ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 57

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
3 marzo 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

19

 

*

Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni

31

 

*

Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra ( *1 )

59

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Modifiche degli allegati della convenzione di Lugano, 30 ottobre 2007

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) ( GU L 84 del 31.3.2016 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La completa integrazione dei porti in catene di trasporto e logistiche ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno. A tal fine sono necessari servizi portuali moderni che contribuiscano all’uso efficiente dei porti e un clima favorevole agli investimenti per sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di logistica e trasporti.

(2)

I porti contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali, fornendo al tempo stesso valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell’Unione. Per affrontare le sfide che si pongono dinanzi al settore dei trasporti marittimi e migliorare l’efficacia e la sostenibilità delle catene di trasporto e logistiche, è essenziale che le azioni di semplificazione amministrativa delineate nella comunicazione della Commissione del 23 maggio 2013 intitolata «Porti: un motore per la crescita» siano attuate congiuntamente al presente regolamento.

(3)

Nella comunicazione del 3 ottobre 2012 intitolata «Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» la Commissione ha ribadito che l’attrattiva del trasporto marittimo dipende dalla disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali e dalla necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti, e della revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.

(4)

Facilitando l’accesso al mercato dei servizi portuali e introducendo la trasparenza finanziaria e l’autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, contribuendo di conseguenza a ridurre i costi per gli utenti dei trasporti e a promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

(5)

La semplificazione delle procedure doganali può apportare consistenti vantaggi economici per i porti marittimi in termini di competitività. Al fine di promuovere eque condizioni di concorrenza e ridurre le formalità doganali, è importante che le autorità competenti degli Stati membri adottino un approccio idoneo ed efficace basato sui rischi. In tale contesto, è necessario che la Commissione esamini la necessità di adottare misure adeguate per ridurre le formalità di dichiarazione nei porti marittimi e contrastare la concorrenza sleale.

(6)

La definizione di un quadro chiaro di disposizioni trasparenti, eque e non discriminatorie relative al finanziamento e alla tariffazione dell’infrastruttura e dei servizi portuali è fondamentale per garantire che la strategia commerciale e i piani di investimento dei porti e, se del caso, le politiche nazionali generali in materia di porti rispettino pienamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la trasparenza delle relazioni finanziarie consente un controllo equo ed efficace degli aiuti di Stato, prevenendo in tal modo le distorsioni del mercato. In questa prospettiva, le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 chiedono alla Commissione di esplorare orientamenti in materia di aiuti di Stato relativi ai porti marittimi al fine di garantire una concorrenza leale e un quadro normativo stabile per gli investimenti nel settore portuale.

(7)

La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell’Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto istituita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di conseguire l’obiettivo del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, o perché gestisce più dello 0,1 % del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, o perché migliora l’accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche. È tuttavia opportuno che il presente regolamento lasci agli Stati membri la possibilità di decidere se applicarlo o meno ai porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di introdurre deroghe onde evitare oneri amministrativi sproporzionati per i porti marittimi della rete globale il cui traffico merci annuale non giustifica l’applicazione integrale del presente regolamento.

(8)

I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull’efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti e, pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri applicabile ai porti marittimi e consentire strutture portuali diverse negli Stati membri.

(10)

Il presente regolamento non impone un modello specifico di gestione dei porti marittimi e non incide in alcun modo sulla competenza degli Stati membri a fornire, nel rispetto del diritto dell’Unione, servizi non economici di interesse generale. Sono possibili vari modelli di gestione dei porti, a condizione che il quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e le norme comuni in materia di trasparenza finanziaria di cui al presente regolamento siano rispettati.

(11)

Conformemente ai principi generali enunciati nei trattati, i prestatori di servizi portuali dovrebbero essere liberi di fornire i loro servizi nei porti marittimi contemplati dal presente regolamento. Dovrebbe tuttavia essere possibile imporre determinate condizioni all’esercizio di tale libertà.

(12)

Il presente regolamento non dovrebbe imporre limitazioni all’ente di gestione del porto, o all’autorità competente, nel predisporre il proprio sistema di tariffazione, purché i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale pagati dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi siano trasparenti, in particolare, chiaramente identificabili e non discriminatori, e contribuiscano alla manutenzione e allo sviluppo dell’infrastruttura e degli impianti di servizio e alla prestazione dei servizi necessari a compiere o facilitare le operazioni di trasporto all’interno dell’area portuale e nelle vie navigabili che danno accesso ai porti rientranti nella competenza dell’ente di gestione del porto.

(13)

Nell’interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l’ente di gestione del porto o l’autorità competente dovrebbero avere la facoltà di imporre ai prestatori di servizi portuali di essere in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire la fornitura dei servizi in modo adeguato. Tali requisiti minimi dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita ed essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. Conformemente agli obiettivi generali del presente regolamento, i requisiti minimi dovrebbero contribuire a un elevato livello di qualità dei servizi portuali e non dovrebbero introdurre ostacoli al mercato.

(14)

È importante che tutti i prestatori di servizi portuali, su richiesta dell’ente di gestione del porto, siano in grado di dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di navi, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature necessari. Essi dovrebbero applicare le disposizioni e norme pertinenti, compresi la vigente legislazione sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità del porto interessato.

(15)

Nel decidere se un prestatore di servizi portuali soddisfi i requisiti di onorabilità, l’autorità competente, o l’ente di gestione del porto, dovrebbe valutare se sussistono validi motivi di dubitare dell’affidabilità del prestatore di servizi portuali, quali condanne o sanzioni per gravi reati o gravi violazioni del diritto dell’Unione e nazionale applicabile.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero poter esigere il rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro per il funzionamento dei servizi portuali nei porti interessati.

(17)

Prima di decidere di imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio, gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione. Tale decisione dovrebbe essere non discriminatoria, dovrebbe essere basata su motivi trasparenti e oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli sproporzionati al mercato.

(18)

Quando è richiesta la conformità a requisiti minimi, la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali dovrebbe essere trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata e dovrebbe consentire ai prestatori di servizi portuali di iniziare la fornitura di tali servizi nei tempi previsti.

(19)

Poiché i porti si trovano all’interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi il numero dei prestatori di servizi portuali potrebbe essere soggetto a limitazioni legate alla scarsità di spazi portuali, alle caratteristiche dell’infrastruttura portuale o alla natura del traffico portuale, o all’esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali.

(20)

Qualsiasi limitazione al numero di prestatori di servizi portuali dovrebbe essere giustificata da motivi chiari e oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli sproporzionati al mercato.

(21)

L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, dovrebbe pubblicare la sua intenzione di condurre una procedura di selezione per la prestazione di un servizio portuale, anche su Internet e, se del caso, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione dovrebbe contenere informazioni sulla procedura di selezione, sul termine per la presentazione delle offerte, sui criteri di aggiudicazione pertinenti nonché su come accedere ai documenti necessari per la preparazione della domanda.

