ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
15 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza rafossanide ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/577 della Commissione, del 14 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

6

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2016/579 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/576 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, i limiti massimi di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti da un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il rafossanide figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita, per i bovini e gli ovini, relativamente a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 31 dicembre 2015.

(4)

È stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (nel prosieguo «EMA») una domanda di proroga del periodo di applicazione degli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino.

(5)

L'EMA, basandosi sul parere del comitato per i medicinali veterinari, ha considerato che una proroga degli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino consentirebbe il completamento degli studi scientifici in corso e ha raccomandato pertanto di prorogare gli LMR provvisori fino al 31 dicembre 2017.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(7)

Poiché gli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino non sono più validi dal 31 dicembre 2015, e al fine di tutelare le legittime aspettative degli operatori del mercato sull'uso di questa sostanza, la proroga degli LMR provvisori dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «rafossanide» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Rafossanide

Rafossanide

Bovini

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

Ovini

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Bovini, ovini

10 μg/kg

Latte

L'LMR provvisorio scade il 31 dicembre 2017


15.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/577 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

180,1

MA

94,9

SN

58,8

TR

96,3

ZZ

107,5

0707 00 05

MA

80,6

TR

114,2

ZZ

97,4

0709 93 10

MA

94,0

TR

138,8

ZZ

116,4

0805 10 20

EG

49,1

IL

76,7

MA

57,8

TR

40,8

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

93,6

BR

99,0

CL

116,4

CN

102,3

US

148,8

ZA

84,6

ZZ

107,5

0808 30 90

AR

104,6

CL

108,5

CN

110,0

ZA

103,7

ZZ

106,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/578 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»). Il primo programma di lavoro era stato adottato mediante la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2). È necessario aggiornare detto programma. Tenuto conto del numero di modifiche che è necessario apportare alla decisione di esecuzione 2014/255/UE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire e abrogare detta decisione.

(2)

Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del termine per l'utilizzazione dei sistemi non ancora operativi alla data di applicazione del codice, ossia il 1o maggio 2016. Il programma di lavoro è pertanto necessario al fine di stabilire i periodi transitori relativi ai sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

(3)

Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.

(4)

Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri («i sistemi nazionali») o da questi in collaborazione con la Commissione («i sistemi transeuropei») affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco dovrebbe essere basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.

(5)

Il programma di lavoro dovrebbe identificare i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Le date indicate quali «date iniziali previste per l'utilizzazione» dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Il programma di lavoro dovrebbe inoltre definire le «date finali previste per l'utilizzazione» come termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal codice. Tali finestre temporali sono necessarie per avviare l'utilizzazione del sistema a livello dell'Unione. L'ampiezza di tali finestre temporali dovrebbe tenere conto delle esigenze di utilizzazione proprie di ciascun sistema.

(6)

I limiti temporali per l'utilizzazione dei sistemi transeuropei dovrebbero essere stabiliti per mezzo di date specifiche o, se del caso, attraverso finestre temporali. Tali finestre temporali dovrebbero essere limitate a quanto necessario per la migrazione dell'attuale sistema utilizzato dagli Stati membri e dagli operatori economici verso il nuovo sistema. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere all'interno di tali finestre temporali le date iniziali e finali della migrazione dei propri sistemi e la data in cui gli operatori utilizzano e si connettono ai nuovi sistemi. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine della validità del periodo relativo alle norme transitorie per i pertinenti sistemi elettronici contemplate dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(7)

I limiti temporali per l'utilizzazione e la migrazione dei sistemi nazionali dovrebbero essere stabiliti coerentemente con i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione degli Stati membri, poiché tali sistemi appartengono a circostanze e ad ambienti informatici nazionali specifici. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine del periodo transitorio per i pertinenti sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, al regolamento delegato (UE) 2016/341 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per motivi di trasparenza e a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri dovrebbero comunicare la loro pianificazione nazionale alla Commissione, che la pubblica sul sito Europa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire tempestivamente la trasmissione agli operatori economici delle informazioni tecniche necessarie affinché questi possano aggiornare se del caso i propri sistemi e connettersi ai sistemi nuovi o aggiornati e applicare le nuove norme e i nuovi requisiti in materia di dati, seguendo nel contempo le raccomandazioni emesse dagli Stati membri nelle loro guide nazionali sulle buone prassi informatiche.

