Edizione "La Usc di Ladins" in lingua ladina del 01.03.2024 ❓ Su cosa porre attenzione nel caso di vizi e difetti all'opera realizzata dall'appaltatore o dal prestatore d'opera? Innanzitutto bisogna distiguere tra: Contratto d'appalto ⬅ ➡ Contratto d'opera Nonostante vi siano tante somiglianze tra i due contratti, il contratto d'appalto va tenuto distinto dal contratto d'opera. Sia per la sua natura che per la sua esecuzione, che è ben diversa da quella del prestatore d'opera. Termini di prescrizione ⬅ ➡ Termini di decadenza Da tenere distinto è anche il termine di prescrizione per l'eventuale azione nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera ed il termine di decadenza per la denunzia. Detti termini sono diversi nel caso di contratto di appalto e contratto d'opera. Contratto tra imprese ⬅ ➡ Contratto tra impresa e consumatore Come ben saputo, il consumatore giova di una posizione giuridica ben più tutelata rispetto l'impresa o il professionista. Per questo gli vengono riconosciuti altri termini di prescrizione e decadenza ed altri rimedi. Garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 e 1668 c.c. ⬅ ➡ Garanzia per rovina e difetti su cose immobili ex art. 1669 c.c. Distinta va anche tenuta la garanzia per rovina e difetti su cose immobili del costruttore, che dura ben 10 anni e che tutela il committente da difetti di costruzione o di rovina totali o parziali dei materiali e da evidente pericolo di rovina degli stessi. Questo ed altro è contenuto nell'articolo di giornale di La Usc di Ladins, edizione del 01.03.2024. #garanzia #vizi #difetti #impresa #artigiano #gesellschaft #artejanat #handwerk #valbadia #lauscdiladins #ladin #bozen #bolzano #diritto #recht #lauscdiladins
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Edizione "La Usc di Ladins" in lingua ladina del 01.03.2024 ❓ Su cosa porre attenzione nel caso di vizi e difetti all'opera realizzata dall'appaltatore o dal prestatore d'opera? Innanzitutto bisogna distiguere tra: Contratto d'appalto ⬅ ➡ Contratto d'opera Nonostante vi siano tante somiglianze tra i due contratti, il contratto d'appalto va tenuto distinto dal contratto d'opera. Sia per la sua natura che per la sua esecuzione, che è ben diversa da quella del prestatore d'opera. Termini di prescrizione ⬅ ➡ Termini di decadenza Da tenere distinto è anche il termine di prescrizione per l'eventuale azione nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera ed il termine di decadenza per la denunzia. Detti termini sono diversi nel caso di contratto di appalto e contratto d'opera. Contratto tra imprese ⬅ ➡ Contratto tra impresa e consumatore Come ben saputo, il consumatore giova di una posizione giuridica ben più tutelata rispetto l'impresa o il professionista. Per questo gli vengono riconosciuti altri termini di prescrizione e decadenza ed altri rimedi. Garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 e 1668 c.c. ⬅ ➡ Garanzia per rovina e difetti su cose immobili ex art. 1669 c.c. Distinta va anche tenuta la garanzia per rovina e difetti su cose immobili del costruttore, che dura ben 10 anni e che tutela il committente da difetti di costruzione o di rovina totali o parziali dei materiali e da evidente pericolo di rovina degli stessi. Questo ed altro è contenuto nell'articolo di giornale di La Usc di Ladins, redatto dall'Avv. Paul Maieron e pubblicato nell'edizione del 01.03.2024. #garanzia #vizi #difetti #impresa #artigiano #gesellschaft #artejanat #handwerk #valbadia #lauscdiladins #ladin #bozen #bolzano #diritto #recht #lauscdiladins
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👌Il #TribunaleDiMilano ha affermato che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. 🔴 Il medesimo principio, applicabile anche nell’ipotesi d’inesatto adempimento, si estende anche alle obbligazioni di risultato. ➡ Nel caso di specie, la mancata promozione dell’opera era oggetto di specifico obbligo incombente sull’editore (che non ha provato di aver adempiuto) e non può considerarsi inadempimento di scarsa gravità nel quadro complessivo degli interessi delle parti del contratto di edizione, determinando così la risoluzione del contratto stesso oltre alla condanna delle convenute alla restituzione delle copie giacenti dell’opera a titolo di risarcimento del danno. 🖋 Massima a cura di Edoardo Cesarini. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Industriale https://lnkd.in/dzqiDQzX
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📚 Per il #TribunaleNapoli l’esame della disciplina legislativa del contratto di edizione induce a ritenere ammissibile in riferimento a tale tipologia contrattuale il cumulo dell'azione redibitoria con quella di riduzione del prezzo. 🖋 Ritiene il Collegio che il disposto dell’art. 128 co. l.d.a. (che tra le altre cose riconosce al Giudice la facoltà di limitare l'effetto risolutorio del contratto di edizione soltanto ad una parte dello stesso) renda manifesta la propensione del Legislatore per la prosecuzione del rapporto, al fine di salvaguardare il fine ultimo della pubblicazione dell’opera che anima l’interesse dell’autore, cosa che milita in favore della tesi che non esclude la compatibilità e quindi il cumulo delle domande di risoluzione e di riduzione del prezzo (o di eliminazione dei vizi). ➡ Massima curata da Maria Pina Mascolo. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Industriale #TribunaleNapoli #DirittoAutore #ContrattoDiEdizione #ActioRedhibitoria #ActioQuantiMinoris https://lnkd.in/dHCpvBPY
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Contratto di #edizione. Art. 118 #Legge#n.633/41 #Protezione del #diritto#d'autore: “Il #contratto con il quale l'#autore concede ad un #editore l'esercizio del diritto di #pubblicare per le #stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'#ingegno, ………………”. L’articolo 119 indica il #contenuto del contratto “tutti i #diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto”. Per una #consulenza#personalizzata e per maggior #tutela #contatta lo #studiolegalescafuro #condivi con chi può essere #interessato #Baronissi#scafuro#Salerno #tailoredconsulting #lawFirst
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Contratto di #edizione. Art. 118 #Legge #n.633/41 #Protezione del #diritto #d'autore: “Il #contratto con il quale l'#autore concede ad un #editore l'esercizio del diritto di #pubblicare per le #stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'#ingegno, ………………”. L’articolo 119 indica il #contenuto del contratto “tutti i #diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto”. Per una #consulenza #personalizzata e per maggior #tutela #contatta lo #studiolegalescafuro #condivi con chi può essere #interessato
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IL PRINCIPIO DI INVARIANZA NON OPERA NEL CASO DI ERRONEA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA Cons. Stato, sez. V, 13.6.2024 n. 5319 Il principio di invarianza non viene in rilievo laddove il ricorrente contesti l'erronea applicazione delle regole di calcolo della soglia di anomalia. #appalti #appaltipubblici #codiceappalti #codicecontrattipubblici #contrattipubblici #diritto #dirittoamministrativo #dirittopubblico #giurisprudenza #giustiziaamministrativa #gare
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🔔Danno erariale per costi di opera pubblica incompiuta e dies a quo della prescrizione-Corte dei Conti, Sez. III, 26 novembre 2024, n. 269 "....occorre confermare che il presunto danno erariale individuato dalla Procura, secondo la prospettazione della medesima, dovrebbe coincidere con la mancata realizzazione dell’opera e, quindi, con l’inutilità di una parte dei lavori eseguiti, inutilità causata, per stessa affermazione del requirente “dalle carenze nella progettazione esecutiva presentata dall’ATI aggiudicataria e dal mancato rilievo di tali carenze in sede di approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio”. Quindi, non possono sussistere dubbi sulla circostanza che, per la stessa Procura, la condotta illecita coincide con le gravi deficienze progettuali, non rilevate “dai soggetti coinvolti nella fase di approvazione dei progetti”. Sicché, con riguardo a detta condotta causativa del danno, il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui si è attualizzato il danno, ovvero, per utilizzare le stesse parole del PM, dal momento in cui si è concretizzata la “certezza” per l’Amministrazione in ordine ai vizi riscontrati nella progettazione e alla loro idoneità a pregiudicare la realizzazione dell’opera, certezza perfezionatasi, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado, con la nota del R.U.P. del .... Sicché, neppure si tratta, a ben vedere, di conoscenza/conoscibilità (parametri comunque già idonei a far decorrere il termine prescrizionale per l’azione risarcitoria), ma di vera e propria certezza circa l’esistenza delle condotte illecite poi contestate in sede erariale (carenze progettuali non accertate in sede di approvazione della progettazione esecutiva di primo stralcio) e circa la loro idoneità a pregiudicare irrimediabilmente ogni possibilità di portare a termine il progetto di realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema. Non a caso, nella nota che la Procura cerca oggi di sminuire in sede di appello, lo stesso RUP aveva invitato a disporre la risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell’art. 136, co. 3, d.lgs.163/2006 proprio in ragione dei gravi vizi riscontrati nella progettazione. Perciò, le argomentazioni dell’Attore pubblico in merito a una presunta omessa indicazione, nella pronuncia impugnata, del momento in cui sono maturati la condotta e il danno, risultano smentite dalla mera lettura della prima sentenza, che ha puntualmente delineato il perimetro della condotta causativa del danno e il momento in cui lo stesso si è verificato. ... Sicché, il danno è certo quando assume carattere assorbente la presenza dell’eternit nel luogo dell’intervento.....A questa data, infatti, è certificata l’esistenza di un fattore (l’amianto), che rendeva obiettivamente impossibile completare l’opera, integrandosi così quello che la Procura generale chiama un “danno a carattere permanente”".
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#Obbligazioni e #contratti Su Centro Studi Forense - Area Legale Euroconference, la mia nota di commento sulla #responsabilità del #subappaltatore per #vizi e #difetti dell'opera CFC-Avvocati
L’impegno del subappaltatore all’eliminazione dei vizi e difetti dell’opera non fa venire meno l’onere di denuncia prescritto dall’art. 1670 c.c.
https://www.eclegal.it
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Condivido una mia piccola nota in materia di #appalti privati, pubblicata su Pactum - Rivista di diritto dei contratti.
Il recesso del committente dal contratto di appalto: responsabilità (anche solidale) per inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori in corso d’opera
https://rivistapactum.it
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📢 #DirittoUpdate Le principali criticità riguardano la base giuridica che legittima l’uso, ai fini dell’addestramento, di opere tutelate dal diritto d’autore e, in seconda battuta, il riconoscimento della tutela all’opera generata dall’ #AI Leggi l'articolo completo su NT+ #Diritto👉 http://s24ore.it/gtDRyn ✍️Mattia Dalla Costa e Anna Iorio #NTPlus #tuttociòcheserve #IlSole24Ore
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