Interessante sentenza di omologa del Tribunale di Treviso del 10 gennaio 2024 che si sofferma su diverse questioni oggetto di dibattito. Degni di nota sono i chiarimenti offerti in ordine alla corretta distribuzione del valore di #liquidazione dei #beniaziendali e del #surplusconcordatario. Di Riccardo Sgrò #wolterskluweritalia #crisiimpresa
Post di Isabella Viscardi
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Un breve approfondimento in tema di #surplusconcordatario e trattamento differenziato nel concordato in continuità aziendale.
Interessante sentenza di omologa del Tribunale di Treviso del 10 gennaio 2024 che si sofferma su diverse questioni oggetto di dibattito. Degni di nota sono i chiarimenti offerti in ordine alla corretta distribuzione del valore di #liquidazione dei #beniaziendali e del #surplusconcordatario. Di Riccardo Sgrò #wolterskluweritalia #crisiimpresa
Il surplus concordatario e la finanza sono liberamente distribuibili ai creditori chirografari
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La #composizionenegoziata si sta confermando come lo strumento più duttile . flessibile , pratico per le imprese in difficoltà finanziaria e in #crisi reversibile che mirano alla #continuità aziendale. Le recenti decisioni giudiziarie a maggio 2024 che ne ampliano le tutele patrimoniali confermano questa evoluzione Ordinanze emesse dal #Tribunale di #Udine del 30 aprile 2024, del Tribunale di #Gorizia del 19 marzo 2024 e del Tribunale di #Torino del 5 dicembre 2023 rivelano un ampliamento significativo delle misure #cautelari d’urgenza per proteggere il #patrimonio del #debitore durante la composizione negoziata. Dopo l’aumento del numero delle istanze presentate presso le CCIAA, si sta anche modificando la flessibilità di approccio che i tribunali hanno adottato per i #provvedimenti cautelari d’urgenza volti ad ampliare la #protezione del #patrimonio dei debitori Questi provvedimenti consentono di bloccare le #azioni dei #creditori che potrebbero compromettere il #successo delle #trattative intraprese estendendo la durata della salvaguardia oltre i limiti tradizionali delle misure protettive. Il tribunale può inibire le azioni esecutive individuali dei creditori, estendere il periodo di salvaguardia oltre i limiti tradizionali, a condizione che ciò favorisca il successo delle trattative. Le recenti ordinanze dei tribunali stanno delineando la possibilità di adottare anche provvedimenti cautelari più ampi, non solo in termini di durata pur con lo scopo di garantire il buon esito delle trattative. Le recenti decisioni giudiziarie del 2024 hanno favorito le imprese in crisi nei seguenti modi: 1. inibire le iniziative dei creditori, garantendo al debitore la possibilità di definire un progetto di risanamento e negoziare al riparo dalle azioni individuali che minacciano l’unità aziendale e la riuscita del piano (Tribunale di Udine del 30 aprile 2024, Tribunale di Gorizia del 19 marzo 2024 e Tribunale di Torino del 5 dicembre 2023). 2. Estendere Il termine massimo di durata delle misure protettive che può risultare insufficiente per completare le trattative. 3.in casi come quello del Tribunale di Torino, è stato impedito il #rischio di #revoca delle #licenze, preservando così la continuità delle attività aziendali e il successo del #pianodirisanamento. Queste misure innovative dimostrano l’impegno dei tribunali nel proteggere il patrimonio aziendale durante la composizione negoziata, garantendo al contempo la continuità delle attività economiche.
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Traffico di influenze illecite: A seguito della riforma spazzacorrotti n.3/2019, la figura delittuosa in esame è stata oggetto di modifiche normative che ne hanno rivoluzionato tanto la tipicità del fatto quanto soprattutto l’operatività applicativa, si veda in tal senso l’abolitio criminis della figura del millantato credito così come la possibilità che la mediazione illecita abbia un’utilità non necessariamente suscettiva di valutazione patrimoniale. Ma tralasciando le novità normative, ci si deve in concreto domandare quale sia stata la ratio legis sottesa all’introduzione di tale fattispecie incriminatrice. Senza dubbio il legislatore ha voluto incriminare tutte le mediazioni e interferenze illecite atte a compromettere l’imparzialità e il buon andamento della PA, con una soglia di tutela anticipata, le quali si consumano in presenza di condotte prodromiche e funzionali all’integrazione dei fatti più gravi di corruzione, e rispetto ai quali il patto corruttivo non sia perfezionato, altrimenti l’interferenza illecita verrebbe degradata a mero ante-factum non punibile, il cui disvalore penalistico viene assorbito nei fenomeni delittuosi corruttivi più ingravescenti menzionati nella stesso art.346 bis c.p. Dunque, si vuole incriminare tutte quelle mediazioni preordinate ad influenzare ed interferire illecitamente sull’attività della pubblica amministrazione, in cui è l’elemento finalistico ad essere dirimente. E la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, reso possibile attraverso lo sfruttamento di relazione vantate o asserite con il pubblico agente.
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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESDEBITAZIONE (E UNIONE CIVILE) "L'ASSETTO PATRIMONIALE NON E' IN GRADO DI ASSOLVERE ALLA FUNZIONE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI SOCIALI" Lo afferma il Tribunale di Treviso e ciò pur a fronte di un attivo teorico basato su apporto di finanza esterna del soggetto legato in unione civile al ricorrente. Sulla base di tale interpretazione il Tribunale rifiuta l'ammissione alla liquidazione controllata (ed ammette invece all'esdebitazione ex art. 283 CCII) Molto interessante il ragionamento del Tribunale che il Tribunale svolge sulla finanza esterna apportata. In particolare il decreto analizza il motivo per cui in questo caso la finanza esterna "promessa" non possa essere considerata una fonte di attivo da porre a disposizione del soddisfacimento dei creditori (determinando di fatto l'incapienza dell'attivo). Altrettanto interessante il ragionamento sull'esdebitazione. Voi che ne pensate? #codicedellacrisi #liquidazionecontrollata #esdebitazione #incapienza #liquidatore #finanzaesterna #concordatominore #sovraindebitamento #crisi #insolvenza #creditori #unionecivile
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Interessante ragionamento in tema di #apportofinanzaesterna
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESDEBITAZIONE (E UNIONE CIVILE) "L'ASSETTO PATRIMONIALE NON E' IN GRADO DI ASSOLVERE ALLA FUNZIONE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI SOCIALI" Lo afferma il Tribunale di Treviso e ciò pur a fronte di un attivo teorico basato su apporto di finanza esterna del soggetto legato in unione civile al ricorrente. Sulla base di tale interpretazione il Tribunale rifiuta l'ammissione alla liquidazione controllata (ed ammette invece all'esdebitazione ex art. 283 CCII) Molto interessante il ragionamento del Tribunale che il Tribunale svolge sulla finanza esterna apportata. In particolare il decreto analizza il motivo per cui in questo caso la finanza esterna "promessa" non possa essere considerata una fonte di attivo da porre a disposizione del soddisfacimento dei creditori (determinando di fatto l'incapienza dell'attivo). Altrettanto interessante il ragionamento sull'esdebitazione. Voi che ne pensate? #codicedellacrisi #liquidazionecontrollata #esdebitazione #incapienza #liquidatore #finanzaesterna #concordatominore #sovraindebitamento #crisi #insolvenza #creditori #unionecivile
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La Corte di Appello di Bologna si sofferma sul "nuovo" concetto di meritevolezza previsto dal Codice della Crisi. Ne parlo nel mio primo contributo su Eutekne
Rilevante per il sovraindebitamento la colpa grave, la malafede o la frode
eutekne.info
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Le nuove tabelle di Milano 2024 per il risarcimento del danno patrimoniale
SIMLA ARTICOLI 𝐋𝐞 “𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞” 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 L'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha emanato le nuove tabelle per il risarcimento del danno patrimoniale. Ne scrive il dott. Franco Marozzi, vicepresidente e responsabile della comunicazione SIMLA. Continua a leggere qui: https://lnkd.in/ecXqNEjg
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La Riforma Cartabia ha ritenuto di replicare la previsione che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del Codice di procedura civile”. L’onere di partecipazione al procedimento posto in essere dal legislatore in capo alla parte chiamata in mediazione è quindi evidente. Ma c’è di più: anche nei confronti dell’istante, per quanto possa apparire scontato, vige l’obbligo di presenziare all’incontro, anche in assenza del convenuto, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. Ciò diversifica la procedura mediatizia dal processo ordinario, ambito in cui la giurisprudenza ha invece escluso che la contumacia possa costituire argomento di prova. Varie sentenze di Cassazione configurano infatti la contumacia processuale come un diritto, liberandola da conseguenze sanzionatorie. Oltre a questo, nella mediazione obbligatoria “il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma” la cui entità, con la Riforma Cartabia, è stata raddoppiata. La connotazione sanzionatoria di tale dettato coinvolge in modo particolarmente rigoroso le pubbliche amministrazioni che, fino a tempi recenti, manifestavano spesso atteggiamenti elusivi sottraendosi alla mediazione con il labile pretesto di non voler assumere alcuna iniziativa transattiva che potesse riverberarsi in un danno erariale del quale avrebbero potuto rispondere. La nuova previsione, a scanso di qualsiasi equivoco, consente viceversa alla Corte dei conti di porre a carico delle pubbliche amministrazioni rimaste deliberatamente assenti dalla procedura, eventuali sanzioni connesse al nocumento derivante proprio da tale condotta. Questo disposto inoltre – e qui sarebbe opportuno che i solerti dirigenti e liquidatori assicurativi prestassero la dovuta attenzione – si applica anche a tutti quei soggetti sottoposti ad un’Autorità di vigilanza per consentire proprio a quest’ultima di poter provvedere ed intervenire nei casi di inadempienza. Banche, Compagnie assicurative ed intermediari finanziari sono solennemente avvisati!
ALCUNI BREVI APPROFONDIMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE
https://www.assinews.it
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Diffamazione e i parametri (notorietà diffamante, cariche pubbliche diffamato ecc.) per il risarcimento del danno La Cassazione valorizza le tabelle del Tribunale di Milano anche nella materia della liquidazione del danno da diffamazione e mezzo stampa. La cassazione civile sezione 1 con l’ordinanza numero 3772 depositata il 12 febbraio 2024 ha ricordato che anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di ... #cassazione #giurisprudenza
Diffamazione e i parametri (notorietà diffamante, cariche pubbliche diffamato ecc.) per il risarcimento del danno (di Riccardo Radi)
http://terzultimafermata.blog
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👇 Nella sentenza che si pubblica il #TribunaleVenezia, tra le altre cose, esclude il ricorrere di una ipotesi di nullità ex art. 2358 c.c. non ravvisando un collegamento tra l’acquisto di azioni ed obbligazioni e l’utilizzo della provvista messa a disposizione della Banca. ✅ Massima a cura di Giovanni Puhali. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #TribunaleVenezia #OperazioneBaciata #CollocamentoAzioni #AssistenzaFinanziaria #CollegamentoNegoziale #Nullità #NormeImperative #Prova https://lnkd.in/dRb76Qc6
Banca Popolare di Vicenza: il divieto di promuovere o proseguire azioni previsto dall’art. 83 t.u.b. – Giurisprudenza delle imprese
giurisprudenzadelleimprese.it
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