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⚖ | Cassazione: diritto di difesa non può essere esercitato all'insaputa dell'imputato 🖋 Roma, 15 luglio 2024 - La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esercizio del diritto di difesa non può comportare una sua applicazione talmente estensiva da ammettere lo svolgimento di impugnazioni all'insaputa dello stesso imputato. 👉 Nella sentenza n. 27797 dell'11 luglio 2024, la Sezione Seconda Penale ha chiarito che nei casi in cui sussista una precisa attestazione della mancata volontaria partecipazione dell'imputato al precedente grado, il legislatore correttamente richiede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare. Solo questo atto può confermare la conoscenza della pronuncia emessa nei confronti dell'imputato e la sua precisa volontà di chiederne la riforma in appello. La norma in questione, secondo la Corte, è in linea con i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso. Essa permette lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio. Inoltre, la previsione del mandato ad impugnare mira ad adeguarsi alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La CEDU ha più volte censurato l'ordinamento italiano per non aver assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti dei soli imputati consapevoli. Il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza anche per la fase di impugnazione. In caso contrario, si potrebbero instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. 💡 La sentenza in questione è reperibile al link JuraNews nei commenti

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