ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 58

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
4 marzo 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/302 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/303 della Commissione, dal 1o marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane Toscano (DOP)]

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza gentamicina ( 1 )

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/307 della Commissione, del 3 marzo 2016, recante duecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

45

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/308 della Commissione, del 3 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione

50

 

*

Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

55

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 133 del 6.5.2014 )

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/300 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 2016

che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 243 e l'articolo 286, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare gli stipendi, le indennità e le pensioni dei titolari di alte cariche dell'UE («titolari di cariche») — compresi il presidente del Consiglio europeo (1), il presidente e i membri della Commissione (2), l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (3), i presidenti, i giudici, gli avvocati generali e i cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea (4), il presidente e i membri della Corte dei conti (5) e il segretario generale del Consiglio (6) — nonché tutte le indennità sostitutive della retribuzione.

(2)

È opportuno che il trattamento economico e gli altri benefici dei titolari di cariche rispecchino le loro elevate responsabilità; tale trattamento economico e tali altri benefici possono pertanto differire da quelli indicati nello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto»).

(3)

Alcuni adeguamenti dell'attuale trattamento economico e degli altri benefici dei titolari di cariche sono tuttavia necessari al fine di rispecchiare gli sviluppi istituzionali dell'Unione e di modernizzare la struttura del trattamento economico, in particolare tenendo conto, ove necessario, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («statuto»). Alla luce delle riforme dello statuto, è necessario apportare varie modifiche al regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom. Analogamente, per tenere conto di tali riforme, occorre altresì aggiornare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 (8). In considerazione dell'elevato numero di modifiche sostanziali apportate sia al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 sia al regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, che disciplinano il trattamento economico dei titolari di varie cariche, è opportuno fondere i due regolamenti a fini di chiarezza, trasparenza e buona prassi legislativa.

(4)

Al fine di garantire un equilibrio tra i membri del personale dell'UE e i titolari di cariche per quanto riguarda il trattamento economico, è opportuno includere misure volte ad adeguare il trattamento dei titolari di cariche con quello dei membri del personale dell'UE nelle situazioni in cui questi ultimi abbiano beneficiato di una struttura attualizzata del trattamento economico, ad esempio per quanto riguarda l'aggiornamento automatico delle indennità e la possibilità di iscriversi al regime comune di assicurazione contro le malattie, anche dopo la cessazione di un mandato.

(5)

È inoltre opportuno adeguare l'aliquota di rendimento annuale e allineare l'età pensionabile alle modifiche dello statuto e all'aliquota di rendimento applicabile da determinare in funzione di quest'ultimo, al fine di garantire l'adeguamento automatico in relazione alle future modifiche dello statuto.

(6)

Altre modifiche dovrebbero garantire che la durata del diritto all'indennità transitoria mensile degli ex titolari di cariche corrisponda direttamente al periodo di servizio. Tale durata non dovrebbe tuttavia essere inferiore a sei mesi o superiore a due anni, fermo restando che l'indennità transitoria per i titolari di cariche mira a garantire un certo livello di sicurezza finanziaria per un periodo limitato immediatamente successivo al loro mandato, fino all'ottenimento della successiva occupazione retribuita con un livello di retribuzione analogo o di un'altra fonte di reddito, quale la pensione.

(7)

È altresì opportuno allineare le indennità e il rimborso delle spese dovuti al momento dell'entrata in servizio e della cessazione dalle funzioni a quelli corrisposti ai funzionari e agli altri agenti ai sensi dello statuto, prevedendo nel contempo una certa flessibilità laddove necessario, in particolare qualora il rimborso delle spese di trasloco tenga conto delle funzioni rappresentative dei titolari di cariche.

(8)

È necessario allineare le condizioni relative all'assicurazione contro le malattie per i titolari di cariche o per gli ex titolari di cariche alle condizioni assicurative applicabili ai funzionari e agli altri agenti ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto.

(9)

Per gli stessi motivi, poiché le norme stabilite dal presente regolamento dovrebbero sostituire quelle di cui al regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 e alle decisioni 2009/909/UE, 2009/910/UE e 2009/912/UE, ad eccezione dell'articolo 5, detti atti dovrebbero essere abrogati, fermo restando che continueranno ad applicarsi a tutti i titolari di cariche cui si applicano uno o più di essi e i cui mandati sono in corso il giorno di entrata in vigore del presente regolamento o si sono conclusi prima di tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti titolari di alte cariche dell'UE («titolari di cariche»):

a)

il presidente del Consiglio europeo;

b)

il presidente e i membri della Commissione europea, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

c)

il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea, compresi quelli del Tribunale e dei tribunali specializzati;

d)

il segretario generale del Consiglio;

e)

il presidente e i membri della Corte dei conti.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i titolari di cariche pubbliche nominati o rinominati a una carica con effetto successivamente al 4 marzo 2016.

3.   Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto. Tuttavia, il partner non sposato di un titolare di una carica o di un ex titolare di una carica è equiparato al coniuge di tale titolare nell'ambito del regime di assicurazione contro le malattie purché siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo.

CAPO II

RETRIBUZIONE

Articolo 2

Stipendi

A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a uno stipendio base pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto:

Stipendio

Istituzione

Presidente

Vicepresidente

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Membro

Cancelliere

Segretario generale

Consiglio europeo

138 %

 

 

 

 

 

Consiglio

 

 

 

 

 

100 %

Commissione europea

138 %

125 %

130 %

112,5 %

 

 

Corte di giustizia

138 %

125 %

 

112,5 %

101 %

 

Tribunale

112,5 %

108 %

 

104 %

95 %

 

Tribunali specializzati

104 %

 

 

100 %

90 %

 

Corte dei conti

115 %

 

 

108 %

 

 

Articolo 3

Imposta a profitto dell'Unione — Prelievo di solidarietà

1.   Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (9) si applica ai titolari di cariche.

2.   Ai titolari di cariche si applica mutatis mutandis l'articolo 66 bis dello statuto.

CAPO III

INDENNITÀ

Articolo 4

Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione — Spese di trasloco e di viaggio

I titolari di cariche hanno diritto:

a)

a un'indennità di prima sistemazione al momento dell'entrata in funzione, prevista dall'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto, che si applica mutatis mutandis;

b)

a un'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dalle funzioni, prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, che si applica mutatis mutandis;

c)

al rimborso delle spese di viaggio sostenute per se stessi e per i membri della loro famiglia;

nonché

d)

al rimborso delle spese di trasloco degli effetti e dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti quali furto, danni e incendio, entro i limiti del massimale previsto per i funzionari dell'istituzione presso cui i titolari di cariche sono nominati, ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto. Dietro presentazione delle fatture, le istituzioni possono prevedere deroghe per il rimborso delle spese di trasloco effettive, che non possono in alcun caso superare di oltre il 50 % il massimale previsto dalle istituzioni corrispondenti per il proprio personale.

In caso di rinnovo del mandato, i titolari di cariche non hanno diritto ad alcuna delle indennità previste dal presente articolo. Altrettanto avviene qualora siano nominati titolari di cariche o membri eletti di un'altra istituzione dell'Unione la cui sede si trovi nella stessa città dove essi erano precedentemente tenuti a risiedere, in ragione del proprio incarico, e sempreché prima della nuova nomina o elezione non abbiano proceduto ad una nuova sistemazione.

Articolo 5

Indennità di residenza

A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a un'indennità di residenza pari al 15 % del loro stipendio base.

Articolo 6

Assegni familiari

A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto ad assegni familiari fissati in analogia all'articolo 67 dello statuto e agli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.

Articolo 7

Indennità di rappresentanza

I titolari di cariche percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza, in euro, pari a:

Istituzione

Presidente

Vicepresidente

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Membro

Cancelliere

Consiglio europeo

1 418,07

 

 

 

 

Commissione europea

1 418,07

911,38

911,38

607,71

 

Corte di giustizia

1 418,07

911,38

 

607,71

554,17

Tribunale

607,71

573,98

 

554,17

471,37

Tribunali specializzati

554

 

 

500

400

Articolo 8

Indennità di funzione

Oltre alle indennità di cui agli articoli da 4 a 7, i presidenti di sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea e il primo avvocato generale percepiscono, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione mensile, in euro, come indicato nella seguente tabella:

Indennità di funzione

Corte di giustizia

Tribunale

Tribunali specializzati

Presidenti di sezione e primo avvocato generale

Presidenti di sezione

Presidenti di sezione

810,74

739,47

500

Articolo 9

Spese di missione

I titolari di cariche che, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono spostarsi fuori dalla sede della loro istituzione beneficiano:

a)

del rimborso delle spese di viaggio;

b)

del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa);

c)

di un'indennità di missione giornaliera, per giornata intera di trasferta, pari al 105 % dell'indennità giornaliera prevista nello statuto.

Articolo 10

Indennità transitoria

1.   A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, al titolare di una carica è versata un'indennità transitoria mensile. Il diritto all'indennità transitoria mensile ha una durata pari al periodo di servizio. Tuttavia, tale durata non può essere inferiore a sei mesi o superiore a due anni.

L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dello stipendio base che il titolare di una carica percepiva alla cessazione dalle funzioni, come segue:

40 % se il periodo di servizio è inferiore o pari a due anni,

45 % se detto periodo è superiore a due anni ma inferiore o pari a tre anni,

50 % se detto periodo è superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni,

55 % se detto periodo è superiore a cinque anni ma inferiore o pari a dieci anni,

60 % se detto periodo è superiore a dieci anni ma inferiore o pari a quindici anni,

65 % se detto periodo è superiore a quindici anni.

2.   Il diritto all'indennità transitoria cessa se l'ex titolare di una carica è rinominato a una nuova carica nelle istituzioni dell'Unione, se è eletto al Parlamento europeo, se raggiunge l'età pensionabile di cui all'articolo 11 o in caso di decesso. In caso di nuova carica o di elezione al Parlamento europeo, tale indennità è corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento è effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

3.   Se durante il periodo in cui hanno diritto all'indennità transitoria mensile gli ex titolari di cariche interessati esercitano un'attività retribuita, la retribuzione mensile lorda (vale a dire prima della deduzione delle imposte) che percepiscono nelle nuove funzioni è dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima della deduzione delle imposte, che gli interessati percepivano nell'esercizio delle funzioni di titolari di cariche a norma degli articoli 2, 5 e 6. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni devono essere conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

4.   All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella loro situazione economica, gli ex titolari di cariche indirizzano al presidente dell'istituzione a cui appartenevano una dichiarazione relativa a tutti gli elementi di retribuzione di origine professionale che percepiscono, esclusi quelli derivanti da rimborsi spese.

Tale dichiarazione, che è resa sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che sono contenute nella dichiarazione non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, né essere comunicate a terzi.

Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legittimamente cumulati dagli ex titolari di cariche nell'esercizio delle funzioni di titolari di cariche.

5.   Gli ex titolari di cariche che hanno diritto all'indennità transitoria beneficiano anche degli assegni familiari previsti all'articolo 6 se soddisfano le condizioni di cui a tale articolo.

CAPO IV

PENSIONI

Articolo 11

Età pensionabile

1.   Successivamente alla cessazione dalle funzioni, gli ex titolari di cariche hanno diritto a una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età pensionabile definita dall'articolo 77 dello statuto, che si applica mutatis mutandis.

2.   Tuttavia, gli ex titolari di cariche possono chiedere il godimento della pensione al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età di cui al paragrafo 1. In tale caso, al momento della richiesta si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:

Tra 6 e 4 anni prima

0,70

Tra meno di 4 e 3 anni prima

0,75

Tra meno di 3 e 2 anni prima

0,80

Tra meno di 2 e 1 anni prima

0,87

Meno di 1 anno prima

0,95

Articolo 12

Pensione

L'articolo 77, secondo comma, prima frase, dello statuto, si applica mutatis mutandis. La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al doppio dell'aliquota di cui all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, applicata all'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare.

Quando i titolari di cariche interessati hanno svolto varie funzioni nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è direttamente proporzionale al periodo trascorso rispettivamente nell'esercizio di ogni funzione.

Articolo 13

Copertura di bilancio

Il pagamento delle prestazioni nell'ambito del regime pensionistico previsto dal presente regolamento è a carico del bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di tali spese.

CAPO V

DISPOSIZIONI SOCIALI

Articolo 14

Invalidità

I titolari di cariche colpiti da invalidità considerata totale, che li ponga nell'incapacità di esercitare le loro funzioni e che, per tale motivo, diano le dimissioni o siano dichiarati dimissionari d'ufficio, beneficiano, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:

a)

se l'invalidità è riconosciuta come permanente, una pensione vitalizia, calcolata ai sensi dell'articolo 12, con un minimo del 30 % dell'ultimo stipendio base percepito. Hanno diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da un'invalidità insorta, o da una malattia contratta, nell'esercizio delle loro funzioni;

b)

se l'invalidità è temporanea, per la durata della disabilità, a una rendita pari al 60 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'invalidità sia insorta, o la malattia sia stata contratta, nell'esercizio delle funzioni, e al 30 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata ai sensi dell'articolo 12, quando il beneficiario di tale rendita abbia raggiunto l'età pensionabile definita all'articolo 11 o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.

Articolo 15

Assicurazione contro le malattie e di altro tipo, e prestazioni

1.   Ai titolari di cariche si applicano mutatis mutandis gli articoli 72 e 73 dello statuto. I titolari di cariche che hanno diritto alle prestazioni di cui all'articolo 72 dello statuto sono tenuti a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui possono pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per loro stessi o per le persone assicurate per il loro tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Unione.

