ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1300 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
In conformità dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento. |
(3) |
È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 e aggiornare i motivi riguardanti dieci persone e un’entità nonché le informazioni identificative di quattro persone. |
(4) |
È inoltre opportuno aggiornare le informazioni identificative di una persona figurante nell’elenco di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
ALLEGATO
1)
Nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche», la voce 77 è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Pseudonimi |
Data di nascita |
Data della designazione delle Nazioni Unite |
Motivi |
«77. |
Ri Pyong Chul |
Ri Pyong Chol, Ri Pyo’ng-ch’o’l |
Anno di nascita: 1948 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC |
22.12.2017 |
Supplente dell’ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department.» |
2)
Nell’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a)», le voci 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 25 sono sostituite dalle seguenti:
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Nome |
Pseudonimi |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
«6. |
SO Sang-kuk |
SO Sang Kuk |
Data di nascita: 30.11.1938 Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung. |
7. |
KIM Yong Chol |
KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul |
Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC Sesso: maschile |
19.12.2011 |
Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, del politburo e della commissione degli affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB), un’entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Potrebbe essere stato reintegrato in qualità di direttore del dipartimento del fronte unito. |
10. |
HONG Sung-Mu |
HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu |
Data di nascita: 1.1.1942 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa. Il 28 novembre 2017 ha assistito al lancio del missile balistico intercontinentale Hwasong-15. Nel luglio 2020 ha partecipato a una riunione della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea dedicata alla “deterrenza dalla guerra”, eufemismo utilizzato per fare riferimento al programma nucleare della RPDC. Rieletto al comitato centrale del partito nel gennaio 2021. |
11. |
JO Kyongchol |
JO Kyong Chol |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale dell’esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora. Rieletto al comitato centrale del partito nel gennaio 2021. |
15. |
KIM Rak Kyom |
KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale a quattro stelle, ex comandante delle forze missilistiche strategiche, un’entità designata dalle Nazioni Unite comprendente quattro unità di missili strategici e tattici, inclusa la brigata KN-08 (ICBM). Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell’aprile 2016 insieme a KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato test di lancio di missili balistici. |
16. |
KIM Won-hong |
KIM Won Hong |
Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745310010 Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale. Ex primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC), tutti organi chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
17. |
PAK Jong-chon |
PAK Jong Chon |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Nominato maresciallo dell’esercito popolare coreano nell’ottobre 2020, capo di Stato maggiore dall’aprile 2019. Membro del politburo dall’aprile 2020. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Eletto al comitato centrale del partito, all’ufficio politico del comitato centrale e alla commissione militare centrale nel gennaio 2021. |
18. |
LI Yong-ju |
RI Yong Ju |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Ammiraglio dell’esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex comandante in capo della Marina popolare coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
19. |
SON Chol-ju |
SON Chol Ju |
Sesso: maschile |
20.5.2016 |
Generale dell’esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell’organizzazione dell’esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Son risulterebbe aver partecipato nel maggio 2020 a una riunione della commissione militare centrale in qualità di vicedirettore responsabile dell’organizzazione dell’esercito popolare coreano. |
24. |
RI Myong Su |
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Data di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, Nord Hamgyong, RPDC Sesso: maschile |
7.4.2017 |
Vice maresciallo dell’esercito popolare coreano, primo vice comandante del comando supremo dell’esercito popolare coreano. Fino al 2018 membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. Ri Myong Su continua a essere influente per quanto riguarda le questioni di difesa nazionale, inclusi i programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Partecipa regolarmente alle parate militari nordcoreane. Ri è un membro di vecchia data dell’Assemblea popolare suprema (SpA), attualmente la 14a. |
25. |
SO Hong Chan |
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Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon, RPDC N. passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021 Sesso: maschile |
7.4.2017 |
Primo viceministro e direttore dell’ufficio logistica delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e generale delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Rieletto membro del comitato centrale nel gennaio 2021.» |
3)
Nell’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a)», la voce 4 è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione |
Altre informazioni |
«4. |
Centro di ricerca nucleare di Yongbyon |
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22.12.2009 |
Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall’Ufficio generale per l’energia atomica (entità designata dall’UNSC in data 16.7.2009). Nella relazione finale del marzo 2021, il gruppo di esperti istituito dalla risoluzione 1874 del Consiglio di sicurezza dell’ONU constata la rilevazione di pennacchi di vapore che fuoriescono dall’edificio utilizzato per la produzione di (UO2) nell’impianto di arricchimento dell’uranio del complesso di Yongbyon e riferisce che, secondo uno Stato membro dell’ONU, il sito di arricchimento dell’uranio di Yongbyon è attivo.» |
4)
Nell’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «c) Persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b)», la voce 2 è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Pseudonimi |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
«2. |
KIM Tong-un |
KIM Tong Un |
Data di nascita: 1.11.1936 Sesso: maschile |
22.12.2009 |
Ex direttore dell’“Office 39” del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell’“Office 38” per la raccolta fondi destinati a leader e personalità.» |
5)
Nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «Elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche», la voce 6 è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Informazioni identificative |
Data di designazione |
Motivi |
«6. |
YUN Chol alias CHOL Yun |
Terzo segretario dell’ambasciata nordcoreana in Cina. |
22.1.2018 |
Yun Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell’ONU come persona di contatto della nordcoreana Company General Precious Metal coinvolta nella vendita di lithio-6, un prodotto legato al nucleare vietato dall’ONU, e diplomatico della RPDC. La General Precious Metal è stata identificata in precedenza dall’Unione come prestanome dell’entità designata dall’ONU Green Pine.» |
6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1301 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in particolare l’articolo 15 bis, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009. |
(2) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a cinque persone elencate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
ALLEGATO
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009, rubrica «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 3», le voci dalla 1 alla 5 sono sostituite dalle seguenti:
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
«1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
Data di nascita: 1.1.64 o 29.12.1968 N. di passaporto: R0001318 Sesso: maschile Indirizzo: Ouagadougou (Burkina Faso) Funzione o professione: ex militare e capo della giunta militare del CNDD (Conseil National pour la Democratie et le Developpement) |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
2. |
Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA Pseudonimo: Moussa Thiegboro CAMARA |
Data di nascita: 1.1.68 N. di passaporto: 7190 Sesso: maschile Funzione o professione: segretario generale, presidenza della Repubblica di Guinea |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
3. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Data di nascita: 26.2.1957 N. di passaporto: 13683 Sesso: maschile Funzione o professione: medico militare |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
4. |
Capitano Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Sesso: maschile Indirizzo: Conakry (Repubblica di Guinea) Funzione o professione: ex militare. Altre informazioni: in stato di detenzione |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
5. |
Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
Data di nascita: 1.1.1960 Sesso: maschile Funzione o professione: ministro incaricato della sicurezza del presidente |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea». |
6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1302 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
«17. |
Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina) |
19. |
Capitano Paulo SUNSAI.» |
6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1303 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2021
che cancella la protezione della denominazione di origine [«Neusiedlersee-Hügelland (DOP)»]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 106,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 (2) della Commissione dispone che la procedura stabilita all’articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica mutatis mutandis alla cancellazione di una denominazione di origine protetta di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione della denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» deve essere cancellata. |
(4) |
In considerazione della cancellazione della protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell’Unione di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) è cancellata.
Articolo 2
L’iscrizione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).
DECISIONI
6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/13 |
DECISIONE (PESC) 2021/1304 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. |
(2) |
In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione. |
(3) |
È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e aggiornare i motivi riguardanti dieci persone e un’entità nonché le informazioni identificative di quattro persone. |
(4) |
È inoltre opportuno aggiornare le informazioni identificative di una persona figurante nell’elenco di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2016/849. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
ALLEGATO
1) |
Nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «A. Persone», la voce 77 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
Nell’allegato II della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «A. Persone», le voci 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 25 sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
Nell’allegato II della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «B. Entità», la voce 4 è sostituita dalla seguente:
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4) |
Nell’allegato II della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa», sottorubrica «A. Persone», la voce 2 è sostituita dalla seguente:
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5) |
Nell’allegato III della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «Elenco delle persone di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «A. Persone», la voce 6 è sostituita dalla seguente:
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6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/18 |
DECISIONE (PESC) 2021/1305 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. |
(2) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a cinque persone elencate nell’allegato della decisione 2010/638/PESC. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2010/638/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione 2010/638/PESC, rubrica «Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 4», le voci dalla 1 alla 5 sono sostituite dalle seguenti:
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
«1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
Data di nascita: 1.1.1964 o 29.12.1968 N. di passaporto: R0001318 Sesso: maschile Indirizzo: Ouagadougou (Burkina Faso) Funzione o professione: ex militare e capo della giunta militare del CNDD (Conseil National pour la Democratie et le Developpement) |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
2. |
Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA Pseudonimo: Moussa Thiegboro CAMARA |
Data di nascita: 1.1.1968 N. di passaporto: 7190 Sesso: maschile Funzione o professione: segretario generale, presidenza della Repubblica di Guinea |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
3. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Data di nascita: 26.2.1957 N. di passaporto: 13683 Sesso: maschile Funzione o professione: medico militare |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
4. |
Capitano Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Sesso: maschile Indirizzo: Conakry (Repubblica di Guinea) Funzione o professione: ex militare Altre informazioni: in stato di detenzione |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
5. |
Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
Data di nascita: 1.1.1960 Sesso: maschile Funzione o professione: ministro incaricato della sicurezza del presidente |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea» |
6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1306 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
ALLEGATO
1) |
Nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
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2) |
Nell’allegato III della decisione 2012/285/PESC sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
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