Post di Paul Maieron

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Associate at Loyce Legal

Edizione "La Usc di Ladins" in lingua ladina del 01.03.2024 ❓ Su cosa porre attenzione nel caso di vizi e difetti all'opera realizzata dall'appaltatore o dal prestatore d'opera? Innanzitutto bisogna distiguere tra: Contratto d'appalto ⬅ ➡ Contratto d'opera Nonostante vi siano tante somiglianze tra i due contratti, il contratto d'appalto va tenuto distinto dal contratto d'opera. Sia per la sua natura che per la sua esecuzione, che è ben diversa da quella del prestatore d'opera. Termini di prescrizione ⬅ ➡ Termini di decadenza Da tenere distinto è anche il termine di prescrizione per l'eventuale azione nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera ed il termine di decadenza per la denunzia. Detti termini sono diversi nel caso di contratto di appalto e contratto d'opera. Contratto tra imprese ⬅ ➡ Contratto tra impresa e consumatore Come ben saputo, il consumatore giova di una posizione giuridica ben più tutelata rispetto l'impresa o il professionista. Per questo gli vengono riconosciuti altri termini di prescrizione e decadenza ed altri rimedi. Garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 e 1668 c.c. ⬅ ➡ Garanzia per rovina e difetti su cose immobili ex art. 1669 c.c. Distinta va anche tenuta la garanzia per rovina e difetti su cose immobili del costruttore, che dura ben 10 anni e che tutela il committente da difetti di costruzione o di rovina totali o parziali dei materiali e da evidente pericolo di rovina degli stessi. Questo ed altro è contenuto nell'articolo di giornale di La Usc di Ladins, edizione del 01.03.2024. #garanzia #vizi #difetti #impresa #artigiano #gesellschaft #artejanat #handwerk #valbadia #lauscdiladins #ladin #bozen #bolzano #diritto #recht #lauscdiladins

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