2.   Gli ex titolari di cariche che beneficiano del regime pensionistico previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 10 del presente regolamento o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 14 del presente regolamento possono chiedere che si applichi anche a loro la copertura di cui all'articolo 72 dello statuto, come definita nel paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli ex titolari di cariche che non beneficiano del regime pensionistico previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 10 del presente regolamento o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 14 del presente regolamento possono chiedere di beneficiare della copertura di cui all'articolo 72 dello statuto, come definita nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività retribuita. In tal caso, è posta a loro carico la totalità dei contributi necessari alla copertura. Tali contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare dell'indennità transitoria mensile di cui all'articolo 10 del presente regolamento, tenendo debitamente conto delle successive attualizzazioni di tale ammontare.

4.   Gli articoli 74 e 75 dello statuto, che prevedono, tra l'altro, prestazioni per le nascite e in caso di decesso, si applicano mutatis mutandis ai titolari di cariche.

Articolo 16

Decesso in servizio

Qualora il titolare di una carica deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il titolare di una carica avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 5 e 6.

Articolo 17

Surrogazione

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, l'Unione è, nei limiti delle obbligazioni che le incombono ai sensi del presente regime pensionistico, surrogata di pieno diritto al titolare di una carica o agli aventi diritto, nell'azione contro il terzo responsabile.

Articolo 18

Pensione di riversibilità

1.   Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso del titolare o dell'ex titolare di una carica che abbia maturato diritti alla pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di riversibilità.

Tale pensione è pari a una percentuale della pensione maturata a norma dell'articolo 12 dal titolare di una carica al giorno del suo decesso, vale a dire:

Per il coniuge superstite

60 %

Per ciascun orfano di uno dei genitori

10 %

Per ciascun orfano di entrambi i genitori

20 %

Tuttavia, se i titolari di cariche decedono in corso di mandato:

la pensione di riversibilità per il coniuge superstite è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso,

la pensione di riversibilità del primo orfano di entrambi i genitori non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di entrambi i genitori, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti uguali tra tali orfani.

2.   Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del titolare o dell'ex titolare di una carica sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali di cui al paragrafo 1.

3.   Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 16, il godimento di tali pensioni non decorre sino al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

4.   In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre, il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione scolastica o professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o invalidità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

5.   Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla persona che abbia sposato un ex titolare di una carica che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti alla pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex titolare di una carica avvenga dopo cinque anni di matrimonio.

6.   Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. Esso beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.

7.   Nel caso in cui coesistano un coniuge superstite e orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione totale è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto.

8.   Il coniuge superstite e i figli a carico del titolare di una carica beneficiano del regime previsto dallo statuto per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia.

Sono tenuti a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui possono pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per loro stessi o per le persone assicurate per il loro tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Unione.

CAPO VI

ATTUALIZZAZIONI E METODI DI CALCOLO

Articolo 19

Attualizzazione delle prestazioni e delle pensioni e rendite

Le indennità di cui agli articoli 7 e 8 e le prestazioni pensionistiche di cui agli articoli 12, 14 e 18 del presente regolamento sono attualizzate sulla base del valore dell'attualizzazione risultante dall'applicazione dell'articolo 65 dello statuto e dell'allegato XI, che si applicano mutatis mutandis.

Tali disposizioni si applicano alle prestazioni pensionistiche dei titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data.

Articolo 20

Coefficienti correttori

Agli stipendi base di cui all'articolo 2, alle indennità di cui all'articolo 5, nonché agli assegni familiari di cui all'articolo 6 del presente regolamento è applicato, se del caso, il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 64 dello statuto.

Articolo 21

Non cumulabilità

L'indennità transitoria prevista dall'articolo 10, la pensione prevista dall'articolo 12, le pensioni e rendite previste dall'articolo 14 non possono essere cumulate. Al titolare di una carica che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più tra tali disposizioni è applicata solamente la disposizione più favorevole. Tuttavia, quando il titolare di una carica raggiunge l'età pensionabile di cui all'articolo 11, il diritto all'indennità transitoria cessa.

CAPO VII

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 22

Luogo ed esecuzione del pagamento

1.   Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 15 e 16 sono versate nel paese in cui i titolari di cariche svolgono le proprie funzioni e nella relativa valuta o, su loro richiesta, in euro su un conto bancario nell'Unione.

2.   L'articolo 17, paragrafi da 2 a 4, dell'allegato VII dello statuto, si applica mutatis mutandis ai titolari di cariche.

3.   Alle somme dovute a norma degli articoli 10, 12, 14 e 18 non si applica alcun coefficiente correttore. Agli interessati residenti all'interno dell'Unione tali somme sono pagate in euro su un conto bancario nell'Unione.

Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione, la pensione è pagata in euro su un conto bancario nell'Unione o nel paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Interdizione

In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, i titolari di cariche possono decadere di conseguenza da ogni diritto all'indennità transitoria o alla pensione, senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai loro aventi diritto.

Articolo 24

Clausola di partecipazione — Disposizioni transitorie

1.   Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, i titolari di cariche che esercitano le proprie funzioni prima del 4 marzo 2016, nonché gli ex titolari che hanno esercitato le proprie funzioni prima di tale data, possono chiedere l'applicazione dell'articolo 15. La richiesta deve essere presentata entro il termine di sei mesi a decorrere dal 4 marzo 2016.

2.   Gli articoli 20, 24, 25 e l'articolo 24 bis, prima frase, dell'allegato XIII dello statuto, si applicano mutatis mutandis ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 10, 11, 12, 14 e 18 del presente regolamento. Per la data del 1o gennaio 2014 di cui all'allegato XIII, articolo 24 bis, dello statuto, si intende tuttavia la data del 4 marzo 2016.

Articolo 25

Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore

1.   Sono abrogati i seguenti atti, fermo restando che continueranno ad applicarsi a tutti i titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data:

a)

regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom;

b)

regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77;

c)

decisione 2009/909/UE;

d)

decisione 2009/910/UE;

e)

decisione 2009/912/UE, fatta eccezione per l'articolo 5.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

3.   Sono abrogati i regolamenti n. 63 (CEE) (10) e n. 14 (CECA) (11) del Consiglio, la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 22 maggio 1962 (12) e il regolamento n. 62 (CEE), n. 13 (CEEA) (13) dei Consigli, eccezion fatta per i rispettivi articoli 20.

4.   Resta in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 13 e 14 ottobre 1958.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

H.G.J. KAMP


(1)  Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

(2)  Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

(4)  Cfr. la precedente nota 2.

(5)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

(6)  Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(8)  Cfr. la precedente nota 5.

(9)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

(10)  Regolamento n. 63 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1724/62).

(11)  Regolamento n. 14 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1730/62).

(12)  Decisione relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri dell'Alta Autorità (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1734/62).

(13)  Regolamento n. 62/CEE, n. 13/CEEA relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia (GU 62 del 19.7.1962, pag. 1713/62).


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/301 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 15, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/71/CE ha armonizzato i requisiti da rispettare nella redazione, approvazione e diffusione dei prospetti. Ai fini di un'armonizzazione coerente e in considerazione dell'evoluzione tecnica sui mercati finanziari, è necessario precisare tali requisiti, in particolare per quanto riguarda la procedura di approvazione, la pubblicazione e la diffusione, al di là del prospetto, di informazioni relative all'offerta o all'ammissione alla negoziazione, messaggi pubblicitari compresi.

(2)

Ai fini dell'esame e dell'approvazione del prospetto è applicata una procedura iterativa: la decisione dell'autorità nazionale competente di approvare il prospetto implica che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato ripeta vari cicli di analisi e di elaborazione della bozza di prospetto per assicurare che questo risponda al requisito della completezza, anche in termini di coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite. Per offrire all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione maggiore certezza circa la procedura di approvazione, è necessario precisare quali documenti debbano essere trasmessi all'autorità nazionale competente nelle diverse fasi della procedura di approvazione del prospetto.

(3)

La bozza di prospetto dovrebbe essere sempre presentata all'autorità nazionale competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno e attraverso mezzi elettronici che tale autorità accetti. Il formato elettronico che permette la ricerca al suo interno consente all'autorità nazionale competente di cercare termini o parole specifiche all'interno del prospetto, accelerando quindi i tempi del controllo e contribuendo all'efficienza e alla rapidità della procedura d'esame.

(4)

Ciascuna bozza di prospetto presentata all'autorità nazionale competente, ad eccezione della prima, deve indicare chiaramente le modifiche rispetto alla precedente bozza presentata e spiegare in che modo esse colmino le lacune segnalate dall'autorità nazionale competente. Ciascuna bozza di prospetto presentata all'autorità nazionale competente dovrebbe consistere in una versione che mostra gli interventi di revisione, con evidenziazione di tutte le modifiche rispetto alla bozza precedente, e in una versione pulita in cui le modifiche non sono evidenziate.

(5)

Per evitare il più possibile ritardi nella procedura d'esame, è opportuno indicare all'autorità nazionale competente le informazioni la cui comunicazione è prevista dagli allegati d'interesse del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) ma che non sono applicabili al prospetto in esame oppure che, data la natura dell'emissione o dell'emittente, non sono pertinenti.

(6)

Ai fini di un impiego efficiente delle risorse, l'autorità nazionale competente dovrebbe avere il diritto di interrompere la procedura d'esame senza approvare il prospetto qualora constati che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione non è in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina del prospetto.

(7)

La pubblicazione elettronica del prospetto, compresa quella delle condizioni definitive, garantisce agli investitori un accesso rapido e agevole alle informazioni ivi contenute. L'imposizione agli investitori dell'obbligo di accettare una clausola di limitazione della responsabilità giuridica, pagare una commissione o completare una procedura di registrazione per poter accedere al prospetto ostacola l'agevole accessibilità e non dovrebbe quindi essere consentita. Non dovrebbero essere considerati clausole di limitazione della responsabilità giuridica i filtri che segnalano in quale giurisdizione è effettuata l'offerta o che impongono agli investitori d'indicare il paese di residenza ovvero d'indicare che non risiedono in un dato paese o giurisdizione.

(8)

Nel momento in cui emerge o è rilevato un fatto nuovo significativo, un errore materiale o un'imprecisione in relazione alle informazioni contenute nel prospetto, i messaggi pubblicitari inerenti alla corrispondente offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione possono rivelarsi imprecisi o fuorvianti. È opportuno prevedere disposizioni che impongano di modificare i messaggi pubblicitari che si rivelano imprecisi o fuorvianti a causa di tale nuovo fattore, errore materiale o imprecisione.

(9)

Poiché l'unica fonte autentica d'informazioni circa l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione è il prospetto, tutte le informazioni su tali offerte al pubblico e ammissioni alla negoziazione, siano esse diffuse in forma scritta o orale, a fini pubblicitari o per altri scopi, dovrebbero essere coerenti con le informazioni contenute nel prospetto. A tal fine è opportuno disporre che le informazioni diffuse non possono contraddire il contenuto del prospetto né rimandare ad informazioni che lo contraddicano. Dovrebbe altresì essere vietato che le informazioni diffuse presentino una visione materialmente distorta delle informazioni contenute nel prospetto. Inoltre, siccome le misurazioni alternative delle prestazioni possono esercitare un'influenza sproporzionata sulla decisione di investimento, non dovrebbe essere permesso inserirle nelle informazioni sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione diffuse al di fuori del prospetto, a meno che tali misurazioni siano riportate nel prospetto stesso.

(10)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 prevede disposizioni in materia di pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari: alcune sue disposizioni dovrebbero essere quindi soppresse per evitare sovrapposizioni tra i requisiti.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(12)

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E APPROVAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche di regolamentazione che precisano in maggior dettaglio:

1)

le modalità di approvazione del prospetto di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/71/CE;

2)

le modalità di pubblicazione del prospetto di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2003/71/CE;

3)

la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 15 della direttiva 2003/71/CE;

4)

la coerenza tra le informazioni diffuse circa l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, da un lato, e le informazioni contenute nel prospetto, dall'altro, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 2

Presentazione della domanda di approvazione

1.   L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenta all'autorità competente, per via elettronica, tutte le bozze del prospetto in un formato elettronico che permette la ricerca al suo interno. All'atto della presentazione della prima bozza di prospetto è indicato un referente a cui l'autorità competente può inviare le comunicazioni per iscritto e per via elettronica.

2.   Contestualmente alla prima bozza di prospetto presentata all'autorità competente o nel corso della procedura d'esame del prospetto, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenta anche, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno:

a)

su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 809/2004 o di propria iniziativa, una tabella di corrispondenza che indichi anche gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XXX del regolamento (CE) n. 809/2004 omessi dal prospetto in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione.

Laddove non sia presentata la tabella di corrispondenza e laddove nella bozza di prospetto l'ordine degli elementi di informazione non coincida con l'ordine previsto negli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004, la bozza di prospetto reca a margine annotazioni che permettono di stabilire la corrispondenza tra le varie sezioni del prospetto e i pertinenti obblighi d'informativa. Il prospetto annotato a margine è corredato di un documento che specifica tutti gli elementi di informazione previsti nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 809/2004 che sono stati omessi dal prospetto in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione;

b)

laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato domandi all'autorità competente dello Stato membro d'origine di autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, una richiesta motivata in tal senso;

c)

laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato domandi all'autorità competente dello Stato membro d'origine di trasmettere all'autorità competente dello Stato membro ospitante, all'atto dell'approvazione del prospetto, un certificato di approvazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, una richiesta motivata in tal senso;

d)

le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, a meno che non siano già state approvate dalla medesima autorità competente o depositate presso di essa a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/71/CE;

e)

qualsiasi altra informazione che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha motivi ragionevoli di ritenere necessaria ai fini dell'esame e da essa espressamente richiesta a tal fine.

