L'accertamento susseguente a quello parziale non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine ma non contestati Cassazione #tributaria - ordinanza n. 1287 del 20 gennaio 2025: Nella giurisprudenza di legittimità è ritenuto pacifico che la locuzione che, aprendo le disposizioni di cui ai citati artt. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, fa salva l'ulteriore azione di accertamento nei termini di decadenza previsti, faccia riferimento a pretese dell'Ufficio fondate su fonti diverse da quelle prese a base dall'accertamento parziale o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'Ente impositore, sia sopravvenuta all'accertamento (sul punto Cass. civ. 4 agosto 2010, n. 18065; Cass. civ. 4 dicembre 2020, n. 27788; Cass. civ. 22 aprile 2022, n. 12854). E ciò non in ragione dell'applicazione degli artt. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrapponibilità di tale istituto con quello dell'accertamento parziale, siccome dettati per diverse finalità e soggetti a differenti discipline (vedi Cass. civ. 1° ottobre 2018, n. 23685; anche Cass. civ. 28 ottobre 2015, n. 21992), bensì in applicazione del principio di tendenziale unicità che connota gli accertamenti, di cui i due strumenti previsti dagli artt. 41-bis e 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono deroga. Ne consegue che l'accertamento susseguente a quello parziale non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine ma non contestati, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti a giustificarlo, non essendo ammissibile un accertamento a singhiozzo, senza che di essi debba darsi indicazione in modo specifico a pena di nullità, come invece sancito dall'art. 43 del citato d.P.R.
Studio Legale Kòsa - Musacchio
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Chi siamo
Lo Studio Legale Kòsa - Musacchio è stato fondato a Milano, dall’Avv. Margherita Kòsa e dall’Avv. Francesco Musacchio, due giovani ed ambiziosi avvocati, con comprovata preparazione ed esperienza nel diritto tributario (Click Avvocato) e diritto civile in genere. La professionale e qualificata informazione e servizio, offerti dallo Studio Legale Kòsa - Musacchio ai propri clienti (società, professionisti e privati), vengono garantiti dal lavoro congiunto di molti avvocati, in stretta collaborazione con lo Studio, specializzati in diverse aree del diritto, rappresentando una moderna realtà professionale capace di stare al passo con i tempi ed assicurare i migliori risultati. L’Avv. Margherita Kòsa, avvocato, con maggiori competenze nel diritto tributario (azioni in autotutela in relazione alle pretese fiscali, impugnazioni accertamenti fiscali, cartelle di pagamento, ingiunzioni di pagamento, avvisi di addebito e di iscrizione di fermo amministrativo, ipoteche e pignoramenti fiscali, consulenza specialistica in fiscalità internazionale sia per privati che aziende), diritto comunitario (recupero somme su territorio europeo, diritto di famiglia europeo, riconoscimento titoli esecutivi emessi all’estero e la loro relativa esecuzione in Italia), nonché diritto civile in genere. L’Avv. Francesco Musacchio, avvocato esperto nel diritto tributario (difensore per più di 15 anni di Equitalia), diritto delle imprese e diritto dell’immigrazione, con particolare precisione ed efficienza è in grado di informare al 360° i clienti dello studio in relazione alle problematiche seguite. Il successo dello Studio Legale Kòsa - Musacchio è dovuto, altresì, al suo operato multidisciplinare, all’efficacia collaborazione con diversi studi professionali (studi commercialisti, medico-legali, grafologi, psicologi).
