DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI PER LE AUTO CONCESSE AI DIPENDENTI, AGLI AGENTI DI COMMERCIO E AI RAPPRESENTANTI Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, il costo del noleggio è deducibile, anche per la parte relativa ai servizi, al 70%, mentre l’IVA può essere portata in detrazione al 40%. Gli agenti di commercio e i rappresentanti, invece, possono portare in detrazione l’IVA al 100%, mentre il costo dei servizi è deducibile all’80%. Per questa categoria è previsto un limite di 5.614,57 euro/anno sui canoni di noleggio, con ragguaglio all’anno. Richiedi un preventivo personalizzato: 0541 600802 info@rentesoluzioni.it #RenteSoluzioni #deducibilitàfiscale #NoleggioaLungoTermine #Italia #aziende #dipendenti
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LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI IVA DELLE AUTO AZIENDALI. La disciplina è stata cambiata molto spesso negli anni. Attualmente si può detrarre il 40% dell’IVA e i costi sino a concorrenza del 20% ma con un massimale di € 18.000,00 sul quale calcolare queste percentuali. E’ del tutto evidente che la pianificazione fiscale sulle auto aziendali non ha senso farla. Sapevate che gli amministratori di società se si muovono con auto privata invece possono usufruire di una deducibilità in capo all’azienda del 100% delle spese di trasferta e questi rimborsi spese sono non imponibili in capo all’amministratore. Ovviamente bisognerà fare una scheda viaggio per giustificare l’inerenza del costo con le esigenze aziendali. Per consulenze dirette con la Dott.ssa Elia: 331/35.49.730 – studiotributarioelia@gmail.com WhatsApp: ELIA&PARTNERS – DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI Telegram: https://lnkd.in/eHHueeXm Fb: Elia&Partners Ig: @elia_and_partners LinkedIn: Elia&Partners ; Maria Teresa Elia Tik Tok: Maria Teresa Elia #deducibilità #autoaziendali #iva #commercialisti #torino #crocetta
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Se hai aperto la partita IVA sai già quanto possano pesare le spese impreviste! E se almeno per quanto riguarda l’auto, vorresti stabilità e controllo dei costi, il noleggio auto a lungo termine è la scelta più vantaggiosa. 💡 Questa opzione pratica ti offre, infatti, un canone mensile fisso che include manutenzione, assicurazione e altri servizi, rendendo la gestione finanziaria molto più fluida e semplice. 🚗 Inoltre, i vantaggi fiscali sono davvero interessanti, con una deducibilità che può arrivare fino al 100%, a seconda dell'uso del veicolo. Rispetto all'acquisto, evita immobilizzazioni di capitale e consente di aggiornare regolarmente il parco auto. Diciamolo, è davvero l'opzione ideale per ottimizzare le risorse della tua attività! 🌟 Visita guidolascelta.com #guidolascelta #chiediloaguido #comparatore
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La detraibilità fiscale del noleggio a lungo termine (NLT) per le autovetture non aggiunge nulla al trattamento fiscale esistente. Bisognerebbe, a parer mio, porre l'accento sul fatto che il NLT offre altri vantaggi, come la pianificazione dei costi e la semplificazione della gestione dell’auto. Bisognerebbe invece auspicarsi un aumento della detraibilità nel campo delle autovetture aziendali in generale Questo è un aspetto importante da monitorare. Le politiche fiscali possono variare nel tempo e tra i diversi paesi. Speriamo che ci siano sviluppi positivi per agevolare le imprese e migliorare la sostenibilità della mobilità aziendale, aumentando la detraibilità per le vetture aziendali.
DEDUZIONI E DETRAZIONI NEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE Così come in tanti altri ambiti, anche in tema di mobilità tutti i possessori di partita IVA possono godere di una serie di vantaggi fiscali. Se si opta per il noleggio a lungo termine, tali vantaggi si sostanziano in una serie di rilevanti agevolazioni fiscali che riguardano sia la deducibilità dei costi che la detraibilità dell’iva. In merito alla detraibilità dell’IVA, il range parte dal 40% per professionisti, artisti studi associati, ma anche per i veicoli aziendali ad uso promiscuo senza riaddebito, fino ad arrivare al 100%. Quest’ultima opzione è accessibile per tutti i veicoli aziendali ad utilizzo strumentale, cioè destinati solo a fini professionali, come i veicoli N1, per quelli ad uso promiscuo o misto destinati ai dipendenti con riaddebito e ai rappresentanti e agenti di commercio. La deducibilità dei costi a fini Irpef e Irap, cioè dalle imposte dirette, è disponibile in base al tipo di inquadramento fiscale del mezzo. Si parte da un minimo del 20% valido per gli studi associati, i professionisti e per le vetture aziendali non strumentali all’attività, con un limite totale annuo di poco più di 3500€. Ma, per gli agenti di commercio e per i rappresentanti, si arriva fino all’80% con un limite massimo annuale di oltre 5.000€. Insomma, anche con riferimento ai benefici fiscali garantiti dal NLT, risulta evidente come la formula riesca sempre di più ad adattarsi ad esigenze e bisogni specifici offrendo un ampio e variegato ventaglio di vantaggi. Per ulteriori dettagli dai un’occhiata qui: https://lnkd.in/dwpn8s-r #finrent #noleggiolungotermine #leasing #mobilità #fisco
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Nel mirino le auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente e con un aumento della tassazione Irpef e contributiva in busta paga al lavoratore e per l’azienda se la vettura è diesel o a benzina e di contro favorendo invece la scelta di una vettura elettrica e plug in
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Quindi mettiamo un tetto alle detrazioni, eliminiamo alcuni oneri deducibili/detraibili, aumentiamo tassazione per auto usi promiscuo…… Però… però… però… diminuiamo ed abbassiamo le aliquote IRPEF… Vogliamo vedere che il risultato finale sarà a svantaggio del contribuente?
