ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
26 giugno 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19

1

 

*

Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

4

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/874 del Consiglio, del 15 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

18

 

*

Regolamento (UE) 2020/875 del Consiglio, del 15 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

46

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del Garante europeo della protezione dei dati, del 15 maggio 2020, di adozione del regolamento interno del GEPD

49

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un’intensità senza precedenti dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.

(2)

Per reagire all’impatto della crisi causata dall’epidemiadi COVID-19 («crisi»), è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

(3)

Tale misura dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi disponibili nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti al fine di sostenere gli agricoltori e le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dalla crisi. Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell’industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere i settori di produzione, i tipi di agricoltura, le strutture agricole, il tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli, e il numero di lavoratori stagionali impiegati;nel caso delle PMI, tali criteri possono includere i tipi di settori, di attività, di regioni e altri vincoli specifici.

(4)

Data l’urgenza e il carattere eccezionale di tale misura, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e un termine per l’applicazione della stessa, ribadendo al contempo il principio che i pagamenti devono essere erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

(5)

Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

(6)

Al fine di garantire un sostegno finanziario adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno fissare una quota massima del contributo dell’Unione a tale misura.

(7)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all’impatto della crisi mediante l’introduzione di una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.

(9)

Considerata l’urgenza di affrontare la crisi, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(10)

Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente

«A rticolo 39 ter

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

1.   Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.

3.   Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori

4.   Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.

5.   L’importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.

6.   Nell’erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di COVID-19.»;

2)

all’articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»;

3)

all’articolo 59 è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Il sostegno del FEASR erogato ai sensidell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  Parere dell’11 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2020.

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/4


REGOLAMENTO (EU) 2020/873 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il quadro di regolamentazione prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») che operano nell’Unione. Adottato all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, e ampiamente basato sulle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), tale quadro di regolamentazione prudenziale, noto come quadro di Basilea III, ha contribuito a rafforzare la resilienza degli enti che operano nell’Unione e a renderli più preparati ad affrontare potenziali difficoltà, comprese le difficoltà derivanti da eventuali crisi future.

(2)

Dalla sua entrata in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato più volte modificato per ovviare alle carenze residue del quadro di regolamentazione prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma globale dei servizi finanziari che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra tali modifiche, il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto sui fondi propri dell’introduzione dell’International Financial Reporting Standard - Strumenti finanziari (IFRS 9). Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale.

(3)

Inoltre, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 alcuni degli elementi finali del quadro di Basilea III. Tali elementi comprendono, tra l’altro, una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, entrambi i quali impediscono agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, nonché disposizioni per il trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software e per il trattamento più favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi, un fattore di sostegno riveduto per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) («fattore di sostegno alle PMI») e una nuova rettifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali («fattore di sostegno alle infrastrutture»).

(4)

Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le misure eccezionali di contenimento hanno avuto un impatto di vasta portata sull’economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell’Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni risolute per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell’attività economica e alle carenze di liquidità che ne derivano.

(5)

Gli enti avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, risentiranno probabilmente del deterioramento della situazione economica. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale nonostante un contesto più difficile. In particolare, la Commissione, la Banca centrale europea e l’ABE hanno fatto chiarezza sull’applicazione della flessibilità già insita nel regolamento (UE) n. 575/2013 elaborando interpretazioni e orientamenti sull’applicazione del quadro prudenziale nel contesto della COVID-19. Tali orientamenti comprendono la comunicazione interpretativa della Commissione del 28 aprile 2020 sull’applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell’UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19. In risposta alla pandemia di COVID-19, il BCBS ha inoltre previsto una certa flessibilità nell’applicazione delle norme internazionali.

(6)

È importante che gli enti impieghino il proprio capitale laddove è più necessario e che il quadro di regolamentazione dell’Unione li agevoli a tal fine, assicurando nel contempo che gli enti agiscano con prudenza. Oltre alla flessibilità già prevista dalle norme vigenti, modifiche mirate dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 garantirebbero che il quadro di regolamentazione prudenziale interagisca armoniosamente con le varie misure che affrontano la pandemia di COVID-19.

(7)

Le circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse richiedono un’azione immediata per assicurare che gli enti siano in grado di convogliare in modo efficace i finanziamenti ad imprese e famiglie e per attenuare lo shock economico causato dalla pandemia di COVID-19.

(8)

Le garanzie fornite nel contesto della pandemia di COVID-19 da governi nazionali o altri soggetti pubblici, che sono considerati equivalenti dal punto di vista del merito creditizio in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui alla parte terza del regolamento (UE) n. 575/2013, sono comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione di cui all’articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto giustificato allineare i requisiti di copertura minima per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici a quelli per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da agenzie ufficiali per il credito all’esportazione.

(9)

Nel contesto della pandemia di COVID-19 sono emersi elementi che dimostrano che, in una situazione di crisi, potrebbe rivelarsi essenziale la possibilità di escludere temporaneamente determinate esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva di un ente, come stabilito all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 quale modificato dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, il potere discrezionale di escludere dette esposizioni diviene applicabile solo dal 28 giugno 2021. Prima di tale data, pertanto, le autorità competenti non potrebbero avvalersi dello strumento in questione per far fronte all’aumento delle esposizioni verso le banche centrali previsto come conseguenza delle misure di politica monetaria adottate per attenuare l’impatto economico della pandemia di COVID-19. Inoltre, l’efficacia di questo strumento sembra essere ostacolata dalla ridotta flessibilità derivante dal meccanismo di compensazione connesso a tali esclusioni temporanee, che limiterebbe la capacità degli enti di aumentare le esposizioni verso le banche centrali in una situazione di crisi. Ciò potrebbe in ultima analisi indurre un ente a ridurre il livello dei prestiti alle famiglie e alle imprese. Pertanto, al fine di evitare conseguenze indesiderate connesse al meccanismo di compensazione e garantire l’efficacia di tale esclusione di fronte a possibili shock e crisi futuri, risulta opportuno modificare il meccanismo di compensazione. Inoltre, al fine di garantire che tale potere discrezionale sia disponibile nel corso dell’attuale pandemia di COVID-19, è opportuno avere la possibilità di escludere temporaneamente alcune esposizioni verso le banche centrali già prima che il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 diventi applicabile il 28 giugno 2021. In attesa dell’applicazione delle disposizioni modificate sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria introdotte dal regolamento (UE) 2019/876, l’articolo 429 bis dovrebbe continuare ad applicarsi nella forma introdotta dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (11).

(10)

Nel 2017 il BCBS ha riveduto il calcolo del valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento al fine di garantire che il trattamento rifletta correttamente l’effetto leva intrinseco a tali negoziazioni e che eventuali differenze contabili non incidano sul calcolo tra enti con posizioni comparabili. Nell’Unione la revisione è stata introdotta dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, questo trattamento più favorevole è applicabile solo dal 28 giugno 2021. Pertanto, dato che il calcolo riveduto rispecchierebbe il reale effetto leva di un’operazione in modo più appropriato e, nel contempo, aumenterebbe la capacità di un ente di erogare prestiti e assorbire le perdite nel contesto della pandemia di COVID-19, gli enti dovrebbero avere la possibilità di applicare temporaneamente il calcolo riveduto prima che la disposizione introdotta dal regolamento (UE) 2019/876 diventi applicabile a tutti gli enti dell’Unione.

(11)

Dal 1o gennaio 2018 molti enti che operano nell’Unione sono soggetti all’IFRS 9. In linea con le norme internazionali adottate dal BCBS, il regolamento (UE) 2017/2395 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie per attenuare l’impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 degli enti derivante dal trattamento contabile delle perdite attese su crediti ai sensi dell’IFRS 9.

(12)

L’applicazione dell’IFRS 9 durante la recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe comportare un aumento repentino e significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, in quanto per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare tali perdite lungo tutta la loro vita. Il BCBS, l’ABE e l’ESMA hanno chiarito che gli enti non dovrebbero applicare meccanicamente i loro approcci abituali alle perdite attese sui crediti in situazioni eccezionali come la pandemia di COVID-19, ma dovrebbero piuttosto ricorrere alla flessibilità intrinseca all’IFRS 9, ad esempio per dare il giusto peso alle tendenze economiche di lungo periodo. Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità nell’attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell’IFRS 9. Al fine di limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare che potrebbe verificarsi se la pandemia di COVID-19 comportasse un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è necessario prorogare le disposizioni transitorie anche nel diritto dell’Unione.

(13)

Per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno, le disposizioni transitorie dovrebbero essere prorogate di due anni e gli enti dovrebbero essere autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevino nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate. Queste modifiche consentirebbero di attutire ulteriormente l’impatto della pandemia di COVID-19 sul possibile aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamento ai sensi dell’IFRS 9, mantenendo al contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese su crediti accertati prima della pandemia di COVID-19.

(14)

Gli enti che in precedenza hanno deciso di avvalersi o di non avvalersi delle disposizioni transitorie dovrebbero poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio, subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione preliminare della loro autorità competente. L’autorità competente dovrebbe garantire che tali revoche non siano motivate da considerazioni di arbitraggio regolamentare. Successivamente, e subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, gli enti dovrebbero avere la possibilità di decidere di cessare di applicare le disposizioni transitorie.

(15)

L’impatto straordinario della pandemia di COVID-19 è riscontrabile anche negli estremi livelli di volatilità dei mercati finanziari, che, associati all’incertezza, portano a un accrescimento dei tassi di rendimento del debito pubblico il quale, a sua volta, produce perdite non realizzate sui titoli del debito pubblico detenuti dagli enti. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo della volatilità dei mercati del debito delle amministrazioni centrali durante la pandemia di COVID-19 sul capitale regolamentare degli enti e quindi sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti, dovrebbe essere ripristinato un filtro prudenziale temporaneo che neutralizzi tale impatto.

(16)

Gli enti sono tenuti a eseguire quotidianamente test retrospettivi sui loro modelli interni al fine di valutare se questi generano requisiti patrimoniali sufficienti per assorbire le perdite nel portafoglio di negoziazione. Il mancato rispetto del requisito relativo ai test retrospettivi, noto anche come scostamento, se superiore a un determinato numero di volte all’anno, comporterebbe l’applicazione di un ulteriore moltiplicatore quantitativo ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolato sulla base dei modelli interni. Il requisito relativo ai test retrospettivi è altamente prociclico in un periodo di estrema volatilità, come quella provocata dalla pandemia di COVID-19. A causa della crisi, il moltiplicatore quantitativo del rischio di mercato applicato ai modelli interni è aumentato in modo significativo. Sebbene il quadro di Basilea III per il rischio di mercato consenta alle autorità competenti di appianare tali eventi straordinari nei modelli interni per il rischio di mercato, una simile discrezionalità nella vigilanza non è pienamente disponibile a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno dotare le autorità competenti di ulteriore flessibilità per escludere gli scostamenti verificatisi tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 che non sono dovuti a carenze dei modelli interni, al fine di attenuare gli effetti negativi dell’estrema volatilità dei mercati osservata durante la pandemia di COVID-19. Sulla base dell’esperienza acquisita a seguito della pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe valutare se tale flessibilità debba essere messa a disposizione anche in occasione di futuri episodi di estrema volatilità dei mercati.

(17)

Nel marzo 2020 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ha riveduto il calendario di attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III. Mentre la maggior parte degli elementi finali deve ancora essere attuata nel diritto dell’Unione, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale è già stato attuato mediante le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876. Pertanto, e al fine di garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione e operanti anche al di fuori dell’Unione, la data di applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui a tale regolamento dovrebbe essere differita di un anno, al 1o gennaio 2023. Con il differimento dell’applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, durante il periodo di differimento non vi sarebbero conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale requisito come stabilito all’articolo 141 quater della direttiva 2013/36/UE né limiti alle distribuzioni di cui all’articolo 141 ter della medesima direttiva.

(18)

Per quanto riguarda i prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente creditizio di una parte della pensione o della retribuzione del debitore, l’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 per consentire il trattamento più favorevole di tali prestiti. L’applicazione di un simile trattamento nel contesto della pandemia di COVID-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare i prestiti a lavoratori dipendenti e pensionati. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione di tale disposizione affinché possa essere già utilizzata dagli enti durante la pandemia di COVID-19.

(19)

Poiché il fattore di sostegno alle PMI e il fattore di sostegno alle infrastrutture consentono un trattamento più favorevole di talune esposizioni verso le PMI e le infrastrutture, la loro applicazione nel contesto della pandemia di COVID-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare la concessione di prestiti tanto necessari. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno affinché possano già essere utilizzati dagli enti durante la pandemia di COVID-19.

(20)

Il trattamento prudenziale di talune attività sotto forma di software era stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 al fine di sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Nel contesto della diffusione accelerata dei servizi digitali dovuta alle misure pubbliche adottate per fronteggiare la pandemia di COVID-19, è opportuno anticipare la data di applicazione di tali modifiche.

(21)

Il finanziamento pubblico mediante l’emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro potrebbe essere necessario per sostenere le misure volte a combattere le conseguenze della pandemia di COVID-19. Per non imporre inutili vincoli agli enti che investono in tali titoli, è opportuno reintrodurre le disposizioni transitorie per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali denominate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, per quanto riguarda il loro trattamento nell’ambito della disciplina del rischio di credito, e prorogare le disposizioni transitorie, per quanto riguarda il trattamento di tali esposizioni nella disciplina delle grandi esposizioni.

(22)

Nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di COVID-19 ci si attende che le parti interessate contribuiscano agli sforzi per la ripresa. L’ABE, la Banca centrale europea e le altre autorità competenti hanno raccomandato agli enti di sospendere i pagamenti di dividendi e le operazioni di riacquisto di azioni durante la pandemia di COVID-19. Per garantire l’applicazione coerente di tali raccomandazioni, le autorità competenti dovrebbero avvalersi pienamente dei loro poteri di vigilanza, anche al fine di imporre agli enti, se del caso, limiti vincolanti alle distribuzioni o limitazioni della remunerazione variabile in conformità della direttiva 2013/36/UE. Sulla base dell’esperienza acquisita con la pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno concedere alle autorità competenti poteri vincolanti supplementari per consentire loro di imporre limiti alle distribuzioni in circostanze eccezionali.

(23)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e di assorbire le perdite dovute alla pandemia di COVID-19 continuando ad assicurarne comunque la tenuta, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Affinché le misure di sostegno straordinarie adottate per attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19 siano pienamente efficaci nel preservare la tenuta del settore bancario e incentivare gli enti a continuare a erogare prestiti, è necessario che l’effetto di attenuazione di tali misure abbia un riflesso immediato nel modo in cui sono determinati i requisiti patrimoniali regolamentari. Vista l’urgenza di tali adeguamenti del quadro di regolamentazione prudenziale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(25)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID‐19, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:

1)

all’articolo 47 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell’esposizione deteriorata garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione ovvero garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), alle quali sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i seguenti fattori:»;

2)

all’articolo 114, il paragrafo 6 è soppresso;

3)

all’articolo 150, paragrafo 1, primo comma, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2 o 4;»;

4)

l’articolo 429 bis, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera n), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«n)

le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

l’autorità competente dell’ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.»;

c)

al paragrafo 7, le definizioni di «EMLR»e «CB» sono sostituite dalle seguenti:

«EMLR = la misura dell’esposizione complessiva dell’ente calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo; e

CB = il valore totale medio giornaliero, delle esposizioni dell’ente verso la sua banca centrale, calcolate sull’intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n).»;

5)

l’articolo 467 è soppresso;

6)

l’articolo 468 è sostituito dal seguente:

«Articolo 468

Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 35, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 («periodo di trattamento temporaneo»), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l’importo A, determinato conformemente alla formula seguente:

Image 1

dove:

a

=

l’importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio «Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo», corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IFRS 9»); e

f

=

il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2.

2.   Per calcolare l’importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti fattori f:

a)

1 durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

b)

0,7 durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c)

0,4 durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

3.   Ove un ente decida di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1, ne informa l’autorità competente almeno 45 giorni prima della data d’invio per le segnalazioni di informazioni sulla base di tale trattamento. Subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo di trattamento temporaneo. Gli enti rendono pubblica l’eventuale decisione di applicare il trattamento temporaneo.

4.   Se un ente esclude un importo delle perdite non realizzate dal proprio capitale primario di classe 1 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che sono calcolati utilizzando uno dei seguenti elementi:

a)

l’importo delle attività fiscali differite dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;

b)

l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Nel ricalcolare i requisiti pertinenti, l’ente non tiene conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti relative alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9.

5.   Durante i periodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale trattamento.»;

7)

l’articolo 473 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga all’articolo 50, e fino al termine dei periodi transitori di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

a)

per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:

Image 2

dove:

A2,SA

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

A4,SA

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

Image 3
;

Image 4

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020;

Image 5

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore;

f1

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

f2

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;

t1

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,SA;

t 2

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,SA;

t3

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo

Image 6

;

b)

per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:

Image 7

dove:

A2,IRB

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

A4,IRB

=

l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

Image 8
;

Image 9

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di

Image 10

a zero;

Image 11

=

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di

Image 12

a zero;

f1

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

f2

=

il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;

t1

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,IRB;

t2

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,IRB;

t3

=

l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo

Image 13

.»;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9;

b)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore.»;

c)

al paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;

c)

gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f1:

a)

0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

b)

0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c)

0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

d)

0, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a d), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a d), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f2:

a)

1, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

b)

1, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c)

0,75, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

d)

0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

e)

0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a e), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.»;

f)

è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis.   In deroga al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 100 % all’importo ABSA di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo. Ai fini del calcolo della misura dell’esposizione complessiva di cui all’articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, gli enti aggiungono gli importi ABSA e ABIRB di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo alla misura dell’esposizione complessiva.

Gli enti possono scegliere una sola volta se utilizzare il calcolo di cui al paragrafo 7, lettera b), o il calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli enti rendono pubblica la loro decisione.»;

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Durante i periodi di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo segnalano alle autorità competenti e pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.»;

h)

il paragrafo 9 è così modificato:

i)

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«9.   Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che abbia deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa gli importi A4,SA, A4,IRB,

,
, t2 e t3 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«L’ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l’autorità competente della sua decisione. In tal caso l’ente fissa gli importi A2,SA, A2,IRB e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.

Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.»;

8)

all’articolo 495, il paragrafo 2 è soppresso;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 500 bis

Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro

1.   In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:

a)

fino al 31 dicembre 2022 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;

b)

nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;

c)

nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2.

2.   In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a)

100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2023;

b)

75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024;

c)

50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2025.

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

3.   In deroga all’articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 500 ter

Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell’esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

a)

monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

b)

attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.

L’importo escluso dall’ente non supera l’importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell’ente.

2.   Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.

Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)

sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente;

b)

la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall’ente.

Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni.

Articolo 500 quater

Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19

In deroga all’articolo 366, paragrafo 3, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 366, paragrafo 3, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Articolo 500 quinquies

Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19

1.   In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 gli enti possono calcolare il valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a).

3.   Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell’ambito di tale disciplina contabile. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati tramite consegna contro pagamento.

4.   Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell’esposizione complessiva l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.

Gli enti possono compensare l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l’intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati tramite consegna contro pagamento;

b)

le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al fair value (valore equo) attraverso i profitti o le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell’ente.

5.   Ai fini del presente articolo, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l’acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o dalle convenzioni del mercato interessato.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 518 ter

Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari giustifichino che:

a)

durante tali periodi sia consentito alle autorità competenti di escludere dai modelli interni per il rischio di mercato degli enti gli scostamenti che non sono dovuti a carenze di tali modelli;

b)

durante tali periodi siano concessi alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni da parte degli enti.

La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/876

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/876 è così modificato:

1)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.

I seguenti punti dell’articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 giugno 2020:

a)

il punto 59), per quanto riguarda le disposizioni sul trattamento di determinati prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori dipendenti di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il punto 133), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default di cui all’articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il punto 134), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

2)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Il punto 46), lettera b), dell’articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda il nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII di cui all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.»;

3)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Il punto 18) dell’articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda l’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l’esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, punto 4), si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)   GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4.

(2)  Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2020.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

(7)  Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

(8)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/18


REGOLAMENTO (UE) 2020/874 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (2). Tali prodotti possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

La produzione dell’Unione di alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell’interesse dell’Unione concedere una sospensione totale dei dazi della TDC per questi prodotti.

(3)

Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione conformemente alla comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che sono attualmente oggetto di sospensioni integrali. È opportuno fissare al 31 dicembre 2020 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni perché tale riesame possa considerare l’evoluzione del settore delle batterie nell’Unione.

(4)

Per quanto rigurda i prodotti nell’elenco di sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC. È opportuno fissare al 31 dicembre 2021 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni al fine di consentire agli operatori economici di sostituire tali prodotti con prodotti alternativi.

(5)

Occorre modificare la designazione, la classificazione e l’obbligo relativo all’uso finale di alcune sospensioni dei dazi della TDC contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

(6)

Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti figuranti nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno revocare le sospensioni per tali prodotti.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(8)

Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti della comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:

1)

tutti gli asterischi (*) e le relative note a piè pagina contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate. Se sono elencati più codici NC rientranti nell’ambito di applicazione della misura, l’asterisco riguarda la misura nella sua totalità.» sono soppressi;

2)

le righe con i seguenti numeri di serie 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784, 0.7803 sono soppresse;

3)

le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:

Numero di serie

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

«0.7288

ex 2841 50 00

11

Dicromato di potassio (CAS RN 7778-50-9) avente purezza, in peso, del 99 % o più

2 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsina (CAS RN 7784-42-1) avente purezza, in volume, del 99,999 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]ottadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9) avente una purezza, in peso, del 99 % o più

2 %

-

31.12.2021

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2’-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile) fosfato sale monosodico (CAS RN 85209-91-2) avente purezza, in peso, del 95 % o più, con particelle di diametro superiore a 100 μm, utilizzato per la produzione di agenti di nucleazione aventi particelle di dimensione (D90) non superiori a 35 μm misurate con una tecnica di diffusione della luce (o light scattering)  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicina (CAS RN 56-40-6) avente purezza, in peso, del 95 % o più, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2020

0.3689

ex 2924 19 00

23

Acrilammide (CAS RN 79-06-1) avente purezza, in peso, del 97 % o più

2 %

-

31.12.2021

0.6259

ex 2926 90 70

26

Ciflutrina (ISO) (CAS RN 68359-37-5) avente purezza, in peso, del 95,5 % o più, utilizzata per la produzione di biocidi  (1)

0 %

-

31.12.2024

0.2656

ex 2931 39 90

38

Acido N-(fosfonometil)imminodiacetico (CAS RN 5994-61-6) contenente in peso non più di 15 % di acqua e con una purezza, in peso a secco, del 97 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) avente purezza, in peso, del 95 % o più, utilizzato per la produzione di medicinali veterinari (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4346

ex 2934 20 80

25

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (CAS RN 2634-33-5) in forma di polvere avente purezza, in peso, del 95 % o più, o in una miscela acquosa contenente in peso 20 % o più di 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

0 %

-

31.12.2022

0.5134

ex 3204 11 00

45

Preparazione di coloranti in dispersione contenente:

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) o Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

anche contenente C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2020

0.7318

ex 3603 00 60

10

Accenditori per generatori di gas aventi lunghezza totale massima pari o superiore a 20,34 mm, ma non superiore a 29,4 mm, e lunghezza del piedino pari o superiore a 6,68 mm (±0,3 mm), ma non superiore a 7,54 mm (±0,3 mm)

0 %

-

31.12.2022

0.5718

ex 3811 21 00

85

Additivi:

contenenti più del 20 % ma non più del 45 % in peso di oli minerali,

a base di una miscela di sali di ramificato dodecilfenolo solfuro di calcio, con o senza carbonato,

del tipo usato nella produzione di miscele di additivi  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.7512

ex 3811 29 00

18

Additivo costituito da acido diidrossi butandioico (con una miscela di alchil C12-16 e isoalchil diesteri C11-14 arricchiti in C13), del tipo utilizzato per la produzione di olii motore  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2020

0.4719

ex 3824 99 93

35

Paraffina con un livello di clorurazione pari a 70 % o superiore (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6953

ex 3901 40 00

20

Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), in forma granulare:

contenenti più del 10 % ma non più del 20 % in peso di ottene,

con indice di fusione pari o superiore a 9,0 ma inferiore a 10,0 (secondo la norma ASTM D1238 10.0/2.16),

con indice di fluidità (190 °C/2,16 kg) pari o superiore a 0,4 g/10 min ma inferiore a 0,6 g/10 min,

con densità pari o superiore a 0,909 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm3 (secondo la norma ASTM D4703),

con un’area di gelificazione per 24,6 cm3 non superiore a 20 mm2; e

un livello antiossidante non superiore a 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

0.5161

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

70

75

Rotoli di foglio di polietilene:

con un lato autoadesivo,

di uno spessore totale uguale o superiore a 0,025 mm ma non superiore a 0,09 mm,

di una larghezza totale uguale o superiore a 60 mm ma non superiore a 1 110 mm,

del tipo utilizzato per la protezione dei prodotti delle voci 8521 o 8528  (1)

0 %

-

31.12.2021

0.4947

ex 3919 90 80

65

Pellicola autoadesiva di spessore pari o superiore a 40 μm ma non superiore a 475 μm, consistente in uno o più strati di poli(etilene tereftalato) trasparente, metallizzato o tinto, ricoperto su un lato da un rivestimento resistente alle scalfitture e dall’altro da un adesivo sensibile alla pressione e da un release liner

0 %

-

31.12.2024

0.3241

ex 3920 10 25

30

Foglio di polietilene ad alta densità monostrato:

contenente in peso il 99 % o più di polietilene,

con uno spessore di 12 μm o più ma non più di 20 μm,

con una lunghezza di 4 000 m ma non più di 7 000 m,

con una larghezza di 600 mm ma non più di 900 mm,

0 %

-

31.12.2023

0.3312

ex 3921 90 60

35

Membrane scambiatrici di ioni basate su un tessuto ricoperto su entrambi i lati di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Tubo flessibile del freno, di gomma, avente:

lacci in fibra tessile,

spessore della parete pari a 3,2 mm,

un raccordo metallico cavo pressato a entrambe le estremità e

una o più staffe di montaggio,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87  (1)

0 %

-

31.12.2024

0.7372

ex 5311 00 90

10

Tessuto ad armatura a tela di filati di carta incollati su uno strato di tessuto-carta:

avente un peso uguale o superiore a 190 g/m2 ma non superiore a 280 g/m2, e

tagliato in rettangoli aventi lunghezza del lato uguale o superiore a 40 cm ma non superiore a 140 cm

0 %

-

31.12.2022

0.2546

ex 6903 90 90

30

Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio con un punto di rammollimento di 1 400 °C o superiore

0 %

-

31.12.2023

0.7619

ex 7006 00 90

40

Lastre di vetro sodocalcico di qualità STN (cristallo nematico super-ruotato) aventi:

lunghezza non inferiore a 300 mm, ma non superiore a 1 500 mm,

larghezza non inferiore a 300 mm, ma non superiore a 1 500 mm,

spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1,1 mm,

un rivestimento di ossido di indio-stagno con una resistenza uguale o superiore a 80 Ω ma non superiore a 160 Ω da un lato,

anche con un rivestimento antiriflesso multistrato dall’altro lato, e bordi lavorati a macchina (smussati)

0 %

-

31.12.2023

0.7341

ex 7413 00 00

20

Anello di centraggio per altoparlanti, costituito da uno o più ammortizzatori di vibrazioni e da un minimo di due cavi in rame non isolati, intrecciati o pressati all’interno

0 %

-

31.12.2022

0.3928

ex 7616 99 90

15

Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili  (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6730

ex 8101 96 00

10

Fili di tungsteno contenenti in peso il 99 % o più di tungsteno e aventi:

una sezione trasversale massima di dimensione non superiore a 50 μm,

una resistenza di almeno 40 Ω ma non superiore a 300 Ω alla lunghezza di 1 m

0 %

-

31.12.2020

0.5838

ex 8105 90 00

10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti in peso:

35 % (± 2 %) di cobalto,

25 % (± 1 %) di nichel,

19 % (± 1 %) di cromo, e

7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842

0 %

-

31.12.2023

0.5570

ex 8207 30 10

10

Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio o di carrozzeria di veicoli a motore  (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Tastierini di silicone o plastica con:

parti in metallo comune,

anche con parti di plastica,

resina epossidica rinforzata con fibra di vetro o legno,

anche stampati o trattati in superficie,

anche con conduttori elettrici,

anche con membrana saldata alla tastiera,

anche con pellicola protettiva monostrato o multistrato

0 %

p/st

31.12.2020

0.7670

ex 8409 91 00

25

Modulo di aspirazione dell’aria per i cilindri dei motori, che consiste in:

un collettore,

un sensore di pressione,

una valvola a farfalla elettrica,

tubi,

supporti,

destinata all’uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.7718

ex 8409 99 00

75

Gruppo di iniezione combustibile ad alta pressione in acciaio di ferrite perlite galvanizzato con:

almeno un sensore di pressione e una valvola,

una lunghezza pari o superiore a 314 mm, ma non superiore a 322 mm,

una pressione di funzionamento non superiore a 225 MPa,

una temperatura di entrata non superiore a 95 °C,

una temperatura ambiente pari o superiore a –45 °C, ma non superiore a 145 °C,

destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di motori ad accensione spontanea di veicoli a motore  (1)

0 %

-

31.12.2024

0.7377

ex 8481 80 59

40

Valvola di controllo del flusso

di acciaio,

Con un foro di uscita di diametro di 0,05 mm o più, ma non superiore a 0,5 mm,

con un foro di entrata di un diametro di 0,1 mm o più, ma non superiore a 1,3 mm,

con rivestimento di nitruro di cromo,

con una rugosità della superficie di Rp 0,4

0 %

-

31.12.2022

0.7381

ex 8481 80 59

50

Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con

un pistone,

un solenoide con una resistenza di 1,85 Ω o più, ma non superiore a 8,2 Ω

0 %

-

31.12.2022

0.7604

ex 8484 20 00

20

Dispositivo di tenuta meccanica frontale, composto da due anelli mobili contrapposti (uno fisso in ceramica, con conduttività termica inferiore a 80 W/mK e l’altro scorrevole in carbonio), una molla ed un sigillante nitrilico sulla parte esterna

0 %

-

31.12.2023

0.5577

ex 8501 31 00

50

Motori CC, senza spazzole con:

diametro esterno uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 200 mm,

tensione di alimentazione pari o superiore a 9 V ma non superiore a 16 V,

potenza di uscita a 20 °C pari o superiore a 300 W ma non superiore a 750 W,

coppia a 20 °C pari o superiore a 2,00 Nm ma non superiore a 7,00 Nm,

velocità di rotazione nominale a 20 °C pari o superiore a 600 giri/min ma non superiore a 3 100 giri/min,

o senza sensore della posizione dell’angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo a effetto Hall,

anche con puleggia,

del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delle automobili

0 %

-

31.12.2022

0.4855

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, con:

un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione,

anche con elettronica di potenza

0 %

-

31.12.2021

0.5783

ex 8503 00 99

40

Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle celle a combustibile della voce 8501  (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Articoli di forma triangolare, quadrata o rettangolare, formati o no, anche ad arco o con angoli arrotondati, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi le dimensioni seguenti:

una lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm,

una larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 105 mm, e

un’altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm

0 %

-

31.12.2021

0.7511

ex 8505 19 90

60

Articoli di ferrite agglomerata a forma di mezzo manicotto o quarto di manicotto o con angoli arrotondati, destinato a fungere da magneti permanenti previa magnetizzazione, aventi le dimensioni seguenti:

una lunghezza pari o superiore a 10 mm, ma non superiore a 100 mm (± 1 mm),

una larghezza pari o superiore a 10 mm ma non superiore a 100 mm (± 1 mm)

uno spessore pari o superiore a 2 mm ma non superiore a 15 mm (±0,15 mm)

0 %

-

31.12.2023

0.6703

ex 8507 60 00

33

Accumulatore agli ioni di litio avente:

lunghezza pari o superiore a 150 mm, ma non superiore a 1 000 mm,

larghezza uguale o superiore a 100 mm, ma non superiore a 1 000 mm,

altezza non inferiore a 200 mm, ma non superiore a 1 500 mm,

peso non inferiore a 75 kg, ma non superiore a 200 kg

capacità nominale di 150 Ah o più„ ma non più di 500 Ah

tensione nominale in uscita di 230 V CA (fase-neutro) o una tensione nominale di 64 V (±10 %)

1,3 %

-

31.12.2020

0.6702

ex 8507 60 00

37

Accumulatore agli ioni di litio avente:

una lunghezza di 1 200 mm, ma non superiore a 2 000 mm,

una larghezza di 800 mm, ma non superiore a 1 300 mm,

un’altezza di 2 000 mm, ma non superiore a 2 800 mm,

un peso di almeno 1 800 kg, ma non superiore a 3 000 kg

una capacità nominale di almeno 2 800 Ah, ma non superiore a 7 200 Ah

1,3 %

-

31.12.2020

0.5342

ex 8507 60 00

65

Pila agli ioni di litio, di forma cilindrica, dalle seguenti caratteristiche:

tensione compresa tra 3,5 Vcc e 3,8 Vcc,

capacità compresa tra 300 mAh e 900 mAh, e

diametro compreso tra 10,0 mm e 14,5 mm

1,3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm,

di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm,

altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm,

di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg,

potenza non superiore a 175 kWh,

una tensione nominale di 400 V

1,3 %

-

31.12.2020

0.6863

ex 8512 30 90

20

Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente:

una scheda a circuiti stampati,

un connettore,

con o senza supporto metallico di fissazione,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6689

ex 8529 90 65

28

Assemblaggio elettronico comprendente un circuito stampato con almeno:

processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video,

un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array),

una memoria flash,

una memoria operativa,

anche con interfacce USB, HDMI, VGA, USB e RJ-45,

prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo

0 %

p/st

31.12.2020

0.7251

ex 8537 10 91

70

Apparecchio di comando motore a memoria programmabile avente tensione non superiore a 1 000 V, comprendente almeno

un circuito stampato con componenti attivi e passivi,

un alloggiamento in alluminio e

connettori multipli

0 %

p/st

31.12.2022

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenna interna per sistema di chiusura centralizzata per auto comprendente:

modulo antenna in un alloggiamento di plastica,

cavo di connessione con spina,

almeno due staffe di montaggio,

con o senza scheda a circuito stampato comprensiva di circuiteria, diodi e transistor,

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.5953

ex 8538 90 99

95

Piastra di base in rame, contenente un maggior numero di componenti rispetto ai chip e ai diodi IGBT, con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT  (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Cavo di collegamento a quattro anime contenente due connettori femmina per la trasmissione di segnali digitali da sistemi di navigazione e audio a un connettore USB, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87  (1)

0 %

-

31.12.2020

0.6867

ex 8544 30 00

85

Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno:

una boccola di gomma,

un supporto metallico di fissaggio,

del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

0.5002

ex 8545 90 90

40

Substrato di fibra tecnica stratificato di uno strato di diffusione gassosa, resistente alla corrosione, con

lunghezza delle fibre controllata, resistenza alle flessioni, porosità, conduttanza termica, resistenza elettrica

di spessore inferiore a 600 μm,

una grammatura inferiore a 500 g/m2

0 %

m2

31.12.2020

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Gruppo di rinvio di autovettura con un albero di entrata singolo e due alberi di uscita, per la distribuzione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in un alloggiamento di alluminio di dimensioni non superiori a 565 mm × 570 mm × 510 mm, comprendente:

almeno un attuatore,

anche con una catena di distribuzione interna

0 %

-

31.12.2024

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Supporto superiore dell’ammortizzatore comprendente

un supporto in metallo con tre viti di fissaggio e

un cuscinetto di gomma del tipo

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6705

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Braccio di telaio posteriore con rivestimento protettivo in plastica provvisto di due involucri metallici in cui sono infilati silent block in gomma, destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6704

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Braccio di telaio posteriore provvisto di un perno sferico e di un involucro metallico in cui è infilato un silent block in gomma, destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.7365

ex 8708 80 99

30

Asta di pistone in acciaio con superficie temperata per ammortizzatori idraulici o idropneumatici di veicoli a motore, avente:

rivestimento al cromo,

diametro uguale o superiore a 11 mm ma non superiore a 28 mm,

lunghezza uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 600 mm,

munita di un’estremità filettata o di un mandrino per saldatura a resistenza

0 %

-

31.12.2022

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente:

cucito,

piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, o cuscino di sicurezza piatto (non piegato) anche con formatura termica

0 %

p/st

31.12.2020

0.6686

ex 8714 10 90

10

Tubi interni per forcelle di motociclette:

di acciaio al carbonio SAE1541,

con uno strato di cromo duro di 20 μm (+ 15 μm/–5 μm),

con uno spessore non inferiore a 1,3 mm, ma non superiore a 1,6 mm,

con un allungamento a rottura del 15 %,

perforati

0 %

p/st

31.12.2020

0.5692

ex 9002 11 00

20

Obiettivi:

le cui dimensioni non superano 95 mm × 55 mm × 50 mm,

con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e

con un fattore di zoom pari a 18

0 %

-

31.12.2022

0.6527

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Cruscotto combinato con un pannello microcontrollore, anche con motori passo-passo e indicatori LED o schermo LCD indicanti almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2024

0.5025

ex 9401 90 80

10

Ruota dentata destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili  (1)

0 %

p/st

31.12.2020»

4)

le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l’ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:

Numero di serie

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

«0.7897

ex 2825 20 00

10

Idrossido di litio monoidrato (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2020

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dicloro-1,1,1-trifluoroetano (CAS RN 306-83-2) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Bromo-5-cloropentano (CAS RN 54512-75-3) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-metilpropan-1,3-diolo (CAS RN 2163-42-0) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisolo (CAS RN 104224-63-7) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-metossi-4-(trifluorometossi)fenolo (CAS RN 166312-49-8) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 00

50

Soluzione di 3,6,9-(etil e/o propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-esossonani (CAS RN 1613243-54-1) in un solvente di origine minerale(CAS RN 1174522-09-8), contenente il 25 %, in peso, o più, ma non più del 41 % degli esossonani

0 %

-

31.12.2024

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimetossiacetone (CAS RN 6342-56-9) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7834

ex 2915 40 00

10

Tricloroacetato di etile (CAS RN 515-84-4) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Tricloroacetato di sodio (CAS RN 650-51-1) avente purezza, in peso, del 96 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7899

ex 2915 90 70

18

Miristato di Litio (CAS RN 20336-96-3) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7845

ex 2916 39 90

22

Acido 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico (CAS RN 1026962-68-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7827

ex 2916 39 90

27

6-Bromo-2-naftoato di metile(CAS RN 33626-98-1) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7880

ex 2917 19 80

45

Fumarato di ferro (CAS RN 141-01-5) avente purezza, in peso, del 93 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

Acido 12-Idrossiottadecanoico (CAS RN 106-14-9) avente purezza in peso del 90 % o più per la produzione di esteri dell’acido poliglicerin-poli-12-idrossiottadecanoico  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7864

ex 2918 30 00

35

Acido 3-Ossociclobutano-1-carbossilico avente purezza, in peso, del 98 % o più (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-tetrachis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilessilossi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]diossafosfocina (CAS RN 126050-54-2) avente contenuto, in peso, del 95 % o più (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-Clorofenil)benzene-1,2-diammina (CAS RN 68817-71-0) avente purezza, in peso, del 97 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7860

ex 2922 19 00

15

Soluzione acquosa contenente in peso:

73 % o più di 2-ammino-2-metil-1-propanolo (CAS RN 124-68-5),

4,5 % o più, ma non più di 27 % di acqua (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7853

ex 2922 49 85

13

O-Benzilglicina p-toluenesolfonato (CAS RN 1738-76-7), avente purezza in peso, del 93 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7879

ex 2923 90 00

50

Betaina idrocloruro (CAS RN 590-46-5) avente purezza in peso, del 93 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7841

ex 2924 29 70

47

(S)-terz-butil (1-ammino-3-(4-iodofenil)-1-ossopropan-2-il)carbamato (CAS RN 868694-44-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Clorometilene)dimetilimminio cloruro (CAS RN 3724-43-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7859

ex 2930 90 98

29

Acido 4-ammino-5-(etilsolfanil)-2-metossibenzoico (CAS RN 71675-86-0) avente purezza in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7833

ex 2930 90 98

31

(p-toluenesolfonil)metil isocianuro (CAS RN 36635-61-7) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7838

ex 2932 20 90

53

(R)-4-propildiidrofuran-2(3H)-one (CAS RN 63095-51-2) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7855

ex 2932 99 00

37

4-(2-butil-1-benzofuran-3-carbonil)-2,6-diiodofenolo (CAS RN 1951-26-4) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7903

ex 2933 19 90

13

3-(Difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazolo-4-carbonil fluoruro (CAS RN 1255735-07-9) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7835

ex 2933 19 90

17

1,3-dimetil-1H-pirazolo (CAS RN 694-48-4) avente purezza, in volume, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7918

ex 2933 19 90

23

Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) avente purezza, in peso, del 96 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7836

ex 2933 19 90

27

Acido 3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropossi)-1H-pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2229861-20-3) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7844

ex 2933 39 99

74

4-Amminopiridina-2-carbossammide (CAS RN 100137-47-1) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7906

ex 2933 39 99

81

Acido 4-Idrossi-3-piridinsulfonico (CAS RN 51498-37-4) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7866

ex 2933 39 99

82

Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) contenente in peso non più di 15 % di acqua e con una purezza in peso a secco del 92 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7825

ex 2933 59 95

68

Guanina (CAS RN 73-40-5) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7839

ex 2933 99 80

66

(6-(4-fluorobenzil)-3,3-dimetil-2,3-diidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirid-5-il)metanolo (CAS RN 1799327-42-6) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7843

ex 2934 99 90

17

Acido (S)-4-(terz-butossicarbonil)-1,4-ossazepan-2-carbossilico (CAS RN 1273567-44-4) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7837

ex 2934 99 90

29

(2R,5S)-terz-butil 4-benzil-2-metil-5-[((R)-3-metilmorfolino)metil)piperazina-1-carbossilato (CAS RN 1403902-77-1) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7840

ex 2934 99 90

33

(2R,3R,5R)-5-(4-ammino-2-ossopirimidin-1(2H)-il)-2-[(benzoilossi)metil)-4,4-difluorotetraidrofuran-3-il benzoato (CAS RN 134790-39-9) avente purezza, in peso, del 98 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7842

ex 2934 99 90

69

3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)benzo[d]ossazol-2(3H)-one (CAS RN 1220696-32-1) avente purezza, in peso, del 95 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7854

ex 2935 90 90

70

(4S)-4-idrossi-2-(3-metossipropil)-3,4-diidro-2H-tieno[3,2-e]tiazin-6-solfonammide-1,1-diossido (CAS RN 154127-42-1) avente purezza, in peso, del 97 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7885

ex 3204 15 00

20

Colorante C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 94 % o più di colorante C.I. Vat Blue 1

0 %

-

31.12.2024

0.7922

ex 3823 19 10

20

Acido 12-idrossiottadecanoico (CAS RN 106-14-9) per la produzione di esteri di acido poliglicerin-poli-12-idrossiottadecanoico  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7831

ex 3824 99 92

62

Soluzione di 9-borabiciclo[3.3.1]nonano (CAS RN 280-64-8) in tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9), contenente in peso 6 % o più di 9-borabiciclo[3.3.1]nonano

0 %

-

31.12.2024

0.7861

ex 3903 90 90

33

Copolimero di stirene, divinilbenzene e clorometilstirene (CAS RN 55844-94-5) avente purezza, in peso, del 99 % o più

0 %

-

31.12.2024

0.7865

ex 3909 40 00

70

Polimero in forma di fiocchi, composto dal 98 % o più in peso da resina fenolica (ottilfenol-formaldeide bromurata) con un punto di rammollimento di 80 °C o più ma non più di 95 °C secondo la norma ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7882

ex 3920 69 00

30

Pellicola monostrato o multistrato, retrattile, a orientamento trasversale

composta di oltre 85 % in peso da acido polilattico, non oltre 5 % in peso di additivi inorganici od organici e non oltre 10 % in peso di additivi a base di poliesteri biodegradabili,

con uno spessore di 20 μm o più ma non più di 100 μm,

con una lunghezza di 2 385 m ma non più di 9 075 m,

biodegradabile e compostabile (secondo la norma EN 13432)

0 %

-

31.12.2024

0.7883

ex 3920 69 00

70

Pellicola monostrato o multistrato, a orientamento biassiale:

composto di oltre 85 % in peso da acido polilattico, non oltre 5 % in peso di additivi inorganici od organici e non oltre 10 % in peso di additivi a base di poliesteri biodegradabili,

con uno spessore di 9 μm o più ma non più di 120 μm,

con una lunghezza di 1 395 m ma non più di 21 560 m,

biodegradabile e compostabile (secondo la norma EN 13432)

0 %

-

31.12.2024

0.7891

ex 7326 90 94

40

Gancio con sfera in acciaio, fucinato a stampo, lavorato, anche sottoposto a trattamento termico o di superficie, con un angolo fra il centro della testa conica e il braccio inferiore a 90° o con un angolo fra il centro della sfera e il braccio inferiore a 90°, destinato alla fabbricazione di ganci del rimorchio per automobili  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7911

ex 7506 20 00

10

Fogli e strisce arrotolati in lega di nichel C276 (secondo la norma EN 2.4819) con

uno spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 3 mm,

una larghezza uguale o superiore a 770 mm, ma non superiore a 1 250 mm,

0 %

-

31.12.2024

0.7851

ex 8409 99 00

25

Assemblaggio di tubi per il ritorno del carburante dagli iniettori all’unità del gruppo di trattamento del carburante del motore, che consiste almeno in:

tre tubi di gomma, anche con guaina protettiva intrecciata,

tre connettori per collegare iniettori,

cinque flange metalliche,

un giunto di plastica a T,

destinata all’uso nella fabbricazione di motori per autoveicoli  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7850

ex 8481 30 99

30

Assemblaggio di valvole di ritenuta del servofreno contenente almeno:

tre tubi di gomma vulcanizzata,

una valvola a membrana,

due flange metalliche,

un supporto metallico,

con o senza un raccordo in metallo,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7920

ex 8483 40 59

30

Riduttore idrostatico di velocità:

con pompa idraulica e differenziale con coassiale,

anche dotato di un girante del ventilatore e/o di puleggia,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato delle sottovoci 8433 11 e 8433 19 o di altre tosatrici della sottovoce 8433 20  (2)

0 %

p/st

31.12.2024

0.7857

ex 8501 10 10

40

Motore sincrono ibrido passo-passo con:

potenza non superiore a 18 W,

due fasi,

corrente nominale non superiore a 2,5 A/fase,

tensione nominale non superiore a 20 V,

con o senza albero filettato,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7888

ex 8507 60 00

68

Accumulatore agli ioni di litio in un alloggiamento di metallo avente:

di lunghezza compresa fra 173 mm e 175 mm,

di larghezza compresa fra 41,5 mm e 43 mm,

di altezza compresa fra 85 mm e 103 mm,

tensione nominale pari o superiore a 3,6 V, ma non superiore a 3,75 V, e

capacità nominale di almeno 93 Ah, ma non superiore a 94 Ah

1,3 %

-

31.12.2024

0.7873

ex 8537 10 91

20

Assemblaggio elettronico comprendente:

un microprocessore,

una memoria programmabile e altri componenti elettronici montati su circuito stampato,

anche con indicatori a sorgente a diodo luminoso (LED) o a cristalli liquidi (LCD)

destinato alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 8418 21 , 8418 29 , 8421 12 , 8422 11 , 8450 11 , 8450 12 , 8450 19 , 8451 21 , 8451 29 e 8516 60  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7848

ex 8544 30 00

45

Cavo di connessione a sette anime per collegare il sensore di misura della pressione nel collettore di aspirazione (Boost Pressure Sensor - BPS) e le prese delle candele con il connettore comune, contenente quattro prese e due connettori, destinato alla fabbricazione di motori a combustione interna ad accensione a scintilla per autoveicoli  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7847

ex 8544 30 00

55

Cavo di connessione a cinque anime con connettori per collegare il sensore di temperatura e il sensore di differenza di pressione del condotto di scarico al connettore comune destinato alla fabbricazione di motori a combustione interna ad accensione a scintilla per autoveicoli  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Cambio manuale in alloggiamento in alluminio fuso per installazione trasversale con:

larghezza non superiore a 480 mm,

altezza non superiore a 400 mm,

lunghezza non superiore a 550 mm,

cinque marce,

differenziale,

coppia del motore non superiore a 250 Nm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7849

ex 8708 93 10

ex 8708 93 90

40

40

Pedale della frizione con connessione al freno di stazionamento elettronico (EPB), anche con funzione di emissione di un segnale per:

la disattivazione del regolatore di velocità,

il rilascio del freno di stazionamento elettronico,

la gestione dell’avviamento/arresto del motore con il sistema Idle Stop and Go (ISG),

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autovetture  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7921

ex 8708 99 97

18

Riduttore idrostatico di velocità:

con pompa idraulica e differenziale con coassiale,

anche dotato di un girante del ventilatore e/o di puleggia,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di trattori delle sottovoci 8701 91 90 e 8701 92 90 , che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato  (2)

0 %

p/st

31.12.2023»


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/34


REGOLAMENTO (UE) 2020/875 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2580, 09.2581 e 09.2583 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)

Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2634 e 09.2668.

(4)

Poiché l’ambito di applicazione del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2652 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell’Unione, è opportuno modificare la designazione del prodotto compreso in tale contingente tariffario.

(5)

Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2588 è opportuno prorogare il periodo contingentale al 31 dicembre 2020 poiché tale contingente era stato aperto per un periodo di soli sei mesi ma è ancora nell’interesse dell’Unione mantenerlo.

(6)

Le sostanze solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1) avente una purezza di almeno il 99 %, 2-metilanilina (CAS RN 95-53-4) avente una purezza, in peso, di almeno il 99 % e 4,4’ -metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) avente una purezza, in peso, di almeno il 97 % sono incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 è inclusa nell’allegato XIV di tale regolamento. Per tale motivo i contingenti tariffari esistenti per tali prodotti dovrebbero essere progressivamente chiusi e gli eventuali contingenti tariffari nuovi dovrebbero essere applicati per un periodo limitato. Pertanto è opportuno che i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2648 e 09.2730 si applichino fino al 31 dicembre 2020 con un’aliquota convenzionale del dazio pari al 2 %. Inoltre si dovrebbe chiudere il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2590 e si dovrebbe aprire fino al 31 dicembre 2020 un nuovo contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2582 con un’aliquota convenzionale del dazio pari al 2 %.

(7)

Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(8)

Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti di cui alla comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro di almeno 10 mm ma non più di 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnellate

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentrato di proteine di soia contenente in peso:

60 % (± 10 %) di proteina grezza,

5 % (± 3 %) di fibra grezza,

5 % (± 3 %) di ceneri grezze e

almeno 3 % ma non più del 6,9 % di amido,

destinato a essere usato nei mangimi animali (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale di almeno 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:

almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e

al massimo lo 0,03 % di zolfo,

e con:

un indice di viscosità di almeno 80, ma inferiore a 120, e

una viscosità cinematica di almeno 5,0 cSt a 100 °C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100 °C

1.7.-31.12.

200 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.4.-31.10.

60 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio di almeno il 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso almeno del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresolo (CAS RN 95-48-7) con una purezza in peso, di almeno il 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonnellate

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2)

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso di almeno, il 99 %

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), con una purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.7.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e

punto di fusione di almeno 49 °C, ma non più di 54 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2)

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e

punto di fusione di almeno 110 °C ma non più di 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2)

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1), con purezza, in peso di almeno il 99 %

1.7.-31.12.

9 000 tonnellate

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso di almeno il 99 %

1.1.-31.12.

150 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-metilanilina (CAS RN 95-53-4), con purezza, in peso, di almeno il 99 %

1.7.-31.12.

1 999 tonnellate

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) avente purezza, in peso di almeno il 97 %, sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2)

1.7.-31.12.

100 tonnellate

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 tonnellate

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921, 2924, 3906 e 4002 (2)

1.7.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 % (± 5) %

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso di almeno il 90 %

1.7.-31.12.

205 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (2)

1.7.-31.12.

83 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso di almeno il 99 % di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso di almeno il 60 % ma non oltre l’85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso di almeno il 60 % di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente almeno il 38 % (compreso) ma non più del 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:

almeno il 28 % ma non più del 55 % di 4-monononildifenilammina

almeno il 50 % ma non più del 65 % di 4.4’-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4’-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Miscele contenenti, in peso:

almeno il 60 % ma non più del 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

almeno l’8 % ma non più del 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

almeno il 5 % ma non più del 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

almeno il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0),

almeno il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0), e

non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, almeno del 60 % ma non più del 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:

almeno il 60 % ma non più dell’80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5), e

almeno il 20 % ma non più del 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, con le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110, e

punto di fusione di almeno 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

almeno il 75 % di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso almeno il 17,5 ma non più del 20 % di gruppi idrossili, e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene)

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000 ,

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg,

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso,

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso di almeno452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale di almeno 952 g/m2 e non superiore a 1159 g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale di almeno 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartuccia di ceramica per l’assorbimento di vapori aventi le caratteristiche seguenti:

struttura cilindrica estrusa, cotta, multicellulare, con legante ceramico

almeno 10 %, in peso, ma non più di 30 % in peso, di carbone attivo,

almeno 70 %, in peso, ma non più di 90 % in peso, di legante ceramico,

diametro di almeno 29 mm ma non più di 41 mm,

lunghezza di non più di 150 mm,

cotta a una temperature di almeno 800 °C, e

per l’adsorbimento dei vapori

del tipo usato per l’assemblaggio in assorbitori di vapori di combustibile di sistemi di alimentazione di veicoli a motore

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (±0,5 μm),

con titolo di almeno 200 tex ma inferiore o uguale a 680 tex,

senza ossido di calcio, e

con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09,

per uso nell’industria aeronautica (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso almeno di 1,5 %, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore di almeno 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di:

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore almeno a 0,32 mm (±0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (±0,1 mm) mm,

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (±0,1 mm), e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.1.-31.12.

7 000 000 pezzi

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) di almeno 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro di almeno 200 mm, ma non più di 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro di almeno 300,1 mm, ma non più di 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm,

di spessore (tolleranza -0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ±0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (2)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, di almeno il 98 %, ma non superiore al 99,5 %, e

con particelle di dimensione di almeno 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di almeno 10 mm ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di almeno 3,5 mm ma non più di 10 mm,

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, almeno il 35 % ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, almeno lo 0,75 % ma non più dell’1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, almeno l’1,0 % ma non più dell’1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione di almeno 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza di almeno 250 W, una potenza di ingresso di almeno 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Display a cristalli liquidi (LCD) avente:

schermo tattile,

almeno una scheda a circuiti stampati per indirizzamento di pixel per dispositivi «simple slave» (funzione di controllo della temporizzazione) e comando tattile, con memoria EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) per impostazioni di visualizzazione,

misura diagonale dello schermo di almeno 15 cm ma non superiore a 21 cm,

retroilluminazione,

LVDS (Low Voltage Differential Signalling) e connettore di alimentazione,

un angolo di visione di almeno 70 gradi, e

una luminanza di almeno 715 cd/m2,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (2)

1.7.-31.12.

450 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti, e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (2)

1.7.-31.12.

250 000 pezzi

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 pezzi

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pezzi

0 %

»

(1)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.


DIRETTIVE

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/46


DIRETTIVA (UE) 2020/876 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2020

che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

I gravi rischi per la salute pubblica e gli altri problemi causati dalla pandemia di Covid-19, nonché le misure di confinamento imposte dagli Stati membri per contenere la pandemia, hanno avuto notevoli ripercussioni sulla capacità delle imprese e delle autorità fiscali degli Stati membri di adempiere alcuni dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3).

(2)

Un certo numero di Stati membri e di persone tenute a comunicare informazioni alle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE hanno chiesto il rinvio di alcuni termini previsti da tale direttiva. Tali termini riguardano lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che contengono almeno uno degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della direttiva 2011/16/UE («meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica»).

(3)

Le gravi perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 alle attività di molte istituzioni finanziarie e persone tenute a comunicare meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica ostacolano il tempestivo adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Le istituzioni finanziarie sono attualmente alle prese con compiti urgenti connessi alla pandemia di Covid-19.

(4)

Inoltre, le istituzioni finanziarie e le persone tenute a comunicare devono fare fronte a serie perturbazioni professionali dovute principalmente al lavoro a distanza a causa del confinamento in atto nella maggior parte degli Stati membri. Analogamente, la capacità delle autorità fiscali degli Stati membri di raccogliere e trattare i dati è stata fortemente limitata.

(5)

Tale situazione richiede, per quanto possibile, una risposta urgente e coordinata all’interno dell’Unione. A tal fine è necessario fornire agli Stati membri la possibilità di rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, per consentire agli Stati membri di adeguare i termini nazionali per la comunicazione di tali informazioni da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione. Inoltre, agli Stati membri dovrebbe essere anche fornita la possibilità di rinviare i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

(6)

L’obiettivo del rinvio dei termini («rinvio») è affrontare una situazione eccezionale, senza pregiudicare la struttura istituita o il funzionamento della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è necessario che il rinvio sia limitato e rimanga proporzionato alle difficoltà pratiche causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda la comunicazione e lo scambio di informazioni.

(7)

Alla luce dell’attuale incertezza che circonda l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e dato che le circostanze che giustificano l’adozione della presente direttiva potrebbero continuare a esistere per qualche tempo, è opportuno prevedere anche la possibilità di un prolungamento facoltativo del periodo di rinvio. Tale prolungamento dovrebbe avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

(8)

Tenuto conto del notevole impatto delle perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19 sui bilanci, sulle risorse umane e sul funzionamento delle autorità fiscali degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di decidere all’unanimità, su proposta della Commissione, in merito a un prolungamento del periodo di rinvio.

(9)

Ogni rinvio non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell’obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE e dovrebbe essere garantito che nessuna informazione che debba essere comunicata durante il periodo di rinvio non sia comunicata o non sia scambiata.

(10)

Tenuto conto dell’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19, dalla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e dalle sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno applicare un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE.

(12)

Dato che gli Stati membri devono agire entro un lasso di tempo molto breve per rinviare i termini che altrimenti diverrebbero applicabili ai sensi della direttiva 2011/16/UE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2011/16/UE sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 27 bis

Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19

1.   In deroga ai termini per la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8 bis ter , paragrafo 12, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire agli intermediari e ai contribuenti pertinenti di comunicare, entro il 28 febbraio 2021, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

2.   Qualora gli Stati membri adottino le misure di cui al paragrafo 1, essi adotteranno altresì le misure necessarie per consentire che:

a)

in deroga all’articolo 8 bis ter, paragrafo 18, le prime informazioni siano comunicate entro il 30 aprile 2021;

b)

il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, inizi a decorrere entro e non oltre il 1o gennaio 2021, quando:

i)

un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica è messo a disposizione per l’attuazione o è pronto per l’attuazione, ovvero la prima fase nella sua attuazione è stata compiuta tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; o

ii)

gli intermediari di cui all’articolo 3, punto 21, secondo comma, forniscono, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;

c)

nel caso dei meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica a norma dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 2, debba essere presentata dall’intermediario entro il 30 aprile 2021.

3.   In deroga al termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire che la comunicazione di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avvenga entro 12 mesi dal termine dell’anno solare 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 27 ter

Prolungamento del periodo di rinvio

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio dei termini di cui all’articolo 27 bis, a condizione che continuino a persistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento.

2.   La proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio è presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Parere del 19 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 14 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/49


DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

del 15 maggio 2020

di adozione del regolamento interno del GEPD

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 57, paragrafo 1, lettera q),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale che le riguardano è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

(2)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce l’istituzione di un’autorità indipendente, denominata Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), incaricata di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce inoltre gli obblighi e le competenze del GEPD, nonché la sua nomina.

(4)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce altresì che il Garante europeo della protezione dei dati sia assistito da un segretariato e prescrive una serie di disposizioni riguardanti il personale e le questioni di bilancio.

(5)

Altre disposizioni del diritto dell’Unione stabiliscono altresì funzioni e competenze del GEPD, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

sentito il comitato del personale del GEPD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

MISSIONE, DEFINIZIONI, PRINCIPI GUIDA E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I

Missione e definizioni

Articolo 1

Il GEPD

Il GEPD agisce ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, di ogni altro pertinente atto giuridico dell’Unione e della presente decisione, e applica le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«il regolamento»: il regolamento (UE) 2018/1725;

b)

«RGPD»: il regolamento (UE) 2016/679;

c)

«istituzione»: un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione soggetta/o al regolamento o a ogni altro atto giuridico dell’Unione che stabilisce funzioni e competenze del Garante europeo della protezione dei dati;

d)

«GEPD»: il Garante europeo della protezione dei dati quale organismo dell’Unione;

e)

«Garante europeo della protezione dei dati»: il Garante europeo della protezione dei dati nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 53 del regolamento;

f)

«EDPB»: il comitato europeo per la protezione dei dati quale organismo dell’Unione istituito dall’articolo 68, paragrafo 1, del RGPD;

g)

«segretariato dell’EDPB»: il segretariato dell’EDPB istituito dall’articolo 75 del RGPD.

CAPITOLO II

Principi guida

Articolo 3

Buona governance, integrità e buona condotta amministrativa

1.   Il GEPD opera nell’interesse del pubblico in qualità di esperto, nonché in qualità di organismo indipendente, affidabile, proattivo e autorevole nel settore della protezione della vita privata e dei dati personali.

2.   Il GEPD agisce in conformità del quadro etico del GEPD.

Articolo 4

Responsabilità per il proprio operato e trasparenza

1.   Il GEPD pubblica periodicamente le proprie priorità strategiche e una relazione annuale.

2.   Il GEPD, in quanto titolare del trattamento dei dati, dà l’esempio nel rispetto del diritto applicabile sulla protezione dei dati personali.

3.   Il GEPD interagisce in modo aperto e trasparente con i mezzi di comunicazione e le parti interessate e illustra le proprie attività al pubblico in un linguaggio chiaro.

Articolo 5

Efficienza ed efficacia

1.   Il GEPD utilizza mezzi amministrativi e tecnici all’avanguardia per massimizzare l’efficienza e l’efficacia nell’espletamento delle proprie funzioni, ivi incluse la comunicazione interna e l’appropriata delega delle funzioni.

2.   Il GEPD adotta meccanismi e strumenti appropriati per assicurare il massimo livello di gestione della qualità, come norme di controllo interno, un processo di gestione dei rischi e la relazione annuale sulle attività.

Articolo 6

Cooperazione

Il GEPD promuove la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nonché con ogni altra autorità pubblica le cui attività possano avere un impatto sulla protezione della vita privata e dei dati personali.

CAPITOLO III

Organizzazione

Articolo 7

Ruolo del Garante europeo della protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati decide le priorità strategiche del GEPD e adotta i documenti strategici corrispondenti alle funzioni e alle competenze del GEPD.

Articolo 8

Segretariato del GEPD

Il Garante europeo della protezione dei dati determina la struttura organizzativa del segretariato del GEPD. Fatto salvo il protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB del 25 maggio 2018, in particolare con riguardo al segretariato dell’EDPB, la struttura riflette le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 9

Il direttore e l’autorità investita del potere di nomina

1.   Fatto salvo il protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB del 25 maggio 2018, in particolare il punto VI, paragrafo 5, il direttore esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina a norma dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (7) e quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, nonché tutti gli altri relativi poteri derivanti da altre decisioni amministrative sia interne al GEPD, sia di carattere interistituzionale, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione del Garante europeo della protezione dei dati relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina e all’autorità abilitata a sottoscrivere i contratti di assunzione.

2.   Il direttore può delegare l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 al funzionario responsabile della gestione delle risorse umane.

3.   Il direttore è il responsabile delle segnalazioni per il responsabile della protezione dei dati, il responsabile della sicurezza a livello locale, il responsabile della sicurezza delle informazioni a livello locale, il responsabile della trasparenza, il responsabile del servizio giuridico, il responsabile dell’etica e il coordinatore dei controlli interni per i compiti relativi a tali funzioni.

4.   Il direttore assiste il Garante europeo della protezione dei dati per assicurare la coerenza e il coordinamento complessivo del GEPD e in ogni altro compito che gli/le è stato delegato dal Garante europeo della protezione dei dati.

5.   Il direttore può adottare le decisioni del GEPD sull’applicazione delle restrizioni basate sulle norme interne del GEPD che danno attuazione all’articolo 25 del regolamento.

Articolo 10

Riunione di gestione

1.   La riunione di gestione comprende il Garante europeo della protezione dei dati, il direttore e i capi unità e capi settore e assicura la supervisione strategica del lavoro del GEPD.

2.   Qualora la riunione di gestione riguardi questioni relative alle risorse umane, al bilancio, ad aspetti finanziari o amministrativi rilevanti per l’EDPB o per il segretariato dell’EDPB, vi partecipa anche il responsabile del segretariato dell’EDPB.

3.   La riunione di gestione è presieduta dal Garante europeo della protezione dei dati o, qualora questi non possa partecipare alla riunione, dal direttore. Di regola, la riunione di gestione si tiene una volta alla settimana.

4.   Il direttore assicura il corretto funzionamento del segretariato della riunione di gestione.

5.   Le riunioni non sono pubbliche. Le discussioni hanno carattere riservato.

Articolo 11

Delega di funzioni e supplenza

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati può delegare al direttore, ove appropriato e in conformità del regolamento, la competenza per l’adozione e la firma di decisioni legalmente vincolanti, di cui sia già stato definito il contenuto sostanziale dal Garante europeo della protezione dei dati.

2.   Il Garante europeo della protezione dei dati può altresì delegare, ove appropriato e in conformità del regolamento, al direttore o al capo unità o capo settore interessati, la competenza per l’adozione e la firma di altri documenti.

3.   Ove le competenze siano state delegate al direttore ai sensi dei paragrafi 1 o 2, il direttore può subdelegarle al capo unità o al capo settore interessati.

4.   Ove il Garante europeo della protezione dei dati abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e nessun Garante europeo della protezione dei dati sia stato nominato, il direttore, ove appropriato e in conformità del regolamento, espleta le funzioni e i doveri del Garante europeo della protezione dei dati che sono necessari e urgenti al fine di assicurare la continuità operativa.

5.   Ove il direttore abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e non sia stato designato alcun funzionario dal Garante europeo della protezione dei dati, le funzioni del direttore sono esercitate dal capo unità o capo settore con il grado più elevato o, a parità di grado, dal capo unità o capo settore con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

6.   Se non vi è alcun capo unità o capo settore disponibile a esercitare i doveri del direttore come specificato ai sensi del paragrafo 5 e nessun funzionario è stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, la supplenza viene esercitata dal funzionario con il grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado, o in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

7.   Ove qualsiasi altro superiore gerarchico abbia un impedimento e nessun funzionario sia stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, il direttore designa un funzionario, di concerto con il Garante europeo della protezione dei dati. In assenza di siffatta designazione da parte del direttore, la supplenza viene esercitata dal funzionario dell’unità o del settore interessati di grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

8.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatte salve le norme sulle deleghe relative ai poteri attribuiti all’autorità investita del potere di nomina o a quelli in materia finanziaria di cui agli articoli 9 e 12.

Articolo 12

Ordinatore e contabile

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati delega le competenze dell’ordinatore al direttore ai sensi della carta delle funzioni e delle responsabilità in materia di bilancio e amministrazione del GEPD stabilita in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   In materia di questioni di bilancio relative all’EDPB, l’ordinatore esercita la propria funzione in conformità del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB.

3.   La funzione di contabile del GEPD è espletata dal contabile della Commissione a norma della decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 1o marzo 2017 (9).

TITOLO II

MONITORAGGIO E ACCERTAMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 13

Monitoraggio e accertamento dell’applicazione del regolamento

Il GEPD assicura l’efficace protezione dei diritti e delle libertà degli individui tramite il monitoraggio e l’applicazione del regolamento e di ogni altro atto giuridico dell’Unione che stabilisce funzioni e competenze del Garante europeo della protezione dei dati. A tal fine, nell’esercizio dei poteri investigativi, correttivi, consultivi e di autorizzazione, il GEPD può condurre visite di verifica dell’ottemperanza, indagini, visite bimestrali, consultazioni informali o facilitare la composizione amichevole dei contenziosi.

Articolo 14

Trasparenza delle risposte a consultazioni da parte di istituzioni sul loro trattamento di dati personali e a richieste di autorizzazioni

Il GEPD può pubblicare le risposte a consultazioni da parte di istituzioni sul loro trattamento di dati personali in forma integrale o parziale, tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza delle informazioni applicabili. Le decisioni di autorizzazione sono pubblicate tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza delle informazioni applicabili.

Articolo 15

Responsabili della protezione dei dati notificati dalle istituzioni

1.   Il GEPD tiene un registro delle nomine di responsabili della protezione dei dati notificate al GEPD dalle istituzioni ai sensi del regolamento.

2.   L’elenco aggiornato dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni è pubblicato sul sito web del GEPD.

3.   Il GEPD fornisce orientamenti ai responsabili della protezione dei dati, in particolare partecipando alle riunioni organizzate dalla rete dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni.

Articolo 16

Gestione dei reclami

1.   Il GEPD non tratta i reclami anonimi.

2.   Il GEPD tratta i reclami trasmessi in forma scritta, anche elettronica, in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e contenenti i dettagli necessari a comprendere il reclamo.

3.   Qualora sia stato presentato al Mediatore europeo un reclamo riguardante le medesime circostanze di fatto, il GEPD ne esamina l’ammissibilità alla luce delle disposizioni del protocollo di intesa concluso tra il GEPD e il Mediatore europeo.

4.   Il GEPD decide come gestire un reclamo tenendo in considerazione:

a)

la natura e gravità delle presunte violazioni delle norme sulla protezione dei dati;

b)

la rilevanza del danno che uno o più interessati hanno o possono aver subito a causa della violazione;

c)

la potenziale importanza generale del caso, anche in relazione agli altri interessi pubblici e privati coinvolti;

d)

la probabilità di accertare che la violazione denunciata sia stata realmente commessa;

e)

la data esatta in cui gli eventi contestati si sono verificati, in cui la condotta in questione ha smesso di produrre effetti, in cui gli effetti sono stati rimossi o in cui è stata fornita una garanzia adeguata di detta rimozione.

5.   Ove appropriato, il GEPD facilita una composizione amichevole del reclamo.

6.   Il GEPD sospende l’indagine di un reclamo qualora sia pendente una sentenza di un tribunale o una decisione di un altro organo giudiziario o amministrativo sulla medesima questione.

7.   Il GEPD divulga l’identità del reclamante solo nella misura necessaria al corretto svolgimento dell’indagine. Il GEPD non divulga alcun documento relativo al reclamo, salvo stralci o sintesi anonimizzati della decisione finale, a meno che l’interessato acconsenta a detta divulgazione.

8.   Se reso necessario dalle circostanze del reclamo, il GEPD coopera con le autorità di sorveglianza competenti, incluse le competenti autorità di controllo nazionali che agiscono nell’ambito delle rispettive competenze.

Articolo 17

Esito dei reclami

1.   Il GEPD comunica quanto prima al reclamante l’esito di un reclamo, nonché il provvedimento adottato.

2.   Qualora un reclamo sia giudicato inammissibile o il suo esame sia cessato, il GEPD, se del caso, consiglia all’autore del reclamo di rivolgersi a un’altra autorità competente.

3.   Il GEPD può decidere di interrompere un’indagine su richiesta del reclamante. Ciò non impedisce al GEPD di indagare ulteriormente la questione oggetto del reclamo.

4.   Il GEPD può chiudere un’indagine nel caso in cui il reclamante non abbia fornito le informazioni richieste. Il GEPD informa poi il reclamante di tale decisione.

Articolo 18

Revisione di reclami e ricorsi giurisdizionali

1.   Se il GEPD emette una decisione su un reclamo, il reclamante o l’istituzione interessata può richiedere al GEPD di rivedere la decisione. Una tale richiesta può essere effettuata entro un mese dalla decisione. Il GEPD procede alla revisione della decisione ove il reclamante o l’istituzione presentino nuovi elementi di fatto o argomenti giuridici.

2.   Una volta emessa la decisione su un reclamo, il GEPD informa il reclamante e l’istituzione interessata circa il loro diritto sia di richiedere una revisione della decisione, sia di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Se, a seguito di una richiesta di revisione della decisione su un reclamo, il GEPD emette una nuova decisione rivista, il GEPD informa il reclamante e l’istituzione interessata che possono impugnare la nuova decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 19

Notifica di una violazione di dati personali al GEPD da parte di istituzioni

1.   Il GEPD fornisce una piattaforma sicura per la notifica di violazioni di dati personali da parte di un’istituzione e applica le misure di sicurezza per lo scambio di informazioni in materia di violazioni di dati personali.

2.   Alla ricezione della notifica il GEPD ne dà conferma all’istituzione interessata.

TITOLO III

CONSULTAZIONE LEGISLATIVA, MONITORAGGIO DI TECNOLOGIE, PROGETTI DI RICERCA, PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Articolo 20

Consultazione legislativa

1.   In risposta a richieste della Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento, il GEPD formula pareri o commenti formali.

2.   I pareri sono pubblicati sul sito web del GEPD in tedesco, inglese e francese. Le sintesi dei pareri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). I commenti formali sono pubblicati sul sito web del GEPD.

3.   Il GEPD può rifiutare di rispondere a una consultazione qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 del regolamento, incluso ove non vi sia impatto sulla protezione dei diritti e delle libertà di individui con riguardo alla protezione dei dati.

4.   Qualora, nonostante i migliori sforzi, non sia possibile formulare un parere congiunto del GEPD e dell’EDPB ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento entro la scadenza prevista, il GEPD può formulare un parere sulla medesima questione.

5.   Qualora la Commissione accorci una scadenza applicabile a una consultazione legislativa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento, il GEPD si adopera per rispettare la scadenza prevista per quanto ragionevole e possibile, tenendo conto in particolare della complessità della questione in oggetto, della lunghezza della documentazione e della completezza delle informazioni fornite dalla Commissione.

Articolo 21

Monitoraggio delle tecnologie

Il GEPD, monitorando l’evoluzione delle tecnologie di informazione e comunicazione nella misura in cui hanno un impatto sulla protezione di dati personali, promuove la consapevolezza e consiglia in particolare in merito ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione («by design») e della protezione dei dati per impostazione predefinita («by default»).

Articolo 22

Progetti di ricerca

Il GEPD può contribuire ai programmi quadro dell’Unione e partecipare ai comitati consultivi di progetti di ricerca.

Articolo 23

Azione contro istituzioni per violazione del regolamento

Il GEPD può riferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in caso di inosservanza del regolamento da parte di un’istituzione, in particolare ove il GEPD non sia stato consultato nei casi previsti dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento e in caso di mancata effettiva attuazione dell’azione di esecuzione adottata dal GEPD ai sensi dell’articolo 58 del regolamento.

Articolo 24

Intervento del GEPD in cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

1.   Il GEPD può intervenire in cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento, dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/794, dell’articolo 85, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1939, e dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1727.

2.   Nel decidere se presentare istanza di intervento o se accettare un invito della Corte di giustizia dell’Unione europea a intervenire, il GEPD può tenere in considerazione in particolare:

a.

se il GEPD sia stato direttamente coinvolto nei fatti della controversia nell’esercizio delle sue funzioni di controllo;

b.

se la controversia sollevi questioni di protezione dei dati che sono di per sé sostanziali o decisive per il suo esito; e

c.

se vi sia la probabilità che l’intervento del GEPD incida sull’esito del procedimento.

TITOLO IV

COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 25

GEPD in qualità di membro del comitato europeo per la protezione dei dati

In qualità di membro dell’EDPB, il GEPD mira a promuovere la prospettiva dell’Unione e in particolare i valori condivisi di cui all’articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 26

Cooperazione con autorità di controllo nazionali ai sensi dell’articolo 61 del regolamento

1.   Il GEPD coopera con le autorità di controllo nazionali e con l’autorità comune di controllo istituita dall’articolo 25 della decisione del Consiglio 2009/917/GAI (10) al fine di, in particolare:

a)

scambiare tutte le informazioni pertinenti, incluse le migliori prassi, nonché le informazioni relative a richieste di esercizio di poteri di monitoraggio, indagine ed esecuzione da parte di autorità di controllo nazionali competenti;

b)

sviluppare e mantenere contatti con i membri e il personale pertinenti delle autorità di controllo nazionali.

2.   Ove rilevante, il GEPD partecipa alla mutua assistenza e a operazioni congiunte con le autorità di controllo nazionali, nell’ambito delle rispettive competenze quali stabilite dal regolamento, dal RGPD e da altri atti pertinenti del diritto dell’Unione.

3.   Il GEPD può partecipare dietro invito a un’indagine di un’autorità di controllo o invitare un’autorità di controllo a partecipare a un’indagine in conformità delle norme legali e procedurali applicabili alla parte che rivolge l’invito.

Articolo 27

Cooperazione internazionale

1.   Il GEPD promuove le migliori prassi, la convergenza e le sinergie in materia di protezione dei dati personali tra l’Unione europea e i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluso tramite la partecipazione in pertinenti reti ed eventi regionali e internazionali.

2.   Ove appropriato, il GEPD partecipa alla mutua assistenza in azioni di indagine e di esecuzione condotte da autorità di controllo di paesi terzi o organizzazioni internazionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Consultazione con il comitato del personale

1.   Il comitato del personale, che rappresenta il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB, viene tempestivamente consultato su progetti di decisioni relative all’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e delle condizioni di impiego di altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e può essere consultato su qualsiasi altra questione di interesse generale riguardante il personale. Il comitato del personale è informato di tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle sue funzioni ed emette i propri pareri entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stato consultato.

2.   Il comitato del personale contribuisce al buon funzionamento del GEPD, incluso del segretariato dell’EDPB, formulando proposte su questioni organizzative e condizioni di lavoro.

3.   Il comitato del personale è composto di tre membri e di tre supplenti ed è eletto per un periodo di due anni da tutto il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB.

Articolo 29

Responsabile della protezione dei dati

1.   Il GEPD nomina un responsabile della protezione dei dati (RPD).

2.   L’RPD è consultato, in particolare, quando il GEPD in qualità di titolare del trattamento intende applicare una restrizione basata sulle norme interne in applicazione dell’articolo 25 del regolamento.

3.   In conformità del punto IV, paragrafo 2, punto viii), del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB, quest’ultimo ha un RPD distinto. In conformità del punto IV, paragrafo 4, del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB, gli RPD del GEPD e dell’EDPB si incontrano regolarmente per accertarsi che le loro decisioni restino coerenti.

Articolo 30

Accesso pubblico a documenti e responsabile della trasparenza del GEPD

Il GEPD designa un responsabile della trasparenza per assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), fatto salvo il trattamento del pubblico accesso a richieste di documenti da parte del segretariato dell’EDPB in conformità del punto IV, paragrafo 2, punto iii), del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB.

Articolo 31

Lingue

1.   Il GEPD rispetta il principio del multilinguismo, poiché la diversità culturale e linguistica è uno dei cardini e dei punti di forza dell’Unione europea. Il GEPD mira a trovare un equilibrio tra il principio del multilinguismo e l’obbligo di assicurare una solida gestione finanziaria e un risparmio per il bilancio dell’Unione europea, facendo quindi un uso pragmatico delle sue limitate risorse.

2.   Il GEPD risponde a chiunque lo interpelli in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, in merito a una questione che ricade nella sua sfera di competenza, nella stessa lingua utilizzata dal richiedente. Tutti i reclami, le richieste di informazioni e ogni altra richiesta possono essere inviati al GEPD in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea e la risposta viene fornita nella stessa lingua.

3.   Il sito web del GEPD è disponibile in tedesco, inglese e francese. I documenti strategici del GEPD, quali la strategia per il mandato del Garante europeo della protezione dei dati, sono pubblicati in tedesco, inglese e francese.

Articolo 32

Servizi di supporto

Il GEPD può stipulare accordi di cooperazione o accordi sul livello dei servizi con altre istituzioni e può partecipare a gare d’appalto interistituzionali sfocianti in contratti quadro con terzi per la fornitura di servizi di supporto al GEPD e all’EDPB. Il GEPD può altresì firmare contratti con prestatori di servizi esterni in conformità delle regole sugli appalti applicabili alle istituzioni.

Articolo 33

Autenticazione delle decisioni

1.   L’autenticazione delle decisioni del GEPD avviene mediante firma del Garante europeo della protezione dei dati o del direttore come previsto nella presente decisione. La firma può essere autografa o elettronica.

2.   In caso di delega o supplenza ai sensi dell’articolo 11, l’autenticazione delle decisioni avviene mediante firma della persona a cui è stata delegata la competenza o del supplente. La firma può essere autografa o elettronica.

Articolo 34

Lavoro da remoto nel GEPD e documenti elettronici

1.   Con decisione del Garante europeo della protezione dei dati, il GEPD può adottare un sistema di lavoro da remoto per la totalità o una parte del suo personale. Tale decisione è comunicata al personale e pubblicata sui siti web del GEPD e dell’EDPB.

2.   Con decisione del Garante europeo della protezione dei dati, il GEPD può determinare le condizioni di validità dei documenti elettronici, delle procedure elettroniche e dei mezzi di trasmissione elettronica di documenti per le finalità del GEPD. Tale decisione è comunicata al personale e pubblicata sul sito web del GEPD.

3.   Il presidente dell’EDPB è consultato quando tali decisioni riguardano il segretariato dell’EDPB.

Articolo 35

Norme per il calcolo di periodi di tempo, date e termini

Per il calcolo di periodi di tempo, date e termini il GEPD applica le norme previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (12).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Misure complementari

Il Garante europeo della protezione dei dati può specificare ulteriormente le disposizioni della presente decisione adottando regole di attuazione e misure complementari relative al funzionamento del GEPD.

Articolo 37

Abrogazione della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati

La decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati (13) è abrogata e sostituita dalla presente decisione.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per il GEPD

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(4)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Decisione del Garante europeo della protezione (GEPD) del 1o marzo 2017 sulla nomina del contabile della Commissione europea quale contabile del GEPD.

(10)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(13)  Decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati, del 17 dicembre 2012, sull’adozione del regolamento interno (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 41).


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