Articolo 3

Modifiche della bozza di prospetto

1.   Una volta presentata all'autorità competente dello Stato membro di origine la prima bozza di prospetto, qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenti successivamente altre bozze del prospetto, le bozze successive mostrano gli interventi di revisione evidenziando tutte le modifiche rispetto alla precedente bozza pulita del prospetto presentata all'autorità competente. In caso di modifiche limitate è considerata accettabile la presentazione di estratti della bozza di prospetto che mostrino tutti gli interventi di revisione e le rispettive modifiche rispetto alla bozza precedente. Una bozza pulita del prospetto è sempre presentata contestualmente alla bozza in cui sono evidenziate tutte le modifiche inserite.

Qualora difficoltà tecniche legate all'evidenziazione delle modifiche nel prospetto impediscano all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di assolvere l'obbligo di cui al primo comma, ciascuna modifica rispetto alla bozza precedente del prospetto è indicata per iscritto all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2.   Laddove l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, che, a suo giudizio, la bozza di prospetto non risponde al requisito della completezza, compreso in termini di coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite, la successiva bozza di prospetto presentata è corredata di una spiegazione che illustra in che modo sono state colmate le lacune segnalate dall'autorità nazionale competente.

Se le modifiche apportate alla precedente bozza di prospetto presentata si spiegano da sé o se è evidente che colmano le carenze segnalate dall'autorità competente, è considerata sufficiente l'indicazione dei punti in cui sono state inserite le modifiche atte a colmare tali carenze.

Articolo 4

Presentazione della bozza finale

1.   Ad eccezione della tabella di corrispondenza citata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la domanda di approvazione della bozza finale di prospetto riporta tutte le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse rispetto alla precedente bozza presentata. La bozza finale del prospetto non reca annotazioni a margine.

2.   Se le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, presentate in precedenza sono rimaste invariate, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato conferma per iscritto che tali informazioni non hanno subito modifiche.

Articolo 5

Ricevimento e trattamento della domanda

1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa per iscritto, per via elettronica, ricevuta della prima domanda di approvazione del prospetto non appena possibile, e al più tardi entro l'orario di ufficio del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento. L'avviso di ricevimento informa l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato del numero di riferimento attribuito alla domanda di approvazione e dell'identità del referente presso l'autorità competente contattabile per chiedere precisazioni riguardo alla domanda. La data in cui è accusata ricevuta non influisce sulla data di presentazione della bozza di prospetto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, dalla quale decorrono i termini per le comunicazioni.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine, se ha motivi ragionevoli di ritenere che i documenti presentatile siano incompleti o che siano necessarie informazioni supplementari, ad esempio a causa delle incongruenze o dell'incomprensibilità di talune informazioni fornite, informa per iscritto, per via elettronica, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione della necessità di comunicare informazioni supplementari e dei motivi che la giustificano.

3.   Laddove reputi minori le lacune riscontrate oppure massimamente importante il fattore tempo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può informare oralmente l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, nel qual caso non sono interrotti i termini per l'approvazione del prospetto di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE.

4.   Laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato non possa o non voglia fornire le informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha diritto di rifiutare l'approvazione del prospetto e di interrompere la procedura d'esame.

5.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato la decisione adottata circa l'approvazione del prospetto per iscritto, per via elettronica, il giorno stesso dell'adozione. Se l'approvazione del prospetto è rifiutata, la decisione dell'autorità competente illustra i motivi del rifiuto.

CAPO II

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 6

Pubblicazione del prospetto in forma elettronica

1.   Il prospetto pubblicato in forma elettronica in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), d) o e), della direttiva 2003/71/CE, sia esso un unico documento o articolato in documenti distinti, presenta le caratteristiche seguenti:

a)

è facilmente accessibile una volta entrati nel sito web;

b)

è in un formato elettronico che permette la ricerca al suo interno e che non consente modifiche;

c)

non contiene collegamenti ipertestuali, se non quelli agli indirizzi elettronici ai quali sono reperibili le informazioni incluse mediante riferimento;

d)

può essere scaricato e stampato.

2.   Il prospetto contenente informazioni incluse mediante riferimento pubblicato in forma elettronica riporta collegamenti ipertestuali a ciascun documento in cui figurano tali informazioni o a ciascuna pagina web in cui tale documento è pubblicato.

3.   Se il prospetto per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari è messo a disposizione sul sito web dell'emittente, dell'intermediario finanziario o del mercato regolamentato, l'emittente, l'intermediario finanziario o il mercato regolamentato adotta misure per impedire che siano sollecitati i residenti degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'offerta al pubblico di strumenti finanziari non ha luogo, ad esempio inserendo un avviso che precisi i destinatari dell'offerta.

4.   L'accesso al prospetto pubblicato in forma elettronica non è condizionato:

a)

al completamento di una procedura di registrazione;

b)

all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica;

c)

al pagamento di una commissione.

Articolo 7

Pubblicazione delle condizioni definitive

Per la pubblicazione delle condizioni definitive relative al prospetto di base non è necessario utilizzare lo stesso metodo impiegato per la pubblicazione del prospetto di base, purché si segua uno dei metodi indicati all'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 8

Pubblicazione sui giornali

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/71/CE, la pubblicazione del prospetto è effettuata su un giornale generalista o finanziario a diffusione nazionale o sovraregionale.

2.   Qualora ritenga che il giornale scelto per la pubblicazione non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente indica il giornale la cui diffusione è ritenuta adeguata allo scopo, tenendo conto in particolare dell'area geografica, del numero di abitanti e delle abitudini di lettura in ogni Stato membro.

Articolo 9

Pubblicazione dell'avviso

1.   Se uno Stato membro si avvale della possibilità, offerta dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, di esigere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato messo a disposizione e dove può essere ottenuto dal pubblico, l'avviso è pubblicato su un giornale che soddisfa i requisiti per la pubblicazione dei prospetti di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Se l'avviso si riferisce ad un prospetto pubblicato ai soli fini dell'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in cui sono già ammessi strumenti finanziari della stessa classe, l'avviso può in alternativa essere pubblicato nel bollettino di detto mercato regolamentato, sia esso in forma cartacea o elettronica.

2.   L'avviso è pubblicato entro il giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del prospetto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE.

3.   L'avviso contiene le informazioni seguenti:

a)

la denominazione dell'emittente;

b)

il tipo, la classe e l'ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e/o per i quali è chiesta l'ammissione alla negoziazione, purché questi elementi siano noti al momento della pubblicazione dell'avviso;

c)

il calendario previsto dell'offerta/dell'ammissione alla negoziazione;

d)

la dichiarazione che indica l'avvenuta pubblicazione del prospetto e il luogo in cui è possibile ottenerlo;

e)

l'indirizzo al quale la copia cartacea è disponibile al pubblico e il periodo di tempo per il quale rimarrà a disposizione;

f)

la data.

Articolo 10

Elenco dei prospetti approvati

L'elenco dei prospetti approvati, pubblicato sul sito web dell'autorità competente conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, indica in che modo i prospetti sono stati messi a disposizione del pubblico e dove è possibile ottenerli.

CAPO III

MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 11

Diffusione di messaggi pubblicitari

1.   Qualora, dopo che era già stato diffuso un messaggio pubblicitario relativo all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, l'emergere o la rilevazione di un fatto nuovo significativo, di un errore materiale o di un'imprecisione in relazione alle informazioni contenute nel prospetto determini la pubblicazione di un supplemento del prospetto, è data diffusione a un messaggio pubblicitario modificato se il contenuto del messaggio diffuso in precedenza si rivela impreciso o fuorviante a causa di tale fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione.

2.   Il messaggio pubblicitario modificato rimanda al messaggio precedente, precisando che è stato modificato perché conteneva informazioni imprecise o fuorvianti e indicando le differenze tra le due versioni.

3.   Il messaggio pubblicitario modificato è diffuso quanto prima dopo la pubblicazione del supplemento. Eccezion fatta per i messaggi diffusi oralmente, il messaggio pubblicitario modificato è diffuso, come minimo, attraverso lo stesso canale usato per quello originario.

L'obbligo di modificare il messaggio pubblicitario non si applica dopo la chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o, se posteriore, dopo l'inizio della negoziazione su un mercato regolamentato.

4.   Quando non è richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, i messaggi pubblicitari includono un'avvertenza in tal senso, salvo che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE, al regolamento (CE) n. 809/2004 e al presente regolamento.

Articolo 12

Coerenza ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE

Le informazioni sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato diffuse oralmente o per iscritto, a fini pubblicitari o per altri scopi, non:

a)

contraddicono le informazioni contenute nel prospetto;

b)

rimandano ad informazioni che contraddicano quelle contenute nel prospetto;

c)

presentano una visione materialmente distorta delle informazioni contenute nel prospetto, tra l'altro omettendone i lati negativi o dando loro minore risalto rispetto ai lati positivi;

d)

riportano misurazioni alternative delle prestazioni dell'emittente, a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto.

Ai fini delle lettere da a) a d), per «informazioni contenute nel prospetto» s'intendono le informazioni riportate nel prospetto, se già pubblicato, o le informazioni da includere nel prospetto, se sarà pubblicato in data successiva.

Ai fini della lettera d), per «misurazioni alternative delle prestazioni» s'intendono le misurazioni delle prestazioni sotto forma di misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi di cassa diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dall'applicabile disciplina sull'informativa finanziaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Modifica del regolamento (CE) n. 809/2004

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 1, i punti 5 e 6 sono soppressi;

2)

gli articoli da 29 a 34 sono soppressi.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/302 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo a forma di lavagna di plastica, avente dimensioni approssimative di 31 cm × 32 cm, munito di una superficie magnetica chiara, composta da più strati in plastica per disegnare e cancellare. La superficie è racchiusa e tenuta insieme da una cornice di plastica.

Un pennarello di plastica con punta metallica è collegato mediante una cordicella alla lavagna, e, premuto sulla superficie, produce immagini, lettere ecc. avvalendosi delle proprietà magnetiche della superficie. Vi sono quattro stampini magnetici di plastica inseriti nella cornice di plastica, con i quali si possono stampare figure sulla superficie.

La funzione di cancellazione si attiva sollevando lo strato superiore della plastica; il meccanismo inteso a sollevare lo strato superiore è inserito nella parte inferiore della lavagna e arresta la funzione magnetica.

L'articolo è concepito per il divertimento dei bambini.

Cfr. l'immagine (*1).

9503 00 95

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95 .

Si esclude la classificazione in quanto tavola di ardesia o lavagna per scrivere o disegnare della voce 9610 , in quanto l'articolo non è usato per la scrittura o il disegno con matite di ardesia, gessetti per scrivere, penne con punta di feltro o con altre punte porose [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 9610 ].

L'articolo presenta le caratteristiche di un giocattolo della voce 9503 . Poiché la voce 9503 offre la descrizione più specifica, si esclude altresì la classificazione alla voce 3926 come altro lavoro di materie plastiche.

L'articolo costituisce un articolo composito ai sensi della RGI 3 b) e consiste in plastica e in una superficie magnetica che congiuntamente formano un insieme [cfr. altresì le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla RGI 3 b, (IX)].

La cornice e la superficie sono di plastica. I componenti di plastica sono predominanti e conferiscono all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b).

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9503 00 95 fra gli altri giocattoli di materia plastica.

Image 1

(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/303 DELLA COMMISSIONE

dal 1o marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane Toscano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pane Toscano» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Con la notifica di opposizione del 12 novembre 2013 e la dichiarazione di opposizione motivata del 10 dicembre 2013, il Regno Unito si è opposto alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Con la notifica di opposizione del 12 novembre 2013, registrata nel registro della posta della Commissione il 19 novembre 2013, il Belgio si è opposto alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La notifica di opposizione inviata dal Belgio includeva già tutti gli elementi di una dichiarazione di opposizione motivata. Con lettera del 15 gennaio 2014, il Belgio ha inviato una più ampia dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le due opposizioni sono state ritenute ammissibili.

(3)

Con lettere del 24 gennaio 2014 e del 13 febbraio 2014, la Commissione ha invitato l'Italia e il Regno Unito, da un lato, e l'Italia e il Belgio, dall'altro, ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Non è stato raggiunto alcun accordo fra le parti.

(5)

Poiché non è stato raggiunto un accordo, è opportuno che la Commissione adotti una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opponenti hanno indicato che la registrazione di «Pane Toscano» come denominazione di origine protetta è contraria all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che la denominazione «Pane Toscano» è un nome generico.

