ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
5 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/145 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che adotta il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/148 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8 ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/149 della Commissione, del 4 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179 della Commissione, del 25 novembre 2015, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 309 del 26.11.2015 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/145 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che adotta il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 dispone che la Commissione adotti il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri per svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, conformemente a quanto disposto all'articolo 8. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico.

(2)

Le autorizzazioni possono altresì essere rilasciate dagli Stati membri, in casi eccezionali e per motivi di interesse generale imperativo, per svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, tali autorizzazioni devono essere rilasciate a norma dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. Di conseguenza, ai fini di entrambi gli articoli 8 e 9, è obbligatorio usare lo stesso formato per il documento che funge da prova per le autorizzazioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.


ALLEGATO

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Istruzioni per compilare il documento

Il documento deve essere compilato dall'autorità competente per rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Il documento dev'essere firmato, timbrato e datato.

Compilare il documento in stampatello. Per selezionare un'opzione, segnare o contrassegnare la casella ☐. Annullare o sbarrare chiaramente opzioni o interi riquadri numerati non pertinenti.

Riquadro 1.

Indicare nome, recapito, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dell'istituto cui è stata rilasciata l'autorizzazione e/o del referente presso tale istituto.

Riquadro 2.

Indicare il numero di identificazione dell'autorizzazione. Questo numero inizia con il codice ISO (ISO 3166 alpha-2) composto da due caratteri alfabetici per lo Stato che rilascia l'autorizzazione, fatta eccezione per la Grecia e il Regno Unito, per i quali si usano le sigle EL e UK. Il numero di identificazione è unico ai fini del sistema di autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Riquadro 3.

Indicare nome, recapito, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dello speditore o dell'esportatore, se pertinente.

Riquadro 4.

Indicare la data di rilascio dell'autorizzazione.

Riquadro 5.

Indicare il periodo di validità (data d'inizio, data di fine) dell'autorizzazione, se pertinente.

Riquadro 6.

Indicare nome, recapito, paese, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del destinatario o dell'importatore, se pertinente.

Riquadro 7.

Indicare il nome dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione.

Riquadro 8.

Descrivere la partita o lo stock di esemplari inserendo le informazioni richieste nei riquadri da 8a a 8f:

Riquadro 8a.

Si tratta del nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Riquadro 8b.

Si tratta del nome comune della specie esotica invasiva per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Riquadro 8c.

Si tratta dei codici della nomenclatura combinata (NC) quali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

Riquadro 8d.

Descrizione della partita della partita o dello stock nonché degli esemplari contenuti.

Riquadro 8e.

Massa netta totale della partita (o dello stock), in kg. Può essere omessa se le informazioni sono riportate nel riquadro 8f.

Riquadro 8f.

Numero di esemplari nella partita. Può essere usato se il dato è quantificabile in unità distinte. Può essere omesso se le informazioni sono riportate nel riquadro 8e.

Riquadro 9.

Indicare per quale delle restrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1143/2014 è stata concessa l'autorizzazione.

Riquadro 10.

Indicare lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Riquadro 11.

Indicare le sezioni pertinenti dell'autorizzazione che descrivono le condizioni alle quali sono state autorizzate le attività, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Riquadro 12.

Indicare le sezioni pertinenti dell'autorizzazione che descrivono le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione. Da compilare solo se l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un'autorizzazione della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Riquadro 13.

Indicare il nome del responsabile dell'autorizzazione dell'autorità competente che compila il documento.

Riquadro 14.

Firma del responsabile dell'autorizzazione dell'autorità competente che compila il documento.

Riquadro 15.

Timbro ufficiale dell'autorità competente e data alla quale il documento è stato compilato.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'iscrizione della lambda-cialotrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4).

(3)

I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha presentata il 28 febbraio 2013 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

L'11 marzo 2015 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione la versione riveduta delle sue conclusioni del 23 aprile 2014 (5) sulla possibilità che la lambda-cialotrina soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per la lambda-cialotrina al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della lambda-cialotrina si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come insetticida.

(9)

La Commissione ritiene tuttavia che la lambda-cialotrina sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) è significativamente inferiore a quello della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del gruppo degli insetticidi. La lambda-cialotrina è inoltre una sostanza bioaccumulabile e tossica in conformità dell'allegato II, punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in quanto il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione, senza effetti osservati a lungo termine, negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. La lambda-cialotrina soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche occorre introdurre determinate condizioni. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(11)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione.

(12)

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1855 della Commissione (6) ha prorogato la scadenza per la lambda-cialotrina al 30 giugno 2016 per consentire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o aprile 2016.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5)  The EFSA Journal 2014; 12(5):3677. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Lambda-cialotrina

N. CAS 91465-08-6

N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

(R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil])-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato o (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

900 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda-cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

b)

ai metaboliti potenzialmente creati nei prodotti trasformati;

c)

al rischio per gli organismi acquatici, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.

un riesame sistematico per valutare gli elementi di prova disponibili riguardo ai possibili effetti sullo sperma derivanti dall'esposizione alla lambda-cialotrina sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010);

2.

le informazioni tossicologiche per valutare il profilo tossicologico dei metaboliti V (PBA) e XXIII [PBA(OH)].

I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A la voce 12 relativa alla lambda-cialotrina è soppressa;

2)

nella parte E è aggiunta la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«5

Lambda-cialotrina

N. CAS 91465-08-6

N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

(R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil])-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato o (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

900 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda-cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

b)

ai metaboliti potenzialmente creati nei prodotti trasformati;

c)

al rischio per gli organismi acquatici, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.

un riesame sistematico per valutare gli elementi di prova disponibili riguardo ai possibili effetti sullo sperma derivanti dall'esposizione alla lambda-cialotrina sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010);

2.

le informazioni tossicologiche per valutare il profilo tossicologico dei metaboliti V (PBA) e XXIII [PBA(OH)].

I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/147 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'iprovalicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4) entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 2 settembre 2013 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrarle alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

Il 14 aprile 2015 (5) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che l'iprovalicarb soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 ottobre 2015 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per l'iprovalicarb al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

Con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano rispettati.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'iprovalicarb.

(9)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione dell'iprovalicarb si basa su un numero limitato di usi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come fungicida. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (6) ha prorogato la data di scadenza dell'iprovalicarb per consentire che il processo di rinnovo sia completato prima della scadenza della sua approvazione. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione di rinnovo prima della proroga della data di scadenza, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o aprile 2016.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(3):4060. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (2)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Iprovalicarb

n. CAS 140923-17-7

n. CIPAC 620

isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate

≥ 950 g/kg

Impurità:

Toluene: non più di 3 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo PMPA (1) quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni con tipi di terreno a scarso contenuto di argilla,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori,

alla tutela degli organismi acquatici in caso di prodotti formulati contenenti altre sostanze attive.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita nel suolo PMPA. Tali informazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2016.


(1)  p-metil-fenetilammina

(2)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla parte A, la voce 30 sull'iprovalicarb è soppressa;

2)

alla parte B, è inserita la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (2)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«96

Iprovalicarb

n. CAS 140923-17-7

n. CIPAC 620

isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate

≥ 950 g/kg

Impurità:

Toluene: non più di 3 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo PMPA (1) quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni con tipi di terreno a scarso contenuto di argilla,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori,

alla tutela degli organismi acquatici in caso di prodotti formulati contenenti altre sostanze attive.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita nel suolo PMPA. Tali informazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2016.


(1)  p-metil-fenetilammina»

(2)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/148 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio (1), del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, da tutto il suo territorio.

(4)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)

Il 15 gennaio 2016 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N8 in un'azienda nello Stato dell'Indiana, che non può pertanto essere più considerato indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dallo Stato dell'Indiana e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)

Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che, per coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione, dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione dalla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dopo la voce relativa allo Stato dell'Indiana degli Stati Uniti è aggiunto il testo seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.21.1

Stato dell'Indiana

WGM

VIII

P2

15.1.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

P2

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

A

 

S3, ST1»


(1)  I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)  Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.


5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/149 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

162,9

IL

236,2

MA

87,0

TN

85,0

TR

102,6

ZZ

134,7

0707 00 05

MA

85,6

TR

170,9

ZZ

128,3

0709 93 10

MA

42,1

TR

157,3

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,3

MA

59,5

TN

45,8

TR

51,3

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

131,8

MA

79,3

TR

102,3

ZZ

104,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

72,6

IL

136,7

MA

127,1

TR

56,3

ZZ

98,2

0805 50 10

TR

73,8

ZZ

73,8

0808 10 80

CL

88,0

US

161,8

ZZ

124,9

0808 30 90

CL

224,0

CN

69,1

TR

145,6

ZA

116,6

ZZ

138,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/22


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179 della Commissione, del 25 novembre 2015, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 309 del 26 novembre 2015 )

Pagina 7, articolo 1:

anziché

«…spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Daechang Steel Co. Ltd. …»

leggasi

«…spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Daechang Steel Co. Ltd. (Codice addizionale TARIC C057) …».


  翻译: