💼 Concordato Minore e Finanza Esterna: Un'opportunità per i debitori incapienti 🤝 A cura di Marco Cavaliere È ammissibile la proposta di concordato minore presentata da un debitore privo di beni o redditi, sostenuta esclusivamente da finanza esterna? La risposta è sì. ✅ Secondo l’art. 74, comma 2, CCII, la condizione relativa all’apporto di risorse esterne idonee a “incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile” è soddisfatta anche se la finanza terza costituisce l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali. 🏦 📜 Ecco perché questa interpretazione è preferibile rispetto a visioni più restrittive: Sul piano letterale: un “incremento” può riguardare anche un attivo disponibile pari a zero. In tali casi, l’apporto esterno costituisce un incremento apprezzabile per definizione. 📈 Sul piano sistematico: consentire a un debitore incapiente di accedere a strumenti di esdebitazione negoziale o liquidatoria è coerente con l’obiettivo di agevolare il soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori tramite risorse esterne. 🛠️ 📍 Giurisprudenza a supporto: Trib. Avellino, 16/06/2024: Ammissibilità del concordato minore negoziale/concordatario per debitori incapienti. ⚖️ Trib. Nola, 12/12/2023, e Trib. Bergamo, 7/06/2023: Validità del concordato minore liquidatorio con finanza esterna. 📚 Seguiteci su Team-Works - Avvocati e Commercialisti #ConcordatoMinore #CCII #Esdebitazione #FinanzaEsterna #DirittoFallimentare #Giurisprudenza #Debitori
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🚨 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: POSSIBILE ANCHE CON UN SOLO CREDITORE E SENZA BENI ATTUALI 🚨 a cura di Valerie Stella De Caro Giordanelli 🔎 La sentenza della Corte di Appello di Torino del 27/08/2024 ha affrontato in maniera esaustiva il tema dell’ammissibilità dell’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato nel caso in cui esista un solo creditore e non vi siano beni attuali da liquidare, bensì solo crediti futuri. 🧩 IL CASO La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il reclamo presentato dal creditore avverso la sentenza che dichiarava l’apertura della #liquidazione #controllata ex artt. 268 e ss c.c.i.i. su istanza di un soggetto sovraindebitato; il debitore, nel caso di specie, aveva chiesto di essere liberato dal debito verso un unico creditore fondiario (rimasto parzialmente insoddisfatto dalla vendita coattiva dell'immobile gravato da ipoteca); il debitore, inoltre, chiedeva di includere nella procedura esclusivamente la somma mensile di € 300,00 (pari al quinto dello stipendio) per 36 mesi e due beni mobili registrati di scarso valore. Il giudice del reclamo ha rilevato che nessuna norma impone che sussista una pluralità soggettiva di creditori quale condizione per l’accesso alla liquidazione controllata: ciò che conta è il requisito oggettivo del #sovraindebitamento, inteso, ai sensi dell’art. 2 lett. c) c.c.i.i., come incapacità non provvisoria del debitore insolvente, o in stato di #crisi, di far fronte alle proprie obbligazioni, anche se si tratta di un solo debito. La sentenza in esame, inoltre, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, dall’interpretazione a contrario dell’art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., emerge la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i (soli) beni sopravvenuti. Ciò riflette il principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 C.c., in base al quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» ed è stato autorevolmente confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6/2024. Anche la novella disposizione ex art. 268, comma 3, c.c.i.i., non esclude l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato “senza beni” o con soli beni futuri, che rimane preclusa solo quando sia certificata l’impossibilità dell’acquisizione di attivo, anche futura. Lo stesso art. 283, comma 1, c.c.i.i., infatti, stabilisce che è sovraindebitato incapiente solo il debitore che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro. La sentenza in commento ribadisce inoltre che nella fase di apertura della liquidazione controllata sono irrilevanti le ragioni del sovraindebitamento, che saranno valutate solo nell’eventuale fase di #esdebitazione. Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti #sovraindebitamento #liquidazionecontrollata #recuperocrediti
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🔍 Responsabilità dei soci di società cancellate: attenzione alle poste attive residue 🔍 a cura di Valerie Stella De Caro Giordanelli La sentenza della Corte di Cassazione n. 18720/2024 fornisce importanti chiarimenti sulla responsabilità dei soci di società di capitali che sono state cancellate dal Registro delle imprese, approfondendo il tema del subentro nell’attivo e nel passivo sociale e delineando le implicazioni legali e le responsabilità connesse a questa situazione. 📌 Il fatto: Un condominio avanzava nei confronti della società costruttrice una richiesta di risarcimento per i difetti di costruzione di un immobile. A seguito della cancellazione della società convenuta dal Registro delle imprese, il Tribunale di Milano aveva inizialmente condannato gli ex soci in solido, riconoscendo la loro responsabilità nei limiti del patrimonio netto della società e del fondo rischi risultanti dal bilancio finale, trattandosi di attività da intendersi trasferite ai soci sebbene non ne risultasse l’effettiva attribuzione ai soci. Successivamente, la Corte d'Appello aveva accolto gli appelli presentati dagli ex soci, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione di secondo grado, che aveva offerto una interpretazione restrittiva dell’art. 2495 c.c. senza tener conto dell’orientamento giurisprudenziale maturatosi successivamente alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 6070/2013. 🔔 La Corte, confermando l’orientamento che inquadra la disciplina della cancellazione della società come un fenomeno successorio, ha affermato che in questo contesto ai fini della determinazione del limite della responsabilità dei soci di società di capitali cancellata dal R.I. non è necessario che risulti dimostrata una effettiva attribuzione di attività, poichè gli ex soci acquisiscono invece in automatico, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, tutti i diritti e i beni residui risultanti dal bilancio di liquidazione, ivi inclusi eventuali crediti tributari non riscossi ed il fondo rischi stanziato e non utilizzato. Del pari gli ex soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, nei limiti di quanto ricevuto (o per attribuzione diretta o, come in questo caso, per l’automatismo derivante dalla “successione” inter vivos nelle poste attive). 💼 Utilizziamo questa occasione per riflettere sulla #responsabilità #patrimoniale e sulla #gestionesocietaria, che sono temi caldi per le aziende ma anche per gli individui. Per evitare spiacevoli sorprese dopo la cancellazione di una società, è bene prestare attenzione a tutte le poste attive residue. Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti 👉 #ResponsabilitàSoci #SocietàCancellate #DirittoCivile #CorteDiCassazione #GestioneSocietaria #Imprenditorialità #Liquidazione #PatrimonioSociale
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LO SFRATTO ANCHE NELL'AFFITTO D'AZIENDA 🏢⚖️a cura di Erika Marrese La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, ha confermato l’applicabilità del procedimento di sfratto per morosità ai contratti di affitto d’azienda. 📜✨ Con le modifiche introdotte dall’art. 657 c.p.c. (aggiornato dal D.lgs. n. 149/2022 nota come Riforma Cartabia) viene chiarito che il procedimento speciale di intimazione di #sfratto per #morosità, disciplinato dall’art. 658 c.p.c., non si limita più ai soli contratti di locazione ma si estende per legge anche ai contratti di affitto di azienda o di ramo d’azienda, purché comprendano uno o più beni #immobili. 🏠🏭 👉 Il caso esaminato Il caso riguardava un #affittuario inadempiente che non aveva rispettato i termini di pagamento del canone, nonostante il contratto di affitto d’azienda comprendesse un immobile. La sentenza conferma che, in tali casi, è possibile utilizzare la procedura di sfratto per morosità. ⚠️🔑 👉 La legge delega di riforma al processo civile prevedeva di "estendere l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda." Con questa modifica, al primo comma dell’art. 657 c.p.c. sono state aggiunte le parole: "al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda." Tale interpretazione ha sollevato dubbi interpretativi: La modifica si applica solo al procedimento di convalida per licenza o sfratto per finita locazione oppure include anche il procedimento speciale di sfratto per morosità previsto dall’art. 658 c.p.c.? La Corte, intervenuta su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha chiarito che: 📌 La delega legislativa è stata pienamente attuata. 