(7)

Gli opponenti sostengono che il frumento tenero raccolto in Toscana è costituito da varietà comunemente coltivate nella maggior parte del paese. Tali varietà non possono essere considerate varietà autoctone o specificamente toscane. Le operazioni di lavorazione delle cariossidi volte a ottenere farina integrale di tipo «0» che si svolgono nella zona geografica delimitata sono tipicamente simili a quelle praticate ovunque in Italia e in Europa in generale. Poiché varie qualità di frumento tenero devono essere combinate per realizzare il mix adeguato per l'uso previsto della farina prescritta, sono le caratteristiche tecniche della farina a caratterizzare il prodotto più che l'origine del frumento tenero. Le caratteristiche tecniche della farina integrale di grano tenero tipo «0» il cui uso è obbligatorio per la produzione del «Pane Toscano» sono generiche e non specificamente toscane. La domanda presenta una contraddizione al punto 5.2, dove si afferma che l'elevato valore nutrizionale e l'elevata digeribilità del prodotto si devono all'uso di una miscela di farine, mentre al punto 3.3 era stato indicato l'uso di un solo tipo specifico di farina integrale di grano tenero tipo «0». La domanda non ha dimostrato il nesso causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto. Ciò è confermato dalla circostanza che il documento unico si vede obbligato a far riferimento alla «conoscenza approfondita» dell'«attività degli operatori», considerata «l'elemento più importante» in un «contesto in cui interagiscono vari elementi». Lo stoccaggio della farina presso il mulino per un adeguato periodo di tempo volto a garantire il cosiddetto processo di «maturazione» non è una tecnica specifica. Si tratta di una prassi comune largamente utilizzata in tutta l'Unione europea. La denominazione proposta per la registrazione («Pane Toscano») è comunemente utilizzata in tutta la Toscana per vari tipi di pane, presumibilmente non prodotti secondo il processo descritto nella domanda. Inoltre, in Italia, «Pane Toscano» è ritenuto sinonimo di pane senza sale.

(8)

Nel seguito della procedura di opposizione, gli opponenti hanno inoltre sostenuto che il disciplinare di produzione avrebbe dovuto includere norme sull'origine delle sementi, e che l'influenza della temperatura sulle caratteristiche delle farine, sostenuta dal richiedente, non è dimostrata da prove scientifiche.

(9)

Nonostante quanto sostenuto dagli opponenti, è opportuno registrare il nome «Pane Toscano» come denominazione di origine protetta per le ragioni esposte qui di seguito.

(10)

Il nome da registrare si riferisce al prodotto «pane» e non alla farina o al frumento. È dunque sul prodotto «pane» che occorre concentrarsi per verificare se esso possiede la qualità o le caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani.

(11)

La qualità e le caratteristiche del prodotto denominato «Pane Toscano» dovute essenzialmente al particolare ambiente geografico sono descritte esaurientemente nel documento unico e nel disciplinare di produzione: la serbevolezza, il profumo di nocciola tostata, il sapore «sciocco», cioè senza sale, della mollica, la crosta croccante e la mollica dall'alveolatura irregolare color bianco, bianco-avorio, il valore nutrizionale elevato e l'alta digeribilità legata all'uso di un mix di diverse varietà di frumento con bassi valori di glutine e con l'apporto nutritivo della farina contenente naturalmente il germe di grano (diversamente dall'uso ormai generalizzato di aggiunta di germe di grano durante la lavorazione) nonché alla storica assenza del sale fra gli ingredienti.

(12)

Queste qualità e caratteristiche specifiche si devono essenzialmente ai fattori naturali e umani che caratterizzano l'ambiente geografico della zona geografica delimitata.

(13)

Come indicato dal richiedente, il legame tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto per il «Pane Toscano» DOP è insito nel lungo processo di lavorazione che permette al lievito madre di estrarre dalla farina, comprensiva del germe di grano e in assenza di sale, quelle componenti che in cottura conferiscono il sapore, l'aspetto e la serbevolezza tipiche del prodotto. Il germe di grano, naturalmente presente nella farina dopo il processo di molitura minuziosamente descritto nel disciplinare di produzione, influisce allo stesso tempo sulle caratteristiche nutrizionali del «Pane Toscano» e sul processo di lievitazione, essendo ricco di enzimi che intervengono nei processi di degradazione degli zuccheri composti. Il sapiente utilizzo del lievito madre a pasta acida permette lo svolgimento di una fermentazione acido-lattica con la conseguente formazione di composti che durante la cottura trasferiscono al pane l'aroma e il sapore caratteristici. In particolare, il lievito madre a pasta acida ha necessità di interagire con farine aventi caratteristiche precise indicate nel disciplinare di produzione, ovvero bassa durezza, basso valore del W e medio valore del P/L. Date le notevoli specificità climatiche, tali caratteristiche sono presenti nelle farine ottenute da varietà di frumento coltivate in Toscana piuttosto che nelle aree limitrofe. Il mancato impiego del sale influenza i processi fermentativi e caratterizza in modo netto il sapore del prodotto. In questo contesto in cui interagiscono diversi elementi, risultano di assoluta importanza l'attività e le conoscenze degli operatori, in particolare per quanto riguarda i parametri qualitativi, la preparazione della pasta acida e le fasi di lievitazione e cottura. Fattori umani e naturali sono profondamente interconnessi e combinati in una struttura dinamica che nel suo complesso costituisce il legame tra la zona geografica e le qualità del prodotto.

(14)

In contrasto con questo quadro presentato dal richiedente, gli opponenti hanno elaborato un ragionamento poco convincente che non è in grado di pregiudicare la validità della domanda.

(15)

Il fatto che le varietà di frumento tenero utilizzate per la produzione del prodotto denominato «Pane Toscano» non siano specifiche della Toscana e si riscontrino in altre regioni italiane ed europee non è pertinente. Le varietà di frumento ammesse per la produzione del «Pane Toscano» non sono indicate nel disciplinare come un elemento di specificità in sé. Diverse varietà di frumento il cui uso è autorizzato nella produzione di farina per il «Pane Toscano» sono, di fatto, originarie della Toscana, ma non è questo il punto cruciale. Il disciplinare di produzione e il documento unico spiegano che l'elemento più importante è l'impatto dell'ambiente sul frumento. Pur condividendo lo stesso patrimonio genetico, le varietà di frumento sviluppano caratteristiche specifiche a causa dell'influenza delle condizioni climatiche. Le stesse varietà coltivate in altre aree, seppur limitrofe alla Toscana, non presentano gli stessi parametri merceologici e tecnologici necessari per la produzione del «Pane Toscano». Nel caso specifico, dai fenotipi di queste varietà di frumento presenti in Toscana, grazie all'azione delle condizioni climatiche e in particolare per effetto delle temperature minime, si ottengono farine con parametri specifici (la durezza, il valore W e il valore P/L) che risultano idonei per la produzione del «Pane Toscano».

(16)

Alla luce di quanto precede, anche l'osservazione relativa alla natura generica delle caratteristiche tecniche della farina di grano tenero necessarie per la produzione del «Pane Toscano», che non è farina integrale — come affermato dagli opponenti — ma solo farina contenente il germe di grano, risulta privo di fondamento.

(17)

La definizione di una denominazione di origine protetta non richiede che il prodotto sia fabbricato mediante un processo specifico della zona geografica delimitata. Pertanto, la molitura delle cariossidi per l'ottenimento delle farine e lo stoccaggio della farina presso il mulino non possono essere contestati sotto questo profilo. Tali processi sono descritti nel disciplinare di produzione poiché è necessario consentire ai produttori di essere a conoscenza dei dettagli concreti relativi ai medesimi. In questo caso particolare, comunque, il processo di molitura ha un carattere specifico poiché contribuisce a una delle principali qualità del prodotto finale, consentendo il mantenimento del germe di grano originale nella farina.

(18)

La norma sulla combinazione delle varietà di frumento per ottenere il mix adeguato richiesto per la produzione del «Pane Toscano» non mette in causa l'importanza dell'origine del frumento. Al contrario, essa può essere considerata una conferma del fatto che le varietà non sono pertinenti in quanto tali. Inoltre, le conoscenze in materia di combinazione delle varietà devono essere qualificate come un fattore umano facente parte dell'ambiente geografico.

(19)

Non vi è alcuna contraddizione al punto 5.2 del documento unico: i termini «legata all'uso di un mix di farine con bassi valori di glutine» devono essere intesi come «legata all'uso di un mix di varietà di frumento», come è chiaramente desumibile dalla lettura globale del documento unico e del disciplinare di produzione, in particolare a partire dal punto 5.1 di quest'ultimo.

(20)

Non è esatto che l'attività e le conoscenze degli operatori sono definite l'elemento «più importante» del legame. Si tratta in realtà di un errore di traduzione nella versione inglese del documento unico. Il documento unico indica che, in un contesto in cui interagiscono diversi elementi, l'attività degli operatori è di assoluta importanza. L'elevata importanza del fattore umano come componente del legame tra la qualità di un prodotto oggetto di una denominazione d'origine protetta e la sua zona geografica delimitata è incontestabilmente in linea con l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(21)

L'asserzione secondo cui la denominazione proposta («Pane Toscano») è comunemente utilizzata in tutta la Toscana per vari tipi di pane, presumibilmente non prodotti secondo il processo descritto nella domanda, è priva di fondamento. Il fatto che una denominazione per la quale è stata presentata una domanda di registrazione risulti essere utilizzata con riferimento a prodotti non contemplati dalle norme incluse nel disciplinare di produzione proposto non impedisce la registrazione di tale denominazione. Lo scopo della registrazione può essere legittimamente l'armonizzazione dei metodi di produzione del prodotto commercializzato con un determinato nome. L'asserzione secondo cui, in Italia, la denominazione «Pane Toscano» è sinonimo di pane senza sale non è suffragata da alcun elemento di prova. Va inoltre segnalato che non è stata presentata alcuna opposizione alla registrazione della denominazione «Pane Toscano» in quanto denominazione di origine protetta nel corso della procedura di opposizione a livello nazionale.

(22)

La necessità di norme relative all'origine delle sementi non è sufficientemente motivata. Le conclusioni relative all'influenza della temperatura sulle caratteristiche del frumento coltivato in Toscana provengono da uno studio sugli effetti climatici basato su dati statistici raccolti in un periodo di 29 anni. Gli opponenti non hanno fornito elementi di prova idonei a confutare tale studio.

(23)

Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Pane Toscano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Pane Toscano» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 235 del 14.8.2013, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/304 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione presentata dall'Austria delle denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Il 17 dicembre 2014 la Commissione ha ricevuto tre notifiche di opposizione da parte della Germania (presentate da Naturland — Verband für ökologischen Landbau e.V., Gläeserne Molkerei GmbH e Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) che contenevano anche le rispettive dichiarazioni di opposizione motivata. Il 30 dicembre 2014 una notifica di opposizione è stata presentata direttamente alla Commissione dall'associazione tedesca VHM (Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e.V.). Il 5 gennaio 2015 la Germania ha inviato alla Commissione un'altra notifica di opposizione (presentata dalla Deutsche Heumilchgesellschaft mbH).

(3)

La procedura di opposizione basata sulla notifica inviata direttamente alla Commissione dalla VHM non è stata avviata. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita. Pertanto, la VHM non è stata autorizzata a presentare una notifica o una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione.

(4)

La procedura di opposizione sulla base della notifica trasmessa dalla Germania il 5 gennaio 2015 non è stata avviata. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la presentazione di una notifica di opposizione dev'essere effettuata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La notifica di opposizione ricevuta il 5 gennaio 2015 ha superato questo termine.

(5)

La Commissione ha esaminato le tre notifiche di opposizione trasmesse dalla Germania il 17 dicembre 2014 e le ha ritenute ricevibili. Con lettera del 19 febbraio 2015 la Commissione ha pertanto invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(6)

L'opposizione basata sulla notifica trasmessa dalla Germania il 17 dicembre 2014 con riferimento all'opposizione presentata da Naturland — Verband für ökologischen Landbau e.V. è stata ritirata.

(7)

Il termine per la consultazione è stato prorogato di ulteriori tre mesi.

(8)

L'Austria e la Germania hanno raggiunto un accordo che è stato notificato alla Commissione il 10 agosto 2015.

(9)

Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre che sia preso in considerazione il contenuto dell'accordo concluso tra l'Austria e la Germania.

(10)

Alcuni dettagli nel disciplinare di produzione sono stati modificati. Essi riguardano la possibilità di separare le aziende di produttori in unità distinte, l'inclusione di complementi di mangimi nel 75 % di foraggi grossolani obbligatori da calcolare come media annua, il permesso di utilizzare compost verdi per la fertilizzazione e l'attenuazione delle condizioni per la produzione di fieno umido, di fieno fermentato e per la produzione e lo stoccaggio di insilati.

(11)

Questi elementi non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Pertanto, il disciplinare di produzione modificato non deve essere pubblicato per l'opposizione. Occorre, tuttavia, allegarlo al presente regolamento per debita informazione.

(12)

Nell'accordo raggiunto dalle parti interessate si conclude inoltre che un periodo transitorio di due anni dovrebbe essere concesso agli attuali produttori di prodotti recanti le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» al fine di consentire loro di conformarsi progressivamente al disciplinare di produzione. Inoltre, i prodotti non ancora commercializzati in tale data dovrebbero essere autorizzati a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

(13)

La Commissione ritiene che la protezione delle specialità tradizionali garantite debba essere modulata tenendo conto dell'interesse dei produttori e degli operatori che hanno finora lecitamente utilizzato in commercio tali denominazioni. Pertanto, tenendo conto delle conclusioni di cui sopra concordate dalle parti e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1151/2012, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile per analogia anche per le specialità tradizionali garantite, il periodo transitorio di due anni concesso ai produttori per utilizzare le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» senza rispettare il disciplinare di produzione combinato con l'autorizzazione a continuare, dopo la scadenza del periodo di due anni, l'immissione sul mercato di prodotti non conformi al disciplinare fino all'esaurimento delle scorte, deve essere concesso al fine di consentire un adeguamento graduale al disciplinare di produzione. Tali prodotti tuttavia non devono essere commercializzati accompagnati né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione.

