ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1559 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2019
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per il ciflufenamid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale e raccomandato di ridurre gli LMR per i cetriolini e la segale. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per il fenbuconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e mirtilli. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per il fluquinconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha concluso che, per il fluquinconazolo, non sono attualmente autorizzati nell'Unione usi o tolleranze all'importazione e che non sono disponibili per tale sostanza attiva limiti massimi di residui del Codex (CXL). Non dovrebbero pertanto essere presenti residui di fluquinconazolo in nessun prodotto di origine animale o vegetale. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per il fluquinconazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD). |
(5) |
Per il tembotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene) ed equini (fegato e rene). Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto concerne gli LMR per granturco dolce e frutta, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(8) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 7 aprile 2020.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 7 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il ciflufenamid conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(10):5416.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenbuconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(8):5399.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluquinconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(9):5409.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tembotrione conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(9):5417.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, sono aggiunte le seguenti colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono soppresse. |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
17.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/16 |
DECISIONE (PESC) 2019/1560 DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2019
che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC (1) che ha aggiornato e sostituito il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998. |
(2) |
Successivamente all'adozione della posizione comune 2008/944/PESC, una serie di sviluppi sia a livello dell'Unione che a livello internazionale hanno dato origine a nuovi obblighi e impegni per gli Stati membri. |
(3) |
Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT), che regolamenta il commercio internazionale di armi convenzionali. Tutti gli Stati membri sono Stati parti dell'ATT. L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. |
(4) |
Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC e sull'attuazione dell'ATT, in cui incaricava il gruppo di lavoro competente di valutare nuovamente l'attuazione di tale posizione comune e il conseguimento dei suoi obiettivi nel 2018. |
(5) |
Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che comprende, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile. |
(6) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, che ha sostituito la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni adottata dal Consiglio europeo nel 2005. La sua finalità è quella di guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle armi leggere e armi di piccolo calibro («SALW») e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati, e promuovere la rendicontabilità e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi. |
(7) |
In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato dell'Unione europea, l'Unione garantisce la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A tale riguardo il Consiglio prende atto, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) e dei regolamenti (UE) n. 258/2012 (3) e (UE) 2019/125 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(8) |
È opportuno rafforzare la politica dell'Unione in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari aggiornando la posizione comune 2008/944/PESC. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare la posizione comune 2008/944/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione comune 2008/944/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 2, il paragrafo 1, è così modificato:
|
3) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Fatto salvo il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1), i criteri di cui all'articolo 2 della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all'articolo 4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio qualora vi siano seri motivi per ritenere che gli utilizzatori finali di tali prodotti e tecnologie siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono tali prodotti e tecnologie. (*1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1)»." |
4) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Per ottimizzare l'efficacia della presente posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della PESC, per rafforzare la loro cooperazione e promuovere la loro convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, ivi comprese informazioni sulle notifiche delle decisioni di rifiuto e sulle politiche in materia di esportazioni di armi, nonché mediante l'individuazione di possibili misure volte ad aumentare ulteriormente la convergenza.». |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica al servizio europeo per l'azione esterna, informazioni sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune con riferimento all'anno civile precedente. 2. Una relazione annuale dell'UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio per adozione e messa a disposizione del pubblico sotto forma di relazione descrittiva e di banca dati online consultabile sul sito web del servizio europeo per l'azione esterna. 3. Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile.». |
6) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Il manuale per l'uso della presente posizione comune, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l'applicazione della presente posizione comune.». |
7) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 La presente posizione comune è riveduta cinque anni dopo l'adozione della decisione (PESC) 2019/1560 (*2) del Consiglio. (*2) Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).»." |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(2) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).