(22)

Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità dovrebbero essere considerate alla stregua di una nuova aggiudicazione di contratto quando mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso e sono, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali.

(24)

L’Unione ha una grande varietà di porti marittimi con diversi modelli di organizzazione dei servizi portuali. Di conseguenza, non sarebbe opportuno imporre un modello unico. L’ente di gestione del porto o l’autorità competente dovrebbero essere in grado di limitare il numero di prestatori di un dato servizio portuale, ove giustificato per uno o più motivi.

(25)

L’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede che gli appalti intesi a consentire taluni tipi di attività non siano soggetti alla direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori possono dimostrare che, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza in mercati liberamente accessibili. La procedura per stabilire se questo sia il caso dovrebbe essere quella di cui all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE. Pertanto, se da detta procedura risulta che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, è direttamente esposto alla concorrenza, è opportuno che questo non sia soggetto alle norme in materia di restrizioni all’accesso al mercato a norma del presente regolamento.

(26)

A eccezione delle circostanze in cui si applica una deroga di mercato concorrenziale, l’eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell’ente di gestione del porto o dell’autorità competente ed essere pienamente giustificata, al fine di dare alle parti interessate l’opportunità di formulare le loro osservazioni.

(27)

Se l’ente di gestione del porto o l’autorità competente forniscono servizi portuali in proprio o mediante un organismo giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, è opportuno adottare misure per evitare conflitti di interesse e per garantire l’accesso equo e trasparente ai mercati per i servizi portuali se il numero di prestatori di servizi portuali è limitato. Tali misure potrebbero, tra l’altro, assumere la forma di un affidamento dell’adozione della decisione che limita il numero di prestatori di servizi portuali a un’autorità nazionale pertinente che sia indipendente dall’ente di gestione del porto o dall’autorità competente.

(28)

La possibilità di imporre requisiti minimi e di limitare il numero di prestatori di servizi portuali di cui gli Stati membri continuano a usufruire non dovrebbe impedire a questi ultimi di assicurare una libertà incondizionata di prestare servizi nei loro porti.

(29)

La procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali e i relativi risultati dovrebbero essere resi pubblici ed essere non discriminatori, trasparenti e aperti a tutte le parti interessate.

(30)

Le sole giustificazioni per il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali dovrebbero essere ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l’accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell’anno, la loro accessibilità economica a una determinata categoria di utenti, la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali e la coesione territoriale.

(31)

Fermo restando che gli obblighi di servizio pubblico sono stabiliti e imposti dalle autorità nazionali, un obbligo generale stabilito dalla legislazione dell’Unione o nazionale per un porto di accettare qualsiasi nave fisicamente in grado di entrare e di ormeggiare senza discriminazione né ostacolo non dovrebbe essere inteso come un obbligo di servizio pubblico ai sensi del presente regolamento.

(32)

Il presente regolamento non dovrebbe precludere alle autorità competenti di garantire una compensazione per le azioni effettuate in esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, a condizione che tale compensazione sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Quando gli obblighi di servizio pubblico si configurano come servizi di interesse economico generale è necessario assicurarne la conformità con la decisione 2012/21/UE della Commissione (6), con il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (7), nonché è necessario assicurare l’osservanza della comunicazione della Commissione dell’11 gennaio 2012 intitolata «Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico».

(33)

Se vi sono più prestatori di servizi portuali, l’ente di gestione del porto o l’autorità competente non dovrebbero operare discriminazioni tra prestatori di servizi portuali e, in particolare, non a favore di un’impresa o organismo nei quali detengono un interesse.

(34)

L’ente di gestione del porto o l’autorità competente dovrebbero poter decidere se assicurare essi stessi i servizi portuali o se affidare la fornitura di tali servizi a un operatore interno. Se esiste una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati, tranne quando si applica una deroga di mercato concorrenziale.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero conservare il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. È opportuno chiarire che, nei casi in cui non si applica la direttiva 2001/23/CE del Consiglio (8), ove la conclusione di un contratto di servizio portuale comporti il cambiamento del prestatore di servizi portuali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, dovrebbe comunque poter esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro, esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali.

(36)

Ogni qual volta le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento dei dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile e, in particolare, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(37)

In un settore complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione iniziale e periodica del personale è essenziale per garantire la qualità dei servizi e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché i prestatori di servizi portuali offrano una formazione adeguata ai propri dipendenti.

(38)

In molti porti l’accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri è garantito mediante appalti pubblici. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Pertanto, sebbene il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi di movimentazione merci e servizi passeggeri, gli Stati membri dovrebbero poter decidere liberamente se applicare le disposizioni del capo II ai due servizi in parola o mantenere la normativa nazionale in vigore in materia di accesso al mercato per quanto riguarda i servizi di movimentazione merci e i servizi passeggeri, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(39)

A norma della risoluzione A.960 dell’Organizzazione marittima internazionale, ogni settore di pilotaggio richiede esperienze e conoscenze locali altamente specializzate da parte del pilota. Inoltre, il pilotaggio è di norma obbligatorio e spesso organizzato o fornito dagli stessi Stati membri. La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) affida altresì ai piloti un ruolo di segnalazione alle autorità competenti di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia o danneggiare l’ambiente marino. Inoltre, se le condizioni di sicurezza lo consentono, è importante che tutti gli Stati membri incoraggino l’uso di certificati di esenzione dal pilotaggio, o meccanismi equivalenti, in modo da migliorare l’efficienza nei porti e, in particolare, stimolare il trasporto marittimo a corto raggio. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse tra funzioni di pubblico interesse e considerazioni d’ordine commerciale, è opportuno che il capo II del presente regolamento non si applichi al pilotaggio. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno poter decidere liberamente se applicare il capo II al pilotaggio. Se decidono di farlo, la Commissione dovrebbe esserne opportunamente informata al fine di garantire la diffusione delle informazioni pertinenti.

(40)

Fatte salve le norme dell’Unione in materia di concorrenza, il presente regolamento non dovrebbe interferire con il diritto degli Stati membri, ove applicabile, di regolamentare i diritti al fine di evitare la tariffazione eccessiva dei servizi portuali, nei casi in cui la situazione del mercato dei servizi portuali sia tale da non consentire il conseguimento di una concorrenza effettiva.

(41)

È opportuno che le relazioni finanziarie tra porti marittimi beneficiari di finanziamenti pubblici e prestatori di servizi portuali, da un lato, e le autorità pubbliche, dall’altro, siano rese trasparenti al fine di assicurare condizioni eque di concorrenza ed evitare distorsioni del mercato. A tale riguardo è opportuno che il presente regolamento estenda ad altre categorie di destinatari i principi di trasparenza delle relazioni finanziarie di cui alla direttiva 2006/111/CE (11) della Commissione, fatto salvo il campo di applicazione di tale direttiva.

(42)

Le norme sulla trasparenza delle relazioni finanziarie devono essere introdotte nel presente regolamento per impedire la concorrenza sleale tra i porti dell’Unione, in particolare poiché i porti nella rete transeuropea di trasporto sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti dell’Unione tramite il meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(43)

Al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell’attribuzione e nell’uso di fondi pubblici e di evitare distorsioni del mercato, è necessario imporre agli enti di gestione dei porti beneficiari di finanziamenti pubblici, che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l’obbligo di mantenere una contabilità relativa alle attività finanziate con fondi pubblici svolte in quanto ente di gestione del porto separata da quella per attività svolte su base concorrenziale. In ogni caso dovrebbe essere garantito il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

(44)

Al fine di garantire la trasparenza, quando un porto o un altro ente fornisce il dragaggio all’interno di un’area portuale, la contabilità per il dragaggio dovrebbe essere separata da quella per le altre attività.

(45)

Fatti salvi il diritto dell’Unione e le prerogative della Commissione, è importante che la Commissione individui, in maniera tempestiva e in consultazione con tutte le parti interessate, quali investimenti pubblici nelle infrastrutture portuali rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (13) (regolamento generale di esenzione per categoria) e quale infrastruttura non rientra nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, tenendo conto della natura non economica di talune infrastrutture, comprese le infrastrutture di accesso e di difesa, purché siano accessibili a tutti i potenziali utenti su base paritaria e non discriminatoria.

(46)

I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi in regime di obblighi di servizio pubblico e i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza potrebbero presentare un rischio maggiore di tariffe abusive nei casi in cui esista un potere di monopolio. Per tali servizi dovrebbero essere definite modalità per garantire che i diritti siano fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e siano proporzionali al costo del servizio fornito.

(47)

Per essere efficienti, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale di ciascun porto dovrebbero essere fissati in modo trasparente coerentemente con la strategia commerciale e con i piani di investimento del porto e, ove pertinente, con i requisiti generali stabiliti nell’ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato.

(48)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti, se del caso, dei porti e dei loro utenti di convenire sconti di natura commerciale confidenziale. Il presente regolamento non è inteso a imporre la divulgazione al pubblico o a terzi di tali sconti. Tuttavia, l’ente di gestione del porto o l’autorità competente dovrebbero almeno pubblicare i diritti standard al lordo di eventuali differenziazioni di prezzo.

(49)

È opportuno consentire la variazione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, un’efficienza energetica o un’efficienza di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire al conseguimento degli obiettivi di politica in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell’impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.

(50)

A seconda della strategia economica del porto, della sua politica di pianificazione territoriale o delle sue pratiche commerciali e, se del caso, della politica portuale generale dello Stato membro interessato, la variazione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale può comportare tariffe fissate pari a zero per alcune categorie di utenti. Tali categorie di utenti potrebbero comprendere, tra gli altri, navi-ospedale, navi impegnate in missioni scientifiche, culturali o umanitarie, rimorchiatori e strutture galleggianti di servizio del porto.

(51)

La Commissione dovrebbe elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, orientamenti su criteri di classificazione comune delle navi a fini di tariffazione ambientale volontaria, tenendo conto delle norme convenute a livello internazionale.

(52)

È necessario garantire che gli utenti dei porti e le altre parti interessate siano consultati in merito ad aspetti essenziali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua politica di tariffazione, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche. Tali aspetti essenziali comprendono il coordinamento dei servizi portuali all’interno del perimetro del porto, l’efficienza dei collegamenti con l’entroterra e l’efficienza delle procedure amministrative nel porto, nonché le questioni ambientali. Tali consultazioni non dovrebbero pregiudicare qualsiasi altra competenza specifica relativa a dette questioni, nonché la possibilità per gli Stati membri di tenere dette consultazioni a livello nazionale. L’ente di gestione del porto dovrebbe in particolare consultare gli utenti del porto e le altre parti interessate per quanto riguarda i piani di sviluppo del porto.

(53)

Al fine di garantire un’adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami.

(54)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero cooperare all’atto della gestione dei reclami in controversie che riguardano parti stabilite in Stati membri differenti e dovrebbero procedere allo scambio di informazioni di carattere generale sulla gestione dei reclami al fine di facilitare un’applicazione uniforme del presente regolamento.

(55)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali nonché un quadro adeguato per attrarre gli investimenti necessari in tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della loro dimensione europea o della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime, ma, dovendo assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

Il comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE nel settore portuale fornisce alle parti sociali un quadro per sviluppare un approccio comune alle sfide sociali connesse alle relazioni industriali nel settore portuale, fra cui le condizioni di lavoro, le questioni sanitarie e di sicurezza, i requisiti di formazione e le qualifiche professionali. Tale quadro dovrebbe essere sviluppato, in particolare, alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato, e dovrebbe aumentare l’attrattiva del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici, pur tenendo conto dell’importanza di salvaguardare la competitività dei porti marittimi europei e di promuovere buone condizioni di lavoro. Nel pieno rispetto per l’autonomia delle parti sociali e tenendo conto dei progressi tecnologici e degli sviluppi nella logistica dei trasporti, il comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE nel settore portuale è invitato a sviluppare orientamenti per la definizione dei requisiti di formazione al fine di prevenire gli incidenti sul posto di lavoro e garantire il massimo livello di sicurezza e di salute per i lavoratori portuali. Le parti sociali dovrebbero inoltre vagliare i diversi modelli di organizzazione del lavoro portuale marittimo che garantiscano impieghi di qualità e condizioni di lavoro sicure e che affrontino le fluttuazioni della domanda di lavoro portuale. È importante che la Commissione sostenga e faciliti il lavoro del comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE nel settore portuale.

(57)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in modo particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce:

a)

un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali;

b)

norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti per i servizi portuali e l’uso dell’infrastruttura portuale.

2.   Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali («servizi portuali»), sia all’interno dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto:

a)

rifornimento di carburante;

b)

movimentazione merci;

c)

ormeggio;

d)

servizi passeggeri;

e)

raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

f)

pilotaggio; e

g)

servizi di rimorchio.

3.   L’articolo 11, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio.

4.   Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano tale decisione alla Commissione.

6.   Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Qualora gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.

7.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2014/23/UE (14) e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e la direttiva 2014/25/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«rifornimento di carburante», la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o di qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi quando sono all’ormeggio;

2)

«movimentazione merci», l’organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico;

3)

«autorità competente», qualsiasi soggetto pubblico o privato che, a livello locale, regionale o nazionale, è competente a svolgere, ai sensi di disposizioni legislative o amministrative nazionali, attività connesse all’organizzazione e amministrazione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all’ente di gestione del porto;

4)

«dragaggio», la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all’interno dell’area portuale che rientra nella competenza dell’ente di gestione del porto, compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di entrare nel porto; esso comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione effettuato al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso, pur non costituendo un servizio portuale offerto agli utenti;

5)

«ente di gestione del porto», qualsiasi soggetto pubblico o privato il cui obiettivo è, o al quale è conferito il potere, ai sensi del diritto nazionale o di strumenti nazionali, di provvedere a livello locale, anche insieme allo svolgimento di altre attività, all’amministrazione e alla gestione di infrastrutture portuali e di una o più delle seguenti mansioni in un dato porto, vale a dire il coordinamento del traffico portuale, la gestione del traffico portuale, il coordinamento delle attività degli operatori presenti nel porto in questione e il controllo delle attività degli operatori presenti nel porto;

6)

«ormeggio», i servizi di ormeggio o disormeggio, compreso lo spostamento lungo banchina, che sono necessari all’operatività in sicurezza di una nave in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

7)

«servizi passeggeri», l’organizzazione e la gestione dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, compreso il trattamento dei dati personali e il trasporto dei passeggeri all’interno del terminal dedicato;

8)

«pilotaggio», il servizio di assistenza alla nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentirne l’entrata e l’uscita in sicurezza nelle vie navigabili di accesso al porto e la navigazione in sicurezza all’interno del porto;

9)

«diritti d’uso dell’infrastruttura portuale», un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, per l’uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso l’accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;

10)

«raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico», il ricevimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico da parte di qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile in grado di ricevere tali rifiuti o residui, ai sensi della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

11)

«diritti per i servizi portuali», le tariffe corrisposte dagli utenti di un servizio portuale al prestatore del servizio stesso;

12)

«contratto di servizio portuale», un accordo formale e giuridicamente vincolante o un atto con effetti giuridici equivalenti tra un prestatore di servizi portuali e un ente di gestione del porto, o un’autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali, a prescindere dal metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali;

13)

«prestatore di servizi portuali», qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali;

14)

«obbligo di servizio pubblico», un onere definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi o attività portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

15)

«trasporto marittimo a corto raggio», il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell’Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa;

16)

«porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale;

17)

«servizi di rimorchio», l’assistenza prestata alle navi a mezzo di rimorchiatori per garantire l’ingresso e l’uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all’interno del porto, durante le manovre necessarie a tal fine;

18)

«via navigabile di accesso», una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, purché tale via navigabile rientri nella competenza dell’ente di gestione del porto.

CAPO II

FORNITURA DI SERVIZI PORTUALI

Articolo 3

Organizzazione dei servizi portuali

1.   L’accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni:

a)

requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali;

b)

limitazioni al numero di prestatori;

c)

obblighi di servizio pubblico;

d)

restrizioni applicabili agli operatori interni.

2.   Gli Stati membri possono decidere nell’ambito del diritto nazionale di non assoggettare alle condizioni di cui al paragrafo 1 una o più categorie di servizi portuali.

3.   Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Articolo 4

Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

1.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

2.   I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi esclusivamente ai seguenti aspetti:

a)

le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;

b)

la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali;

c)

le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;

d)

la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;

e)

conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell’accesso allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;

f)

conformità ai requisiti ambientali locali, nazionali, dell’Unione e internazionali;

g)

rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all’equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro;

h)

la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo che faccia dubitare dell’affidabilità del prestatore di servizi portuali.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato membro che reputi necessario, per garantire il pieno rispetto del paragrafo 2, lettera g), imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio in porti situati nel suo territorio informa la Commissione della sua decisione prima della pubblicazione del bando di gara, o, in mancanza di bando di gara, prima di imporre un requisito di bandiera.

4.   I requisiti minimi:

a)

devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti alla categoria e natura del servizio portuale interessato;

b)

devono sussistere fino a che il diritto di prestare un servizio portuale giunge a scadenza.

5.   Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche delle condizioni locali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

6.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica i requisiti minimi di cui al paragrafo 2 e la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali, conformemente a tali requisiti entro il 24 marzo 2019 o, nel caso di requisiti minimi che si devono applicare dopo tale data, almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale tali requisiti devono applicarsi. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, informa in anticipo i prestatori di servizi portuali di ogni modifica dei criteri o della procedura.

7.   Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 7.

Articolo 5

Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

1.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali.

2.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, concede o rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti a norma dell’articolo 4 entro un lasso di tempo ragionevole, che in ogni caso non deve superare quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta per la concessione di tale diritto e della documentazione necessaria.

3.   Qualsiasi rifiuto, emesso dall’ente di gestione del porto, o dall’autorità competente, deve essere adeguatamente motivato sulla base dei requisiti minimi di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

4.   Qualsiasi limitazione o estinzione da parte dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, del diritto di fornire un servizio portuale deve essere adeguatamente motivata e conforme al paragrafo 1.

Articolo 6

Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali

1.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio portuale per una o più delle seguenti ragioni:

a)

la carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani definiti dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente al diritto nazionale;

b)

l’assenza di tale limitazione ostacola l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 7, anche quando tale assenza determina per l’ente di gestione del porto, l’autorità competente o gli utenti del porto costi eccessivamente elevati in relazione all’esecuzione di tali obblighi;

c)

l’assenza di detta limitazione collide con l’esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

d)

le caratteristiche dell’infrastruttura portuale o la natura del traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto;

e)

è stato stabilito, a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, in uno Stato membro svolge un’attività che è direttamente esposta alla concorrenza conformemente all’articolo 34 della suddetta direttiva. In tali casi non si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Al fine di concedere alle parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a norma del paragrafo 1 unitamente alle relative motivazioni almeno tre mesi prima dell’adozione della decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali.

3.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali adottata.

4.   Qualora l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, decida di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, adotta una procedura di selezione che è aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica le informazioni relative al servizio portuale da affidare e alla procedura di selezione e garantisce che tutte le informazioni essenziali necessarie per la preparazione delle domande siano effettivamente accessibili a tutte le parti interessate. Alle parti interessate è concesso un termine sufficientemente lungo per consentire loro di eseguire una valutazione efficace e di preparare le loro domande. In circostanze normali, tale lasso di tempo minimo è di 30 giorni.

5.   Il paragrafo 4 non si applica nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 7 del presente articolo e all’articolo 8.

6.   Se l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di dette misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una o più ragioni elencate al paragrafo 1 giustifichi una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a un unico prestatore.

7.   Gli Stati membri possono decidere che i loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un dato servizio portuale. Gli Stati membri informano la Commissione di tale decisione.

Articolo 7

Obblighi di servizio pubblico

1.   Gli Stati membri possono decidere di imporre ai prestatori di servizi portuali obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali e possono concedere il diritto di imporre tali obblighi all’ente di gestione del porto, o all’autorità competente, al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:

a)

la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;

b)

la disponibilità del servizio per tutti gli utenti in maniera non discriminatoria;

c)

l’accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti;

d)

la sicurezza, la protezione o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

e)

la fornitura al pubblico di servizi di trasporto adeguati; e

f)

la coesione territoriale.

2.   Gli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell’Unione.

3.   Qualora uno Stato membro decida di imporre obblighi di servizio pubblico per lo stesso servizio in tutti i porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, notifica tali obblighi alla Commissione.

4.   In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un’aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di due anni, durante il quale l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, avvia una nuova procedura per la selezione di un prestatore di servizi portuali o applica l’articolo 8. L’azione collettiva sindacale che viene svolta conformemente al diritto nazionale non è considerata un’interruzione di servizi portuali che giustifichi l’adozione di misure di emergenza.

Articolo 8

Operatore interno

1.   Fermo restando l’articolo 6, paragrafo 6, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o di farlo attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna, purché l’articolo 4 si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio portuale in questione. In tal caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

2.   Si considera che l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esercita su un organismo giuridicamente distinto un livello di controllo analogo a quello che ha effettuato sulla propria struttura interna soltanto se ha un’influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative dell’organismo interessato.

3.   Nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

Articolo 9

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

1.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

2.   Fatte salve le legislazioni dell’Unione e nazionali, compresi gli accordi collettivi applicabili tra le parti sociali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro conformi agli obblighi applicabili in materia di legislazione sociale e del lavoro e rispetti gli standard sociali stabiliti dalle legislazioni dell’Unione e nazionali o dagli accordi collettivi.

3.   Qualora l’aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE.

4.   Qualora, nell’ambito della fornitura dei servizi portuali, abbia luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti di servizio portuale elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono considerati legati ai servizi portuali.

Articolo 10

Esenzioni

1.   Il presente capo e l’articolo 21 non si applicano alla movimentazione merci, ai servizi passeggeri o al pilotaggio.

2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente capo e l’articolo 21 al pilotaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di una siffatta decisione.

CAPO III

TRASPARENZA FINANZIARIA E AUTONOMIA

Articolo 11

Trasparenza delle relazioni finanziarie

1.   Le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche ed enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, beneficiari di finanziamenti pubblici sono indicate in modo trasparente nel sistema di contabilità al fine di evidenziare in modo chiaro i seguenti elementi:

a)

le assegnazioni di fondi pubblici operate dalle autorità pubbliche direttamente agli enti di gestione dei porti interessati;

b)

le assegnazioni di fondi pubblici da parte di autorità pubbliche per il tramite di imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche; e

c)

l’utilizzo per il quale tali fondi pubblici sono stati assegnati.

2.   Se l’ente di gestione del porto beneficiario di finanziamenti pubblici fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio, o se un altro ente fornisce, per conto dello stesso, detti servizi, mantiene la contabilità per tali servizi portuali o di dragaggio finanziati con fondi pubblici separata da quella per le sue altre attività in modo che:

a)

tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

b)

i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

3.   I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario e di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, i prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, le garanzie fornite all’ente di gestione del porto da autorità pubbliche e qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

4.   L’ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, conserva le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 per cinque anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.

5.   In caso di reclamo formale e su richiesta, l’ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché eventuali informazioni supplementari che essa ritenga necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Su richiesta, l’autorità pertinente mette a disposizione della Commissione tali informazioni. Le informazioni in parola sono comunicate entro tre mesi dalla data della richiesta.

6.   Qualora gli enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici in precedenti esercizi finanziari, ma inizino a beneficiare di tali fondi, applicano i paragrafi 1 e 2 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di fondi pubblici.

7.   I fondi pubblici erogati come corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico sono indicati a parte nella contabilità pertinente e non possono essere trasferiti a nessun altro servizio o attività economica.

8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo a quelli dei loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 qualora ciò determini oneri amministrativi sproporzionati, a condizione che eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino interamente trasparenti nel sistema di contabilità. Gli Stati membri informano preventivamente la Commissione di una siffatta decisione.

Articolo 12

Diritti per i servizi portuali

1.   I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito.

2.   Il pagamento dei diritti per i servizi portuali può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. In tal caso il prestatore di servizi portuali e, se del caso, l’ente di gestione del porto provvedono affinché l’importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall’utente di tali servizi.

3.   In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti per i servizi portuali che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano riscossi i diritti per l’uso dell’infrastruttura portuale. Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano l’infrastruttura portuale, di riscuotere diritti per i servizi portuali.

2.   Il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In tal caso l’ente di gestione del porto provvede affinché l’importo relativo ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall’utente dell’infrastruttura portuale.

3.   Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell’uso dell’infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale sono stabiliti in base alla strategia commerciale e ai piani di investimento del porto e rispettano le norme in materia di concorrenza. Ove pertinente, tali diritti rispettano anche i requisiti generali stabiliti nell’ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono essere differenziati in conformità della strategia economica e della politica di pianificazione territoriale del porto, relative, tra l’altro, a talune categorie di utenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell’infrastruttura portuale, il trasporto marittimo a corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica o di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale differenziazione devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori, e devono essere in linea con le norme in materia di concorrenza, comprese le norme sugli aiuti di Stato. I diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono tenere conto dei costi esterni e variare a seconda delle pratiche commerciali.

5.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano informati in merito alla natura e al livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura che gli utenti dell’infrastruttura portuale siano informati di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, con almeno due mesi di anticipo, della data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni.

6.   In caso di reclamo formale e su richiesta, l’ente di gestione del porto mette a disposizione dell’autorità pertinente dello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. Su richiesta, detta autorità mette a disposizione della Commissione le informazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Formazione del personale

I prestatori di servizi portuali provvedono affinché i dipendenti ricevano la formazione necessaria ad acquisire le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare attenzione per gli aspetti di salute e di sicurezza, e i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.

Articolo 15

Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate

1.   A norma del diritto nazionale applicabile, l’ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto sulla propria politica di tariffazione, anche nei casi di cui all’articolo 8. La consultazione verte anche su modifiche sostanziali dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale e sui diritti per i servizi portuali nel caso in cui operatori interni forniscano servizi portuali in regime di obblighi di servizio pubblico.

2.   A norma del diritto nazionale applicabile, l’ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto e le altre parti interessate sulle materie essenziali di sua competenza per quanto riguarda:

a)

il coordinamento dei servizi portuali nell’area del porto;

b)

le misure per migliorare i collegamenti con l’entroterra, fra cui le misure per sviluppare e migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne;

c)

l’efficienza delle procedure amministrative nel porto e le misure necessarie per una loro semplificazione;

d)

le questioni ambientali;

e)

la pianificazione territoriale; e

f)

le misure per garantire la sicurezza nell’area portuale, fra cui, se del caso, la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali.

