Pacifico Associati Studio Legale

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Studio legale

Rome, Latium 104 follower

Chi siamo

Pacifico Associati Studio Legale is a boutique law firm based in Rome and Paris that offers customized legal services. The Firm is specialized in all practice areas of Business Law. Our lawyers offer support assistance with their legal expertise and skills.

Sito Web
www.pacificoassociati.it
Settore
Studio legale
Dimensioni dell’azienda
2-10 dipendenti
Sede principale
Rome, Latium
Tipo
Società di persone

Località

Dipendenti presso Pacifico Associati Studio Legale

Aggiornamenti

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  • Giurisdizione applicabile e ingiunzione di pagamento secondo la Corte di Giustizia UE di Martina Guadagnini e Erika Bove La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente espressa sulla competenza del giudice di uno Stato membro ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un soggetto domiciliato in un altro Stato membro.  Nel caso di specie, una società bulgara di distribuzione di energia aveva richiesto al Tribunale di Sofia l’emissione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un utente, cittadino bulgaro, per il mancato pagamento di una fattura relativa al consumo di energia. Il giudice bulgaro, rilevato che il debitore aveva trasferito il domicilio in un altro Stato membro, sospendeva il procedimento e sollevava questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE.  Con la sentenza n. C-222/23 del 16 maggio 2024 la Corte ha stabilito che il giudice di uno Stato membro non ha competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro. Come è noto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I-bis”), le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro devono essere convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, mentre possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo in casi particolari (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012), tra i quali non rientrava quello in esame. Inoltre il regolamento 1215/2012 non definisce la nozione di «domicilio»: infatti, l’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento rinvia alla legge nazionale dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano state adite per determinare se una parte abbia il domicilio nel territorio di tale Stato membro, mentre qualora la parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono state adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa abbia il domicilio in un altro Stato membro, dovrà applicare la legge di quest’ultimo Stato (art. 62, paragrafo 2, regolamento n. 1215/2012). Pertanto, secondo la Corte, le citate disposizioni del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate nel senso che non è consentito a una normativa nazionale conferire al giudice di uno Stato membro la competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro, in situazioni diverse da quelle previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento. #ingiunzionedipagamento #domicilio #dirittocivile #cortedigiustiziaUE

    eur-lex.europa.eu

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