Post di Nicolò Bilancioni

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Avvocato presso Boldrini Pesaresi & Associati ed ex tirocinante in affiancamento ai magistrati (art. 73 D.L. 69/2013) presso la Sezione Civile del Tribunale di Rimini

𝐋𝐚 "𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐫𝐫𝐨" 𝐞 𝐥𝐚 "𝐦𝐨𝐫𝐬𝐚" 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨: 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭à 𝐩𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨, 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚 di essa 𝐢𝐥 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞, 𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 abbia 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐥'𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 – 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 – 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 1957 𝐜.𝐜. (𝐂𝐚𝐬𝐬., 𝐧. 30774 30.11.24). Categorica la S.C.: 1) "l'eccezione è stricto sensu" e "non è superabile tale interpretazione, perché si tratta in effetti del governo di un diritto disponibile, in quanto il mancato sollevamento dell'eccezione costituisce una rinuncia al proprio diritto di "uscire" dal vincolo fideiussorio, e quindi in ultima analisi costituisce riconoscere/confessare la propria posizione sostanziale di debitore"; 2) a nulla vale sostenere che la Banca abbia finanche "ammesso" di non aver proposto istanze nel termine di legge, "deducendo che sarebbe essa, in sostanza, a rinunciare a quello che è in realtà diritto di controparte, cioè il diritto di far valere che è scaduta la garanzia e pertanto eccepirlo: è un'argomentazione insostenibile"; 3) il rilievo officioso della nullità non "rimette in pista" rispetto ad un'eccezione in senso stretto non tempestivamente formulata; inoltre, " la nullità, per contrasto con la normativa unionale trasfusa in quella nazionale per tutelare la concorrenza, toglie solo la "espunzione" che lo schema ABI operava con la relativa "rinuncia"; ma se poi la rinuncia non è valida, ciò non incide sul contenuto della norma la cui tutela era stata rinunciata, quindi vige di nuovo la decadenza dei sei mesi per farla valere. Che poi la normativa sulla concorrenza investa anche l'articolo 1957 c.c. togliendo tale termine è un asserto privo di basi concrete; e infatti detta normativa non ha "fatto cadere" l'articolo 1957 c.c., bensì, in sostanza (come si evince pure dall'intervento della Banca d'Italia), una clausola che lo derogava". #fideiussione #schemaABI #decadenza #nullitàparziale #1957cc #istanze #fideiussore

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