⚖ Con la sentenza n. 185/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che, integrando le altre voci stipendiali fisse e continuative, esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico, nonché dell’art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della stessa legge, che attribuisce un analogo emolumento in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. 📄 La sentenza completa 👉 https://lnkd.in/eSYiY5SF 🌐 La giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇 https://lnkd.in/eJfwca3c
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Corte Costituzionale 25 luglio 2024 n. 146 🔴🔴 Il ricorso allo strumento della #decretazione d’#urgenza, pur affidato all’autonoma scelta politica del Governo, è assoggettato a precisi «#limiti costituzionali» e a «#regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la #democrazia parlamentare e della tutela delle #minoranze politiche». 🔴🔴 Tale potere normativo «non può giustificare lo #svuotamento del ruolo politico e legislativo del #Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.) e dev’essere esercitato «nel rispetto degli equilibri costituzionalmente necessari». 🔴🔴 Con riferimento alla immediata cessazione dei singoli incarichi di #sovrintendente delle #fondazioni #liricosinfoniche, non si rinviene quella esigenza «di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità», che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti… 🔴🔴 Quindi: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.
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LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge. #flpnews #Costituzione
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Uno dei punti già approvati del progetto di riforma costituzionale in discussione in parlamento prevede l’abolizione dei #senatoriavita di nomina del #PresidentedellaRepubblica, salvo quelli già nominati. Con Costantino Del Riccio ripercorriamo la storia di questa istituzione, da molti contestata, ma che ha visto insigniti del laticlavio personaggi di grande spessore. #Riforme #premierato #Senato
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Nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio di Federalismi.it sulla riforma costituzionale per l'introduzione dell'elezione diretta del PdC, il fascicolo con gli oltre 1500 emendamenti presentati e un focus sulle posizioni emergenti dall'attività emendativa delle principali forze politiche.
Un nuovo Osservatorio per un nuovo tentativo di riforma costituzionale (aggiornamento del 7 febbraio 2024)
federalismi.it
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La sentenza n. 146/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un importante richiamo al rispetto dei principi costituzionali, in particolare riguardo all'uso dei decreti-legge. La Corte ha sottolineato che la norma che imponeva il pensionamento anticipato dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche mancava dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. Inoltre, la disposizione era incoerente con la finalità del decreto, evidenziando il rischio di frammentazione normativa e il possibile abuso della decretazione d'urgenza, a scapito del ruolo centrale del Parlamento. #blbstudiolegale #decretazionedurgenza #cortecostituzionale #parlamento
La Corte costituzionale sull'abuso della decretazione d'urgenza - Giurdanella.it
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La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di impugnazione giacchè fondato su censure che richiamano, di fatto, gli argomenti già esaminati dalla Corte d’Appello, la quale, piuttosto, si è rigorosamente attenuta ai principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di assegno divorzile, dopo avere accertato che, per dedicarsi alla famiglia e supportare l’attività professionale del coniuge, la richiedente ha rinunciato a prospettive di carriera e all’accesso ad un regime pensionistico. Anche il secondo motivo di impugnazione viene dichiarato inammissibile avendo la Corte d’Appello applicato il principio della soccombenza di carattere generale e rimanendo residuale la possibilità della compensazione, che è comunque discrezionale. L’inammissibilità dell’impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente impossibilità di valutazione di un’eventuale questione di costituzionalità sollevata (Cfr. Cass. 19118/2016). Peraltro la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 120/2016 ha richiamato e fatto proprio l’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione. Ne consegue l’inammissibilità della impugnazione. #ondif
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🔴IN BREVE COSA DICE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SU LEGGE AUTONOMIA DIFFERENZIATA 14 novembre 2024, la Corte Costituzionale ha esaminato i ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania contro la legge sull’autonomia differenziata. Pur ritenendo la legge nel suo complesso conforme alla Costituzione, la Corte ha individuato sette specifici profili di incostituzionalità. I punti principali della sentenza sono: 1. Delega legislativa per la determinazione dei LEP: La Corte ha giudicato incostituzionale la delega al Governo per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) senza l’indicazione di criteri direttivi adeguati. Secondo la Corte, tale determinazione dovrebbe essere effettuata dal Parlamento, garantendo così un controllo democratico più rigoroso. 2. Aggiornamento dei LEP tramite DPCM: È stata dichiarata illegittima la previsione che consente l’aggiornamento dei LEP attraverso Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). La Corte ha stabilito che tali aggiornamenti richiedono un intervento legislativo, assicurando trasparenza e partecipazione parlamentare. 3. Determinazione dei LEP nella legge di Bilancio: La Corte ha ritenuto incostituzionale l’utilizzo della legge di Bilancio per la determinazione dei LEP tramite DPCM, sottolineando che una materia così rilevante necessita di una legge ordinaria specifica, evitando di essere trattata all’interno di provvedimenti finanziari. 4. Estensione alle Regioni a Statuto Speciale: La sentenza ha evidenziato l’illegittimità dell’estensione delle procedure previste per le Regioni a Statuto Ordinario anche a quelle a Statuto Speciale, le quali devono seguire le procedure stabilite dai rispettivi statuti. 5. Concorso agli obiettivi di finanza pubblica: La Corte ha dichiarato incostituzionale la previsione che rende facoltativa, anziché obbligatoria, la partecipazione delle Regioni con maggiore autonomia agli obiettivi di finanza pubblica, evidenziando la necessità di mantenere vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. 6. Modifica delle aliquote tramite decreti interministeriali: È stata giudicata illegittima la possibilità di modificare le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali attraverso decreti interministeriali, anziché mediante disposizioni di legge, compromettendo il principio di legalità in materia tributaria. 7. Trasferimento di intere materie: La Corte ha ritenuto incostituzionale il trasferimento di intere materie alle Regioni attraverso intese con lo Stato, stabilendo che tali trasferimenti devono riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative, in conformità al principio di sussidiarietà. La Corte ha invitato il Parlamento a intervenire per colmare le lacune evidenziate, nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di garantire la piena funzionalità della legge sull’autonomia differenziata.
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⚖️Cassazione: nella fase di opposizione del rito Fornero possono essere avanzate nuove eccezioni? #cassazione #giuridprudenza #licenziamenti https://lnkd.in/dYu_w2z6
Cassazione: nella fase di opposizione del rito Fornero possono essere avanzate nuove eccezioni?
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La corte costituzionale ieri ha emanato un comunicato stampa in cui anticipa le considerazioni sulla legge sull’autonomia differenziata. Questi i passaggi più significativi: mantenere in capo allo Stato centrale la disciplina dei servizi e dei diritti da assicurare ai cittadini su questioni ritenute fondamentali. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. L’aspetto finanziario della riforma viene bocciata perché rischia di mettere a rischio l’equilibrio del bilancio statale creando scompensi a favore delle Regioni meno virtuose. Il regionalismo deve essere interpretato come un sistema per migliorare i servizi da offrire ai cittadini.
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La decisione della corte ha accolto, in parte, i ricorsi delle quattro Regioni (Campania, Puglia, Sardegna, Toscana) che hanno impugnato la legge Calderoli. Sette disposizioni del testo sull’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie sono state ritenute illegittimi e quindi sottoponibili a revisione. I ricorsi presentati da Campania, Puglia, Sardegna e Toscana hanno portato la questione dell’autonomia differenziata alla Consulta, chiamata a pronunciarsi su questioni di costituzionalità legate al testo di legge. A questo proposito, i giudici della Corte costituzionale hanno definito “non fondata” la questione di costituzionalità, ma hanno ritenuto illegittime alcune disposizioni presenti all’interno della legge Calderoli sull’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie. Tra le specifiche ritenute illegittime vi si trova quella che permette l’aggiornamento dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), quella che riguarda le Aliquote e quella riguardante il principio di sussidiarietà. Cosa prevede la legge sull’autonomia differenziata Il ddl sull’Autonomia differenziata delle Regioni ordinarie è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. Prevede l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione attraverso procedure legislative e amministrative definite in 11 articoli. L’articolo 116 prevede il trasferimento di funzioni e relative risorse alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta. Le materie di riferimento sono le 20 materie che attualmente sono sotto la competenza condivisa di Stato e RSO (Regioni a statuto ordinario) e che quindi sono considerate “concorrenti”, più tre materie che attualmente sono sotto competenza unicamente dello Stato (giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, ambiente e beni culturali). Alcune di queste materie riguardano: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni, commercio con l’estero, istruzione, protezione civile, energia. Come si può notare, si tratta di materie estremamente delicate e generatrici di controversie sulle quali, attraverso il ddl Calderoli, le regioni avrebbero potestà legislativa. Una parentesi importante è quella dei Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni). I Lep vengono fissati dallo Stato per i “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. I Lep, dunque, sono importanti perché servono ad impedire che si creino disparità tra le Regioni e quindi devono assicurare parità di trattamento a tutte le Regioni. Cosa ne è adesso del ddl Calderoli La sentenza della Corte costituzionale ha bocciato parte del testo legislativo portando un rallentamento all’entrata in vigore dello stesso. Questo perché adesso il ddl torna in parlamento e sarà il parlamento stesso a dover apportare le modifiche
Autonomia differenziata: impugnata la legge Calderoli
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3 giorniUn problema di competenza Stato-Regioni, più che di natura dell'emolumento.