ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza rafossanide ( 1 ) |
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DECISIONI |
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ORIENTAMENTI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/576 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, i limiti massimi di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti da un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
Il rafossanide figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita, per i bovini e gli ovini, relativamente a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 31 dicembre 2015. |
(4) |
È stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (nel prosieguo «EMA») una domanda di proroga del periodo di applicazione degli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino. |
(5) |
L'EMA, basandosi sul parere del comitato per i medicinali veterinari, ha considerato che una proroga degli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino consentirebbe il completamento degli studi scientifici in corso e ha raccomandato pertanto di prorogare gli LMR provvisori fino al 31 dicembre 2017. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(7) |
Poiché gli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino non sono più validi dal 31 dicembre 2015, e al fine di tutelare le legittime aspettative degli operatori del mercato sull'uso di questa sostanza, la proroga degli LMR provvisori dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «rafossanide» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) |
Classificazione terapeutica |
«Rafossanide |
Rafossanide |
Bovini |
30 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 40 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |
Ovini |
100 μg/kg 250 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene |
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Bovini, ovini |
10 μg/kg |
Latte |
L'LMR provvisorio scade il 31 dicembre 2017 |
15.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/577 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
180,1 |
MA |
94,9 |
|
SN |
58,8 |
|
TR |
96,3 |
|
ZZ |
107,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
80,6 |
TR |
114,2 |
|
ZZ |
97,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
94,0 |
TR |
138,8 |
|
ZZ |
116,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,1 |
IL |
76,7 |
|
MA |
57,8 |
|
TR |
40,8 |
|
ZZ |
56,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
93,6 |
BR |
99,0 |
|
CL |
116,4 |
|
CN |
102,3 |
|
US |
148,8 |
|
ZA |
84,6 |
|
ZZ |
107,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
104,6 |
CL |
108,5 |
|
CN |
110,0 |
|
ZA |
103,7 |
|
ZZ |
106,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
15.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/578 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2016
che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,
considerando quanto segue:
(1) |
l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»). Il primo programma di lavoro era stato adottato mediante la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2). È necessario aggiornare detto programma. Tenuto conto del numero di modifiche che è necessario apportare alla decisione di esecuzione 2014/255/UE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire e abrogare detta decisione. |
(2) |
Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del termine per l'utilizzazione dei sistemi non ancora operativi alla data di applicazione del codice, ossia il 1o maggio 2016. Il programma di lavoro è pertanto necessario al fine di stabilire i periodi transitori relativi ai sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5). |
(3) |
Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice. |
(4) |
Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri («i sistemi nazionali») o da questi in collaborazione con la Commissione («i sistemi transeuropei») affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco dovrebbe essere basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel piano strategico pluriennale. |
(5) |
Il programma di lavoro dovrebbe identificare i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Le date indicate quali «date iniziali previste per l'utilizzazione» dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Il programma di lavoro dovrebbe inoltre definire le «date finali previste per l'utilizzazione» come termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal codice. Tali finestre temporali sono necessarie per avviare l'utilizzazione del sistema a livello dell'Unione. L'ampiezza di tali finestre temporali dovrebbe tenere conto delle esigenze di utilizzazione proprie di ciascun sistema. |
(6) |
I limiti temporali per l'utilizzazione dei sistemi transeuropei dovrebbero essere stabiliti per mezzo di date specifiche o, se del caso, attraverso finestre temporali. Tali finestre temporali dovrebbero essere limitate a quanto necessario per la migrazione dell'attuale sistema utilizzato dagli Stati membri e dagli operatori economici verso il nuovo sistema. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere all'interno di tali finestre temporali le date iniziali e finali della migrazione dei propri sistemi e la data in cui gli operatori utilizzano e si connettono ai nuovi sistemi. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine della validità del periodo relativo alle norme transitorie per i pertinenti sistemi elettronici contemplate dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. |
(7) |
I limiti temporali per l'utilizzazione e la migrazione dei sistemi nazionali dovrebbero essere stabiliti coerentemente con i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione degli Stati membri, poiché tali sistemi appartengono a circostanze e ad ambienti informatici nazionali specifici. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine del periodo transitorio per i pertinenti sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, al regolamento delegato (UE) 2016/341 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per motivi di trasparenza e a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri dovrebbero comunicare la loro pianificazione nazionale alla Commissione, che la pubblica sul sito Europa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire tempestivamente la trasmissione agli operatori economici delle informazioni tecniche necessarie affinché questi possano aggiornare se del caso i propri sistemi e connettersi ai sistemi nuovi o aggiornati e applicare le nuove norme e i nuovi requisiti in materia di dati, seguendo nel contempo le raccomandazioni emesse dagli Stati membri nelle loro guide nazionali sulle buone prassi informatiche. |
(8) |
I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base dell'impatto previsto relativamente alle priorità definite nel codice. A questo proposito, una delle principali priorità consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione progettuale come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. Il programma di lavoro dovrebbe organizzare lo sviluppo dei sistemi elettronici in diverse fasi. Tenuto conto del considerevole numero di sistemi e interfacce da sviluppare, utilizzare e mantenere nonché dei costi elevati della piena attuazione del programma di lavoro entro il 2020, si dovrebbero garantire un'attenzione e un monitoraggio accurati. |
(9) |
Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano adottate le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo. |
(10) |
Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente e allineato al primo. Nello stabilire i futuri aggiornamenti del programma di lavoro sarà necessario conferire un'attenzione particolare ai progressi realizzati ogni anno nel realizzare gli obiettivi concordati e fissati, tenuto conto della natura ambiziosa e complessa dei sistemi elettronici da finalizzare entro il 2019 e il 2020 nonché della concentrazione attualmente pianificata dei lavori negli stessi anni. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Programma di lavoro
È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»).
Articolo 2
Attuazione
1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per attuare il programma di lavoro.
2. Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date finali delle finestre temporali corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.
3. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale.
4. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti nonché alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
Articolo 3
Aggiornamenti
1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantirne l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e tener conto dei progressi effettivamente compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.
2. Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, questo è aggiornato almeno una volta l'anno.
Articolo 4
Comunicazione e governance
1. La Commissione e gli Stati membri condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.
2. Al massimo sei mesi prima della data prevista per l'utilizzazione di un dato sistema informatico, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione. Tali piani comprendono le seguenti informazioni:
— |
la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico, |
— |
il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici, |
— |
le date di utilizzazione del sistema elettronico, compreso l'inizio delle operazioni e, se del caso, il periodo durante il quale gli operatori economici sono autorizzati a effettuare la migrazione. |
3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento dei piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione.
4. La Commissione pubblica i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione sul proprio sito web.
5. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.
Articolo 5
Abrogazione
1. La decisione di esecuzione 2014/255/UE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(6) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
ALLEGATO
Programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione
I. INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI LAVORO
1. |
Il programma di lavoro rappresenta uno strumento di sostegno all'applicazione del codice per quanto riguarda lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici ivi previsti. |
2. |
Obiettivo del programma di lavoro è altresì di specificare i periodi durante i quali le misure transitorie sono applicabili fino all'utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. |
3. |
Per «tappa fondamentale» in termini di data obiettivo per le specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell'ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti. |
4. |
Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:
Ai fini del punto b), la data sarà identica alla data iniziale nel caso in cui non sia prevista alcuna finestra temporale per l'utilizzazione o la migrazione. |
5. |
Per i sistemi esclusivamente nazionali o per i componenti nazionali specifici di un progetto unionale di più ampia portata, gli Stati membri possono decidere le «date di utilizzazione» nonché la data iniziale e finale di una finestra di utilizzazione in linea con la loro pianificazione nazionale relativa ai progetti. Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali:
|
6. |
Per i sistemi transeuropei che dispongono effettivamente di una finestra ma non di una data unica di attuazione, gli Stati membri possono avviare l'utilizzazione a una data consona entro tale finestra temporale e possono prevedere al suo interno un periodo per la migrazione degli operatori economici, se tale periodo è ritenuto adeguato. Le date iniziali e finali sono comunicate alla Commissione. Sarà necessario prevedere un accurato esame degli aspetti relativi all'ambito comune. Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:
|
7. |
Ai fini dell'attuazione del programma di lavoro, la Commissione e gli Stati membri dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel piano strategico pluriennale. I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico. Dovranno essere messe a disposizione specifiche tecniche stilate a livello nazionale per i sistemi nazionali o i componenti, almeno per quanto riguarda le parti relative alla comunicazione esterna con gli operatori economici, in modo tempestivo per consentire a tali operatori di pianificare e adeguare di conseguenza i loro sistemi e le loro interfacce. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l'architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno svolte sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno inoltre con gli operatori economici e le altre parti interessate. Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali. |
II. ELENCO DEI PROGETTI RIGUARDANTI LO SVILUPPO E L'UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI
A. Elenco completo
«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice |
Base giuridica |
Tappa fondamentale |
Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici |
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Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (1) |
Data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici (2) = Data finale del periodo transitorio |
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1. Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nell'Unione. Il sistema sarà transeuropeo e comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esportazioni verso i paesi SPG. I dati richiesti saranno inseriti nel sistema in modo progressivo fino al 31 dicembre 2017. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2015 |
1.1.2017 |
1.1.2017 |
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2. Informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU Il progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema transeuropeo esistente EBTI-3 e del sistema Surveillance 2 per garantire quanto segue:
Il progetto sarà attuato in due fasi. La prima fase predisporrà innanzitutto la funzionalità per ricevere l'insieme di dati richiesti per la dichiarazione nell'ambito del CDU (parte 1) dal 1o marzo 2017 in modo graduale fino all'attuazione dei progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento (entro il 31 dicembre 2020) e, in secondo luogo, soddisferà l'obbligo di controllo dell'uso delle informazioni tariffarie vincolanti mediante il nuovo insieme di dati richiesto per la dichiarazione e l'allineamento alle procedure di decisione doganali (parte 2). Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2o trimestre 2016 (fase 1) |
1.3.2017 (fase 1 — parte 1) |
1.3.2017 (fase 1 — parte 1) |
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1.10.2017 (fase 1 — parte 2) |
1.10.2017 (fase 1 — parte 2) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 (fase 2) |
1.10.2018 (fase 2) |
1.10.2018 (fase 2) |
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3. Decisioni doganali nell'ambito del CDU Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all'adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione in tutta l'Unione. Il progetto riguarda le decisioni nazionali e multinazionali definite nel codice e interesserà i componenti del sistema sviluppati centralmente a livello unionale onde integrare i componenti nazionali qualora gli Stati membri abbiano scelto tale opzione. Tale sistema transeuropeo agevolerà le consultazioni durante il periodo di adozione e durante la gestione del processo di autorizzazioni. Il sistema transeuropeo comprende un portale UE destinato agli operatori commerciali, un sistema di gestione delle decisioni doganali e un sistema di riferimento destinato ai clienti. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
2.10.2017 |
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4. Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale) L'obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori commerciali diretto e armonizzato a livello unionale sotto forma di un servizio di interfacce utilizzatore/sistema da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici relativi al CDU. La gestione uniforme degli utenti e la firma digitale saranno integrate nei portali dei sistemi interessati e comprendono l'assistenza per la gestione dell'identità, dell'accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie. La prima utilizzazione è prevista congiuntamente al sistema relativo alle decisioni doganali nell'ambito del CDU. In seguito questa soluzione tecnica intesa ad agevolare l'autenticazione e la gestione degli utenti sarà disponibile all'uso per altri progetti nell'ambito del CDU, come quelli relativi alle informazioni tariffarie vincolanti, all'aggiornamento degli operatori economici, alla prova della posizione unionale delle merci e potenzialmente anche ai bollettini di informazione (INF) per il sistema dei regimi speciali. Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4o trimestre 2015 |
2.10.2017 |
2.10.2017 |
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5. Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni giuridiche del CDU. Nella prima fase il progetto mira ad attuare i principali miglioramenti del sistema AEO per armonizzare la procedura di adozione delle decisioni doganali. Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2016 |
1.3.2018 (fase 1) |
1.3.2018 (fase 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 |
1.10.2019 (fase 2) |
