ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
15 luglio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione, del 14 luglio 2017, che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1273 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1274 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5 ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1276 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1277 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1278 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11 ( 1 )

30

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1280 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)

63

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1281 della Commissione, del 13 luglio 2017, che autorizza l'immissione sul mercato della L-ergotioneina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4844]

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1282 della Commissione, del 14 luglio 2017, che non approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13 ( 1 )

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1270 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 15 ottobre 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati, che è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Durante la preparazione di ortofrutticoli freschi tagliati, le attività enzimatiche possono causare una diminuzione della qualità dei prodotti, come imbrunimento e perdite strutturali, e sprechi alimentari. Per evitare l'imbrunimento si può utilizzare l'acido ascorbico (E 300). L'acido ascorbico tende tuttavia a rompere il tessuto cellulare, causando dopo alcuni giorni il rammollimento e lo scolorimento dei prodotti ortofrutticoli. L'uso del carbonato di potassio (E 501) consente una protezione più efficace contro l'imbrunimento perché esso agisce come stabilizzante e regolatore di acidità e riduce al minimo i danni al tessuto causati dall'acido ascorbico.

(5)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito per i carbonati una dose giornaliera accettabile (DGA) globale «non specificata» (3), il che implica che essi non rappresentano un rischio per la salute se usati ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso del carbonato di potassio (E 501) come stabilizzante e regolatore di acidità su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti per la salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso del carbonato di potassio (E 501) a livello quantum satis come stabilizzante e regolatore di acidità nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Affinché il consumatore sia informato di tale trattamento, l'uso del carbonato di potassio (E 501) dovrebbe essere limitato a frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e a patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati», prima delle note a piè di pagina è inserita la seguente voce:

 

«E 501

Carbonato di potassio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.»


15.7.2017   

IT

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L 184/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/1271 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

In data 7 luglio 2016 è stata presentata, e resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008, una domanda di autorizzazione all'uso del biossido di silicio (E 551) come antiagglomerante aggiunto al nitrato di potassio (E 252).

(4)

Durante la conservazione, il nitrato di potassio (E 252) mostra una forte tendenza all'agglomerazione che ne ostacola l'uso nella trasformazione alimentare. Per migliorare la fluidità e assicurare il corretto dosaggio di tale additivo è pertanto necessario un antiagglomerante. Il richiedente ha dimostrato che gli antiagglomeranti autorizzati per il nitrato di potassio (E 252) non sono efficienti o possono indurre alterazioni indesiderate del pH, ostacolando la trasformazione alimentare. Al contrario è stato dimostrato che il biossido di silicio (E 551) è efficiente e non reagisce con gli alimenti né influisce sulla loro ulteriore trasformazione.

(5)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito una DGA (dose giornaliera ammissibile) globale «non specificata» per il biossido di silicio (E 551) e alcuni silicati (di sodio, di potassio, di calcio e di magnesio), se utilizzati come antiagglomeranti (3). Ciò significa che il biossido di silicio (E 551), quando è utilizzato ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non presenta rischi per la salute. L'esposizione aggiuntiva del consumatore al biossido di silicio (E 551), se utilizzato come antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252), resterebbe limitata.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana.

(7)

Poiché l'autorizzazione all'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) costituisce un aggiornamento dell'elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso del biossido di silicio (E 551) come antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252).

(9)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.


ALLEGATO

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, è inserita la seguente voce dopo l'ultima voce relativa all'additivo alimentare E 551 Biossido di silicio:

 

«E 551

Biossido di silicio

10 000  mg/kg nella preparazione

E 252 Nitrato di potassio»


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1272 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

(2)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.

(3)

Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4)

In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2017, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5)

Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)

In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

(7)

Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2017 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(8)

Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2017, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2017 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)

Per quanto riguarda il 2017, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2017. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2017 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

6.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7.   Gli importi massimi per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8.   I massimali nazionali annui per il 2017 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

I.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

222 198

Danimarca

553 021

Germania

3 022 776

Irlanda

826 181

Grecia

1 129 245

Spagna

2 826 613

Francia

3 185 167

Croazia

108 746

Italia

2 245 528

Lussemburgo

22 779

Malta

648

Paesi Bassi

504 278

Austria

470 393

Portogallo

274 189

Slovenia

73 619

Finlandia

262 269

Svezia

401 863

Regno Unito

2 112 701

II.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Bulgaria

379 042

Repubblica ceca

462 074

Estonia

80 043

Cipro

30 396

Lettonia

123 537

Lituania

180 990

Ungheria

733 351

Polonia

1 559 217

Romania

919 141

Slovacchia

252 841

III.   Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

47 460

Bulgaria

55 922

Germania

339 366

Francia

723 902

Croazia

24 113

Lituania

70 061

Polonia

289 802

Portogallo

16 298

Romania

97 072

Regno Unito

48 599

IV.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

150 629

Bulgaria

237 968

Repubblica ceca

252 960

Danimarca

250 437

Germania

1 454 424

Estonia

37 111

Irlanda

363 570

Grecia

562 899

Spagna

1 460 000

Francia

2 171 705

Croazia

72 338

Italia

1 139 862

Cipro

14 900

Lettonia

69 129

Lituania

140 121

Lussemburgo

10 046

Ungheria

402 940

Malta

1 573

Paesi Bassi

217 309

Austria

207 526

Polonia

1 023 556

Portogallo

174 617

Romania

540 401

Slovenia

40 801

Slovacchia

133 391

Finlandia

157 048

Svezia

209 303

Regno Unito

955 896

V.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Danimarca

2 857

Slovenia

2 149

VI.   Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

8 367

Bulgaria

1 310

Repubblica ceca

1 686

Danimarca

4 341

Germania

48 481

Estonia

408

Irlanda

24 238

Grecia

37 527

Spagna

97 333

Francia

72 390

Croazia

4 823

Italia

37 995

Cipro

397

Lettonia

3 200

Lituania

5 838

Lussemburgo

502

Ungheria

5 373

Malta

21

Paesi Bassi

14 487

Austria

13 835

Polonia

34 119

Portogallo

11 641

Romania

18 013

Slovenia

2 040

Slovacchia

604

Finlandia

5 235

Svezia

10 465

Regno Unito

16 308

VII.   Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

10 042

Bulgaria

15 865

Repubblica ceca

16 864

Danimarca

16 696

Germania

96 962

Estonia

2 474

Irlanda

24 238

Grecia

37 527

Spagna

97 333

Francia

144 780

Croazia

4 823

Italia

75 991

Cipro

993

Lettonia

4 609

Lituania

9 341

Lussemburgo

670

Ungheria

26 863

Malta

105

Paesi Bassi

14 487

Austria

13 835

Polonia

68 237

Portogallo

11 641

Romania

36 027

Slovenia

2 720

Slovacchia

8 893

Finlandia

10 470

Svezia

13 954

Regno Unito

63 726

VIII.   Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

83 985

Bulgaria

118 984

Repubblica ceca

126 480

Danimarca

24 135

Estonia

6 142

Irlanda

3 000

Grecia

186 061

Spagna

584 919

Francia

1 085 853

Croazia

36 169

Italia

455 945

Cipro

3 973

Lettonia

34 565

Lituania

70 060

Lussemburgo

160

Ungheria

201 470

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 500

Austria

14 527

Polonia

505 160

Portogallo

117 535

Romania

226 708

Slovenia

17 680

Slovacchia

57 800

Finlandia

102 605

Svezia

90 698

Regno Unito

52 815


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1273 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio (di seguito «ipoclorito di sodio»).

(2)

L'ipoclorito di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 17 maggio 2010.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 contenenti ipoclorito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'ipoclorito di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. Stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio (di seguito «ipoclorito di sodio»)

Denominazione IUPAC:

Sodium hypochlorite

N. CE: 231-668-3

N. CAS: 7681-52-9

Purezza minima dell'ipoclorito di sodio rilasciante: soluzione acquosa con una concentrazione di cloro attivo ≤ 180 g/kg (ossia ≤18 % p/p).

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

1

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo.

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali e non professionali;

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti per la disinfezione delle acque reflue/ di scarico nel flusso di effluente dell'impianto di depurazione delle acque reflue (postclorazione).

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e non professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

5

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005 e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1274 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio (di seguito «ipoclorito di calcio»).

(2)

L'ipoclorito di calcio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 7 luglio 2010.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 contenenti ipoclorito di calcio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'ipoclorito di calcio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio (di seguito «ipoclorito di calcio»)

Denominazione IUPAC:

Calcium hypochlorite

N. CE: 231-908-7

N. CAS: 7778-54-3

Purezza minima dell'ipoclorito di calcio rilasciante: ≥ 655 g/kg (ossia ≥ 65,5 % p/p, equivalente a un tenore di cloro attivo del 65 % p/p).

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali e non professionali;

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti per la disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell'impianto di depurazione delle acque reflue (postclorazione).

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

5

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1275 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dal cloro (di seguito «cloro»).

(2)

Il cloro è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 17 maggio 2010.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi del tipo di prodotto 2 e 5 contenenti cloro possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il cloro ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo rilasciato dal cloro è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloro attivo rilasciato dal cloro (di seguito «cloro»)

Denominazione IUPAC:

Chlorine

N. CE: 231-959-5

N. CAS: 7782-50-5

Purezza minima del cloro rilasciante: ≥ 995 g/kg (ossia ≥ 99,5 % p/p)

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

2.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti per la disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell'impianto di depurazione delle acque reflue (postclorazione).

5.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1276 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio.

(2)

L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria» e nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2, 3 e 4 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 16 gennaio 2013.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 13 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 basati sull'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio

Denominazione IUPAC:

Peroxyethanoic acid

N. CE: 201-186-8

N. CAS: 79-21-0

Precursori:

 

Denominazione IUPAC: N,N′-ethane-1,2-diylbis(N-acetylacetamide)

N. CE: 234-123-8

N. CAS: 10543-57-4

 

Denominazione IUPAC: Sodium percarbonate

N. CE: 239-707-6

N. CAS: 15630-89-4

La specifica relativa all'acido peracetico ottenuto in situ è basata sui precursori tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio.

Il grado minimo di purezza della tetraacetiletilendiammina è del 99,0 % e il grado minimo di purezza del percarbonato di sodio è dell'85,1 %.

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

alle acque di superficie in relazione ai prodotti impiegati per la disinfezione della biancheria nelle lavatrici delle abitazioni private.

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1277 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2010 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per l'iscrizione del principio attivo 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», come descritto nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 4 febbraio 2016 il Regno Unito ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 15 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(6)

Poiché il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

2-ottil-isotiazol-3(2H)-one

Denominazione IUPAC:

2-octyl-isothiazol-3(2H)-one

N. CE: 247-761-7

N. CAS: 26530-20-1

960 g/kg p/p

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

8.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali;

3)

in considerazione dei rischi riscontrati per le acque di superficie, i sedimenti e il suolo, le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo (fognature o acque) e che eventuali residui devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one o contenente tale prodotto provvede affinché l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni indicate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1278 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il 2-metilisotiazol-3(2H)-one.

(2)

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 11 «preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale», come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Slovenia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni il 7 aprile 2016.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 15 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti 2-metilisotiazol-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 11, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

2-metilisotiazol-3(2H)-one

Denominazione IUPAC:

2-methylisothiazol-3(2H)-one

N. CE: 220-239-6

N. CAS: 2682-20-4

950 g/kg

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

11

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi utilizzo previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli utilizzi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

alle acque di superficie e al suolo per i prodotti utilizzati in sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi e piccole dimensioni con emissione diretta nelle acque di superficie.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenente tale prodotto assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni indicate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


DIRETTIVE

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/33


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2017/1279 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, Anoplophora malasiaca (Forster) è considerato un sinonimo di Anoplophora chinensis (Thomson), già compresa nell'allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza, la voce Anoplophora malasiaca (Forster) dovrebbe essere soppressa dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e delle conseguenti valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere gli organismi nocivi Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Risulta giustificato dal punto di vista tecnico sopprimere la voce Xylella fastidiosa (Wells et al.) dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e aggiungerla alla sezione II della stessa parte, in quanto la presenza nell'Unione di tale organismo nocivo è nota.

(4)

La presenza dell'organismo nocivo Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Inoltre, i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni per Citrus sono stati oggetto di una riclassificazione. Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii sono gli agenti che causano il cancro degli agrumi. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente sopprimere la voce Xanthomonas campestris (Wells et al.) dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione I della stessa direttiva con la denominazione Xanthomonas citri pv. aurantifolii e Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica, l'organismo nocivo Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato ridenominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agente che causa l'antracnosi degli agrumi. Anche questo organismo costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente spostare la voce relativa a tale organismo nocivo dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE all'allegato I, parte A, sezione I, della stessa direttiva, ridenominando tale organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Gli errori tipografici che riguardano le denominazioni scientifiche degli organismi nocivi Phyloosticta solitaria Ell. ed Ev. e Popilia japonica Newman all'allegato I, parte A, sezioni, rispettivamente, I e II, della direttiva 2000/29/CE, e Aleurocantus spp. e Aonidella citrina Coquillet all'allegato II, parte A, sezione I, della stessa direttiva dovrebbero essere rettificati e sostituiti rispettivamente, a seconda dei casi, da Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. e Aonidiella citrina Coquillet. Analogamente, anche eventuali errori tipografici nella denominazione scientifica di Zea mays L. dovrebbero essere rettificati in tutti gli allegati in cui è fatto riferimento a tale specie. L'errore tipografico nella denominazione scientifica di Amiris P. Browne all'allegato V, parte B, sezione I, di detta direttiva dovrebbe essere rettificato e sostituito da Amyris P. Browne.

(7)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, la necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo è stata ridenominata «Candidatus Phytoplasma ulmi». Risulta inoltre giustificato dal punto di vista tecnico sopprimere la voce relativa a tale organismo dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE [in cui è elencato come necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm)] e inserirla nella sezione II della stessa parte come «Candidatus Phytoplasma ulmi», in quanto la presenza nell'Unione di tale organismo nocivo è nota. Ciò è in linea con la classificazione di tale organismo quale organismo nocivo effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (2). La nuova denominazione dovrebbe riflettersi anche nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(8)

Risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente sopprimere la voce relativa all'organismo nocivo Potato spindle tuber viroid (viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata) dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE, in quanto tale organismo nocivo si è diffuso e stabilito in molte piante ospiti in una vasta parte del territorio dell'Unione. Tale organismo figura nell'allegato II, parte A, sezione II, della stessa direttiva con il fine di tutelare i prodotti che sono attualmente indenni e nei casi in cui la sua presenza comporterebbe un rischio significativo e causerebbe perdite ingenti.

(9)

In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, l'organismo nocivo Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye dovrebbe essere ridenominato Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

I requisiti particolari per il legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere rivisti al fine di allinearli alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM n. 15) e chiarirli ulteriormente. Inoltre, la deroga del materiale da imballaggio in legno ai requisiti specifici per il legname di Platanus L. in tale sezione dovrebbe essere aggiornata, poiché nell'ultima modifica di tale sezione è stata omessa.

(11)

È accettabile dal punto di vista tecnico, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere requisiti particolari per introdurre determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nel territorio dell'Unione a causa della loro probabilità di ospitare gli organismi nocivi di cui al considerando 2. Pertanto i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci pertinenti dovrebbero essere elencati nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

(12)

Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui ai considerando 4, 5 e 7, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e la recente pubblicazione delle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate dall'EFSA rendono necessario modificare i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. Lo scopo della modifica dei requisiti è ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario connesso all'introduzione nell'Unione di tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di paesi terzi.

(13)

In seguito alle valutazioni dei rischi fitosanitari, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente ai rischi connessi all'organismo nocivo Trioza erytreae Del Guercio aggiungere Murraya J. Koenig ex L. all'elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo nei punti pertinenti dell'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE. Inoltre, dalle indagini negli Stati membri risulta che la Choisya Kunth dovrebbe essere inserita nell'elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo. I requisiti particolari per l'importazione e lo spostamento nell'Unione delle piante ospiti di cui ai punti pertinenti dell'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere pertanto modificati.

(14)

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui ai considerando da 10 a 13 dovrebbero inoltre essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci dovrebbero essere elencati nella parte A o B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.

(15)

I codici NC per il legname di cui all'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere aggiornati al fine di allinearli agli attuali codici NC utilizzati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4).

(16)

A norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (5), talune zone sono riconosciute come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Tale regolamento è stato di recente modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e dei seguenti organismi nocivi: Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 'Candidatus Phytoplasma ulmì, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (ceppi europei), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.. Al fine di garantire la coerenza fra i requisiti relativi alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi, è opportuno aggiornare i requisiti pertinenti negli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE.

(17)

Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi non possiedono più i requisiti, perché tali organismi nocivi vi si sono ormai insediati oppure perché gli Stati membri interessati hanno richiesto che venisse revocato lo status di zona protetta. Si tratta delle zone seguenti: la regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); la contea di Odemira nell'Alentejo in Portogallo per quanto riguarda il Citrus tristeza virus (ceppi europei); il territorio del Portogallo per quanto riguarda Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. e Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; le comunità autonome dell'Andalusia e di Madrid e i distretti (Comarcas) di Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) in Spagna; le province di Milano e Varese (Lombardia) e i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte) in Italia; le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim (Irlanda del Nord) nel Regno Unito e l'intero territorio della contea di Dunajská Streda in Slovacchia per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; Winsl. et al.; i territori comunali di Guildford e Woking nel Regno Unito per quanto riguarda la Thaumetopoea processionea L. e il territorio della Finlandia per quanto riguarda il Tomato spotted wilt virus. Ciò dovrebbe riflettersi nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, nell'allegato III, parte B, e nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(18)

Gli errori nella delimitazione delle zone protette per la Leptinotarsa decemlineata Say in Finlandia e Svezia nell'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere rettificati e allineati al regolamento (CE) n. 690/2008.

(19)

Per proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere le voci relative agli organismi nocivi Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens all'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/ECE e le voci relative a Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. all'allegato II, parte B, della stessa direttiva.

(20)

Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che il territorio delle Azzorre è indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e che le Azzorre soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte B, l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(21)

Da informazioni fornite dall'Irlanda, da Malta e dal Regno Unito risulta che i territori di questi Stati membri sono indenni da Paysandisia archon (Burmeister) e che tali territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(22)

Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i territori di questi Stati membri sono indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e che tali territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(23)

Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio è indenne da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. e che esso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette.

(24)

Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il suo territorio è indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. e che esso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(25)

Una recente analisi del rischio fitosanitario dimostra che gli attuali requisiti per l'introduzione in alcune zone protette e lo spostamento al loro interno di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sono inadeguati a ridurre il rischio fitosanitario in questione a livelli accettabili. È opportuno riformulare tali requisiti nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

(26)

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza.

(27)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. The EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

la lettera a) è così modificata:

il punto 5 è soppresso;

dopo il punto 6 è inserito il seguente punto:

«6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)»;

dopo il punto 11.1 è inserito il seguente punto:

«11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)»;

dopo il punto 19.1 è inserito il seguente punto:

«19.2.

Saperda candida Fabricius»;

dopo il punto 25 è inserito il seguente punto:

«25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;

la lettera b) è così modificata:

il punto 1 è soppresso;

dopo il punto 0.1 sono inseriti i seguenti punti:

«2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri»;

la lettera c) è così modificata:

dopo il punto 12 è inserito il seguente punto:

«12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa»

al punto 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» è sostituito da «Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart»

la lettera d) è così modificata:

il punto 1 è soppresso;

al punto 2, la lettera e) è soppressa;

ii)

la sezione II è così modificata:

alla lettera a), punto 8, «Popilia japonica Newman» è sostituito da «Popillia japonica Newman»;

alla lettera b), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

«3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)»;

alla lettera d), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

«2.1.

'Candidatus Phytoplasma ulmì»

b)

La parte B è così modificata:

i)

la lettera a) è così modificata:

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Bemisia tabaci Genn. (popolazione europee)

IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK»;

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Azzorre), SI, SK»;

dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

«2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azzorre)»;

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), Regno Unito, S (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), FI (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)»;

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking)»;

ii)

alla lettera b), punto 2, nella colonna di destra, «S, FI» è sostituito da «S».

2)

L'allegato II è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

la lettera a) è così modificata:

al punto 2, nella colonna di sinistra, «Aleurocantus spp.» è sostituito da «Aleurocanthus spp.»;

al punto 5, nella colonna di sinistra, «Aonidella citrina Coquillet» è sostituito da «Aonidiella citrina Coquillet»;

la lettera b) è così modificata:

al punto 3, nella colonna di destra, «Sementi di Zea mais L.» è sostituito da «Sementi di Zea mays L.»;

il punto 4 è soppresso;

alla lettera c), il punto 11 è soppresso;

ii)

la sezione II è così modificata:

alla lettera b), punto 8, nella colonna di sinistra, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sostituito da «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

alla lettera d), dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:

«7.1.

Potato spindle tuber viroid

Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. e vegetali di Solanum tuberosum L.».

b)

La parte B è così modificata:

i)

la lettera a) è così modificata:

dopo il punto 6 sono inseriti i seguenti punti:

«6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. e Washingtonia Raf.

IRL, P (Azzorre), UK»;

dopo il punto 9 è aggiunto il seguente punto:

«10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi

UK»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al punto 1, nella terza colonna, «P» è soppresso;

al punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

dopo il punto 2 è aggiunto il seguente punto:

«3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

UK»;

iii)

alla lettera c), punto 0.0.1, terza colonna, «UK» è sostituito da «IRL, UK»;

iv)

la lettera d) è così modificata:

dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

«01.

'Candidatus Phytoplasma ulmì

Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

UK»;

al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

«EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)».

3)

La parte B dell'allegato III è così modificata:

a)

al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

b)

al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

4)

L'allegato IV è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;

essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e

essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»;

al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di Platanus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA»;

dopo il punto 7.3 sono inseriti i seguenti punti:

«7.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle partite e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

b)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

c)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname in forma di piccole placche ottenute interamente o parzialmente da Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., originario di Canada e Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo delle placche, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;

al punto 14, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di 'Candidatus Phytoplasma ulmì è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

dopo il punto 14 è inserito il seguente punto:

«14.1.

Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L. originari di Canada e Stati Uniti.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato III, parte B, punti 1 e 2, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

b)

sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Saperda candida Fabricius effettuate a intervalli opportuni,

e

iii)

in cui le piante sono state coltivate in un sito:

soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Saperda candida Fabricius,

oppure

soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni,

e

iv)

immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.»;

il punto 16.2 è sostituito dal seguente:

«16.2.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

d)

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

e

che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e)

qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni ufficiali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.»;

il punto 16.3 è sostituito dal seguente:

«16.3.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

che non è stato osservato alcun sintomo di Cercospora angolensis Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.»;

il punto 16.4 è sostituito dal seguente:

«16.4.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

a)

che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

e

che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

oppure

d)

che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e a misure agricole contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

e

che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

e

che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e)

nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, è inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno,

e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.»;

dopo il punto 16.5 è inserito il seguente punto:

«16.6.

Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. eCitrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L., originari dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

e

sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

oppure

d)

sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;

il punto 18.2 è sostituito dal seguente:

«18.2.

Vegetali di Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio,

oppure

b)

che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

c)

che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.»;

dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto:

«18.4.

Vegetali di Microcitrus Swingle, Naringi Adans. e Swinglea Merr., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;

al punto 19.2, nella colonna di sinistra, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sostituito da «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

dopo il punto 25.7 sono inseriti i seguenti punti:

«25.7.1.

Vegetali di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., esclusi frutti e sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 45.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.

25.7.2.

Frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

Constatazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica “Dichiarazione supplementare”.»;

al punto 52, nella colonna di sinistra, «Sementi di Zea mais L.» è sostituito da «Sementi di Zea mays L.»;

ii)

la sezione II è così modificata:

dopo il punto 8 è inserito il seguente punto:

«8.1.

Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che non è stato osservato alcun sintomo di 'Candidatus Phytoplasma ulmì nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1.

Vegetali di Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi

Constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.»;

al punto 12, nella colonna di destra, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» è sostituito da «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».

b)

La parte B è così modificata:

i)

al punto 6.4, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«IRL, UK»;

ii)

al punto 12.1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«IRL, UK»;

iii)

dopo il punto 16 è inserito il seguente punto 16.1:

«16.1.

Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 1, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9, 10, all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5 o all'allegato IV, parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

oppure

b)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

che i vegetali sono stati ottenuti in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate a intervalli opportuni,

oppure

d)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e sono sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK»;

iv)

al punto 20.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«FI, LV, P (Azzorre), SI, SK»;

v)

dopo il punto 20.3 sono inseriti i seguenti punti:

«20.4.

Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Azzorre)

20.5.

Vegetali di Prunus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 19.2, 23.1 e 23.2 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 12 e 16, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

oppure

b)

che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenni da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. nell'ultimo ciclo vegetativo completo,

e

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sui vegetali nel luogo di produzione,

oppure

d)

per i vegetali di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. per i quali dev'essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

UK»;

vi)

al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

vii)

al punto 21.1, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:.

«Fatto salvo il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativo all'introduzione nell'Unione di vegetali di Vitis L., esclusi i frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;

oppure

b)

sono stati sottoposti a un trattamento adeguato per garantire che siano indenni da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

viii)

al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].»;

ix)

dopo il punto 21.3 sono inseriti i seguenti punti:

«21.4.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiali che i vegetali:

a)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Paysandisia archon (Burmeister),

oppure

b)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Paysandisia archon (Burmeister) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Paysandisia archon (Burmeister),

e

in cui non è stato osservato alcun sintomo di Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

IRL, MT, UK

21.5.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. e Washingtonia Raf.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

a)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

oppure

b)

sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

e

in cui non è stato osservato alcun sintomo di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

IRL, P (Azzorre), UK»;

x)

ai punti 24.1 e 24.2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xi)

il punto 24.3 è sostituito dal seguente:

«24.3.

Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:

a)

che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),

oppure

b)

che non è stato osservato alcun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,

oppure

c)

qualora sia stata rilevata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo,

oppure

d)

per i vegetali per i quali dev'essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono sottoposti ad ispezione ufficiale e risultano indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.

IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xii)

al punto 33, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

«IRL, UK»;

5)

L'allegato V è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4.

Vegetali di Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. and Vitis L., esclusi frutti e sementi.»;

la tabella di cui al punto 1.7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.»;

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L.,tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.»;

ii)

la sezione II è così modificata:

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. e Quercus spp., ad eccezione di Quercus suber e Ulmus L.»;

dopo il punto 1.3 è inserito il seguente punto:

«1.3.1.

Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»;

la tabella di cui al punto 1.10, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 21

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.»;

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi e tuberi, e vegetali di Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi.».

b)

La parte B è così modificata:

i)

la sezione I è così modificata:

al punto 1, «Zea mais L.» è sostituito da «Zea mays L.»;

al punto 2, decimo trattino, «Amiris P. Browne» è sostituito da «Amyris P. Browne»;

il punto 3 è così modificato:

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., Solanum lycopersicum L., e Solanum melongena L.»;

è aggiunto il seguente trattino:

«—

Punica granatum L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.»;

il punto 6 è così modificato:

alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

«—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti,»;

la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 10

Segatura, non agglomerata

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 21

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

4403 91 00

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 95

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

4403 96 00

Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

4403 97 00

Legno di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 94

Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 96

Legno di betulla (Betula spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 97

Legno di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 10 00

Costruzioni prefabbricate di legno»;

ii)

la sezione II è così modificata:

la tabella di cui al punto 7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato

ex 4403 21

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 99 00

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

9406 10 00

Costruzioni prefabbricate di legno».


DECISIONI

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/63


DECISIONE (PESC) 2017/1280 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 luglio 2017

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 7 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2015 (2) con cui ha nominato la signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

(3)

Il 12 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2016 (3) che proroga il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Rafah fino al 30 giugno 2017.

(4)

Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1193 (4) che proroga il mandato di EU BAM Rafah dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018.

(5)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah è prorogato dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  Decisione (PESC) 2015/1128 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2015, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 16).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1194 del comitato politico e di sicurezza, del 12 luglio 2016, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016) (GU L 197 del 22.7.2016, pag. 3).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1193 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 12).


15.7.2017   

IT

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L 184/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1281 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2017

che autorizza l'immissione sul mercato della L-ergotioneina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 4844]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2013 la società Tetrahedron ha presentato alle autorità competenti della Francia una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della L-ergotioneina sintetica («L-ergotioneina») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda esclude dall'uso i lattanti, i bambini nella prima infanzia e le donne in gravidanza e in allattamento.

(2)

Il 19 febbraio 2015 l'autorità francese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa concludeva che la L-ergotioneina soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 9 marzo 2015 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il 14 ottobre 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») chiedendo un'ulteriore valutazione della L-ergotioneina come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Il 26 ottobre 2016 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza della L-ergotioneina quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 (2) ha concluso che la L-ergotioneina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7)

Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli di uso proposti, la L-ergotioneina soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. È opportuno autorizzare l'uso della L-ergotioneina, fatte salve le disposizioni di tale direttiva.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, la L-ergotioneina quale specificata nell'allegato I può essere immessa sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia e le donne in gravidanza e in allattamento, per gli usi indicati e ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II.

Articolo 2

La denominazione della L-ergotioneina autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che la contengono è «L-ergotioneina».

Articolo 3

La società Tetrahedron, 14, avenue de l'Opéra, 75001 Parigi, Francia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(11):4629.

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELLA L-ERGOTIONEINA

Definizione

Denominazione chimica (IUPAC)

(2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)-propanoate

Formula chimica

C9H15N3O2S

Massa molecolare

229,3 Da

N. CAS

497-30-3

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazionale di chimica pura e applicata.

Specifiche

Parametro

Specifica

Metodo

Aspetto

Polvere bianca

Esame visivo

Rotazione ottica

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H20 (1)

Polarimetria

Purezza chimica

≥ 99,5 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

≥ 99 %

1H-NMR

Identificazione

Conforme alla struttura

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

 

H: 6,59 ± 0,4 %

 

N: 18,32 ± 0,4 %

Analisi elementare

Solventi residui totali

(metanolo, acetato di etile, isopropanolo, etanolo)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Gascromatografia

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Perdita all'essiccazione

Standard interno < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Impurità

< 0,8 %

HPLC/GPC o 1H-NMR

Metalli pesanti  (2)  (3)

Piombo

< 3 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Fluorescenza atomica (Hg)

Cadmio

< 1 ppm

Mercurio

< 0,1 ppm

Specifiche microbiologiche  (2)

Conta totale batteri aerobi vivi (TVAC)

≤ 1 × 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Conta totale lieviti e muffe (TYMC)

≤ 1 × 102 CFU/g

Escherichia coli

Assente in 1 g

Eur. Ph.: farmacopea europea; 1H-NMR: risonanza magnetica nucleare protonica; HPLC: cromatografia liquida ad alta prestazione; GPC: cromatografia a permeazione di gel; ICP/AES: spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente;

CFU: unità formanti colonie;


(1)  Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H20)

(2)  analisi effettuate su ciascun lotto

(3)  tenori massimi in conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DELLA L-ERGOTIONEINA

Categoria alimentare

Tenori massimi

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE

30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento)

20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni


15.7.2017   

IT

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L 184/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1282 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che non approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 novembre 2009 la Polonia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per l'iscrizione del principio attivo 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (n. CE: n.a., n. CAS 2527-66-4) nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 24 marzo 2016 la Polonia ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 16 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 13 e contenenti 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one potrebbero non soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto, gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.

(5)

Non è pertanto opportuno approvare il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (n. CE: n.a., n. CAS 2527-66-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


  翻译: