⚖ | Cassazione: diritto di difesa non può essere esercitato all'insaputa dell'imputato 🖋 Roma, 15 luglio 2024 - La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esercizio del diritto di difesa non può comportare una sua applicazione talmente estensiva da ammettere lo svolgimento di impugnazioni all'insaputa dello stesso imputato. 👉 Nella sentenza n. 27797 dell'11 luglio 2024, la Sezione Seconda Penale ha chiarito che nei casi in cui sussista una precisa attestazione della mancata volontaria partecipazione dell'imputato al precedente grado, il legislatore correttamente richiede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare. Solo questo atto può confermare la conoscenza della pronuncia emessa nei confronti dell'imputato e la sua precisa volontà di chiederne la riforma in appello. La norma in questione, secondo la Corte, è in linea con i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso. Essa permette lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio. Inoltre, la previsione del mandato ad impugnare mira ad adeguarsi alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La CEDU ha più volte censurato l'ordinamento italiano per non aver assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti dei soli imputati consapevoli. Il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza anche per la fase di impugnazione. In caso contrario, si potrebbero instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. 💡 La sentenza in questione è reperibile al link JuraNews nei commenti
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Quello tra il principio di ragionevolezza e il diritto penale è un rapporto non sempre facile, su cui, da ultimo, si è pronunciata la Consulta. Un mio breve contributo sulla Sentenza n. 45/2024 della Corte Costituzionale.
🔔 𝗟𝗖𝗚 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 | La Corte Costituzionale si pronuncia sull'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie) La #CorteCostituzionale con la sentenza n. 45 del 21 marzo del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 274/2000, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’estinzione del reato, le #condotteriparatorie devono essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione» anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». ⬇ Leggi il contributo redatto da Avv. Prof. Antonio Bonfiglioli e Dott. Nicola Lampidecchia
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Nell’elenco normativo dei vizi che consentono il ricorso per cassazione figura al primo posto (art. 606, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.) l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, vizio sintetizzato con l’espressione “eccesso di potere giurisdizionale”. Sono poche, comprensibilmente, le occasioni che consentono di argomentare fondatamente un motivo di ricorso impostato su tale eccesso. Sono conseguentemente pochi i casi del genere venuti all’attenzione della Suprema Corte e ancora meno quelli che hanno avuto un esito positivo. Tra questi pochi ce ne è uno davvero fantasioso, così tanto che ai giudici di legittimità sono bastate poche righe per liquidarlo. https://lnkd.in/dfTzcBxq
Quando la fantasia oltrepassa la realtà: un giudice definisce “faccendiere” l’imputato e il difensore ricorre per cassazione per difetto di giurisdizione (di Vincenzo Giglio)
http://terzultimafermata.blog
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Il caso dello slittamento delle contestazioni penali, anche in sentenza. La pubblica accusa muta la contestazione o il giudice diversamente qualifica il fatto, di sovente “a sorpresa”, confidando nella possibilità per l’imputato di impugnare la sentenza; per la meno permissiva giurisprudenza della Corte EDU, che paventa la violazione dell’art. 6, par. 3, lett. a e b carta EDU, l’imputato non avrebbe però la possibilità, per ogni grado di giudizio sul fatto come diversamente qualificato, di articolare una difesa e di sottoporla a giudici di diverso grado. Ma l’esercizio del diritto di impugnazione consentirebbe in ogni caso all’imputato di articolare una difesa; altra giurisprudenza nazionale aveva offerto delle mitigazioni (v. 13798/2014): dovrebbe essere consentito il recupero delle possibilità difensive nel successivo grado di giudizio nei soli casi in cui la nuova contestazione sia meno grave dell’originariamente contestata, dovendo, nel caso la nuova contestazione sia più grave, altrimenti consentire all’imputato di potersi adeguatamente difendere in ognuno dei tre gradi di giudizio (mediante rinvio del giudice al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 c.p.p.). Ultimo su @seac All in Giuridica
La sentenza muta la qualificazione giuridica del reato; se impugna, l’imputato recupererebbe il diritto di difesa sul fatto diversamente qualificato
all-in-giuridica.seac.it
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⚖ | La Cassazione chiarisce i diritti degli imputati assenti 🖋 Roma, 12 luglio 2024 - La Seconda Camera Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la recente Sentenza n. 27797 dell'11 luglio 2024, ha fatto chiarezza sull'esercizio del diritto di difesa nel processo penale, con particolare riferimento ai ricorsi presentati per conto di imputati assenti. 👉 La Corte ha affermato che l'esercizio del diritto di difesa non può essere esteso al punto da consentire la presentazione di ricorsi senza la conoscenza o il consenso dell'imputato stesso. L'imputato è l'unico soggetto con la legittimazione ad valutare e riconoscere l'interesse a proporre un ulteriore grado di giudizio. Nei casi in cui vi sia una chiara prova della mancata partecipazione dell'imputato al precedente processo, come evidenziato da una dichiarazione di assenza non contestata, la Corte ha sottolineato la necessità di un mandato specifico per presentare ricorso. Questo mandato serve come conferma che l'imputato è a conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti e che desidera espressamente impugnarla in appello. La Corte ha evidenziato che questo requisito è in linea con i principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione italiana, che garantiscono all'imputato la effettiva conoscenza del processo e una ragionevole durata dello stesso. Assicura che il processo di appello proceda solo a seguito di un atto consapevolmente avviato e che la citazione per il secondo grado sia notificata presso un indirizzo dove l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio. Questo evita anche lo svolgimento inutile delle fasi preliminari del procedimento di appello. Inoltre, la Corte ha osservato che questa disposizione è in linea con le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che hanno più volte criticato il sistema giuridico italiano per non aver garantito che i processi si svolgano solo in presenza di imputati consapevoli. La richiesta di un mandato specifico per l'impugnazione da parte di un imputato assente serve proprio a garantire tale consapevolezza anche durante la fase di impugnazione, evitando l'avvio di ricorsi in completa assenza dell'imputato. 💡 La sentenza in questione è reperibile al link JuraNews nei commenti
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⚖ | La Cassazione chiarisce i diritti degli imputati assenti 🖋 Roma, 12 luglio 2024 - La Seconda Camera Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la recente Sentenza n. 27797 dell'11 luglio 2024, ha fatto chiarezza sull'esercizio del diritto di difesa nel processo penale, con particolare riferimento ai ricorsi presentati per conto di imputati assenti. 👉 La Corte ha affermato che l'esercizio del diritto di difesa non può essere esteso al punto da consentire la presentazione di ricorsi senza la conoscenza o il consenso dell'imputato stesso. L'imputato è l'unico soggetto con la legittimazione ad valutare e riconoscere l'interesse a proporre un ulteriore grado di giudizio. Nei casi in cui vi sia una chiara prova della mancata partecipazione dell'imputato al precedente processo, come evidenziato da una dichiarazione di assenza non contestata, la Corte ha sottolineato la necessità di un mandato specifico per presentare ricorso. Questo mandato serve come conferma che l'imputato è a conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti e che desidera espressamente impugnarla in appello. La Corte ha evidenziato che questo requisito è in linea con i principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione italiana, che garantiscono all'imputato la effettiva conoscenza del processo e una ragionevole durata dello stesso. Assicura che il processo di appello proceda solo a seguito di un atto consapevolmente avviato e che la citazione per il secondo grado sia notificata presso un indirizzo dove l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio. Questo evita anche lo svolgimento inutile delle fasi preliminari del procedimento di appello. Inoltre, la Corte ha osservato che questa disposizione è in linea con le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che hanno più volte criticato il sistema giuridico italiano per non aver garantito che i processi si svolgano solo in presenza di imputati consapevoli. La richiesta di un mandato specifico per l'impugnazione da parte di un imputato assente serve proprio a garantire tale consapevolezza anche durante la fase di impugnazione, evitando l'avvio di ricorsi in completa assenza dell'imputato. 💡 La sentenza in questione è reperibile al link JuraNews nei commenti
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La sospensione della consigliera R. Natoli: il diritto e lo sdegno Presupposto della facoltativa sospensione è l’iscrizione a mod. 21 ovvero l’esercizio dell’azione penale? Il quesito merita una adeguata risposta https://shorturl.at/OfAsB
La sospensione della consigliera R. Natoli: il diritto e lo sdegno
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La responsabilità civile dei magistrati e il rinvio pregiudiziale. Alcune riflessioni alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, su Dir. proc. amm. 3/2024
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💡 Legittimo impedimento del difensore ex art. 420 ter co. 5 c.p.p. 📌 La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17505/2024 illustra i requisiti dell'istanza di legittimo impedimento presentata dal difensore; 📌 La comunicazione, debitamente documentata, con la quale viene rappresentato al giudice il legittimo impedimento non deve essere effettuata 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, bensì in un momento prossimo a quello in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento a comparire, secondo quanto evincibile dall' avverbio "𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞", presente nel corpo della disposizione citata; 📌 Inoltre, non sussiste l'obbligo del difensore impedito di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata designazione. #dialoghipenali #cassazione #giurisprudenza #difesa #processopenale #avvocatopenalista #codice #legale #lawyer #formazionecontinua
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Le Sezioni Unite con la sentenza n. 16153 del 18 gennaio 2024 (depositata il 17 aprile scorso) hanno confermato l’indirizzo più rigoroso e restrittivo, secondo cui l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione. Forse “il dubbio” (come definito dalla stessa sentenza) non basta da solo a rilevare l’ignoranza della legge penale, ma l’assenza dell’elemento soggettivo potrebbe, almeno seguendo le linee guida della giurisprudenza CEDU. Sebbene la declinazione convenzionale della prevedibilità mal si adatti ad un sistema in cui il precedente non è riconosciuto come vincolante, vi possono essere in concreto ipotesi in cui effettivamente il contrasto giurisprudenziale abbia influito sull’autodeterminazione del soggetto agente e forse questa è una valutazione che spetta al giudice nel caso concreto, valorizzando anche aspetti e caratteristiche proprie dell’agente (cosa che la CEDU nemmeno fa).
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🔊Il #TribunaleDiBologna ha affermato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 652, co. 2, e 75, co. 2, c.p.p., la sentenza penale di assoluzione, ancorchè resa all’esito del dibattimento e benchè recante la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, non fa stato nel giudizio civile promosso dopo l’esercizio dell’azione penale e proseguito con le modalità indicate dal secondo comma dell’art. 75 c.p.p., ovverosia senza il trasferimento dell’azione civile in sede penale mediante costituzione di parte civile, ovvero quando detta costituzione non era più possibile. 👍La separazione e l’autonomia dei giudizi civile e penale comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, ad esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non. 🖊Massima a cura di Maddalena Vaiano. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dvn-AgAH
Responsabilità degli amministratori per aggravamento del dissesto; rapporti tra i giudizi civile e penale – Giurisprudenza delle imprese
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