ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 239

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
17 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1559 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2019

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per il ciflufenamid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale e raccomandato di ridurre gli LMR per i cetriolini e la segale. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per il fenbuconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e mirtilli. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Per il fluquinconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha concluso che, per il fluquinconazolo, non sono attualmente autorizzati nell'Unione usi o tolleranze all'importazione e che non sono disponibili per tale sostanza attiva limiti massimi di residui del Codex (CXL). Non dovrebbero pertanto essere presenti residui di fluquinconazolo in nessun prodotto di origine animale o vegetale. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per il fluquinconazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD).

(5)

Per il tembotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene) ed equini (fegato e rene). Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto concerne gli LMR per granturco dolce e frutta, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(8)

Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(12)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 7 aprile 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 7 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il ciflufenamid conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenbuconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluquinconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tembotrione conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, sono aggiunte le seguenti colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Ciflufenamid [somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid] (A) (R)

Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)

Fluquinconazolo (F)

Tembotrione [somma del tembotrione originario (AE 0172747) e del relativo metabolita M5 (4,6-diidrossi tembotrione), espressa come tembotrione] (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Pompelmi

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Arance dolci

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Limoni

 

1 (+)

 

 

0110040

Limette/lime

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarini

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Altri (2)

 

0,5

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

(+)

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

(+)

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

(+)

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

(+)

 

 

0120050

Noci di cocco

 

(+)

 

 

0120060

Nocciole

 

(+)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

(+)

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

(+)

 

 

0120090

Pinoli

 

(+)

 

 

0120100

Pistacchi

 

(+)

 

 

0120110

Noci comuni

 

(+)

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,06

0,5

 

 

0130010

Mele

 

(+)

 

 

0130020

Pere

 

(+)

 

 

0130030

Cotogne

 

(+)

 

 

0130040

Nespole

 

(+)

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

(+)

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

 

 

0140000

Drupacee

 

 

 

 

0140010

Albicocche

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Ciliegie (dolci)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Pesche

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Prugne

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Altri (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

0,2

1,5

 

 

0151010

Uve da tavola

 

(+)

 

 

0151020

Uve da vino

 

(+)

 

 

0152000

b)

Fragole

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Mirtilli

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

1 (+)

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banane

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Manghi

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaie

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Melograni

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

Patate

 

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrowroot

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Aglio

 

 

 

 

0220020

Cipolle

 

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Pomodori

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Peperoni

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Melanzane

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Gombi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Altri (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Cetrioli

 

(+)

 

 

0232020

Cetriolini

 

(+)

 

 

0232030

Zucchine

 

(+)

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Meloni

 

(+)

 

 

0233020

Zucche

 

(+)

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

(+)

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

 

 

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

 

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

 

 

0251050

Barbarea

 

 

 

 

0251060

Rucola

 

 

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spinaci

 

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Asparagi

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Cardi

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Sedani

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Carciofi

0,04

 

 

 

0270060

Porri

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarbaro

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Cuori di palma

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Fagioli

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Semi di arachide

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Semi di papavero

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Semi di girasole

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Semi di colza

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Semi di soia

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Semi di senape

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Semi di cotone

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Semi di zucca

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Semi di borragine

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Semi di canapa

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Semi di ricino

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

 

 

0500000

CEREALI

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Orzo

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Mais/granturco

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Miglio

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Avena

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Riso

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Segale

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Sorgo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Frumento

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Altri (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

 

 

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

Semi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Muscolo

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Grasso

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Fegato

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Rene

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Grasso

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Fegato

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Rene

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Muscolo

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Grasso

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Fegato

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Rene

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Muscolo

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Grasso

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Fegato

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Rene

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

1015010

Muscolo

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Grasso

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Fegato

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Rene

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

Pollame

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Muscolo

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Muscolo

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Grasso

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Fegato

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Rene

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Altri (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Latte

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

1020040

Equidi

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatra

 

 

 

 

1030030

Oca

 

 

 

 

1030040

Quaglia

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

(F)

=

Liposolubile

Ciflufenamid [somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid] (A) (R)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che le norme di riferimento per l'isomero E e il metabolita 149-F1 non sono disponibili sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento indicate nella prima frase entro il 17 settembre 2020 oppure, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro tale termine, della loro mancanza.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ciflufenamid - codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di ciflufenamid (isomero Z), del relativo isomero E e del metabolita 149-F1, espressa come ciflufenamid] (A) (R)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione del pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500090

Frumento

Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0120010

Mandorle dolci

0120020

Noci del Brasile

0120030

Noci di anacardi

0120040

Castagne e marroni

0120050

Noci di cocco

0120060

Nocciole

0120070

Noci del Queensland

0120080

Noci di pecàn

0120090

Pinoli

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010

Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140020

Ciliegie (dolci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140030

Pesche

0140040

Prugne

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0154010

Mirtilli

0154020

Mirtilli giganti americani

0163020

Banane

0231020

Peperoni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401020

Semi di arachide

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza

0500010

Orzo

0500070

Segale

0500090

Frumento

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

Tembotrione [somma del tembotrione originario (AE 0172747) e del relativo metabolita M5 (4,6-diidrossi tembotrione), espressa come tembotrione] (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Tembotrione - codice 1000000 eccetto 1040000 : metabolita M5 (diidrossi-tembotrione)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0234000

d)

Mais dolce»

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono soppresse.


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


DECISIONI

17.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/16


DECISIONE (PESC) 2019/1560 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2019

che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC (1) che ha aggiornato e sostituito il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998.

(2)

Successivamente all'adozione della posizione comune 2008/944/PESC, una serie di sviluppi sia a livello dell'Unione che a livello internazionale hanno dato origine a nuovi obblighi e impegni per gli Stati membri.

(3)

Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT), che regolamenta il commercio internazionale di armi convenzionali. Tutti gli Stati membri sono Stati parti dell'ATT. L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione.

(4)

Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC e sull'attuazione dell'ATT, in cui incaricava il gruppo di lavoro competente di valutare nuovamente l'attuazione di tale posizione comune e il conseguimento dei suoi obiettivi nel 2018.

(5)

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che comprende, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile.

(6)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, che ha sostituito la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni adottata dal Consiglio europeo nel 2005. La sua finalità è quella di guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle armi leggere e armi di piccolo calibro («SALW») e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati, e promuovere la rendicontabilità e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi.

(7)

In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato dell'Unione europea, l'Unione garantisce la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A tale riguardo il Consiglio prende atto, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) e dei regolamenti (UE) n. 258/2012 (3) e (UE) 2019/125 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

È opportuno rafforzare la politica dell'Unione in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari aggiornando la posizione comune 2008/944/PESC.

(9)

È pertanto opportuno modificare la posizione comune 2008/944/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2008/944/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro valuta caso per caso, basandosi sui criteri di cui all'articolo 2, le domande di licenza d'esportazione che gli pervengono, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti da governo a governo, riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, citato all'articolo 12.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora emergano nuove informazioni pertinenti ciascuno Stato membro è incoraggiato a riesaminare le licenze d'esportazione riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE dopo la loro concessione.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Criterio 1: rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall'Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi e impegni internazionali.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«b bis)

gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù della convenzione su certe armi convenzionali e dei pertinenti protocolli allegati;

b ter)

gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato sul commercio delle armi;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa);»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«c bis)

gli impegni degli Stati membri nell'ambito del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti;».

3)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1), i criteri di cui all'articolo 2 della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all'articolo 4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio qualora vi siano seri motivi per ritenere che gli utilizzatori finali di tali prodotti e tecnologie siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono tali prodotti e tecnologie.

(*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1)»."

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Per ottimizzare l'efficacia della presente posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della PESC, per rafforzare la loro cooperazione e promuovere la loro convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, ivi comprese informazioni sulle notifiche delle decisioni di rifiuto e sulle politiche in materia di esportazioni di armi, nonché mediante l'individuazione di possibili misure volte ad aumentare ulteriormente la convergenza.».

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica al servizio europeo per l'azione esterna, informazioni sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune con riferimento all'anno civile precedente.

2.   Una relazione annuale dell'UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio per adozione e messa a disposizione del pubblico sotto forma di relazione descrittiva e di banca dati online consultabile sul sito web del servizio europeo per l'azione esterna.

3.   Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile.».

6)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Il manuale per l'uso della presente posizione comune, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l'applicazione della presente posizione comune.».

7)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

La presente posizione comune è riveduta cinque anni dopo l'adozione della decisione (PESC) 2019/1560 (*2) del Consiglio.

(*2)  Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).»."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).


  翻译: