👉 Questa settimana parliamo del dispositivo #Telepass come strumento di #controllo dei #lavoratori La #Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 15391/2024, è intervenuta su una vicenda lavorativa che ha comportato il #licenziamento disciplinare di un lavoratore per presunti inadempimenti, comprovati anche tramite i #dati desunti dal dispositivo telepass applicato all’auto aziendale, fornita dall’azienda in dotazione al dipendente per lo svolgimento delle mansioni. La decisione affronta alcuni interessanti interrogativi che andremo a esaminare: ▪︎ Se il telepass può considerarsi uno strumento di potenziale controllo dell’attività dei lavoratori ▪︎ Se e a quali condizioni si possono utilizzare i dati di #tracciamento del telepass per controllare la commissione di eventuali abusi del lavoratore Configurabilità e requisiti dei “controlli difensivi” ▪︎ Se il telepass può considerarsi uno strumento funzionale alla prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto ▪︎ Se l’obbligo di informazione in merito alle «modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli» debba riguardare anche il telepass ▪︎ Conseguenze per la violazione dell’obbligo informativo ▪︎ Disciplina del #trattamento di #datipersonali connesso all’uso del telepass. FATTI Un’azienda datrice di lavoro concede in dotazione un autoveicolo al proprio dipendente con funzioni tecniche, cosiddetto trasfertista, per lo svolgimento delle proprie incombenze. Sul mezzo in dotazione viene installato un dispositivo telepassper facilitare i transiti autostradali e la contabilizzazione dei pedaggi direttamente a carico dell’azienda, proprietaria del mezzo. Al tecnico viene anche assegnato un computer palmare dotato di un sistema gps di geolocalizzazione, sempre in funzione della prestazione lavorativa. A seguito di alcuni sospetti di abusi che sarebbero stati compiuti dal dipendente, l’azienda effettua accertamenti e, sulla base di dati di #geolocalizzazione desunti dal palmare in dotazione nonché dagli estratti contabili delle fatturazioni del telepass, documenta le presunte irregolarità e, di conseguenza, irroga al lavoratore il provvedimento disciplinare del licenziamento. Il lavoratore impugna il licenziamento dinanzi all’autorità giudiziaria, nei diversi gradi di giudizio. ➡️ Per continuare a leggere l'articolo, abbonati al nostro Servizio di Informazione GDPR, cliccando qui: https://lnkd.in/dFGCT52p #HouseofDataImperiali #networkImperiali #aggiornamentoprivacy #SIG
Post di House of Data Imperiali
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Cosa succede se un lavoratore viene licenziato in seguito ad alcune inadempienze rilevate tramite i dati forniti dal telepass installato sull'auto aziendale? Dipende. L'azienda ha fornito al lavoratore un'informativa chiara e completa circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati raccolti? Sì perché il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è nemmeno “neutro” per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli spostamenti effettuati da un dipendente, di conseguenza l’utilizzabilità di queste ultime, da parte del datore di lavoro, è soggetta agli obblighi di adeguata informazione preventiva al dipendente prevista dall’articolo 4, comma 3, dello statuto dei lavoratori che infatti, disciplina l’uso di strumenti di controllo a distanza, imponendo l’obbligo di un’informativa adeguata ai dipendenti. La mancata osservanza di questo obbligo rende inutilizzabili i dati raccolti a fini disciplinari. Il gdpr e il Codice Privacy rafforzano ulteriormente questi principi. La consapevolezza del dipendente sulla presenza del Telepass sull'autovettura e sulle corrette modalità di uso dello stesso, in assenza di una specifica informazione, è irrilevante. Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 giugno 2024, n. 15391
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, ha confermato che i dati del Telepass montato su un'auto aziendale possono essere utilizzati per motivare un licenziamento. Non si tratta, infatti, di un controllo a distanza vietato dallo Statuto dei lavoratori, ma di un sistema di gestione organizzativa interna, noto al dipendente. 🔍 Il caso: un lavoratore è stato licenziato dopo che il Telepass ha mostrato una sosta non giustificata dell'auto aziendale, contraddicendo quanto riportato nel servizio. Questo ha violato il vincolo fiduciario legato alle mansioni di ausiliario alla viabilità. 📜 La sentenza: la Cassazione ha chiarito che il Telepass non costituisce uno strumento di controllo della prestazione lavorativa, ma ha una funzione amministrativa. Pertanto, non si applica il divieto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e i dati possono essere usati a fini disciplinari. E tu lo sapevi? Se hai bisogno di una consulenza contattaci! #consulentedellavoro #datoredilavor
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Secondo la pronuncia della Cassazione di ieri, ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024, il #Telepass rientra tra gli "strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa" (ex comma 2 dell'art. 4 St.lav.). Ebbene: -rientrando nel comma 2 dell'art. 4, non dovrebbe occorrere la procedura #autorizzativa di cui al primo comma dell'art. 4; -le informazioni raccolte dal Telepass possono essere utilizzate a condizione che sia data adeguata #informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli; -è irrilevante la consapevolezza del lavoratore circa la presenza dell'apparecchio in auto e/o la possibilità di riporre lo stesso Telepass in un cassetto, fosse anche schermato; -il datore nel caso di specie non ha offerto piena prova circa la riconduzione dell'installazione dell'apparecchio nell'alveo dei cd. "controlli difensivi" (in quanto tale, estraneo all'ambito di operatività dell'art. 4 in parola), non avendo sufficientemente allegato circa il "fondato sospetto" che lo avrebbe portato ex post a ritenere sussistente un comportamento illecito del dipendente. #controlloaDistanza #statutoLavoratori #informazioneLavoratori #geolocalizzazione #gestioneHR #autorizzazioneAmministrativa #accordoSindacale +le considerazioni espresse, anche nell'allegato, sono personali e non rappresentano il punto di vista dell'Agenzia di appartenenza+
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🔔 𝗟𝗖𝗚 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 | Arriva il NO della Cassazione sul controllo dei lavoratori tramite Telepass Con Ordinanza n. 15391 dello scorso 3 giugno, la Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro non può impiegare i dati ottenuti tramite il Telepass per adottare misure disciplinari contro i propri dipendenti. ⬇ Leggi il contributo redatto da Avv. Elisabetta Zicarelli #licenziamento #disciplinare #strumentidicontrollo #telepass
Arriva il NO della Cassazione sul controllo dei lavoratori tramite Telepass
lexlecis.com
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Non hanno valore disciplinare i dati acquisiti dal telepass installato nell’auto aziendale. Con l’ordinanza n. 15391 del 03.06.2024, la Cassazione afferma che i dati acquisiti tramite il telepass installato nell’auto aziendale non possono essere usati a fini disciplinari, se il lavoratore non ha previamente ricevuto una apposita informativa circa la possibilità dell’utilizzo dell’apparecchio per lo svolgimento di controlli a distanza. Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per alcune mancanze commesse nelle giornate lavorative del 4 e del 5 febbraio 2019, scoperte dalla società mediante i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema telepass installato sul mezzo aziendale affidatogli. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che – in assenza di apposita informativa – la società non poteva acquisire dati tramite il telepass e, conseguentemente, gli stessi non potevano avere alcun rilievo a fini disciplinari. La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che sono legittimi i controlli difensivi posti in essere dal datore, anche mediante l’uso di strumentazione tecnologica, se finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o se svolti in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito da parte del dipendente. Ciò, continua la sentenza, a condizione che sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. Secondo i Giudici di legittimità, in altre parole, per svolgere detti controlli senza incorrere in una violazione dell’art. 4, comma 3, della L. 300/1970, è necessario che il datore informi chiaramente il dipendente del fatto che lo strumento affidatogli, seppur necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa, possa anche (eventualmente) essere utilizzato per il controllo a distanza. Mancando detta informativa nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva. Fonte: Lavorosi #lavoro#telepass #licenziamento
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🚗 LICENZIATO PER IL TELEPASS 🚗 Con l’ordinanza n. 17008 del 20/06/2024 la Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva dichiarato essere in servizio nonostante che i dati forniti dal Telepass posto sulla vettura aziendale avessero dimostrato la non veridicità delle affermazioni del dipendente. In particolare il datore di lavoro aveva rilevato che la sosta dell’auto aziendale, affidata per servizio al lavoratore, in coincidenza con il turno lavorativo era rimasta ferma sul piazzale aziendale, mentre nel rapporto di servizio reso dal lavoratore era stato registrato un intervento incoerente con i dati del Telepass installato sull’auto. Il lavoratore aveva eccepito la mancata prova della giusta causa di licenziamento, non essendo utilizzabili, a suo avviso, a fini disciplinari i dati del Telepass, che costituirebbero controllo a distanza vietato dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. La Corte di Cassazione, invece, esprimendo un orientamento diverso rispetto ad altre pronunce, ha stabilito poi che il divieto stabilito dall’art. 4 L. 300/1970 non è applicabile al caso specifico, perché si riferisce esclusivamente alle apparecchiature per il controllo a distanza, e di conseguenza non si può trasporre per analogia al telepedaggio. Quest’ultimo, infatti, è un sistema radioelettronico per il pagamento automatico del pedaggio autostradale e non è quindi uno strumento di controllo a distanza vietato, ma un apparecchio che ha la finalità di controllo organizzativo interno, nota al dipendente. Per approfondimenti: 📧 avv.sarra@gmail.com Corte di Cassazione, Ordinanza 17008 del 20 giugno 2024
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Con l'ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha precisato a quali condizioni il datore di lavoro può legittimamente utilizzare i dati risultati dal sistema Telepass installato sull'auto aziendale. Un tecnico di una azienda era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo avendo rivelato i dati sulla geolocalizzazione (tratti da un palmare in uso al lavoratore e dagli spostamenti registrati ai caselli dal sistema Telepass) omissioni e mancata prestazione delle attività lavorative. Se il Tribunale aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento, la Corte di Appello aveva ritenuto inutilizzabili i dati tratti dal sistema Telepass per un controllo a distanza del lavoratore illegittimo – ancorché ex post – in quanto non basato sulla “adeguata informazione” ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, che consente l’utilizzo “ad ogni fine del rapporto di lavoro” dei dati personali raccolti con gli strumenti di controllo purché sia data al lavoratore l’adeguata informazione circa “le modalità d'uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli” e siano rispettate le condizioni previste dal Codice della privacy (rectius: dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali). Non avendo il datore di lavoro fornito le dovute informazioni di trasparenza sulla installazione del Telepass sulla vettura aziendale (ancorché strumento di lavoro assegnato per lo svolgimento delle mansioni al tecnico trasfertista), la Corte ha ritenuto inutilizzabili i dati posti a base del licenziamento (mentre il datore di lavoro aveva correttamente trattato i dati tratti dal palmare, per cui esisteva sia la specifica informativa privacy che l’impostazione corretta ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori). La Corte di Cassazione torna dunque a rimarcare la fondamentale importanza della trasparenza nei confronti dei lavoratori, quale discrimine tra raccolta lecita e illecita dei dati e tra controllo a distanza conforme o meno all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
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Il #telepass può costituire uno strumento di controllo a distanza del #lavoratore. Le informazioni raccolte attraverso il telepass sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (e, quindi, anche a fini disciplinari) solo a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in tema di #privacy. #giurisprudenza #cassazione #licenziamento https://lnkd.in/dRbi8WmM
Il telepass può costituire uno strumento di controllo a distanza del lavoratore - Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
https://www.studioclaudioscognamiglio.it
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🤔 A volte può capitare di pensare che un benefit o uno strumento aziendale (ad esempio il telepass) assegnati al dipendente possano dare al #datore di lavoro l'opportunità e il diritto di controllare a distanza i lavoratori. ⚠️ Niente di più sbagliato! E' quello che un'impresa (non Associata a VALITALIA PMI) ha imparato a proprie spese pochissimi giorni fa. ❓Cosa è accaduto 👉 Il dipendente dell'azienda impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per alcune mancanze commesse nelle giornate lavorative del 4 e del 5 febbraio 2019, scoperte dalla società mediante i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema telepass installato sul mezzo aziendale affidatogli. 👉 La Corte d’Appello accoglie la sua domanda, ritenendo che – in assenza di apposita informativa – la società non avrebbe potuto acquisire dati tramite il telepass e, conseguentemente, gli stessi non potevano avere alcun rilievo a fini disciplinari. ❓L’ordinanza 👉 La #Cassazione – nel confermare la pronuncia – rileva che sono legittimi i controlli difensivi posti in essere dal datore, anche mediante l’uso di strumentazione tecnologica, se finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o se svolti in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito da parte del dipendente. 👉 Ciò, continua la sentenza, a condizione che sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. 👉 Secondo i Giudici di legittimità, in altre parole, per svolgere detti controlli senza incorrere in una violazione dell’art. 4, comma 3, della L. 300/1970, è necessario che il datore informi chiaramente il dipendente del fatto che lo strumento affidatogli, seppur necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa, possa anche (eventualmente) essere utilizzato per il controllo a distanza. 👉 Mancando in questo caso questo passaggio, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva. ❓Cosa doveva fare l’impresa? Naturalmente informare il lavoratore. ❓Hai dubbi su come muoverti in questi ambiti? Non rischiare! 📣 Contatta le nostre sedi:⏬⏬ https://lnkd.in/dPwTsaC8 #consulentidellavoro #consulenza #altafor #sindacati #impresa #consulenzadellavoro #imprenditori #lavoratori #giurisprudenza #Cassazione #VALITALIAPMI #GDPR #Cassazione #ordinanza
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CORTE DI CASSAZIONE SU #TELEPASS AZIENDALE I dati forniti dal Telepass installato sull'auto in uso al dipendente sono utilizzabili a fini #disciplinari solo se vengono rispettati i requisiti #privacy previsti dallo Statuto dei Lavoratori. Lo ha stabilito la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, nella sentenza del 3 giugno 2024, n. 15391. Ecco a voi una #scheda di sintesi. Buona lettura! 🤓 #projectin #avvocati #news #update #Court #law #privacy
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