Buon anno dalla nuova sede
Studio DMZ
Consulenza e servizi aziendali
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Chi siamo
- Sito Web
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http://www.studiodmz.it
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- Settore
- Consulenza e servizi aziendali
- Dimensioni dell’azienda
- 11-50 dipendenti
- Sede principale
- Torino, TO
- Tipo
- Società privata non quotata
- Data di fondazione
- 1984
- Settori di competenza
- Consulenza Aziendale, Consulenza Legale, Consulenza del Lavoro, Consulenza Patrimoniale, Consulenza Commercialistica, Consulenza Societaria, Consulenza Fiscale, Rapporti con Enti Pubblici, Diritto Societario e Commerciale, Diritto del Lavoro, Privacy, Diritto dell'informazione, Contabilità, Controllo di Gestione, Organizzazione Aziendale, Marketing e Consulenza Finanziaria
Località
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Principale
Via Giuseppe Garibaldi, 45
Torino, TO 10122, IT
Dipendenti presso Studio DMZ
Aggiornamenti
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Il Team dello studio DMZ augura Buon Natale #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 RIAPERTURA AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA La novità -lo schema di DLgs. di revisione IRPEF ed IRES (rubricato “Affrancamento straordinario delle riserve” prevede una nuova disciplina che riconosce la possibilità di affrancare (totalmente o parzialmente) i saldi attivi di rivalutazione, le riserve ed i fondi in sospensione di imposta: esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; che residuano al termine dell'esercizio (ovvero, per i soggetti solari, al 31 dicembre 2024). Costituiscono “riserve in sospensione d’imposta” le poste di patrimonio netto per le quali l'imposizione è rinviata al momento in cui avviene la distribuzione ai soci o ad un momento specifico previsto a seconda della singola legge istitutiva. Nello specifico è possibile distinguere tra: le riserve in sospensione soggette ad imposizione in caso di qualsiasi utilizzo; le riserve in sospensione tassate in caso di distribuzione ai soci (quali ad esempio, le riserve di rivalutazione). Mediante l’affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta, all'atto del relativo utilizzo: le società di capitali non sono tenute più ad assoggettare ad IRES questi importi, mentre i soci sono tenuti ad applicare l'imposta sulle somme ricevute a titolo di utile da partecipazione; le società di persone (in contabilità ordinaria) possono distribuire le riserve ai soci senza alcun effetto reddituale per entrambe le parti, società e socio. In particolare, l'affrancamento si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva IRES ed IRAP del 10% calcolata sul valore netto della riserva, come iscritta a bilancio. L'imposta sostitutiva dovrà essere: liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024; versata necessariamente in 4 rate di pari importo di cui la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (l’eventuale dilazione dovrebbe essere priva di interessi). Analisi di convenienza-Il vantaggio offerto dall’affrancamento consiste nel fatto di evitare l’imposizione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP in capo alla società che distribuisce le poste in sospensione d’imposta. La valutazione di convenienza dell'aliquota di affrancamento del 10% rispetto alla tassazione ordinaria in capo alla società comporta la necessità di verificare, in primis, le tipologie di poste da affrancare e le modalità di utilizzo delle riserve in sospensione (distribuzione ai soci, copertura perdite). In termini generali per le società di capitali nel caso in cui non vi siano utilizzi delle riserve alternativi alla distribuzione ai soci, l'aliquota prevista risulta vantaggiosa e consente di ottenere riserve di utili soggette ad imposizione ordinaria al momento della relativa distribuzione. Lo Studio resta a completa disposizione Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 NASPI E DIS-COLL PIATTAFORMA SIISL: MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEI BENEFICIARI Facendo seguito al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del novembre 2024, con il Messaggio, l’Inps ha illustrato le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti. Iscrizione sulla piattaforma SIISL - Dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione. All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL, che lo stesso beneficiario ha facoltà di modificare. In tal caso, la Piattaforma verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari. Adempimenti del soggetto iscritto al SIISL - Entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della NASpI o della DIS-COLL, il beneficiario dell’indennità è tenuto ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato adempimento nei termini sopra descritti, i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l'Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. Diversamente, il Centro per l'Impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste, ossia: la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; Lo Studio resta a completa disposizione Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 IT – WALLET: TUTTI I DOCUMENTI IN VERSIONE DIGITALE Da qualche giorno è iniziata la prima fase di It – Wallet: tutti i cittadini potranno ottenere la versione digitale dei propri documenti sull’app IO. Come già illustrato in precedenti DMZ Aggiorna e in uno specifico tutorial, con la nuova funzionalità “Documenti su IO” sarà possibile aggiungere nella sezione “Portafoglio” della predetta app, la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea della disabilità. Si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale per il nostro Paese. Siamo di fronte ad un’innovazione che semplifica il rapporto tra Stato, cittadini e imprese e apre nuove prospettive per l’evoluzione dei servizi pubblici e privati. Il passaggio dalla fase di sperimentazione – durata due anni – ad un’innovazione concreta, è il frutto di un intenso lavoro di squadra con alcune tra le istituzioni più di spicco del nostro Paese. Un’ innovazione accessibile a chiunque esprima il proprio consenso. Tuttavia, permane la possibilità di continuare ad utilizzare i documenti fisici nelle modalità tradizionali. In questa prima fase, dopo aver aggiunto i documenti nel Portafoglio dell’app IO, sarà possibile utilizzarli in versione digitale al posto dei corrispettivi fisici: la patente di guida potrà essere utilizzata in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine, la tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia consentirà di accedere alle prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale; la carta europea della disabilità avrà gli stessi usi già previsti dalla versione fisica del documento in Italia. L’attivazione di “Documenti su IO” è gratuita, facoltativa e disponibile per tutte le persone maggiorenni titolari dei documenti di cui sopra in corso di validità. Per ottenere tali documenti in versione digitale è necessario aggiornare o installare l’app IO sul proprio dispositivo e accedere con la propria identità digitale. I dati digitali sono resi disponibili dagli stessi enti che emettono i documenti fisici, garantendo autenticità e sicurezza grazie all’accesso con CIE o SPID. I dati rimangono sotto il controllo esclusivo del cittadino e dell’Amministrazione pubblica titolare, proprio come avviene per i documenti in versione fisica. Il processo è in linea con la normativa sulla protezione dei dati personali. Per aggiungere i documenti al portafoglio digitale di IO – come esplicato in precedenza - è necessaria l’esplicita richiesta da parte degli utenti. Lo Studio resta a completa disposizione. Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 CONGUAGLIO 730 INCAPIENTE A DICEMBRE: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? Tra le operazioni che il datore di lavoro deve compiere in seno all’elaborazione del LUL di dicembre, c’è anche la verifica dell’avvenuto completamento dei conguagli da modello 730 dei propri lavoratori subordinati. Operazioni di conguaglio 730 a credito - Il lavoratore che ha scelto di ottenere dal suo datore di lavoro il rimborso del credito Irpef scaturito dal modello 730 potrebbe ritrovarsi a dicembre a non aver ancora ottenuto in busta paga l’intero importo spettante. È infatti possibile che il sostituto d’imposta provveda al rimborso Irpef con rate mensili, in busta paga, anche di importo variabile, qualora l’Irpef da trattenere in ciascun mese alla totalità dei dipendenti non sia sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo verrà corrisposto nei mesi successivi. Il termine ultimo per procedere al rimborso Irpef derivante dai modelli 730/4, riferiti al periodo d’imposta 2023, è il mese di dicembre 2024. Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, il datore di lavoro esporrà nella Certificazione Unica 2025 l’importo non rimborsato per consentire al lavoratore di riportare il credito nella successiva dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) come eccedenza dell’anno precedente. Operazioni di conguaglio 730 a debito - Qualora invece non sia stato possibile completare un conguaglio a debito e quindi siano residuate somme da versare al fisco da parte del lavoratore, la parte residua verrà trattenuta dalle retribuzioni/pensioni che verranno erogate nei mesi successivi e così via fino al mese di dicembre: se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni/pensioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al dipendente/pensionato, entro il 16 gennaio 2025, gli importi ancora dovuti. In questo caso il contribuente dovrà presentare un modello F24 e versare autonomamente gli importi indicati nella comunicazione. Casi particolari - I conguagli che derivano da modelli 730 integrativi seguono invece regole particolari: per il modello integrativo di tipo 1 e 3 i conguagli devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre (criterio di cassa); per i modelli integrativi di tipo 2 i conguagli si effettuano nella prima retribuzione utile erogata dopo la ricezione della comunicazione 730-4. Lo Studio resta a completa disposizione. Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 Omaggi Natalizi ai Dipendenti Con l’arrivo delle festività natalizie, molte imprese e professionisti scelgono di offrire omaggi ai propri dipendenti. Occorre puntualizzare gli aspetti IVA, di deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, il trattamento IRAP e l’eventuale tassazione in capo al dipendente come fringe benefit. Infine, occorre distinguere il caso del bene omaggiato, dal caso del pranzo o della cena natalizia. Beni omaggiati ai dipendenti, aspetti IVA - Il trattamento IVA degli omaggi natalizi ai dipendenti dipende dalla natura dei beni. Ad essere discriminante è il fatto che si tratti, o meno, di beni alla cui produzione o vendita è diretta l’attività del soggetto omaggiante. * Se si tratta di beni che non sono oggetto dell’attività di impresa, l’IVA assolta sull’acquisto è totalmente indetraibile per mancanza del requisito di inerenza con l’attività svolta. Di conseguenza, la successiva cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione * Se, invece, i beni sono oggetto dell’attività di impresa, l’IVA assolta sull’acquisto è detraibile. Da ciò consegue, tuttavia, che la successiva cessione gratuita è un’operazione rilevante ai fini IVA. L’imposta deve essere calcolata sul prezzo di acquisto o, in mancanza, sul costo di produzione al momento della cessione e gestita similarmente a quanto previsto nel caso di omaggi a terzi di beni alla cui produzione o vendita è diretta l’attività dell’impresa. Se, invece, l’IVA assolta sull’acquisto non viene portata in detrazione, allora la successiva cessione è fuori campo IVA. Beni omaggiati ai dipendenti, la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette - L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza, in quanto si tratta di spese prive di finalità promozionali. Gli omaggi natalizi ai dipendenti sono disciplinati diversamente per imprese e professionisti, ma in entrambi i casi le relative spese sono considerate spese per prestazioni di lavoro, integralmente deducibili. * Per le imprese le spese sostenute in denaro o in natura per i dipendenti, incluse le liberalità, sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal valore dei beni omaggiati. * Per i professionisti le erogazioni liberali ai dipendenti sono spese inerenti all’esercizio dell’attività professionale. Beni omaggiati ai dipendenti, la deduzione del costo ai IRAP - Sia per le imprese, sia per i professionisti, i costi sostenuti per gli omaggi natalizi destinati ai dipendenti non sono deducibili ai fini IRAP, in quanto qualificati come costi sostenuti per il lavoro dipendente. Omaggi natalizi ai dipendenti e fringe benefit Lo Studio resta a completa disposizione. Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 DEBITI INPS E INAIL: DAL 2025, FINO A 60 RATE ANCHE SENZA CARTELLA ESATTORIALE A partire dal 2025 i debiti contributivi verso INPS e INAIL possono essere dilazionati fino ad un massimo di 60 rate mensili. A prevederlo è il disegno di legge in materia di lavoro approvato dal Governo e alle ultime battute dell’iter parlamentare. Fino ad oggi, invece, questa possibilità è ammessa soltanto nei casi di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo o di fatto doloso del terzo, previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rateazione debiti in fase amministrativa - La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa ad oggi è concessa da INPS o INAIL fino a un massimo di 24 rate, che possono arrivare anche fino a 36 previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al ricorrere di uno dei seguenti casi: calamità naturali; procedure concorsuali; temporanea carenza di liquidità finanziaria causata da: ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A.; ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione; crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; trasmissione debiti contributivi agli eredi; carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali. N.B. Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correttezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica, pena la decadenza dalla dilazione concessa, seppure in corso di regolare pagamento delle rate. Nuove regole 2025 - La rateazione prevista dal d.d.l lavoro, a partire dal prossimo anno, riguarda i debiti per premi ed accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, non iscritti a ruolo. L’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che: per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento; per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti; non vi sia più di una rateazione in corso concessa; non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza; l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro; il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; Lo Studio resta a completa disposizione Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 POLIZZE RISCHI CATASTROFALI: DAL 2025 OBBLIGATORIE PER TUTTE LE IMPRESE II 13 novembre scorso è stato approvato il decreto sulle polizze rischi catastrofali per le imprese. In realtà, i contenuti dello schema di decreto interministeriale erano stati già anticipati nel mese di settembre dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT). L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024, entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio. Dalle anticipazioni fornite dalla stampa, risulta che vi saranno vantaggi per le imprese virtuose. Difatti, il testo approvato del decreto ministeriale richiede non solo la proporzionalità al diverso livello di rischio all’interno del territorio nazionale, ma stabilisce che si dovrà stimolare, anche con una politica di sconto legata alla capacità delle imprese assicurate nell’adottare misure di sicurezza idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi e proteggere i beni assicurati. Inoltre, è stata eliminata la norma dell’obbligo assicurativo all’impresa utilizzatrice dei beni, qualora la stessa non coincida col proprietario e quest’ultimo non abbia provveduto ad assicurarli. Si introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: con tale disposizione, infatti, si va verso la garanzia di una maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, al fine di permettere loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività. Lo schema di decreto interministeriale, del quale si attende il testo definitivo, definisce: le imprese soggette all’obbligo assicurativo; l’oggetto della copertura assicurativa; le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane). Imprese interessate all’obbligo assicurativo - L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano. Quindi, tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio dovranno stipulare polizze per proteggere i propri beni immobiliari, fabbricati e attrezzature da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Le imprese agricole non sono obbligate a stipulare polizze catastrofali per i loro beni. Lo Studio resta a completa disposizione Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz
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🟠 ESENZIONE REDDITUALE PER LE BORSE DI STUDIO CONCESSE AI FIGLI DEI DIPENDENTI L'Agenzia delle Entrate, attraverso risposta ad un recente interpello, conferma la non riconducibilità, tra i redditi imponibili, delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di borsa di studio per i figli in virtù del raggiungimento di risultati scolastici eccellenti. Entrando nel merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella definizione di reddito da lavoro dipendente data dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il principio di onnicomprensività, devono farsi rientrare tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti, connessi al rapporto di lavoro. Tuttavia, la stessa disposizione normativa esclude dal concetto di reddito da lavoro dipendente fiscalmente imponibile i beni e i servizi che il datore di lavoro offre ai propri dipendenti affinché li utilizzino per finalità educative e di istruzione dei familiari a carico. Infatti, richiamando proprie precedenti circolari, l'Agenzia delle Entrate precisa che le borse di studio connesse al raggiungimento di eccellenti risultati in ambito scolastico, rientrano nei benefit che il datore di lavoro può erogare in favore dei lavoratori sia sotto forma diretta di servizi di educazione e istruzione sia attraverso la corresponsione di somme di denaro. Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le borse di studio erogate dal datore di lavoro per premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, purché i lavoratori dimostrino, con apposita documentazione, l'utilizzo delle somme a tali fini. Per finire viene precisato che tali importi devono essere riportati tra i redditi esenti, ai rispettivi punti della Certificazione Unica. Lo Studio resta a completa disposizione Per ulteriori dettagli consulta il “DMZ aggiorna”, link nel primo commento #studiodmz #studiodmzitaly #commercialistastudiodmz #consulenzadellavorodmz