ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un’intensità senza precedenti dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare. |
(2) |
Per reagire all’impatto della crisi causata dall’epidemiadi COVID-19 («crisi»), è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. |
(3) |
Tale misura dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi disponibili nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti al fine di sostenere gli agricoltori e le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dalla crisi. Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell’industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere i settori di produzione, i tipi di agricoltura, le strutture agricole, il tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli, e il numero di lavoratori stagionali impiegati;nel caso delle PMI, tali criteri possono includere i tipi di settori, di attività, di regioni e altri vincoli specifici. |
(4) |
Data l’urgenza e il carattere eccezionale di tale misura, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e un termine per l’applicazione della stessa, ribadendo al contempo il principio che i pagamenti devono essere erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. |
(5) |
Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. |
(6) |
Al fine di garantire un sostegno finanziario adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno fissare una quota massima del contributo dell’Unione a tale misura. |
(7) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all’impatto della crisi mediante l’introduzione di una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013. |
(9) |
Considerata l’urgenza di affrontare la crisi, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
(10) |
Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo seguente «A rticolo 39 ter Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 1. Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato. 3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori 4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori. 5. L’importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI. 6. Nell’erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di COVID-19.»; |
2) |
all’articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»; |
3) |
all’articolo 59 è inserito il paragrafo seguente: «6 bis. Il sostegno del FEASR erogato ai sensidell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
N. BRNJAC
(1) Parere dell’11 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2020.
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/4 |
REGOLAMENTO (EU) 2020/873 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il quadro di regolamentazione prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») che operano nell’Unione. Adottato all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, e ampiamente basato sulle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), tale quadro di regolamentazione prudenziale, noto come quadro di Basilea III, ha contribuito a rafforzare la resilienza degli enti che operano nell’Unione e a renderli più preparati ad affrontare potenziali difficoltà, comprese le difficoltà derivanti da eventuali crisi future. |
(2) |
Dalla sua entrata in vigore il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato più volte modificato per ovviare alle carenze residue del quadro di regolamentazione prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma globale dei servizi finanziari che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra tali modifiche, il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto sui fondi propri dell’introduzione dell’International Financial Reporting Standard - Strumenti finanziari (IFRS 9). Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale. |
(3) |
Inoltre, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 alcuni degli elementi finali del quadro di Basilea III. Tali elementi comprendono, tra l’altro, una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, entrambi i quali impediscono agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, nonché disposizioni per il trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software e per il trattamento più favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi, un fattore di sostegno riveduto per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) («fattore di sostegno alle PMI») e una nuova rettifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali («fattore di sostegno alle infrastrutture»). |
(4) |
Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le misure eccezionali di contenimento hanno avuto un impatto di vasta portata sull’economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell’Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni risolute per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell’attività economica e alle carenze di liquidità che ne derivano. |
(5) |
Gli enti avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, risentiranno probabilmente del deterioramento della situazione economica. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale nonostante un contesto più difficile. In particolare, la Commissione, la Banca centrale europea e l’ABE hanno fatto chiarezza sull’applicazione della flessibilità già insita nel regolamento (UE) n. 575/2013 elaborando interpretazioni e orientamenti sull’applicazione del quadro prudenziale nel contesto della COVID-19. Tali orientamenti comprendono la comunicazione interpretativa della Commissione del 28 aprile 2020 sull’applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell’UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19. In risposta alla pandemia di COVID-19, il BCBS ha inoltre previsto una certa flessibilità nell’applicazione delle norme internazionali. |
(6) |
È importante che gli enti impieghino il proprio capitale laddove è più necessario e che il quadro di regolamentazione dell’Unione li agevoli a tal fine, assicurando nel contempo che gli enti agiscano con prudenza. Oltre alla flessibilità già prevista dalle norme vigenti, modifiche mirate dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 garantirebbero che il quadro di regolamentazione prudenziale interagisca armoniosamente con le varie misure che affrontano la pandemia di COVID-19. |
(7) |
Le circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse richiedono un’azione immediata per assicurare che gli enti siano in grado di convogliare in modo efficace i finanziamenti ad imprese e famiglie e per attenuare lo shock economico causato dalla pandemia di COVID-19. |
(8) |
Le garanzie fornite nel contesto della pandemia di COVID-19 da governi nazionali o altri soggetti pubblici, che sono considerati equivalenti dal punto di vista del merito creditizio in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui alla parte terza del regolamento (UE) n. 575/2013, sono comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione di cui all’articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto giustificato allineare i requisiti di copertura minima per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici a quelli per le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da agenzie ufficiali per il credito all’esportazione. |
(9) |
Nel contesto della pandemia di COVID-19 sono emersi elementi che dimostrano che, in una situazione di crisi, potrebbe rivelarsi essenziale la possibilità di escludere temporaneamente determinate esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva di un ente, come stabilito all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 quale modificato dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, il potere discrezionale di escludere dette esposizioni diviene applicabile solo dal 28 giugno 2021. Prima di tale data, pertanto, le autorità competenti non potrebbero avvalersi dello strumento in questione per far fronte all’aumento delle esposizioni verso le banche centrali previsto come conseguenza delle misure di politica monetaria adottate per attenuare l’impatto economico della pandemia di COVID-19. Inoltre, l’efficacia di questo strumento sembra essere ostacolata dalla ridotta flessibilità derivante dal meccanismo di compensazione connesso a tali esclusioni temporanee, che limiterebbe la capacità degli enti di aumentare le esposizioni verso le banche centrali in una situazione di crisi. Ciò potrebbe in ultima analisi indurre un ente a ridurre il livello dei prestiti alle famiglie e alle imprese. Pertanto, al fine di evitare conseguenze indesiderate connesse al meccanismo di compensazione e garantire l’efficacia di tale esclusione di fronte a possibili shock e crisi futuri, risulta opportuno modificare il meccanismo di compensazione. Inoltre, al fine di garantire che tale potere discrezionale sia disponibile nel corso dell’attuale pandemia di COVID-19, è opportuno avere la possibilità di escludere temporaneamente alcune esposizioni verso le banche centrali già prima che il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 diventi applicabile il 28 giugno 2021. In attesa dell’applicazione delle disposizioni modificate sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria introdotte dal regolamento (UE) 2019/876, l’articolo 429 bis dovrebbe continuare ad applicarsi nella forma introdotta dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (11). |
(10) |
