ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
1 dicembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2204 del Consiglio, del 30 novembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

10

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2206 della Commissione, del 30 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2207 della Commissione, del 30 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2208 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013

27

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013

29

 

*

Decisione (UE) 2015/2209 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013

32

 

*

Decisione (UE) 2015/2210 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013

34

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013

36

 

*

Decisione (UE) 2015/2211 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013

39

 

*

Decisione (UE) 2015/2212 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

41

 

 

Risoluzione del Parlamento Europeo, del 27 ottobre 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

43

 

*

Decisione (UE) 2015/2213 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

46

 

*

Decisione (UE) 2015/2214 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

48

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

49

 

*

Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana

51

 

*

Decisione (PESC) 2015/2216 del Consiglio, del 30 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

58

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2217 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Libia e dal Marocco [notificata con il numero C(2015) 8223]  ( 1 )

60

 

*

Decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2015, sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38)

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti ( GU L 302 del 19.11.2015 )

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 83/417/CEE (3) del Consiglio prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana. Dall'entrata in vigore della direttiva sono intervenuti vari cambiamenti, in particolare lo sviluppo di un ampio quadro normativo nel settore del diritto alimentare e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del Codex Alimentarius («norma del Codex relativa ai prodotti alimentari a base di caseina»), di cui occorre tenere conto.

(2)

La direttiva 83/417/CEE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario adeguare tali competenze all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).

(3)

Per ragioni di chiarezza è opportuno pertanto abrogare la direttiva 83/417/CEE e sostituirla con una nuova.

(4)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene norme generali, orizzontali e uniformi sull'adozione di misure urgenti per alimenti e mangimi. Le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono pertanto più necessarie.

(5)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene norme generali, orizzontali e uniformi sulle modalità di prelievo dei campioni e sui metodi d'analisi dei prodotti alimentari. Le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono pertanto più necessarie.

(6)

A norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nelle relazioni tra imprese devono essere fornite informazioni sufficienti in modo da garantire che ai consumatori finali giungano informazioni accurate sugli alimenti. Poiché i prodotti disciplinati dalla presente direttiva sono destinati alla vendita tra imprese, per la preparazione degli alimenti, è opportuno mantenere e adeguare al quadro normativo vigente le norme specifiche già incluse nella direttiva 83/417/CEE e semplificarle. Tali norme specifiche dovrebbero prevedere la comunicazione di informazioni sui prodotti contemplati dalla presente direttiva nelle relazioni tra imprese, da un lato, per rendere accessibili agli operatori del settore alimentare i dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni e, dall'altro lato, per evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri prodotti analoghi non destinati o non adatti all'alimentazione umana.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene una definizione di additivi alimentari e di coadiuvanti tecnologici, definiti unicamente come «coadiuvanti tecnologici» nella direttiva 83/417/CEE. Di conseguenza, nella presente direttiva è opportuno usare i termini «additivi alimentari» e «coadiuvanti tecnologici», invece di utilizzare unicamente i termini «coadiuvanti tecnologici». Tale scelta terminologica sarebbe peraltro in linea con la norma del Codex relativa ai prodotti a base di caseina alimentare.

(8)

È opportuno adattare altri termini e riferimenti usati negli allegati della direttiva 83/417/CEE al fine di tener conto della terminologia del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

L'allegato I della direttiva 83/417/CEE fissa il tenore massimo di umidità della caseina alimentare al 10 % e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare al 2,25 %. Dato che la norma del Codex 290–1995 relativa ai prodotti a base di caseina alimentare fissa i suddetti parametri rispettivamente al 12 % e al 2 %, è opportuno allineare la direttiva a tali valori in modo da evitare distorsioni degli scambi.

(10)

Al fine di adeguare o aggiornare rapidamente gli elementi tecnici contenuti negli allegati della presente direttiva per tenere conto dell'evoluzione della normazione internazionale o del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme applicabili alle caseine e ai caseinati alimentari di cui agli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire facilitare, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione in materia di alimenti e alle norme internazionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma. a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte;

b)   «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti;

c)   «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura.

Articolo 3

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili:

a)

affinché i prodotti di cui all'articolo 2 siano commercializzati con le denominazioni ivi specificate soltanto se rispondono alle disposizioni della presente direttiva e alle norme dei relativi allegati I e II; e

b)

affinché le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), non siano utilizzati per la preparazione di alimenti e, ove legalmente commercializzati per altri usi, siano denominati ed etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed uso al quale sono destinati.

Articolo 4

Etichettatura

1.   Le seguenti indicazioni figurano sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a)

la denominazione fissata per i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 2, lettere a), b) e c), con un'indicazione, per i caseinati alimentari, del o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d);

b)

per i prodotti commercializzati in miscele:

i)

la dicitura «miscela di …» seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente,

ii)

per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d),

iii)

il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;

c)

la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;

d)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione;

e)

per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;

f)

l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

In deroga al primo comma, le indicazioni di cui alla lettera b), punto iii), e al primo comma, lettere c), d) ed e), possono figurare anche solo in un documento di accompagnamento.

2.   Uno Stato membro vieta nel suo territorio il commercio dei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, lettere a), b) e c), se le indicazioni di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non figurano in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti dello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati, a meno che tale informazione sia fornita dall'operatore del settore alimentare con altri mezzi. Le suddette indicazioni possono figurare in varie lingue.

3.   Qualora il tenore minimo di proteine del latte stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, risulti superato nei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, ciò può, fatte salve altre disposizioni previste dal diritto dell'Unione, essere indicato in modo adeguato sugli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti.

Articolo 5

Delega di potere

Per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6, al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II.

Articolo 6

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Abrogazione

La direttiva 83/417/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 22 dicembre 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 424 del 26.11.2014, pag. 72.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2015.

(3)  Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25).

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(7)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(8)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).


ALLEGATO I

CASEINE ALIMENTARI

I.   NORME APPLICABILI ALLE CASEINE ACIDE ALIMENTARI

a)   Fattori essenziali di composizione

1.

Tenore massimo di umidità

12 % m/m

2.

Tenore minimo di proteine del latte, calcolato su estratto secco

90 % m/m

di cui tenore minimo di caseine

95 % m/m

3.

Tenore massimo di grassi del latte

2 % m/m

4.

Acidità massima titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a

0,27

5.

Tenore massimo di ceneri (P2O5 compreso)

2,5 % m/m

6.

Tenore massimo di lattosio anidro

1 % m/m

7.

Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste)

22,5 mg in 25 g

b)   Contaminanti

Tenore massimo di piombo

0,75 mg/kg

c)   Impurezze

Materie estranee (quali particelle di legno o di metallo, peli o frammenti d'insetti)

nulla in 25 g

d)   Coadiuvanti tecnologici, colture batteriche e ingredienti autorizzati

1.

Acidi

Acido lattico

Acido cloridrico

Acido solforico

Acido citrico

Acido acetico

Acido ortofosforico

2.

Colture batteriche che producono acido lattico

3.

Siero di latte

e)   Caratteristiche organolettiche

1.

:

Odore

:

assenza di odori estranei.

2.

:

Aspetto

:

colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione.

II.   NORME APPLICABILI ALLE CASEINE PRESAMICHE ALIMENTARI

a)   Fattori essenziali di composizione

1.

Tenore massimo di umidità

12 % m/m

2.

Tenore minimo di proteine del latte, calcolato su estratto secco

84 % m/m

di cui tenore minimo di caseine

95 % m/m

3.

Tenore massimo di grassi del latte

2 % m/m

4.

Tenore massimo di ceneri (P2O5 compreso)

7,5 % m/m

5.

Tenore massimo di lattosio anidro

1 % m/m

6.

Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste)

15 mg in 25 g

b)   Contaminanti

Tenore massimo di piombo

0,75 mg/kg

c)   Impurezze

Materie estranee (quali particelle di legno o di metallo, peli o frammenti d'insetti)

nulla in 25 g

d)   Coadiuvanti tecnologici

Presame rispondente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008;

altri enzimi coagulanti del latte rispondenti ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008.

e)   Caratteristiche organolettiche

1.

:

Odore

:

assenza di odori estranei.

2.

:

Aspetto

:

colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione.


ALLEGATO II

CASEINATI ALIMENTARI

NORME APPLICABILI AI CASEINATI ALIMENTARI

a)   Fattori essenziali di composizione

1.

Tenore massimo di umidità

8 % m/m

2.

Tenore minimo di proteine del latte, calcolato su estratto secco

88 % m/m

di cui tenore minimo di caseine

95 % m/m

3.

Tenore massimo di grassi del latte

2 % m/m

4.

Tenore massimo di lattosio anidro

1 % m/m

5.

pH

da 6,0 a 8,0

6.

Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste)

22,5 mg in 25 g

b)   Contaminanti

Tenore massimo di piombo

0,75 mg/kg

c)   Impurezze

Materie estranee (quali particelle di legno o di metallo, peli o frammenti d'insetti)

nulla in 25 g

d)   Additivi alimentari

(agenti neutralizzanti e tamponi opzionali)

idrossidi

carbonati

fosfati

citrati

di

sodio

potassio

calcio

ammonio

magnesio

e)   Caratteristiche

1.

:

Odore

:

leggerissimi aromi e odori estranei.

2.

:

Aspetto

:

colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione

3.

:

Solubilità

:

quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Presente direttiva

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Allegato I, sezione I

Articolo 2, lettere a) e b)

Allegato I, sezione II

Allegato I, sezione I

Allegato I, sezione III

Allegato I, sezione II

Allegato II, sezione I

Articolo 2, lettera c)

Allegato II, sezione II

Allegato II

Allegato III


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2204 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Con sentenza del 18 settembre 2015 nella causa T-121/13, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È opportuno inserire nuovamente l'OPIC nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data di inserimento nell'elenco

«159.

Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

No 234, Taleghani St, Teheran, Iran

L'OPIC fornisce un sostegno significativo al governo dell'Iran, fornendo risorse finanziarie e servizi finanziari per progetti di sviluppo di petrolio e gas a una serie di entità collegate al governo dell'Iran, ivi comprese filiali di società di proprietà statale (NIOC). Inoltre, l'OPIC possiede l'IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.) che è designata dall'UE per il fatto di fornire sostegno logistico al governo dell'Iran.

Il settore del petrolio e del gas costituisce una fonte importante di finanziamento per il governo dell'Iran ed esiste una potenziale connessione tra le entrate petrolifere iraniane derivanti dal suo settore energetico e il finanziamento di attività sensibili in termini di proliferazione dell'Iran.