(14)

Alla luce di quanto precede, le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» devono quindi essere iscritte nel «registro delle specialità tradizionali garantite».

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» (STG) sono registrate.

Le denominazioni di cui al primo comma designano un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, vari prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» possono essere utilizzate per designare prodotti non conformi al disciplinare per «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se usate con riferimento a prodotti non conformi al disciplinare tali denominazioni non possono essere accompagnate né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione.

Dopo la scadenza del periodo di due anni, i produttori di «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» sono autorizzati a continuare a immettere sul mercato prodotti recanti tali denominazioni, elaborati prima della fine di tale periodo e non conformi al disciplinare di cui all'articolo 2, fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 340 del 30.9.2014, pag. 6.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (*1)

«HEUMILCH»/«HAYMILK»/«LATTE FIENO»/«LAIT DE FOIN»/«LECHE DE HENO»

N. CE: AT-TSG-0007-01035 — 27.8.2012

1.   Nome e indirizzo dell'associazione richiedente

Nome

:

ARGE Heumilch Österreich

Indirizzo

:

Grabenweg 68, A-6020 Innsbruck

Telefono

:

0043 (0)512 345245

Indirizzo email

:

office@heumilch.at

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Disciplinare

3.1.   Nome da registrare

«Heumilch» (DE); «Haymilk» (EN); «Latte fieno» (IT); «Lait de foin» (FR); «Leche de heno» (ES)

3.2.   Indicare se il nome

è specifico di per sé

indica la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare

La produzione di latte da fieno è la forma più naturale di produzione lattiera. Il latte proviene da animali allevati in aziende lattiere tradizionali e sostenibili. La differenza fondamentale tra latte di tipo standard e latte da fieno e il tratto distintivo tradizionale di quest'ultimo consiste nel fatto che, analogamente all'originaria produzione lattiera del passato, agli animali non vengono somministrati alimenti fermentati. A partire dagli anni '60, in seguito all'industrializzazione del settore agricolo e della conseguente meccanizzazione, si è diffusa sempre di più la produzione di insilati (alimenti fermentati), riducendo in tal modo la produzione di foraggi essiccati.

Inoltre, le linee guida vietano l'impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» dalla normativa vigente. L'alimentazione degli animali viene adattata a seconda delle stagioni: durante il «periodo di foraggio fresco» gli animali ricevono erba e specie erbacee fresche, in parte fieno e i mangimi autorizzati di cui al punto 3.6; nel periodo invernale gli animali sono nutriti con fieno o altri mangimi autorizzati di cui al punto 3.6.

3.3.   Indicare se è richiesta la riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza l'uso riservato del nome

3.4.   Tipo di prodotto

Categoria: Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale.

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1

Latte vaccino, in conformità alla legislazione applicabile.

3.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1

Il latte da fieno è prodotto in modo tradizionale nel rispetto dell'«Heumilchregulativ» (normativa sulla produzione del latte da fieno). Questo tipo di latte è caratterizzato dal divieto di utilizzo di alimenti fermentati, come i foraggi insilati e norme che vietano l'impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» dalla normativa vigente.

«Heumilchregulativ»

Il latte da fieno è un tipo di latte vaccino ottenuto da produttori lattieri che si sono impegnati a rispettare i seguenti criteri: per preservare la tradizionale produzione di latte da fieno è vietato l'impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» dalla normativa vigente.

Tutta l'azienda agricola va gestita in conformità con le norme applicabili alla produzione di latte da fieno.

a)

Un'azienda può tuttavia essere suddivisa in unità chiaramente distinte che possono non essere tutte gestite secondo queste norme. Deve però trattarsi di settori di produzione separati.

b)

Se, in virtù della lettera a), non tutte le unità sono gestite secondo le norme applicabili alla produzione del latte da fieno, l'esercente deve separare gli animali utilizzati nelle unità di produzione del latte da fieno dagli animali impiegati in altre unità e tenere un registro speciale in grado di attestare questa separazione.

Mangimi consentiti

Gli animali sono essenzialmente nutriti con erba, leguminose e specie erbacee fresche durante il «periodo di foraggio fresco» e con fieno nel periodo invernale.

I foraggi grossolani complementari permessi sono: colza, granturco, segale da foraggio e barbabietole da foraggio, nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco e altri foraggi simili.

I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a secco.

Sono ammesse le seguenti colture cerealicole, sia nella firma in cui sono commercializzate abitualmente cioè frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco, sia miscelate con crusche e pellets ecc.

Sono altresì autorizzati piselli da foraggio, favette, lupini, frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, panelli di estrazione.

Mangimi vietati

Sono vietati i seguenti tipi di mangimi: insilati (alimenti fermentati), fieno umido o fermentato.

È vietato l'utilizzo di sottoprodotti della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, o della fabbricazione del sidro e di altri sottoprodotti dell'industria alimentare quali trebbie della birra o polpa umida. Eccezione: polpa disidratata e melassa risultante dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici ottenuti dalla trasformazione dei cereali, allo stato secco.

Agli animali in lattazione non possono essere somministrati foraggi in umido.

È vietato l'uso di alimenti di origine animale (latte, siero di latte, farine animali ecc.), ai fini dell'alimentazione animale, ad eccezione del latte e del siero di latte nel caso di bestiame giovane.

Agli animali non possono essere somministrati rifiuti di giardino e della frutta, patate e urea.

Prescrizioni in materia di fertilizzazione

Su tutte le superfici agricole dei produttori di latte è vietato procedere allo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati e di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque, ad eccezione dei compost verdi.

I fornitori di latte devono rispettare un periodo minimo di tre settimane sulle superfici foraggere tra lo spandimento del letame e il pascolo del bestiame.

Impiego di coadiuvanti chimici

Sulle superfici foraggere dei fornitori di latte i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati.

L'impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta contro le mosche è possibile solo nelle stalle destinate al bestiame da latte e in assenza di vacche in lattazione.

Divieti di consegna

La fornitura del latte come latte da fieno non deve aver luogo prima del decimo giorno dopo il parto.

Se le vacche sono state alimentate con foraggi insilati (mangimi fermentati), vi deve essere un periodo di attesa di almeno 14 giorni.

Nel caso di animali d'alpeggio alimentati con foraggi insilati (mangimi fermentati), 14 giorni prima della transumanza essi devono essere nutriti senza insilati, altrimenti il loro latte può essere utilizzato come latte da fieno solo dopo aver trascorso 14 giorni in alpeggio (appartenente al medesimo fornitore del latte da fieno). Sull'alpeggio non deve essere prodotto nessun insilato o non deve essere utilizzato per l'alimentazione degli animali.

Divieto di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Al fine di preservare la produzione tradizionale di latte da fieno, è vietato l'impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» dalla normativa vigente.

Altre disposizioni

Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (alimenti fermentati).

Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica.

È vietata la produzione di fieno umido o fermentato.

3.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare

La differenza tra il latte da fieno e il normale latte vaccino dipende dalle speciali condizioni di produzione, descritte al punto 3.6 dell'«Heumilchregulativ».

Gli studi effettuati dal dottor Ginzinger e dai suoi collaboratori del Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft (BAM — Ufficio federale per il settore lattiero caseario alpino) nel 1995 e nel 2001 hanno rilevato che il 65 % dei campioni di latte derivante da bovini alimentati con insilato (latte da insilato) contenevano oltre 1 000 spore di Clostridium per litro. Dalle analisi del latte consegnato ad un grande produttore di formaggio è emerso che il 52 % dei campioni contenevano oltre 10 000 spore di Clostridium per litro. L'85 % dei campioni analizzati di latte da fieno non insilato aveva un contenuto di Clostridium inferiore a 200 spore per litro e il 15 % dei campioni conteneva spore tra il 200 e il 300 per litro. In considerazione del particolare tipo di alimentazione degli animali, il latte da fieno contiene chiaramente meno spore di Clostridium. In tal modo i difetti organolettici e le gravi carenze nei fori sono meno frequenti nei formaggi a pasta dura fabbricati a partire da latte crudo da fieno.

Nell'ambito del progetto di ricerca «Der Einfluss der Silage auf die Milchqualität» (l'influenza dell'insilato sulla qualità del latte) è stato analizzato il sapore del latte proveniente da animali che erano stati o meno alimentati con insilati (Ginzinger e Tschager, Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft, Rotholz, 1993). Il 77 % dei campioni di latte proveniente da animali alimentati a base di fieno non presentavano nessun difetto organolettico. Per quanto riguarda i campioni di latte provenienti da animali alimentati con insilati (latte da insilato) solo il 29 % del campione non presentava nessun difetto organolettico. Anche le prove sui campioni di latte provenienti dai serbatoi dei camion di consegna confermavano questa rilevante differenza: il 94 % dei campioni di latte da fieno privo di insilati non presentava nessun difetto organolettico, rispetto a solo il 45 % dei campioni di latte da insilato.

Una tesi di laurea presso l'università di Vienna (Schreiner, Seiz e Ginzinger, 2011) ha dimostrato che grazie all'alimentazione a base di foraggio grossolano e di pascolo di cui beneficiano gli animali, il latte da fieno ha un tenore di acidi grassi omega 3 e di acidi linoleici correlati circa doppio rispetto al latte da insilato.

3.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

La produzione del latte da fieno e la sua successiva lavorazione risalgono alle origini della produzione lattiera (circa V secolo a.C.) Nel Medioevo, nelle Prealpi e nelle montagne del Tirolo si produceva già negli «Schwaighöfe» formaggio con latte da fieno. Il termine «Schwaig» proviene dal tedesco medio alto e rappresenta una forma speciale di insediamento e, in particolare, di allevamento nella regione alpina. Gli «Schwaighofe» sono stati spesso costruiti dai proprietari fondiari come insediamenti permanenti e sono serviti come allevamento da latte per la produzione di latte (in particolare per la produzione di formaggio). Essi esistevano in Tirolo e a Salisburgo, a partire dal dodicesimo secolo. Nelle aree montuose, il latte da fieno era originariamente connesso alla produzione di formaggio a pasta dura a partire da latte crudo. Già nel 1900 circa esistevano norme per la produzione del latte da fieno («Milchregulative») per il latte non insilato idoneo alla produzione di formaggio a pasta dura. In Austria, tali leggi hanno costituito nel 1950 la base delle «Milchregulative» delle province del Tirolo, del Vorarlberg e di Salisburgo. Nel 1975 queste «Milchregulative» sono state armonizzate e adottate dal «Milchwirtschaftsfonds» (fondo per il settore lattiero) come regole applicabili al latte idoneo alla produzione di formaggi a pasta dura [«Bestimmungen über die Übernahme von hartkäsetauglicher Milch» (disposizioni concernenti la consegna di latte idoneo alla produzione di formaggi a pasta dura), Österreichische Milchwirtschaft Heft 14, Beilage 6 Nr. 23c, 21.7.1975]. Fino al 1993 la precedente autorità austriaca di pianificazione della produzione lattiera, per talune zone di produzione, ha istituito le cosiddette zone «libere da insilati», al fine di preservare la materia prima costituita dal latte da fieno (noto anche come «latte senza insilati» o ancora «latte idoneo alla produzione di formaggi a pasta dura») per la produzione di formaggio crudo. Nel 1995, la zona libera da insilati per il latte da fieno è stata ulteriormente protetta anche dalla direttiva speciale del Ministero federale dell'agricoltura, delle foreste, delle acque e della gestione dell'ambiente per la promozione di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente e dello spazio naturale (Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (programma austriaco per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente) («ÖPUL»), misura relativa all'abbandono dell'insilaggio.

Anche negli alpeggi gli animali sono sempre stati nutriti secondo i criteri applicabili alla produzione del latte da fieno. La produzione di formaggi negli alpeggi è attestata nei documenti e nei certificati risalenti al 1544 relativi all'alpeggio «Wildschönauer Holzalm» in Tirolo.

Dall'inizio degli anni '80, taluni produttori di latte da fieno gestiscono le loro aziende anche sulla base di criteri biologici/ecologici.

3.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

4.   Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare

4.1.   Nominativo e indirizzo

4.2.   Compiti specifici dell'autorità o dell'organismo


(*1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/305 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

La gentamicina figura già in detta tabella come sostanza consentita per i bovini e i suini applicabile a muscolo, grasso, fegato e rene e nel latte bovino.

(4)

In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «EMA») una richiesta di estrapolazione degli LMR in vigore per la gentamicina ad altre specie o tessuti.

(5)

Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato l'estrapolazione degli LMR per la gentamicina a tutti i mammiferi da produzione alimentare e ai pesci.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «gentamicina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Gentamicina

Somma di gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 e gentamicina C2a

Tutti i mammiferi da produzione alimentare e i pesci

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

100 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte

Per i pesci l'LMR del muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.

Per i suini l'LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.

Agenti antinfettivi/Antibiotici»


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/306 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)

Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea sono state istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio (2) («l'inchiesta iniziale» e «le misure iniziali»).

(2)

Nell'ottobre 2008 queste misure sono state prorogate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio (3), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

Nel dicembre 2014 tali misure sono state ulteriormente prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione (4) in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («le misure in vigore»).