1.10.2019 (fase 2) |
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6. Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) Questo progetto intende realizzare un aggiornamento minore dell'attuale sistema transeuropeo EORI, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e di paesi terzi e delle persone diverse dagli operatori economici che effettuano operazioni doganali nell'Unione. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione |
Data prevista per le specifiche tecniche, 2o trimestre 2016 |
1.3.2018 |
1.3.2018 |
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7. Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantire la sua conformità ai requisiti del CDU quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri. Pertanto esso comprenderà ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri. |
Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2016 |
1.10.2018 |
1.10.2018 |
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8. Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e recuperare i seguenti documenti elettronici di prova della posizione unionale delle merci: T2L/F e il manifesto doganale delle merci (rilasciato da un emittente non autorizzato). |
Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2017 |
1.3.2019 |
1.10.2019 |
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9. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU L'obiettivo di questo progetto è allineare il sistema transeuropeo NCTS esistente ai nuovi requisiti del CDU quali la registrazione di eventi in corso e l'allineamento degli scambi di informazioni ai requisiti del codice in termini di dati e l'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi. |
Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 226 — 236, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 |
1.10.2019 |
2.3.2020 |
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10. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU Questo progetto è inteso ad attuare i requisiti nell'ambito del CDU relativi all'esportazione e all'uscita.
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e 263 — 276, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3o trimestre 2017 (componente 1) |
1.10.2019 (componente 1) |
2.3.2020 (componente 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2) |
1.3.2017 (componente 2) |
2.3.2020 (componente 2) |
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11. Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU L'obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell'ambito dei regimi speciali. |
Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1o trimestre 2018 |
2.3.2020 |
2.3.2020 |
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12. Regimi speciali nell'ambito del CDU Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l'Unione, offrendo modelli comuni di processi operativi. I sistemi nazionali attueranno tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, l'ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo. Questo progetto sarà attuato in due parti.
L'attuazione di questi progetti sarà effettuata tramite i progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento. |
Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componenti 1 e 2) |
1.3.2017 (componente 1) |
2.3.2020 (componente 1) |
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Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2) |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2) |
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13. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU L'obiettivo di questo progetto consiste nel definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la notifica della presentazione e la dichiarazione per la custodia temporanea e nel sostenere l'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il settore commerciale e doganale. Il progetto riguarda l'automatizzazione dei processi a livello nazionale. |
Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 133 — 152, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale |
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14. Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU Il progetto mira a soddisfare tutti i requisiti in materia di processi e di dati derivati dal CDU afferenti all'ambito dell'importazione (e non disciplinati da uno degli altri progetti definiti nel programma di lavoro). Esso riguarda principalmente le modifiche apportate alla procedura di «immissione in libera pratica» (procedura normale e semplificazioni), ma copre anche le incidenze delle migrazioni da altri sistemi. Questo progetto riguarda il settore delle importazioni nazionali, che include i sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali e altri sistemi quali i sistemi nazionali di contabilità e pagamento. |
Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articoli 53, 56, 77 — 80, 83 — 87, 101 — 105, 108, 109, 158 — 187, 194, 195 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale |
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15. Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU Questo progetto è inteso a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato che consente agli operatori economici di centralizzare la loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali. Si tratta di un sistema transeuropeo contenente componenti sviluppati a livello centrale e nazionale. |
Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 179, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2o trimestre 2018 |
1.10.2020 |
Piano di diffusione definito nel quadro della documentazione del progetto CCI |
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16. Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Il progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia.