Nel 2017 il BCBS ha riveduto il calcolo del valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento al fine di garantire che il trattamento rifletta correttamente l’effetto leva intrinseco a tali negoziazioni e che eventuali differenze contabili non incidano sul calcolo tra enti con posizioni comparabili. Nell’Unione la revisione è stata introdotta dal regolamento (UE) 2019/876. Tuttavia, questo trattamento più favorevole è applicabile solo dal 28 giugno 2021. Pertanto, dato che il calcolo riveduto rispecchierebbe il reale effetto leva di un’operazione in modo più appropriato e, nel contempo, aumenterebbe la capacità di un ente di erogare prestiti e assorbire le perdite nel contesto della pandemia di COVID-19, gli enti dovrebbero avere la possibilità di applicare temporaneamente il calcolo riveduto prima che la disposizione introdotta dal regolamento (UE) 2019/876 diventi applicabile a tutti gli enti dell’Unione. |
(11) |
Dal 1o gennaio 2018 molti enti che operano nell’Unione sono soggetti all’IFRS 9. In linea con le norme internazionali adottate dal BCBS, il regolamento (UE) 2017/2395 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie per attenuare l’impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 degli enti derivante dal trattamento contabile delle perdite attese su crediti ai sensi dell’IFRS 9. |
(12) |
L’applicazione dell’IFRS 9 durante la recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe comportare un aumento repentino e significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, in quanto per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare tali perdite lungo tutta la loro vita. Il BCBS, l’ABE e l’ESMA hanno chiarito che gli enti non dovrebbero applicare meccanicamente i loro approcci abituali alle perdite attese sui crediti in situazioni eccezionali come la pandemia di COVID-19, ma dovrebbero piuttosto ricorrere alla flessibilità intrinseca all’IFRS 9, ad esempio per dare il giusto peso alle tendenze economiche di lungo periodo. Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità nell’attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell’IFRS 9. Al fine di limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare che potrebbe verificarsi se la pandemia di COVID-19 comportasse un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è necessario prorogare le disposizioni transitorie anche nel diritto dell’Unione. |
(13) |
Per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno, le disposizioni transitorie dovrebbero essere prorogate di due anni e gli enti dovrebbero essere autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevino nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate. Queste modifiche consentirebbero di attutire ulteriormente l’impatto della pandemia di COVID-19 sul possibile aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamento ai sensi dell’IFRS 9, mantenendo al contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese su crediti accertati prima della pandemia di COVID-19. |
(14) |
Gli enti che in precedenza hanno deciso di avvalersi o di non avvalersi delle disposizioni transitorie dovrebbero poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio, subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione preliminare della loro autorità competente. L’autorità competente dovrebbe garantire che tali revoche non siano motivate da considerazioni di arbitraggio regolamentare. Successivamente, e subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, gli enti dovrebbero avere la possibilità di decidere di cessare di applicare le disposizioni transitorie. |
(15) |
L’impatto straordinario della pandemia di COVID-19 è riscontrabile anche negli estremi livelli di volatilità dei mercati finanziari, che, associati all’incertezza, portano a un accrescimento dei tassi di rendimento del debito pubblico il quale, a sua volta, produce perdite non realizzate sui titoli del debito pubblico detenuti dagli enti. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo della volatilità dei mercati del debito delle amministrazioni centrali durante la pandemia di COVID-19 sul capitale regolamentare degli enti e quindi sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti, dovrebbe essere ripristinato un filtro prudenziale temporaneo che neutralizzi tale impatto. |
(16) |
Gli enti sono tenuti a eseguire quotidianamente test retrospettivi sui loro modelli interni al fine di valutare se questi generano requisiti patrimoniali sufficienti per assorbire le perdite nel portafoglio di negoziazione. Il mancato rispetto del requisito relativo ai test retrospettivi, noto anche come scostamento, se superiore a un determinato numero di volte all’anno, comporterebbe l’applicazione di un ulteriore moltiplicatore quantitativo ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolato sulla base dei modelli interni. Il requisito relativo ai test retrospettivi è altamente prociclico in un periodo di estrema volatilità, come quella provocata dalla pandemia di COVID-19. A causa della crisi, il moltiplicatore quantitativo del rischio di mercato applicato ai modelli interni è aumentato in modo significativo. Sebbene il quadro di Basilea III per il rischio di mercato consenta alle autorità competenti di appianare tali eventi straordinari nei modelli interni per il rischio di mercato, una simile discrezionalità nella vigilanza non è pienamente disponibile a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno dotare le autorità competenti di ulteriore flessibilità per escludere gli scostamenti verificatisi tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 che non sono dovuti a carenze dei modelli interni, al fine di attenuare gli effetti negativi dell’estrema volatilità dei mercati osservata durante la pandemia di COVID-19. Sulla base dell’esperienza acquisita a seguito della pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe valutare se tale flessibilità debba essere messa a disposizione anche in occasione di futuri episodi di estrema volatilità dei mercati. |
(17) |
Nel marzo 2020 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ha riveduto il calendario di attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III. Mentre la maggior parte degli elementi finali deve ancora essere attuata nel diritto dell’Unione, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale è già stato attuato mediante le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876. Pertanto, e al fine di garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione e operanti anche al di fuori dell’Unione, la data di applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui a tale regolamento dovrebbe essere differita di un anno, al 1o gennaio 2023. Con il differimento dell’applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, durante il periodo di differimento non vi sarebbero conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale requisito come stabilito all’articolo 141 quater della direttiva 2013/36/UE né limiti alle distribuzioni di cui all’articolo 141 ter della medesima direttiva. |
(18) |
Per quanto riguarda i prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente creditizio di una parte della pensione o della retribuzione del debitore, l’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 per consentire il trattamento più favorevole di tali prestiti. L’applicazione di un simile trattamento nel contesto della pandemia di COVID-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare i prestiti a lavoratori dipendenti e pensionati. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione di tale disposizione affinché possa essere già utilizzata dagli enti durante la pandemia di COVID-19. |
(19) |
Poiché il fattore di sostegno alle PMI e il fattore di sostegno alle infrastrutture consentono un trattamento più favorevole di talune esposizioni verso le PMI e le infrastrutture, la loro applicazione nel contesto della pandemia di COVID-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare la concessione di prestiti tanto necessari. È pertanto necessario anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno affinché possano già essere utilizzati dagli enti durante la pandemia di COVID-19. |
(20) |
Il trattamento prudenziale di talune attività sotto forma di software era stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 al fine di sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Nel contesto della diffusione accelerata dei servizi digitali dovuta alle misure pubbliche adottate per fronteggiare la pandemia di COVID-19, è opportuno anticipare la data di applicazione di tali modifiche. |
(21) |
Il finanziamento pubblico mediante l’emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro potrebbe essere necessario per sostenere le misure volte a combattere le conseguenze della pandemia di COVID-19. Per non imporre inutili vincoli agli enti che investono in tali titoli, è opportuno reintrodurre le disposizioni transitorie per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali denominate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, per quanto riguarda il loro trattamento nell’ambito della disciplina del rischio di credito, e prorogare le disposizioni transitorie, per quanto riguarda il trattamento di tali esposizioni nella disciplina delle grandi esposizioni. |
(22) |
Nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di COVID-19 ci si attende che le parti interessate contribuiscano agli sforzi per la ripresa. L’ABE, la Banca centrale europea e le altre autorità competenti hanno raccomandato agli enti di sospendere i pagamenti di dividendi e le operazioni di riacquisto di azioni durante la pandemia di COVID-19. Per garantire l’applicazione coerente di tali raccomandazioni, le autorità competenti dovrebbero avvalersi pienamente dei loro poteri di vigilanza, anche al fine di imporre agli enti, se del caso, limiti vincolanti alle distribuzioni o limitazioni della remunerazione variabile in conformità della direttiva 2013/36/UE. Sulla base dell’esperienza acquisita con la pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno concedere alle autorità competenti poteri vincolanti supplementari per consentire loro di imporre limiti alle distribuzioni in circostanze eccezionali. |
(23) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e di assorbire le perdite dovute alla pandemia di COVID-19 continuando ad assicurarne comunque la tenuta, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(24) |
Affinché le misure di sostegno straordinarie adottate per attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19 siano pienamente efficaci nel preservare la tenuta del settore bancario e incentivare gli enti a continuare a erogare prestiti, è necessario che l’effetto di attenuazione di tali misure abbia un riflesso immediato nel modo in cui sono determinati i requisiti patrimoniali regolamentari. Vista l’urgenza di tali adeguamenti del quadro di regolamentazione prudenziale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(25) |
Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID‐19, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
(26) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 47 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell’esposizione deteriorata garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione ovvero garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), alle quali sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i seguenti fattori:»; |
2) |
all’articolo 114, il paragrafo 6 è soppresso; |
3) |
all’articolo 150, paragrafo 1, primo comma, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
4) |
l’articolo 429 bis, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, è così modificato:
|
5) |
l’articolo 467 è soppresso; |
6) |
l’articolo 468 è sostituito dal seguente: «Articolo 468 Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 1. In deroga all’articolo 35, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 («periodo di trattamento temporaneo»), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l’importo A, determinato conformemente alla formula seguente:
dove:
2. Per calcolare l’importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti fattori f:
3. Ove un ente decida di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1, ne informa l’autorità competente almeno 45 giorni prima della data d’invio per le segnalazioni di informazioni sulla base di tale trattamento. Subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo di trattamento temporaneo. Gli enti rendono pubblica l’eventuale decisione di applicare il trattamento temporaneo. 4. Se un ente esclude un importo delle perdite non realizzate dal proprio capitale primario di classe 1 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che sono calcolati utilizzando uno dei seguenti elementi:
Nel ricalcolare i requisiti pertinenti, l’ente non tiene conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti relative alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9. 5. Durante i periodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale trattamento.»; |
7) |
l’articolo 473 bis è così modificato:
|
8) |
all’articolo 495, il paragrafo 2 è soppresso; |
9) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 500 bis Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro 1. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:
2. In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. 3. In deroga all’articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 500 ter Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 1. In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell’esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:
L’importo escluso dall’ente non supera l’importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell’ente. 2. Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni. Articolo 500 quater Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19 In deroga all’articolo 366, paragrafo 3, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 366, paragrafo 3, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Articolo 500 quinquies Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19 1. In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 gli enti possono calcolare il valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a). 3. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell’ambito di tale disciplina contabile. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati tramite consegna contro pagamento. 4. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell’esposizione complessiva l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati. Gli enti possono compensare l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l’intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
5. Ai fini del presente articolo, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l’acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o dalle convenzioni del mercato interessato.»; |
10) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 518 ter Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari giustifichino che:
La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.». |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/876
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/876 è così modificato:
1) |
è inserito il paragrafo seguente:
|
2) |
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2020.
Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, punto 4), si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
N. BRNJAC
(1) GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4.
(2) Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2020.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(6) Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).
(7) Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).
(8) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(10) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(11) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/18 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/874 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (2). Tali prodotti possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
La produzione dell’Unione di alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell’interesse dell’Unione concedere una sospensione totale dei dazi della TDC per questi prodotti. |
(3) |
Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione conformemente alla comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che sono attualmente oggetto di sospensioni integrali. È opportuno fissare al 31 dicembre 2020 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni perché tale riesame possa considerare l’evoluzione del settore delle batterie nell’Unione. |
(4) |
Per quanto rigurda i prodotti nell’elenco di sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC. È opportuno fissare al 31 dicembre 2021 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni al fine di consentire agli operatori economici di sostituire tali prodotti con prodotti alternativi. |
(5) |
Occorre modificare la designazione, la classificazione e l’obbligo relativo all’uso finale di alcune sospensioni dei dazi della TDC contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato. |
(6) |
Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti figuranti nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno revocare le sospensioni per tali prodotti. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(8) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti della comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:
1) |
tutti gli asterischi (*) e le relative note a piè pagina contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate. Se sono elencati più codici NC rientranti nell’ambito di applicazione della misura, l’asterisco riguarda la misura nella sua totalità.» sono soppressi; |
2) |
le righe con i seguenti numeri di serie 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784, 0.7803 sono soppresse; |
3) |
le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:
|
4) |
le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l’ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:
|
(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/34 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/875 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2580, 09.2581 e 09.2583 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti. |
(3) |
Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2634 e 09.2668. |
(4) |
Poiché l’ambito di applicazione del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2652 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell’Unione, è opportuno modificare la designazione del prodotto compreso in tale contingente tariffario. |
(5) |
Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2588 è opportuno prorogare il periodo contingentale al 31 dicembre 2020 poiché tale contingente era stato aperto per un periodo di soli sei mesi ma è ancora nell’interesse dell’Unione mantenerlo. |
(6) |
Le sostanze solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1) avente una purezza di almeno il 99 %, 2-metilanilina (CAS RN 95-53-4) avente una purezza, in peso, di almeno il 99 % e 4,4’ -metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) avente una purezza, in peso, di almeno il 97 % sono incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 è inclusa nell’allegato XIV di tale regolamento. Per tale motivo i contingenti tariffari esistenti per tali prodotti dovrebbero essere progressivamente chiusi e gli eventuali contingenti tariffari nuovi dovrebbero essere applicati per un periodo limitato. Pertanto è opportuno che i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2648 e 09.2730 si applichino fino al 31 dicembre 2020 con un’aliquota convenzionale del dazio pari al 2 %. Inoltre si dovrebbe chiudere il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2590 e si dovrebbe aprire fino al 31 dicembre 2020 un nuovo contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2582 con un’aliquota convenzionale del dazio pari al 2 %. |
(7) |
Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(8) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti di cui alla comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||||||||||
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro di almeno 10 mm ma non più di 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) (3) |
1.1.-31.12. |
550 tonnellate |
0 % (3) |
||||||||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
10 % |
||||||||||||||||
09.2740 |
ex 2309 90 31 |
87 |
Concentrato di proteine di soia contenente in peso:
destinato a essere usato nei mangimi animali (2) |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale di almeno 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (2) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2587 |
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 |
20 40 |
Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:
e con:
|
1.7.-31.12. |
200 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.4.-31.10. |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio di almeno il 97 % |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso almeno del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio |
1.1.-31.12. |
200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-cresolo (CAS RN 95-48-7) con una purezza in peso, di almeno il 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) |
1.1.-31.12. |
1 950 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2683 |
ex 2914 19 90 |
50 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2) |
1.1.-31.12. |
200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso di almeno, il 99 % |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2972 |
2915 24 00 |
|
Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
400 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), con una purezza, in peso, di più di 98,5 % |
1.7.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2) |
1.1.-31.12. |
380 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2) |
1.1.-31.12. |
140 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2688 |
ex 2920 29 00 |
70 |
Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2648 |
ex 2920 90 10 |
75 |
Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1), con purezza, in peso di almeno il 99 % |
1.7.-31.12. |
9 000 tonnellate |
2 % |
||||||||||||||||
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso di almeno il 99 % |
1.1.-31.12. |
150 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2582 |
ex 2921 43 00 |
80 |
2-metilanilina (CAS RN 95-53-4), con purezza, in peso, di almeno il 99 % |
1.7.-31.12. |
1 999 tonnellate |
2 % |
||||||||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2730 |
ex 2921 59 90 |
85 |
4,4’-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) avente purezza, in peso di almeno il 97 %, sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2) |
1.7.-31.12. |
100 tonnellate |
2 % |
||||||||||||||||
09.2591 |
ex 2922 41 00 |
10 |
L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) |
1.1.-31.12. |
445 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2592 |
ex 2922 50 00 |
25 |
L-treonina (CAS RN 72-19-5) |
1.1.-31.12. |
166 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (2) |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2583 |
ex 2926 10 00 |
20 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921, 2924, 3906 e 4002 (2) |
1.7.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2708 |
ex 2928 00 90 |
15 |
Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 % (± 5) % |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2581 |
ex 2929 10 00 |
25 |
Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso di almeno il 90 % |
1.7.-31.12. |
205 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2580 |
ex 2931 90 00 |
75 |
Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (2) |
1.7.-31.12. |
83 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Piperonale (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2674 |
ex 2933 39 99 |
44 |
Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1.-31.12. |
5 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2595 |
ex 2933 99 80 |
49 |
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) |
1.1.-31.12. |
40 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2593 |
ex 2934 99 90 |
67 |
5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6) |
1.1.-31.12. |
45 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2710 |
ex 2935 90 90 |
91 |
2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7) |
1.1.-31.12. |
5 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso di almeno il 99 % di colorante C.I. Disperse Yellow 54 |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso di almeno il 60 % ma non oltre l’85 % di tale colorante |
1.1.-31.12. |
50 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso di almeno il 60 % di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.1.-31.12. |
150 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colofonie ed acidi resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Preparazione contenente almeno il 38 % (compreso) ma non più del 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2820 |
ex 3824 79 00 |
10 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Preparazione contenente en peso:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2650 |
ex 3824 99 92 |
87 |
Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, almeno del 60 % ma non più del 90 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
|
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2829 |
ex 3824 99 93 |
43 |
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, con le seguenti caratteristiche:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2639 |
3905 30 00 |
|
Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) |
1.1.-31.12. |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2864 |
ex 3913 10 00 |
10 |
Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
|
1.1.-31.12. |
200 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2594 |
ex 6909 19 00 |
55 |
Cartuccia di ceramica per l’assorbimento di vapori aventi le caratteristiche seguenti:
del tipo usato per l’assemblaggio in assorbitori di vapori di combustibile di sistemi di alimentazione di veicoli a motore |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
per uso nell’industria aeronautica (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso almeno di 1,5 %, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
30 40 |
Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore di almeno 0,015 mm |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Lastre o fogli costituiti di:
|
1.1.-31.12. |
7 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Lastre:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2834 |
ex 7604 29 10 |
20 |
Barre in lega di alluminio con un diametro di almeno 200 mm, ma non più di 300 mm |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barre in lega di alluminio con un diametro di almeno 300,1 mm, ma non più di 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2736 |
ex 7607 11 90 |
83 |
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (2) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Polvere di magnesio:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2738 |
ex 8482 99 00 |
30 |
Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere |
1.1.-31.12. |
50 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
40 30 |
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza di almeno 250 W, una potenza di ingresso di almeno 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2588 |
ex 8529 90 92 |
56 |
Display a cristalli liquidi (LCD) avente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (2) |
1.7.-31.12. |
450 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 |
75 70 |
Circuito stampato con diodi LED:
destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (2) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
1.1.-31.12. |
200 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (2) |
1.7.-31.12. |
250 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2589 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
23 33 70 |
Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (2) |
1.1.-31.12. |
8 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e9015 (2) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.
DIRETTIVE
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/46 |
DIRETTIVA (UE) 2020/876 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2020
che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
I gravi rischi per la salute pubblica e gli altri problemi causati dalla pandemia di Covid-19, nonché le misure di confinamento imposte dagli Stati membri per contenere la pandemia, hanno avuto notevoli ripercussioni sulla capacità delle imprese e delle autorità fiscali degli Stati membri di adempiere alcuni dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3). |
(2) |
Un certo numero di Stati membri e di persone tenute a comunicare informazioni alle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE hanno chiesto il rinvio di alcuni termini previsti da tale direttiva. Tali termini riguardano lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che contengono almeno uno degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della direttiva 2011/16/UE («meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica»). |
(3) |
Le gravi perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 alle attività di molte istituzioni finanziarie e persone tenute a comunicare meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica ostacolano il tempestivo adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Le istituzioni finanziarie sono attualmente alle prese con compiti urgenti connessi alla pandemia di Covid-19. |
(4) |
Inoltre, le istituzioni finanziarie e le persone tenute a comunicare devono fare fronte a serie perturbazioni professionali dovute principalmente al lavoro a distanza a causa del confinamento in atto nella maggior parte degli Stati membri. Analogamente, la capacità delle autorità fiscali degli Stati membri di raccogliere e trattare i dati è stata fortemente limitata. |
(5) |
Tale situazione richiede, per quanto possibile, una risposta urgente e coordinata all’interno dell’Unione. A tal fine è necessario fornire agli Stati membri la possibilità di rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, per consentire agli Stati membri di adeguare i termini nazionali per la comunicazione di tali informazioni da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione. Inoltre, agli Stati membri dovrebbe essere anche fornita la possibilità di rinviare i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. |
(6) |
L’obiettivo del rinvio dei termini («rinvio») è affrontare una situazione eccezionale, senza pregiudicare la struttura istituita o il funzionamento della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è necessario che il rinvio sia limitato e rimanga proporzionato alle difficoltà pratiche causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda la comunicazione e lo scambio di informazioni. |
(7) |
Alla luce dell’attuale incertezza che circonda l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e dato che le circostanze che giustificano l’adozione della presente direttiva potrebbero continuare a esistere per qualche tempo, è opportuno prevedere anche la possibilità di un prolungamento facoltativo del periodo di rinvio. Tale prolungamento dovrebbe avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. |
(8) |
Tenuto conto del notevole impatto delle perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19 sui bilanci, sulle risorse umane e sul funzionamento delle autorità fiscali degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di decidere all’unanimità, su proposta della Commissione, in merito a un prolungamento del periodo di rinvio. |
(9) |
Ogni rinvio non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell’obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE e dovrebbe essere garantito che nessuna informazione che debba essere comunicata durante il periodo di rinvio non sia comunicata o non sia scambiata. |
(10) |
Tenuto conto dell’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19, dalla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e dalle sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno applicare un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE. |
(12) |
Dato che gli Stati membri devono agire entro un lasso di tempo molto breve per rinviare i termini che altrimenti diverrebbero applicabili ai sensi della direttiva 2011/16/UE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 2011/16/UE sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 27 bis
Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19
1. In deroga ai termini per la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8 bis ter , paragrafo 12, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire agli intermediari e ai contribuenti pertinenti di comunicare, entro il 28 febbraio 2021, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
2. Qualora gli Stati membri adottino le misure di cui al paragrafo 1, essi adotteranno altresì le misure necessarie per consentire che:
a) |
in deroga all’articolo 8 bis ter, paragrafo 18, le prime informazioni siano comunicate entro il 30 aprile 2021; |
b) |
il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, inizi a decorrere entro e non oltre il 1o gennaio 2021, quando:
|
c) |
nel caso dei meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica a norma dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 2, debba essere presentata dall’intermediario entro il 30 aprile 2021. |
3. In deroga al termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire che la comunicazione di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avvenga entro 12 mesi dal termine dell’anno solare 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.
Articolo 27 ter
Prolungamento del periodo di rinvio
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio dei termini di cui all’articolo 27 bis, a condizione che continuino a persistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento.
2. La proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio è presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.».
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Parere del 19 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 14 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/49 |
DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI
del 15 maggio 2020
di adozione del regolamento interno del GEPD
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 57, paragrafo 1, lettera q),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale che le riguardano è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce l’istituzione di un’autorità indipendente, denominata Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), incaricata di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce inoltre gli obblighi e le competenze del GEPD, nonché la sua nomina. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce altresì che il Garante europeo della protezione dei dati sia assistito da un segretariato e prescrive una serie di disposizioni riguardanti il personale e le questioni di bilancio. |
(5) |
Altre disposizioni del diritto dell’Unione stabiliscono altresì funzioni e competenze del GEPD, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(6) |
sentito il comitato del personale del GEPD, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
TITOLO I
MISSIONE, DEFINIZIONI, PRINCIPI GUIDA E ORGANIZZAZIONE
CAPITOLO I
Missione e definizioni
Articolo 1
Il GEPD
Il GEPD agisce ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, di ogni altro pertinente atto giuridico dell’Unione e della presente decisione, e applica le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«il regolamento»: il regolamento (UE) 2018/1725; |
b) |
«RGPD»: il regolamento (UE) 2016/679; |
c) |
«istituzione»: un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione soggetta/o al regolamento o a ogni altro atto giuridico dell’Unione che stabilisce funzioni e competenze del Garante europeo della protezione dei dati; |
d) |
«GEPD»: il Garante europeo della protezione dei dati quale organismo dell’Unione; |
e) |
«Garante europeo della protezione dei dati»: il Garante europeo della protezione dei dati nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 53 del regolamento; |
f) |
«EDPB»: il comitato europeo per la protezione dei dati quale organismo dell’Unione istituito dall’articolo 68, paragrafo 1, del RGPD; |
g) |
«segretariato dell’EDPB»: il segretariato dell’EDPB istituito dall’articolo 75 del RGPD. |
CAPITOLO II
Principi guida
Articolo 3
Buona governance, integrità e buona condotta amministrativa
1. Il GEPD opera nell’interesse del pubblico in qualità di esperto, nonché in qualità di organismo indipendente, affidabile, proattivo e autorevole nel settore della protezione della vita privata e dei dati personali.
2. Il GEPD agisce in conformità del quadro etico del GEPD.
Articolo 4
Responsabilità per il proprio operato e trasparenza
1. Il GEPD pubblica periodicamente le proprie priorità strategiche e una relazione annuale.
2. Il GEPD, in quanto titolare del trattamento dei dati, dà l’esempio nel rispetto del diritto applicabile sulla protezione dei dati personali.
3. Il GEPD interagisce in modo aperto e trasparente con i mezzi di comunicazione e le parti interessate e illustra le proprie attività al pubblico in un linguaggio chiaro.
Articolo 5
Efficienza ed efficacia
1. Il GEPD utilizza mezzi amministrativi e tecnici all’avanguardia per massimizzare l’efficienza e l’efficacia nell’espletamento delle proprie funzioni, ivi incluse la comunicazione interna e l’appropriata delega delle funzioni.
2. Il GEPD adotta meccanismi e strumenti appropriati per assicurare il massimo livello di gestione della qualità, come norme di controllo interno, un processo di gestione dei rischi e la relazione annuale sulle attività.
Articolo 6
Cooperazione
Il GEPD promuove la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nonché con ogni altra autorità pubblica le cui attività possano avere un impatto sulla protezione della vita privata e dei dati personali.
CAPITOLO III
Organizzazione
Articolo 7
Ruolo del Garante europeo della protezione dei dati
Il Garante europeo della protezione dei dati decide le priorità strategiche del GEPD e adotta i documenti strategici corrispondenti alle funzioni e alle competenze del GEPD.
Articolo 8
Segretariato del GEPD
Il Garante europeo della protezione dei dati determina la struttura organizzativa del segretariato del GEPD. Fatto salvo il protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB del 25 maggio 2018, in particolare con riguardo al segretariato dell’EDPB, la struttura riflette le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 9
Il direttore e l’autorità investita del potere di nomina
1. Fatto salvo il protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB del 25 maggio 2018, in particolare il punto VI, paragrafo 5, il direttore esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina a norma dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (7) e quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, nonché tutti gli altri relativi poteri derivanti da altre decisioni amministrative sia interne al GEPD, sia di carattere interistituzionale, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione del Garante europeo della protezione dei dati relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina e all’autorità abilitata a sottoscrivere i contratti di assunzione.
2. Il direttore può delegare l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 al funzionario responsabile della gestione delle risorse umane.
3. Il direttore è il responsabile delle segnalazioni per il responsabile della protezione dei dati, il responsabile della sicurezza a livello locale, il responsabile della sicurezza delle informazioni a livello locale, il responsabile della trasparenza, il responsabile del servizio giuridico, il responsabile dell’etica e il coordinatore dei controlli interni per i compiti relativi a tali funzioni.
4. Il direttore assiste il Garante europeo della protezione dei dati per assicurare la coerenza e il coordinamento complessivo del GEPD e in ogni altro compito che gli/le è stato delegato dal Garante europeo della protezione dei dati.
5. Il direttore può adottare le decisioni del GEPD sull’applicazione delle restrizioni basate sulle norme interne del GEPD che danno attuazione all’articolo 25 del regolamento.
Articolo 10
Riunione di gestione
1. La riunione di gestione comprende il Garante europeo della protezione dei dati, il direttore e i capi unità e capi settore e assicura la supervisione strategica del lavoro del GEPD.
2. Qualora la riunione di gestione riguardi questioni relative alle risorse umane, al bilancio, ad aspetti finanziari o amministrativi rilevanti per l’EDPB o per il segretariato dell’EDPB, vi partecipa anche il responsabile del segretariato dell’EDPB.
3. La riunione di gestione è presieduta dal Garante europeo della protezione dei dati o, qualora questi non possa partecipare alla riunione, dal direttore. Di regola, la riunione di gestione si tiene una volta alla settimana.
4. Il direttore assicura il corretto funzionamento del segretariato della riunione di gestione.
5. Le riunioni non sono pubbliche. Le discussioni hanno carattere riservato.
Articolo 11
Delega di funzioni e supplenza
1. Il Garante europeo della protezione dei dati può delegare al direttore, ove appropriato e in conformità del regolamento, la competenza per l’adozione e la firma di decisioni legalmente vincolanti, di cui sia già stato definito il contenuto sostanziale dal Garante europeo della protezione dei dati.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati può altresì delegare, ove appropriato e in conformità del regolamento, al direttore o al capo unità o capo settore interessati, la competenza per l’adozione e la firma di altri documenti.
3. Ove le competenze siano state delegate al direttore ai sensi dei paragrafi 1 o 2, il direttore può subdelegarle al capo unità o al capo settore interessati.
4. Ove il Garante europeo della protezione dei dati abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e nessun Garante europeo della protezione dei dati sia stato nominato, il direttore, ove appropriato e in conformità del regolamento, espleta le funzioni e i doveri del Garante europeo della protezione dei dati che sono necessari e urgenti al fine di assicurare la continuità operativa.
5. Ove il direttore abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e non sia stato designato alcun funzionario dal Garante europeo della protezione dei dati, le funzioni del direttore sono esercitate dal capo unità o capo settore con il grado più elevato o, a parità di grado, dal capo unità o capo settore con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.
6. Se non vi è alcun capo unità o capo settore disponibile a esercitare i doveri del direttore come specificato ai sensi del paragrafo 5 e nessun funzionario è stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, la supplenza viene esercitata dal funzionario con il grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado, o in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.
7. Ove qualsiasi altro superiore gerarchico abbia un impedimento e nessun funzionario sia stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, il direttore designa un funzionario, di concerto con il Garante europeo della protezione dei dati. In assenza di siffatta designazione da parte del direttore, la supplenza viene esercitata dal funzionario dell’unità o del settore interessati di grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.
8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatte salve le norme sulle deleghe relative ai poteri attribuiti all’autorità investita del potere di nomina o a quelli in materia finanziaria di cui agli articoli 9 e 12.
Articolo 12
Ordinatore e contabile
1. Il Garante europeo della protezione dei dati delega le competenze dell’ordinatore al direttore ai sensi della carta delle funzioni e delle responsabilità in materia di bilancio e amministrazione del GEPD stabilita in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
2. In materia di questioni di bilancio relative all’EDPB, l’ordinatore esercita la propria funzione in conformità del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB.
3. La funzione di contabile del GEPD è espletata dal contabile della Commissione a norma della decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 1o marzo 2017 (9).
TITOLO II
MONITORAGGIO E ACCERTAMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Articolo 13
Monitoraggio e accertamento dell’applicazione del regolamento
Il GEPD assicura l’efficace protezione dei diritti e delle libertà degli individui tramite il monitoraggio e l’applicazione del regolamento e di ogni altro atto giuridico dell’Unione che stabilisce funzioni e competenze del Garante europeo della protezione dei dati. A tal fine, nell’esercizio dei poteri investigativi, correttivi, consultivi e di autorizzazione, il GEPD può condurre visite di verifica dell’ottemperanza, indagini, visite bimestrali, consultazioni informali o facilitare la composizione amichevole dei contenziosi.
Articolo 14
Trasparenza delle risposte a consultazioni da parte di istituzioni sul loro trattamento di dati personali e a richieste di autorizzazioni
Il GEPD può pubblicare le risposte a consultazioni da parte di istituzioni sul loro trattamento di dati personali in forma integrale o parziale, tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza delle informazioni applicabili. Le decisioni di autorizzazione sono pubblicate tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza delle informazioni applicabili.
Articolo 15
Responsabili della protezione dei dati notificati dalle istituzioni
1. Il GEPD tiene un registro delle nomine di responsabili della protezione dei dati notificate al GEPD dalle istituzioni ai sensi del regolamento.
2. L’elenco aggiornato dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni è pubblicato sul sito web del GEPD.
3. Il GEPD fornisce orientamenti ai responsabili della protezione dei dati, in particolare partecipando alle riunioni organizzate dalla rete dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni.
Articolo 16
Gestione dei reclami
1. Il GEPD non tratta i reclami anonimi.
2. Il GEPD tratta i reclami trasmessi in forma scritta, anche elettronica, in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e contenenti i dettagli necessari a comprendere il reclamo.
