⚖️ Sull'inquadramento della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio tra le autorità richiamate dal reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
✅ Nel 2015, la Cassazione affermava che "integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la dolosa omissione, da parte del presidente di una società di calcio professionistica, di fornire informazioni obbligatorie alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), posto che a questa è riconosciuta la titolarità di un potere ispettivo e di controllo di rilevanza pubblicistica attinente alla regolarità delle gestione delle società professionistiche di calcio".
✅ Rileva, anzitutto, lo Statuto del Coni ( adottato dal Consiglio nazionale del Coni il 26 febbraio 2008), il quale, all'art. 23 prevede che hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle Federazioni sportive nazionali relative al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, attività nelle quali le Federazioni si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI - ente di natura pubblica - pur senza modifica dell'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.
✅ Veniva poi anche richiamato l'art. 19 dello statuto della FIGC, il quale prevede il potere di controllo in capo alla FIGC, per delega del CONI, sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società professionistiche, avvalendosi di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).
✅ Pertanto, non può dirsi - concludeva la Cassazione nel 2015 - che la FIGC non sia titolare di un potere ispettivo e di controllo di rilevanza pubblicistica perché attinente alla regolare gestione delle società professionistiche di calcio, anche per delega del CONI, e che, in tale compito, non sia protetta dalla norma dell'art. 2638 c.c.