SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
19 maggio 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione sul processo – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una condanna in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa»
Nella causa C‑569/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 27 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2020, nel procedimento penale a carico di
IR,
con l’intervento di:
Spetsializirana prokuratura,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, J.‑C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IR in merito a fatti idonei a costituire reati tributari punibili con pene detentive. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 9, 10, 33, da 35 a 39, 42, 43 e 47 della direttiva 2016/343 sono così formulati:
(...)
(...)
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:
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5 |
L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:
3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato. 4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9. (...)». |
6 |
L’articolo 9 della direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così formulato: «Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa». |
Diritto bulgaro
7 |
L’articolo 55, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») prevede quanto segue: «(...) L’imputato ha i seguenti diritti: (...) partecipare al procedimento penale (...)». |
8 |
L’articolo 94, paragrafi 1 e 3, del NPK dispone quanto segue: «1. La partecipazione di un rappresentante al processo penale è obbligatoria quando: (...)
(...) 3. Quando l’intervento di un rappresentante è obbligatorio, l’autorità competente nomina un avvocato come rappresentante». |
9 |
Ai sensi dell’articolo 247b, paragrafo 1, del NPK, nella versione applicabile al momento della domanda di pronuncia pregiudiziale: «(...) La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (...), del suo diritto di comparire con un difensore di sua scelta e della possibilità di farsi assegnare un difensore d’ufficio nei casi previsti all’articolo 94, paragrafo 1, nonché del fatto che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza, conformemente all’articolo 269». |
10 |
L’articolo 269 del NPK prevede quanto segue: «1. La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave. (...) 3. La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se:
(...)». |
11 |
Ai sensi dell’articolo 423, paragrafo 1, del NPK, nella versione applicabile al momento della domanda di pronuncia pregiudiziale: «(...) Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva o dalla sua trasmissione effettiva alla Repubblica di Bulgaria da parte di un altro paese, la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del processo penale facendo valere la sua assenza nel corso del procedimento penale. La richiesta è accolta, salvo che, da un lato, la persona condannata si sia data alla fuga dopo la comunicazione delle imputazioni nel procedimento preliminare, con la conseguenza che la procedura di cui all’articolo 247b, paragrafo 1, non può essere esperita o che, dall’altro, dopo l’espletamento di tale procedura, la persona condannata non sia comparsa all’udienza senza un valido motivo». |
12 |
L’articolo 425, paragrafo 1, punto 1, del NPK è così formulato: «Se ritiene che la richiesta di riapertura sia fondata, il giudice può annullare la condanna (...) e rinviare la causa per un nuovo esame indicando in quale fase deve iniziare il nuovo esame della causa». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 |
La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale a carico di IR, accusato di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari punibili con pene detentive. |
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Inizialmente, l’atto di imputazione è stato notificato personalmente a IR. |
15 |
A seguito di tale notifica, IR ha indicato l’indirizzo al quale avrebbe potuto essere contattato. Tuttavia, egli non è stato trovato a tale indirizzo quando è stata avviata la fase giurisdizionale del procedimento penale, in particolare in occasione dei tentativi da parte dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), giudice del rinvio, di convocarlo all’udienza. Tale giudice ha nominato un avvocato d’ufficio, il quale, tuttavia, non è entrato in contatto con IR. |
16 |
L’atto di imputazione notificato a IR, essendo inficiato da un’irregolarità, è stato dichiarato nullo e, di conseguenza, il procedimento è stato chiuso. In seguito, è stato redatto un nuovo atto di imputazione e il procedimento è stato riaperto. In tale occasione, IR è stato nuovamente ricercato, anche attraverso i membri della sua famiglia, i suoi ex datori di lavoro e gli operatori di telefonia mobile, ma non è stato possibile rintracciarlo. |
17 |
Il giudice del rinvio ne deduce che IR si sia dato alla fuga. Tale giudice ritiene che, in tali circostanze, la causa possa essere giudicata in assenza di IR. Tuttavia, esso si chiede se una tale situazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 o piuttosto nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 4, di detta direttiva. Occorrerebbe risolvere tale questione dato che il giudice penale che pronuncia una decisione contumaciale è tenuto ad indicare quale tipo di procedimento in contumacia è svolto, affinché l’interessato sia correttamente informato delle garanzie procedurali, in particolare per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui dispone, conformemente alla disposizione della direttiva 2016/343, in cui rientra, in sostanza, il procedimento di cui trattasi. |
18 |
Orbene, sussisterebbe un equivoco quanto alle garanzie procedurali di cui l’imputato deve beneficiare in una situazione come quella oggetto della causa nell’ambito della quale è chiamato a pronunciarsi il giudice del rinvio, nella quale tale interessato, dopo aver ricevuto la notifica del primo atto di imputazione e prima dell’avvio della fase giurisdizionale del procedimento penale, si è dato alla fuga. Il giudice del rinvio afferma, inoltre, che non si può escludere che IR sia trovato e arrestato nel territorio di un altro Stato membro e consegnato alle autorità bulgare in forza di un mandato d’arresto europeo. Sarebbe pertanto necessario interpretare non solo la direttiva 2016/343, ma anche la decisione quadro 2002/584. |
19 |
In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
20 |
Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante), C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 54 e giurisprudenza citata]. |
21 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, il procedimento principale non riguarda, né in via principale né in via incidentale, la validità o l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Se è vero che tale giudice ha sottolineato che non si può escludere che IR, in futuro, venga trovato e arrestato nel territorio di un altro Stato membro e consegnato alle autorità bulgare in forza di un tale mandato, risulta in modo manifesto dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che una tale situazione non ricorre nell’ambito del procedimento penale da cui ha avuto origine il rinvio pregiudiziale in esame. |
22 |
Pertanto, in tale misura, la situazione di fatto cui fa riferimento il giudice del rinvio ha natura ipotetica. |
23 |
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nella parte in cui verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584. |
Nel merito
24 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che un imputato, che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale tali autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni relative al processo nei suoi confronti, possa essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, senza avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, conferito da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame, in sua presenza, del merito della causa. |
25 |
A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che la direttiva 2016/343, conformemente al suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come confermato in modo esplicito dal considerando 33 di tale direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo. |
26 |
L’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di garantire il rispetto di tale diritto. Tuttavia, ai sensi dei paragrafi 2 e 4 di tale articolo, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, prevedere lo svolgimento di un processo in contumacia. |
27 |
In tale contesto, l’articolo 9 della direttiva 2016/343 dispone che gli Stati membri assicurano che, laddove un tale processo si svolga pur non essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, l’interessato abbia diritto «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (in prosieguo: il «diritto a un nuovo processo»). Come precisato dall’articolo 8, paragrafo 4, di detta direttiva, è necessario, in tal caso, che l’interessato venga informato, al momento in cui gli è notificata la decisione contumaciale, tanto in merito al diritto a un nuovo processo quanto alla possibilità di contestare tale decisione. |
28 |
Poiché l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 enunciano in modo incondizionato e sufficientemente preciso l’ambito di applicazione e la portata del diritto a un nuovo processo, tali disposizioni devono essere considerate come aventi efficacia diretta. Pertanto, chiunque abbia diritto a un nuovo processo può opporre tale diritto allo Stato membro interessato, dinanzi ai giudici nazionali, sia quando tale Stato membro abbia omesso di trasporre tale direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale entro i termini impartitigli, sia quando l’abbia recepita in modo non corretto (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punti 98 e 99). |
29 |
Come risulta, peraltro, senza ambiguità da dette disposizioni, tale diritto è riservato alle persone il cui processo è svolto in contumacia laddove le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte. |
30 |
Pertanto, quando ricorrono le condizioni enunciate a detto articolo 8, paragrafo 2, il processo svolto in contumacia può concludersi con una decisione che, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3 del medesimo articolo, può essere eseguita, senza alcun obbligo per lo Stato membro di cui trattasi di prevedere il diritto a un nuovo processo. |
31 |
Ne consegue che una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, di cui occorre precisare il contenuto. |
32 |
Conformemente a costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Dichiarazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 42]. A tal fine, occorre tenere conto, in particolare, dei considerando dell’atto dell’Unione interessato, nella misura in cui questi ultimi costituiscono importanti elementi di interpretazione, che sono idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, punto 75). |
33 |
Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, si deve rilevare che da quest’ultimo discende che il rispetto delle condizioni fissate da tale disposizione comporta che l’interessato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure che sia stato semplicemente informato del processo allorché è peraltro rappresentato da un difensore nominato da lui oppure dallo Stato. |
34 |
Come esposto dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, allorché sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2 di tale articolo 8, di svolgere un processo in contumacia e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo, si basa sul presupposto che, nella situazione di cui a detto paragrafo 2, l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il diritto di presenziare al processo. |
35 |
Ciò è corroborato dal considerando 35 di tale direttiva, in base al quale l’interessato può, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile, rinunciare al diritto di presenziare al processo. Tale considerando, che consente di comprendere il contesto in cui si collocano le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, precisa che, se è pur vero che il diritto di presenziare al processo non ha carattere assoluto, la possibilità di svolgere un processo in contumacia senza che sia necessario organizzare, successivamente, un nuovo processo su domanda dell’interessato rimane tuttavia limitata alle situazioni in cui quest’ultimo si sia spontaneamente astenuto, in modo inequivocabile, dal presenziare al processo avviato nei suoi confronti. |
36 |
Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, occorre osservare che il postulato esposto al punto 34 della presente sentenza garantisce il rispetto della finalità di tale direttiva, che consiste, come enunciato ai suoi considerando 9 e 10, nel rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali, in modo da aumentare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale. |
37 |
Alla luce di tale finalità, le disposizioni di detta direttiva concernenti il diritto di presenziare al processo e il diritto a un nuovo processo devono essere interpretate in modo da garantire il rispetto dei diritti della difesa, evitando nel contempo che una persona che, pur essendo stata informata dello svolgimento di un processo, abbia rinunciato, espressamente o tacitamente, ma in modo inequivocabile, a presenziare al processo, possa, a seguito di una condanna in contumacia, rivendicare lo svolgimento di un nuovo processo e, in tal modo, ostacolare abusivamente l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia. |
38 |
È alla luce di tali elementi testuali, contestuali e teleologici che occorre precisare, di seguito, a quali condizioni un processo svolto in contumacia rientri in una delle situazioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, ossia una situazione in cui l’interessato ha tacitamente, ma in modo inequivocabile, rinunciato all’esercizio del suo diritto di presenziare al processo, a motivo del fatto che egli non compare al processo allorché egli debba essere considerato come «informato in un tempo adeguato del processo» e sia, inoltre, rappresentato da un avvocato da lui incaricato oppure sia informato delle conseguenze della mancata comparizione. |
39 |
Per quanto riguarda l’informazione sul processo, dal considerando 36 della direttiva 2016/343 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso considerare che l’interessato sia stato debitamente informato qualora egli sia stato, in tempo utile, «citato personalmente», o «informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza [di quest’ultimo]». |
40 |
Da tale considerando risulta altresì che, secondo tale legislatore, informare l’interessato delle conseguenze di una mancata comparizione significa, in particolare, che tale interessato è informato, in tempo utile, «del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio». |
41 |
Di conseguenza, spetta al giudice nazionale che è chiamato a esaminare se siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, verificare se un documento ufficiale, che indichi in modo inequivocabile la data e il luogo fissati per il processo e, in caso di mancata rappresentanza da parte di un avvocato incaricato, le conseguenze di un’eventuale mancata comparizione, sia stato portato all’attenzione dell’interessato. |
42 |
Spetta peraltro a tale giudice verificare se tale documento sia stato notificato in tempo adeguato, vale a dire ad una data sufficientemente lontana dalla data fissata per il processo, in modo da consentire all’interessato, qualora decida di partecipare al processo, di predisporre utilmente la propria difesa. |
43 |
Ai fini di tali verifiche, detto giudice potrà basarsi sulle modalità di convocazione al processo previste dal diritto nazionale. In proposito si deve ricordare che la direttiva 2016/343 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale [v. in tal senso, in particolare, sentenze del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, punto 28, e del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato), C‑688/18, EU:C:2020:94, punto 30]. In tale contesto, dette modalità previste dal diritto nazionale non possono arrecare pregiudizio alla finalità di tale direttiva consistente nel garantire l’equità del processo e nel permettere, quindi, all’interessato di presenziare al processo, il che implica la possibilità di predisporre la propria difesa [v., per analogia, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 128]. |
44 |
Qualora non abbia ricevuto il documento ufficiale di cui al punto 41 della presente sentenza, l’interessato può tuttavia essere oggetto di una decisione esecutiva pronunciata in contumacia, come risulta dal considerando 39 della direttiva 2016/343. |
45 |
Ciò premesso, come peraltro enunciato da tale considerando, il diritto a un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva, deve essere riconosciuto a detto interessato, qualora le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non siano soddisfatte. |
46 |
Di conseguenza, gli imputati che si siano dati alla fuga rientrano nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, allorché le condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte. |
47 |
Tale direttiva osta, pertanto, a una normativa nazionale che esclude il diritto a un nuovo processo per il solo motivo che l’interessato si è dato alla fuga e che le autorità non sono riuscite a rintracciarlo. |
48 |
Solo qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che l’interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, si può ritenere che tale interessato, fatte salve tuttavia le esigenze particolari delle persone vulnerabili di cui ai considerando 42 e 43 della direttiva 2016/343, sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo. La situazione di un tale interessato che abbia ricevuto informazioni sufficienti per sapere che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, abbia impedito alle autorità di informarlo ufficialmente del processo in tempo adeguato, mediante il documento menzionato al punto 41 della presente sentenza, rientra, quindi, nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva. |
49 |
L’esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all’indirizzo da esso comunicato. |
50 |
La suesposta interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 è corroborata dal considerando 38 di tale direttiva, in base al quale, per esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si deve prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e, dall’altro, alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato prova al fine di ricevere dette informazioni. |
51 |
Tale interpretazione rispetta, inoltre, il diritto a un equo processo, menzionato al considerando 47 della direttiva 2016/343 e come sancito dall’articolo 47, commi secondo e terzo, nonché dall’articolo 48 della Carta, che, come precisato dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), corrispondono all’articolo 6 della CEDU [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato), C‑88/18, EU:C:2020:94, punti 34 e 35]. |
52 |
Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della CEDU impediscono a una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un equo processo esplicitamente o tacitamente. La rinuncia al diritto di comparire all’udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità. Essa non deve inoltre contrastare con un interesse pubblico importante (Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, nonché Corte EDU, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, § 36). |
53 |
Da tale giurisprudenza risulta in particolare che una tale rinuncia ricorre allorché si constati che l’imputato è stato informato del procedimento penale a suo carico, che egli conosce la natura nonché la causa dell’accusa e che egli non intende presenziare al processo o intende sottrarsi all’azione penale (v., segnatamente, Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 99, e Corte EDU, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria, CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 48). Tale intento può, in particolare, essere constatato quando la citazione a comparire non ha potuto essere consegnata a causa di un cambiamento di indirizzo che l’imputato ha omesso di comunicare alle autorità competenti. In una siffatta ipotesi, l’interessato non può far valere un diritto a un nuovo processo (v., in tal senso, Corte EDU, 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52). |
54 |
Nel caso di specie, è alla luce dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 derivante dalle suesposte considerazioni che spetta al giudice del rinvio, al fine di determinare se IR debba beneficiare del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, accertare se quest’ultimo sia stato informato in un tempo adeguato del processo nonché, in caso di mancata rappresentanza da parte di un avvocato incaricato, delle conseguenze della mancata comparizione, e se egli abbia rinunciato, tacitamente ma in modo inequivocabile, al suo diritto di presenziare a tale processo. |
55 |
Si deve precisare, in proposito, che l’esame della situazione oggetto del procedimento principale potrebbe rientrare nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. |
56 |
Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’avvocato di IR nominato d’ufficio non è mai entrato in contatto con quest’ultimo, il quale non si è neppure espresso in merito alla nomina di tale avvocato. In tali circostanze, detto avvocato potrebbe non essere considerato come «incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, da IR, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce delle condizioni previste dal diritto nazionale. Come risulta dal considerando 37 di tale direttiva, l’esistenza di un «mandato», ai sensi di quest’ultima, richiede infatti che l’interessato stesso abbia conferito ad un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo. |
57 |
Occorre infine rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’atto di imputazione originario, notificato personalmente a IR, è stato dichiarato nullo. Il nuovo atto d’imputazione, sul quale si fonda il processo attualmente svolto in contumacia, non è stato notificato personalmente, in quanto IR, senza informarne le autorità competenti, ha lasciato, per un periodo a priori indeterminato, il luogo di cui aveva comunicato l’indirizzo al termine della notifica dell’atto di imputazione originario e che aveva indicato come l’indirizzo al quale avrebbe potuto essere contattato. |
58 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale non precisa se la natura e la causa dell’accusa formulata a carico di IR, come esposte nel nuovo atto d’imputazione, incluso per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati, corrispondano a quelle esposte nell’atto di imputazione originario. In tale domanda non è neppure precisato se la notifica di un nuovo atto di imputazione si sia rivelata necessaria solo perché l’atto di imputazione originario era inficiato da un vizio di forma. Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse constatare che il contenuto del nuovo atto di imputazione corrisponde all’atto di imputazione originario e che tale nuovo atto, pur non avendo potuto essere consegnato personalmente a IR, è stato inviato e consegnato all’indirizzo che quest’ultimo aveva comunicato alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo aver ricevuto l’atto di imputazione originario, tali circostanze potrebbero costituire indizi precisi e oggettivi atti a consentire di ritenere che IR, essendo stato informato, conformemente alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), della natura e della causa dell’accusa formulata a suo carico e, quindi, del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, abbia, lasciando l’indirizzo che aveva comunicato alle autorità, al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, impedito a queste ultime di informarlo ufficialmente dello svolgimento di tale processo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio effettuare tutte le verifiche a tal riguardo alla luce dell’insieme delle circostanze del procedimento principale. |
59 |
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo. |
Sulle spese
60 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.