𝐀𝐍𝐀𝐂: 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐍𝐑𝐑 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟒 Secondo le informazioni risultanti dalla Banca Dati dell’ANAC, per gli appalti avviati nel 2023 le Amministrazioni pubbliche sono arrivate ad affidare il 74% del valore delle gare messe a bando, mentre, invece, nel 2024, si è raggiunta la soglia di affidamento del solo 5% delle gare bandite. In ogni caso, occorre tenere conto che il dato 2024 risente delle gare più recenti, ancora in corso, e della mancanza di speditezza delle procedure, che non si risolvono in rapide aggiudicazioni, salvo il caso delle procedure per affidamenti diretti. 👉 Per un maggiore approfondimento, si rinvia al seguente link:https://lnkd.in/dJjFp5iH #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
Studio Legale Cancrini e Partners
Servizi legali
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"Studi legali dell'anno 2020" - Il Sole 24 Ore
Chi siamo
Lo Studio Legale Cancrini e Partners è specializzato in diritto amministrativo, con particolare riguardo alla contrattualistica pubblica. Forte di un’esperienza più che trentennale nella materia, lo Studio si dedica principalmente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, garantendo alle Stazioni appaltanti e agli operatori economici un’assistenza continua e specializzata in ogni fase del percorso procedimentale di gara e di esecuzione del contratto, fino al contenzioso, dinanzi al giudice amministrativo, ordinario, contabile e nei procedimenti arbitrali. Anche grazie all’apporto delle qualificate professionalità che ha saputo coinvolgere, lo Studio ha esteso l’ambito delle proprie competenze ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, dell’ambiente e dei beni culturali sino al diritto dell’energia, all’antitrust e all’anticorruzione, avvalendosi della collaborazione stabile di oltre 40 professionisti. La sintesi tra l’esperienza maturata e l’apporto sinergico di un team di professionisti altamente specializzati costituisce il nostro principale punto di forza. Nell’ottica di garantire ai Clienti i più ampi strumenti di tutela, lo Studio può contare su un network di consulenti e corrispondenti altamente qualificato e presente su tutto il territorio nazionale. Molti dei professionisti sono brillantemente impegnati nel mondo accademico, collaborano con le principali riviste giuridiche del settore, partecipano a seminari e convegni in veste di docenti e relatori e dedicano costante attenzione all’aggiornamento professionale e alla formazione.
- Sito Web
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www.cancriniepartners.it
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- Settore
- Servizi legali
- Dimensioni dell’azienda
- 11-50 dipendenti
- Sede principale
- Roma, Italia
- Tipo
- Lavoratore autonomo
- Data di fondazione
- 1985
- Settori di competenza
- Diritto Civile, Contrattualistica Pubblica, Urbanistica, Regolazione dei mercati, Concorrenza, Ambiente, Gestione del Contratto e Contenzioso amministrativo
Località
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Principale
Piazza San Bernardo, 101
Roma, Italia 00187, IT
Dipendenti presso Studio Legale Cancrini e Partners
Aggiornamenti
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𝐋𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐱 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐛𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐝𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚 è 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 Con la sentenza in commento, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza emessa dal T.A.R. Campania, rilevando l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla prima aggiudicataria, in quanto l’offerta presentata da quest’ultima in sede di gara era inammissibile perché non conforme alla lex specialis che vietava il ribasso sui costi della manodopera. Nel caso di specie, il Comune di Nola aveva indetto una gara di appalto per l’affidamento del “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” per gli alunni delle scuole statali (materne ed elementari) presenti sul territorio comunale a cui avevano partecipato tre operatori economici. Seppur, in un primo momento, una Società si era classificata al primo posto in graduatoria, la Stazione Appaltante, verificato che l’offerta economica formulata da quest’ultima prevedeva un ribasso d’asta del 6,57%, modificava la graduatoria, formulando una nuova proposta di aggiudicazione in favore di un’altra società. La Società esclusa, pertanto, proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità dell’ammissione in gara dell’offerta dell’aggiudicataria, “per la palese sottostima del costo del lavoro”, denunciando la violazione dell’art. 3 del Disciplinare di gara secondo cui “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”. Secondo i giudici 🧑⚖️ di Palazzo Spada, il T.A.R., nel respingere la doglianza presentata dalla ricorrente, non aveva tenuto conto della violazione dell’art. 3 del Disciplinare – così come dedotto da quest’ultima – statuendo in ordine alla legittimità dell’offerta sulla base del combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 41, comma 14, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ad avviso della Terza Sezione, tuttavia “quand’anche il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla – non impugnata – lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso”. Il suindicato parametro normativo invocato era rappresentato dal sopracitato art. 3 del Disciplinare che, secondo il Consiglio di Stato, “è espressivo della volontà della stazione appaltante di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera.” In ragione delle sopra richiamate argomentazioni, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, ha accolto il ricorso di primo grado, dichiarando l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, in quanto l’offerta andava esclusa perché non conforme, sul punto, alla lex specialis. #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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PNRR e Codice Appalti: convegno nazionale Unione Consorzi Stabili italiani a Catania. «Il “correttivo” è un disastro, a rischio migliaia di PMI» https://lnkd.in/ddrh8_FA
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𝐈𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐧 è 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐫 𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐱 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬 TAR #Lazio, Roma, Sez. II, 13/11/2024, n. 20198. Il ricorso alla eterointegrazione della legge di gara, ad opera dei decreti che disciplinano gli specifici criteri ambientali minimi (C.A.M.), non è sufficiente a far ritenere legittima la lex specialis che non declini effettivamente tali riferimenti normativi Con la sentenza in commento, il TAR Lazio, sede di Roma, è stato adito dalla ricorrente per ottenere l’annullamento della gara indetta da CDP in quanto i CAM (“CAM manutenzione”, “CAM energia”, “CAM rifiuti”) non sarebbero stati coerentemente individuati dalla stazione appaltante e declinati nella legge di gara. Il TAR citato, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti della procedura di gara, ivi compresa l’aggiudicazione del servizio, con accoglimento ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm. anche della domanda volta alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato da CDP con la controinteressata. A ben vedere, nel caso di specie, la disciplina di gara conteneva il mero rinvio al “Decreto 23/06/2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi” , tuttavia, la stazione appaltante non ha declinato nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili ai servizi oggetto di affidamento di cui ai citati decreti del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ( “CAM manutenzione”), del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012 ( “CAM energia”) e del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ( “CAM rifiuti”). Richiamando la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, del 14.10.2022, n. 8773, il Collegio ha ribadito che le previsioni dei CAM non costituiscono mere norme programmatiche bensì obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti. In considerazione di ciò, il ricorso è stato accolto per illegittimità dell’avversata lex specialis di gara, per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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𝐀𝐍𝐀𝐂: 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐢 Con la Delibera n. 497, approvata dal Consiglio di ANAC il 29 ottobre 2024, l’Autorità fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti in merito ai controlli da effettuare in fase esecutiva, per la verifica della corretta attuazione delle prestazioni rese dagli operatori economici affidatari nei contratti di appalti di servizi e forniture. ➡️A seguito di numerose anomalie riscontrate durante le attività di vigilanza, l’ANAC ha sottolineato la necessità di procedere ad una più dettagliata regolamentazione dei controlli in corso di esecuzione nella lex specialis di gara e nel contratto di appalto. È emersa, inoltre, la necessità per le amministrazioni aggiudicatrici di potenziare le proprie strutture organizzative adibite ai controlli, fornendo ai soggetti incaricati un’adeguata formazione e strumenti idonei a garantire un controllo effettivo e sostanziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva, in modo da consentire il tracciamento in tempo reale di tutte le attività svolte. #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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𝐀𝐍𝐀𝐂: 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐰𝐡𝐢𝐬𝐭𝐥𝐞𝐛𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 A partire dallo scorso 7 novembre è stata aperta sino al prossimo 9 dicembre la consultazione online sullo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing adottato dall’ANAC. Lo schema integra e completa le Linee Guida approvate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sulla protezione dei whistleblower, con cui l’Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione e sulla relativa gestione delle segnalazioni, conformemente al D.lgs. n. 24/2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni. 🗂️ Le nuove Linee Guida sono volte a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni, che, in base al suddetto Decreto, debbono essere approntati all’interno degli enti del settore pubblico e privato cui si applica la normativa whistleblowing per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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𝐌𝐈𝐓: 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 (𝐏𝐀𝐃) Con parere n. 2961 del 29 ottobre 2024, l’Ufficio di supporto del Ministero delle #Infrastrutture e dei #Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti significativi in merito all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte delle stazioni appaltanti con particolare riferimento agli affidamenti diretti, confermando che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di utilizzare tali piattaforme come una variante del mercato elettronico, in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alle piattaforme delle centrali di committenza regionali (Soggetti aggregatori), anche per gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro. In particolare, l’Ufficio di supporto del MIT ha confermato che le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, seppur diverse dal MEPA e dai soggetti aggregatori regionali, possono essere considerate equivalenti a questi strumenti, purché rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e siano in grado di garantire una gestione trasparente e adeguata del processo di acquisto. In particolare, tale possibilità riguarda gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, per i quali è previsto l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto elettronici. #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
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𝐍𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐯𝐯𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐢 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐚 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨, 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭à Consiglio di Stato, Sez. V, 04/11/2024, n. 8711. Nel caso in cui il contratto di avvalimento si limiti a riportare mere enunciazioni di principio, lo stesso si rivela generico ed indeterminato e, dunque, suscettibile di nullità Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato 🧑⚖️ si è nuovamente pronunciato sul contratto di avvalimento tecnico-operativo, ribadendo il più che consolidato principio per cui la mancata indicazione puntuale delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria determina la nullità assoluta del contratto. L’operatore primo classificato, al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnico e professionale (“esecuzione con buon esito di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi ai servizi oggetto di gara”) aveva fatto ricorso all’esperienza pregressa di altro soggetto, tramite un contratto di avvalimento tecnico-operativo. Il secondo classificato ha presentato ricorso per contestare l’aggiudicazione per difetto di qualificazione: a suo dire, il contratto di avvalimento non era sufficientemente specifico, non essendo stati indicati i contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quello a base di gara. Tali doglianze sono state ritenute fondate dal TAR Milano, il quale ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’aggiudicazione della prima graduata. Avverso tale sentenza è insorta la parte soccombente, chiedendone la riforma. Interrogato della questione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando le decisioni assunte in primo grado, sulla scorta delle seguenti argomentazioni. 👉 Continua a leggere: https://lnkd.in/drevQ4dy #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
Contratto di avvalimento suscettibile di nullità - Cancrini e Partners
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𝐈𝐥 𝐬𝐨𝐜𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 è 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐠𝐢à 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐠𝐚𝐫𝐚, 𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 Con sentenza del 31/10/2024, n. 5830, il TAR #Campania Napoli, sez. VII – in riferimento a una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento a discarica dei rifiuti solidi ed urbani e gestione centro di raccolta comunale – ha respinto il ricorso presentato dall’impresa risultata prima in graduatoria per l’impugnazione, tra gli altri, del provvedimento di annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, disposto dalla stazione appaltante a causa dell’omessa presentazione in sede di offerta tecnica del progetto di riassorbimento. In particolare, nella sentenza in esame, il TAR Campania – ritenuto che, ai sensi dell’art. 102, co. 2 del D.lgs. 36/2023, il programma di riassorbimento è elemento essenziale dell’offerta tecnica – ha avuto modo di ribadire il principio, già più volte affermato dalla giurisprudenza nel vigore del D.lgs. 50/2016, secondo cui: “nelle gare pubbliche, la carenza dell’offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell’offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Il rimedio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. E’ dunque da escludersi il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell’offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 né di un intervento suppletivo del giudice (Cons. Stato, Sez. V, 03/04/2023, n. 3434)”. 👉Continua a leggere: https://lnkd.in/dxuiJgU8 #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma
Soccorso istruttorio per integrare la documentazione già prodotta
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𝐌𝐈𝐓: 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝’𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 Con il recente parere n. 2918 del 29 ottobre 2024, il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla gestione delle varianti in corso d’opera negli appalti pubblici. In particolare, ha sottolineato la necessità di distinguere tra le somme accantonate per le opzioni contrattuali e quelle destinate a coprire eventuali modifiche necessarie durante l’esecuzione dell’opera. 👉 Il Ministero ha ricordato che, secondo l’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, l’importo stimato di un appalto deve includere le opzioni contrattuali già previste, ossia gli importi specifici accantonati per modificare il contratto in futuro, ma solo entro limiti stabiliti, relativi ad aspetti già compresi nel contratto originario. Le varianti in corso d’opera, disciplinate dall’art. 120, comma 1, lett. c) dello stesso decreto, appartengono, invece, ad una categoria contrattuale distinta e possono essere approvate solo in caso di effettiva necessità, come nel caso di circostanze impreviste. Le risorse necessarie per coprire i costi aggiuntivi derivanti da tali varianti devono essere reperite da voci di spesa diverse rispetto a quelle accantonate per le opzioni contrattuali. #Cancriniepartners #Appaltipubblici #amministrazione #Roma