Nel mirino le auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente e con un aumento della tassazione Irpef e contributiva in busta paga al lavoratore e per l’azienda se la vettura è diesel o a benzina e di contro favorendo invece la scelta di una vettura elettrica e plug in
Più care in busta paga le nuove auto aziendali a benzina e diesel
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Che sia questo solo un primo tassello per disincentivare i veicoli a combustibile? Lo vedremo, certo serve una politica più chiara e programmatica negli anni a beneficio dei dipendenti e delle aziende…
Nel mirino le auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente e con un aumento della tassazione Irpef e contributiva in busta paga al lavoratore e per l’azienda se la vettura è diesel o a benzina e di contro favorendo invece la scelta di una vettura elettrica e plug in
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Nel disegno di legge presentato dal governo della prossima finanziaria, compare un significativo intervento teso ad alzare il valore fiscalmente e previdenzialmente imponibile delle auto aziendali con motorizzazioni tradizionali concesse ad uso promiscuo ai lavoratori. Potrebbe infatti salire dal 30% al 50% il valore del fringe auto per le auto assegnate a decorrere dal primo gennaio. Potrebbe invece abbassarsi al 10% o al 20% il valore del fringe se l'auto assegnata fosse elettrica o Ibrida. Ovviamente dovrà attendersi il testo definitivo per ogni valutazione in merito, ma suggerirei a chi ha in mente di assegnare ad un dipendente un'auto tradizionale di farlo da subito.
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Utilissime considerazioni. Confidiamo in un emendamento nel corso dell’iter di approvazione del DDL Bilancio che elimini ogni dubbio.
Auto aziendali ai dipendenti: quali conseguenze, in assenza di una clausola di salvaguardia, per le assegnazioni già in essere? Come è noto, l'art. 7 del disegno di legge di Bilancio per il 2025 modifica il regime fiscale applicabile agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, rimodulando le percentuali di imponibilità delle cosiddette “tariffe Aci” al fine di incentivare l’assegnazione di veicoli a trazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in, penalizzando quelli con motore endotermico. Ma come andranno gestite, dal 1° gennaio 2025, le auto aziendali già assegnate? La questione presenta, a mio avviso, rilevanti criticità. In merito all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale, la formulazione adottata dal legislatore riprende, a grandi linee, quella della legge di Bilancio 2020. L'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, prevedeva che le nuove regole per la determinazione del reddito imponibile si applicassero ai veicoli “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”. Del pari, l’art. 7 del disegno di legge di Bilancio 2025 stabilisce che il nuovo regime fiscale opera nei confronti dei veicoli "concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”. C'è però una novità rilevante rispetto alla disciplina del 2020: l’assenza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 633, della legge di Bilancio 2020, a mente del quale “Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.” Quali potrebbero, dunque, essere le conseguenze di questa “dimenticanza”? Purtroppo, in mancanza di una clausola di salvaguardia analoga a quella introdotta nel 2020, alle assegnazioni di veicoli effettuate prima del 1° gennaio 2025 – così come a quelle successive, riguardanti però veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2024 – dovrebbero applicarsi i principi generali che ispirano la determinazione del reddito da lavoro dipendente rappresentati, nel caso di specie, dal cosiddetto “valore normale” che, nell’opinione dell'Amministrazione finanziaria espressa durante il Telefisco 2021, corrisponderebbe al “valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro” dal quale andrebbe sottratta “l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per i chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, sia all’interno sia all’esterno del comune della sede di lavoro”. Su questo aspetto credo ci sia da discutere ... quanto meno fino all'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2025!
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L’Esperto Risponde La domanda Un mio cliente ha acquistato un autobus usato per 20.000 euro + Iva nel 2022 in regime forfettario, nel 2023 esce dal regime e opera in regime semplificato; l'autobus viene venduto nel 2024 per 15.000 euro + Iva. Al 31 dicembre 2023 posso effettuare l'ammortamento (deducibilità costo) e contestualmente diminuire il valore del cespite oppure visto che c'è il congelamento del bene con i suoi relativi ammortamenti (poiché tutto non deducibile durante il forfait), nell’anno 2024 calcolo solo la minusvalenza per 5.000 euro deducendolo interamente nell’anno? L’amministrazione finanziaria si è espressa solo sul passaggio dal regime dei minimi (che è ben diverso) e non dal forfettario, mentre circa il calcolo per rilevare plusvalenza e/o minusvalenza su una vendita, quello è acclarato. È evidente che nel secondo caso emergerebbe un costo più elevato visto che si considera il prezzo di acquisto come base di partenza.
Ammortamento del bene dopo l’uscita dal forfettario a rischio penalizzazione
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Auto Aziendale ad Uso Promiscuo. Croce o delizia? Tra i fringe benefit sicuramente le auto Aziendali sono un fringe molto usato, il legislatore pensa di aumentare la tassazione in busta paga al dipendente, se l'auto concessa è benzina o diesel. Qual è la vostra opinione? E' un provvedimento che se troverà la luce, può avere una logica di lotta all'inquinamento?
Più care in busta paga le nuove auto aziendali a benzina e diesel
ilsole24ore.com
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