SUPERBONUS e plusvalenza imponibile in caso di cessione di un immobile acquisito in parte per successione Con Risposta ad Interpello n. 208/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di cessione di un immobile, acquisito in parte a titolo oneroso e in parte per successione, entro dieci anni dalla conclusione degli interventi Superbonus sulle parti comuni dell'edificio condominiale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria afferma che: • emerge una plusvalenza imponibile, anche se gli interventi agevolabili, terminati da non più di dieci anni, sono stati effettuati esclusivamente sulle parti comuni dell'edificio condominiale; • sono escluse dall'ambito applicativo della disciplina in esame le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili "acquisiti per successione", come chiarito anche nella Circolare n. 13/2024. La citata esclusione opera anche nel caso in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da successione e unicamente per la plusvalenza correlata alla quota dell'immobile acquisita per successione, con imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare. Pertanto, nel caso in esame, la plusvalenza imponibile deve essere determinata come differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta ed il costo d'acquisto sostenuto (aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile), non rilevando a tal fine la quota relativa all'immobile acquisito per successione. #reazionegestioniimmobiliari #agenziaimmobiliarevicenza #infoutili #superbonus
RE-AZIONE gestioni immobiliari
Immobiliare
Vicenza, Veneto 19 follower
Il Consorzio RE-Azione gestioni immobiliari è attivo nell'intermediazione di Vendite e Locazioni di immobili.
Chi siamo
Operiamo nel settore immobiliare a 360 gradi, forti di un'ampia banca dati di acquirenti fidelizzati e qualificati e di investitori attivi sul territorio. Effettuiamo valutazioni degli immobili precise, realistiche e conformi al mercato. Realizziamo operazioni di marketing immobiliare efficaci e personalizzate, che permettono di velocizzare La vendita degli immobili. Offriamo in vendita immobili selzionati, forti di caratteristiche strategiche: sia come soluzione abitativa che a livello d'investimento.
- Sito Web
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Link esterno per RE-AZIONE gestioni immobiliari
- Settore
- Immobiliare
- Dimensioni dell’azienda
- 2-10 dipendenti
- Sede principale
- Vicenza, Veneto
- Tipo
- Società di persone
- Data di fondazione
- 2018
- Settori di competenza
- immobiliare
Località
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Principale
Viale Grappa, 16
Vicenza, Veneto 36100, IT
Aggiornamenti
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Compravendita a favore di terzo e agevolazione "prima casa" Con Risposta ad Interpello n. 145/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell'agevolazione "prima casa", di cui alla Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, relativamente alla compravendita stipulata in favore di un terzo, a norma dell'art. 1411 C.c. Gli Istanti, nelle persone del "Promittente" e dello "Stipulante", stipulavano un contratto di compravendita in favore di terzo (nel caso di specie, loro figlio minore), il quale, senza che possa considerarsi quale atto di accettazione del contratto in suo favore come richiesto dal comma 2, art. 1411 C.c., richiedeva (nel medesimo atto notarile relativo alla compravendita) l'agevolazione "prima casa" per i relativi adempimenti. Successivamente, lo "Stipulante" revocava ex comma 3, art. 1411 C.c., la stipula a favore del terzo (figlio) chiedendo se, nella fattispecie, detta revoca determini la decadenza dall'agevolazione "prima casa" richiesta dal terzo. L'Agenzia ha chiarito che, nel caso di specie, dal momento che il terzo non ha reso la dichiarazione di "voler profittare" della stipulazione a suo favore (tanto che ciò ha reso legittima la revoca da parte dello "Stipulante"), non sussiste a monte il requisito per usufruire dell'agevolazione "prima casa" e, di conseguenza, nega che lo "Stipulante" possa giovarsene. #reazionegestioniimmobiliari #agenziaimmobiliare #agenziadelleentrate
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Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili interessati da Superbonus Con Circolare n. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi di Superbonus e della variazione dello stato dei beni. Il documento di prassi affronta i seguenti punti: • modifiche alla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, con particolare riferimento: - alle modifiche di cui all'art. 67, TUIR; - alle modifiche di cui all'art. 68, TUIR; - all'applicabilità dell'imposta sostitutiva; - alla decorrenza delle nuove disposizioni. • misure in materia di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 1, commi 86 e 87, Legge di Bilancio 2024. #reazionegestioniimmobiliari #reazioneagenziaimmobiliare #agenziadelleentrate #agenziaimmobiliarevicenza #superbonus
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SUPERBONUS AL 110% ANCHE IN CASO DI CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DI IMMOBILI PARZIALMENTE INAGIBILI Importanti novità inerenti il superbonus da Confcommercio Vicenza. Con Risposta ad Interpello n. 119/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del superbonus nel caso di interventi su un'unica unità immobiliare parzialmente inagibile, composta da due unità strutturali per cui sono state redatte due distinte schede AEDES ai fini dei contributi per la ricostruzione. Nel caso di specie solo per una delle due US, il contribuente ha beneficiato del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016. In particolare, l'Agenzia ha confermato che: • è possibile fruire della detrazione nella formula estesa del 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020, anche nel caso in cui il contribuente abbia percepito un contributo per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici; • la detrazione spetta al netto dei contributi ricevuti i quali, dunque, andranno sottratti dall'ammontare di spesa effettivamente sostenuta dal contribuente; • il limite di spesa agevolabile è pari a € 96.000 e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, non rilevando la circostanza che l'edificio sia stato diviso in distinte Unità strutturali ai fini delle schede AEDES. #reazionegestioniimmobiliari #reazioneagenziaimmobiliare #superbonus #agenziadelleentrate #agenziaimmobiliarevicenza
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Cedolare secca, anche se l'abitazione è data in uso ai dipendenti: la sentenza La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Sentenza n. 12395/2024, ha stabilito che l'opzione per la cedolare secca è ammessa anche qualora il conduttore abbia stipulato il contratto di locazione nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, in particolare per destinare l'unità ad abitazione per i dipendenti. Nello specifico, i giudici, accogliendo il ricorso di un imprenditore, hanno stabilito che l'esclusione dal regime agevolato della cedolare secca previsto dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011, si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo poste in essere dal locatore nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, restando irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all'attività imprenditoriale/professionale di quest'ultimo. #reazionegestioniimmobiliari #reazioneagenziaimmobiliare #cortedicassazione #agenziadelleentrate #agenziaimmobiliarevicenza
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Affitti brevi: dal 1° settembre diventerà obbligatorio il codice identificativo nazionale La Commissione Politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, riunitasi il 24 aprile scorso, ha dato parere favorevole al decreto ministeriale sull'interoperabilità delle banche dati delle strutture ricettive con la creazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili destinati a locazione breve per finalità turistiche. Tale Accordo sarà formalizzato entro la fine del mese di maggio, mentre da giugno sarà avviata la fase di sperimentazione del nuovo sistema volto al contrasto dell'evasione nell'ambito delle locazioni turistiche. Entro il 1° settembre è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di entrata in funzione del portale telematico dedicato all'assegnazione del CIN, introdotto dalla Legge n. 191/2023, la cui piena operatività è prevista dopo 60 giorni. Il CIN andrà esposto all'esterno della struttura ricettiva e andrà indicato all'interno di ogni annuncio. Le sanzioni, in caso di omissione di tali prescrizioni, arrivano fino a € 8.000 per chi non si dotasse del CIN e a € 5.000 per chi non lo pubblicasse negli annunci. #reazionegestioniimmobiliari #reazioneagenziaimmobiliare #codiceidentificativonazionale #CIN #affittibrevi #affittituristici #agenziadelleentrate #agenziaimmobiliarevicenza
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Assoggettare a IMU gli immobili occupati abusivamebte è incostituzionale La Finanziaria 2023 ha introdotto l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che: • sia presentata denuncia / iniziata l'azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; • il soggetto passivo IMU presenti telematicamente un'apposita comunicazione al Comune interessato. Per il 2023, in assenza del relativo Decreto attuativo, l'esenzione è stata riconosciuta a condizione che sia presentata (entro il 30 giugno 2024) la dichiarazione IMU con l'indicazione della situazione in essere. Fermo restando che la normativa sopra rammentata trova applicazione a decorrere dall’1.1.2023 e non ha effetto retroattivo, con riferimento alle situazioni in essere precedentemente, la Corte Costituzionale si è recentemente espressa con la sentenza 18 aprile 2024, n. 60. La Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità della normativa che prevede(va) l'assoggettamento ad IMU degli immobili occupati per i quali è stata presentata denuncia. Ciò in considerazione del fatto che, al ricorrere delle situazioni in esame, la proprietà (che di fatto viene meno) non è indice di ricchezza / capacità contributiva del proprietario. Dalla newsletter del 29 aprile 2024 di Confcommercio Vicenza. #reazionegestioniimmobiliari #reazioneagenziaimmobiliare #imu #agenziadelleentrate #agenziaimmobiliarevicenza #occupazioneabusiva
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LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA L'ESENZIONE DALL'IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE Con Sentenza n. 60/2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata in tema di IMU relativamente ad immobili oggetto di occupazione abusiva. In particolare, la Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente in merito ai quali sia stata presentata denuncia penale. Di fatto, la presentazione di una tempestiva denuncia in sede penale costituisce presupposto necessario per usufruire dell'esenzione dal tributo. Sul punto, il Legislatore, a decorrere dal 1° gennaio 2023, era già intervenuto in tal senso con l'art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022, prevedendo che non sono soggetti all'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata un'azione giudiziaria penale in relazione ad occupazione abusiva. Pertanto, la Corte Costituzionale ha, in sostanza, reso retroattiva la citata disposizione normativa. #reazionegestioniimmobiliari #imu #agenziaimmobiliare #locazioni #affitti #investimenti
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NUOVA STRETTA SULLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI E ACE Con il Comunicato n. 75, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l'approvazione di un Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, con l'obiettivo di tutelare la finanza pubblica, in risposta alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023. Tra le misure introdotte dal Decreto, si segnala: • l'eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, della possibilità di avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito in luogo delle detrazioni; • l'esclusione dell'istituto della remissione in bonis per le opzioni da esercitare entro il 4 aprile 2024; • l'introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili, con sanzioni per mancata trasmissione; • la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a € 10.000, fino a concorrenza di quanto dovuto; • l'introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE. #agenziadelleentrate #reazionegestioniimmobiliari #agenziaimmobiliarevicenza #creditiedilizi
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