SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 settembre 2009 ( *1 )

«Trattati bilaterali fra Stati membri — Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro — Denominazione “Bud” — Utilizzazione del marchio American Bud — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Adesione della Repubblica ceca — Misure transitorie — Regolamento (CE) n. 918/2004 — Sfera di applicazione del regime comunitario — Natura esauriente»

Nel procedimento C-478/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione 27 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2007, nella causa

Budějovický Budvar, národní podnik

contro

Rudolf Ammersin GmbH,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, L. Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Budějovický Budvar, národní podnik, dall’avv. C. Petsch, Rechtsanwalt;

per la Rudolf Ammersin GmbH, dagli avv.ti C. Hauer, B. Goebel e C. Schulte, Rechtsanwälte;

per il governo ceco, dai sigg. T. Boček e M. Smolek, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra K. Marinou, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Doherty e B. Schima nonché dalla sig.ra M. Vollkommer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 918, recante disposizioni transitorie in materia di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 163, pag. 88), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).

2

Detta domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Budějovický Budvar, národní podnik (in prosieguo: la «Budvar»), una birreria con sede nella città di České Budějovice (Repubblica ceca), e la Rudolf Ammersin GmbH (in prosieguo: la «Ammersin»), un’impresa con sede a Vienna (Austria) che esercita un’attività di distribuzione di bevande, in merito alla richiesta della Budvar di vietare alla Ammersin la commercializzazione con il marchio American Bud di birra prodotta dalla birreria Anheuser-Busch Inc. (in prosieguo: la «Anheuser-Busch»), con sede a Saint Louis (Stati Uniti), poiché, in forza dei trattati bilaterali conclusi tra la Repubblica ceca e la Repubblica d’Austria, l’utilizzazione della denominazione «Bud» nel detto Stato membro è riservata a birra prodotta nella Repubblica ceca.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3

L’art. 1 dell’Accordo di Lisbona 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 13172, pag. 205; in prosieguo l’«Accordo di Lisbona»), dispone:

«1)   I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell’Unione per la protezione della proprietà industriale.

2)   Essi si impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d’origine dei prodotti degli altri Paesi dell’Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d’origine e registrati presso l’Ufficio dell’Unione per la protezione della proprietà intellettuale (…) contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale [OMPI]».

4

Ai termini dell’art. 2 dell’Accordo di Lisbona:

«1)   Si considera denominazione d’origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

2)   Il Paese d’origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località connessa a tale nome, costituisce la denominazione d’origine che ha dato al prodotto la sua notorietà».

5

La denominazione di origine BUD (denominazione di origine n. 598) è stata registrata il 10 maggio 1975, per della birra, presso l’OMPI, in forza dell’Accordo di Lisbona.

Il diritto comunitario

L’Atto di adesione

6

Ai sensi dell’art. 20 dell’Atto di adesione:

«Gli atti elencati nell’allegato II del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».

7

All’allegato II dell’Atto di adesione, intitolato «Elenco di cui all’art. 20 dell’Atto di adesione», il capo 6, A, punto 18, dispone:

«31996 R 1107: Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21 giugno 1996, pag. 1) modificato da:

(…)

32002 R 1829: Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione 14 ottobre 2002 (GU L 277 del 15 ottobre 2002, pag. 10).

a)

All’art. 1 si aggiunge il presente comma:

“Le denominazioni ‘Budějovické pivo’, ‘Českobudějovické pivo’ e ‘Budějovický měšťanský var’ sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) e figurano nell’allegato conformemente alle specifiche comunicate alla Commissione. Ciò lascia impregiudicati qualsiasi marchio di fabbrica o altri diritti relativi alla birra esistenti nell’Unione europea alla data di adesione”.

b)

All’allegato, Parte B, alla voce “Birra” si inserisce:

 

“REPUBBLICA CECA:

Budějovické pivo (IPG)

Českobudějovické pivo (IPG)

Budějovický měšťanský var (IPG)”».

Il regolamento n. 2081/92

8

Il settimo ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), recita:

«(…) che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori».

9

Gli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92 disciplinano la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine di cui all’art. 2 dello stesso regolamento, detta «procedura ordinaria». Ai sensi dell’art. 5, n. 4, di tale regolamento, la domanda di registrazione va inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica interessata. Quest’ultimo verifica, ai sensi dell’art. 5, n. 5, primo comma, di tale regolamento, che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione delle Comunità europee.

10

Poiché l’istruttoria di una domanda di registrazione da parte della Commissione richiede un certo tempo e si è ritenuto necessario, in attesa di una decisione relativa alla registrazione di una denominazione, che lo Stato membro conceda una protezione nazionale transitoria, il regolamento del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 83, pag. 3), ha inserito dopo il primo comma dell’art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92 il seguente testo:

«Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; (…)

La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. (…)

Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari».

11

L’art. 17 del regolamento n. 2081/92 introduce una procedura di registrazione, applicabile alla registrazione delle denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore di tale regolamento, detta «procedura semplificata». Tale disposizione prevede in particolare che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, le denominazioni che essi desiderano far registrare a tale titolo.

12

Al fine di tener conto in particolare del fatto che la Commissione ha presentato al Consiglio dell’Unione europea la prima proposta di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine che essa doveva elaborare ai sensi dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 solo nel marzo 1996, vale a dire dopo che la maggior parte del periodo transitorio di cinque anni previsto all’art. 13, n. 2, dello stesso regolamento era già trascorso, il regolamento n. 535/97, entrato in vigore il 28 marzo 1997, ha sostituito quest’ultimo numero con il testo seguente:

«In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l’impiego delle denominazioni registrate in virtù dell’articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempre che:

i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento,

le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,

dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate».

13

L’art. 1, punto 15, del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 99, pag. 1), dispone:

«L’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 17 sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di questi articoli continuano ad applicarsi alle denominazioni registrate o a quelle la cui registrazione è stata chiesta secondo la procedura di cui all’articolo 17 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento».

Il regolamento n. 510/2006

14

Il regolamento n. 2081/92, come modificato da ultimo con il regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1), è stato abrogato in forza dell’art. 19 del regolamento n. 510/2006. Quest’ultimo regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 31 marzo 2006.

15

Il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 510/2006 recita:

«È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori».

16

Ai termini del diciannovesimo ‘considerando’ di detto regolamento:

«Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (…) n. 2081/92 (…) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. (…)».

17

L’art. 1 di detto regolamento, intitolato «Campo di applicazione», prevede ai nn. 1 e 2:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell’allegato II del presente regolamento.

(…)

2.   Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari».

18

L’allegato I al citato regolamento, intitolato «Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1», cita le «birre» al primo trattino.

19

L’art. 2 del regolamento n. 510/2006, intitolato «Denominazione d’origine e indicazione geografica», dispone ai nn. 1 e 2:

«1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“denominazione d’origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e

la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

b)

“indicazione geografica”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

2.   Sono altresì considerate come denominazioni d’origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1».

20

L’art. 4, n. 1, di detto regolamento dispone:

«Per beneficiare di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare».