(8)

I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base dell'impatto previsto relativamente alle priorità definite nel codice. A questo proposito, una delle principali priorità consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione progettuale come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. Il programma di lavoro dovrebbe organizzare lo sviluppo dei sistemi elettronici in diverse fasi. Tenuto conto del considerevole numero di sistemi e interfacce da sviluppare, utilizzare e mantenere nonché dei costi elevati della piena attuazione del programma di lavoro entro il 2020, si dovrebbero garantire un'attenzione e un monitoraggio accurati.

(9)

Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano adottate le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo.

(10)

Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente e allineato al primo. Nello stabilire i futuri aggiornamenti del programma di lavoro sarà necessario conferire un'attenzione particolare ai progressi realizzati ogni anno nel realizzare gli obiettivi concordati e fissati, tenuto conto della natura ambiziosa e complessa dei sistemi elettronici da finalizzare entro il 2019 e il 2020 nonché della concentrazione attualmente pianificata dei lavori negli stessi anni.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»).

Articolo 2

Attuazione

1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per attuare il programma di lavoro.

2.   Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date finali delle finestre temporali corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.

3.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale.

4.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti nonché alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Articolo 3

Aggiornamenti

1.   Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantirne l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e tener conto dei progressi effettivamente compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.

2.   Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, questo è aggiornato almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Comunicazione e governance

1.   La Commissione e gli Stati membri condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.

2.   Al massimo sei mesi prima della data prevista per l'utilizzazione di un dato sistema informatico, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione. Tali piani comprendono le seguenti informazioni:

la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico,

il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici,

le date di utilizzazione del sistema elettronico, compreso l'inizio delle operazioni e, se del caso, il periodo durante il quale gli operatori economici sono autorizzati a effettuare la migrazione.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento dei piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione.

4.   La Commissione pubblica i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione sul proprio sito web.

5.   Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.

Articolo 5

Abrogazione

1.   La decisione di esecuzione 2014/255/UE è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(6)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).


ALLEGATO

Programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

I.   INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI LAVORO

1.

Il programma di lavoro rappresenta uno strumento di sostegno all'applicazione del codice per quanto riguarda lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici ivi previsti.

2.

Obiettivo del programma di lavoro è altresì di specificare i periodi durante i quali le misure transitorie sono applicabili fino all'utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3.

Per «tappa fondamentale» in termini di data obiettivo per le specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell'ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti.

4.

Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:

a)

la data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come la prima data utile per avviare le operazioni del sistema elettronico;

b)

la data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come

l'ultima data utile entro la quale i sistemi devono essere messi in funzione da tutti gli Stati membri e utilizzati da tutti gli operatori economici, nonché

la data finale della validità del periodo transitorio.

Ai fini del punto b), la data sarà identica alla data iniziale nel caso in cui non sia prevista alcuna finestra temporale per l'utilizzazione o la migrazione.

5.

Per i sistemi esclusivamente nazionali o per i componenti nazionali specifici di un progetto unionale di più ampia portata, gli Stati membri possono decidere le «date di utilizzazione» nonché la data iniziale e finale di una finestra di utilizzazione in linea con la loro pianificazione nazionale relativa ai progetti.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali:

a)

AES nell'ambito del CDU — Componente 2 (aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione) (parte II, punto 10);

b)

regimi speciali nell'ambito del CDU (RS IMP/RS EXP) (parte II, punto 12);

c)

notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU (parte II, punto 13);

d)

aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU (parte II, punto 14);

e)

gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU — Componente 2 (parte II, punto 16).

6.

Per i sistemi transeuropei che dispongono effettivamente di una finestra ma non di una data unica di attuazione, gli Stati membri possono avviare l'utilizzazione a una data consona entro tale finestra temporale e possono prevedere al suo interno un periodo per la migrazione degli operatori economici, se tale periodo è ritenuto adeguato. Le date iniziali e finali sono comunicate alla Commissione. Sarà necessario prevedere un accurato esame degli aspetti relativi all'ambito comune.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:

a)

prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU (parte II, punto 8);

b)

aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU (parte II, punto 9);

c)

AES nell'ambito del CDU — Componente 1 (parte II, punto 10).

