ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1400 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale e il contenuto minimo delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 12, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
È essenziale stabilire norme dettagliate per quanto riguarda gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale ai fini della sua approvazione e il contenuto minimo delle relazioni preparate in caso di riorganizzazione degli enti e delle entità soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE. |
(2) |
Gli orientamenti e le comunicazioni adottati dalla Commissione in merito alla valutazione della conformità alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione per la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore finanziario, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, possono costituire utili riferimenti per l'elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale anche nei casi in cui non siano stati concessi aiuti di Stato, dato che tali orientamenti e comunicazioni condividono con il piano di riorganizzazione aziendale l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità. |
(3) |
I piani di riorganizzazione aziendale dovrebbero poter utilizzare le informazioni contenute nel piano di risanamento e nel piano di risoluzione, nella misura in cui tali informazioni siano ancora rilevanti per il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e tenendo conto dell'applicazione dello strumento del bail-in. |
(4) |
La ristrutturazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e le loro attività successive all'applicazione dello strumento del bail-in dovrebbero affrontare i motivi del dissesto dell'ente o dell'entità in questione. Pertanto la strategia di riorganizzazione dovrebbe basarsi sui fattori che hanno determinato l'avvio della procedura di risoluzione nei confronti dell'ente o dell'entità. Tale strategia può tenere conto anche delle misure di prevenzione e gestione delle crisi che sono state adottate e attuate, rispettivamente, dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione. Per spiegare le cause e la portata delle difficoltà incontrate dall'ente o dall'entità in questione si possono includere informazioni sull'osservanza dei pertinenti requisiti normativi e prudenziali prima della risoluzione. |
(5) |
Anche se il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE può essere stato causato da una serie specifica di motivi, l'ente o l'entità in questione possono aver sofferto di altre carenze che, pur non avendo determinato il dissesto, potrebbero nondimeno compromettere la loro sostenibilità economica a lungo termine. Tali carenze dovrebbero essere affrontate nel corso della riorganizzazione. Per essere efficace, la strategia di riorganizzazione dovrebbe basarsi su un'analisi completa sia dell'ente o dell'entità sottoposti a riorganizzazione e dei loro punti di forza e di debolezza, sia dei mercati rilevanti in cui l'ente o l'entità operano e dei rischi e delle opportunità presenti in tali mercati. Per poter essere considerato credibile da parte dell'autorità di risoluzione e dell'autorità competente, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente sulla base di ipotesi prudenti. |
(6) |
Ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE dopo la risoluzione significa che, al più tardi entro la fine del periodo di riorganizzazione, l'ente o l'entità in questione è in grado di effettuare il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e di soddisfare tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti normativi rilevanti in una prospettiva futura, oltre a disporre di un modello di business valido che è anche economicamente sostenibile a lungo termine. |
(7) |
L'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero ricevere informazioni sufficientemente dettagliate per valutare il piano di riorganizzazione aziendale e monitorarne l'attuazione. L'obbligo di fornire tali informazioni dovrebbe tenere conto della loro rilevanza per la struttura societaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, nonché della loro rilevanza per la riorganizzazione e della loro affidabilità, particolarmente in caso di crisi sistemica. |
(8) |
Le fluttuazioni costituiscono una parte integrante del ciclo economico. Pertanto qualsiasi piano aziendale dovrebbe essere oggetto di analisi di scenari alternativi che prevedano modifiche adeguate delle ipotesi fondamentali sottostanti. Anche se la sostenibilità economica a lungo termine dovrebbe essere ripristinata in qualsiasi scenario, l'elaborazione di strategie di riorganizzazione alternative compiute comporterebbe costi sproporzionati per l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, mentre gli scenari alternativi dovrebbero essere in linea di principio meno probabili rispetto allo scenario di base. |
(9) |
Il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe consentire all'autorità di risoluzione e all'autorità competente di valutarne l'impatto sul conseguimento degli obiettivi di risoluzione, in particolare garantendo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando un significativo effetto negativo sul sistema finanziario. |
(10) |
La frequenza e il grado di dettaglio del monitoraggio dell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale dovrebbero essere tali da permettere l'individuazione precoce di eventuali deviazioni o di altre difficoltà. La rendicontazione trimestrale dei dati e dei risultati è una prassi comune nel settore finanziario e consente tale osservazione tempestiva. Inoltre, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe permettere anche di rettificare le tappe fondamentali o le misure originariamente previste dal piano stesso, qualora le circostanze lo giustifichino. |
(11) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(12) |
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «periodo di riorganizzazione»: il periodo, di durata ragionevole, durante il quale sono attuate le misure previste dal piano di riorganizzazione aziendale e che è compreso tra l'applicazione dello strumento del bail-in e il momento in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE soggetto a risoluzione dovrebbe aver ripristinato la propria sostenibilità economica a lungo termine;
2) «scenario di base»: lo scenario aziendale che l'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate per gestire l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE considerano quello con la maggiore probabilità di verificarsi durante il processo di ripristino della sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità.
Articolo 2
Strategia e misure
1. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende tutti i seguenti elementi:
a) |
un resoconto storico e finanziario dei fattori che hanno contribuito alle difficoltà dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, compresi gli indicatori di prestazione rilevanti che sono peggiorati nel periodo precedente la risoluzione e i motivi di tale peggioramento; |
b) |
una breve descrizione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, qualora siano state attuate dall'autorità competente, dall'autorità di risoluzione oppure dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE prima della presentazione del piano di riorganizzazione aziendale; |
c) |
una descrizione della strategia di riorganizzazione aziendale e delle misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità durante il periodo di riorganizzazione, compresa una descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:
|
2. In caso di liquidazione o vendita di parti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, la strategia di riorganizzazione citata al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo individua tutti i seguenti elementi:
a) |
l'entità o la linea di business rilevanti e il metodo di liquidazione o di vendita, comprese le ipotesi sottostanti ed eventuali perdite previste; |
b) |
la tempistica prevista; |
c) |
eventuali finanziamenti o servizi forniti o ricevuti dall'ente o dall'entità rimanente. |
3. Eventuali proventi derivanti dal disinvestimento di attività, entità o linee di business previsti dal piano di riorganizzazione aziendale sono calcolati in modo prudente e sulla base di un parametro di riferimento o una valutazione affidabili, come una perizia, una consultazione di mercato o il valore di linee di business o entità simili. Tale calcolo tiene in considerazione la probabilità di realizzazione di perdite.
4. Per le parti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE non destinate alla liquidazione o alla vendita, il piano di riorganizzazione aziendale indica le modalità per rimediare a eventuali carenze nel loro funzionamento o nei loro risultati che possono avere effetti sulla loro sostenibilità economica a lungo termine, anche se tali carenze non sono direttamente collegate al dissesto dell'ente o dell'entità in questione.
5. Le misure previste dal piano di riorganizzazione aziendale tengono conto dei punti di forza e di debolezza dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e del suo modello di business riorganizzato facendo riferimento al contesto economico e di mercato in cui l'ente o l'entità operano.
6. La strategia di riorganizzazione può comprendere misure precedentemente individuate nel piano di risanamento o nel piano di risoluzione, purché il piano di risoluzione sia accessibile all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e qualora tali misure restino valide dopo la risoluzione. Questa opzione non comporta per l'autorità di risoluzione alcun obbligo di condividere il piano di risoluzione con l'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 3
Risultati finanziari — Requisiti normativi
1. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende i risultati finanziari previsti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE durante il periodo di riorganizzazione e illustra le modalità di ripristino della sostenibilità economica a lungo termine. In particolare, il piano comprende:
a) |
i costi e l'impatto della riorganizzazione sul conto profitti e perdite e sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità; |
b) |
una descrizione dei requisiti di finanziamento (funding) durante il periodo di riorganizzazione e le fonti di finanziamento potenziali; |
c) |
il modo in cui l'ente o l'entità saranno in grado di funzionare coprendo tutti i costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari, e di ottenere un rendimento finanziario accettabile entro la fine del periodo di riorganizzazione; |
d) |
uno stato patrimoniale post-risoluzione che rispecchi la nuova struttura debitoria e patrimoniale e la svalutazione delle attività sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o della valutazione definitiva ex post di cui all'articolo 36, paragrafo 10, della predetta direttiva; |
e) |
una proiezione dei principali indicatori finanziari a livello di gruppo, di entità e di linea di business concernenti, in particolare, la liquidità, l'andamento dei prestiti, il profilo di finanziamento, la redditività e l'efficienza. |
2. Il piano di riorganizzazione aziendale indica le azioni che l'ente o l'entità intendono compiere per garantire la propria capacità di soddisfare, quanto prima possibile e al più tardi entro la fine del periodo di riorganizzazione, tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti normativi applicabili in una prospettiva futura, compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 4
Valutazione della sostenibilità economica
1. Il piano di riorganizzazione aziendale contiene informazioni sufficienti per consentire all'autorità di risoluzione e all'autorità competente di valutare la fattibilità delle misure proposte. Il piano contiene perlomeno:
a) |
le ipotesi relative agli sviluppi macroeconomici e di mercato previsti nello scenario di base, raffrontate ad appropriati parametri di riferimento settoriali; |
b) |
una presentazione sintetica di strategie di riorganizzazione o una serie di misure alternative, nonché la spiegazione dei motivi per cui sono state scelte le misure indicate nel piano di riorganizzazione aziendale per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, nel rispetto degli obiettivi e dei principi della risoluzione. |
2. Il piano di riorganizzazione aziendale contiene le informazioni necessarie per consentire all'autorità di risoluzione o all'autorità competente di effettuare un'analisi dettagliata dell'impatto della riorganizzazione aziendale sulle funzioni essenziali dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e sulla stabilità finanziaria.
3. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende un'analisi di una serie alternativa di ipotesi fondamentali sottostanti che prendono in considerazione lo scenario più favorevole e quello meno favorevole. Il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine è possibile in tutti gli scenari, anche se il periodo, le misure e i risultati finanziari possono variare.
4. Per quanto riguarda lo scenario più favorevole e quello meno favorevole di cui al paragrafo 3, il piano di riorganizzazione aziendale comprende una sintesi delle principali informazioni utilizzate per elaborare ciascuno scenario e i risultati dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE in ciascuno scenario. In particolare, tale sintesi comprende:
a) |
le ipotesi sottostanti, come le variabili macroeconomiche principali; |
b) |
la proiezione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale; |
c) |
i principali indicatori finanziari a livello di gruppo, di entità e di linea di business. |
Articolo 5
Attuazione e correzioni
1. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende tappe di attuazione e indicatori di prestazione specifici e adeguati su base perlomeno trimestrale. Le tappe e gli indicatori possono essere corretti conformemente al processo di cui al paragrafo 2.
2. Il piano di riorganizzazione aziendale prevede che l'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE possano modificare la strategia di riorganizzazione o le misure individuali qualora si ritenga che la loro attuazione non possa più contribuire al ripristino della sostenibilità economica a lungo termine entro la tempistica contemplata. Tali modifiche sono comunicate all'autorità di risoluzione e all'autorità competente nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 6. Laddove necessario per motivi di urgenza, le modifiche possono essere comunicate anche tramite relazioni straordinarie.
3. L'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE possono deviare dall'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale soltanto previa approvazione delle modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 6
Relazione sui progressi compiuti
1. La relazione sui progressi compiuti che deve essere presentata all'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE comprende una revisione e una valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale e comprende perlomeno quanto segue:
a) |
le tappe fondamentali raggiunte, le misure realizzate e un confronto tra il loro impatto e quello previsto dal piano di riorganizzazione aziendale; |
b) |
i risultati dell'ente o dell'entità e un confronto con le previsioni del piano di riorganizzazione aziendale e con precedenti relazioni sui progressi compiuti; |
c) |
i motivi dell'eventuale mancato raggiungimento di talune tappe fondamentali o taluni indicatori di prestazione e proposte per rimediare ai ritardi o alle carenze; |
d) |
eventuali altre questioni correlate all'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale che possono impedire il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE; |
e) |
le prossime misure e tappe fondamentali e una valutazione della probabilità della loro realizzazione; |
f) |
proiezioni aggiornate dei risultati finanziari; |
g) |
se necessario e giustificato, proposte di modifica di misure individuali, di tappe fondamentali o di indicatori di prestazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. |
2. Le autorità di risoluzione possono chiedere in ogni momento all'organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE di fornire informazioni sull'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1401 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2014/59/UE conferisce alle autorità di risoluzione il potere di svalutare e convertire le passività di un ente soggetto a risoluzione. |
(2) |
I contratti derivati possono rappresentare una quota significativa della struttura delle passività di taluni enti creditizi. Tuttavia la valutazione di tali contratti è un processo complesso poiché il loro valore è collegato al valore degli strumenti, delle attività o delle entità sottostanti, che si evolve nel tempo e si cristallizza soltanto alla scadenza o alla liquidazione per close-out. |
(3) |
L'esperienza passata dimostra che, a causa della complessità della valutazione delle passività derivate, in caso di fallimento di una delle controparti il processo di valutazione può rivelarsi lungo ed estremamente costoso e dare luogo a controversie. |
(4) |
Inoltre la prassi evidenzia che i contratti derivati possono prevedere metodologie diverse per la determinazione dell'importo dovuto tra le controparti in caso di liquidazione per close-out, e che alcuni di essi stabiliscono che sia solo la controparte non inadempiente a determinare l'importo o la data del close-out, o entrambi. |
(5) |
Pertanto, al fine di evitare il rischio morale e assicurare l'efficacia delle azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare e applicare metodologie adeguate per valutare le passività risultanti da contratti derivati entro un termine compatibile con la rapidità del processo di risoluzione e basate su informazioni obiettive e, ove possibile, di facile accesso. È importante che la metodologia di valutazione preveda disposizioni procedurali in merito alla comunicazione delle decisioni di close-out da parte delle autorità di risoluzione e su come ottenere negoziazioni di sostituzione dalle controparti oggetto del close-out. |
(6) |
I contratti derivati soggetti a un accordo di netting generano un unico importo del close-out in caso di estinzione anticipata del contratto. L'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che il valore di tali contratti sia determinato su base netta conformemente ai termini dell'accordo. L'autorità di risoluzione o un perito indipendente dovrebbero pertanto rispettare gli insiemi di attività soggette a compensazione («netting sets») definiti negli accordi di netting senza avere la possibilità di scegliere taluni contratti ed escluderne altri. |
(7) |
A norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE, il valore dei contratti derivati è determinato dall'autorità di risoluzione o da un perito indipendente nell'ambito del processo di valutazione di cui all'articolo 36 di tale direttiva. Per quanto riguarda le passività derivate, il processo di valutazione dovrebbe mirare ad una valutazione rapida ed ex ante ai fini del bail-in, garantendo al contempo all'autorità di risoluzione una sufficiente flessibilità per adeguamenti ex post dei crediti. |
(8) |
La scelta di sottoporre le passività derivate a bail-in o di escluderle dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere effettuata prima della decisione di close-out, nell'ambito del processo di valutazione ai sensi dell'articolo 36 di tale direttiva. |
(9) |
La valutazione delle passività derivate dovrebbe consentire alle autorità di risoluzione, prima dell'adozione di una decisione di close-out, di valutare per quale importo potenziale tali passività possano essere sottoposte a bail-in dopo il close-out, nonché la potenziale distruzione di valore che potrebbe derivare dal close-out. |
(10) |
Il close-out di contratti derivati può cristallizzare perdite aggiuntive che non trovano riscontro nella valutazione in condizioni normali, generate ad esempio dagli effettivi costi di sostituzione sostenuti dalla controparte che aumenterebbero i costi di close-out dovuti dall'ente soggetto a risoluzione, o dai costi sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione per ristabilire le negoziazioni sulle esposizioni soggette al rischio di mercato aperto (open market risk) derivante dal close-out. Qualora le perdite generate o che si prevede siano generate dal close-out di derivati superi la quota delle corrispondenti passività che sarebbero effettivamente disponibili per il bail-in, l'eccesso di perdita può aumentare l'onere del bail-in per gli altri creditori dell'ente soggetto a risoluzione. In tali casi l'importo delle perdite che sarebbero sostenute da passività non risultanti da contratti derivati in un bail-in sarebbe superiore a quello senza il close-out e il bail-in dei contratti derivati; di conseguenza l'autorità di risoluzione può prendere in considerazione la possibilità di escludere i contratti derivati dal bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e al regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione (2) adottato a norma dell'articolo 44, paragrafo 11, di tale direttiva. Qualunque esercizio del potere di bail-in in relazione a tali passività dovrebbe essere soggetto alle esclusioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e alle esclusioni discrezionali di cui all'articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2016/860. |
(11) |
Poiché è necessaria un'interpretazione coerente dell'articolo 49, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE, è opportuno precisare le metodologie e i principi applicabili alla valutazione dei derivati effettuata da periti indipendenti e autorità di risoluzione. |
(12) |
Una metodologia di valutazione basata sui costi di sostituzione effettivi o ipotetici delle passività soggette a close-out permetterebbe di conseguire risultati simili alla prassi di mercato prevalente e sarebbe coerente con i principi che disciplinano la valutazione prevista ai sensi dell'articolo 74 della direttiva 2014/59/UE, che mira a stabilire se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore qualora l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (il principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato). |
(13) |
Nell'applicazione della metodologia di valutazione, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter disporre di diverse fonti di dati, comprese le fonti di dati fornite dall'ente soggetto a risoluzione, dalle controparti e da terzi. È tuttavia opportuno, al fine di garantire una determinazione obiettiva del valore, definire principi relativamente ai tipi di dati che devono essere presi in considerazione in fase di valutazione. |
(14) |
Le controparti dei contratti derivati soggetti a close-out da parte delle autorità di risoluzione possono scegliere di concludere una o più negoziazioni di sostituzione per sostituire la loro esposizione al momento del close-out. Tali negoziazioni di sostituzione dovrebbero costituire una fonte di dati privilegiata per la valutazione purché siano concluse a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale alla data del close-out, o quanto prima possibile dopo tale data. Nel comunicare la decisione di close-out le autorità di risoluzione dovrebbero quindi offrire alle controparti la possibilità di provare che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale entro un termine compatibile con il momento di riferimento previsto per la valutazione. Laddove le controparti forniscano tali prove entro il termine previsto, il perito dovrebbe stabilire l'importo del close-out ai prezzi di dette negoziazioni di sostituzione. Laddove le controparti non forniscano prove, entro il termine previsto, che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, le autorità di risoluzione dovrebbero poter effettuare la loro valutazione sulla base delle informazioni di mercato disponibili, quali il mid-price e il differenziale denaro/lettera, al fine di valutare i costi di sostituzione ipotetici, vale a dire la perdita o i costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per ristabilire una copertura o una posizione di negoziazione connessa sulla base dell'esposizione netta al rischio. |
(15) |
I prodotti derivati e i relativi mercati sono molto eterogenei e non è possibile individuare un'unica prassi di mercato per la conclusione di negoziazioni di sostituzione. Pertanto la nozione di «negoziazioni di sostituzione a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale» deve essere definita a grandi linee al fine di consentire al perito di effettuare la valutazione prescritta in tutti i contesti di mercato. Questa nozione è quindi da intendersi come riferita a negoziazioni di sostituzione concluse sulla base dell'esposizione al rischio dopo il netting, a condizioni in linea con la comune prassi di mercato e compiendo sforzi ragionevoli per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile. In particolare il perito potrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, il numero di operatori contattati dalla controparte, il numero di quotazioni irrevocabili ottenute e se sia stata scelta la quotazione al miglior prezzo. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere inoltre in grado di specificare nella comunicazione di close-out i criteri che applicherà per la valutazione. |
(16) |
La normativa dell'Unione adottata negli ultimi anni, in linea con le norme internazionali, ha cercato di aumentare la trasparenza e l'attenuazione del rischio nel mercato dei contratti derivati istituendo l'obbligo di compensazione mediante controparti centrali per i derivati OTC (over-the-counter) standardizzati, obblighi di marginazione e di valutazione per i derivati compensati mediante controparte centrale e per una vasta gamma di derivati OTC e la segnalazione obbligatoria ai repertori di dati sulle negoziazioni per tutti i derivati OTC. |
(17) |
Nel caso in cui un partecipante diretto di una controparte centrale sia sottoposto a risoluzione e l'autorità di risoluzione liquidi per close-out i contratti derivati prima di un bail-in, esso diviene partecipante diretto inadempiente nei confronti della controparte centrale in relazione a quello specifico insieme (o a quegli specifici insiemi) di attività soggette a compensazione. Le procedure e i meccanismi interni in materia di inadempimento di un partecipante diretto («procedure della controparte centrale in caso di inadempimento») applicate dalle controparti centrali alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) offrono una base attendibile per determinare il valore della passività derivata che risulta dall'insieme di attività soggette a compensazione a seguito del close-out, anche nel contesto del bail-in in un processo di risoluzione. |
(18) |
Le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento possono richiedere alcuni giorni o tempi ancora più lunghi a partire dall'evento scatenante. Nel caso specifico della risoluzione, attendere il completamento delle procedure in caso di inadempimento per un lungo periodo al fine di determinare il valore di derivati potrebbe compromettere il calendario e gli obiettivi della risoluzione e tradursi in inutili perturbazioni dei mercati finanziari. È quindi necessario che le autorità di risoluzione concordino con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale un termine per la determinazione dell'importo per l'estinzione anticipata, tenendo conto dei vincoli sia della controparte centrale che dell'autorità di risoluzione. |
(19) |
L'importo per l'estinzione anticipata determinato dalla controparte centrale in linea con le sue procedure di gestione degli inadempimenti entro il termine concordato dovrebbe essere approvato dal perito. Qualora la controparte centrale non sia in grado di determinare l'importo per l'estinzione anticipata entro il termine concordato o non applichi le sue procedure in caso di inadempimento, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter determinare detto importo basandosi sulle proprie stime. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre poter applicare un importo provvisorio determinato sulla base delle proprie stime nei casi in cui tale intervento sia giustificato dall'urgenza della procedura di risoluzione e purché essa aggiorni la propria valutazione dopo il completamento della procedura della controparte centrale in caso di inadempimento alla scadenza del termine. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di esaminare le informazioni fornite dalla controparte centrale dopo la scadenza nell'ambito della valutazione definitiva ex post, se disponibili in quel momento, e, in ogni caso, al momento di effettuare la valutazione della differenza di trattamento a norma dell'articolo 74 della direttiva 2014/59/UE. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure di gestione degli inadempimenti condotte dalle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(20) |
Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare le procedure interne delle controparti centrali per il previsto trasferimento di attività e posizioni tra un partecipante diretto inadempiente e i suoi clienti, adottate a norma dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012; queste disposizioni dovrebbero anche essere coerenti con ogni altra pertinente disposizione o condizione di autorizzazione che possa incidere sul close-out dei contratti derivati in questione. |
(21) |
Il momento per la valutazione dei contratti derivati dovrebbe riflettere il principio di valutazione che tiene conto dei costi di sostituzione reali o ipotetici sostenuti dalle controparti. La valutazione, per essere quanto più precisa possibile, dovrebbe essere effettuata alla data del close-out oppure, laddove ciò non fosse ragionevole dal punto di vista commerciale, il primo giorno e alla prima ora in cui è disponibile un prezzo di mercato per l'attività sottostante. Nei casi in cui l'importo per l'estinzione anticipata è stabilito da una controparte centrale o è fissato al prezzo delle negoziazioni di sostituzione, il momento di riferimento dovrebbe coincidere con il momento in cui viene assunta la decisione da parte della controparte centrale o vengono effettuate le negoziazioni di sostituzione. |
(22) |
Se l'autorità di risoluzione, per motivi di urgenza, decide di effettuare una valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione o il perito dovrebbe avere la possibilità, nell'ambito di tale valutazione provvisoria, di presentare una determinazione provvisoria del valore delle passività derivate prima di tale momento di riferimento, sulla base di stime e dati disponibili in quel momento. Se l'autorità di risoluzione adotta l'azione di risoluzione in base alla valutazione provvisoria ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, i pertinenti sviluppi del mercato osservati o le prove delle reali negoziazioni di sostituzione al momento di riferimento dovrebbero trovare riscontro in una successiva valutazione provvisoria o nella valutazione definitiva effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, di tale direttiva. |
(23) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(24) |
L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha consultato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «insieme di attività soggette a compensazione»: gruppo di contratti soggetti a un accordo di netting quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 98), della direttiva 2014/59/UE;
2) «perito»: l'esperto indipendente incaricato di effettuare la valutazione in conformità dei requisiti e dei criteri di cui alla parte IV del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (5) o l'autorità di risoluzione quando effettua la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE;
3) «controparte centrale»: controparte centrale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, nella misura in cui essa è:
a) |
stabilita nell'Unione e autorizzata conformemente alla procedura di cui agli articoli da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
b) |
stabilita in un paese terzo e riconosciuta conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
4) «partecipante diretto»: partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
5) «data del close-out»: il giorno e l'ora della liquidazione per close-out indicati nella comunicazione della decisione di close-out da parte dell'autorità di risoluzione;
6) «negoziazione di sostituzione»: operazione conclusa alla data del close-out di un contratto derivato o successivamente ad essa per ristabilire, sulla base dell'esposizione netta al rischio, qualunque copertura o posizione di negoziazione connessa estinta alle medesime condizioni economiche dell'operazione oggetto del close-out;
7) «negoziazione di sostituzione a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale»: negoziazione di sostituzione conclusa sulla base dell'esposizione al rischio dopo il netting, a condizioni in linea con la comune prassi di mercato e compiendo sforzi ragionevoli per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile.
Articolo 2
Confronto tra la distruzione di valore che deriverebbe dal close-out e il potenziale di bail-in dei contratti derivati
1. Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione confronta:
a) |
l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai contratti derivati in un bail-in, ottenuto moltiplicando:
con |
b) |
la distruzione di valore in base ad una valutazione dell'importo dei costi, delle spese, o di altre riduzioni di valore che si prevede saranno sostenuti in seguito al close-out dei contratti derivati, e ottenuta sommando i seguenti elementi:
|
2. Il confronto di cui al paragrafo 1 è effettuato prima che sia presa la decisione di close-out, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE finalizzata a orientare le decisioni sulle azioni di risoluzione. Successivamente all'entrata in vigore di un atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 15, di tale direttiva, il confronto si effettua conformemente alle previsioni di tale atto delegato.
Articolo 3
Comunicazione della decisione di procedere al close out
1. Prima di esercitare i poteri di riduzione e di conversione in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, l'autorità di risoluzione comunica alle controparti di tali contratti la decisione di procedere al close-out dei contratti a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE.
2. La decisione di close-out ha effetto immediatamente o a una data e ora di close-out successiva come specificato nella comunicazione.
3. Nella decisione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), precisa la data e l'ora entro cui le controparti possono fornirle la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, ai fini della determinazione dell'importo del close-out ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. La controparte fornisce inoltre all'autorità di risoluzione un elenco delle negoziazioni di sostituzione effettuate a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale.
4. L'autorità di risoluzione può modificare la data e l'ora entro cui le controparti possono fornire la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale laddove tale modifica sia coerente con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
Alla controparte è comunicata ogni decisione di modifica della data e dell'ora entro cui le controparti possono fornire la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale.
5. Nella decisione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può precisare i criteri che intende applicare nel valutare se le negoziazioni di sostituzione siano avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale.
6. Il presente articolo non si applica al close-out e alla valutazione di contratti derivati compensati a livello centrale stipulati tra l'ente soggetto a risoluzione, che agisce come partecipante diretto, e una controparte centrale.
Articolo 4
Ruolo dell'accordo di netting
Per i contratti soggetti ad accordo di netting il perito stabilisce, a norma degli articoli 2, 5, 6 e 7, un unico importo che l'ente soggetto a risoluzione ha il diritto giuridico di ricevere o l'obbligo giuridico di versare a seguito del close-out di tutti i contratti derivati all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione, come stabilito dall'accordo di netting.
Articolo 5
Principio per la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata
1. Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati sotto forma di importo per l'estinzione anticipata calcolato sommando i seguenti importi:
a) |
importi non pagati, garanzie reali o altri importi dovuti dall'ente soggetto a risoluzione alla controparte, meno importi non pagati, garanzie reali e altri importi dovuti dalla controparte all'ente soggetto a risoluzione alla data del close-out; |
b) |
un importo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti estinti e i diritti di opzione delle parti relativi a tali contratti. |
2. Ai fini del paragrafo 1, per importi non pagati si intende, per quanto concerne i contratti derivati soggetti a close-out, la somma dei seguenti elementi:
a) |
importi maturati alla data del close-out o in precedenza e non pagati a tale data; |
b) |
un importo pari al valore equo di mercato dell'attività che doveva essere consegnata per ciascuna obbligazione risultante dai contratti derivati da regolare mediante consegna alla data del close-out o in precedenza e che non è stata regolata a tale data; |
c) |
importi relativi a interessi o compensazioni maturati durante il periodo a decorrere dalla data di maturazione delle pertinenti obbligazioni di pagamento o consegna fino alla data del close-out. |
Articolo 6
Determinazione dell'importo del close-out
1. Laddove una controparte fornisca la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, il perito stabilisce l'importo del close-out al prezzo di dette negoziazioni di sostituzione.
2. Se una controparte non fornisce la prova di negoziazioni di sostituzione entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualora il perito concluda che le negoziazioni di sostituzione che sono state comunicate non sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, ovvero qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 7, o l'articolo 8, paragrafo 2, il perito stabilisce l'importo del close-out sulla base dei seguenti elementi:
a) |
i prezzi mid-market di fine giornata, in linea con le procedure ordinarie all'interno dell'ente soggetto a risoluzione alla data stabilita ai sensi dell'articolo 8; |
b) |
il differenziale mid-to-bid o quello mid-to-offer, a seconda della direzione della posizione di rischio dopo il netting; |
c) |
gli adattamenti dei prezzi e dei differenziali di cui alle lettere a) e b) ove necessario per tenere conto della liquidità del mercato degli strumenti o dei rischi sottostanti e delle dimensioni dell'esposizione in relazione allo spessore del mercato, nonché dei possibili rischi del modello. |
3. Per quanto riguarda le passività intragruppo, il perito può stabilire il valore ai prezzi mid-market di fine giornata, come previsto al paragrafo 2, lettera a), senza tenere conto del paragrafo 2, lettere b) e c), laddove la strategia di risoluzione implicherebbe una ricopertura delle operazioni estinte mediante un'altra operazione — o gruppo di operazioni — intragruppo su strumenti derivati.
4. Per determinare il valore dell'importo del close-out ai sensi del paragrafo 2, il perito tiene conto di una gamma completa di fonti di dati disponibili e affidabili e può basarsi su dati di mercato osservabili o sui prezzi teorici generati da modelli di valutazione per la stima dei valori, comprese le seguenti fonti di dati:
a) |
dati forniti da terzi, quali dati di mercato osservabili o dati sui parametri di valutazione e quotazioni dei market-maker o, in caso di contratti compensati a livello centrale, valori o stime ottenuti dalle controparti centrali; |
b) |
per i prodotti standardizzati, valutazioni generate dai sistemi del perito; |
c) |
dati disponibili internamente all'ente soggetto a risoluzione, quali modelli e valutazioni interni, comprese verifiche indipendenti dei prezzi eseguite a norma dell'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
d) |
dati forniti dalle controparti, ad eccezione della prova delle negoziazioni di sostituzione fornita a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, compresi i dati su controversie presenti o passate in materia di valutazione riguardo a operazioni simili o correlate e alle quotazioni; |
e) |
ogni altro dato rilevante. |
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'autorità di risoluzione può incaricare l'ente soggetto a risoluzione di procedere a una verifica indipendente dei prezzi aggiornata al momento di riferimento stabilito ai sensi dell'articolo 8, utilizzando le informazioni di fine giornata disponibili alla data del close-out.
6. Il presente articolo non si applica alla determinazione dell'importo del close-out per i contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale, fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 7, paragrafo 7.
Articolo 7
Valutazione dei contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale
1. Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione, che agisce come partecipante diretto, e una controparte centrale sulla base del principio di valutazione di cui all'articolo 5. L'importo per l'estinzione anticipata è determinato dalla controparte centrale, entro il termine di cui al paragrafo 5, in conformità con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento, dopo aver dedotto le garanzie reali fornite dall'ente soggetto a risoluzione, compresi il margine iniziale, il margine di variazione e i contributi dell'ente soggetto a risoluzione al fondo di garanzia della controparte centrale in caso di inadempimento.
2. L'autorità di risoluzione comunica alla controparte centrale e all'autorità competente della controparte centrale la sua decisione di close-out dei contratti derivati a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE. La decisione di close-out ha effetto immediatamente o alla data e all'ora specificate nella comunicazione.
3. L'autorità di risoluzione incarica la controparte centrale di fornire la sua valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata per tutti i contratti derivati del pertinente insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento.
4. La controparte centrale fornisce all'autorità di risoluzione i documenti relativi alla propria procedura in caso di inadempimento e riferisce sulle iniziative intraprese per la gestione dell'inadempimento.
5. L'autorità di risoluzione, d'accordo con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale, fissa il termine entro il quale la controparte centrale deve fornire la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata. A tal fine, l'autorità di risoluzione, la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale tengono conto di entrambi i seguenti elementi:
a) |
la procedura in caso di inadempimento prevista dalle regole di governance della controparte centrale in conformità dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
b) |
il calendario della risoluzione. |
6. L'autorità di risoluzione può modificare il termine di cui al paragrafo 5 previo accordo con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale.
7. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può decidere di applicare il metodo di cui all'articolo 6, previa consultazione dell'autorità competente della controparte centrale, in uno dei seguenti casi:
a) |
la controparte centrale non fornisce la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata entro il termine fissato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 5; oppure |
b) |
la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata effettuata dalla controparte centrale non è in linea con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
Articolo 8
Momento della determinazione del valore delle passività derivate e determinazione anticipata
1. Il perito determina il valore delle passività derivate al momento indicato di seguito:
a) |
qualora il perito determini l'importo per l'estinzione anticipata ai prezzi delle negoziazioni di sostituzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, al giorno e all'ora di conclusione di dette negoziazioni; |
b) |
qualora il perito determini l'importo per l'estinzione anticipata in conformità delle procedure della controparte centrale in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, al giorno e all'ora in cui la controparte centrale ha determinato l'importo per l'estinzione anticipata; |
c) |
in tutti gli altri casi, alla data del close-out o, laddove ciò non fosse ragionevole dal punto di vista commerciale, al giorno e all'ora in cui per l'attività sottostante è disponibile un prezzo di mercato. |
2. Il perito può, nell'ambito di una valutazione provvisoria effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, determinare il valore delle passività risultanti da derivati in un momento precedente rispetto a quello stabilito a norma del paragrafo 1. Tale determinazione anticipata è effettuata sulla scorta di stime, basandosi sui principi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, e sui dati disponibili al momento della determinazione.
3. Qualora il perito effettui una determinazione anticipata ai sensi del paragrafo 2, l'autorità di risoluzione può, in qualsiasi momento, chiedere al perito di aggiornare detta valutazione provvisoria al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi di mercato osservabili o delle prove di negoziazioni di sostituzione avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale concluse al momento stabilito a norma del paragrafo 1. Detti sviluppi o prove, se disponibili entro la data e l'ora indicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono presi in considerazione nella valutazione definitiva ex post effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
4. Il perito, qualora effettui una determinazione anticipata ai sensi del paragrafo 2 in relazione ai contratti derivati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione che agisce come partecipante diretto e una controparte centrale, tiene nella dovuta considerazione qualsiasi stima dei costi di close-out previsti fornita dalla controparte centrale.
Laddove la controparte centrale fornisca una valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata conformemente alle procedure della controparte centrale in caso di inadempimento entro il termine stabilito a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, detta valutazione è presa in considerazione nella valutazione definitiva ex post effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(5) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1402 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») insieme alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
|
(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati le «misure». |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13). |
(11) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14). |
(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan. |
(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan. |
(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
B. TERMINI DELL'IMPEGNO
(18) |
I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno. |
(19) |
Inoltre i produttori esportatori hanno deciso di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo cliente indipendente nell'Unione, o tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno. |
(20) |
L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Tale elenco comprende in particolare l'emissione di una fattura commerciale («fattura relativa all'impegno», come definita nel regolamento d'attuazione di cui al considerando 4) o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione finanziaria sottostante (ad esempio all'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.). |
(21) |
L'elenco delle violazioni comprende anche le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno e la partecipazione a un sistema commerciale che comporti un rischio di elusione. |
(22) |
L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno. |
(23) |
Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno. |
C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
(24) |
Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le relative informazioni fornite da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(25) |
I risultati indicati nei considerando da 26 a 34 illustrano i problemi constatati per l'Osda Solar, la Qixin Solar e la Linuo che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detti produttori esportatori. |
D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
a) Vendite da parte dell'Osda Solar
(26) |
Nelle proprie relazioni trimestrali l'Osda Solar aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato all'Osda Solar. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, l'Osda Solar ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando 19 e 21. |
(27) |
Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. L'Osda Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23. |
b) Vendite da parte della Qixin Solar
(28) |
Nelle proprie relazioni trimestrali la Qixin Solar aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato alla Qixin Solar. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, l'Osda Solar ha violato i termini dell'impegno, di cui ai considerando 19 e 21. |
(29) |
Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. La Qixin Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23. |
(30) |
Inoltre nel mese in cui era avvenuta la transazione di cui al considerando 29, la Qixin Solar ha effettuato vendite dirette del prodotto oggetto dell'impegno allo stesso cliente, entrando così in un sistema commerciale che comporta una compensazione incrociata. La Qixin Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nel considerando 21. |
c) Vendite da parte della Linuo
(31) |
Nelle proprie relazioni trimestrali la Linuo aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato alla Linuo. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, la Linuo ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando 19 e 21. |
(32) |
Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. La Linuo ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23. |
E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO
(33) |
Le informazioni contenute nelle relazioni trimestrali e le prove ricevute dimostrano che le fatture di rivendita di cui ai considerando 27, 29 e 32 e le fatture relative all'impegno di cui al considerando 30 sono collegate alle seguenti operazioni.
Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) quando entra in vigore la revoca dell'impegno nei confronti dei tre produttori esportatori e delle relative società collegate nell'Unione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. In questo contesto, la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione. |
F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
(34) |
L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(35) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
(36) |
Sebbene le violazioni da parte dei tre produttori esportatori rivelino una tendenza analoga, la Commissione ritiene che la responsabilità di dette violazioni è da attribuire ai produttori esportatori in questione; il monitoraggio non ha rilevato finora violazioni sistematiche di questo tipo da parte di un numero considerevole di produttori esportatori o della CCCME. Al momento la Commissione ritiene che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
(37) |
Con lettera dell'11 luglio 2016, la Commissione ha tuttavia informato la CCCME delle summenzionate violazioni da parte dei tre produttori esportatori che rivelano una tendenza analoga e nel contempo ha affermato che, se violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, la Commissione potrebbe rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo complesso. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
(38) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(39) |
In seguito alla divulgazione, due produttori esportatori hanno presentato osservazioni a diffusione limitata relative ai canali di vendita e al rispetto del prezzo minimo all'importazione. Tali osservazioni erano di natura riservata e, nonostante la richiesta della Commissione, non è stato tuttavia fornito alcun risassunto non riservato entro la scadenza prevista a tale fine. A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base tali osservazioni potranno pertanto non essere prese in considerazione. In ogni modo, le osservazioni ricevute non erano tali da modificare la valutazione della Commissione per quanto riguarda le violazioni di cui ai considerando da 26 a 32 e l'annullamento delle fatture relative all'impegno di cui al considerando 33. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
(40) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per Osda Solar, Qixin Solar e Linuo e le loro società collegate nell'Unione debba essere revocata. |
(41) |
Di conseguenza a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalla Osda Solar (codice addizionale TARIC: B859), dalla Qixin Solar (codice addizionale TARIC: B860) e dalla Linuo (codice addizionale TARIC: B869). |
(42) |
A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione dell'impegno nei confronti della Ningbo Osda Solar Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B860 e SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B869, è revocata.
Articolo 2
1. Le seguenti fatture relative all'impegno sono dichiarate nulle:
N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno |
Data |
Rilasciata da |
Rilasciata a |
ODAEU150006 |
23.12.2015 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd. |
Triple Shine B.V. |
QXC150051 |
20.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
Energy Plus B.V |
QXC150040 |
2.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
QXC150046 |
10.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
QXC150049 |
17.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
QXC150052 |
23.6.2015 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. |
München Solarenergie GmbH |
LNPV-058 A-1502-017-1 |
6.2.2015 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. |
Lion Sun B.V. |
2. Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(13) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(14) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(16) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(17) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(18) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(19) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
(20) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
(21) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle società
Denominazione della società |
Codice addizionale TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd. |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd. |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd. |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd. |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd. Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd. |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd. |
B803 |
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD. XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd. |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd. |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD. |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD. |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd. |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd. CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd. CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd. China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd. |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd. |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd. SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD. |
B817 |
Era Solar Co. Ltd. |
B818 |
GD Solar Co. Ltd. |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd. Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd. |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd. Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd. Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd. GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd. GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd. |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd. |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd. |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD. |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd. |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd. Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd. Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd. |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd. |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd. |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd. |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd. Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd. |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd. Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd. |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd. |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd. |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd. |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd. |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd. |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd. Hareon Solar Technology Co. Ltd. Taicang Hareon Solar Co. Ltd. Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd. Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd. Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd. |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd. |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd. |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd. Jinko Solar Import and Export Co. Ltd. ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD. ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD. |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd. Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd. Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd. |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd. |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd. |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd. |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd. (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd. Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd. |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd. |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD. LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD. |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd. |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd. |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd. |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd. |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd. |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd. |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd. |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd. |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd. Sumec Hardware & Tools Co. Ltd. |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD. |
B868 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD. SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD. |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd. BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd. |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd. Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd. |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd. Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd. |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD. Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd. Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd. |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd. Jiangsu ST Solar Co. Ltd. |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd. |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd. Shanxi Topray Solar Co. Ltd. Leshan Topray Cell Co. Ltd. |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd. Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd. |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd. |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD. |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd. |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd. Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd. Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd. |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd. |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd. |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd. |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd. |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd. |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd. |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd. |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd. Suntech Power Co. Ltd. Wuxi Sunshine Power Co. Ltd. Luoyang Suntech Power Co. Ltd. Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd. Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd. |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd. Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd. Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd. |
B893 |
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd. State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B896 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd. |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd. Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd. |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd. |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd. |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd. |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd. |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd. Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd. |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd. |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd. |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd. Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd. |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd. |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd. |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd. |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd. |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd. |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd. |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd. WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD. |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD. |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd. |
B922 |
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1403 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
recante esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dall'applicazione di un periodo di chiusura della pesca nel 2016
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione dei periodi di chiusura della pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico. |
(2) |
A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione del periodo di chiusura della pesca se la quantità di merluzzo bianco catturato nelle suddette sottodivisioni nel corso dell'ultimo periodo di riferimento è stata inferiore a una determinata soglia. |
(3) |
Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri interessati e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere, per il 2016, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal suddetto periodo di chiusura della pesca. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nel 2016.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1404 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
165,4 |
ZZ |
165,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
141,6 |
ZZ |
141,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
151,1 |
CL |
144,0 |
|
MA |
95,0 |
|
TR |
154,0 |
|
UY |
194,6 |
|
ZA |
173,8 |
|
ZZ |
152,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
222,7 |
TR |
135,0 |
|
ZZ |
178,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,6 |
BR |
102,1 |
|
CL |
125,0 |
|
CN |
160,3 |
|
NZ |
137,6 |
|
US |
141,5 |
|
ZA |
97,0 |
|
ZZ |
124,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
93,2 |
CL |
123,4 |
|
TR |
141,2 |
|
ZA |
101,3 |
|
ZZ |
114,8 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
130,7 |
ZZ |
130,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1405 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2016) 5466]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone della Polonia. |
(2) |
Nell'agosto 2016 si sono verificati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nella provincia di Biała Podlaska in Polonia, in una zona che figura attualmente nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questo focolaio, insieme al recente cambiamento della situazione epidemiologica, costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Polonia che figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte III di tale allegato. |
(3) |
La Commissione osserva che nei suini domestici si sono verificati diversi nuovi focolai che, in base a prove documentali preliminari, potrebbero essere imputabili ad attività umane anziché ai suini selvatici e che sono quindi oggetto di una decisione separata della Commissione. Una volta ottenuta conferma dalla Polonia relativamente a questi focolai, le misure previste dalla presente decisione dovrebbero essere riviste al fine di escludere il rischio di diffusione della malattia nei suini selvatici. |
(4) |
L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Polonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
1. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
— |
nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes, |
— |
nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele, |
— |
nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas, |
— |
nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules, |
— |
nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, la cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi, Stende e Valdemārpils, |
— |
il comune (novads) di Brocēnu, |
— |
il comune (novads) di Dundagas, |
— |
il comune (novads) di Jaunpils, |
— |
il comune (novads) di Rojas, |
— |
il comune (novads) di Rundāles, |
— |
il comune (novads) di Stopiņu, |
— |
il comune (novads) di Tērvetes, |
— |
la cittadina (pilsēta) di Bauska, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Jelgava, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Jūrmala. |
2. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis, |
— |
il comune (savivaldybė) di Kalvarija, |
— |
il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda, |
— |
il comune (savivaldybė) di Marijampolė. |
3. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
— |
i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów, |
— |
i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk, |
— |
i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok, |
— |
i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze, |
— |
i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki, |
— |
i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka, |
— |
le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka, |
— |
la provincia (powiat) di Łomża, |
— |
la provincia (powiat) della città di Białystok, |
— |
la provincia (powiat) della città di Łomża, |
— |
la provincia (powiat) della città di Suwałki, |
— |
la provincia (powiat) di Mońki, |
— |
la provincia (powiat) di Sejny, |
— |
la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie, |
— |
la provincia (powiat) di Zambrów. |
Nel voivodato della Masovia:
— |
i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów, |
— |
i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce, |
— |
la provincia (powiat) della città di Siedlce, |
— |
i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka, |
— |
i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice, |
— |
la provincia (powiat) di Ostrów Wielkopolski. |
Nel voivodato di Lublino:
— |
il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa, |
— |
i comuni (gminy) Miedzyrzec Podlaski con la città di Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice e Sosnówka nella provincia (powiat) di Biała Podlaska, |
— |
il comune (gmina) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń. |
PARTE II
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
— |
la città (linn) di Kallaste, |
— |
la città (linn) di Rakvere, |
— |
la città (linn) di Tartu, |
— |
la città (linn) di Viljandi, |
— |
la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija, |
