ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 234

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
31 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1438 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)]

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1439 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)]

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1440 della Commissione, del 30 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1441 della Commissione, del 30 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 5670]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1437 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2016

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un accesso rapido su base non discriminatoria alle informazioni previste dalla regolamentazione e metterle a disposizione degli utenti finali, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha l'obbligo di predisporre e gestire un punto di accesso elettronico europeo (di seguito «il punto di accesso»). Il punto di accesso dovrebbe essere concepito come portale accessibile attraverso il sito web dell'ESMA e, dato il suo ruolo di centralizzazione, non dovrebbe assumere le funzioni dei meccanismi ufficialmente stabiliti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione. Il punto di accesso dovrebbe consentire di accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate da tutti i meccanismi ufficialmente stabiliti, evitare la duplicazione dello stoccaggio dei dati e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dello scambio dei dati.

(2)

Per agevolare la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione e garantire il rapido accesso a tali informazioni, il punto di accesso dovrebbe offrire agli utenti finali la possibilità di effettuare la ricerca in base all'identità dell'emittente, allo Stato membro d'origine o al tipo di informazione prevista dalla regolamentazione. Allo stesso tempo il punto di accesso dovrebbe consentire agli utenti finali di accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione da loro richieste attraverso collegamenti ipertestuali al sito web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove tali informazioni sono stoccate.

(3)

Il corretto funzionamento del punto di accesso e il suo collegamento con i meccanismi ufficialmente stabiliti dipendono dalla sicurezza, dall'efficacia, dall'efficienza e dall'adattabilità delle tecnologie della comunicazione utilizzate. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Tuttavia, dati i continui sviluppi nelle tecnologie della comunicazione e l'esigenza di garantire l'integrità e la sicurezza dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'ESMA e i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero collaborare per individuare e mettere in atto in futuro tecnologie della comunicazione alternative. Inoltre, qualora l'ESMA ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a tal fine sia inefficace, dovrebbe essere in grado di indicare quali tecnologie di comunicazione alternative devono essere utilizzate dal punto di accesso e dai meccanismi ufficialmente stabiliti.

(4)

Per consentire le ricerche transfrontaliere e ottenere risultati della ricerca accurati, il meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe utilizzare un identificativo univoco per ciascun emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L'armonizzazione degli identificativi univoci utilizzati dai meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbe consentire agli utenti finali del punto di accesso di individuare più prontamente gli emittenti riguardo ai quali cercano informazioni. Inoltre, data l'integrazione dei mercati finanziari a livello internazionale, i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare identificativi univoci che siano accettati a livello internazionale, che siano idonei ad essere assegnati a qualsiasi emittente e coerenti nel tempo, che abbiano un impatto finanziario limitato sugli emittenti e sui meccanismi ufficialmente stabiliti e che tengano conto degli sviluppi futuri in questo settore. Pertanto, i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare come identificativo univoco degli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato gli identificativi dei soggetti giuridici.

(5)

Ai fini del funzionamento efficace del punto di accesso è necessario armonizzare il formato utilizzato per lo scambio di informazioni tra il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Pertanto, il formato idoneo per lo scambio di informazioni dovrebbe essere individuato tenendo conto degli attributi di sicurezza relativi alla convalida e allo scambio dei formati standard più comunemente utilizzati sul mercato. Poiché il punto di accesso non dovrebbe assumere le funzioni dei meccanismi ufficialmente stabiliti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione, il formato di scambio delle informazioni previste dalla regolamentazione dovrebbe determinare i metadati sulle informazioni previste dalla regolamentazione che il meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe abilitare per consentire la ricerca mirata e l'accesso rapido degli utenti finali alle informazioni previste dalla regolamentazione.

(6)

La definizione di un elenco comune di tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione dovrebbe consentire agli investitori una migliore comprensione delle informazioni cui si applicano i requisiti di accuratezza, completezza e diffusione tempestiva da parte degli emittenti ai sensi della direttiva 2004/109/CE. La denominazione e la classificazione comuni delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti affinché gli utenti finali possano accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione tramite il punto di accesso dovrebbero consentire agli utenti finali di concentrare le loro ricerche sulle tipologie di informazioni che li interessano e determinare incrementi di efficienza nel processo decisionale degli investitori.

(7)

La visualizzazione o lo scaricamento da parte degli utenti finali di documenti contenenti informazioni previste dalla regolamentazione dipendono dalle politiche tariffarie applicate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro. Tuttavia, i meccanismi ufficialmente stabiliti non dovrebbero addebitare al punto di accesso la fornitura di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.

(8)

È necessario dare ai meccanismi ufficialmente stabiliti e agli emittenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche legislative e tecnologiche necessarie per garantire l'utilizzo degli identificativi dei soggetti giuridici come identificativo univoco per gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È inoltre necessario dare ai meccanismi ufficialmente stabiliti e agli emittenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche legislative e tecnologiche necessarie per lo stoccaggio e la marcatura delle informazioni ai fini della classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(10)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nell'ambito dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si fonda il presente regolamento, l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche, analizzato i potenziali costi e benefici e chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento. Al tempo stesso l'ESMA ha tenuto conto dei requisiti tecnici del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese di cui alla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto di accesso elettronico europeo

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce un portale web, denominato punto di accesso elettronico europeo (di seguito «il punto di accesso»), per l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione, che consente agli utenti finali la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate nei meccanismi ufficialmente stabiliti. Il portale è accessibile tramite il sito web dell'ESMA.

Articolo 2

Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso

1.   Sono garantite la sicurezza e l'integrità dei metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e il punto di accesso. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizzano il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

2.   L'ESMA collabora con i meccanismi ufficialmente stabiliti per individuare e mettere in atto una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS e definirne il calendario di attuazione.

3.   Qualora l'ESMA ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a norma del paragrafo 2 sia inefficace per garantire la sicurezza e l'integrità dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'ESMA può specificare una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS.

4.   Il punto di accesso è facilmente scalabile e adattabile alle variazioni del volume delle ricerche e dei metadati che i meccanismi ufficialmente stabiliti devono trasmettere.

5.   Il punto di accesso è a disposizione degli utenti finali almeno per il 95 % del tempo ogni mese.

6.   Il back up del sistema del punto di accesso è effettuato con cadenza almeno giornaliera.

7.   L'ESMA fornisce assistenza agli utenti finali del punto di accesso e ai meccanismi ufficialmente stabiliti durante l'orario di lavoro dell'ESMA, come stabilito dal suo direttore esecutivo e pubblicato sul sito web dell'ESMA.

Articolo 3

Funzione di ricerca

1.   Il punto di accesso offre i seguenti criteri di ricerca:

a)

il nome degli emittenti dai quali provengono le informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

l'identificativo univoco degli emittenti di cui all'articolo 7;

c)

lo Stato membro d'origine dell'emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE;

d)

la classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2.   Il punto di accesso abilita gli utenti finali a effettuare ricerche dei nomi degli emittenti in tutte le versioni linguistiche disponibili dei nomi stessi stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti.

3.   Il punto di accesso fornisce i risultati della ricerca conformemente ai criteri di ricerca selezionati dagli utenti finali. I risultati della ricerca appaiono sotto forma di elenco di metadati come stabilito alla sezione A dell'allegato.

Articolo 4

Agevolazione dell'accesso tramite il punto di accesso

1.   I metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla sezione A dell'allegato comprendono collegamenti ipertestuali alla pagina specifica dei siti web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Tali pagine web comprendono collegamenti ipertestuali a tutte le versioni linguistiche dei documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione diffuse dagli emittenti e stoccate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

2.   Nella misura del possibile, il punto di accesso fornisce agli utenti finali l'accesso al suo sistema di ricerca tramite browser, compresi quelli su dispositivi mobili.

Articolo 5

Tecnologie della comunicazione, assistenza e manutenzione da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti

1.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il suo collegamento con il punto di accesso sia disponibile almeno per il 95 % del tempo ogni mese.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce assistenza al punto di accesso durante il suo orario di lavoro, al fine di mantenere il collegamento con il punto di accesso e attuare la procedura in caso di incidente. Tali servizi di assistenza sono forniti in una lingua comunemente utilizzata per le comunicazioni elettroniche.

Articolo 6

Agevolazione dell'accesso da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti

1.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il punto di accesso possa estrarre i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione che ha stoccato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

3.   I metadati comprendono collegamenti ipertestuali alle pagine web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito mette a disposizione tutte le versioni linguistiche di tali documenti diffusi dagli emittenti e stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

4.   Qualora venga modificato un documento contenente informazioni previste dalla regolamentazione, il meccanismo ufficialmente stabilito interessato aggiorna immediatamente i metadati relativi al documento in questione.

5.   I meccanismi ufficialmente stabiliti non addebitano al punto di accesso la trasmissione di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.

Articolo 7

Identificativo univoco utilizzato dai meccanismi ufficialmente stabiliti

Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza come identificativi univoci per tutti gli emittenti gli identificativi dei soggetti giuridici (LEI).

Articolo 8

Formato comune per la trasmissione dei metadati

1.   Per trasmettere al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza un formato basato sul linguaggio di marcatura estensibile (XML).

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione nel formato stabilito alla sezione A dell'allegato.

Articolo 9

Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione

1.   L'elenco comune delle tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione include le seguenti informazioni:

a)

le relazioni finanziarie annuali e le relazioni di revisione annuali, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE;

b)

le relazioni finanziarie semestrali e le relazioni di revisione semestrali ovvero le revisioni limitate, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE;

c)

i pagamenti ai governi, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE;

d)

lo Stato membro d'origine scelto, comprese le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE;

e)

le informazioni privilegiate che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

f)

le notifiche relative ai diritti di voto, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE;

g)

l'acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE;

h)

il totale dei diritti di voto e del capitale, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE;

i)

le modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE;

j)

tutte le informazioni che non rientrano nelle lettere da a) a i) ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito classifica tutte le informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alla sezione B dell'allegato.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 7 e 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).


ALLEGATO

SEZIONE A

Scambio di informazioni — Formato dei metadati da trasmettere

Campo dei metadati

Caratteristiche del campo dei metadati

Nome dell'emittente (in tutte le lingue utilizzate dall'emittente)

campo alfanumerico a contenuto libero, codifica UTF-8

Stato membro d'origine dell'emittente

codice dello Stato a 2 caratteri, ISO 3166-1

Identificativo univoco

codice LEI, ISO 17442:2012, campo alfanumerico, 20 caratteri

Tipologia delle informazioni previste dalla regolamentazione

tassonomia secondo l'elenco comune delle informazioni previste dalla regolamentazione stabilito alla sezione B del presente allegato

Uniform Resource Locator (URL)

campo alfanumerico. Il collegamento ipertestuale deve permettere l'accesso a tutti i documenti contenenti informazioni previste dalla regolamentazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in funzione dei criteri di ricerca.

SEZIONE B

Classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione

Classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione

Base giuridica

1.   Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione

1.1.

Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE

1.2.

Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE

1.3.

Pagamenti ai governi

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE

2.   Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa

2.1.

Stato membro d'origine

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE

2.2.

Informazioni privilegiate

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE

2.3.

Notifiche di partecipazioni rilevanti

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE

2.4.

Acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE

2.5.

Totale dei diritti di voto e del capitale

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE

2.6.

Modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE

3.   Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

3.1.

Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

tutte le informazioni che non rientrano nelle sottoclassi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e ai punti da 2.1 a 2.6, ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, ha comunicato in ottemperanza a un obbligo previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE


31.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1438 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oriel Sea Minerals» presentata dall'Irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oriel Sea Minerals» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Oriel Sea Minerals» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2016, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


31.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1439 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oriel Sea Salt» presentata dall'Irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oriel Sea Salt» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Oriel Sea Salt» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 141 del 22.4.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


31.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1440 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

168,9

ZZ

168,9

0707 00 05

TR

179,1

ZZ

179,1

0709 93 10

TR

133,1

ZZ

133,1

0805 50 10

AR

137,6

CL

187,3

TR

156,0

UY

185,1

ZA

183,1

ZZ

169,8

0806 10 10

EG

230,9

TR

127,5

ZZ

179,2

0808 10 80

AR

120,9

BR

106,9

CL

155,3

NZ

131,3

UY

93,1

ZA

94,3

ZZ

117,0

0808 30 90

AR

93,2

CL

103,1

TR

136,8

ZA

115,9

ZZ

112,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,6

ZZ

130,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

31.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1441 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 5670]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone dell'Estonia.

(2)

Nell'agosto 2016 si sono verificati un focolaio di peste suina africana nei suini domestici e un caso in un suino selvatico nella contea di Saare in Estonia, in una zona che non figura attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questo focolaio e il caso occorso nei suini selvatici costituiscono un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone dell'Estonia dovrebbero di conseguenza essere elencate nell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Estonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione relativo alle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la contea (maakond) di Hiiumaa.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,

nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,

nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,

nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,

nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, la cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi, Stende e Valdemārpils,

il comune (novads) di Brocēnu,

il comune (novads) di Dundagas,

il comune (novads) di Jaunpils,

il comune (novads) di Rojas,

il comune (novads) di Rundāles,

il comune (novads) di Stopiņu,

il comune (novads) di Tērvetes,

la cittadina (pilsēta) di Bauska,

la città (republikas pilsēta) di Jelgava,

la città (republikas pilsēta) di Jūrmala.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

la provincia (powiat) di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Białystok,

la provincia (powiat) della città di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Suwałki,

la provincia (powiat) di Mońki,

la provincia (powiat) di Sejny,

la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

la provincia (powiat) di Zambrów.

Nel voivodato della Masovia:

i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,

i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,

la provincia (powiat) della città di Siedlce,

i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,

i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice,

la provincia (powiat) di Ostrów Wielkopolski.

Nel voivodato di Lublino:

il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,

i comuni (gminy) Miedzyrzec Podlaski con la città di Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice e Sosnówka nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

il comune (gmina) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Kallaste,

la città (linn) di Kuressaare,

la città (linn) di Rakvere,

la città (linn) di Tartu,

la città (linn) di Viljandi,

la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija,

la contea (maakond) di IDA-Virumaa,

la contea (maakond) di Läänemaa,

la contea (maakond) di Pärnumaa,

la contea (maakond) di Põlvamaa,

la contea (maakond) di Raplamaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Abja,

il comune (vald) di Alatskivi,

il comune (vald) di Avanduse,

il comune (vald) di Haaslava,

il comune (vald) di Haljala,

il comune (vald) di Halliste,

il comune (vald) di Kambja,

il comune (vald) di Karksi,

il comune (vald) di Kihelkonna,

il comune (vald) di Koonga,

il comune (vald) di Kõpu,

il comune (vald) di Lääne-Saare,

il comune (vald) di Laekvere,

il comune (vald) di Leisi,

il comune (vald) di Luunja,

il comune (vald) di Mäksa,

il comune (vald) di Märjamaa,

il comune (vald) di Meeksi,

il comune (vald) di Muhu,

il comune (vald) di Mustjala,

il comune (vald) di Orissaare,

il comune (vald) di Peipsiääre,

il comune (vald) di Piirissaare,

il comune (vald) di Pöide,

il comune (vald) di Rägavere,

il comune (vald) di Rakvere,

il comune (vald) di Ruhnu,

il comune (vald) di Saksi,

il comune (vald) di Salme,

il comune (vald) di Sõmeru,

il comune (vald) di Torgu,

il comune (vald) di Vara,

il comune (vald) di Vihula,

il comune (vald) di Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,

nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,

nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas e Līgo,

nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes e Valgundes,

nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,

nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione (pagasts) di Liepupes,

nel comune (novads) di Talsu, le frazioni di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu e Strazdes,

il comune (novads) di Ādažu,

il comune (novads) di Aizkraukles,

il comune (novads) di Aknīstes,

il comune (novads) di Alūksnes,

il comune (novads) di Amatas,

il comune (novads) di Apes,

il comune (novads) di Babītes,

il comune (novads) di Baldones,

il comune (novads) di Baltinavas,

il comune (novads) di Carnikavas,

il comune (novads) di Cēsu,

il comune (novads) di Cesvaines,

il comune (novads) di Engures,

il comune (novads) di Ērgļu,

il comune (novads) di Garkalnes,

il comune (novads) di Iecavas,

il comune (novads) di Ikšķiles,

il comune (novads) di Ilūkstes,

il comune (novads) di Inčukalna,

il comune (novads) di Jaunjelgavas,

il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

il comune (novads) di Jēkabpils,

il comune (novads) di Ķeguma,

il comune (novads) di Ķekavas,

il comune (novads) di Kocēnu,

il comune (novads) di Kokneses,

il comune (novads) di Krimuldas,

il comune (novads) di Krustpils,

il comune (novads) di Lielvārdes,

il comune (novads) di Līgatnes,

il comune (novads) di Līvānu,

il comune (novads) di Lubānas,

il comune (novads) di Madonas,

il comune (novads) di Mālpils,

il comune (novads) di Mārupes,

il comune (novads) di Mērsraga,

il comune (novads) di Neretas,

il comune (novads) di Ogres,

il comune (novads) di Olaines,

il comune (novads) di Ozolnieki,

il comune (novads) di Pārgaujas,

il comune (novads) di Pļaviņu,

il comune (novads) di Priekuļu,

il comune (novads) di Raunas,

il comune (novads) di Ropažu,

il comune (novads) di Salas,

il comune (novads) di Salaspils,

il comune (novads) di Saulkrastu,

il comune (novads) di Sējas,

il comune (novads) di Siguldas,

il comune (novads) di Skrīveru,

il comune (novads) di Smiltenes,

il comune (novads) di Tukuma,

il comune (novads) di Varakļānu,

il comune (novads) di Vecpiebalgas,

il comune (novads) di Vecumnieku,

il comune (novads) di Viesītes,

il comune (novads) di Viļakas,

la cittadina (pilsēta) di Limbaži,

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

il comune (savivaldybė) di Druskininkai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

il comune (savivaldybė) di Birštonas,

il comune (savivaldybė) di Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,

il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,

il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Elva,

la città (linn) di Võhma,

la contea (maakond) di Jõgevamaa,

la contea (maakond) di Järvamaa,

la contea (maakond) di Valgamaa,

la contea (maakond) di Võrumaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Aegviidu,

il comune (vald) di Anija,

il comune (vald) di Kadrina,

il comune (vald) di Kolga-Jaani,

il comune (vald) di Konguta,

il comune (vald) di Kõo,

il comune (vald) di Laeva,

il comune (vald) di Laimjala,

il comune (vald) di Nõo,

il comune (vald) di Paistu,

il comune (vald) di Pihtla,

il comune (vald) di Puhja,

il comune (vald) di Rakke,

il comune (vald) di Rannu,

il comune (vald) di Rõngu,

il comune (vald) di Saarepeedi,

il comune (vald) di Tapa,

il comune (vald) di Tähtvere,

il comune (vald) di Tarvastu,

il comune (vald) di Ülenurme,

il comune (vald) di Väike-Maarja.

il comune (vald) di Valjala.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu,

nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes e Stāmerienas,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,

il comune (novads) di Aglonas,

il comune (novads) di Alojas,

il comune (novads) di Beverīnas,

il comune (novads) di Burtnieku,

il comune (novads) di Ciblas,

il comune (novads) di Dagdas,

il comune (novads) di Daugavpils,

il comune (novads) di Kārsavas,

il comune (novads) di Krāslavas,

il comune (novads) di Ludzas,

il comune (novads) di Mazsalacas,

il comune (novads) di Naukšēnu,

il comune (novads) di Preiļu,

il comune (novads) di Rēzeknes,

il comune (novads) di Riebiņu,

il comune (novads) di Rūjienas,

il comune (novads) di Strenču,

il comune (novads) di Valkas,

il comune (novads) di Vārkavas,

il comune (novads) di Viļānu,

il comune (novads) di Zilupes,

la cittadina (pilsēta) di Ainaži,

la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva,

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,

il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka,

i comuni (gminy) di Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze.

Nel voivodato della Masovia:

i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice.

Nel voivodato di Lublino:

i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»


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