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Document 32021D0617(03)

Decisione della Commissione del 12 maggio 2021 che istituisce il Consiglio europeo della ricerca per Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione C(2013) 8915 2021/C 234 I/03

C/2021/3402

GU C 234I del 17/06/2021, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

17.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 234/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2021

che istituisce il Consiglio europeo della ricerca per Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione C(2013) 8915

(2021/C 234 I/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027), in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la continuità con le azioni e le attività svolte nell’ambito della decisione 2013/743/UE del Consiglio (1), è opportuno che il Consiglio europeo della ricerca («CER») istituito dalla presente decisione per attuare le azioni del pilastro I, «Scienza di eccellenza», di Orizzonte Europa sostituisca il CER istituito con decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (2).

(2)

L’articolo 8, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/764 dispone che il CER sia composto dal Consiglio scientifico indipendente di cui all’articolo 9 e dalla struttura esecutiva specifica di cui all’articolo 10 della medesima decisione. La struttura esecutiva specifica è stata istituita nella forma di un’agenzia esecutiva con decisione di esecuzione C(2021) 953 della Commissione, del 12 febbraio 2021, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (3).

(3)

In conformità all’articolo 9 della decisione (UE) 2021/764 il Consiglio scientifico deve essere composto da scienziati indipendenti, ingegneri e studiosi di chiara fama e con le competenze necessarie, con l’inclusione sia di donne che di uomini di diverse fasce d’età, che assicurino la copertura delle diverse aree di ricerca e varietà di provenienza geografica e che operino a titolo personale e in totale indipendenza. I membri del Consiglio scientifico devono essere nominati dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente concordata con il Consiglio scientifico, che prevede tra l’altro una consultazione aperta della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Onde assicurare la riuscita della transizione a Orizzonte Europa, il Consiglio scientifico del CER istituito con decisione C(2013) 8915 è stato prorogato con decisione C(2020) 9154 della Commissione, del 16 dicembre 2020, fino alla data di entrata in vigore della decisione (UE) 2021/764.

(5)

Al fine di garantire un’attuazione tempestiva del programma specifico di Orizzonte Europa, il Consiglio scientifico del CER istituito con decisione C(2013) 8915 ha già stabilito posizioni preliminari in previsione delle misure da adottare conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2021/764. È opportuno che tali posizioni preliminari siano approvate o respinte dal Consiglio scientifico istituito dalla presente decisione.

(6)

È opportuno stabilire le disposizioni necessarie al funzionamento del Consiglio scientifico.

(7)

È opportuno adottare disposizioni volte a garantire la cooperazione fra il Consiglio scientifico e la struttura esecutiva specifica del CER.

(8)

È opportuno che il Consiglio scientifico abbia accesso ai documenti e ai dati necessari all’espletamento delle sue mansioni in ottemperanza al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

La decisione (UE) 2021/764 prevede che i membri del Consiglio scientifico ricevano un compenso per i compiti svolti. È opportuno fissare norme a tal fine.

(10)

È opportuno abrogare la decisione C(2013) 8915,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del Consiglio europeo della ricerca

È istituito il Consiglio europeo della ricerca («CER») per il periodo dal 12 maggio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 2

Membri del Consiglio scientifico

1.   Il Consiglio scientifico è composto dal presidente del CER e da ventuno altri membri. Le ventuno persone di cui all’allegato I sono nominate membri del Consiglio scientifico per la durata del mandato ivi stabilito.

2.   I membri assolvono le loro funzioni indipendentemente da ogni influenza esterna. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni conflitto di interessi che potrebbe compromettere la loro oggettività.

3.   I membri sono nominati per un mandato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una volta. Per consentire la rotazione progressiva dei membri, un membro può essere nominato per un periodo inferiore al mandato massimo.

4.   In circostanze debitamente giustificate, al fine di preservare l’integrità o la continuità del Consiglio scientifico, la Commissione può di propria iniziativa revocare il mandato di un membro.

5.   Se un membro si dimette o se la Commissione ne revoca il mandato, è nominato un nuovo membro. In caso di dimissioni o revoca del mandato del presidente del CER, la Commissione può affidare provvisoriamente la presidenza del CER a un altro membro del Consiglio scientifico o a un ex presidente del CER, per il periodo di tempo limitato necessario a nominare un nuovo presidente del CER.

Articolo 3

Funzionamento del Consiglio scientifico

1.   Il Consiglio scientifico adotta il proprio regolamento interno così come un codice di condotta sulla riservatezza, sul conflitto di interessi e sul trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Il Consiglio scientifico si riunisce in seduta plenaria in funzione delle sue esigenze di lavoro. Le sintesi dei verbali delle riunioni plenarie sono pubblicate sul sito web del CER.

3.   Il presidente può decidere di tenere riunioni a porte chiuse conformemente al regolamento interno del Consiglio scientifico.

4.   Il Consiglio scientifico può istituire, nominandovi suoi membri, comitati permanenti, gruppi di lavoro e altre strutture cui è affidato lo svolgimento di suoi compiti specifici.

5.   Le posizioni preliminari del Consiglio scientifico istituito con decisione C(2013) 8915 in merito alle misure da adottare conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2021/764 sono approvate o respinte dal Consiglio scientifico istituito dalla presente decisione.

Articolo 4

Cooperazione con il Consiglio europeo della ricerca

Il Consiglio scientifico e la struttura esecutiva specifica garantiscono la coerenza fra gli aspetti strategici e operativi di tutte le attività del CER. Il presidente del CER, i vicepresidenti del Consiglio scientifico e il direttore della struttura esecutiva specifica organizzano periodicamente riunioni di coordinamento per garantire una cooperazione efficace.

Articolo 5

Trasmissione di documenti e dati

1.   La Commissione e la struttura esecutiva specifica forniscono al Consiglio scientifico i documenti, i dati e l’assistenza necessari allo svolgimento delle sue funzioni, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza, in ottemperanza al regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Qualora, per ragioni legate alla protezione dei dati personali, alla riservatezza, alla sicurezza o al pubblico interesse, non sia possibile fornire i documenti e dati o l’accesso ai dati personali, la Commissione o la struttura esecutiva specifica comunica per iscritto al Consiglio scientifico i motivi del rifiuto nonché qualsiasi informazione al riguardo che essa ritenga di poter fornire in base alle disposizioni normative.

Articolo 6

Compenso dei membri del Consiglio scientifico diversi dal presidente del CER

Le norme relative agli onorari corrisposti ai membri del Consiglio scientifico diversi dal presidente del CER per i compiti svolti e al rimborso delle loro spese di viaggio e di soggiorno sono stabilite all’allegato II.

La decisione C(2013) 8915 è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2021.

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(2)  C(2013) 8915 (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23).

(3)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Membri del Consiglio scientifico del CER dal 12 maggio 2021

Nome e istituto

Termine del mandato

Geneviève ALMOUZNI, CNRS/Centro di ricerca dell’Istituto Curie, Parigi

30 giugno 2023

Manuel ARELLANO, Centro di studi monetari e finanziari, Madrid

31 dicembre 2022

Paola BOVOLENTA, Università autonoma di Madrid

31 dicembre 2022

Margaret BUCKINGHAM, Istituto Pasteur, Parigi

31 dicembre 2021

Eveline CRONE, Università di Leida

31 dicembre 2023

Ben FERINGA, Università di Groningen

31 dicembre 2022

Mercedes GARCÍA-ARENAL, Centro delle scienze umane e sociali, Madrid

30 giugno 2023

Gerd GIGERENZER, Istituto Max Planck per lo sviluppo umano, Berlino

31 dicembre 2023

Liselotte HOJGAARD, Università di Copenaghen

31 dicembre 2024

Dirk INZÉ, Università di Gent

31 dicembre 2024

Andrzej JAJSZCZYK, AGH Università della scienza e della tecnologia, Cracovia

31 dicembre 2022

Eystein JANSEN, Università di Bergen

30 giugno 2023

Michael KRAMER, Istituto Max Planck di radioastronomia, Bonn

31 dicembre 2021

Rodrigo MARTINS, Accademia europea delle scienze

31 dicembre 2024

Kurt MEHLHORN, Istituto Max Planck per l’informatica, Saarbrücken

31 dicembre 2022

Nicola SPALDIN, ETH Zurigo

31 dicembre 2024

Jesper QUALMANN SVEJSTRUP, Istituto Francis Crick, Londra

31 dicembre 2022

Barbara ROMANOWICZ, Laboratorio sismologico di Berkeley

31 dicembre 2021

Nektarios TAVERNARAKIS, Istituto di biologia molecolare e di biotecologia, Fondazione per la ricerca e la tecnologia – Hellas

31 dicembre 2022

Milena ŽIC FUCHS, Università di Zagabria

31 dicembre 2023

Alice VALKÁROVÁ, Fondazione ceca per la scienza

31 dicembre 2024


ALLEGATO II

Norme relative al compenso dei membri del Consiglio scientifico diversi dal presidente del CER, ai sensi dell’articolo 6

1.   

Gli onorari dei membri del Consiglio scientifico diversi al presidente del CER nonché le spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione allo svolgimento delle loro mansioni sono a carico della struttura esecutiva specifica in applicazione di un contratto che include le condizioni stabilite ai punti da 2 a 7.

2.   

L’onorario dei vicepresidenti del Consiglio scientifico è di 3 500 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o di 1 750 EUR per la partecipazione a parte di essa.

3.   

L’onorario degli altri membri di cui al punto 1 è di 2 000 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o di 1 000 EUR per la partecipazione a parte di essa.

4.   

L’onorario supplementare dei membri del Consiglio scientifico e dei vicepresidenti che assumono incarichi di responsabilità, segnatamente coordinatore di settore, presidente del comitato permanente, membro del comitato direttivo o presidente del gruppo di lavoro, è di 2 250 EUR l’anno per ciascun ruolo (calcolato su base pro rata per periodi inferiori a un anno). I membri del Consiglio scientifico e i vicepresidenti possono assumere più incarichi di questo tipo e sono compensati di conseguenza.

5.   

Il pagamento degli onorari è autorizzato dal direttore della struttura esecutiva specifica o da un suo supplente debitamente autorizzato sulla base di un elenco delle presenze convalidato dal presidente del CER e dal direttore della struttura esecutiva specifica o loro supplenti. L’elenco delle presenze indica se la partecipazione di ciascun membro riguarda l’intera durata della riunione («completa») o soltanto parte di essa («parziale»).

6.   

Il pagamento degli onorari supplementari è autorizzato dal direttore della struttura esecutiva specifica o da un suo supplente debitamente autorizzato sulla base della nomina del membro in ciascun ruolo convalidata dal presidente del CER.

7.   

Per riunioni diverse dalle plenarie, la struttura esecutiva specifica rimborsa se del caso le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Consiglio scientifico necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni in base al loro contratto e alle regole della Commissione sul compenso degli esperti esterni (1).

8.   

Gli onorari e le spese di viaggio e di soggiorno sono imputati al bilancio operativo del programma specifico istituito con decisione (UE) 2021/764.


(1)  Decisione C(2021) 3402 della Commissione.


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