— |
la contea (maakond) di Ida-Virumaa, |
— |
la contea (maakond) di Läänemaa, |
— |
la contea (maakond) di Pärnumaa, |
— |
la contea (maakond) di Põlvamaa, |
— |
la contea (maakond) di Raplamaa, |
— |
la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20), |
— |
la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126, |
— |
la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49, |
— |
la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, |
— |
la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, |
— |
la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald), |
— |
il comune (vald) di Abja, |
— |
il comune (vald) di Alatskivi, |
— |
il comune (vald) di Avanduse, |
— |
il comune (vald) di Haaslava, |
— |
il comune (vald) di Haljala, |
— |
il comune (vald) di Halliste, |
— |
il comune (vald) di Kambja, |
— |
il comune (vald) di Karksi, |
— |
il comune (vald) di Koonga, |
— |
il comune (vald) di Kõpu, |
— |
il comune (vald) di Laekvere, |
— |
il comune (vald) di Luunja, |
— |
il comune (vald) di Mäksa, |
— |
il comune (vald) di Märjamaa, |
— |
il comune (vald) di Meeksi, |
— |
il comune (vald) di Peipsiääre, |
— |
il comune (vald) di Piirissaare, |
— |
il comune (vald) di Rägavere, |
— |
il comune (vald) di Rakvere, |
— |
il comune (vald) di Saksi, |
— |
il comune (vald) di Sõmeru, |
— |
il comune (vald) di Vara, |
— |
il comune (vald) di Vihula, |
— |
il comune (vald) di Võnnu. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
— |
nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu, |
— |
nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules, |
— |
nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98, |
— |
nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas e Līgo, |
— |
nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes e Valgundes, |
— |
nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava, |
— |
nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas, |
— |
nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna, |
— |
nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione (pagasts) di Liepupes, |
— |
nel comune (novads) di Talsu, le frazioni di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu e Strazdes, |
— |
il comune (novads) di Ādažu, |
— |
il comune (novads) di Aizkraukles, |
— |
il comune (novads) di Aknīstes, |
— |
il comune (novads) di Alūksnes, |
— |
il comune (novads) di Amatas, |
— |
il comune (novads) di Apes, |
— |
il comune (novads) di Babītes, |
— |
il comune (novads) di Baldones, |
— |
il comune (novads) di Baltinavas, |
— |
il comune (novads) di Carnikavas, |
— |
il comune (novads) di Cēsu, |
— |
il comune (novads) di Cesvaines, |
— |
il comune (novads) di Engures, |
— |
il comune (novads) di Ērgļu, |
— |
il comune (novads) di Garkalnes, |
— |
il comune (novads) di Iecavas, |
— |
il comune (novads) di Ikšķiles, |
— |
il comune (novads) di Ilūkstes, |
— |
il comune (novads) di Inčukalna, |
— |
il comune (novads) di Jaunjelgavas, |
— |
il comune (novads) di Jaunpiebalgas, |
— |
il comune (novads) di Jēkabpils, |
— |
il comune (novads) di Ķeguma, |
— |
il comune (novads) di Ķekavas, |
— |
il comune (novads) di Kocēnu, |
— |
il comune (novads) di Kokneses, |
— |
il comune (novads) di Krimuldas, |
— |
il comune (novads) di Krustpils, |
— |
il comune (novads) di Lielvārdes, |
— |
il comune (novads) di Līgatnes, |
— |
il comune (novads) di Līvānu, |
— |
il comune (novads) di Lubānas, |
— |
il comune (novads) di Madonas, |
— |
il comune (novads) di Mālpils, |
— |
il comune (novads) di Mārupes, |
— |
il comune (novads) di Mērsraga, |
— |
il comune (novads) di Neretas, |
— |
il comune (novads) di Ogres, |
— |
il comune (novads) di Olaines, |
— |
il comune (novads) di Ozolnieki, |
— |
il comune (novads) di Pārgaujas, |
— |
il comune (novads) di Pļaviņu, |
— |
il comune (novads) di Priekuļu, |
— |
il comune (novads) di Raunas, |
— |
il comune (novads) di Ropažu, |
— |
il comune (novads) di Salas, |
— |
il comune (novads) di Salaspils, |
— |
il comune (novads) di Saulkrastu, |
— |
il comune (novads) di Sējas, |
— |
il comune (novads) di Siguldas, |
— |
il comune (novads) di Skrīveru, |
— |
il comune (novads) di Smiltenes, |
— |
il comune (novads) di Tukuma, |
— |
il comune (novads) di Varakļānu, |
— |
il comune (novads) di Vecpiebalgas, |
— |
il comune (novads) di Vecumnieku, |
— |
il comune (novads) di Viesītes, |
— |
il comune (novads) di Viļakas, |
— |
la cittadina (pilsēta) di Limbaži, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Valmiera. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių, |
— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, |
— |
nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus, |
— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas, |
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il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys, |
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il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai, |
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il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai, |
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il comune (savivaldybė) di Druskininkai, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai, |
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il comune (savivaldybė) di Birštonas, |
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il comune (savivaldybė) di Visaginas. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
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i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok, |
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i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka, |
— |
il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów, |
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il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka, |
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la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk. |
PARTE III
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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la città (linn) di Elva, |
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la città (linn) di Võhma, |
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la contea (maakond) di Jõgevamaa, |
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la contea (maakond) di Järvamaa, |
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la contea (maakond) di Valgamaa, |
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la contea (maakond) di Võrumaa, |
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la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), |
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la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126, |
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la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49, |
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la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, |
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la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, |
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la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald), |
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il comune (vald) di Aegviidu, |
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il comune (vald) di Anija, |
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il comune (vald) di Kadrina, |
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il comune (vald) di Kolga-Jaani, |
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il comune (vald) di Konguta, |
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il comune (vald) di Kõo, |
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il comune (vald) di Laeva, |
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il comune (vald) di Nõo, |
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il comune (vald) di Paistu, |
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il comune (vald) di Puhja, |
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il comune (vald) di Rakke, |
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il comune (vald) di Rannu, |
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il comune (vald) di Rõngu, |
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il comune (vald) di Saarepeedi, |
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il comune (vald) di Tapa, |
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il comune (vald) di Tähtvere, |
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il comune (vald) di Tarvastu, |
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il comune (vald) di Ülenurme, |
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il comune (vald) di Väike-Maarja. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu, |
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nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes e Stāmerienas, |
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nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru, |
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nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju, |
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nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas, |
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il comune (novads) di Aglonas, |
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il comune (novads) di Alojas, |
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il comune (novads) di Beverīnas, |
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il comune (novads) di Burtnieku, |
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il comune (novads) di Ciblas, |
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il comune (novads) di Dagdas, |
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il comune (novads) di Daugavpils, |
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il comune (novads) di Kārsavas, |
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il comune (novads) di Krāslavas, |
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il comune (novads) di Ludzas, |
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il comune (novads) di Mazsalacas, |
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il comune (novads) di Naukšēnu, |
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il comune (novads) di Preiļu, |
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il comune (novads) di Rēzeknes, |
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il comune (novads) di Riebiņu, |
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il comune (novads) di Rūjienas, |
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il comune (novads) di Strenču, |
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il comune (novads) di Valkas, |
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il comune (novads) di Vārkavas, |
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il comune (novads) di Viļānu, |
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il comune (novads) di Zilupes, |
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la cittadina (pilsēta) di Ainaži, |
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la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva. |
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la città (republikas pilsēta) di Daugavpils, |
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la città (republikas pilsēta) di Rēzekne. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų, |
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il comune (savivaldybė) di Elektrėnai, |
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il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava, |
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il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka, |
— |
i comuni (gminy) di Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze. |
Nel voivodato della Masovia:
— |
i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice. |
Nel voivodato di Lublino:
— |
i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska, |
— |
la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone in Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna.» |
23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1406 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016
relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367
[notificata con il numero C(2016) 5467]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(4) |
La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(5) |
Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro. |
(6) |
Di conseguenza le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
(7) |
Nell'agosto 2016 si sono verificati sei focolai nei suini domestici nelle province (powiat) di Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Białystok e Bielsk. Considerato che la Polonia ha fornito prove documentali preliminari che tali focolai sono connessi ad attività umane e che esistono prove che la peste suina africana non è diffusa nella popolazione di suini selvatici delle zone interessate sono necessarie misure specifiche e proporzionate, tenendo anche conto del fatto che la Polonia si impegna ad attuare misure nazionali supplementari per il controllo dei movimenti degli animali e dei mercati. Tali misure dovrebbero consistere nell'applicazione delle misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare per quanto riguarda i rigorosi vincoli di circolazione e trasporto di suini di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva nelle zone raggruppate in due aree coerenti descritte nell'allegato. |
(8) |
Al fine di tenere conto della situazione epidemiologica globale e di applicare misure adeguate è altresì necessario rivedere la decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4). Una volta ottenuta conferma dalla Polonia relativamente ai focolai di cui sopra, le misure previste da detta decisione di esecuzione dovrebbero essere riviste al fine di escludere il rischio di diffusione della malattia nei suini selvatici. |
(9) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione (5) stabilisce alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia. Dalla sua adozione la situazione epidemiologica di tale malattia è cambiata e le misure devono essere adeguate. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 e sostituirla con la presente decisione. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2016.
Articolo 3
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 è abrogata.
Articolo 4
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26).
ALLEGATO
Polonia |
Aree di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Zona di protezione |
I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:
I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:
I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:
I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:
I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:
I confini di tale zona di protezione sono i seguenti:
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15 ottobre 2016 |
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Zona di sorveglianza |
L'area indicata di seguito, esclusa la zona di protezione di cui sopra:
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15 ottobre 2016 |