3.   I prestatori di servizi portuali mettono a disposizione degli utenti del porto le informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti per i servizi portuali.

4.   L’ente di gestione del porto e i prestatori di servizi portuali osservano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili nell’espletamento dei loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

Gestione dei reclami

1.   Ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   La gestione dei reclami è effettuata in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri garantiscono che sussista un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro. La gestione dei reclami è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d’impresa.

3.   I reclami sono presentati nello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami.

4.   Le autorità preposte alla gestione dei reclami cooperano, se del caso, per l’assistenza reciproca nelle controversie in cui siano coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti.

5.   A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto forniscano loro informazioni attinenti a un reclamo.

6.   A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di adottare decisioni che hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale, ove applicabile.

7.   Gli Stati membri informano la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità di cui al paragrafo 3 entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.

8.   Gli Stati membri si scambiano, se del caso, informazioni generali in merito all’applicazione del presente articolo. La Commissione sostiene tale cooperazione.

Articolo 17

Autorità pertinenti

Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati delle autorità pertinenti di cui all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 6. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in merito a tali autorità entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.

Articolo 18

Ricorsi

1.   Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dall’ente di gestione del porto, dall’autorità competente o qualsiasi altra autorità nazionale pertinente. Gli organi competenti a valutare il ricorso sono indipendenti dalle parti in causa e possono essere un tribunale.

2.   Le decisioni degli organi competenti a valutare il ricorso, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tali organi sono altresì soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative misure alla Commissione entro il 24 marzo 2019 e provvedono senza ritardo a dare notifica delle modificazioni successive.

Articolo 20

Relazioni

Entro il 24 marzo 2023 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento.

La relazione tiene conto dei progressi compiuti nel quadro del comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE nel settore portuale.

Articolo 21

Misure transitorie

1.   Il presente regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo.

2.   I contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 che non sono limitati nel tempo, o hanno effetti equivalenti, devono essere modificati per essere allineati al presente regolamento entro il 1o luglio 2025.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 111.

(2)  GU C 114 del 15.4.2014, pag. 57.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2017.

(4)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(6)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(8)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(11)  Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

(12)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(13)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(14)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(16)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/19


REGOLAMENTO (UE) 2017/353 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento e l’allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al punto 5 del medesimo articolo.

(2)

Il 4 dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

(3)

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 1o settembre 2016 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2017.

(2)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).


ALLEGATO

«

ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.

ALLEGATO B

Amministratori delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 5

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor.

»

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/31


REGOLAMENTO (UE) 2017/354 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni.

(2)

Il rilascio di prigionieri politici nella Repubblica di Bielorussia il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, unitamente a varie iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, quali la ripresa del dialogo UE-Bielorussia in materia di diritti umani, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia.

(3)

Le relazioni tra l’UE e la Bielorussia dovrebbero basarsi su valori comuni, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, e dovrebbe essere ricordato che la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia continua a destare preoccupazioni nell’Unione, soprattutto per quanto riguarda aspetti quali la pena di morte, che dovrebbe essere abolita.

(4)

È opportuno riconoscere tali sviluppi politici positivi tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. È opportuno pertanto che il presente regolamento abroghi i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936, fatta salva la possibilità per l’Unione di ricorrere in futuro a contingenti qualora la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia si deteriorasse gravemente.

(5)

L’eliminazione di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia implica che i contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non sono più necessari. Ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 2, il capo V e l’allegato V del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbero essere soppressi. Di conseguenza, dovrebbe altresì essere modificato l’articolo 31 di tale regolamento, relativo all’adozione di atti delegati. Dato l’uso limitato di contingenti autonomi e di perfezionamento passivo sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l’eliminazione di tali contingenti avrebbe un impatto limitato sugli scambi commerciali dell’Unione.

(6)

Al fine di correggere i codici della nomenclatura combinata errati nelle categorie 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Gruppo II B), 67, 70, 94, 96 (Gruppo III B) e 161 (Gruppo V), l’allegato I del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere modificato.

(7)

La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936.

(8)

Per facilitare le procedure amministrative, il periodo di validità delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere prorogato da sei a nove mesi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/936 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

all’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il periodo di validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di nove mesi. Tale periodo può essere modificato, se necessario, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 3.»;

3)

il capo V è soppresso;

4)

all’articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13 e all’articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13 e all’articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

5)

all’articolo 31, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

6)

la sezione A dell’allegato I è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento e gli allegati II, III, IV sono sostituiti dai testi che figurano nell’allegato del presente regolamento;

7)

l’allegato V è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.

(2)  Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936 sono così modificati:

1.

La sezione A dell’allegato I è sostituita dalla seguente:

«A.   PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell’ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3.

L’espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2016

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

GRUPPO I A

 

 

 

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GRUPPO I B

 

 

 

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, “short” (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPPO II A

 

 

 

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Di cui: acrilico

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili “tufted” di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

 

 

5801 22 00

 

 

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPPO II B

 

 

 

12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

24,3 paia

41

ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,72

1389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,84

1190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

0,80

1250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

 

 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 50

 

 

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Tute da sci, non a maglia

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 50

 

 

GRUPPO III A

 

 

 

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Tessuti di filamenti artificiali, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Tendine, non a maglia

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 20 10

 

 

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Cotone, cardato o pettinato

 

 

5203 00 00

 

 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all’ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

 

 

5805 00 00

 

 

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati e incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GRUPPO III B

 

 

 

10

Guanti a maglia

17 paia

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

30,4 paia

33

ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 10 6115 96 91

72

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Guanti, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Tende

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 30

 

 

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Copertoni, vele, tende per l’esterno

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Materassi pneumatici, tessuti

 

 

6306 40 00

 

 

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

 

 

6306 90 00

 

 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GRUPPO IV

 

 

 

115

Filati di lino o di ramiè

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Tessuti di lino o di ramiè

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPPO V

 

 

 

124

Fibre sintetiche in fiocco

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiali in fiocco

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

 

 

5105 40 00

 

 

129

Filati di peli grossolani o di crine

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

 

 

5308 90 90

 

 

132

Filati di carta

 

 

5308 90 50

 

 

133

Filati di canapa

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Filati metallici e filati metallizzati

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

 

 

5809 00 00

 

 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Feltri di peli grossolani

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Filati di cocco

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non “tufted” né “floccati”

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feltri all’ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 11

 

 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

 

 

5001 00 00

 

 

Seta greggia (non torta)

 

 

5002 00 00

 

 

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Lane, non cardate né pettinate

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

 

 

5104 00 00

 

 

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Ramiè e altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

 

 

5305 00 00

 

 

Cotone, non cardato né pettinato

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5305 00 00

 

 

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa e il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6214 10 00

 

 

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

 

 

6215 10 00

 

 

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

163

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi

 

 

3005 90 31 »

 

 

2.

L’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all’articolo 2

Repubblica popolare democratica di Corea».

3.

L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Limiti quantitativi annuali dell’unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA

Categoria

Unità

Quantità

1

in tonnellate

128

2

in tonnellate

153

3

in tonnellate

117

4

1 000 pezzi

289

5

1 000 pezzi

189

6

1 000 pezzi

218

7

1 000 pezzi

101

8

1 000 pezzi

302

9

in tonnellate

71

12

1 000 paia

1 308

13

1 000 pezzi

1 509

14

1 000 pezzi

154

15

1 000 pezzi

175

16

1 000 pezzi

88

17

1 000 pezzi

61

18

in tonnellate

61

19

1 000 pezzi

411

20

in tonnellate

142

21

1 000 pezzi

3 416

24

1 000 pezzi

263

26

1 000 pezzi

176

27

1 000 pezzi

289

28

1 000 pezzi

286

29

1 000 pezzi

120

31

1 000 pezzi

293

36

in tonnellate

96

37

in tonnellate

394

39

in tonnellate

51

59

in tonnellate

466

61

in tonnellate

40

68

in tonnellate

120

69

1 000 pezzi

184

70

1 000 pezzi

270

73

1 000 pezzi

149

74

1 000 pezzi

133

75

1 000 pezzi

39

76

in tonnellate

120

77

in tonnellate

14

78

in tonnellate

184

83

in tonnellate

54

87

in tonnellate

8

109

in tonnellate

11

117

in tonnellate

52

118

in tonnellate

23

142

in tonnellate

10

151 A

in tonnellate

10

151B

in tonnellate

10

161

in tonnellate

152 »

4.

L’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Di cui all’articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano nell’allegato I, sezione A)

Repubblica popolare democratica di Corea

Categorie:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.»


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/59


REGOLAMENTO (UE) 2017/355 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 ottobre 2015 è stato firmato l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

(2)

È necessario stabilire norme per l’attuazione di talune disposizioni dell’accordo e procedure per l’adozione di norme dettagliate di attuazione.

(3)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’accordo. È opportuno altresì che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Conformemente a detto regolamento, per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla politica commerciale comune, è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può applicarsi la procedura consultiva. Qualora l’accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, è opportuno che la Commissione adotti tali atti di esecuzione immediatamente. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a misure riguardanti i prodotti dell’agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(4)

L’accordo prevede che determinati prodotti dell’agricoltura e della pesca originari del Kosovo possano essere importati nell’Unione applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario stabilire le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.

(5)

Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, a seconda del caso, al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, è opportuno applicare la pertinente normativa dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7).

(7)

Il presente regolamento prevede misure per l’attuazione dell’accordo e dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra («accordo»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

La Commissione adotta le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 31 dell’accordo, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti:

a)

pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l’Unione e il Kosovo, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 43 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell’articolo 43 dell’accordo.

Articolo 6

Clausola di penuria

Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 44 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 44, paragrafo 4, dell’accordo, la Commissione può adottare le misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 43 e 44 dell’accordo, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

1.   Nonostante le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 34 o all’articolo 43 dell’accordo riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito:

a)

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo; o

b)

entro tre giorni lavorativi dal termine del periodo di 30 giorni di cui all’articolo 43, paragrafo 5, lettera a), dell’accordo, se si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo.

La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si è pronunciata.

Articolo 9

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano indurre l’Unione ad adottare le misure di cui all’articolo 42, paragrafo 2, dell’accordo, l’introduzione di misure antidumping o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/1036 e nel regolamento (UE) 2016/1037.

Articolo 10

Concorrenza

1.   Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l’articolo 75 dell’accordo, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all’articolo 75 dell’accordo.

Le misure di cui all’articolo 75, paragrafo 9, dell’accordo sono adottate, nel caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2016/1037.

2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l’Unione a misure adottate dal Kosovo conformemente all’articolo 75 dell’accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo. Ove necessario, la Commissione adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1.   Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all’articolo 48 dell’accordo, la Commissione provvede senza indugio:

a)

a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e

b)

a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato.

2.   Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, dell’accordo sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 48, paragrafo 4, dell’accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 13

Notifica

La Commissione è competente, a nome dell’Unione, per le notifiche rispettivamente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione e al Comitato di stabilizzazione e di associazione come previsto dall’accordo.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.

(2)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(7)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/63


MODIFICHE DEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO, 30 OTTOBRE 2007

Conformemente alla notifica del depositario svizzero dell’11 aprile 2016 e 27 maggio 2016, il testo degli allegati I, II, III, IV e IX è così modificato:

[Allegato I

Le norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sono le seguenti:]

nella Repubblica ceca: legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato (Zákon o mezinárodním právu soukromém), in particolare articolo 6;

in Estonia: articolo 86 (competenza determinata dall’ubicazione del bene) del codice di procedura civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), nella misura in cui la domanda non è collegata al patrimonio della persona; articolo 100 (domanda di cessazione dell’applicazione di clausole generali) del codice di procedura civile, nella misura in cui l’azione è proposta dinanzi al giudice nella cui giurisdizione territoriale è stata applicata la clausola generale;

a Cipro: articolo 21 della legge sui tribunali, legge 14/60;

in Lettonia: paragrafo 2 dell’articolo 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 dell’articolo 28 della legge di procedura civile (Civilprocesa likums);

in Lituania: articoli 783, paragrafo 3, 787 e 789, paragrafo 3, del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas);

in Portogallo: articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo della succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresentanza (se ubicata in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (ubicata in uno Stato estero), e articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo do Trabalho) nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore per i procedimenti riguardanti i contratti di lavoro intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro;

in Romania: legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII «Procedura civile internazionale», titolo I «Competenza internazionale del giudice rumeno», articoli da 1065 a 1081.

Nell’allegato I la voce relativa al Belgio dovrebbe essere soppressa.

[Allegato II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 della convenzione sono i seguenti:]

nella Repubblica ceca: «okresní soud»;

in Ungheria: «törvényszék székhelyén működő járásbíróság», e a Budapest «Budai Központi Kerületi Bíróság»;

in Portogallo: eventuali «instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica» oppure «secção cível», se quest’ultima esiste, dei «tribunais de comarca». Nel caso di obbligazioni alimentari nei confronti di figli (minori o di età superiore a 18 anni) e nel caso di obbligazioni alimentari tra coniugi, «secções de família e menores das instâncias centrais» oppure, in mancanza, eventuali «secções de competência genérica» oppure «secção cível», se quest’ultima esiste, delle «instâncias locais». Per le restanti obbligazioni alimentari derivanti da altre relazioni familiari, parentela o affinità, «secções de competência genérica» oppure «secção cível», se quest’ultima esiste, delle «instâncias locais»;

in Svezia: «tingsrätt»;

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles: «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Family Court», a cui l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State».

[Allegato III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, della convenzione sono i seguenti:]

nella Repubblica ceca: «okresní soud»;

in Ungheria: «törvényszék székhelyén mőködő járásbíróság» (a Budapest «Budai Központi Kerületi Bíróság»); il ricorso è assegnato da «törvényszék» (a Budapest, «Fővárosi Törvényszék»);

a Malta: «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12», ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per «rikors ġuramentat» davanti alla «Prim’Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»;

in Svezia: «tingsrätt»;

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles: «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Family Court».

[Allegato IV

I ricorsi proponibili in forza dell’articolo 44 della convenzione sono i seguenti:]

in Irlanda: ricorso alla «Court of Appeal» per motivi di diritto;

nella Repubblica ceca: «dovolání», «žaloba na obnovu řízení» e «žaloba pro zmatečnost»;

in Lettonia: ricorso dinanzi all’«Augstākā tiesa», tramite l’«Apgabaltiesa»;

in Romania: «recursul»;

in Svezia: ricorso dinanzi allo «hovrätt» e «Högsta domstolen».

[Allegato IX

Gli Stati e le norme di cui all’articolo II del protocollo 1 sono:]

Croazia: articolo 211 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku);

in Lettonia: articoli 75, 78, 79, 80 e 81 della legge di procedura civile (Civilprocesa likums) concernenti la litis denuntiatio.


Rettifiche

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/65


Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 84 del 31 marzo 2016 )

1.

Pagina 39, articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo trattino:

anziché:

«… per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all'articolo 70, paragrafo 1, agli articoli 79 e 80, all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e …»

leggasi:

«… per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all'articolo 70, paragrafo 1, agli articoli 79, 80, 81e 82, e …».

2.

Pagina 103, articolo 149, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, dell'articolo 131, paragrafo 1, dell'articolo 135, dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'articolo 138, paragrafo 4, dell'articolo 139, paragrafo 4, e dell'articolo 140;»

leggasi:

«b)

le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, dell'articolo 131, paragrafo 1, dell'articolo 135, dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'articolo 138, paragrafo 3 e dell'articolo 139, paragrafo 4, e dell'articolo 140;».

3.

Pagina 134, articolo 209, titolo:

anziché:

«Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione»

leggasi:

«Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario».

4.

Pagina 138, articolo 219, paragrafo 1), lettera a):

anziché:

«… e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211 e dell'articolo 214, paragrafo 2;»

leggasi:

«… e alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214;».

5.

Pagina 138, articolo 219, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«… qualora siano mossi da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 208, paragrafo 2, lettera a);»

leggasi:

«… qualora siano mossi da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 208, paragrafo 2;».

6.

Pagina 140, articolo 223, paragrafo 1, lettera b), punto i):

anziché:

«… all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 63, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c),…»

leggasi:

«… all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 65, paragrafo 1, …».

7.

Pagina 164, articolo 264, paragrafo 3):

anziché:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3, …, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 3, … all'articolo 109, paragrafo 2, agli articoli 118 e 119, all'articolo 122, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131, paragrafo 1, all'articolo 129, paragrafo 2, all'articolo 132, paragrafo 2, all'articolo 135, all'articolo 136, paragrafo 2, all'articolo 137, all'articolo 138, paragrafo 3, all'articolo 139, paragrafo 4, …all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 152, paragrafo 2, all'articolo 156, paragrafo 1, all'articolo 160, paragrafi e 2, all'articolo 161, paragrafo 6, all'articolo 162, paragrafi 3 e 4, all'articolo 163, paragrafo 5, all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafo 3, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 167, paragrafo 5, all'articolo 168, paragrafo 3, all'articolo 164, paragrafo 4, all'articolo 176, paragrafo 3, all'articolo 181, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 5, all'articolo 184, paragrafo 1, all'articolo 189, paragrafo 1, all'articolo 197, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 3, all'articolo 202, paragrafo 2, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 1, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafi 1 e 3, all'articolo 223, paragrafo 5, all'articolo 224, paragrafo 3, all'articolo 228, paragrafo 1, all'articolo 230, paragrafo 3, all'articolo 234, paragrafo 1, all'articolo 237, paragrafo 4, all'articolo 239, paragrafo 1, all'articolo 240, paragrafo 2, all'articolo 241, paragrafo 2, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 245, paragrafo 4, all'articolo 252,paragrafo 1, all'articolo 254,, all'articolo 262, all'articolo 271, paragrafo 2 e all'articolo 272, paragrafo 2, all'articolo 279, paragrafo 2 e all'articolo 280, paragrafo 4,è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016.…»

leggasi:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 14, paragrafo 3, … all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 3, … all'articolo 109, paragrafo 2, all' articolo 118, paragrafi 1 e 2, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafo 1, all'articolo 125, paragrafo 2, all'articolo 131, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 2, all'articolo 135, all'articolo 136, paragrafo 2, all'articolo 137, paragrafo 2, all'articolo 138, paragrafo 3, … all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 156, paragrafo 1, all'articolo 160, paragrafi 1 e 2, all'articolo 161, paragrafo 6, all'articolo 162, paragrafi 3 e 4, all'articolo 163, paragrafo 5, all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafo 3, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 167, paragrafo 5, all'articolo 168, paragrafo 3, all'articolo 169, paragrafo 5, all'articolo 176, paragrafo 4, all'articolo 181, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 5, all'articolo 189, paragrafo 1, all'articolo 192, paragrafo 2, all'articolo 197, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 3, all'articolo 202, paragrafo 3, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 1, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 6, all'articolo 224, paragrafo 3, all'articolo 228, paragrafo 1, all'articolo 230, paragrafo 3, all'articolo 234, paragrafo 2, all'articolo 237, paragrafo 4, all'articolo 239, paragrafo 2, all'articolo 240, paragrafo 2, all'articolo 241, paragrafo 2, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 245, paragrafo 3, all'articolo 246, paragrafo 3, all'articolo 249, paragrafo 3, all'articolo 252,paragrafo 1, all'articolo 254, all'articolo 263, all'articolo 271, paragrafo 2 e all'articolo 272, paragrafo 2, all'articolo 279, paragrafo 2 e all'articolo 280, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016.».

8.

Pagina 167, articolo 271, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«… nonché degli atti di esecuzione di cui all'articolo 118 del presente regolamento.»

leggasi:

«… nonché degli atti di esecuzione di cui all'articolo 120 del presente regolamento.».

9.

Pagina 168, articolo 274:

anziché:

«… la Commissione adotta gli atti delegati di cui … all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), … all'articolo 239, paragrafo 1»

leggasi:

«… la Commissione adotta gli atti delegati di cui … all'articolo 122, paragrafo 1, … all'articolo 239, paragrafo 2, e …».


  翻译: