Post di Giulia Baldiserri

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Avvocato presso Studio Legale Tributario Dominici & Associati

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3386/2024 si è pronunciata sul rapporto intercorrente tra il fenomeno dell’#esterovestizione e l’imposta di #registro. In particolare ha affermato che “il contrasto del fenomeno dell'esterovestizione societaria assume valenza di #principio generale dell'ordinamento applicabile non soltanto alle #imposte sui redditi - (..) ma anche alle #imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto #tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE”. Sulla base dell’art. 73 comma 3 del Tuir (tempus regit actum) e della giurisprudenza consolidatasi che defini(va) la sede dell'#amministrazione "il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione della società e dove si convocano le assemblee" i #giudici di legittimità ritenevano sussistere una pluralità di elementi indicativi della contestata fittizietà della localizzazione della residenza fiscale dell'ente societario a Londra. Conseguentemente affermavano che la Cgt avrebbe errato ad escludere la configurabilità di un'ipotesi di esterovestizione, assoggettando all'imposta di registro nella misura #fissa ai sensi dell'art. 4, nota IV, della parte I della tariffa allegata al DPR n. 131/86, in luogo dell'#aliquota proporzionale del 7%, l'atto di conferimento nella società di diritto #inglese di immobili situati in Italia, da parte del #socio residente in Italia, a seguito di una delibera di aumento del #capitale della società.

L'ESTEROVESTIZIONE INCIDE ANCHE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO

L'ESTEROVESTIZIONE INCIDE ANCHE SULL'IMPOSTA DI REGISTRO

dominiciassociati.com

Matteo Targhini

Un filosofo del diritto prestato alla materia tributaria

9 mesi

Applicare i valori ordinamentali attuali a una tassa, quella di registro, che è stata sistematizzata concettualmente subito dopo la rivoluzione francese, è come profumare con Chanel N° 5 il feretro di Tutankhamon

Ottimo articolo !! Bravissima

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