Gabetta e Associati

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Studio legale

Milano, Italia 49 follower

Assistenza legale continuativa per Società e Istituti di credito

Chi siamo

Lo Studio Legale Gabetta, fondato nel 1983 dall’Avv. Fernando Maria Gabetta, specializzato nell’ambito Civile-commerciale, presta assistenza e consulenza in favore di primarie Società e Istituti di credito. Nel solco della continuità, nel 2018 è nata l’associazione professionale Gabetta e Associati con la promozione a partner degli Avvocati Gianluca Bona e Ivana Ruiu che affiancano l’Avvocato Fernando M. Gabetta nel percorso di crescita dello Studio. Lo Studio fornisce assistenza continuativa in ambito stragiudiziale e giudiziale, anche tramite la realizzazione di gruppi di lavoro dedicati alle specifiche esigenze della Clientela. Nello specifico, lo Studio si occupa di • Contenzioso bancario e finanziario • Locazione finanziaria (leasing) • Franchising • Mediazione immobiliare e creditizia • Locazioni e compravendite immobiliari • Contrattualistica • Procedure concorsuali • Recupero crediti ed esecuzioni Inoltre, lo Studio si avvale di avanzati sistemi gestionali, i quali permettono, oltre che la tempestiva gestione e aggiornamento delle pratiche, anche il conseguimento delle opportunità offerte dal Processo Civile Telematico e l’accesso alle Banche Dati pubbliche, quali l’Agenzia del Territorio o le Camere di Commercio, per la verifica della consistenza patrimoniale dei debitori.

Sito Web
www.studiogabetta.it
Settore
Studio legale
Dimensioni dell’azienda
2-10 dipendenti
Sede principale
Milano, Italia
Tipo
Società di persone

Località

Dipendenti presso Gabetta e Associati

Aggiornamenti

  • No mediazione obbligatoria per la riconvenzionale - "La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile" - Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 3254 / 2024

  • Usura: principio di omogeneità ineludibile. La Suprema Corte, con la recente decisione n. 29794 del 19/11/2024, conferma l'impossibilità di rinunciare al rispetto del principio di omogeneità. Non si tratta di aderire ad una questione giuridica, ma del rispetto del ragionamento logico: non possiamo confrontare valori tra loro non omogenei (se un determinato onere non è stato incluso a monte, non possiamo considerarlo a valle). Nemmeno viene posta in discussione, come correttamente evidenzia la Corte, la gerarchia delle fonti (alla eventuale rilevazione trimestrale del TEGM effettuata, in ipotesi, sulla base delle Istruzioni di BCI in contrasto con la norma primaria, non si può comunque sopperire confrontando valori non omogenei).

  • Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 26/06/2024) 01/07/2024, n. 18079 - La clausola che prevede il pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" idonea per qualificare accordo come contratto autonomo di garanzia. La Suprema Corte si pronuncia in senso diverso rispetto ad altro precedente di quest'anno (Cass. n. 5478 del 2024), ma, si legge, "..in quella fattispecie, la corte di appello aveva completamente omesso l'esame di ogni altra clausola contrattuale, qui, invece, concretamente effettuato dalla corte milanese..", quindi la clausola è si idonea, ma non da sola. Rilevante anche quanto viene rimarcato sul limite di sindacato della Corte di legittimità riguardo all'interpretazione degli atti privati: "..quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra".

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    Usura: i decreti ministeriali vanno conosciuti. Con la recente ordinanza n. 21427 del 31 luglio 2024, la Corte di Cassazione, afferma che: "..in tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio..", rientrando gli stessi dunque tra le disposizioni normative che il Giudice deve conoscere, secondo il principio jura novit curia.

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  • Era attesa la pronuncia delle Sezioni Unite sul tema della legittimità del piano di ammortamento "alla francese" nei contratti di mutuo ed oggi è stata pubblicata oggi 29 maggio 2024 la relativa sentenza (Cass. S.U. n. 15130 del 29/05/2024), che ha ritenuto non sussistere alcuna nullità parziale, nè violazione delle disposizioni di trasparenza, enunciando il seguente principio di diritto: "..In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti..". La pronuncia affronta diffusamente le principali questioni sollevate in argomento ed è già consultabile su dirittobancario.it al seguente link: https://lnkd.in/dJgYH8Ds Avv. Gianluca Bona

    Ammortamento alla francese: la sentenza delle Sezioni Unite

    Ammortamento alla francese: la sentenza delle Sezioni Unite

    dirittobancario.it

  • La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6983 del 15 marzo 2024 afferma che gli estratti conto non sono l'unico mezzo di prova possibile nelle controversie per ripetizione di indebito in conto corrente, potendosi sopperire all'incompletezza degli stessi con altri mezzi di prova. Risulta, in ogni caso, confermato l'onere della prova a carico della parte che agisce in ripetizione e, nonostante l'apertura ad altri mezzi di prova possibili, non appare così semplice sopperire all'incompletezza degli estratti.

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  • No alla doppia contribuzione INPS per l'amministratore socio di srl. Il Tribunale di Milano, con la sentenza 334/2024, conferma che l'attività di supervisione, il fungere da referente per clienti e fornitori, l'aver assunto dipendenti, rientra tra i compiti tipici dell'amministratore e non integra quella partecipazione diretta ad attività materiale ed esecutiva dell'azienda, richiesta ai fini dell'iscrizione, in aggiunta alla gestione separata, anche alla gestione commercianti dell'INPS.

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