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Document 32006R1905
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo– DCI (2007-2013)
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Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo– DCI (2007-2013)
Lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo migliora il quadro precedente della cooperazione comunitaria allo sviluppo in quanto riunisce i vari strumenti geografici e tematici in uno strumento unico.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Il presente regolamento istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), che sostituisce i diversi strumenti geografici e tematici creati a mano a mano in funzione delle necessità, al fine di migliorare l'aiuto allo sviluppo.
Nell'ambito di questo strumento, le Comunità europee finanziano misure volte a sostenere la cooperazione geografica con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo compresi nell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Questi paesi sono elencati nell'allegato del presente regolamento, che può essere modificato dalla Commissione.
Il regolamento sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo è ispirata agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e che il quadro generale dell'azione comunitaria in materia di sviluppo è definito dal «consenso europeo». Ribadisce inoltre che gli obiettivi di questa politica sono la lotta contro la povertà, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale.
Natura dello strumento
A norma del regolamento, gli aiuti comunitari sono erogati tramite programmi geografici e tematici e attraverso le misure di accompagnamento a favore dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico aderenti al protocollo "zucchero".
I programmi geografici, che coprono le attività di cooperazione con paesi e regioni partner individuati su base geografica, interessano cinque regioni: America latina, Asia, Asia centrale, Medio Oriente e Sudafrica. L'assistenza comunitaria in favore di questi paesi include azioni nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione volte a:
Gli interventi realizzati variano a seconda delle esigenze specifiche di ciascun paese e tengono conto, ad esempio, della situazione particolare esistente in America latina, in Asia, in Medio Oriente o in Sudafrica.
I programmi tematici completano quelli geografici, in quanto riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o un'azione internazionale senza una specifica base geografica. Il loro campo di applicazione, quindi, supera quello della cooperazione geografica, poiché oltre ai paesi ammissibili alla cooperazione geografica a titolo del DCI contempla anche i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo (FES) e quelli a cui si applica il regolamento (CE) n. 1638/2006.
Il regolamento contempla cinque programmi tematici sui seguenti aspetti:
Il regolamento istituisce infine un programma di misure di accompagnamento a favore dei 18 paesi ACP firmatari del protocollo "zucchero" (elencati nell'allegato III del regolamento), onde agevolarne il processo di adeguamento alle nuove condizioni sul mercato dello zucchero dovute alla riforma dell'organizzazione comune del mercato in questo settore.
Gestione e attuazione
Per i programmi geografici, per ciascun paese e regione partner la Commissione elabora un documento di strategia e un programma indicativo pluriennale e adotta un programma d'azione annuale. Per i programmi tematici, elabora documenti di strategia ad hoc e programmi d'azione annuali.
La Commissione determina le assegnazioni indicative pluriennali nell'ambito di ciascun programma geografico tenendo conto delle difficoltà specifiche incontrate dai paesi o dalle regioni in conflitto, in crisi o esposti alle catastrofi naturali, nonché delle specificità dei diversi programmi.
Può inoltre prevedere uno specifico stanziamento di fondi al fine di consolidare la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi e le regioni partner limitrofi. In caso di catastrofi naturali o di crisi che non possono essere finanziate a titolo dei regolamenti n. 1717/2006 e 1257/1996, può adottare misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali.
I soggetti che possono beneficiare di finanziamenti (l'elenco non è limitativo) sono:
A titolo del presente regolamento la Comunità può finanziare, tra l'altro, progetti e programmi, contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni, programmi di gemellaggio, abbuoni sui tassi di interesse, segnatamente per i prestiti nel settore ambientale, uno sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale.
Le misure possono essere oggetto di un cofinanziamento con gli Stati membri e le rispettive autorità regionali e locali, i paesi terzi donatori, le organizzazioni internazionali, le società, le imprese e le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali, i paesi partner beneficiari dei fondi.
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 16,897 miliardi di euro così ripartiti: 10, 057 miliardi per i programmi geografici, 5,596 miliardi per i programmi tematici e 1,244 miliardi per i paesi ACP firmatari del protocollo "zucchero".
La Commissione segue e valuta l'attuazione dei suoi programmi e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'impatto degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.
La Commissione è assistita da un comitato.
Entro il 31 dicembre 2010, inoltre, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, unitamente, se del caso, a una proposta legislativa contenente le necessarie modifiche.
A norma del suo articolo 39, il presente regolamento abroga i regolamenti riguardanti:
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1905/2006[Adozione: codecisione COD/2004/0220] |
28.12.2006 – 31.12.2013 |
- |
GU L 378 del 27.12.2006 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 960/2009 |
18.10.2009 |
- |
GU L 270 del 15.10.2009 |
Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 1905/2006 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [COM(2010) 102 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
L’Unione europea (UE) prevede di aiutare i produttori tradizionali di banane dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ad adattarsi alla liberalizzazione del loro regime di esportazione verso l’Europa. Al termine del regime commerciale preferenziale, di cui beneficiavano in precedenza i produttori di questi paesi, sarà dunque necessario un periodo d’accompagnamento. Le misure di accompagnamento previste dall’UE devono permettere di:
Queste misure di accompagnamento devono essere attuate nel quadro dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Procedura di codecisione: (COD 2010/0059)
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo [COM(2009) 194 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Attualmente alcuni costi sono esclusi dal finanziamento dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Tuttavia potrebbe essere necessario considerare imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali dovuti dai partecipanti nel quadro dei programmi e dei progetti. Nei paesi beneficiari i meccanismi di esenzione sono talvolta inesistenti e le loro legislazioni fiscali hanno carattere evolutivo. Pertanto la formulazione del presente regolamento deve essere sufficientemente flessibile per adattarsi a tale realtà.
Procedura di codecisione: (COD/2009/0060)
Ultima modifica: 20.10.2010