L'amministratore delegato dell'OPIC è Naser Maleki, persona designata dalle Nazioni Unite per il fatto di essere capo del Shahid Hemat Industrial Group (SHIG) ed anche funzionario del MODAFL (Ministero iraniano della difesa e del supporto logistico alle forze armate) incaricato della supervisione dei lavori relativi al programma di missili balistici Shahab 3 (missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio). SHIG è un'entità designata dalle Nazioni Unite per il fatto di essere sotto il controllo di Aerospaces Industries Organisation (AIO, che è un'entità designata dall'UE) ed essere coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Di conseguenza, l'OPIC è direttamente associata alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

1.12.15»


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che talune controparti centrali (CCP) sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

I contratti derivati OTC su tassi di interesse possono avere un importo nozionale costante, variabile o condizionale. I contratti con un importo nozionale costante hanno un importo nozionale che non varia nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale variabile hanno un importo nozionale che varia nel corso della durata del contratto in maniera prevedibile. I contratti con un importo nozionale condizionale hanno un importo nozionale che varia nel corso della durata del contratto in maniera imprevedibile. Gli importi nozionali condizionali aggiungono complessità alla determinazione dei prezzi e alla gestione dei rischi connesse ai contratti derivati OTC su tassi di interesse e di conseguenza alla capacità delle CCP di compensarli. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire le categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all'obbligo di compensazione.

(3)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite. A tale riguardo, le categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbero comprendere i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o gruppi di copertura per obbligazioni garantite che rispettano determinate condizioni.

(4)

Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione regolare e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.

(5)

Una prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti di almeno una delle CCP pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione volontaria e hanno già stabilito i collegamenti con le CCP pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. Anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti dovrebbero essere incluse in questa prima categoria, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.

(6)

Una seconda e una terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio a fine mese aggregato dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato per differenziare i piccoli partecipanti al mercato, continuando tuttavia a captare un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come in tali standard internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, fintanto che in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

(7)

Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti in tale definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.

(8)

Una quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa della loro esperienza e capacità operativa più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(9)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le CCP per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti e la compensazione dei clienti e dei clienti indiretti dovrebbe aumentare considerevolmente a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una porzione significativa del volume di derivati OTC su tassi di interesse già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a sei mesi il periodo di tempo a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi per la compensazione di categorie supplementari, l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e i crescenti volumi di operazioni da compensare.

(10)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una CCP diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, a seconda della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti.

(11)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(12)

Per i contratti derivati OTC conclusi tra una controparte stabilita in un paese terzo e un'altra stabilita nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo, incluse integralmente nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi, dovrebbe essere prevista una data differita per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. L'applicazione differita dovrebbe garantire che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione per un periodo di tempo limitato in assenza di atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardanti i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento e la giurisdizione in cui è stabilita la controparte esterna all'Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare in anticipo che le controparti che concludono tali contratti appartengano allo stesso gruppo e soddisfino le altre condizioni per le operazioni infragruppo di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

A differenza dei derivati OTC le cui controparti sono controparti non finanziarie, per i contratti derivati OTC le cui controparti sono controparti finanziarie il regolamento (UE) n. 648/2012 richiede l'applicazione dell'obbligo di compensazione se i contratti sono stati conclusi dopo la notifica all'ESMA seguente l'autorizzazione di una CCP a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, a condizione che lo giustifichi la durata residua dei contratti alla data di decorrenza dell'obbligo. L'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurare l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa dovrebbe servire a garantire la stabilità finanziaria e la riduzione del rischio sistemico, nonché la parità delle condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La durata residua minima dovrebbe pertanto essere fissata a un livello che garantisca il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti non possono prevedere se i contratti derivati OTC da loro conclusi saranno soggetti all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza dell'obbligo. Questa incertezza ha un impatto significativo sulla capacità dei partecipanti al mercato di determinare accuratamente i prezzi dei contratti derivati OTC da loro conclusi, in quanto i contratti compensati a livello centrale sono soggetti ad un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale. Imporre la compensazione anticipata dei contratti derivati OTC conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla loro durata residua alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, potrebbe limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi di mercato, e di conseguenza influire sul funzionamento del mercato e la stabilità finanziaria o impedire alle controparti di esercitare le attività consuete coprendole con altri mezzi adeguati.

(15)

Inoltre, i contratti derivati OTC conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione fino a quando le controparti di tali contratti possano determinare la categoria cui appartengono, possano appurare se siano soggette all'obbligo di compensazione per un determinato contratto, comprese le operazioni infragruppo, e possano attuare le disposizioni necessarie per concludere tali contratti tenendo conto dell'obbligo di compensazione. Al fine di preservare il corretto funzionamento e la stabilità del mercato, nonché la parità di condizioni tra le controparti, è pertanto opportuno considerare che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione, a prescindere dalla loro durata residua.

(16)

I contratti derivati OTC stipulati dopo la notifica all'ESMA seguente l'autorizzazione di una CCP a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione quando non sono significativamente rilevanti per il rischio sistemico, o quando assoggettare tali contratti all'obbligo di compensazione potrebbe altrimenti mettere a repentaglio l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Il rischio di credito di controparte connesso ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con scadenze più lunghe permane nel mercato per un periodo più lungo rispetto a quello legato ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con durate residue brevi. Introdurre l'obbligo di compensazione per i contratti di breve durata residua imporrebbe alle controparti un onere sproporzionato rispetto all'attenuazione del livello di rischio. Inoltre i derivati OTC su tassi di interesse con brevi durate residue rappresentano una quota relativamente modesta del mercato complessivo e quindi una quota relativamente modesta del rischio sistemico totale connesso a tale mercato. Le durate residue minime dovrebbero pertanto essere fissate a un livello tale da assicurare che i contratti con una durata residua non superiore a pochi mesi non siano soggetti all'obbligo di compensazione.

(17)

Le controparti appartenenti alla terza categoria sopportano una quota relativamente limitata del rischio sistemico complessivo e hanno un grado inferiore di capacità giuridica e operativa con i derivati OTC rispetto alle controparti appartenenti alla prima e alla seconda categoria. Elementi essenziali dei contratti derivati OTC, compresa la determinazione dei prezzi dei derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione e conclusi prima della decorrenza di tale obbligo, dovranno essere adattati entro breve termine, al fine di incorporarvi la compensazione che avrà luogo soltanto diversi mesi dopo la conclusione del contratto. Questo processo di compensazione anticipata comporta importanti adeguamenti al modello di determinazione del prezzo e modifiche alla documentazione di tali contratti derivati OTC. Le controparti appartenenti alla terza categoria hanno una capacità molto limitata di integrare la compensazione anticipata nei contratti derivati OTC. Imporre la compensazione dei contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali controparti potrebbe quindi limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi, e influire sul funzionamento e la stabilità del mercato o impedire alle controparti di esercitare le consuete attività se non possono continuare a coprirle. I contratti derivati OTC stipulati da controparti appartenenti alla terza categoria prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero pertanto essere assoggettati all'obbligo di compensazione.

(18)

I contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo possono inoltre essere esentati dall'obbligo di compensazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, al fine di non limitare l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo e, di conseguenza, di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012. Le operazioni infragruppo che soddisfano talune condizioni e che sono concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali operazioni non dovrebbero pertanto essere soggette all'obbligo di compensazione.

(19)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(20)

La Commissione ha comunicato all'ESMA la sua intenzione di approvare, con modifiche, i progetti di norme tecniche di regolamentazione da essa proposti, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quinto e sesto comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'ESMA ha adottato il suo parere formale in merito a tali modifiche e lo ha presentato alla Commissione.

(21)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

1.   Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

2.   Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite;

b)

sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;

c)

non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;

d)

la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;

e)

le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.

Articolo 2

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

a)

categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;

b)

categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:

i)

controparti finanziarie; o

ii)

fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che sono controparti non finanziarie;

c)

categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:

i)

controparti finanziarie; o

ii)

fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;

d)

categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.

2.   Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forward su tassi di cambio, gli swap e gli swap su valute.

3.   Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

Articolo 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1.   In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 giugno 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b)

21 dicembre 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c)

21 giugno 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d)

21 dicembre 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale contratto è la data più lontana.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 dicembre 2018 nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

Detta deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

b)

la controparte stabilita nell'Unione è:

i)

una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; o

ii)

una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

c)

entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;

e)

la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

Articolo 4

Durata residua minima

1.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:

a)

50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato;

c)

sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato.

2.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:

a)

50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato;

c)

sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato.

3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:

a)

50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.

4.   Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione

Tabella 1

Categorie di swap di base

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.1.1

Base

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.1.2

Base

LIBOR

GBP

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.1.3

Base

LIBOR

JPY

28D-30Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.1.4

Base

LIBOR

USD

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


Tabella 2

Categorie di Fixed-to-Float interest rate swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.2.1

Fixed-to-Float

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.2.2

Fixed-to-Float

LIBOR

GBP

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.2.3

Fixed-to-Float

LIBOR

JPY

28D-30Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.2.4

Fixed-to-Float

LIBOR

USD

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


Tabella 3

Categorie di forward rate agreement

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.3.2

FRA

LIBOR

GBP

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.3.3

FRA

LIBOR

USD

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


Tabella 4

Categorie di overnight index swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2206 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) dispone che il presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'Ufficio») può autorizzare modi di pagamento alternativi delle tasse e soprattasse, anche per consegna o invio di assegni bancari a copertura garantita. Si ritiene però eccessivamente oneroso per i titolari utilizzare assegni bancari a copertura garantita come mezzo di pagamento. È inoltre necessario consentire l'effettuazione dei pagamenti per via elettronica.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che il pagatore delle tasse o soprattasse debba indicare il proprio nome e la causale del pagamento. Nell'eventualità che l'Ufficio riceva un pagamento per il quale non è possibile stabilire l'identità della persona che lo ha effettuato e provvedere al rimborso, è opportuno che tale importo possa essere incamerato dall'Ufficio a titolo di «altre entrate».

(3)

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'Ufficio per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di agevolare il disbrigo delle domande in modo efficace, efficiente e sollecito, è importante incentivare la presentazione delle domande per via elettronica con l'uso di un modulo online. Sarebbe pertanto opportuno ridurre l'importo delle tasse da corrispondere per il disbrigo della domanda qualora la presentazione avvenga per via elettronica.