21

Gli artt. 5-7 del regolamento n. 510/2006 stabiliscono la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di cui all’art. 2 di detto regolamento. Ai sensi dell’art. 5, n. 4, dello stesso regolamento, quando la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in uno Stato membro, essa è inviata a detto Stato membro. Conformemente all’art. 5, n. 5, dello stesso regolamento, tale Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione e adotta in seguito una decisione su tale domanda. In caso di decisione favorevole, lo Stato membro interessato invia alla Commissione i documenti di cui al n. 7 del detto art. 5 ai fini di una decisione definitiva adottata al termine della procedura disciplinata dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 510/2006 che include, in particolare, una procedura di opposizione.

22

Ai termini dell’art. 5, n. 6, dello stesso regolamento:

«A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento.

Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma.

La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento.

Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari o internazionali».

23

L’art. 13, n. 1, dello stesso regolamento dispone:

«1.   Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;

(…)».

Il regolamento n. 918/2004

24

Il secondo, il terzo e il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 918/2004 recitano:

«L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione nazionale transitoria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche a decorrere dalla data di trasmissione delle domande di registrazione delle denominazioni stesse alla Commissione. Le conseguenze di tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non è registrata a livello comunitario, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: i “nuovi Stati membri”), le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di questi Stati possono essere registrate in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e godere della protezione comunitaria secondo quanto previsto all’articolo 13 di detto regolamento.

Al fine di facilitare la trasmissione delle domande dei nuovi Stati membri alla Commissione e di garantire la continuità della protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche considerate, è opportuno disporre che la protezione nazionale esistente al 30 aprile 2004 possa essere mantenuta da tali Stati membri fino all’adozione di una decisione conforme all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92, a condizione che sia stata presentata una domanda di registrazione nel quadro del suddetto regolamento anteriormente al 31 ottobre 2004».

25

L’art. 1 del regolamento n. 918/2004 dispone:

«La protezione nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, esistente al 30 aprile 2004, può essere mantenuta da tali Stati membri fino al 31 ottobre 2004.

Allorché una domanda di registrazione in virtù del regolamento (CE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 ottobre 2004, tale protezione può essere mantenuta fino all’adozione di una decisione conforme all’articolo 6 del suddetto regolamento.

Le conseguenze di tale protezione, nel caso in cui la denominazione non è registrata a livello comunitario, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato».

Il diritto nazionale

La convenzione bilaterale

26

L’11 giugno 1976 la Repubblica d’Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca hanno concluso un trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali (in prosieguo: la «convenzione bilaterale»).

27

In seguito alla sua approvazione e ratificazione, la convenzione bilaterale è stata pubblicata nel Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich del 19 febbraio 1981 (BGBl. 1981/75). Ai sensi del suo art. 16, n. 2, la convenzione bilaterale è entrata in vigore il 26 febbraio 1981 per un periodo indeterminato.

28

L’art. 1 della convenzione bilaterale dispone quanto segue:

«Tutti gli Stati contraenti si obbligano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare un’effettiva protezione contro la concorrenza sleale nel commercio delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali che rientrano nelle categorie di cui all’art. 5 e precisate nell’accordo previsto dall’art. 6, nonché delle denominazioni ed illustrazioni di cui agli artt. 3, 4 e 8, n. 2».

29

Ai sensi dell’art. 2 della convenzione bilaterale:

«Per indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza ai sensi del presente trattato s’intendono tutte le indicazioni che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alla provenienza dei prodotti. Si tratterà in generale di indicazioni geografiche in senso proprio. Tuttavia, si potrà trattare anche di indicazioni di altro genere qualora queste, in relazione ad un certo prodotto, siano percepite negli ambienti interessati del Paese di origine come indicazione del Paese di provenienza. Dette indicazioni possono contenere, oltre al riferimento all’origine del prodotto in una determinata area geografica, informazioni sulla qualità del prodotto considerato. Tali proprietà particolari dei prodotti saranno esclusivamente o prevalentemente la conseguenza di influenze geografiche o umane».

30

L’art. 3, n. 1, della convenzione bilaterale così dispone:

«(…) [n]ella Repubblica d’Austria le denominazioni cecoslovacche enumerate nella convenzione di esecuzione di cui all’art. 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti cecoslovacchi».

31

L’art. 5, n. 1, parte B, punto 2, della convenzione bilaterale menziona le birre tra i generi dei prodotti cechi cui si applica la protezione prevista da tale convenzione.

32

Ai sensi dell’art. 6 della convenzione bilaterale:

«Le denominazioni relative a prodotti, alle quali si applicano le condizioni di cui agli artt. 2 e 5, che beneficiano della protezione del trattato e non costituiscono pertanto denominazioni generiche saranno elencate in un accordo che dovrà essere concluso tra i governi dei due Stati contraenti».

33

L’art. 7 della convenzione bilaterale è redatto come segue:

«1.   Qualora le denominazioni ed i nomi protetti ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 8, n. 2, del presente trattato vengano utilizzati commercialmente, in violazione di tali disposizioni, in relazione a taluni prodotti, con particolare riguardo al loro confezionamento o imballaggio, ovvero in fatture, bollette di trasporto o altri documenti commerciali nonché nella pubblicità, dovranno essere applicati i provvedimenti giudiziari ed amministrativi previsti dalla legge dello Stato contraente in cui viene richiesta la protezione nell’ambito della lotta alla concorrenza sleale e della repressione delle denominazioni commerciali non consentite, alle condizioni previste da tale legge e conformemente all’art. 9 del presente trattato.

2.   Qualora sussista pericolo di confusione nell’ambito di attività commerciali, il disposto di cui al n. 1 dovrà trovare applicazione anche nel caso in cui le denominazioni protette ai sensi del presente trattato vengano utilizzate in forma modificata o per prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 6 della convezione di esecuzione.

3.   Il disposto di cui al n. 1 deve trovare applicazione anche nel caso in cui le denominazioni protette ai sensi del presente trattato vengano utilizzate in forma tradotta ovvero con riferimento alla provenienza effettiva o con aggiunte quali “genere”, “tipo”, “imitazione” o simili.

4.   Il n. 1 non si applica alle traduzioni di denominazioni di uno degli Stati contraenti qualora la traduzione sia un’espressione del linguaggio corrente nella lingua dell’altro Stato contraente».

L’accordo bilaterale

34

Conformemente all’art. 6 della convenzione bilaterale, il 7 giugno 1979 è stato concluso un accordo di esecuzione della stessa (in prosieguo: l’«accordo bilaterale» e, unitamente alla convenzione bilaterale, i «trattati bilaterali di cui trattasi»).

35

L’allegato B dell’accordo bilaterale dispone quanto segue:

«Denominazioni cecoslovacche per prodotti agricoli e industriali

(…)

B. Alimentazione e agricoltura (tranne il vino)

(…)

2. Birra

Repubblica socialista ceca

(…)

Bud

Budějovické pivo

Budějovické pivo Budvar

Budějovické Budvar

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

36

La causa principale ha già dato luogo alla sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar (Racc. pag. I-13617), nella quale la Corte, investita dallo stesso giudice del rinvio che aveva presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa in esame, ha dichiarato:

«1)

L’art. 28 CE e il regolamento (…) n. 2081/92, (…) come modificato dal regolamento (…) n. 535/97, non ostano all’applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad un’indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d’inganno e consente di impedire l’importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro.

