ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
22 gennaio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/92 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/93 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/95 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

7

 

*

Decisione (PESC) 2019/96 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

9

 

*

Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.1.2019   

IT

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L 19/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/92 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

In seguito al decesso di una persona designata, il Consiglio ritiene che la voce relativa a tale persona debba essere soppressa dall'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona sotto indicata è soppressa dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

«150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON».


22.1.2019   

IT

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L 19/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/93 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

In seguito al decesso di due persone fisiche designate nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, è opportuno sopprimere le voci corrispondenti di tale allegato.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Nel regolamento (UE) 2017/1509, allegato XV, lettera a), sono soppresse le seguenti voci:

2.

CHU Kyu-Chang (Data di nascita: 25.11.1928)

4.

KIM Yong-chun (Data di nascita: 4.3.1935).


22.1.2019   

IT

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L 19/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (2) integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Pertanto, gli elementi non essenziali che integrano tali norme generali dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(2)

Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state inserite norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), dello stesso regolamento è stata aggiunta la definizione di «data di insediamento».

(3)

Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato inserito un nuovo articolo 39 bis, che prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore.

(4)

Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate, con l'obiettivo di armonizzare le norme settoriali in materia di ammissibilità per i progetti di investimento sostenuti dal FEASR con le norme comuni applicabili a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, è stata introdotta una deroga a determinate norme generali in materia di ammissibilità applicabili agli investimenti nell'ambito del FEASR, stabilite all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferma restando l'applicabilità della legislazione ambientale pertinente.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

(6)

Poiché il regolamento (UE) 2017/2393 ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno rendere applicabili a decorrere dalla stessa data le corrispondenti modifiche del regolamento delegato (UE) n. 807/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è così modificato:

(1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Giovani agricoltori

1.   Le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un'azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell'azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro.

2.   Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

3.   Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.»;

(2)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione

Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.»;

(3)

all'articolo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).


DECISIONI

22.1.2019   

IT

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L 19/7


DECISIONE (PESC) 2019/95 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

In seguito al decesso di una persona designata, il Consiglio ritiene che la voce relativa a tale persona debba essere soppressa dall'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).


ALLEGATO

La voce relativa alla persona sotto indicata è soppressa dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC:

«150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON»


22.1.2019   

IT

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L 19/9


DECISIONE (PESC) 2019/96 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1).

(2)

In seguito al decesso di due persone fisiche designate nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, è opportuno sopprimere le voci corrispondenti di tale allegato.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


ALLEGATO

Nella decisione (PESC) 2016/849, allegato II, parte I, punto A, sono soppresse le seguenti voci:

2.

CHU Kyu-Chang (Data di nascita: 25.11.1928)

4.

KIM Yong-chun (Data di nascita: 4.3.1935).


22.1.2019   

IT

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L 19/11


DECISIONE (PESC) 2019/97 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).

(3)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC (1) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia. Dall'adozione dell'azione comune 2006/184/PESC altri sette stati hanno aderito alla BTWC. Tale azione comune ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007.

(4)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d'azione dell'UE (2) sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC. Tale piano d'azione prevede un uso efficiente delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

(5)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC (3) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE. Dall'adozione dell'azione comune 2008/858/PESC altri tre stati hanno aderito alla BTWC e altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione. Tale azione comune ha cessato di produrre effetti il 13 novembre 2008.

(6)

La sesta conferenza di revisione degli stati parti della BTWC ha deciso di istituire l'Unità di supporto all'attuazione (ISU), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all'attuazione globale e all'universalizzazione della BTWC nonché per lo scambio di CBM.

(7)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (4) relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione degli stati parti della BTWC.

(8)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni (2012-2016) il mandato dell'ISU e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione degli stati parti delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione.

(9)

Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (5) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE. Dall'adozione della decisione 2012/421/PESC altri sei stati hanno aderito alla BTWC e altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.

(10)

Il 16 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/51 (6) relativa alla posizione dell'Unione europea per l'ottava conferenza di revisione degli stati parti della BTWC.

(11)

L'ottava conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare per il periodo dal 2017 al 2021, mutatis mutandis, il mandato dell'ISU convenuto nella settima conferenza di revisione.

(12)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/51 (7) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE. Dall'adozione della decisione (PESC) 2016/51 altre ratifiche e adesioni hanno aumentato il numero di stati che hanno aderito alla BTWC e altri stati hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE e di basarsi sulla positiva attuazione delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della decisione 2012/421/PESC del Consiglio, la presente decisione funge da strumento politico operativo per dare seguito e impulso essenziali alle attività svolte nel periodo 2016-2018 nel quadro della decisione (PESC) 2016/51 a sostegno della BTWC. Garantisce altresì la sostenibilità di tali attività e potenzia l'attuazione degli obiettivi conseguiti quale risultato delle riunioni degli stati parti della BTWC tenutesi nel dicembre 2017 e 2018. Sostiene in particolare le discussioni in seno alle riunioni di esperti della BTWC che si terranno nel 2019 e nel 2020, nonché i preparativi della nona conferenza di revisione degli stati parti della BTWC che si svolgerà nel 2021.

2.   La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:

a)

sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le decisioni 2012/421/PESC e (PESC) 2016/51;

b)

riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli stati parti e dagli stati che non sono parti della BTWC riguardo a una migliore attuazione e universalizzazione della BTWC;

c)

incoraggiare l'appropriazione locale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l'Unione e parti terze nel quadro della BTWC;

d)

concentrarsi sulle attività che hanno dimostrato di produrre risultati concreti e/o di contribuire a una tempestiva definizione di intese comuni inerenti alla nona conferenza di revisione della BTWC;

e)

sostenere le presidenze delle riunioni della BTWC, in particolare la presidenza della nona conferenza di revisione, e utilizzare al meglio in mandato dell'ISU;

f)

contribuire al progresso della pace e della sicurezza e al conseguimento degli obiettivi connessi alla sanità attraverso l'attuazione effettiva della BTWC ad opera degli stati parti e attraverso la sua universalizzazione.

3.   L'Unione sostiene i seguenti progetti che corrispondono a misure della strategia dell'UE:

a)

sostegno all'universalizzazione della BTWC;

b)

sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione nazionale della BTWC;

c)

promozione delle reti di bioprotezione nel Sud del mondo;

d)

sostegno al programma intersessionale e ai preparativi della nona conferenza di revisione della BTWC;

e)

preparazione degli stati parti a prevenire e rispondere agli attacchi con agenti biologici;

f)

sostenere strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'UNODA. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 3 029 856,79 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. In base all'accordo di finanziamento l'UNODA assicura una visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche predisposte dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51).

(2)  Piano di azione dell'UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune dell'UE a sostegno della BTWC (GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1).

(3)  Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

(4)  Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

(5)  Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).

(6)  Decisione (PESC) 2015/2096 del Consiglio, del 16 novembre 2015, sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 303 del 20.11.2015, pag. 13).

(7)  Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 50).


ALLEGATO

1.   PROGETTI

1.1.   Progetto 1: Sostegno all'universalizzazione della BTWC

1.1.1.   Scopo del progetto

Promuovere l'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli stati che non ne sono parti a comprendere meglio i vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC. Questo progetto sosterrà l'attuazione delle decisioni e raccomandazioni dell'ottava conferenza di revisione riguardanti l'universalizzazione della BTWC e garantirà la sostenibilità delle iniziative avviate ai sensi della decisione (PESC) 2016/51a seguito del seminario regionale sull'universalizzazione per la regione del Pacifico tenutosi a Fiji nel luglio 2017, e dei due seminari regionali destinati agli stati non ancora parti della BTWC tenutisi in Africa negli ultimi mesi del 2018.

1.1.2.   Risultati attesi del progetto:

a)

Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche;

b)

migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali, compresi i parlamentari, e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l'adesione alla stessa e la sua attuazione;

c)

aumento del numero di stati che si sono impegnati ad aderire alla BTWC e che stanno adottando misure a tal fine;

d)

aumento del numero di stati che non sono parti della convenzione che partecipano alle attività e alle riunioni della BTWC.

1.1.3.   Descrizione del progetto

Le conferenze di revisione della BTWC hanno regolarmente affermato che un aumento dell'adesione alla BTWC riveste grande importanza. Tuttavia, vi sono ancora 15 stati che non sono parti della BTWC, soprattutto in Africa e nel Pacifico. Il presente progetto comprende quindi programmi specifici rivolti a quattro stati firmatari della BTWC che non sono ancora parti della convenzione, al fine di compiere progressi significativi nel processo di ratifica/adesione. Tali programmi si svolgerebbero in stretta collaborazione con altri attori pertinenti, tra cui l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, il Comitato istituito dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i centri di eccellenza dell'UE in materia di CBRN e organizzazioni della società civile [per esempio Verification Research, Training and Information Centre (Vertic), «Parliamentarians for Global Action» (Azione parlamentare globale) e l'Istituto per gli studi sulla sicurezza], al fine di sviluppare le attuali relazioni operative con i pertinenti organismi regionali e subregionali, fornire materiali informativi specifici ove necessario e dialogare direttamente con gli stati nella regione interessata.

Varie attività di universalizzazione all'interno dei paesi si svolgeranno in quattro stati che non sono parti della BTWC. Tali paesi saranno scelti sulla base delle prospettive reali di ratifica/adesione al momento dell'adozione della presente decisione. Tali attività di baserebbero sulle discussioni e i risultati dei precedenti seminari regionali, riportandoli in un contesto nazionale, e sarebbero adattate alle situazioni nazionali. Comporterebbero la preparazione di un piano di lavoro per l'universalizzazione per ciascuno stato interessato, con il coinvolgimento dei soggetti interessati nazionali. Ove possibile e appropriato, tali attività potrebbero costituire un'attività comune tra stati con una stretta cooperazione in corso e situazioni nazionali analoghe. I settori di attività prioritari saranno la fornitura di materiali informativi specifici in merito ai vantaggi dell'adesione alla BTWC, la sensibilizzazione dei soggetti interessati nazionali, compresi i parlamentari e altri decisori politici, e la promozione dell'istituzione di un coordinamento a livello nazionale sulle questioni relative alla BTWC.

Saranno inoltre organizzati due seminari regionali, uno per l'Africa e uno per la regione del Pacifico, in modo da sfruttare la vicinanza geografica di vari stati non parti della BTWC e stimolare il dialogo regionale al fine di sostenere le iniziative di universalizzazione. Sarà inoltre incluso un elemento di sostegno finanziario al fine di riunire nelle riunioni della BTWC di Ginevra i funzionari chiave degli stati non ancora parti.

1.2.   Progetto 2: Sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione della BTWC

1.2.1.   Scopo del progetto

Il progetto è inteso a portare avanti le attività avviate ai sensi della decisione (PESC) 2016/51 nel quadro dei suoi programmi di assistenza ampliata. L'obiettivo sarà concentrare gli sforzi su un massimo di cinque paesi beneficiari fornendo sostegno mirato e duraturo nei settori richiesti attraverso il periodo triennale di attuazione della decisione (PESC) 2016/51.

1.2.2.   Risultati attesi del progetto:

a)

Adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC ed elaborati dall'ottava conferenza di revisione;

b)

attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di inadempienza;

c)

migliore coordinamento e messa in rete tra tutte le parti interessate coinvolte nel processo della BTWC, inclusi le associazioni nazionali e regionali di biosicurezza, i parlamentari e il settore privato, al fine di promuovere un'attuazione efficace;

d)

trasparenza rafforzata tra gli stati parti della BTWC;

e)

creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la compilazione delle informazioni richieste e la presentazione annuale di CBM;

f)

aumento del numero di stati parti che partecipano allo scambio periodico di CBM e qualità più elevata delle informazioni presentate;

g)

aumento del numero di stati parti che presentano le rispettive relazioni sulle CBM per via elettronica;

h)

aumento del numero di stati parti che hanno designato un punto nazionale di contatto per la BTWC;

i)

agevolazione dei programmi di istruzione, formazione, scambio e gemellaggio e di altri strumenti per lo sviluppo delle risorse umane nelle scienze biologiche e nella tecnologia connessa all'attuazione della BTWC nei paesi in via di sviluppo.

1.2.3.   Descrizione del progetto

L'UNODA si adopererà, nell'ambito di questo progetto, per stabilire una cooperazione attiva con Stati membri, esperti e istituzioni nazionali in grado di fornire assistenza pertinente e di elevata qualità. Gli esperti designati dagli Stati membri continueranno a essere ingaggiati a fini di sostegno, in particolare i membri elencati nel registro di esperti dell'Unione istituito ai sensi della decisione (PESC) 2016/51. Inoltre, l'UNODA si adopererà per formare partenariati con le pertinenti istituzioni nazionali che dispongono di competenze specifiche e che, tra le altre cose, hanno realizzato progetti di assistenza in passato. L'UNODA continuerà inoltre a collaborare con i centri regionali per la pace e il disarmo delle Nazioni Unite, l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia, i centri di eccellenza dell'UE in materia di CBRN, nonché organizzazioni non governative (ad es. VERTIC) e gruppi di riflessione (ad es. il consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo).

Sempre nell'ambito di questo progetto si terranno fino a tre esercizi di revisione tra pari per ampliare ulteriormente il sostegno a favore di questo concetto. Gli esercizi saranno basati su quelli svolti dalla Francia nel 2013, dal Benelux nel 2015, dalla Germania nel 2016, dal Marocco nel 2017 e dalla Georgia nel 2018. Tale concetto potrebbe costituire un potente strumento di rafforzamento della fiducia e preparare il terreno per approfondire la cooperazione in conseguenza dell'individuazione di temi pertinenti.

1.3.   Progetto 3: Promozione delle reti di bioprotezione nel Sud del mondo

1.3.1.   Scopo del progetto

Il progetto è inteso a fornire opportunità di sviluppo delle capacità per giovani responsabili politici, scienziati e accademici provenienti dal Sud del mondo impegnati in settori connessi alla BTWC. Il progetto sarà basato su iniziative positive quali la borsa di studio dell'UNODA per la pace, le svilupperà e garantirà la continuità degli sforzi già intrapresi. Il progetto cercherà inoltre di svolgere opera di sensibilizzazione a livello virtuale per stimolare lo sviluppo delle reti di giovani professionisti e sfruttare il materiale formativo messo a punto dall'Unione (per esempio gli strumenti di apprendimento online sviluppati dal consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo).

1.3.2.   Risultati attesi del progetto:

a)

Promozione dello sviluppo di capacità, attraverso la cooperazione internazionale, in materia di biosicurezza e bioprotezione, nel quadro dell'articolo X della BTWC;

b)

maggiore conoscenza della BTWC tra i giovani responsabili politici, scienziati e accademici provenienti dal Sud del mondo;

c)

creazione di reti regionali e subregionali di giovani professionisti nel settore della bioprotezione e in settori collegati;

d)

promozione del concetto di «scienza e innovazione responsabili» tra il pubblico interessato;

e)

promozione di programmi di sensibilizzazione, codici di condotta e norme per la biosicurezza e la bioprotezione;

f)

maggiore diversificazione regionale e di genere tra gli esperti che partecipano alle riunioni della BTWC e alle discussioni in materia di bioprotezione;

g)

promozione e utilizzo degli strumenti e materiali per l'istruzione e la sensibilizzazione messi a punto ai sensi delle precedenti decisioni del Consiglio e da istituti e soggetti pertinenti.

1.3.3.   Descrizione del progetto

Saranno organizzati a Ginevra, al momento più adatto, due seminari che riuniranno giovani dal Sud del mondo per informarli in merito al concetto di negoziati multilaterali sul disarmo e metterli in grado di avviare dialoghi con diplomatici ed esperti ad alto livello nel settore. Ci si concentrerà in particolare sulla promozione della partecipazione delle giovani donne provenienti dal Sud del mondo.

1.4.   Progetto 4: Sostegno al programma intersessionale e ai preparativi della nona conferenza di revisione della BTWC

1.4.1.   Scopo del progetto

Questo programma è incentrato sulla mobilitazione degli stati parti della BTWC per una partecipazione attiva alla nona conferenza di revisione mediante l'organizzazione di quattro seminari regionali o subregionali e mediante l'offerta di opportunità per riflettere e discutere sugli argomenti chiave del programma intersessionale 2018-2020.

1.4.2.   Risultati attesi del progetto:

a)

Maggiore consapevolezza della BTWC e della nona conferenza di revisione del 2021 e della sua importanza per la futura evoluzione della BTWC;

b)

dialogo globale e interregionale sulle questioni da valutare in occasione della nona conferenza di revisione;

c)

sviluppo di varie proposte di nuove iniziative da attuare dopo la nona conferenza di revisione e ampio sostegno alla loro adozione da parte della stessa;

d)

partecipazione attiva degli esperti provenienti dai paesi in via di sviluppo alle riunioni del 2019 e del 2020 del programma intersessionale e alla nona conferenza di revisione.

1.4.3.   Descrizione del progetto

Sarà organizzata una serie di quattro seminari regionali o subregionali per affrontare gli argomenti del programma intersessionale 2018-2020 e per fornire aiuto al presidente della prossima conferenza di revisione, prima e durante la nona conferenza di revisione, in vista della futura evoluzione della BTWC. L'obiettivo di tali seminari consiste nel facilitare intese comuni su base regionale o subregionale discutendo proposte per portare avanti le questioni. Se del caso saranno organizzati eventi collaterali a Ginevra durante le riunioni della BTWC. Ciò favorirebbe la formazione di un'ampia comunità di stati parti a favore del sempre maggiore rafforzamento della BTWC.

Il progetto appoggerà anche il programma di sostegno finanziario che consente agli esperti provenienti dai paesi in via di sviluppo di partecipare alle riunioni intersessionali della BTWC e alla nona conferenza di revisione a Ginevra.

Inoltre, in preparazione della nona conferenza di revisione, questo progetto propone di tenere a Ginevra una conferenza internazionale in materia di scienza e tecnologia dedicata a esperti governativi, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile e membri del settore industriale per integrare i loro punti di vista nelle discussioni che contribuiranno al programma della nona conferenza di revisione.

1.5.   Progetto 5: Preparazione degli stati parti a prevenire e rispondere agli attacchi con agenti biologici

1.5.1.   Scopo del progetto

Il progetto è inteso a rafforzare la capacità degli Stati membri selezionati di prevenire e rispondere agli attacchi con armi biologiche. Esperti degli Stati membri e delle pertinenti organizzazioni internazionali impartiranno formazioni in materia di assistenza e protezione. Si cercherà di formare partenariati con i paesi terzi affinché forniscano le sedi e le strutture necessarie per ospitare tali corsi di formazione. Tali formazioni consentiranno di rafforzare la capacità di prevenzione e aumentare la resilienza contro l'uso improprio di agenti biologici, e migliorare la capacità nazionale e regionale di rispondere a detti usi impropri. Il progetto inoltre incoraggerà gli stati parti a promuovere la creazione di reti regionali nelle rispettive regioni o subregioni per migliorare sia le misure collettive di prevenzione sia la risposta coordinata a possibili attacchi con armi biologiche.

1.5.2.   Risultati attesi del progetto:

a)

Contributo al rafforzamento dell'attuazione dell'articolo VII della BTWC e a una migliore comprensione delle sfide pratiche per la sua attuazione;

b)

contributo significativo alle riunioni degli esperti in materia di assistenza, risposta e preparazione che si svolgeranno nel 2019 e nel 2020;

c)

contributo al rafforzamento delle capacità internazionali di risposta alle epidemie di malattie infettive, che siano di origine naturale o provocate dall'uomo;

d)

rafforzamento delle capacità di stati parti selezionati per quanto riguarda l'individuazione, la segnalazione e la risposta a epidemie di malattie infettive o ad attacchi con armi biologiche, anche in materia di preparazione, risposta, nonché gestione e mitigazione delle crisi;

e)

promozione dell'importanza di sistemi sanitari nazionali solidi come deterrente contro il possibile uso di armi biologiche;

f)

contributo al rafforzamento delle capacità nel quadro del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

1.5.3.   Descrizione del progetto

Nel quadro di questo progetto saranno organizzati per gli stati parti selezionati vari corsi di formazione, esercizi di simulazione e/o seminari nazionali o subregionali al fine di valutare i processi decisionali intergovernativi e promuovere lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali così da prevenire e mitigare i rischi e l'impatto di un attacco con agenti biologici. Ciò consentirà di mettere alla prova e di valutare la prevenzione, la preparazione e la risposta, a livello nazionale, a un incidente biologico e aumenterà la conoscenza di possibili misure volte a innalzare il livello di preparazione.

Il progetto includerà anche un seminario iniziale per gli esperti che si svolgerà a Ginevra per esaminare le esigenze connesse all'attuazione dell'articolo VII e progettare attività per rispondere a dette esigenze su cui si baseranno le successive attività nel quadro di tale progetto. Le attività saranno basate su quelle intraprese da attori pertinenti come i centri di eccellenza dell'UE in materia di CBRN.

1.6.   Progetto 6: Strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento

1.6.1.   Scopo del progetto

Il progetto è inteso a elaborare strumenti, materiali e approcci concreti e pratici per consentire le attività descritte nei progetti da 1 a 5. Tali strumenti saranno elaborati in formati adeguati ai rispettivi destinatari, comprese versioni stampate, e in linea generale dovranno essere tradotti in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Il progetto continuerà inoltre a fornire opportunità di finanziamento flessibili per creare materiali per l'istruzione e la sensibilizzazione volti a sostenere l'attuazione dei progetti da 1 a 5 e rafforzare la visibilità della BTWC.

1.6.2.   Risultati attesi del progetto:

a)

Sostegno ai progetti da 1 a 5;

b)

maggiore consapevolezza tra gli studenti e gli insegnanti in merito alle questioni concernenti le armi biologiche, il comportamento responsabile della scienza e le questioni etiche;

c)

ampia diffusione dei materiali informativi sulla BTWC e le più ampie questioni relative al possibile uso improprio della biologia.

1.6.3.   Descrizione del progetto

È già possibile individuare vari progetti, mentre altri saranno delineati una volta che il progetto sarà avviato. Nella prima categoria, ad esempio, la proposta principale è quella di produrre una pubblicazione commemorativa per celebrare il cinquantesimo anniversario della BTWC, da realizzare e diffondere presso un pubblico ampio per sensibilizzare sulla creazione e l'evoluzione della BTWC, nonché per l'importanza che essa continua ad avere per il mantenimento della pace e della sicurezza. Un altro progetto individuabile e necessario riguarda la traduzione del sito web della BTWC e dei materiali elaborati nel quadro di questa e di altre pertinenti decisioni del Consiglio.

2.   ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO

L'attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l'obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell'AR e dell'UNODA/BTWC-ISU.

Le richieste di assistenza e cooperazione presentate in virtù della presente decisione da stati parti che non sono Stati membri saranno indirizzate all'UNODA/BTWC-ISU esaminerà e valuterà tali richieste come opportuno e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Quest'ultimo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani d'azione e la relativa attuazione. Su proposta dell'AR e tenendo conto dei risultati delle discussioni in sede di comitato direttivo, l'AR adotterà la decisione finale sui paesi beneficiari in consultazione con i gruppi competenti del Consiglio.

Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità delle attività avviate dall'Unione da parte dei paesi beneficiari, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d'azione che indichino tra l'altro un calendario per la realizzazione delle attività finanziate, incluse quelle finanziate attraverso risorse nazionali, l'ambito di applicazione e la durata del progetto, nonché le principali parti interessate. L'UNODA/BTWC-ISU o gli Stati membri, a seconda dei casi, possono contribuire se necessario all'elaborazione di tali piani d'azione. I progetti saranno attuati conformemente ai piani d'azione.

3.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA/BTWC-ISU presenterà all'AR relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei progetti. In aggiunta saranno presentate relazioni sulle singole attività di assistenza che si svolgono nel quadro dei piani d'azione stabiliti per i paesi beneficiari. Le relazioni saranno trasmesse al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi, nonché una valutazione globale dei progetti e un eventuale follow-up.

Gli stati parti della BTWC saranno informati, ogni qualvolta possibile, in merito all'attuazione dei progetti, anche tramite mezzi elettronici. Gli stati beneficiari dovranno riferire alle riunioni della BTWC in merito allo svolgimento e ai risultati delle attività attuate a loro vantaggio e dare il debito riconoscimento al sostegno dell'Unione.

4.   PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli stati membri è necessaria per la positiva attuazione della presente decisione. L'UNODA/BTWC-ISU sarà incoraggiata a ricorrere ai suddetti esperti, anche aggiornando periodicamente il registro di esperti dell'Unione istituito dalla decisione (PESC) 2016/51 e mantenuto dall'UNODA/BTWC-ISU. Le spese di missione degli esperti in relazione all'attuazione dei progetti saranno coperte ai sensi della presente decisione.

Ci si attende che, in previsione di visite di assistenza (quali assistenza giuridica o assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale una visita di un massimo di tre esperti per una durata massima di cinque giorni. Qualora non sia possibile individuare alcun esperto dell'Unione capace di rispondere a una specifica richiesta di assistenza da parte di uno stato parte beneficiario, ci si adopererà per individuare e ottenere il sostegno di prestatori di assistenza esterni con competenze nello specifico tema da affrontare.

5.   DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi.

6.   BENEFICIARI

I beneficiari del progetto 1 saranno gli stati che non sono parti della BTWC (stati firmatari e stati non firmatari) per le attività di universalizzazione, compresi il settore privato, il mondo accademico e le ONG ove appropriato.

I beneficiari del progetto 2 in relazione alle attività di sviluppo delle capacità sono gli stati parti della BTWC, con particolare attenzione per gli stati che hanno aderito di recente alla BTWC.

I beneficiari del progetto 3 saranno giovani responsabili politici, scienziati e accademici provenienti dagli stati parti della BTWC nel Sud del mondo impegnati in settori scientifici e accademici connessi alla BTWC.

I beneficiari del progetto 4 saranno funzionari degli stati parti, in particolare quelli che lavorano sulle questioni relative alla BTWC come quelli designati quali punti nazionali di contatto e quelli presenti nelle missioni permanenti di Ginevra, nonché altri esperti nazionali individuati dagli stessi stati parti.

I beneficiari del progetto 5 saranno un numero ristretto di stati parti selezionati, scelti in base a un invito a presentare candidature, che avranno l'opportunità di partecipare a corsi di formazione, esercizi di simulazione e/o seminari nazionali/subregionali volti a sviluppare le loro capacità di prevenire e rispondere a un attacco con armi biologiche.

I beneficiari del progetto 6 saranno coloro che elaborano i materiali pertinenti nonché coloro che li utilizzano, per esempio studenti e insegnanti, operatori del settore industriale e ONG.

7.   RAPPRESENTANTI DI PARTI TERZE

Per promuovere l'appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la presente decisione finanzierà la partecipazione di esperti esterni all'Unione, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni subregionali, regionali e internazionali. Sarà finanziata la partecipazione dell'UNODA/BTWC-ISU ai seminari e alle riunioni della BTWC. La partecipazione della presidenza delle riunioni della BTWC può essere finanziata caso per caso.

8.   ENTITÀ INCARICATA DELL'ATTUAZIONE — QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l'UNODA/BTWC-ISU, sarà necessario personale supplementare.

9.   VISIBILITÀ UE

L'UNODA/BWC-ISU prenderà tutte le misure appropriate per pubblicizzare il fatto che le attività effettuate sono state finanziate dall'Unione. Tali misure saranno attuate in conformità al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. L'UNODA/BTWC—ISU garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi di questa decisione, nonché la consapevolezza del sostegno dell'Unione a questa decisione e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dai progetti figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.


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