ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
23 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1202 della Commissione, del 22 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni

44

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1204 della Commissione, del 22 luglio 2015, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L 115 del 6.5.2015 )

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1200 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per l'amidosulfuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.

(2)

Per l'amidosulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i semi di lino. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per l'orzo, l'avena, la segale e il frumento mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Riguardo al fenexamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le mandorle e le more di gelso. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti e ha concluso che, per quanto riguarda l'LMR per i kiwi, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i finocchi non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). È opportuno tener conto di tale parere.

(4)

Riguardo al kresoxim-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, il ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), l'uva spina, i peperoni, i semi di girasole, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti giungendo alla conclusione che riguardo agli LMR per suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), bovini, (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni) e latte vaccino, ovino e caprino mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche e bietole da foglia e da costa non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(5)

Riguardo al tiacloprid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per le more di rovo, i cavoli ricci, la lattuga e la scarola. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per sedano rapa, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cavoli rapa, asparagi, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, tessuto adiposo di suini, di bovini, di ovini e di caprini, muscolo, tessuto adiposo e fegati di pollame. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per zucchine, cavoli a infiorescenza, scarola, barbarea, rucola, foglie e germogli di brassica, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di colza, semi di senape, mais in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, foglie), infusioni di erbe (essiccate, radici) e spezie (semi) mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per uva da tavola, uva da vino, mais dolce, cicoria dolce, fagioli (freschi, senza baccelli) e semi di girasole l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(6)

Riguardo alla triflossistrobina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per uva da tavola e da vino, papaie, aglio, cipolle, arachidi e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina, frutti della passione, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli a foglia, scarola (indivia a foglie larghe), erbe, fagioli (freschi, con baccello), avena in chicchi, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte vaccino, ovino e caprino e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per more di rovo, lamponi, cicoria Witloof, piselli (freschi, con baccelli), olive da olio e radici di cicoria l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda frutti di piante arbustive, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). È opportuno tener conto di tale parere. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le cipolline nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Austria e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le bacche di sambuco nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.

(7)

Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(9)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli attuali LMR, i valori per il tiacloprid di 1 mg/kg per more di rovo, 0,4 mg/kg per cavoli ricci, 1 mg/kg per lattughe e 0,15 mg/kg per scarole dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

(13)

Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.

Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) dell'amidosulfuron vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(3):3614. [40 pagg.].

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenexamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del fenexamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(1):3536. [42 pagg.].

(4)  Parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR del fenexamide in diversi prodotti. The EFSA Journal 2014; 12(7):3785. [18 pagg.].

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for kresoxim-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del kresoxim-metile vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(1):3549. [70 pagg.].

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del tiacloprid vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(3):3617. [111 pagg.].

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflossistrobina according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) della triflossistrobina vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(2):3592. [81 pagg.].

(8)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat (parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la triflossistrobina nei frutti di piante arbustive). The EFSA Journal 2014; 12(7):3751. [17 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

le colonne relative alle sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Fenexamide (F)

Kresoxim-metile (R)

Tiacloprid

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,5

0110010

Pompelmi

 

0,5

 

 

0110020

Arance dolci

 

0,5

 

 

0110030

Limoni

 

0,01  (1)

 

 

0110040

Limette/lime

 

0,01  (1)

 

 

0110050

Mandarini

 

0,01  (1)

 

 

0110990

Altri (2)

 

0,01  (1)

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,02  (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Mandorle dolci

 

0,01  (1)

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

0,01  (1)

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

0,01  (1)

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

0,01  (1)

 

 

0120050

Noci di cocco

 

0,01  (1)

 

 

0120060

Nocciole

 

0,01  (1)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

0,01  (1)

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

0,05  (1)

 

 

0120090

Pinoli

 

0,01  (1)

 

 

0120100

Pistacchi

 

0,01  (1)

 

 

0120110

Noci comuni

 

0,01  (1)

 

 

0120990

Altri (2)

 

0,01  (1)

 

 

0130000

Pomacee

0,01  (1)

0,2

 

0,7

0130010

Mele

 

 

0,3

 

0130020

Pere

 

 

0,3

 

0130030

Cotogne

 

 

0,7

 

0130040

Nespole

 

 

0,7

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0,7

 

0130990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

0140000

Drupacee

 

0,01  (1)

0,5

3

0140010

Albicocche

10

 

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

7

 

 

 

0140030

Pesche

10

 

 

 

0140040

Prugne

1,5

 

 

 

0140990

Altri (2)

0,01  (1)

 

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

15

1

0,01  (1)

3

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

10

1,5

1

1

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

15

0,01  (1)

 

3

0153010

More di rovo

 

 

1

 

0153020

More selvatiche

 

 

1

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

6

 

0153990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

1

 

0154010

Mirtilli

15

0,9

 

2

0154020

Mirtilli giganti americani

15

0,9

 

0,01  (1)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

15

0,9

 

1,5 (+)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

15

0,9

 

1,5 (+)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

5

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

5

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0154070

Azzeruoli

15

0,9

 

0,01  (1)

0154080

Bacche di sambuco

5

0,01  (1)

 

2

0154990

Altri (2)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0160000

Frutta varia con

 

 

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01  (1)

 

 

 

0161010

Datteri

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161020

Fichi

 

0,01  (1)

0,5

0,01  (1)

0161030

Olive da tavola

 

0,2

4

0,3

0161040

Kumquat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161050

Carambole

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161060

Cachi

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161070

Jambul/jambolan

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,01  (1)

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

15 (+)

 

0,2

0,01  (1)

0162020

Litci

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0,01  (1)

 

0,01  (1)

4 (+)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162050

Melastelle/cainette

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162060

Cachi di Virginia

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162990

Altri (2)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,01  (1)

0,01  (1)

 

 

0163010

Avocado

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163020

Banane

 

 

0,01  (1)

0,05

0163030

Manghi

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163040

Papaie

 

 

0,5

0,6

0163050

Melograni

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163070

Guaiave/guave

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163080

Ananas

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163100

Durian

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (1)

 

 

 

0211000

a)

Patate

 

0,01  (1)

0,02

0,02

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

 

 

 

0213010

Bietole

 

0,05 (1)

0,05

0,02

0213020

Carote

 

0,01  (1)

0,05

0,1

0213030

Sedano rapa

 

0,01  (1)

0,05

0,02

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213050

Topinambur

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

Pastinaca

 

0,01  (1)

0,05

0,04

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213080

Ravanelli

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213090

Salsefrica

 

0,01  (1)

0,05

0,04

0213100

Rutabaga

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,04

0213110

Rape

 

0,05 (1)

0,01  (1)

0,04

0213990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

 

 

0220010

Aglio

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220020

Cipolle

0,8

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220030

Scalogni

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,01  (1)

0,01  (1)

0,15

0,1

0220990

Altri (2)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

0231010

Pomodori

2

0,6

0,5

0,7

0231020

Peperoni

3

0,8

1

0,4 (+)

0231030

Melanzane

2

0,6

0,7

0,7

0231040

Gombi

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0231990

Altri (2)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

1

0,05 (1)

0,5

0,3

0232010

Cetrioli

 

 

 

(+)

0232020

Cetriolini

 

 

 

(+)

0232030

Zucchine

 

 

(+)

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (1)

0,3

 

0,3

0233010

Meloni

 

 

0,2

 

0233020

Zucche

 

 

0,01  (1)

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0,2

 

0233990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0,3

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0,6

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

0,5

0242990

Altri (2)

 

 

 

0,01  (1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

3 (+)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

1

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0,4

 

0243990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0,04

0,01  (1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

50

0,01  (1)

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

8

0,01  (1)

0251020

Lattughe

 

 

1

15

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251050

Barbarea

 

 

0,7 (+)

0,01  (1)

0251060

Rucola

 

 

2 (+)

0,01  (1)

0251070

Senape juncea

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

2 (+)

15

0251990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0252010

Spinaci

 

 

0,15 (+)

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0,01  (1)

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

 

0,15 (+)

 

0252990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (1)

15

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

50

0,02  (1)

5

15 (+)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

 

0260000

Legumi

 

0,01  (1)

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

5

 

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260030

Piselli (con baccello)

0,01  (1)

 

0,2

0,01  (1)

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01  (1)

 

0,2

0,01  (1)

0260050

Lenticchie

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260990

Altri (2)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (1)

 

 

 

0270010

Asparagi

 

0,05 (1)

0,01  (1)

0,05

0270020

Cardi

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270030

Sedani

 

0,01  (1)

0,7

1

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0,01  (1)

0,7

0,01  (1)

0270050

Carciofi

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,3

0270060

Porri

 

6

0,1

0,7

0270070

Rabarbaro

 

0,01  (1)

0,02

0,01  (1)

0270080

Germogli di bambù

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270090

Cuori di palma

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0300010

Fagioli

 

 

0,08 (+)

 

0300020

Lenticchie

 

 

0,01  (1)

 

0300030

Piselli

 

 

0,08 (+)

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0,01  (1)

 

0300990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02  (1)

 

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401020

Semi di arachide

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02

0401030

Semi di papavero

 

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0401040

Semi di sesamo

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401050

Semi di girasole

 

0,05  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401060

Semi di colza

 

0,01  (1)

0,6 (+)

0,01  (1)

0401070

Semi di soia

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401080

Semi di senape

 

0,01  (1)

0,6 (+)

0,01  (1)

0401090

Semi di cotone

 

0,01  (1)

0,15

0,01  (1)

0401100

Semi di zucca

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401110

Semi di cartamo

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401120

Semi di borragine

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401140

Semi di canapa

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401150

Semi di ricino

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

0,01  (1)

0402010

Olive da olio

 

0,2

4

 

0402020

Semi di palma

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402030

Frutti di palma

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402040

Capoc

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0500000

CEREALI

0,01  (1)

 

 

 

0500010

Orzo

 

0,1

0,9

0,5

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500030

Mais/granturco

 

0,01  (1)

0,01  (1) (+)

0,02

0500040

Miglio

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500050

Avena

 

0,1

0,9

0,4 (+)

0500060

Riso

 

0,01  (1)

0,02

5

0500070

Segale

 

0,08

0,06

0,3

0500080

Sorgo

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500090

Frumento

 

0,08

0,1

0,3

0500990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (1)

0,05  (1)

 

0,05 (1)

0610000

 

 

10 (+)

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0,05  (1)

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

50 (+)

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0,05  (1)

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0,05 (1)

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

40

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

Semi

0,05  (1)

0,05  (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840020

Zenzero

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840030

Curcuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri (2)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0850000

Spezie da bocci

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (1)

 

 

 

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0,05 (1)

0,02

0,02

0900020

Canne da zucchero

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

Radici di cicoria

 

0,01  (1)

0,05

0,01  (1)

0900990

Altri (2)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,05 (1)

0,05  (1)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

0,04

1011010

Muscolo

 

(+)

0,1

(+)

1011020

Tessuto adiposo

 

(+)

0,01  (1)

(+)

1011030

Fegato

 

(+)

0,5

(+)

1011040

Rene

 

(+)

0,5

(+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,5

 

1011990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Tessuto adiposo

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Fegato

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Rene

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,5

0,07

1012990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Tessuto adiposo

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Fegato

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Rene

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,5

0,07

1013990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Tessuto adiposo

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Fegato

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Rene

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,5

0,07

1014990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

1015010

Muscolo

 

 

0,1

0,04

1015020

Tessuto adiposo

 

 

0,04

0,06

1015030

Fegato

 

 

0,5

0,07

1015040

Rene

 

 

0,5

0,04

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,5

0,07

1015990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1016000

f)

Pollame

 

 

 

0,04

1016010

Muscolo

 

 

0,02

(+)

1016020

Tessuto adiposo

 

 

0,01  (1)

(+)

1016030

Fegato

 

 

0,02

(+)

1016040

Rene

 

 

0,01  (1)

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,02

 

1016990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

1017010

Muscolo

 

 

0,1

0,04

1017020

Tessuto adiposo

 

 

0,04

0,06

1017030

Fegato

 

 

0,5

0,07

1017040

Rene

 

 

0,5

0,04

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,5

0,07

1017990

Altri (2)

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1020000

Latte

0,01  (1)

0,01  (1)

0,05

0,02 (1)

1020010

Bovini

 

(+)

 

(+)

1020020

Pecora

 

(+)

 

(+)

1020030

Capra

 

(+)

 

(+)

1020040

Cavallo

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,05 (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0,04 (+)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

Anfibi e rettili

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

b)

è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza amidosulfuron:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Amidosulfuron (A) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01 (3)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (3)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (3)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (3)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (3)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (3)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (3)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (3)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (3)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,01 (3)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (3)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (3)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (3)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (3)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (3)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  (3)

0500010

Orzo

(+)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

(+)

0500060

Riso

 

0500070

Segale

(+)

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

(+)

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (3)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (3)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05 (3)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05 (3)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (3)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05 (3)

0840020

Zenzero

0,05 (3)

0840030

Curcuma

0,05 (3)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri (2)

0,05 (3)

0850000

Spezie da bocci

0,05 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (3)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (3)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (3)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

0,02 (3)

1011020

Tessuto adiposo

0,02 (3)

1011030

Fegato

0,02 (3)

1011040

Rene

0,05

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1011990

Altri (2)

0,02 (3)

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,03

1012020

Tessuto adiposo

0,03

1012030

Fegato

0,04

1012040

Rene

0,2

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1012990

Altri (2)

0,02 (3)

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,03

1013020

Tessuto adiposo

0,03

1013030

Fegato

0,04

1013040

Rene

0,2

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1013990

Altri (2)

0,02 (3)

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,03

1014020

Tessuto adiposo

0,03

1014030

Fegato

0,04

1014040

Rene

0,2

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1014990

Altri (2)

0,02 (3)

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

0,03

1015020

Tessuto adiposo

0,03

1015030

Fegato

0,04

1015040

Rene

0,2

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1015990

Altri (2)

0,02 (3)

1016000

f)

Pollame

0,02 (3)

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

0,03

1017020

Tessuto adiposo

0,03

1017030

Fegato

0,04

1017040

Rene

0,2

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

1017990

Altri (2)

0,02 (3)

1020000

Latte

0,07

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (3)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (3)

1050000

Anfibi e rettili

0,02 (3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,02 (3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02 (3)

2)

L'allegato III è così modificato:

a)

nella parte A, la colonna relativa alla sostanza amidosulfuron è soppressa;

b)

nella parte B, le colonne relative alle sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid and triflossistrobina sono soppresse.


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)= Liposolubile

Fenexamide (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Kresoxim-metile (R)

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

 

Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore)

 

Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1020010

Bovini

1020020

Pecora

1020030

Capra

Tiacloprid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0232030

Zucchine

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Broccoli

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010

Spinaci

0252030

Bietole da foglia e da costa

0260010

Fagioli (con baccello)

0300010

Fagioli

0300030

Piselli

0401060

Semi di colza

0401080

Semi di senape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500030

Maize/ corn

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0610000

0632000

(b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

(c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

0633990

Altri

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finnocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0810990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0243000

(c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0243990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0256000

(f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

0260010

Fagioli (con baccello)

0500050

Avena

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Pecora

1020030

Capra

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)= Liposolubile

Fenexamide (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Kresoxim-metile (R)

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

 

Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore)

 

Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1020010

Bovini

1020020

Pecora

1020030

Capra

Tiacloprid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0232030

Zucchine

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Broccoli

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010

Spinaci

0252030

Bietole da foglia e da costa

0260010

Fagioli (con baccello)

0300010

Fagioli

0300030

Piselli

0401060

Semi di colza

0401080

Semi di senape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500030

Maize/ corn

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0610000

0632000

(b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

(c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

0633990

Altri

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finnocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0810990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0243000

(c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0243990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0256000

(f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

0260010

Fagioli (con baccello)

0500050

Avena

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Pecora

1020030

Capra

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)= Liposolubile

Amidosulfuron (A) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato etnro tale data, della sua non disponibilità.

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, expresso come amidosulfuron)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza..

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)= Liposolubile

Amidosulfuron (A) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato etnro tale data, della sua non disponibilità.

(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, expresso come amidosulfuron)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza..

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1201 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva fenexamid, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del fenexamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 aprile 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico.

(6)

Il 30 giugno 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il fenexamid soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per il fenexamid al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del fenexamid.

(9)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenexamid, indicata al considerando 1.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva fenexamid, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal 2014;12(7):3744. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Fenexamid

N. CAS: 126833-17-8

Numero CIPAC: 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide

≥ 975 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

toluene: max 1 g/kg;

4-ammino-2,3-diclorofenolo: max 3 g/kg.

1 gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori durante le operazioni che comportano l'uso di strumenti manuali nel campo di coltivazione,

alla tutela dei lavoratori che manipolano colture che sono state trattate all'interno di un locale,

al rischio per gli organismi acquatici,

per gli impieghi in aperta campagna, al rischio a lungo termine per i mammiferi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, il punto 13 riguardante il fenexamid è soppresso;

2)

nella parte B è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«85

Fenexamid

N. CAS: 126833-17-8

Numero CIPAC: 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide

≥ 975 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

toluene: max 1 g/kg;

4-ammino-2,3-diclorofenolo: max 3 g/kg.

1 gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori durante le operazioni che comportano l'uso di strumenti manuali nel campo di coltivazione,

alla tutela dei lavoratori che manipolano colture che sono state trattate all'interno di un locale,

al rischio per gli organismi acquatici,

per gli impieghi in aperta campagna, al rischio a lungo termine per i mammiferi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1202 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

29,8

MA

154,8

MK

34,0

ZZ

72,9

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

AR

73,3

TR

120,5

ZZ

96,9

0805 50 10

AR

116,4

LB

87,7

TR

109,0

UY

143,6

ZA

134,8

ZZ

118,3

0806 10 10

EG

208,5

TN

195,3

ZZ

201,9

0808 10 80

AR

157,4

BR

106,6

CH

142,8

CL

132,9

NZ

150,3

US

165,7

ZA

122,1

ZZ

139,7

0808 30 90

AR

111,6

CL

147,9

NZ

159,3

ZA

112,7

ZZ

132,9

0809 10 00

TR

235,0

ZZ

235,0

0809 29 00

TR

240,3

ZZ

240,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

214,0

ZZ

214,0

0809 40 05

BA

69,9

IL

116,3

ZZ

93,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/44


DECISIONE (UE) 2015/1203 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2015

relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Tre seggi di membro titolare sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra HÅKANSSON HARJU, del sig. Tore HULT e della sig.ra Monalisa NORRMAN.

(3)

Sei seggi di membro supplente sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Carola GUNNARSSON, della sig.ra Ewa LINDSTRAND, della sig.ra Agneta LIPKIN, del sig. Kenth LÖVGREN, del sig. Roger MOGERT e del sig. Anders ROSÉN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Joakim LARSSON, Västra Götalands läns landsting

sig.ra Anna LJUNGDELL, Nynäshamns kommun

sig. Tomas RISTE, Värmlands läns landsting

Articolo 2

Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Krister ANDERSSON, Västra Götalands läns landsting

sig. Xamuel GONZALEZ WESTLING, Hofors kommun

sig. Jonny LUNDIN, Härnösands kommun

sig. Glenn NORDLUND, Örnsköldsviks kommun

sig. Erik PELLING, Uppsala kommun

sig.ra Ingeborg WIKSTEN, Västernorrlands läns landsting

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.

(3)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.


23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1204 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2) che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2013/716/UE (3), la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 30 settembre 2014.

(2)

Il 26 febbraio 2015 il Kenya ha chiesto una nuova deroga per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015 per 2 000 tonnellate di filetti di tonno. Il 13 marzo 2015 ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario rimangono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell'approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell'impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(4)

Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell'articolo 40, paragrafo 7, del protocollo sull'origine allegato all'accordo di partenariato economico EAC-UE al momento dell'entrata in vigore dell'accordo o della sua applicazione provvisoria.

(5)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all'allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2016. Poiché la situazione generale, ivi compreso lo stato della ratifica dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, sarà riesaminata nel 2016, la deroga dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2015.

(6)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un'industria affermata dell'Unione, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(7)

Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno riguardante 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) definisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(9)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(10)

Al fine di garantire all'Unione un approvvigionamento regolare di filetti di tonno dal Kenya e un utilizzo ottimale del contingente della deroga e onde limitare possibili perturbazioni degli scambi dopo la scadenza della deroga precedente, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda le merci e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni delle merci di cui all'articolo 1.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione l'elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per le merci di cui alla presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Commission Implementing Decision 2015/…/EU».

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/716/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 45).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

09.1667

1604 14 36

Filetti di tonno

Dall'1.1.2015 al 31.12.2015

2 000 tonnellate


Rettifiche

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/49


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115 del 6 maggio 2015 )

A pagina 26, articolo 3, secondo capoverso:

anziché:

«I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.»,

leggi:

«I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.»


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