ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2235 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2017
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 187, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (3), (CE) n. 969/2006 (4), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (5) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 (6) e (UE) 2017/2200 della Commissione (7) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (8) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (9) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (10) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del contingente 09.4032. |
(4) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2018, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Cereali
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11).
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di granturco emessi nell'ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
9. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
10. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 2
Riso
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell'ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di rotture di riso emessi nell'ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
Olio di oliva
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 11 dicembre 2018.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso scade il 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
(4) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
(5) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 313 del 29.11.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
(11) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO I
Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali |
Date di rilascio |
Da venerdì 16 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 23 marzo 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da martedì 3 aprile 2018 |
Da venerdì 23 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 aprile 2018 |
Da venerdì 20 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 aprile 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 7 maggio 2018 |
Da venerdì 27 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 4 maggio 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 14 maggio 2018 |
Da venerdì 3 agosto, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 10 agosto 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 agosto 2018 |
Da venerdì 19 ottobre, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 5 novembre 2018 |
ALLEGATO II
Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di riso |
Date di rilascio |
Da venerdì 16 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 23 marzo 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 12 aprile 2018 |
Da venerdì 23 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 12 aprile 2018 |
Da venerdì 20 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 aprile 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 10 maggio 2018 |
Da venerdì 27 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 4 maggio 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 17 maggio 2018 |
Da venerdì 3 agosto, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 10 agosto 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 23 agosto 2018 |
Da venerdì 19 ottobre, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 8 novembre 2018 |
ALLEGATO III
Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva |
Date di rilascio |
Lunedì 26 o martedì 27 marzo 2018 |
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 aprile 2018 |
Lunedì 7 o martedì 8 maggio 2018 |
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 18 maggio 2018 |
Lunedì 13 o martedì 14 agosto 2018 |
Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 22 agosto 2018 |
Lunedì 29 o martedì 30 ottobre 2018 |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 8 novembre 2018 |
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2236 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. |
(2) |
I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2). |
(3) |
L'8 giugno 2017 la Romania ha comunicato alla Commissione il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole, con effetto dal 1o settembre 2017, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. |
(4) |
Il 14 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri. |
(5) |
Il 5 luglio 2017 la Bulgaria ha comunicato alla Commissione il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole, con effetto dal 1o agosto 2017, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. |
(6) |
Il 7 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri. |
(7) |
Alla Commissione non sono pervenute obiezioni. |
(8) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).
ALLEGATO
ALLEGATO
Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole.
Acetone |
CAS: 67-64-1 |
Denatonium benzoato |
CAS: 3734-33-6 |
Etanolo |
CAS: 64-17-5 |
Etil ter-butil etere |
CAS: 637-92-3 |
Fluoresceina |
CAS: 2321-07-5 |
Benzina (compresa la benzina senza piombo) |
CAS: 86290-81-5 |
Alcole isopropilico |
CAS: 67-63-0 |
Cherosene |
CAS: 8008-20-6 |
Olio lampante |
CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9 |
Metanolo |
CAS: 67-56-1 |
Metietilchetone (2-butanone) |
CAS: 78-93-3 |
Metilisobutilchetone |
CAS: 108-10-1 |
Blu di metilene (52015) |
CAS: 61-73-4 |
Nafta solvente |
CAS: 8030-30-6 |
Essenza di trementina |
CAS: 8006-64-2 |
Benzina per uso tecnico |
CAS: 92045-57-3 |
Il termine “etanolo assoluto” è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine “alcole assoluto” utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).
In tutti gli Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.
I. Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia:
Per ettolitro di etanolo assoluto:
— |
1,0 litri di alcole isopropilico, |
— |
1,0 litri di metiletilchetone, |
— |
1,0 grammi di denatonium benzoato. |
II. Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:
Repubblica ceca e Regno Unito
Per ettolitro di etanolo assoluto:
— |
3,0 litri di alcole isopropilico, |
— |
3,0 litri di metiletilchetone, |
— |
1,0 grammi di denatonium benzoato. |
Croazia
Per ettolitro di etanolo assoluto:
un minimo di:
— |
1,0 litri di alcole isopropilico, |
— |
1,0 litri di metiletilchetone, |
— |
1,0 grammi di denatonium benzoato. |
Svezia
Per ettolitro di etanolo assoluto:
— |
1,0 litri di alcole isopropilico, |
— |
2,0 litri di metiletilchetone, |
— |
1,0 grammi di denatonium benzoato. |
III. Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:
Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:
Repubblica ceca
1. |
0,4 litri di nafta solvente, 0,2 litri di cherosene, 0,1 litri di benzina per uso tecnico. |
2. |
3,0 litri di etil terz-butil etere, 1,0 litri di alcole isopropilico, 1,0 litri di benzina senza piombo, 10 milligrammi di fluoresceina. |
Grecia
Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol, può essere denaturato.
Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:
— |
2,0 litri di metanolo, |
— |
1,0 litri di essenza di trementina, |
— |
0,50 litri di olio lampante, |
— |
0,40 grammi di blu di metilene. |
A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.
Finlandia – autorizzato fino al 31.12.2018
Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:
1. |
2,0 litri di metiletilchetone, 3,0 litri di metilisobutilchetone. |
2. |
2,0 litri di acetone, 3,0 litri di metilisobutilchetone. |
DECISIONI
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/10 |
DECISIONE (UE) 2017/2237 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2017
relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo svedese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 (4) del Consiglio, la sig.ra Monalisa NORMANN è stata sostituita dal sig. Joakim LARSSON in qualità di membro. |
(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Heléne FRITZON e del sig. Joakim LARSSON, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Katrin STJERNFELDT JAMMEH, Malmö kommun, |
— |
sig.ra Agneta GRANSTRÖM, Norrbottens läns landsting. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2238 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2017
relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione che superano la soglia per la compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di effettuare le operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione esclusivamente nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione e nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti dalla Commissione. Il paese terzo dovrebbe aver disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
La procedura di riconoscimento delle sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi prevista all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 mira a consentire alle controparti finanziarie e a talune controparti non finanziarie stabilite nell'Unione di effettuare operazioni in derivati soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza accrescono la trasparenza della negoziazione dei derivati, anche nei casi in cui la negoziazione avviene in sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi. |
(3) |
Considerando l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare negoziazioni in conformità all'impegno assunto. Le disposizioni in materia di equivalenza dovrebbero essere lette alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per l'esecuzione dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'UE. |
(4) |
A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se sono soggettead un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti dal medesimo regolamento, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. |
(5) |
Le piattaforme di negoziazione degli swap operanti negli Stati Uniti d'America (USA) consentono elevati volumi di negoziazione degli swap denominati in dollari; è pertanto importante che le imprese dell'UE possano accedere a tale liquidità ai fini dell'efficiente gestione del rischio. Tenuto conto dell'importanza delle piattaforme statunitensi di negoziazione degli swap per il funzionamento del mercato dell'UE e del loro impatto sulla stabilità finanziaria, è opportuno, in tale contesto, riconoscere le piattaforme di negoziazione degli swap operanti negli USA. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza in materia di piattaforme di negoziazione degli swap ai sensi della legge statunitense sulle borse merci, la US Commodity Exchange Act (di seguito «CEA») e relativi regolamenti di esecuzione, con un'attenzione particolare per l'integrità e la trasparenza del mercato. |
(6) |
Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla CEA e dai regolamenti di esecuzione garantiscano che i mercati designati per contratti (designated contract markets - di seguito «DCM») e i sistemi di esecuzione degli swap (swap execution facilities - di seguito «SEF») stabiliti negli USA e autorizzati dalla Commodity Futures Trading Commission (di seguito «CFTC») siano soggetti a requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti fissati per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e basati sui criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che i DCM e i SEF siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. |
(7) |
I requisiti giuridici vincolanti per i DCM autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi, che disciplina il funzionamento di tali mercati. I principi fondamentali (Core Principles) sanciti dalla CEA per i DCM sono 23. Si tratta di principi che hanno forza di legge e che i DCM devono rispettare nella fase iniziale e su base continuativa. I DCM devono rispettare anche i regolamenti della CFTC applicabili, che fissano i requisiti per operare come mercato designato per contratti. |
(8) |
I requisiti giuridici vincolanti per i SEF autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi. I SEF operano conformemente alla sezione 5 h della CEA, aggiunta dalla sezione 733 della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), relativa alla negoziazione e al trattamento degli swap. La sezione 5 h della CEA stabilisce 15 principi fondamentali per i SEF. Per ottenere e conservare la registrazione presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali. I SEF devono inoltre rispettare i regolamenti della CFTC loro applicabili sia nella fase iniziale che su base continuativa. |
(9) |
A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo applicabili alle sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE. |
(10) |
Ai sensi della prima condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti. |
(11) |
Per operare come DCM, il richiedente deve presentare domanda alla CFTC e dimostrare la conformità alle disposizioni applicabili della CEA e dei regolamenti della CFTC. Analogamente, per operare come SEF, il richiedente deve registrarsi presso la CFTC e dimostrare la conformità alle disposizioni applicabili della CEA e dei regolamenti della CFTC. La CFTC ha poteri di controllo regolamentare sui DCM e sui SEF ai sensi, rispettivamente, della sezione 5 e della sezione 5 h della CEA e del titolo 7, § 7 e § 7b-3, dello United States Code (USC). Affinché possano essere designati dalla CFTC, i DCM devono rispettare i 23 principi fondamentali stabiliti dalla CEA, nonché i requisiti che la CFTC può imporre mediante regole o regolamenti. Affinché possano essere registrati presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali stabiliti dalla CEA, nonché i requisiti che la CFTC può imporre mediante regole o regolamenti. I DCM hanno l'obbligo di operare come sistema di negoziazione, che ai sensi della CEA, indica di norma un sistema multilaterale nell'ambito del quale i partecipanti possono eseguire operazioni in base a regole non discrezionali. I DCM devono consentire ai membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati inmodo non discriminatorio. Inoltre, per i DCM la CEA e i regolamenti della CFTC prevedono requisiti organizzativi per quanto riguarda la governance societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, la resilienza dei sistemi di negoziazione, gli accordi di compensazione e di regolamento, l'ammissione alla negoziazione e il controllo della conformità, tutti obblighi che devono essere rispettati su base continuativa. I SEF sono piattaforme di negoziazione degli swap operanti su base multilaterale. I SEF devono fornire ai partecipanti ammissibili ai contratti accesso imparziale ai loro mercati e servizi e devono prevedere criteri di accesso imparziali e trasparenti, che devono essere applicati in modo equo e non discriminatorio. I SEF sono anch'essi soggetti a requisiti organizzativi per quanto riguarda la governance societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, la resilienza dei sistemi di negoziazione, gli accordi di compensazione e di regolamento, l'ammissione alla negoziazione e il controllo della conformità, tutti obblighi che devono essere rispettati su base continuativa. |
(12) |
I DCM e i SEF devono fissare le regole che disciplinano il loro funzionamento, comprese regole che proibiscono le pratiche di negoziazione abusive, e assicurarne il rispetto. Tali regole e le relative modifiche sono valutate dalla CFTC per assicurarne la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. I DCM e i SEF devono essere in grado di individuare i casi di violazione, di effettuare indagini su chiunque violi le regole e di applicare sanzioni adeguate ai responsabili. I DCM e i SEF possono rivolgersi a terze parti per ottenere servizi di assistenza per conformarsi ai requisiti applicabili imposti dalla CEA e dai regolamenti della CFTC. I DCM e i SEF continuano a essere tenuti a conformarsi agli obblighi giuridici e regolamentari, anche quando ricorrono ai servizi di terze parti. |
(13) |
La CFTC è anche competente per la vigilanza e il controllo del rispetto della normativa nei confronti dei DCM e dei SEF. Viene effettuato il riesame periodico del rispetto della normativa (Regular Rule Enforcement Reviews - RER), inteso a valutare la conformità dei DCM ai requisiti giuridici e regolamentari in materia di vigilanza sulle pratiche di negoziazione, di vigilanza sui mercati, di piste di controllo (audit trail) e di programmi disciplinari dei DCM. Un programma analogo è in fase di elaborazione per i SEF. La sezione 8(a)(1) della CEA conferisce alla CFTC ampi poteri di indagine per assicurare la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. Ai sensi delle sezioni 5e, 6(b), 6b e 6c(a) della CEA, la CFTC può promuovere azione civile per far cessare le violazioni della CEA o dei regolamenti della CFTC e ottenere altri rimedi equitativi e sanzioni pecuniarie: proporre ricorso amministrativo, sospendere o revocare la designazione del DCM o la registrazione del SEF ed emanare o proporre contro il DCM o il SEF ingiunzioni (cease and desist order) di mettere fine alla violazione della CEA o dei regolamenti della CFTC. La sezione 6(c) della CEA conferisce alla CFTC il potere di far prestare giuramento e di ricevere dichiarazioni solenni, di citare e di imporre la comparizione di testimoni, di assumere prove e richiedere la presentazione di conti, corrispondenza, note e altri documenti, ai fini dell'esecuzione della CEA o a fini di indagine o procedure. |
(14) |
Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti. |
(15) |
Ai sensi della seconda condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, affinché tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili. |
(16) |
Né i DCM né i SEF possono quotare contratti derivati che non siano conformi alla CEA e ai regolamenti della CFTC, il che assicura una negoziazione equa, ordinata ed efficiente. A tal fine, prima di quotare nuovi contratti i DCM e i SEF sono tenuti a dichiararli alla CFTC, o chiedendo l'approvazione di quest'ultima o certificando che il contratto è conforme alla CEA e ai regolamenti della CFTC. La dichiarazione alla CFTC deve contenere la spiegazione e l'analisi del contratto derivato e della relativa conformità alle disposizioni applicabili della CEA, compreso il requisito previsto dalla CEA che i DCM e i SEF possono quotare solo contratti non facilmente manipolabili. Gli orientamenti della CFTC in merito al rispetto di quest'obbligo di legge prevedono che in caso di contratti swap regolati in contanti il DCM o il SEF dovrebbe considerare, tra l'altro, l'affidabilità del prezzo per il regolamento in contanti in quanto indicatore dei valori vigenti sui mercati in contanti, nonché l'accettabilità commerciale, la disponibilità pubblica e la tempestività della serie di prezzi utilizzata per calcolare il prezzo di regolamento in contanti. Gli orientamenti specificano anche in cosa consiste per la CFTC una formulazione accettabile delle condizioni e dei termini contrattuali. Quando dichiarano un contratto presso la CFTC, i DCM e i SEF devono mettere a disposizione del pubblico i termini e le condizioni del contratto al momento della dichiarazione. Quest'obbligo di dichiarazione dei contratti prima della quotazione, assieme ai requisiti della CFTC per quanto riguarda le caratteristiche del contratto, contribuisce ad assicurare che i contratti derivati possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. Gli orientamenti aiutano la CFTC a stabilire se il DCM o il SEF rispetta i principi fondamentali. |
(17) |
I DCM sono tenuti a fornire un mercato efficiente, aperto e competitivo e un meccanismo per l'esecuzione delle operazioni che preservi il processo di formazione dei prezzi di negoziazione nel mercato centralizzato del DCM. Ai fini del rispetto di quest'obbligo, tutti i DCM utilizzano registri centrali di ordini con limiti di prezzo (central limit order book) in cui sono indicate le offerte di acquisto e di vendita. Inoltre, i DCM pubblicano informazioni sui prezzi sul loro sito web pubblico. Le operazioni nei SEF relative a swap soggetti all'obbligo di negoziazione imposto dalla CFTC, che non configurino negoziazioni in blocco, devono essere eseguite in conformità al sistema del registro ordini (Order Book), come definito dai regolamenti della CFTC, o conformemente al sistema di richiesta di quotazione (Request-for-Quote System) funzionante congiuntamente al sistema del registro ordini. Secondo la definizione dei regolamenti della CFTC il «Request-for-Quote System» è un sistema o piattaforma di negoziazione in cui i partecipanti al mercato inviano la richiesta di quotazione per l'acquisto o la vendita di uno specifico strumento a non meno di tre partecipanti al mercato nel sistema o piattaforma di negoziazione, a cui possono rispondere tutti i predetti partecipanti al mercato. Inoltre, la parte 43 dei regolamenti della CFTC impone la segnalazione delle operazioni in swap con obbligo di comunicazione al pubblico (publicly reportable swap transaction) ad un repertorio di dati sugli swap (swap data repository - di seguito «SDR») registrato presso la CFTC entro i tempi più rapidi possibile consentiti dalla tecnologia dopo l'esecuzione. Per le operazioni in swap con obbligo di comunicazione al pubblico eseguite in un DCM o in un SEF o secondo le regole di un DCM o di un SEF, l'SDR deve assicurare che tali operazioni e i dati relativi ai prezzi siano resi pubblici entro i tempi più rapidi possibile consentiti dalla tecnologia dopo il ricevimento dei dati trasmessi dal DCM o dal SEF, a meno che per lo swap sia previsto un rinvio della pubblicazione. L'SDR è tenuto a rinviare la pubblicazione dell'esecuzione e dei dati relativi ai prezzi delle operazioni in swap con obbligo di comunicazione al pubblico che superano determinate dimensioni. |
(18) |
Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili. |
(19) |
Ai sensi della terza condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori. |
(20) |
Data la natura e le caratteristiche dei contratti derivati quotati nei DCM e nei SEF, in particolare il fatto che le attività sottostanti sono principalmente materie prime, tassi di interesse o valute, la terza condizione non può essere applicata alla maggior parte delle opzioni e degli swap negoziati nei DCM e nei SEF. Di fatto questo requisito non può applicarsi ai contratti derivati che non hanno strumenti di capitale come sottostante. Per i derivati soggetti all'obbligo di negoziazione, quali gli swap aventi tassi di interesse come sottostante, non vi sono società che possano pubblicare relazioni finanziarie pertinenti. L'obbligo di informativa deve essere tuttavia rispettato dagli emittenti dei contratti derivati aventi titoli come sottostante. Negli USA ciò riguarda unicamente le opzioni su titoli o gli swap basati su titoli. Le opzioni su titoli possono essere negoziate solo nelle borse valori soggette alla regolamentazione e alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC), e pertanto né nei DCM né nei SEF. Gli swap basati su titoli possono essere negoziati in appositi sistemi di esecuzione, che sono però regolamentati dalla SEC. Quando i titoli sottostanti uno swap basato su titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa valori nazionale negli USA, l'emittente è soggetto all'obbligo di informativa di cui alla sezione 13(a) dell'Exchange Act e deve pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie, per le quali l'ordinamento statunitense prevede obblighi di informativa chiari, completi e specifici e alle quali il pubblico ha libero accesso grazie al sistema EDGAR fornito dal sito web della SEC. Ciò garantisce, pertanto, un livello elevato di protezione degli investitori. |
(21) |
Ai sensi della quarta condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro dei paesi terzi deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. |
(22) |
La CEA e i regolamenti della CFTC istituiscono un quadro regolamentare complessivo volto a garantire l'integrità del mercato e prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. Questo quadro vieta i comportamenti che potrebbero comportare distorsioni del funzionamento dei mercati (autorizzando la CFTC ad adottare i provvedimenti per contrastarli), quali ad esempio le manipolazioni dei prezzi e la comunicazione di informazioni false o ingannevoli (§§ 6(c) e 9(a)(2) della CEA, §§ 180.1 e 180.2 dei regolamenti della CFTC), la violazione delle pratiche di negoziazione (§§ 4c(a)(1)-(2) della CEA), talune pratiche distorsive che potrebbero compromettere la regolare esecuzione delle operazioni (§ 4c(a)(5) della CEA) e l'uso, o il tentato uso, di dispositivi, sistemi o artifici di manipolazione intesi alla frode (§ 6(c)(1) della CEA, e § 180.1 dei regolamenti della CFTC di cui al titolo 17 del Code of Federal Regulations (CFR)]. La negoziazione sulla base di informazioni privilegiate ottenute illegalmente o la negoziazione in violazione di un preesistente obbligo di comunicare informazioni rilevanti non pubbliche possono anche costituire una violazione della CEA. I DMC e i SEF hanno la responsabilità di monitorare i rispettivi mercati per contribuire ad assicurare che le attività di negoziazione sianosoggette a sorveglianza continua ed efficace e individuare e impedire attività di manipolazione che potrebbero provocare distorsioni dei prezzi o manipolazioni di mercato. Il programma RER della CFTC valuta la sorveglianza e i programmi disciplinari dei DCM. Un programma analogo è in fase di elaborazione per i SEF. Inoltre, la CFTC può, in ogni momento e di propria iniziativa, chiedere ai DCM o ai SEF di dimostrare la conformità agli obblighi loro imposti dalla CEA o dai regolamenti della CFTC. |
(23) |
Si può pertanto concludere che il quadro applicabile ai DCM e ai SEF negli USA garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni di mercato. |
(24) |
Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che sono soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. |
(25) |
Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione di un paese terzo possono essere riconosciute equivalenti, a condizione che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva. |
(26) |
Ai sensi della sezione 5 h(g) della CEA, la CFTC è autorizzata a esentare dalla registrazione i sistemi di esecuzione degli swap, quando ritiene che siano soggetti ad una vigilanza e ad una regolamentazione complessive su base consolidata comparabili da parte delle autorità nazionali competenti del paese di origine del sistema. Conformemente alla sezione 5 h(g), la CFTC è autorizzata ad esentare tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione notificati dalla Commissione mediante un unico atto, previa determinazione da parte della CFTC che le sedi notificate sono soggette a vigilanza e regolamentazione complessive su base consolidata comparabili. |
(27) |
La dichiarazione congiunta del presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e del vicepresidente della Commissione europea responsabile per i Servizi finanziari contiene l'approccio della CFTC in relazione all'esenzione delle sedi di negoziazione dell'UE. La decisione sarà inoltre integrata da accordi di cooperazione, per assicurare l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza delle sedi di negoziazione riconosciute dell'UE e la CFTC. |
(28) |
Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza degli USA prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consente a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione negli USA su base non esclusiva. |
(29) |
La presente decisione stabilisce l'ammissibilità delle sedi di negoziazione di un paese terzo per consentire alle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di rispettare l'obbligo di negoziazione quando negoziano derivati nelle sedi di negoziazione del paese terzo. Pertanto, la presente decisione non pregiudica la capacità delle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di negoziare nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi contratti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/214. |
(30) |
La presente decisione si basa sui requisiti giuridici vincolanti relativi ai DCM e ai SEF applicabili negli USA al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e al controllo del rispetto della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione. |
(31) |
Il riesame periodico del quadro giuridico e di vigilanza applicabile negli USA ai DCM e ai SEF ivi autorizzati non pregiudica la possibilità che la Commissione effettui un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione. |
(32) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap ivi autorizzati indicati nell'allegato è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014 per le sedi di negoziazione come definite nella direttiva 2014/65/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(4) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Mercati designati per contratti (Designated contract markets) considerati equivalenti alle sedi di negoziazione come definite dalla direttiva 2014/65/UE:
a) |
Cantor Futures Exchange, L.P. |
b) |
CBOE Futures Exchange, LLC |
c) |
Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.) |
d) |
Chicago Mercantile Exchange, Inc. |
e) |
Commodity Exchange, Inc. |
f) |
Eris Exchange, LLC |
g) |
ICE Futures U.S., Inc. |
h) |
Minneapolis Grain Exchange, Inc. |
i) |
NASDAQ Futures, Inc. |
j) |
New York Mercantile Exchange, Inc. |
k) |
Nodal Exchange, LLC |
l) |
North American Derivatives Exchange, Inc. |
m) |
OneChicago LLC |
n) |
trueEX LLC |
Sistemi di esecuzione degli swap (Swap execution facilities) considerati equivalenti alle sedi di negoziazione come definite dalla direttiva 2014/65/UE:
a) |
360 Trading Networks, Inc. |
b) |
Bats Hotspot SEF, LLC |
c) |
BGC Derivatives Markets, L.P. |
d) |
Bloomberg SEF LLC |
e) |
Chicago Mercantile Exchange, Inc. |
f) |
Clear Markets North America, Inc. |
g) |
DW SEF LLC |
h) |
FTSEF LLC |
i) |
GFI Swaps Exchange LLC |
j) |
GTX SEF LLC |
k) |
ICAP SEF (US) LLC |
l) |
ICE Swap Trade LLC |
m) |
LatAm SEF, LLC |
n) |
LedgerX LLC |
o) |
MarketAxess SEF Corporation |
p) |
Seed SEF LLC |
q) |
SwapEx LLC |
r) |
TeraExchange, LLC |
s) |
Thomson Reuters (SEF) LLC |
t) |
tpSEF Inc. |
u) |
Tradition SEF, Inc. |
v) |
trueEX LLC |
w) |
TW SEF LLC |
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/18 |
DECISIONE (UE) 2017/2239 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 novembre 2017
che modifica la decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2017/36)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE). |
(2) |
Il quadro per la rilevazione e rendicontazione finanziaria della BCE necessita di essere chiarito per assicurare che il suo bilancio sia presentato in conformità ai principi di revisione generalmente accettati. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue:
1) |
all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. In circostanze estremamente rare ove il Consiglio direttivo concluda che il rispetto di un obbligo della presente decisione non condurrebbe a una presentazione corretta del bilancio, la BCE si discosta da quell'obbligo ed espone le motivazioni nella nota integrativa.»; |
2) |
l'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2017.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I alla decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è sostituito dal seguente:
ALLEGATO I
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
|
Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
||||||||||||||||||||
1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in viaggio”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
||||||||||||||||||||
2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera |
|
||||||||||||||||||||
2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
2.2 |
Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
|
|
||||||||||||||||||||
4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II) |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||
5 |
Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo i relativi strumenti di politica monetaria, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) |
|
||||||||||||||||||||
5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||||||||||||||
5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità, effettuate di norma con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||||||||||||||
5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||||||||||||||
5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||||||||||||||
5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||||||||||||||
5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
||||||||||||||||||||
6 |
Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione di portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema |
Valore nominale o costo |
||||||||||||||||||||
7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro |
|
|
||||||||||||||||||||
7.1 |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning |
|
||||||||||||||||||||
7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti per finalità di politica monetaria” e alla voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici anteriori all'Unione economica e monetaria (UEM,) denominati in euro. Strumenti di capitale |
|
||||||||||||||||||||
8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all'avvio dell'UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
||||||||||||||||||||
9 |
Crediti interni all'Eurosistema |
|
|
||||||||||||||||||||
9.1 |
Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE |
Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle banche centrali nazionali (BCN), derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
||||||||||||||||||||
9.2 |
Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema |
Crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/29 (2) |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||
9.3 |
Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all'incasso e non ancora incassati |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||
11 |
Altre attività |
|
|
||||||||||||||||||||
11.1 |
Monete metalliche dell'area dell'euro |
Monete in euro |
Valore nominale |
||||||||||||||||||||
11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software |
Costo meno ammortamento L'ammortamento è l'assegnazione sistematica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un'immobilizzazione rimanga a disposizione per l'uso da parte dell'entità. La vita utile di singole immobilizzazioni materiali può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle precedenti stime. Le attività rilevanti possono essere composte da componenti aventi vita utile differente. La vita di tali componenti dovrebbe essere valutata singolarmente. Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Ogni altro costo diretto o indiretto deve essere imputato a conto economico. Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
||||||||||||||||||||
11.3 |
Altre attività finanziarie |
|
|
||||||||||||||||||||
11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
||||||||||||||||||||
11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all'acquisto di un titolo |
Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato |
||||||||||||||||||||
11.6 |
Varie |
|
|
||||||||||||||||||||
12 |
Perdite d'esercizio |
|
Valore nominale |
PASSIVO
|
Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
||||||||
1 |
Banconote in circolazione |
Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
||||||||
2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
||||||||
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (“statuto del SEBC”). Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva obbligatoria |
Valore nominale |
||||||||
2.2 |
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
||||||||
2.3 |
Depositi a termine |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning. |
Valore nominale |
||||||||
2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||
2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi |
Valore nominale |
||||||||
3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
||||||||
4 |
Certificati di debito della BCE emessi |
Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Tutti gli sconti sono ammortizzati |
||||||||
5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro |
|
|
||||||||
5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||||
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall'obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||||
6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
||||||||
7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale convertito al tasso di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
|
|
||||||||
8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN. |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
10 |
Passività interne all'Eurosistema |
|
|
||||||||
10.1 |
Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie |
Voce del bilancio della BCE, denominata in euro |
Valore nominale |
||||||||
10.2 |
Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti |
Valore nominale |
||||||||
12 |
Altre passività |
|
|
||||||||
12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
||||||||
12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato |
||||||||
12.3 |
Varie |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
13 |
Fondi di accantonamento |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
14 |
Conti di rivalutazione |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
15 |
Capitale e riserve |
|
|
||||||||
15.1 |
Capitale |
Capitale versato |
Valore nominale |
||||||||
15.2 |
Riserve |
Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate |
Valore nominale |
||||||||
16 |
Utile d'esercizio |
|
Valore nominale |
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione di banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).
Rettifiche
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/31 |
Rettifica della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 dell'11 luglio 2017 )
Pagina 15, considerando 4:
anziché:
«La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 806/2014.»
leggasi:
«La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/31 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016 )
Pagina 72, considerando 41, seconda frase:
anziché:
«…, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione …»
leggasi:
«…, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionatore ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione …».
Pagina 90, articolo 20, titolo:
anziché:
«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale»
leggasi:
«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale».
Pagina 97, articolo 30, lettera a), paragrafo 5:
anziché:
«Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero …»
leggasi:
«Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero …».
Pagina 97, articolo 30, lettera b), paragrafo 7:
anziché:
«7. l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che …»
leggasi:
«7. L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che …».
Pagina 97, articolo 30, lettera c), paragrafo 8:
anziché:
«8. l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che …»
leggasi:
«8. L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che …».
Pagina 100, articolo 34, paragrafo 2, lettera c):
anziché:
«c) |
ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell' ente selezionatore.» |
leggasi:
«c) |
ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.» |
Pagina 101, articolo 36, paragrafo 1, lettera d):
anziché:
«d) |
l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.» |
leggasi:
«d) |
l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.» |
Pagina 124, allegato II, parte I, capo III, titolo:
anziché:
«Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale»
leggasi:
«Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale».
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/33 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 30 giugno 2016 )
Pagina 28, articolo 2, parte C (CONFRONTO), paragrafo 10, lettera d) (Stadio commerciale), punto i):
anziché:
«i) |
Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.» |
leggasi:
«i) |
Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.» |
Pagina 29, articolo 3, lettera a), paragrafo 1:
anziché:
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.»
leggasi:
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.»
Pagina 29, articolo 3, lettera b), paragrafo 9:
anziché:
«9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.»
leggasi:
«9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.»