(4)

L'indicazione contenuta nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 in merito alla designazione e all'incarico di sezioni distaccate e organismi nazionali deve essere resa coerente con il regolamento di base.

(5)

L'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1238/95 disciplina il rimborso della tassa di domanda in caso di domande che risultino non valide ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base. Stante l'esperienza acquisita dall'Ufficio in merito ai costi inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non risultano valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'Ufficio.

(6)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1238/95 riguarda le tasse relative all'esame tecnico di una varietà. Nel caso di una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico già effettuato da un ufficio di esame incaricato prima della data di deposito della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è opportuno specificare che la tassa dovrebbe essere determinata dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.

(7)

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che il presidente dell'Ufficio fissi le tasse relative al bollettino dell'Ufficio. La pubblicazione periodica del bollettino dell'Ufficio avviene solo in formato elettronico e non più a mezzo stampa, e il bollettino rispecchia il contenuto delle banche dati dell'Ufficio. Tale pubblicazione non impegna particolari risorse aggiuntive, pertanto la tassa specifica dovrebbe essere abolita.

(8)

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1238/95 riguarda le soprattasse. L'esperienza ha mostrato che le attività aggiuntive dell'Ufficio, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dovute alla non conformità iniziale con i requisiti previsti o a modifiche apportate in quanto esiste un altrui diritto anteriore e contrastante, sono svolte di routine e non impongono l'uso di maggiori risorse. Di conseguenza non sono giustificate sopratasse per tali attività aggiuntive.

(9)

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) dispone che l'Ufficio può esigere una soprattassa qualora il titolare non abbia pagato la tassa annuale. In tali casi l'Ufficio può avviare una procedura di revoca della tutela. L'esperienza ha mostrato che l'Ufficio non esige una soprattassa in caso di omesso pagamento della tassa annuale e quindi tale disposizione dovrebbe essere soppressa.

(10)

L'articolo 93, paragrafo 3, e l'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione (3) non sono stati ripresi nel regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione (4). Andrebbero pertanto soppressi i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1238/95 che contengono riferimenti a tali disposizioni.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

(12)

Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1o gennaio 2016 per coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio.

(13)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

a)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro intestati all'Ufficio;»

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

pagamento per via elettronica, tramite carta di pagamento o addebito diretto.»,

b)

all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Se, effettuate ricerche presso la banca interessata, non si può stabilire l'identità della persona che ha effettuato il pagamento e l'importo non può essere rimborsato ad una persona precisa, l'importo è attribuito alle “altre entrate” entro i termini delle disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio di cui all'articolo 112 del regolamento di base, adottate dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.»,

c)

l'articolo 7 è così modificato:

i)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo “il richiedente”) è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.

Il richiedente è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 650 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.

2.   Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 del presente regolamento entro il giorno della presentazione della domanda, presso l'Ufficio o presso una delle sezioni distaccate istituite o uno degli organismi nazionali incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.»

ii)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 150 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»,

d)

all'articolo 8, paragrafo 5, è inserita la seguente frase:

«L'importo della tassa è determinato dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione ed è pubblicato nel bollettino dell'Ufficio.»,

e)

all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa,

f)

l'articolo 13 è soppresso,

g)

all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37).

(4)  Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3).


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2207 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

53,3

MA

77,9

ZZ

65,6

0707 00 05

AL

48,7

MA

93,1

TR

148,3

ZZ

96,7

0709 93 10

AL

80,9

MA

66,5

TR

157,4

ZZ

101,6

0805 20 10

CL

96,2

MA

77,9

PE

78,3

ZZ

84,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

80,9

ZZ

80,9

0805 50 10

AR

61,0

TR

106,6

ZZ

83,8

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

32,8

US

115,5

ZA

152,4

ZZ

109,1

0808 30 90

BA

88,2

CN

63,9

TR

128,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/27


DECISIONE (UE) 2015/2208 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

viste la sua decisione del 29 aprile 2015 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di un'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (6),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0283/2015),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 8.

(2)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 9.

(3)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 416.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(7)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/29


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0283/2015),

A.

considerando che l'impresa comune ARTEMIS (in appresso, «l'impresa comune») è stata istituita nel dicembre 2007 per un periodo di dieci anni al fine di definire e attuare una «agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;

B.

considerando che l'impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009;

C.

considerando che i contributi finanziari dagli Stati membri di ARTEMIS dovrebbero corrispondere a 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione mentre i contributi in natura forniti dalle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti per la durata dell'impresa comune sono pari o superiori al contributo degli enti pubblici;

D.

considerando che le imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC si sono fuse per dare vita all'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha avviato la sua attività nel giugno 2014 e sarà operativa per un decennio;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda quanto affermato dalla Corte dei conti (la «Corte»), secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa;

2.

apprende dall'impresa comune che sono state attuate le modalità pratiche per gli audit ex post in relazione agli accordi amministrativi firmati con le autorità di finanziamento nazionali (AFN); constata che le modalità pratiche prevedono altresì l'introduzione di un apposito modulo di rendicontazione, rafforzato dalla valutazione dei sistemi di garanzia nazionali da parte dell'impresa comune e da visite presso le AFN da parte della Corte;

3.

ricorda che, in base alla strategia ex post adottata dall'impresa comune, occorre valutare almeno una volta all'anno se le informazioni inviate dalle AFN forniscono una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni effettuate;

4.

apprende dall'impresa comune che 23 AFN si sono scambiate informazioni sulle rispettive strategie di audit, il che copre il 95 % delle sovvenzioni totali concesse; si compiace del fatto che, per integrare le informazioni ottenute dall'impresa comune, la Corte acquisisca ulteriori informazioni direttamente dalle AFN al fine di emettere un parere sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti;

5.

constata che l'impresa comune ha compiuto progressi per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione inteso a ovviare alle carenze riscontrate dalla Corte nel suo giudizio con riserva; rileva che le garanzie fornite dai sistemi nazionali hanno ottenuto una valutazione positiva per i paesi che rappresentano il 54 % delle sovvenzioni concesse, mentre le valutazioni relative ad altri paesi si trovano in una fase avanzata di esecuzione, il che porterà all'84 % le sovvenzioni valutate coperte; invita l'impresa comune a proseguire le valutazioni onde conseguire una copertura integrale delle sovvenzioni totali concesse;

6.

constata che è stato organizzato un workshop sulle garanzie, cui hanno partecipato rappresentanti della Corte, della Commissione e del Servizio di audit interno di quest'ultima, come pure rappresentanti delle AFN che operano nell'ambito dell'impresa comune; osserva che il workshop in questione ha evidenziato le necessità dei programmi europei, permettendo nel contempo lo scambio di informazioni e di prassi eccellenti con le AFN;

7.

rileva che l'impresa comune ha concepito una nuova metodologia per la stima del tasso di errore residuo, analoga a quella utilizzata dai servizi della Commissione responsabili della gestione concorrente dei finanziamenti; constata che, dalla prima valutazione effettuata sulla base di 157 operazioni sottoposte ad audit, il tasso di errore residuo è stato dello 0,73 %, mentre da un recente aggiornamento basato su un campione di 331 operazioni è risultato un tasso di errore dello 0,66 %, al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %;

8.

ricorda che, in seguito alla rettifica di bilancio di fine anno, risultava un tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento pari al 69 %; apprende dall'impresa comune che i ritardi nel rilascio di certificati di pagamento da parte delle AFN rappresentano una delle principali ragioni per l'esiguo tasso di utilizzo, dal momento che i pagamenti vengono effettuati subito dopo il ricevimento dei certificati nazionali; constata, inoltre, che il rallentamento del ritmo dei pagamenti non ha inciso sull'esecuzione tecnica dei progetti;

9.

apprende dall'impresa comune che i contributi degli Stati membri si attestavano su un livello 1,8 volte superiore agli impegni dell'Unione; constata che è stato necessario ridurre gli impegni degli Stati membri al di sotto della soglia di 1,8 all'atto di concedere sovvenzioni, al fine di rispettare i limiti imposti dalle norme sugli aiuti di Stato; rileva che i risultanti contributi dell'Unione a favore dell'impresa comune sono ammontati a 181 454 844 EUR mentre quelli degli Stati membri si sono attestati su 341 842 261 EUR, il che corrisponde un livello di 1,88;

10.

prende atto del fatto che la Commissione procederà a una valutazione dell'attività dell'impresa comune ARTEMIS sino alla data della creazione dell'ITC ECSEL, come previsto dal regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS», valutazione che dovrà essere presa in considerazione ai fini del discarico per l'esercizio 2014;

Sistemi di controllo interno

11.

prende atto della risposta dell'impresa comune secondo cui, facendo seguito all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento che la istituisce, la struttura di audit interno (IAC) istituita nel quadro dell'impresa comune ENIAC si configura ormai come IAC dell'impresa comune in ragione della fusione delle due imprese comuni;

12.

apprende dall'impresa comune che è stato approvato il piano di ripristino in caso di disastro per l'infrastruttura informatica condivisa dell'impresa comune;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

13.

rileva che, in ragione della fusione con l'impresa comune ENIAC, la politica generale di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse dell'ENIAC si applica ormai anche all'impresa comune; rileva, inoltre, che rientrano nella politica adottata le procedure per la gestione di situazioni di conflitti d'interesse, come pure i meccanismi in caso di violazione delle regole;

14.

apprende dall'impresa comune che i CV e le dichiarazioni di interessi del suo direttore esecutivo e dei suoi dirigenti sono stati raccolti e pubblicati sul suo sito web, come previsto dallo statuto del personale e delle sue modalità di attuazione; constata la messa a punto e il periodico aggiornamento di una vasta banca dati contenente tutte le informazioni raccolte in merito ai conflitti d'interesse e alle misure adottate in materia;

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

15.

ricorda che la decisione relativa al Settimo programma quadro (7PQ) (1) istituisce un sistema di monitoraggio e di comunicazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; apprende dall'impresa comune che l'elevata produttività delle sue attività di ricerca e la sua conformità con tutte le richieste avanzate finora dai coordinatori del 7PQ sono comprovate da 211,5 pubblicazioni e 16,6 brevetti per 10 milioni di EUR di sovvenzioni dell'Unione.


(1)  Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).


1.12.2015   

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L 314/32


DECISIONE (UE) 2015/2209 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS) relativi all'esercizio 2013,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

viste la sua decisione del 29 aprile 2015 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di un'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (6),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0283/2015),

1.

approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 8.

(2)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 9.

(3)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 416.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(7)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


1.12.2015   

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L 314/34


DECISIONE (UE) 2015/2210 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Istituto (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),

vista la sua decisione del 29 aprile 2015 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia,

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l'articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (6), in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare l'articolo 108,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0282/2015),

1.

concede il discarico al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2013;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 442 del 10.12.2014, pag. 184.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 409.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


1.12.2015   

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L 314/36


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0282/2015),

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

1.

ricorda che la Corte dei conti («la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia («l'Istituto») per l'esercizio 2013 ha rilevato di non aver ottenuto per il secondo anno consecutivo garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle operazioni di sovvenzione; osserva che la Corte ritiene compromessa la qualità della certificazione in quanto questa, relativa a circa l'87 % della spesa per sovvenzioni, è stata rilasciata da società di audit indipendenti incaricate dai beneficiari delle sovvenzioni; ricorda inoltre che, per affrontare le carenze connesse alla qualità delle certificazioni di audit, l'Istituto ha migliorato le istruzioni fornite ai revisori certificanti e ha trasmesso le istruzioni aggiornate alle «comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI), beneficiarie delle sovvenzioni dell'Istituto, nel giugno 2013;

2.

apprende dall'Istituto che le istruzioni migliorate hanno portato a un miglioramento della qualità dei certificati di audit ricevuti rispetto alle operazioni di sovvenzione per il 2013, per le quali i pagamenti finali sono stati effettuati nel 2014;

3.

riconosce che, a partire dagli accordi di sovvenzione 2014, l'Istituto utilizza la stessa metodologia di certificazione di audit di tutti gli altri programmi coperti dal programma quadro Orizzonte 2020; osserva che l'impiego di una metodologia di certificazione più dettagliata e coerente ha inoltre migliorato il grado di garanzia conseguito nelle verifiche ex ante;

4.

ricorda che l'Istituto ha introdotto verifiche ex post complementari per le operazioni di sovvenzione, quale secondo livello di garanzia della legalità e regolarità delle operazioni di sovvenzione; riconosce che l'Istituto ha effettuato audit «sul campo» a copertura di circa il 40 % delle sovvenzioni erogate in base agli accordi di sovvenzione 2013; osserva che tali audit hanno portato a recuperare 263 239 EUR da un importo totale oggetto di audit di 29 163 272 EUR; riconosce che il tasso di errore individuato nel campione soggetto ad audit è dello 0,90 % e il tasso di errore residuo dello 0,69 %, ovvero al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %; rileva che la Corte non ha avanzato commenti o risultanze in relazione alle verifiche ex ante o ex post nelle sue osservazioni preliminari per l'esercizio 2014;

5.

apprende dall'Istituto che quest'ultimo ha migliorato le proprie procedure di appalto dal 2013 e segue un approccio proattivo dopo che la Corte aveva individuato errori; osserva in particolare che l'Istituto ha annullato i due contratti quadro conclusi nel 2010 e nel 2012 quando è stato accertato che il ricorso alla procedura negoziata era irregolare; osserva inoltre che l'Istituto ha rivisto le procedure, i circuiti e i modelli interni per adeguarsi completamente alle pertinenti norme in materia di appalti pubblici, rivolgendo particolare attenzione a una sana pianificazione e valutazione delle esigenze; riconosce che l'Istituto ha assunto un funzionario supplementare per gli appalti nel 2015 e ha svolto una serie di formazioni in materia per il suo personale;

6.

riconosce che, per adempiere il compito di consultazione svolto dalla capacità di audit interno dell'Istituto (IAC), l'Istituto ha:

elaborato un vademecum sugli appalti comprendente liste di controllo per le diverse procedure di appalto e gli specifici contratti nell'ambito dei contratti quadro,

chiesto che la funzione degli appalti verifichi tutte le richieste di servizi prima di chiedere un'offerta, fornendo così un ulteriore livello di controllo,

assicurato che i membri del personale siano sufficientemente formati, mediante formazioni mirate,

chiarito il ruolo rispettivo delle funzioni degli appalti, di gestione operativa e dei contratti, nonché migliorato le liste di controllo e le schede di accompagnamento,

documentato le procedure d'appalto nel quadro di un registro unico di pratico uso, proporzionato alle dimensioni dell'Istituto;

7.

apprende dall'Istituto che non sono stati individuati errori negli appalti per l'esercizio 2014; osserva inoltre che il tasso di errore residuo nelle spese per sovvenzioni è dello 0,69 % e il tasso di errore combinato per le spese amministrative e operative è di circa lo 0,5 % del totale dei pagamenti effettuati nel 2014; attende con interesse la relazione della Corte sui conti annuali dell'Istituto per l'esercizio 2014, al fine di confermare tali risultati;

8.

prende atto del fatto che l'Istituto ha ottenuto i certificati di audit sul costo delle attività complementari delle CCI sostenuto nel periodo 2010-2014; osserva che l'Istituto ha svolto un riesame del portafoglio di attività complementari delle CCI, per assicurare che solo le attività aventi un chiaro collegamento con attività a valore aggiunto delle CCI finanziate dall'Istituto siano accettate;

9.

riconosce che il finanziamento fornito dall'Istituto alle CCI nel periodo 2010-2014 non ha superato il 25 % del massimale fissato negli accordi quadro di partenariato tra le CCI e l'Istituto;

Gestione finanziaria e di bilancio

10.

osserva che l'Istituto ha migliorato le procedure di pianificazione e controllo connesse all'esecuzione di bilancio; prende atto del fatto che tali procedure includono ora una valutazione più rigorosa di tutte le attività proposte aventi un impatto di bilancio superiore a 50 000 EUR, nonché l'introduzione di ulteriori documenti di pianificazione atti ad assicurare che il fabbisogno di risorse umane e finanziarie sia ben identificato e disponibile per mettere in atto tutte le attività pianificate; osserva inoltre che il collegamento tra attività pianificate e assegnazione di risorse è stato rafforzato collegando il programma di lavoro annuale con il bilancio annuale;

11.

osserva che l'Istituto ha, assieme alle CCI, migliorato significativamente la capacità di assorbimento delle CCI della prima ondata per il periodo 2010-2014, con un tasso di crescita annuo medio delle sovvenzioni dell'Istituto assorbite pari all'85 %; osserva inoltre che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha selezionato e designato due partenariati quali CCI della seconda ondata, il che aumenterà ulteriormente la capacità di assorbimento dal 2015 e rafforzerà il tasso di esecuzione del bilancio dell'Istituto;

12.

ricorda che il basso tasso di esecuzione del bilancio per il titolo I (spese per il personale) è dovuto soprattutto all'alto tasso di avvicendamento del personale e al fatto che l'adozione del regolamento relativo all'adeguamento degli stipendi era ancora in sospeso; prende atto del fatto che l'analisi dei colloqui svolti con il personale uscente ha identificato la mancanza di una chiara prospettiva di carriera, un ambiente di lavoro difficile e un pacchetto salariale poco attraente connesso al coefficiente di correzione per l'Ungheria quali principali ragioni per l'avvicendamento del personale;

13.

prende atto delle azioni intraprese dall'Istituto per mitigare l'alto tasso di avvicendamento del personale; osserva in particolare i miglioramenti nella gestione dei posti vacanti e l'introduzione di un sistema di valutazione e riclassificazione, che forniscono una migliore prospettiva di carriera e rafforzano la dirigenza intermedia; accoglie positivamente la diminuzione del tasso di avvicendamento del personale dal 20-25 % nel periodo 2012-2014 al 12 % nel 2014; prende atto che i quattro posti rimasti vacanti saranno coperti gradualmente nel corso del 2015;

Audit interno

14.

osserva che nel giugno 2014 il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha pubblicato una relazione di follow-up sullo stato di attuazione del piano di azione risultante dal suo «esame limitato sulla gestione delle sovvenzioni — elaborazione delle convenzioni di sovvenzione annuali» presso l'Istituto; osserva che il SAI ha chiuso due raccomandazioni delle sei originali e declassato un'ulteriore raccomandazione da «importantissima» a «molto importante»;

15.

osserva che il SAI ha svolto una visita di accertamento presso l'Istituto nel dicembre 2014 per riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni pendenti; osserva inoltre che la visita ha portato il SAI a riconoscere ulteriori miglioramenti nella procedura di assegnazione delle sovvenzioni annuali e che tutte le azioni dettagliate presentate al SAI durante la visita, completate, in corso o pianificate, affrontano in modo adeguato i rischi evidenziati nel riesame limitato del SAI;

16.

nota che, di 25 azioni risultanti dal piano di azione, 18 sono state messe in atto e l'attuazione delle rimanenti 7 è in corso; nota inoltre che 3 di tali 7 azioni saranno attuate entro la fine del 2015, dopo la firma dell'accordo quadro modificato di partenariato tra l'Istituto e le CCI; apprende dall'Istituto che l'attuazione delle azioni rimanenti avanza secondo i piani;

17.

rileva che l'IAC ha svolto sette missioni di audit e di consulenza nel 2014 e prende atto delle azioni svolte dall'Istituto sulla scorta delle raccomandazioni dell'IAC


1.12.2015   

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L 314/39


DECISIONE (UE) 2015/2211 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Istituto (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),

vista la sua decisione del 29 aprile 2015 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia,

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l'articolo 208,

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (6), in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare l'articolo 108,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0282/2015),

1.

approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 442 del 10.12.2014, pag. 184.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 409.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


1.12.2015   

IT

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L 314/41


DECISIONE (UE) 2015/2212 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

viste la sua decisione del 29 aprile 2015 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (6),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0285/2015),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 26.

(2)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 27.

(3)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 424.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(7)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/43


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0285/2015),

A.

considerando che l'impresa comune ENIAC (di seguito «impresa comune») è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di dieci anni con l'obiettivo di definire e attuare una «agenda di ricerca» per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione;

B.

considerando che all'impresa comune è stata concessa autonomia finanziaria nel luglio 2010;

C.

considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito e l'associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica;

D.

considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il decennio in questione ammonta a 450 milioni di EUR a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;

E.

considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 milioni di EUR per le spese correnti e che gli Stati membri offrono contributi in natura a tali spese nonché contributi finanziari pari almeno a 1,8 volte il contributo dell'Unione;

F.

considerando che le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC si sono fuse per dare vita all'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha avviato la sua attività nel giugno 2014 e sarà operativa per un decennio;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

ricorda quanto affermato dalla Corte dei conti («la Corte»), secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;

2.

ricorda che la Corte ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti annuali a causa dell'incapacità di valutare se la strategia di audit ex post, che fa ampio affidamento sulle autorità di finanziamento nazionali (AFN) per l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti, fornisca o meno una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

3.

apprende dall'impresa comune che la Corte intende adottare misure per ottenere sufficienti garanzie riguardo agli audit svolti dalle AFN; apprende inoltre che l'ITC ECSEL sta procedendo a ulteriori valutazioni dei sistemi di garanzia nazionali in seguito alla fusione delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS;

4.

rileva che l'impresa comune ha stabilito le modalità pratiche per gli audit ex post in relazione agli accordi amministrativi firmati con le AFN; constata che le modalità pratiche prevedono altresì l'introduzione di un apposito modulo di rendicontazione, rafforzato dalla valutazione dei sistemi di garanzia nazionali da parte dell'impresa comune e da visite presso le AFN da parte della Corte;

5.

osserva che il riesame limitato delle dichiarazioni di spesa effettuato dall'impresa comune nel 2012 è stato uno degli elementi che ha rafforzato la garanzia, il che ha permesso all'impresa comune di controllare quali operazioni fossero sottoposte ad audit prima dell'introduzione di un apposito modulo di rendicontazione; rileva che tale campionamento ha evidenziato che il numero ridotto dei primi audit nazionali a partire dal 2012 ha raggiunto un volume che consente di effettuare opportune valutazioni statistiche nel 2014;

6.

apprende dall'impresa comune che 23 AFN si sono scambiate informazioni sulle loro strategie di audit, il che rappresenta il 95 % delle sovvenzioni totali concesse; si compiace del fatto che, per integrare le informazioni ottenute dall'impresa comune, la Corte acquisisca ulteriori informazioni direttamente dalle AFN al fine di emettere un parere sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti;

7.

constata che l'impresa comune ha compiuto progressi per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione inteso a ovviare alle carenze riscontrate dalla Corte nel suo giudizio con riserva; rileva che le garanzie fornite dai sistemi nazionali hanno ottenuto una valutazione positiva per i paesi che rappresentano il 54 % delle sovvenzioni concesse, mentre le valutazioni relative ad altri paesi si trovano in una fase avanzata di esecuzione, il che porterà all'84 % le sovvenzioni valutate coperte; invita l'impresa comune a proseguire le valutazioni onde conseguire una copertura integrale delle sovvenzioni totali concesse;

8.

constata che è stato organizzato un workshop sulle garanzie, cui hanno partecipato rappresentanti della Corte, della Commissione e del Servizio di audit interno di quest'ultima, come pure rappresentanti delle AFN che operano nell'ambito dell'impresa comune; osserva che il workshop in questione ha evidenziato le necessità dei programmi europei, permettendo nel contempo lo scambio di informazioni e di prassi eccellenti con le AFN;

9.

rileva che l'impresa comune ha concepito una nuova metodologia per la stima del tasso di errore residuo, analoga a quella utilizzata dai servizi della Commissione responsabili della gestione concorrente dei finanziamenti; constata che, dalla prima valutazione effettuata sulla base di 157 operazioni sottoposte ad audit, il tasso di errore residuo è stato dello 0,73 %, mentre da un recente aggiornamento basato su un campione di 331 operazioni è risultato un tasso di errore dello 0,66 %, al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %;

10.

apprende dall'impresa comune che i contributi degli Stati membri si sono attestati al di sotto della soglia di 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione, come previsto dallo statuto dell'impresa comune, al fine di rispettare i limiti imposti dalle norme sugli aiuti di Stato; rileva in particolare che, per le imprese che partecipano a progetti pilota su grande scala, il finanziamento pubblico complessivo non può superare il 25 %, laddove lo statuto dell'impresa comune prevede di assegnare lo stesso tasso di rimborso a ciascun partecipante;

11.

riconosce che il calo dei contributi degli Stati membri è stato più che compensato dall'aumento dei contributi del settore privato, che hanno coperto il 65 % delle spese totali, garantendo in tal modo un effetto leva alquanto elevato dei finanziamenti dell'Unione;

12.

prende atto del fatto che la Commissione procederà a una valutazione dell'attività dell'impresa comune ENIAC sino alla data della creazione dell'ITC ECSEL, come previsto dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC, valutazione che dovrà essere presa in considerazione ai fini del discarico per l'esercizio 2014;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

13.

apprende dall'impresa comune che i CV e le dichiarazioni di interessi del suo direttore esecutivo e dei suoi dirigenti sono stati raccolti e pubblicati sul suo sito web, come previsto dallo statuto del personale e dalle sue modalità di attuazione; constata la messa a punto e il periodico aggiornamento di una vasta banca dati contenente tutte le informazioni raccolte in merito ai conflitti d'interesse e alle misure adottate in materia;

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

14.

ricorda che la decisione relativa al Settimo programma quadro (7PQ) (1) istituisce un sistema di monitoraggio e di comunicazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; apprende dall'impresa comune che l'elevata produttività delle sue attività di ricerca e la sua conformità con tutte le richieste avanzate finora dai coordinatori del 7PQ sono comprovate da 211,5 pubblicazioni e 16,6 brevetti per 10 milioni di EUR di sovvenzioni dell'Unione.


(1)  Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).


1.12.2015   

IT

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L 314/46


DECISIONE (UE) 2015/2213 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune (1),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

viste la sua decisione del 29 aprile 2015 (3) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC),

visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (6),

visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8),

visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0285/2015),

1.

approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 26.

(2)  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 27.

(3)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 424.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(7)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.


1.12.2015   

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L 314/48


DECISIONE (UE) 2015/2214 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (1),

visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013 [COM(2014) 510 — C8-0148/2014] (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la sua decisione del 29 aprile 2015 (5) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2013, e la risoluzione che la accompagna,

visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (7), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0269/2015),

1.

rifiuta il discarico al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2013;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 66 dell'8.3.2013.

(2)  GU C 403 del 13.11.2014, pag. 1.

(3)  GU C 398 del 12.11.2014, pag. 1.

(4)  GU C 403 del 13.11.2014, pag. 128.

(5)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 21.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


1.12.2015   

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L 314/49


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 ottobre 2015

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio,

visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0269/2015),

A.

considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in qualità di istituzioni dell'Unione;

B.

considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere soggetti a responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione dal momento che sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;

C.

considerando che il Parlamento è l'unica istituzione dell'Unione ad essere eletta direttamente e che è responsabile della concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea;

1.

evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Parlamento per quanto concerne il discarico del bilancio;

2.

sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario»), le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;

3.

evidenzia il ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nel quadro della procedura di discarico quale disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli 164, 165 e 166;

4.

osserva che, conformemente all'articolo 94 del suo regolamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare […] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva) […]»;

5.

si rammarica che il Consiglio non abbia fornito alcuna spiegazione in merito al crescente livello di stanziamenti sottoutilizzati e di impegni riportati nel suo bilancio 2013;

Questioni in sospeso

6.

rammenta al Consiglio l'invito del Parlamento a presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti immobiliari e una ripartizione dettagliata delle spese finora sostenute;

7.

esorta il Consiglio a fornire per iscritto una spiegazione esaustiva che indichi in modo dettagliato l'importo totale degli stanziamenti utilizzati per l'acquisto dell'edificio «Résidence Palace», le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate versate finora e il saldo rimanente;

8.

ribadisce al Consiglio il proprio invito a fornire informazioni riguardo al processo di ammodernamento amministrativo da esso avviato, in particolare riguardo alle misure concrete di attuazione di tale processo e all'impatto previsto sul bilancio di detta istituzione;

9.

si rammarica delle difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di discarico e dovute a una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 per i motivi esposti nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 (1), 25 ottobre 2011 (2), 10 maggio 2012 (3), 23 ottobre 2012 (4), 17 aprile 2013 (5), 9 ottobre 2013 (6), 3 aprile 2014 (7) e 23 ottobre 2014 (8) e ha rinviato la propria decisione sul discarico al segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2013 per i motivi esposti nella risoluzione del 29 aprile 2015 (9);

10.

insiste sul fatto che un esercizio efficace di controllo di bilancio richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, come precisato nella risoluzione del 29 aprile 2015; conferma che il Parlamento non è in grado di adottare una decisione informata sulla concessione del discarico;

11.

ricorda al Consiglio il punto di vista della Commissione, espresso nella sua lettera del 23 gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni partecipano pienamente al seguito da dare alle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e che tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico;

12.

osserva che nella lettera summenzionata la Commissione ha affermato che non avrebbe vigilato sull'esecuzione del bilancio delle altre istituzioni e che rispondere alle domande rivolte a un'altra istituzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia di quest'ultima nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio;

13.

deplora che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento; rammenta le conclusioni del seminario del Parlamento sul proprio diritto di concedere il discarico al Consiglio, che si è tenuto il 27 settembre 2012 e in occasione del quale gli esperti giuridici e accademici hanno ampiamente convenuto sul diritto del Parlamento di essere informato; rinvia, a tale riguardo, all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, il quale stabilisce che ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori;

14.

insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico degli anni scorsi;

15.

sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, segnatamente di concedere il discarico per ogni titolo del bilancio preso singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;

16.

ritiene che la mancata presentazione da parte del Consiglio al Parlamento dei documenti richiesti comprometta innanzitutto il diritto di informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione e stia diventando un sintomo preoccupante di un certo deficit democratico in seno alle istituzioni dell'Unione;

17.

ritiene che sia necessario prendere in considerazione diverse possibilità per l'aggiornamento delle regole sulla concessione del discarico stabilite dal TFUE;

18.

ritiene che una buona cooperazione tra Parlamento, Consiglio europeo e Consiglio risultante da una procedura di dialogo aperto e formale possa costituire un segnale positivo da trasmettere ai cittadini dell'Unione.


(1)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

(2)  GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

(3)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

(4)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.

(5)  GU L 308 del 16.11.2013, pag. 22.

(6)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 97.

(7)  GU L 266 del 5.9.2014, pag. 26.

(8)  GU L 334 del 21.11.2014, pag. 95.

(9)  GU L 255 del 30.9.2015, pag. 22.


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/51


DECISIONE (PESC) 2015/2215 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2015 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato all'unanimità la risoluzione (UNSCR) 2235 (2015), in cui condanna qualsiasi uso di sostanze chimiche tossiche, quale il cloro, come armi chimiche nella Repubblica araba siriana ed esprime la sua determinazione a individuare i responsabili di tali atti. A tal fine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha istituito, per un periodo di un anno, con la possibilità di una proroga futura se lo ritiene necessario, un meccanismo investigativo congiunto (JIM) per identificare, nella misura più ampia possibile, persone, entità, gruppi o governi che siano stati autori, organizzatori, promotori o altrimenti coinvolti nell'impiego di sostanze chimiche, compreso il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi nella Repubblica araba siriana in casi in cui la missione di accertamento dei fatti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) accerti o abbia accertato che un determinato incidente nella Repubblica araba siriana ha implicato, in modo certo o probabile, l'impiego di sostanze chimiche, compresi il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi.

(2)

Il 10 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha autorizzato le raccomandazioni, che comprendono elementi del mandato relativo al JIM OPCW-ONU istituito dall'UNSCR 2235 (2015), presentate dal segretario generale dell'ONU nelle sue lettere al presidente del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 27 agosto 2015 e del 9 settembre 2015.

(3)

La strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia») sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC) e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.

(4)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW. Di conseguenza, il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC (1) a sostegno delle attività dell'OPCW nell'ambito dell'UNSCR 2118 (2013), della decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW del 27 settembre 2013 sulla distruzione delle armi chimiche siriane e delle successive e correlate risoluzioni e decisioni. Inoltre, il 17 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/259 (2) sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia.

(5)

Il 23 settembre 2015 il direttore generale dell'OPCW ha inviato una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») al fine di ottenere un contributo finanziario dell'Unione a un fondo fiduciario per le missioni dell'OPCW nella Repubblica araba siriana, comprese le attività connesse con la missione di accertamento dei fatti dell'OPCW a sostegno del JIM nelle sue analisi delle denunce relative all'uso di sostanze chimiche, compresi il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi.

(6)

Il 24 settembre 2015 il capo del JIM OPCW-ONU ha inviato una lettera all'alto rappresentante chiedendo sostegno finanziario per il JIM tramite un fondo fiduciario.

(7)

In seguito all'adesione della Repubblica araba siriana alla CWC, effettiva a decorrere dal 14 ottobre 2013, l'OPCW è incaricata di verificare che la Repubblica araba siriana rispetti la CWC e i termini di tutte le pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW e di riferire, in coordinamento con il segretario generale dell'ONU, se necessario, al Consiglio di sicurezza dell'ONU sul mancato rispetto dell'UNSCR 2118 (2013).

(8)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW e all'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA), in qualità di ufficio esecutivo del fondo fiduciario del JIM. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari ai rispettivi fondi fiduciari dell'OPCW e del JIM. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW e al JIM di espletare i compiti indicati nell'UNSCR 2235 (2015).

(9)

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di attuare alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene l'OPCW e il JIM contribuendo ai costi connessi con le loro attività ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015), con il seguente obiettivo generale: identificare, nella misura più ampia possibile, persone, entità, gruppi o governi che siano stati autori, organizzatori, promotori o altrimenti connessi con l'impiego di sostanze chimiche, compreso il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi nella Repubblica araba siriana qualora la missione di accertamento dei fatti dell'OPCW accerti o abbia accertato che un determinato incidente nella Repubblica araba siriana ha implicato, in modo certo o probabile, l'impiego di sostanze chimiche, compresi il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi.

2.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene i seguenti progetti:

a)

missioni speciali dell'OPCW nella Repubblica araba siriana, comprese le attività connesse con la missione di accertamento dei fatti dell'OPCW a sostegno del JIM nelle sue analisi delle denunce relative all'uso di sostanze chimiche, compresi il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi;

b)

JIM OPCW-ONU, compresi la sua istituzione e il raggiungimento della sua piena operatività ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015).

Una descrizione particolareggiata di detti progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW e all'UNODA, in qualità di ufficio esecutivo del fondo fiduciario del JIM. Essi svolgono i propri compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tale scopo quest'ultimo conclude le modalità necessarie con l'OPCW e l'UNODA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 586 096,00 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude accordi di finanziamento, rispettivamente, con l'OPCW e con l'UNODA, in qualità di ufficio esecutivo del fondo fiduciario del JIM. Gli accordi di finanziamento prevedono che l'OPCW e l'ONU assicurino la visibilità al contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione degli accordi di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW e dal JIM OPCW-ONU. Tali relazioni formano la base per una valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Essa cessa di produrre effetti 18 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW e l'UNODA di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure il 31 maggio 2016 se entro tale data non sono stati conclusi tali accordi di finanziamento.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)  Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).

(2)  Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).


ALLEGATO

Sostegno dell'Unione europea all'UNSCR 2235 (2015) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Contesto generale e obiettivi

Nell'aprile 2014, al culmine dell'operazione destinata a rimuovere e distruggere le armi chimiche della Siria, varie gravi denunce sono state presentate relativamente all'uso del cloro come arma contro i civili. Il direttore generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha istituito una missione di accertamento dei fatti dell'OPCW per esaminare tali denunce. La sua decisione è stata appoggiata dal consiglio esecutivo dell'OPCW e il segretario generale delle Nazioni Unite ha garantito il suo aiuto.

Nel maggio 2014 una squadra composta da personale dell'OPCW e dell'ONU ha tentato di condurre un'indagine in loco in uno dei villaggi che sarebbero stati attaccati con il cloro. Mentre attraversava una zona cuscinetto situata tra le zone controllate dal governo siriano e quelle controllate dall'opposizione, la squadra ha subito un attacco armato e ha dovuto interrompere la missione. La missione di accertamento dei fatti ha tuttavia proseguito le sue attività e ha intervistato testimoni oculari, medici curanti, personale di primo intervento e vittime in un luogo sicuro al di fuori della Siria, concludendo, con un elevato grado di certezza, che il cloro, puro o in miscela, è stato effettivamente usato come arma in tre villaggi nel nord della Siria.

Nella decisione EC-M-48/DEC.1, adottata il 4 febbraio 2015, il consiglio esecutivo dell'OPCW ha espresso seria preoccupazione per le conclusioni della missione di accertamento dei fatti e ha ribadito la sua condanna, con la massima fermezza, dell'uso di armi chimiche da parte di chiunque in qualsiasi circostanza. Il consiglio esecutivo dell'OPCW ha manifestato inoltre il proprio sostegno alla prosecuzione delle attività della missione di accertamento dei fatti, in particolare attraverso l'esame di tutte le informazioni disponibili relative alle denunce sull'uso di armi chimiche in Siria, comprese le informazioni fornite dalla Repubblica araba siriana e da altre parti. Successivamente, il 6 marzo 2015, con l'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR) 2209 (2015), detto Consiglio ha approvato la decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW e ha chiesto che i responsabili di tali atti siano chiamati a risponderne.

A seguito di tale risoluzione, il 7 agosto 2015 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato all'unanimità l'UNSCR 2235 (2015), in cui condanna qualsiasi uso di sostanze chimiche tossiche, quale il cloro, come armi chimiche nella Repubblica araba siriana ed esprime la sua determinazione a individuare i responsabili di tali atti. A tale riguardo, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha ricordato il protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici, e la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC); e le UNSCR 1540 (2004), 2118 (2013) e 2209 (2015). Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha istituito, per un periodo di un anno, con la possibilità di una proroga futura se lo ritiene necessario, un meccanismo investigativo congiunto (JIM) OPCW-ONU per identificare, nella misura più ampia possibile, persone, entità, gruppi o governi che siano stati autori, organizzatori, promotori o altrimenti coinvolti nell'impiego di sostanze chimiche, compreso il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi nella Repubblica araba siriana, qualora la missione di accertamento dei fatti dell'OPCW accerti o abbia accertato che un determinato incidente nella Repubblica araba siriana ha implicato, in modo certo o probabile, l'impiego di sostanze chimiche, compresi il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi. Tale meccanismo è attualmente in fase di creazione.

A tal fine, l'Unione dovrebbe prestare sostegno all'OPCW e al JIM nei rispettivi compiti conformemente all'UNSCR 2235 (2015) e alla decisione EC-M-48/DEC.1. del consiglio esecutivo dell'OPCW, nonché alla CWC.

2.   Descrizione dei progetti

A.   Progetto 1: Missioni di accertamento dei fatti dell'OPCW

1.   Finalità del progetto

Sostenere l'attuazione del mandato della missione di accertamento dei fatti dell'OPCW, ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015) e della decisione EC-M-48/DEC.1 del Consiglio esecutivo dell'OPCW, nonché della CWC, coprendo i relativi costi operativi della missione di accertamento dei fatti. Tali costi comprendono il ricorso a consulenti esterni con specifiche competenze (ad esempio interpreti e medici), nonché le attrezzature dell'OPCW richieste dalla squadra della missione di accertamento dei fatti.

2.   Risultati attesi

Grazie alle attività in corso la missione di accertamento dei fatti farà luce su una serie di denunce relative all'uso di sostanze chimiche tossiche nella Repubblica araba siriana e collaborerà strettamente con il JIM, contribuendo in tal modo all'adempimento del mandato del JIM ai sensi del paragrafo 5 dell'UNSCR 2235 (2015).

3.   Descrizione del progetto

La missione di accertamento dei fatti continua a valutare se gli incidenti denunciati nella Repubblica araba siriana abbiano implicato, in modo certo o probabile, l'impiego di sostanze chimiche come armi. Le attività della missione di accertamento dei fatti riguardano le denunce sia di incidenti passati sia di presunti incidenti che possano verificarsi in futuro. La complessità di queste attività può variare notevolmente; pertanto, non si può determinare con precisione l'esatto numero di interventi.

In base all'esperienza degli interventi nel 2015, l'OPCW prevede che nel 2016 le operazioni della missione di accertamento dei fatti possano comportare l'impiego da 6 a 12 ispettori in sei missioni, della durata di circa tre settimane ciascuna. È probabile che ogni missione comporti il ricorso a consulenti esterni con competenze specifiche, quali interpreti e medici.

Nell'ambito della missione di accertamento dei fatti sono previste le seguenti attività:

a)

colloqui: la natura degli incidenti denunciati è tale che potrebbe essere necessario ascoltare una grande varietà di testimoni, tra cui:

personale medico,

personale di primo intervento,

medici curanti,

vittime,

altri testimoni.

Pertanto, i gruppi incaricati dei colloqui devono avvalersi di molteplici competenze ivi compreso in materia di armi, sostanze chimiche, sintomatologia medica, nonché di interpretazione;

b)

esami medici e prelievo di campioni biomedici;

c)

identificazione, raccolta e analisi dei campioni;

d)

trattamento del materiale probatorio, anche da fonti aperte, nonché del materiale fornito da testimoni e da terzi. Analogamente ai gruppi incaricati dei colloqui, anche in questo settore sono particolarmente necessarie molteplici competenze;

e)

elaborazione di relazioni;

f)

formazione, compresi corsi di aggiornamento, sulle pratiche attuali:

sicurezza nelle attività sul terreno,

tecniche di intervista,

trattamento e conservazione del materiale probatorio, compresa la catena di custodia,

conoscenza dei residuati bellici esplosivi,

corso di formazione sulle sostanze chimiche tossiche,

conoscenza delle tecniche scientifiche forensi,

chimica industriale di base e analisi delle caratteristiche chimiche;

g)

valutazione in situ e analisi della scena;

h)

personale e servizi di sostegno alla missione, in particolare per missioni complesse.

B.   Progetto 2: JIM OPCW-ONU

1.   Finalità del progetto

Sostenere la rapida istituzione del JIM e il raggiungimento della sua piena operatività ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015).

2.   Risultati attesi

L'individuazione, nella misura più ampia possibile, delle persone, entità, gruppi o governi che siano stati autori, organizzatori, promotori o altrimenti connessi con l'impiego di sostanze chimiche, compreso il cloro o qualsiasi altra sostanza chimica tossica, come armi nella Repubblica araba siriana.

3.   Descrizione del progetto

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato le raccomandazioni del segretario generale dell'ONU riguardo all'istituzione e al funzionamento del JIM e ha chiesto al segretario generale, in coordinamento con il direttore generale dell'OPCW, di avviare senza indugio le iniziative, le misure e le modalità necessarie per la rapida istituzione e piena operatività del JIM, compresa l'assunzione di personale imparziale e di esperienza, dotato delle capacità e competenze pertinenti per dare completa esecuzione alle responsabilità derivanti dalla UNSCR 2235 (2015).

Il JIM è guidato da un gruppo indipendente di tre membri (comitato di direzione), sostenuto da un organico di base composto di professionisti raggruppati in tre componenti. A questo proposito, a capo del JIM vi saranno un sottosegretario generale con competenza globale e due vice responsabili rispettivamente della componente politica e di quella investigativa.

La direzione del JIM è sostenuta da tre componenti. Un ufficio politico, con sede a New York, provvede all'analisi politica, alla consulenza legale, alle relazioni con i media e al supporto amministrativo. Un ufficio investigativo, con sede a L'Aia, provvede alle analisi mediche, chimiche, forensi e del materiale militare, nonché alle indagini e all'analisi delle informazioni. Un ufficio di sostegno alle operazioni, con sede a New York, fornisce appoggio alle componenti politica e investigativa.

L'organico di base del JIM, a eccezione del personale amministrativo, è finanziato dal bilancio ordinario. Il Consiglio di sicurezza ha deciso che il fabbisogno materiale e tecnico è finanziato attraverso contributi volontari. A tal fine, il segretario generale dell'ONU ha istituito un fondo fiduciario, che sarà amministrato conformemente al regolamento amministrativo e finanziario dell'ONU.

Ai sensi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU, rafforzando le competenze per far fronte alla sfida della proliferazione, l'Unione sostiene l'attuazione dell'UNSCR 2235 (2015), in particolare nei settori che possono avere un impatto rapido e visibile per l'istituzione del JIM e la sua capacità di raggiungere la piena operatività.

Essi comprendono un sostegno alle seguenti attività:

a)

portare a termine l'istallazione delle sedi di New York e dell'Aia del comitato direttivo e dei suoi uffici, rispettivamente, politico e investigativo, nonché dell'ufficio di sostegno alle operazioni, e procedere all'acquisto di mobili per ufficio e armadi provvisti di serratura per garantire la conservazione in condizioni di sicurezza delle informazioni e dei materiali ricevuti e/o prodotti dal JIM;

b)

sviluppare e attuare un sistema di gestione degli archivi all'interno di un solido regime di sicurezza delle informazioni da applicare a tutte le informazioni ottenute o prodotte dal JIM nello svolgimento delle sue attività; tale regime deve tener conto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza ritenute necessarie per la conservazione e l'uso di informazioni e materiali ricevuti e/o prodotti dal JIM;

c)

prepararsi per l'eventuale intervento nella Repubblica araba siriana degli investigatori del JIM se quest'ultimo lo ritiene necessario per le proprie indagini e accerta che vi siano ragionevoli motivi che sia giustificato l'accesso alla Siria, anche nelle zone che si trovano all'interno del territorio siriano ma esulano dal controllo della Repubblica araba siriana;

d)

acquistare attrezzature connesse alle comunicazioni e alla sicurezza e materiale per ufficio, per sostenere il JIM nell'attuazione del suo mandato. Esse comprendono le apparecchiature informatiche (un server dedicato, computer, computer portatili con docking station, uno stock supplementare di computer per una rete Intranet non collegata a Internet, distruggi documenti commerciali ecc.) necessarie per garantire l'attuazione del regime di sicurezza delle informazioni di cui alla lettera b).

Ulteriori competenze e attività devono essere finanziate mediante contributi volontari secondo l'emergere delle esigenze. Occorre ricorrere a consulenze di esperti ad hoc per brevi periodi, anche per favorire un rapido sviluppo del sistema di gestione dell'archivio e del regime di sicurezza delle informazioni di cui alla lettera b), nonché lo sviluppo di procedure operative standard.

3.   Durata

Il periodo stimato di attuazione per tali progetti è di 12 mesi.

4.   Agenzie esecutive

L'OPCW sarà incaricata dell'attuazione tecnica del progetto 1. Tale progetto dev'essere attuato dal personale dell'OPCW, da esperti e da contraenti.

L'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo, per conto del JIM OPCW-ONU, dev'essere incaricato dell'attuazione tecnica del progetto 2. Tale progetto dev'essere attuato dal personale del JIM, da consulenti e da contraenti.

L'ONU e l'OPCW svilupperanno le loro attività in cooperazione con i partner interessati, tra cui organizzazioni e agenzie internazionali, per garantire sinergie efficaci ed evitare sovrapposizioni.

5.   Visibilità dell'Unione

Le agenzie esecutive devono adottare tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione. Tali misure devono essere attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea.

6.   Relazioni

Le agenzie incaricate dell'attuazione devono redigere:

a)

relazioni periodiche sull'attuazione dei progetti in oggetto; e

b)

una relazione finale entro tre mesi dalla data di completamento delle pertinenti attività.

7.   Stima del costo totale dei progetti

La stima del costo totale dei progetti è di 4 586 096,00 EUR.


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/58


DECISIONE (PESC) 2015/2216 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Con sentenza del 18 settembre 2015 nella causa T-121/13, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(3)

È opportuno inserire nuovamente l'OPIC nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data di inserimento nell'elenco

«159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

No 234, Taleghani St, Teheran, Iran

L'OPIC fornisce un sostegno significativo al governo dell'Iran, fornendo risorse finanziarie e servizi finanziari per progetti di sviluppo di petrolio e gas a una serie di entità collegate al governo dell'Iran, ivi comprese filiali di società di proprietà statale (NIOC). Inoltre, l'OPIC possiede l'IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.) che è designata dall'UE per il fatto di fornire sostegno logistico al governo dell'Iran.

Il settore del petrolio e del gas costituisce una fonte importante di finanziamento per il governo dell'Iran ed esiste una potenziale connessione tra le entrate petrolifere iraniane derivanti dal suo settore energetico e il finanziamento di attività sensibili in termini di proliferazione dell'Iran.

L'amministratore delegato dell'OPIC è Naser Maleki, persona designata dalle Nazioni Unite per il fatto di essere capo del Shahid Hemat Industrial Group (SHIG) e anche funzionario del MODAFL (Ministero iraniano della difesa e del supporto logistico alle forze armate) incaricato della supervisione dei lavori relativi al programma di missili balistici Shahab 3 (missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio). SHIG è un'entità designata dalle Nazioni Unite per il fatto di essere sotto il controllo di Aerospaces Industries Organisation (AIO, che è un'entità designata dall'UE) ed essere coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Di conseguenza, l'OPIC è direttamente associata alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

1.12.2015»


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2217 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Libia e dal Marocco

[notificata con il numero C(2015) 8223]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(3)

L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare mediante prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.

(4)

In seguito alla comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia e Tunisia nel 2014, la decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione (3) ha stabilito misure di protezione volte a impedire l'introduzione di detta malattia nell'Unione.

(5)

In particolare, la decisione di esecuzione 2014/689/UE ha stabilito misure relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da Algeria, Libia e Tunisia. Poiché il Marocco è un potenziale paese di transito per i veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e che sono diretti nell'Unione, dette misure si applicavano anche ai veicoli e alle navi provenienti da tale paese. Tale decisione era applicabile fino al 1o ottobre 2015.

(6)

Il 2 novembre 2015 il Marocco ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo O, nella parte occidentale del suo territorio.

(7)

La presenza dell'afta epizootica in Marocco può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.

(8)

La situazione dell'afta epizootica in Libia rimane incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri dell'UE in questo paese.

(9)

La Libia e il Marocco sono inoltre potenziali paesi di transito per i veicoli per bestiame che ritornano da altri paesi africani e che sono diretti nell'Unione.

(10)

La situazione dell'afta epizootica in Libia e Marocco richiede pertanto l'adozione a livello dell'Unione di misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.

(11)

I veicoli e le navi utilizzati per il trasporto di animali vivi verso la Libia e il Marocco potrebbero essere contaminati con il virus dell'afta epizootica in tali paesi e quindi rappresentare un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.

(12)

La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.

(13)

È pertanto opportuno provvedere affinché tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Libia e Marocco siano adeguatamente puliti e disinfettati e affinché la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate in una dichiarazione che deve essere presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di ingresso nell'Unione.

(14)

L'operatore o il conducente dovrebbe provvedere affinché il certificato di pulizia e disinfezione di ogni veicolo o nave per bestiame che abbia trasportato animali vivi verso destinazioni in Libia e Marocco sia conservato per un periodo minimo di tre anni.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano o hanno trasportato mangime da o verso paesi in cui è presente l'infezione, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

(16)

Inoltre, sebbene le importazioni di animali vivi di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica non siano autorizzate da alcun paese in Africa, conformemente alla direttiva 2009/156/CE del Consiglio (4) è autorizzata l'importazione di talune categorie di equidi provenienti dal Marocco e conformemente alla decisione 2010/57/UE della Commissione (5) è consentito il transito nell'Unione di equidi provenienti da tale paese terzo e destinati a un altro paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti da tale paese terzo a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo dalla Libia e dal Marocco, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di ingresso nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico, sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.

3.   L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione controlla a vista i veicoli per bestiame provenienti dalla Libia e dal Marocco al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Libia e Marocco di animali vivi da caricare a bordo controlla a vista le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima di caricare a bordo gli animali.

3.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

4.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:

a)

dispone che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;

b)

nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di ingresso o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia:

i)

rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame; o

ii)

effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).

5.   L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime da o verso la Libia e il Marocco, e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 5

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del posto di ispezione frontaliero di entrata nell'Unione può sottoporre i veicoli che trasportano equidi provenienti dal Marocco destinati ad essere introdotti nell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE e, nel caso di transito, conformemente alla decisione 2010/57/UE, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione, del 29 settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 287 dell'1.10.2014, pag. 27).

(4)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(5)  Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9).


ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame proveniente dalla Libia e dal Marocco

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame … (1)

dichiara che:

il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo,] (2) la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico,

la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (3):

il prossimo carico di animali si svolgerà in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

Data

Luogo

Firma dell'operatore/del conducente

 

 

 

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)


(1)  Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

(2)  Cancellare se non pertinente.

(3)  Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.


ALLEGATO II

Modello di certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli/delle navi per bestiame provenienti dalla Libia e dal Marocco

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1.

i veicoli/le navi per bestiame con i numeri di immatricolazione/identificazione … (1) in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] (2), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico, erano adeguatamente puliti;

2.

le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2217 della Commissione (3) o in un'altra forma equivalente che comprende i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2217.

Data

Ora

Luogo

Autorità competente

Firma del funzionario (4)

 

 

 

 

 

Timbro:

Nome in stampatello:


(1)  Indicare i numeri di immatricolazione/identificazione dei veicoli/delle navi per bestiame.

(2)  Cancellare se non pertinente.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2217 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Libia e dal Marocco (GU L 314 del 1.12.2015, pag. 60).

(4)  Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.


1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/66


DECISIONE (UE) 2015/2218 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 novembre 2015

sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito del quadro stabilito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa dall'articolo 4 del regolamento medesimo, relativi a enti creditizi stabilti negli Stati membri partecipanti o alle succursali stabilite in Stati membri partecipanti da parte di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

(2)

Al fine di perseguire gli obiettivi dell'unione bancaria a seguito della conclusione del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2012, secondo cui il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione, è opportuno istituire un quadro giuridico armonizzato nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

(3)

Il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2) istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate. In particolare la parte III, Titolo 2, detta disposizioni generali relative alle garanzie procedurali per l'adozione di decisioni in materia di vigilanza della BCE.

(4)

Il quadro sulla vigilanza prudenziale stabilito dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) richiede che gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Qualsiasi criterio utilizzato a tale scopo deve assicurare che l'identificazione del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente rifletta il livello di rischio delle differenti attività all'interno dell'ente.

(5)

La BCE ha il compito di assicurare, nell'ambito del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione (4), che gli enti soggetti alla sua diretta vigilanza applichino le norme sull'identificazione del personale avente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente in una maniera coerente che salvaguardi la correttezza di tale identificazione. La presente decisione stabilisce, pertanto, una procedura in relazione all'applicazione dei criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la notifica e per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o talune categorie di membri del personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «ente creditizio vigilato» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), o un gruppo vigilato significativo come definito all'articolo 2, paragrafo 22, del medesimo regolamento;

2)

«decisione di vigilanza della BCE» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

3)

per «personale identificato» si intendono tutti i membri del personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 604/2014, su base individuale, sub-consolidata o consolidata, come definite nei punti 48) e 49) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 3

Informazioni generali da fornire alla BCE

1.   La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere le seguenti informazioni relative alla fine dell'esercizio finanziario precedente e all'esercizio finanziario in corso:

a)

la data di riferimento;

b)

il codice identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier, LEI) dell'ente creditizio vigilato;

c)

il numero dei dipendenti equivalenti a tempo pieno;

d)

il numero dei membri del personale identificato;

e)

il numero dei membri del personale identificato in base ai criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;

f)

il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base ai criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, unitamente all'indicazione della categoria, tra quelle specificate nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c) del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, alla quale appartiene ciascun membro del personale identificato;

g)

il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base a criteri ulteriori stabiliti dall'ente creditizio vigilato.

2.   La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere le seguenti informazioni per ciascun membro del personale per il quale si richiede l'esclusione:

a)

nome del membro del personale, ente di appartenenza, unità operativa/aziendale, dipartimento, funzione e linea di segnalazione gerarchica, unitamente al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno sottoposti alla direzione del membro del personale;

b)

appartenenza o meno del membro del personale a una funzione di assunzione dei rischi o di controllo dei rischi e, in caso affermativo, la soglia in milioni di euro di posizioni di rischio che è consentito a tale funzione di assumere;

c)

appartenenza o meno del membro del personale a comitati e, in caso affermativo, il nome del comitato, il suo livello nella linea di segnalazione gerarchica e il suo grado di potere di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di percentuale del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);

d)

l'ammontare totale della remunerazione in euro e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione attribuita al membro del personale nel precedente esercizio finanziario;

e)

i principali indicatori di performance per la componente variabile della remunerazione del membro del personale;

f)

i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale identificato [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014];

g)

i criteri in base ai quali l'esclusione del membro del personale è richiesta [articolo 4, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014].

3.   La notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e la richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento devono contenere la relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale identificato e sui suoi risultati, che riguardi anche le esclusioni richieste.

Articolo 4

Documentazione richiesta per dimostrare che un'unità operativa/aziendale non è rilevante

1.   Nell'effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali in unità operative/aziendali che non sono unità operative rilevanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;

b)

un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;

c)

una descrizione dettagliata dell'allocazione del capitale interno all'unità operativa/aziendale interessata ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;

d)

un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte le unità operative/aziendali, in conformità all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;

e)

una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, sebbene il membro del personale eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante;

f)

una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

2.   Qualora la definizione delle unità operative/aziendali all'interno dell'ente creditizio vigilato sia cambiata nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, l'ente creditizio vigilato fornisce le ragioni di tale modifica.

3.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.

Articolo 5

Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante

1.   Nell'effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;

b)

un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;

c)

una descrizione dettagliata dei criteri oggettivi stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio;

d)

una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante;

e)

una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria del personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

2.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.

Articolo 6

Documentazione supplementare a supporto delle richieste relative a membri del personale cui è attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR

1.   Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, per un membro del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel precedente esercizio finanziario, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare le circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:

a)

una descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali legate all'attività professionale del membro del personale interessato e il loro impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato. Una situazione altamente competitiva non può essere considerata come una circostanza eccezionale;

b)

una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata alla remunerazione del membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1 000 000 di EUR, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato.

2.   La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.

Articolo 7

Periodo per l'effettuazione delle notifiche

1.   Le notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sono effettuate senza indugio e comunque al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario. La determinazione di esclusione da parte di un ente creditizio vigilato, usata come base per la notifica, è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario che segue l'anno in cui la notifica è stata effettuata.

2.   Per i membri del personale che erano stati oggetto di notifica di esclusione nel precedente periodo di presentazione, non è necessaria una nuova notifica, a condizione che il criterio utilizzato per la determinazione sia ancora applicabile.

3.   In caso di membro del personale che sia oggetto di notifica per la prima volta, la determinazione si applica sia alla sua prestazione nel corso dell'esercizio finanziario in cui la notifica è effettuata che alla sua prestazione durante l'esercizio finanziario seguente. La presente disposizione si applica solamente alle notifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 8

Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva

Le richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sono presentate senza indugio e comunque al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario.

Articolo 9

Valutazione della BCE

1.   Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e delle richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la BCE valuta:

a)

la completezza della documentazione;

b)

le basi sulle quali l'ente creditizio vigilato ha determinato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, soddisfi una delle condizioni stabilite nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;

c)

se il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante attraverso le attività professionali esercitate, verificando:

i)

se l'ente creditizio vigilato abbia applicato criteri oggettivi che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di performance rilevanti che altrimenti utilizza per identificare, gestire e sorvegliare i rischi, conformemente all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE;

ii)

se l'ente creditizio vigilato abbia comparato i compiti e i poteri del membro del personale, o della categoria di personale cui questo appartiene, e il loro impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato, con l'impatto delle attività professionali dei membri del personale identificato attraverso i criteri qualitativi stabiliti nell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014;

d)

rispetto alle richieste di approvazione preventiva per i membri del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR, se ricorrano circostanze eccezionali. In tali casi, la BCE informa l'Autorità bancaria europea dei risultati della sua valutazione iniziale prima di adottare qualsiasi decisione.

2.   Nel caso di richiesta di approvazione preventiva presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la BCE emette una decisione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.

3.   Nel caso di notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, laddove la valutazione indichi che i requisiti stabiliti nella presente decisione e nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 non siano soddisfatti, la BCE ne dà notifica all'ente creditizio vigilato entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa. L'ente creditizio vigilato non applica l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014. In mancanza di notifica da parte della BCE ai sensi della prima frase del presente paragrafo, si considera che l'ente creditizio vigilato sia in una situazione di conformità rispetto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e ai requisiti in esso stabiliti.

Articolo 10

Durata dell'approvazione preventiva concessa

1.   L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.

2.   Nel caso di prima richiesta per un membro del personale interessato, l'approvazione è concessa per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato, nonché per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo. La presente disposizione è applicabile unicamente in riferimento alle richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.   La presente decisione si applica all'effettuazione di notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o alle richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

2.   In via di eccezione, la presentazione di notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o di richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento, basate su informazioni relative al 2014, deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2015.

3.   Le approvazioni concesse dalla BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sulla base delle presenti disposizioni transitorie si applicano alla prestazione del membro del personale durante gli esercizi finanziari del 2015 e del 2016.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 novembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


Rettifiche

1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/72


Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302 del 19 novembre 2015 )

A pagina 17, articolo 2:

anziché:

«Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi a quanto prodotto prima dell'8 dicembre 2015.»,

leggi:

«Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi a quanto prodotto prima dell'8 giugno 2016.»


  翻译: