ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016 per altri nove prodotti. |
(2) |
In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione. |
(3) |
Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari autonomi dopo tale data. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
Poiché i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicati dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento; |
3) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa. |
4) |
La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||||||||
09.2691 |
ex 2914 70 00 |
45 |
1-(1-Clorociclopropil)etanone (CAS RN 63141-09-3) |
1.7-31.12 |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2692 |
ex 2914 70 00 |
55 |
2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone (CAS RN 120983-72-4) |
1.7-31.12 |
1 200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2693 |
ex 2930 90 99 |
28 |
Flubendiammide (ISO) (CAS RN 272451-65-7) |
1.7-31.12 |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.7-31.12 |
2 430 kg |
0 % |
||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.7-31.12 |
2 080 kg |
0 % |
||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.7-31.12 |
75 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2699 |
ex 8526 91 20 ex 8527 29 00 |
80 10 |
Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con o senza:
e comprendente
destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1) |
1.7-31.12.2016 |
500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette |
1.7-31.12 |
500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||
09.2695 |
ex 8714 10 90 |
40 |
Pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato conformi alla norma ISO P2054 del tipo usato per le motociclette |
1.7-31.12 |
1 000 000 pezzi |
0 % |
ALLEGATO II
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea Mays Saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) |
1.1-31.12 |
550 tonnellate |
0 % (3) |
09.2703 |
ex 2825 30 00 |
10 |
Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) |
1.1-31.12 |
20 000 tonnellate |
0 % |
09.2683 |
ex 2914 19 90 |
50 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1) |
1.1-31.12 |
150 tonnellate |
0 % |
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1-31.12 |
35 000 tonnellate |
0 % |
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1051 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 140 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1). |
(2) |
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(3) |
È necessario modificare le condizioni relative a 46 sospensioni che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti, delle tendenze economiche del mercato e di un ulteriore esame della classificazione e per effettuare adattamenti linguistici. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o dell'obbligo relativo alla destinazione particolare. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate. |
(4) |
A fini di chiarezza, la nota finale che indica una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere soppressa e le voci modificate dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(6) |
Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni dei prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Inoltre, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione classificata con il codice TARIC 7616991030, il codice TARIC appena inserito 8708999750 dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2016, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse; |
3) |
la nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la nota finale 4 è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la nota finale 7 è soppressa; |
6) |
è aggiunta la seguente nota finale con asterisco:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.
Tuttavia, il codice TARIC «ex 8708999750» si applica dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).
ALLEGATO I
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi autonomi |
Unità supplementare |
Data prevista per il riesame obbligatorio |
||||||||||||||||
ex 1512 19 10 |
10 |
Olio di cartamo raffinato (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) destinato alla fabbricazione di
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2008 99 91 |
20 |
Castagne d'acqua cinesi (Eleocharis dulcis o Eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento (1) (2) |
0 % (3) |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2009 89 99 |
96 |
Acqua di cocco
|
0 % |
— |
31.12.2016 |
||||||||||||||||
*ex 2106 10 20 |
30 |
Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6 % ma non superiore all'8,6 % di fosfato di calcio |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 2805 19 90 |
20 |
Litio metallico di purezza, in peso, di 98,8 % o più (CAS RN 7439-93-2) |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
ex 2811 22 00 |
70 |
Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0),
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2818 30 00 |
20 |
Idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2825 50 00 |
30 |
Ossido di rame (II) (CAS RN 1317-38-0), con dimensioni delle particelle non superiori a 100 nm |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2836 99 17 |
30 |
Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o 37356-18-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 2903 39 29 |
10 |
1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 2906 29 00 |
40 |
2-Bromo-5-iodo-benzenmetanolo (CAS RN 946525-30-0) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2908 19 00 |
40 |
3,4,5-Trifluorofenolo (CAS RN 99627-05-1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2908 19 00 |
50 |
4-Fluorofenolo (CAS RN 371-41-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2909 30 90 |
50 |
1-Etossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2909 30 90 |
60 |
1-Butossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-66-2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2909 49 80 |
10 |
1-Propossipropan-2-olo (CAS RN 1569-01-3) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2911 00 00 |
10 |
Etossi-2,2-difluoroetanolo (CAS RN 148992-43-2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2914 50 00 |
75 |
7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone (CAS RN 22009-38-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2915 90 70 |
65 |
Acido 2-etil-2-metil butanoico (CAS RN 19889-37-3) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2916 14 00 |
30 |
Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
20 |
Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
41 |
Cloruro di 4-bromo-2,6-difluorobenzoile (CAS RN 497181-19-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
51 |
Acido 3-cloro-2-fluorobenzoico (CAS RN 161957-55-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
61 |
Acido 2-fenilbutirrico (CAS RN 90-27-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2917 39 95 |
25 |
Anidride naftalen-1,8-dicarbossilica (CAS RN 81-84-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2917 39 95 |
35 |
1-Metil-2-nitrotereftalato(CAS RN 35092-89-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2918 99 90 |
13 |
Cloruro di 3-metossi-2-metilbenzoile (CAS RN 24487-91-0) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2918 99 90 |
18 |
2-Idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoato di etile (CAS RN 132584-17-9) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2921 49 00 |
60 |
2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2922 19 85 |
35 |
2-[2-(Dimetilammino)etossi]etanolo (CAS RN 1704-62-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2922 29 00 |
63 |
Aclonifene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2922 39 00 |
25 |
Cloridrato di 3-(Dimetilammino)-1-(1-naftalenil)-1-propanone (CAS RN 5409-58-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2922 39 00 |
35 |
5-Cloro-2-(metilammino)benzofenone (CAS RN 1022-13-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2922 49 85 |
30 |
Soluzione acquosa con un contenuto, in peso, pari o superiore al 40 % di sodio metilamminoacetato (CAS RN 4316-73-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
61 |
(S)-2-[((1R,2R)-2-allilciclopropossi)carbonilammino)-3,3-dimetilbutanoato di (S)-1-feniletanammina (CUS 0143288-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
62 |
2-Clorobenzammide (CAS RN 609-66-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
64 |
N-(3′,4′-dicloro-5-fluoro[1,1′-bifenil]-2-il)acetammide (CAS RN 877179-03-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2926 90 95 |
14 |
Acido cianoacetico (CAS RN 372-09-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2926 90 95 |
17 |
Cipermetrina (ISO) con i suoi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2928 00 90 |
23 |
Metobromurone (ISO) (CAS RN 3060-89-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2930 90 99 |
19 |
N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalammide (CAS RN 371771-07-2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2930 90 99 |
22 |
Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 94,5 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2930 90 99 |
26 |
Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97,5 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2931 90 80 |
60 |
Acido 4-cloro-2-fluoro-3-metossifenilboronico (CAS RN 944129-07-1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2931 90 80 |
63 |
Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2931 90 80 |
65 |
Esafluorofosfato di bis(4-tert-butilfenil)iodonio (CAS RN 61358-25-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2931 90 80 |
67 |
Dioleato di dimetilstagno (CAS RN 3865-34-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2931 90 80 |
70 |
Acido (4-propilfenil)boronico (CAS RN 134150-01-9) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2932 19 00 |
20 |
Tetraidrofurano-borano (CAS RN 14044-65-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2932 99 00 |
65 |
4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiciclo[5,1,0]ottano (CAS RN 57280-22-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 21 00 |
55 |
Cloridrato di 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 29 90 |
65 |
(S)-tert-butile 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirrolidina-1-carbossilato (CAS RN 1007882-59-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
13 |
(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciclo[2.2.1]epta-5-ene-3-carbossilato di metile (CAS RN 130194-96-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
14 |
Dicloridrato di 1-(benzil)-N, 4-dimetil -3- piperidinammina (CAS RN 1228879-37-5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
16 |
Dicloridrato di (2S,5R) 5-[(benzilossi)ammino)piperidina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1501976-34-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
17 |
3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
19 |
Nicotinato di metile (INNM) (CAS RN 93-60-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
23 |
2-Cloro-3-cianopiridina (CAS RN 6602-54-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
26 |
Dicloridrato di 2-[4-(idrazinilmetil)-fenil]piridina (CAS RN 1802485-62-6) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 49 10 |
50 |
Acido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-osso-3-chinolincarbossilico (CAS RN 94695-52-0) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
18 |
1-Metil-3-fenilpiperazina (CAS RN 5271-27-2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
21 |
N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benzammide (CAS RN 26661-13-2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 69 80 |
13 |
Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 69 80 |
17 |
Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
16 |
Piridato (ISO)(CAS RN 55512-33-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
17 |
Carfentrasone-etile (ISO) (CAS RN 128639-02-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
21 |
Esafluorofosfato (V) di 1-(Bis(dimetilammino)metilene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio 3-ossido (CAS RN 148893-10-1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
26 |
(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metossiquinossalina-2-ilossi)-3-etilpirrolidina-2-carbossilato 4-metilbenzenesulfonato (CUS 0143289-9) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
29 |
3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenale (CAS RN 93957-50-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
31 |
Triadimenolo (ISO) (CAS RN 55219-65-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
36 |
Ossadiazone (ISO) (CAS RN 19666-30-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
38 |
Clomazone (ISO)(CAS RN 81777-89-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
39 |
4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
41 |
11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
42 |
1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-one (CAS RN 5117-12-4) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
44 |
Propiconazolo (ISO) (CAS RN 60207-90-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 92 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
52 |
Idrocloruro di (1R,2R)-1-Ammino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciclopropilsulfonil) ciclopropanocarbossammide (CUS 0143290-2) (5) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
54 |
Propossicarbazone di sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
56 |
N-(p-Toluenesulfonil)-N′-(3-(p-toluenesulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
57 |
N-{2-[(fenilcarbamoil)ammino]fenil}benzenesulfonammide (CAS RN 215917-77-4) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
58 |
1-Metilciclopropan-1-sulfonammide (CAS RN 669008-26-8) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2935 00 90 |
59 |
Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) di purezza, in peso, pari o superiore al 94 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3201 90 90 ex 3202 90 00 |
40 10 |
Prodotto di reazione a base di estratto di Acacia mearnsii, cloruro di ammonio e formaldeide (CAS RN 85029-52-3) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
16 |
Colorante C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 60 % di colorante C.I. Pigment Red 49:2 |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3212 10 00 ex 7607 20 90 ex 7616 99 90 |
10 30 25 |
Foglio metallizzato:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 3507 90 90 |
20 |
Creatina amidino idrolasi (CAS RN 37340-58-2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3701 30 00 |
30 |
Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,15 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3802 10 00 |
10 |
Miscela di carbone attivo e polietilene, in polvere |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3808 92 30 |
10 |
Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importato in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 500 kg (2) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
12 |
Agente di dispersione contenente:
destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
14 |
Agente di dispersione:
destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
16 |
Detergente contenente:
destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
18 |
Detergente contenente:
destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3824 90 92 |
21 |
Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in toluene |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3824 90 92 |
22 |
Soluzione acquosa contenente in peso
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3824 90 92 |
23 |
Complessi di titanio (IV) butilsolfato (CAS RN 109037-78-7), disciolti in etanolo e 2-propanolo (CAS RN 109037-78-7) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3901 10 10 |
40 |
Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere
|
0 % |
m3 |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3901 90 90 |
53 |
Copolimero di etilene e acido acrilico (CAS RN 9010-77-9) con
|
0 % |
m3 |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3901 90 90 |
57 |
Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), in forma granulare, usato nel processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare,
|
0 % |
m3 |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3901 90 90 |
63 |
Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), ottenuto con il metodo del catalizzatore Ziegler-Natta, in forma granulare,
destinato al processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare (1) |
0 % |
m3 |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3901 90 90 |
65 |
Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere,
|
0 % |
m3 |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 3901 90 90 |
67 |
Copolimero composto esclusivamente da monomeri di etilene e acido metacrilico in cui il contenuto di acido metacrilico in peso è pari o superiore all'11 % |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3903 90 90 |
46 |
Copolimero in granuli contenente, in peso:
|
0 % |
m3 |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3903 90 90 |
70 |
Copolimero in granuli contenente, in peso:
|
0 % |
m3 |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3907 10 00 |
10 |
Miscela di un copolimero triossan-ossirano e politetrafluoroetilene |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3907 10 00 |
20 |
Poliossimetilene con gruppi terminali di acetile, contenente polidimetilsilossano e fibre di un copolimero di acido tereftalico e 1,4-fenildiammina |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3907 30 00 |
15 |
Resina epossidica, esente da alogeni,
destinata alla produzione di fogli o rotoli preimpregnati del tipo destinato alla produzione di circuiti stampati (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3907 30 00 |
25 |
Resina epossidica
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3907 40 00 |
35 |
α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil](CAS RN 94334-64-2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3910 00 00 |
15 |
Dimetil, metil(propil(polipropilene ossido)] silossano (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi terminato |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3919 10 80 |
63 |
Pellicola riflettente che consiste in
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 |
73 50 |
Foglio riflettente autoadesivo, eventualmente segmentato:
il foglio riflettente consiste di:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3919 90 00 |
52 |
Nastro di poliolefina bianca che consiste di:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3919 90 00 |
54 |
Pellicola di poli(cloruro di vinile), anche ricoperta su un lato da uno strato di polimero:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 3920 20 29 |
60 |
Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75 μm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 3920 20 29 |
70 |
Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente:
un modulo di elasticità in direzione trasversale non inferiore a 0,20 GPa ma non superiore a 0,70 GPa |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 3920 99 59 |
65 |
Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μm o più ed uguale o inferiore a 90 μm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 55 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 % |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3921 19 00 |
40 |
Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli:
del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3921 90 55 |
50 |
Fogli di resina epossidica, rinforzati con fibra di vetro, reattiva e priva di alogeni con filler indurenti, additivi e inorganici destinati all'incapsulamento di sistemi semiconduttori (1) |
0 % |
m2 |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 4016 93 00 |
20 |
Guarnizione di gomma vulcanizzata (monomeri di etilen-propilen-diene), con fuoriuscita ammissibile del materiale in corrispondenza della linea di separazione non superiore a 0,25 mm, di forma rettangolare:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 4104 41 51 |
10 |
Pelle in crosta di zebu o specie ibride di zebu con una superficie unitaria superiore a 2,6 m2 e contenente un taglio per gibbo di dimensioni comprese tra 450 cm2 e 2 850 cm2, destinata alla produzione di materie prime per i sedili di veicoli a motore (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 5403 39 00 |
10 |
Monofilamento biodegradabile (norma EN 14995) di non più di 33 dtex, contenente almeno il 98 %, in peso, di poliactide (PLA), destinato alla produzione di tessuti per filtrazione per l'industria alimentare (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 6804 21 00 |
20 |
Dischi
|
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 6813 89 00 |
20 |
Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montate, destinate alla fabbricazione di componenti di frizione (1) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 7009 10 00 |
40 |
Specchietto retrovisore elettrocromico auto dimmer, che consiste di:
destinato alla produzione dei veicoli a motore di cui al capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 97 |
30 50 |
Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:
provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:
del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 8108 20 00 |
40 |
Lingotto in lega di titanio,
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8108 20 00 |
50 |
Lingotto in lega di titanio,
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8108 20 00 |
60 |
Lingotto in lega di titanio,
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8113 00 90 |
20 |
Distanziale di forma cubica in carburo di silicio di alluminio (AlSiC) composito usato per l'imballaggio dei moduli IGBT |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8302 20 00 |
20 |
Supporto a rulli, con
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8407 90 10 |
10 |
Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di attrezzature da giardino delle voci 8432 , 8433 , 8436 o 8508 (1) |
0 % |
— |
31.12.2016 |
||||||||||||||||
*ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47 |
40 30 50 |
Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:
destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1) |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
ex 8415 90 00 |
30 |
Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, con un blocco di connessione, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente
del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8415 90 00 |
40 |
Blocco di alluminio saldato a fiamma con linee di connettori curve estruse, del tipo utilizzato nei sistemi di condizionamento degli autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8415 90 00 |
50 |
Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente
del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8436 99 00 |
10 |
Elemento contenente:
con o senza:
destinato alla produzione di sminuzzatrici da giardino (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8479 89 97 |
15 |
Bioreattore per la coltura cellulare
|
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 |
30 20 |
Cuscinetti a sfere:
destinati alla fabbricazione di sistemi sterzanti di motori con trasmissione a cinghia, di sistemi sterzanti elettrici o di sterzi (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 8501 10 10 |
20 |
Motore sincrono per lavastoviglie con meccanismo di controllo del flusso d'acqua, avente
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8501 10 99 |
55 |
Azionatore elettrico di termocompressore, dotato di:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8501 10 99 |
57 |
Motore a corrente continua:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 |
35 70 |
Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8501 32 00 ex 8501 33 00 |
60 15 |
Motore di trazione con:
destinato alla fabbricazione di veicoli elettrici (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90 |
55 40 |
Barre piatte di una lega di samario e cobalto con
destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione, del tipo utilizzato nei motorini di avviamento degli autoveicoli e negli apparecchi che estendono il range di guida delle auto elettriche |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8506 50 10 |
10 |
Pile di pile elettriche, cilindriche, al litio, con:
destinate all'uso nella fabbricazione di dispositivi telemetrici e medicali, misuratori elettronici o telecomandi (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8507 10 20 |
30 |
Accumulatori o moduli al piombo, aventi
destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce NC 8711 (1) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
71 |
Batterie ricaricabili agli ioni di litio:
con potenza non superiore a 130 kWh |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
*ex 8508 70 00 ex 8537 10 99 |
10 96 |
Scheda a circuiti stampati senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell'aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8512 20 00 |
30 |
Moduli di illuminazione contenenti almeno:
in un alloggiamento di alluminio munito di radiatore, montato su una staffa con azionatore |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8512 20 00 |
40 |
Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti:
destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 8512 30 90 |
20 |
Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente:
del tipo utilizzato nella produzione di merci di cui al capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8518 90 00 |
60 |
Piastra superiore per sistemi magnetici di altoparlanti di acciaio integralmente forato, punzonato e placcato, in forma di disco, con o senza un foro centrale, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8523 51 99 |
10 |
Scheda di memoria SD con una serie di mappe non aggiornabili caricate da incorporare nelle unità di navigazione degli autoveicoli (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8525 80 19 |
70 |
Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS16949), avente:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
35 |
Moduli LCD con:
destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
36 |
Modulo LCD con:
destinato a essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
55 |
Moduli OLED, costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, contenenti materiale organico, non combinati con un dispositivo di schermo tattile e con una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel, del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
85 |
Modulo LCD a colori in un alloggiamento:
destinato ad essere installato in modo permanente nei veicoli di cui al capitolo 87 (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8535 90 00 |
20 |
Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 8536 69 90 |
60 |
Prese e spine elettriche con lunghezza non superiore a 12,7 mm o diametro non superiore a 10,8 mm, destinate alla produzione di apparecchi acustici e processori di linguaggio (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8536 90 85 |
20 |
Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8536 90 85 |
30 |
Rivetti di contatto
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8537 10 91 |
50 |
Modulo di controllo dei fusibili in un alloggiamento di plastica con supporti di montaggio costituito da:
destinato alla produzione delle merci di cui al capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 99 |
60 45 |
Unità di controllo elettroniche, fabbricate conformemente alla classe 2 della norma IPC-A-610E, munite di almeno:
del tipo usato per la fabbricazione di macchine per il riciclaggio o la selezione |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 8537 10 99 |
35 |
Unità di comando elettronico senza memoria, per una tensione pari a 12 V, per sistemi di scambio di informazioni nei veicoli (per il collegamento di audio, telefonia, navigazione, telecamera e assistenza wireless (wireless care service)] costituita da:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99 |
20 50 |
Antenna interna per sistema di chiusura centralizzata per auto comprendente:
del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci della voce NC 8703 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90 |
80 60 |
Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno:
del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8544 42 90 |
70 |
Conduttori elettrici:
destinati alla produzione di apparecchi acustici, kit di accessori e processori di linguaggio (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8544 49 93 |
30 |
Conduttori elettrici:
destinati alla produzione di apparecchi acustici, impianti e processori di linguaggio (1) |
0 % |
m |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 30 10 |
20 |
Unità di comando del freno dotata di
destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 8708 40 50 |
10 |
Cambio idrodinamico automatico dotato di convertitore idraulico di coppia senza gruppo di rinvio, giunto cardanico e differenziale frontale destinato alla produzione di veicoli a motore di cui al capitolo 87 (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8708 50 55 |
10 |
Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703 NC |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8708 91 99 |
30 |
Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con:
del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8714 10 90 |
20 |
Radiatori del tipo utilizzato nei motocicli per il montaggio di attacchi (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 |
24 34 71 |
Forcelle anteriori con bracci in alluminio, destinate alla fabbricazione di biciclette (1) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 8714 96 10 |
10 |
Pedali, destinati alla fabbricazione di biciclette (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8714 99 90 |
30 |
Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 9001 50 41 ex 9001 50 49 |
30 30 |
Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, di forma circolare:
del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali |
1.45 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 9001 50 80 |
30 |
Lenti grezze per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate su una sola faccia, di forma circolare, aventi:
del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00 |
15 10 |
Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata,
per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 9025 80 40 |
50 |
Sensore elettronico per semiconduttore per misurare almeno due dei seguenti fenomeni:
del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 9031 80 38 |
15 |
Dispositivo di misurazione della velocità di marcia dei veicoli a motore (sensore di velocità a semiconduttore) composto da:
che rileva il movimento di un generatore di impulsi |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 9031 80 38 |
25 |
Sensore elettronico per semiconduttore per misurare l'accelerazione e/o la velocità angolare:
del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 9401 90 80 |
20 |
Longherone con uno spessore da 0,8 mm a 3,0 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 9607 20 10 |
10 |
Cursori, nastri stretti dotati di denti di cerniera lampo, pin/box e altre parti di chiusure a slittamento, di metallo comune, destinati alla fabbricazione di cerniere lampo (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 9607 20 90 |
10 |
Nastri stretti dotati di denti di plastica destinati alla fabbricazione di cerniere lampo (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
ALLEGATO II
Codice NC |
TARIC |
*ex 2008 99 91 |
10 |
*ex 2009 89 99 |
94 |
*ex 2106 10 20 |
10 |
*ex 2805 19 90 |
10 |
*ex 2836 99 17 |
20 |
*ex 2903 39 29 |
10 |
*ex 2916 39 90 |
20 |
*ex 2922 29 00 |
60 |
*ex 2935 00 90 |
41 |
*ex 3201 90 90 |
40 |
ex 3204 17 00 |
70 |
*ex 3212 10 00 |
10 |
*ex 3701 30 00 |
10 |
*ex 3824 90 92 |
62 |
*ex 3901 10 10 |
30 |
ex 3901 30 00 |
80 |
*ex 3901 90 90 |
60 |
*ex 3901 90 90 |
82 |
*ex 3919 10 80 |
67 |
*ex 3919 90 00 |
46 |
*ex 3919 90 00 |
48 |
*ex 3920 20 29 |
92 |
*ex 3920 20 29 |
93 |
*ex 3920 99 59 |
60 |
*ex 6804 21 00 |
10 |
*ex 6813 89 00 |
10 |
ex 7606 12 92 |
40 |
*ex 7607 20 90 |
30 |
*ex 7616 99 10 |
30 |
*ex 8407 90 10 |
10 |
*ex 8408 90 43 |
30 |
*ex 8408 90 45 |
20 |
*ex 8408 90 47 |
30 |
ex 8408 90 47 |
40 |
*ex 8479 89 97 |
60 |
*ex 8482 10 10 |
20 |
*ex 8501 32 00 |
60 |
*ex 8501 33 00 |
15 |
*ex 8507 10 20 |
30 |
*ex 8507 60 00 |
63 |
*ex 8508 70 00 |
10 |
*ex 8512 20 00 |
10 |
ex 8512 90 90 |
10 |
*ex 8525 80 19 |
25 |
ex 8526 91 20 |
80 |
ex 8527 29 00 |
10 |
*ex 8529 90 92 |
35 |
*ex 8529 90 92 |
36 |
*ex 8529 90 92 |
55 |
*ex 8535 90 00 |
20 |
*ex 8537 10 91 |
40 |
*ex 8537 10 99 |
96 |
*ex 8708 30 10 |
10 |
*ex 8714 91 30 |
24 |
*ex 8714 91 30 |
34 |
*ex 8714 91 30 |
71 |
*ex 9001 50 41 |
20 |
*ex 9001 50 49 |
20 |
*ex 9001 50 80 |
20 |
*ex 9025 80 40 |
40 |
*ex 9029 10 00 |
20 |
*ex 9031 80 38 |
40 |
*ex 9401 90 80 |
20 |
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/34 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2016
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Per beneficiare dell'esenzione dai divieti in materia di abusi di mercato, la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e la negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dovrebbero essere conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento. |
(2) |
Sebbene il regolamento (UE) n. 596/2014 consenta la stabilizzazione attraverso strumenti collegati, l'esenzione per le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie dovrebbe essere limitata all'effettiva negoziazione di azioni proprie dell'emittente e non dovrebbe applicarsi alle operazioni su prodotti finanziari derivati. |
(3) |
La trasparenza è una condizione indispensabile per la prevenzione degli abusi di mercato; pertanto è importante assicurare l'adeguata comunicazione o la segnalazione di informazioni durante e dopo la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari. |
(4) |
Per prevenire abusi di mercato, è opportuno fissare le condizioni relative al prezzo di acquisto e al volume giornaliero consentito per la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie. Per evitare l'elusione di tali condizioni, le operazioni di riacquisto dovrebbero essere effettuate nella sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate. Tuttavia, le operazioni negoziate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi potrebbero essere utilizzate ai fini dei programmi di riacquisto di azioni proprie e beneficiare dell'esenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento. |
(5) |
Per evitare il rischio di abuso dell'esenzione per le negoziazioni di azioni proprie effettuate nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie, è importante che il presente regolamento stabilisca restrizioni per quanto riguarda il tipo di operazioni che l'emittente può effettuare nel quadro del programma di riacquisto e i termini per le negoziazioni di azioni proprie. Le restrizioni dovrebbero pertanto impedire la vendita di azioni proprie da parte dell'emittente nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie e tenere conto della possibile esistenza nell'ambito dell'emittente di divieti temporanei alla negoziazione e del fatto che l'emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. |
(6) |
La stabilizzazione dei valori mobiliari mira principalmente a sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo dell'offerta iniziale o secondaria dei valori mobiliari, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari stessi. In tal modo, la stabilizzazione contribuisce ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari. Pertanto, nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa e nell'interesse degli emittenti, le operazioni nel mercato dei blocchi che costituiscono operazioni strettamente private non dovrebbero essere considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari. |
(7) |
Nel contesto delle offerte pubbliche iniziali alcuni Stati membri consentono la negoziazione prima dell'avvio della negoziazione ufficiale sui mercati regolamentati. Si tratta di negoziazione effettuata sulla base della clausola «when issued» (al momento dell'emissione). Pertanto, dovrebbe essere possibile ai fini dell'esenzione delle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari far decorrere il periodo di stabilizzazione da prima dell'inizio della negoziazione ufficiale, purché siano soddisfatte talune condizioni. |
(8) |
L'integrità del mercato impone un'adeguata comunicazione al pubblico delle misure di stabilizzazione. La segnalazione delle operazioni di stabilizzazione è altresì necessaria per consentire alle autorità competenti di vigilare sulle misure di stabilizzazione. Per garantire la tutela degli investitori, preservare l'integrità dei mercati e scoraggiare gli abusi di mercato, è inoltre importante che nell'esercizio della loro attività di vigilanza le autorità competenti siano a conoscenza di tutte le operazioni di stabilizzazione, indipendentemente dal fatto che si svolgano in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. Inoltre, è opportuno chiarire preliminarmente la ripartizione delle responsabilità tra emittenti, offerenti e soggetti che effettuano la stabilizzazione per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di segnalazione e di trasparenza. Tale ripartizione delle responsabilità dovrebbe tener conto di chi dispone delle informazioni pertinenti. Il soggetto designato dovrebbe essere altresì incaricato di rispondere alle richieste dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato. Per facilitare l'accesso degli investitori o dei partecipanti al mercato, le informazioni da comunicare prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria dei valori mobiliari da stabilizzare ai sensi del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) non pregiudicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento. |
(9) |
È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi dovrebbe fungere da punto di informazione per ogni eventuale intervento regolamentare delle autorità competenti degli Stati membri interessati. |
(10) |
Per fornire risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione, dovrebbero essere consentite le attività accessorie alla stabilizzazione sotto forma di esercizio della facoltà di sovrallocazione o delle opzioni greenshoe. Tuttavia, è importante definire le condizioni relative alla trasparenza delle attività accessorie alla stabilizzazione e il modo in cui sono realizzate, tra cui il periodo in cui possono essere effettuate. Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe. |
(11) |
Per evitare confusione, le operazioni di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate tenendo conto delle condizioni del mercato e del prezzo di offerta dei valori mobiliari. Le operazioni per liquidare le posizioni acquisite a seguito delle misure di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate in modo da ridurre al minimo l'impatto sul mercato, con il dovuto riguardo alle condizioni di mercato prevalenti. Dato che la finalità delle operazioni di stabilizzazione è sostenere i prezzi, la vendita dei valori mobiliari che sono stati acquisiti mediante acquisti di stabilizzazione, compresa la vendita al fine di facilitare la successiva attività di stabilizzazione, non dovrebbe essere considerata come effettuata a fini di sostegno dei prezzi. Né le predette vendite né i successivi acquisti dovrebbero essere considerati di per sé un abuso di mercato, anche se non beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(13) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(14) |
Per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato»: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i volumi di azioni da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;
b) «adeguata comunicazione al pubblico»: comunicazione al pubblico effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione (4), e se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c) «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari;
d) «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;
e) «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;
f) «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari superiore al numero inizialmente offerto;
g) «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti sono autorizzati ad acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari.
CAPO II
PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Articolo 2
Obblighi di comunicazione e di segnalazione
1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 prima dell'inizio della negoziazione nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle seguenti informazioni:
a) |
la finalità del programma ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014; |
b) |
l'importo massimo in denaro allocato al programma; |
c) |
il numero massimo di azioni da acquistare; |
d) |
il periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione per il programma (di seguito «durata del programma»). |
L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle modifiche successive del programma e delle informazioni già pubblicate conformemente al primo comma.
2. L'emittente pone in essere meccanismi che consentano di soddisfare gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e di registrazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. Entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell'operazione l'emittente segnala alle autorità competenti di ogni sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, in forma dettagliata e in forma aggregata. In forma aggregata sono indicati il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.
3. L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni sulle operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie di cui al paragrafo 2 da effettuarsi non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. L'emittente pubblica le operazioni segnalate anche sul suo sito web e tiene le informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico.
Articolo 3
Condizioni relative alla negoziazione
1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le operazioni nel quadro dei programmi di riacquisto di azioni proprie soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
le azioni sono acquistate dall'emittente nella sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o negoziate; |
b) |
per le azioni negoziate in continuo in una sede di negoziazione, gli ordini non sono immessi nel corso di una fase d'asta e gli ordini immessi prima dell'inizio della fase d'asta non sono modificati nel corso di essa; |
c) |
per le azioni negoziate nella sede di negoziazione unicamente mediante asta, gli ordini sono immessi e modificati dall'emittente nel corso dell'asta a condizione che gli altri partecipanti al mercato abbiano il tempo sufficiente per reagire. |
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.
3. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.
Ai fini del primo comma, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso di uno dei seguenti periodi:
a) |
il mese precedente il mese della comunicazione richiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1; tale volume fisso è indicato nel programma di riacquisto di azioni proprie e si applica per la durata del programma; |
b) |
i 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, quando il volume non è indicato nel programma. |
Articolo 4
Restrizioni alla negoziazione
1. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie l'emittente non effettua le seguenti operazioni:
a) |
la vendita di azioni proprie; |
b) |
la negoziazione nel periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014; |
c) |
la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 596/2014. |
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) |
l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o |
b) |
il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo. |
3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni di negoziazione delle azioni proprie, quando la negoziazione di azioni proprie avviene sulla base di dette decisioni.
4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, ivi comprese le decisioni di acquisizione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.
CAPO III
MISURE DI STABILIZZAZIONE
Articolo 5
Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione
1. Per le azioni e per gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo limitato di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 596/2014 (di seguito «periodo di stabilizzazione»):
a) |
in caso di distribuzione significativa in forma di offerta iniziale annunciata al pubblico, decorre dalla data di inizio della negoziazione dei valori mobiliari nella sede di negoziazione interessata e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario; |
b) |
in caso di distribuzione significativa in forma di offerta secondaria, decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), se l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolge in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni nella sede di negoziazione, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario. Tali negoziazioni sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione in cui i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione, comprese eventuali regole in materia di comunicazione al pubblico e di segnalazione delle operazioni.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni e altre forme di titoli di debito, tra cui i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari ha ricevuto il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari.
Articolo 6
Obblighi di comunicazione e di segnalazione
1. Prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria di valori mobiliari, la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:
a) |
l'avvertenza che la stabilizzazione può non verificarsi e che può cessare in qualsiasi momento; |
b) |
l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione; |
c) |
l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata; |
d) |
l'identità del soggetto che effettua la stabilizzazione, salvo se sconosciuto al momento della comunicazione, nel qual caso deve essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico prima dell'inizio della stabilizzazione; |
e) |
l'esistenza di facoltà di sovrallocazione o di opzioni greenshoe e il numero massimo di valori mobiliari coperti dalla facoltà o dall'opzione, il periodo durante il quale l'opzione greenshoe può essere esercitata, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe; e |
f) |
il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, se del caso, la denominazione delle sedi di negoziazione. |
2. Nel periodo di stabilizzazione le persone designate conformemente al paragrafo 5 assicurano un'adeguata comunicazione al pubblico dei dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.
3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:
a) |
se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate; |
b) |
la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione; |
c) |
la data dell'ultima operazione di stabilizzazione; |
d) |
la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione; |
e) |
se del caso, la/le sede/i di negoziazione nelle quali le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate. |
4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli enti che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, registrano ogni ordine od ogni operazione di stabilizzazione in valori mobiliari e strumenti collegati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le entità che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, notificano tutte le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari e strumenti collegati alle seguenti autorità:
a) |
l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari oggetto della stabilizzazione sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati; |
b) |
l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui sono effettuate le operazioni su strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari. |
5. L'emittente, l'offerente e il soggetto che effettua la stabilizzazione, nonché le persone che agiscono per loro conto, designano tra di loro una persona per fungere da punto centrale responsabile:
a) |
degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; e |
b) |
della gestione di eventuali richieste provenienti da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 4. |
Articolo 7
Condizioni relative al prezzo
1. In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.
2. In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.
Articolo 8
Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione
Le attività accessorie alla stabilizzazione sono effettuate conformemente agli articoli 6 e 7 e soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
la sovrallocazione di valori mobiliari è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta; |
b) |
la posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non eccede il 5 % dell'offerta iniziale; |
c) |
l'opzione greenshoe è esercitata dai beneficiari esclusivamente in caso di sovrallocazione dei valori mobiliari; |
d) |
l'opzione greenshoe non eccede il 15 % dell'offerta iniziale; |
e) |
il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 5; |
f) |
l'esercizio dell'opzione greenshoe è comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari oggetto dell'opzione. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(6) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).
(7) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1053 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
122,1 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
136,1 |
0 |
AR |
162,5 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
273,1 |
8 |
AR |
177,5 |
41 |
BR |
||
280,4 |
6 |
CL |
||
224,4 |
23 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
341,3 |
0 |
BR |
308,1 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
390,3 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
189,5 |
30 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» sta per «altre origini».»
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1054 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»). |
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (4), il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni all'interno dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sui relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC. |
(3) |
La Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (di seguito «la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd. |
(4) |
Nel 2014 la società interessata era stata dichiarata fallita e nel febbraio 2015 era stata acquistata da Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, la quale appartiene a un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850. |
(5) |
La società interessata ha sostenuto che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping e dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicate. |
(6) |
A seguito dell'acquisizione la società interessata ha tuttavia non solo cambiato la ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (5). |
(7) |
Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 4 sono soggetti a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. (UE) n. 1239/2013. |
(8) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(5) Segnatamente Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd., Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd., Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd., GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono così modificati:
1) |
la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:
|
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente. Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l'Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell'effettiva divulgazione al pubblico. |
(2) |
Se i partecipanti al mercato delle quote di emissioni soddisfano già requisiti equivalenti di divulgazione delle informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e detto regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014 impongono loro di comunicare al pubblico le stesse informazioni, è opportuno considerare soddisfatti gli obblighi previsti dal presente regolamento quando le informazioni sono divulgate tramite una piattaforma per la comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, a condizione che le informazioni privilegiate siano comunicate ai pertinenti mezzi di informazione. |
(3) |
Per consentire agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di adempiere l'obbligo di notifica alle autorità competenti, è importante che gli strumenti tecnici per ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate assicurino la conservazione delle informazioni essenziali per il relativo processo. |
(4) |
Il ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e, se richiesta, la spiegazione del modo in cui erano soddisfatte tutte le condizioni che lo hanno permesso dovrebbero essere notificati all'autorità competente per iscritto e con il mezzo elettronico protetto indicato dalla stessa autorità, in modo da garantire l'integrità e la riservatezza del contenuto delle informazioni e la celerità della trasmissione. |
(5) |
Per consentire all'autorità competente di identificare le persone che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, sono implicate nel ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, la notifica del ritardo dovrebbe indicare l'identità del notificante e l'identità del o dei responsabili della decisione di ritardare detta divulgazione. La notifica dovrebbe indicare anche la tempistica del ritardo, così che l'autorità competente possa valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ritardo stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014. |
(6) |
L'emittente che è un ente creditizio o finanziario dovrebbe informare per iscritto l'autorità competente dell'intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario; date la sensibilità di tali informazioni e la necessità di proteggerne il contenuto con la massima riservatezza, dovrebbe essere applicato a tal fine un protocollo di sicurezza adeguato. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(8) |
Il 25 maggio 2016, la Commissione ha comunicato all'ESMA l'intenzione di approvare con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione, in quanto le disposizioni sulla divulgazione previste dal regolamento (UE) n. 1227/2011 sono sufficienti per garantire che i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate in modo efficiente e tempestivo, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (3) impone già ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di fornire un web feed per comunicare al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni caricate sui siti web. Nel parere formale del 16 giugno 2016 l'ESMA ha confermato la posizione iniziale e non ha presentato un nuovo progetto di norma tecnica di attuazione modificato coerentemente con le modifiche proposte dalla Commissione. Poiché gli obblighi di divulgazione imposti ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni dal regolamento (UE) n. 1227/2011 possono essere considerati sufficienti ai fini del rispetto dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno modificare il progetto di norma tecnica di attuazione per evitare una duplicazione degli obblighi di informazione. |
(9) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(10) |
Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
CAPO II
STRUMENTI TECNICI PER UN'ADEGUATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO
Articolo 2
Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico
1. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:
(a) |
diffondere le informazioni privilegiate:
|
(b) |
comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
|
Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.
2. I partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti a divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011 possono usare gli strumenti tecnici che detto regolamento prevede a tale scopo anche per divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento tecnico usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.
Articolo 3
Pubblicazione delle informazioni privilegiate su un sito web
I siti web di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 soddisfano i requisiti seguenti:
(a) |
consentono agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente; |
(b) |
consentono agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito; |
(c) |
assicurano che le informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. |
CAPO III
STRUMENTI TECNICI PER RITARDARE LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO
Articolo 4
Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto
1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
(a) |
data e ora:
|
(b) |
identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili:
|
(c) |
prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
|
2. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.
L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui al primo comma. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
3. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti:
(a) |
identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; |
(b) |
identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; |
(c) |
estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; |
(d) |
identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico; |
(e) |
data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata; |
(f) |
identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico. |
4. Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 5
Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate
1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente che è un ente creditizio o finanziario notifica per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, l'intenzione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Se trasmette la notifica di cui al primo comma per via elettronica, l'emittente usa il mezzo elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. L'autorità competente comunica per iscritto all'emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione assunta in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.
3. L'emittente comunica all'autorità competente qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'informazione privilegiata con lo stesso strumento tecnico usato per trasmetterle la notifica di cui al paragrafo 1.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) sono elencate le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato scadrà il 30 giugno 2016. Una domanda di rinnovo dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4). |
(3) |
Poiché la valutazione della sostanza e la decisione sul rinnovo dell'approvazione sono state ritardate per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione della sostanza attiva scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. |
(4) |
Stando alle conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato, il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di esaminare le informazioni di supporto e di inserire tali risultati nella sua conclusione. Nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso che è improbabile che il glifosato rappresenti un rischio cancerogeno per l'uomo e che gli elementi a disposizione non sosterrebbero la classificazione armonizzata del glifosato di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (5) per quanto concerne il suo potenziale cancerogeno. In questo contesto l'Autorità ricorda tuttavia che le sue proposte di classificazione presentate nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono proposte formali di classificazione armonizzata conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(5) |
Il 22 luglio 2015 (6) lo Stato membro relatore ha dichiarato l'intenzione di presentare un fascicolo sulla classificazione armonizzata del glifosato, riguardante anche la classe di pericolo «cancerogenicità», conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il 17 marzo 2016 lo Stato membro relatore ha presentato detto fascicolo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la quale dovrà formulare il proprio parere a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(6) |
Le conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e la proposta di classificazione dell'Autorità per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato sono divergenti. La procedura di classificazione armonizzata del glifosato era inoltre già stata avviata. Dalle discussioni del 18 e 19 maggio 2016 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è emerso che nella situazione specifica del glifosato vari Stati membri, nel loro ruolo di responsabili della gestione del rischio, hanno ritenuto opportuno disporre di un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo alla classificazione armonizzata per quanto riguarda la cancerogenicità del glifosato prima di prendere una decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto un tale parere potrebbe essere importante ai fini dell'approvazione in base ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(7) |
Considerando il tempo necessario per valutare il fascicolo relativo alla classificazione armonizzata, è necessario prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva fino a sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La Commissione, non appena riceverà il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, comunicherà la data di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(8) |
Considerando l'obiettivo dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora in seguito al ricevimento del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche la Commissione adotti un regolamento che preveda di non rinnovare l'approvazione del glifosato per mancato rispetto dei criteri di approvazione, fisserà la data di scadenza del periodo di approvazione alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'autorizzazione del glifosato non è rinnovata, anche se tale data è anteriore alla data di scadenza dell'approvazione. |
(9) |
Tenuto conto della proroga del periodo di approvazione del glifosato di cui ai considerando precedenti, e alla luce delle questioni sollevate dall'Autorità per quanto riguarda l'uso del coformulante ammina di sego polietossilata (numero CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, la Commissione intende avviare quanto prima un riesame dell'approvazione del glifosato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(11) |
Poiché l'attuale approvazione del glifosato giunge a scadenza il 30 giugno 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
(12) |
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per l'ulteriore delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «Sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Registro delle intenzioni dell'ECHA. Disponibile online all'indirizzo: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions.
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1057 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
135,4 |
ZZ |
135,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
138,7 |
ZZ |
138,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
160,3 |
CL |
198,5 |
|
MA |
174,9 |
|
UY |
142,5 |
|
ZA |
175,1 |
|
ZZ |
170,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
118,3 |
BR |
102,8 |
|
CL |
128,2 |
|
CN |
133,6 |
|
NZ |
144,7 |
|
UY |
71,6 |
|
ZA |
106,7 |
|
ZZ |
115,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
224,4 |
ZZ |
224,4 |
|
0809 29 00 |
TR |
347,0 |
ZZ |
347,0 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
|
0809 40 05 |
TR |
148,6 |
ZZ |
148,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1058 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione (2) ha aperto una procedura di gara per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere, essendo stata superata la limitazione quantitativa di 218 000 tonnellate fissata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso. |
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013, modificato dal regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio (3), ha aumentato la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il 2016 a decorrere dal 30 giugno 2016. |
(3) |
È quindi opportuno chiudere la procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 e riprendere gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative aumentate. |
(4) |
Poiché gli organismi di intervento devono comunicare agli offerenti la chiusura della procedura di gara in tempi rapidi dopo la pubblicazione del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Chiusura della procedura di gara
La procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 è chiusa.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 19).
(3) Regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 1).
DECISIONI
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1059 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2016
recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2016) 3753]
(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, spagnola, slovena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione europea. |
(4) |
Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR. |
(5) |
È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3). |
(7) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1o aprile 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).
(3) D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR e D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.
ALLEGATO
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
FR |
SR Orientamento LEADER+ (SR-400) |
2008 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-516/10 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
7 437 217,61 |
0,00 |
7 437 217,61 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
7 437 217,61 |
0,00 |
7 437 217,61 |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
7 437 217,61 |
0,00 |
7 437 217,61 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
CZ |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
151 171,36 |
0,00 |
151 171,36 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
212 512,83 |
0,00 |
212 512,83 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
220 615,06 |
0,00 |
220 615,06 |
|
|
|
|
|
Totale CZ: |
EUR |
584 299,25 |
0,00 |
584 299,25 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
FR |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio |
PERCENTUALE STIMATA |
– 0,48 % |
EUR |
1 071 009,19 |
– 8 925,08 |
1 079 934,27 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio |
PERCENTUALE STIMATA |
– 0,48 % |
EUR |
1 386 002,35 |
– 11 430,02 |
1 397 432,37 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio |
PERCENTUALE STIMATA |
– 0,48 % |
EUR |
1 383 793,19 |
– 11 531,61 |
1 395 324,80 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2008 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-259/13 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
706 623,78 |
0,00 |
706 623,78 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2009 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-259/13 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
167 468,29 |
0,00 |
167 468,29 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
4 714 896,80 |
– 31 886,71 |
4 746 783,51 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
ES |
Certificazione |
2013 |
Errori casuali FEASR non SIGC e statistiche di controllo FEAGA Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
2 195,93 |
0,00 |
2 195,93 |
|
Certificazione |
2013 |
Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
26 105,45 |
0,00 |
26 105,45 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
28 301,38 |
0,00 |
28 301,38 |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
5 327 497,43 |
– 31 886,71 |
5 359 384,14 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
SI |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
42 615,90 |
0,00 |
42 615,90 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
45 519,08 |
0,00 |
45 519,08 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2015 |
Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
34 211,94 |
0,00 |
34 211,94 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-667/14 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
85 780,08 |
2 203,29 |
83 576,79 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-667/14 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
115 956,46 |
0,00 |
115 956,46 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-667/14 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
131 269,23 |
0,00 |
131 269,23 |
|
|
|
|
|
Totale SI: |
EUR |
455 352,69 |
2 203,29 |
453 149,40 |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
455 352,69 |
2 203,29 |
453 149,40 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
BG |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2012 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 167 489,00 |
0,00 |
– 167 489,00 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2012 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 131,00 |
0,00 |
– 131,00 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2013 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 250 296,00 |
0,00 |
– 250 296,00 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2015 |
Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2014 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 263 217,00 |
0,00 |
– 263 217,00 |
|
|
|
|
|
Totale BG: |
EUR |
– 681 133,00 |
0,00 |
– 681 133,00 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
CZ |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Anno di domanda 2012: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancato ampliamento del campione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 % |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 112 441,28 |
0,00 |
– 112 441,28 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Anno di domanda 2013: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancata estensione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 % |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 164 086,21 |
0,00 |
– 164 086,21 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2015 |
Anno di domanda 2014: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancato ampliamento del campione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 % |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 185 990,34 |
0,00 |
– 185 990,34 |
|
Condizionalità |
2011 |
Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 5 297 424,42 |
– 41,95 |
– 5 297 382,47 |
|
Condizionalità |
2012 |
Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 5 947 911,00 |
– 0,69 |
– 5 947 910,31 |
|
Condizionalità |
2013 |
Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 6 473 886,96 |
– 1 124,41 |
– 6 472 762,55 |
|
Condizionalità |
2014 |
Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 6 852 121,42 |
– 1 640,86 |
– 6 850 480,56 |
|
Vino — Investimento |
2011 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 124 003,47 |
0,00 |
– 124 003,47 |
|
Vino — Investimento |
2012 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 207 479,98 |
0,00 |
– 207 479,98 |
|
Vino — Investimento |
2013 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 201 933,62 |
0,00 |
– 201 933,62 |
|
Vino — Investimento |
2014 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 103 099,13 |
0,00 |
– 103 099,13 |
|
Condizionalità |
2011 |
Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 059 484,88 |
– 8,39 |
– 1 059 476,49 |
|
Condizionalità |
2012 |
Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 189 582,20 |
– 0,14 |
– 1 189 582,06 |
|
Condizionalità |
2013 |
Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 294 777,39 |
– 224,88 |
– 1 294 552,51 |
|
Condizionalità |
2014 |
Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 370 424,28 |
0,00 |
– 1 370 424,28 |
|
|
|
|
|
Totale CZ: |
EUR |
– 30 584 646,58 |
– 3 041,32 |
– 30 581 605,26 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
DE |
Certificazione |
2013 |
Rettifica finanziaria per errori finanziari non recuperati dagli esercizi precedenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 46 753,71 |
0,00 |
– 46 753,71 |
|
Misure di promozione |
2010 |
Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 140 636,87 |
– 632,38 |
– 140 004,49 |
|
Misure di promozione |
2011 |
Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 331 758,14 |
– 168,23 |
– 331 589,91 |
|
Misure di promozione |
2012 |
Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 346 390,91 |
– 382,01 |
– 346 008,90 |
|
Misure di promozione |
2013 |
Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 67 459,69 |
– 33,69 |
– 67 426,00 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nell'efficacia del metodo di controllo e nella qualità dei controlli in loco nell'anno di domanda 2012 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 224 492,66 |
0,00 |
– 224 492,66 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nell'efficacia del metodo di controllo e nella qualità dei controlli in loco nell'anno di domanda 2013 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 186 360,48 |
0,00 |
– 186 360,48 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 1 343 852,46 |
– 1 216,31 |
– 1 342 636,15 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
ES |
Irregolarità |
2013 |
Ritardi nell'avvio della procedura di recupero e scarsa diligenza nel follow-up dei debiti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 364 397,21 |
0,00 |
– 364 397,21 |
|
Certificazione |
2011 |
Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
3 523,35 |
0,00 |
3 523,35 |
|
Certificazione |
2013 |
Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
19 304,02 |
0,00 |
19 304,02 |
|
Condizionalità |
2010 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 115 116,22 |
– 3 067,03 |
– 112 049,19 |
|
Condizionalità |
2011 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 10 039,58 |
0,00 |
– 10 039,58 |
|
Condizionalità |
2012 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 202,56 |
0,00 |
– 202,56 |
|
Condizionalità |
2011 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 779 083,63 |
– 4 749,00 |
– 1 774 334,63 |
|
Condizionalità |
2012 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 466,85 |
0,00 |
– 1 466,85 |
|
Condizionalità |
2013 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 408,69 |
0,00 |
– 408,69 |
|
Condizionalità |
2012 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2011 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 796 132,37 |
– 8 320,41 |
– 1 787 811,96 |
|
Condizionalità |
2013 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2011 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 379,25 |
0,00 |
– 379,25 |
|
Condizionalità |
2013 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 921 486,77 |
0,00 |
– 921 486,77 |
|
Certificazione |
2014 |
Errore noto calcolato in base a carenze sistemiche nelle verifiche sostanziali della popolazione FEAGA non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 555 280,17 |
0,00 |
– 555 280,17 |
|
Certificazione |
2014 |
Errore noto rilevato nel FEASR non SIGC. Mancata applicazione della disciplina finanziaria |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 84 578,54 |
0,00 |
– 84 578,54 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Mancato recupero, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 797 657,81 |
0,00 |
– 1 797 657,81 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Mancato recupero, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 476 822,58 |
0,00 |
– 2 476 822,58 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Mancato recupero, anno di domanda 2011 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 041 501,02 |
0,00 |
– 2 041 501,02 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2010 |
Riconoscimento — esternalizzazione: lacune nei controlli |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 146 583,54 |
– 17 707,29 |
– 128 876,25 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2011 |
Riconoscimento — esternalizzazione: lacune nei controlli |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 173 015,89 |
– 20 900,32 |
– 152 115,57 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nella qualità dei controlli in loco e nel calcolo dei pagamenti e delle sanzioni (anno di domanda 2012) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 237 956,45 |
0,00 |
– 237 956,45 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nella qualità dei controlli in loco e nel calcolo dei pagamenti e delle sanzioni (anno di domanda 2012) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 35,09 |
0,00 |
– 35,09 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nella qualità dei controlli in loco (anno di domanda 2013) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 5 437,95 |
0,00 |
– 5 437,95 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
0,41 % |
EUR |
– 36 254,13 |
0,00 |
– 36 254,13 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
1,27 % |
EUR |
– 491 140,74 |
0,00 |
– 491 140,74 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
1,87 % |
EUR |
– 5 206 315,05 |
0,00 |
– 5 206 315,05 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,45 % |
EUR |
– 525 444,92 |
0,00 |
– 525 444,92 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,71 % |
EUR |
– 193 701,07 |
0,00 |
– 193 701,07 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,84 % |
EUR |
– 3 385 206,63 |
0,00 |
– 3 385 206,63 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
2,97 % |
EUR |
– 274 558,17 |
0,00 |
– 274 558,17 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
3,03 % |
EUR |
– 6 425 414,59 |
0,00 |
– 6 425 414,59 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
3,32 % |
EUR |
– 264 285,02 |
0,00 |
– 264 285,02 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
3,53 % |
EUR |
– 370 297,50 |
0,00 |
– 370 297,50 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2010 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009 |
FORFETTARIA |
4,34 % |
EUR |
– 5 810 700,42 |
0,00 |
– 5 810 700,42 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
1,59 % |
EUR |
– 140 897,44 |
0,00 |
– 140 897,44 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
3,58 % |
EUR |
– 12 557 181,35 |
0,00 |
– 12 557 181,35 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
3,80 % |
EUR |
– 1 604 161,19 |
0,00 |
– 1 604 161,19 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
4,46 % |
EUR |
– 7 281 180,73 |
0,00 |
– 7 281 180,73 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
4,99 % |
EUR |
– 521 889,14 |
0,00 |
– 521 889,14 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,86 % |
EUR |
– 14 705 686,08 |
0,00 |
– 14 705 686,08 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
6,40 % |
EUR |
– 754 883,66 |
0,00 |
– 754 883,66 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
6,52 % |
EUR |
– 1 465 916,24 |
0,00 |
– 1 465 916,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
7,68 % |
EUR |
– 1 054 399,87 |
0,00 |
– 1 054 399,87 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
8,60 % |
EUR |
– 898 074,78 |
0,00 |
– 898 074,78 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
10,04 % |
EUR |
– 17 872 503,33 |
0,00 |
– 17 872 503,33 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
1,53 % |
EUR |
– 129 372,04 |
0,00 |
– 129 372,04 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
3,52 % |
EUR |
– 1 670 394,11 |
0,00 |
– 1 670 394,11 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
3,61 % |
EUR |
– 12 569 567,63 |
0,00 |
– 12 569 567,63 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
4,40 % |
EUR |
– 457 993,13 |
0,00 |
– 457 993,13 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
4,41 % |
EUR |
– 6 222 534,74 |
0,00 |
– 6 222 534,74 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,47 % |
EUR |
– 14 047 831,11 |
0,00 |
– 14 047 831,11 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
6,42 % |
EUR |
– 1 460 940,66 |
0,00 |
– 1 460 940,66 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
7,67 % |
EUR |
– 1 039 427,27 |
0,00 |
– 1 039 427,27 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
8,71 % |
EUR |
– 896 518,36 |
0,00 |
– 896 518,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
8,84 % |
EUR |
– 1 073 434,31 |
0,00 |
– 1 073 434,31 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
10,06 % |
EUR |
– 18 587 226,24 |
0,00 |
– 18 587 226,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
1,52 % |
EUR |
– 282 433,44 |
0,00 |
– 282 433,44 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,73 % |
EUR |
– 2 189 472,27 |
0,00 |
– 2 189 472,27 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
3,47 % |
EUR |
– 436 427,69 |
0,00 |
– 436 427,69 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
3,60 % |
EUR |
– 13 607 317,98 |
0,00 |
– 13 607 317,98 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
4,34 % |
EUR |
– 6 859 547,08 |
0,00 |
– 6 859 547,08 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,23 % |
EUR |
– 14 573 066,77 |
0,00 |
– 14 573 066,77 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,67 % |
EUR |
– 1 481 797,81 |
0,00 |
– 1 481 797,81 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
8,11 % |
EUR |
– 937 029,74 |
0,00 |
– 937 029,74 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
8,35 % |
EUR |
– 1 152 945,89 |
0,00 |
– 1 152 945,89 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
8,47 % |
EUR |
– 1 067 848,09 |
0,00 |
– 1 067 848,09 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
10,09 % |
EUR |
– 18 550 881,56 |
0,00 |
– 18 550 881,56 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
1,78 % |
EUR |
– 242 483,04 |
0,00 |
– 242 483,04 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
2,43 % |
EUR |
– 1 440 419,43 |
0,00 |
– 1 440 419,43 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
3,58 % |
EUR |
– 13 675 357,81 |
0,00 |
– 13 675 357,81 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
3,67 % |
EUR |
– 244 557,73 |
0,00 |
– 244 557,73 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
5,22 % |
EUR |
– 22 266 789,93 |
0,00 |
– 22 266 789,93 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
5,62 % |
EUR |
– 1 460 452,24 |
0,00 |
– 1 460 452,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
8,21 % |
EUR |
– 1 461 393,24 |
0,00 |
– 1 461 393,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
8,22 % |
EUR |
– 967 202,28 |
0,00 |
– 967 202,28 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
8,53 % |
EUR |
– 1 203 367,96 |
0,00 |
– 1 203 367,96 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
10,09 % |
EUR |
– 18 791 305,94 |
0,00 |
– 18 791 305,94 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2010 |
Carenza nel riconoscimento delle OP — controllo della produzione commercializzata — consegna totale |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 149 704,70 |
– 18 084,33 |
– 131 620,37 |
|
Ortofrutticoli — Programmi operativi |
2011 |
Carenza nel riconoscimento delle OP — controllo della produzione commercializzata — consegna totale |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 967,05 |
– 479,22 |
– 3 487,83 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 275 525 856,12 |
– 73 307,60 |
– 275 452 548,52 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
FR |
Diritti |
2013 |
Dotazione per gli agricoltori che non hanno potuto firmare un contratto privato per motivi oggettivi e dotazione per i nuovi agricoltori |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 822 428,05 |
0,00 |
– 822 428,05 |
|
Diritti |
2014 |
Dotazione per gli agricoltori che non hanno potuto firmare un contratto privato per motivi oggettivi e dotazione per i nuovi agricoltori |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 382 331,15 |
0,00 |
– 1 382 331,15 |
|
Diritti |
2013 |
Premio per l'estirpazione dei vigneti 2012 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 16 184,70 |
0,00 |
– 16 184,70 |
|
Diritti |
2014 |
Premio per l'estirpazione dei vigneti 2012 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 16 184,70 |
0,00 |
– 16 184,70 |
|
Diritti |
2013 |
Premio per vitelli da carne |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 363 665,37 |
– 29 946,09 |
– 1 333 719,28 |
|
Diritti |
2014 |
Premio per vitelli da carne |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 363 665,37 |
0,00 |
– 1 363 665,37 |
|
Diritti |
2013 |
Calcolo errato della riduzione lineare |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 89 489 899,24 |
– 1 965 198,18 |
– 87 524 701,06 |
|
Diritti |
2014 |
Calcolo errato della riduzione lineare |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 98 131 085,38 |
0,00 |
– 98 131 085,38 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
– 192 585 443,96 |
– 1 995 144,27 |
– 190 590 299,69 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
GB |
Condizionalità |
2013 |
Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di domanda 2012 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 216 342,93 |
0,00 |
– 216 342,93 |
|
Condizionalità |
2014 |
Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di domanda 2013 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 133 445,51 |
0,00 |
– 133 445,51 |
|
Condizionalità |
2015 |
Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di domanda 2014 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 125 894,15 |
0,00 |
– 125 894,15 |
|
Certificazione |
2010 |
Recupero e completezza dell'allegato III |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 373 689,17 |
0,00 |
– 373 689,17 |
|
Certificazione |
2011 |
Recupero e completezza dell'allegato III |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 388,00 |
0,00 |
– 388,00 |
|
Certificazione |
2012 |
Recupero e completezza dell'allegato III |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 394,82 |
0,00 |
– 3 394,82 |
|
Condizionalità |
2011 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 456 734,56 |
– 16 924,48 |
– 1 439 810,08 |
|
Condizionalità |
2012 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 9 246,99 |
8,89 |
– 9 255,88 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 6 356,12 |
0,00 |
– 6 356,12 |
|
Condizionalità |
2012 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 4 128 736,01 |
– 82 450,81 |
– 4 046 285,20 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 6 293,36 |
0,00 |
– 6 293,36 |
|
Condizionalità |
2014 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 188,27 |
0,00 |
– 1 188,27 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 4 133 131,91 |
– 82 712,75 |
– 4 050 419,16 |
|
Condizionalità |
2014 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 715,44 |
– 75,10 |
– 3 640,34 |
|
Condizionalità |
2011 |
Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 358 022,71 |
– 7 160,45 |
– 350 862,26 |
|
Condizionalità |
2012 |
Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2011 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 570 898,01 |
– 12 536,93 |
– 558 361,08 |
|
Condizionalità |
2013 |
Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2012 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 306 764,01 |
– 613,53 |
– 306 150,48 |
|
|
|
|
|
Totale UK: |
EUR |
– 11 834 241,97 |
– 202 465,16 |
– 11 631 776,81 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
IT |
Condizionalità |
2011 |
Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2010 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 1 541 264,44 |
– 451,39 |
– 1 540 813,05 |
|
Condizionalità |
2012 |
Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2011 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 1 509 688,44 |
0,00 |
– 1 509 688,44 |
|
Condizionalità |
2013 |
Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2012 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 1 482 417,28 |
0,00 |
– 1 482 417,28 |
|
Condizionalità |
2011 |
Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2010 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 450 758,57 |
0,00 |
– 450 758,57 |
|
Condizionalità |
2012 |
Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2011 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 473 989,06 |
0,00 |
– 473 989,06 |
|
Condizionalità |
2013 |
Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2012 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 497 207,98 |
0,00 |
– 497 207,98 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 5 955 325,77 |
– 451,39 |
– 5 954 874,38 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
LU |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Anno di domanda 2012: carenze nell'efficacia dell'analisi dei rischi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 77 965,03 |
– 155,93 |
– 77 809,10 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Anno di domanda 2013: carenze nell'efficacia dell'analisi dei rischi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 19 066,61 |
0,00 |
– 19 066,61 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2015 |
Anno di domanda 2014: carenze nell'efficacia dell'analisi dei rischi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 10 880,09 |
0,00 |
– 10 880,09 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Anni di domanda da 2012 a 2013: mancata retroattività delle riduzioni e delle sanzioni a norma degli articoli 57 e 80 del reg. 1122/2009. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 28 439,04 |
0,00 |
– 28 439,04 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Anni di domanda da 2012 a 2014: ammissibilità degli elementi naturali del paesaggio a norma dell'articolo 26 del reg. 1122/2009. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 926,48 |
– 6,00 |
– 7 920,48 |
|
|
|
|
|
Totale LU: |
EUR |
– 144 277,25 |
– 161,93 |
– 144 115,32 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
LV |
Aiuto alimentare nella Comunità |
2013 |
L'anticipo versato all'operatore supera il massimo regolamentare |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 44 082,50 |
0,00 |
– 44 082,50 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Calcolo errato dei pagamenti degli aiuti versati |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 34 355,75 |
0,00 |
– 34 355,75 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2014 |
Calcolo errato dei pagamenti degli aiuti versati |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 33 114,31 |
0,00 |
– 33 114,31 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2013 |
Nessuna menzione della misura nella relazione di controllo — ispettori insufficientemente informati dei rischi specifici |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 356,35 |
0,00 |
– 2 356,35 |
|
Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 |
2014 |
Nessuna menzione della misura nella relazione di controllo — ispettori insufficientemente informati dei rischi specifici |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 271,21 |
0,00 |
– 2 271,21 |
|
Aiuto alimentare nella Comunità |
2013 |
Inosservanza dei termini applicabili per gli appalti pubblici |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 98 781,18 |
– 881,65 |
– 97 899,53 |
|
|
|
|
|
Totale LV: |
EUR |
– 214 961,30 |
– 881,65 |
– 214 079,65 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
NL |
Condizionalità |
2015 |
Carenze nel controllo in loco per il CGO12, anno di domanda 2014 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 17 819,22 |
0,00 |
– 17 819,22 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nei controlli in loco per il CGO8 e il CGO12, anno di domanda 2012 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 37 075,36 |
0,00 |
– 37 075,36 |
|
Condizionalità |
2014 |
Carenze nei controlli in loco per il CGO8 e il CGO12, anno di domanda 2013 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 5 779,47 |
0,00 |
– 5 779,47 |
|
|
|
|
|
Totale NL: |
EUR |
– 60 674,05 |
0,00 |
– 60 674,05 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
PT |
Condizionalità |
2013 |
Definizione inadeguata di una BCAA, mancato controllo di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 233 085,77 |
– 108 110,02 |
– 3 124 975,75 |
|
Condizionalità |
2011 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 899 122,29 |
– 208 499,79 |
– 690 622,50 |
|
Condizionalità |
2012 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 7 817,09 |
– 842,64 |
– 6 974,45 |
|
Condizionalità |
2013 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
180,91 |
0,00 |
180,91 |
|
Condizionalità |
2012 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 217 040,09 |
– 245 336,98 |
– 2 971 703,11 |
|
Condizionalità |
2013 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 2 037,25 |
0,00 |
– 2 037,25 |
|
Condizionalità |
2011 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 166 454,16 |
0,00 |
– 166 454,16 |
|
Condizionalità |
2012 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 46 559,18 |
0,00 |
– 46 559,18 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Carenze nel consolidamento, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 21 462 543,90 |
0,00 |
– 21 462 543,90 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Carenze nel consolidamento, anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 8 494 795,80 |
0,00 |
– 8 494 795,80 |
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
– 37 529 274,62 |
– 562 789,43 |
– 36 966 485,19 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
SE |
Latte — latte nelle scuole |
2010 |
Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 78 643,30 |
0,00 |
– 78 643,30 |
|
Latte — latte nelle scuole |
2011 |
Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 84 843,00 |
0,00 |
– 84 843,00 |
|
Latte — latte nelle scuole |
2012 |
Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 90 599,19 |
0,00 |
– 90 599,19 |
|
Latte — latte nelle scuole |
2013 |
Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 71 717,30 |
0,00 |
– 71 717,30 |
|
Latte — latte nelle scuole |
2014 |
Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 53 174,59 |
0,00 |
– 53 174,59 |
|
|
|
|
|
Totale SE: |
EUR |
– 378 977,38 |
0,00 |
– 378 977,38 |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
– 556 838 664,46 |
– 2 839 459,06 |
– 553 999 205,40 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
DE |
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Proposta di pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 25 % sui progetti individuali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 98 865,51 |
0,00 |
– 98 865,51 |
|
Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici |
2014 |
Proposta di pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 25 % sui progetti individuali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 36 996,07 |
0,00 |
– 36 996,07 |
|
Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici |
2014 |
pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 100 % sui singoli progetti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 461 580,98 |
0,00 |
– 461 580,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 127 073,79 |
0,00 |
– 127 073,79 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2014 |
Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 126 252,39 |
0,00 |
– 126 252,39 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2015 |
Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 110 666,82 |
0,00 |
– 110 666,82 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Carenze a livello di procedure di gara, aggiudicazione degli appalti, superamento dei massimali, controlli amministrativi e ripresa del contributo proprio |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 375 618,20 |
0,00 |
– 375 618,20 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Carenze a livello di procedure di gara, aggiudicazione degli appalti, superamento dei massimali, controlli amministrativi e ripresa del contributo proprio |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 164 490,50 |
0,00 |
– 164 490,50 |
|
Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici |
2014 |
Carenze a livello di procedure di gara, offerta più vantaggiosa, superamento dei massimali (aiuti di Stato e finanziamento nazionale), copertura dei costi dei progetti da parte dell'aggiudicatario, carenze associate nei controlli amministrativi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 70 931,60 |
0,00 |
– 70 931,60 |
|
Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici |
2015 |
Carenze a livello di procedure di gara, offerta più vantaggiosa, superamento dei massimali (aiuti di Stato e finanziamento nazionale), copertura dei costi dei progetti da parte dell'aggiudicatario, carenze associate nei controlli amministrativi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
12,49 |
0,00 |
12,49 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 1 572 463,37 |
0,00 |
– 1 572 463,37 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
DK |
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2008 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 19 234,20 |
0,00 |
– 19 234,20 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2009 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 10 410,87 |
0,00 |
– 10 410,87 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2010 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 10 520,43 |
0,00 |
– 10 520,43 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2011 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 21 757,75 |
0,00 |
– 21 757,75 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 93 474,30 |
0,00 |
– 93 474,30 |
|
Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 671 102,85 |
0,00 |
– 671 102,85 |
|
Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati |
2014 |
Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 187 926,23 |
0,00 |
– 1 187 926,23 |
|
|
|
|
|
Totale DK: |
EUR |
– 2 014 426,63 |
0,00 |
– 2 014 426,63 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
ES |
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2013 |
Mancata verifica della ragionevolezza dei costi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 40 312,61 |
0,00 |
– 40 312,61 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2013 |
Mancanza di un controllo complementare — mancanza di documenti di controllo numerico |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 238 846,71 |
0,00 |
– 238 846,71 |
|
Condizionalità |
2011 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 30 820,17 |
– 238,69 |
– 30 581,48 |
|
Condizionalità |
2013 |
Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 29 052,62 |
0,00 |
– 29 052,62 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2012 |
Mancanza di una pista di controllo nel trattamento delle domande e nella verifica dei criteri di ammissibilità — misure 226 e 227: azioni attuate direttamente dalle regioni |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 630 767,90 |
0,00 |
– 630 767,90 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2013 |
Mancanza di una pista di controllo nel trattamento delle domande e nella verifica dei criteri di ammissibilità — misure 226 e 227: azioni attuate direttamente dalle regioni |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 092 936,85 |
0,00 |
– 1 092 936,85 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2009 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 106 540,72 |
0,00 |
– 106 540,72 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2011 |
Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2010 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 507 976,98 |
0,00 |
– 507 976,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2011 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 726 960,97 |
0,00 |
– 726 960,97 |
|
Certificazione |
2014 |
Errore più probabile FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 76 305,79 |
0,00 |
– 76 305,79 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2012 |
Mancato rispetto delle separazione dei compiti stabilita dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 — misure 226 e 227, sovvenzioni (riguarda solo alcuni fascicoli) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 21 756,65 |
0,00 |
– 21 756,65 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2013 |
Mancato rispetto delle separazione dei compiti stabilita dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 — misure 226 e 227, sovvenzioni (riguarda solo alcuni fascicoli) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 18 956,82 |
0,00 |
– 18 956,82 |
|
Certificazione |
2014 |
Rimborso al Fondo |
UNA TANTUM |
|
EUR |
13 600,00 |
0,00 |
13 600,00 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 3 507 634,79 |
– 238,69 |
– 3 507 396,10 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
GB |
Condizionalità |
2011 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 204 524,82 |
– 6 200,68 |
– 198 324,14 |
|
Condizionalità |
2012 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
13 346,23 |
– 1 357,03 |
14 703,26 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
5 741,82 |
– 305,80 |
6 047,62 |
|
Condizionalità |
2011 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 350 753,25 |
0,00 |
– 350 753,25 |
|
Condizionalità |
2012 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 317 738,94 |
0,00 |
– 317 738,94 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
9 145,37 |
– 15,58 |
9 160,95 |
|
Condizionalità |
2014 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
10 371,16 |
– 966,81 |
11 337,97 |
|
Condizionalità |
2012 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 361 073,80 |
0,00 |
– 361 073,80 |
|
Condizionalità |
2013 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 371 204,15 |
0,00 |
– 371 204,15 |
|
Condizionalità |
2014 |
Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
1 642,49 |
0,00 |
1 642,49 |
|
|
|
|
|
Totale UK: |
EUR |
– 1 565 047,89 |
– 8 845,90 |
– 1 556 201,99 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
IT |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2014 |
Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per la misura 214 (solo per la parte risorse genetiche) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 20 143,37 |
0,00 |
– 20 143,37 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2013 |
Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per le misure 216, 226 e 227. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 287 733,55 |
0,00 |
– 287 733,55 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2014 |
Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per le misure 216, 226 e 227. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 351 204,50 |
0,00 |
– 351 204,50 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2012 |
Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 29 568,70 |
0,00 |
– 29 568,70 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2013 |
Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 473 821,00 |
0,00 |
– 473 821,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario |
2014 |
Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 9 059,40 |
0,00 |
– 9 059,40 |
|
Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario |
2015 |
Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 425,50 |
0,00 |
– 3 425,50 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2013 |
Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 20 228,00 |
0,00 |
– 20 228,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2014 |
Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 427,98 |
0,00 |
– 2 427,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) |
2014 |
Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 28 173,30 |
0,00 |
– 28 173,30 |
|
Condizionalità |
2011 |
Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2010 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 60 953,16 |
3,67 |
– 60 956,83 |
|
Condizionalità |
2012 |
Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2011 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 82 528,15 |
– 2 949,30 |
– 79 578,85 |
|
Condizionalità |
2013 |
Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2012 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 89 122,06 |
– 2 306,35 |
– 86 815,71 |
|
Condizionalità |
2011 |
Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2010 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 17 826,41 |
0,00 |
– 17 826,41 |
|
Condizionalità |
2012 |
Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2011 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 25 910,93 |
0,00 |
– 25 910,93 |
|
Condizionalità |
2013 |
Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2012 |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
– 29 891,85 |
0,00 |
– 29 891,85 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 1 532 017,86 |
– 5 251,98 |
– 1 526 765,88 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
LT |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2012 |
Controllo dei criteri di ammissibilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 233 271,48 |
0,00 |
– 233 271,48 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2013 |
Controllo dei criteri di ammissibilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 198 148,95 |
0,00 |
– 198 148,95 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2014 |
Controllo dei criteri di ammissibilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 304 459,02 |
0,00 |
– 304 459,02 |
|
|
|
|
|
Totale LT: |
EUR |
– 735 879,45 |
0,00 |
– 735 879,45 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
PT |
Condizionalità |
2011 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 231 656,69 |
– 87,24 |
– 231 569,45 |
|
Condizionalità |
2012 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 10 909,92 |
0,00 |
– 10 909,92 |
|
Condizionalità |
2013 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 883,90 |
0,00 |
– 1 883,90 |
|
Condizionalità |
2011 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 382 418,80 |
– 19 445,93 |
– 362 972,87 |
|
Condizionalità |
2012 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 449 842,53 |
– 616,54 |
– 449 225,99 |
|
Condizionalità |
2013 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 17 947,73 |
0,00 |
– 17 947,73 |
|
Condizionalità |
2012 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 581 182,86 |
0,00 |
– 581 182,86 |
|
Condizionalità |
2013 |
Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 320 053,39 |
0,00 |
– 320 053,39 |
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
– 1 995 895,82 |
– 20 149,71 |
– 1 975 746,11 |
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivazione |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
SE |
Certificazione |
2013 |
Errore individuato nella popolazione FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 58 780,85 |
0,00 |
– 58 780,85 |
|
Certificazione |
2014 |
Errore individuato nella popolazione FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 29 887,03 |
0,00 |
– 29 887,03 |
|
Certificazione |
2014 |
Errori individuati nella popolazione FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 474 359,50 |
0,00 |
– 474 359,50 |
|
|
|
|
|
Totale SE: |
EUR |
– 563 027,38 |
0,00 |
– 563 027,38 |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Impatto finanziario |
EUR |
– 13 486 393,19 |
– 34 486,28 |
– 13 451 906,91 |
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/99 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1060 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 8 e 9,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare gli articoli 13 e 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (4), il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. |
(3) |
Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (5), la Commissione ha accettato l'impegno offerto in relazione a un procedimento antidumping e antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. |
(4) |
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd («la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, il cui impegno è stato accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd. |
(5) |
Nel 2014 la società interessata è stata dichiarata fallita. Nel febbraio 2015 la società interessata è stata acquisita dalla Jiangsu GCL Energy CO., Ltd., che fa parte di un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850. |
(6) |
La società interessata ha sostenuto che tale cambio di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare delle aliquote individuali del dazio a essa applicate. |
(7) |
A seguito dell'acquisizione, tuttavia, la società interessata ha non solo cambiato la sua ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (6). |
(8) |
Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 7 sono soggetti all'impegno. Pertanto la Commissione ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni della decisione di esecuzione 2013/707/UE. |
(9) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione. Nessuna parte ha formulato osservazioni. |
(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).
(5) Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214
(6) Vale a dire Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione 2013/707/UE è così modificato:
1) |
la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:
|
ORIENTAMENTI
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/102 |
INDIRIZZO (UE) 2016/1061 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 maggio 2016
recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 16,
visto il Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (1) e in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. |
(2) |
L'articolo 128, paragrafo 2, del trattato dispone che gli Stati membri possano coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Pertanto, la BCE adotta decisioni annuali relative all'approvazione del volume di conio di monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito gli «Stati membri partecipanti») e decisioni ad hoc relative all'approvazione di volumi di conio supplementari da parte di uno o più Stati membri partecipanti. |
(3) |
L'articolo 5 dello Statuto del SEBC dispone che al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la BCE, assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), dovrebbe raccogliere le necessarie informazioni statistiche, che includono le informazioni statistiche nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche. |
(4) |
Inoltre, la BCE ha bisogno di raccogliere informazioni al fine di monitorare l'osservanza del divieto imposto dall'articolo 123 del trattato e attuato dal Regolamento (CE) n. 3603/93. In particolare, l'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93 dispone che non si considera come facilitazione creditizia, nell'accezione di cui all'articolo 123 del trattato, la detenzione da parte delle BCN di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tale credito rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione. |
(5) |
Ferme le competenze degli Stati membri in materia di conio di monete metalliche in euro e tenuto conto del ruolo fondamentale assolto dalla maggioranza delle BCN nella loro distribuzione, al fine di assolvere i compiti sopra descritti, la BCE, insieme alle BCN, ha necessità di raccogliere dati sulle banconote in euro così come quelli sulle monete metalliche in euro. Tale raccolta di dati dovrebbe agevolare l'assunzione di decisioni nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche e dovrebbe consentire alla BCE di verificare l'osservanza delle decisioni in materia per quanto riguarda la pianificazione della produzione delle banconote in euro e il coordinamento della loro emissione, la messa in circolazione delle banconote in euro e l'organizzazione dei necessari trasferimenti di banconote in euro tra le BCN. Gli effetti sinergici di tale raccolta di dati dovrebbe anche consentire alla BCE, su richiesta, di fornire i dati alle istituzioni e agli organismi competenti in materia di monete metalliche in euro. |
(6) |
È necessario migliorare la procedura per la raccolta dei dati relativi alle banconote in euro, in particolare, integrando certi elementi dell'articolo 2 bis dell'Indirizzo BCE/2008/8 (2) nell'articolo 2 e sopprimendone altri non più necessari. |
(7) |
Anche la procedura di raccolta dei dati relativi alle monete metalliche in euro dovrebbe essere migliorata. |
(8) |
Dovrebbe introdursi una definizione di «enti emittenti monete» in linea con l'articolo128, paragrafo 2, del trattato. |
(9) |
Anche la procedura di raccolta dei dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti dovrebbe essere migliorata. Talune disposizioni che indicano il momento in cui è necessario segnalare per la prima volta i dati e definiscono i periodi transitori non sono più richieste. |
(10) |
L'accesso al Sistema informativo in valuta 2 (Currency Information System 2, CIS 2) sarà limitato alla BCE, alle BCN e alle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema. Sarà eliminata la possibilità di concedere l'accesso a terze parti autorizzate. Le terze parti interessate, come la Commissione europea e le entità emittenti monete, riguardo ai dati relativi alle monete, saranno informate dalla Direzione Banconote della BCE. |
(11) |
Si rendono necessarie ulteriori modifiche minori per aggiornare le procedure di raccolta di informazioni statistiche nell'area delle banconote in euro e dell'emissione di monete metalliche. |
(12) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2008/8, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2008/8 è modificato come segue:
1. |
Nell'articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
2. |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro 1. Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, ossia, le voci specificate nella parte 1 dell'allegato I e nell'allegato VII, osservando la frequenza di segnalazione ivi indicata e le regole di registrazione indicate nella parte 3 dell'allegato I. 2. Le BCN trasmettono i dati mensili individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione. 3. Le BCN trasmettono i dati giornalieri individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro le ore 17:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*4) del giorno lavorativo seguente il periodo di segnalazione. 4. Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle banconote in euro ai sensi del presente indirizzo.; (*4) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.» " |
3. |
L'articolo 2 bis è soppresso. |
4. |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Raccolta dei dati relativi alle monete in euro 1. Le BCN raccolgono i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci specificate nella parte 1 dell'allegato II dalle entità emittenti monete interessate nei loro Stati membri. 2. Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle monete in euro con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato II. 3. Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle monete in euro in conformità al presente indirizzo.»; |
5. |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
6. |
nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Una BCN include negli accordi contrattuali che conclude con una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2006/9 (*5), disposizioni specifiche relative agli obblighi di segnalazione previsti in tale indirizzo. Inoltre, gli accordi contrattuali impongono alla BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema di segnalare su base mensile le voci indicate nelle sezioni 4 e 5 della tabella nell'allegato I e nelle sezioni 4 e 7 della tabella nell'allegato II. La BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema è tenuta a effettuare le segnalazioni rispettando mutatis mutandis le regole di registrazione di cui alla parte 3 dell'allegato I e alla parte 3 dell'allegato II, in relazione a banconote e/o monete in euro che essa prenda in prestito da una BCN e che le siano state da questa consegnate. Laddove una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema non abbia concluso tali accordi contrattuali con una BCN, la BCE conclude tali accordi contrattuali con la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, includendo gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo. (*5) Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).»;" |
7. |
nell'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui al paragrafo 1.»; |
8. |
nell'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le BCN, su richiesta, trasmettono alla BCE in maniera tempestiva i parametri del sistema specificati nell'allegato IV nonché qualsiasi successiva modifica dei parametri del sistema.»; |
9. |
nell'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le BCN prendono misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, eseguono:
L'applicazione CIS 2 rifiuta messaggi di dati che non contengono voci di categoria 1 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII, che sono segnalati per il rispettivo periodo di segnalazione.»; |
10. |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Accesso al CIS 2 1. Al ricevimento di una richiesta di accesso utente con mezzi elettronici tramite lAM e previa conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l'accesso al CIS 2 a singoli utenti di ogni BCN e di ogni BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema purché vi sia disponibilità e capacità. 2. La responsabilità per la gestione tecnica di singoli utenti è disciplinata da accordi contrattuali distinti tra la BCE e una BCN per i suoi utenti individuali e tra la BCE e una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per gli utenti individuali di quest'ultima. La BCE può anche includere in tali accordi contrattuali riferimenti alle procedure per la gestione degli utenti, misure di sicurezza e condizioni di autorizzazione applicabili al CIS 2.»; |
11. |
Nell'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito come segue: «2. Conformemente all'articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i pareri del comitato per le banconote, del comitato legale e del comitato per le tecnologie informatiche.»; |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2016.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 maggio 2016
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1. Gli articoli 104 e 104 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati sostituiti dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(2) Indirizzo BCE/2008/8, dell'11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89).