3. Qualora sia stato presentato al Mediatore europeo un reclamo riguardante le medesime circostanze di fatto, il GEPD ne esamina l’ammissibilità alla luce delle disposizioni del protocollo di intesa concluso tra il GEPD e il Mediatore europeo.
4. Il GEPD decide come gestire un reclamo tenendo in considerazione:
a) |
la natura e gravità delle presunte violazioni delle norme sulla protezione dei dati; |
b) |
la rilevanza del danno che uno o più interessati hanno o possono aver subito a causa della violazione; |
c) |
la potenziale importanza generale del caso, anche in relazione agli altri interessi pubblici e privati coinvolti; |
d) |
la probabilità di accertare che la violazione denunciata sia stata realmente commessa; |
e) |
la data esatta in cui gli eventi contestati si sono verificati, in cui la condotta in questione ha smesso di produrre effetti, in cui gli effetti sono stati rimossi o in cui è stata fornita una garanzia adeguata di detta rimozione. |
5. Ove appropriato, il GEPD facilita una composizione amichevole del reclamo.
6. Il GEPD sospende l’indagine di un reclamo qualora sia pendente una sentenza di un tribunale o una decisione di un altro organo giudiziario o amministrativo sulla medesima questione.
7. Il GEPD divulga l’identità del reclamante solo nella misura necessaria al corretto svolgimento dell’indagine. Il GEPD non divulga alcun documento relativo al reclamo, salvo stralci o sintesi anonimizzati della decisione finale, a meno che l’interessato acconsenta a detta divulgazione.
8. Se reso necessario dalle circostanze del reclamo, il GEPD coopera con le autorità di sorveglianza competenti, incluse le competenti autorità di controllo nazionali che agiscono nell’ambito delle rispettive competenze.
Articolo 17
Esito dei reclami
1. Il GEPD comunica quanto prima al reclamante l’esito di un reclamo, nonché il provvedimento adottato.
2. Qualora un reclamo sia giudicato inammissibile o il suo esame sia cessato, il GEPD, se del caso, consiglia all’autore del reclamo di rivolgersi a un’altra autorità competente.
3. Il GEPD può decidere di interrompere un’indagine su richiesta del reclamante. Ciò non impedisce al GEPD di indagare ulteriormente la questione oggetto del reclamo.
4. Il GEPD può chiudere un’indagine nel caso in cui il reclamante non abbia fornito le informazioni richieste. Il GEPD informa poi il reclamante di tale decisione.
Articolo 18
Revisione di reclami e ricorsi giurisdizionali
1. Se il GEPD emette una decisione su un reclamo, il reclamante o l’istituzione interessata può richiedere al GEPD di rivedere la decisione. Una tale richiesta può essere effettuata entro un mese dalla decisione. Il GEPD procede alla revisione della decisione ove il reclamante o l’istituzione presentino nuovi elementi di fatto o argomenti giuridici.
2. Una volta emessa la decisione su un reclamo, il GEPD informa il reclamante e l’istituzione interessata circa il loro diritto sia di richiedere una revisione della decisione, sia di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Se, a seguito di una richiesta di revisione della decisione su un reclamo, il GEPD emette una nuova decisione rivista, il GEPD informa il reclamante e l’istituzione interessata che possono impugnare la nuova decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 19
Notifica di una violazione di dati personali al GEPD da parte di istituzioni
1. Il GEPD fornisce una piattaforma sicura per la notifica di violazioni di dati personali da parte di un’istituzione e applica le misure di sicurezza per lo scambio di informazioni in materia di violazioni di dati personali.
2. Alla ricezione della notifica il GEPD ne dà conferma all’istituzione interessata.
TITOLO III
CONSULTAZIONE LEGISLATIVA, MONITORAGGIO DI TECNOLOGIE, PROGETTI DI RICERCA, PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Articolo 20
Consultazione legislativa
1. In risposta a richieste della Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento, il GEPD formula pareri o commenti formali.
2. I pareri sono pubblicati sul sito web del GEPD in tedesco, inglese e francese. Le sintesi dei pareri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). I commenti formali sono pubblicati sul sito web del GEPD.
3. Il GEPD può rifiutare di rispondere a una consultazione qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 del regolamento, incluso ove non vi sia impatto sulla protezione dei diritti e delle libertà di individui con riguardo alla protezione dei dati.
4. Qualora, nonostante i migliori sforzi, non sia possibile formulare un parere congiunto del GEPD e dell’EDPB ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento entro la scadenza prevista, il GEPD può formulare un parere sulla medesima questione.
5. Qualora la Commissione accorci una scadenza applicabile a una consultazione legislativa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento, il GEPD si adopera per rispettare la scadenza prevista per quanto ragionevole e possibile, tenendo conto in particolare della complessità della questione in oggetto, della lunghezza della documentazione e della completezza delle informazioni fornite dalla Commissione.
Articolo 21
Monitoraggio delle tecnologie
Il GEPD, monitorando l’evoluzione delle tecnologie di informazione e comunicazione nella misura in cui hanno un impatto sulla protezione di dati personali, promuove la consapevolezza e consiglia in particolare in merito ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione («by design») e della protezione dei dati per impostazione predefinita («by default»).
Articolo 22
Progetti di ricerca
Il GEPD può contribuire ai programmi quadro dell’Unione e partecipare ai comitati consultivi di progetti di ricerca.
Articolo 23
Azione contro istituzioni per violazione del regolamento
Il GEPD può riferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in caso di inosservanza del regolamento da parte di un’istituzione, in particolare ove il GEPD non sia stato consultato nei casi previsti dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento e in caso di mancata effettiva attuazione dell’azione di esecuzione adottata dal GEPD ai sensi dell’articolo 58 del regolamento.
Articolo 24
Intervento del GEPD in cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Il GEPD può intervenire in cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento, dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/794, dell’articolo 85, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1939, e dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1727.
2. Nel decidere se presentare istanza di intervento o se accettare un invito della Corte di giustizia dell’Unione europea a intervenire, il GEPD può tenere in considerazione in particolare:
a. |
se il GEPD sia stato direttamente coinvolto nei fatti della controversia nell’esercizio delle sue funzioni di controllo; |
b. |
se la controversia sollevi questioni di protezione dei dati che sono di per sé sostanziali o decisive per il suo esito; e |
c. |
se vi sia la probabilità che l’intervento del GEPD incida sull’esito del procedimento. |
TITOLO IV
COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 25
GEPD in qualità di membro del comitato europeo per la protezione dei dati
In qualità di membro dell’EDPB, il GEPD mira a promuovere la prospettiva dell’Unione e in particolare i valori condivisi di cui all’articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 26
Cooperazione con autorità di controllo nazionali ai sensi dell’articolo 61 del regolamento
1. Il GEPD coopera con le autorità di controllo nazionali e con l’autorità comune di controllo istituita dall’articolo 25 della decisione del Consiglio 2009/917/GAI (10) al fine di, in particolare:
a) |
scambiare tutte le informazioni pertinenti, incluse le migliori prassi, nonché le informazioni relative a richieste di esercizio di poteri di monitoraggio, indagine ed esecuzione da parte di autorità di controllo nazionali competenti; |
b) |
sviluppare e mantenere contatti con i membri e il personale pertinenti delle autorità di controllo nazionali. |
2. Ove rilevante, il GEPD partecipa alla mutua assistenza e a operazioni congiunte con le autorità di controllo nazionali, nell’ambito delle rispettive competenze quali stabilite dal regolamento, dal RGPD e da altri atti pertinenti del diritto dell’Unione.
3. Il GEPD può partecipare dietro invito a un’indagine di un’autorità di controllo o invitare un’autorità di controllo a partecipare a un’indagine in conformità delle norme legali e procedurali applicabili alla parte che rivolge l’invito.
Articolo 27
Cooperazione internazionale
1. Il GEPD promuove le migliori prassi, la convergenza e le sinergie in materia di protezione dei dati personali tra l’Unione europea e i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluso tramite la partecipazione in pertinenti reti ed eventi regionali e internazionali.
2. Ove appropriato, il GEPD partecipa alla mutua assistenza in azioni di indagine e di esecuzione condotte da autorità di controllo di paesi terzi o organizzazioni internazionali.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 28
Consultazione con il comitato del personale
1. Il comitato del personale, che rappresenta il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB, viene tempestivamente consultato su progetti di decisioni relative all’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e delle condizioni di impiego di altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e può essere consultato su qualsiasi altra questione di interesse generale riguardante il personale. Il comitato del personale è informato di tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle sue funzioni ed emette i propri pareri entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stato consultato.
2. Il comitato del personale contribuisce al buon funzionamento del GEPD, incluso del segretariato dell’EDPB, formulando proposte su questioni organizzative e condizioni di lavoro.
3. Il comitato del personale è composto di tre membri e di tre supplenti ed è eletto per un periodo di due anni da tutto il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB.
Articolo 29
Responsabile della protezione dei dati
1. Il GEPD nomina un responsabile della protezione dei dati (RPD).
2. L’RPD è consultato, in particolare, quando il GEPD in qualità di titolare del trattamento intende applicare una restrizione basata sulle norme interne in applicazione dell’articolo 25 del regolamento.
3. In conformità del punto IV, paragrafo 2, punto viii), del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB, quest’ultimo ha un RPD distinto. In conformità del punto IV, paragrafo 4, del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB, gli RPD del GEPD e dell’EDPB si incontrano regolarmente per accertarsi che le loro decisioni restino coerenti.
Articolo 30
Accesso pubblico a documenti e responsabile della trasparenza del GEPD
Il GEPD designa un responsabile della trasparenza per assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), fatto salvo il trattamento del pubblico accesso a richieste di documenti da parte del segretariato dell’EDPB in conformità del punto IV, paragrafo 2, punto iii), del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB.
Articolo 31
Lingue
1. Il GEPD rispetta il principio del multilinguismo, poiché la diversità culturale e linguistica è uno dei cardini e dei punti di forza dell’Unione europea. Il GEPD mira a trovare un equilibrio tra il principio del multilinguismo e l’obbligo di assicurare una solida gestione finanziaria e un risparmio per il bilancio dell’Unione europea, facendo quindi un uso pragmatico delle sue limitate risorse.
2. Il GEPD risponde a chiunque lo interpelli in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, in merito a una questione che ricade nella sua sfera di competenza, nella stessa lingua utilizzata dal richiedente. Tutti i reclami, le richieste di informazioni e ogni altra richiesta possono essere inviati al GEPD in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea e la risposta viene fornita nella stessa lingua.
3. Il sito web del GEPD è disponibile in tedesco, inglese e francese. I documenti strategici del GEPD, quali la strategia per il mandato del Garante europeo della protezione dei dati, sono pubblicati in tedesco, inglese e francese.
Articolo 32
Servizi di supporto
Il GEPD può stipulare accordi di cooperazione o accordi sul livello dei servizi con altre istituzioni e può partecipare a gare d’appalto interistituzionali sfocianti in contratti quadro con terzi per la fornitura di servizi di supporto al GEPD e all’EDPB. Il GEPD può altresì firmare contratti con prestatori di servizi esterni in conformità delle regole sugli appalti applicabili alle istituzioni.
Articolo 33
Autenticazione delle decisioni
1. L’autenticazione delle decisioni del GEPD avviene mediante firma del Garante europeo della protezione dei dati o del direttore come previsto nella presente decisione. La firma può essere autografa o elettronica.
2. In caso di delega o supplenza ai sensi dell’articolo 11, l’autenticazione delle decisioni avviene mediante firma della persona a cui è stata delegata la competenza o del supplente. La firma può essere autografa o elettronica.
Articolo 34
Lavoro da remoto nel GEPD e documenti elettronici
1. Con decisione del Garante europeo della protezione dei dati, il GEPD può adottare un sistema di lavoro da remoto per la totalità o una parte del suo personale. Tale decisione è comunicata al personale e pubblicata sui siti web del GEPD e dell’EDPB.
2. Con decisione del Garante europeo della protezione dei dati, il GEPD può determinare le condizioni di validità dei documenti elettronici, delle procedure elettroniche e dei mezzi di trasmissione elettronica di documenti per le finalità del GEPD. Tale decisione è comunicata al personale e pubblicata sul sito web del GEPD.
3. Il presidente dell’EDPB è consultato quando tali decisioni riguardano il segretariato dell’EDPB.
Articolo 35
Norme per il calcolo di periodi di tempo, date e termini
Per il calcolo di periodi di tempo, date e termini il GEPD applica le norme previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (12).
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Misure complementari
Il Garante europeo della protezione dei dati può specificare ulteriormente le disposizioni della presente decisione adottando regole di attuazione e misure complementari relative al funzionamento del GEPD.
Articolo 37
Abrogazione della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati
La decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati (13) è abrogata e sostituita dalla presente decisione.
Articolo 38
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020
Per il GEPD
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(4) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(5) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(6) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(7) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(8) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(9) Decisione del Garante europeo della protezione (GEPD) del 1o marzo 2017 sulla nomina del contabile della Commissione europea quale contabile del GEPD.
(10) Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).
(11) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(12) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(13) Decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati, del 17 dicembre 2012, sull’adozione del regolamento interno (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 41).