ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 026I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 26/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/192 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. |
(3) |
L’Iran fornisce sostegno militare alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che un’entità coinvolta nell’elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio alla Russia debba essere aggiunta all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
ALLEGATO
La seguente entità è aggiunta all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE)n. 269/2014:
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Entità
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DECISIONI
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 26/4 |
DECISIONE (PESC) 2023/193 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
(2) |
L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. |
(3) |
L’Iran fornisce sostegno militare alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che un’entità coinvolta nell’elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio alla Russia debba essere aggiunta all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato della decisione 2014/145/PESC. |
(4) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
ALLEGATO
La seguente entità è aggiunta all’elenco delle persone, entità e organismi riportato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC:
Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
«175. |
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) شرکت صنایع هواپیماسازی ایران |
Indirizzo: Sepahbod Gharani Avenue 107, Tehran (Teheran), Iran Tipo di entità: produttore aerospaziale Società di proprietà statale Luogo di registrazione: Esfahan, Iran Data di registrazione: 1977 Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) |
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) è una società iraniana specializzata nella fabbricazione di aeromobili militari e civili e di velivoli senza equipaggio (UAV). HESA produce UAV utilizzati dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) ed è coinvolta nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nelle operazioni di volo concernenti gli UAV. È una società controllata dell’Iran Aviation Industries Organisation (IAIO), un’impresa di proprietà dello Stato controllata dal ministero iraniano della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL). Gli UAV prodotti da HESA in Iran sono utilizzati dalla Federazione russa nella guerra di aggressione contro l’Ucraina. Pertanto, HESA è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
30.1.2023». |