(4)

Il dazio antidumping attualmente applicabile alle esportazioni provenienti da tutte le società della Repubblica di Corea è del 44 %, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(5)

Nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda si limita all'esame del dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, ed è stata presentata dal produttore esportatore stesso. Il produttore esportatore ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo. Il produttore esportatore ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.   Apertura del riesame intermedio parziale

(6)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il produttore esportatore, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 febbraio 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping riguardante il produttore esportatore.

(7)

La Commissione ha formalmente informato il produttore esportatore, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

1.4.   Inchiesta

(8)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al produttore esportatore e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una visita di verifica è stato effettuato presso la sede del produttore esportatore.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(10)

L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

(11)

In aggiunta a tali dati, il produttore esportatore ha inoltre fornito dati relativi ai costi e alle vendite per il 2013 e ha proposto di estendere il periodo dell'inchiesta di riesame all'anno 2013, così da aumentare la rappresentatività del suo volume di vendite nell'Unione. La Commissione ha tuttavia accertato che l'aggiunta delle vendite nell'Unione effettuate nel 2013 non avrebbe aumentato la rappresentatività in termini di volume (rispetto al volume totale delle vendite o di produzione) o tipi di vendite (cfr. considerando 29). Di conseguenza, la Commissione non aveva motivo sufficiente per discostarsi dal normale periodo di 12 mesi dell'inchiesta di riesame per poter giungere ad una conclusione rappresentativa in merito al dumping.

(12)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito la richiesta di inclusione dell'anno 2013 nel periodo dell'inchiesta di riesame per aumentarne la rappresentatività in termini di tipi di prodotto supplementari, volume di vendite e fatturato, sostenendo che i confronti con fattori quali il volume totale di produzione non fossero pertinenti.

(13)

Il regolamento di base non stabilisce con precisione come si dovrebbe misurare la rappresentatività del periodo dell'inchiesta di riesame. In questo caso i volumi che il produttore esportatore sostiene di aver venduto sul mercato dell'Unione nel 2013 erano pari a meno della metà di quelli che sarebbero stati venduti sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le vendite totali e i volumi totali di produzione erano dello stesso ordine per entrambi gli anni. È pertanto chiaro nella fattispecie che, in termini relativi, l'aggiunta del 2013 diminuirebbe la rappresentatività delle vendite del produttore esportatore nell'Unione, mentre in termini assoluti porterebbe soltanto a un leggero miglioramento.

(14)

Per questo motivo la Commissione conferma che non vi è alcuna valida giustificazione per estendere la durata del periodo dell'inchiesta di riesame oltre quella consueta di un anno.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(16)

L'inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto fabbricato dal produttore esportatore, venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione e in altri mercati di esportazione ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base dei prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(17)

La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

a)   Valore normale

(18)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore esportatore sono risultate rappresentative.

(19)

In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione.

(20)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che la maggior parte dei tipi di prodotto era rappresentativa.

(21)

La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(22)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, a prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(23)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(24)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.

(25)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che gran parte di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(26)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(27)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore. durante il periodo dell'inchiesta di riesame i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame; nonché

b)

la media ponderata del margine di profitto ottenuto dal produttore esportatore sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(28)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno è stata aggiunta la media delle spese generali, amministrative e di vendita e degli utili relativi alle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita e degli utili relativi a tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

b)   Prezzo all'esportazione

(29)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame solo volumi trascurabili del prodotto in esame, che rappresentano tra lo 0,1 % e lo 0,3 % del volume di produzione, sono stati venduti dal produttore esportatore nell'Unione (il ricorso a un intervallo di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Il produttore esportatore non ha inoltre potuto dimostrare in maniera convincente che il dazio antidumping fosse stato effettivamente pagato per un certo numero di transazioni, il che mette in dubbio che le merci fossero state immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Oltre a ciò, tali vendite sono state tutte effettuate a tre clienti per progetti specifici, ognuno con le proprie specifiche per accessori. In aggiunta, le vendite sono state effettuate come parte di un «pacchetto» che includeva altri accessori e prodotti diversi dal prodotto in esame. In questo contesto il rischio di compensazione incrociata è stato ritenuto sostanziale. Per i motivi di cui sopra non è stato possibile effettuare un'analisi valida del dumping basata sulle vendite nell'Unione del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(30)

In mancanza di sufficienti volumi di esportazione nell'Unione, per la determinazione del prezzo all'esportazione si sono prese in considerazione le esportazioni in paesi terzi. È emerso che il produttore esportatore ha quattro principali mercati di esportazione, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame coprivano insieme più del 50 % delle sue vendite all'esportazione verso i paesi terzi. La parte restante consiste di altre 39 destinazioni di esportazione, che rappresentano ciascuna tra lo 0,1 % e il 5 % delle vendite all'esportazione del produttore esportatore. I prezzi all'esportazione verso tali paesi variano considerevolmente e riflettono il carattere disorganico di ciascun mercato. Molti di questi fattori disorganici (quali le condizioni di concorrenza su ciascun mercato) non sono noti. Si è quindi ulteriormente esaminato se una delle maggiori destinazioni di esportazione del produttore esportatore potesse essere usata in sostituzione del mercato dell'Unione.

(31)

Gli Emirati arabi uniti («EAU») sono il principale mercato di esportazione per il produttore esportatore e durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentavano il 15-18 % del peso e il 15-18 % del valore delle sue vendite all'esportazione. Negli EAU non operano tuttavia produttori nazionali del prodotto in esame. Si è pertanto ritenuto che tale mercato fosse piuttosto diverso dal mercato dell'Unione in termini di struttura economica.

(32)

Come per il riesame in previsione della scadenza che ha dato luogo al regolamento (UE) n. 1283/2014, si è ritenuto opportuno analizzare le vendite del produttore esportatore negli Stati Uniti d'America («USA»), che erano la seconda maggiore destinazione delle esportazioni del produttore esportatore nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha confermato che il mercato statunitense ha dimensioni simili a quello dell'Unione, con molti produttori nazionali ma anche con una quota notevole di importazioni. Ha altresì confermato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il mercato statunitense presentava bassi dazi all'importazione e nessun dazio antidumping applicabile alle importazioni dalla Corea, il che lo rendeva un mercato estremamente competitivo. Gli USA costituiscono inoltre un'importante destinazione per le esportazioni della Corea in generale, e del produttore esportatore interessato in particolare. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentavano infatti tra il 7 % e il 12 % del suo volume di produzione e tra l'11 % e il 14 % delle sue vendite all'esportazione.

(33)

Sulla base dei meriti e delle specificità di questo caso, si è pertanto ritenuto che in questa particolare inchiesta gli USA avrebbero costituito un riferimento ragionevole per determinare un prezzo all'esportazione in assenza di un volume sufficiente di esportazioni verso l'Unione. Il prezzo all'esportazione verificato del produttore esportatore negli USA è stato quindi utilizzato per determinare un prezzo all'esportazione, adeguato al livello franco fabbrica tenendo conto, se del caso, delle spese, tra l'altro, per trasporti, dazi e imposte.

(34)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha contestato il fatto che le sue vendite nell'Unione non potessero essere utilizzate per determinare un prezzo all'esportazione rappresentativo, per motivi giuridici e di fatto.

(35)

In primo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo all'esportazione può essere considerato inattendibile dalla Commissione solo nel caso in cui, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, si sia accertata l'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra il produttore esportatore e l'importatore o una terza parte. In tutti gli altri casi la Commissione dovrebbe basare il calcolo del dumping sul prezzo all'esportazione nell'Unione. Se non lo facesse violerebbe l'articolo 2.3 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(36)

A tale riguardo, la Commissione non concorda con l'interpretazione restrittiva dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che non è suffragata dalla giurisprudenza. Non vi è infatti nulla nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che prescriva a un'autorità incaricata di un'inchiesta di basarsi su volumi non rappresentativi di vendite all'esportazione il cui livello dei prezzi non potrebbe essere in ogni caso considerato significativo date le circostanze illustrate al considerando 29 e ulteriormente elaborate in questa sezione. Le contestazioni del produttore esportatore dovrebbero pertanto essere respinte.

(37)

In secondo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, di fatto, le sue vendite sul mercato dell'Unione non sono trascurabili, indicando il numero di operazioni, tipi di prodotto e Stati membri che sarebbero stati coinvolti in tali presunte vendite nel 2013 e nel 2014. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il produttore esportatore ha tuttavia emesso soltanto 14 fatture per vendite nell'Unione. Il tonnellaggio molto basso rappresentato da queste vendite, come indicato nel considerando 29, non è stato contestato dal produttore esportatore.

(38)

In terzo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, in concreto, il fatto che le sue vendite all'esportazione nell'Unione fossero destinate a progetti specifici ognuno con le proprie specifiche, non fosse rilevante, e che fossero state fornite prove positive dell'assenza di qualsiasi compensazione incrociata. A tale riguardo è bene sottolineare che nelle conclusioni si affermava come la natura delle vendite sul mercato dell'Unione implicasse un rischio di compensazione incrociata con altri prodotti, ma si riconosce che non è stato possibile provare o smentire che tale compensazione incrociata si sia effettivamente verificata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tenendo presente che la questione della compensazione incrociata è stata sollevata nelle conclusioni a titolo di mero rischio, si tratta soltanto di uno dei fattori che la Commissione ha preso in considerazione per determinare la rappresentatività delle vendite nell'Unione (cfr. considerando 29).

(39)

In quarto luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, di fatto, la Commissione aveva ricevuto le prove che tutte le merci erano state immesse in libera pratica sul mercato dell'Unione e che i dazi antidumping erano stati pagati o erano esigibili.

(40)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni il produttore esportatore ha risposto alla richiesta della Commissione di chiarire la sua posizione su tale questione in relazione ai documenti di partenza in possesso della Commissione. I documenti hanno confermato che per operazioni relative a circa la metà del volume delle vendite nell'Unione si erano verificate inspiegabili irregolarità nel pagamento dei dazi. In particolare, le operazioni per cui non è stato possibile provare il pagamento del dazio antidumping del 44 % rendono i prezzi di vendita nell'Unione evidentemente inattendibili, dato che tali vendite, con ogni probabilità, sono state compiute partendo dal falso presupposto che i dazi antidumping non siano esigibili.

(41)

In quinto luogo, la TK Corporation ha sostenuto che, dato che il riesame intermedio è stato avviato utilizzando elementi di prova prima facie relativi a vendite all'esportazione nell'Unione che indicavano un margine di dumping inferiore, allora sarebbe dovuto essere possibile, per la determinazione definitiva del dumping, calcolare il margine di dumping sulla base delle vendite nell'Unione. Quest'argomentazione è stata respinta. In primo luogo, gli elementi di prova necessari per l'apertura di un riesame intermedio sono, per loro natura, sostanzialmente diversi da quelli su cui l'autorità incaricata dell'inchiesta ha basato le proprie conclusioni definitive. In secondo luogo, l'inchiesta ha stabilito che le vendite in questione non potevano essere validamente utilizzate per i motivi discussi in questa sezione. Va inoltre osservato che la semplice possibilità di calcolare un margine di dumping non rende tale margine conforme alle relative disposizioni del regolamento di base.

(42)

Tenendo conto del fatto che il volume delle vendite nell'Unione era di modesta quantità in termini assoluti e comparabili e che vi erano legittimi motivi per dubitare dell'attendibilità di una quota significativa di tali vendite per ragioni indipendenti dal volume, l'asserzione secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ignorato le vendite all'esportazione nell'Unione per la determinazione del prezzo all'esportazione è pertanto respinta.

(43)

L'analisi e le conclusioni di cui ai considerando 32 e 33, che non sono state contestate dal produttore esportatore, dimostrano infine chiaramente che si è prestata la necessaria attenzione alla costruzione del prezzo all'esportazione e che gli Stati Uniti possono essere considerati una base ragionevole per determinare il prezzo all'esportazione in assenza di prezzi attendibili nell'Unione.

c)   Confronto

(44)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(45)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati alcuni adeguamenti per il trasporto marittimo e interno, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori.

d)   Margine di dumping

(46)

Per il produttore esportatore la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(47)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono del 32,4 %.

4.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(48)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se il mutamento delle circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo.

(49)

A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che la TK Corporation ha effettivamente subito modifiche strutturali che hanno determinato la riduzione dei costi e l'incremento dell'efficienza. In particolare la società ha aggiunto un secondo stabilimento nel 2010 e un terzo nel 2012. A seguito del considerevole aumento di capacità, le linee di produzione e i magazzini sono stati riorganizzati in modo più efficiente e i costi notevolmente ridotti. Tale riduzione dei costi ha un effetto diretto sul margine di dumping. È improbabile che le circostanze qui descritte possano, in un futuro prossimo, cambiare in modo tale da inficiare tali conclusioni.

(50)

Questo mutamento di circostanze può quindi essere considerato di carattere duraturo e l'applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

(51)

Il Comitato di difesa dell'industria UE degli accessori per la saldatura testa a testa ha osservato che, nonostante i cambiamenti strutturali con cui la TK Corporation avrebbe ridotto i costi e aumentato l'efficienza, la redditività complessiva della società non è migliorata nel periodo 2012-2014. Il Comitato ha pertanto espresso dubbi sul carattere duraturo del mutamento di circostanze e sul conseguente impatto sul margine di dumping.

(52)

La Commissione ha analizzato questa argomentazione. In primo luogo, va rilevato che il carattere duraturo del mutamento di circostanze è valutato con riferimento all'inchiesta iniziale del 2002. In secondo luogo, la redditività di una società e la sua evoluzione sono determinate da una serie di fattori, e l'efficienza ne rappresenta solo uno. In terzo luogo, la riduzione dei costi indicata al considerando 49 si riferisce solo ai costi che possono essere associati ai cambiamenti strutturali di cui allo stesso considerando. Ad esempio, l'andamento del costo medio delle materie prime, del costo del lavoro e di quello energetico non è direttamente associabile al miglioramento dell'efficienza determinato dalla costruzione dei due nuovi stabilimenti. Il Comitato di difesa dell'industria UE degli accessori per la saldatura testa a testa ha infine giustificato la sua argomentazione facendo riferimento alle cifre di redditività generale della TK Corporation e non a quelle specificamente connesse al prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

5.   MISURE ANTIDUMPING

(53)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell'aliquota del dazio applicabile al produttore esportatore ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.

(54)

In seguito all'inchiesta di riesame il margine di dumping e l'aliquota del dazio antidumping riveduti e proposti, applicabili alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla TK Corporation, ammontano al 32,4 %.

(55)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1283/2014 è modificata mediante l'aggiunta del seguente testo:

Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

TK Corporation, 1499-1, Songjeong-Dong, Gangseo-Gu, Busan

32,4

C066

Tutte le altre società

44,0

C999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1.

(3)   GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 1).

(4)   GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17.

(5)   GU C 58 del 18.2.2015, pag. 9.


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/307 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

recante duecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 29 febbraio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere undici persone fisiche e un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

a)

«Abd Al-Baset Azzouz [alias (a) Abdelbassed Azouz, (b) Abdul Baset Azouz, (c) AA (iniziali)]. Data di nascita: 7.2.1966. Luogo di nascita: Doma, Libia. Cittadinanza: libica. N. passaporto: (a) 223611 (n. passaporto libico) (b) C00146605 (n. passaporto britannico). Indirizzo: Libia (ultima ubicazione nota). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

b)

«Gulmurod Khalimov. Data di nascita: (a) 14.5.1975, (b) intorno al 1975. Luogo di nascita: (a) area di Varzob, Tagikistan, (b) Dushanbe, Tagikistan. Cittadinanza: tagika. Indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

c)

«Nusret Imamovic (alias Nusret Sulejman Imamovic). Data di nascita: (a) 26.9.1971, (b) 26.9.1977. Cittadinanza: bosniaco-erzegovina. N. passaporto: (a) 349054 (n. passaporto della Bosnia-Erzegovina), b) 3490054 (n. passaporto della Bosnia-Erzegovina). Indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

d)

«Muhannad Al-Najdi [alias (a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi, (b) Ghassan al-Tajiki]. Data di nascita: 19.5.1984. Luogo di nascita: al-Duwadmi, Arabia Saudita. Cittadinanza: saudita. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

e)

«Morad Laaboudi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abu Ismail al-Maghribi]. Data di nascita: 26.2.1993. Luogo di nascita: Marocco. Cittadinanza: marocchina. N. passaporto: (a) UZ6430184 (n. passaporto marocchino), (b) CD595054 (numero d'identità nazionale marocchino). Indirizzo: Turchia. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

f)

«Ali Musa Al-Shawakh [alias (a) 'Ali Musa al-Shawagh, (b) 'Ali Musa al-Shawagh, (c) Ali al-Hamoud al-Shawakh, (d) Ibrahim al-Shawwakh, (e) Muhammad 'Ali al-Shawakh, (f) Abu Luqman, (g) Ali Hammud, (h) Abdullah Shuwar al-Aujayd, (i) Ali Awas, (j) 'Ali Derwish, (k) 'Ali al-Hamud, (l) Abu Luqman al- Sahl, (m) Abu Luqman al-Suri, (n) Abu Ayyub]. Data di nascita: 1973. Luogo di nascita: villaggio di Sahl, provincia di Raqqa, Repubblica araba siriana. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

g)

«Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari [alias (a) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri, (b) Abu Habib al-Libi, (c) Hasan Abu Habib]. Data di nascita: 1975. Luogo di nascita: Derna, Libia. Cittadinanza: libica. N. passaporto: (a) 542858 (n. passaporto libico), (b) 55252 (numero di identificazione nazionale libico attribuito a Derna, Libia). Indirizzo: Libia. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

h)

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias (a) Mounir Helel, (b) Mounir Hilel, (c) Abu Rahmah, (d) Abu Maryam al-Tunisi]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016 »;

i)

«Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh [alias (a) Muhammad Hameida Saleh, (b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah, (c) Faris Baluchistan]. Data di nascita: (a) 22.9.1988, (b) 22.9.1989. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Cittadinanza: egiziana. Indirizzo: Egitto. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

j)

«Salim Benghalem. Data di nascita: 6.7.1980. Luogo di nascita: Bourg la Reine, Francia. Cittadinanza: francese. Indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

k)

«Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi [alias (a) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi, (b) Abu- Ubaydah Yusuf Al-lnabi, (c) Mebrak Yazid, (d) Youcef Abu Obeida, (e) Mibrak Yazid, (f) Yousif Abu Obayda Yazid, (g) Yazid Mebrak, (h) Yazid Mabrak, (i) Yusuf Abu Ubaydah, (j) Abou Youcef]. Data di nascita: 7.2.1969. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Cittadinanza: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»;

2)

la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Harakat Sham Al-Islam [alias (a) Haraket Sham al-Islam, (b) Sham al- Islam, (c) Sham al-Islam Movement]. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/308 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

371,5

IL

154,0

MA

95,7

SN

174,9

TN

110,7

TR

106,0

ZZ

168,8

0707 00 05

JO

194,1

MA

84,0

TR

165,9

ZZ

148,0

0709 93 10

MA

55,5

TR

163,7

ZZ

109,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

76,2

MA

60,2

TN

55,6

TR

66,0

ZZ

61,0

0805 50 10

MA

119,2

TN

91,8

TR

97,7

ZZ

102,9

0808 10 80

CL

92,5

US

133,9

ZZ

113,2

0808 30 90

CL

213,7

CN

59,3

ZA

98,7

ZZ

123,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/50


DECISIONE DELEGATA (UE) 2016/309 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 172, paragrafo 2, l'articolo 227, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 260, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Essa sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(2)

In conformità dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE, la Commissione può adottare atti delegati previsti da tale direttiva anche prima della data della sua applicazione.

(3)

Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo che si applica all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quel paese terzo di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.

(4)

Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi aventi sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza, anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.

(5)

Oggetto dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 261, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, in caso di determinazione positiva dell'equivalenza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza di gruppo del paese terzo.

(6)

Il regime giuridico del paese terzo dev'essere considerato pienamente equivalente a quello stabilito dalla direttiva 2009/138/CE se è conforme ai requisiti che garantiscono un livello comparabile di tutela dei contraenti e dei beneficiari.

(7)

L'11 marzo 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione vigente alle Bermuda, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Dopo l'adozione della modifica alla legislazione in materia di assicurazione da parte delle Bermuda nel luglio 2015, l'EIOPA ha aggiornato la sua consulenza il 31 luglio 2015. La consulenza dell'EIOPA si basa sul quadro legislativo pertinente delle Bermuda, inclusi l'Insurance Amendment (No 2) Act 2015 (di seguito «la legge»), adottato nel luglio 2015 e in vigore dal 1o gennaio 2016, l'Insurance Code of Conduct, che è stato modificato con effetto da luglio 2015, e le regole prudenziali assicurative riviste adottate dall'autorità monetaria delle Bermuda (di seguito «la BMA») ed in vigore dal 1o gennaio 2016. La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.

(8)

Tenendo conto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), in particolare degli articoli 378, 379 e 380, oltre che della consulenza dell'EIOPA, occorre applicare alcuni criteri per valutare l'equivalenza ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

(9)

Tali criteri comprendono alcuni requisiti che sono comuni a due o più degli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, che sono validi a livello delle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione e a livello di gruppi di assicurazione o di riassicurazione. Nel presente atto si specifica se le imprese di assicurazione sono considerate a livello individuale («singole imprese») o di gruppo, in quanto le singole imprese possono essere o meno parte di gruppi. I criteri in questione riguardano gli ambiti dei poteri, della solvibilità, della governance, della trasparenza, della cooperazione tra le autorità e del trattamento delle informazioni riservate, nonché dell'impatto delle decisioni sulla stabilità finanziaria.

(10)

Riguardo ai mezzi, ai poteri e alle competenze, l'autorità di vigilanza locale, la BMA, ha il potere di vigilare efficacemente sulle attività di assicurazione o di riassicurazione e di imporre sanzioni o, se del caso, di adottare misure di enforcement tra cui revocare l'autorizzazione alle imprese o sostituirne la dirigenza, in toto o in parte. La BMA detiene le necessarie risorse umane e finanziarie, l'esperienza, le capacità e il mandato per tutelare efficacemente tutti i contraenti e i beneficiari.

(11)

Riguardo alla solvibilità, la valutazione della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di assicurazione o riassicurazione espressa nel requisito patrimoniale di solvibilità (BSCR) applicato alle Bermuda si fonda su sani principi economici e i requisiti di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività (Economic Balance Sheet). Ciò garantisce la comparabilità tra assicuratori. Il BSCR impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di detenere risorse finanziarie adeguate e stabilisce criteri relativi alle riserve tecniche, agli investimenti, ai requisiti patrimoniali (compreso il livello patrimoniale minimo) e ai fondi propri, richiedendo il tempestivo intervento da parte della BMA nel caso in cui non siano rispettati i requisiti patrimoniali oppure gli interessi dei contraenti siano messi a repentaglio. I requisiti patrimoniali sono basati sul rischio e mirano a individuare i rischi quantificabili. Il principale requisito patrimoniale, l'Enhanced Capital Requirement (ECR), è volto a coprire le perdite inattese derivanti dalle attività esistenti. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo assoluto, il margine di solvibilità minimo, non è attualmente basato sui rischi, ma la BMA lo modificherà e applicherà una soglia minima del 25 % dell'ECR a tutti gli assicuratori del ramo vita con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. La BMA metterà in atto tali requisiti di capitale e utili dalla fine del 2015 per tutte le classi di assicuratori, fatta eccezione per le imprese captive e gli special purpose insurer. Per quanto riguarda i modelli, le imprese di assicurazione possono utilizzare una formula standard o un modello interno.

(12)

In merito alla governance, il regime di solvibilità delle Bermuda prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione abbiano un sistema di governance efficace, che imponga loro, in particolare, una struttura organizzativa chiara, requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa e un processo efficace per la trasmissione delle informazioni all'interno delle imprese e alla BMA. Inoltre, la BMA vigila efficacemente sulle funzioni e le attività esternalizzate.

(13)

Il BSCR impone altresì alle imprese e ai gruppi di assicurazione o di riassicurazione di esercitare la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale. Il BSCR impone inoltre l'esistenza di un sistema di gestione del rischio capace di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi e un sistema di controllo interno efficace.

(14)

Il regime in vigore alle Bermuda prevede che i cambiamenti apportati alla strategia aziendale o alla dirigenza delle imprese o dei gruppi di assicurazione o di riassicurazione o alle partecipazioni qualificate in tali imprese o gruppi siano coerenti con una gestione sana e prudente. In particolare, le acquisizioni, le modifiche al piano aziendale o alle partecipazioni qualificate delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei gruppi assicurativi sono notificate alla BMA, che può adottare sanzioni appropriate, purché giustificate, quali il divieto di acquisizione. In particolare, la legge include norme che ampliano gli obblighi a carico degli azionisti di notificare la cessione delle azioni di società pubbliche e private.

(15)

Con riferimento alla trasparenza, le imprese e i gruppi di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla BMA qualsiasi informazione necessaria alla vigilanza, oltre che a pubblicare, perlomeno annualmente, una relazione sulla loro solvibilità e sulla loro condizione finanziaria. I tipi di informazioni qualitative e quantitative che devono essere comunicate sono in linea con la direttiva 2009/138/CE. Gli obblighi a carico degli assicuratori e dei gruppi di pubblicare una relazione rispecchiano in larga misura le disposizioni della direttiva 2009/138/CE. Possono essere concesse esenzioni se la pubblicazione può tradursi in uno svantaggio competitivo per le imprese. Tuttavia, anche in questo caso le regole delle Bermuda prevedono la pubblicazione delle informazioni essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

(16)

In merito al segreto d'ufficio e alla cooperazione e scambio di informazioni, il regime in vigore alle Bermuda prevede obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per la BMA, compresi i revisori e gli esperti incaricati dalla BMA. Tali obblighi prevedono anche che le informazioni riservate non siano divulgate, se non in forma sommaria o aggregata, senza pregiudizio per i casi rilevanti per il diritto penale. Inoltre, la BMA utilizzerà le informazioni riservate ottenute da altre autorità di vigilanza soltanto per svolgere le proprie mansioni e per gli scopi previsti dalla legge. Il regime in vigore alle Bermuda stabilisce altresì che nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate possono essere divulgate purché non riguardino terzi implicati nei tentativi di salvataggio. La BMA può condividere informazioni riservate ricevute da un'altra autorità di vigilanza con autorità, organi o soggetti vincolati dal segreto d'ufficio alle Bermuda solo con l'esplicito consenso della suddetta autorità di vigilanza. La BMA ha sottoscritto memorandum d'intesa con l'International Association of Insurance Supervisors e con tutti gli Stati membri dell'Unione per coordinare la cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni riservate.

