PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART. 41 TUB: si applica anche alla liquidazione giudiziale ed a quella controllata
Post di Ex Parte Creditoris
Altri post rilevanti
-
▪ NEWS DA LA SCALA ▪ Privilegio fondiario opponibile alle procedure concorsuali liquidatorie: La Scala per Diritto Bancario 📌 In una recente sentenza, la Cassazione ha chiarito che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale previsto dall’art. 41 del Testo Unico Bancario (TUB) sia in caso di liquidazione giudiziale che di liquidazione controllata nei confronti del debitore esecutato. 🔍 La decisione si inserisce in un contesto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, con la Suprema Corte che si è parzialmente discostata dalle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, in particolare per quanto riguarda la liquidazione controllata. ❓Quali sono le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale? Quali invece le implicazioni pratiche della sentenza? 👉 Approfondiscono il tema su Diritto Bancario Simone Bertolotti, Partner, Roberta Maria Pagani e Mirko La Cara, Managing Associate. https://lnkd.in/d4T7ChCp
Privilegio fondiario opponibile alle procedure concorsuali liquidatorie: La Scala per Diritto Bancario
iusletter.com
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
📝 Esecuzione fondiaria ex art. 31 TUB e liquidazione concorsuale ➡ bruno fondacaro e Emanuele Marzano affrontano su Diritto Bancario il tema del rapporto tra esecuzione fondiaria ex art. 141 TUB e liquidazione concorsuale, laddove entrambe pendenti, soffermandosi sulle soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce del regime introdotto dal Codice della crisi di impresa. #ADVANTNctm #advantage #Crisi #Liquidazione
Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale
advant-nctm.com
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
FOCUS ON: liquidazione giudiziale e liquidazione controllata. Un commento dell’Avv. Annamaria Aulicino. Con la pronuncia del 19.08.2024, n. 22914, Sez1 la #CortediCassazione si è espressa sulla coesistenza del privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41, comma 2 TUB (d.lgs. n. 385 del 1993) con le nuove norme del Codice della Crisi (CCII), introdotto dal #decreto lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e, nello specifico, con la procedura di #liquidazione giudiziale e controllata. Il principio di diritto espresso dalla Cassazione è il seguente: «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.»., ovvero, almeno per quanto riguarda i #pignoramentiimmobiliari, le garanzie offerte dalle banche rimangono prioritarie anche in presenza di procedure concorsuali di liquidazione controllata. La S.C. ripropone quindi la prevalenza della norma speciale e derogativa data dall’art. 41 tub comma 2, sia per la liquidazione giudiziale, mutuando dalla precedente procedura di fallimento, sia nella liquidazione controllata, operando una nuova interpretazione esegetica. La nuova procedura, omologa della composizione della crisi per sovraindebitamento ex lg. 3/2012, non ripropone la precedente clausola di assoluta prevalenza sulle azioni esecutive individuali anzi presenta come unica novità il rinvio alla disciplina di cui all’art. 143 per compatibilità e all’art. 150 e 151 CCII, ovvero della liquidazione giudiziale. La presa di posizione della Corte è positiva per la tutela dei creditori, che ultimamente vedono postregati i propri diritti per la tutela del patrimonio del debitore, ma non possiamo considerare tombale la pronuncia in oggetto. E’ evidente che Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è chiamato a bilanciare le esigenze di tutela dei creditori, orientati alla liquidazione dei beni del debitore sottoposti a garanzia, con quelle di salvaguardia dei debitori in difficoltà, ai quali viene dato uno strumento precipuo per la ristrutturazione del debiti e la salvaguardia del patrimonio. Di conseguenza da un lato, nel nostro ordinamento è presente una norma speciale a tutela dei creditori mentre oggi la normativa di riferimento presenta, diverse finalità di recupero pro #debitore e non liquidatorie pro #creditore, che devono essere combinate insieme. La dicotomia tra creditore/debitore, liquidazione/ristrutturazione dei crediti continuerà a produrre pronunce giurisprudenziali di diverso tenore in quanto mai come in questo caso l’interpretazione esegetica e la sistematica del quadro normativo complessivo si scontrano in difficili sfide di compatibilità. #SLED
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Approfondimento in tema di Liquidazione giudiziale e accordo di ristrutturazione dei debiti: rapporti e profili di criticità. Nel più ampio ambito del ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale da parte di un Ente creditore ai danni di una S.R.L.S. unipersonale, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi dell'insolvenza viene decisa con Decreto del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 CCII. Il Tribunale, all'uopo, fissa il relativo termine di 60 giorni per la proposizione del Concordato Preventivo; del piano e per il deposito della relativa documentazione utile al fine di attestare la veridicità dei dati riportati e la fattibilità, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 14/2019, in sede di omologa. Segue: 📌 Nomina di un Commissario Giudiziale con finalità di vigilanza e supervisione; 📌 Periodici obblighi informativi con particolare riguardo alla gestione finanziaria della societá; 📌 Obbligo, a carico del debitore, del pagamento delle spese di procedura (il cui eventuale reclamo in Corte d' Appello è inammissibile). ✖ Quali, invece, le ipotesi in cui il termine pronunciato con Decreto viene revocato? 📌 La commissione di atti in frode ai creditori; 📌 Qualsiasi condotta pregiudizievole e idonea a ledere l'esito delle trattative riconducibili al piano. Tale principio è confermato da una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 12523, 08/05/2024).
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Il presente contributo di Simone Bertolotti, Mirko La Cara e Roberta Maria Pagani, de La Scala Società tra Avvocati, commenta la pronuncia con cui la Cassazione ha ritenuto che il 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 possa avvalersi del 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞 previsto dall’art. 41, comma 2, TUB sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 controllata apertasi a 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨. Ciò passando in rassegna gli 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 sorti al riguardo e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, rispetto alle quali la Suprema Corte, quantomeno in materia di liquidazione controllata, si è discostata. #fallimento #crisi #insolvenza #creditofondiario #cassazione #creditore #liquidazione #procedureconcorsuali
Privilegio fondiario opponibile alle procedure concorsuali liquidatorie
dirittobancario.it
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
CONCORDATO PREVENTIVO E CONTROLLO GIUDIZIALE. IL CONCORDATO PREVENTIVO E' UN UFFICIO COMPLICAZIONI AFFARI SEMPLICI (per dirla proprio con parole usate dall'autore nell'introduzione)? Stefano Ambrosini in questo suo articolo ricco di spunti si pone provocatoriamente questa domanda (che probabilmente più di qualcuno condivide nello spirito). E pone l'attenzione nello specifico su alcune questioni rilevantissime: 💠come funziona il controllo giudiziale nelle varie fasi (e che limiti ha)? 💠il controllo giudiziale è diventato dunque più o meno intenso rispetto al passato? 💠quali sono i presupposti per la concessione di nuova finanza? (e quale sia il momento in cui le banche o gli altri soggetti finanziatori devono formalizzare la loro disponibilità al rilascio di nuova finanza)? E per concludere in bellezza questo articolo (veramente prezioso) si pone la domanda di quali sono le modifiche (ipotizzandole) in un'ottica di coerenza, chiarezza e semplicità (di cui forse il concordato ha davvero bisogno.. correttivo o meno).
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
ll Tribunale, con il suo decreto del 5 novembre 2024, ha stabilito un principio fondamentale nel diritto fallimentare: la liquidazione controllata non è ammissibile se il debitore risulta privo di beni o di redditi sufficienti a soddisfare i creditori in modo significativo. Punti Chiave della Sentenza: Valutazione della Capacità di Soddisfacimento: La liquidazione controllata è respinta se il debitore può destinare solo una somma simbolica (es. 100 euro al mese) ai creditori, dimostrando l’impossibilità di un soddisfacimento reale. Considerazione delle Necessità del Debitore: Il giudice deve valutare la somma necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, tenendo conto del costo della vita e delle specifiche necessità locali. Uguaglianza Sostanziale: L'uguaglianza formale non basta; è essenziale trattare in.... articolo: https://lnkd.in/dC7ctpDw #aziende #crisi #impresa #esecuzione #pignoramento #liquidazionegiudiziale _____________________ Studio Legale Miglio Matera – Bari Mail: info@studiolegalemiglio.it Sito internet: www.studiolegalemiglio.it
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
⚖ Eterovestizione fondiaria e revocabilità dell’ipoteca: il caso in Cassazione 🖋 La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 30327 del 25 novembre 2024, affronta il tema dell’eterovestizione fondiaria, ossia il mutuo ipotecario destinato a coprire debiti pregressi chirografari. La Suprema Corte ha ribadito che, in questi casi, la curatela fallimentare può impugnare l’intera operazione ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare, contestando sia l’ipoteca sia gli atti solutori effettuati con i fondi ottenuti. Il caso concreto Nel 2013, il curatore del Fallimento di una società ha avviato un’azione contro una banca, contestando la concessione di un mutuo fondiario di 500.000 euro utilizzato per estinguere debiti pregressi. Dopo alterne vicende processuali, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su questioni di revocabilità e qualificazione delle operazioni. 💡 https://lnkd.in/eimUQ_87 #UltimeDallaCassazione #NovitàGiurisprudenziali
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha emesso la sentenza n. 512/2024 per l'apertura della liquidazione controllata discostandosi dalla pronuncia della Cassazione Sezione Prima civile, che pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l’azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell’apertura di entrambe le procedure concorsuali. Il Collegio -dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura; #liquidazionecontrollata #sospensioneazioniesecutive Sentenza https://lnkd.in/d9c7b2Z7
TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA
professionistidellacrisi.it
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SEMPRE PIU' CONTATTO CON LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE? (ANCHE DOPO IL CORRETTIVO)? Risponde Francesco Diana in questo articolo sintetico e chiarissimo in cui pone in evidenza quali cambiamenti ha apportato il correttivo alla liquidazione controllata. Tra i principali 💠Cosa succede se la procedura non ha attivo? E chi lo attesta? 💠Cosa cambia in merito alla disciplina della formazione del passivo? 💠Come funziona la disciplina dei creditori prededucibili? 💠E in tema di programma di liquidazione? 💠Come funziona il termine dei tre anni per il compimento della liquidazione? Insomma un istituto che (a mio avviso) ricorda sempre di più la liquidazione giudiziale. A tal proposito dunque risulta interessante il recente provvedimento del Tribunale di Milano che asserisce che nella liquidazione controllata non si può applicare (se ho ben capito) il "concordato nella liquidazione" (il vecchio concordato fallimentare). Il provvedimento emesso in data 23.07.24 è pubblicata sul www.ilcaso.it e io lo condivido pienamente. Voi che ne pensate? #liquidazionecontrollata #liquidatore #liquidazionegiudiziale #Curatore #concordato #crisi #insolvenza #sovraindebitamento #creditori #inventario #programmadiliquidazione #statopassive #tardive #prededuzioni #esdebitazione
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
12.246 follower