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Document 52008PC0105

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/409/CEe del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

/* COM/2008/0105 def. - COD 2008/0038 */

52008PC0105

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/409/CEe del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2008/0105 def. - COD 2008/0038 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.2.2008

COM(2008) 105 definitivo

2008/0038 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1 Riforma delle procedure di comitato

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1], è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[2].

L’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata introduce una nuova procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

1.2. Allineamento prioritario e allineamento generale

In una dichiarazione congiunta[3], il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato un elenco di atti di base che dovevano essere urgentemente adeguati alla decisione modificata, per introdurvi la nuova procedura di regolamentazione con controllo (allineamento prioritario). Affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli altri atti adottati in codecisione già in vigore al momento in cui ha preso effetto la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta invita ad adeguare anche tali atti, in conformità alle procedure applicabili (allineamento generale).

La Commissione si è impegnata ad esaminare tutti i suddetti atti per presentare, entro la fine del 2007, le proposte legislative volte ad adeguarli, se necessario, alla nuova procedura di regolamentazione con controllo[4].

1.3. Metodo osservato

Come è stato menzionato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23 novembre 2007[5], la Commissione ha esaminato attentamente tutti gli atti adottati in codecisione, per individuare quelli che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali dell’atto di base in questione. La Commissione è pervenuta ad individuare oltre 200 atti che devono essere adeguati.

Alcuni di essi figurano nel programma di codificazione della Commissione. È questo il caso della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[6]. L’adeguamento alla nuova procedura deve essere effettuato, in funzione dello stato di avanzamento del processo di codificazione, rifondendo la proposta codificata oppure, come in questo caso, mediante modifica legislativa.

2. Elementi giuridici della proposta

L’adeguamento mira a introdurre la procedura di regolamentazione con controllo, quale prevista all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata.

In particolare occorre adeguare alla procedura di regolamentazione con controllo l’articolo 15 della direttiva 79/409/CEE, in quanto prevede l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva, tra l’altro completandoli.

L’articolo 17 va modificato inserendo un riferimento all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Poiché l’atto di base è una direttiva, l’adeguamento deve essere effettuato mediante un atto equivalente.

2008/0038 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[10],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/409/CEE[11] del Consiglio stabilisce che alcune misure siano adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) In conformità alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[13] sulla decisione 2006/512/CE, affinché questa nuova procedura sia applicabile agli atti già in vigore adottati in base alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4) Per quanto riguarda la direttiva 79/409/CEE, è opportuno conferire alla Commissione in particolare la facoltà di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure, poiché hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/409/CEE nonché a completare la medesima aggiungendo nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 79/409/CEE.

(6) Le modifiche da apportare alla direttiva 79/409/CEE con la presente direttiva sono adeguamenti che riguardano soltanto le procedure di comitato e non è pertanto necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non occorre quindi adottare disposizioni in tal senso,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/409/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.”

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […].

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

[1] GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

[2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[3] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione della Commissione allegata alla relazione del Parlamento).

[5] COM(2007) 740 definitivo.

[6] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[13] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

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