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e articoli 89 — 100 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2o trimestre 2018 (componente 1) |
1.10.2020 (componente 1) |
1.10.2020 (componente 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2) |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2) |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2) |
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17. Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU (ICS 2) L'obiettivo di questo progetto è rafforzare la sicurezza della catena logistica in tutti i modi di trasporto e in particolare nel trasporto aereo delle merci, tramite il miglioramento della qualità dei dati, la loro archiviazione, disponibilità e condivisione con riguardo alla dichiarazione sommaria di entrata e alle informazioni sui rischi e i controlli ad essa collegate (ciclo di vita ENS+). Il progetto agevolerà inoltre la collaborazione fra gli Stati membri nel processo dell'analisi del rischio e conferirà un'architettura completamente nuova al sistema transeuropeo ICS esistente. |
Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46 e 127 — 132 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2o trimestre 2018 |
1.10.2020 |
Piano di diffusione definito come parte della documentazione del progetto ICS 2 |
B. Panoramica dell'elenco
Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU |
Date di realizzazione/Finestre temporali |
S1 2016 |
S2 2016 |
S1 2017 |
S2 2017 |
S1 2018 |
S2 2018 |
S1 2019 |
S2 2019 |
S1 2020 |
S2 2020 |
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1.1.2017 |
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1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2) 1.10.2018 (fase 2) |
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Fase 1 (parte 1) |
Fase 1 (parte 2) |
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Fase 2 |
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2.10.2017 |
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2.10.2017 |
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1.3.2018 (fase 1) 1.10.2019 (fase 2) |
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Fase 1 |
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Fase 2 |
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1.3.2018 |
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1.10.2018 |
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1.3.2019 — 1.10.2019 |
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1.10.2019 — 2.3.2020 |
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1.10.2019 — 2.3.2020 |
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1.3.2017 — 2.3.2020 |
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2.3.2020 |
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pianificazione nazionale 1.3.2017-2.3.2020 - cfr. anche progetto 10 |
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RS EXP |
RS EXP |
RS EXP |
RS EXP |
RS EXP |
RS EXP |
RS EXP |
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pianificazione nazionale per RS IMP - cfr. anche progetto 14 |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
RS IMP |
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pianificazione nazionale |
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pianificazione nazionale |
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1.10.2020 — piano di diffusione |
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1.10.2020 — 1.10.2020 |
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pianificazione nazionale |
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1.10.2020 — piano di diffusione |
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(1) Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.
(2) Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all'ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l'ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilità dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio. Tale data non può essere posteriore al 31 dicembre 2020.
ORIENTAMENTI
15.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/21 |
INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 marzo 2016
che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 2 aprile 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) (1), che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 (2) per rispecchiare il fatto che le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in TARGET2-Securities (T2S). |
(2) |
L'esperienza nell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2012/27 ha messo in luce una serie di questioni da chiarire, in particolare riguardo ai servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale forniti dalle BCN. |
(3) |
Il Consiglio direttivo, esercitando poteri di livello 1, possiede TARGET2 e può istituire organismi consultivi di supporto nell'esercizio dei propri compiti relativi alla gestione e nell'operatività di TARGET2. |
(4) |
Inoltre, i compiti inerenti alla gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2 dovrebbero essere affidati a un organismo istituito dal Consiglio direttivo. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. |
è aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Operazioni di TARGET2 Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:
(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3) (Indirizzo sulle caratteristiche generali).»;" |
2. |
all'articolo 2, il punto 25 è sostituito dal seguente:
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3. |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Livelli di governance 1. Fatto salvo l'articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo “statuto del SEBC”), la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I. 2. Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo. Il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del SEBC assiste il livello 1 in tutte le materie relative a TARGET2. 3. Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 cui le BC dell'Eurosistema affidano determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2. 4. Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi. 5. Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. 6. Le BCN fornitrici della SSP concludono un contratto con le BC dell'Eurosistema per la disciplina dei servizi che le prime forniscono a queste ultime. Tale contratto comprende inoltre, ove appropriato, le BCN connesse. 7. L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»; |
4. |
l'articolo 8 è modificato come segue:
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5. |
all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono soppresse; |
6. |
gli Allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati conformemente all'Allegato al presente Indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 aprile 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1o aprile 2016.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).
(2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V della Decisione BCE/2012/27 sono modificati come segue:
1. |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET 2
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2. |
l'allegato II è modificato come segue:
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3. |
l'allegato II bis è modificato come segue:
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4. |
L'allegato III è modificato come segue:
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5. |
l'allegato III bis è modificato come segue:
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6. |
il paragrafo 18, numero 1) dell'allegato IV è sostituito dal seguente: «18. Schema tariffario e fatturazione
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7. |
nell'allegato V, il paragrafo 3 dell'appendice IIA è sostituito dal seguente:
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