7.

Ai fini dell'attuazione del programma di lavoro, la Commissione e gli Stati membri dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel piano strategico pluriennale.

I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico. Dovranno essere messe a disposizione specifiche tecniche stilate a livello nazionale per i sistemi nazionali o i componenti, almeno per quanto riguarda le parti relative alla comunicazione esterna con gli operatori economici, in modo tempestivo per consentire a tali operatori di pianificare e adeguare di conseguenza i loro sistemi e le loro interfacce.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l'architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno svolte sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno inoltre con gli operatori economici e le altre parti interessate.

Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.

II.   ELENCO DEI PROGETTI RIGUARDANTI LO SVILUPPO E L'UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI

A.   Elenco completo

«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»

Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici

 

 

 

Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (1)

Data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici (2)

=

Data finale del periodo transitorio

1.   Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU

Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nell'Unione. Il sistema sarà transeuropeo e comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esportazioni verso i paesi SPG. I dati richiesti saranno inseriti nel sistema in modo progressivo fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU

Il progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema transeuropeo esistente EBTI-3 e del sistema Surveillance 2 per garantire quanto segue:

a)

l'allineamento del sistema EBTI-3 ai requisiti del CDU;

b)

l'estensione dei dati della dichiarazione richiesti nell'ambito della sorveglianza;

c)

il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle informazioni tariffarie vincolanti;

d)

il controllo e la gestione dell'uso esteso delle informazioni tariffarie vincolanti.

Il progetto sarà attuato in due fasi.

La prima fase predisporrà innanzitutto la funzionalità per ricevere l'insieme di dati richiesti per la dichiarazione nell'ambito del CDU (parte 1) dal 1o marzo 2017 in modo graduale fino all'attuazione dei progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento (entro il 31 dicembre 2020) e, in secondo luogo, soddisferà l'obbligo di controllo dell'uso delle informazioni tariffarie vincolanti mediante il nuovo insieme di dati richiesto per la dichiarazione e l'allineamento alle procedure di decisione doganali (parte 2).

Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2o trimestre 2016

(fase 1)

1.3.2017

(fase 1 — parte 1)

1.3.2017

(fase 1 — parte 1)

1.10.2017

(fase 1 — parte 2)

1.10.2017

(fase 1 — parte 2)

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2016

(fase 2)

1.10.2018

(fase 2)

1.10.2018

(fase 2)

3.   Decisioni doganali nell'ambito del CDU

Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all'adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione in tutta l'Unione. Il progetto riguarda le decisioni nazionali e multinazionali definite nel codice e interesserà i componenti del sistema sviluppati centralmente a livello unionale onde integrare i componenti nazionali qualora gli Stati membri abbiano scelto tale opzione. Tale sistema transeuropeo agevolerà le consultazioni durante il periodo di adozione e durante la gestione del processo di autorizzazioni.

Il sistema transeuropeo comprende un portale UE destinato agli operatori commerciali, un sistema di gestione delle decisioni doganali e un sistema di riferimento destinato ai clienti.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4o trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)

L'obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori commerciali diretto e armonizzato a livello unionale sotto forma di un servizio di interfacce utilizzatore/sistema da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici relativi al CDU. La gestione uniforme degli utenti e la firma digitale saranno integrate nei portali dei sistemi interessati e comprendono l'assistenza per la gestione dell'identità, dell'accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie.

La prima utilizzazione è prevista congiuntamente al sistema relativo alle decisioni doganali nell'ambito del CDU.

In seguito questa soluzione tecnica intesa ad agevolare l'autenticazione e la gestione degli utenti sarà disponibile all'uso per altri progetti nell'ambito del CDU, come quelli relativi alle informazioni tariffarie vincolanti, all'aggiornamento degli operatori economici, alla prova della posizione unionale delle merci e potenzialmente anche ai bollettini di informazione (INF) per il sistema dei regimi speciali. Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione.