📌 L’intera disciplina del Capo II (Procedimento per convalida di sfratto) si applica anche ai contratti di affitto di azienda, purché compatibili con la natura di tali contratti. In particolare, si precisa che: ✅ Il procedimento di sfratto per morosità si applica agli affitti di azienda che includono beni immobili. ✅ La scelta legislativa di modificare solo l’art. 657 c.p.c. non limita l’applicabilità delle altre norme del Capo II, che devono essere interpretate in modo sistematico. 👉 Cosa significa in pratica? Un contratto di affitto d’azienda che include beni immobili può essere oggetto di una procedura rapida e speciale in caso di morosità dell’affittuario. Questo garantisce al proprietario (o concedente) una tutela più efficace e tempi ridotti per il recupero del bene. 🚀⏱️ 👉 Perché è importante? Tale chiarimento: 1️ Rafforza la tutela dei concedenti nei contratti di affitto d’azienda. 2️ Riduce l’incertezza giuridica in materia di morosità. 3️ Consente di risparmiare tempo e costi rispetto alle tradizionali azioni di risoluzione contrattuale. Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti #DirittoCivile #AffittoAzienda #SfrattoPerMorosità #Cassazione ⚖️
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LO SFRATTO ANCHE NELL'AFFITTO D'AZIENDA 🏢⚖️a cura di Erika Marrese La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, ha confermato l’applicabilità del procedimento di sfratto per morosità ai contratti di affitto d’azienda. 📜✨ Con le modifiche introdotte dall’art. 657 c.p.c. (aggiornato dal D.lgs. n. 149/2022 nota come Riforma Cartabia) viene chiarito che il procedimento speciale di intimazione di #sfratto per #morosità, disciplinato dall’art. 658 c.p.c., non si limita più ai soli contratti di locazione ma si estende per legge anche ai contratti di affitto di azienda o di ramo d’azienda, purché comprendano uno o più beni #immobili. 🏠🏭 👉 Il caso esaminato Il caso riguardava un #affittuario inadempiente che non aveva rispettato i termini di pagamento del canone, nonostante il contratto di affitto d’azienda comprendesse un immobile. La sentenza conferma che, in tali casi, è possibile utilizzare la procedura di sfratto per morosità. ⚠️🔑 👉 La legge delega di riforma al processo civile prevedeva di "estendere l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda." Con questa modifica, al primo comma dell’art. 657 c.p.c. sono state aggiunte le parole: "al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda." Tale interpretazione ha sollevato dubbi interpretativi: La modifica si applica solo al procedimento di convalida per licenza o sfratto per finita locazione oppure include anche il procedimento speciale di sfratto per morosità previsto dall’art. 658 c.p.c.? La Corte, intervenuta su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha chiarito che: 📌 La delega legislativa è stata pienamente attuata. 📌 L’intera disciplina del Capo II (Procedimento per convalida di sfratto) si applica anche ai contratti di affitto di azienda, purché compatibili con la natura di tali contratti. In particolare, si precisa che: ✅ Il procedimento di sfratto per morosità si applica agli affitti di azienda che includono beni immobili. ✅ La scelta legislativa di modificare solo l’art. 657 c.p.c. non limita l’applicabilità delle altre norme del Capo II, che devono essere interpretate in modo sistematico. 👉 Cosa significa in pratica? Un contratto di affitto d’azienda che include beni immobili può essere oggetto di una procedura rapida e speciale in caso di morosità dell’affittuario. Questo garantisce al proprietario (o concedente) una tutela più efficace e tempi ridotti per il recupero del bene. 🚀⏱️ 👉 Perché è importante? Tale chiarimento: 1️ Rafforza la tutela dei concedenti nei contratti di affitto d’azienda. 2️ Riduce l’incertezza giuridica in materia di morosità. 3️ Consente di risparmiare tempo e costi rispetto alle tradizionali azioni di risoluzione contrattuale. Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti #DirittoCivile #AffittoAzienda #SfrattoPerMorosità #Cassazione ⚖️
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📌 VADEMECUM GESTORI DELLA CRISI a cura di Marco Anesa 🗓 L'organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Roma ha pubblicato il vademecum per i Gestori della crisi aggiornato al 29 ottobre 2024 👨🏫 , un documento pratico molto utile per ottenere una completa informativa, necessaria al buon esito della procedura ⛳ . Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti per restare aggiornato. #sovraindebitamento #OCC #freshstart #secondachance
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📌 VADEMECUM GESTORI DELLA CRISI a cura di Marco Anesa 🗓 L'organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Roma ha pubblicato il vademecum per i Gestori della crisi aggiornato al 29 ottobre 2024 👨🏫 , un documento pratico molto utile per ottenere una completa informativa, necessaria al buon esito della procedura ⛳ . Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti per restare aggiornato. #sovraindebitamento #OCC #freshstart #secondachance
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🔍 Responsabilità dei soci di società cancellate: attenzione alle poste attive residue 🔍 a cura di Valerie Stella De Caro Giordanelli La sentenza della Corte di Cassazione n. 18720/2024 fornisce importanti chiarimenti sulla responsabilità dei soci di società di capitali che sono state cancellate dal Registro delle imprese, approfondendo il tema del subentro nell’attivo e nel passivo sociale e delineando le implicazioni legali e le responsabilità connesse a questa situazione. 📌 Il fatto: Un condominio avanzava nei confronti della società costruttrice una richiesta di risarcimento per i difetti di costruzione di un immobile. A seguito della cancellazione della società convenuta dal Registro delle imprese, il Tribunale di Milano aveva inizialmente condannato gli ex soci in solido, riconoscendo la loro responsabilità nei limiti del patrimonio netto della società e del fondo rischi risultanti dal bilancio finale, trattandosi di attività da intendersi trasferite ai soci sebbene non ne risultasse l’effettiva attribuzione ai soci. Successivamente, la Corte d'Appello aveva accolto gli appelli presentati dagli ex soci, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione di secondo grado, che aveva offerto una interpretazione restrittiva dell’art. 2495 c.c. senza tener conto dell’orientamento giurisprudenziale maturatosi successivamente alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 6070/2013. 🔔 La Corte, confermando l’orientamento che inquadra la disciplina della cancellazione della società come un fenomeno successorio, ha affermato che in questo contesto ai fini della determinazione del limite della responsabilità dei soci di società di capitali cancellata dal R.I. non è necessario che risulti dimostrata una effettiva attribuzione di attività, poichè gli ex soci acquisiscono invece in automatico, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, tutti i diritti e i beni residui risultanti dal bilancio di liquidazione, ivi inclusi eventuali crediti tributari non riscossi ed il fondo rischi stanziato e non utilizzato. Del pari gli ex soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, nei limiti di quanto ricevuto (o per attribuzione diretta o, come in questo caso, per l’automatismo derivante dalla “successione” inter vivos nelle poste attive). 💼 Utilizziamo questa occasione per riflettere sulla #responsabilità #patrimoniale e sulla #gestionesocietaria, che sono temi caldi per le aziende ma anche per gli individui. Per evitare spiacevoli sorprese dopo la cancellazione di una società, è bene prestare attenzione a tutte le poste attive residue. Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti 👉 #ResponsabilitàSoci #SocietàCancellate #DirittoCivile #CorteDiCassazione #GestioneSocietaria #Imprenditorialità #Liquidazione #PatrimonioSociale
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📢 Osservatorio Internazionale Crisi d’Impresa – Numero 12 A cura di Marco Cavaliere 🔎 Analisi delle novità legislative e giurisprudenziali in materia di insolvenza a livello internazionale e transnazionale Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il dodicesimo numero del bollettino dedicato alla crisi d’impresa in ambito internazionale. Un documento che offre una panoramica delle più recenti evoluzioni normative e delle sentenze di rilievo, rappresentando uno strumento prezioso per professionisti e studiosi del settore. Seguici su Team-Works - Avvocati e Commercialisti.