𝐋𝐚 "𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐫𝐫𝐨" 𝐞 𝐥𝐚 "𝐦𝐨𝐫𝐬𝐚" 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨: 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭à 𝐩𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨, 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚 di essa 𝐢𝐥 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞, 𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 abbia 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐥'𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 – 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 – 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 1957 𝐜.𝐜. (𝐂𝐚𝐬𝐬., 𝐧. 30774 30.11.24). Categorica la S.C.: 1) "l'eccezione è stricto sensu" e "non è superabile tale interpretazione, perché si tratta in effetti del governo di un diritto disponibile, in quanto il mancato sollevamento dell'eccezione costituisce una rinuncia al proprio diritto di "uscire" dal vincolo fideiussorio, e quindi in ultima analisi costituisce riconoscere/confessare la propria posizione sostanziale di debitore"; 2) a nulla vale sostenere che la Banca abbia finanche "ammesso" di non aver proposto istanze nel termine di legge, "deducendo che sarebbe essa, in sostanza, a rinunciare a quello che è in realtà diritto di controparte, cioè il diritto di far valere che è scaduta la garanzia e pertanto eccepirlo: è un'argomentazione insostenibile"; 3) il rilievo officioso della nullità non "rimette in pista" rispetto ad un'eccezione in senso stretto non tempestivamente formulata; inoltre, " la nullità, per contrasto con la normativa unionale trasfusa in quella nazionale per tutelare la concorrenza, toglie solo la "espunzione" che lo schema ABI operava con la relativa "rinuncia"; ma se poi la rinuncia non è valida, ciò non incide sul contenuto della norma la cui tutela era stata rinunciata, quindi vige di nuovo la decadenza dei sei mesi per farla valere. Che poi la normativa sulla concorrenza investa anche l'articolo 1957 c.c. togliendo tale termine è un asserto privo di basi concrete; e infatti detta normativa non ha "fatto cadere" l'articolo 1957 c.c., bensì, in sostanza (come si evince pure dall'intervento della Banca d'Italia), una clausola che lo derogava". #fideiussione #schemaABI #decadenza #nullitàparziale #1957cc #istanze #fideiussore
Post di Nicolò Bilancioni
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𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 all’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 B.I. 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 (21841 2.08.2024): la “partita” pare chiudersi. “All'interrogativo così posto il collegio reputa di dover rispondere negativamente. E ciò per due ordini di ragioni. La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di Banca d'Italia ed, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus. Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo - come bene annota il Procuratore Generale nelle proprie requisitorie - che in più passaggi Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che come si legge al punto 78 del provvedimento - ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale" - sono ancora parole del Requirente - "non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri; (…) La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di Banca d'Italia al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”. #fideiussioneomnibus #fideiussionespecifica #modelloABI #intesaanticoncorrenziale #provvedimentoBI
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mah??? Tale orientamento, non mi pare condivisibile in quanto: i testi sono identici (lo schema ABI è presente tanto nelle ‘omnibus’ quanto nelle ‘specifiche’); l’origine è la medesima (entrambe le tipologie di fideiussioni traggono origine dalla circolare ABI del 1987 n. 20 del 17/6/87); la Cassazione che ha giudicato il tema non ha fatto distinzione alcuna tra fideiussioni omnibus e specifiche (ord. n. 30818/18) così come neanche l’ABF Collegio di Milano (decisione 16558/19). L’unica differenza tra le fideiussioni omnibus e quelle specifiche consiste nell’oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni di un debitore; quelle specifiche riguardano le obbligazioni nascenti da una (o plurime) specifica operazione/i. Lo schema ABI usato è il medesimo. Riconoscere, solo per il diverso nomen juris, legittimità alle fideiussioni specifiche schema ABI e, contestualmente, escluderla nelle “gemelle” fideiussioni omnibus, significa - di fatto - consentire alla banca di eludere facilmente il precetto antitrust. Se il prodotto (schema ABI) è “avvelenato”, non può essere utilizzato in nessun caso (fideiussione omnibus o specifica che sia).
Avvocato presso Boldrini Pesaresi & Associati ed ex tirocinante in affiancamento ai magistrati (art. 73 D.L. 69/2013) presso la Sezione Civile del Tribunale di Rimini
𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (senza grandi difficoltà) "𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞" sulla portata della prova privilegiata del Provvedimento sanzionatorio B.I. 55/2005 rispetto alle 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 ed ai 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚: essi sono fuori dal relativo perimetro. Così, Cass. 19401/2024: "Infine, va rimarcato che la fideiussione sottoscritta dal B. era chiaramente una “Fideiussione specifica” (...) e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus". Adde, la proposta di definizione accelerata 380bis c.p.c. 19.07.2024: "peraltro, se - come rilevato dalla Corte di appello – il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerneva le sole fideiussioni omnibus, l'istante non può certo pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus l'odierno ricorrente era piuttosto tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguardava, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non negozi di differente contenuto " Così anche Cass., n. 10689/24: "ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”. Ancora, la pronuncia n. 18079/2024: "In proposito, infatti, è doveroso rimarcare, innanzitutto, che la corte territoriale ha ribadito la qualificazione (già sancita da Tribunale) delle garanzie de quibus in termini di contratti autonomi di garanzia, piuttosto che di fideiussioni (peraltro specifiche, e nemmeno omnibus), sicché ad esse, proprio per la menzionata natura attribuitale da entrambi i giudici di merito, non possono estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie - la cui notoria diversità rispetto ai primi è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede - della fideiussione cd. omnibus. (...) A tanto deve solo aggiungersi, da un lato, che la corte distrettuale ha comunque escluso l'applicabilità della qui invocata disciplina antitrust essendosi al cospetto di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussioni (peraltro nemmeno omnibus, ma specifiche)". #provvedimentosanzionatorio #ABI #fideiussionespecifica #contrattoautonomo #antitrust
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👇 Nella sentenza che si pubblica il #TribunaleVenezia, tra le altre cose, esclude il ricorrere di una ipotesi di nullità ex art. 2358 c.c. non ravvisando un collegamento tra l’acquisto di azioni ed obbligazioni e l’utilizzo della provvista messa a disposizione della Banca. ✅ Massima a cura di Giovanni Puhali. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #TribunaleVenezia #OperazioneBaciata #CollocamentoAzioni #AssistenzaFinanziaria #CollegamentoNegoziale #Nullità #NormeImperative #Prova https://lnkd.in/dRb76Qc6
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Manuela M. Grassi, partner di PedersoliGattai, ha commentato l’importante presa di posizione della Cassazione sulla vicenda dell’Euribor manipolato sottolineando che occorre in sostanza fornire la prova, non solo dell’esistenza di una intesa cui abbia partecipato la banca convenuta, ma anche del fatto che tale intesa abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto. Come? Verificando in primis se le pratiche manipolative non siano rimaste a livello di mero tentativo o se invece il tasso sia stato alterato in concreto; se c’è stata alterazione, in che periodo ciò sia avvenuto e se con significativa incidenza; gli ermellini fanno poi chiarezza su quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con altri tassi previsti dal contratto o coi tassi di legge, in ipotesi maggiorati dello spread. Insomma la Corte ha in sostanza circoscritto e fissato dei paletti a fronte dell’ordinanza di dicembre che, come rilevato già dall’avvocato Grassi su Plus24 dello scorso gennaio, pareva necessitare di approfondimento che è ora arrivato con un intervento di nomofilachia da parte degli ermellini.
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📜 Approfondimento Giuridico: Il consumatore nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Oggetto di intensi dibattiti e interpretazioni contrastanti, il criterio della "meritevolezza" nel contesto della Legge 3/2012 è stato uno degli aspetti più discussi e, a volte, problematici. 💡 Con il recente D.L. 137/2020, il legislatore ha introdotto un criterio più chiaro: l'assenza di "colpa grave, frode, e fraudolenza", per facilitare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e all'esdebitazione. 💬 Ma come hanno reagito i Tribunali a questa modifica? Scopriamolo insieme nel nostro articolo, analizzando le sentenze più rilevanti e il dibattito attuale sulla posizione del consumatore rispetto ai creditori bancari. Link: https://buff.ly/49Y2eHD #Sovraindebitamento #CodicedellaCrisi #Consumatore #Debiti #Normativa #Meritevolezza
Il consumatore nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: dalla meritevolzza alla colpa grave. Giurisprudenza e prassi
https://pianodebiti.it
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📜 Approfondimento Giuridico: Il consumatore nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Oggetto di intensi dibattiti e interpretazioni contrastanti, il criterio della "meritevolezza" nel contesto della Legge 3/2012 è stato uno degli aspetti più discussi e, a volte, problematici. 💡 Con il recente D.L. 137/2020, il legislatore ha introdotto un criterio più chiaro: l'assenza di "colpa grave, frode, e fraudolenza", per facilitare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e all'esdebitazione. 💬 Ma come hanno reagito i Tribunali a questa modifica? Scopriamolo insieme nel nostro articolo, analizzando le sentenze più rilevanti e il dibattito attuale sulla posizione del consumatore rispetto ai creditori bancari. Link: https://buff.ly/49Y2eHD #Sovraindebitamento #CodicedellaCrisi #Consumatore #Debiti #Normativa #Meritevolezza
Il consumatore nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: dalla meritevolzza alla colpa grave. Giurisprudenza e prassi
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CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE IL CONCETTO DI FATTIBILITA' E' CAMBIATO CON IL CCII? IL CASO: A fronte del piano formulato dalla debitrice la banca (creditrice), pur senza formulare formale opposizione chiedeva “di riscontrare la presenza" del requisito della ragionevole prospettiva del piano di superare l'insolvenza del debitore. Senza entrare troppo nel dettaglio, l'Istituto di credito sollevava comunque dubbi in ordine alla capacità del debitore di ottenere nuovi finanziamenti Il tribunale di Trieste nel suo provvedimento (tutto da leggere) facendo leva su quanto afferma il Codice della Crisi risponde però che: "il piano non fosse privo di una prospettiva ragionevole di superare la crisi della società debitrice" 💠sulla base delle risultanze dell'attestatore 💠sulla base delle risultanze della relazione del Commissario Giudiziale 💠sulla base delle ulteriori osservazioni sviluppate E dunque omologa il piano (ai sensi dell'art. 112 comma 2). Chissà se prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi avrebbe lo stesso omologato? Io qualche dubbio lo avrei.. #concordatopreventivo #ccii #omologazione #fattibilità #finanziamenti #continuitàaziendale #crisi #insolvenza #commissariogiudiziale
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La Corte d'appello di Roma è intervenuta a revocare un decreto ingiuntivo ottenuto da banca primaria e a riformare la sentenza di primo grado che lo aveva (superficialmente) confermato all'esito di una (disastrosa) CTU svolta in primo grado. L'appello ha disposto la rinnovazione della perizia contabile e con la decisione il debito dell'impresa verso l'istituto di credito è stato sforbiciato di circa 190.000,00 euro, passando dall'attuale debitoria (ivi inclusi interessi e spese di primo grado) di € 275.000,00 ad € 85.000,00 (gli interessi sono stati fatti decorrere dal 10.11.2024!). Le richieste dell'impresa assistita non sono state soddisfatte in toto, visto che dal ricalcolo sono stati mantenuti fuori due conti la cui ricostruzione secondo il tasso 117 TUB avrebbe portato a zero la debitoria e, probabilmente, a far sorgere, un credito dell'impresa. Per questo stiamo valutando il ricorso in Cassazione. L'importanza della sentenza è altresì rimarcata dal fatto che la Corte capitolina ha sposato in pieno l'indirizzo di legittimità sull' #oneredellaprova in capo alla #cessionaria circa l'inclusione dei (presunti) #creditideteriorati oggetto di causa nella #cessioneinblocco. Quindi le (ben) due società che hanno allegato tale veste sono state "messe alla porta". Crescono i malumori ai piani alti delle società cessionarie che nel frattempo si stanno industriando per comprovare la cessione senza produrre il contratto e, sul punto, la fantasia non ha limiti ...
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Quante situazioni cosi? Anche perché, ripeto e ripeto, tante cessioni sono avvenute pre sentenza di primo grado con pignoramento, da parte del nuovo titolare del credito spv, pre scadenza del termine per l'opposizione che, se proposta, è molto più lenta della procedura esecutiva non sospesa I ge, molto spesso, se ne fregano e vanno dritti tanto è onere del creditore, se poi le cose non dovessero andare nella modalità a loro favorevole, a dover risarcire l'esecutato del delta tra valore di ctu e prezzo d'aggiudicazione Prezzo d'aggiudicazione con cui pagare il debito residuo ricalcolato da cui, a sua volta, potrebbe rimanere un residuo + altre voci di danni e similari L'opposizione in appello, e poi in cassazione, andrebbe avanti contro la banca originaria che ha ceduto il credito scontando il prezzo in cambio di note (obbligazioni senior con o senza gacs) quindi anche lei, con la giusta modalità giuridica ed istanza mirata, potrebbe intervenire nell'esecuzione per chiedere, precauzionalmente, di sospendere in attesa dell'esito del ricalcolo disposto dal primo grado, secondo grado e terzo grado Non ci dimentichiamo che se nel primo grado, il credito, viene ridimensionato sotto la soglia del fido precedentemente concesso E non c'erano margini per poter dichiarare, dato l' attivo aziendale ed il patrimonio immobiliare dell'impresa, la decadenza dal beneficio del termine con contestuale passaggio a sofferenza = insolvenza Il credito non poteva proprio essere ceduto A monte E quindi non ci poteva essere l'inserimento, in gazzetta ufficiale, all'interno del perimetro delimitato dalla cessione posta in essere dall'originator Se non sai come andrà a finire il primo grado, ed il credito è contestato con apposita dicitura in cr, come fai a metterlo nel calderone della cartolarizzazione?
Avvocata. Imprese. Appalti. Bancario. Assicurativo. Lavoro. Esperta nella Composizione negoziata della Crisi d'Impresa CCIAA Roma
La Corte d'appello di Roma è intervenuta a revocare un decreto ingiuntivo ottenuto da banca primaria e a riformare la sentenza di primo grado che lo aveva (superficialmente) confermato all'esito di una (disastrosa) CTU svolta in primo grado. L'appello ha disposto la rinnovazione della perizia contabile e con la decisione il debito dell'impresa verso l'istituto di credito è stato sforbiciato di circa 190.000,00 euro, passando dall'attuale debitoria (ivi inclusi interessi e spese di primo grado) di € 275.000,00 ad € 85.000,00 (gli interessi sono stati fatti decorrere dal 10.11.2024!). Le richieste dell'impresa assistita non sono state soddisfatte in toto, visto che dal ricalcolo sono stati mantenuti fuori due conti la cui ricostruzione secondo il tasso 117 TUB avrebbe portato a zero la debitoria e, probabilmente, a far sorgere, un credito dell'impresa. Per questo stiamo valutando il ricorso in Cassazione. L'importanza della sentenza è altresì rimarcata dal fatto che la Corte capitolina ha sposato in pieno l'indirizzo di legittimità sull' #oneredellaprova in capo alla #cessionaria circa l'inclusione dei (presunti) #creditideteriorati oggetto di causa nella #cessioneinblocco. Quindi le (ben) due società che hanno allegato tale veste sono state "messe alla porta". Crescono i malumori ai piani alti delle società cessionarie che nel frattempo si stanno industriando per comprovare la cessione senza produrre il contratto e, sul punto, la fantasia non ha limiti ...
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⚠️ (𝐀𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚) 𝐥'𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚 "𝐢𝐧𝐜𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞" 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐒𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚: 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 omnibus 𝐝𝐞𝐥 2012 dichiarata parzialmente 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐚 𝐀𝐁𝐈; 𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐢 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐝𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧. 55/2005 𝐧𝐨𝐧 𝐦𝐮𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭à 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞; essendo nulla la deroga all'art. 1957 c.c., rileva solo l'istanza giudiziale al fine di impedire la decadenza (𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 n. 19038 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥. 12.12.2024). In particolare: 1) "i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell’art. 1419 c.c."; 2) "il fatto che la fideiussione di cui trattasi sia stata stipulata in un periodo temporale successivo rispetto a quello preso in considerazione nell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia che ha poi portato all’adozione del richiamato provvedimento n. 55/2005 non muta il giudizio di invalidità della citata disposizione negoziale, essendo del tutto evidente che, sebbene stipulata nel 2012, la fideiussione in esame sia avvinta da un chiaro nesso funzionale con l’intesa illecita “a monte”, di cui, per la pedissequa riproduzione letterale delle tre clausole controverse, costituisce senz’altro uno sviluppo esecutivo in sede di rapporto negoziale con i singoli clienti"; 3) "l’eccezione [di decadenza, n.d.r.] è peraltro fondata, essendo incontroverso che la banca non abbia promosso, né contro la debitrice principale né contro la garante, le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957"; 4) "a nulla vale l’intimazione di pagamento del 18 febbraio 2014, dovendosi qui dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il termine “istanza” contenuto nell’art. 1957 c.c. si riferisce ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo escluse le iniziative di carattere stragiudiziale". #fideiussione #fideiussioneomnibus #schemaABI #provvedimetosanzionatorio #antitrust #nullità #decadenza #1957cc
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