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4o trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU

Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni giuridiche del CDU.

Nella prima fase il progetto mira ad attuare i principali miglioramenti del sistema AEO per armonizzare la procedura di adozione delle decisioni doganali.

Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2016

1.3.2018

(fase 1)

1.3.2018

(fase 1)

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2017

1.10.2019

(fase 2)

1.10.2019

(fase 2)

6.   Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2)

Questo progetto intende realizzare un aggiornamento minore dell'attuale sistema transeuropeo EORI, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e di paesi terzi e delle persone diverse dagli operatori economici che effettuano operazioni doganali nell'Unione.

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche, 2o trimestre 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU

Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantire la sua conformità ai requisiti del CDU quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri.

Pertanto esso comprenderà ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU

Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e recuperare i seguenti documenti elettronici di prova della posizione unionale delle merci: T2L/F e il manifesto doganale delle merci (rilasciato da un emittente non autorizzato).

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto è allineare il sistema transeuropeo NCTS esistente ai nuovi requisiti del CDU quali la registrazione di eventi in corso e l'allineamento degli scambi di informazioni ai requisiti del codice in termini di dati e l'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 226 — 236, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU

Questo progetto è inteso ad attuare i requisiti nell'ambito del CDU relativi all'esportazione e all'uscita.

 

Componente 1 — «AES transeuropeo»: l'obiettivo del progetto è sviluppare ulteriormente l'attuale sistema transeuropeo di controllo delle esportazioni, al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU, tra cui la copertura di procedure semplificate, il frazionamento delle partite in uscita e lo sdoganamento centralizzato per l'esportazione. Si prevede anche di coprire lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) e il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). In quanto tale, il sistema automatizzato di esportazione (AES) consentirà la completa automatizzazione delle procedure di esportazione e delle formalità di uscita. Il sistema AES comprende parti destinate a essere sviluppate a livello centrale e nazionale.

 

Componente 2 — «Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione»: inoltre, poiché non rientrano nell'ambito di applicazione del sistema automatizzato di esportazione ma vi sono strettamente collegati, i distinti sistemi nazionali devono essere aggiornati con riguardo a elementi nazionali specifici connessi alle formalità di esportazione e/o di uscita. Nella misura in cui tali elementi non incidono sull'ambito comune del sistema automatizzato di esportazione, possono rientrare in questo componente.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e 263 — 276, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2017

(componente 1)

1.10.2019

(componente 1)

2.3.2020

(componente 1)

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

(componente 2)

1.3.2017

(componente 2)

2.3.2020

(componente 2)

11.   Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell'ambito dei regimi speciali.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Regimi speciali nell'ambito del CDU

Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l'Unione, offrendo modelli comuni di processi operativi. I sistemi nazionali attueranno tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, l'ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo.

Questo progetto sarà attuato in due parti.

 

Componente 1 — «RS EXP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali di esportazione.

 

Componente 2 — «RS IMP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali d'importazione.

L'attuazione di questi progetti sarà effettuata tramite i progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri (componenti 1 e 2)

1.3.2017

(componente 1)

2.3.2020

(componente 1)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

(componente 2)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

(componente 2)

13.   Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto consiste nel definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la notifica della presentazione e la dichiarazione per la custodia temporanea e nel sostenere l'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il settore commerciale e doganale.

Il progetto riguarda l'automatizzazione dei processi a livello nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 133 — 152, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

14.   Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU

Il progetto mira a soddisfare tutti i requisiti in materia di processi e di dati derivati dal CDU afferenti all'ambito dell'importazione (e non disciplinati da uno degli altri progetti definiti nel programma di lavoro). Esso riguarda principalmente le modifiche apportate alla procedura di «immissione in libera pratica» (procedura normale e semplificazioni), ma copre anche le incidenze delle migrazioni da altri sistemi. Questo progetto riguarda il settore delle importazioni nazionali, che include i sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali e altri sistemi quali i sistemi nazionali di contabilità e pagamento.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articoli 53, 56, 77 — 80, 83 — 87, 101 — 105, 108, 109, 158 — 187, 194, 195 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

15.   Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU

Questo progetto è inteso a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato che consente agli operatori economici di centralizzare la loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali. Si tratta di un sistema transeuropeo contenente componenti sviluppati a livello centrale e nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 179, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2o trimestre 2018

1.10.2020

Piano di diffusione definito nel quadro della documentazione del progetto CCI

16.   Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU

Il progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia.

 

Componente 1 — «GUM»: il sistema transeuropeo garantirà la gestione delle garanzie globali che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro e il controllo dell'importo di riferimento per ogni dichiarazione in dogana e dichiarazione complementare o un'adeguata informazione sui dettagli necessari per la contabilizzazione delle obbligazioni doganali esistenti per tutti i regimi doganali conformemente al CDU, escluso il transito che è gestito nel quadro del progetto relativo al nuovo sistema di transito informatizzato.

 

Componente 2 — «Gestione nazionale delle garanzie»: è inoltre necessario aggiornare i sistemi elettronici esistenti a livello nazionale per gestire le garanzie valide in un solo Stato membro.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e articoli 89 — 100 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2o trimestre 2018

(componente 1)

1.10.2020

(componente 1)

1.10.2020

(componente 1)

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

(componente 2)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

(componente 2)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

(componente 2)

17.   Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU (ICS 2)

L'obiettivo di questo progetto è rafforzare la sicurezza della catena logistica in tutti i modi di trasporto e in particolare nel trasporto aereo delle merci, tramite il miglioramento della qualità dei dati, la loro archiviazione, disponibilità e condivisione con riguardo alla dichiarazione sommaria di entrata e alle informazioni sui rischi e i controlli ad essa collegate (ciclo di vita ENS+).

Il progetto agevolerà inoltre la collaborazione fra gli Stati membri nel processo dell'analisi del rischio e conferirà un'architettura completamente nuova al sistema transeuropeo ICS esistente.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46 e 127 — 132 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2o trimestre 2018

1.10.2020

Piano di diffusione definito come parte della documentazione del progetto ICS 2

B.   Panoramica dell'elenco

Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU

Date di realizzazione/Finestre temporali

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sistema di informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU

1.3.2017 (fase 1 — parte 1)

1.10.2017 (fase 1 — parte 2)

1.10.2018 (fase 2)

 

 

Fase 1 (parte 1)

Fase 1 (parte 2)

 

Fase 2

 

 

 

 

3.

Decisioni doganali nell'ambito del CDU

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU

1.3.2018 (fase 1)

1.10.2019 (fase 2)

 

 

 

 

Fase 1

 

 

Fase 2

 

 

6.

Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU

1.3.2019 — 1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU —

Componente 1: AES transeuropeo

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU —

Componente 2: Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione

1.3.2017 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Regimi speciali nell'ambito del CDU —

Componente 1: RS EXP nazionale

pianificazione nazionale

1.3.2017-2.3.2020 - cfr. anche progetto 10

 

 

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

RS EXP

 

12.

Regimi speciali nell'ambito del CDU —

Componente 2: RS IMP nazionale

pianificazione nazionale per RS IMP - cfr. anche progetto 14

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

RS IMP

13.

Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU

pianificazione nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU

pianificazione nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU

1.10.2020 — piano di diffusione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU

Componente 1: GUM transeuropeo

1.10.2020 — 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sistema di gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU

Componente 2: Gestione nazionale delle garanzie

pianificazione nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU (ICS 2)

1.10.2020 — piano di diffusione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.

(2)  Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all'ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l'ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilità dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio. Tale data non può essere posteriore al 31 dicembre 2020.


ORIENTAMENTI

15.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/21


INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 marzo 2016

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 2 aprile 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) (1), che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 (2) per rispecchiare il fatto che le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in TARGET2-Securities (T2S).

(2)

L'esperienza nell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2012/27 ha messo in luce una serie di questioni da chiarire, in particolare riguardo ai servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale forniti dalle BCN.

(3)

Il Consiglio direttivo, esercitando poteri di livello 1, possiede TARGET2 e può istituire organismi consultivi di supporto nell'esercizio dei propri compiti relativi alla gestione e nell'operatività di TARGET2.

(4)

Inoltre, i compiti inerenti alla gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2 dovrebbero essere affidati a un organismo istituito dal Consiglio direttivo.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Operazioni di TARGET2

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:

a)

operazioni di politica monetaria di mercato aperto nel senso di cui all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*),

b)

regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;

c)

pagamenti tra enti creditizi.

(*)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3) (Indirizzo sulle caratteristiche generali).»;"

2.

all'articolo 2, il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25)

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM o blocco di fondi elaborati sul conto DCA;»;

3.

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Livelli di governance

1.   Fatto salvo l'articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo “statuto del SEBC”), la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I.

2.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo. Il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del SEBC assiste il livello 1 in tutte le materie relative a TARGET2.

3.   Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 cui le BC dell'Eurosistema affidano determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.

4.   Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.

5.   Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6.   Le BCN fornitrici della SSP concludono un contratto con le BC dell'Eurosistema per la disciplina dei servizi che le prime forniscono a queste ultime. Tale contratto comprende inoltre, ove appropriato, le BCN connesse.

7.   L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»;

4.

l'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM o di un conto DCA in TARGET2»;

b)

il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come previsto nell'allegato II.»;

5.

all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

6.

gli Allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati conformemente all'Allegato al presente Indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 aprile 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1o aprile 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V della Decisione BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1.

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET 2

Livello 1 — Consiglio direttivo

Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa

Livello 3 — BCN fornitrici della SSP

0.   Disposizioni generali

Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni domestiche e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile per la tutela della funzione pubblica di TARGET2

Il livello 2 esercita compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.

Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

1.   Politica di determinazione dei costi e delle tariffe

Decide su una metodologia comune dei costi

Decide su una struttura unica delle tariffe

Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli

(Non applicabile)

2.   Livelli di servizio

Decide sui servizi di base

Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi

Fornisce il proprio contributo secondo le necessità del livello 1/livello 2

3.   Gestione dei rischi

Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l'accettazione dei rischi residuali

Provvede alla gestione dei rischi effettivi

Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito

Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità delle richieste del livello 1/livello 2

4.   Governance e finanziamento

Definisce le regole sul processo decisionale e il finanziamento della SSP

Realizza e assicura l'adeguata attuazione dell'assetto legale del Sistema europeo di banche centrali per TARGET2

Predispone le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1

Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione

Esercita il controllo sull'applicazione

Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi

Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi

5.   Sviluppo

È consultato dal livello 2 in ordine alla localizzazione della SSP

Approva il programma complessivo del progetto

Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP

Decide se istituire la SSP da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente

Decide sulla scelta del gestore della SSP

Stabilisce, in accordo con il livello 3, i livelli di servizio della SSP

Decide sulla localizzazione della SSP previa consultazione del livello 1

Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti)

Stabilisce il piano di avanzamento del progetto

Valuta e accetta gli stati di avanzamento

Stabilisce gli scenari per i test

Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3

Propone la configurazione iniziale della SSP

Propone se istituire la SSP da zero o sulla base di una piattaforma esistente

Propone la localizzazione della SSP

Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti)

Redige le specifiche tecniche di dettaglio

Fornisce il proprio contributo iniziale e continuativo per la pianificazione di base e il controllo del progetto

Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP, dà supporto alle BC dell'Eurosistema nelle loro attività di test della SSP)

6.   Realizzazione e migrazione

Decide la strategia di migrazione

Prepara e coordina la migrazione alla SSP, in stretta cooperazione con il livello 3

Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2

Svolge l'attività di migrazione relativa alla SSP; presta ulteriore supporto alle BCN che aderiscono

7.   Operatività

Gestisce le situazioni di grave crisi

Autorizza la creazione e l'operatività del Simulatore di TARGET2

Nomina le autorità di certificazione per l'accesso via Internet

Specifica la politica di sicurezza, i requisiti e i controlli per la SSP

Specifica i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso via Internet

Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell'Eurosistema per le relazioni di business con i propri clienti) ed effettua il monitoraggio sull'attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell'Eurosistema)

Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività

Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell'Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa

Gestisce il sistema sulla base del contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo»;

2.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

all'articolo 1, la definizione di «autorizzazione di addebito diretto» è sostituita dalla seguente:

«—

per “autorizzazione di addebito diretto” si intende un'istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest'ultima, ricevuta una valida istruzione di addebito diretto da parte di un beneficiario, è legittimata e tenuta ad effettuare l'addebito sul conto dell'ordinante,»;

b)

l'articolo 7 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM principale come definito nell'allegato II bis è vincolato da ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto DCA, o dal mancato rispetto di essi.»;

ii)

è inserito il seguente paragrafo 5:

«5.   Un titolare di un conto PM che sia altresì titolare di un conto DCA utilizzato per l'auto-collateralizzazione incorre nelle sanzioni irrogate ai sensi del paragrafo 9, lettera d, dell'allegato III bis.»;

c)

l'articolo 34 è modificato come segue:

i)

alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

(*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;"

ii)

il paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto PM a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto PM, le altre BC, e gli altri titolari di conti PM e DCA in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM e del conto BCA che riceve il messaggio»;

iii)

il paragrafo 4, lettera b), è soppresso;

d)

nell'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].»;

e)

nell'appendice II, il paragrafo 3, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e»;

f)

nell'appendice IV, il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Nel caso in cui l'operatività della SSP o della piattaforma T2S sia trasferita da una regione (Regione 1) a un'altra (Regione 2), i partecipanti si adopereranno per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.»;

ii)

è inserita la seguente lettera c):

«c)

Ove un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA sia addebitato sul conto PM sulla SSP nella Regione 1, ma successivamente alla riconciliazione, non risulti addebitato sulla SSP nella Regione 2, la [inserire il nome della BC] responsabile per il partecipante, effettua l'addebito sul conto PM del partecipante nella Regione 2 per riportare il saldo del conto PM del partecipante al livello precedente al trasferimento.»;

g)

nell'appendice IV, il paragrafo 6, lettera d), punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM.»;

h)

nell'appendice IV, il paragrafo 8, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.»;

3.

l'allegato II bis è modificato come segue:

a)

nell'articolo 1, la definizione di «auto-collateralizzazione» è sostituita dalla seguente:

«—

per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale (BCN) dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock); Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione e l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'auto-collateralizzazione è concessa.»;

b)

nell'articolo 1, la definizione di «conto PM principale»è sostituita dalla seguente:

«—

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;»;

c)

nell'articolo 16, paragrafo 3, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse, da un lato, e tutti i CSD partecipanti a T2S, dall'altro, sottoscrivono un accordo sullo scambio di informazioni in caso di insolvenza di un partecipante e sulla responsabilità di ciascun firmatario dell'accordo. Due settimane dopo che la BCE abbia confermato a tutti firmatari dell'accordo che le procedure per lo scambio delle predette informazioni sono state predisposte e approvate da tutte le parti interessate, le norme di cui al paragrafo 2 sono sostituite dalle seguenti:»;

d)

nell'articolo 24, alla fine del paragrafo 1, è aggiunta la frase:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di un conto DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.»;

e)

l'articolo 24, paragrafo 4, è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto DCA a TARGET2 [inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto DCA, le altre BC e gli altri titolari di conti DCA e PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto DCA e del conto PM che riceve il messaggio.»;

ii)

la lettera b) è soppressa;

f)

nell'appendice II, il paragrafo 3, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e»;

g)

nell'appendice IV, il paragrafo 7, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i titolari di conti DCA prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere sostenuto dai titolari di conti DCA relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.»;

h)

l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi T2S

Per i servizi di T2S collegati ai conti DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 EUR cent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione»

4.

L'allegato III è modificato come segue:

a)

il punto 7) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«7)

per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50(BCE/2014/60);»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nel SEE e i casi di succursali insediate nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il credito infragiornaliero può essere altresì concesso ai seguenti soggetti:

a)

[cancellato];

b)

enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;

c)

dipartimenti del tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

d)

imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e

e)

soggetti diversi da quelli di cui alla lettera b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da b) a e) i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della BCN che concede credito infragiornaliero.

Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente allegato (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).

Le sanzioni di cui ai paragrafi 10 e 11 si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle controparti centrali idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), e in conformità all'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.