- Sito Web
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- Settore
- Amministrazione della giustizia
- Dimensioni dell’azienda
- 2-10 dipendenti
- Sede principale
- Milan, Lombardy
- Tipo
- Lavoratore autonomo
- Data di fondazione
- 2018
- Settori di competenza
- diritto tributario, diritto civile, diritto dell'Unione Europea, diritto penale e diritto del lavoro
Località
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Principale
Piazza Napoli, 23
Milan, Lombardy 20146, IT
Aggiornamenti
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⚖️ #CGUE 🇪🇺 - Sentenza della Corte nella causa C-277/23 | Ministarstvo financija (Borsa #Erasmus+) del 16.1.2025: 📍Borsa Erasmus +: l'importo versato ad uno studente non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'#imposta sul reddito del genitore che lo ha a carico📍 📌 La presa in considerazione dell'aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato al fine di determinare l'importo della deduzione di base alla quale un genitore contribuente ha diritto per tale figlio, che comporti la perdita del diritto alla maggiorazione di tale #deduzione nell'ambito del calcolo dell'#imposta sul #reddito, costituisce una restrizione al diritto di libera #circolazione e di #soggiorno. 📌 La Corte dichiara che, in circostanze del genere, in considerazione, in particolare, dei legami economici che uniscono il figlio al genitore, non solo il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli effetti di tale restrizione. 📌 Infine, la Corte ricorda che una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere giustificata alla luce del diritto dell'Unione solo se è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla #cittadinanza delle persone interessate. 📌 Inoltre, essa deve essere proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Segnatamente, essa deve essere idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo. 📌 Per quanto riguarda più in particolare il rispetto del principio di proporzionalità, la Corte rileva che gli aiuti finanziari nell'ambito del programma Erasmus + dovrebbero contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. 📌 Di conseguenza, essi non riducono le spese dei genitori #contribuenti nell'ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la capacità contributiva di detti genitori sul piano fiscale. 📌 Il trattamento #fiscale di tali aiuti può comportare oneri fiscali più gravosi per tali genitori contribuenti, senza che le risorse a loro disposizione siano state aumentate per farvi fronte. Di conseguenza, la Corte afferma che la normativa nazionale di cui trattasi è persino idonea a produrre effetti inversi. 👉🏻 Leggi comunicato stampa: https://lnkd.in/d6UEQXFG Studio Legale Kòsa - Musacchio (Avv. Margherita Kòsa e Avv. Francesco Musacchio).
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📍Il reato di #abusivismo #finanziario📍 ⚖️ Cassazione #penale - sentenza n. 1795 del 17 dicembre 2024-15 gennaio 2025: 📌 Ai sensi dell'art. 132, D.L.vo 10 settembre 1993, n. 385, è punito chiunque svolge, nei confronti del pubblico, un'attività di concessione di finanziamenti (riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto), in assenza delle autorizzazioni e delle iscrizioni di legge. 📌 L'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale, definendo «l'esercizio di attività nei confronti del pubblico», prescrive che «le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità». 📌 Quanto al requisito della professionalità, che si esprime attraverso un necessario minimum di organizzazione, si richiede, dunque, che l'attività, per quanto rudimentale, sia svolta in modo #continuativo e non occasionale, con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione di mutui e di finanziamenti, a un numero, non necessariamente vasto, di persone. 📌 La destinazione al pubblico dell'attività finanziaria ricorre anche quando questa sia rivolta in concreto a una cerchia ristretta di persone, purché, tuttavia, coinvolga un numero potenzialmente illimitato di soggetti. 📌 Resta, peraltro, ininfluente la destinazione data al danaro, poiché la norma incriminatrice non prevede il perseguimento di uno scopo di lucro, o comunque, l'obiettivo della economicità di gestione (Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21927; Cass. pen., sez. V, n. 18317 del 2017, cit.; Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 1999, n. 5118). Studio Legale Kòsa - Musacchio (Avv. Margherita Kòsa e Avv. Francesco Musacchio).
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📍Irrilevanti le condotte #provocatorie e le abitudini sessuali della vittima ai fini del reato di #violenza #sessuale📍 ⚖️ Cassazione #penale - sentenza n. 1219 del 29 ottobre 2024-13 gennaio 2025: 📌 Tra le condizioni di «inferiorità psichica o fisica», previste dall'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente. 📌 La mancanza totale del consenso e l'impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 609-bis c.p.; più nel dettaglio, l'assunzione di sostanze #alcoliche o #stupefacenti quando è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 609-bis, comma 2, c.p., dovendosi piuttosto ritenere integrata la violenza di cui al primo comma del medesimo articolo (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873). 📌 Costituisce, inoltre, principio consolidato, sotto l'angolo prospettico del soggetto attivo, che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è mai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale. 📌 Ed invero, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali, diventando perciò irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato. 📌 È stato inoltre affermato che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2017, n. 46464); allo stesso modo, è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873). Studio Legale Kòsa - Musacchio (Avv. Margherita Kòsa e Avv. Francesco Musacchio).
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La sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto #tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero Cassazione #penale - sentenza n. 602 del 5 novembre 2024-8 gennaio 2025: L'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che, qualora una persona tossicodipendente, che si trovi in custodia cautelare in carcere, intenda sottoporsi ad un programma di recupero, la custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari "ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Tali esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente. Al riguardo, la SC ha più volte affermato che, ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente, che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis, L. n. 354 del 1975 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l'esistenza delle es. cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». La situazione è mutata in seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), modificando l'art. 275, comma 3, c.p.p. – ha notevolmente ampliato il catalogo dei delitti ai quali è collegata, in via generale, una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Per cui il tossicodipendente gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti veniva automaticamente a ricadere nell'opposto regime "di rigore" prefigurato dal novellato art. 275, comma 3, c.p.p.: regime che, in presenza delle ordinarie esigenze cautelari lo rendeva assoggettabile a custodia in carcere senza alcuna possibile alternativa. Il vulnus ai principi costituzionali, insito in tale assetto normativo, come ricordato dal Giudice delle leggi, è stato rimosso dalla sentenza n. 231 del 2011 della Corte cost., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive.
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📍Il consenso alla cancellazione della formalità #ipotecaria da parte del #creditore #fondiario📍 ⚖️ Cassazione #civile - ordinanza n. 175 del 7 gennaio 2025: 📌 L'acquirente di singola unità immobiliare che abbia integralmente corrisposto al costruttore il prezzo di acquisto, senza parziale accollo del mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'intero fabbricato, ha diritto ad ottenere la suddivisione del finanziamento in misura proporzionale all'unità medesima, nonché il correlativo frazionamento, nei limiti di tale quota, dell'ipoteca predetta, 📌 ma non la cancellazione di quest'ultima, a tal fine occorrendo, invece, che, contestualmente o successivamente al frazionamento, venga corrisposto, alla banca mutuante, l'importo di tale quota, giacché, in caso contrario, l'istituto di credito pur senza essere stato soddisfatto, perderebbe la propria garanzia ipotecaria per la sola ragione che ‘inter alios’ si è conclusa una vendita o un'assegnazione senza nessun accollo del mutuo (indirizzo inaugurato da Cass. civ. n. 1367/2017, poi proseguito da Cass. civ. n. 2661/2023, ed infine da Cass. civ. n. 5520/2024). 📌 Per i giudici di legittimità, si tratta di orientamento pienamente in linea con il substrato normativo e con la stessa logica dell’operazione finanziaria in discorso, essendo di intuitiva evidenza che la garanzia ipotecaria in favore del creditore fondiario non può certo svanire nel nulla, per effetto del frazionamento richiesto dall’acquirente della singola unità immobiliare che non si sia accollato la quota di mutuo ad essa riferibile: a tacer d’altro, se tanto dovesse avvenire per tutte le unità del complesso immobiliare, la garanzia ipotecaria resterebbe lettera morta e il creditore sarebbe privato di ogni tutela, nonostante il principio di indivisibilità dell’ipoteca. 📌 Non può dunque prescindersi, in ogni caso, dal consenso alla cancellazione della formalità ipotecaria da parte del creditore fondiario, evidentemente sulle base delle interlocuzioni e degli accordi con l’acquirente non accollante dell’unità immobiliare, e previa corresponsione, da parte sua, di somma adeguata e corrispondente al valore della quota della garanzia gravante sull’unità stessa, salva minor pretesa dello stesso creditore.
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📍Codice #Rosso: la sospensione condizionale della #pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero non occorrendo il consenso dell’imputato a detta partecipazione📍 ⚖️ Cassazione #penale - sentenza n. 303 del 13 novembre 2024-7 gennaio 2025: 📌 Nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di #patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma 5, c.p., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta (Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 2024, n. 30720), 📌 è stato spiegato che l'applicazione della condizione, oltre a costituire l'effetto di un automatismo normativo, non richiede alcuna mediazione giudiziale, essendo unica l'attività cui va subordinato il beneficio, attività le cui specifiche modalità esecutive possono anche non essere indicate dal giudice della cognizione e determinate dal giudice dell'esecuzione, tanto da poter essere implicitamente accettata dall'imputato all'atto della presentazione della richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. 📌 Cosicché, a maggior ragione, nella specie, non occorreva alcuna adesione dell'imputato alla attuazione della condizione obbligatoria quale presupposto per valutare la concessione del beneficio, dallo stesso richiesta in appello qualora fosse stata rideterminata la pena nei limiti consentiti. 📌 Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: «Nei casi previsti dall'art. 165, comma 5, c.p., la concessione del beneficio della #sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici #percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati previsti, non occorrendo il consenso dell'#imputato a detta partecipazione». Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: «Nei casi previsti dall'art. 165, comma 5, c.p., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati previsti, non occorrendo il consenso dell'imputato a detta partecipazione». Studio Legale Kòsa - Musacchio (Avv. Margherita Kòsa e Avv. Francesco Musacchio)
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🆕 Panoramica aggiornata della giurisprudenza della ⚖️ #CGUE 🇪🇺 sul mandato d'arresto europeo. Disponibile per il download qui 👉 https://lnkd.in/e7yyMMpR 🤔 Vuoi saperne di più sul #MAE 👉 https://lnkd.in/eUTBjA8S
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📍Il #sequestro #conservativo penale: caratteristiche, presupposti e aspetti procedimentali📍 ⚖️ Cassazione #penale - sentenza n. 126 dell’8 novembre 2024-3 gennaio 2025: 📌 L'adozione della misura comporta l'accertamento – che può essere operato tanto dal giudice emittente, in un non previsto ma neppure vietato contraddittorio preventivo, quanto dal giudice dell'impugnazione cautelare – dei presupposti applicativi che anche la dottrina classifica come "presupposti di legittimità" di pari dignità e rilevanza: 👉🏻 il periculum in mora, descritto come fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie dei crediti erariali elencate nell'art. 316 c.p.p. e (per quanto riguarda la parte civile) delle obbligazioni civili derivanti da reato; 👉🏻 la pendenza del processo penale nella fase di merito e la presenza di un soggetto al quale il reato venga ascritto, così intesi i limiti di individuazione del fumus boni juris; 👉🏻 la deduzione ad opera delle parti legittimate, di uno dei crediti garantiti dalla norma; 👉🏻 la disponibilità del bene da sequestrare (o sequestrato ad altro titolo), da parte dell'imputato. 📌 Ulteriore e imprescindibile requisito, previsto dallo stesso art. 316, comma 1, è che il bene di cui si chiede il sequestro sia suscettibile di #pignoramento, posto che il successivo art. 320, comma 1, stabilisce che il sequestro si converte in pignoramento, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quella che condanna l'imputato al risarcimento del danno. 📌 Specularmente, non vi è motivo per non riconoscere che sia valutabile dal giudice che procede o da quello della impugnazione cautelare il rispetto dei parametri normativi che condizionano o possono paralizzare la deduzione della #impignorabilità. 📌 Le Sezioni Unite, quanto ai presupposti per l'adozione del sequestro conservativo penale, hanno ancora chiarito che al tal fine è in sé sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile anche il futuro depauperamento parimenti richiamato dai medesimi commi. 📌 Le garanzie mancano quando sussiste la certezza, allo stato, dell'attuale oggettiva inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da fare desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento idoneo a non adempiere l'obbligazione. Studio Legale Kòsa - Musacchio (Avv. Margherita Kòsa e Avv. Francesco Musacchio).
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