ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1270 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
Il 15 ottobre 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati, che è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(4) |
Durante la preparazione di ortofrutticoli freschi tagliati, le attività enzimatiche possono causare una diminuzione della qualità dei prodotti, come imbrunimento e perdite strutturali, e sprechi alimentari. Per evitare l'imbrunimento si può utilizzare l'acido ascorbico (E 300). L'acido ascorbico tende tuttavia a rompere il tessuto cellulare, causando dopo alcuni giorni il rammollimento e lo scolorimento dei prodotti ortofrutticoli. L'uso del carbonato di potassio (E 501) consente una protezione più efficace contro l'imbrunimento perché esso agisce come stabilizzante e regolatore di acidità e riduce al minimo i danni al tessuto causati dall'acido ascorbico. |
(5) |
Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito per i carbonati una dose giornaliera accettabile (DGA) globale «non specificata» (3), il che implica che essi non rappresentano un rischio per la salute se usati ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato. |
(6) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso del carbonato di potassio (E 501) come stabilizzante e regolatore di acidità su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti per la salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(7) |
È pertanto opportuno autorizzare l'uso del carbonato di potassio (E 501) a livello quantum satis come stabilizzante e regolatore di acidità nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Affinché il consumatore sia informato di tale trattamento, l'uso del carbonato di potassio (E 501) dovrebbe essere limitato a frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e a patate preconfezionate non trasformate e sbucciate. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.
ALLEGATO
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati», prima delle note a piè di pagina è inserita la seguente voce:
|
«E 501 |
Carbonato di potassio |
quantum satis |
|
Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.» |
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1271 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
In data 7 luglio 2016 è stata presentata, e resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008, una domanda di autorizzazione all'uso del biossido di silicio (E 551) come antiagglomerante aggiunto al nitrato di potassio (E 252). |
(4) |
Durante la conservazione, il nitrato di potassio (E 252) mostra una forte tendenza all'agglomerazione che ne ostacola l'uso nella trasformazione alimentare. Per migliorare la fluidità e assicurare il corretto dosaggio di tale additivo è pertanto necessario un antiagglomerante. Il richiedente ha dimostrato che gli antiagglomeranti autorizzati per il nitrato di potassio (E 252) non sono efficienti o possono indurre alterazioni indesiderate del pH, ostacolando la trasformazione alimentare. Al contrario è stato dimostrato che il biossido di silicio (E 551) è efficiente e non reagisce con gli alimenti né influisce sulla loro ulteriore trasformazione. |
(5) |
Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito una DGA (dose giornaliera ammissibile) globale «non specificata» per il biossido di silicio (E 551) e alcuni silicati (di sodio, di potassio, di calcio e di magnesio), se utilizzati come antiagglomeranti (3). Ciò significa che il biossido di silicio (E 551), quando è utilizzato ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non presenta rischi per la salute. L'esposizione aggiuntiva del consumatore al biossido di silicio (E 551), se utilizzato come antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252), resterebbe limitata. |
(6) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana. |
(7) |
Poiché l'autorizzazione all'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) costituisce un aggiornamento dell'elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(8) |
È pertanto opportuno autorizzare l'uso del biossido di silicio (E 551) come antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252). |
(9) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.
ALLEGATO
Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, è inserita la seguente voce dopo l'ultima voce relativa all'additivo alimentare E 551 Biossido di silicio:
|
«E 551 |
Biossido di silicio |
10 000 mg/kg nella preparazione |
E 252 Nitrato di potassio» |
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1272 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione. |
(2) |
Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. |
(3) |
Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(4) |
In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2017, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento. |
(5) |
Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(6) |
In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II. |
(7) |
Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2017 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro. |
(8) |
Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2017, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2017 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(9) |
Per quanto riguarda il 2017, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2017. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2017 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.
2. I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.
3. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.
4. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.
5. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.
6. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.
7. Gli importi massimi per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.
8. I massimali nazionali annui per il 2017 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
ALLEGATO
I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Belgio |
222 198 |
Danimarca |
553 021 |
Germania |
3 022 776 |
Irlanda |
826 181 |
Grecia |
1 129 245 |
Spagna |
2 826 613 |
Francia |
3 185 167 |
Croazia |
108 746 |
Italia |
2 245 528 |
Lussemburgo |
22 779 |
Malta |
648 |
Paesi Bassi |
504 278 |
Austria |
470 393 |
Portogallo |
274 189 |
Slovenia |
73 619 |
Finlandia |
262 269 |
Svezia |
401 863 |
Regno Unito |
2 112 701 |
II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Bulgaria |
379 042 |
Repubblica ceca |
462 074 |
Estonia |
80 043 |
Cipro |
30 396 |
Lettonia |
123 537 |
Lituania |
180 990 |
Ungheria |
733 351 |
Polonia |
1 559 217 |
Romania |
919 141 |
Slovacchia |
252 841 |
III. Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Belgio |
47 460 |
Bulgaria |
55 922 |
Germania |
339 366 |
Francia |
723 902 |
Croazia |
24 113 |
Lituania |
70 061 |
Polonia |
289 802 |
Portogallo |
16 298 |
Romania |
97 072 |
Regno Unito |
48 599 |
IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Belgio |
150 629 |
Bulgaria |
237 968 |
Repubblica ceca |
252 960 |
Danimarca |
250 437 |
Germania |
1 454 424 |
Estonia |
37 111 |
Irlanda |
363 570 |
Grecia |
562 899 |
Spagna |
1 460 000 |
Francia |
2 171 705 |
Croazia |
72 338 |
Italia |
1 139 862 |
Cipro |
14 900 |
Lettonia |
69 129 |
Lituania |
140 121 |
Lussemburgo |
10 046 |
Ungheria |
402 940 |
Malta |
1 573 |
Paesi Bassi |
217 309 |
Austria |
207 526 |
Polonia |
1 023 556 |
Portogallo |
174 617 |
Romania |
540 401 |
Slovenia |
40 801 |
Slovacchia |
133 391 |
Finlandia |
157 048 |
Svezia |
209 303 |
Regno Unito |
955 896 |
V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Danimarca |
2 857 |
Slovenia |
2 149 |
VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Belgio |
8 367 |
Bulgaria |
1 310 |
Repubblica ceca |
1 686 |
Danimarca |
4 341 |
Germania |
48 481 |
Estonia |
408 |
Irlanda |
24 238 |
Grecia |
37 527 |
Spagna |
97 333 |
Francia |
72 390 |
Croazia |
4 823 |
Italia |
37 995 |
Cipro |
397 |
Lettonia |
3 200 |
Lituania |
5 838 |
Lussemburgo |
502 |
Ungheria |
5 373 |
Malta |
21 |
Paesi Bassi |
14 487 |
Austria |
13 835 |
Polonia |
34 119 |
Portogallo |
11 641 |
Romania |
18 013 |
Slovenia |
2 040 |
Slovacchia |
604 |
Finlandia |
5 235 |
Svezia |
10 465 |
Regno Unito |
16 308 |
VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Belgio |
10 042 |
Bulgaria |
15 865 |
Repubblica ceca |
16 864 |
Danimarca |
16 696 |
Germania |
96 962 |
Estonia |
2 474 |
Irlanda |
24 238 |
Grecia |
37 527 |
Spagna |
97 333 |
Francia |
144 780 |
Croazia |
4 823 |
Italia |
75 991 |
Cipro |
993 |
Lettonia |
4 609 |
Lituania |
9 341 |
Lussemburgo |
670 |
Ungheria |
26 863 |
Malta |
105 |
Paesi Bassi |
14 487 |
Austria |
13 835 |
Polonia |
68 237 |
Portogallo |
11 641 |
Romania |
36 027 |
Slovenia |
2 720 |
Slovacchia |
8 893 |
Finlandia |
10 470 |
Svezia |
13 954 |
Regno Unito |
63 726 |
VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2017 |
Belgio |
83 985 |
Bulgaria |
118 984 |
Repubblica ceca |
126 480 |
Danimarca |
24 135 |
Estonia |
6 142 |
Irlanda |
3 000 |
Grecia |
186 061 |
Spagna |
584 919 |
Francia |
1 085 853 |
Croazia |
36 169 |
Italia |
455 945 |
Cipro |
3 973 |
Lettonia |
34 565 |
Lituania |
70 060 |
Lussemburgo |
160 |
Ungheria |
201 470 |
Malta |
3 000 |
Paesi Bassi |
3 500 |
Austria |
14 527 |
Polonia |
505 160 |
Portogallo |
117 535 |
Romania |
226 708 |
Slovenia |
17 680 |
Slovacchia |
57 800 |
Finlandia |
102 605 |
Svezia |
90 698 |
Regno Unito |
52 815 |
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1273 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio (di seguito «ipoclorito di sodio»). |
(2) |
L'ipoclorito di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 17 maggio 2010. |
(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 contenenti ipoclorito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare l'ipoclorito di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. Stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
|||
Cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio (di seguito «ipoclorito di sodio») |
Denominazione IUPAC: Sodium hypochlorite N. CE: 231-668-3 N. CAS: 7681-52-9 |
Purezza minima dell'ipoclorito di sodio rilasciante: soluzione acquosa con una concentrazione di cloro attivo ≤ 180 g/kg (ossia ≤18 % p/p). |
1o gennaio 2019 |
31 dicembre 2028 |
1 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo. |
|||
2 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||
3 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||
4 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||
5 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1274 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio (di seguito «ipoclorito di calcio»). |
(2) |
L'ipoclorito di calcio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 7 luglio 2010. |
(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 contenenti ipoclorito di calcio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare l'ipoclorito di calcio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||
Cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio (di seguito «ipoclorito di calcio») |
Denominazione IUPAC: Calcium hypochlorite N. CE: 231-908-7 N. CAS: 7778-54-3 |
Purezza minima dell'ipoclorito di calcio rilasciante: ≥ 655 g/kg (ossia ≥ 65,5 % p/p, equivalente a un tenore di cloro attivo del 65 % p/p). |
1o gennaio 2019 |
31 dicembre 2028 |
2 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||
3 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
|||||||||||||
4 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
|||||||||||||
5 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1275 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dal cloro (di seguito «cloro»). |
(2) |
Il cloro è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 17 maggio 2010. |
(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri i biocidi del tipo di prodotto 2 e 5 contenenti cloro possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il cloro ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloro attivo rilasciato dal cloro è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||
Cloro attivo rilasciato dal cloro (di seguito «cloro») |
Denominazione IUPAC: Chlorine N. CE: 231-959-5 N. CAS: 7782-50-5 |
Purezza minima del cloro rilasciante: ≥ 995 g/kg (ossia ≥ 99,5 % p/p) |
1o gennaio 2019 |
31 dicembre 2028 |
2. |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||
5. |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1276 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio. |
(2) |
L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria» e nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2, 3 e 4 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Finlandia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 16 gennaio 2013. |
(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 13 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 basati sull'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||
Acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio |
Denominazione IUPAC: Peroxyethanoic acid N. CE: 201-186-8 N. CAS: 79-21-0 Precursori:
|
La specifica relativa all'acido peracetico ottenuto in situ è basata sui precursori tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio. Il grado minimo di purezza della tetraacetiletilendiammina è del 99,0 % e il grado minimo di purezza del percarbonato di sodio è dell'85,1 %. |
1o gennaio 2019 |
31 dicembre 2028 |
2 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
||||||||||||
3 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
|||||||||||||||||
4 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1277 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 aprile 2010 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per l'iscrizione del principio attivo 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», come descritto nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(2) |
Il 4 febbraio 2016 il Regno Unito ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 15 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(4) |
In base a tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(5) |
È pertanto opportuno approvare il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(6) |
Poiché il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||
2-ottil-isotiazol-3(2H)-one |
Denominazione IUPAC: 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one N. CE: 247-761-7 N. CAS: 26530-20-1 |
960 g/kg p/p |
1o gennaio 2018 |
31 dicembre 2027 |
8. |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one o contenente tale prodotto provvede affinché l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni indicate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1278 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il 2-metilisotiazol-3(2H)-one. |
(2) |
Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 11 «preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale», come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Slovenia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni il 7 aprile 2016. |
(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 15 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti 2-metilisotiazol-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
(7) |
Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. |
(8) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 11, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||
2-metilisotiazol-3(2H)-one |
Denominazione IUPAC: 2-methylisothiazol-3(2H)-one N. CE: 220-239-6 N. CAS: 2682-20-4 |
950 g/kg |
1o gennaio 2019 |
31 dicembre 2028 |
11 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenente tale prodotto assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni indicate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
DIRETTIVE
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/33 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2017/1279 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, Anoplophora malasiaca (Forster) è considerato un sinonimo di Anoplophora chinensis (Thomson), già compresa nell'allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza, la voce Anoplophora malasiaca (Forster) dovrebbe essere soppressa dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. |
(2) |
Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e delle conseguenti valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere gli organismi nocivi Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. |
(3) |
Risulta giustificato dal punto di vista tecnico sopprimere la voce Xylella fastidiosa (Wells et al.) dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e aggiungerla alla sezione II della stessa parte, in quanto la presenza nell'Unione di tale organismo nocivo è nota. |
(4) |
La presenza dell'organismo nocivo Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Inoltre, i ceppi di Xanthomonas campestris patogeni per Citrus sono stati oggetto di una riclassificazione. Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii sono gli agenti che causano il cancro degli agrumi. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente sopprimere la voce Xanthomonas campestris (Wells et al.) dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione I della stessa direttiva con la denominazione Xanthomonas citri pv. aurantifolii e Xanthomonas citri pv. citri. |
(5) |
In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica, l'organismo nocivo Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato ridenominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agente che causa l'antracnosi degli agrumi. Anche questo organismo costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente spostare la voce relativa a tale organismo nocivo dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE all'allegato I, parte A, sezione I, della stessa direttiva, ridenominando tale organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. |
(6) |
Gli errori tipografici che riguardano le denominazioni scientifiche degli organismi nocivi Phyloosticta solitaria Ell. ed Ev. e Popilia japonica Newman all'allegato I, parte A, sezioni, rispettivamente, I e II, della direttiva 2000/29/CE, e Aleurocantus spp. e Aonidella citrina Coquillet all'allegato II, parte A, sezione I, della stessa direttiva dovrebbero essere rettificati e sostituiti rispettivamente, a seconda dei casi, da Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. e Aonidiella citrina Coquillet. Analogamente, anche eventuali errori tipografici nella denominazione scientifica di Zea mays L. dovrebbero essere rettificati in tutti gli allegati in cui è fatto riferimento a tale specie. L'errore tipografico nella denominazione scientifica di Amiris P. Browne all'allegato V, parte B, sezione I, di detta direttiva dovrebbe essere rettificato e sostituito da Amyris P. Browne. |
(7) |
In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, la necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo è stata ridenominata «Candidatus Phytoplasma ulmi». Risulta inoltre giustificato dal punto di vista tecnico sopprimere la voce relativa a tale organismo dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE [in cui è elencato come necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm)] e inserirla nella sezione II della stessa parte come «Candidatus Phytoplasma ulmi», in quanto la presenza nell'Unione di tale organismo nocivo è nota. Ciò è in linea con la classificazione di tale organismo quale organismo nocivo effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (2). La nuova denominazione dovrebbe riflettersi anche nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE. |
(8) |
Risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente sopprimere la voce relativa all'organismo nocivo Potato spindle tuber viroid (viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata) dall'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE, in quanto tale organismo nocivo si è diffuso e stabilito in molte piante ospiti in una vasta parte del territorio dell'Unione. Tale organismo figura nell'allegato II, parte A, sezione II, della stessa direttiva con il fine di tutelare i prodotti che sono attualmente indenni e nei casi in cui la sua presenza comporterebbe un rischio significativo e causerebbe perdite ingenti. |
(9) |
In seguito alla revisione della rispettiva denominazione scientifica pubblicata di recente, l'organismo nocivo Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye dovrebbe essere ridenominato Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. |
(10) |
I requisiti particolari per il legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere rivisti al fine di allinearli alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM n. 15) e chiarirli ulteriormente. Inoltre, la deroga del materiale da imballaggio in legno ai requisiti specifici per il legname di Platanus L. in tale sezione dovrebbe essere aggiornata, poiché nell'ultima modifica di tale sezione è stata omessa. |
(11) |
È accettabile dal punto di vista tecnico, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere requisiti particolari per introdurre determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nel territorio dell'Unione a causa della loro probabilità di ospitare gli organismi nocivi di cui al considerando 2. Pertanto i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci pertinenti dovrebbero essere elencati nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. |
(12) |
Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui ai considerando 4, 5 e 7, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e la recente pubblicazione delle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate dall'EFSA rendono necessario modificare i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. Lo scopo della modifica dei requisiti è ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario connesso all'introduzione nell'Unione di tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di paesi terzi. |
(13) |
In seguito alle valutazioni dei rischi fitosanitari, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente ai rischi connessi all'organismo nocivo Trioza erytreae Del Guercio aggiungere Murraya J. Koenig ex L. all'elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo nei punti pertinenti dell'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE. Inoltre, dalle indagini negli Stati membri risulta che la Choisya Kunth dovrebbe essere inserita nell'elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo. I requisiti particolari per l'importazione e lo spostamento nell'Unione delle piante ospiti di cui ai punti pertinenti dell'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere pertanto modificati. |
(14) |
I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui ai considerando da 10 a 13 dovrebbero inoltre essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci dovrebbero essere elencati nella parte A o B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE. |
(15) |
I codici NC per il legname di cui all'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere aggiornati al fine di allinearli agli attuali codici NC utilizzati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4). |
(16) |
A norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (5), talune zone sono riconosciute come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Tale regolamento è stato di recente modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e dei seguenti organismi nocivi: Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 'Candidatus Phytoplasma ulmì, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (ceppi europei), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.. Al fine di garantire la coerenza fra i requisiti relativi alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi, è opportuno aggiornare i requisiti pertinenti negli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE. |
(17) |
Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi non possiedono più i requisiti, perché tali organismi nocivi vi si sono ormai insediati oppure perché gli Stati membri interessati hanno richiesto che venisse revocato lo status di zona protetta. Si tratta delle zone seguenti: la regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); la contea di Odemira nell'Alentejo in Portogallo per quanto riguarda il Citrus tristeza virus (ceppi europei); il territorio del Portogallo per quanto riguarda Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. e Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; le comunità autonome dell'Andalusia e di Madrid e i distretti (Comarcas) di Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) in Spagna; le province di Milano e Varese (Lombardia) e i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte) in Italia; le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim (Irlanda del Nord) nel Regno Unito e l'intero territorio della contea di Dunajská Streda in Slovacchia per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; Winsl. et al.; i territori comunali di Guildford e Woking nel Regno Unito per quanto riguarda la Thaumetopoea processionea L. e il territorio della Finlandia per quanto riguarda il Tomato spotted wilt virus. Ciò dovrebbe riflettersi nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, nell'allegato III, parte B, e nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. |
(18) |
Gli errori nella delimitazione delle zone protette per la Leptinotarsa decemlineata Say in Finlandia e Svezia nell'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere rettificati e allineati al regolamento (CE) n. 690/2008. |
(19) |
Per proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere le voci relative agli organismi nocivi Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens all'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/ECE e le voci relative a Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. all'allegato II, parte B, della stessa direttiva. |
(20) |
Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che il territorio delle Azzorre è indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e che le Azzorre soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte B, l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette. |
(21) |
Da informazioni fornite dall'Irlanda, da Malta e dal Regno Unito risulta che i territori di questi Stati membri sono indenni da Paysandisia archon (Burmeister) e che tali territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette. |
(22) |
Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i territori di questi Stati membri sono indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) e che tali territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette. |
(23) |
Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio è indenne da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. e che esso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Analogamente, è opportuno modificare l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A, della stessa direttiva al fine di introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci verso le zone protette. |
(24) |
Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il suo territorio è indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. e che esso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. |
(25) |
Una recente analisi del rischio fitosanitario dimostra che gli attuali requisiti per l'introduzione in alcune zone protette e lo spostamento al loro interno di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sono inadeguati a ridurre il rischio fitosanitario in questione a livelli accettabili. È opportuno riformulare tali requisiti nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. |
(26) |
Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza. |
(27) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. The EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
L'allegato II è così modificato:
|
3) |
La parte B dell'allegato III è così modificata:
|
4) |
L'allegato IV è così modificato:
|
5) |
L'allegato V è così modificato:
|
DECISIONI
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/63 |
DECISIONE (PESC) 2017/1280 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell'11 luglio 2017
che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
Il 7 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2015 (2) con cui ha nominato la signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016. |
(3) |
Il 12 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2016 (3) che proroga il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Rafah fino al 30 giugno 2017. |
(4) |
Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1193 (4) che proroga il mandato di EU BAM Rafah dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018. |
(5) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah è prorogato dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per il comitato politico e di sicurezza
Il president
W. STEVENS
(1) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.
(2) Decisione (PESC) 2015/1128 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2015, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 16).
(3) Decisione (PESC) 2016/1194 del comitato politico e di sicurezza, del 12 luglio 2016, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016) (GU L 197 del 22.7.2016, pag. 3).
(4) Decisione (PESC) 2017/1193 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 12).
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1281 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2017
che autorizza l'immissione sul mercato della L-ergotioneina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 4844]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 luglio 2013 la società Tetrahedron ha presentato alle autorità competenti della Francia una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della L-ergotioneina sintetica («L-ergotioneina») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda esclude dall'uso i lattanti, i bambini nella prima infanzia e le donne in gravidanza e in allattamento. |
(2) |
Il 19 febbraio 2015 l'autorità francese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa concludeva che la L-ergotioneina soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(3) |
Il 9 marzo 2015 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la relazione di valutazione iniziale. |
(4) |
Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(5) |
Il 14 ottobre 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») chiedendo un'ulteriore valutazione della L-ergotioneina come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
(6) |
Il 26 ottobre 2016 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza della L-ergotioneina quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 (2) ha concluso che la L-ergotioneina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti. |
(7) |
Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli di uso proposti, la L-ergotioneina soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(8) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. È opportuno autorizzare l'uso della L-ergotioneina, fatte salve le disposizioni di tale direttiva. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, la L-ergotioneina quale specificata nell'allegato I può essere immessa sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia e le donne in gravidanza e in allattamento, per gli usi indicati e ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II.
Articolo 2
La denominazione della L-ergotioneina autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che la contengono è «L-ergotioneina».
Articolo 3
La società Tetrahedron, 14, avenue de l'Opéra, 75001 Parigi, Francia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2016; 14(11):4629.
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
ALLEGATO I
SPECIFICHE DELLA L-ERGOTIONEINA
Definizione
Denominazione chimica (IUPAC) |
(2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)-propanoate |
Formula chimica |
C9H15N3O2S |
Massa molecolare |
229,3 Da |
N. CAS |
497-30-3 |
IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazionale di chimica pura e applicata. |
Specifiche
Parametro |
Specifica |
Metodo |
Aspetto |
Polvere bianca |
Esame visivo |
Rotazione ottica |
[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H20 (1) |
Polarimetria |
Purezza chimica |
≥ 99,5 % |
HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] |
≥ 99 % |
1H-NMR |
|
Identificazione |
Conforme alla struttura |
1H-NMR |
C: 47,14 ± 0,4 % |
|
|
H: 6,59 ± 0,4 % |
|
|
N: 18,32 ± 0,4 % |
Analisi elementare |
|
Solventi residui totali (metanolo, acetato di etile, isopropanolo, etanolo) |
[Eur. Ph. 01/2008:50400] < 1 000 ppm |
Gascromatografia [Eur. Ph. 01/2008:20424] |
Perdita all'essiccazione |
Standard interno < 0,5 % |
[Eur. Ph. 01/2008:20232] |
Impurità |
< 0,8 % |
HPLC/GPC o 1H-NMR |
Piombo |
< 3 ppm |
ICP/AES (Pb, Cd) Fluorescenza atomica (Hg) |
Cadmio |
< 1 ppm |
|
Mercurio |
< 0,1 ppm |
|
Specifiche microbiologiche (2) |
||
Conta totale batteri aerobi vivi (TVAC) |
≤ 1 × 103 CFU/g |
[Eur. Ph. 01/2011:50104] |
Conta totale lieviti e muffe (TYMC) |
≤ 1 × 102 CFU/g |
|
Escherichia coli |
Assente in 1 g |
|
Eur. Ph.: farmacopea europea; 1H-NMR: risonanza magnetica nucleare protonica; HPLC: cromatografia liquida ad alta prestazione; GPC: cromatografia a permeazione di gel; ICP/AES: spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente; CFU: unità formanti colonie; |
(1) Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H20)
(2) analisi effettuate su ciascun lotto
(3) tenori massimi in conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
ALLEGATO II
USI AUTORIZZATI DELLA L-ERGOTIONEINA
Categoria alimentare |
Tenori massimi |
Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE |
30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento) 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni |
15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1282 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che non approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 novembre 2009 la Polonia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per l'iscrizione del principio attivo 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (n. CE: n.a., n. CAS 2527-66-4) nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(2) |
Il 24 marzo 2016 la Polonia ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 16 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(4) |
In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 13 e contenenti 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one potrebbero non soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto, gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili. |
(5) |
Non è pertanto opportuno approvare il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (n. CE: n.a., n. CAS 2527-66-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).