ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
15 dicembre 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione ( GU L 254 del 30.9.2017 )

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2305 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei.

(2)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione ha riesaminato le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.

(3)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha presentato i risultati di tale riesame in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 giugno 2016, concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione. La Commissione ha affermato che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/– 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali di Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. La Commissione ha inoltre affermato che, sulla base dell'RNL pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro sarebbe diventato pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1o gennaio 2017.

(4)

Come disposto dall'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di tali Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR.

(5)

Nella misura in cui il riesame ha avuto un impatto sulla ripartizione annuale delle dotazioni per le risorse globali per Stato membro nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»), il riesame è stato attuato dalla Commissione con la decisione (UE) 2016/1941 (4).

(6)

L'effetto netto totale di tali adeguamenti consiste nell'aumento delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale di 4 miliardi di EUR. Tale aumento dovrebbe riflettersi nell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(8)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale («QFP») per gli stanziamenti di impegno costituiscono il margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. La limitazione dei margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2014 al 2017 è stata rimossa dal regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio (5), in modo da consentire che l'IOG potesse essere ampliata fino al 2020 e che la dotazione specifica per l'IOG potesse essere aumentata dell'importo di 1,2 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2017-2020. La dotazione specifica per l'IOG di cui agli articoli 91, paragrafo 1, e 92, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe trovare riscontro in un adeguamento delle risorse totali disponibili per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 92, paragrafo 9, di detto regolamento.

(10)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, con il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio (6) è trasferito agli anni successivi l'importo di 11 216 187 326 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e il Fondo di coesione. Tale trasferimento dovrebbe trovare riscontro nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1303/2013 che fissa la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per gli anni dal 2014 al 2020. L'importo di 9 446 050 652 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che non ha potuto essere impegnato nel 2014 né riportato al 2015 è stato trasferito agli anni successivi.

(11)

Considerata la necessità di assicurare che le assegnazioni aggiuntive rese disponibili per l'esercizio 2017 siano finanziariamente impegnate, anche attraverso le modifiche ai programmi interessati, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(12)

Vista l'urgente necessità di ampliare i programmi a sostegno dell'IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissate a 329 978 401 458 EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 039 707 225 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.»;

2)

l'articolo 92 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 103 114 309 EUR) e sono così ripartite:

a)

il 48,64 % (ossia, in totale, 160 498 028 177 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b)

il 10,19 % (ossia, in totale, 33 621 675 154 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c)

il 15,43 % (ossia, in totale, 50 914 723 304 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d)

il 20,01 % (ossia, in totale, 66 029 882 135 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e)

lo 0,42 % (vale a dire, in totale, 1 378 882 914 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 039 707 225 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 4 039 707 225 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.»;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR).»;

3)

l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione, del 3 novembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 61).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'iniziativa per l'occupazione giovanile)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

EUR, a prezzi del 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458

»

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/2306 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo» (2) e nella dichiarazione comune intitolata «Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo» (3) il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno riconosciuto il collegamento tra sicurezza e sviluppo.

(2)

Nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di «consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine».

(3)

L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà.

(4)

Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive relative all'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.

(5)

È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza.

(6)

Nelle conclusioni del 19 - 20 dicembre 2013 sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di sostenere i paesi partner e le organizzazioni regionali, fornendo loro, ove opportuno, formazione, consulenza, attrezzature e risorse, così da accrescere la loro capacità di prevenire e gestire autonomamente le crisi.

(7)

Nella comunicazione congiunta del 28 aprile 2015 intitolata «Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo – Consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi», la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno ribadito la necessità di società stabili e sicure per conseguire gli obiettivi di sviluppo.

(8)

In linea con l'approccio globale dell'UE e al fine di massimizzare l'impatto, l'efficienza e la coerenza del sostegno dell'UE, nelle conclusioni del 18 maggio 2015 sulla PSDC il Consiglio invitava la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a elaborare, in consultazione con gli Stati membri, un quadro strategico a livello dell'Unione per sostenere la riforma del settore della sicurezza. Tale concetto politico mette insieme la PSDC e tutti gli altri pertinenti strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché gli strumenti di cooperazione allo sviluppo, nel rispetto delle rispettive basi giuridiche, degli obiettivi principali e delle procedure decisionali.

(9)

Lo sviluppo delle capacità degli attori del settore militare nei paesi terzi dovrebbe essere svolto nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore dello sviluppo e nell'ambito della PESC dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore della pace e della sicurezza, nel rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento rispetta l'applicazione delle procedure e la portata dei poteri delle istituzioni ai sensi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e della PESC dell'Unione.

(10)

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento potrebbe includere l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze concernenti, ad esempio, i diritti umani, la governance e lo stato di diritto, la protezione di donne e bambini, la risposta civile alle crisi, la gestione delle risorse umane e la cooperazione tecnica.

(11)

La Commissione monitora con attenzione le misure nell'ambito del presente regolamento. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuta l'impatto, l'efficacia e la coerenza con l'SDG 16 delle misure ai sensi del presente regolamento. A tale scopo, la Commissione coinvolge nella fase di valutazione tutti i pertinenti portatori di interessi, incluse le organizzazioni della società civile e le autorità locali, garantendo che svolgano un ruolo significativo nel processo. La Commissione effettua, ove opportuno, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 230/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l'assistenza dell'Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 bis, gli attori del settore militare, nel contesto di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza o del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza finalizzata allo sviluppo nei paesi terzi, conformemente all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1.   Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata per potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2.   L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

3.   L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

a)

se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad attori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte, e

b)

se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli attori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

4.   L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli attori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:

a)

spese militari ricorrenti;

b)

l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

c)

la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

5.   Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove l'appropriazione (“ownership”) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

6.   La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.»;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 bis, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.»;

4)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 3 bis, se del caso. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.»;

5)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure le misure di cui all'articolo 3 bis, siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario.»;

6)

all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è aggiunto un ulteriore importo di 100 000 000 EUR destinato alle misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 bis.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

(2)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(3)  GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).


Dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere finanziato nell'ambito della rubrica IV del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, principalmente mediante riassegnazioni, preservando nel contempo l'equilibrio finanziario tra tutti gli strumenti nella massima misura possibile. Inoltre, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio, tali riassegnazioni non dovrebbero includere il ricorso a stanziamenti destinati a misure ai sensi del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.


Rettifiche

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/11


Rettifica del regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 30 settembre 2017 )

Pagina 7, allegato II:

anziché:

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ALLEGATO II

CONTINGENTI A DAZIO ZERO PER PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato, in base ai codici NC esistenti al 1 ottobre 2017.

Prodotto

Classificazione tariffaria

Volume del contingente annuale

Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 tonnellate/anno

Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 tonnellate/anno

Orzo non destinato alla semina, farina e agglomerati in forma di pellets

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 tonnellate/anno

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leggasi:

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ALLEGATO II

CONTINGENTI A DAZIO ZERO PER PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato, in base ai codici NC esistenti al 1o ottobre 2017.

Nei casi in cui il codice NC è preceduto da “ex”, l'applicazione dei regimi preferenziali deve essere determinata in base al codice NC e alla designazione della merce.

Prodotto

Classificazione tariffaria

Volume del contingente annuale

Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato non destinati alla semina

1001 99 00

65 000 tonnellate/anno

Farina di frumento (grano) tenero e farina di spelta

1101 00 15

Farina di frumento segalato

1101 00 90

Farina di cereali diversi da frumento (grano) tenero, frumento segalato, segala, granturco, orzo, avena e riso

1102 90 90

Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta

1103 11 90

Agglomerati di frumento (grano) tenero in forma di pellets

1103 20 60

Granturco non destinato alla semina

1005 90 00

625 000 tonnellate/anno

Farina di granturco

1102 20

Semole e semolini di granturco

1103 13

Agglomerati di granturco in forma di pellets

1103 20 40

Cereali lavorati di granturco

1104 23

Orzo non destinato alla semina

1003 90 00

325 000 tonnellate/anno

Farina di orzo

1102 90 10

Agglomerati di orzo in forma di pellets

ex 1103 20 25

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