MGTM Avvocati Associati

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Assistenza e Consulenza in Diritto Penale, Civile e Società |Modelli 231| Investigazioni Difensive |Privacy&Cybercrime

Chi siamo

La bilancia è la giustizia: un ponte, un percorso, un mezzo di comunicazione tra diversità che si ritrovano nel diritto. MGTM Avvocati Associati offre alla Clientela assistenza e consulenza nei settori del - DIRITTO PENALE, - DIRITTO CIVILE e SOCIETARIO - DLGS 231/2001 Si compone di professionisti da sempre animati dalla convinzione che solo una sinergica combinazione di risorse umane e tecnologiche sia in grado di offrire servizi legali all'altezza delle tutele che si richiedono oggi al tecnico del diritto, chiamato ad operare in contesti sempre più complessi e segnati da aree di rischio sempre più insidiose. Particolare attenzione MGTM Avvocati Associati riserva al mondo delle IMPRESE e alle problematiche connesse al Decreto Legislativo 231 del 2001 e ai Modelli organizzativi di gestione e controllo, nonché alla realtà degli enti e delle associazioni operanti in varie aree di interesse giuridico-giudiziario. MGTM Avvocati Associati utilizza come ordinario strumento operativo le INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, anche preventive, nell'interesse dell'accusato del reato e delle parti lese, formidabile risorsa difensiva, da molti anni sperimentata con efficacia nello sviluppo della vicenda giudiziaria, anche con l'ausilio di società di investigazione autorizzate.

Sito Web
https://www.mgtm.it
Settore
Servizi legali
Dimensioni dell’azienda
2-10 dipendenti
Sede principale
Ferrara, Emilia Romagna
Tipo
Lavoratore autonomo

Località

Dipendenti presso MGTM Avvocati Associati

Aggiornamenti

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    #Indebitapercezione #erogazionipubbliche #competenza #Mgtmpractice ⚖Il Tribunale di Bologna (Sent. Collegio Sez. II Penale, Presidente Cosentino, in data 24.10.2024) ha accolto l'eccezione di #incompetenzaterritoriale sollevata dall'Avv. Carmelo Marcello di MGTM Avvocati Associati, difensore del legale rappresentante di una società con sede legale in Provincia di Bologna, chiamato a rispondere del reato di #indebitapercezione di erogazioni pubbliche per avere richiesto e ottenuto un #contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. “#DecretoRilancio”). In particolare, sul presupposto che l’istanza finalizzata ad ottenere il contributo era stata presentata sull’apposito canale telematico riferibile all’Agenzia delle Entrate e che il contributo era stato erogato a mezzo bonifico bancario dall’Agenzia delle Entrate direttamente da Roma, la difesa ha sostenuto che il luogo di consumazione del reato contestato andasse individuato in Roma. ❗Le argomentazioni difensive, pienamente accolte dal Tribunale di Bologna, hanno fatto leva sul principio per cui la consumazione del delitto previsto dall’art. 316 ter c.p. avviene nel momento - e nel luogo - in cui l’ente pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi in favore di chi ne abbia, indebitamente, fatto richiesta e non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario. Ciò in considerazione del fatto che la struttura del reato di cui all’art. 316 ter c.p. a differenza, in particolare, di quella della truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., non annovera tra i suoi elementi costitutivi quello dell’ingiusto profitto in capo al soggetto beneficiato quanto, piuttosto, la “dispersione del denaro pubblico” per effetto delle false dichiarazioni e attestazioni. L’accoglimento della tesi difensiva ha consentito all’imputato di non essere distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge.

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    #indaginidifensive #ritoabbreviato #strategia #Mgtmpractice I penalisti di MGTM Avvocati Associati credono da sempre nell'importanza delle #indaginidifensive, che – com’è accaduto nel caso di recente deciso dal GUP presso il Tribunale di Firenze - possono rappresentare l'ago della bilancia, determinando l'esito positivo di un processo penale. Si è infatti concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste il processo con rito abbreviato a carico di un infermiere, assistito dall'Avv. Carmelo Marcello, imputato del reato di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 61 commi 5 e 11, per aver, in ipotesi d'accusa, costretto una paziente a subire atti sessuali, abusando del proprio incarico. Invero il Giudice fiorentino, proprio in ragione dei riscontri emersi dalle investigazioni difensive (in particolare le dichiarazioni acquisite dal difensore ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., la consulenza tecnica di parte e le produzioni documentali), ha vagliato positivamente l'attendibilità della versione resa dall'imputato, giudicandola "munita di una plausibilità non inferiore a quella della persona offesa". Più nello specifico, la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta dal Giudice “molto bene argomentata, suffragata dalla normativa di riferimento e dalla letteratura scientifica di supporto, i cui contenuti non hanno mostrato lacune argomentative, né vizi sul piano logico”, tanto da orientare a favore dell’ipotesi defensionale. Nel motivare la sentenza di assoluzione, il GUP ha altresì richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui "in tema di atti sessuali la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima", con la conseguenza che - come è stato per il caso di specie - "al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto dell'intero contesto il cui contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (...) essendo necessaria una verifica sulla direzione finalistica di tale condotta" (Cass. III n. 51585/17). https://lnkd.in/dBEkQAqD

    Non basta un "toccamento" per configurare la violenza sessuale - LPT Legal Professional Team

    Non basta un "toccamento" per configurare la violenza sessuale - LPT Legal Professional Team

    https://lpteam.it

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    #agenda2030 #esg #pmi #231 #Mgtmfocus Gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’obiettivo dell’Unione Europea di raggiungere la #neutralitàclimatica entro il 2050 presuppongono, in tutti i settori economici, un impegno sia per le imprese che per il sistema finanziario. Così, anche alle #PMI è richiesto di comunicare al mercato (banche, investitori e grandi imprese) informazioni sulle loro performance di #sostenibilità. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, ha promosso un documento (in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024 sul sito del dipartimento del tesoro), la cui finalità è proprio quella di supportare le PMI nella produzione di informazioni sull'impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) dello loro attività, per facilitarne il dialogo con le banche. Questa ultime, infatti, stanno rivedendo le metodologie per la valutazione del merito di credito, dovendo tener conto dei rischi di sostenibilità e climatici (rischio fisico e di transizione) delle loro controparti. Tra i 45 indici individuati dal documento, per quanto riguarda la governance e le procedure anticorruzione, un ruolo cruciale è attribuito a codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/01. https://lnkd.in/dbr7UtTp

    Dialogo-di-sostenibilita-tra-PMI-e-Banche.pdf

    Dialogo-di-sostenibilita-tra-PMI-e-Banche.pdf

    dt.mef.gov.it

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    #codicedellastrada #guidasenzapatente #assoluzione #Mgtmpractice Il Tribunale di Ferrara, con sentenza dello scorso 4 marzo, ha assolto perché il fatto non sussiste l'imputato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 116 comma 15 del codice della strada, sulla base della carenza di riscontri sulla sorte del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alla prima violazione. In particolare, condividendo la tesi difensiva sostenuta dall'Avv. Pasquale Longobucco, il Giudice ha ritenuto che: ✔ "decisiva per la rilevanza penale del fatto è la contestazione della recidiva nel biennio". ✔ "la definizione di tale concetto si rinviene nell’art. 5 del provvedimento di depenalizzazione secondo cui “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. ❗ "il presupposto applicativo della fattispecie in esame risulta integrato non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata”. La sentenza si pone in continuità con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell ‘art. 5 d lgs. n. 8 del 2016, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la nera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato” (cfr., Cass. Pen., Sez. 4, sent. n. 6163 dell’08/02/2018: sez. 4, sent. n. 27398/2018; sez. 4, sent. n. 21294 del 19/05/2022; sez. 4, sent. n. 44905 del 12/10/2023)”. #strategia #difesa

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    #sicurezza #impresa #lavoro #Mgtmfocus 📝E' in vigore, dal 2 marzo 2024, il D.L. 19/2024 (c.d. #decretoPNNRbis) che, tra le altre disposizioni, ha previsto la modifica dell'art. 27 del Testo Unico Sicurezza, introducendo, a far data dall'1 ottobre 2024, l'obbligo della #patente a punti per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei #cantieri temporanei o mobili; la patente è rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente alla verifica, oltre che dell'iscrizione alla CCIA, dell'adempimento degli obblighi formativi previsti dall'articolo 37 T.U.S., del DURC, del DVR e del DURF. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, che si decurtano in relazione all'accertamento di violazioni a talune previsioni del T.U.S., commesse da datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi (come elencate dall'art. 19 c. 4 dello stesso Decreto Legge) . Il limite minimo di crediti che consentono di operare nei cantieri è di 15. ❗Tra le ragioni di decurtazione vi è anche "il riconoscimento della responsabilità datoriale per un infortunio sul luogo di lavoro" con previsione di una perdita, per l'impresa, di 20 crediti in caso di esito mortale, 15 crediti se dal sinistro derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale e 10 crediti in caso di inabilità temporanea assoluta superiore ai quaranta giorni. ❗Inoltre, in caso di infortunio da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), l'Ispettorato può sospendere la patente fino ad un massimo di 12 mesi, con conseguente impossibilità per l'azienda di operare nei cantieri per un tempo pari alla sospensione inflitta. La disposizione prevede infine la possibilità per l'impresa di reintegrare i crediti perduti, sino ad un massimo di 15, attraverso la frequenza di corsi di formazione. 📣E' previsto altresì un incremento del punteggio di 5 crediti per le imprese che adottano i #Modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'#art30 del T.U.S. Il testo della norma sembra riferirsi alla sola adozione di Modelli “riparatori”, mentre rimane il dubbio circa la valenza, in sede di reintegro dei crediti, dei modelli organizzativi eventualmente adottati dall'Ente prima del fatto. In attesa della legge di conversione, è evidente l'impatto dell'introduzione della patente sull'attività delle imprese in un settore, quello dei cantieri temporanei e mobili, tra i più esposti al rischio infortuni. ❗Centrale, ancora, è la #prevenzione del rischio e, quindi, l'opportunità per le imprese, anche di piccole dimensioni, di dotarsi di Modelli di organizzazione e controllo che, oltre a proteggerle in caso di addebito di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, potranno assumere rilevanza, nel breve periodo, anche rispetto alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 19/2024.

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    #omessoversamento #difesa #Mgtmpractice Il Tribunale di Modena ha assolto l'imputato (assistito da MGTM Avvocati Associati) dal reato di #omessoversamento delle ritenute previdenziali, sulla scorta della sentenza pronunciata dalla #CorteCostituzionale il 14 luglio del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma I, lett. b) del D.lgs. 158/2015 avente ad oggetto la “revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’art. 8 comma 1 della legge 11 marzo 2014, n.23” nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione" nel testo del reato previsto dall’art. #10bis D.lvo. 74/2000. Tale pronuncia ha ristretto considerevolmente il campo delle fattispecie in base alle quali è possibile contestare penalmente l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la conseguenza che non è più sufficiente la mera allegazione del c.d. modello 770, essendo invece necessaria l’allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. https://lnkd.in/dpvXvrYe

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    #sequestro #riesame #pertinenzialità #Mgtmpractice Il Tribunale del Riesame di Ferrara ha annullato il sequestro di due telefoni cellulari, trovati nella disponibilità dell'indagato del reato di cui all'art. 73 dpr n. 309/90 (assistito da MGTM Avvocati Associati), giudicando "meramente apparente" la motivazione del provvedimento impugnato secondo cui “quanto sequestrato costituisce corpo del reato ed è necessario per l’accertamento del reato per cui si procede ed il mantenimento del sequestro è necessario per il compimento di ulteriori indagini”. In particolare, secondo il Collegio, il G.I.P. non aveva definito "la relazione tra i beni da vincolare (i due telefoni) e l’ipotesi accusatoria", laddove invece secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "il decreto di sequestro così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato – deve contenere necessariamente una motivazione anche concisa in ordine al presupposto della finalità di accertamento degli illeciti, che dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti." #difesa #strategia #processo https://lnkd.in/dajiv77F

    Senza nesso di pertinenzialità sequestro probatorio annullato: "liberi" i due smartphone - LPT Legal Professional Team

    Senza nesso di pertinenzialità sequestro probatorio annullato: "liberi" i due smartphone - LPT Legal Professional Team

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    #sicurezza #lavoro #responsabilità #Magtmpractice Ringraziamo la redazione di PuntoSicuro per la pubblicazione dell'articolo a firma degli Avv.ti Claudio Maruzzi e Giulia Gioachin di MGTM Avvocati Associati, su un recente caso che ha visto la riforma in appello della condanna inflitta in primo grado al legale rappresentante dell'impresa committente i lavori di realizzazione di un impianto, nel corso dei quali si era verificato un grave infortunio.

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    #difesa #riformacartabia #Mgtmpractice La #riforma“Cartabia” (in particolare, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 del D.L.vo 150 del 2022) ha modificato la disciplina speciale della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis codice penale consentendone l’applicazione anche ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. In applicazione del rinnovato disposto normativo il GUP presso il Tribunale di Ravenna, in ambito di rito abbreviato, ha escluso la punibilità dell'imputata, cui era contestata la detenzione illegale di un vecchio fucile funzionante, per #particolaretenuitàdelfatto.

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    #sicurezza #lavoro #Mgtmpractice Condividiamo l'esito di due recenti vicende giudiziarie, che ci hanno visti coinvolti nella difesa di professionisti cui era contestata la violazione della normativa antinfortunistica rispetto a gravi infortuni occorsi a lavoratori nell'ambito di cantieri temporanei, materia oggetto di articolata disciplina ad opera del titolo IV del D.lgs 81/2008 (c.d. Testo unico sicurezza), che enuclea specifici doveri di attivazione e vigilanza in capo ai soggetti a vario titolo gravati dalle posizioni di garanzie ivi previste. Il primo caso riguarda il processo a carico del legale rappresentante dell'impresa #committente, cui era contestato di aver concorso a cagionare le gravissime lesioni (amputazione dell'arto inferiore sinistro) subite da un lavoratore autonomo. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 6749 del 3 ottobre 2023, condividendo le argomentazioni della difesa, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste. In particolare il Collegio Felsineo, dissentendo dalla ricostruzione del Giudice di Primo Grado, ha ritenuto che l’istruttoria dibattimentale non avesse affatto riscontrato l'#ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori, essendo piuttosto emerso che la sua presenza in cantiere era giustificata dal suo interesse, quale investitore, alla tempistica delle lavorazioni ed alla necessità di monitorarne l’andamento per verificare quando l’impianto sarebbe entrato in funzione, nonché il corretto svolgimento delle operazioni ed il pagamento di fornitori e operai. Il secondo caso riguarda la difesa di un Geometra, accusato, quale #Coordinatoreinfasediprogettazione, della violazione dell’art. 91 comma I lett. a) del D.lgs. 81/2008, per non aver valutato in modo esaustivo il #rischio di #cadutadall’alto, rispetto all’infortunio occorso ad un lavoratore autonomo, precipitato da un terrazzo in occasione di un intervento di ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione. Il G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara, condividendo la tesi difensiva, con decreto in data 24 novembre 2023, ha disposto l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto, rilevando che il Geometra, cui era stato attribuito esclusivamente il ruolo di Coordinatore in fase di progettazione, avesse redatto un PSC conforme al progetto di ristrutturazione, da cui risultava che i balconi non erano interessati da lavori di demolizione. #strategia #difesa

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