2)

L’art. 28 CE osta all’applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad una denominazione che non si riferisce né direttamente né indirettamente nel detto paese all’origine geografica del prodotto da essa designato una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d’inganno e consente di impedire l’importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro.

3)

L’art. 307, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che consente ad un giudice di uno Stato membro, fatte salve le verifiche che quest’ultimo deve effettuare in particolare alla luce degli elementi forniti dalla presente sentenza, di applicare disposizioni di trattati bilaterali come quelli di cui trattasi nella causa principale, conclusi fra il detto Stato e un paese terzo, che prevedono la tutela di una denominazione di tale paese terzo, anche qualora le dette disposizioni si rivelino incompatibili con le norme del Trattato CE, per il fatto che si tratta di un obbligo derivante da convenzioni concluse anteriormente alla data di adesione all’Unione europea dello Stato membro di cui trattasi. Nell’attesa che uno dei mezzi di cui all’art. 307, secondo comma, CE consenta di eliminare eventuali incompatibilità esistenti fra una convenzione anteriore alla detta adesione e il detto Trattato, il primo comma di tale articolo autorizza il detto Stato a continuare ad applicare una tale convenzione laddove essa contenga obblighi cui quest’ultimo resta vincolato in forza del diritto internazionale».

37

Ai punti 28-42 della citata sentenza Budějovický Budvar, la lite nella causa principale è stata riassunta come segue:

«28

La Budvar commercializza birra, segnatamente con i marchi Budějovický Budvar e Budweiser Budvar, ed esporta una birra denominata “Budweiser Budvar”, in particolare in Austria.

29

La Ammersin commercializza in particolare la birra del marchio “American Bud”, prodotta dalla birreria Anheuser-Busch, che essa acquista dalla Josef Sigl KG (in prosieguo: la “Josef Sigl”), con sede in Obertrum (Austria), importatore in esclusiva di tale birra in Austria.

30

Con atto introduttivo 22 luglio 1999 la Budvar ha chiesto al giudice del rinvio di ingiungere alla Ammersin di astenersi dall’utilizzare nel territorio austriaco, nello svolgimento della sua attività commerciale, la denominazione Bud o analoghe denominazioni atte a creare confusione per la birra o prodotti simili o in relazione ai detti prodotti, salvo qualora si tratti di prodotti della Budvar. Quest’ultima ha chiesto inoltre la rimozione di tutte le denominazioni in contrasto con tale divieto, con obbligo di rendiconto e di pubblicazione della relativa sentenza. Unitamente al ricorso è stata presentata domanda di provvedimenti urgenti.

31

La domanda della Budvar nella causa principale si basa, essenzialmente, su un duplice fondamento normativo.

32

In primo luogo, la Budvar fa valere che il marchio American Bud, registrato come marchio per conto della Anheuser-Busch, presenta una somiglianza che può generare confusione, ai sensi della normativa contro la concorrenza sleale, con i suoi marchi prioritari che beneficiano di una protezione in Austria, vale a dire Budweiser, Budweiser Budvar e Bud.

33

In secondo luogo, la Budvar sostiene che l’utilizzazione della denominazione American Bud per una birra che proviene da uno Stato diverso dalla Repubblica ceca è incompatibile con le disposizioni della convenzione bilaterale poiché la denominazione Bud, contenuta nell’allegato B dell’accordo bilaterale, costituisce una denominazione protetta ai sensi dell’art. 6 di tale convenzione, denominazione pertanto esclusivamente riservata a prodotti cechi.

34

In data 15 ottobre 1999 il giudice del rinvio ha emanato i provvedimenti urgenti richiesti dalla Budvar.

35

La successiva impugnazione da parte della Ammersin dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Austria) non è stata accolta ed il ricorso per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Austria) è stato respinto. Terminato il procedimento sommario, lo Handelsgericht Wien è ora competente a statuire sul merito della causa.

36

Il giudice del rinvio osserva che, prima di proporre il ricorso nella causa principale, la Budvar aveva già proposto, dinanzi al Landesgericht Salzburg (Austria), un ricorso identico, sia per l’oggetto sia per il fondamento normativo, a quello proposto nella causa principale, ma diretto nei confronti della Josef Sigl.

37

Nel detto procedimento parallelo, il Landesgericht Salzburg ha ordinato i provvedimenti urgenti richiesti e l’Oberlandesgericht Linz (Austria) non ha accolto l’impugnazione di tale ordinanza. Con ordinanza 7 febbraio 2000, l’Oberster Gerichtshof ha respinto il ricorso in cassazione (“Revision”) contro l’ordinanza emessa in appello ed ha confermato i provvedimenti urgenti.

38

Il giudice del rinvio afferma che l’ordinanza dell’Oberster Gerichtshof si fonda sostanzialmente sulle seguenti considerazioni.

39

L’Oberster Gerichtshof, che ha limitato il suo esame al motivo vertente sulla convenzione bilaterale, ha dichiarato che il divieto richiesto nei confronti della Josef Sigl, convenuta, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’art. 28 CE.

40

Tuttavia, esso ha dichiarato che il detto ostacolo è conforme all’art. 28 CE poiché la protezione della denominazione Bud, come prevista dalla convenzione bilaterale, rientra nella tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE.

41

Secondo il giudice del rinvio, sembra che l’Oberster Gerichtshof abbia dichiarato che la denominazione Bud è da considerarsi quale “semplice indicazione geografica ovvero quale riferimento di provenienza indiretto”, vale a dire un’indicazione che non presuppone che le garanzie associate alle denominazioni d’origine — quali la produzione nel rispetto di norme di qualità o di fabbricazione stabilite e controllate dalle autorità, o le caratteristiche particolari del prodotto — siano rispettate. La denominazione Bud beneficerebbe inoltre di una “protezione assoluta”, ossia indipendente da qualsiasi rischio di confusione o di inganno.

42

Alla luce degli argomenti svolti dinanzi ad esso, il giudice del rinvio afferma che sussiste un dubbio ragionevole in merito alle soluzioni delle questioni di diritto comunitario sollevate dalla causa principale, segnatamente perché la giurisprudenza della Corte non consentirebbe di determinare se anche le indicazioni di origine geografica dette “semplici”, che non comportano rischio di inganno, rientrino nella tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE».

38

Nella decisione di rinvio nella causa in esame il giudice proponente riassume come segue gli sviluppi intervenuti dopo la pronuncia della citata sentenza Budějovický Budvar.

39

Con sentenza 8 dicembre 2004, il giudice del rinvio ha respinto il ricorso della Budvar basandosi sulla considerazione che la denominazione «Bud» non è un’indicazione di provenienza in quanto la popolazione ceca non associa tale denominazione a un luogo determinato della Repubblica ceca e questa non è mai stata utilizzata in tale paese per designare un luogo. Il giudice del rinvio ne ha concluso che la protezione di detta denominazione da parte dei trattati bilaterali di cui trattasi è incompatibile con l’art. 28 CE. Questa sentenza è stata confermata con sentenza dell’Oberlandesgericht Wien 21 marzo 2005.

40

Tuttavia, con ordinanza 29 novembre 2005, l’Oberster Gerichtshof ha annullato le decisioni degli organi giurisdizionali inferiori e rinviato la causa dinanzi al giudice a quo, affinché quest’ultimo statuisca nuovamente dopo aver completato il procedimento.

41

Secondo l’Oberster Gerichtshof, la questione se la denominazione «Bud» designi una regione o un luogo del territorio della Repubblica ceca dev’essere considerata unitamente ai criteri di un’indicazione di provenienza semplice e indiretta.

42

Alla luce dei punti 54 e 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, si dovrebbe esaminare se la denominazione «Bud» sia quanto meno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto così designato proviene da un determinato luogo, da una determinata regione o da un determinato paese. Occorrerebbe pertanto chiedersi se i consumatori intendano tale denominazione, associata alla birra, come un’indicazione di provenienza geografica semplice o indiretta. Orbene, il giudice del rinvio non avrebbe ancora esaminato tale questione.

43

Inoltre, con sentenza 23 marzo 2006, il giudice del rinvio, basandosi principalmente sui risultati di un sondaggio di opinioni comunicati dall’Anheuser-Busch, ha nuovamente respinto il ricorso della Budvar in quanto i consumatori cechi non intendono la denominazione «Bud», associata alla birra, come un’indicazione di provenienza.

44

Tuttavia, l’Oberlandesgericht Wien ha annullato detta sentenza con sentenza 10 luglio 2006 e ha nuovamente rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio, motivando essenzialmente che il giudice del rinvio doveva completare la procedura in quanto non aveva ottemperato ad una domanda di istruttoria richiesta dalla Budvar, avente ad oggetto una perizia giudiziaria dopo l’effettuazione di un sondaggio presso il pertinente gruppo di popolazione e che doveva limitarsi alle questioni:

se i consumatori cechi associno la denominazione «Bud» alla birra;

se, associando essi stessi la denominazione «Bud» alla birra o attraverso il collegamento suggerito dal perito fra tale denominazione e la birra, essi intendano detta denominazione nel senso che essa indica che la birra proviene da un determinato luogo, da una determinata regione o da un determinato paese, e

in caso di soluzione affermativa della precedente questione, a quale luogo, a quale regione o a quale paese associno la denominazione «Bud» in relazione alla birra.

45

Il giudice del rinvio ritiene che occorra una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.

46

In primo luogo, come dimostrerebbe lo svolgimento del procedimento dopo la pronuncia della citata sentenza Budějovický Budvar, vi sarebbero incertezze quanto alla portata di detta sentenza.

47

Sorgerebbe, anzitutto, la questione se i punti 54 e 101 della detta sentenza debbano essere intesi nel senso che, al fine di determinare se una denominazione possa essere considerata un’indicazione di provenienza semplice e indiretta che possa essere compatibile con l’art. 28 CE, rileva soltanto stabilire se, secondo le condizioni di fatto e le condizioni esistenti nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» designi una regione o un luogo del territorio di tale Stato, oppure se si debba invece esaminare se, in connessione con il prodotto da essa designato, nella fattispecie la birra, tale denominazione sia idonea a informare i consumatori del fatto che il prodotto cui essa è applicata proviene da un determinato luogo, da una determinata regione o da un determinato paese senza che occorra che, secondo dette condizioni e concezioni, detta denominazione designi di per sé tale luogo, tale regione o tale paese.

48

Inoltre, rimarrebbe incertezza anche quanto al metodo che deve essere seguito dal giudice del rinvio per accertare se, alla luce dei criteri che dovevano essere così applicati da esso, la denominazione di cui trattasi costituisca un’indicazione di provenienza semplice e indiretta. Si porrebbe in particolare la questione se occorra un sondaggio di opinioni e quale grado di assenso sia richiesto.

49

Infine, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce del riferimento, al punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, alle condizioni di fatto esistenti nella Repubblica ceca, si pone la questione se debbano essere imposti obblighi concreti tanto alla qualità quanto alla durata dell’utilizzazione che è fatta della denominazione «Bud». Occorrerebbe in particolare chiedersi se tale denominazione sia stata utilizzata come indicazione geografica o come marchio. Secondo il giudice del rinvio, a questo proposito è pacifico che nessuna impresa stabilita nella Repubblica ceca diversa dalla Budvar ha utilizzato la denominazione «Bud» e che questa l’ha utilizzata in quanto marchio e non come indicazione di provenienza.

50

In secondo luogo, secondo il giudice del rinvio, il contesto fattuale e giuridico della causa principale ha subito modifiche essenziali rispetto a quello esistente quando quest’organo giurisdizionale ha investito la Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato luogo alla citata sentenza Budějovický Budvar.

51

A questo proposito, il giudice del rinvio rileva che, secondo la situazione esistente nel paese di origine, vale a dire nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» è protetta come denominazione di origine. A seguito della registrazione di tale denominazione presso l’OMPI in forza dell’Accordo di Lisbona, tale protezione sarebbe stata estesa ad altri Stati, del pari parti di tale accordo.

52

Orbene, le condizioni di protezione di tale denominazione d’origine corrisponderebbero a quelle di cui beneficiano le denominazioni di origine quali definite all’art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 510/2006. Non sarebbe quindi più consentito basarsi sull’ipotesi secondo la quale la denominazione «Bud» costituisce un’indicazione di provenienza semplice e indiretta che esula dalla sfera di applicazione di detto regolamento.

53

Ciò sarebbe confermato dall’Atto di adesione in quanto questo protegge tre indicazioni di provenienza relative alla birra prodotta nella città di Česke Budějovice, vale a dire la «Budějovické pivo», la «Českobudějovické pivo» e la «Budějovický měšťanský var», che designa una birra forte denominata «Bud Super Strong».

54

Alla luce di tale nuova situazione, si porrebbero due questioni.

55

Si porrebbe, in primo luogo, la questione, su cui la Corte non si sarebbe ancora pronunciata, se il regolamento n. 510/2006 rivesta natura esauriente nel senso che esso osterebbe ad una protezione prevista dal diritto nazionale o da un trattato bilaterale di denominazioni, quale la denominazione di origine «Bud» la cui registrazione non è stata chiesta conformemente a tale regolamento, ma che in via di principio rientrano nella sfera di applicazione sostanziale di questo (in prosieguo: la «natura esauriente» del regolamento n. 510/2006).

56

Il giudice del rinvio rileva che il regolamento n. 918/2004, in quanto prevede un periodo transitorio di protezione durante il quale può essere mantenuta in vigore la protezione nazionale di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, si basa manifestamente su tale natura esauriente.

57

Tuttavia, anche se si considerasse che il regolamento n. 510/2006 non rivesta tale natura esauriente, il giudice a quo ritiene che si dovrebbe ancora esaminare se, in ogni caso, tale regolamento osti all’estensione della protezione di una denominazione di origine ad altri Stati membri qualora si ritenga che detto regolamento rivesta una natura esauriente per quanto concerne la protezione transfrontaliera in seno all’Unione europea.

58

Si porrebbe, in secondo luogo, la questione della natura esauriente della protezione accordata dall’Atto di adesione alle birre prodotte nella città di Česke Budějovice sotto forma delle indicazioni geografiche «Budějovické pivo», «Českobudějovické pivo» e «Budějovický měšťanský var» protette in forza del regolamento n. 510/2006. Tale natura esauriente implicherebbe che l’esistenza di tale protezione osti al mantenimento in vigore di un’altra denominazione quale «Bud», che designi del pari birra prodotta in detta città, protetta in quanto denominazione di origine in forza del diritto nazionale.

59

Anche se non fosse riconosciuta siffatta natura esauriente, si dovrebbe ancora esaminare se l’esistenza della protezione delle dette tre denominazioni osti quanto meno all’estensione della protezione nazionale di un’altra identificazione geografica quale «Bud» ad altri Stati membri mediante trattati bilaterali conclusi fra Stati membri.

60

In tali circostanze, lo Handelsgericht Wien, reputando che la soluzione della controversia ad esso sottoposta dipenda dall’interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Nella [citata sentenza Budějovický Budvar] la Corte di giustizia ha stabilito che, affinché la tutela quale indicazione geografica di una denominazione che nel paese di origine non è né il nome di un luogo né quello di una regione sia compatibile con l’art. 28 CE, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

tale denominazione deve designare, secondo le condizioni di fatto

e secondo le concezioni esistenti nello Stato di origine, una regione od un luogo del territorio di tale Stato, e

la sua protezione deve essere giustificata in base ai criteri di cui all’art. 30 CE.

Se tali requisiti significhino:

che la denominazione in quanto tale svolge concretamente una funzione di indicazione geografica riferita ad un determinato luogo o ad una determinata regione, oppure se sia sufficiente che la denominazione sia idonea, in connessione con il prodotto da essa designato, a informare i consumatori del fatto che tale prodotto proviene da un determinato luogo o da una determinata regione dello Stato di origine;

che i tre presupposti di cui sopra costituiscono condizioni che debbono essere esaminate separatamente ed essere soddisfatte cumulativamente;

che, ai fini dell’accertamento delle concezioni esistenti nel paese di origine, deve essere effettuato un sondaggio tra i consumatori e, in caso affermativo, che ai fini della tutela è necessario un livello di notorietà e di riconoscibilità basso, medio o elevato;

che la denominazione è stata effettivamente utilizzata nello Stato di origine come indicazione geografica da più imprese, e non da un’unica impresa, e che l’utilizzo come marchio da parte di una sola impresa osta al riconoscimento della tutela.

2)

Se il fatto che una denominazione non sia stata notificata o denunciata né entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento n. 918/2004 né altrimenti ai sensi del regolamento n. 510/2006 determini come conseguenza una perdita di efficacia di un’eventuale tutela nazionale esistente o comunque di un’eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro, nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di origine, la denominazione costituisca un’indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento n. 510/2006.

3)

Se il fatto che, nell’ambito dell’Atto di adesione [uno] Stato membro abbia richiesto la tutela di varie indicazioni geografiche qualificate per un prodotto alimentare ai sensi del regolamento n. 510/2006 abbia come conseguenza che un’eventuale tutela nazionale o comunque un’eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro relativa ad un’ulteriore denominazione per lo stesso prodotto non può più essere mantenuta e che al detto regolamento n. 510/2006 spetta in proposito efficacia esauriente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

61

Secondo la Budvar, occorre chiedersi se la prima questione non sia ipotetica e quindi irricevibile in quanto, secondo il giudice del rinvio, non potrebbe più essere accolta l’ipotesi sulla quale questa si basa, vale a dire il termine «Bud» quale protetto dai trattati bilaterali di cui trattasi costituisce una denominazione di provenienza geografica semplice e indiretta che esula dalle designazioni che rientrano nella sfera di applicazione del regolamento n. 2081/92, punto di vista del resto già adottato dall’Oberster Gerichtshof e quindi ripreso dalla Corte in quanto ipotesi di diritto nazionale oggetto della prima questione sollevata nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Budějovický Budvar (v. punti 41, 54 e 77 di detta sentenza).

62

Infatti, come si è già rilevato ai punti 51 e 52 della presente sentenza, il giudice del rinvio ritiene che occorre partire attualmente dal presupposto secondo cui, nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» è protetta in quanto denominazione di origine detta qualificata, vale a dire una denominazione di origine che rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 510/2006, sfera di applicazione identica su questo punto a quella del regolamento n. 2081/92, in quanto è a questo titolo che questa è stata registrata presso l’OMPI in forza dell’Accordo di Lisbona, dal momento che soltanto le denominazioni di origine qualificate possono costituire oggetto di tale registrazione.

63

A questo proposito, va tuttavia ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-333/07, Regie Networks, Racc. pag. I-10807, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

64

Lo spirito di collaborazione che deve caratterizzare il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (v., in particolare, sentenza 5 marzo 2009, causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. pag. I-1513, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

65

A questo proposito occorre constatare che la nuova valutazione del giudice del rinvio secondo cui la denominazione «Bud» quale protetta dai trattati bilaterali di cui trattasi dev’essere qualificata come denominazione di origine, premessa di diritto nazionale che è alla base della seconda e della terza questione pregiudiziale nella causa in esame, costituisce un’ipotesi senz’altro significativamente diversa da quella oggetto della prima questione pregiudiziale nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Budějovický Budvar, e che è del pari alla base della prima questione nella causa in esame, vale a dire secondo cui si tratterebbe di un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta.

66

Non si può tuttavia escludere che si tratti in realtà di due ipotesi distinte e che possono essere prese in considerazione a priori e che, in questa fase, il giudice del rinvio non intenda abbandonare definitivamente l’ipotesi dell’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta di modo che esso avrebbe sollevato la prima questione nel caso in cui esso prenda in considerazione comunque tale ipotesi.

67

Inoltre, la qualifica di denominazione di origine della denominazione «Bud» quale tutelata dagli accordi bilaterali di cui trattasi riguarda una questione appartenente unicamente al diritto nazionale che può essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali superiori, dal momento che questi avevano già, in passato, emesso decisioni alcune delle quali hanno espressamente adottato una diversa qualifica.

68

In tali circostanze si deve concludere che non è provato il carattere ipotetico della prima questione. Pertanto, la presunzione di pertinenza di cui godono le domande di pronuncia pregiudiziale non è confutata dai dubbi espressi dalla Budvar.

69

Ne discende che la prima questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

70

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di essere illuminato sul punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar.

71

In limine, occorre rilevare che questa prima questione riguarda la protezione della denominazione «Bud» in quanto indicazione di provenienza geografica semplice in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi, conclusi l’11 giugno 1976 e il 7 giugno 1979 fra la Repubblica d’Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca. Si tratta quindi di trattati bilaterali conclusi sicuramente prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea. La causa in esame non riguarda quindi la situazione di trattati bilaterali conclusi in un periodo in cui i paesi in parola sono effettivamente Stati membri dell’Unione europea.

72

Al fine di risolvere tale questione occorre collocare detto punto 101 nell’ambito dell’analisi della Corte di cui tale punto fa parte integrante.

73

A questo proposito, si deve ricordare che, al punto 54 della citata sentenza Budějovický Budvar, la Corte ha rilevato che la prima questione sollevata in tale causa riguarda l’ipotesi secondo cui la denominazione «Bud» costituirebbe un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta, vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall’altro, e che, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92 (v. sentenza 7 novembre 2000, causa C-312/98, Warsteiner Brauerei, Racc. pag. I-9187, punti 43 e 44), denominazione che, inoltre, non è di per sé una denominazione geografica, ma almeno è idonea ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati (v. sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur, Racc. pag. I-5529, punto 11).

74

Basandosi su tale ipotesi la Corte ha esaminato se la tutela assoluta, vale a dire indipendente da qualsiasi rischio di inganno, di un’indicazione di provenienza geografica semplice indiretta quale quella conferita alla denominazione «Bud» dai trattati bilaterali di cui trattasi, qualora essa possa comportare una restrizione alla libera circolazione delle merci (sentenza Budějovický Budvar, cit., punto 97), possa essere giustificata rispetto al diritto comunitario.

75

Al punto 99 della citata sentenza Budějovický Budvar, la Corte ha ricordato che, per quanto riguarda una tutela conferita da una convenzione bilaterale, essenzialmente dello stesso tipo di quella in questione nella causa principale, essa ha già dichiarato che lo scopo di una tale convenzione, che consiste nell’impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni, mira a garantire la lealtà della concorrenza. Un tale scopo può essere considerato rientrare nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE, purché le denominazioni in questione non siano diventate generiche nello Stato d’origine al momento dell’entrata in vigore di tale convenzione o in un momento successivo (v. sentenze Exportur, cit., punto 37, e 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I-1301, punto 20).

76

Al punto 100 della citata sentenza Budějovický Budvar, la Corte ha rilevato che, come risulta in particolare dagli artt. 1, 2 e 6 della convenzione bilaterale, un tale scopo costituisce il fondamento del sistema di tutela istituito dai trattati bilaterali in questione.

77

Alla luce di tale considerazione la Corte ha affermato, al punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, che, se è vero che dalle verifiche effettuate dal giudice del rinvio risulta che, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» designa una regione o un luogo del territorio di tale Stato e che la sua tutela è giustificata alla luce dei criteri dell’art. 30 CE, questo non osta nemmeno a che tale tutela sia estesa al territorio di un altro Stato membro quale, nel caso di specie, la Repubblica d’Austria.

78

Per quanto attiene, in primo luogo, al riferimento effettuato al detto punto di tale sentenza alle condizioni di fatto e alle concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, tale espressione dev’essere intesa nell’ambito particolare del sistema di tutela della designazione «Bud» in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi che consiste nel fatto che tale sistema, alla guisa per esempio di quello di cui trattavasi nella citata sentenza Exportur, si basa su un’estensione della tutela quale prevista nello Stato membro di origine, nella fattispecie la Repubblica ceca, allo Stato membro di importazione, nella fattispecie la Repubblica d’Austria.

79

Tale sistema è caratterizzato dal fatto, che deroga al principio di territorialità, che la tutela conferita è determinata dal diritto dello Stato membro di origine, nonché dalle condizioni di fatto e dalle concezioni esistenti in tale Stato (sentenza Exportur, cit., punti 12, 13 e 38).

80

Pertanto, la questione se la denominazione «Bud» costituisca un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta dev’essere verificata dal giudice del rinvio con riguardo a dette condizioni e concezioni prevalenti nella Repubblica ceca.

81

In particolare, come la Corte ha ricordato al punto 54 della citata sentenza Budějovický Budvar, una denominazione di origine geografica semplice riveste un carattere indiretto se non è di per sé una denominazione geografica, ma è almeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati.

82

Se ne deve concludere che, al fine di stabilire se una denominazione quale «Bud» possa essere considerata come un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta la cui tutela in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi può essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, è compito del giudice del rinvio accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, tale denominazione, anche se non è, di per sé, un nome geografico, sia quantomeno idonea a informare i consumatori del fatto che il prodotto che la reca proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro.

83

Per contro, se siffatto esame dimostrasse che la denominazione di cui trattasi è priva di tale capacità minima di far riferimento alla provenienza geografica del prodotto considerato, la sua tutela non potrebbe essere giustificata in forza della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE e in via di principio sarebbe in contrasto con l’art. 28 CE, qualora non possa essere giustificata per un altro titolo (sentenza Budějovický Budvar, cit., punti 107-111).

84

Per quanto concerne, in secondo luogo, l’affermazione al punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, secondo cui la tutela della denominazione «Bud» dev’essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, da quanto precede discende che il giudice del rinvio deve inoltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni prevalenti nella Repubblica ceca se, come si è rilevato al punto 99 di detta sentenza, la denominazione di cui trattasi nella causa principale non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in tale Stato membro, dal momento che la Corte ha già deciso, ai punti 99 e 100 della stessa sentenza, che lo scopo del sistema di tutela istituito dai detti trattati rientra nell’ambito della salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE.

85

Si può peraltro rilevare che se risulta, al termine degli accertamenti considerati ai punti 82 e 84 della presente sentenza, che, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti della Repubblica ceca, la denominazione «Bud» di cui trattasi nella causa principale è quantomeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro e che, secondo queste stesse condizioni di fatto e concezioni, tale denominazione non abbia acquisito, alla data di entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in tale Stato membro, ne discenderebbe che gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano ad una tutela nazionale di siffatta indicazione di provenienza geografica semplice né del resto all’estensione di tale protezione mediante un trattato bilaterale al territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, cit., punti 101 e 102 nonché la giurisprudenza ivi citata).

86

Con la terza parte della prima questione, che occorre ora esaminare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se occorra, nell’ambito degli accertamenti che devono essere effettuati dal detto giudice, ordinare un sondaggio di opinioni presso i consumatori per determinare le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca e chiede inoltre quale grado di notorietà e di riconoscimento debba essere richiesto.

87

A questo proposito, è pacifico che, su tali punti, il diritto comunitario non prescrive alcuna disposizione particolare.

88

Orbene, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter, Racc. pag. I-411, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

89

Pertanto, in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, spetta al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato a illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni prevalenti nella Repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione «Bud» possa essere qualificata come un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e se questa non abbia acquisito una natura generica in tale Stato membro. Del pari, è alla luce di questo stesso diritto nazionale che il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di tali accertamenti, la percentuale di consumatori considerata come sufficientemente significativa (v., par analogia, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punti 35 e 36).

90

Infine, con la quarta parte della prima questione, che occorre esaminare in ultimo luogo, il giudice del rinvio mira a far stabilire se dal punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, e in particolare dal riferimento ivi figurante alle condizioni di fatto prevalenti nella Repubblica ceca, discenda che obblighi concreti debbano essere imposti tanto alla qualità quanto alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nel senso che tale denominazione deve effettivamente essere stata utilizzata come indicazione geografica nello Stato membro di origine da più imprese e non, come si verificherebbe per la denominazione di cui trattasi nella causa principale, unicamente come marchio da un’unica impresa.

91

A questo proposito, si deve constatare che il punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, soprattutto se è collocato nel contesto del ragionamento svolto nell’ambito della soluzione della prima questione sollevata nella causa che ha dato luogo a tale sentenza (v. punti 73-77 della presente sentenza), non corrobora la tesi secondo cui l’art. 30 CE comporterebbe un obbligo concreto quanto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro d’origine perché la tutela di questa sia giustificata in forza della salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi del detto articolo.

92

Infatti, dalla lettura combinata dei punti 54 e 99-101 della citata sentenza Budějovický Budvar risulta che l’art. 30 CE non osta all’estensione conferita dai trattati bilaterali di cui trattasi della tutela specifica prevista per la denominazione «Bud» al territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca qualora lo scopo di tale protezione rientri nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi di detto articolo, purché tuttavia sia accertato che, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, tale denominazione può essere qualificata come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e questa non ha acquisito una natura generica in tale Stato membro.

93

Pertanto, l’art. 30 CE, quale interpretato al punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar, non impone un obbligo concreto quanto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro di origine perché la tutela di questa sia giustificata con riguardo a detto articolo. La questione se siffatto obbligo si applichi nell’ambito della causa principale dev’essere risolta dal giudice del rinvio con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dai trattati bilaterali di cui trattasi.

94

Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la prima questione che discende dal punto 101 della citata sentenza Budějovický Budvar come segue:

al fine di determinare se una denominazione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta la cui protezione in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi può essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, è compito del giudice del rinvio accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni esistenti nella Repubblica ceca, tale denominazione, anche se non è di per sé una denominazione geografica, sia almeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto cui essa è applicata proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro;

il giudice del rinvio deve inoltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni esistenti nella Repubblica ceca, se, come è affermato al punto 99 della detta sentenza, la denominazione di cui trattasi nella causa principale non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in detto Stato membro, dal momento che la Corte ha già deciso, ai punti 99 e 100 della stessa sentenza, che lo scopo del sistema di tutela istituito da detti trattati rientra nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE;

in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, è compito del giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni esistenti nella Repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione «Bud» di cui trattasi nella causa principale possa essere qualificata come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e che questa non abbia acquisito una natura generica in detto Stato membro. Del pari, con riguardo a questo stesso diritto nazionale, il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di detti accertamenti, la percentuale di consumatori considerata sufficientemente significativa;

l’art. 30 CE non impone un obbligo concreto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro di origine perché la tutela di questa sia giustificata con riguardo a detto articolo. La questione se tale obbligo si applichi nella causa principale deve essere risolta dal giudice del rinvio con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dei trattati bilaterali di cui trattasi.

Sulla seconda questione

95

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento n. 510/2006 rivesta una natura esauriente di modo che tale regolamento osterebbe all’applicazione di un regime di tutela previsto dai trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale protezione è effettivamente chiesta, mentre questa denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.

Osservazioni preliminari

96

In via preliminare, va ricordato, in primo luogo, come si è rilevato ai punti 51 e 52 della presente sentenza, che, secondo il giudice del rinvio, la questione in esame riguarda l’ipotesi secondo cui, nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» è tutelata in quanto denominazione d’origine e non come indicazione di provenienza geografica semplice.

97

Occorre rilevare, in secondo luogo, che, dopo che la Corte ha emesso la citata sentenza Budějovický Budvar, la Repubblica ceca ha aderito all’Unione europea.

98

Ne consegue che, poiché i trattati bilaterali di cui trattasi riguardano ormai due Stati membri, le loro disposizioni non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci (v. in tal senso, in particolare, sentenza 20 maggio 2003, causa C-469/00, Ravil, Racc. pag. I-5053, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

99

Si deve inoltre osservare che l’art. 307 CE non è applicabile a tali convenzioni dal momento che nessuno Stato terzo è parte delle stesse (sentenza 27 settembre 1988, causa 235/87, Matteucci, Racc. pag. 5589, punto 21).

100

Si deve, in terzo luogo, ricordare che, secondo il giudice del rinvio, sarebbe in quanto denominazione di origine che detta denominazione è stata registrata e sarebbe sempre tutelata in forza dell’Accordo di Lisbona.

101

A questo proposito, si deve osservare che, contrariamente alla Repubblica ceca, la Repubblica d’Austria non è parte del detto Accordo di modo che la tutela prevista da questo stesso Accordo non può essere invocata in quest’ultimo Stato membro.

102

Pertanto, la questione se la natura esauriente del regolamento n. 510/2006 osti ad un’eventuale tutela della denominazione di cui trattasi nella causa principale in forza dell’Accordo di Lisbona non si pone nella causa principale.

103

Essendo la definizione della nozione di denominazione di origine prevista dall’art. 2, n. 1, dell’Accordo di Lisbona in sostanza identica a quella dell’art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 510/2006, ne discenderebbe, secondo il giudice del rinvio, che la denominazione «Bud» costituisce una denominazione di origine ai sensi di detto regolamento.

104

Orbene, è pacifico che, a tutt’oggi, detta denominazione non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza del regolamento n. 510/2006. È del pari pacifico che nessuna domanda di registrazione di questa stessa denominazione è stata trasmessa alla Commissione in forza del regolamento n. 2081/92 nell’ambito delle disposizioni transitorie previste dal regolamento n. 918/2004 in materia di denominazioni d’origine e di indicazioni geografiche esistenti nei dieci Stati divenuti Stati membri dell’Unione europea in occasione del penultimo allargamento di questa.

105

Pertanto, la seconda questione riguarda l’ipotesi secondo cui la tutela della denominazione «Bud» chiesta nella Repubblica d’Austria dalla Budvar in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi si basa sull’estensione a questo Stato membro della tutela di questa denominazione in quanto denominazione di origine quale esistente nella Repubblica ceca, denominazione che risponde del pari alla definizione di denominazione di origine ai sensi del regolamento n. 510/2006.

106

Si pone quindi più in particolare la questione se il regolamento n. 510/2006 riveste una natura esauriente che osta a tale tutela nazionale e, di conseguenza, del pari all’estensione di tale tutela in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi al territorio di un altro Stato membro.

Risposta della Corte

107

Conformemente alla costante giurisprudenza, il regolamento n. 2081/92 ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce e ha introdotto l’obbligo di registrazione comunitaria delle stesse affinché possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri (v. in tal senso, in particolare, sentenza Budějovický Budvar, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

108

Questo obiettivo risulta dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 2081/92 (sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol, Racc. pag. I-3315, punti 25 e 26), che in sostanza è identico al sesto ‘considerando’ del regolamento n. 510/2006, così redatto:

«È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori».

109

La Corte ha del pari rilevato che la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all’uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Tale tendenza si è, in particolare, concretata per i prodotti agricoli mediante l’adozione del regolamento n. 2081/92, il quale, alla luce dei suoi ‘considerando’, mira in particolare a soddisfare l’attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un’origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale (v., in tal senso, sentenza Ravil, cit., punto 48, nonché 20 maggio 2003, causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, Racc. pag. I-5121, punto 63).

110

Le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l’uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest’ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici (citate sentenze Ravil, punto 49, nonché Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, punto 64).

111

Ne discende che il regolamento n. 510/2006, adottato in base all’art. 37 CE, costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti.

112

Orbene, se fosse lecito per gli Stati membri consentire ai loro produttori di utilizzare sui loro territori nazionali una delle diciture o uno dei simboli riservati dall’art. 8 del regolamento n. 510/2006 alle denominazioni registrate in forza di detto regolamento, basandosi su un titolo nazionale il quale potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti nell’ambito di detto regolamento per i prodotti di cui trattasi, la garanzia di qualità in parola, che costituisce la funzione essenziale dei titoli conferiti in forza del regolamento n. 510/2006, rischierebbe di non essere assicurata, il che potrebbe del pari, nel mercato interno, compromettere lo scopo di una concorrenza uguale fra i produttori di prodotti recanti tali diciture o simboli e potrebbe, in particolare, ledere i diritti che devono essere riservati ai produttori che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi al fine di poter utilizzare un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento.

113

Tale rischio di pregiudizio dell’obiettivo fondamentale di garantire la qualità dei prodotti agricoli considerati è tanto più notevole in quanto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, contrariamente ai marchi, non è stata adottata parallelamente alcuna misura comunitaria di armonizzazione di eventuali sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche.

114

Se ne deve concludere che il regolamento n. 510/2006 mira non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni.

115

Varie caratteristiche del sistema di tutela previsto dai regolamenti nn. 2081/92 e 510/2006 militano del pari a favore della natura esaustiva di detto sistema.

116

In primo luogo, contrariamente ad altri sistemi comunitari di tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale quali quelli del marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94 o dei ritrovati vegetali in forza del regolamento del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), il procedimento di registrazione dei regolamenti nn. 2081/92 e 510/2006 si basa su una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro considerato e la Commissione poiché la decisione di registrare una denominazione può essere adottata dalla Commissione soltanto se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata (sentenza 6 dicembre 2001, causa C-269/99, Carl Kühne e a., Racc. pag. I-9517, punto 53).

117

Le procedure nazionali di registrazione sono quindi integrate nella procedura decisionale comunitaria e ne costituiscono una parte fondamentale. Esse non possono esistere al di fuori del sistema di tutela comunitaria.

118

Quanto al procedimento di registrazione comunitaria, è del pari significativo il fatto che l’art. 5, n. 6, del regolamento n. 510/2006, disposizione in sostanza identica all’art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, quale inserito nel detto regolamento dal regolamento n. 535/97, dispone che gli Stati membri possono accordare, sotto la loro sola responsabilità, una tutela nazionale transitoria finché una decisione sia adottata sulla domanda di registrazione.

119

A questo proposito la Corte ha del pari affermato come da tale disposizione discenda che, nel sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, quando gli Stati membri dispongono della competenza ad adottare decisioni, anche solo transitorie, in deroga alle disposizioni del regolamento, tale competenza risulta da norme esplicite (sentenza Chiciak e Fol, cit., punto 32).

120

Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, una disposizione di tale natura non avrebbe alcun senso se gli Stati membri potessero in ogni caso mantenere i propri sistemi di tutela di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche ai sensi del regolamento n. 2081/92 e farli coesistere con il regolamento n. 510/2006.

121

In secondo luogo, la natura esauriente del sistema di tutela quale previsto dai regolamenti nn. 2081/92 e 510/2006 è del pari attestata dalle disposizioni transitorie previste per le denominazioni nazionali vigenti quale la denominazione ceca «Bud» di cui trattasi nella causa principale.

122

Così, l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 istituiva una cosiddetta procedura di registrazione semplificata per le denominazioni nazionali giuridicamente tutelate nello Stato membro che aveva domandato la loro registrazione o, negli Stati membri in cui non vi era un sistema di tutela, ivi sancite dall’uso (sentenza 25 giugno 2002, causa C-66/00, Bigi, Racc. pag. I-5917, punto 28).

123

Si prevedeva che, se la loro registrazione fosse chiesta entro un termine di sei mesi, la loro tutela nazionale poteva, al verificarsi di taluni presupposti, essere mantenuta per un periodo transitorio di cinque anni ai sensi dell’art. 13, n. 2, di detto regolamento, periodo che, in seguito, è stato prorogato di un periodo supplementare di cinque anni con il regolamento n. 535/97.

124

Poiché tale regime specifico per la tutela transitoria di denominazioni nazionali vigenti era stato abrogato con l’art. 1, punto 15, del regolamento n. 692/2003, la Commissione, con il regolamento n. 918/2004, ha previsto disposizioni transitorie in materia di tutela nazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche esistenti nei dieci Stati divenuti Stati membri in occasione del penultimo allargamento dell’Unione europea, calcate su quelle previste per i quindici Stati membri.

125

Queste disposizioni sono particolarmente pertinenti nel caso di specie poiché, secondo il giudice del rinvio, la denominazione «Bud» esisteva in detta epoca in quanto denominazione geografica qualificata nella Repubblica ceca.

126

Con tale regolamento si prevedeva che la tutela nazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento n. 2081/92 vigenti nei nuovi dieci Stati membri in data 30 aprile 2004 poteva essere mantenuta purché una domanda di registrazione fosse presentata alla Commissione entro questo stesso termine di sei mesi. Tuttavia, siccome non esisteva più la procedura semplificata, detto regolamento disponeva che quando una domanda di registrazione era stata trasmessa entro detto termine di sei mesi, la tutela nazionale in parola poteva essere mantenuta fino a una decisione della Commissione.

127

Il regolamento n. 918/2004 conferma di conseguenza per i nuovi dieci Stati membri ciò che già valeva per i quindici Stati membri, vale a dire che la tutela nazionale d’indicazioni geografiche qualificate esistenti è consentita soltanto se sono soddisfatte le condizioni delle norme di diritto transitorio specificamente previste per siffatte indicazioni, tra cui quella di presentare una domanda di registrazione entro un termine di sei mesi, il che le autorità ceche hanno omesso di fare per quanto concerne la denominazione «Bud» di cui trattasi nella causa principale.

128

Orbene, tali sistemi specifici e, in particolare, l’autorizzazione espressa accordata, al verificarsi di talune condizioni, agli Stati membri per mantenere transitoriamente la tutela nazionale di indicazioni geografiche qualificate esistenti sarebbe difficilmente comprensibile se il sistema di tutela comunitaria di tali indicazioni presentasse una natura non esauriente che implichi che gli Stati membri conserverebbero in ogni caso una facoltà illimitata per mantenere siffatti titoli nazionali.

129

Alla luce di quanto precede si deve risolvere la seconda questione nel senso che il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento n. 510/2006 riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.

130

Tenuto conto della soluzione della seconda questione, non si deve più risolvere la terza questione.

Sulle spese

131

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

Dal punto 101 della sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar discende che:

al fine di determinare se una denominazione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata un’indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta la cui protezione in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi può essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, è compito del giudice del rinvio accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni esistenti nella Repubblica ceca, tale denominazione, anche se non è di per sé una denominazione geografica, sia almeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto cui essa è applicata proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro;

il giudice del rinvio deve inoltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni esistenti nella Repubblica ceca, se, come è affermato al punto 99 della detta sentenza, la denominazione di cui trattasi nella causa principale non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in detto Stato membro, dal momento che la Corte ha già deciso, ai punti 99 e 100 della stessa sentenza, che lo scopo del sistema di tutela istituito da detti trattati rientra nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE;

in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, è compito del giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni esistenti nella Repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione «Bud» di cui trattasi nella causa principale possa essere qualificata come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e che questa non abbia acquisito una natura generica in detto Stato membro. Del pari con riguardo a questo stesso diritto nazionale il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di detti accertamenti, la percentuale di consumatori considerata sufficientemente significativa;

l’art. 30 CE non impone un obbligo concreto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro di origine perché la tutela di questa sia giustificata con riguardo a detto articolo. La questione se tale obbligo si applichi nella causa principale deve essere risolta dal giudice del rinvio con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dei trattati bilaterali di cui trattasi.

 

2)

Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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