Articolo 4
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 376 dell'accordo.
PROGETTO
DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del … 2015
recante adozione dell'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dellarticolo 379, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 379,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 379 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a … il
Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il presidente
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
ALLEGATO
ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Esperti proposti dalla Repubblica di Moldova
1. |
Iurie BEJAN |
2. |
Maria Ion NEDEALCOV |
3. |
Alexandru STRATAN |
4. |
Dorin JOSANU |
5. |
Nicolae SADOVEI |
Esperti proposti dall'UE
1. |
Eddy LAURIJSSEN |
2. |
Jorge CARDONA |
3. |
Karin LUKAS |
4. |
Hélène RUIZ FABRI |
5. |
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES |
6. |
Geert VAN CALSTER |
7. |
Joost PAUWELYN |
Presidenti
1. |
Jill MURRAY (Australia) |
2. |
Janice BELLACE (Stati Uniti) |
3. |
Ross WILSON (Nuova Zelanda) |
4. |
Arthur APPLETON (Stati Uniti) |
5. |
Nathalie BERNASCONI (Svizzera) |
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/61 |
DECISIONE (UE) 2015/990 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2015
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Deutsche Bundesbank
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2015, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Deutsche Bundesbank (1) (BCE/2015/14),
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Deutsche Bundesbank è scaduto a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2014. Risulta, pertanto, necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. |
(3) |
La Deutsche Bundesbank ha selezionato KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020. |
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato di nominare KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft revisore esterno della Deutsche Bundesbank per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020. |
(5) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft è approvata come revisore esterno della Deutsche Bundesbank per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.»
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La BCE è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS
(1) GU C 149 del 6.5.2015, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/62 |
DECISIONE (UE) 2015/991 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2015
che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 e 135, a un nuovo regolamento UN sulla sicurezza dei veicoli elettrici di categoria L e alle modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità della decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). |
(2) |
In conformità della decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). |
(3) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE. |
(4) |
Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 e 135 e dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). |
(5) |
Al fine di armonizzare le disposizioni pertinenti in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore è opportuno adottare il nuovo regolamento UN sui veicoli elettrici di categoria L. Occorre inoltre adottare modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) per tener conto del progresso tecnico |
(6) |
È pertanto necessario definire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo con riguardo all'adozione di tali atti UN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 23 al 26 giugno 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/46 |
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 08 del regolamento n. 17 (Resistenza dei sedili) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/47 |
Proposta di supplemento 4 alla serie originale di modifiche del regolamento n. 28 (Dispositivi di segnalazione acustica) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/60 |
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 29 (Cabine dei veicoli commerciali) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/48 |
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/61 |
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 49 (Emissioni dell'accensione comandata e dell'accensione spontanea dei motori a GPL e a GNC) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/55 |
Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/62 |
Proposta di supplemento 20 del regolamento n. 54 (Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/66 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 59 (Dispositivi silenziatori di sostituzione) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/63 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 80 [Resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (autobus)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/49 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/56 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/57 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 95 (Urto laterale) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/50 |
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 100 (Sicurezza dei veicoli elettrici a batteria) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/51 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 100 (Sicurezza dei veicoli elettrici a batteria) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/52 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 101 (Emissioni di CO2/consumo di carburante) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/58 |
Proposta di supplemento 7 della versione originale del regolamento n. 109 (Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/67 |
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 117 (Resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato dei pneumatici) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/65 |
Proposta di supplemento 1 del regolamento n. [134] [Autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile (HFCV)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/53 |
Proposta di supplemento 1 del regolamento n. [135] [Impatto laterale contro un palo (PSI)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/54 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. [135] [Impatto laterale contro un palo (PSI)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/71 |
Progetto di regolamento sulla sicurezza dei veicoli elettrici di categoria L |
ECE/TRANS/WP.29/2015/69 |
Proposta di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/35 |
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/992 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2015
che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 gennaio 2015, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte. |
(2) |
Con lettere del 13 e del 14 febbraio 2015, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 17 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esame della domanda. |
(3) |
Senza la misura di deroga richiesta, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è registrato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. |
(4) |
Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio (2), scaduta il 31 dicembre 2014. La misura consente ai soggetti passivi che hanno registrato un veicolo a uso esclusivamente commerciale di utilizzare il veicolo per usi non commerciali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. |
(5) |
Tale metodo semplificato di calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali. |
(6) |
La misura, che dovrebbe applicarsi ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non commerciali un veicolo registrato a uso commerciale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato. |
(7) |
L'adozione di una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non commerciale di un veicolo registrato a uso commerciale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. |
(8) |
È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2017. |
(9) |
Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, dovrebbe essere presentata la richiesta di proroga alla Commissione unitamente ad una relazione. |
(10) |
Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.
La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK.
Articolo 2
La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di tre tonnellate.
La misura non si applica se l'uso privato supera venti giorni per anno civile.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.
La Danimarca deve presentarel'eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2017. Tale domanda deve essere accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della misura applicata sulla base della presente decisione.
Articolo 4
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24).
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/68 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/993 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2015
che autorizza la Danimarca ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 2 luglio 2014 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a norma all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Su richiesta della Commissione, la Danimarca ha trasmesso informazioni aggiuntive il 13 novembre 2014 e il 23 febbraio 2015. |
(2) |
Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Danimarca mira a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker. |
(3) |
Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, ossia il mercato nordico dell'energia elettrica di cui fanno parte Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra al posto di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima. |
(4) |
La Danimarca ha richiesto esplicitamente che la riduzione fiscale non si applichi all'energia elettrica fornita direttamente alle imbarcazioni private da diporto ormeggiate in un porto. |
(5) |
La concessione dell'autorizzazione alla Danimarca ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di energia elettrica continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, e visto che la tecnologia non è attualmente disponibile in Danimarca, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. |
(6) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ogni autorizzazione concessa a norma di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di garantire che la durata dell'autorizzazione sia sufficientemente lunga da non scoraggiare gli operatori portuali dall'effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni, fatte salve comunque le disposizioni generali in materia che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che siano applicabili prima della scadenza anticipata del periodo di autorizzazione. |
(7) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza la Danimarca ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.
Essa giunge a scadenza decorsi sei anni da tale data. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
25.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/70 |
DECISIONE (UE) 2015/994 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2015
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,
vista la decisione 2014/930/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta presentata dallo Stato membro,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti delle collettività regionali e locali, di essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. |
(2) |
L'articolo 305 del trattato prevede che i membri titolari del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di membri supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. |
(3) |
Poiché il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2015, è necessario procedere alla nomina dei nuovi membri titolari e supplenti. |
(4) |
Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/116 (2) relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti proposti dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, estone, irlandese, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, olandese, austriaco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese e svedese, nonché dei 23 membri titolari e dei 23 membri supplenti proposti dal governo tedesco e dei 18 membri titolari e dei 16 membri supplenti proposti dal governo polacco per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. I membri titolari e i membri supplenti i cui nominativi non sono stati comunicati al Consiglio anteriormente al 22 gennaio 2015 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE) 2015/116. |
(5) |
Il 5 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/190 (3) relativa alla nomina del membro titolare e del membro supplente restanti proposti dal governo tedesco e dei membri titolari e supplenti proposti dal governo del Regno Unito. |
(6) |
Dopo l'adozione delle decisioni (UE) 2015/116 e (UE) 2015/190, tre posti di membri titolari polacchi e cinque posti di membri supplenti polacchi sono rimasti vacanti. |
(7) |
Il 29 maggio 2015, è stato presentato al Consiglio un elenco contenente tre membri titolari e sei membri supplenti proposti dal governo polacco. Tale elenco comprende un sesto membro supplente, dato che il sig. Marek Karol OLSZEWSKI, che è stato precedentemente un membro supplente, dovrebbe essere nominato membro titolare del Comitato delle regioni. Tali membri titolari e supplenti dovrebbero essere nominati per il medesimo periodo, che va dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020, previsto per i membri titolari e supplenti nominati con le decisioni (UE) 2015/116 e (UE) 2015/190. La presente decisione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi retroattivamente dal 26 gennaio 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020:
— |
quali membri titolari, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I, |
— |
quali membri supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143.
(2) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(3) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
ALLEGATO I
ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
POLSKA
|
Paweł GRZYBOWSKI burmistrz miasta Rypin |
|
Marek Karol OLSZEWSKI wójt gminy Lubicz |
|
Sławomir SOSNOWSKI radny województwa lubelskiego |
ALLEGATO II
ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II
Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
POLSKA
|
Rafał Piotr BRUSKI prezydent miasta Bydgoszczy |
|
Marian Adam BURAS wójt gminy Morawica |
|
Marcin OCIEPA radny miasta Opola |
|
Krzysztof PASZYK radny województwa wielkopolskiego |
|
Cezary PRZYBYLSKI radny województwa dolnośląskiego |
|
Grzegorz WOLNIK radny województwa śląskiego |