In deroga a tale previsione, il Consiglio direttivo può decidere, con previa motivata decisione, di fornire accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale a determinate controparti centrali (central counterparties, CCP) idonee, nell'ambito dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e con l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

a)

sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche CCP autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;

b)

sono insediate nell'area dell'euro;

c)

sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza da parte delle autorità competenti;

d)

osservano gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE (**);

e)

detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;

f)

hanno accesso al credito infragiornaliero.

(**)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496»;"

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni (compresi gli eventi di default sopra elencati così come le rispettive conseguenze) definiti dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle dettate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Il credito infragiornaliero è concesso esclusivamente dopo che le attività idonee stanziate a garanzia siano state trasferite o costituite in pegno in modo definitivo. A tal fine, le controparti depositano preventivamente o costituiscono in pegno le attività idonee presso la relativa BCN ovvero regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.»;

f)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

g)

nel paragrafo 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Qualora l'Eurosistema decida di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi dell'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le BCN dell'area dell'euro conseguentemente danno attuazione a tale decisione rispetto all'accesso al credito infragiornaliero, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle rispettive BCN.»;

5.

l'allegato III bis è modificato come segue:

a)

il punto 1) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«1)

per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione, l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'autocollateralizzazione è concessa;»;

b)

il punto 6) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«6)

per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50(BCE/2014/60).»;

c)

il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

L'auto-collateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da qualunque altro soggetto con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

e)

nel paragrafo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

La [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 EUR per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La penale è addebitata sul conto PM del titolare del conto DCA di cui alla lettera c).»;

f)

all'articolo 10, lettera c, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'Eurosistema può decidere di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi del capitolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

g)

ai paragrafi 1 e 13 le parole «6 febbraio» sono sostituite dalle parole «18 settembre»;

6.

il paragrafo 18, numero 1) dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«18.   Schema tariffario e fatturazione

1)

Un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface, a prescindere dal numero di conti esso detenga presso la BCSA e/o la BCR, è soggetto a uno schema tariffario che consiste di tre elementi, come sotto stabilito.

a)

Un canone mensile fisso di 1 000 EUR a carico di ciascun sistema ancillare (canone fisso I).

b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra 417 EUR e 8 334 EUR, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (canone fisso II):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale

Canone mensile

1

0

inferiore a 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

inferiore a 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

inferiore a 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

inferiore a 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

inferiore a 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

inferiore a 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Oltre 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare il canone a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA.

c)

Una tariffa per le operazioni calcolata sulla medesima base dello schema stabilito per i titolari di conti PM di cui all'appendice VI dell'allegato II. Il sistema ancillare può scegliere una delle due opzioni: pagare una tariffa fissa di 0,80 EUR per istruzione di pagamento (opzione A) o pagare una tariffa calcolata su base decrescente (opzione B), subordinatamente alle seguenti modifiche:

i)

per l'opzione B, i limiti delle fasce che riguardano il volume delle istruzioni di pagamento sono divisi per due; e

ii)

un canone mensile fisso di 150 EUR (secondo l'opzione A) o di 1 875 EUR (secondo l'opzione B) è applicato in aggiunta al canone fisso I e II.

d)

In aggiunta alle tariffe indicate da a) a c), un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface è soggetto alle seguenti tariffe:

i)

Se il sistema ancillare fa uso dei servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2, il canone mensile per l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto è di 50 EUR per quei sistemi che hanno scelto l'opzione A e di 625 EUR per sistemi che hanno scelto l'opzione B. Tali tariffe sono applicate per ciascun conto detenuto dal sistema ancillare che utilizza i servizi.

ii)

Se il sistema ancillare è titolare di un conto PM principale collegato a uno o più conti DCA, il canone mensile è di 250 EUR per ciascun conto DCA collegato; e

iii)

Al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM, si applicano le seguenti tariffe per i servizi T2S connessi con i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 eurocent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 eurocent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione»

7.

nell'allegato V, il paragrafo 3 dell'appendice IIA è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] emette e mantiene gratuitamente fino a cinque certificati attivi per partecipante per ciascun conto PM. La [inserire nome della BC] applica una tariffa di 120 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. La [inserire nome della BC] applica un canone annuale di mantenimento di 30 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. I certificati attivi sono validi per tre anni.».



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