(17)

Quanto all'impatto delle sue decisioni, la BMA e le altre autorità delle Bermuda che hanno il mandato di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari hanno gli strumenti per valutare in che modo le decisioni influenzeranno la stabilità dei sistemi finanziari globalmente, soprattutto nelle situazioni di emergenza, e per tener conto dei loro potenziali effetti prociclici quando si verifichino turbolenze eccezionali sui mercati finanziari. Nell'ambito del regime in vigore alle Bermuda, si tengono riunioni periodiche tra le suddette autorità per lo scambio di informazioni sui rischi per la stabilità finanziaria e per un coordinamento degli interventi. Lo stesso accade a livello internazionale, dove le autorità delle Bermuda scambiano informazioni, per esempio, con i collegi delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione e l'EIOPA in materia di stabilità finanziaria.

(18)

Gli articoli 378 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35 definiscono altresì criteri specifici in materia di equivalenza per le attività di riassicurazione e per la vigilanza di gruppo.

(19)

Per quanto concerne i criteri specifici per le attività di riassicurazione ai sensi dell'articolo 378 del regolamento delegato (UE) 2015/35, l'accesso alle attività di riassicurazione è subordinato ad un'autorizzazione preliminare da parte della BMA.

(20)

Quanto ai criteri specifici per la vigilanza di gruppo di cui all'articolo 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la BMA ha il potere di determinare quali imprese sono soggette alla vigilanza a livello di gruppo e di vigilare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. La BMA vigila su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione sulle quali un'impresa partecipante ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE esercita un'influenza dominante o notevole.

(21)

La BMA è in grado di valutare il profilo di rischio, la posizione finanziaria e la solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte di un gruppo e la strategia operativa di tale gruppo.

(22)

Le norme di segnalazione e contabili consentono il monitoraggio delle transazioni infragruppo e delle concentrazioni dei rischi, che i gruppi di assicurazione o di riassicurazione devono segnalare perlomeno con cadenza annuale.

(23)

La BMA limita l'uso di fondi propri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se tali fondi non possono essere effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità di gruppo. Il calcolo della solvibilità di gruppo produce risultati quanto meno equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di calcolo descritti agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, senza il doppio computo dei fondi propri e dopo aver eliminato la creazione infragruppo di capitale tramite finanziamenti reciproci.

(24)

Di conseguenza, poiché soddisfa tutti i criteri di cui agli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, si ritiene che il regime di regolamentazione e di vigilanza in vigore alle Bermuda per le imprese e i gruppi di assicurazione o di riassicurazione soddisfi i criteri per la piena equivalenza riportati all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle regole sulle imprese captive e sugli special purpose insurer, che sono soggetti ad un regime diverso.

(25)

La direttiva 2009/138/CE si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La presente decisione dovrebbe pertanto concedere l'equivalenza al regime di solvibilità e prudenziale in vigore alle Bermuda a decorrere da tale data.

(26)

La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (4) ha concesso l'equivalenza provvisoria per quanto riguarda i regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti. Per motivi di certezza del diritto e visto che il regime di solvibilità in vigore alle Bermuda per imprese e gruppi di assicurazione o di riassicurazione, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer, soddisfa i criteri per la piena equivalenza, è necessario modificare tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di solvibilità in vigore alle Bermuda che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese aventi sede alle Bermuda è considerato equivalente al regime di cui al titolo I della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer.

Articolo 2

Il regime di vigilanza in vigore alle Bermuda che si applica alle attività di assicurazione delle imprese aventi sede alle Bermuda è considerato equivalente al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer.

Articolo 3

Il regime prudenziale in vigore alle Bermuda che si applica alla vigilanza delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti ad un gruppo è considerato equivalente al regime di cui al titolo III della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer.

Articolo 4

La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi, è modificata come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

I regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi sono considerati provvisoriamente equivalenti al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.»

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22).


4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/55


DECISIONE DELEGATA (UE) 2016/310 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 172, paragrafo 4, e l'articolo 227, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime di solvibilità basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Essa sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(2)

In conformità dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE, la Commissione può adottare gli atti delegati previsti da tale direttiva anche prima della data della sua applicazione.

(3)

Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di una giurisdizione o un paese terzo applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quella giurisdizione di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.

(4)

L'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza temporanea a durata prestabilita per le giurisdizioni o i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per il settore riassicurativo soddisfano taluni criteri. La determinazione dell'equivalenza temporanea è valida fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo per un massimo di un anno, come stabilito all'articolo 172, paragrafo 5.

(5)

Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento autorizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza, anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.

(6)

L'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza provvisoria a durata prestabilita per le giurisdizioni o i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per il settore assicurativo soddisfano taluni criteri. Una determinazione dell'equivalenza provvisoria è valida per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo.

(7)

Per valutare l'equivalenza temporanea a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE e l'equivalenza provvisoria a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, è necessario prendere in considerazione una serie di criteri. Tali criteri comprendono determinati requisiti comuni, in particolare per quanto riguarda il regime di solvibilità vigente e i poteri, le risorse e le competenze dell'autorità di vigilanza. Altri criteri sono specifici per ciascuno dei due tipi di equivalenza, in particolare quelli relativi alla convergenza verso un regime totalmente equivalente, allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza e al segreto professionale.

(8)

Il regime di solvibilità giapponese è stabilito dall'Insurance Business Act e dall'Insurance Business Ordinance, modificati da ultimo nel 2010. Esiste un regime di licenze globale per l'autorizzazione degli assicuratori. In Giappone per svolgere l'attività di riassicurazione è necessaria una licenza di assicurazione non vita. La governance, la gestione del rischio e gli obblighi di informativa sono parzialmente stabiliti dalle Supervisory Guidelines della Japan Financial Services Agency (JFSA). Le Supervisory Guidelines non hanno valore giuridico ma vengono monitorate attentamente dalla JFSA, che ha il potere di imporre misure correttive qualora lo reputi opportuno.

(9)

A marzo del 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese di assicurazione e riassicurazione vigente in Giappone, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Successivamente l'EIOPA ha anche assistito la Commissione e fornito un ulteriore contributo per quanto riguarda la valutazione del settore assicurativo giapponese ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.

(10)

Il Giappone ha un'autorità indipendente di vigilanza delle assicurazioni, la JSFA, dotata dei poteri e delle risorse necessarie per svolgere i propri compiti. Nel 2013 la JFSA aveva circa 100 unità di personale dedicate a tempo pieno alla vigilanza sulle assicurazioni, e altro personale disponibile all'interno dell'organizzazione. I suoi poteri d'indagine comprendono ispezioni in loco, e tra le sanzioni figurano ordinanze amministrative che possono arrivare fino al ritiro della licenza e sanzioni individuali. La JSFA può anche trasmettere documenti alla magistratura inquirente.

(11)

Gli assicuratori e i riassicuratori devono presentare relazioni esaustive alla JFSA, la quale dispone di ampi poteri per ristrutturare o liquidare gli assicuratori e i riassicuratori in difficoltà, poteri che sono stati utilizzati in modo efficace nei confronti di una serie di imprese di assicurazione del ramo vita in gravi difficoltà nel corso degli ultimi decenni.

(12)

La JSFA ha concluso una serie di accordi di cooperazione con altre autorità di vigilanza di tutto il mondo. A partire dal 2011, è uno dei firmatari del protocollo d'intesa multilaterale dell'International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni) in materia di scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del settore assicurativo. Inoltre ha stipulato vari accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali con altre autorità di vigilanza, anche dell'Unione.

(13)

Il personale della JFSA è soggetto a norme rigorose in materia di segreto professionale. Le norme e le prassi della JFSA tutelano adeguatamente le informazioni riservate fornite dalle autorità di vigilanza estere. Tutto il personale, anche quello non più in servizio presso la JFSA, è tenuto a tutelare la riservatezza delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. La divulgazione non autorizzata può comportare sanzioni disciplinari, indagini penali e condanne. Le informazioni ricevute da autorità di vigilanza estere e indicate come riservate sono trattate di conseguenza e utilizzate soltanto per gli scopi concordati con le suddette autorità.

(14)

La valutazione delle attività delle imprese di assicurazione sia vita che non vita è effettuata in conformità dei principi contabili generalmente accettati giapponesi. La maggior parte delle attività (ma non tutte) è valutata al valore equo. In determinate circostanze, talune classi di attività (quali obbligazioni e prestiti) sono valutate al valore contabile. Quando le attività sono valutate al costo storico, viene presa in considerazione la maggior parte degli utili e delle perdite non realizzati per determinare i fondi propri disponibili. Le riserve tecniche del ramo vita e del ramo non vita a lungo termine sono attualizzate. Il tasso di attualizzazione che deve essere utilizzato per l'attualizzazione delle riserve tecniche è fissato periodicamente dalla JFSA. A partire dalla data del contratto, le riserve tecniche possono essere riviste solamente al rialzo (il valore loro attribuito non è mai inferiore a quello determinato alla data del contratto). Pertanto l'evoluzione del mercato e altri sviluppi che potrebbero tradursi in una riduzione delle riserve tecniche (come un aumento dei tassi d'interesse) non sono presi in considerazione. Le imprese di assicurazione sono inoltre tenute ad analizzare i flussi di cassa futuri in ogni esercizio finanziario dal punto di vista dell'adeguatezza delle riserve tecniche e, ove necessario, ad accumulare riserve supplementari.

(15)

Sia per le imprese di assicurazione vita che per quelle non vita, gli interventi di vigilanza possono essere attivati da tre diverse soglie, definite come diversi rapporti del margine di solvibilità (Solvency Margin Ratios, SRM), espresso come rapporto del doppio dei fondi propri diviso per un requisito patrimoniale denominato «rischio totale». Il parametro del «rischio totale» copre i rischi di sottoscrizione, i rischi di tasso di interesse e di mercato, il rischio operativo e il rischio di catastrofe. Per i rischi di catastrofe e garanzia minima sono accettati i modelli interni. La JSFA ha il potere di imporre determinate misure correttive anche se non è stata superata la soglia più elevata per gli interventi di vigilanza (SRM al di sopra del 200 %), ad esempio richiedendo agli assicuratori di adottare misure atte a migliorare la redditività, il rischio di credito, la stabilità o il rischio di liquidità. Quando l'SRM è inferiore allo 0 %, la JSFA può ordinare la sospensione totale o parziale dell'attività.

(16)

Gli assicuratori giapponesi sono tenuti a gestire i rischi a livello individuale e globale attraverso un piano di gestione del rischio di impresa. Gli assicuratori devono provvedere, in modo sistematico e globale, a un'adeguata gestione dei rischi, valutando se vengano affrontati i rischi pertinenti, verificando l'obiettività e l'adeguatezza delle norme di quantificazione e analizzando l'adeguatezza patrimoniale futura alla luce delle questioni relative alle strategie aziendali a medio e lungo termine e al contesto imprenditoriale. La JFSA prevede inoltre che gli assicuratori effettuino una valutazione interna del rischio e della solvibilità e che riferiscano sui risultati ottenuti al consiglio di amministrazione.

(17)

Gli assicuratori giapponesi sono tenuti per legge a presentare alla JSFA relazioni semestrali e annuali. Inoltre ogni anno agli assicuratori è richiesto di redigere alcuni documenti giustificativi e di tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.

(18)

Il regime di solvibilità giapponese è in fase di evoluzione. I requisiti di solvibilità a livello di gruppo sono stati introdotti nel 2010. Dal 2011, quando l'EIOPA ha avviato la valutazione dell'equivalenza del sistema di vigilanza giapponese in relazione all'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE, il Giappone ha intrapreso riforme volte a migliorare il proprio regime di solvibilità. Nel 2011, nel 2012 e nel 2014 sono state realizzate diverse relazioni e prove sul campo su un bilancio sulla base di valutazioni economiche. Gli emendamenti attualmente allo studio inducono a ritenere che gli sviluppi futuri del regime di solvibilità giapponese produrranno una maggiore convergenza con la direttiva 2009/138/CE.

(19)

A seguito di questa valutazione, il regime di solvibilità del settore delle assicurazioni e delle riassicurazioni del Giappone dovrebbe essere considerato conforme ai criteri di equivalenza temporanea di cui all'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, e di equivalenza provvisoria di cui all'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

(20)

Il periodo di equivalenza temporanea stabilito dalla presente decisione si conclude il 31 dicembre 2020, conformemente all'articolo 172, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

(21)

Il periodo di equivalenza provvisoria stabilito dalla presente decisione dovrebbe essere di 10 anni, conformemente all'articolo 227, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di solvibilità in vigore in Giappone che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede in Giappone e regolamentato dall'Insurance Business Act è considerato temporaneamente equivalente al regime stabilito dal titolo I della direttiva 2009/138/CE.

L'equivalenza temporanea di cui al primo comma termina il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Il regime di solvibilità in vigore in Giappone che si applica alle attività di assicurazione delle imprese con sede in Giappone e regolamentato dall'Insurance Business Act è considerato provvisoriamente equivalente al regime stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.

L'equivalenza provvisoria di cui al primo comma è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


Rettifiche

4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/59


Rettifica del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 6 maggio 2014 )

Pagina 12, titolo:

anziché:

«Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»,

leggasi:

«Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio».


  翻译: