ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1200 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per l'amidosulfuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
Per l'amidosulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i semi di lino. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per l'orzo, l'avena, la segale e il frumento mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Riguardo al fenexamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le mandorle e le more di gelso. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti e ha concluso che, per quanto riguarda l'LMR per i kiwi, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i finocchi non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). È opportuno tener conto di tale parere. |
(4) |
Riguardo al kresoxim-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, il ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), l'uva spina, i peperoni, i semi di girasole, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti giungendo alla conclusione che riguardo agli LMR per suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), bovini, (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni) e latte vaccino, ovino e caprino mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche e bietole da foglia e da costa non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(5) |
Riguardo al tiacloprid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per le more di rovo, i cavoli ricci, la lattuga e la scarola. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per sedano rapa, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cavoli rapa, asparagi, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, tessuto adiposo di suini, di bovini, di ovini e di caprini, muscolo, tessuto adiposo e fegati di pollame. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per zucchine, cavoli a infiorescenza, scarola, barbarea, rucola, foglie e germogli di brassica, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di colza, semi di senape, mais in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, foglie), infusioni di erbe (essiccate, radici) e spezie (semi) mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per uva da tavola, uva da vino, mais dolce, cicoria dolce, fagioli (freschi, senza baccelli) e semi di girasole l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(6) |
Riguardo alla triflossistrobina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per uva da tavola e da vino, papaie, aglio, cipolle, arachidi e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina, frutti della passione, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli a foglia, scarola (indivia a foglie larghe), erbe, fagioli (freschi, con baccello), avena in chicchi, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte vaccino, ovino e caprino e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per more di rovo, lamponi, cicoria Witloof, piselli (freschi, con baccelli), olive da olio e radici di cicoria l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda frutti di piante arbustive, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). È opportuno tener conto di tale parere. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le cipolline nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Austria e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le bacche di sambuco nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. |
(7) |
Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(9) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli attuali LMR, i valori per il tiacloprid di 1 mg/kg per more di rovo, 0,4 mg/kg per cavoli ricci, 1 mg/kg per lattughe e 0,15 mg/kg per scarole dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(13) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) dell'amidosulfuron vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(3):3614. [40 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenexamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del fenexamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(1):3536. [42 pagg.].
(4) Parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR del fenexamide in diversi prodotti. The EFSA Journal 2014; 12(7):3785. [18 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for kresoxim-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del kresoxim-metile vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(1):3549. [70 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del tiacloprid vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(3):3617. [111 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflossistrobina according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) della triflossistrobina vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(2):3592. [81 pagg.].
(8) Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat (parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la triflossistrobina nei frutti di piante arbustive). The EFSA Journal 2014; 12(7):3751. [17 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
L'allegato III è così modificato:
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Fenexamide (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Kresoxim-metile (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
|
Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore) |
|
Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra |
Tiacloprid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0232030 Zucchine0241000
0241010 Broccoli0241020 Cavolfiori0241990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0251050 Barbarea0251060 Rucola0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)0252010 Spinaci0252030 Bietole da foglia e da costa0260010 Fagioli (con baccello)0300010 Fagioli0300030 Piselli0401060 Semi di colza0401080 Semi di senape |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0500030 Maize/ corn |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0610000 Tè0632000
0632010 Fragola0632020 Rooibos0632030 Mate0632990 Altri0633000
0633010 Valeriana0633020 Ginseng0633990 Altri0810000 Semi0810010 Anice verde0810020 Grano nero/cumino nero0810030 Sedano0810040 Coriandolo0810050 Cumino0810060 Aneto0810070 Finnocchio0810080 Fieno greco0810090 Noce moscata0810990 Altri |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Triflossistrobina (A) (F) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)0162030 Frutti della passione/maracuja0231020 Peperoni0232010 Cetrioli0232020 Cetriolini0243000
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai0243020 Cavoli ricci0243990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0256000
0256010 Cerfoglio0256020 Erba cipollina0256030 Foglie di sedano0256040 Prezzemolo0256050 Salvia0256060 Rosmarino0256070 Timo0256080 Basilico e fiori commestibili0256090 Foglie di alloro/lauro0256100 Dragoncello0256990 Altri0260010 Fagioli (con baccello)0500050 Avena |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Fenexamide (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Kresoxim-metile (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
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Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore) |
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Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra |
Tiacloprid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0232030 Zucchine0241000
0241010 Broccoli0241020 Cavolfiori0241990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0251050 Barbarea0251060 Rucola0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)0252010 Spinaci0252030 Bietole da foglia e da costa0260010 Fagioli (con baccello)0300010 Fagioli0300030 Piselli0401060 Semi di colza0401080 Semi di senape |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0500030 Maize/ corn |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0610000 Tè0632000
0632010 Fragola0632020 Rooibos0632030 Mate0632990 Altri0633000
0633010 Valeriana0633020 Ginseng0633990 Altri0810000 Semi0810010 Anice verde0810020 Grano nero/cumino nero0810030 Sedano0810040 Coriandolo0810050 Cumino0810060 Aneto0810070 Finnocchio0810080 Fieno greco0810090 Noce moscata0810990 Altri |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Triflossistrobina (A) (F) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)0162030 Frutti della passione/maracuja0231020 Peperoni0232010 Cetrioli0232020 Cetriolini0243000
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai0243020 Cavoli ricci0243990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0256000
0256010 Cerfoglio0256020 Erba cipollina0256030 Foglie di sedano0256040 Prezzemolo0256050 Salvia0256060 Rosmarino0256070 Timo0256080 Basilico e fiori commestibili0256090 Foglie di alloro/lauro0256100 Dragoncello0256990 Altri0260010 Fagioli (con baccello)0500050 Avena |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Amidosulfuron (A) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato etnro tale data, della sua non disponibilità. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, expresso come amidosulfuron)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.. 0500010 Orzo0500050 Avena0500070 Segale0500090 Frumento |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren» |
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Amidosulfuron (A) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato etnro tale data, della sua non disponibilità. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, expresso come amidosulfuron)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.. 0500010 Orzo0500050 Avena0500070 Segale0500090 Frumento |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren» |
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1201 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'approvazione della sostanza attiva fenexamid, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015. |
(2) |
Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del fenexamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo. |
(3) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 aprile 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico. |
(6) |
Il 30 giugno 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il fenexamid soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per il fenexamid al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(7) |
È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. |
(8) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del fenexamid. |
(9) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(10) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenexamid, indicata al considerando 1. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva fenexamid, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) EFSA Journal 2014;12(7):3744. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||
Fenexamid N. CAS: 126833-17-8 Numero CIPAC: 603 |
N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide |
≥ 975 g/kg La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:
|
1 gennaio 2016 |
31 dicembre 2030 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
nella parte A, il punto 13 riguardante il fenexamid è soppresso; |
2) |
nella parte B è inserita la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1202 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
29,8 |
MA |
154,8 |
|
MK |
34,0 |
|
ZZ |
72,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0709 93 10 |
AR |
73,3 |
TR |
120,5 |
|
ZZ |
96,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
116,4 |
LB |
87,7 |
|
TR |
109,0 |
|
UY |
143,6 |
|
ZA |
134,8 |
|
ZZ |
118,3 |
|
0806 10 10 |
EG |
208,5 |
TN |
195,3 |
|
ZZ |
201,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
157,4 |
BR |
106,6 |
|
CH |
142,8 |
|
CL |
132,9 |
|
NZ |
150,3 |
|
US |
165,7 |
|
ZA |
122,1 |
|
ZZ |
139,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
111,6 |
CL |
147,9 |
|
NZ |
159,3 |
|
ZA |
112,7 |
|
ZZ |
132,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
235,0 |
ZZ |
235,0 |
|
0809 29 00 |
TR |
240,3 |
ZZ |
240,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
214,0 |
ZZ |
214,0 |
|
0809 40 05 |
BA |
69,9 |
IL |
116,3 |
|
ZZ |
93,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/44 |
DECISIONE (UE) 2015/1203 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2015
relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo svedese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Tre seggi di membro titolare sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra HÅKANSSON HARJU, del sig. Tore HULT e della sig.ra Monalisa NORRMAN. |
(3) |
Sei seggi di membro supplente sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Carola GUNNARSSON, della sig.ra Ewa LINDSTRAND, della sig.ra Agneta LIPKIN, del sig. Kenth LÖVGREN, del sig. Roger MOGERT e del sig. Anders ROSÉN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Joakim LARSSON, Västra Götalands läns landsting |
— |
sig.ra Anna LJUNGDELL, Nynäshamns kommun |
— |
sig. Tomas RISTE, Värmlands läns landsting |
Articolo 2
Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Krister ANDERSSON, Västra Götalands läns landsting |
— |
sig. Xamuel GONZALEZ WESTLING, Hofors kommun |
— |
sig. Jonny LUNDIN, Härnösands kommun |
— |
sig. Glenn NORDLUND, Örnsköldsviks kommun |
— |
sig. Erik PELLING, Uppsala kommun |
— |
sig.ra Ingeborg WIKSTEN, Västernorrlands läns landsting |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
(2) GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.
(3) GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1204 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2) che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2013/716/UE (3), la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 30 settembre 2014. |
(2) |
Il 26 febbraio 2015 il Kenya ha chiesto una nuova deroga per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015 per 2 000 tonnellate di filetti di tonno. Il 13 marzo 2015 ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario rimangono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell'approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell'impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. |
(4) |
Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell'articolo 40, paragrafo 7, del protocollo sull'origine allegato all'accordo di partenariato economico EAC-UE al momento dell'entrata in vigore dell'accordo o della sua applicazione provvisoria. |
(5) |
In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all'allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2016. Poiché la situazione generale, ivi compreso lo stato della ratifica dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, sarà riesaminata nel 2016, la deroga dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2015. |
(6) |
Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un'industria affermata dell'Unione, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata. |
(7) |
Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno riguardante 2 000 tonnellate di filetti di tonno. |
(8) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) definisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione. |
(9) |
Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati. |
(10) |
Al fine di garantire all'Unione un approvvigionamento regolare di filetti di tonno dal Kenya e un utilizzo ottimale del contingente della deroga e onde limitare possibili perturbazioni degli scambi dopo la scadenza della deroga precedente, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all'articolo 1 riguarda le merci e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2015.
Articolo 3
I quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni delle merci di cui all'articolo 1.
Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione l'elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per le merci di cui alla presente decisione figura la seguente dicitura:
«Derogation — Commission Implementing Decision 2015/…/EU».
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Essa si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61).
(3) Decisione di esecuzione 2013/716/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 45).
(4) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativi |
09.1667 |
1604 14 36 |
Filetti di tonno |
Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 |
2 000 tonnellate |
Rettifiche
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/49 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115 del 6 maggio 2015 )
A pagina 26, articolo 3, secondo capoverso:
anziché:
«I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.»,
leggi:
«I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.»